N. 4 – 2005 – Tradizione romana
 
Cristiana M. A. Rinolfi

Università di Sassari

 

Livio 1.20.5-7: pontefici, sacra, ius sacrum*

 

 

Sommario: 1. L’istituzione del sacerdozio pontificale. – 2. Quibus hostiis sacra fierent. 3. Quibus diebus sacra fierent. 4. Ad quae templa sacra fierent. 5. Atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. 6. Cetera quoque omnia publica privataque sacra. 7. Funebria. 8. Prodigia. 9. Potenzialità sistematiche del passo liviano. – 10. Adempimenti rituali. – 11. Conclusioni.

 

 

 

Liv. 1.20.5-7:

5. [Numa] Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. 6. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; 7. nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus aliove quo visu missa susciperentur atque curarentur. Ad ea elicienda ex mentibus divinis Iovi Elicio aram in Aventino dicavit, deumque consuluit auguriis quae suspicienda essent.

 

 

1. – L’istituzione del sacerdozio pontificale

 

I pontefici romani[1], fin dal loro apparire, si presentarono come esperti ufficiali dei riti[2] patri della religione romana[3]. La citata testimonianza di Livio in merito alla creazione del collegio dei pontefici[4] da parte di Numa Pompilio[5], mostra la peculiarità delle funzioni originarie di questi sacerdoti. Lo storico patavino, infatti, offre sul punto un racconto particolareggiato, in cui vengono elencate le vaste competenze pontificali.

Livio tramanda che Numa Pompilio[6], nel dare forma all’organizzazione sacerdotale romana[7], affidò il pontificato[8] a Numa Marcio, figlio di Marcio, esponente dei patres, legato alla stirpe regale, genero dello stesso rex e padre di Anco Marcio[9].

Il re sabino affidò al pontefice tutti i sacra[10], dopo averli posti per iscritto[11] in maniera estesa e dettagliata, sacra omnia exscripta exsignataque[12], minuzia che rivela la particolare importanza dell’argomento, e la necessità di procedere ad una fissazione della liturgia[13]. I sacra, infatti, come anche gli auspicia, rappresentavano i pilastri fondamentali della religione romana[14].

L’importanza del compimento da parte pontificale dei sacra non era sconosciuto neanche alla giurisprudenza severiana, come emerge chiaramente da un passo ulpianeo conservato nel Digesto:

 

D. 2.4.2 (Ulp. 5 ad edict.): In ius vocari non oportet neque consulem neque praefectum neque praetorem neque proconsulem neque ceteros magistratus, qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt et iubere in carcerem duci: nec pontificem dum sacri facit: nec eos qui propter loci religionem inde se movere non possunt: sed nec eum qui equo publico in causa publica transvehatur. Praeterea in ius vocari non debet qui uxorem ducat aut eam quae nubat: nec iudicem dum de re cognoscat: nec eum dum quis apud praetorem causam agit: neque funus ducentem familiare iustave mortuo facientem[15].

 

Qui, tra i soggetti i quali non oportet chiamare in giudizio, dopo l’elenco dei magistrati muniti di imperium e di potere coercitivo, si ritrova il pontefice nell’atto di compiere le cerimonie, un’azione che viene indicata con il verbo facere, che, seppure sia un termine che possiede infiniti significati, nel brano conserva accostato a sacer l’accezione tecnica di sacrificare[16]. Secondo il commento di Ulpiano questa attività risultava talmente importante ed eminente da impedire il normale iter per la tutela degli interessi privati.

Il controllo pontificale sui sacra era meticoloso, e ciò lo si evince dalla precisa elencazione data da Livio[17] delle materie su cui doveva estendersi la competenza dei pontefici[18]: hostiae, dies, templa, pecunia, cetera omnia publica privataque sacra, funebria, prodigia. Un elenco questo in cui non vengono citati gli dèi, sebbene la classificazione dei loro nomi fosse pur sempre di competenza sacerdotale. Nonostante l’assenza di un richiamo alle divinità, si tratta di un inventario, quasi teocentrico: si espongono le materie legate sia ad una completa soddisfazione del divino (le vittime sacrificali, i giorni in cui celebrare le attività religiose, gli spazi sacri, i patrimoni da utilizzare per il culto, la totalità dei riti, compresi quelli funerari), sia ad una perfetta comprensione delle manifestazioni ultraterrene, mirata alla riparazione di eventuali errori umani. Argomenti, questi, che riguardavano un sistema in cui gli spazi e i tempi umani sono allo stesso tempo spazi e tempi divini[19]. Un sistema che trova la sua coerenza proprio in una minuziosa enumerazione di ogni aspetto teso ad una perfetta convivenza tra dèi e Romani, nel tempo e nello spazio[20], in quanto entrambi parti di una stessa societas, regolata dalla medesima norma, di una civitas communis deorum atque hominum, secondo la visione ciceroniana[21].

 

 

2. – Quibus hostiis sacra fierent

 

L’aver iniziato, non a caso, l’elenco degli argomenti di competenza pontificale con le hostiae[22] dimostra che i sacrifici di esseri viventi erano il fulcro della pratica cultuale romana[23], ed il problema della scelta delle hostiae purae[24] doveva essere di particolare importanza in età monarchica, vista la cautela con la quale, secoli più tardi, il pontefice massimo e giurista Tiberio Coruncanio[25], nel III secolo a.C., si espresse intorno alla purezza rituale dei ruminanti in relazione all’età. Infatti gli animali solo diverso tempo dopo la loro nascita rispondevano ai requisiti richiesti dal ius sacrum alle vittime sacrificali. La notizia viene riportata da Plinio, il quale, dopo aver elencato l’età in cui maiali, pecore e buoi divenivano puri, ricorda il responso pontificale che negava la possibilità di utilizzare per i sacrifici i ruminanti fin tanto che possedessero ancora due denti della prima dentizione: Coruncanius ruminalis hostias donec bidentes fierent, puras negavit[26].

A partire dal periodo tardo repubblicano per il significato del termine bidentes furono diverse le spiegazioni date dagli antiquari[27], ma indipendentemente dalla versione che si intende accettare, v’è da sottolineare come da tali riflessioni emerga l’autorità pontificale in materia[28].

La competenza dei pontefici sulle vittime sacrificali[29] è confermata, inoltre, da un passo tratto dal secondo libro del de legibus ciceroniano:

 

Cic., de leg. 2.29: Iam illex institutis pontificum et haruspicum non mutandum est, quibus hostiis immolandum cuique deo, cui maioribus, cui lactentibus, cui maribus, cui feminis.

 

Risultava immutabile ciò che veniva stabilito dai pontefici e dagli aruspici in materia di vittime che dovevano essere immolate a ciascuna divinità[30]. Qui Cicerone[31] fa riferimento anche a due dei requisiti che dovevano essere controllati dai sacerdoti: l’età delle vittime (lactentes/maiores)[32], e il loro sesso (maris/feminis)[33].

Ma, oltre a queste, vi erano altre caratteristiche delle hostiae di cui i pontefici dovevano tenere conto[34]. Ad esempio, l’oratore non fa riferimento ad un attributo importante, quale il colore dell’animale sacrificale.

Questo controllo della colorazione delle vittime, invece, viene ricordato da Apuleio tra le tante forme di osservanza religiosa dei diversi popoli:

 

deo Socrat. 149: Itidem pro regionibus et cetera in sacri si differunt longe varietate: pomparum agmina, mysteriorum silentia, sacerdotum officia, sacrificantium obsequia; item deorum effigiae et exuviae, templorum religiones et regiones, hostiarum cruores et colores[35].

 

Sebbene non si faccia specifico riferimento alla sola religione romana, si può comprendere come nell’antichità il colore della vittima da sacrificare e il modo della sua messa a morte fosse fondamentale per evitare un mancato gradimento da parte della divinità[36].

Per un totale apprezzamento divino del sacrificio era inoltre importante procedere alla probatio per evitare che le vittime non presentassero anomalie fisiche[37].

Le hostiae idonee al sacrificio erano qualificate eximiae, termine tecnico sacerdotale:

 

Macr., sat. 3.5.6: Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poeticum ™p…qeton sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pontificalibus quaestionibus docet eximias dictas hostias quae ad sacrificium destinatae eximantur e grege, vel quod eximia specie quasi offerendae numinibus eligantur[38].

 

Il vocabolo rimanda ad un’individuazione della vittima che veniva separata dal resto degli animali della sua specie, posta quindi al di fuori del gregge, perché destinata al sacrificio. L’ultima frase del passo, però aggiunge che il termine veniva usato anche ad indicare la vittima che per le sue particolarità zootecniche era idonea ad essere offerta agli dèi.

Oltre all’accertamento della purezza rituale delle hostiae, i pontefici dovevano occuparsi delle divinità alle quali indirizzare i sacrifici (quibus hostiis-cuique deo)[39], come emerge dal già citato testo ciceroniano de leg. 2.29 supra.

In un altro brano tratto dal de legibus si riafferma il compito dei sacerdoti di conoscere le vittime adatte per ciascun dio[40]. Ma l’asserzione fondamentale è l’assoluta competenza pontificale sul culto di ogni divinità[41]:

 

Cic., de leg. 2.20: Divisque aliis alii sacerdotes, omnibus pontifices, singulis flamines sunto.

 

Questa particolare competenza si può ricollegare ad un’altra compilazione attribuita a Numa, la stesura per iscritto degli indigitamenta, i nomina deorum et rationes ipsorum nominum[42]. Gli appellativi degli dèi che si utilizzavano nei rituali andarono poi a confluire nei libri pontificali. Varrone, infatti, secondo una notizia di Servio[43], ricordava che gli indigitamenta costituivano la base originaria dei libri dei pontefici[44].

La precisa conoscenza delle singole divinità era di estrema rilevanza e dipendeva dal fatto che a Roma si invocavano gli dèi per ottenerne un vantaggio[45], e pertanto la conoscenza dei nomi, delle competenze e delle vittime gradite era finalizzata all’ottenimento di un determinato scopo[46].

Vista l’ampia conoscenza pontificale relativa ai nomi delle divinità, sorge l’interesse del perché una simile facoltà non rientrasse tra quelle originarie elencate da Liv. 1.20.5. A titolo di mera ipotesi si può supporre che tale competenza fosse inclusa nel riferimento al controllo delle vittime sacrificali, dato lo stretto rapporto che è emerso dall’analisi delle fonti tra hostis e divis.

 

 

3. – Quibus diebus sacra fierent

 

Questa funzione era legata ad una delle prime riforme attribuite a Numa Pompilio, la composizione di un calendario[47] di 12 mesi che si basava sulle fasi lunari[48], che rimase in vigore fino alla riforma di Giulio Cesare[49].

Il sistema calendariale così creato presentava una struttura complessa, in cui l’anno civile non corrispondeva a quello naturale[50]. Per tale motivo bisognava aggiungere un mese intercalare ogni due anni, e questo compito venne affidato ai pontefici. Si trattava di un incarico di estrema delicatezza, che richiedeva conoscenze tecniche precise e che attribuiva un enorme potere, come emerge dall’orazione ciceroniana pro Murena[51], in quanto la stessa vita costituzionale della città ruotava intorno al calendario.

In riferimento alla riforma, Livio afferma che Numa stabilì la distinzione tra giorni fasti e quelli nefasti, legata all’agere cum populo, e quindi ai pubblici affari[52]:

 

Liv. 1.19.7: Idem nefastos dies fastosque fecit, quia aliquando nihil cum populo agi utile futurum erat[53].

 

Si può ipotizzare che anche la riorganizzazione del calendario dovette essere posta per iscritto, sulla base di quanto riportato da Servio Danielino, per cui la definizione sacrale dei giorni, con il minuzioso elenco delle prescrizioni all’attività umana, era contenuta nei libri pontificali:

 

Serv. Dan., in Verg. Georg. 1.270: Sane quae feriae a quo genere hominum vel quibus diebus observentur, vel quae festis diebus fieri permissa sint, siquis scire desiderat, libros pontificales legat.

 

Dopo una prima distinzione sacrale dei giorni da parte del re sabino, fu l’attività pontificale ad essere mirata alla compositio anni, in quanto il collegio procedeva alla compilazione della lista dei giorni fasti, nefasti e comiziali[54]:

 

Cic., de leg. 2.29: Cum est feriarum festorumque dierum ratio in liberis requietem litium habet et iurgiorum, in servis operum et laborum; quas compositio anni conferre debet ad perfectionem operum rusticorum. Quod ad tempus ut sacrificiorum libamenta serventur fetus que pecorum, quae dicta in lege sunt, diligenter habenda ratio intercalandi est; quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est.

 

Qui siamo in presenza di una importante testimonianza sul rapporto tempo / attività umana / sacrifici. In particolare nei giorni dedicati alle celebrazioni sacre[55] alcune attività non potevano essere svolte né da liberi, né da schiavi[56]. Nel complicato computo per la composizione del calendario si doveva far concordare il lavoro dei campi con la struttura dell’anno. Inoltre nel calcolo per l’intercalatio[57] bisognava collocare in maniera conforme i riti legati alle offerte di primizie e dei parti degli animali. Tuttavia, con il tempo l’operato pontificale si rivelò “negligente”[58] nel procedere al computo del mese intercalare[59]. Negligenza che viene contrapposta dall’oratore alla perizia di Numa Pompilio (perite), per una attività che in realtà bisognava svolgere diligenter.

L’azione pontificale in campo calendariale concerneva anche la soluzione di eventuali problemi nell’ambito del diritto sacro. Qualora sorgessero dubbi sulla connotazione di un certo giorno e sulla possibilità di celebrare dei sacrifici, i pontefici si pronunciavano, in riferimento all’importanza della questione, tramite decreto[60]. Interessante al proposito un passo di Gellio[61] dove si ricorda che il senato, nel 389 a.C., rimise ai pontefici la questione se si potessero celebrare sacrifici nei giorni successivi alle calende, alle none[62] e alle idi[63]. In tale occasione i sacerdoti decretarono in senso negativo: nullum his diebus sacrificium recte futurum[64].

