Tradizione Romana-2017

 

 

Zablocka-IMG_7409MARIA ZABŁOCKA

Università di Varsavia

 

Le origini romane delle tecniche legislative

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SUMMARY: The Roman Sources of Legislative Technique

 

One of the most enduring values of Roman law is that it has shaped the concepts of general legal culture, those questions which legal theory is addressing today. This also applies to the ways the law is drafted and the principles governing this. Roman law offers invaluable advice on legislative technique. That is why many of the articles in the annex to the Polish Prime Minister’s Order of 20th June 2002 on the principles of legislative technique (Zasady techniki prawodawczej) sound like ideas put forward by Roman jurists, or take those ideas further.

 

Keywords: Roman law; legal culture; cultura giuridica;  principles of legislative technique ‒ diritto romano; cultura giuridica; principi di tecnica legislativa

 

 

È opinione comune che il diritto civile odierno risenta fortemente dell’influenza del diritto romano, elemento formativo della nostra cultura giuridica e fonte d’ispirazione per i cultori del diritto.

La giurisprudenza non intende inoltre fare a meno di attingere al suo inestimabile apporto teorico[1] e di riferirsi ai preziosi indirizzi di tecnica legislativa insiti nel diritto romano.

Negli Stati moderni tali indirizzi o, come oggi suole dirsi: principi, si rinvengono in atti giuridici varati con l’intento di tesi a facilitare una corretta redazione di norme e atti normativi.

In Polonia ai principi in parola è consacrato l’allegato all’ordinamento 20 giugno 2002 del presidente del Consiglio dei ministri sui “Principi di tecnica legislativa”[2], varato per informare a chiarezza e trasparenza i testi normativi degli atti giuridici. Nell’allegato appena citato si riscontrano inconfondibili tracce dei principi enunciati nei titoli 3, 4 e 5 del primo libro del Digesto dell’imperatore Giustiniano[3].

In un frammento dei Digesta del giurista Ermogeniano, si legge:

 

D. 1.5.2 (Hermogenianus libro primo iuris epitomarum): Hominum causa omne ius constitutum sit.

 

Il legislatore polacco dei «Principi di tecnica legislativa» sembra farvi riferimento, quando al paragrafo § 1 comma 1 statuisce:

 

«Prima di preparare un disegno di legge, è necessario: 1) delimitare e definire i rapporti sociali bisognosi di interventi della pubblica autorità nonché di modifiche alle norme in vigore…».

 

Il comma 2 recita:

 

«occorre… precisare gli scopi che si intende raggiungere con il varo di una nuova legge»,

 

richiamando immediatamente alla memoria il passo ulpianeo raccolto D. 1.4.2:

 

(Ulpianus fideicommissorum libro quarto) In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequuum visum est.

 

Alcuna modifica senza previa riflessione. Tanto i Greci quanto i Romani erano piuttosto avversi alle modifiche[4]. Non per nulla la commissione chiamata alla stesura delle XII tavole portava il nome di decem viri legibus scribundis: per risaltare che le si chiedeva soltanto di mettere per iscritto il diritto consuetudinario.

A mo’ di aneddoto mi piace ricordare una norma del diritto di Locri. Il cittadino che volesse apportarvi qualsivoglia modifica, sottoponeva la propria proposta al voto dell’assemblea e infilava la testa nel cappio della forca: se il risultato era negativo, lo si impiccava all’istante. Ciononostante vi furono tre prodi le cui proposte furono approvate. La prima riguardava il divorzio. Dai turesi potevano chiederlo ambo i coniugi. Quando una giovane moglie lasciò un marito molto più vecchio, questi propose di vietare al coniuge che avesse chiesto e ottenuto il divorzio di convolare in nuove nozze con soggetti più giovani del coniuge abbandonato. L’assemblea approvò[5].

Torniamo ai «Principi di tecnica legislativa». Al § 2 recitano:

 

«La legge regolamenta in modo esauriente l’ambito dei problemi in oggetto...».

