N. 5 – 2006 – Monografie

 

 

Cap. II della monografia: O. Sacchi, Regime della terra e imposizione fondiaria nell’età dei Gracchi. Testo e commento storico della legge agraria del 111 a.C., [Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli. Sezione Monografie, XXIX] Napoli, Jovene Editore, 2006. Indice Sommario

 

 

 

Osvaldo Sacchi

Seconda Università di Napoli

 

La normativa sul regime fondiario dei possedimenti in Italia. Terra dichiarata privata in conseguenza dell’attività graccana, tipologia di terreni e regime del possesso privato

(commento alle linee 1-10)

 

 

Sommario: 1. Le linee 1-10: descrizione e precisazioni di ordine terminologico/lessicale. – 2. La nozione di ager publicus populi Romani. – 3. Dalla nozione augurale di ‘ager’ alla nozione laica di ‘ager privatus’. – 4. Etimologia, valore giuridico e affermazione del concetto politico di terra Italia. – 5. Le formule ager-locus, ager-locus-aedificium: ‘ager non est terra.6. La clausola quod non modus maior siet e la nozione di vetus possessor: commento alla linea 2 (ma anche 13, 16, 17 e 21). – 7. L’attività delle commissioni agrarie graccane: commento alle linee 3, 4 e 5.8. Il sistema di assegnazione viritano e delle colonie: il modus agri. – 9. La dissoluzione del modus agri. – 10. Dall’alienazione di una quota al trasferimento di un bene specifico. – 11. Il riferimento a urbs, oppidum e vicus nella linea 5. – 12. Le clausole di eccezione ‘extra eum agrum’ e ‘exceptum cavitumve est nei divideretur’ delle linee 4 e 6 relative ai possedimenti assegnati in base alla legislazione agraria di Caio Gracco del 122 a.C.13. Lo status giuridico dell’ager Campanus all’epoca della legge agraria. – 14. I terreni e i possedimenti iscritti in formas tabulasve: commento alla linea 7. – 15. La nozione di ager privatus della linea 8. – 16. La formula agri publici privatique. – 17. La nozione di uti frui habere possidere nella lex agraria del 111 a.C. – 18. La possessio di beni immobili in Cicerone. – 19. Dalla possessio dell’ager publicus al dominium quiritario. 20. Un’ipotesi sull’emersione dell’idea di dominium nei giuristi dell’età cesariana. – Conclusione.

 

 

1. – Le linee 1-10: descrizione e precisazioni di ordine terminologico/lessicale

 

La sezione dedicata ai possedimenti in territorio italico, che rappresenta anche in senso quantitativo la parte più importante di tale legge, comincia con la descrizione di un elenco di categorie di terreni (linee 1-7) che avevano costituito l’oggetto della regolamentazione di Tiberio Gracco nel 133 a.C. (lex Sempronia agraria), fatta eccezione per i terreni esclusi dalla divisione di Caio Gracco[1].

La legge poi incarica i censori di iscrivere nei pubblici registri (censuique censendo) tutte le categorie di cespiti da questi precedentemente elencate (linee 7-8) e poi statuisce nel senso di assicurare il godimento ai possessori individuati e di garantire tale godimento contro ogni azione di magistrati, senato o chiunque altri (linee 9-10). Determinando quindi delle clausole di protezione.

In questa parte il legislatore si occupa dei seguenti tipi di possedimenti: i terreni che i veteres possessores avevano acquisito in base alla legislazione di Tiberio Gracco (a]grum locum sumpsit reliquitve) e che all’epoca di questa legge erano nei limiti quantitativi posti dal tribuno (linee 1-2). Poi le assegnazioni successive effettuate dalle commissioni agrarie (IIIvir sortitio ceivi Romano), secondo leggi o plebisciti (quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc[ito), entro determinati limiti (quod non modus maior siet) (linee 2-3)[2]. Inoltre, alcune categorie di terreni individuate come possedimenti avuti a titolo di scambio (commutati) (linee 3-4). Ancora, lotti di terreno costituenti l’oggetto delle assegnazioni delle commissioni agrarie graccane in città o villaggi (in urbe, oppido, vico) fuori di Roma (quod eius extra urbem Romam est) (linee 4-5). Infine, le assegnazioni di edifici o di cantieri edilizi (ager locus aedificium) fatte, delle commissioni agrarie rinvenibili nei pubblici registri (IIIvir dedit adsignavit reliquit inve formas tabulasve), ai vecchi o a nuovi possessori (omnis quei supra scriptu[s) (linee 6-7).

Le prime dieci linee offrono spunti di riflessione molto interessanti. Vengono in evidenza anzitutto le nozioni di ager publicus populi Romani[3] e di terra Italia[4]. Segue l’impiego dell’endiadi ager(/agrum) locus e della formula tripla ager(/agrum) locus aedificium per designare i possedimenti fondiari. La clausola quod non modus maior siet è un altro inciso chiaramente leggibile nel tratto epigrafico della linea 2 (quod non modus maior siet, quam quantum unum hominem ex lege plebeive scito sibei sumer[e relinquereve licuit) ed è da riferire alla legislazione di Tiberio Gracco del 133 a.C.[5].

C’è poi anche una clausola di esenzione relativa ai possedimenti assegnati in base alla legislazione agraria di Caio Gracco quale si evince dal combinato disposto delle norme di cui alla linea 4 (reso con la clausola extra eum agrum) e alla linea 6, resa con la formula: lege plebive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur.

Rileva poi, come abbiamo visto, un articolato riferimento all’attività delle commissioni agrarie graccane sotto vari profili. Il regime delle terre assegnate in lotti ai cittadini romani (linee 2-3); quello delle terre date in regime di scambio (linee 3-4); ovvero di quelle site in città o villaggi (linee 4-5). Viene regolamentato anche il regime delle porzioni di terreno comprensive di edifici o di cantieri in costruzione (linee 6-7). La qualificazione dello status giuridico dei cespiti fondiari privati individuati da tale legge si contrappone quindi in modo netto a quella dei cespiti definibili pubblici, perché questi sono stati dichiarati ager publicus populi Romani prima ancora che nella dogmatica giuridica comparisse la nozione di dominium ex iure Quiritium (linee 7-10)[6].

Più in dettaglio vedremo che la legge apre con un’indicazione di status dei possedimenti dichiarati ager publicus populi Romani nel 133 a.C.

Alla linea 8 tutti i possedimenti elencati vengono dichiarati privati. In base alla linea 19, inoltre, si arguisce che una precedente legge potrebbe aver già dichiarato alcune categorie di terreni ager privatus. In base alle linee 16-17 si deduce che le assegnazioni graccane ai nuovi assegnatari sarebbero state gravate da una clausola di non alienazione, pur venendo considerate agri privati. Vedremo meglio questi aspetti nella parte dedicata al commento delle linee 11-24. Ad ogni modo, è possibile che i possedimenti dei veteres possessores fossero stati già dichiarati ager privatus da una legge precedente, e che la legge agraria de qua sia intervenuta per chiarire una situazione evidentemente diventata confusa[7].

Un’ultima considerazione riguarda il riferimento ai censori della linea 8. Questo potrebbe significare che le categorie di possedimenti fondiari dichiarati privati ed elencati in questa parte della legge riguardino esclusivamente i cittadini Romani (linea 3: ceivi Romano dedit adsignavit). A differenza di quanto invece accade nel secondo capitolo dove vedremo che il legislatore alle linee 20-22 si occupa probabilmente dei possedimenti di soggetti privi della cittadinanza romana[8].

 

2. – La nozione di ager publicus populi Romani

 

Appena dopo la praescriptio, in apertura al testo di legge[9], si leggono abbastanza chiaramente alla linea 1 le seguenti parole: quei ager poplicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpur[nio cos. fuit.

Viene subito enunciata la formula ager poplicus populi Romani in terram Italiam che sarà uno dei referenti principali dell’intero disposto normativo[10]. Nella parte dedicata alle terre comprese in territorio italico, tale formula descrittiva/qualificativa compare infatti sistematicamente (linee: 1, 4, 5, 13, 15, 21, 22, 27, 29, 33).

Per analizzare al meglio tale formula normativa ho scelto di procedere separando i vari termini della formula epigrafica cominciando dal doppio sintagma ager publicus populi Romani[11].

Il dato che mi pare significativo e che ritengo debba essere sottolineato fin d’ora è che in questo contesto la formula ager publicus sembra essere usata dal legislatore in modo tecnico proprio ad indicare l’appartenenza della terra alla res publica romana.

Alla nozione di ager publicus populi Romani e ai conseguenziali profili di rilievo storico, politico e giuridico di tale qualificazione ho già dedicato alcune pagine di approfondimento in altra sede[12].

Un aspetto certamente di grande interesse posto dalla legge che stiamo commentando, concerne tuttavia la possibilità di valutare in modo separato le due espressioni ager poplicus e populi Romani. Mi pare giustificata infatti un’ipotesi di lavoro che parta dall’idea che l’uso congiunto, ripetuto e contestuale, di tali espressioni [(ager) publicus/populi (Romani)] in un ambito tecnico possa essere valutato come indice di un diverso impiego semantico delle parole. Forse, di per sé stesso, rivelatore di una storia dei concetti sottesi alle parole stesse ed ai loro significati. In altri termini penso che il legislatore del 111 a.C. non abbia usato le forme poplicus e populus come sinonimi e che le ragioni di questo fatto possono essere indagate in chiave etimologica.

Punto di partenza può essere la legislazione agraria di Tiberio Gracco del 133 a.C. quale momento di riferimento (dies a quo) per l’affermazione nel linguaggio giuridico del legislatore romano di una nozione di ager publicus. Al contrario, l’idea di una nozione di ager publicus quale connotazione originaria dello spazio territoriale della più antica comunità cittadina ritengo sia un topos dottrinario non più insuperabile.

A parte il pregiudizio, diventato tralaticio nella speculazione degli storici dell’antichità e del diritto romano moderni, derivante dalla tesi di Mommsen[13] su un’equivalenza ‘Stato/popolo’, rimessa in discussione da studiosi successivi[14], ma tutto sommato quasi mai disapplicata, e naturalmente condizionata dall’idea hegeliana di uno ‘Stato di diritto’ come ente metastorico[15], ho già discusso le argomentazioni di carattere storico/giuridico che farebbero pensare ad una comparsa tarda (come consapevolezza qualificante) del concetto di ager publicus (inteso come effettività storico/giuridica) nel lessico istituzionale di Roma repubblicana. In senso storico non penso che si possa parlare correttamente (e propriamente) di ager publicus populi Romani prima dell’età graccana[16]. Qualsiasi anticipazione in tal senso sarebbe da dimostrare con dati di fonti attendibili alla mano[17]. Sciogliendo il significato etimologico di ciascun elemento costitutivo di questa formula, la cui giuridicità ovviamente è data in primo luogo dal contesto (un testo giuridico), si comprendono le ragioni storiche di tale affermazione.

A parte quanto già esposto in altra sede basti ribadire che, fatta eccezione per una notizia di Nonio relativa all’annalista Cassio Emina (come è noto di una generazione successiva a Catone), tutti gli scrittori antichi che parlano di ager publicus sono di età posteriore ai Gracchi[18]. Le indicazioni di Livio e Dionigi potrebbero quindi aver risentito sensibilmente dell’influenza di fonti dell’età graccana o di fonti che sono a questa immediatamente successiva.

Ad ogni buon conto, l’espressione ager publicus, o suoi equivalenti, compare in modo storicamente plausibile in fonti non anteriori dell’età annibalica. Testimonianze di natura letteraria consentono, è vero, di estendere il discorso sino all’età di Catone, ma a parte la contiguità cronologica, inequivocabili attestazioni epigrafiche fanno riferimento in modo costante sempre e soltanto all’età dei Gracchi. La stessa nozione di ager occupatorius(/occupaticius) [un’alternativa possibile almeno per spiegare la natura dei territori conquistati al nemico a partire dall’epoca in cui Roma (ossia il populus=l’esercito[19]) comincerà la sua espansione verso l’Italia: cioè dalla presa di Veio del 396 a.C.] sembra essere attestata da fonti attendibili non prima dell’età annibalica[20].

Non che l’ordinamento romano non contemplasse dei sistemi di qualificazione del territorio, ma il problema veniva risolto a livello sacrale con il sistema dei genera agrorum augurali di cui ci dà notizia Varrone nel cui elenco, neanche a dirlo, non figura la categoria di ager publicus. Del resto, non va dimenticato che nelle competenze dell’agrimensore antico vi era anche la consultazione degli auspici, che comprendeva anche la brontoscopica e l’ornitomantica[21]. Il fatto poi che dietro al rituale sacerdotale ci fosse l’aspetto molto pregnante dell’obbligo di pagare all’erario il prezzo dei sacrifici (piacula), secondo quanto attesta Gaio nel passo molto conosciuto dedicato alla legis actio per pignoris capionem, fa capire quale può essere stata la ragione di una così forte e radicata sopravvivenza dei riti sacerdotali fino ad età classica inoltrata[22]. La stessa nozione di ager privatus optuma lege che è contemplata dalla legge che stiamo commentando alla linea 28 (su cui ritorneremo nel terzo capitolo), se esprime un concetto analogo a quello espresso dalle fonti per indicare civitas optuma lege come una forma di cittadinanza esente da pesi di natura fiscale o sacrale, lascerebbe spazio per intendere anche una categoria di terreni esenti da pesi di ogni genere. Se vogliamo una sorta di laicizzazione anche questa. Ma questo è un tutto un altro discorso che sarà ripreso più avanti.

Guardando però soltanto un po’ più da vicino la teoria dei genera agrorum di Varrone (l.L. 5.5.33) possiamo facilmente renderci conto di come, in fondo, la ripartizione delle cinque categorie di ager rifletta in sé le tracce di un’evoluzione storica.

A parte la questione dell’ager Gabinus, che è comunque legata ad un’idea di spazio molto risalente, il primo confine ideologico ad essere superato nella mentalità dei Romani fu molto probabilmente quello (corrispondente alla nozione spaziale) di ager Romanus. Dalle nozioni di ager Romanus e Gabinus si passerà in seguito gradatamente a quelle di ager peregrinus (prima), di ager hosticus (poi), e di ager incertus (infine)[23].        La nozione di ager publicus affermatasi in età graccana, sembra avere invece origini diverse. Nel secolo degli Scipioni[24], la felice commistione di elementi culturali di matrice greca e italica aggregatasi intorno al gruppo di intellettuali gravitanti intorno a questa grande famiglia romana può forse aver determinato il gran salto di qualità per Roma che, da città egemone (prima) regionale (Lazio), e poi interregionale (penisola italica), diventò nel corso di due/tre generazioni una potenza mediterranea.

Il sintagma populi Romani esprime quindi una nozione diversa. È una categoria politico istituzionale che pare già intimamente legata alla nozione di res publica. Come è noto, questa nozione appare compiutamente teorizzata in Cicerone, ma non è difficile cogliere in essa l’influenza di pensiero delle argomentazioni degli intellettuali del Circolo degli Scipioni (de re p. 1.25.39: ‘Est igitur’, inquit Africanus, ‘res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus’). Essa sembra effettivamente una locuzione appartenente in modo più proprio alla cultura politico giuridica dell’età dei Gracchi[25].

La tradizione riporta che la Politica di Aristotele sarebbe apparsa a Roma non prima dell’inizio del primo secolo a.C. quando Silla portò a Roma nell’86 a.C. le opere del grande filosofo greco che il mercante bibliofilo ateniese Apellicone aveva a sua volta acquistato a Scepsi[26]. Ragionando solo in base a questo dato si potrebbe anche pensare che la nozione di res publica, che Cicerone, come abbiamo visto, attribuisce a Scipione Africano Minore[27], sia assolutamente priva di ogni influenza aristotelica, ma va anche considerato che il distruttore di Cartagine e Numanzia, figlio di L. Emilio Paolo, che fu a sua volta adottato dal figlio del vincitore di Annibale (l’Africano Maggiore), ricevette un’educazione alla greca e che quindi questi potrebbe aver mutuato le basi culturali per la definizione ciceroniana proprio in tali ambienti, al di là della risaputa amicizia di questi con lo storico Polibio[28].

Ma ritorniamo al testo della legge agraria del 111 a.C. Come si rileva nella parte del testo di cui ci stiamo occupando, strettamente legata alla nozione di ager publicus è la nozione di populus, almeno nel senso di publicus come di ‘ciò che è pubblico’, ossia del popolo. Evito di prendere in considerazione i riferimenti di fonti come Livio, Gellio e lo stesso CIL. all’espressione populus Romanus Quirites o populus Romanus Quiritium perché anche se riferite a varie formule di diritto divino (queste certamente antichissime) resta il sospetto che tali fonti restituiscano la realtà del loro tempo proiettata ad epoca più risalente[29].

Altrove[30] ho espresso dei dubbi anche in ordine all’attribuibilità ad epoca particolarmente risalente dell’indicazione (populo Romano Quiritibus reique publicae populi Romani Quiritium) rilevabile nel noto passo di Varrone relativo alle Tabulae Censoriae ed ai Commentaria Consularia a proposito delle convocazioni dei cittadini alle assemblee di questi magistrati[31].

In ogni modo, fermo restando quanto ho esposto altrove sull’uso di populus nelle fonti più antiche[32], adesso mi interessava definire il senso del sintagma ager publicus per chiarire ciò che potrebbe aver voluto intendere il legislatore del 111 a.C. usando queste parole[33].

Anzitutto, ritengo si debba riconoscere al vocabolo ager un significato prevalentemente economico[34]. Secondo Varrone (l.L. 5.6.34) il sostantivo ager avrebbe il significato di ‘territorio da sfruttare economicamente’: ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa. Evidentemente la nozione di ‘ager’ per la mentalità romana[35] – a differenza di quanto lo stesso Varrone lascia intendere per il valore semantico del corrispondente greco di tale vocabolo: ali<i> quod id Graeci dicunt ¢grÒ<n>. Ut ager quo[d] agi poterat, sic qua agi actus –, non era un concetto meramente geografico, ma rispondeva a delle esigenze pratiche. Non vedo quindi particolari motivi per non interpretare il vocabolo ‘ager’ impiegato nella legge che stiamo commentando alla stregua dell’indicazione varroniana dato che il legislatore del 111 a.C. procede ad una regolamentazione dello status giuridico dei possedimenti sotto il controllo romano proprio in chiave economica. Del resto, non è di ostacolo in tal senso l’indicazione che viene da Isidoro che a sua volta si rifà esplicitamente a Varrone[36].

In secondo luogo, va considerato che etimologicamente il vocabolo poploe potrebbe derivare dall’etrusco puple nel significato di ‘atto alle armi’. Come spiega Carlo Battisti la differenza tra publicus e populus sarebbe da considerare una prerogativa endolatina[37]. In effetti il concetto espresso in latino con populus non pare corrispondere all’indoeuropeo teuta, ma piuttosto provenire da un termine di origine militare[38] rispecchiando, forse, lo ‘stato’: “in quanto esercito nella sua fase di ordinamento centuriato”[39]. In questo modo si può dire che gli studiosi di linguistica considerino ormai da più di mezzo secolo un dato acquisito riconoscere in pop(u)lus un prestito etrusco[40].

L’indicazione del doppio sintagma insieme alla nozione di terra Italia dimostra tuttavia quale fosse l’idea di territorio come espressione del dominio conquistato per la classe dirigente romana verso l’ultimo scorcio del secondo secolo a.C.

Spostando il discorso sul piano politico istituzionale credo che l’attestazione epigrafica della compresenza (come uso congiunto) del sintagma ager publicus con quello di terra Italia nel linguaggio giuridico di una lex della res publica, come stiamo riscontrando per la lex agraria del 111 sia la prova migliore che alla fine del secondo secolo a.C. il processo di formazione dell’autoconsapevolezza nella classe dirigente romana di aver acquistato una dimensione imperialistica si era compiuto. Forse fu questo uno dei lasciti più significativi del formidabile ‘secolo degli Scipioni’ al costituendo impero romano. La formula lessicale usata in questa legge quei ager poplicus populi Romanei in terra Italia contempla in una sola espressione ciascuno dei vari elementi che abbiamo visto comparire nelle fonti in un arco temporale che spazia dall’età di Catone, all’immediata epoca postgraccana. Segno che ormai il processo si era compiuto.

 

3. – Dalla nozione augurale di ‘ager’ alla nozione laica di ‘ager privatus’

 

In due occasioni diverse ho approfondito il discorso del passaggio da una nozione augurale di ‘ager’ alla nozione di ‘ager publicus populi Romani[41].

Lo scopo era di dimostrare che il 211 e il 111 a.C. possono essere presi come i due termini ideali di questo passaggio. Nel 211 l’ager Campanus era ancora un territorio straniero e ostile e la fictio di ager Romanus del console Crispino nel 208 a.C. lo dimostra in modo evidente[42]. Così come la consecratio del campus Stellatis ad opera di un Servilio augure[43]. Questo vuol dire anche che nell’ultimo scorcio del III sec. a.C. il rapporto tra territorio conquistato e res publica veniva interpretato ancora all’antica, ossia veniva gestito in chiave ‘sacrale’.

La cosa non deve sorprendere. Come spiega Dario Sabbatucci, in un saggio molto denso di suggestioni, nella interpretazione dei giurisiti antichi l’aggettivo ‘sacer’ conteneva in sé anche il significato di ‘publicus[44]. In D. 1.8.6 (Marc. 3 inst.) leggiamo: Sacrae autem res sunt hae, quae publice consecratae sunt, non privatae. E ancora in D. 1.8.9 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Sacra loca ea sunt quae publicae sunt dedicatae.

Attraverso Gaio comprendiamo anche quale può essere il significato del ‘publice usato da Marciano: Gai. 2.5: Sed sacrum quidem hoc solum existimatur quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto. Mi pare sia questo il quadro di riferimento normativo e giuridico cui fare riferimento per descrivere la natura dei provvedimenti emanati dal Senato romano in occasione della debellatio del 211 a.C. di Capua. Una realtà che si potrebbe considerare ancora attuale circa mezzo secolo più tardi in occasione della distruzione di Cartagine e Corinto nel 146 a.C.

