Testatina-Notizie2013 

 

 

Nicosia-Ele-2013-1ELEONORA NICOSIA

 

 

 

IN DIEM ADDICTIO E LEX COMMISSORIA

 

 

 

 

 

 

Catania, Libreria Editrice TORRE, 2013

XII-230 pp. – ISBN 978-88-7132-070-0

 

 

 

 

 

Indice

 

 

IMPOSTAZIONE DELL’INDAGINE

 

1.               Il risalente e tuttora prevalente orientamento dottrinario secondo cui i giuristi romani avrebbero elaborato il concetto di condizione sospensiva ma non quello di condizione risolutiva e l'opinione di alcuni autori che pur ammettendo l'esistenza della condizione risolutiva negano che fosse stata individuata una terminologia tecnica per indicarla

1

2.         Di recente però non è mancato chi si è reso conto che la condizione risolutiva, pur trovando scarsa applicazione, era stata concettualmente elaborata dai giuristi romani e veniva specificamente e tecnicamente indicata con l'espressione ad condicionem

9

3.         Rassegna dei testi che, in contrapposizione all'espressione tecnica sub condicione, indicante la condizione sospensiva, adoperano con piena consapevolezza l'altrettanto tecnica espressione ad condicionem per indicare la condizione risolutiva

13

4.         Prospettiva d'indagine sulle clausole di risoluzione dell'emptio venditio, in riferimento alle quali l'espressione ad condicionem non è mai utilizzata

17

 

 

IN DIEM ADDICTIO

 

SEZIONE I

 

5.         La varietà di opinioni sulle possibili diverse configurazione della in diem addictio

19

 

SEZIONE II

 

6.         Testi dai quali si ricava che, mentre Sabino configurava sub condicione contracta l'emptio con in diem addictio, Giuliano aveva prospettato la possibilità di configurare tale vendita come già perfecta, ma esposta alla risoluzione in caso di migliore offerta

28

7.         D. 18.2.2 pr. e il criterio in base al quale Ulpiano prospetta la configurabilità dell'emptio con in diem addictio, o come pura, o come condicionalis; i tratti distintivi delle due diverse configurazioni

32

8.         D. 41.4.2.4 e l'adesione di Paolo all'opinione di Giuliano sulla configurabilità dell'emptio con in diem addictio come perfecta, e quindi pura

38

 

SEZIONE III

 

9.         L'elaborazione giurisprudenziale dei criteri per stabilire se la nuova offerta integrasse effettivamente una melior condicio: D. 18.2.5 di Pomponio, D. 18.2.4.6 di Ulpiano (con richiamo a Pomponio)

41

10.       L'offerta di un prezzo più alto poteva non integrare una melior condicio: D. 18.2.15.1 di Pomponio

44

11.       Il caso particolare considerato da Giavoleno in D. 18.2.19

50

 

SEZIONE IV

 

12.       Il venditore poteva accettare o meno una migliore offerta: D. 18.2.9 di Ulpiano

54

13.       Anche in D. 18.2.10 di Giuliano viene presupposto il potere del venditore di non accettare una migliore offerta

58

14.       Il potere di non accettare una migliore offerta spettava anche quando erano più i venditori: D. 18.2.11.1 e D. 18.2.13 pr. di Ulpiano

61

15.       Anche per Paolo spetta al venditore il potere di accettare o meno l'offerta successiva: D. 18.2.14.2 e 3

66

 

SEZIONE V

 

16.       Il primo compratore poteva superare la successiva migliore offerta ed ottenere la definitiva addictio: D. 18.2.7 e 8, di Paolo

69

 

SEZIONE VI

 

17.       Il problema della spettanza dei frutti in relazione alla vendita con in diem addictio con figurata coma pura: D. 18.2.2.1 di Ulpiano con richiamo a Giuliano

73

18.       Il problema della restituzione dei frutti percepiti dal primo compratore in caso di risoluzione: D. 18.2.6 pr.-1 di Ulpiano, con richiamo a Giuliano ed anche a Pomponio

78

19.       Ulteriore testimonianza di Ulpiano, D. 18.2.16, in riferimento ad un rescriptum di Settimio Severo

84

20.       D. 49.14.50: Paolo richiama le regole riguardanti l'emptio con in diem addictio, per risolvere il problema della restituzione dei frutti in una vendita fiscale

87

 

SEZIONE VII

 

21.       Proponibilità o meno della migliore offerta in caso di morte del venditore: D. 18.2.15 pr. di Pomponio

93

22.       In D. 18.2.4.5 Ulpiano, con richiamo a Sabino, si occupa della migliore offerta presentata da un falsus emptor

95

23.       In D. 18.2.14 pr.-1 Paolo si occupa della proposizione di una finta migliore offerta e dell'offerta di un compratore non idoneus

98

 

SEZIONE VIII

 

24.       L'opinione di Giuliano per l'ipotesi che oggetto della vendita fossero due schiavi: D. 18.2.17

104

25.       L'opinione di Giuliano, riferita da Ulpiano in D. 18.2.4.1-2, per le ipotesi di mutamento dell'oggetto della vendita

106

26.       Possibilità o meno, per il venditore, di tornare a vendere lo stesso oggetto con in diem addictio: le divergenti opinioni di Sabino e di Giuliano riferite da Ulpiano in D. 18.2.11 pr.