 

La dizione ambito di problemi rammenta con forza l’esigenza di varare leggi a beneficio non dei singoli bensì della comunità. L’insegnamento dei giurisperiti romani non è andato perso:

Papiniano, ad esempio, diceva:

 

D. 1.3.1 (Papinianus libro primo definitionum): lex est commune praeceptum.

 

Nello stesso senso, Ulpiano:

 

D. 1.3.8 (Ulpianus libro tertio ad Sabinum): iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.

 

Le origini di quella dottrina possono riscontrarsi in un brano della Legge delle XII tavole:

 

Tab. 9.1-2: Privilegia ne irrogantur.

 

Val la pena di ricordare che fu proprio il diritto romano a distinguere per primo il diritto astratto: ius, dalle sue specificazioni in forma di: lex[6].

Tal distinzione è già chiara in Plauto (250-184) che scrisse le sue commedie a cavallo del III e del II sec. a.C. Uno dei personaggi di Mostellaria, discorrendo dell’educazione dei figli, sostiene che è compito dei padri insegnar loro la scrittura, il diritto, le leggi[7].

Conforme questo brano di una delle “lettere” di Orazio:

 

Epistulae 1.16.40-43: Vir bonus est quis? / Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat, / quo multae magnaeque secantur iudice lites, / quo res sponsore et quo causae teste tenentur.

«Chi è [dunque] il bonus vir? Chi rispetta le delibere del senato, le leggi e il diritto, chi dirime in tribunale tante importanti questioni, si presta a far da garante e si presenta testimone».

 

Il più netto, al riguardo, fu comunque Gaio, che nel II sec. d.C. scrisse un manuale conosciuto da tutti.

 

Gaius, Inst. 1.2: Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium.

 

Quanto alla nozione lex, come attesta Aulo Gellio, a coniarla a cavallo di repubblica e principato fu il giurista Ateio Capitone[8], il quale voleva in tal modo distinguerla da altre fonti del diritto[9].

 

Gellius, Noct. Att. 10.20.2-4: Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quodlexesset, hisce verbis definivit: ‘Lexinquit est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu’. Ea definitio si probe facta est, neque de imperio Cn. Pompei neque de reditu M. Ciceronis neque de caede P. Clodi quaestio neque alia id genus populi plebisve iussalegesvocari possunt. Non sunt enim generalia iussa neque de universis civibus, sed de singulis concepta; quocircaprivilegia potius vocari debent, quia veteresprivadixerunt, quae nossingula dicimus.

 

Fondatore della scuola sabiniana, una delle famose scuole giuridiche dell’epoca classica, Capitone fu il primo a pretendere che le leggi contemplassero soltanto problemi generali e destinatari astratti. Le delibere rivolte a singoli non dovevano chiamarsi leggi, ma privilegi, sia quando ne migliorassero la situazione, come la lex Cornelia de revocande Cicerone del 57 a. C., che lo richiamava dall’esilio, sia quando la peggiorassero, come la lex Clodia de capite civis romani, che comminava l’esilio ai magistrati che avessero condannato a morte senza giudizio un cittadino. Privilegium deriva da privus, cittadino, chiamato anche singulus.

Tornando al § 2 della recente normativa polacca, giova notare che, postulando la regolamentazione esauriente, essa auspica di affrontare i problemi nella loro interezza, per non affrontarli in più leggi, ma in una, onde evitare sdoppiamenti e novelle.

Oggi si tende a giudicare il rendimento di un parlamento con misure quantitative. Qual equivoco! I Romani, più saggi di noi, puntavano sulla qualità. Tacito (Annales 3.27) annotava: corruptissima re publica plurimae leges. I giuristi romani suggerivano di non ricorrere alle leggi per regolamentare casi individuali, ma di farlo solo quando fossero tipici:

 

Celso in D. 1.3.4 (Celsus libro quinto digestorum): Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur.

 

Celso in D. 1.3.5 (Celsus libro XVII digestorum): Nam ad ea potius debet aptari ius, quae et frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt.

 

Pomponio in D. 1.3.3 (Pomponius libro vicemsimo quinto ad Sabinum): Iura constitui oportet, ut dixit Theophrastus, in his, quae plerumquae accidunt, non quae praeter expectationem.

