N. 4 – 2005 – Cronache

 

59ème Session de la Societé Fernand De Visscher

Pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité

 

LA RÉPONSE DES JURISTES ET DES EXPERTS

À LA PRATIQUE DU DROIT

 

Bochum, 20-24 settembre 2005

 

 

Nei giorni dal 20 al 24 di settembre 2005 si è svolta a Bochum, con l’organizzazione del prof. C. Krampe, la cinquantanovesima sessione della “Société Internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité” sul tema generale “La réponse des juristes et des experts à la pratique du droit”.

I congressisti sono stati ricevuti nel pomeriggio del 20 settembre al Deutsches Bergbau-Museum, dove, dopo le comunicazioni del direttore del Museo, R. Slotta, e del sindaco di Bochum, sig.ra O. Scholz, è stata organizzata una visita guidata.

Nel giorno seguente il rettore dell’Università, K. Ipsen ha introdotto la sessione ricordando l’importanza di questo Congresso internazionale. Dopo una esecuzione all’organo di L. Kaiser e sotto la presidenza di F. Sturm (Losanna), è intervenuto J.G. Wolf (Friburgo in Brisgovia) con la conferenza di apertura sulle opere responsorum e la pratica dei responsi. Ha ricordato il significato dell’ius respondendi e della autorità dei giuristi. Ha, poi, esaminato comparativamente i libri responsorum di Marcello e Scevola, mettendo in contrapposizione il contenuto e la forma letteraria. Ha cercato di sottolineare la finalità diversa degli Responsenwerke in relazione alla pratica giuridica, poiché per quest'ultima si deve decidere, se questi lavori sono una presentazione letteraria di problemi giuridici, con la riduzione delle fattispecie, destinate alla conoscenza giuridica.

Le altre comunicazioni, poi, si sono svolte, come di consueto, in tre sezioni parallele.

G. Nicosia (Catania) ha analizzato una serie di frammenti di Gaio al fine di trattare la facoltà dei giuristi di iura condere. Ha parlato dell'importanza del ius controversum nella attività legislativa a Roma. Nella stessa sezione ha preso, poi, la parola K. Tuori (Helsinki), che ha mostrato una nuova lettura del ius respondendi. Ha ricordato l’articolo di A. Magdelain sul questo tema, il quale evidenzia la storicità del ius respondendi. Ha, poi, approfondito in questa direzione, dimostrando, con l’ausilio di fonti epigrafiche, lo sviluppo storico di questo istituto.

Nelle altre sezioni parallele sono intervenuti R. Yaron (Gerusalemme) sull’assenza del marito nei diritti orientali antichi; J. Churruca (Bilbao) sulla pratica nella epoca pre-Costantina dei cristiani relativa al matrimonio e E. Ricart Martí (Tarragona) sulla in integrum restitutio propter absentiam e la petitio bonorum possessionis.

Dopo pranzo i lavori sono continuati con la relazione di A. Bürge (Monaco di Baviera), il quale ha esaminato la societas ad emendum, dal punto di vista dell'organizzazione delle nundinae. Ha analizzato un complicato passo di Ulpiano, 32 ad ed., D. 17, 2, 69, per spiegare il funzionamento di questa forma societaria. Utilizzando diversi esempi paleografici ha chiarito il contenuto del testo di Ulpiano, che in sua versione originale dovrebbe essere letto “nundinas idem epulas” (e non “nundinas id est epulas” come nel testo dell'edizione mommseniana del Digesto). Ha delineato, poi, la responsabilità nei casi di inadempimento in queste società, sanzionati con l'actio pro socio e l'actio ex vendito.

Di seguito ha parlato S. Nishimura (Fukuoka) sul responso di Scevola contenuto in D. 12, 6, 67, 4. Il passo riguarda l’opinione del giurista sul mutuo contratto da un minore, che ha pagato l’interesse ma ha perso i denari ricevuti. Dopo la sua morte, i suoi eredi hanno agito vittoriosamente per ottenere il ripristino della situazione anteriore al mutuo. Non vi è, però, nessuna decisione sull’interesse. Al riguardo Scevola risponde, che gli eredi non hanno la condictio indebiti nemmeno la retentio. S. Nishimura ha sostenuto che la soluzione del giurista è ragionevole, in conformità con la situazione di fatto.