Il principio dell’identificazione tra sacrum e publicum, tipico della cultura augurale potrebbe essere riconosciuto come effettivo anche nella lex del 111 a.C. Pensando che nella legge del 111 fossero ancora applicate le regole augurali, in base alle quali ogni territorio che si poteva considerare preda bellica si sarebbe potuto definire, se non già ager Romanus, forse non ‘hostilis’, ma probabilmente ‘peregrinus’ o, tutt’al più ‘incertus’. Nel nostro caso credo che in base a Fest. sv. Peregrinus ager (L. 284, 17): Peregrinus ager est, qui neque Romanus, neque áhostiliusñ habetur si possa parlare ancora di ager peregrinus. Del resto si vedrà nel corso del commento a questa legge come in tale testo normativo si faccia specifico riferimento a figure di non Romani come i Latini, i peregrini e i non italici ed anche a realtà territoriali ancora del tutto estranee al mondo romano.

È del tutto lecito quindi pensare che i Romani nel disciplinare le norme della legge del 111 abbiano agito in uno spazio che non deve essere considerato propriamento quello dello ius civile in senso stretto. Una conferma indiretta viene da Isidoro che definisce lo ius gentium in questo modo: etym. 5.6.1: Ius gentium est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera, pacis, indutiae, legatorum non violandorum religio, conubia inter alienigenas prohibita. Et inde ius gentium, quia eo iure omnes fere gentes utuntur. Come si vede l’erudito dell’epoca giustinianea include nel novero delle fattispecie iuris gentium anche l’occupatio e l’aedificatio[45]. Colpisce la presenza in questo catalogo di riferimenti come questi che potrebbero collegarsi direttamente all’occupatio dell’ager publicus e alla disciplina degli aedificia contemplata, come vedremo diffusamente nella legge del 111[46].

Si chiarisce quindi attraverso questo percorso tortuoso lo spazio di operatività entro cui può essersi mosso il legislatore del 111. Usando la doppia endiadi ager publicus populi Romani esso non si discosta dall’ortodossia giuridica perché abbiamo visto secondo Gaio e Marciano che, ancora quasi tre secoli più tardi, è sacrum(=‘publicum’) anche ciò che viene consacrato per autorità del popolo romano (quod ex auctoritate populi Romani consecratum est) con legge o senatoconsulto (veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto). Si comprende però come può essersi perfezionato il processo di acquisizione dei territori conquistati gradatamente dalla res publica nei secoli centrali dell’età repubblicana. Una giusta commistione tra pieno rispetto delle regole giuridiche tradizionali e apertura verso una progressiva ‘laicizzazione’ (nel rapporto tra Roma e territorio) delle regole più antiche che nella legge del 111 trova il suo compimento.

La categoria di ‘ager privatus’ è forse la conseguenza più vistosa di questa sinergia tra il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’ in un quadro storico di profondo mutamento. L’ager privatus nel disposto normativo della legge del 111 appare come una categoria nuova (non nuovissima perché essa appartiene già al lessico di Catone) perché non rientra nell’elenco dei genera agrorum augurale ed è, per questa stessa ragione, una categoria ‘laica’ rispetto allo stesso ‘ager publicus’ che resta pur sempre permeato di una confluenza tra sacer e publicus nel senso appena prospettato (ager publicus populi Romani). L’ager privatus per essere tale non ha più bisogno di una consecratio deorum (come fu per il campus Stellatis e in negativo per i territori di Cartagine e Corinto), ma come dimostra la lex del 111, per trovare una sua ragione di essere nel contesto ordinamentale della res publica è sufficiente che una legge un plebiscito o un’altra fonte normativa equipollente lo qualifichino come tale. Sulle implicazioni di carattere più specifico in ordine alla categoria del dominium ex iure Quiritium torneremo più avanti[47].

 

 

4. – Etimologia, valore giuridico e affermazione del concetto politico di terra Italia

Etimologia

 

Ritorniamo al commento della legge del 111 a.C. Sempre alla linea 1 si legge una chiara indicazione del sintagma terra Italia. Questo riferimento si completa con il combinato disposto delle linee 21: quei in eo agro loc[o civis] Romanus sociumve nominisve Latini, quibus ex formula togatorum[milites in terra Italia inperare solent; e 50 …socium nominisve Latini, quibus ex formula t]ogatorum milites in terra Italia inperare solent da cui si evince chiaramente quale fosse l’idea di italici per il legislatore del 111 a.C.

Gli abitanti della penisola italiana erano anzitutto i cittadini romani e i loro alleati; oppure i latini. Tutti erano soggetti alla consuetudine di fornire soldati secondo la formula dei togati in terra italica: Romanus sociumve nominisve Latini, quibus ex formula togatorum[milites in terra Italia inperare solent[48].

Procediamo con ordine cominciando dall’etimologia dello stesso toponimo Italia.

Il racconto mitografico, ossia la mitopoiesi di tale termine, può cominciare con i famosissimi versi di Virgilio che descrivono Acate che per primo tra i marinai di Enea scorse l’Italia dal mare: Verg. Aen. 3.521: Iamque rubescebat stellis Aurora fugatis,/ cum procul obscuros collis humilemque videmus/ Italiam. Italiam primus conclamat Achates,/ Italiam laeto socii clamore salutant.

Molto interessante (e altrettanto antica) è tuttavia la discussione sull’etimologia di questo appellativo. È noto il mito che spiega il nome Italia come la ‘terra dei vitelli’. Si tratta di una tradizione assai risalente facente capo ad Ellanico di Lesbo (vissuto nel V secolo a.C.) che riferisce di una favola antica raccontata da Ercole che attraversando l’Italia per portare in Grecia le mandrie tolte a Gerione (nel corso di una delle dodici mitiche fatiche), avrebbe perso un vitello. Nel cercarlo, il figlio di Alcmena e Zeus avrebbe appreso che il nome di quest’animale nella lingua indigena era vitulus. Di qui il nome dell’intera regione.

Grazie a Dionigi di Alicarnasso (che sembra tuttavia propendere per la versione eponimica), abbiamo un resoconto abbastaza dettagliato di tale filone mitologico[49]. Anche Tucidide (1.97) manifesta serie perplessità sull’esattezza del sistema cronologico di Ellanico di Lesbo ed inoltre, la versione eponimica riferita a sua volta anche da Antioco di Siracusa (FGH. 555 F5) ed Aristotele che vorrebbe il nome Italia derivare dal principe enotrio Italo[50], smentisce lo scrittore di Mitilene[51].

Effettivamente non hanno torto coloro che manifestano dei dubbi sul fatto che il toponimo Italia possa essere scientificamente spiegato ricorrendo soltanto alle paretimologie delle fonti appena ricordate. Già foneticamente Giovanni Semerano ha notato da ultimo che la i- di vitulus, è breve mentre quella di Italia è lunga. Effettivamente la scomparsa della V- iniziale torna effettivamente nella leggenda Viteliu delle monete osche battute durante la guerra sociale con il disegno del toro[52], laddove è chiara l’influenza di un’interferenza fonetica dei Greci dell’Italia meridionale[53], ed è altrettanto immediato il richiamo alla teofania taurina di Marte che coinvolge appunto gli Itali, qualche dubbio resta sulla possibilità di spiegare nel modo prospettato dalle fonti citate l’etimologia del termine Italia.

Come superare l’impasse? Proviamo a tirare le fila del discorso. Da tutta la congerie di spiegazioni sin qui raccolte si rileva anzitutto un filone etimologico di matrice sacrale che vorrebbe tale nome come ‘regione in cui esiste la vita’. Come dice lo pseudo Servio: alii Italiam a bubus quibus est Italia fertilis, ma in questo quadro si potrebbe porre anche la base giustificativa della paretimologia gelliana (terram Italiam de Graeco vocabulo appellatam scripserunt, quoniam boves Graeca vetere lingua ÞtaloÛ vocitati sint, quorum in Italia magna copia fuerit, bucetaque in ea terra gigni pascique solita conplurima).

In ogni caso il filone mitologico è molto nutrito. Abbiamo visto la versione che vorrebbe Italia come un derivato dal re augure dei Siculi Italus. Ma c’è la paretimologia greca legata al mito di Eracle e poi la preziosa testimonianza del commentatore di Servio (daniel) che dimostra quanto numerose siano le versioni del filone eziologico fondato sul meccanismo dell’eponimia: alii a rege Ligurum Italo, alii ab advena Molossio; alii a Corcyreo; alii a Veneris filio, rege Lucanorum; alii a quodam augure, qui cum Siculis in haec loca venerit quamque his regionem inauguraverit; plures atare tenari nepote desatura Minois. regis Cretensium, filia Italiam dictam. Una terza opzione, infine, da alcuni ritenuta di maggiore spessore scientifico e che è stata definita storico-filologica, vuole il nome Italia derivato dall’osco Víteliú=‘terra dei (guerrieri) vitelli’[54].

Un tratto che accomuna tutte queste versioni è il contesto sacrale in cui è facile riconoscere la matrice comune più risalente. Insieme ai fratres Aquilii sono ricordati all’epoca del re Tarquinio i fratres Vitelli e la gens Vitellia (Liv. 2.4.1). Una città (oppidum) dal nome Vitellia era a nord-est dei colli Albani (Liv. 2.39.4). Plinio riferisce del populus dei Vitellenses come di uno dei trenta popoli albani [n.h. 3.(9).68] e lo stesso imperatore Vitellio si vantava di discendere dalla dea Vitula che era festeggiata a Roma l’8 luglio (Suet. Vit. 1-2).

Senonché c’è da chiedersi con P. Catalano piuttosto come mai i Romani abbiano scelto di accogliere la forma grecizzata ‘Italia’ piuttosto che la versione osca Víteliú[55]. È molto interessante (anche se non risolutiva) la soluzione proposta da questo studioso per cui i Romani, scegliendo la versione greca, avrebbero conservato aspetti pregnanti del passato aggiungendovi una forza nuova[56]. La spiegazione appena prospettata, che trae origine da una giusta considerazione di K. Sittl per cui l’adozione di questo nome sarebbe stata determinata dalla diffusione a Roma della cultura della Magna Grecia nel terzo secolo a.C. e dall’educazione greca dei primi scrittori romani[57], è da condividere senz’altro. Fabio Pittore e le sue fonti dovevano conoscere probabilmente le ‘Cronache cumane’ di Iperoco e quindi dovevano conoscere i miti dell’epoca eraclea[58]. La rappresentazione iconografica del taurus che atterra la lupa durante la guerra sociale spiega poi perché i Romani non avrebbero potuto scegliere di adottare la versione osca[59].

Non sorprende quindi la notizia del tentativo di formazione in età tardo repubblicana di una comunità indipendente da Roma, con capitale Corfinium, chiamata appunto Viteliu (Italia)[60]. Sin qui si è ragionato ex post.

A questo punto vorrei cercare tracce per risalire ad un’epoca che sia anteriore alla stessa epoca eraclea. Dunque impostare un discorso ex ante.

Non è una questione facile. Anzitutto c’è da rilevare che dietro la paretimologia di stampo ellenistico c’è naturalmente il solito processo di trasposizione del mito in chiave metastorica. Insomma, dietro le ‘favolette’ dei logografi greci si può avvertire una precisa concezione geografica di Italia che non è difficile distinguere tra i vari autori. I concetti espressi con le parole ƒItlÛa, ƒItaliÅtai,ƒItalikoÛ, come ha evidenziato molto bene già Pierangelo Catalano[61], avevano infatti per i Greci un preciso valore etnico-politico, che restava limitato alla parte ellenizzata della penisola[62].

Nella stessa descrizione dionisiana (1.35) il principe enotrio che avrebbe dato il nome di Italia alla penisola lo avrebbe fatto limitandosi al territorio esteso tra il golfo di Squillace e quello di S. Eufemia. Tucidide, del resto, fa cominciare il suolo italico da Metaponto (7.33.4) ed Ecateo colloca in Italia Caulonia, Medma e Locri[63].

Ed allora, se è plausibile l’idea che i Romani abbiano adottato un concetto di Italia che potevano aver appreso dai Greci stanziati nella penisola italica (rispetto alla quale la versione osca attestata numismaticamente in forma Viteliu può essere considerata solo una variante), c’è da capire se è possibile individuare uno strato etimologico ancora più antico rispetto a questo. Certamente anteriori all’epoca eraclea sono le paretimologie di Italia che si riferiscono ai miti aborigeni eponimi come Italo, re Siculo (contemporaneo di Turno), ovvero Italo, re Ligure, o ancora, legati all’epoca saturnia di cui ancora Dionigi afferma di aver trovato tracce in età augustea nei libri sibillini (Dion. 1.34.5). Del resto sono note le allusioni in tale senso dell’Origo gentis Romanae e i riferimenti di questa alla saga virgiliana[64].

Gli esperti di archeologia linguistica sanno tuttavia che il nome più antico dell’isola d’Elba era Aithalia e questo dato certamente risale ad epoca più antica di quella eraclea. Le stesse fondazioni di Pitecusa e Cuma vanno inquadrate come presìdi Greci lungo la via del ferro verso l’occidente.

Il riferimento etimologico più risalente di Italia può essere allora il nome originario dell’isola d’Elba, Athalia, appunto. La versione latina del nome di quest’isola è Ilva, circostanza spiegabile con il dominio che vi avrebbero avuto i Liguri (Ilvates) forse prima ancora che gli Etruschi (richiamo il suggestivo riferimento di pseudo Servio al nome di un re di stirpe ligure: alii a rege Ligurum Italo) ne conquistassero il controllo. La parola greca AÞyalÛa o AÞyalÛn, ‘la fuligginosa’, è un chiaro riferimento all’attività metallurgica esercitata nell’isola. Un’attività che come suggerisce Strabone veniva poi perfezionata a Populonia, altra località etrusca su cui è dubbio se popolazioni liguri o corse abbiano esercitato un’influenza prima degli Etruschi[65].

 

Valore giuridico e affermazione del concetto politico di terra Italia

 

Altra questione, anche se intimamente connessa al problema etimologico, è quella del valore giuridico (connesso con quello dell’affermazione del significato politico) del sintagma terra Italia nel testo della legge del 111. Anche qui dobbiamo fare i conti con una storia evolutiva che è tutt’altro che scontata. Perché, se è vero che troviamo in Livio per la prima volta l’espressione terra Italia riferita all’epoca della prima guerra punica (Liv. 25.7.4: donec hostis in terra Italia esset), il concetto giuridico e l’idea politica d’Italia, secondo la dottrina tradizionale, potrebbero essere sorti solo nel I secolo a.C., anche se però in base ad una serie di circostanze determinatesi nel II secolo a.C.

Procedendo ad un’analisi più attenta non è difficile, tuttavia, rendersi conto che già per la metà del terzo secolo a.C. si può parlare di una differenza sul piano religioso tra il territorio d’Italia e quello extra Italia. È stato dimostrato che già dalla metà del secondo secolo a.C. esisteva una differenza di carattere religioso tra il territorio italico e quello situato fuori da tali confini[66]. Su questa base Santo Mazzarino ha stabilito un collegamento diretto tra concetto e termine stesso di terra Italia e concetto e termine stesso di terra Etruria che segnava i confini (tular) di questa stessa terra. L’ambito spaziale sarebbe stato proprio quello della sfera di operatività del diritto, cioè lo ius Tuscorum che all’epoca si estendeva a tutta l’Italia [(Cato Orig. 67 (Cugusi-Sblendorio Cugusi 350)]: paene omnis Italia quia in Tuscorum ivre paene omnis Italia fuerat[67].

Ad ogni buon conto l’espressione terra Italia è usata in modo tecnico nelle fonti giuridiche solo a partire dalla seconda metà del secondo secolo a.C.[68]. L’espressione più antica pare quella della lex (Acilia?) repetundarum del 123 o 122 a.C.: FIRA. 1.92,31: conquaeri in terra Italia in oppedeis foreis conciliab[oleis e naturalmente subito dopo vengono le indicazioni della legge agraria che stiamo commentando. Essa però si ritrova anche in un famosissimo frammento delle orazioni di Catone: Orat. 142 (Cugusi-Sblendorio Cugusi 352): Cumque Hannibal terram Italiam laceraret atque vexaret; in Valerio Anziate (ann. frgm. 21) e in Varrone che però pone l’accento più sul dato culturale che su quello tecnico giuridico: Varro r.r. 1.9.1: Communi, ut cum dicimus orbem terrae et terram Italiam aut quam aliam[69].

Un’altra norma molto importante sul rapporto tra concetto giuridico di terra Italia e territorio per l’ordinamento romano riguarda l’impossibilità che il suolo non italico fosse oggetto di dominium ex iure Quiritium. La norma è riportata da Gaio ed è evidente che si tratta di una previsione tarda, riguardante il rapporto tra Stato, principe, popolo romano e territorio. A parte il fatto che un problema in generale di dominium ex iure Quiritium per l’età repubblicana sembra che non si possa porre, visto che questa categoria giuridica sembrerebbe essersi affermata tardi nel linguaggio dei giuristi e del legislatore romano, dal tenore delle parole di Gaio si ricava anche un’indicazione interessante. Vediamo il frammento: Gai. 2.7: Sed in provinciali solo placet plerisque, solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur. Sembrerebbe che per il diritto di Gaio la nozione di ager publicus e quella di dominium ex iure Quiritium siano incompatibili. Se vi è il primo, per le regole del diritto in ogni caso non vi può essere il secondo. Vedremo più avanti come la questione dei confini italici sia rilevante anche perché connessa con il modo stesso di considerare il territorio italico come provincia e come questo fatto sia rilevante ai fini della datazione della regola dell’inclusione delle terre in Italico solo nella categoria delle res mancipi e della norma stessa sulla non usucapibilità dei fondi in territorio provinciale.

Se guardiamo al concetto di terra Italia in senso politico possiamo risalire invece alla metà del IV secolo a.C. Infatti l’idea politica d’Italia[70], diversa dal concetto di ƒItalÛa dei Greci, sembrerebbe risalire, come abbiamo visto, alla fine del IV, inizi del III secolo a.C.[71].

Un altro elemento va tuttavia ancora considerato. Esso riguarda la qualificazione giuridica del territorio italico valutata da un punto di vista finora trascurato. Vi abbiamo accennato prima. Nel modo di considerare il territorio italico da parte del Senato romano si riscontra in effetti, fino ad una certa epoca, dell’ambiguità. Questo fu spesso considerato in atti ufficiali (attività decretale) come la provincia di un console o di entrambi i consoli anche se coloro ai quali questa provincia fu assegnata ebbero solo dei compiti militari. Anche questo dato è importante perché contribuisce a chiarire quale poteva essere il significato del sintagma terra Italia nel lessico del legislatore del 111 a.C.

Abbiamo visto come la penisola italica nei decenni a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio del secondo secolo a.C. si estendesse fino alle Alpi, mentre dopo il 200 furono mandate delle spedizioni in Gallia Cisalpina e in Liguria[72].

Fortunatamente la dinamica di questi eventi è documentata da Livio. Lo storico infatti descrive questo fenomeno con riferimento ai consoli del 201: (Cn. Cornelius Lentulus e P. Aelius Paetus). Liv. 30.40.12: Patres igitur iurati – ita enim convenerat – censuerunt uti consules provincias inter se compararent sortirenturve uter Italiam, uter classem navium quinquaginta haberet; del 194: (P. Cornelius Scipio Africanus e T. Sempronius Longus): Liv. 34.43.3: De provinciis cum relatum esset, senatus frequens in eam sententiam ibat ut, quoniam in Hispania et Macedonia debellatum foret, consulibus ambobus Italia provincia esset. [4] Scipio satis esse Italiae unum consulem censebat, alteri Macedoniam decernendam esse; e del 190: (L. Cornelius Scipio Asiaticus e C. Laelius). Liv. 37.1.7: Tum de consulum provinciis coeptum agi est; 37.1.10: ac prope omnes Scipioni Graeciam, Laelio Italiam decreverunt.

Riferendosi ai consoli del 171 lo storico poi contrappone la città di Roma al resto di Italia usando l’espressione terra Italia: 42.29.1: P. Licinio Crasso C. Cassio (n.d.r., Longino) consulibus non urbs tantum Roma nec terra Italia.

La stessa cosa è rilevabile per altre due coppie consolari. Quella del 169: (Q. Marcius Philippus e Cn. Servilius Caepio): Liv. 43.11.12: Consules designati ubi primum magistratum inissent, de Macedonia referre ad senatum iussi; destinataeque provinciae iis sunt Italia et Macedonia e quella del 168: (L. Aemilius Paullus e C. Licinius Crassus): Liv. 44.17.10: Consulum Aemilio Macedonia, Licinio Italia evenit.

J.W. Rich inoltre ha notato a questo riguardo che il Senato non sempre formulasse i suoi decreti semplicemente usando il nome ‘Italia’. Altre volte si vede che esso menziona direttamente delle regioni come la Gallia Cisalpina o la Liguria che pur erano parte della penisola. Ha notato altresì che a partire dalla guerra annibalica l’uso di Italia viene usato prevalentemente per contrasto con le provincie d’oltremare[73].

Il dato molto interessante per noi è che, come attesta Sallustio, nel 111 l’Italia fu ancora considerata una provincia consolare: b.Iug. 27.3-4: Sed ubi senatus delicti conscientia populum timet, lege Sempronia provinciae futuris consulibus Numidia atque Italia decretae, consules declarati P. Scipio Nasica, L. Bestia Calpurnius; Calpurnio Numidia, Scipioni Italia obvenit[74].

