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image002 RICCARDO ASTOLFI

 

 

IL MATRIMONIO NEL DIRITTO ROMANO CLASSICO

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2014

XII-472 pp. ISBN 978-88-13-34144-2

 

 

 

 

 

INDICE

 

Avvertenza

pag.     IX

Abbreviazioni

XI

 

PARTE PRIMA

 

Contrazione del matrimonio

 

 

Capitolo I

 

Definizione e libertà di matrimonio

 

1. Definizione di matrimonio

pag.    3

2. Libertà di sposare

52

 

Capitolo II

 

Consenso

 

3. Consenso degli sposi: a) fonti giuridiche

pag.   63

4. b) fonti letterarie

80

5. Consenso iniziale: a) nel matrimonio

82

6. b) nel fidanzamento

86

7. c) sua manifestazione: confarreatio, coemptio

92

8. d) deductio in domum

95

9. e) testationes, tabulae dotales, nuptiales

101

10. Matrimonio clandestino

108

11. Consenso continuo

110

12. Sua manifestazione

114

13. Matrimonio fra assenti

121

14. Contenuto del consenso e concubinato

128

15. Condizione e termine

141

16. Matrimonio del pazzo

pag.   142

17. Simulazione

145

18. Violenza

146

19. Errore e dolo

151

20. Assenso del pater familias

154

21. Matrimonio delle persone sui iuris

166

 

Capitolo III

 

Conubium

 

22. Definizione di conubium

pag.   171

23. Schiavitù

174

24. Cittadinanza

180

25. Matrimonio dei soldati

183

26. Consanguineità e adozione

187

27. Affinità

192

28. Matrimonio incestuoso

199

29. Bigamia

205

30. Tempus lugendi

221

31. Matrimonio contra mandata principis

226

32. Matrimonio del tutore

231

33. I divieti della lex Iulia et Papia:a) per l'ordine senatorio

243

34. b) per gli ingenui

246

35. c) validità del matrimonio illecito

255

36. d) l’oratio di Marco Aurelio e Commodo

262

37. e) matrimonio illecito e acquisto m.c. della dote

213

38. f) matrimonio illecito e bonorum possessio unde vir et uxor

270

39. g) matrimonio degli adulteri

273

40. h) rassegna di opinioni

278

41. Donazione e dote nel matrimonio illecito

280

 

CapitoloIV

 

Pubertà

 

42. Definizione di pubertà

pag.   289

43. Matrimonio degli impuberi

294

44. Matrimonio degli impotenti

300

45. Matrimonio degli anziani

306

 

 

PARTE SECONDA

 

Contenuto e tutela del matrimonio

 

 

Capitolo I

 

Contenuto del matrimonio

 

46. La società coniugale

pag.   232

47. Aspetti della società coniugale

325

48. Doveri reciproci dei coniugi

335

49. Preminenza del marito

344

 

Capitolo II

 

Tutela del matrimonio

 

50. Actio iniuriarum

pag.   347

51. Ductio

351

 

 

PARTE TERZA

 

Scioglimento del matrimonio

 

 

Capitolo I

 

Divorzio

 

52. Definizione e libertà di divorzio

pag.   359

53. Volontà e manifestazione

368

54. La forma augustea del divorzio

374

55. Divorzio tra assenti

390

56. Divorzio simulato

393

57. Divorzio dei filii familias

396

58. Divorzio della liberta

403

 

Capitolo II

 

Altre cause di scioglimento

 

59. Riduzione in schiavitù

419

60. Deportazione

441

 

Indice delle fonti

453

 

 

RICCARDO ASTOLFI, conseguita la libera docenza in Istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova, vi ha concluso il suo insegnamento quale ordinario di Storia del diritto romano e poi di diritto romano. Oltre agli scritti attinenti al diritto matrimoniale romano ricordati nelle “Avvertenze” a questo libro, ha pubblicato, anche questa volta per i tipi della Cedam, le seguenti opere: “Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano” (3 vol.: 1964, 1969, 1979) e “I libri tres iuris civilis di Sabino”, la cui seconda edizione è del 2001.

 

 

ABSTRACT: Il matrimonio classico ha fondamento consensuale e struttura negoziale. Come nel contratto di società, all’accordo iniziale dei coniugi si accompagna la volontà successiva di ciascuno di essi di continuarlo nel tempo, venendo meno la quale si ha divorzio, che può essere quindi anche unilaterale. I coniugi si considerano tali, vi è cioè fra di loro affectio maritalis, in quanto intendono, con il loro rapporto, procreare ed educare figli legittimi (matrimonium iustum). Occorre però che abbiano la capacità giuridica (conubium) e naturale (pubertas) di contrarlo e vi sia l’assenso dei loro patres familias (Ep.Ulp. 5,2). Mancando uno di questi requisiti, il rapporto non è matrimonio: non sono marito e moglie e i figli non sono legittimi (matrimonium iniustum). Tuttavia la loro unione è rilevante per il diritto, se non è venuta meno, anche in uno soltanto, l'affectio maritalis, cioè se persiste in loro la volontà di essere marito e moglie. Il diritto la tutela sino al punto di punire la donna per adulterio, qualora frequenti altri e può accadere che aspetti patrimoniali del rapporto siano disciplinati ricorrendo all'analogia con il fidanzamento se non addirittura con lo stesso matrimonio. Ne consegue che il rapporto diviene automaticamente matrimonio, ·valido al sopravvenire del requisito mancante. Divorzio è propriamente cessazione dell’affectio maritalis e quindi può tanto se il matrimonium è iustum quanto se è è iniustum. Augusto gli impose una forma, la dichiarazione doveva avvenire in presenza di sette testimoni qualificati, ma soltanto se scioglieva un matrimonium iustum. Il persistere dell’affectio maritalis anche nel matrimonium iniustum ne fa quindi un rapporto giuridico e lo differenzia dal concubinato, che è un rapporto di fatto, perché manca, appunto, dell’affectio maritalis. I concubini infatti non intendono avere figli legittimi.