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Sciuto-2013-1PATRIZIA SCIUTO

 

Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l’uso di rescindere

nell’esperienza di Roma Antica

 

UNIVERSITÀ DI CATANIA. PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ

DI GIURISPRUDENZA, Nuova Serie - 273

 

 

TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2013

X-304 pp.  ISBN/EAN  978-88-34-8279-32

 

 

 

 

INDICE- SOMMARIO

 

 

INTRODUZIONE

 

1.         Le opinioni più significative della dottrina concernenti l’uso di rescindere nell’esperienza giuridica romana. Le ragioni di una nuova indagine

1

2.         Le tesi di Luigi Raggi e Santi di Paola

13

3.         Dubbi di metodo e propositi di riflessione

18

 

CAPITOLO PRIMO

 

RESCINDERE NELLE FONTI NON GIURIDICHE:DI EPOCA REPUBBLICANA E CLASSICA

 

1.         Rescindere nel lessico comune e nell’uso letterario

27

2.         L’impiego di rescindere nelle fonti tradizionalmente ritenute non giuridiche di epoca repubblicana e classica. a) Casi concernenti provvedimenti adottati da organi di governo e prvati di valore dai loro successori. b) Casi relativi a sentenze emanate da collegi giudicanti.

29

3.         Acta principum rescindere: casi di c.d. rescissio actorum

45

4.         Ulteriori casi in cui rescindere, al di là dei diversi significati assunti, individua il venir meno del valore di atti di per sé validi ed efficaci

52

5.         Riflessioni conclusive

60

 

CAPITOLO SECONDO

 

RESCINDERE NELLE FONTI GIURIDICHE CONCERNENTI ATTI NEGOZIALI

 

1.         Brevi considerazioni preliminari per la comprensione di un sistema casistico giurisprudenziale

63

2.         Atti contra leges: l'uso di rescindere nei casi di manomissione in frode ai creditori e di manomissione in fraudem legis

67

3.         Alcuni esempi di fattispecie in cui vengono impiegate espressioni diverse rispetto a rescindere per indicare le conseguenze prodotte su un atto da un vizio originario

94

4.         Casi in cui l'effetto rescissorio viene espresso dalle locuzioni ipso iure rescindi o iure rescissum

99

5.         Una discussa testimonianza di Celso in materia di delegatio promittendi donationis causa

103

6.         Deduzioni conclusive in materia di leges publicae proibitive

111

7.         Altre fattispecie negoziali per le quali viene utilizzato rescindere

113

8.         Rescindere come risultato della determinazione convenzionale delle parti

117

 

CAPITOLO TERZO

 

STRUMENTI PROCESSUALI DI RESCISSIONE: RESCINDERE E IN INTEGRUM RESTITUTIO

 

1.         Riflessioni di carattere generale sulla natura del rimedio restitutorio

125

2.         Esame delle fattispecie negoziali più rilevanti in cui si riscontra il rapporto fra rescindere e la in integrum restitutío

140

3.         Il decretum quale presupposto dell’effetto restitutorio

159

 

CAPITOLO QUARTO

 

STRUMENTI DI RESCISSIONE ALTERNATIVI AL RIMEDIO RESTITUTORIO

 

1.         Rescindere nelle formulae utiles contenenti una fictio

165

2.         L'impiego di rescindere per indicare le conseguenze del ricorso alla querella inofficiosi testamenti

194

3.         La connessione fra rescindere e le pronunce giudiziali, e gli ulteriori mezzi di gravame con effetti rescissori. a) Alcuni interventi imperiali contro sentenze valide ed efficaci. b) Il c.d. principio di nullità quale criterio di invalidazione della sentenza

212

 

CAPITOLO QUINTO

 

RESCINDERE NELL’ESPERIENZA GIURIDICA TARDO-IMPERIALE E IN ETÀ GIUSTINIANEA

 

1.         L’uso di rescindere nella prassi della cancelleria di Diocleziano. a) Fattispecie negoziali. b) Condizioni personali e situazioni di fatto. c) Fattispecie giudiziali. d) Strumenti di rescissione