Se questo è vero, allora la regola della inclusione del fondo in Italico solo nella categoria delle res mancipi e quella della non riconoscibilità del dominium ex iure Quiritium in territorio provinciale non possono che essere considerate come successive alla legge del 111 a.C. perché in quest’epoca l’Italia è ancora una provincia consolare (di uno od entrambi i consoli).

 

Conclusione

 

Le notizie relative al concetto di ‘Italia’ e di ‘terra Italia’ che abbiamo visto relative alla metà/fine del terzo secolo a.C. dimostrano che, in corrispondenza degli eventi bellici contro i Cartaginesi di Annibale, i Romani recepirono già in chiave giuridica il concetto politico, geografico ed etnico di Italia, non solo in rapporto ai foedera, ma anche in relazione alle norme di diritto augurale che rappresentano l’ambito di regolamentazione giuridica dello spazio normale per i Romani prima che si completasse il fenomeno della completa laicizzazione del diritto civile intorno alla fine del secondo, inizi del primo secolo a.C.[75].

La migliore dimostrazione di ciò è nella notizia della fondazione da parte di Cornelio Scipione (il futuro Africano Maggiore) della città di Italica in Betica nel 206 o 207 a.C.[76]. Forse, meno di cinquant’anni prima della distruzione di Cartagine, nell’Africano Maggiore era già presente un disegno di egemonia italiana. Se nel 210 il Senato si oppose alla nomina di un dittatore in Sicilia perché in territorio siciliano non poteva esserci ager Romanus e nello stesso tempo (208 a.C.) si compiva ancora una fictio dictatoris in territorio campano, vuol dire (se Livio è attendibile) che, alla fine del terzo secolo a.C., il territorio italico, veniva gestito ancora con le regole del diritto augurale e che il concetto giuridico-spaziale di Italia veniva fatto corrispondere ancora (con evidente forzatura) ad un concetto augurale di ager.

La famosa regola per cui la proprietà individuale, ossia il dominium ex iure Quiritium, del cittadino romano era limitata al territorio italico non penso sia ancora ascrivibile a questa epoca, ma potrebbe risultare di circa un secolo più tarda e rappresentare proprio il momento in cui il concetto giuridico di terra Italia venne fatto corrispondere ad una nozione giuridica laica di proprietà[77].

Abbiamo visto che una prima differenziazione tra concetto di territorio italico e territorio extra Italiae potrebbe essere nata verso la metà del terzo secolo a.C. o anche prima (Ziolkowski), e che le prime attestazioni dell’espressione Italia in senso tecnico giuridico risalgono all’età di Catone [sono emblematiche le parole di Cato Orat. 142 (Cugusi-Sblendorio Cugusi 352): Cumque Hannibal terram Italiam laceraret atque vexaret][78] e sono riportate copiosamente da Livio (ma non solo) all’età annibalica[79]. Inoltre si è potuto accertare che in questa fase il concetto giuridico di terra Italia riguardava forse ancora il diritto augurale.

Le testimonianze epigrafiche del sintagma terra Italia che viene attestato per la prima volta nella lex (Acilia?) repetundarum del 123 o 122 a.C. (FIRA. 1.92) e poi come abbiamo visto nella lex agraria epigrafica che stiamo commentando, forse sono espressione di una fase successiva[80]. Una fase in cui il legislatore usa l’espressione in senso tecnico, tuttavia fuori dal diritto augurale una, o forse due generazioni prima che, nel linguaggio dei giuristi laici, comparirà perfettamente intellegibile la nozione giuridica di dominium ex iure Quiritium nella sua interezza. [D. 8.3.30 (Paul. 4 epit. Alf. dig.)]: Qui duo praedia habebat, in unius venditione aquam, quae in fundo nascebatur, et circa eam aquam late decem pedes exceperat: quaesitum est, utrum dominium loci ad eum pertineat an ut per eum locum accedere possit. Respondit, si ita recepisset: ‘circa eam aquam late pedes decem’, inter dumtaxat videri venditoris esse.

È interessante notare come insieme al termine dominium compaia in questo caso il vocabolo locum (dominium loci)[81].

Ha forse ragione invece Andrea Giardina quando nota che le entità che il legislatore menziona esplicitamente nella legge che si sta commentando sono solo il popolo romano e il nomen Latinum. Le altre etnie sono indicate ancora soltanto con il termine generico di peregrini[82].

Questo dato si coordina con l’altro ampiamente attestato dalle fonti relativo all’uso di considerare lItalia’ come una provincia consolare di uno o di due consoli da parte del Senato. Abbiamo anche visto che questo uso cadde in progressiva desuetudine in epoca repubblicana, ma non prima della prima metà del primo secolo a.C. Tutto ciò non può che essere letto come indice del fatto che sia inapplicabile fino a questa epoca per definizione il concetto civilistico di dominium ex iure Quiritium e che per il Senato, e quindi anche per la classe al potere (a cui appartenevano i giuristi più noti), il territorio della penisola italica non poteva che essere considerato al modo antico, cioè come territorio ancora non romano nel senso giuridico/augurale del termine.

Allo stesso tempo, la valorizzazione del concetto politico di terra Italia che è un tema già presente nella cultura romana dell’epoca di Catone, dimostra che su un altro piano (il nuovo che avanza) si sia incominciato già a pensare del territorio italico anche come ager publicus in senso graccano (=‘territorio della res publica’) che è anche una chiave giuridica di lettura nuova.

Per quanto riguarda il legislatore del 111 credo che le fonti evidenziate prima sul modo di considerare l’Italia come provincia di uno o entrambi i consoli dimostrino che non si sia ancora determinata una differenza netta tra il territorio italico e quello di Africa e di Grecia nella mentalità dei giuristi romani.

 

5. – Le formule ager-locus, ager-locus-aedificium: ‘ager non est terra

 

Alla linea 2 troviamo incisa chiaramente leggibile l’endiadi ager(/agrum) locus. Si tratta di una costante che resterà tale per tutto il testo normativo (13, 20, 22, 23, 33, 44, 48, 49, 51, 52, 65, 66, 67, 75, 76, 80, 94), anche se già alla linea 7 appare come parte della formula ager locus aedificium che, tuttavia, si ripete molto di meno (7, 8, 9, 10, 12, 101).

Prima di procedere sarà bene chiarire il significato di tali espressioni perché non credo come J. Granet, che queste siano da considerare semplicemente come dei sinonimi[83].

Cominciamo pertanto dal termine ager/agrum[84]. Anche l’impiego di questo vocabolo nel lessico delle fonti romane ha una sua storia. Insieme all’aggettivo privatus, chiaramente in contrapposizione al valore del sintagma ager publicus, esso è già presente nel lessico catoniano: Cato Orat. 114 (Cugusi-Sblendorio Cugusi 356): Agrum quem vir habet, tollitur; 206 (Cugusi-Sblendorio Cugusi 420): Accessit ager, quem privatim habent, Gallicus, Samnitis, Apulus, Bruttius. La prima previsione di ager privatus [da *ag- =‘portare’ (morfema lessicale o tema) + ‘er’ (suffisso dei termini giuridici)] diventerà stabile in modo definitivo, ossia ager optimo iure cioè, in sostanza, il suo possesso non sarà più precario (almeno nelle intenzioni del legislatore) solo con la legge agraria epigrafica del 111 a.C. La sicurezza del titolo o stabilità dei possessi rappresenta uno dei caratteri principali di tutta la legge.

Ma ‘ager’, come abbiamo visto, aveva anche il significato di unità di misura di sfruttamento economico: Varro l.L. 5.6.34: ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa; aliáiñ quod id Graeci dicunt Žgrñn. Ut ager quoádñ agi poterat, sic qua agi actus[85]. La qual cosa, a mio parere dimostra come tale nozione per la mentalità romana non fosse un concetto meramente geografico (ager=‘territorio’), ma rispondesse anche a delle esigenze pratiche (ager=‘unità economica’). Così anche Isidoro: etym. 15.13.7: Rura veteres incultos agros dicebant, id est silvas et pascua; agrum vero, qui colebatur.

Passiamo al termine aedificium[86]. Partendo da un dato piuttosto tardo leggiamo in Isidoro che esiste una relazione strettissima tra le parole aedificium e aedes. Per designare tutte le tipologie di edifici, gli antichi avrebbero usato il termine aedes: Isid. etym. 15.3.2: Omne aedificium antiqui aedem appellaverunt. Alii aedem ab edendo quiddam sumpsisse nomen existimant, dantes exemplum de Plauto (Poen. 529): ‘Si vocassem vos in aedem ad prandium. Hinc et aedificium, eo quod fuerit prius ad edendum factum’. Il dato non è di poco conto perché sappiamo da Cicerone che i giuristi, estendendo la regola dell’usucapione biennale dei fondi anche agli edifici, utilizzarono proprio tale termine.

Rivediamo questi due passi molto conosciuti: Cic. top. 4.23: Quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam aedium. At in lege aedes non appellantur et sunt ceterarum rerum omnium quarum annus est usus e Cic. pro Caec. 19.54: Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium; at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur.

Diversamente da Cicerone, Gaio conferma che nelle XII tavole era prevista la regola dell’usucapione annuale per i beni mobili e il termine biennale per i beni immobili, ma li qualifica come fundi e aedes: Gai. 2.42: Usucapio mobilium quidam rerum anno completur, fundi vero et aedium biennio; et ita lege XII tabularum cautum est[87].

Senza la testimonianza di Cicerone penseremmo che i termini fundus e aedes appartenessero al lessico del legislatore romano del V secolo e che questi li usasse per specificare la categoria dei beni immobili. Invece, seguendo il retore, dobbiamo escludere la presenza di aedes e attribuire al linguaggio dei decemviri solo la parola fundus ed invece collocare nella categoria delle cose mobili la dizione di ceterae res[88]. Alla luce di queste indicazioni si deve allora interpretare un’altra norma famosa attribuita alle dodici tavole: Cic. de leg. 2.24.61: Duae sunt praeterea leges de sepulchris, quarum altera privatorem aedificiis, altera ipsis sepulchris cavet. Nam quod “rogum bustumve novum vetat propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito domino”, incendium veretur acerbum [vetat]. Come suggerisce il Serrao la norma riferita da Cicerone dovrebbe riferirsi ai fondi rustici (anche se non si può escludere che la norma potesse riferirsi proprio al problema della contiguità degli edifici sotto il profilo della prevenzione degli incendi), stando a quanto previsto dalla Tab. 10.1 sul divieto di seppellimento in urbe[89]. È tuttavia interessante notare l’uso di Cicerone dei due vocaboli aedificium e aedes. Mi pare chiaro che il sintagma privatorem aedificiis, riferito alle costruzioni private, sia usato in modo analogo (e quindi un tecnicismo) a quello del legislatore del 111 a.C. La parola aedes è usata invece per indicare le abitazioni, ma in un contesto letterale che non corrisponde certamente alla lettera della norma evocata e che potrebbe riferirsi al problema della prevenzione degli incendi nelle zone ad alto tasso di urbanizzazione[90].

Per l’impiego dell’espressione aedificium/aedificare nel significato di ‘costruzioni di tipo urbano in campagna’, oltre a quanto già evidenziato con la norma decemvirale in materia sepolcrale riportata da Cicerone, dobbiamo fare riferimento ad una testimonianza del de agri cultura di Catone:

 

Cato de agri c. 4.3.1: Ubi aetas accessit ad annos XXXVI, tum aedificare oportet, si agrum consitum habeas. Ita aedificies, ne villa fundum quaerat.

 

Questa fonte conferma l’ipotesi del Franciosi per il quale l’affermazione del termine aedes nel lessico dei giuristi romani presupporrebbe necessariamente il fenomeno dell’urbanesimo, tra la fine del terzo e gli inizi del secondo secolo a.C.[91].

Molto più complesso è il problema legato all’uso del morfema locus e delle sequenze lessicali ager-locus e ager-locus-aedificium impiegate dal legislatore del 111 a.C. perché si tratta di espressioni comunemente usate nel linguaggio tecnico dei giuristi classici e perché la parola fundus, nonostante si tratti di una parola usata in modo tecnico da epoca certamente anteriore, non è usata dal legislatore del 111 a.C. Del resto essa non compare neanche nelle formule edittali sui rapporti di vicinato come ad es. in D. 43.27.1.7 (Ulp. 71 ad ed.) e D. 43.28.1 (Ulp. 71 ad ed.)[92].

Qualcosa del genere, ma con vocaboli diversi, si trova già nel lungo testo della famosa precatio di Catone dove ritorna tre volte la formula fundum agrum terramque meam: in de agri c. 141.1,6 (fundum agrum terramque meam); in 141.2,8 (agrum terram fundumque meum) e in 141.3,6 (fundi terrae agrique mei lustrandi). È noto agli studiosi che anche in altre antiche preghiere si trovano spesso ripetizioni triple in funzione enfatica come ad esempio nel caso di precor veneror veniamque peto, o di metum formitudinem obliuionem, ovvero di fuga formidine terrore[93]. Si può fare l’esempio del carmen di evocatio di Cartagine ricordato da Macrobio[94] e lo stesso Gellio dice che Catone usava impiegare tre vocaboli dallo stesso significato per dare l’idea di una grande prosperità: Gell. 13.25.13: Item M.Cato in orationis principio, quam dixit in senatu pro Rhodiensibus, cum vellet res nimis prosperas dicere, tribus vocabulis idem sententibus dixit. Non credo però sia questo il caso.

Nel lessico dei giuristi dell’età classica sappiamo che ager, fundus e terra avevano dei significati ben precisi e diversi. In un frammento tratto dal 17 libro ad edictum di Ulpiano leggiamo ad esempio che (D. 50.16.27): Ager est locus, qui sine villa est. Ancora, in D. 50.16.60 (lib. 69 ad edictum), leggiamo che per i più: ‘Locus’ est non fundus, sed portio aliqua fundi: ‘fundus’ autem integrum aliquid est. et plerumque sine villa ‘locum’ accipimus. Mentre il giurista dell’età dei Severi dimostra di avere un’idea diversa: ceterum adeo opinio nostra et constitutio locum a fundo separat, ut et modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuimus. non etiam magnitudo locum a fundo separat, sed nostra affectio.

Attraverso Ulpiano risaliamo, tuttavia, anche a Labeone dal quale deduciamo che il termine locus si applicava di regola ai terreni rustici (anche se poteva essere usato per indicare i praedia urbana) e che la nozione di fundus veniva assimilata a ciò che noi potremmo definire oggi una ‘particella’ (sed fundus quidem suos habet fines): D.50.16.60 pr. (Ulp. 69 ad ed.): ‘Locus’ est non fundus, sed portio aliqua fundi: ‘fundus’ autem integrum aliquid est. et plerumque sine villa ‘locum’ accipimus: ceterum adeo opinio nostra et constitutio locum a fundo separata, ut et modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuimus. non etiam magnitudo locum a fundo separat, sed nostra affectio […] 1. Loci appellationem non solum ad rustica. verum ad urbana quoque praedia pertinere Labeo scripsit. 2. Sed fundus quidem suos habet fines, locus vero latere potest, quatenus determinetur et definiatur […].

Il locus, inoltre, come espressione di un possesso immobiliare, sembra che per Labeone riguardasse in genere estensioni di terreno senza confini (locus vero latere potest, quatenus determinetur et definiatur)[95]. Di qui l’espressione locupletes ampiamente usata nelle fonti della tarda repubblica/età augustea[96]. Viene in mente il sistema di misurazione dei lotti secondo il meccanismo del modus agri che era proprio un’estensione di terreno non delimitata da confini (una quantità nella centuria)[97].

Il quadro si chiude con Fiorentino, quasi contemporaneo di Gaio, il quale definisce il fundus come un’ager su cui c’era anche una costruzione. Mentre il locus, è considerato un terreno senza costruzione che si definiva area in città e ager nelle campagne[98]:

 

D. 50.16.211 (Florent. 8 inst.): ‘Fundi’ appellatione omne aedificium et omnis ager continetur. sed in usu urbana aedificia ‘aedes’, rustica ‘villae’ dicuntur. locus vero sine aedificio in urbe ‘area’, rure autem ‘ager’ appellatur. idemque ager cum aedificio ‘fundus’ dicitur.

 

Come si vede, nella tradizione giuridica romana (a partire da Labeone), i vocaboli ager e fundus presentano dei significati affatto diversi. Inoltre, si può notare che nella costruzione dogmatica dei giuristi classici, mentre il concetto di terra tende a scomparire, quello di locus sembra assumere un ruolo sempre più centrale. Quest’ultima circostanza forse dipende dal fatto che il legislatore del 111 a.C. per indicare i possedimenti di terra in Italia (ma anche in Africa e Grecia) scelse di adoperare insieme a quello di ager anche i concetti di locus e di aedificium[99].

La lustratio agri invece appartiene all’epoca di Catone Censore ed è un testo che come abbiamo visto si proietta nel passato (sempre se non vogliamo pensare ad un testo linguisticamente riadattato). Quindi il principale referente per noi non può essere che Varrone, il quale, fu allievo di Elio Stilone. Esperti entrambi come è noto anche di diritto augurale e, il secondo, autore di quegli Aeliana studia che rappresentano uno dei modi attraverso i quali l’antico sapere italico si trasmise nella scienza dei giuristi dell’ultimo secolo della repubblica[100].

Poiché è molto probabile che Stilone abbia scritto anche un commento alle XII tavole di poco successivo ai Tripertita (questo fatto è molto interessante se confronta con il dato proposto da Mario Bretone per il quale il commento alle XII tavole di Elio Stilone Preconiano sarebbe collocabile negli anni tra il 117 e il 106 a.C.)[101], è altrettanto possibile che le definizioni di Varrone esprimano dei concetti che risalgono, se non proprio agli anni intorno al 111 a.C., almeno all’epoca di Sesto Elio (l’autore dei Tripertita). Aggiungerei che l’assenza del termine locus nel lessico della lustratio forse è indice del fatto che la redazione del testo della formula fosse anteriore all’epoca dell’affermazione della villa in Italia e comunque relativa ad un epoca in cui la laicizzazione del diritto augurale non era ancora compiuta[102].

Ed allora potremmo spiegare l’assenza dei vocaboli domus e fundus nella legge che stiamo commentando, nel primo caso, per ragioni di ordine etimologico. Laedificium è la costruzione, quindi un bene immobile; la domus, invece, è il luogo della famiglia, il luogo dove il pater familias è dominus, e dispiega tutta la sua autorità. Anche prima della trasformazione semantica di familia dall’antico significato di ascendenza italica come ‘gruppo di schiavi’ (famul=‘schiavo’ è un espressione osca)[103] a quello corrispondente moderno come persone unite da un legame che è insieme di sangue (cognatio) e giuridico (adgnatio). Più di tutto, in latino, la domus non è la ‘costruzione’, né un ‘edificio’; e non è neanche un ‘bene immobile’ per il linguaggio tecnico dei giuristi.

Il vocabolo fundus non c’è nella legge del 111 perché probabilmente all’epoca della lex del 111 esso serviva ancora a designare il terreno adibito alle colture arbicole (di qui la presenza nel lessico catoniano, se non vogliamo credere ad un riadattamento linguistico del lessico della lustratio agri in Cato de agri c. 141). A meno di credere ad Isidoro che propone un’improbabile paretimologia che afferma una coincidenza tra fundus e aedificium: etym. 15.13.4: Fundus dictus quod eo fundatur vel stabiliatur patrimonium. Fundus autem et urbanum aedificium et rusticum intellegendum est[104].

All’epoca di Fiorentino (circa 180 d.C.), il vocabolo fundus appare come termine giuridico ricomprensivo delle categorie di ager e di aedificium (‘Fundi’ appellatione omne aedificium et omnis ager continetur). Anzi, a seguire tale giurista, il fundus sembrerebbe proprio potersi definire come un ager con la costruzione. Già all’età di Gaio (poco prima, o poco dopo[105]) esso veniva utilizzato nel significato di un ager più l’aedificium. E questo forse spiega l’assenza di tale vocabolo nelle formule edittali riportate da Ulpiano in D. 43.27.1.7 (Ulp. 71 ad ed.) e D. 43.28.1 (Ulp. 71 ad ed.).

In ogni caso, riferimenti epigrafici come quelli relativi al cd. fundus Aufidianus in Tunisia settentrionale, a circa 30 km. a nord della valle del Bagradas, dimostrano in concreto cosa volessero significare i giuristi della fine del II, inizi III secolo d.C. con l’impiego del vocabolo fundus. Esso risulta essere riferito ad una tenuta di estensione molto rilevante, forse molto più di 1.500 ha, organizzata secondo un sistema di decentralizzazione articolato in una serie di fattorie autonome (di qui forse il concetto di terreno più l’edificio). Nel caso di specie ne sono state contate almeno dodici[106].

A sua volta il locus (evidentemente una nozione mutuata dal lessico augurale ma recepita nel nuovo linguaggio dei giuristi laici) era considerato l’area di terreno in città e l’ager in campagna. In età severiana, infine, l’ager era considerato il locus senza la villa, ma nel linguaggio giuridico la differenza tra fundus e locus sfuma sensibilmente, come abbiamo visto.

Ed allora. In Varrone (l.L. 7.2.18) leggiamo che: ‘ager non est terra’ perché il concetto di ager era un concetto tecnico che derivava dal diritto augurale (Varro l.L. 5.5.33)[107]. Anche il concetto di terra, come dice Stilone, era conosciuto agli áuguri, ma veniva usato in un significato più generico anche se molto antico come attesta la forma senza la doppia (‘tera’): Varro l.L. 5.4.21: Terra dicta ab eo, ut Aelius scribit, quod teritur. Itaque tera in augurum libris scripta cum R uno. A proposito dell’ager invece, come abbiamo visto, leggiamo: l.L. 5.6.34: Ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa. Ed anche il fundus è descritto in Varro l.L. 5.6.37 già come una porzione di terreno produttiva di frutti, sia come un terreno adibito al pascolo (ager quod videbatur pecudum ac pecuniae esse fundamentum). Il vocabolo fundus sembra invece un terreno adibito alla coltivazione prevalentemente arbicola (fundus dictus, aut quod fundit quotquot annis multa). A questo punto mi pare difficile pensare che Catone abbia potuto usare la formula ‘agrum terram fundumque meum’ senza avere alcuna consapevolezza della diversità di significato di tali vocaboli. Questi tre termini della forma lustrale, del resto, dovrebbero essere rappresentativi di un epoca in cui il possesso dell’ager publicus era per definizione ancora precario e il complesso passaggio dal diritto augurale a quello laico nella riflessione dogmatica dei giuristi doveva essere appena agli inizi, invece il legislatore del 111 voleva consolidare le posizioni giuridiche dei possedimenti terrieri già fatti oggetto delle assegnazioni graccane o del Senato in sede di distribuzione dei territori conquistati.