Nella stessa sezione è intervenuto, poi, T. McGinn (Nashville) sul rapporto dei giuristi con la realtà. Ha presentato la visione di diversi romanisti moderni di lingua inglese sul contesto in cui si inserisce la società dei giuristi romani. Ha ricordato l'importanza della conoscenza di questi aspetti sociali, politici, economici e religiosi, per poter comprendere il sistema giuridico. Ha delineato, infine, la problematica dell'origine della tradizione giuridica romana, della influenza dei greci e dei diversi periodi storici del diritto romano.

In una delle sezioni parallele sono intervenuti R.-M. Rampelberg (Parigi), sul tema “Le juriste de l’empereur entre justiciable et élève”, K.G. Pitsakis (Komotini) sulla tradizione bizantina, specialmente dei canonisti, nella forma letteraria delle responsa e A. Díaz Bautista (Murcia) sul classicismo della cancelleria di Diocleziano. Nell’altra sezione, R. Knütel (Bonn) ha presentato una relazione sulla interpretazione di stipulationes, mentre A. Pikulska (Lodz) si è occupata degli agrimensori romani; infine, A. Ruella (Bruxelles) ha parlato del verbo respondere.

Dopo una breve pausa è intervenuta E. Agati Madeira (São Bernardo do Campo) con una comunicazione sulle donne che praticavano attività giudiziaria a Roma. Dopo aver analizzato le fonti relative alla partecipazione femminile nella giustizia, Ulp. 6 ad ed., D. 3, 1, 1, 5 e Paul. 9 ad ed., D. 3, 3, 41, la relatrice ha preso in esame tre donne: Amesia, Afrania e Ortensia. Ha proposto, infine, l’esegesi di un testo di Valerio Massimo, in cui si citano queste tre donne, illustrando la situazione della donna nella tarda repubblica romana.

Successivamente ha preso la parola N. Benke (Vienna) per esaminare la figura di Lucrezia nel contesto della tutela giuridica dell’adulterio. La storia di Lucrezia rappresenta un elemento importante per definire il concetto di pudicitia. Ha ricordato che questo istituto determinava solo il comportamento femminile e, partendo da questo presupposto, ha esaminato gli effetti della lex Iulia de adulteris, in particolare la responsabilità e la punizione delle donne, che venivano così condannate.

Nelle altre sezioni parallele sono intervenuti: O. Sacchi (Napoli) sul tema “Stoa e giurisprudenza romana”, A. Palma (Napoli), sul “Senso comune come parametro interpretativo” e K.-W. Welwei (Bochum) sulla condizione degli schiavi secondo lo ius gentium e lo ius naturale, dal punto di vista dei giuristi romani.

Infine, in una seduta plenaria, H. Siekmann ha salutato i congressisti a nome dei docenti della Facoltà di Giurisprudenza di Bochum. Di seguito ha parlato, sotto la presidenza di M. Talamanca (Roma), B. Andreae, dell'Istituto archeologico germanico di Roma, il quale ha presentato, poi, alcune nuove scoperte archeologiche, che rendono possibile la dimostrazione della “legittimazione attraverso il mito”, che ha giustificato il potere degli imperatori romani.

Nella mattinata del 22 settembre si sono svolte altre tre sezioni. Nella terza, ha dato l'avvio alle comunicazioni B. Sirks (Francoforte sul Meno), parlando della traditio. Ha proposto l’esegesi di alcuni passi tra cui Iul. 13 Dig., D. 41, 1, 36; Ulp. 29 ad Sab., D. 41, 1, 20; e  Iul. 35 Dig., 7, 4, 17, per potere definire le diverse opinioni dei giuristi. Ha preso, poi, in esame i concetti di dominium e proprietas per caratterizzare la traditio.