 

Paolo in D. 1.3.6 (Paulus libro ad Plautium): nam quod semel vel bis, ut ait Theophtastus, factum est, praetereunt legum latores.

 

Tale principio ricorre ancora nelle Novelle dell’imperatore Giustiniano:

 

Nov. 94.2: quod raro fit, non observant legislatores.

 

Non se ne discosta neppure una paremia moderna: de minimis non curat lex. Ma riprendiamo i principi polacchi. Al § 5 recitano:

 

«Le disposizioni debbono essere brevi e sintetiche, ed evitare ogni superfluo dettaglio...»,

 

traducendo quasi alla lettera l’osservazione di Seneca: leges brevem esse oportet, quo facilius teneantur (Ep. 94.38).

La storia insegna che troppi particolari sono controproducenti. Il dettaglio, quando è in eccesso, nuoce. I codici, quali il Landrecht prussiano (1794), che si prefiggevano di regolamentare ogni possibile fattispecie, arrivavano a contare 15 mila paragrafi di diritto privato e, si capisce, scontentavano[10]. Al contrario, i codici improntati su norme astratte, e in particolare su clausole generali, assurgono a modello. Ne fa parte il Codice civile svizzero del 1907. Conta 907 articoli. Il suo ideatore, Eugen Huber, lo volle chiaro, quindi accessibile non solo agli addetti, ma anche a un cittadino di media cultura[11].

L’eccesso complica, quando impedisca la conoscenza del diritto, trasformando il principio ignorantia iuris nocet in mera finzione. Alla brevità del diritto, coniugata alla chiarezza, è dedicato inoltre il § 6:

 

«Le disposizioni della legge in modo che i destinatari delle loro norme ivi contenute possano comprendere con esattezza le intenzioni del legislatore».

 

Nelle Istituzioni di Giustiniano il medesimo proposito è espresso ben due volte: in I. 2.23.7: in legibus magis simplicitas quam dificultas placet; nonché in I. 3.2.3a: simplicitas legibus amica. Si ritrova inoltre in una costituzione di Valentiniano e Marciano, recepita nel Codice: (C. 1.14.9) leges ab omnibus intellegi debet.

 

Il § 11 recita:

 

«La legge è esente da proposizioni che non esprimano norme giuridiche, e in particolare da appelli, postulati, consigli, ammonimenti e motivazioni delle norme da essa contemplate».

 

Appelli, postulati, consigli e ammonimenti possono, quando necessario, essere oggetto di delibere, ma non di norme giuridiche. Ritorna in mente Seneca che nelle Epistulae (94.38) osservava: Lex iubeat, non disputet. Una paremia successiva ribadisce: lex moneat, non doceat. Il diritto migliore è quello di lunga durata.

Ma quando risultino indispensabili, devono votarsi leggi nuove. Oggi come in Roma antica. Il diritto romano definì con chiarezza il rapporto tra diritto nuovo e precedente. Due leggi di uguale argomento, varate in periodi differenti, potevano integrarsi

 

D. 1.3.26 (Paulus libro IIII quaestionum): Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur,

 

qualora non fossero contrastanti

 

D. 1.3.28 (Paulus libro V ad legem Iuliam et Papiam): Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis argumentis probatur).

 

Pareva opportuno riunirle, come successe, ad esempio, con la lex Iulia et Papia[12], che indicava le materie regolamentate dalle lex Iulia de maritandis ordinibus e lex Papia Poppea, commentate come un “testo unico”.

Qualora invece la legge posteriore contrastasse con quella anteriore, si dava la precedenza alla norma più recente. In un primo periodo, infatti, si preferiva parlare di precedenza e non di deroga: una legge votata dall’assemblea precedeva un diritto consuetudinario anteriormente vigente. L’innato conservatorismo spingeva i Romani a diffidare dei cambiamenti. Soltanto nel principato le costituzioni imperiali si sostituirono alle precedenti forme di produzione del diritto. Prima non può parlarsi, a Roma, di deroga delle norme precedenti. Il concetto della precedenza del diritto postriore era già stato formulato nella Legge delle XII Tavole: Ut quodcumque postremum populus iussisset id ius ratumque esset tav. 12.5, per essere, poi, ripresa[13] da Modestino – D. 1.4.4 (Modestinus libro secundo excusationum): Α μεταγενστεραι διατάξεις σχυρότεραι τν πρ ατν εσιν[14] ‒ e infine trasfusa nella famosa paremia: lex posterior derogat priori[15].