Un altro caso è riferito da Macrobio il quale ha come fonte Giulio Modesto: l’augure Messalla richiese la consulenza pontificale intorno alla questione se dovessero ritenersi festivi i giorni di mercato e le idi[65].

Un altro indice della specifica competenza pontificale sui dies, è la proclamazione con decreto da parte del collegio di alcune festività come le feriae Latine[66], in quanto l’importanza e il peso di simili celebrazioni richiedeva un atto formale.

 

 

4. – Ad quae templa sacra fierent

 

Secondo Livio i pontefici ebbero l’incarico di occuparsi della precisa definizione dello spazio in cui svolgere i riti[67].

In generale il termine templum[68], utilizzato nel passo, non deve essere inteso solo come edificio di culto. Infatti, nella teologia augurale, la parola, oltre ad designare uno spazio liturgico stabilito in terra e nel sottosuolo, indicava anche una suddivisione sacerdotale della volta celeste[69].

Questa ripartizione spaziale emerge dalla definizione di templum data da Varrone. Il grammatico procede ad una tripartizione dei templa: ab natura in caelo, ab auspiciis in terra ed a similitudine sub terra[70].

Dal passo si evince che le delimitazioni augurali relative alla terra si distinguevano in locus designatus in aēre e locus inauguratus. Il primo, locus designatus in aēre, veniva costituito attraverso la consultazione di Iuppiter, per mezzo dei segni che potevano essere ex caelo, oppure ex avibus[71]. Il locus inauguratus, invece, veniva determinato quando, in seguito alla domanda presentata da un augure alla divinità, si otteneva la risposta divina affermativa[72]; in questa procedura, la inauguratio, competenti esclusivi erano gli auguri[73].

Il brano di Livio, parlando delle attribuzioni dei pontefici, non fa alcun riferimento alla suddivisione augurale dello spazio. Sarebbe da escludere, dunque, un coinvolgimento dei pontefici nell’atto della definizione del templum e della inaugurazione dello spazio così definito.

Nella testimonianza liviana il termine templum si riferisce propriamente ai luoghi di culto, o meglio, agli spazi liturgici, vista la presenza del sostantivo sacra. Il nuovo sacerdote doveva, dopo l’attività svolta dagli auguri, soprintendere alla consacrazione del luogo in cui svolgere i riti, e con tutta probabilità era suo il compito di conservare e implementare un elenco scritto redatto da Numa, ufficio questo che ben si collega alla attività di memorizzazione del collegio.

Significativo è l’esempio dei sacraria Argeorum[74]. Nell’opera liviana si tramanda che fu Numa ad istituire i riti degli Argei, procedendo anche alla consacrazione dei luoghi[75] in cui si dovevano celebrare[76]. I sacra Argeorum furono raccolti in un testo scritto[77] nel quale minuziosamente si elencavano i luoghi di culto[78], testo che venne affidato al pontefice massimo[79].

Dalle fonti, tuttavia, in materia di spazi liturgici, non emerge solo l’attività di memorizzazione della precisa ubicazione; in particolare da una testimonianza macrobiana si evince l’esistenza del controllo pontificale nella denominazione di luoghi sacri:

 

Macr., sat. 3.4.1: Nomina etiam sacrorum locorum sub congrua proprietate proferre pontificalis observatio est. Ergo delubrum quid pontifices proprie vocent et qualiter hoc nomine Vergilius usus sit requiramus.

 

Qui si ricorda l’observatio pontificale per fare un conveniente e proprio utilizzo delle denominazioni dei loca sacra, che richiedevano quindi precisione terminologica; un’attività che fa emergere la caratteristica dei membri del collegio di conoscitori di ogni aspetto del rituale liturgico.

Macrobio, inoltre, fa riferimento al caso del delubrum[80], luogo sacro dal controverso significato[81], la cui nozione venne attribuita proprie dai pontefici: sarebbe questo un esempio di autorità della giurisprudenza pontificale in materia.

Anche durante la repubblica i pontefici avevano tra le loro competenze le questioni degli spazi, in quanto in ultima analisi erano gli esperti della sacralità di un luogo. Non erano quindi solo i conoscitori dei nomi dei loca sacra, per una mera azione di memorizzazione, ma la loro generale competenza giuridica e religiosa sui sacra si estendeva ampiamente anche in questa specifica materia. Esemplare fu l’episodio legato alla casa di Cicerone, questione talmente scottante che, nonostante una votazione popolare, venne rimessa dal senato al giudizio di una commissione composta da diversi sacerdoti, nella quale ebbero un peso rilevante i pontefici[82].

Alcune fonti tramandano inoltre che i pontefici possedevano la facoltà d’opporsi alla designazione di luoghi sacri[83], e potevano rilevare eventuali irregolarità nella dedica di un tempio. Tuttavia, la competenza non era legata solo alla conoscenza circa l’ubicazione ed il possesso dei requisiti in materia di sacralità dei luoghi. Da un passo del Danielino risulta che i pontefici partecipassero anche alla consacrazione dello spazio da destinare al culto:

 

Serv. Dan., in Verg. Aen. 1.446: antiqui enim aedes sacras ita templa faciebant, ut prius per augures locus liberaretur effareturque, tum demum a pontificibus consecraretur, ac post ibidem sacra edicerentur.

 

Dal brano si evince che l’azione pontificale doveva essere successiva a quella augurale, vista la presenza delle parole ut prius … tum demum. Dopo la consacrazione pontificale si procedeva a sacra edicere. Il verbo utilizzato edicere rimanda ad un annuncio solenne, ad un proclamo normativo, intorno alla sacralità di un luogo[84]. Interessante, al proposito, la notizia varroniana secondo cui il termine fanum[85], che indica un luogo consacrato alle divinità, deriva da finis ed è ricollegabile ad un’azione pontificale, con la quale venivano dichiarati i limiti dello spazio sacro[86].

Le notizie tramandateci dal Danielino e da Varrone sono da porre in relazione con quanto indicato nelle Institutiones gaiane. Le res, infatti, secondo l’insegnamento di Gaio, erano validamente consacrate dopo che una legge od un senatoconsulto avessero autorizzato[87]. La consecratio[88] era, dunque, un atto prettamente sacerdotale, per quanto i pontefici operassero ex auctoritate populi Romani. La dedicatio[89], invece, era un atto di diritto pubblico, che il magistrato solitamente compiva avvalendosi di formule elaborate dai pontefici. Questi sacerdoti sovrintendevano, infatti, all’esatto compimento del rito: redigevano la lex dedicationis[90] e suggerivano le precise formule dei verba[91][92], che essi conservavano nei libri pontificii[93]. Questi verba venivano solennemente recitate dai magistrati, come attesta un brano varroniano:

 

Varr., de ling. Lat. 6.61: Hinc Ennius: ‘dico qui hunc dicare’; hinc iudicare, quod tunc ius dicatur; hinc iudex, quod iudicat accepta potestate, id est quibusdam verbis dicendo finis: sic enim aedis sacra a magistratu pontifice prae<e>unte dicendo dedicatur[94].

 

Ciò nonostante, vi sono alcune fonti che riportano l’azione diretta del pontefice massimo nella dedica di templi[95]. Famoso è l’episodio della dedicatio del tempio a Giove Ottimo Massimo compiuta dal console e pontifex maximus Orazio Pulvillo[96], ricordato da diverse testimonianze solo come pontefice massimo, probabilmente in quanto la carica era ordinariamente di estrema rilevanza per l’esatto compimento della cerimonia di dedicazione[97].

Anche Lucano offre una notizia degna di nota sul rapporto tra spazi rituali e competenze pontificali sui riti. Nel suo bellum civile si racconta che quando Cesare richiamò le coorti sparse nella Gallia[98], a Roma dilagò il terrore, e vi fu una fuga di massa[99]. In questa situazione politica instabile si verificarono terribili presagi e prodigi sinistri[100]. Per comprendere il significato delle manifestazioni divine si chiamarono a Roma dei vati etruschi. Il più anziano tra questi, Arruns, ordinò, fra i vari provvedimenti, una processione solenne per la purificazione delle mura[101], e in questa occasione i pontefici, sacri quibus est permissa potestas, dunque in quanto preposti ai sacra, dovettero longa per extremos pomeria cingere fines[102]. Si tratta di un importante esempio, seppur dettato da estrema necessità, del rapporto tra l’azione sacrale dei pontefici e i luoghi sacri, e della generale competenza pontificale sulle cerimonie.

 

 

5. – Atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur

 

La competenza riservata ai pontefici intorno alla fonte cui si dovesse attingere la pecunia per coprire le spese relative ai sacra non era certamente irrilevante. Qui è importante innanzitutto sapere cosa si intende per pecunia, termine che ha modificato con il tempo la sua accezione. Come è noto pecunia deriva dalla parola pecus[103], e poiché il bestiame era destinato agli scambi commerciali, la parola andò ad indicare le cose mobili e in particolare la moneta. Si arrivò in seguito a designare con pecunia l’intero patrimonio, quando sorse la necessità nella vita comune di una stima pecuniaria di ogni bene[104].

La legge di Numa sugli spolia opima[105], che sarebbe stata conservata nei libri dei pontefici[106] e tramandata da Varrone, statuisce come si dovesse procedere agli atti di culto prescritti in relazione al bottino di guerra[107]. La consacrazione alle divinità di questi spolia veniva compiuta secondo un preciso ordine dal comandante militare, unitamente alla celebrazione di sacrifici[108]. Tra i modi elencati vi è anche quello di dare una quantità di aes rude, da cui si può forse dedurre che nel tempo a cui Livio si riferisce il termine pecunia avesse già acquistato un significato ulteriore rispetto a quello originario, andando a ricomprendere una merce di scambio, quale era l’aes rude[109]. È utile al proposito la ricostruzione di una glossa festina, molto lacunosa, da cui risulta il significato del termine pecunia relativamente alle cerimonie sacrificali:

 

Fest., v. Pecunia sacrificium, 244 M.: Pecunia sacrificium f<ieri dicitur, cum frugum, fruc>tumque causa mola pu<ra offerebatur in sacrifi>cio, quia omnis res fam<iliaris, quam nunc pecuniam> dicimus, ex his rebus con<staret>[110].

 

Secondo la spiegazione del grammatico nella pratica cultuale si utilizzava il termine pecunia poiché si offriva mola pura[111]: la farina sacrificale, infatti, era ottenuta dai fruges e dai fructus[112], beni che costituivano il patrimonio familiare[113].

Dopo questo breve cenno sul significato di pecunia, bisogna soffermarsi sui motivi che portarono, durante la monarchia sabina, a regolare l’aspetto economico dei culti delegandolo ad un intervento pontificale. Oltre a Liv. 1.20.5, in materia vi è una testimonianza di Dionigi d’Alicarnasso secondo il quale sia sotto Romolo, sia sotto Numa, si destinavano ai sacrifici parte delle rendite dei fondi regi[114]. Si può ipotizzare che Numa abbia cercato di razionalizzare le spese dei culti[115], forse perché ne era aumentato il numero, e ciò avrebbe gravato in maniera incisiva sulle finanze della monarchia, qualora si accetti la notizia dello storico greco. Tuttavia, dal de re publica emerge un’altra possibile risposta. Secondo quanto afferma Cicerone, il re sabino, nel riformare le istituzioni religiose, articolò in maniera complessa i culti, ma ne eliminò comunque il dispendio:

 

Cic., de re pub. 2.27: [Numa] nam quae perdiscenda quaeque observanda essent, multa constituit, sed ea sine inpensa. Sic religionibus colendis operam addidit, sumptum removit.

 

Questa riforma, inserita in una generale opera di fondazione del sistema religioso, appare non necessitata da motivi economici. Si tratterebbe di una regolamentazione ispirata dalla tendenza, perseguita anche in periodi successivi, ad escludere ogni ostentazione di lusso e di fasto nelle celebrazioni[116]. Tale aspirazione alla frugalità dei riti si può inserire nella tradizione che riferisce a Numa il disegno di infondere un nuovo spirito nel popolo Romano[117], divenuto da tempo avvezzo alle guerre intraprese dal suo predecessore[118]. Il re avrebbe dunque limitato le spese per riportare nella città un vero sentimento religioso.

Per tornare alla testimonianza liviana, il Turchi ha affermato, ma la sua resta puramente un’ipotesi, che Liv. 1.20.5 testimoni l’istituzione numana di un erario, l’arca pontificum, proprio dei pontefici[119]. Nell’arca pontificum, che secondo il Mommsen consisteva in una sorta di cassa religiosa centrale, confluivano in antichità i beni derivanti da alcune attribuzioni pontificali, quali, ad esempio, i sacramenta, le multe inflitte ai subalterni, le ammende funerarie[120]. Tuttavia, il verbo erogare[121] presente nel passo indica l’azione del prelevare la pecunia, e non menziona l’istituzione di alcun erario. Inoltre, con riferimento al tema delle risorse da utilizzare per i sacrifici, il brano non offre alcuna indicazione sull’unde.

Dalla notizia sopra riportata di Dionigi d’Alicarnasso risulta che si destinavano parte delle rendite dei fondi regi come risorse per il compimento dei sacrifici.

Il Peruzzi[122] collega, pur non dandone spiegazione, il testo di Livio ad alcune disposizioni attribuite a Numa, come la norma relativa alla pelex[123], e la legge sugli spolia opima[124]. Queste leges regiae condannavano in caso di trasgressione ad un piaculum, che consisteva nell’uccisione sacrificale di una vittima come rito espiatorio, a carico del trasgressore.

Tuttavia, nonostante questa indicazione nulla emerge circa l’unde; anzi, le fonti riguardano un periodo molto successivo all’età di Numa. Sulla base delle testimonianze si può solo affermare che ai pontefici ab antiquo fosse stata attribuita la funzione di occuparsi del reperimento delle risorse da destinare ai riti.