Tirando le somme, lo scarto di significato che si rileva nella terminologia dei giuristi (da Sesto Elio a Q. Mucio, attraverso Catone Censore e la generazione di P. Mucio e di Elio Stilone Preconiano) che trovano nuovi vocaboli per designare fattispecie non precedentemente contemplate dal lessico giuridico dimostra quanto radicale sia stata l’evoluzione del lessico giuridico nel corso del II secolo a.C. Un esempio tra i tanti possibili è certamente la sequenza semantica per designare il cespite immobiliare agricolo qualificato, come abbiamo visto, come ager, fundus, terram nella lustratio agri di Catone, salvo poi ad evolvere in ager, locus, aedificium nella legge del 111 a.C.

 

6. – La clausola quod non modus maior siet e la nozione di vetus possessor: commento alla linea 2 (ma anche 13, 16, 17 e 21)

 

Terminate le digressioni che ho ritenuto necessarie per inquadrare nel loro tempo storico alcune espressioni molto significative usate dal legislatore del 111 torniamo al testo della legge.

La linea 2 reca, quasi integralmente leggibili, le seguenti parole: agrum locum sumpsit reliquit ve, quod non modus maior siet, quam quantum unum hominem ex lege plebeive sc(ito) sibei sumer[e. C’è l’indicazione alla terra ‘che qualcuno prese o mantenne per sé’ (sibei sumpsit reliquitve). La legge in questo caso consente che il possesso di questa terra sia conservato purché la quantità di terra posseduta non ecceda i limiti posti dalla legge o dal plebiscito (quod non modus maior siet).

Si pone immediatamente a questo riguardo un problema molto interessante. Nonostante si legga chiaramente l’indicazione dei veteres possessores solo nelle linee 13: e]xtraque eum agrum, quem vetus possesor ex lege plebeive; 17-18: quoi is ager vetere prove vetere possesore datus adsignatusve; e 21-22: agrum lo]cum publicum populi Romanei de sua possesione vetus possesor prove vetere possesor[e, non c’è dubbio che anche questa parte della legge faccia riferimento a questa categoria di possessori[108]. Chi sono dunque questi veteres possessores di terre appartenenti alla categoria più ampia dell’ager publicus populi Romani che la legge che stiamo commentando renderà ager privatus? Ed ancora, chi sono invece i pro vetere possessores che la legge stessa contrappone ai primi nelle linee 21-22, 16, 17 e 21?

Secondo il Mommsen sarebbero veteres possessores tutti coloro che nel passato fossero entrati in possesso di ager publicus in modo legale da quando questo fu possibile[109]. Invece per pro vetere possessore il maestro di Garding intende coloro che sarebbero entrati in possesso di terra senza poter dimostrare di averlo fatto in modo legale, ma comunque da molto tempo[110]. Mi pare pertinente l’accostamento con quanto dice Cicerone in de lege agr. 3.2.7: “ut quae optimo iure privata sunt”. Etiamne meliore quam paterna et avita? Questa fonte a mio avviso dimostra la considerazione che ricevevano nella mentalità dei giuristi (Cicerone non era un giurista ma conosceva i giuristi e il diritto molto bene e parlava in pubblico) dell’ultimo secolo della repubblica i possedimenti di terra (ager publicus) tramandati di padre in figlio per generazioni.

Andrew Lintott preferisce un’altra ricostruzione: pro vetere possessore potrebbe essere colui che le commissioni agrarie (in fase di riorganizzazione dei possedimenti) avrebbero persuaso a scambiare la terra posseduta originariamente con un nuovo possedimento a condizione che questo fosse tenuto agli stessi termini di come se questi lo avesse posseduto prima della legislazione di Tiberio Gracco[111].

Tutto sommato sono abbastanza deboli le critiche che il Crawford rivolge contro la ricostruzione del Mommsen. Lo studioso anglosassone per contestare la nozione di vetus possessor proposta dal grande storico tedesco cita tre noti passi di Cicerone, uno tratto dal secondo libro de lege agraria (de lege agr. 2.21.57: qui agrum Recentoricum possident, vetustate posessionis se, non iure, misericordia senatus, non agri condicione defendunt), un secondo dal de officiis (de off. 1.7.21: Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio), un terzo dal de legibus (de leg. 1.21.55: quoniam usus capionem duodecim tabulae intra quinque pedes esse noluerun, depasci veterem possessionem Academiae ab hoc acuto homine non sinemus nec Mamilia lege singuli, sed e XII tres arbitri fines regemus). Il ragionamento dello studioso anglosassone è il seguente: la nozione di vetere/vetus possessio in base a Cicerone viene ritenuta fuori dal diritto (‘contrasting vetustate possessionis and iure’) perché il diritto romano contemplava l’usucapione biennale sui fondi, dunque la proposta del Mommsen sarebbe carente di legittimazione sul piano giuridico[112]. In altre parole una categoria di vecchi possessori non avrebbe senso se commisurata ad un termine maggiore dei due anni occorrenti per l’usucapione dei beni immobili (fundi).

L’autore sembra però dimenticare che la lex agraria del 111 è anteriore alla stessa nascita del retore (3 gennaio del 106 a.C.), è essa stessa una legge ad esclusivo oggetto agrario, ed è una fonte epigrafica, dunque una fonte molto attendibile per comprendere il linguaggio giuridico dell’epoca medio-tardo repubblicana. Approfondirò l’argomento della natura dell’ager privatus rispetto a quella dell’ager publicus, e quindi il dettaglio delle fonti utilizzate dal Crawford, più avanti. Basti però ribadire contro le argomentazioni del Crawford, e questo mi sembra un argomento veramente forte, che per il diritto romano [in base a Gai. 2.10-11, D. 41.3.9 (Gai. 4 ad ed. prov.) e Front. 2. de contr. agr. (Lach. 54 s.)] le porzioni di ager publicus erano inusucapibili per definizione.

La ragione principale per cui dissento dall’opinione di M.H. Crawford è tuttavia la scarsa attenzione che questi riserva alla clausola f(undus) p(ossessoris) vet(eris) trovata sulla parte superiore di un cippo graccano di Rocca S. Felice[113]. Essa dimostra che all’epoca di Tiberio Gracco la categoria di vetus possessor aveva un significato molto importante (fu una delle categorie giuridiche applicate per disciplinare la controversa questione delle terre in ager Campanus? Un escamotage inventato dai giuristi esperti delle commissioni graccane per qualificare giuridicamente in qualche modo le situazioni pregresse?). In ogni caso ancora nella lex agraria epigrafica questo significato sembra aver conservato intatta tutta la sua importanza e sembra giustificare in pieno la ricostruzione del Mommsen[114].

Si diceva a proposito della ricostruzione del Mommsen che, in base alle linee 17 e 21, pro vetere possessore sarebbe stato colui, o la persona dalla quale, la sua richiesta deriva (avente causa), che non avrebbe potuto provare la legittimità del suo possesso, ma che poteva reclamare un possesso da tempo molto risalente. In secondo luogo, il sintagma stesso vetus possessor, così come si evincerebbe dalla linea 21, dimostrerebbe che le precedenti acquisizioni legittime di ager publicus sarebbero state dimenticate prima dell’approvazione di tale legge. Infine, in base alla linea 13, sembrerebbe che l’artefice di questa situazione sia stato Tiberio Gracco[115]. Allo stato delle fonti non si può pertanto non condividere la posizione del Crawford il quale in base alla lettera del dettato legislativo conclude nel senso di riconoscere nella menzione di vetus possessor una qualificazione giuridica. Sarebbe tale il ‘primo possessore legittimo’ e, molto probabilmente, pro vetere possessore il suo avente causa[116].

Quanto alla clausola quod non modus maior siet non pare si possa dubitare del fatto che questa vada riferita ai limiti legali della possessio dell’ager publicus ripristinati da Tiberio Gracco nonostante la lex Licinia Sextia o altra legge più recente risalente agli inizi del secondo secolo a.C.[117]. In effetti è del tutto plausibile che in questo caso il legislatore abbia sentito la necessità di distinguere, all’interno della categoria dei veteres possessores tra coloro che hanno sempre posseduto entro i limiti legali e coloro che sotto questo profilo mostrano di essere inadempienti. Condivido pertanto la considerazione di M.H. Crawford il quale, contrariamente a quanto sembrerebbe potersi evincere da Appiano (b.civ. 1.27.122), suggerisce che non tutti possedimenti di terra furono riconosciuti ed assegnati dalle commissioni agrarie quando la attività di queste commissioni cessò, ma solo quelle che rientravano nei limiti dei 500 iugeri pro capite più l’addizionale di 250 per ciascun figlio (fino ad un massimo di due)[118].

Un’ultima considerazione sulla espressione sibei sumpsit reliquitve, ossia alla terra ‘che qualcuno prese o mantenne per sé’. Una serie di indicazioni, nelle fonti epigrafiche e non, fornirebbero elementi per tradurre il verbo relinquere nel senso di ‘mantenere allo stato precedente/originario’. In tal senso deporrebbero le linee 7: Italia IIIvir dedit adsignavit reliquit e 81: ]e eum agrum locum, quem Xvirei, quei ex [lege] Livia factei createive fuerunt, Uticensibus reliquerunt adsignaverunt: ceterum della legge che stiamo esaminando; la linea 6 (relinquito) della lex Osca Tabulae Bantinae; e Cic. ad Att. 5.21.12: Scaptius rogat…ut rem sic relinquam[119].

La questione è connessa al disposto delle linee 16-17 che riguardano le garanzie poste dalla legge nei confronti degli originari possessori, i loro eredi ed aventi causa. Hinrichs e Johannsen inseriscono nella lacuna tra le linee 2 e 3 un riferimento all’attività delle commissioni commissioni triumvirali, cioè alle assegnazioni di terra fatte da questi magistrati[120]. Questo significherebbe che ogni assegnazione di pubblica terra eccedente il limite legale, che fosse fatta dopo, o non, dalle commisssioni triumvirali (la situazione descritta da Appiano in b.civ. 1.27.122 dopo la ‘seconda legge’) non sarebbe stata riconosciuta come titolo legittimo di possesso dalla legge epigrafica[121]. Lintott esclude tale possibilità in quanto la linea 16-17 non contempla una menzione relativa ai possessori di terra che sibei sumpsit reliquere e dunque limita la clausola di cui alla linea 16-17 alle sole situazioni di possessi di terra registrati dalle commissioni graccane[122].

 

7. – L’attività delle commissioni agrarie graccane: commento alle linee 3, 4 e 5

 

La legge che stiamo commentando contiene numerosi e precisi riferimenti alle commissioni agrarie istituite dai Gracchi[123]. La prima menzione chiaramente distinguibile è nella linea 3 che riguarda i terreni che queste hanno assegnato in lotti ai cittadini romani (quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit)[124]. Segue un riferimento possibile alla linea 4 a delle terre assegnate in cambio di altre terre cedute alle commissioni (ager commutatus?). Sicuro è invece il riferimento alle terre assegnate dalle commissioni agrarie situate in Italia, fuori Roma, in urbe, oppido o vico presente nella linea 5: quisq]ue agri locei publicei in terra Italia, quod eius extra urbem Romam est, quod eius in urbe oppido vico est, quod eius IIIvir dedit adsignavit, quod…[. Infine, alla linea 7 si distingue chiaramente un riferimento a quelle terre assegnate dalle commissioni inserite in pubblici registri (formas tabulasve) e su cui insistono degli edifici (in terra…Italia IIIvir dedit adsignavit reliquit inve formas tabulasve retulit referive iusit: ager locus aedificium omnis quei supra scriptus).

La dottrina prevalente interpreta il significato della linea 3 ritenendo che il legislatore del 111 in questo caso abbia inteso riferirsi soltanto ad assegnazioni coloniarie che avvenivano per sorteggio (sortitio)[125].

Sul punto si registra tuttavia una forte corrente di opinione minoritaria che fa capo al Saumagne che invece tende a riconoscere in tale linea soltanto una categoria di terreni che le commissioni graccane avrebbero assegnato a sorte a dei cittadini romani.

In effetti, la presenza nella linea 3 della frase IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit costringe gli interpreti a considerare il metodo del sorteggio quale elemento distintivo per la qualificazione dei terreni contemplati in questa linea della legge. Ebbene per il Mommsen, che trascura le modalità di distribuzione delle terre viritim: “quomodo ager viritanus datus sit, ignoratur”[126], e riempie le lacune delle linee 19 e 20 nel senso che il legislatore avrebbe abolito il vectigal, giustifica l’apparente incongruenza di una norma che avrebbe eliminato il vectigal per terreni che non ne sarebbero stati assoggettati per definizione (dato che le terre coloniali sarebbero esenti da imposizione), affermando che la legge antigraccana avrebbe cercato di evitare la costituzione di nuove colonie proprio inserendo nel testo di legge questa categoria di terreni.

Per il Saumagne che, all’opposto, sostiene la tesi che il legislatore del 111 con le linee 19 e 20 avrebbe confermato il vectigal, la presenza di una categorie di terreni assegnati in sede di deduzione coloniaria alla linea 3 dà fastidio nel senso che l’ager coloniarius non avrebbe potuto essere assoggettato al vectigal. Ed allora esclude che alla linea 3 la frase ager sortitio civi datus possa riferirsi a terre coloniali. Afferma così che il legislatore alla linea 3 avrebbe inteso riferirsi a dei lotti di terreno assegnati dalle commissioni triumvirali a cittadini romani estratti a sorte. Pur se resi privati, tali possedimenti sarebbero tuttavia stati sottoposti comunque a vectigal. La presenza di terre rese private in aree coloniali contrasta infatti con la tesi di fondo dello studioso perché le terre delle colonie per definizione erano esentate dal vectigal. Contrasta però anche con la visione del Mommsen perché sarebbe altrettanto un’incongurenza del legislatore contemplare una categoria di terreni come quella dei lotti inseriti nelle aree coloniali e nello stesso tempo statuire una norma di abolizione del vectigal.

Il Saumagne giustifica l’incongruenza rilevando (forse con ragione) che la parte della legge agraria epigrafica dedicata ai possedimenti italici contempla circa 3.800 lettere delle quali almeno 2.000 sono andate perdute, mentre le restanti da sole non propongono un’interpretazione coerente[127]. Si capisce però che questa stessa argomentazione può essere utilizzata anche per avvalorare la tesi da lui avversata. La questione come si vede è molto complessa.

In effetti l’attribuzione viritana di terra è attestata dalle fonti anche in sede di deduzione coloniaria[128]. Cornelio Frontone – che Gellio riferisce di aver visto commentare con competenza e amor antiquae orationis il tredicesimo libro degli Annales di Claudio Quadrigario (13.29.3) –, afferma [ad ver. imp. (Naber 125)]: Gracchus …Carthaginem viritim dividebat. Dove è noto che Caio Gracco fondò la Colonia Iunonia Carthago. Così è per la fondazione della colonia di Volscos: Coloniam in Volscos, quo tria milia civium romanorum scriberentur, deducendam censuerant, tre virique ad id creati terna iugera et septunces viritim diviserant.

Lo stesso si può dire per la controversa proposta agraria di Spurius Maecilius e Metilius tendente ad imporre un vectigal sui possedimenti dei patrizi nel 417 a.C., poi forse trasfusa nella rogatio Sextia de agris dividendis et de colonia Bolam deducendo del 415/414 a.C.[129] Livio collega le assegnazioni viritane di tali rogationes alla fondazione della colonia di Labico: 4.47.6: senatus censuit coloniam Labiscos deducendam; 4.49.4: Excursiones inde in confinem agrum Labicanum factae erant novisque colonis bellum inlatum; 4.49.6: qua Bolas quoque, sicut Labicos, coloni mitterentur. Il Mommsen rileva che Labico non fu una colonia, dato che, a Vulci, Livio scambia una adsignatio per una deductio, ma trova significativo che lo storico abbia considerato possibile un accostamento tra una proposta di assegnazione viritana e la deduzione di una colonia[130].

Infine, lo stesso heredium, veniva distribuito viritim e veniva chiamato anche sors perché la distribuzione viritana era accompagnata da un sorteggio.

Nonostante l’acutezza e la forza argomentativa del Saumagne sul punto la tesi argomentativa della dottrina più recente pare più convincente.

Una volta fatta la centuriazione del territorio da dare e assegnare, la distribuzione di terra in lotti era comunque il modo usuale di procedere per le assegnazioni individuali da parte delle commissioni agrarie[131]. Va rilevato infatti che l’apparizione di assegnazioni in lotti di questo tipo alle linee 15-16 [Ager publicus populi Romanei, quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio cos. fuit, eius agri IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) ex lege plebeive scito sortito qoui ceivi Romano dedit adsignevit] dove il legislatore si occupa delle concessioni fatte in via giudiziaria appena prima di un capitolo di legge relativo alle conferme giudiziarie relative ai possedimenti dei veteres e pro veteres possessores[132], dimostrerebbe che le assegnazioni di cui si parla alla linea 3 riguarderebbero proprio le deduzioni coloniarie fatte per la prima volta da Tiberio Gracco[133].

Più complesso, invece, è il problema interpretativo legato alla restituzione della linea 4. Un punto fermo mi pare sia quello indicato dal Lintott relativo alla presenza congiunta delle parole redditus connessa al sintagma datus adsignatus[134]. Ciò vuol dire che questa parte della legge si occupa in ogni caso di terre che in qualche modo sono assegnate da un’autorità. Questo dato va messo in relazione con la famosa notizia di Appiano in b.civ. 1.7.27, per il quale, parte dell’ager conquistato (occupatorius), poteva essere coltivato da chi volesse, purché autorizzato dallo Stato, attraverso un editto magistratuale (™pek»rutton). Questo a significare che già con le porzioni di ager conquistato c’era necessità di un provvedimento dello Stato[135].

Il De Martino contesta invece la restituzione di Mommsen che è quella riportata in corsivo nel testo della lex agraria epigrafica che ho trascritto nel capitolo precedente (quei agrum privatum in publicum commutavit, pro eo agro loco a IIIviro datus commutatus redditus est)[136] e preferisce seguire, non senza qualche riserva, la ricostruzione del Rudorff perché ritenuta più logica (de eo agro loco quei ager locus veteri possessori prove vetere contra ius ademptus, deinde a IIIviris causa denuo cognita redditus est)[137]. Afferma il De Martino che secondo la restituzione del Mommsen si avrebbe un’inutile ripetizione di quanto previsto nelle linee 23-24 (dove si parla della terra data in permuta in occasione della fondazione di una colonia) e 27-28 (dove si parla della terra privata scambiata con terra pubblica anche se questa terra privata era ager patritus) ed, inoltre, che alla linea 7 non si fa menzione né di ager redditus, né di ager commutatus[138].

In effetti il De Martino fonda la sua convinzione partendo dall’idea di ager commutatus formatasi in base alle linee 23-24 e 27-28 e che, ai sensi di quanto dispone la legge agraria epigrafica alla linea 27, fu dichiarata ager privatus: is ager locus do]mneis privatus ita, utei quoi optuma lege privatus est, esto. L’ager commutatus sarebbe il terreno avuto dalle commissioni agrarie in cambio di precedenti possedimenti: “…cioè i terreni dati in cambio di quelli in coloniam contributi, vale a dire tolti ai precedenti possessori, anche se non eccedevano i limiti legali, per rendere possibile le centuriatio nella deduzione di colonie. Ma se veniva commutato un fondo, che era in piena proprietà quiritaria, allora anche quello ricevuto in cambio era privatus optima lege, cioè anch’esso nella stessa condizione giuridica”[139]. Si tratta di una posizione discutibile almeno per quanto riguarda la possibilità che esistesse, se non all’età della lex agraria epigrafica, almeno a quella della riforma di Tiberio Gracco, una categoria di fondo posseduto a titolo di piena proprietà quiritaria.

Sull’argomento ritornerò ampiamente.

Restiamo invece sulla linea che stiamo commentando. L’obiezione del De Martino sembrerebbe di per sé corretta, ma nulla dice che alla linea 4 il legislatore non abbia inteso riferirsi ad una categoria di ager permutato (commutatus), o scambiato, diversa da quella prevista nelle linee 23-24 e 27-28. In fondo è da qui che parte il Mommsen, riprendendo un’indicazione già formulata dallo Zumpt[140].