Successivamente, ha preso la parola R. van den Bergh (Pretoria) che ha presentato il grammatico e retorico romano Aulo Gellio. Ha ricordato che la fama di Gellio non è provenuta della sua attività come iudex, ma dalla sua opera Noctes Atticae. Ha, poi, esaminato i concetti di vitium e morbus che Gellio utilizza in quest’opera e, infine, come la sua funzione di iudex abbia influenzato la sua trattazione dei temi giuridici.

Di seguito è intervenuto J. Platschek (Monaco di Baviera) con una relazione incentrata sull'analisi dell'espressione ex iure manum consertum riportata in un testo di Aulo Gellio (N.A. 20,10), proponendo una nuova interpretazione del passo. Ha, poi, ricostruito il significato dei termini, mediante la comparazione con i testi di Cicerone (Cic., Mur. 26 e Cic., De or. 1,41s.), evidenziando l’uso comune di manum conserere nel significato di “venire alle mani”, “azzuffarsi violentemente” e di ex iure come “secondo il diritto”. Ha preso, poi, in esame le conseguenze processuali di questa interpretazione, in particolare in riferimento alla legis actio sacramento in rem, in cui assume un ruolo, per le cose immobili, di atto di violenza di fronte ai testimoni nel fondo.

Nelle altre due sezioni del mattino del 22 settembre sono intervenuti i seguenti relatori: nella prima sezione, F. Sturm (Losanna) a proposito della costituzione di dote nel rescritto C. 5, 12, 18 (a. 294); E. Silvertrova (Mosca) sul concetto di usufrutto nel codice Teodosiano e P. Pichonnaz (Friburgo) sulla condizione risolutiva con effetto reale; nella seconda sezione, A. Wacke (Colonia) sul diritto di superficie, F.J. Andrés Santos (Valladolid) sul tema “Quelques observations d’Ulpien à props des pouvoirs juridictionnels du gouverneur provincial” e K. Tanev (Salamanca), sui co-garanti nel contesto della Lex Apuleia e della Lex Furia de sponsu.

Dopo la pausa, nella seconda sezione è intervenuto G. Tsuno (Tokio) con una comunicazione sullo sviluppo delle topic maps nell'usus modernus pandectarum. Ha fatto riferimento alla problematica della semantica nella comunicazione e i suoi effetti nel diritto, dimostrando la valenza dell'utilizzazione delle topic maps per costruire una rete di informazioni (che è composta da autori, dai suoi maestri e dai suoi temi di ricerca), provenienti dalle dissertazioni scritte nel tempo sull'usus modernus.

Successivamente ha preso la parola D. Kehoe (New Orleans) che ha esaminato gli aspetti dell'economia agricola romana. Dopo aver ricordato l’importanza dell'agricoltura nell'economia dell’Imperio Romano, ha poi preso in esame le politiche del governo, che avevano come finalità l'incremento dell'attività agricola. Ha quindi illustrato queste politiche proponendo l’esegesi di diversi frammenti, tra i quali Alex. C. 4, 65, 9; Ulp. 32 ad ed. D. 19, 2, 15, 5 e D. 19, 2, 15, 4.

Nella prima sezione parallela hanno presentato relazioni: D. Dozhdev (Mosca), sulla delegazione per Celso e Giuliano e I. Reichard (Bielefeld) sulla delegatio ad promittendum. Nella terza sezione, invece, sono intervenuti H. Dondorp (Amsterdam) sul tema “Precise cogi ad operas” e P. du Plessis (Edimburgo) sulla locatio conductio.

Dopo il pranzo, nella prima sezione, ha parlato P. Gröschler (Magonza) sul tema del mutuo nelle tavolette cerate. Nel contratto di mutuo normalmente sono previste stipulazioni di interessi. Per questo, risulta essere strana la formulazione riscontrata in TPSulp. 56, dove non è prevista la stipulazione per il pagamento degli interessi. Contro la tesi del pagamento immediato dell’interesse, Gröschler ha analizzato diverse altre fonti, al fine di spiegare il funzionamento di questo tipo contrattuale.