 

Parimenti, il diritto romano riteneva che una legge specifica dovesse avere la precedenza rispetto alle discordanti norme di una legge generale. I Romani discussero dell’argomento riflettendo sulla condizione giuridica del bambino. I bambini nati in iustum matrimonium acquisivano lo status del padre, quelli nati da altri legami seguivano – d’accordo con il diritto naturale – lo status giuridico della madre (D. 1.5.19 Celsus libro vicensimo nono digestorum): Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur: vulgo quaesitus matrem sequitur), a meno che altre norme non statuissero diversamente (ad esempio in virtù della lex Minicia un bambino nato da una cittadina romana e un peregrino privo di ius conubii non acquisiva la cittadinanza romana, ma lo status del padre; sotto l’impero il bambino di una schiava che nel periodo della gravidanza fosse stata libera, nasceva libero).

Ulpiano ne trasse lo spunto per formulare una regola (D. 1.5.24 (Paulus libro vicensimo septimo ad Sabinum): Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducit) che, rivista e generalizzata, è nota nella sintetica dizione: lex specialis derogat legi generali[16]. Vi si elaborarono inoltre quei principi riguardanti il vigore temporale della legge che in seguito furono recepiti da tutte le legislazioni moderne.

Nel periodo repubblicano i giurisperiti cominciarono a interrogarsi se una nuova legge dovesse riguardare tutte le fattispecie ovvero soltanto quelle venute in essere dopo la sua entrata in vigore, applicando alle altre il diritto anteriore. Il dubbio sorse in occasione di una lex Atinia, votata attorno al 150 a.C., che riguardava la responsabilità per furto e ricorreva a un’espressione quod subreptum erit (Gellius 17.7.1-8) che poteva leggersi sia al passato che al futuro[17]. Dalle parole di Cicerone (in Verr. 2.1.42.109: De iure vero civili si quis novi quid instituit, is non omnia, quae ante acta sunt, rata esse patietur?... hoc reperies in omnibus statui ius, quo post eam legem populus utatur) e di Gellio (17.7.2: Quis aliud putet in hisce verbis quam de tempore tantum futuro legem loqui?) parrebbe evincersi che già nel periodo repubblicano si rifiutasse la retroattività della legge. Lo confermerebbe Ulpiano (D. 1.3.22 ‒ Ulpianus libro trigensimo quinto ad edictum): Cum lex in praeteritum quid indulget, in futurum vetat.

La questione venne definitivamente risolta soltanto nelle costituzioni imperiali[18], che si adeguarono a una regola rispettata dalle legislazioni odierne: se la nuova legge non impone un’applicazione retroattiva, si osserva il principio[19] lex retro non agit , desunto da una costituzione degli imperatori Teodosio II e Valentiniano III che recitava:

 

C. 1.14.7: Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sit.

(È certo che le leggi e le costituzioni si riferiscono soltanto a negozi futuri, e non quelli avvenuti nel passato, a meno che espressamente non si dichiari che si riferiscono pure a quelli già avvenuti)

 

Siamo di nuovo ai «Principi di tecnica legislativa». Al § 82 si statuisce:

 

«La modifica (novella) della legge consiste nella deroga di alcune sue norme, nella sostituzione di qualche norma di contenuto o tenore diverso ovvero nel corredarla di disposizioni nuove».

 

Una disposizione nel segno della continuità romana; infatti, nell’opera Tituli ex corpore Ulpiani[20] le novelle si classificavano a seconda delle modifiche che avessero apportato alla legge[21]:

 

Ulp. 1.3: Lex aut rogatur, id est fertur, aut abrogatur id est prior lex tollitur, aut derogatur, id est pars primae legis tollitur, aut subrogatur, id est adicitur aliquid primae legi, aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege …

 

Pur potendo far tesoro della precisione terminological dei Romani, la dottrina polacca usa accontentarsi di una generica derogazione del diritto.