La competenza dei pontefici intorno alla copertura finanziaria per le attività cultuali non comprendeva il quantum, anche se il dubbio si presentò. Livio, infatti, racconta un fatto accaduto nel 187 a.C. In quell’occasione il senato pose una difficile questione al collegio pontificale: ci si chiedeva se per i ludi[125] promessi in voto a Giove[126] Ottimo Massimo[127] si dovesse spendere l’intera somma che era stata recata in trionfo dal proconsole M. Fulvius Nobilior[128]. La richiesta, dai considerevoli risvolti finanziari, concerneva le modalità di compimento del voto. La risposta dei pontefici intorno agli effetti religiosi fu precisa: Cum pontifices negassent ad religionem pertinere quanta impensa in ludos fieret[129].

L’argomento della pecunia poteva divenire materia di competenza del collegio anche in riferimento al tema del corretto adempimento di un voto. Sempre Livio ricorda il caso del 200 a.C. in cui si affrontò il problema del compimento di un votum con incertae pecuniae[130]. Alla vigilia della guerra contro Filippo, quella che Livio definisce civitas religiosa[131] chiese al console che aveva ottenuto la provincia di Macedonia, P. Sulpicius Galba, di votare a Giove dei giochi e un donum, senza che per questo fosse fissato il costo. Ma l’esecuzione del voto venne ritardata dall’opposizione del pontefice massimo P. Licinus Crassus Dives[132], mosso da scrupoli religiosi. La mancata fissazione di una cifra esatta avrebbe disatteso la prescrizione secondo cui il danaro destinato ai vota non doveva essere confuso con altra pecunia, né doveva essere utilizzato per la guerra[133]. Il console allora venne invitato a riferire al collegio pontificale:

 

Liv. 31.9.8: Quamquam et res et auctor movebat, tamen ad collegium pontificum referre consul iussus si posset recte votum incertae pecuniae suscipi. Posse rectiusque etiam esse pontifices decreverunt[134].

 

Dal brano emerge come il collegio dei pontefici appaia il solo competente in materia di esatto compimento dei riti. Per quanto riguarda la soluzione del caso vi è un chiaro esempio di escamotage creato dal collegio, che decise contro quanto aveva detto il pontefice massimo. Il console, infatti, pronunciò la formula di un voto quinquennale, opportunamente modificata, sotto dettatura del pontefice massimo[135]. Questo modus operandi da parte pontificale sarà oggetto di riflessione nel proseguo del lavoro.

 

 

6. – Cetera quoque omnia publica privataque sacra

 

Nel sesto paragrafo del passo liviano in esame si legge che il re sottopose alle decisioni pontificali ogni questione in materia di sacra pubblici e privati[136], per impedire la violazione dei riti della civitas, elevando il pontefice a referente istituzionale che il popolo poteva consultare per ciò che attiene alle istituzioni religiose. Il termine cetera posto a principio di frase si riferisce a tutte le questioni non relative ad aspetti elencati nel paragrafo precedente, in modo da rendere l’insieme delle materie di competenza pontificale potenzialmente aperto. Il discorso viene rafforzato anche dalla specificazione dei sacra pubblici e di quelli privati, e dal riferimento alla ricezione di riti peregrini[137].

I culti stranieri sono qui posti sullo stesso piano di quelli patrii, e la simmetria è espressa nel testo da una locuzione in forma endiadica patrios ritus peregrinosque; anche questi sacra dovevano essere posti in essere e celebrati con diligenza, e rientravano quindi nei poteri di vigilanza e di interpretazione pontificale. Nel passo liviano, dunque, si rinviene un forte segnale dell’originaria apertura romana[138] verso qualsiasi forma di culto e di religiosità, che andava a formare un sistema tollerante[139].

Tra le funzioni attribuite al nuovo sacerdote vi era quella di fornire consulti in qualità di interprete delle manifestazioni divine, qualora fossero sorti dubbi in materia religiosa: ut esset quo consultum plebes veniret[140]. Del resto ad essi era attribuita la sanctitas, cioè la conoscenza teologica del culto divino[141].

 

 

7. – Funebria

 

Proseguendo nel racconto liviano (par. 7) si legge che Numa stabilì che le prescrizioni pontificali dovessero abbracciare oltre al culto degli dèi celesti, i riti funerari, il modo di placare i Mani[142]. Particolare qui è l’uso del verbo ēdoceō, derivato docere[143], che indica l’azione di insegnare profondamente, o informare esattamente[144]: un altro riferimento alle funzioni di guida e di minuzioso insegnamento svolte dal pontefice[145]. Secondo la testimonianza di Livio la competenza del pontefice doveva riguardare tutte le cerimonie, tanto quelle caelestes quanto i funebria.

Questo si può porre in relazione con quanto afferma Valerio Massimo[146] nell’incipit del primo libro, de religione, della sua opera: Maiores statas sollemnesque caerimonias pontificum scientia[147]. Come si sostiene in un altro brano dei facta et dicta memorabilia, le cerimonie furono affidate alla scienza pontificale in modo che si rispettasse l’exactissimus cultus caerimoniarum, mai dimenticato dalla civitas, in quanto quod tam scrupolosa cura parvula quoque momenta religionis examinari videntur[148].

La distinzione degli dèi celesti dai Mani[149], che si rinviene in Livio, era rilevante anche nel campo del ius civile, come si evince dalla classificazione delle res operata da Gaio:

 

Gai. 2.3-6: 3. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. 4. Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt; religiosae, quae diis Manibus relictae sunt. 5. Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto. 6. Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat.

 

La divisione delle res prospettata dal giurista antoniniano aveva rilevanza nel campo del diritto civile, poiché l’appartenenza ad una o all’altra “categoria” di dèi comportava una differente qualificazione delle res divini iuris, e diverse modalità di consacrazione. La dicotomia presente nelle res divini iuris sacre/religiose[150], beni che si differenziano dalle res humanis iuris[151], è speculare a quella dei sacra che emerge da Liv. 1.20.7, caelestes caerimonias/funebria, entrambe in rapporto con la bipartizione relativa alle divinità, superes/manes. Si può affermare con una certa sicurezza che la classificazione res sacrae / res religiosae sia derivata da una interpretazione pontificale, in quanto è attestato che ancora in epoca repubblicana al collegio veniva delegato il compito di decidere quale res fosse sacra e quale profana[152].

Naturalmente l’insegnamento di Gaio si riferisce ad un periodo di gran lunga successivo a quello di cui ci stiamo occupando. I problemi che esso solleva, tuttavia, risultano particolarmente interessanti al fine di comprendere quale estensione avesse conservato in età classica la competenza pontificale in materia di funebria. Il giurista contrappone la necessità di un intervento del popolo Romano o del senato, per la consacrazione delle res sacrae, alla nuda volontà del privato che rende religioso un luogo attraverso la sepoltura di un defunto[153]. Secondo le parole di Gaio erano necessarie la volontà, la proprietà del luogo in capo a chi effettuava la sepoltura, e la pertinenza a lui dei riti funebri.

Gli elementi della volontà e della proprietà del luogo vengono evidenziati anche da altre fonti, dalle quali emerge che la voluntas del proprietario era comunque necessaria, pur potendo essere successiva[154]. Se una sepoltura veniva effettuata in luogo altrui, si intende senza volontà del dominus, veniva concessa a costui un’azione in factum diretta ad ottenere il pagamento del prezzo del terreno utilizzato in alternativa alla rimozione del cadavere[155], cosa quest’ultima che non poteva avvenire senza l’intervento dei pontefici[156].

Il terzo elemento, quello della necessaria pertinenza dei riti funerari in capo a chi seppelliva affinché un luogo divenisse religioso, compare in Gaio, ma non nelle Istituzioni giustinianee[157].

Il tema della spettanza delle sepolture e delle relative spese viene ampiamente affrontato nelle fonti, senza però collegare tutto ciò con la religiosità del luogo[158]. L’inumazione viene posta in relazione alla legittimità di provvedere al funerale, in particolare per quanto attiene all’actio funeraria contro l’onerato a tale ufficio attribuita a colui che aveva sepolto il defunto[159].

La pertinenza del funus richiamata da Gaio è da porre in relazione con il principio sacra cum pecunia elaborato dalla giurisprudenza pontificale[160], per superare alcune storture che si potevano presentare negli istituti successori, quale ad esempio la possibilità che l’intero patrimonio ereditario venisse disperso attraverso legati, e all’erede restasse solo l’onere dei culti domestici. Il tema aveva una rilevanza tale che a questo enunciato seguirono ulteriori provvedimenti pontificali[161]. Sulla base di questo principio, i pontifices non solo legarono la pecunia all’onere dei culti domestici[162], ma ascrissero alle stesse persone tenute ai sacra anche isdemque ferias et caerimonias. Dunque, si può affermare con una certa sicurezza che i pontefici elaborarono una disciplina intorno alla attribuzione dei funebria.

Una rilevante testimonianza intorno ai riti funebri a cui l’erede era tenuto esattamente, per evitare una possibile turbativa, è data da Paolo Diacono:

 

Paul. Fest., v. Everriator, 68 L.: Everriator vocatur, qui iure accepta hereditate iusta facere defuncto debet; qui si non fecerit, seu quid in ea re turbaverit, suo capite luat. Id nomen ductum a verrendo. Nam exverriae sunt purgatio quaedam domus, ex qua mortuus ad sepulturam ferendus est, quae fit per everriatorem certo genere scoparum adhibito, ab extra verrendo dictarum[163].

 

Qui si ricorda che l’onere del rito era in capo a qui iure accepta hereditate, ma nella spiegazione delle exverriae si fa riferimento alla domus, qui da intendersi come familia[164] che deve occuparsi della sepoltura, rimandando quindi ad una antica attribuzione di tale onere svincolata dalla pecunia. Questo obbligo di purificazione della familia funestata da un lutto si rinviene anche in Varrone, con riferimento alla inumazione[165]; appare dunque una stretto rapporto tra sepolture e cerimonie funerarie.

La regolamentazione dei riti funebri[166] da parte del diritto pontificale[167], era scrupolosa in quanto deorum Manium iura sancta sunto[168], e proprio tale diritto doveva preservare la sanctitudo delle sepolture. Ma sebbene i sepolcri attenessero alla sfera religiosa, come attestano diverse fonti giuridiche[169], non vi era alcuna necessità di un intervento sacerdotale per il rito delle sepolture, neanche di quello dei pontefici[170]. Il collegio pontificale interveniva qualora sorgessero dubbi intorno all’esattezza dei funebria a cui la famiglia colpita da un lutto era obbligata. I pontifices inoltre, sebbene non fossero tenuti a partecipare alle inumazioni[171], potevano colpire in maniera incisiva le violazioni dei rituali funebri, qualificandole come sacrilegio inespiabile:

 

Cic., tusc. 1.27: Itaque unum illud era insitum priscis illis, quos cascos appellat Ennius, esse in morte sensum neque excessu vitae sic deleri hominem, ut funditus interiret; idque cum multis aliis rebus, tum e pontificio iure et e cerimonias sepulcrorum intellegi licet, quam maxumis ingeniis praediti nec tanta cura colissent nec violatas tam inexpiabili religione sanxissent, nisi haereret in eorum mentibus mortem non interitum esse omnia tollentem atque delentem[172].

 

A parte le considerazioni filosofiche sulla natura della morte[173], dal brano si apprende che la tanta cura dei pontefici per questi culti doveva essere pervasa da estrema scrupolosità. Un esempio della minuzia in materia di riti funebri viene offerta dallo stesso Cicerone intorno ad un decreto di Publio Mucio Scevola[174]. Il pontefice stabilì l’esatto rituale (piaculum et ferias) a cui si doveva attenere l’erede di colui il cui corpo esamine, per morte violenta, si era disperso in mare[175]. La necessità di una regolamentazione in materia sorgeva in quanto il defunto non era stato inumato come prescriveva il diritto pontificale[176]:

 

Cic., de leg. 2.57: Quod haud scio an timens ne suo corpori posset accidere, primis e patriciis Corneliis igni voluti cremari. Declarat enim Ennius de Africano: “Hic est ille situs”. Vere, nam siti dicuntur ii, qui conditi sunt. Nec tamen eorum ante sepulcrum est quam iusta facta et porcus caesus est. Et quod nunc communiter in omnibus sepultis venit usu, ut humati dicantur, id erat proprium tum in iis, quos humus iniecta contexerat, eumque morem ius pontificale confirmat. Nam priusquam in ossa iniecta gleba est, locus ille ubi crematum est corpus, nihil habet religionis; iniecta gleba tum et illic humatus est, et sepulcrum vocatur, ac tum denique multa religiosa iura conplectitur.

 

Dal passo emerge chiaramente come il problema della inumazione, che coinvolgeva multa religiosa iura, fosse di rilevante importanza per la definizione di sepulcrum, e quindi per la qualificazione giuridica del luogo. Inoltre, Cicerone afferma che un luogo diveniva sepolcro qualora si svolgessero i riti necessari e l’uccisione di un porco. Il riferimento ciceroniano al compimento di iusta facta, intendendosi per iusta le prescritte cerimonie funebri, si rinviene anche nel passo sopra riportato di Paolo Diacono che richiama il iusta facere[177]. La notizia del sacrificio di un porcum[178] pare ricollegarsi alla immolazione della porca praecidanea[179], a cui fanno riferimento diverse fonti, per cui l’hostia veniva sacrificata prima della mietitura, quam piaculi gratia, in rapporto alla purificazione della familia[180]. La necessità di questo sacrificio per chi non aveva posto in essere i iusta viene ricordata da Paolo Diacono, sebbene ci sia una certa confusione tra i riti funerari e quelli legati alla raccolta dei frutti:

 

Paul., Fest. ep., v. Praecidanea, 250 L.: Praecidanea agna vocabatur, quae ante alias caedebatur. Item porca, quae Cereri mactabatur ab eo, qui mortuo iusta non fecisset, id est glebam non obiecisset, quia mos erat eis id facere, priusquam novas fruges gustarent.