Di seguito ha parlato E. Kossarz (Vienna) sul pagamento del prezzo nella pratica contrattuale. Ha preso in esame le tavole Alberini e i papiri di Ravenna per comparare i formulari di compravendita. Nella comparazione tra TA IX, 494 e P. Tjäder 36, 575/591, ha evidenziato le differenze nella clausola di trasferimento dell’oggetto del contratto e nel pagamento del prezzo, si è soffermato soprattutto sull'analisi della frase “ob quam distractionem iuris[tra]ditionisque causam” del papiro di Ravenna.

Infine J. Hengstl (Marburg) ha presentato una relazione sulla giurisprudenza cautelare egiziana, soffermandosi in particolare sullo scriba.

Nelle sezioni parallele sono intervenuti: A. Schminck (Francoforte sul Meno) sul Nomos Georgios e la pratica giuridica; A. Staffhorst (Heidelberg) sul passo Scaev. 1 Dig. D. 50, 9, 6; M. Armgardt (Bochum) sulla Mischnah B.K. 10, 3 e C. 6, 2, 2; P. Thomas (Pretoria) su Grozio e i responsa prudentium; O.E. Tellegen-Couperus (Utrecht) sul tema “Roman women making wills” e J.W. Tellegen (Utrecht) sul "nihil hoc ad ius, ad Ciceronem”.

Dopo la pausa, T. Wallinga (Rotterdam) ha descritto la problematica della struttura tripartita dei gradi di responsabilità: dolus-culpa-casus. Ha ricordato l’importanza di queste valutazioni nei casi di responsabilità della lex Aquilia. Ha, poi, parlato della tesi della origine greca di questa classificazione, prendendo in esame diversi passi dell’opera di Aristotele. Ha esaminato, infine, la tesi critica di Daube su questa origine ellenica.

Successivamente, ha presentato una relazione A. Hirata (Monaco di Baviera) sulla actio iniuriarum nel papiro alessandrino di Dikaiomata.

Nelle sezione parallele sono intervenuti con comunicazioni: W. Dajczak (Poznan), sull'opinione di Pomponio sulla natura del corpus come oggetto di diritto; Z. Lučić (Sarajevo), su Cicerone e i giuristi classici e E. Pool (Bruxelles) su genera possessionum e causae adquirendi in D. 41, 2, 3, 21.

Nel pomeriggio i congressisti sono riuniti al “Beckmannshof”, dove si è svolto un concerto di flauto e la consegna degli studi in omaggio a E. Pool.

Nella mattinata del 23 è iniziato l’ultimo giorno di lavori. L. Winkel (Rotterdam) ha parlato della dicotomia dei giuristi romani tra la pratica e la teoria. Ha illustrato la possibile influenza greca nel diritto romano, citando come esempi le Institutiones di Gaio e la divisione delle obbligazione. Dopo ha preso in esame il consensus come espressione della teoria aristotelica, citando D. 2, 14, 1, 3-4. Ha, infine, esaminato il passo D. 46, 3, 80, nel contesto dei contratti consensuali e ha concluso con la comparazione tra contractus e pactum.

Dopo ha parlato N. Begojević-Gluščević (Podgorica) sui notai e la pratica giuridica nell'Adriatico medievale. Di seguito ha preso la parola G. Klingenberg (Linz) per discutere sul criterio del modicum. Ha menzionato una serie di casi in cui questo criterio viene utilizzato, tra gli altri, nella determinazione dei benefici dell'ususfructus e dell'usus, nel contesto del modicum tempus, nel diritto di tutela e nella cessio bonorum. Ha preso in esame anche i casi in qui il criterio non è applicato, come, per es., D. 14, 3, 11, 6; D. 37, 8, 1, 10 e D. 37, 10, 3, 4, al fine di offrire un panorama completa dell'istituto.