Possiamo ricorrere ad Appiano che descrive molto bene il clima politico del 129 a.C.:

 

Appian. b. civ. 1.18.74 - 77: KaÜ taxç pl°yoV ·n dikÇn xalepÇn: ÷sh gŒr llh plhsizousa t»de ¤p¡prato ³ toÝV summxoiV ¤pidi¹rhto, diŒ tò t¯sde m¡tron ¤jhtzeto pasa, ÷pvV te ¤p¡prato kaÜ ÷pvV ¤pidi¹reto, oìte tŒ sumbñlaia oëte tŒV klerouxÛaV ¦ti ¤xñntvn pntvn: d¢ kaÜ eêrÛsketo, ŽmfÛloga ·n. [75] ƒAnametroum¡nhV te aêt°V oá m¢n ¤k pefuteum¡nhV kaÜ ¤paæleon ¤V cil¯n metetÛyento, oá dƒ ¤j ¤nergÇn ¤V Žgròn µ lÛmnaV µ t¡lmata, oêd¢ t¯n Žrk¯n ÉV ¤pÜ dorikt®toiV Žkrib° pepoihm¡noi t¯n dianom®n.[76]KaÜ tò k®rugma, t¯n Žn¡mhton ¤jergzesyai tòn ¤y¡lonta prol¡gon, ¤p»re polloçV tŒ klerÛon ¤ktonoèntaV t¯n ¤kat¡raV öcin sugx¡ai: xrñnoV te ¤pelyÆn ¤neñxmvse pnta.[77] KaÜ tò tÇn plousÛvn ŒdÛkema kaÛper ön m¡ga dusepÛgnvstov ·n. KaÜ oéd¢n Žllƒ µ pntvn ŽnstasiV ¤gÛgneto metaferom¡nvn te kaÜ metoikizom¡nvn ¤V Žllñtria[141].

 

Alla luce di questo racconto credo si comprenda agevolmente come mai le commissioni agrarie possano aver sentito la necessità di rimuovere alcuni possedimenti dai loro possessori e compensarli con altre terre in cambio; e, questo, non necessariamente in un quadro esclusivo di deduzione di colonie. A questo tipo di ager commutatus è dedicato esplicitamente il capitolo di cui alle linee 20-24 della legge. Mentre, le due previsioni relative ai terreni scambiati con le commissioni agrarie, che da privati diventano pubblici e che da pubblici diventano privati, cioè quelle previste alle linee 26-27, secondo Lintott sarebbero da riferire alle strade fabbricabili e a terreni che diventerebbero proprietà private a pieno titolo (optimo iure). Ritorneremo sul punto in sede di commento di queste linee[142].

Alla linea 5 leggiamo le seguenti parole: quisq]ue agri locei publicei in terra Italia, quod eius extra urbem Romam est, quod eius in urbe oppido vico est, quod eius IIIvir dedit adsignavit. Il riferimemento è dunque ancora relativo alle terre pubbliche fatte oggetto di assegnazioni dalle commisssioni agrarie all’epoca molto probabilmente di Caio Gracco e geograficamente ubicate extra urbem Romam. Laconico il commento di Crawford il quale al riguardo sottolinea soltanto che tale indicazione autorizzerebbe a dire che porzioni di ager publicus populi Romani potevano essere ubicate anche nel perimetro delle città[143]. In realtà dietro la breve indicazione di questo capitolo della legge si nasconde un problema molto grosso che è quello dell’estensione delle assegnazioni delle commissioni graccane anche ai non Romani, ossia ai Latini e ai soci italici.

Aderendo all’impostazione della Johannsen[144], A. Lintott esclude l’idea che la legge in questo caso stia parlando di assegnazioni ai non Romani adducendo come principale argomento il fatto che poco più avanti il legislatore statuirà nel senso di obbligare al censore romano di registrare questi possedimenti come terre private (linea 8). Sostiene, invece, che i non-Romani privi di ius commercium non avrebbero potuto possedere in proprietà terre di Roma[145].

Sebbene questo argomento non mi sembri del tutto persuasivo perché si basa su un’idea di proprietà privata della terra francamente inaccettabile sul piano storico (l’esistenza o meno del ius commercium in ordine al problema dell’organizzazione dell’ager publicus in età graccana mi pare abbastanza marginale rispetto a quelli che dovevano essere i moventi di natura ideologica e politica che potevano muovere le fazioni in conflitto tra loro), mi suggestiona l’accostamento con l’indicazione appianea di cui in b.civ. 1.7.26[146]. Effettivamente questo aggancio consentirebbe di includere nella previsione della lex agraria epigrafica anche i terreni (colti ed incolti) conquistati sin dall’epoca delle confische dei territori delle popolazioni defenzionate contro Roma all’epoca della seconda guerra punica (ager occupatorius?)[147]. Il Lintott commenta: “The home territory of a Roman colony or municipium (as opposed ti land leased by it from the Roman people, once it had been assigned, as in lines 31 ff) can hardly have remained public land of the Roman people, once it had been assigned”[148].

Secondo il De Martino si tratterebbe di assegnazioni fatte dalle commissioni graccane senza sorteggio ai Latini e ai soci italici ed in effetti, in questo caso, non vedo particolari ragioni per non seguire l’impostazione di questo grande Maestro. Alla linea 3, come abbiamo visto, si parla di assegnazioni a cittadini Romani (sortitio ceivi Romano) alla linea di cui stiamo occupando si parla di assegnazioni extra urbem Romam e, soprattutto, senza sorteggio[149]. Quindi disposizioni di legge che molto probabilmente si riferiscono ai Latini e agli Italici, in base alle quali tutte le facoltà riconosciute ai cittadini Romani sull’ager publicus nel 133 a.C. verrebbero riconosciute anche a queste categorie di cittadini non Romani. Lo stato di diritto sarebbe quello vigente nel 112 a.C. che è l’anno del consolato di M. Livio e L. Calpurnio e tali facoltà sarebbero state riconosciute (ex lege plebeive scito exve foedere) e confermate (sed fraude sua facere liceto). Secondo il De Martino i diritti del Latini o peregrini avrebbero potuto essere contemplati o nella legge di Caio Gracco o derivare da un foedus. Il riferimento all’anno 112, e non al 133 o 123, dimostrerebbe inoltre che la legislazione graccana non contemplava previsioni verso queste categorie di soggetti. Forse affidava alle commissioni triumvirali il compito di procedere con l’attuazione della riforma anche nei confronti di queste categorie[150].

 

8. – Il sistema di assegnazione viritano e delle colonie: il modus agri

 

Abbiamo visto che la linea 3 riguarda i terreni assegnati in lotti ai cittadini romani dalle commissioni agrarie: quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit.

In effetti, prima dell’età dei Gracchi, le fonti registrano una serie di provvedimenti in materia agraria che sostanzialmente si riferiscono alla deduzione di colonie e ad assegnazioni viritane di terra pubblica[151]. Sia per le assegnazioni viritane (assegnazioni individuali, distribuzioni di terre ai veterani o ad altri beneficiari) che per quelle coloniarie (insediamenti territoriali di collettività agrarie coese) veniva seguita una procedura prestabilita che si modificò anche nel corso del tempo[152].

A questo riguardo si deve distinguere tra il sistema della conternatio mediante il quale si procedeva alle assegnazioni viritane e quello della decuriatio che per Weber sarebbe stato il sistema tipico delle deduzioni coloniarie[153]. Tra queste due forme di insediamento il legame era comunque molto stretto se si tiene conto di Tacito che in ann. 14.27.2-3 afferma che il successo delle deduzioni coloniarie più antiche era dovuto al fatto che in esse si procedeva all’insediamento di universae legiones, con i tribuni, i centurioni e i soldati di ciascun ordine. Secondo Tacito nella legione vi era un embrione di res publica, che una volta lasciate le armi, sarebbe stata pronta ad evolvere in una comunità vitale[154]. Il dato conferma indirettamente la giusta prospettiva di chi pensa ad una assimilazione tra il valore semantico originario di populus e l’esercito.

Entrambi sono descritti dalle fonti gromatiche. Il primo, la conternatio, appunto, era un meccanismo retto dal principio di base della uguaglianza formale degli assegnatari. Si estraevano a sorte tre coloni per ogni centuria. A sua volta, ogni centuria veniva divisa in tre lotti di eguale estensione ed alla fine della procedura ogni colono sceglieva il proprio lotto di terra[155]. Questo sistema, ritenuto più antico, avrebbe avuto come caratteristica il fatto che non si sarebbe proceduto ad una stima reale della qualità (valore) delle singole particelle.

Il procedimento tipico delle assegnazioni coloniarie era invece quello della decuriatio. Le commissioni raggruppavano i coloni in decuriae e formavano delle sortes di terra sufficienti per ognuna delle dieci assegnazioni. Tutte queste procedure, naturalmente, avvenivano per sorteggio. Sempre mediante estrazione a sorte, si attribuiva una sors a ciascuna decuria, e poi, entro la decuria stessa, per ogni colono veniva estratta una particella di terreno che veniva definita accepta[156].

Sulla diminuzione di ciascun lotto di terreno e sul criterio di assegnazione a ciascun colono, come è noto, c’è una vexata quaestio.

Secondo Weber le acceptae sarebbero state misurate ex ante, la qual cosa spiegherebbe il motivo per cui le parti assegnate avevano una diversa estensione. Le continuae possessiones infatti, all’occorrenza, sarebbero state assegnate dalle commissioni agrarie all’uopo deputate in compensazione ai percipientes[157]. Il Mommsen, come è noto, critica questa posizione evidenziando che l’idea di una stima ex ante delle particelle oggetto delle assegnazioni non sarebbe giustificata dalle fonti. Il principio dell’uguaglianza delle assegnazioni sarebbe stato infatti già assicurato dalla possibilità per tutti gli aventi diritto di avere accesso al sorteggio[158]. Al di là di questo aspetto tecnico del sistema di assegnazione coloniario, mi interessa sottolineare come per Weber, il sistema del sorteggio fosse espressione diretta di una preoccupazione di uguaglianza sostanziale che, a suo modo di pensare, avrebbe ispirato ab initio la disciplina delle organizzazioni agrarie antiche. Dietro questa considerazione vi era l’idea di Weber della sequenza evolutiva che caratterizzò la storia dei rapporti fondiari in Roma antica. Ma su questo aspetto dovremo ritornare.

Vorrei solo aggiungere che l’idea di Weber, che interpreta la distribuzione della terra ai coloni, ossia la divisione in centuriae senza individuazione dei singoli lotti, come dettata da un mero interesse dello Stato alla sola imposta patrimoniale (di qui la necessità dell’indicazione della sola misura dell’assegnazione), mi pare plausibile[159].

Da un punto di vista storico, come punto di riferimento per considerare certamente avviato il processo di centuriazione di Italia, possiamo prendere il 329 a.C., data (attestata archeologicamente) della fondazione della colonia romana di Tarracina sulla vecchia Anxur. Una prospettiva molto interessante viene suggerita da Gennaro Franciosi che considera questo termine può essere preso come dies a quo anche per considerare in modo concreto il problema della evoluzione storica dell’acquisto per usus dei fondi[160]. Ma procediamo con ordine.

 

9. – La dissoluzione del modus agri

 

L’esistenza di un sistema di assegnazione del modus agri basato su un’idea astratta di quota e non sull’identificazione specifica di una particella di terreno dipende dal fatto che le prime assegnazioni coloniarie e viritane avvenivano mediante un’attribuzione pro capite o in sortem, cioè a misura e non a corpo[161].

Questo sistema, se presentava il vantaggio di rendere assolutamente fungibili tutti i lotti di terreno idea perfettamente coerente con il principio della indisponibilità delle res sacrae=publicae, aveva tuttavia dei limiti che nel corso del tempo ne avrebbero determinato la dissoluzione. La questione non è di poco conto perché, come già intuì Weber, le forze che portarono al superamento di questo sistema in materia di gestione dei rapporti agrari determinarono anche il superamento dell’antico sistema collettivistico (Haufenverfassung, letteralmente: ‘la costituzione del mucchio’) in favore della proprietà individuale[162].

Il problema è molto complesso e bisogna procedere quindi con ordine. Anzitutto, si deve capire il perché del modus agri e perché questo risultava legato ad un’idea di quota dato che, si deve ribadire, il modus agri era comunque una misura astratta. In altre parole, i magistrati della res publica non assegnavano terreni concretamente delimitati da confini certi e individuati, bensì delle quote che erano parte dell’intero territorio soggetto al provvedimento di assegnazione viritana o di deduzione coloniaria.

La cosa si può spiegare pensando che l’ager publicus populi Romani per definizione, almeno quello che costituì l’oggetto della lex Sempronia agraria, ma come vedremo anche quello che costituì l’oggetto delle assegnazioni viritane più antiche, era un territorio non suscettibile di appropriazione privata nelle forme definitive della proprietà così come viene intesa in senso moderno e dai giuristi romani dell’ultima repubblica con l’espressione dominium ex iure Quiritium. Questo non solo perché perché tale istituto non era probabilmente ancora emerso dal magma delle conoscenze guridiche più antiche, ma anche perché, in quanto pubblico (e quindi sacer), era anche sottratto al commercio privato.

Per la lex Sempronia agraria la natura del diritto dei vecchi possessori, non fu mai quella della proprietà privata, ma quella di un possesso irrevocabile (perpetuo) da parte della res publica purché rientrasse nei limiti imposti dalla legge[163].

Per quanto riguarda le assegnazioni viritane e in particolare la qualificazione giuridica della natura dei diritti acquistati dai beneficiari si possono citare due passi famosi, quasi contigui, tratti da un contesto omogeneo e molto autorevole. Il primo è una glossa di Festo in cui si dice che i ‘possedimenti’ erano i terreni pubblici e privati che, non in virtù di mancipatio, ma di ‘usus’ venivano posseduti e che chiunque li avesse occupati li avrebbe posseduti: Fest. sv. possessiones (L. 277,4): Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, quia non mancipatione, sed usu tenebantur, et ut quisque occupaverat, possidebat[164]. Il secondo è un altro luogo della glossa festina in cui è riportata la nota definizione del giurista (grammatico) Elio Gallo: Fest. sv. Possessio (L. 260,28): Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager. Secondo la definizione di Gallo, oggetto di possessio sarebbe stata non la cosa in senso fisico (fundus aut ager), ma l’usus, ossia la sua disposizione effettiva. Come afferma Mario Bretone (da cui ho parafrasato la traduzione di questo passo festino) una ennoia o una notio in senso stoico-ciceroniano[165].

Sul significato storico-giuridico di tale testimonianza ritornerò più avanti, quel che vorrei sottolineare fin d’ora è che in questa fonte, ogni forma di possesso di terra (agri late patentes publici privatique) o di bene immobile (quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager), appare, da un lato, assolutamente svincolato dal rischio di una qualsiasi forma di usucapione acquisitiva, mentre dall’altro, risulta qualificato in senso astratto in modo del tutto simile al concetto di quota che c’è dietro il modus agri[166].

Si potrebbe quindi riconoscere anche una corrispondenza teorico-dogmatica (quindi non solo funzionale) tra il sistema del modus agri e quello della possessio dell’ager publicus. Sugli aspetti di carattere dogmatico giuridico relativi a tali fattispecie mi soffermerò in chiusura di questo capitolo. Quanto alle ragioni della dissoluzione di questo sistema appare persino intuitivo pensare che questo fenomeno è andato di pari passo (in un rapporto di dissolvenza incrociata) con quello dell’affermazione nella scienza giuridica romana di un concetto di proprietà individuale. Se si considera che le varie misure del terreno erano quote assegnate mediante lex o plebiscitum, quindi con atti autoritativi, il rischio di una modificazione o di una revocabilità di queste, era sempre presente. Il possesso, quale che fosse la sua fonte, era sempre una situazione di fatto pur se riconosciuta dall’ordinamento giuridico. La complessa articolazione della varie figure di possedimenti (assegnazioni viritane, coloniarie, agri redditi, commutati, etc.), così come si evince dalla stessa legge agraria del 111 a.C., e gli interventi in chiave regolatrice delle complesse vicende che dalla gestione di queste posizioni potevano scaturire, dimostrano proprio la precarietà di tali assegnazioni[167].

Furono probabilmente queste le motivazioni di fondo che spinsero il legislatore del 111 a legiferare anche nel senso di una trasformazione delle situazioni di possesso della terra pubblica in ager privatus (anche se questa misura da sola non risolveva tutti i problemi) e probabilmente fu questo uno dei punti più deboli della riforma graccana che invece fondava la sua strategia certamente sui principi dell’inalienabilità dei fondi e delle assegnazioni (misure necessarie per conferire stabilità ai possedimenti privati), oltre che sulla irrevocabilità dei possessi degli assegnatari[168]. Un principio di inalienabilità che, a prescindere dalla legge di Livio Druso che già nel 121 a.C. abolì formalmente tale vincolo per i terreni oggetto delle leggi Sempronie, era comunque facile disattendere come dimostra Appiano riferendosi al divieto di alienazione ventennale posto da Cesare con la lex Iulia agraria del 59 a.C.[169].

Di questo Max Weber fu certamente il primo a rendersene conto[170]. Lo studioso di Erfurt infatti giustamente individua nella regola dell’usucapione biennale estesa ai beni immobili (fundi e aedes) il meccanismo fondamentale che alla lunga garantirà l’armonizzazione della disciplina della proprietà alle aspettative sociali decisive per il successo della rivoluzione agraria dell’epoca graccana.

A questo punto si presenta un ostacolo di non poco momento con cui dover fare i conti, dato che per Weber, e d’altronde anche per la dottrina romanistica prevalente, la regola dell’usucapione biennale dei fondi e la sua estensione alle aedes, così come prospettata da Gaio, sarebbe stata introdotta dalle dodici tavole nella metà del quinto secolo a.C. Seguendo Gaio, Weber imposta la sua ricostruzione del passaggio in Roma antica da un sistema collettivistico della terra, alla proprietà individuale, proprio sul presupposto dell’introduzione decemvirale della norma sull’usucapibilità biennale dei beni immobili[171]. Condizionato quindi dalle notizie delle fonti giuridiche del secondo secolo d.C. che hanno anticipato tale regola all’età dei decemviri secondo un meccanismo già noto che è quello dell’incorporazione dell’interpretatio nel precetto decemvirale, riferendo alle dodici tavole la norma sull’usus biennale di tutte le res immobiles[172].

L’introduzione della regola sull’usucapione biennale dei beni immobili è interpretata da Weber (in modo assolutamente condivisibile) come l’elemento decisivo che portò a soluzione il contrasto tra alcune delle tesioni fondamentali esistenti nel diritto privato romano in materia di rapporti agrari (ma non solo): il conflitto tra mancipatio e traditio e quello tra la proprietà quiritaria e la cd. proprietà bonitaria[173]. Si diceva prima del meccanismo del sorteggio. Nel sistema romano di assegnazione della terra si sarebbe passati per Weber da una fase in cui si assegnavano solo delle quote di arativo e pascolo, dove l’esigenza preminente era fra l’altro quella di mantenere non frazionati i possedimenti fondiari per mantenere la posizione dell’erede nella tribù rustica individuata dalla dislocazione del fondo e dalla appartenenza alla classe di censo, ad un sistema detto di continuae possessiones, cioè basato sull’assegnazione di fondi compatti[174].

È questo il contesto in cui si sarebbe affermato il modus agri che era la quantità di terra (ossia, un certo numero di iugera all’interno della centuria) che i magistrati assegnavano a ciascun colono. Si trattava di una misura di terra in un territorio assegnato dallo Stato. Nelle formae veniva inscritta la misura del modus assegnata a ciscun colono ed era questo l’oggetto giuridico specifico del procedimento di assegnazione.

 

10. – Dall’alienazione di una quota al trasferimento di un bene specifico

 

Una novità sostanziale per Weber sarebbe stata quella della possibilità di alienare il modus agri mediante mancipatio. Una possibilità certamente innovativa rispetto al principio dell’inalienabilità delle quote di arativo e di pascolo. A parte la testimonianza di Gaio che, ancorché tarda, è molto significativa: Gai. 2.29: Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi tantum possunt; rusticorum vero etiam mancipari possunt. L’ipotesi è certamente plausibile se si pensa che le fonti, già per il terzo secolo a.C., dimostrano chiaramente un uso della mancipatio (si pensi ai negozi per aes et libram) in funzione astratta e non più solamente reale (come mero strumento di alienazione dei beni mobili). Mi limito a citare a questo riguardo il testamentum per aes et libram, la costituzione di dote, il negozio costitutivo di manus maritalis, etc. Così è perlomeno possibile pensare con Weber che la mancipatio dei fundi italici sarebbe diventato lo strumento più comodo per commerciare la terra a iugeri (come dimostrano anche le linee 45-47 della legge agraria epigrafica) in tutti quei casi fosse stato possibile alienare un fondo. Roma, dal canto suo, che era il luogo in cui venivano custodite le carte topografiche e i registri del censo, sarebbe diventata centro di un commercio fondiario senza eguali nella storia[175]. Storicamente il fenomeno dovette raggiungere il suo apice durante il II secolo a.C., una volta risolta la questione annibalica.

Weber pensava di provare il suo assunto in base al capitolo undicesimo del Digesto che titola si mensor falsum modum dixerit. In base ai testi ivi raccolti si evincerebbe che la terra veniva alienata a iugeri e che gli agrimensori erano chiamati a misurare un apezzamento corrispondente al modus agri indicato dai contraenti, che giova ripetere, era la misura concreta di un’ideale (penso alla propensione verso l’astratto tipica della scuola giuridica dei Mucii) partecipazione al possesso dei lotti coloniali[176]. L’ipotesi è scartata da Biagio Brugi per l’età classica, ma il discorso resta valido per l’epoca arcaica[177].

Si deve convenire che anche questa ipotesi è molto suggestiva. In effetti la legge agraria attesta che nel 111 il legislatore si pose anche il problema di regolamentare la posizione di quei possessori, di quei titolari, di quegli aventi diritto, che in ordine ad appezzamenti di terreno a vario titolo avuti in assegnazione, ovvero acquistati mediante atti di alienazione inter vivos o mortis causa, potevano avere dei problemi in ordine alla titolarità o alla tutela delle proprie posizioni possessorie. Il legislatore del 111 a.C., come vedremo, disciplinerà tutta una serie di posizioni giuridiche che riguardano le figure di riferimento alle posizioni di garanti o di praedes e publicani; ma, soprattutto, nel testo della legge del 111 si legge chiaramente anche il termine manceps. Lo si vede nella linea 48: quei ob eu]m agrum locum manceps praesve factus est, quodque [pr]aedium ob [eam rem in publico obligatum est…q]uei ager locus in Africa est, quei Romae publice e nella linea 100: manceps prae]videsque nei magis solutei sun[to; eaque]nomina mancupu[m[178].