 

Dalla lettura della glossa paolina appare come il mancato compimento dei iusta corrispondesse alla mancata sepoltura[181].

La competenza pontificale non solo per i riti funebri, ma anche per le questioni relative al ius sepulchri[182], alla sepoltura[183], ed alla riesumazione delle spoglie[184], è attestata nel Digesto:

 

D. 11.7.8pr. (Ulp. 25 ad edict.): Ossa quae ab alio illata sunt vel corpus an liceat domino loci effodere vel eruere sine decreto pontificum ‘seu iussu principis’, quaestionis est: et ait Labeo expectandum ‘vel’ permissum pontificale ‘seu iussionem principis’, alioquin iniuriarum fore actionem adversus eum qui eiecit.

 

In questo passo si sottintende che normalmente il proprietario era tenuto ad attendere il decreto pontificale, o il iussum del princeps nel caso dovesse effodere vel eruere resti umani. La questione sorgeva qualora le ossa od il corpo fossero stati sepolti da un terzo, lasciando sottendere la mancanza di consenso del proprietario alla sepoltura. Per la soluzione del problema Ulpiano riporta l’opinione di Labeone, secondo cui era necessario il parere dei pontefici, od il comando del princeps[185]. La competenza pontificale in materia risulta originaria[186], nel frammento infatti il richiamo all’autorità del principe, secondo gran parte della dottrina, è frutto di interpolazione[187]. Si è evinto che i pontefici si occupassero proprio della conservazione e del trasporto delle spoglie umane. Di questa cura pontificale è testimone una epigrafe rinvenuta in un sepolcro nei pressi di Terracina, che menziona un decreto del collegio per il trasporto della salma di una fanciulla[188].

Risulta interessante anche un altro passo ulpianeo in cui si pone la questione del completamento di un monumento funebre nel quale fossero stati seppelliti dei resti umani:

 

D. 11.8.5 (Ulp. 1 opin.): Si in eo monumento, quod imperfectum esse dicitur, reliquiae hominis conditae sunt, nihil impedit quominus id perficiatur. Sed si religiosus locus iam factus sit, pontifices explorare debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi operis medendum sit[189].

 

Dal passo emergono alcune considerazioni: innanzitutto non bastava la sepoltura per rendere il locus religiosus[190]. Infatti nel testo è detto esplicitamente che il luogo poteva non essere ancora divenuto “religiosus”, e che in tal caso nonostante la sepoltura di resti umani nulla avrebbe impedito il perfezionamento del monumento[191] in quanto locus profanus. Come si evince da un frammento del giurista Paolo, perché il luogo divenisse religioso la sepoltura doveva essere fatta con l’intenzione di offrire alle spoglie una sede eterna:

 

D. 11.7.40 (Paul. 3 quaest.): Si quis enim eo animo corpus intulerit, quod cogitaret inde alio postea transferre magisque temporis gratia deponere, quam quod ibi sepeliret mortuum et quasi aeterna sede dare destinaverit, manebit locus profanus[192].

 

In secondo luogo, in presenza di un locus religiosus spettava ai pontefici pronunciarsi intorno al completamento del monumento funebre. Essi dunque dovevano explorare[193] se si poteva ultimare l’opera, in quanto lo spazio in questione ormai apparteneva alla categoria di res religiosae, che diis Manibus relictae sunt[194]. In tal caso il collegio avrebbe dovuto contemperare gli interessi umani, il desiderio di sistemare l’opera funeraria, e quelli religiosi.

Per tornare al problema della qualificazione giuridico-religiosa di un luogo come religiosus, emerge che con il tempo si definirono le caratteristiche del luogo che poteva divenire religioso, oppure si precisarono le peculiarità dei luoghi che non potevano divenire religiosi nonostante la inumazione, operazione materiale accompagnata dalla volontà di dare eterna sede alle spoglie umane[195].

Per quanto riguarda il periodo più antico si può supporre che fosse la sepoltura di un cadavere a rendere il luogo religioso[196], e quindi separato dal mondo dei viventi[197]. Le fonti ribadiscono la necessità di offrire sepoltura alle spoglie umane, anche se solo simbolica[198]. Tuttavia, l’inumazione appare completata da una serie di adempimenti liturgici codificati dalla disciplina pontificale[199]. Per comprendere quali erano gli antichi principi romani intorno ai sepolcri, risulta interessante un passo di Paolo:

 

D. 47.12.4 (Paul. 27 ad edict. praet.): Sepulchra hostium religiosa nobis non sunt: ideoque lapides inde sublatos in quemlibet usum convertere possumus: non sepulchri violati actio competit[200].

 

Secondo il giurista non è considerato religioso il sepolcro in cui riposano le spoglie dell’hostis[201]. Questo rimanderebbe, secondo l’avviso di una parte della dottrina[202], ad una disciplina molto risalente, derivata dai mores, elaborata nell’ambito della civitas, per cui il rito della sepoltura con la sua connotazione religiosa sarebbe un antico istituto proprio del diritto romano. In tale periodo, infatti, gli antenati defunti venivano a sovrapporsi ai Mani[203].

 

 

8.Prodigia

 

Il racconto liviano elenca tra le materie di competenza pontificale i prodigia[204], e in particolare la materia fulgurale[205], che la tradizione ricollega a Numa[206]. L’interpretare i segni sovrannaturali era di particolare importanza, in quanto bisognava individuare la divinità che li aveva inviati[207], e rispondere efficacemente alle manifestazioni ultraterrene con tutti i mezzi che risultavano necessari[208], attraverso la procuratio prodigiorum[209]. Stando a Livio Numa avrebbe dato ai pontefici la competenza in materia dei prodigia, competenza attestata dallo stesso storico anche per l’età repubblicana. Durante la res publica, dopo eventi particolarmente terrificanti, come la caduta di un fulmine, la pioggia di pietre o di sangue, o le nascite di mostri umani, o animali, era il senato a richiedere al collegio dei pontefici l’indicazione degli strumenti atti a placare l’ira degli dèi, manifestata attraverso i prodigi. Ai pontifices spettava il compito di prescrivere, tramite decreto, sia a quale divinità attribuire il segno ultraterreno, sia i mezzi per ristabilire la pace con gli dèi[210]. Prescrizioni religiose che si ponevano in essere attraverso senatoconsulti. Lo stesso senato, tuttavia, poteva rivolgersi anche agli aruspici[211], i detentori della Etrusca disciplina[212], per conoscere il modo per procedere alla procuratio[213].

Si tratterebbero, dunque, di importanti uffici che richiedevano una certa oculatezza. Tale cautela quasi prudenziale dei pontefici nel rapportarsi agli dèi ben si comprende da un ulteriore testo liviano. In questo episodio l’intero collegio, che esercitava un controllo teologico sulla sussistenza dei requisiti richiesti dal ius sacrum, si oppose alla consacrazione di un unico tempio a due divinità. La spiegazione pontificale è degna di menzione[214]:

 

Liv. 27.25.7-9: Marcellum aliae obiectae animo religiones tenebant; in quibus quod, cum bello Gallico ad Clastidium aedem Honori e Virtuti vovisset, dedicatio eius a pontificibus impediebatur quod negabant unam cellam amplius quam uni deo recte dedicari, quia si de caelo tacta aut prodigii aliquid in eam factum esset, difficilis procuratio foret, quod utri deo res divina fieret sciri non posset; neque enim duobus nisi certa certis deis rite una hostia fieri[215].

 

Emerge la preoccupazione teologica di essere sempre in grado di ricollegare un prodigio ad una divinità. Nella vicenda che, riguardando problemi di diritto sacro, coinvolgeva il supremo interesse della res publica, risulta evidente che al diniego del collegio presiedeva una logica rigorosa[216], frutto della costante preoccupazione di interpretare adeguatamente le manifestazioni divine. Il fatto che la decisione pontificale fosse munita di commento si può ricollegare alle originarie attribuzioni del pontefice stabilite da Numa: il sacerdote, infatti, doveva edocere in materia di prodigi[217].

L’estrema cautela sacerdotale si rinviene anche in un passo di Aulo Gellio, in cui si riporta il testo originale di un antico senatoconsulto risalente al consolato di Marco Antonio e Aulo Postumio:

 

Gell., noct. Att. 4.6.2: ‘Quod C. Iulius L. filius pontifex nuntiavit in sacrario in regia hastas Martis movisse, de ea re ita censuerunt, uti M. Antonius consul hostiis maioribus Iovi et Marti procuraret et ceteris dis, quibus videretur, lactantibus. Uti procurasset, satis habendum censuerunt. Si quid succidaneis opus esset, robiis succideret’.

 

Dalle parole del provvedimento si evince la necessità che il prodigio fosse annunciato ufficialmente dai pontefici, in quanto questo annuncio veniva inserito come premessa all’atto che il senato rivolgeva al console. Ciò potrebbe far pensare che il collegio pontificale potesse procedere ad una sorta di inchiesta sulla veridicità dell’evento, prima di darne formale comunicazione. Le prescrizioni sono stabilite in modo talmente preciso da far pensare a delle disposizioni suggerite dagli stessi pontefici[218].

Per tornare al racconto di Liv. 1.20.7, la fine del paragrafo ricorda che con atto di estrema cautela Numa fece erigere un’ara sull’Aventino a Giove Elicio[219], e tramite gli auguri consultò la divinità per conoscere i prodigi da prendere in considerazione. Probabilmente l’ara venne eretta per la pratica nota al re sabino[220] di attirare sulla terra i fulmini[221]. La stessa etimologia offerta da Varrone[222] collega l’ara dedicata a Giove Elicio[223] sull’Aventino al verbo elicere[224], andando a confermare così quanto riportato in Liv. 1.20.7.

 

 

9. – Potenzialità sistematiche del passo liviano

 

Dalla testimonianza di Livio in ordine all’istituzione del pontificato emergono alcune considerazioni. Innanzitutto le materie su cui verteva la competenza pontificale erano 7: hostiae, dies, templa, pecunia, cetera res, funebria, prodigia[225]. nell’elenco non vi è cenno alla creazione di ponti[226], per cui nulla fa pensare ad un collegamento al pons Sublicius[227] dal cui nome alcune fonti vogliono far derivare l’etimo di pontifex[228]. Etimologia, questa, non riconducibile ad una elaborazione pontificale[229], come dimostra il fatto che il pontefice massimo (e grande giurista) Quinto Mucio Scevola[230] ne propose una diversa[231], secondo cui il nome pontifex[232] derivava da posse e facere[233]. A parte i problemi relativi all’etimologia, vi è nella teoria di Quinto Mucio il riflesso di un’acuta elaborazione teologica, che denota il potere di cui godevano i pontifices nell’ambito della religione cittadina.

Nell’elenco liviano non vengono menzionati uffici strettamente religiosi, ma si ricordano esclusivamente funzioni cautelari, che sono preponderanti nell’attività svolta dai pontefici[234]. Parrebbe che le attribuzioni originarie non contemplassero particolari tabù[235]. Questo ben si collega alla figura certamente ieratica, ma allo stesso tempo non carismatica dei pontefici[236], nonostante la rilevanza[237] che ad essi derivava dalle loro funzioni di guida per il popolo[238] e di interprete delle manifestazioni divine. Essi apparivano come i conoscitori e i definitori dell’ordine spazio-temporale scandito da una serie di date e di nomi[239], la cui conoscenza era posta al servizio della civitas[240]. Il loro operare nella religione faceva spaziare il raggio d’azione pontificale nelle sfere del ius sacrum[241], del ius publicum[242] e del ius privatum[243], differenti campi del ius fra loro intimamente connessi all’interno del sistema giuridico-religioso romano[244]. Proprio per la peculiarità di questo sistema, che vedeva i sacerdoti come parte integrante della costituzione romana[245], la carica di pontefice occupava una posizione assai elevata, paragonabile a quella dei più alti magistrati. Il titolo di pontifex riportato nelle fonti[246] spesso precede quello delle magistrature curuli[247], ed inoltre questa carica sacerdotale si menziona negli atti ufficiali[248]. Ciò avvalora l’idea di un sacerdozio inserito pienamente nell’assetto costituzionale che doveva salvaguardare la res publica attraverso il generale controllo e la custodia dei sacra[249].

In materia di diritto sacro, come si è finora evinto, i pontefici possedevano una competenza generale che si dispiegava in ogni campo. Questa cognizione comportava che i pontifices fossero gli specialisti ai quali spettava l’insegnamento e il controllo dell’esatto compimento delle prescrizioni religiose[250]. La necessità di avere degli esperti di diritto sacro sorgeva dal fatto che la religione romana si fondava sui riti che dovevano essere compiuti con estrema precisione e cautela[251], per evitare l’infausta rottura della pace con gli dèi. Questa immensa attenzione nel rapportarsi alle divinità si ritrova nel discorso di Catone il giovane riportato da Sallustio:

 

Sall., Cat. 52.28-29: Scilicet res ipsa aspera est, sed vos non timetis eam. Immo vero maxume; sed inertia et mollitia animi alius alium exspectantes cunctamini, videlicet dis immortalibus confisi qui hanc rem publicam saepe in maxumis periculis servavere. Non votis neque suppliciis muliebribus auxilia deorum parantur: vigilando, agendo, bene consulendo prospera omnia cedunt. Ubi socordiae te atque ignaviae tradideris, nequiquam deos implores; irati infestique sunt[252].

 

Nel passo dunque vengono elencati i tre verbi con i quali si può mantenere una solida pace con gli dèi: vigilare[253], agere[254], bene consulere[255].

I pontefici svolgevano un importante ruolo che permetteva di non perdere per sempre il favore delle divinità. Infatti, nella concezione che dava un grande valore alla forza della parola[256] e dei nomi[257], si credeva che attraverso il rito dell’evocatio[258] si potesse attirare la divinità tutelare di una città. Il rito dell’evocazione dei numi tutelari di altri popoli era contemplato nella disciplina dei pontefici, i quali, proprio come tutori della civitas, erano anche coloro che conservavano il nome del dio protettore di Roma[259]: una grande responsabilità da cui dipendevano le sorti stesse della città.