Nelle sezioni parallele hanno presentato relazioni: H. Ankum (Amsterdam), sul rapporto tra Latinus Largus e Paolo in D. 44, 2, 30, 1; E. Jakab (Szeged), la quale è intervenuta proponendo alcuni argomenti contro la tesi di B. Kupisch sul cavere e sulla responsabilità per vizi nel diritto romano; B. Tahiroglu (Istanbul) sulla schiavitù nell’Imperio ottomano; infine, nella sezione di lingua spagnola, J. García Sánchez e B. García Fueyo (Oviedo) su Juan de Orozco, giurista del secolo XVI; e C. Lázaro Guillamón (Castellón) sulle diverse interpretazioni di D. 8, 5, 8, 5, di Ulpiano.

Dopo la pausa, nella prima sezione, è intervenuto G. Pfeifer (Monaco di Baviera) sull'utilizzazione del contratto di depositum come dote nel passo di Paolo, D. 16, 3, 27. Dopo aver presentato l'interessante fattispecie del frammento, in cui uno schiavo risultava essere oggetto di deposito, che di fatto, però era inteso come una dote. Ha quindi comparato le due strutture delle figure del deposito e della dote, sia l’interesse delle parti, sia gli aspetti processuali. Ha, infine, fatto riferimento ad un caso di divieto di deposito come strumento di dote nel papiro P. Catt. recto I 5-13.

Ha preso, poi, la parola E. Metzger (Aberdenn) per esaminare il testo di Paolo, D. 50, 16, 2, 1. Per capire questo passo, che sembra non avere alcuna relazione con altri del Digesto, ha delineato l’attività del magistrato. Ha esaminato l'espressione “Cuiusque diei maior pars” del passo originale evidenziandone il significato controverso. Infine, ha comparato il testo con la Lex Irnitana, 90, 27-31, in cui si riscontra l'uso della stessa espressione.

Nella stessa sezione hanno presentato comunicazioni, di seguito, J. Foviaux (Parigi) sul tema “D’Antoine à Cléopâtre: le sexe à la fin de la Repúblique dans le Philippiques” e P. Klausberger (Vienna) sulla responsabilità del terzo in D. 4, 4, 3, 4 e  in D. 4, 4, 13 pr.

Nella seconda sezione sono intervenuti: A. Schirvindt (Mosca) sul constitutum debiti; V.I. Langer (Francoforte sul Meno) sulla declamatio romanorum come esempio della pratica giuridica nel Principato; G. Redl (Vienna) sul tema “Die fahrlässige Tötung durch Verabreichung schädiger Substanzen im römischen Strafrecht der Prinzipatszeit” e G. Naumovski sulla influenza della societas romana nel contratto di associazione del diritto Macedonio. 

Nella terza sezione hanno parlato: A. Völkl (Innsbruck), sulla diligentia quam in suis del depositario; M. Polenak-Akimovska (Skopje), sullo studio del diritto romano nella Macedonia; A. Steiner (Erlangen), ha esaminato la solidarietà dei fideiussori, l'idem debitum e la praescriptio. Ha fatto riferimento alla polemica questione in merito all'esistenza di solidarietà nel rapporto tra l’obbligo principale e l’obbligo del fideiussore. Ha preso, poi, in esame anche il contesto sociale di questo tema, ricordando la lettera di Cicerone ad Att. 16, 15, 2 e il testo di Gaio, D. 47, 10, 19. Infine, ha preso la parola S. Vanderdriessche (Francoforte sul Meno), per esaminare la possessio e il dominium nel diritto romano postclassico. Ha ricordato l’importanza della tesi di Levy su questo tema.

Dopo il pranzo si è svolta l'Assemblea Generale con i professori H. Ankum, C. Krampe e K.G. Pitsakis. Quest'ultimo, organizzerà la prossima Session della Société nell'anno 2006 in Grecia, a Komotini. È stata stabilita anche la sede della SIHDA per l'anno 2007, che si terrà a Catania.

Nel pomeriggio è stata realizzata la visita alla “Zeche Zollern” a Dortmund, dove, con un banchetto finale, è terminato il congresso.

 

Alessandro Hirata

Ludwig Maximilians Universität

München