110

 

SEZIONE IX

 

27.       L'impossibilità per il primo compratore di agire contro il secondo rilevata in D. 18.2.20 da Papiniano e la configurazione della vendita con in diem addictio tenuta presente da questo giurista

113

 

SEZIONE X

 

28.       Del problema relativo a chi potesse servirsi dell’interdictum quod vi aut c1am in caso di vendita con in diem addictio si occupa Ulpiano in due brani inseriti in un più ampio contesto, §§ 8-12 di D. 43.24.11, riguardanti il problema generale della legittimazione attiva all’interdetto quando la cosa alla quale si temeva che potesse essere arrecato danno era oggetto di compravendita

117

29.       In D. 43.24.11.10 Ulpiano, con richiamo a Giuliano, spiega perché l’interdetto spettava al primo compratore anche in presenza di una migliore offerta, fino a che questa non fosse stata accettata dal venditore

122

30.       Il lungo discorso condotto da Ulpiano nel successivo § 12, per le ipotesi in cui fossero intervenuti un precarium o una 1ocatio; corretta ricostruzione delle fattispecie discusse e dei criteri per la spettanza dell’interdetto

127

 

SEZIONE XI

 

31.       L’actio in rem esperibile dal compratore di cui parla Ulpiano in D. 6.1.41 pr., non è la rei vindicatio

135

32.       Il dominus cui si riferisce Paolo, in D. 39.3.9 pr., relativo ad un’aquae cessio fatta dal compratore (in un’emptio con in diem addictio) è il venditore e non il compratore

142

33.       L'attribuzione della qualifica di dominus all'emptor della res addicta in diem in D. 18.2.4.3 di Ulpiano è smentita da altri testi

148

 

SEZIONE XII

 

34.       Dopo l’esame degli altri testi è possibile tentare di interpretare correttamente la formulazione della in diem addictio fornita da Paolo D. 18.2.1

151

 

 

LEX COMMISSORIA

 

SEZIONE I

 

35.       Premessa. Il ruolo determinante della volontà del venditore, al quale spettava (scaduto il termine previsto per la solutio) rendere operativa o meno la lex commissoria, evidenziato da Pomponio in D. 18.3.2

157

36.       Del ruolo fondamentale della volontà del venditore ai fini della operatività o meno della clausola si occupano anche Ulpiano in D. 18.3.3 e Scevola in D. 18.3.6 pr. e 2

162

37.       Dalla complessa vicenda discussa in D. 4.4.38 pr. risulta comunque chiaramente che anche Paolo dava decisivo rilievo alla volontà del venditore per l’operatività della 1ex commissoria

167

 

SEZIONE II

 

38.       Del comportamento che doveva tenere il compratore per non incorrere nella 1ex commissoria si occupa Ulpiano in D. 18.3.4.4, prendendo lo spunto da un dubbio espresso da Marcello

178

39.       Allo stesso problema si riferiscono anche due testi di Scevola: D. 18.3.8 e D. 18.5.10 pr.

181

 

SEZIONE III

 

40.       Della configurazione della vendita con 1ex commissoria si occupa Ulpiano in D. 18.3.1

188

41.       Di tale configurazione si occupa anche Paolo, in D. 41.4.2.3, a proposito del problema della usucapibilità o meno della res empta da parte del compratore, richiamando anche l’opinione di Sabino

191

 

SEZIONE IV

 

42.       Configurando la vendita con lex commissoria non sottoposta a condizione sospensiva, si poneva il problema della sorte dei frutti frattanto percepiti dal compratore: di tale problema si occupava già Nerazio, come è attestato da due brani, uno risalente direttamente a lui, D. 18.3.5, l’altro di Ulpiano, D. 18.3.4.1

194

 

SEZIONE V

 

43.       Ulteriori possibili previsioni che potevano essere pattuite con la lex commissoria: la testimonianza di Pomponio in D. 18.1.6.1 e quella di Ulpiano in D. 18.3.4.3

200

44.       Due costituzioni di Alessandro Severo, C. 4.54.3 e 4, aventi ad oggetto la lex commissoria

206

 

SEZIONE VI

 

45.       Specificamente dell’esperibilità dell’azione ex vendito, anche per il risarcimento dei danni causati alla res dal compratore, si occupa Ulpiano in D. 18.3.4 pr.

216

46.       Utili indicazioni sulla tutela processuale del venditore possono trarsi anche da altri testi: Ulpiano in D. 18.3.4.2, con espresso richiamo a Papiniano, confermato da Vat. Fr. 4, ed Ermogeniano in D. 18.3.7

219

 

 

INDICE DELLE FONTI

226