È evidente il legame con il termine arcaico mancipium ma non credo che da questo solo dato si possa dedurre che il legislatore del 111 nella linea di legge citata si riferisca ad una modalità negoziale realizzata mediante mancipatio. Facendo riferimento al frammento dell’epitome paolina del vocabolario di Festo che riporto in nota, dovremmo dedurre allora che l’emptio-venditio fosse una forma di mancipatio. Sarei più propenso a credere che invece l’uso di definire il pubblicano con un termine così pregnante sotto il profilo semantico derivi dal fatto che ormai la mancipatio come strumento negoziale aveva esaurito tutta la sua tipicità cusale per essersi invece trasformato in un modello utile a realizzare anche scopi diversificati in ragione di una sopraggiunta astrattezza causale riconosciuta peraltro come tale anche dai giuristi dell’età medio repubblicana. Fin qui il discorso potrebbe bastare, ma le voci di Festo su manceps (L. 137,12) e (L. 115,19), richiamano molto da vicino la definizione di fundus (L. 79,3) su cui ci siamo soffermati prima: Fundus quoque dicitur populus esse rei, quam alienat, hoc est auctor. Mi pare di poter dire che qualsiasi cosa fosse il fundus per il diritto romano arcaico, questo era perfettamente trasmissibile e negoziabile per i suoi titolari. Abbiamo altresì visto in Frontino (Lach. 29, 30=Thul. 13, 20) che il fundus era in origine un’unità fissa di terreno corrispondente a mezzo iugero e quindi corrispondente, nella misura equivalente dei bina iugera alla sors coloniale [1/2(fundus) x 4=2 iugera=actus=sors]. Curiosamente questa corrispondenza equivale alla misura agraria più risalente che conosciamo, ossia l’acnua etrusco (=bina iugera) e tutto questo corrisponde alla misura agraria più risalente che le fonti antiche riportano, ossia l’heredium. Le fonti quindi attestano una possibile corrispondenza tra il fundus arcaico e l’heredium. Sappiamo che l’heredium era la forma più antica di proprietà in un senso che può essere accostato a quello moderno. Una quantità (a questo punto si può dire) che era quanto meno trasmissibile iure ereditario e comunque difendibile processualmente [nelle forme dell’actio sacramenti in rem? In un primo momento come difesa di status (fundus=appartenenza alla comunità), come sostiene Max Weber?]. A far tempo dall’epoca delle conquiste coloniali si può ipotizzare che l’unità di misura delle assegnazioni viritane fosse stata concepita sull’esempio dell’heredium. Di qui la corrispondenza tra la misura dei bina iugera e della sors come unità di misura delle divisioni coloniali. La sors non aveva però la caratteristica di bene oggetto dell’antica hereditas in senso reale come l’heredium perché era pur sempre una forma di possesso (di ager publicus). In quanto assegnazione viritana poteva essere però commerciata, trasmessa ereditariamente e difesa processualmente (mediante, come abbiamo visto, la possibilità di esperire un’actio de modo e poi de loco)[179].

Tutto questo è un discorso che va approfondito in altra sede, non possiamo stupirci però se fundus è assente nella legge del 111 e se i giuristi romani dell’età classica trovarono così tante difficoltà nel definire il fundus in relazione all’ager, al locus e all’aedificium.

 

11. – Il riferimento a urbs, oppidum e vicus nella linea 5

 

Ritorniamo al commento della legge che era arrivato alla linea 5. Aggiungerei a questo riguardo due ulteriori considerazioni.

La prima. Il riferimento alla tricotomia urbs, oppidum e vicus per descrivere le unità territoriali extra urbem Romam diverse dalle colonie e i municipia di cui la legge si occupa più avanti, evidenzia forse il modo di concepire la struttura del territorio italiano all’epoca della legge agraria per la classe di governo a Roma[180]. Quanto meno siamo di fronte ad un riscontro molto significativo sul piano del linguaggio tecnico giuridico (anche se nel caso di specie sarei propenso ad interpretare quod eius in urbe oppido vico est della linea 5 in senso descrittivo e non qualificativo). È noto che in senso augurale urbs era la città pomeriale, ossia la città fondata ritu Etrusco, cioè secondo il rituale degli auguri[181]. Invece l’oppidum, oltre che la città fortificata, era (sempre in senso augurale) l’abitato privo di pomerio. Il vicus era, infine, il distretto territoriale privo di tali caratteristiche ma che in senso rurale costituiva il primo elemento di aggregazione delle comunità sparse per l’ager[182]. Mi pare importante in questa sede sottolineare il fatto che la legge epigrafica in ragione della menzione testè evidenziata, qualifichi tali nozioni anche dal punto di vista del diritto laico[183]. In altre parole, la nozione certamente molto risalente di urbs, quella più recente (età delle conquiste) di oppidum, e quella di vicus rurale (mai scomparsa dalle fonti) appaiono livellate in un contesto giuridico omogeneo[184]. In questo contesto è chiaro che il legislatore si riferisca ancora alla figura del vicus arcaico[185].

Si può rilevare allora una consistenza del vicus come unità di suddivisione del territorio legata più ad una razionalizzazione dello stesso (frutto di mentalità giuridica? Ancora i Mucii?), piuttosto che un effetto naturale della presenza dello stesso in una circoscrizione territoriale inserita in un contesto territoriale dominato dal principio di uno ‘stato etnico’ o di tipo tribale arcaico. Una certa confusione terminologica nelle fonti che per indicare i rioni della città serviana (Roma quadrata), usano sia il termine pagus che il vicus; ovvero che registrano come festa attinente agli abitanti del vicus i Compitalia(= festa dei ‘crocicchi’) che erano all’incrocio delle linee di demarcazione dei campi – in cui si sacrificava una scrofa gravida (piena di grano), la porca precidanea, tutto questo sempre in occasione della nascita del nuovo grano –, si può forse spiegare pensando che queste fonti appartengono ad un’epoca in cui Augusto aveva già abolito il sistema dei pagi con l’istituzione dei vici, e quindi decretato la fine del pagus arcaico (o forse, sarebbe meglio dire, l’epoca in cui si completerà il processo di urbanizzazione e razionalizzazione del sistema territoriale italico). L’assenza del pagus nella legge agraria epigrafica forse consente di retrodatare tale fenomeno almeno alla fine del II secolo a.C. Forse le previsione della legge agraria può rappresentare il momento in cui il vicus arcaico prese il sopravvento sul pagus arcaico, in una società ormai definitivamente proiettata verso un’urbanizzazione massiccia.

E siamo alla seconda considerazione.

La legge agraria del 111, come è stato appena sottolineato, non menziona affatto il pagus, né si può pensare che questa previsione sia stata nascosta dalle lacune del testo[186]. La cosa non sorprende se si pensa che in un noto frammento ciceroniano si registra la stessa mancanza: Cic. de re p. 1.2.3: Equidem quem ad modum “urbes magnas atque inperiosas”, ut appellat Ennius, viculis et castellis praeferendas puto, sic eos, qui his urbibus consilio atque auctoritate praesunt, iis, qui omnis negotii publici expertes sint, longe duco sapientia ipsa esse anteponendos. La circostanza interessante è che Cicerone cita Ennio ed è possibile che l’endiadi viculis et castellis provenga dallo stesso testo enniano. Storicizzando la questione si può dire in senso generale che la cosa potrebbe spiegarsi perché quasi certamente il pagus dell’età monarchica di Roma non può essere in qualsiasi modo assimilato al pagus che rileva nelle fonti gromatiche e giuridiche del corpus giustinianeo. Probabilmente, all’epoca della legge agraria epigrafica, questa figura era stata già soppiantata dal vicus arcaico nei modi di strutturazione del territorio extra urbano, romano. Tutto ciò forse alimenta l’idea già presente in Pap. Oxy. 2088, 11 s. per cui Servio Tullio avrebbe radicalmente riformato il sistema di ripartizione territoriale sostituendo al sistema per pagos et gentes un meccanismo articolato in vici e tribù[187].

A ben vedere, la figura del pagus più antico che è presente copiosa nelle fonti annalistiche e non per l’età più antica di Roma, si configura come qualcosa che ‘preesiste’ ma che poi viene se non soppiantata, almeno affiancata, da un ‘altro’. Sembra evidenziarsi in altre parole una vocazione ‘quasi naturale’ di tale fattispecie rispetto ad una vocazione molto più tecnica (perché forse giuridicamente caratterizzata) del vicus (se guardiamo appunto all’epoca post arcaica o anche all’età augustea) o della tribù (se guardiamo all’epoca delle riforme serviane). In epoca domizianea il pagus sembra riemergere, ma solo in contrapposizione alla civitas come criterio residuale di qualificazione delle ripartizioni territoriali. Il contesto storico sociale però è profondamente mutato e in nessun caso assimilabile alla realtà arcaica (cioè fino al IV secolo a.C. circa)[188].

Il tratto caratteristico della storia del pagus (ossia di questo tipo di configurazione territoriale per tutta l’età repubblicana), almeno per l’ambiente di Roma, sembra essere stato quello di aver vissuto una tendenza involutiva almeno per l’età repubblicana[189]. Pur avendo un’origine antichissima (non avrebbero senso altrimenti i riferimenti di Dionigi e Plutarco in qualche caso addirittura all’età pre-monarchica di Roma), sembrerebbe che tale fattispecie abbia perso progressivamente importanza rispetto ad altre forme di ripartizione territoriale[190]. La qual cosa non per una decadenza della fattispecie in sé, quanto per l’affermazione di altre forme di insediamento territoriale più moderne ed evidentemente funzionali al sistema di insediamento romano via via che si è venuto estendendo a tutta la penisola. In questo quadro la vocazione del pagus arcaico, quale forma di insediamento territoriale delle genti italiche mi pare acquisti la sua dimensione più autentica.

La definizione dell’abitante del pagus come di un abitante di pianura, pur significativamente sostenibile, già per l’ultimo secolo della repubblica appare superata invece a fronte di attestazioni come quelle relative ad un pagus Montanus (CIL. 6.3823=FIRA. 1.272) o ad un pagus Ianiculensis (CIL. 6.2219). Non credo si possa contestare l’affermazione di Remo Martini per cui queste indicazioni toponomastiche si spiegherebbero per la zona di Roma con il fatto che si tratta di insediamenti successivi rispetto alla maggioranza dei pagi più antichi.

Se questo è vero allora già per l’epoca del SC. de pago Montano la dicotomia potrebbe considerarsi storicamente superata. E siamo forse al secondo vero punto di svolta per la storia del pagus come modello di insediamento territoriale per l’epoca repubblicana. Qui viene in aiuto un frammento di Livio.

Nel testo di una delibera senatoria del 212 a.C. sarebbe stata fatta menzione dei pagi insieme ai fora e ai conciliabula. Le circostanze erano drammatiche, si dovevano reclutare degli uomini per la leva al fine di costituire l’esercito che doveva contrastare i Cartaginesi. Il dato rilevante è che, posto il limite di cinquanta miglia da Roma, le commissioni triumvirali avrebbero dovuto setacciare ogni pagus, forum o conciliabulum posto al di qua o al di là di tale limite (Liv. 25.5.6-7): triumviros binos creari iussit; alteros qui ultra, alteros qui citra quinquagesimum lapidem in pagis forisque et conciliabulis omnem copiam ingenuorum inspicerent, et…etiamsi nondum militari aetate essent, milites facerent per reclutare quanti più uomini era possibile. La cosa interessante è che il modello del pagus compare insieme a quelo dei fora o dei conciliabula, segno del fatto che nuovi modelli di insediamento territoriale si erano affermati nel territorio soggetto al controllo romano. Tuttavia, a distanza di cento anni, l’ottica del legislatore romano sembra essere completamente cambiata come abbiamo visto dalla lettera della linea 5 del testo epigrafico.

Da ciò si deducono delle conseguenze a mio parere significative e che credo meritino di essere sottolineate anche in questa sede.

Il modello arcaico del pagus può essere venuto in conflitto con il sistema di ripartizione territoriale delle colonie dei fora e dei conciliabula ed era a questo certamente preesistente. Dico questo perché condivido l’impostazione di F. De Martino per il quale nel corso del tempo la fondazione della città, la deduzione di colonie e l’ordinamento territoriale avrebbero tolto al pagus (arcaico?) ogni rilievo[191]. Quindi la dicotomia pagus/milites forse è espressione di una realtà già tarda. Potrebbe infatti legarsi al sistema di insediamento romano per colonie. Secondo uno schema che potrebbe essere così semplificato. Da un lato gli abitanti del pagus (=pagani), dall’altro i coloni (=milites). Dovremmo essere quindi almeno in un’epoca successiva alla prima limitatio di Terracina del 329 a.C. che fu il primo insediamento territoriale in chiave espansionistica di Roma storicamente attendibile dell’età repubblicana. In questo quadro a mio avviso entra in gioco anche la nozione di paganus come di abitante del borgo, come di qualcuno che non è un miles, perché sarebbe oltretutto impensabile una nozione del genere prima che si affermasse a Roma il sistema per colonie. Ritorna il motivo suggerito dalle fonti di ‘qualcosa’ che storicamente si caratterizza per una tendenza di tipo involutivo. Del resto, il territorio, come ogni fenomeno reale, subì dei cambiamenti nel corso dell’evoluzione storica. Uno degli effetti dei nuovi modelli di ripartizione territoriale (che erano criteri comunque imposti dal diritto) probabilmente fu quello di determinare lentamente la fine dell’antico sistema, uno dei tanti effetti della fine dell’arcaismo. D’altra parte, per l’epoca più antica, abbiamo visto che precise testimonianze attestano con sufficiente attendibilità l’esistenza del pagus (di questo tipo di insediamento territoriale) in epoca pre-romana anche in territori non romani. Basti pensare al pagus ligure su cui ha scritto pagine esemplari Emilio Sereni. Anche se tale figura è attestata fra le popolazioni celtiche, elleniche, germaniche, slave[192].

Probabilmente al di là degli aspetti forse eminentemente terminologici credo che la differenza tra pagi e vici sia tutto sommato evidente. L’abitante del pagus abita per definizione (nell’ottica delle fonti romane) in un luogo di pianura perché nessuna fonte lo definisce ‘montano’ ed è altresì chiaro che con tale espressione si poteva fare riferimento ad agglomerati sparsi anche di notevole dimensione. La presenza di insediamenti territoriali ‘per pagi’ nel Sannio, inoltre fa pensare che la realtà descritta dalle fonti antiquarie per Roma non sia generalizzabile[193]. L’abitante del vicus è colui che risulta invece insediato in un territorio strutturato anzitutto secondo una scansione viaria (strigatio e scamnatio? centuriazione romana?), ma tale impostazione sembra riferibile principalmente alla realtà della tarda repubblica, del principato e dell’età classica. In questo quadro, al di là del vicus augusteo (sulle cui origini e sulla cui natura non credo si possano avere dubbi dato che la concordanza di Dione Cassio e Svetonio mi pare abbastanza convincente) chiaramente nato in epoca successiva, si potrebbe pensare che dal punto di vista della storia degli insediamenti territoriali, alla più risalente dicotomia pagani/montani si sia sovrapposta quella più recente di abitante del pagus/abitante del vicus, non prima delle prime colonizzazioni caratterizzate, come è noto, dalla linea di centuriazione della limitatio romana. Penso questo ricollegandomi alla dicotomia (secondo questa chiave di lettura non più tanto misteriosa) tra i pagani (=appartenenti al pagus) e i milites (appartenenti alla centuria) che potrebbe riflettere come detto un’ulteriore livello di sovrapposizione tra la dimensione del pagus arcaico e la realtà successiva della centuriazione romana (dies a quo: Terracina nel 329 a.C.).

Così il vicus potrebbe costituire una novità alternativa (ma perfettamente integrata) rispetto all’urbs o all’oppidum, come attesta la lex agraria del 111 a.C., anche in realtà territoriali diverse da Roma[194].

Ritornando alla notizia di Livio sulla necessità di reclutare soldati in pagi, fora e conciliabula, il secolo di distanza forse esprime la misura dell’evoluzione della struttura del territorio nella penisola italiana in rapporto con l’espansione territoriale romana, mentre la ragione per cui nel testo della legge agraria non compare una menzione del pagus si spiega probabilmente per due motivi principali. Primo. Perché urbs, oppidum e vicus, pur nelle loro diversità, sono sempre delle forme di insediamento territoriale che esprimono un organizzazione strutturale urbanizzata: l’oppidum (centro fortificato) e il vicus (insediamento territoriale o villaggio di tipo sub urbano), insomma, dipendono dall’urbs nella rete di strutturazione del territorio. Secondo. Il pagus non è una forma di insediamento territoriale strutturata in modo urbanizzato, ma per definizione è un insediamento sparso[195].

 

12. – s Le clausole di eccezione ‘extra eum agrum’ e ‘exceptum cavitumve est nei divideretur’ delle linee 4 e 6 relative ai possedimenti assegnati in base alla legislazione agraria di Caio Gracco del 122 a.C.

 

La clausola di eccezione ‘extra eum agrum’ è una clausola che si intuisce chiaramente presente già nella linea 4 (extra eum agrum, quei ager ex lege…) e che si costruisce nella sua interezza in base al confronto con la linea 6: lege plebive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rog(avit), exceptum cavitumve est nei divideretur. La dottrina prevalente interpreta questa clausola come una chiara allusione a delle categorie di possedimenti dell’ager publicus populi Romani che sarebbero state escluse dalla legislazione graccana. Forse Caio Gracco fu più attento del fratello a specificare le varie categorie di possedimenti esclusi dalla legge di riforma. Il Crawford elenca i casi seguenti: l’ager censorius, questorius, compascuus, l’ager in trientabulis e l’alpeggio[196]; le terre cedute alle colonie e ai municipi Così A. Burdese, Studi sull’ager publicus 92 s.[197]; forse le terre cedute ai Latini e agli italici[198]; l’ager Campanus nella sua totalità[199].

L’idea di riferire i possedimenti compresi in agro Campano a quest’ultima categoria di terreni, che sarebbero stati esclusi dalla legislazione graccana cui si sarebbe riferita la clausola extra eum agrum di cui ci stiamo occupando, fu formulata per la prima volta del Mommsen in base a due famosissimi passi di Cicerone[200]:

 

Cic. de lege agr. 2.29.81: Maiores nostri non solum id, quod de Campanis ceperant, non imminuerunt, verum etiam, quod ei tenebant, quibus adimi iure non poterat, coemerunt. Qua de causa nec duo Gracchi, qui de plebis Romanae commodis plurimum cogitaverunt, nec L. Sulla, qui omnia sine ulla religione, quibus voluit, est dilargitus, agrum Campanum attingere ausus est.

 

Cic. de lege agr. 1.7.21: qui ager ipse per sese et Sullanae dominationi et Gracchorum largitioni restitisset.

 

La questione è stata nuovamente approfondita grazie ad una ricerca condotta prevalentemente su questi temi da un gruppo di lavoro della Seconda Università di Napoli (a cui io stesso ho partecipato). I risultati, recentemente pubblicati, dimostrano che in senso conforme ai due testi appena citati di Cicerone, l’ager Campanus sembrerebbe essere stato effettivamente escluso dall’attività delle commissioni graccane[201].

Non è possibile pertanto seguire Andrew Lintott nella misura in cui sembra dare maggiore credito a quella parte della dottrina facente capo al De Martino che ritiene le affermazioni di Cicerone discutibili[202]. Né si può dare credito all’ipotesi di una fondazione di una colonia a Capua da parte di Caio Gracco (così come del resto da parte di Silla). L’intervento graccano nell’ager Campanus ebbe carattere ricognitivo e fu compiuto molto probabilmente soltanto a fini restitutori[203].

Un punto su cui la storiografia contemporanea pone giustamente molta attenzione riguarda il ritrovamento di numerosi cippi graccani, dei quali, uno ritrovato a S. Angelo in Formis (quindi in agro Campano[204]) sembrerebbe effettivamente provare che l’ager Campanus non fu escluso dalla legislazione graccana. Inoltre, i risultati di una famosa ricerca del gruppo di Besançon (Chouquer et alii) sembrebbero suggestivamente alludere ad una centuriazione dell’ager Campanus anteriore all’età di Cesare, ossia proprio all’età dei Gracchi[205].

A parte le argomentazioni addotte da Gennaro Franciosi sul cippo graccano di S. Angelo in Formis (effettivamente dalla natura meramente restitutoria), quanto riferisce Lintott sul combinato disposto di queste due notizie fa effettivamente riflettere sull’effettiva sorte dell’ager Campanus all’epoca delle riforme graccane[206].

Le testimonianze epigrafiche più significative di cui disponiamo e che in qualche modo possono essere ricondotte alla centuriazione dell’ager Campanus e all’attività dei Gracchi riguardano la zona di S. Angelo in Formis, molto ricca di ritrovamenti (dal punto di vista dei cippi terminali), dove sono stati trovati due cippi anepigrafi pertinenti al territorio dei praedia Dianae Tifatinae, ritenuti esterni alla centuriazione dell’ager Campanus, e attribuiti quindi a Silla, ed altri cinque termini inscritti dell’età di Vespasiano (77 a.C.) che riguardano la restitutio della terre donate da Silla al santuario ex forma divi Augusti[207]. Sempre relativo alla centuriazione dell’ager Campanus è il famoso termine graccano di S. Angelo in Formis che insieme ad altri cippi terminali ritrovati altrove costituisce un serbatoio di conoscenza notevole ai nostri fini[208]. Altre attestazioni epigrafiche riguardano la fondazione coloniaria di Cesare del 59 a.C.

È facile comprendere quindi che le più antiche attestazioni epigrafiche di centuriazione dell’ager Campanus riguardano l’epoca graccana. Mentre per cominciare a trovare una corrispondenza tra le notizie delle fonti letterarie e quelle dei ritrovamenti epigrafici si dovrà attendere l’epoca sillana e poi, in massima parte, la deduzione coloniaria di Cesare.