Riassumendo, le principali funzioni in materia religiosa che le fonti, in particolare Tito Livio, attribuiscono ai pontefici si esplicavano attraverso:

1)    Una costante attività di consulenza sui sacra[260]. I pontefici si pronunciavano sulla sacralità di cose[261] e di luoghi[262]. Tale funzione comprendeva anche il suggerimento della esatta formula. Insegnamenti, informazioni, indicazioni e prescrizioni portavano alla formulazione di responsa[263] e di decreta[264], come avveniva anche per altri collegi sacerdotali.

2)    Controllo del regolare svolgimento dei riti[265], al quale potevano seguire, in caso di violazioni, la repressione, l’imposizione della ripetizione[266], o di riti espiatori[267]. La repressione pontificale[268] si manifestava nell’ambito del rapporto gerarchico con flamini[269], vestali[270], e altri sacerdoti[271] o sottoposti[272]. Questa cautela, tesa ad impedire che si incrinasse il pacifico rapporto con le divinità, si esplicava anche nella competenza per la risoluzione di problemi attinenti alle misure da adottare in caso di prodigia, e di gravi sacrilegi[273].

3)      Alle due funzioni precedenti si collega anche l’archiviazione e la memorizzazione[274] di ogni fatto, norma, o interpretazione, ritenuti importanti per la civitas[275].

 

 

10. – Adempimenti rituali

 

Per quanto riguarda le funzioni religiose[276] cui secondo le fonti erano preposti i pontefici, alcuni autori ritengono tali uffici non caratterizzanti la reale essenza dei pontefici, veri e propri teologi, e non sacrificatori[277].

Una cerimonia che richiedeva la presenza pontificale, ad esempio, viene ricordata da Ovidio. Durante i fordicilia[278] i pontefici dovevano sacrificare alcune vacche pregne[279]; questo rito è ricollegato dal poeta ad una azione interpretativa del re Numa, creatore del collegio, secondo il suggerimento della ninfa Egeria[280].

Diverse fonti, poi, parlano del pasto rituale[281] da compiersi in occasione di alcuni giochi solenni (romani e plebei). Questa incombenza[282] passò nel 196 a.C., su proposta del tribuno della plebe C. Lucilio Lucullo[283], al collegio degli epulones[284], di cui lui stesso fece parte. Il collegio fu dunque creato per sollevare i pontefici da uno dei numerosi compiti ai quali erano preposti[285].

Dubbia è la partecipazione dei pontefici ai carmentalia[286], il cui intervento viene accennato solo da Ovidio[287]. L’incertezza deriva dal fatto che tali riti, che cadevano l’11 gennaio, erano dedicati alla dea Carmenta[288], alla quale probabilmente era preposto un flamine minore[289].

I Fasti ovidiani son fonte di gran pregio[290] in particolare quando, nell’offrire l’etimologia di februa, ricordano la richiesta pontificale rivolta al rex sacrorum e al flamen Dialis di lane rituali, da utilizzare in alcune cerimonie come strumenti di purificazione[291]. In questo caso, tuttavia, non emerge se la richiesta avvenisse in virtù di un rito al quale anche i pontefici prendevano parte, o si trattasse invece dell’azione di controllo tipica del collegio[292].

 

 

11. – Conclusioni

 

Alla luce di quanto detto si possono comprendere le tecniche, anche estensive, utilizzate dal collegio pontificale nella elaborazione e nella interpretazione del ius sacrum.

Una caratteristica della interpretatio pontificale del diritto sacro è l’impiego della massima in sacris simulata pro veris accipiuntur[293], il cui uso può essere riconosciuto sin da un episodio attribuito a Numa Pompilio. Si tratta del dialogo tra il re sabino[294] e Iuppiter, inserito da Ovidio nei suoi Fasti[295], racconto che trova origine in una tradizione precedente[296]. L’incontro[297] tra i due re, quello umano e quello divino, avvenne grazie all’intercessione di due divinità agrestes[298], Fauno e Pico[299], dopo che erano stati liberati dalla trappola che Numa aveva teso loro dietro consiglio della ninfa Egeria[300]. Il re sabino doveva infatti sapere dalla massima divinità quali azioni rituali[301] fossero necessarie per sospendere un’eccessiva caduta di fulmini sulla terra[302]:

 

Ovid., fast. 3.329-348:

Constat Aventinae tremuisse cacumina silvae,

terraque subsedit pondere pressa Iovis;

corda micant regis. Totoque e corpore sanguis

fugit, et hirsutae deriguere comae.

Ut rediit animus, “Da certa piamina” dixit

“fulminis, altorum rexque paterque deum,

si tua contigimus manibus donaria puris,

hoc quoque, quod petitur, si pia lingua rogat”.

Adnuit oranti, sed verum ambage remota

abdidit et dubio terruit ore virum.

“Caede caput” dixit; cui rex “Parebimus” inquit

“caedenda est hortis eruta cepa meis”.

Addidit hic “hominis”; “sumes” ait ille “capillos”;

postulat hic animam; cui Numa “piscis” ait.

Risit, et “His” inquit “facito mea tela procures,

o vir conloquio non abigende deum.

Sed tibi, protulerit cum totum crastinus orbem

Cynthius, imperii pignora certa dabo”.

Dixit et ingenti tonitru super aethera motum

fertur adorantem destituitque Numam.

 

La pesante richiesta di un sacrificio umano da parte di Giove Elicio apre un articolato confronto[303], descritto da Ovidio attraverso una minuziosa precisione testuale[304]. Nonostante il timore reverenziale nei confronti di Giove, il re si dimostra audace nella interpretazione del dettato divino[305]. La sua perizia gli fa sostenere un contrasto dialettico con la divinità, basato esclusivamente sulle parole, che possedevano a Roma una forza intrinseca[306]. Durante il dialogo, appunto, Numa, per eludere la pretesa divina, procede ad un gioco di parole[307] tra caput e capillos[308]. La proposta finale del re di offrire in sacrificio dei pesci[309] risulta talmente divertente da distogliere Iuppiter dalla sua grave pretesa[310].

Il re nel racconto di Ovidio riesce ad imporre a Giove l’accettazione di un sacrificio simbolico operato non su uomini ma su dei transfert[311], cipolle, capelli e pesci. Con tutta evidenza siamo in presenza della massima simulata pro veris accipiuntur, che veniva applicata quando i sacerdoti non eseguivano dei sacrifici umani ma li simulavano con fantocci, animali o cose[312]. Dall’episodio emerge anche l’importanza dei riti e delle formule grazie ai quali Fauno[313] e Pico[314] fanno apparire Giove al cospetto di Numa[315]. Il rito, infatti, è un elemento essenziale della religione romana, la sua correttezza nel rapporto con le divinità[316] richiede la scienza di cui sono depositari i pontefici[317].

Una pregnante affermazione di Robert Turcan traccia in maniera interessante alcune caratteristiche della religione romana: «On s’adresse aux dieux comme aux magistrats, quand on a une affaire à régler. Le formalisme des gestes et des mots est solidaire d’un juridisme strict […] La religion romaine relève de la procédure judiciaire. Elle est contractuelle: do ut des»[318]. Il rapporto tra religione e diritto è però, a nostro avviso, diverso da quello che l’Autore sembra prospettare. In realtà, la religione non acquisì lo stretto formalismo e il rigore nel compimento dei riti dal diritto, ma al contrario fu il ius civile, attraverso l’operato sacerdotale, ad improntarsi agli schemi tipici della religione romana. Nella religione, come nell’antico diritto, il rito è essenziale, è efficace solo se è corretto, è pregnante in quanto gli effetti si producono indipendentemente dalla volontà, ma solo attraverso un esatto compimento[319].

Per tornare all’opera dei pontefici, l’interpretazione dei riti era necessaria, per l’emergere di nuove esigenze al fine di piegare gli stessi riti ad altri scopi rispetto a quelli per i quali erano nati. Del resto, stando a quanto afferma Cicerone, le questioni relative al corretto compimento degli atti erano di pertinenza interna al collegio[320].

Un antico esempio di utilizzo di finzione, che rinvia ai meccanismi della massima simulatis pro veriis, si potrebbe ritrovare sulla “presa” di alcuni sacerdoti[321], e in particolare delle vestali[322]. Questa cerimonia, che seppur relativa alla sfera del sacro conservava un collegamento inscindibile in ambito del ius civile, rimandava alla cattura durante un conflitto bellico[323]. È probabile che questo fosse uno strumento, escogitato dagli stessi pontefici, per congelare la potestas del pater della nuova sacerdotessa, e permettere al pontefice massimo di averne la potestà[324]. In tal caso, dunque, si affermava che la cattura era avvenuta[325], per ottenere gli effetti voluti. La cerimonia è interessante in quanto ius sacrum (in materia di investitura di nuovi sacerdoti) e ius civile (per ciò che attiene alla patria potestas) risultano collegati strettamente da una operazione pontificale[326]. In tale azione i sacerdoti procedevano in modo del tutto impeccabile, per evitare che in un rito importante, quale è l’investitura sacerdotale, si turbasse la pax deorum e si sovvertisse il sistema giuridico e religioso della civitas, rappresentato nel caso specifico dal diritto familiare.

È evidente che qui si impiegava la massima simulata pro veris tipica della religione romana[327], che permetteva un uso strumentale delle forme degli istituti attraverso un procedimento di finzione.

 

 



 

* Sono sottolineati i titoli dei contributi ed i richiami (infra e supra) raggiungibili attraverso collegamento ipertestuale.

 

[1] Sul collegio pontificale risulta ancora indispensabile l’opera di A. Bouché-Leclercq: Les pontifes dans l’ancienne Rome. Étude historique sur les institutions religieuses de Rome, Paris 1871 [rist. anast., New York 1975]; v. Pontifices, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, IV.1 (N-Q), Paris s.d. (1900?), 567 ss.; vedi, inoltre: G.J. Szemler, v. Pontifex, in Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Supplementband XV, München 1978, 331 ss.; R. Seguin, Remarques sur les origines des pontifes romains: Pontifex Maximus et Rex Sacrorum, in Hommages à H. Le Bonniec. Res Sacrae, publ. par D. Porte et J.-P. Néraudau, Bruxelles 1988, 405 ss.; A.M. Smorchkov, Коллегия понтификов и понтификальное право в российской историографии, in Ius Antiquum - Древнее Право 5, 1999, 109 ss.; Id., Коллегия понтификов, in Aa.Vv., Collegia sacerdotum Romae Primordialis. Ad problemam de incremento iuris sacri et publici, Moskva 2001, 100 ss. (per quanto attiene alla storiografia russa in materia).

            Da vedere anche alcune opere dedicate alla religione romana: J. Marquardt, Le culte chez les Romains [Manuel des antiquités romaines 12], trad. fr. par M. Brissaud, I, Paris 1889, 281 ss.; G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 2a ed., München 1912 [unver. Nachdr., München 1971], 501 ss.; N. Turchi, La religione di Roma antica [Storia di Roma 18], Bologna 1939, 40 ss.; K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960, 400 ss., 195 ss.; M. Le Glay, La religion romaine, Paris 1971, 142 ss.; G. Dumézil, La religion romaine archaïque, 2a ed., Paris 1974, 116 ss.

            Un rilievo indiscutibile ha l’attività pontificale nel campo del diritto civile, ma in quanto il tema esula da questo lavoro rimandiamo a: F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. it. di G. Nocera, Firenze 1968, 19 ss.; C.A. Cannata, Per una storia della scienza giuridica europea. I. Dalle origini all’opera di Labeone, Torino 1997; F. Wieacker, Pontifex iurisconsultis. Zur Hinterlassenschaft der römischen Pontifikaljurisprudenz, in Hommage à R. Dekkers, Bruxelles 1982, 213 ss.; F. Cancelli, La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio tra fantasie e favole romane e romanistiche, Roma 1996; S. Tondo, Appunti sulla giurisprudenza pontificale, in Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993, a cura di D. Mantovani, Torino 1996, 1 ss.

            Per quanto attiene ai problemi di origine del termine pontifices vedi infra nt. 228.

 

[2] Per un’analisi del termine ritus nella età più antica rimando a M. Piantelli, Una ricerca su «ritus» in epoca arcaica, in Studi in onore di G. Grosso, VI, Torino 1974, 207 ss.

 

[3] La necessità di esperti nel campo del diritto sacro era la diretta conseguenza della natura della religione romana fondata sui rituali, come emerge da Cicerone in de nat. deor. 2.8: Religione, id est cultu deorum. Lo Scheid ha particolarmente evidenziato questa caratteristica della religione romana, definita come «orthopraxie» (La parole des dieux. L’originalité du dialogue des Romains avec leurs dieux, in OPVS. Rivista internazionale per la storia economica e sociale dell’antichità 6-8, 1987-1989, 129; vedi anche dello stesso A. Les espaces cultuels et leur interprétation, in Klio 77, 1995, 424).

 

[4] Secondo P.M. Martin, L’idée de royauté à Rome. De la Rome royale au consensus républicain, Clermond-Ferrand 1982, 116 ss., questo brano liviano confermerebbe la sua idea, rimasta isolata, che durante la monarchia i pontefici massimi erano i successori al trono. A suo avviso, infatti, la tradizione «n’a rien fait d’autre que de transposer dans la généalogie, sur trois générations, les trois étapes de la succession au trône: être choisi par le roi régnant pour lui succéder, devenir son “associé” (ce qui, religieusement, signifie être pontifex), lui succéder enfin» (117).

Sui primi libri di Tito Livio rimando a: W. Soltau, Livius’ Geschichtswerk seine Komposition und seine Quellen. Ein Hilfsbuch für Geschichtsforscher und Liviusleser, Leipzig 1897 [ed. anast., Roma 1971], 85 ss.; R. Bloch, Tite-Live et les premiers siècles de Rome, Paris 1965; R. von Haehling, Zeitbezüge des T. Livius in der ersten Dekade seines Geschichtswerkes: nec vitia nostra nec remedia pati possumus [Historia. Einzelschriften 61], Stuttgart 1989; G. Forsythe, Livy and Early Rome. A Study in Historical Method and Judgment, Stuttgart 1999, 99 ss.; per una estesa esposizione della bibliografia precedente vedi J.E. Phillips, Current Research in Livy’s First Decade: 1959-1979, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.30.2, Berlin-New York 1982, 998 ss.