 

Tra gli imperituri meriti del diritto romano v’è senz’altro la distinzione delle norme a seconda di come siano sanzionate. In Tituli ex corpore Ulpiani si rinvengono definizioni tutt’oggi utili a definire lex perfecta, lex imperfecta, lex minus quam perfecta[22].

 

Ulp. 1: [Leges aut perfectae sunt aut imperfectae aut minus quam perfectae. Perfecta lex est, quea vetat aliquid fieri, et si factum sit, rescindit Imperfecta lex est, quae fieri aliquid vetat, nec tamen si factum sit, rescindit: qualis est lex Cincia, quae plus quam duo milia assium donare] prohibet, exceptis quibusdam cognatis, et si plus donatum sit, non rescindit. 2. Minus quam perfecta lex est quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit et qui contra legem fecit: qualis est lex Furia testamentaria, quae plus quam mille assium legatum mortisve causa prohibet capere, praeter exceptas personas, et adversus eum qui plus ceperit quadrupli poenam constituit.

 

La lex perfecta è quella che, vietando un atto, ne dispone la nullità, e quindi ne elimina gli effetti. Tituli ex corpore Ulpiani non ricordano alcuna lex perfecta[23], ma in dottrina si ritiene che ne avessero tutti i requisiti la lex Voconia[24], che invalidava legati di valore superiore a quello dell’eredità lasciata al successore, e la lex Cornelia de sponsu[25] che vietava di garantire lo stesso debitore nei confronti dello stesso creditore, nel corso dello stesso anno, per una cifra superiore a ventimila sesterzi. La lex minus quam perfecta vieta l’atto, ma non ne dispone la nullità, bensì irroga una pena a colui che ha violato il divieto. Come esempio di una lex minus quam perfecta viene ricordata la lex Furia testamentaria[26] della prima metà del II secolo a.C. che vietava legati superiori a mille assi senza invalidarne la riscossione, ma imponeva di pagare il quadruplo della somma eccedente. La lex imperfecta è quella che, pur vietando l’atto, non ne sancisce l’inefficacia, né punisce. Lo era la lex Cincia de donis et muneribus[27] del 204 a.C. che proibiva le donazioni, ma non le invalidava né prevedeva sanzioni.

Il diritto romano si era fermato a questa tripartizione. La lex plus quam perfecta che rafforza l’invalidità con una sanzione giuridica, di solito repressiva, è una felice estrapolazione della dottrina più recente[28].

 

Anche l’intepretazione della norma radica è nel diritto romano. Dicendo Quaecumque de filio esse diximus, aedem et de filia dicta intellegemus (Gaius, Inst. 1.7), Gaio applicava un’interpretazione che oggi usa chiamarsi autentica. Ogni commento (chiarimento) dei giuristi passava per interpretazione legale. Nel titolo 17 del libro 50 del Digesto abbiamo indubbiamente a che fare con un’interpretazione lessicale. Celso (D. 1.3.24) propendeva per l’interpretazione sistemica: Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. Nel celebre brano: Scire leges non hoc est: verba earum tenere, se vim ac potestatem lo stesso Celso (D. 1.3.17) riteneva comunque insostituibile l’interpretazione teleologica.

Ricordiamo infine che il principio cui ai giorni nostri s’informa ogni legislazione: leggi e altri atti normativi entrano in vigore a condizione di essere pubblicati, si riallaccia a san Tommaso d’Aquino: lex non obligat nisi promulgata[29].

 

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

[1] Per l’importanza del diritto romano per la teoria del diritto vedi E.I. Bekker, Das Römische Recht und die Rechtsreformen der Gegenwart,  in Zeitschrif der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 33,1912, 11 ss.; M. Zabłocka, Il diritto romano – caposaldo teoretico della giurisprudenza, in Covegno internazionale “diritto romano privato e diritto romano publico”: teoria e pratica [2010.10.23-27], Xiamen 2010, 13 ss.