La dottrina prevalente, a cominciare dal Mommsen, ritiene l’intervento graccano nell’ager Campanus meramente restitutorio (cioè in funzione di limitazione e terminazione, ma non di assegnazione), e credo che di questo non si possa dubitare stando alla sigla III VIR A I A inscritta sul cippo più importante (dal punto di vista epigrafico) di S. Angelo in Formis (triumviri agris iudicandis adsignandis) e anche in termini graccani scoperti in altre sedi[209]. In testimonianze epigrafiche rinvenibili nella lex Bantina (l. 15), de repetundae (ll. 13,16,22) ed agraria del 111 a.C. (l. 15) si rinviene invece la sigla triumviri A(gris) D(andis) A(adsignandis). Ancora, in CIL. 1.718 si legge A(gris) D(andis) A(dsignandis) I(udicandis). Tutto questo in conformità di quanto riferisce Val. Max. 7.2.6: idem ut secundum legem eius per triumviros ager populo viritim divideretur egregie censuit. La differenza rispetto alle indicazioni del tipo A I A forse si spiega col fatto che Caio Gracco avrebbe privato le commissioni triumvirali del potere di giudicare in ordine alla titolarità dei beni (per aver istituito tribunali speciali)[210].

Dunque il cippo graccano di S. Angelo in Formis aveva principalmente una funzione ricognitivo/restitutoria (limitazione e terminazione) e, probabilmente, solo in via del tutto eventuale, assegnatoria. Il fatto però che sia l’unico termine giunto fino a noi di un’intera centuriazione e che sia stato piantato a ridosso del tempio di Diana Tifatina lascia pensare che l’assegnazione avesse riguardato una particolare parte del territorio legata alle vicende delle terre del tempio di Diana[211].

Rivediamone il dettaglio. CIL. 1.552: C SeMPRonius ti f grac/ AP CLAVDIVS C F POLC/ P LICINIVS P F CRAS/ III VIR A I A. Sul vertice della colonna reca incisa la dicitura sciolta K(itra) K(ardinem) undecimo, S(inistra) D(ecumanum) primum.

Questo cippo però non è fortunatamente l’unico termine graccano rinvenuto in Italia meridionale. Esistono altri sette termini già noti (uno nei pressi dell’antica Suessula, uno a Sicigliano degli Alburni, tre in provincia Apuliae presso Aeclanum, due in Lucania a Sala Consilina e Atena Lucana)[212]. Vale la pena di ricordare ancora brevemente i più significativi.

Cominciamo da un cippo terminale, rinvenuto in agro Salano, che è simile a quello di S. Angelo in Formis: CIL. 1. 642(=553): AP CLAVD/ P LICINIVS/ III VIR A I A. Sul vertice della colonna vi è inciso soltanto il riferimento al K(ardo)V. Lo stesso si può dire sul termine graccano rinvenuto nel campus Atinas, nella valle del fiume Tanagro, tra Atena Lucana e Sala Consilina. Il cippo graccano reca la seguente dicitura: CIL. 1. 639: C. SEMPRONIVS TI F/ AP CLAVDIVS C F/ P LICINIVS P F/ III VIR A I A. Anche qui compare, come per il cippo di S. Angelo in Formis, un’indicazione gromatica. Certamente leggibile è l’indicazione relativa al cardine: K(ardo) VII. La particolarità è spiegata considerando che il termine fosse collocato sul decumano massimo che in quel tratto corrispondeva alla via Popilia. Era dunque inutile fornire indicazione sul decumano, potendo bastare solo quella del cardine[213].

Nell’antico agro di Suessula, nei pressi di Capo di Conca (Arienzo), è stato ritrovato invece il cippo seguente: CIL. 1.641(=1504): C SEMPRONIVS ti F/ AP CLAVDIVS C f/ P LICINIVS P F/ III VIR (132/131 a.C.). Qui siamo appena oltre il margine sud orientale dell’ager Campanus, la mancanza di indicazioni gromatiche si può spiegare con il fatto che si tratta di un cippo (purtroppo) tronco, tuttavia è interessante rilevare l’attestazione di un cippo terminale anche in questa zona. Dato che la griglia di centuriazione (dell’ager Campanus) non può arrivare sin qui, la testimonianza dimostra che l’intervento graccano in questa zona non toccò questo territorio in senso stretto[214].

Abbiamo forse elementi già sufficienti per provare a tirare delle prime conclusioni[215]. Credo anzitutto di poter escludere che le commissioni graccane fecero la centuriatio dell’ager Campanus. Lo dimostra il fatto che l’indicazione terminale non è uguale in tutti i casi ma si adegua invece alla situazione dei luoghi. Il termine di S. Angelo in Formis non è infatti l’unico ad interessare la zona dell’ager Campanus (c’è il termine anepigrafe di Trentola e quello di Suessula, seppure quest’ultimo fuori dall’ager Campanus in senso stretto), tuttavia è l’unico che reca un’indicazione gromatica completa (cardo e decumano). Questo può significare che la commissione graccana impiantò il termine su una griglia di centuriazione già esistente[216]. Il che dovrebbe far riflettere gli studiosi del gruppo di Besaçon. L’indicazione sul vertice della colonna [K(itra) K(ardinem) undecimo, S(inistra) D(ecumanum) primum.] starebbe a dimostrarlo e, come ha già giustamente sottolineato il Mommsen, questo fatto può spiegarsi solo come un riferimento ad una forma agri già esistente[217]. Questo dato è molto importante per l’economia del nostro discorso perché potrebbe essere l’argomento decisivo per spostare la data della prima centuriazione dell’ager Campanus in epoca pregraccana[218].

Se quindi, in base a questa breve disamina, siamo in grado di escludere che le indicazioni su una presunta centuriazione dell’ager Campanus fatta dai Gracchi siano in qualche modo fondate; e se questo fatto, messo in relazione al cippo di S. Angelo in Formis e agli altri anepigrafi, non dimostra che l’ager Campanus fosse compreso nella lgislazione graccana, poco fondamento sembra avere anche la suggestiva soluzione proposta da quegli autori che tentano di conciliare un presunto intervento legislativo di Tiberio Gracco (argomentato in base al ritrovamento del cippo di S. Angelo in Formis) con la clausola contemplata nella lex agraria. Secondo questa ipotesi, Tiberio Gracco avrebbe pensato di redistribuire i terreni dell’ager Campanus, ma il fratello avrebbe deliberatamente escluso questi dalla sua legge di riforma perché intenzionato a fondare una colonia a Capua[219]. L’obiezione di Andrew Lintott sembra però su questo punto decisiva; la clausola di esenzione di cui stiamo discutendo, alla linea 22, sembrerebbe fare esplicito riferimento proprio a dei terreni assegnati in occasione di fondazioni coloniarie[220]. Con riferimento al cippo del Tifata il pensiero corre subito alla testimonianza di Liv. 32.7.3 (sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt). Le commissioni graccane potrebbero essere intervenute per ristabilire i confini esatti delle ‘vendite’ cui fa riferimento lo storico patavino[221].

 

13. – Lo status giuridico dell’ager Campanus all’epoca della legge agraria

 

In realtà per risolvere la questione bisogna aver presente quale fu la sorte dell’ager Campanus dall’epoca della deditio del 211 a.C. fino alla definitiva fondazione della colonia di Capua da parte di Cesare nel 59 a.C. Mi sono occupato dell’argomento in altra sede, ma forse è il caso, sia pure molto brevemente, di richiamare il quadro della situazione[222].

In linea generale occorre dire che la politica di Roma nei confronti delle città italiche con cui veniva a che fare era quella di lasciare quanto più forte possibile in vigore il sistema di organizzazione civile e amministrativa vigente. Questa forse la ragione per cui si hanno notizie per Capua di magistrature autoctone (meddices) e della rilevanza di strutture insediative particolari (come il pagus) anche in fase di romanizzazione avanzata. Vedremo che lo stesso si potrà dire per il territorio africano in cui la presenza romana si caratterizza per una particolare tolleranza di strutture autoctone e modelli di insediamento preesistenti, purché bilanciata da un interesse di tipo politico o economico.

Fatta questa precisazione, i fatti per noi rilevanti relativi alla ripartizione del territorio capuano si svolgono tutti nel quindicennio che va dal 209 al 194 a.C.[223]. La sequenza degli avvenimenti comincia nel 209 a.C. quando una parte dell’ager Campanus fu data dai censori ai privati dietro pagamento di un vectigal. Livio così riporta l’episodio: Liv. 27.3.1: Capuae interim Flaccus dum bonis principum vendendis, agro qui publicatus erat locando-locavit autem omnem frumento-tempus terit[224]. Nel 205 a.C. fu venduta ai privati la parte di territorio tra la cd. fossa Graeca e il mare. Il compito fu affidato ai questori: Liv. 28.46.4-5: Et quia pecunia ad bellum deerat, agri Campani regionem a fossa Graeca ad mare versam vendere quaestores iussi, indicio quoque permisso qui ager civis Campani fuisset, uti is publicus populi Romani esset; indici praemium constitutum, quantae pecuniae ager indicatus esset pars decima[225]. Nel 198 a.C. si procedette alla vendita del territorio attorno al monte Tifata, sempre da parte dei censori. Ne riferisce Liv. in 32.7.3: sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt. Nel 194 a.C., come abbiamo già riferito, furono infine dedotte le colonie di Volturnum, Puteoli e Liternum (Liv. 34.45.1)[226].

Il senso giuridico di tali avvenimenti riguarda molto da vicino il modo di intendere il sistema di organizzazione agrario usato dai Romani in età medio repubblicana[227]. I terreni conferiti ai cittadini erano fatti oggetto di censimento e ricavati in base ad una tecnica di misurazione che le fonti chiamano ager divisus et assignatus per limites in centuriis[228]. Non c’è dubbio che a partire da questo momento, proprio la prima regolamentazione agraria del Senato di Roma dimostra che ciascuna delle parti di ager Campanus che era stata assegnata dai Romani era diventata ager publicus(/ager vectigalis). Lo dimostra la disposizione della linea 7-8 relativa all’obbligo per i censori di iscrivere in pubblici registri tutte le categorie di cespiti[229].

Al di là di questi limiti, i titolari erano liberi di gestire con la massima libertà la porzione (quota) di ager publicus loro assegnata. Sono quindi da considerare tecnicamente dei possessores (possibile tutela processuale attraverso la controversia de modo ovvero de loco) quindi, di fatto, veri e propri proprietari, anche se in senso giuridico soltanto possessori. Le assegnazioni coloniarie dovevano avvenire in modo che tutti i beneficiari ricevessero parti uguali. Di qui la necessità di procedere ad una stima della qualità del terreno che veniva suddiviso in parti disuguali, per poi costituire quote di eguale valore da assegnare mediante sortitio[230]. Dovrebbero rientrare in tale categoria di ripartizione territoriale tutte le assegnazioni di colonie relative al periodo che stiamo studiando. Gli esempi da fare sarebbero numerosi: Cales, Suessa e Sinuessa alla fine del quarto secolo a.C. La deduzione delle cinque colonie in oram maritimae del 194 a.C. e forse l’inauguratio del campus Stellatis[231].

Una parte dell’ager publicus populi Romani, non destinata all’occupazione, era invece riservata all’affitto e faceva parte quindi della categoria di terreni definiti dal Weber ‘di minor diritto’.

In questi casi (terre concesse in affitto ereditario, con imposizione di oneri viari, terreni da assoggettare ad imposta) i censori procedevano ad una ripartizione per scamna et strigas[232]. Dovrebbero rientrare in tale categoria l’assegnazione censoria del 209 a.C. voluta dal console Flacco (Liv. 27.3.1) e quella approvata dalla plebe su autorizzazione del comizio che incaricò i censori Cornelio Cetego e Sempronio Tutidano di appaltare il territorio capuano (Liv. 27.11.8). A condizione di considerare la notizia attendibile rientrerebbe in tale categoria anche la locazione censoria di parte dell’ager publicus ai trecento coloni (di Liternum?) adscripti secondo la volontà del Senato (Liv. 32.7.3: fruendum locarunt colonosque eo trecentos-is enim numeros finitus ab senatu erat- adscripserunt).

Erano fuori dalla categoria dei terreni cd. di minor diritto, e quindi dal sistema di vendita censoria, i terreni non imponibili e quelli soggetti ad imposizione secondo il sistema del modus[233]. Si tratta delle antiche porzioni di terreno dette trientabula e dell’ager quaestorius. In particolare lo Stato ricorreva a quest’ultimo sistema di ripartizione territoriale quando aveva bisogno di denaro. I terreni venivano gravati da un canone di ricognizione (perché serviva a provare il diritto di appartenenza allo Stato) e ceduti come garanzia a creditori o a finanzieri con facoltà di riscatto. Non sembra che tali terreni venissero ripartiti con il sistema della limitatio. Per il periodo storico che stiamo studiando questo tipo di ripartizione territoriale dovrebbe corrispondere a quella fatta nel 205 a.C. dai questori impegnati nella assegnazione del territorio tra la cd. fossa Graeca e il mare[234].

Un’ulteriore forma di misurazione della terra che probabilmente fu adottata in questa fase storica per l’ager Campanus fu l’ager per extremitatem mensura comprehensus. I censori (?) rilevavano e trascrivevano soltanto i confini esterni di una zona le cui porzioni di territorio venivano lasciate o assegnate a comunità in cambio di stipendium, ovvero nel caso in cui l’assegnazione riguardasse dei possedimenti templari (ad es. i terreni del tempio di Diana sub Tifata monte)[235]. La vendita censoria cui allude Livio dovrebbe riguardare proprio questa parte di ager Campanus (Liv. 32.7.3: sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt)[236]. Le vendite di Flacco del 209 a.C. dovrebbero appartenere invece al primo caso[237].

Nonostante gli sforzi considerevoli del Senato romano di cui sono una chiara testimonianza gli eventi narrati dalle fonti, la situazione del territorio di Capua ancora all’epoca del consolato di Cicerone (64 a.C.) dovette restare in fondo invariata. In questo senso la prevalente dottrina interpreta il seguente noto passo di Cicerone: Cic. de lege agr. 2.31.84: totus ager Campanus colitur et possidetur a plebe, et a plebe optima et modestissima; quod genus hominum optime moratum, optimorum et aratorum et militum, ab hoc plebicola tribuno plebis funditus eicitur[238]. Una deduzione di colonia dell’intero territorio di Capua forse sarebbe stata la soluzione migliore, ma questo provvedimento, per l’epoca che abbiamo studiato, non poteva forse ancora essere adottato, per evitare il rischio di ricostituire di nuovo un nucleo di potere antagonista forte come era stato finora la città di Capua per Roma[239].

Mi pare che in base a quanto esposto finora sia alquanto difficile sostenere che le commissioni graccane possano essere intervenute in qualche modo per regolamentare in tutto o in parte terreni dell’ager Campanus. Tutto lascerebbe supporre che Tiberio Gracco e poi suo fratello abbiano fatto le loro riforme, magari tenendo presente la situazione dell’ager Campanus, ma quasi certamente lasciando fuori dalle loro regolamentazioni i terreni posti in agro Campano. Tutto ciò a supporto della tesi del Mommsen che in fondo dava credito alle testimonianze di Cicerone delle quali abbiamo visto che non ci sono seri motivi per dubitare[240]. Questo significa anche che, se le leggi dei Gracchi riguardarono soltanto le terre appartenenti all’ager publicus populi Romani non formalmente distribuite, assegnate o assoggettate a vendite/locazioni censorie, cioè gli agri occupatorii secondo l’ottica dei gromatici e di Appiano[241], allora non ci sarebbe stato bisogno da parte di Caio Gracco di esentare esplicitamente l’ager Campanus dalle sue riforme; se è vero che, come abbiamo visto, una buona parte dell’ager Campanus fu fatto oggetto di esplicite assegnazioni censorie[242].

Evidentemente la soluzione più semplice è proprio quella che vuole l’ager Campanus escluso dalle riforme graccane relative alle assegnazioni di terre. Per usare le parole di Lintott: “The fact that the ager Campanus was not in fact redistributed in this period into long-term holdings, which eventually became private, is the strongest argument that il must have been specifically exempted by C. Gracchus and hence also by this law”[243]. Secondo M.H. Crawford, Tiberio Gracco avrebbe evitato di intervenire nell’ager Campanus e Caio Gracco avrebbe specificato più in dettaglio le categorie di legge escluse dalla disciplina della sua legge[244]. A mio parere si potrebbe rilevare invece una continuità tra l’attività del Senato in ordine alla gestione dell’ager Campanus e quella di Tiberio e poi Caio Gracco. Non dimentichiamo che già il console Postumio tentò di intervenire con l’aiuto del tribuno Lucrezio nel 172 a.C. Tuttavia solo un altro tribuno, P. Cornelio Lentulo riuscirà nel 165 a.C. a redigere una forma agri Campani e forse a dichiarare così l’ager Campanus finalmente ager puplicus populi Romani. Del resto, non bisogna dimenticare che Tiberio, il padre dei fratelli Gracchi, fu un esponente di primissimo piano della classe politica romana proprio nella prima metà del secondo secolo a.C.

 

14. – I terreni e i possedimenti iscritti in formas tabulasve: commento alla linea 7

 

Proseguiamo con il commento. In dettaglio, la linea 7 contempla i terreni assegnati dalle commissioni graccane che avessero anche la caratteristica di essere dei terreni edificati (agri locei aedificiei) e iscritti in una forma censuale: i]n terra…Italia IIIvir dedit adsignavit reliquit inve formas tabulasve retulit referive iusit: ager locus aedificium omnis quei supra scriptu[s est[245]. Analogo riferimento alla forma del censo si rinviene più avanti alle linee 78: idque in formas publicas facito ute[i referatur i(ta) u(tei) e r(e) p(ublica) f(ide)]q(ue) e(i) e(sse) v(idebitur). IIvir, quei ex h. l. factus creatusve erit, is facito in diebus CCL proxsumeis, quibus h. [l.] populus plebesve iuserit (formas publicas) e 80: quod eius ex h. l. in [f]ormam publicam rellatum (formam publicam). È evidente che siamo di fronte ad un riferimento preciso alla forma agri di cui un precedente illustre è dato dalla forma agri di P. Cornelio Lentulo mediante la quale è molto probabile che l’ager Campanus sia diventato legalmente (e per la prima volta) ager publicus populi Romani[246]. Intendo dire che la redazione di una forma agri (forse la stessa centuriazione dell’ager Campanus oggi ancora visibile) e l’omologazione di tale documento nel tempio della Libertà (che dall’età imperiale era il deposito delle tabulae censoriae) sono elementi forse sufficienti per affermare che in quest’occasione l’intero ager Campanus fu trasformato in modo ‘istituzionale’ (con atto pubblico di un organo costituzionale dello Stato romano), da terreno ‘confiscato’=ager publicatus, in ager publicus populi Romani.

L’atrium Libertatis era il luogo in cui venivano depositate le tabulae censoriae[247]. Famosa è l’accusa di Cicerone a Servilio Rullo di aver manomesso le tavole dei censori per trovare la lista delle Italiae possessiones[248]. Con riferimento all’ager Campanus operazioni di vendita censoria (o questoria) che possono aver dato luogo alla redazione di tavole possessorie come quelle menzionate dalla legge possono essere state quelle compiute nel 209, 205, 198, 194, 174 (a Calatia). Ed anche la ‘vendita’ tentata dal tribuno Lucrezio in seguito alla ricognizione di Postumio del 172, che per parte della tradizione annalistica avrebbe dovuto rientrare in questa categoria (Liv. 42.19.1: M. Lucretius tribunus plebis promulgavit, ut agrum Campanum censores fruendum locarent).

Un altro precedente famoso, ma vedi i riferimenti dei gromatici[249], è dato dalla forma di Aurasio[250].

La notizia di Granio Liciniano per cui in atrium Libertatis venivano conservate le leggi relative alle operazioni catastali romane (formamque agrorum in aes incisam ad Libertatis fixam reliquit)[251] trova una conferma in Catone il quale, in Fest. sv. Probrum (L. 277,10), afferma: lex fixa in atrio Libertatis cum multis. Non so se il riferimento dell’oratore all’incendio che avrebbe distrutto la legge sullo stupro della vestale, come altre, proprio in atrium Libertatis possa riguardare (e quindi aver coinvolto) anche la forma agri di Lentulo (Cato 74, fragm. 199: lex fixa in atrio Libertatis cum multis alis legibus incendio consumpta est). Questo spiegherebbe il mancato ritrovamento della catastazione di Lentulo, ma si dovrebbe provare che l’incendio di cui riferisce Catone sia stato successivo al 162 a.C. Certo, sono incerti sia la cronologia che le circostanze in cui fu pronunciata l’orazione de auguribus cui fa riferimento la glossa festina, sta di fatto però che l’ultima orazione di questo grande personaggio fu pronunciata da questi nell’anno della sua morte, il 146 a.C., all’età di ottantacinque anni. E, del resto, non è detto che l’inciso di Liciniano (Gran. Licin. 28.29-36: quam postea Sullam corrupit) non possa essere preso in senso metaforico[252].

Un’ultima annotazione su questo tema va fatta pensando che secondo la tradizione il tempio della Libertà sarebbe stato fondato da Tiberio Sempronio Gracco padre intorno al 186 a.C.: Liv. 24.16.19: Digna res visa ut simulacrum celebrati eius diei Gracchus, postquam Romam rediit, pingi iuberet in aede Libertatis quam pater eius in Aventino ex multaticia pecunia faciendam curavit dedicavitque.

Come si vede, anche su questa versione dei fatti in ordine ad un aspetto molto particolare della storia agraria romana ritorna in modo puntuale l’ombra dei Gracchi.