241

2.         L'impiego di rescindere in riferimento ai contratti di compravendita

259

3.         Determinazione concettuale di rescindere nell’esperienza dioclezianea

269

4.         Qualificazione giuridica di rescindere nella prassi imperiale di età postclassica e giustinianea

270

5.         Deduzioni finali

279

 

 

Conclusioni

281

 

Indice degli autori

287

 

Indice delle fonti

293

 

 

Seconda e terza di copertina

 

Viene affrontata, con approccio casistico e taglio esegetico, la problematica connessa alla ricostruzione storico-giuridica di rescindere, un tema dalle inevitabili implicazioni dogmatiche, nel tentativo di fornire una disamina inerente al dettato delle fonti e di verificare, rispetto alle ricostruzioni teoretiche fornite dalla dottrina risalente, se sia esistita, nell'esperienza giurisprudenziale romana, una unitaria qualificazione tecnico-giuridica del termine assimilabile all'odierno concetto di rescissione.

Prendendo avvio dalle testimonianze non giuridiche di epoca repubblicana (in prevalenza relative ad atti compiuti dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni di governo) e classica (inerenti a ipotesi di c.d. rescissio actorum e di provvedimenti del princeps adottati per porre nel nulla atti emanati da altri organi costituzionali), non si riscontra alcuna relazione tipizzata fra rescindere e gli atti contestati, né alcun legame con specifici strumenti rescissori. Forse solo in Svetonio la nozione in oggetto potrebbe configurare una forma di annullamento giudiziale assimilabile alla cassazione delle sentenze.

Dall'esame delle fonti giuridiche, in cui rescindere è usato soprattutto in ambito negoziale, si ricava la mancanza di una specifica qualificazione giuridica del termine, che indicherebbe per lo più la privazione, fondata su valutazioni equitative del magistrato giusdicente, degli effetti di atti o situazioni rilevanti per il diritto. Per ciò che riguarda gli strumenti di rescissione impiegati per realizzare tale risultato, si evince che il ricorso a essi non è mai predeterminato ma dipende dalla natura dell'interesse concreto e dalla rilevanza che a quest'ultimo viene riconosciuta in sede di iurisdictio. Inoltre, per l'epoca classica avanzata, il riferimento alle impugnazioni di sentenze valide ed efficaci sul piano formale mostra una utilizzazione ancora più duttile e versatile dell'espressione considerata, a volte inclusiva di ipotesi di inesistenza giuridica e di nullità in senso tecnico.

Una evoluzione concettuale di rescindere può rinvenirsi nella prassi di età tardo imperiale e con Giustiniano, in cui si può rintracciare un ampliamento dell'accezione del termine, indicativa non più solo del venir meno degli effetti di un atto o di una situazione giuridica, ma comprensiva di altre forme di invalidazione negoziale e giudiziale, quali sanzioni derivanti dalla violazione di principi oggettivamente determinati. Le ragioni di ciò possono riscontrarsi, oltre che nelle mutate condizioni sociopolitiche ed economiche del tempo, nel nuovo sistema costituzionale e di governo, che si esplica nella cognitio extra ordinem e che intende limitare, per mezzo di criteri individuati, la discrezionalità degli interventi non direttamente imputabili all'imperatore. In tale contesto, rescindere, distaccandosi dalla sua originaria valenza soggettiva, condizionata dalla dicotomia ius civile-ius praetorium, sembra acquisire una dimensione ontologica omnicomprensiva dei vari fenomeni di invalidazione giuridica, agevolando così la determinazione di una definizione in senso generalista della locuzione.

 

 

PATRIZIA SCIUTO è dottore di ricerca in discipline romanistiche e ricercatrice di diritto romano presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Fa parte del gruppo di ricerca BIA, diretto da Nicola Palazzolo; sempre a Catania, collabora stabilmente con il C.I.R. (Centro interuniversitario per l'Informatica Romanistica) ed è componente del TIMAD (Centro di ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali Applicate al Diritto). Ha pubblicato vari saggi e contributi, di diritto privato e di diritto pubblico romano, ed è coautrice di BIA (Bibliotheca Iuris Antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti dell'antichità) e di BD-Rom (Biblioteca Digitale Romanistica. Archivio elettronico della letteratura romanistica).