 

[2] Cfr. Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908 [Gazzetta Ufficiale del anno 2002 nr. 100, pos. 908].

 

[3] Cfr. M. Sobczak, Rzymskie korzenie współczesnych zasad techniki prawodawczej [Le radici romane delle tecniche legislative contemporanee], in Studia Iuridica Toruniensia 4, 2008, 151 ss.

 

[4] Cfr. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność [Diritto romano e il mondo moderno], Warszawa 1988, 206.

 

[5] Cfr. Diodor. Siculus, Bibliotheka 12.17-18.

 

[6] Cfr. M. Zabłocka, Kilka uwag o mniej znanych „wartościach” prawa rzymskiego, in O prawie i jego dziejach księgi dwie, I, Białystok-Katowice 2010, 123 ss. Cfr. anche H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, cit., 158-159.

 

[7] Plautus, Mostellaria, 115-122.

 

[8] Cfr. R. Orestano, v. Capitone Ateio C., in Novissimo Digesto Italiano,  II, Torino 1964, 929; J. Kodrębski, Sabinianie i Prokulianie. Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa [Sabiniani e Proculiani. Scuole del diritto nella Roma del primo impero], Łódź 1974, 88 ss.; Id., Der Rechtsunterricht am Ausgang der Republik und zu Beginn des Prinzipats, in Aufstieg und Niedergang der Rӧmischen Welt, II.15, Berlin-New York 1976, 191 ss.; P. Stein, I giuristi e le scuole, in Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi principe e diritto nel primo impero, Napoli 1998, 300 ss.; C.A. Cannata, Considerazioni sull’ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole, in Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggini, Milano 2002, 54 ss.

 

[9] Su lex e privilegium cfr. J. Zabłocki, Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa [Competenze di patres familias e assemblee popolari in questioni familiari alla luce delle Noctes Atticae di Aulo Gellio], Warszawa 1990, 41 ss.; Id., Leges votate nelle assemblee popolari, in Convegno internazionale “Diritto romano privato e diritto romano pubblico: teoria e pratica”. Testi delle relazioni, Xiamen 2010, 8 ss.; Id., Leges votatae nelle assemblee popolari, «Diritto @ Storia. Rivista intenazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» 10, 2012 (http://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Zablocki-Leges-voto-assemblee-popolari ).

 

[10] Cfr. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność [Le grandi codificazioni del diritto civile. Passato e presente], Warszawa 2009, 71.

 

[11] Cfr. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa [Storia del diritto], 15a ed.,  Warszawa 2015, 218.

 

[12] Su queste leggi cfr. in particolare R. Astolfi, La lex Iulia et Papia, 4a ed., Padova 1996 passim. Cfr. inoltre M. Zabłocka, Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej [Trasformazioni del diritto delle persone e della fimiglia nella legislazione della dinastia giulio-claudia], Warszawa 1987, 34 ss.; Id., Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio–claudia, in Bulletino dell’istituto di diritto romano 89, 1986 [ed.1988], 379 ss.

 

[13] Cfr. anche Livius 9.34.7: ... ubi duae contrariae leges sunt, semper antiquae obrogat nova; Quintilianus, Inst. or. 7.7.2: Omnibus autem manifestum est, nunquam esse legem legi contrariam iure ipso; quia, si diversum ius esset, alterum altero abrogeretur; sed eas casu collidi et eventu. Cfr. A. Biscardi, Aperçu historique du problème de l’abrogatio legis, in Revue internazionale des droits de l’antiquitè 18, 1971, 460 ss. A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej [Regulae iuris. Iscrizioni latine sulle colonne della Corte Suprema della Repubblica di Polonia], a cura di W. Wołodkiewicz, Warszawa 2001, 137, rilevano la prudenza di Modestino: la nuova norma non deroga, ma vale più della precedente.

 

[14] Posteriores leges plus valent quam quae ante eas fuerunt.

 

[15] H. Kupiszewki, Prawo rzymskie a współczesność, cit., 69 scrive che «il diritto romano ossequiava il principio lex posterior derogat anteriori, ma – almeno nell’accezione del concetto, non era riuscito ad elaborarlo. Una norma giuridica perdeva vigore in quanto cadeva in desuetudine».