 

[5] Tra i Romani vi era un’affermata tradizione che attribuiva al re di stirpe sabina la creazione del pontificato: Cic., de or. 3.73: Sed ut pontifices veteres propter sacrificiorum multitudinem tres viros epulones esse voluerunt, cum essent ipsi a Numa, ut etiam illud ludorum epulare sacrificium facerent instituti, sic Socratici a se causarum actores et a communi philosophiae nomine separaverunt, cum veteres dicendi et intellegendi mirificam societatem esse voluissent; de re publ. 2.26: Idemque Pompilius et auspiciis maioribus inventis ad pristinum numerum duo augures addidit, et sacris e principum numero pontifices quinque praefecit; Dion. Halic. 2.73.1: Teleuta‹oj d' Ãn tÁj NÒma diat£xewj merismÕj Øpe;r tîn ƒerîn, ïn œlacon oƒ t¾n meg…sthn par¦ `Rwma…oij ƒerate…an caˆ ™xous…an œcontej. oátoi kat¦ me;n t¾n ˜autîn di£lekton ™f' ˜nÕj tîn ›rgwn Ö pr£ttousin ™piskeu£xontej t¾n xul…nhn gšfuran pont…fikej prosagoreÚontai, e„sˆ de; tîn meg…stwn pragm£twn kÚrioi; Liv. 4.4.2: Pontifices, augures Romulo regnante nulli erant: ab Numa Pompilio creati sunt; Plut., Num. 9.1: Nom´ de; kaˆ t¾n tîn ¢rcieršwn, oÞj pont…fikaj kaloàsi, di£taxin kaˆ kat£stasin ¢podidÒasi, kaˆ fasin aÙtÕn ›na toÚtwn tÕn prîton gegonšnai; Flor., epit. Liv. 1.2.2: Ille sacra et caerimonias omnemque cultum deorum inmortalium docuit, ille pontifices augures Salios ceteraque populi R. sacerdotia creavit; de vir. illustr. 3.1: [Numa] pontificem maximum creavit; Lact., inst. Div. 1.22.4: [Numa] pontifices, flamines, salios, augures creavit. Cfr. anche Cic., de nat. deor. 3.5: Numan sacris constitutis fundamenta; Verg., Aen. 6.808-812: Quis procul ille autem ramis insignis olivae / sacra ferens? Nosco crinis incanaque menta / regis Romani primam qui legibus urbem / fundabit, Curibus parvis et paupere terra / missus in imperium magnum.

 

[6] Sul modo in cui Livio presenta la figura del monarca vedi, ad esempio: G. Stübler, Die Religiosität des Livius, Amsterdam 1964, 34 ss.; D.S. Levene, Religion in Livy, Leiden-New York-Köln 1993, 134 ss., e più in generale sulla rappresentazione liviana dell’età monarchica vedi M. Fox, Roman Historical Myths. The Regal Period in Augustan Literature, Oxford 1996, 96 ss.

 

[7] Sulla riforma religiosa di Numa vedi: F. Ribezzo, Numa Pompilio e la riforma etrusca della religione primitiva di Roma, in Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei ser. VIII, 5, 1950, 553 ss.; S. Accame, I re di Roma nella leggenda e nella storia, 2a ed., Napoli s.d. (1959?), 219 ss.; E.M. Hooker, The Significance of Numa’s Religious Reforms, in Numen 10, 1963, 87 ss.; G.B. Pighi, La religione romana [Lezioni «A. Rostagni», Istituto di Filologia classica dell’Università di Torino 3], Torino 1967, 31 s.; F. Della Corte, Numa e le streghe, in Maia. Rivista di letterature classiche 26, 1974, 3 ss.; M.A. Levi, Il re Numa e i ‘penetralia pontificum’, in Rendiconti dell’Istituto Lombardo. Classe di Lettere e Scienze morali e storiche 115, 1981 (ma 1984), 161 ss.; L. Fascione, Il mondo nuovo. La costituzione romana nella ‘Storia di Roma arcaica’ di Dionigi d’Alicarnasso, I parte, Napoli 1988, 128 ss.; G. Capdeville, Les institutions religieuses de la Rome primitive d’après Denys d’Halicarnasse, in Pallas. Revue d’Etudes Antiques (= IIe table ronde Internationale sur Denys d’Halicarnasse, historien des origines de Rome. Actes du Colloque organisé à l’Université Paul-Valéry (Montepellier-III) les 20 et 21 mars 1992, textes réunis et présentés par P.M. Martin) 39, 1993, 153 ss.

V’è chi ha negato credibilità storica alla descrizione liviana dell’organizzazione religiosa di Numa: F. Blaive, Rex sacrorum. Recherches sur la fonction religieuse de la royauté romaine, in Revue Internationale des droits de l’Antiquité 42, 1995, 126, 152; vedi anche J. Poucet, Les Sabins aux de Rome. Orientations et problèmes, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt I.1, Berlin-New York 1972, 101 s., il quale esclude il carattere sabino delle istituzioni religiose che secondo la tradizione vennero create da Numa.

Tuttavia, ancora ai tempi di Tertulliano vi era il ricordo dell’azione del re sabino: de praescr. haeret. 40: si Numae Pompilii superstitiones revolvarus, si sacerdotalia officia et insignia et privilegia, si sacrificantium ministeria et instrumenta et vasa <si> ipsorum sacrificiorum ac piaculorum et votorum curiositates consideremus, nonne manifeste diabulus morositatem illam Iudicae legis imitatus est?; Apol. 21.29: homo fuit Pompilius Numa, qui Romanos operosissimis superstitionibus oneravit. Cfr. anche Arnob., adv. nat. 2.12.

 

[8] Sebbene Livio ricordi la nomina da parte di Numa di un singolo pontefice, in un altro luogo (4.4.2, vedi supra nt. 5), lo storico fa riferimento alla creazione di più pontefici. Le altre fonti a noi pervenute riferiscono tutte dell’istituzione di un collegio: Cic., de or. 3.73 (vedi supra nt. 5); de re publ. 2.26 (vedi supra nt. 5); Dion. Halic. 2.73.1 (vedi supra nt. 5); Plut., Num. 9.1 (vedi supra nt. 5); Flor., epit. Liv. 1.2.2 (vedi supra nt. 5).

La letteratura è orientata nel senso di ritenere che Numa abbia creato non un solo pontefice, ma un collegio (J. Marquardt, Le culte chez les Romains, I, cit., 286 e nt. 3; Th. Mommsen, Le droit public romain [Manuel des antiquités romaines 3], trad. fr. par P.F. Girard, III, Paris 1893 [réimpr. 1984], 23; F. Ribezzo, Numa Pompilio e la riforma etrusca della religione primitiva di Roma, cit., 568; R. Del Ponte, La religione dei romani. La religione e il sacro in Roma antica, Milano 1992, 98 s., 103), e giustamente il Bouché-Leclercq osserva che lo stesso Livio non menziona una riforma consistente nel passaggio delle funzioni da un solo pontefice ad un collegio (A. Bouché-Leclercq, Les pontifes de l’ancienne Rome. Étude historique sur les institutions religieuses de Rome, cit., 7). Sembra pertanto probabile l’ipotesi che Liv. 1.20.5 riferisca della creazione del pontefice massimo (vedi in particolare J. Bayet, La religion romaine. Histoire politique et psycologique, 2a ed., Paris 1969 [rist., 1976], 98, 101), insieme all’attribuzione di specifiche funzioni al collegio. D’altra parte della creazione del pontifex maximus si tratta anche in de vir. illustr. 3.1 (vedi supra nt. 5). Lo stesso Bouché-Leclercq, tuttavia, ritiene che la riforma vada attribuita ad Anco Marcio (59 s.); mentre alcuni autori negano credibilità alla notizia di Livio ed affermano la preesistenza della funzione pontificale alla formazione della civitas: E. Pais, Storia di Roma, I.I. Critica della tradizione sino alla caduta del decemvirato, Torino 1898, 283 ss., il quale negando storicità di Numa, afferma che lo stesso nome Pompilio deriverebbe da pontifex; G. Chicca, Orientamenti per la storia del diritto romano delle origini (fino alla legislazione decemvirale), Napoli 1956, 12 ss.

 

[9] Sulla genealogia dei Marcii vedi E. Peruzzi, Origini di Roma, I. La famiglia, Firenze 1970, 142 ss. Lo stesso A. (vedi anche Origini di Roma, II. Le lettere, Bologna 1973, 156 ss.) dimostra la derivazione sacerdotale del testo liviano. Lo studioso sottolinea come solo qui Livio ricordi un personaggio con la piena formula onomastica, informazione questa che pare risalire agli annales maximi, in quanto l’indicazione dei nomi per esteso era propria delle annotazioni burocratiche. Inoltre la riforma di Numa viene esposta con maggiori e minute informazioni proprio sulla carica del pontifex.

 

[10] L’esclusiva competenza pontificale sui sacra affermata dal racconto dello storico patavino viene menzionata anche da altre fonti: Cic., de nat. deor. 1.122: sacris pontifices; de har. resp. 14: ad pontifices reicietur, quorum auctoritati, fidei, prudentiae maiores nostri sacra religionesque et privatas et publicas commendarunt; de dom. 41: sacrorum iure pontifices; Lucan., bell. civ. 1.595: pontifices, sacris quibus est permissa potestas; Val. Max. 1.1.1: Maiores statas solemnesque caerimonias pontificum scientia. I pontefici dunque erano i garanti delle credenze e delle cerimonie sacre: Cic., de nat. deor. 3.5; de har. resp. 18. Vedi inoltre Fest., v. Municipalia sacra, 146 L.: Municipalia sacra vocantur, quae ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam; quae observare eos voluerunt pontifices, et eo more facere, quo adsuessent antiquitus. Un legame questo, tra pontefici e sacra, che ben si rinviene in un passo del discorso contro Cartagine tenuto da Scipione in senato, riportato da Livio. Qui si afferma come Licinio Crasso non partecipò al sorteggio di una provincia lontana, poiché, in qualità di pontefice massimo, non poteva essere allontanato dalla cura dei sacra (Liv. 28.44.11: hoc vide ne contumeliosum sit concusso iam et paene fracto Hannibale negare posse P. Lucinium consulem, virum fortissimum, praestare; qui ne a sacris absit pontifex maximus, ideo in sortem tam longinquae provinciae non venit). Si tratta del divieto al sacerdote di lasciare la terra Italia su cui vedi P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. “Mundus”, “Templum”, “urbs”, “ager”, “Latium”, “Italia”, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 2.16.1, Berlin-New York 1978, 528 s. Questa funzione mirata alla conservazione dei riti rimase nei secoli, e si può ritrovare anche durante il principato, nel racconto di Tacito (ann. 11.15), per cui, sotto Claudio, si dispose attraverso un senatoconsulto che i pontefici si occupassero del rafforzamento e della conservazione del collegio degli auguri, la cui scienza era ormai decaduta.

 

[11] A. Bouché-Leclercq (Les pontifes de l’ancienne Rome. Étude historique sur les institutions religieuses de Rome, cit., 59) sottolinea che per la complessità e la minuzia della liturgia fissata, secondo la tradizione da Numa, la stessa liturgia doveva essere posta per iscritto. Infatti, come ha ben sottolineato J. Scheid, Les archives de la piété. Réflexions sur les livres sacerdotaux, in La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique [Série Histoire Ancienne et Médiévale 30], Paris 1994, 173, la religione romana era «une religion de l’écrit». A dimostrazione di ciò, nelle fonti più volte è rimasto il ricordo sia di documenti attribuiti a Numa, sia di importanti archivi dei collegi sacerdotali: Cic., de re publ. 5.3: Nam ceteri, etsi hoc quoque munere fungebantur, magnam tamen partem bella gesserunt et eorum iura coluerunt; illa autem diuturna pax Numae mater huic urbi iuris et religionis fuit, qui legum etiam scriptor fuit quas scitis extare, quod quidem huius civis proprium de quo agimus. Sui libri o commentari di Numa rimando a titolo esemplificativo a: L. Herrmann, Ennius et les livres de Numa, in Latomus 5, 1946, 87 ss.; M.-J. Pena, La tumba y los libros de Numa, in Faventia 1, 1979, 211 ss.; E. Peruzzi, Origini di Roma, II. Le lettere, cit., 107 ss.; S. Tondo, Leges regiae e paricidas, Firenze 1973, 19 ss.; J.-M. Pailler, Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et in Italie [BEFAR 270], Rome 1988, 623 ss.

Per i documenti e gli archivi dei collegi sacerdotali vedi ad esempio: R. Besnier, Les archives privées, publiques et religieuses à Rome au temps de rois, in Studi in memoria di E. Albertario, II, Milano 1953, 1 ss.; F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica. I. “Libri” e “commentarii”, Sassari 1993; Id., Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, Torino 2001, 75 ss.; R. Del Ponte, Documenti sacerdotali in Veranio e Granio Flacco: problemi lessicografici, in Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 4, novembre 2005.

Antichi testi liturgici, cui ricorrere in casi di particolare gravità, erano anche i libri sibillini, sui quali vedi (lett. ivi): H.W. Parke, Sibyls and sibylline prophecy in classical antiquity, edit. B.C. McGing, London-New York 1988, 190 ss.

 

[12] Livio (40.29.3-14) racconta del ritrovamento alle falde del Gianicolo nel 181 a.C. dei libri Numae. Secondo lo storico la scoperta sollevò parecchie polemiche a Roma, poiché si aveva paura che il rinvenimento potesse portare ad una pericolosa instabilità sociale. Per questo come epilogo della vicenda vi fu la distruzione dei testi ritrovati. Tra gli antichi vi era incertezza intorno al contenuto dei libri rinvenuti. Plin., nat. hist. 13.84-87 tra le varie ipotesi ricorda che Pisone il censore, Varrone e Valerio Anziate affermavano che alcuni testi di Numa riguardavano il diritto pontificale, ed anche Livio (40.29.7) e Valerio Massimo (1.1.12) fanno riferimento a libri numani de iure pontificio. Sulla base di queste notizie il Peruzzi (Origini di Roma, II. Le lettere, cit., 145) afferma che i libri Numae contenevano proprio i sacra omnia exscripta exsignataquae di cui parla Livio. Per l’interpretazione dell’intera vicenda sotto il profilo politico vedi da ultimo A. Grilli, Politica cultura e filosofia in Roma antica, Napoli 2000, 22 ss.

 

[13] Nonostante il richiamo delle fonti ad una religione le cui norme erano poste per iscritto, F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, cit., 52 s., afferma per il periodo arcaico una totale carenza dell’utilizzo della forma scritta. In particolare sostiene il «fermo rifiuto di riconoscere la scrittura come formalità giuridica», poiché la scelta per solenni atti orali «garantisce che le parti interessate saranno presenti alla sua conclusione, e la loro presenza era richiesta dai giuristi per bisogno di chiarezza e ad evitare malintesi». Tuttavia, anche se l’uso della scrittura non si era sviluppato appieno nel periodo arcaico, si deve dar rilievo alla sua grande importanza, di cui la locuzione sacra omnia exscripta exsignataque del brano liviano rappresenta un chiaro esempio.

Per la rilevanza e il potere della scrittura vedi in particolare: A. Romano, Il “collegium scribarum”. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C., Napoli 1990, 13, la quale evidenzia che nella fase più arcaica in cui si introdusse la scrittura questa venne «adoperata in funzione conservatrice, in quanto supporto tecnico utile alla registrazione di un sapere tuttora insito nella memoria vivente dei rappresentanti delle élites»; W.V. Harris, Lettura e istruzione nel mondo antico, trad. it., Roma-Bari 1991, 174 s., per cui la scrittura aveva usi religiosi che garantivano l’esattezza verbale da un periodo talmente antico e quindi di difficile precisazione. Vedi inoltre per l’utilizzo della scrittura nella tarda repubblica E. Rawson, Intellectual Life in the Late Roman Republic, London 1985, e per l’età più antica G. Colonna, “Scriba cum rege sedens”, in Mélanges offerts à J. Heurgon. L’Italie préromaine et la Rome républicaine, I, Rome 1976, 187 ss.

 

[14] Questo infatti è l’insegnamento di Cic., de nat. deor. 3.5: Cumque omnis populi Romani religio in sacra et in auspicia divisa sit, tertium adiunctum sit si quid praedictionis causa ex portentis et monstris Sybillae interpretes haruspicesve monuerunt, harum ego religionum nulla umquam contemnendam putavi mihique ita persuasi Romulum auspiciis, Numan sacris constitutis fundamenta icisse nostrae civitatis, quae numquam profecto sine summa placatione deorum immortalium tanta esse potuisse. In argomento R. Schilling, L’originalité du vocabulaire religieux latin, in Revue belge de philologie et d’histoire 49, 1971, 38 (ora in Id., Rites, cultes, dieux de Rome, Paris 1979, 37) afferma come la divisione sacra/auspicia corrispondesse alle provinciae in cui agivano pontefici e auguri, «piliers fondamentaux» per la religione romana risalente. Per il significato della bipartizione sacra-auspica nella tradizione sacerdotale rimando alla pregnante riflessione di F. Sini, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, cit., 13 s.: «Sacra e auspicia non solo costituiscono i due principali campi della religio, ma devono essere considerati più propriamente gli originari fundamenta (riferibili, infatti, alle origini dell’Urbs di Romolo e di Numa Pompilio) della res publica: sia l’elevato potere conseguito dal Popolo romano nel corso della sua storia, sia l’estensione “mondiale” dell’imperium populi Romani sarebbero del tutto inspiegabili sine summa placatione deorum immortalium».

 

[15] Per A. Calonge, El Pontifex Maximus y el problema de la distinción entre magistraturas y sacerdocios, in Anuario de historia del derecho español 38, 1968, 8, dal passo si evince la distinzione tra magistratura e sacerdozio in quanto, sebbene si equipari il pontefice al console, al prefetto, al pretore e al proconsole, in materia di chiamata in ius, il sacerdote appare separato dai magistrati dalla locuzione neque ceteros magistratus.

 

[16] Facere con significato di sacrificare si ritrova in diverse fonti: Cic., pro Mur. 90: Nolite a sacris patriis Iunonis Sospitae cui omnes consules facere necesse est domesticum et suum consulem potissimum avellere; Varr., de ling. Lat. 7.88: ut suo quisque ritu sacrificium faciat; Verg., eglog. 3.77: cum faciam vitula pro frugibus, ipse venito; Liv. 25.12.10: decemviri Graeco ritu hostiis sacra faciant; Fest., v. Curia, 42 L.: in sua quisque curia sacra publica faceret; v. Salias virgines, 439 L.: sacrificium facere in Regia; Macr., sat. 3.2.16: Meminerimus tamen sic legendum per ablativum: “cum faciam vitula pro frugibus”, id est cum faciam rem divinam non ove, non capra, sed vitula, tamquam dicat ‘cum vitulam pro frugibus sacrificavero’, quod est: ‘cum vitula rem divinam fecero’. Rimando anche alle Inscriptiones Latinae liberae rei publicae, curavit A. Degrassi, II, Firenze 1963, 6 ss. nr. 508: Sei quei ad huc templum rem deivinam fecerit Iovi Libero aut Iovis Genio.

Per la pregnanza di tale verbo vedi in particolare R. Seguin, Remarques sur les origines des pontifes romains: Pontifex Maximus et Rex Sacrorum, cit., 406.

 

[17] F. Sini, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, cit., 178, sottolinea «le potenzialità classificatorie e sistematiche insite nel testo liviano».

 

[18] Secondo E. Peruzzi, Origini di Roma, II. Le lettere, cit., 157 ss., Livio, da quibus hostis in poi, riporterebbe i titoli dei capitoli dei libri rituali redatti da Numa e consegnati al pontefice.

 

[19] Sul tema del rapporto tra spazio e tempo: P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. “Mundus”, “Templum”, “urbs”, “ager”, “Latium”, “Italia”, cit., 442 ss.; G. Piccaluga, Terminus. I segni di confine nella religione romana, Roma 1974, 229 ss., 265 ss.; J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris 1985; C. Ampolo, La città riformata e l’organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana, in Storia di Roma, I. Roma in Italia, Torino 1988, 203 ss.; F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”, Sassari 1991, 22, 73 ss. Circa le relazioni tra l’espansione spaziale di Roma e la sua vita temporale: R. Turcan, Rome éternelle et les conceptions greco-romaines de l’éternité, in Roma Costantinopoli Mosca. Atti del I Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla terza Roma”. 21-23 aprile 1981 [Studi 1], Napoli 1983, 9 s.; Id., Terminus et l’universalité hétérogène: idées romaines et chrétiennes, in Popoli e spazio romano tra diritto e profezia. Atti del III Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla terza Roma”. 21-23 aprile 1983 [Studi 3], Napoli 1986, 49 ss.

 

[20] P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. “Mundus”, “Templum”, “urbs”, “ager”, “Latium”, “Italia”, cit., 442 ss., osserva come dalle fonti emerga la concezione romana per cui il populus Romanus Quirites sarebbe nato in un determinato luogo, e in determinato tempo grazie alla volontà di Iuppiter, accertata auguralmente da Romolo: «l’esistenza del popolo romano si fonda sulla volontà divina, manifestatasi storicamente e giuridicamente in un ‘punto dello spazio-tempo’» (442).

 

[21] Cic., de leg. 1.23: Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est: quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt. Si vero isdem imperiis et potestatibus parent, multo iam magis parent [autem] huic caelesti discriptioni mentique divinae et praepotenti deo, ut iam universus sit hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda. Et quod in civitatibus ratione quadam, de qua dicetur idoneo loco, agnationibus familiarum distinguuntur status, id in rerum natura tanto est magnificentius tantoque praeclarius, ut homines deorum agnatione et gente teneantur. Vedi sul punto: P. Catalano, Una civitas communis deorum atque hominum: Cicerone tra temperatio reipublicae e rivoluzioni, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 61, 1995, 724; F. Sini, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, cit., 190 s.

 

[22] Nelle fonti si rinvengono diverse etimologie del termine hostia: Ovid., fast. 1.336-338: hostibus a domitis hostia nomen habet. / Ante, deos homini quod conciliare valeret, / far erat et puri lucida mica salis; Serv., in Verg. Aen. 1.334: Hostia dextrahostiae dicuntur sacrificia quae ab his fiunt qui in hostem pergunt, victimae vero sacrificia quae post victoriam fiunt. Sed haec licenter confundit auctoritas; Isid., orig. 6.19.33-34: Hostiae apud veteres dicebantur sacrificia quae fiebant antequam ad hostem pergerent. Victimae vero sacrificia quae post victoriam, devictis hostibus immolabant. Et erant victimae maiora sacrificia quam hostiae. Alii victimam dictam putaverunt, quia ictu percussa cadebat, vel quia vincta ad aras ducebatur; Paul. Fest., v. Hostia, 91 L.: Hostia dicta est ab eo, quod est hostire ferire. Per la moderna analisi etimologica rimando ad A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 3a ed., Paris 1979, v. hostia, 302. Sul termine vedi: Æ. Forcellini, Totius latinitatis Lexicon, consilio et cura J. Facciolati, II, Patavii 1771, v. hostĭa, 443 s.; H. Meyer, v. Hostia, in Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 8.2, Stuttgart 1913, 2498 ss.; F. Tietze, v. hostia, in Thesaurus Linguae Latinae VI.3, fasc. 17 hospes-hystrix, Lipsiae 1942, 3045 ss.

 

[23] Così F. Sini, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, cit., 177 ss.

 

[24] Sui genera hostiarum vedi la bipartizione, da ricondursi a Trebazio Testa, riportata in Macr., sat. 3.5.1: Cum enim Trebatius libro primo de Religionibus doceat hostiarum genera esse duo, unum in quo voluntas dei per exta disquiritur, alterum in quo sola anima deo sacratur, unde etiam haruspices animales has hostias vocant, utrumque hostiarum genus in carmine suo Vergilius ostendit. È da notare come il tema delle vittime fosse trattato dal giurista nel primo libro sulla religione: per la ricostruzione del De religionibus libri IX (XI?) vedi F.P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt, I. Liberae rei publicae. Iuris consulti, Lipsiae 1896 [ed. anast., Roma 1964], 404 ss. Per la derivazione pontificale del frammento: R. Fiori, ‘Homo sacer’. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli 1996, 41; F. Sini, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, cit., 195 s.; per la sua provenienza dalla haruspicina etrusca: C.O. Thulin, Die etruskiche Disciplin, XII, Die Haruspicin, Göteborg 1906, 11 ss. (ripubblicato in Id., Die etruskische Disciplin, I-III, unver. reprograf. Nachdr., Darmstadt 1968); Id., v. Haruspices, in Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 7.2, Stuttgart 1912, 2449; G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, cit., 419 nt. 1; M. Talamanca, Trebazio Testa fra retorica e diritto, in Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un seminario, Firenze 27-28 maggio 1983, a cura di G.G. Archi, Milano 1985, 48; M. d’Orta, La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa, Napoli 1990, 77 ss.

 

[25] Il pontefice-giurista viene ricordato dalle fonti per la sua saggezza e perizia: Cic., de dom. 139; Cat. mai. 27; de amicit. 18; de orat. 3.56; 3.134; per ciò che riguarda l’attività di Coruncanio in materia di diritto pontificale vedi in part. Gell., noct. Att. 4.6.10.

In generale su Tiberio Coruncanio vedi: W. Kunkel, Die Römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung, 2a ed., Graz 1967 [unver. Nachdr., Köln-Weimar-Wien 2001], 7 s.; F. d’Ippolito, Sul pontificato massimo di Tiberio Coruncanio, in Labeo. Rassegna di diritto romano 23, 1977, 131 ss.; Id., I giuristi e la città, Napoli 1978, 27 ss.; R.A. Bauman, Lawyers in Roman republican politics. A study of the Roman jurists in their political setting, 316-82 BC., München 1983, 71 ss.; F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C., Torino 1995, 81 ss.; Id., Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, cit., 218 ss.; G. Viarengo, I giuristi arcaici: Tiberio Coruncanio, in Ius Antiquum - Drevnee Pravo 7, 2000, 73 ss. Per il cursus honorum vedi T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, I. 509 B.C. – 100 B.C., New York 1951 [repr., Atlanta, Ga. 1986], 190 s., 210, 216, 218. Per i frammenti attribuiti al personaggio vedi: F.P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt, I. Liberae rei publicae. Iuris consulti, cit., 7 s.; F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C., loc. cit.

 

[26] Plin., nat. hist. 8.206: Suis fetus sacrificio die quinto plures est, pecoris die VII, bovis XXX. Coruncanius ruminalis hostias donec bidentes fierent, puras negavit. Per l’esegesi del passo F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C., cit., 89 ss., a cui rimando per la bibliografia e le fonti sull’argomento.

 

[27] Vedi: Gell., noct. Att. 16.6.12-15; Macr., sat. 6.9.5-7; Serv., in Verg. Aen. 4.57; 6.39; Paul. Fest., v. Bidental, 30 L. Secondo F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C., cit., 90 s. e nt. 21, le varie discussioni proprio intorno all’accezione del termine che sorsero tra gli antiquari della tarda repubblica e del periodo imperiale, dimostrerebbero come in materia la dottrina pontificale non fu mai «troppo stringente».