 

[16] Un caso simile di lex specialis era il testamentum militis.

 

[17] Sull’irretroattività del diritto nell’antichità e adesso cfr. G. Broggini, La retroattività della legge nella prospettiva romanistica, in Studia et documenta historiae et iuris, 32, 1966, 1 ss.; W. Wołodkiewicz, Lex retro non agit, in Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich [Paremie latine nella cultura giuridiaca europea e nella giurisprudenza dei tribunali polacchi], Warszawa 2001, 153 ss.; Id., Lex retro non agit. Un brocardo nella giurisprudenza polacca, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, VIII, Napoli 2001, 465 ss. Cf. anche J. Wiewiorowski, Zakaz retroakcji – historyczny klucz o intertemporalności [Divieto di retroattività], in Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje [L’intertemporalità del diritto. Problemi generali. Decisioni intertemporali. Origine e funzioni], Warszawa 2015, 19 ss.

 

[18] Cfr. CTh. 1.1.3; C. 1.14.3: C. 6.23.29.7; C. 10.32(31).66(65).1.

 

[19] Tal principio non è tuttavia assoluto e conta motivate eccezioni. L’irretroattività della legge è ammissibile qualora comporti vantaggi o premi e ad ogni modo migliori la situazione giuridica dei cittadini. Nel diritto penale può applicarsi soltanto il principio lex severior retro non agit (cfr. l’art. 4 § 1 del codice penale polacco del 1997).

 

[20] Sulla datazione della stesura di questa opera cfr. T. Honoré, Ulpian, Oxford 1982, 107 ss.; A. Guarino, Storia del diritto romano, 10a ed., Napoli 1998, 582. F. Mercogliano, Tituli ex corpore Ulpiani. Storia di un testo, Napoli 1997, passim, propende per l’attribuzione ad Ulpiano.

 

[21] Cfr. D. 50.16.102 (Modestinus libro septimo regularum): ‘Derogaturlegi autabrogatur’, derogatur legi, cum pars detrahitur: abrogatur legi, cum prorsus tollitur. Cfr. anche Festus, De verb. sign. v. abrogare, p. 11 L.; v. derogare, p. 61 L.; v. exrogare, p. 72 L.; H. Honsell, Der Gesetzesstil in der römischen Antike, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, IV, Napoli 1984, 1670.

 

[22] Sullo sviluppo storica della tricotomia cfr. G. Scherillo, A. Dell’Oro, Manuale di storia del diritto romano, Milano 1982, 205 ss. Cfr. inoltre M. Avenarius. Die pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift, Göttingen 2005, 160 ss.

 

[23] F.Wiecker, Ius e lex in Roma arcaica, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, VII, Napoli 1984, 3120, ritiene che fino alla metà del II sec. a.C. (fino alla lex Minicia) «tutte le leggi di diritto privato erano imperfectae in quanto perseguivano i loro fini solo con sanzioni mediate, come pene private o altri svantaggi giuridici oppure con degli interventi pretori, come denegatio, in integrum resitutio o exceptio». Cfr. inoltre S. di Paola, Leges perfectae, in Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, II, Napoli 1964, 1075 ss.; M. Kaser, Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht, Wien 1977, 9 ss.

 

[24] Cfr. B. Biondi, Successione testamentaria e donazioni, 2a ed., Milano 1955, 134, che però è incerto se la lex Voconia fosse perfecta o imperfecta. Parimenti G. Longo, v. Lex Voconia, in Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino 1964, 825.

 

[25] G. 3,124. Cfr. anche , v. Lex Cornelia (Sullae) de sponsu, in Dizionario giuridico romano, Napoli 1993.

 

[26] Cfr. B. Biondi, Successione tesamentaria e donazioni, cit., 134.

 

[27] Più in particolare su questa legge cfr. G. Longo, v. Lex Cincia de donis et muneribus, in Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino 1964, 803 s.

 

[28] Cfr. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 56.

 

[29] Summ. 2.90.