 

[28] In particolare, la competenza dei pontefici in materia risulta da: Gell., noct. Att. 16.6.12-15: 12. P. autem Nigidius in libro, quem de extis composuit, ‘bidentes’ appellari ait non oves solas, sed omnes bimas hostias, neque tamen dixit apertius, cur bidentes; 13. sed, quod ultro existumabamus, id scriptum invenimus in commentariis quibusdam ad ius pontificum pertinentibus ‘bidennes’ primo dictas d littera inmissa quasi biennes, tum longo usu loquendi corruptam vocem esse et ex bidennibus bidentes factum, quoniam id videbatur esse dictu facilius leniusque. Appellari ait non oves solas, sed omnes bimas hostias, neque tamen dixit apertius, cur bidentes; 14. Hyginus tamen Iulius, qui ius pontificum non videtur ignorasse, in quarto librorum, quos de Vergilio fecit, ‘bidentes’ appellari scripsit hostias, quae per aetatem duos dentes altiores haberent. 15. Verba illius ipsa posui: Quae bidens est inquit hostia, oportet habeat dentes octo, sed ex his duo ceteris altiores, per quos appareat ex minore aetate in maiorem transcendisse; Macr., sat. 6.9.5-7: 5. Publius autem Nigidius in libro quem de extis composuit bidentes appellari ait non oves solas sed omnes hostiae bimas; neque tamen dixit cur ita appellentur. 6. Sed in commentariis ad ius pontificium pertinentibus legi bidennes primo dictas, d littera ex superfluo, ut saepe adsolet, interiecta. Sic pro reire redire dicitur et pro reamare redamare, et redarguere, non rearguere; ad hiatum enim duarum vocalium procurandum interponi solet d littera. 7. Ergo bidennes primum dictae sunt quasi biennes, et longo usu loquendi corrupta est vox ex bidennibus in bidentes. Hyginus tamen, qui ius pontificium non ignoravit, in quinto librorum quos de Vergilio fecit bidentes appellari scripsit hostias quae per aetatem duos dentes altiores haberent; per quos ex minore in maiorem transcendisse constaret aetatem. Per la corrispondenza tra i due passi, e la dipendenza di Macrobio da Gellio, vedi F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C., cit., 91 nt. 21.

Per le vittime bidentes vedi inoltre Hor., carm. 3.23.9-16: Nam quae nivali pascitur Algido / devota quercus inter et ilices / aut crescit Albanis in herbis / victima, pontificum securis / cervice tinguet; te nihil attinet / temptare multa caede bidentium / parvos coronantem.

 

[29] Vedi anche Aurel. Vict. 28.4, il quale fa riferimento ad una lex pontificum che regolava l’esatto compimento rituale dell’immolazione delle hostiae: Quod equidem denuntiatum ferunt illo tempore prodigiis portentisque; ex quis unum memorare brevi libet. Nam cum pontificum lege hostiae mactarentur, suis utero maris feminarum genitalia apparvere.

 

[30] Questa corrispondenza tra vittima e divinità viene ricordata anche da Arnob., adv. nat. 7.19: Diis feminis feminas, mares maribus hostias immolare abstrusa et interior ratio est vulgique a cognitione dimota [per le nozioni giuridiche di Arnobio vedi ad esempio: C. Ferrini, Le cognizioni giuridiche di Lattanzio, Arnobio e Minucio Felice, in Memorie dell’Accademia delle Scienze di Modena ser. II, 10, 1894, 201 ss. (ora in Id., Opere di Contardo Ferrini, II. Studi sulle fonti del diritto romano, a cura di E. Albertario, Milano 1929, 474 ss.); J. Gaudemet, Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du IIIe au Ve siècle, in Ius romanum medii aevi, Pars I, 3, b, Mediolani 1978, 45 ss.].

 

[31] Per ciò che attiene al pensiero religioso dell’oratore rimando a: J. Vogt, Ciceros Glaube an Rom [Würzburger Studien zur Altertumswissenschaft 6], Stuttgart 1935 [unver. Aufl., Darmstadt 1963]; S. Jannaccone, Divinazione e culto ufficiale nel pensiero di Cicerone, in Latomus 14, 1955, 116 ss.; R.D. Sweeney, Sacra in the Philosophic Works of Cicero, in Orpheus 12, 1965, 99 ss.; J. Guillén, Dios y los dioses en Cicerón, in Helmantica. Revista de humanidades clasicas 25, 1974, 511 ss.; J.-M. André, La philosophie religieuse de Ciceron. Dualisme Académique et Tripartition Varronienne, e J. Kroymann, Cicero und die römische Religion, in Ciceroniana. Hommages à K. Kumaniecki [Roma aeterna 9], éd. A. Michel, Leiden 1975, rispettivamente alle pagine 11 ss., e 116 ss.; L. Troiani, La religione e Cicerone, in Rivista storica italiana 96, 1984, 920 ss.; C. Bergemann, Politik und Religion im spätrepublikanischen Rom, Stuttgart 1992.

 

[32] Per quanto riguarda la purezza delle vittime lactantes, vedi, ad esempio, Plin., nat. hist. 29.58: Catulos lactentes adeo puros existimabant ad cibum, ut etiam placandis numinibus hostiarum vice uterentur iis. Le hostiae maiores venivano sacrificate normalmente in importanti occasioni che coinvolgevano i riti pubblici, vedi solo a titolo d’esempio: Cic., lege agr. II.93: Erant hostiae maiores in foro constitutae, quae ab his praetoribus de tribunali, sicut a nobis consulibus, de consilii sententia probatae ad praeconem et ad tibicinem immolabantur; Liv. 21.62.7: Iam primum omnium urbs lustrata est hostiaeque maiores quibus editum est dis caesae; 25.12.12: Ea cum inspecta relataque ad senatum esse<n>t, censuerunt patres Apollini ludos vovendos faciendosque et, quando ludi facti essent, duodecim milia aeris praetori ad rem divinam et duas hostias maiores dandas; 30.27.10-11: Sedecim non amplius eo anno legionibus defensum imperium est. Et ut placatis dis omnia inciperent agerendeque, ludos quos M. Claudo Marcello T. Quinctio consulibus T. Manlius dictator quasque hostias maiores voverat si per quinquennium res publica eodem statu fuisset, ut eos ludos consules priusquam ad bellum proficiscerentur facerent; 37.52.2: Supplicatio inde in triduum decreta est, et quadraginta maiores hostiae immolari iussae; 41.9.7: Eorum prodigiorum causa consules maiores hostias immolarunt, et diem unum circa omnia pulvinaria supplicatio fuit.

 

[33] Sul genere delle vittime rimando a Serv., in Verg. Aen. 8.641: ‘Iungebant foedera porca’ foedera, ut diximus supra, dicta sunt a porca foede et crudeliter occisa; [Serv. Dan.: nam cum ante gladiis configeretur, a fetialibus inventum ut silice feriretur ea causa, quod antiqui Iovis signum lapidem silicem putaverunt esse. Cicero foedera a fide putat dicta. Sed huius porcae] mors optabatur ei, qui a pace resilisset. Falso autem ait ‘porca’: nam ad hoc genus sacrificii porcus adhibebatur. Ergo aut usurpavit genus pro genere, ut timidi venient ad pocula dammae, cum has dammas dicamus, item supra ‘lupam’, cum artis sit ‘hic’ et ‘haec lupus’: aut certe illud ostendit, quia in omnibus sacris feminini generis plus valent victimae. Denique si per marem litare non possent, succidanea dabatur femina; si autem per feminam non litassent, succidanea adhiberi non poterat.

 

[34] I pontefici classificavano e controllavano le vittime anche in base ad altri parametri, quale, ad esempio, il risultato che si voleva ottenere con i sacrifici (vedi Serv., in Verg. Aen. 12.170: non praeter rationem est quod ait ‘fetum suis’, item ‘intonsamque bidentem’, id est brevem adhuc: nam in rebus, quas volebant finiri celerius, senilibus et iam decrescientibus animalibus sacrificabant, in rebus vero, quas augeri et confirmari volebant, de minoribus et adhuc crescentibus immolabant), oppure in base all’altezza, in quanto le vittime corte non erano gradite dagli dèi (vedi Plin., nat. hist. 8.183, il quale quando parla dei tori afferma: Hinc victimae opimae et cautissima deorum placatio. Huic tantum animali omnium, quibus procerior, cauda non statim nato consummatae ut ceteris mensurae: crescit uni, donec ad vestigia ima perveniat. Quam ob rem victimarum probatio in vitulo, ut articulum suffraginis contingant; breviore non litant. Hoc quoque notatum, vitulos ad aras umeris hominis adlatos non fere litare, sicut nec claudicante, nec aliena hostia deos placari, nec trahente se ab aris). Come riporta Arnobio (adv. nat. 7.18), infatti, le divinità pagane reclamavano una vasta gamma di sacrifici: Quae enim est causa ut ille tauris deus, hoedis alius honoretur aut ovibus, hic lactentibus porculis, alter intonsis agnis, hic virginibus bubulis, capris ille cornutis, hic sterilibus vacculis, at ille incientibus scrofis, hic albentibus, ille taetris, alter faeminei generis, alter animantibus masculinis. Questa testimonianza, seppure inserita in un duro attacco contro la religione politeista romana, offre la misura del minuzioso lavoro per questa disciplina compiuto dai pontefici.

 

[35] Riguardo al colore dei polli: Plin., nat. hist. 10.156: Ad rem divinam luteo rostro pedibusque purae non videntur, ad opertanea sacra nigrae; per le corna di colore dorato delle vittime maggiori 33.39: Deorum honoris causa in sacris nihil aliud excogitandum est quam ut auratis cornibus hostiae maiores dumtaxat, immolarentur.

Sempre in riferimento al colore delle hostiae si deve ricordare il racconto di Valerio Massimo (2.4.5), il quale, nell’illustrare l’origine dei ludi saeculares, fa riferimento al precedente rito dei ludi Tarentini, da cui sarebbero derivati appunto i ludi saeculares nati dall’episodio del ricco Valesio e dei suoi figli miracolati da una grave malattia, al quale le divinità richiesero il sacrificio di vittime furvae (Qua potata salutari quiete sopiti diutina vi morbi repente sunt liberati patrique indicaverunt vidisse se in somnis a nescio quo deorum spongea corpora sua pertergeri et praecipi ut ad Ditis Patris et Proserpinae aram, a qua potio ipsis fuerat adlata, furvae hostiae immolarentur lectisterniaque ac ludi nocturni fierent), intendendosi per “furvaenigrae (Valesius … hostias nigras, que antiquitus furvae dicebantur, Tarenti immolavit. Sulle hostiae furvae vedi anche: Hor., carm. 2.13.21: Quam paene furvae regna Proserpinae; Paul. Fest., v. Furvum, 83 L.: Furvum bovem, id est nigrum, immolabant A[e]terno). Sulla base dell’esempio di Valesio, il primo console Valerio Publicola apud eandem aram publice nuncupatis votis caesisque atris bubus, Diti maribus, feminis Proserpinae. Per il rapporto tra ludi saeculares e i ludi Tarentini vedi anche Fest., v. <Saeculares ludi>, 440 L.; Cens., de die nat. 17.8. Sull’argomento vedi da ultimo (ivi letteratura precedente) F. Bernstein, Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom, Stuttgart 1998, 129 ss. Sui ludi saeculares, rimando a G. Zecchini, Feste e identità: dai ludi saeculares ai natali di Roma, in Identità e valori fattori di aggregazione e fattori di crisi nell’esperienza politica antica, III. Alle radici della casa comune europea. Bergamo, 16-18 dicembre 1998, a cura di A. Barzanò-C. Bearzot-F. Landucci-L. Prandi-G. Zecchini, Roma 2001, 195 ss.

 

[36] Lo stesso Apuleio, nel paragrafo seguente del de deo Socratis, afferma come, nonostante fossero state fissate le procedure sacre, frequenti furono i segnali di indignazione divina: 150: Quae omnia pro cuisque more loci sollemnia et rata sunt, ut plerumque somniis et vaticinationibus et oraculis conperimus saepe numero indignata numina, si quid in sacris socordia vel superbia neglegatur.

 

[37] Vedi per le probationes: Cic., lege agr. II.93 (vedi supra nt. 32); Plin., nat. hist. 8.183 (vedi supra nt. 34); Serv., in Verg. Aen. 12.173: ‘Dant fruges manibus salsas’ far et sal: quibus rebus et cultri aspergebantur et victimae. Erant autem istae probationes, utrum aptum esset animal sacrificio. Obliquum etiam cultrum a fronte usque ad caudam ante immolationem ducere consueverant: nam hoc est quod dicit ‘et tempora ferro summa notant pecudum’.

Nello studio di H. Rix, Etrusco un, une, unu «te, tibi, vos» e le preghiere dei rituali paralleli nel liber linteus, in Miscellanea etrusca e italica in onore di M. Pallottino, I, Archeologia Classica. Rivista del Dipartimento di Scienze storiche archeologiche e antropologiche dell’antichità 43, Romae 1991, 665 ss., si evidenzia questa necessità di un’idoneità delle vittime, anche nei rituali umbri e nel liber linteus di Zagabria. Durante il sacrificio si procedeva ad una preghiera presentativa, la cui funzione era quella di presentare la vittima ancora viva alla divinità, come priva di vizi (ad es. nelle Tavole Iguvine si può leggere la presentazione al dio di un porco da sacrificare privo di vizi: 2 b 7: si … sevakne naratu). L’A. individua in queste espressioni, oltre alla formula presentativa, una offertiva che seguiva alla prima, frase rituale con la quale si dichiarava l’offerta della vittima come tale. L’espressione offertiva si rinviene anche nelle preghiere latine, portando come esempio Cat., de agr. 139: te hoc porco piaculo immolando preces precor.

Questa cautela nel compimento dei sacrifici si riscontra in diverse prescrizioni: vedi, ad esempio: Gell., noct. Att. 2.28.3; Serv., in Verg. Buc. 5.66; cfr. anche Serv. Dan., in Verg. Buc. 8.75.