Il riferimento del legislatore del 111 a.C. ai possedimenti che agri locei aedific[iei della linea 6 e all’ager locus aedificium omnis quei supra scriptu[s della linea 7 suggerisce anche un’altra considerazione. È la prima volta che compare il riferimento nella legge a terreni edificati e/o a cespiti immobiliari costituiti da edifici. Se in questo frangente il legislatore ha inteso proprio riferirsi alle aree edificate rileva anche un ulteriore elemento di novità dovuto al fatto che la trasformazione della società romana nel senso di una sensibile urbanizzazione, quale effetto della trasformazione dovuta alle conseguenze di medio e lungo periodo della seconda guerra punica, troverebbe in questo caso una significativa conferma.

 

15. – La nozione di ager privatus della linea 8

 

Le linee 8-10 chiudono la prima parte della sezione della legge agraria epigrafica dedicata alle terre e ai possedimenti ager publicus populi Romani in terram Italiam. Tutte le categorie di cespiti fondiari elencate sin qui ai sensi di questa legge, vengono dichiarate ager privatus[253]. Lo si deduce chiaramente dalle prime parole leggibili della linea 8: utei ceterorum locorum agrorum aedificiorum privatorum est, esto[254]. Si stabilisce altresì con la stessa linea un obbligo per i censori di curarne l’iscrizione nelle tavole del censo: Censor que queicomque erit fa[c]ito, utei is ager locus aedificium, quei e[x hace lege privatus factus est, ita, utei ceteri agri loca aedificia privati, in censum referatur, …deque eo agro loco aed]ificio eum, quoium[is ager locus aedificium erit, eadem profiterei iubeto, quae de cetereis agreis); ed inoltre viene sancito il divieto assoluto, anche di fronte a provvedimenti del senato: linea 9: loceis aedificieis quoium eorum quisque est profiterei iusserit…]est. Neive quis facito, quo, quoius eum agrum locum aedificium possesionem ex lege plebeive scit[o ess]e oportet oportebitve, eum agrum l[ocum aedificium possesionem minus oetatur fruatur habeat possideatque…n]eive quis de ea re ad sen[atum referto); o di magistrati, di turbarne il godimento: linea 10: nevie pro magistratu inpe]riove sententiam deicito neive ferto, quo quis eorum, quoium eum agrum locum aedificium posse[sio]nem ex lege plebeive scito esse oport[et oportebitve…eum agrum locum aedificium possesionem minus oetatur fruatur habeat possid]eatque quove possesio invito, mor[tuove eo heredibus eius inviteis auferatur.

Il riferimento all’iscrizione da parte dei censori nelle tavole censuarie è importante perché forse questa norma pone fine alla vexata quaestio della redistribuzione nelle classi di censo dei vecchi possessori e anche dei nuovi beneficiari delle riforme graccane. In dottrina infatti non vi è chi non abbia visto in questo uno dei caratteri precipui dell’intera legge che stiamo commentando[255]. Ma su tale punto ritorneremo nel prossimo capitolo commentando le linee 15 e 17.

La trasformazione di questi possedimenti in ager privatus è però un dato che non può essere revocato in dubbio. A parte il riferimento della linea 8 che è inequivocabile, anche in altri due luoghi della legge lo si legge altrettanto chiaramente a proposito della volontà del legislatore di trasformare i piccoli possedimenti abusivi di 30 iugeri (colendi causa) in ager privatus. Alla linea 14: in eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: [i]s ager privatus esto; e a proposito delle terre (esenti da tributo?) menzionate alla linea 19: to exve h. l. privatum factum est erit ve[256].

Quale può essere una ricostruzione attendibile dell’etimologia di privatus? Va detto anzitutto che tale nozione di ager era già nota a Catone che parla esplicitamente di acquisizioni di ager privatus in Orat. 79 fragm. 206: Accessit ager, quem privatim habent, Gallicus, Samnitis, Apulus, Bruttius. Invero tale accezione sembra pienamente in uso all’epoca di Catone dato che troviamo conferma dell’uso di tale vocabolo nel senso di ‘singolo’, di ‘cittadino’ in contrapposizione di ciò che è invece esprime una carica pubblica, in Plauto: Capt. 166: hic qualis imperator nunc privatus est e ancora di più, in senso più maturo in Cic. de leg. 3.19.43: Deinde de promulgatione, de singulis rebus agendis, de privatis magistratibusve auduendis[257]. Il dato trova conferma anche nel tardo Isidoro: etym. 9.4.30: Privati sunt exstranei ab officiis publicis. Est enim nomen magistratum habenti contrarium, et dict privati quod sint ab officiis curiae absoluti.

L’aggettivo rinvia alla nozione di privus[258]. Abbiamo su questo il vocabolario festino (nella versione epitomata di Paolo) che alla voce Privos privasque rende in modo bicipite, e sostanzialmente confermando l’impressione che si ricava dalle fonti appena citate, un’accezione ambivalente del termine: Paul.-Fest. sv. Privos privasque (L. 252,20): Privos privasque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur, quae uniuscuiusque sint; hinc et privilegium et privatus; dicimus tamen et privatum, cui quid est ademptum.

Come si vede il vocabolo privus venne usato dagli antiqui per indicare i singoli individui (antiqui dicebant pro singulis). Di qui si dicevano ‘private’ anche le cose che appartenevano ad un singolo individuo, quindi non al gruppo inteso come gens o famiglia (ob quam causam et privata dicuntur, quae uniuscuiusque sint). Da questo termine derivano anche le espressioni ‘privilegio’ e ‘privato’ (hinc et privilegium et privatus)[259]. Come si vede la definizione dell’epitome paolina si chiude in modo ambiguo perché privatus è (dicimus tamen et privatum) anche cui quid est ademptum. Quindi, da un lato ciò che è del singolo, dall’altro ciò che è ‘sottratto’: come due facce della stessa medaglia. Il dato trova conferma già in Plauto (Poen. 775: ut eo me privent atque inter se dividant) e Cesare b.civ. 3.90.3: rem publicam alterutro exercitu privare. Nel senso di ‘privarsi la vita’ si può citare ad esempio Tac. ann. 4.30.2.

Un valore semantico di privatus come di qualcosa che esprime il senso di una ‘proprietà privata’ si evidenzia particolarmente, ed in modo chiaro, solo con fonti del principato. Indicativo è Ovidio fasti 5.286: vindice servabat nullo sua publica volgus,/ iamque in privato pascere inertis erat. Poi ci sono Livio (2.24.7: ex tota urbe proripientium se ex privato; 30.44.11: nunc quia tributum ex privato conferendum est) e Seneca in cui l’espressione per privatum è usata nel senso metaforico di ‘attraversare la proprietà’ di un singolo: Sen. epist. 89.20: Inlustrium fluminum per privatum decursus est et amnes magni magnarumque gentium termini usque ad ostium a fonte vestri sunt.

Appare chiaro che quindi l’uso del vocabolo privatus in forma tecnica da parte del legislatore del 111 presuppone una solida esperienza culturale alle spalle. A questo punto penso sia interessante guardare più da vicino la teoria di Dario Sabbatucci sulla doppia opposizione tra sacer/profanus e publicus privatus laddove è chiaro che l’evidenza terminologica del testo di legge che stiamo commentando dimostra che nel 111 a.C. è legittimo parlare di operatività della contrapposizione publicus/ privatus.

Come si arriva a questo? Secondo Sabbatucci prima ancora che vigesse un sistema giuridico sociale qualificato dalla doppia endiadi ‘sacer/profanus’-‘publicus/privatus’ la nozione di riferimento era quella del nomen Romanum perché con esso si designava, nella mentalità arcaica, le nationes e le gentes da un punto di vista prevalentemente genetico. Ebbene, in questa fase, ogni comunità farebbe parte di un fanum individuato dal dio e a cui esso appartiene. Il nomen Romanum, a sua volta risulta suddiviso, in tanti nomina, le gentes appunto[260].

Rilevo che nel testo della legge agraria del 111 troviamo con riferimento al territorio italico indicazioni etniche come Latini e peregrini e non altro (linee 29, 31). Sotto il profilo territoriale a questa situazione corrisponde il regime dell’ager Romanus non ancora distinto in ager publicus e in ager privatus[261]. Le unità territoriali sono poste sotto la giurisdizione di singoli fana. La terra e i prodotti sono quindi del fanum. Per usare i prodotti della terra è necessario allora deporne una parte, la decuma, a vantaggio appunto del fanum. Va svolta insomma un’attività che in linguaggio tecnico arcaico è detta pro fano. Quello che resta è a vantaggio del singolo (privus) che ha compiuto il rito della profanatio (cioè l’offerta primiziale, o della decima al fanum). Una volta compiuta la profanatio, cioè l’offerta, quello che resta è nello stesso tempo privatus e profanus. Nel caso di una raccolta di grano non c’è differenza tra la parte offerta e la parte restante perché l’oggetto della profanatio è tutto il raccolto dell’annata. Tutto questo trova una sua spiegazione nel fatto che il fine ultimo della profanatio è di ‘rendere libero dal sacro’, cioè di rendere profano ciò che in condizioni storico, politico-sociali mutate diventa privatus, proprio perché, ed in quanto, non più publicus. È chiaro che nel contesto normativo della legge del 111 l’ager privatus è ciò che non è più publicus. Se il significato originario di publicus è populus=‘esercito’ è altrettanto chiaro che l’ager privatus è la stessa terra ‘sottratta al publicus’ e data ai singoli (viritim). Quindi nasce come espressione di qualcosa che non è più publicus, prima di diventare ‘pro singulis[262]. Anche in considerazione di tutto questo credo sia difficile riconoscere subito alla nozione di ager privatus una qualificazione giuridica di proprietà. Ciò che viene assegnato, riconosciuto o concesso uti singulis non è detto che lo sia per sempre. Fuori dai casi tecnici delle locazioni censorie e/o delle vendite questorie la preoccupazione del legislatore, ancora nel 111 a.C. come dimostra il testo della legge agraria è quella di assicurare la stabilità delle concessioni e di riconoscere la loro trasmissibilità iure ereditario. Il riferimento del legislatore all’ager patritus, ai veteres possessores e ai lotti o gli edifici trasmessi ereditariamente dimostra che nel 111 a.C. l’ager privatus non era ancora parte dell’oggetto dell’antica hereditas.

In chiave giuridica viene affrontato dalle stesse fonti romane la contrapposizione sacer/publicus[263]. In un frammento notissimo delle Institutiones di Marciano D. 1.8.6, libro tertio, si legge che sono sacre le cose che sono state consacrate pubblicamente, ma non le private (sacrae autem res sunt hae, quae publice consecratae sunt, non privatae). Sappiamo però a cosa si riferisce il giurista quando afferma: si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non est, sed profanum. Non entro nel merito della definizione di Ulpiano (D. 1.8.9, Ulp. 68 ad ed.) perché siamo in un contesto ormai distante dal tempo di cui ci stiamo occupando: Sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro. Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem.

Gaio, da parte sua, in Inst. 2.5 dice che è ritenuto sacro solo ciò che è stato consacrato per iniziativa (ex auctoritate) del popolo romano, sia mediante legge che mediante senatoconsulto (lege de ea re lata). Considerato il valore dei decreta senatoriali e delle leggi e dei plebiscita all’epoca della legge del 111 si può dire che la definizione gaiana sia ancora applicabile per il contesto di cui ci stiamo occupando e che la doppia endiadi esprima in sé il passaggio dalla condizione più antica a quella più recente. Una doppia endiadi che naturalmente trova la sua giustificazione nelle fonti: Hor. Ars poet. 394: Fuit haec sapientia quondam/publica privatis secernere, sacra profanis. E ancora di più Cicerone che per stigmatizzare le malefatte di Verre dice che costui non rispettò nulla: neque privati, neque publici, neque profani neque sacri (de signis 4.1.2).

Sempre Cicerone però contrappone publicus e privatus: Cic. Verr. 5.136: tibi privata navis oneraria maxima publice est aedificata. Ma in un frammento delle Verrine che trovo molto significativo fa anche una distinzione ulteriore tra diritto pubblico, privato e civile: Cic. Brut. 214: Nullum ille poetam noverat, nullum legerat oratorem, nullam memoriam antiquitatis conlegerat; non publicum ius, non privatum et civile cognoverat. Questo vuol dire che l’ipotesi di una fattispecie particolare di ager privatus distinta dal mero possesso e dal dominium ex iure Quiritium prospettata da Saumagne e poi da Leandro Zancan, troverebbe una sua giustificazione nelle fonti.

Su questo punto specifico ritorneremo, adesso è possibile fare un’ultima considerazione sulla natura giuridica dell’ager privatus identificato dal legislatore del 111. Mi pare che le fonti giustifichino l’idea che si tratti di una forma di possesso, si potrebbe dire, ‘qualificato’. Lo dimostra la procedura di tutela delle posizioni dei singoli possessori prevista da questa legge stessa con la disciplina di cui alla linea 18 contro lo spoglio violento nelle forme dell’interdictum unde vi. I frammenti di Festo e Isidoro che parlano di possessio sia per l’ager publicus che per quello privatus. C’è poi un altro frammento ciceroniano, sempre preso dalle Verrine, in cui il retore considera il matrimonium come qualcosa che è privatus: Cic. Verr. 2.26: matrimonia privata et singularia faciens. I matrimoni sono questioni private e individuali. Viene in mente la associazione tra possessio e matrimonium che sono accumonati nella disciplina del ius postliminium proprio perché res facti.

Per concludere su quanto considerato finora si può dire che la qualificazione dei lotti di terreno fatta dal legislatore del 111 come di ager privatus (ma anche le posizioni di coloro che si videro assegnare dei lotti di terreno all’epoca di Catone e poi, dobbiamo presumere, in ragione della disciplina delle leges Semproniae agrariae) abbia un significato preciso e che non può essere revocato in dubbio. Sul piano politico, religioso, sociale, ma soprattutto giuridico, la categoria dell’ager privatus ha quindi valore come espressione di qualcosa che è contrapposto a publicus, nel significato di ‘qualcosa che è sottratto’ (come dice l’epitome paolina: dicimus tamen et privatum, cui quid est ademptum) e, nello stesso tempo, che è ‘riservato al singolo’. Tutt’altro che estemporanea la configurazione di tale forma di appartenenza nelle forme del possesso, se si pensa che dietro la riforma di Tiberio Gracco vi fu P. Mucio e, dietro il legislatore del 111 a.C., probabilmente, Quinto Mucio l’augure.

Andiamo adesso al dettaglio della legge. Gli editori si sono posti anzitutto il problema di capire se tale legge è stata la prima a dichiarare private le categorie di terreni elencate[264].

La Johannsen ha posto in rilievo che in base alla linea 19 si dovrebbe dedurre che alcune categorie di questi possedimenti non furono dichiarati privati per la prima volta da questa legge quod eius ex lege plebeive sci]to exve h. l. privatum factum est eritve[265]. In effetti, nelle linee 13-14, si nota una previsione normativa che dichiara privati (con differente procedura quindi) i possedimenti entro i trenta iugeri di estensione in eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: [i]s ager privatus esto e comparando il contenuto delle linee 15-16[266] con quello delle linee 16-17[267] si rileva la differenza tra quei possedimenti che sarebbero stati soltanto trasferiti dagli assegnatari ai loro eredi e quelle terre il cui possesso sarebbe stato girato anche ad un compratore (avente causa).

Secondo Max Kaser delle categorie di possedimenti contemplati alle linee 1-7 alcune sarebbero state già dichiarate private prima della promulgazione della legge[268]. In effetti, anche se non risulta che Tiberio Gracco abbia dichiarato tali i provvedimenti che furono oggetto delle sue assegnazioni, esistono attestazioni in tal senso che sono già chiare in Catone con riferimento al territorio della Gallia Cisalpina, del Sannio, dell’Apulia e dei Bruzzi [Cato Orat. 79,206: Accessit ager, quem privatim habent, Gallicus, Samnitis, Apulus, Bruttius].

Si pone allora il problema di valutare la questione dovendo ammettere che, ancorché privati, alcuni provvedimenti avrebbero potuto subire delle limitazioni di diritto pubblico (per usare un’espressione moderna) come la sottoposizione ad un canone (vectigal o decima) o ad un vincolo di legge (inalienabilità)[269].

Andrew Lintott invece ritiene che la legge agraria non avrebbe confermato la natura di agri privati a quei possedimenti dichiarati tali da leggi recenti, ma avrebbe bensì disposto nel senso che soltanto le terre rese pubbliche nel 133 a.C., così come specificate nel dettaglio della legge commentato finora (linee 1-7), sarebbero diventate private. Mi pare corretta la conclusione tratta da questa premessa: le trasformazioni cominciate da Tiberio Gracco nel 133 a.C., con la legge che stiamo commentando, avrebbero trovato così una conclusione soddisfacente[270].

Non meno importante è l’espressione uti, frui, habere possidere, forse già usata nella linea 9: eum agrum l[ocum aedificium possesionem minus oetatur fruatur habeat possideatque per effetto della ricostruzione fatta in base al testo della linea 11: ei oetantur fruantur habeant po[ssideantque. Un impiego di tale formula si riscontra anche nella lex Antonia de Termessibus del 68 a.C. (linee 17-18: iei habuerunt/possederunt usei fructeive sunt, quae de ieis rebus), ma anche altre fonti dimostrano che tale formula sia un topos del linguaggio dei giuristi dell’epoca graccana. Questa espressione molto probabilmente indicava la posizione giuridica del possessore (proprietario) prima che nel linguaggio tecnico dell’ultimo secolo della repubblica (penso come terminus post quem all’età di Cesare) la categoria di dominium ex iure Quiritium si affermi nella dogmatica dei giuristi. È vero che gli assegnatari potevano gestire con la massima libertà la porzione (quota) di ager publicus loro concessa, tuttavia, questi soggetti, pur godendo di una posizione molto simile a quella di un proprietario, sono da considerare in senso giuridico ancora e comunque dei possessores. Basta guardare la tutela processuale che veniva loro concessa: una controversia de modo ovvero de loco[271]. Una tutela che in entrambi i casi risulta legata in origine, e fino a quasi tutta l’età repubblicana, a tematiche possessorie[272].

L’importanza di questo riferimento da questo punto di vista è quindi rimarchevole. Se la lex agraria epigrafica (in cui, come abbiamo visto, il sintagma ager publicus compare insieme a quello di terra Italia), non parla ancora in termini espliciti di proprietà (dominium ex iure Quiritium), ma usa piuttosto perifrasi come questa che stiamo commentando, ossia uti frui habere possidere, vuol dire che siamo ancora lontani dallo schema giuridico della proprietà che i giuristi successivi qualificheranno come dominium ex iure Quiritium.

Inoltre c’è la questione dei veteres possessores. Abbiamo visto chi può essere stato considerato come tale dal legislatore del 111. Indipendentemente dal fatto che si tratti dei beneficiari delle commissioni di Tiberio Gracco, ovvero di altri, l’esistenza di questa categoria di titolari di terra dimostra l’impossibilità di applicare il regime dell’usucapione sulle res immobiles di cui parla Gaio in 2.42: Usucapio mobilium quidem rerum anno completur, fundi vero et aedium biennio; et ita lege XII tabularum cautum est sui possedimenti che furono oggetto delle riforme agrarie.

Questo dato trova conferma nella regola generale per cui l’ager publicus era escluso dall’applicabilità del regime di acquisto della proprietà immobiliare mediante usucapione e questo fatto si deduce da Front. 2. de contr. agr. (Lach. 55,1): neque ullo modo abalienari posse a re publica e D. 41.3.9 (Gai. 4 ad ed. prov.): Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis populi Romani… Regola, a sua volta, che spiega la stessa testimonianza di Gaio sulle res extra patrimonium e, tra queste, sulle res publicae: Gai. 2.10: Hae autem quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae. 11. Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur[273]. Sull’altro versante, gli agri dati, adsignati o ricevuti in sortes potevano anche essere negoziati, altrimenti non si spiegherebbe la norma sulla non alienabilità dei lotti posta da Tiberio Gracco di cui parla Appiano[274]. E abbiamo anche visto che al di là delle vendite in senso tecnico, cioè le locazioni censorie o questorie, nel testo della legge del 111 si riscontra frequentemente un uso del verbo emere coniugato in terza persona. Inoltre, a parte l’uso della parola manceps corroborato dalla spiegazione festina, c’è anche Gaio che attesta un uso specifico della mancipatio nelle alienazioni immobiliari.

Si potrebbe ritenere quindi che lo schema negoziale della mancipatio venisse applicato anche nella compravendita di cespiti immobiliari sia nella forma del modus che in quella del locus e questo fatto non era condizionato dalla natura giuridica del bene oggetto di trasferimento. Del resto, tanto per fare un solo esempio tra i tanti possibili, la coëmptio matrimonii causa veniva usata come strumento per la costituzione della manus maritalis e questo però non vuol dire che le donne venissero vendute o passassero nella proprietà del coëmptionator[275]. Tutto ciò mi pare che porti elementi di supporto all’idea che l’ager publicus populi Romani durante l’età repubblicana seguì un percorso autonomo ed anche che non è possibile chiarire la sua dimensione giuridica attraverso le norme sulla proprietà dell’età classica.

 

16. – La formula agri publici privatique

 

Passiamo adesso ad analizzare più da vicino la teoria della cd. privata possessio che è stata formulata dal Saumagne (ma ripresa e integrata da Leandro Zancan[276]) proprio sulla scorta delle indicazioni di questa prima parte della legge agraria del 111 (ritornerò su tale argomento occupandomi delle questioni relative al vectigal nel secondo capitolo, nella parte di commento alle linee 19-20)[277]. Essa in sostanza distingue, all’interno della categoria dei terreni che il legislatore del 111 dichiara privati, una categoria di ager privatus, puro e semplice, da un’altra categoria di ager privatus optimo iure[278]. Lo Zancan in aggiunta rileva che il legislatore del 111 alla linea 19 preciserebbe: ex lege plebeive scito exve hac lege[279].

Esisterebbero quindi due categorie di terreni.

Una prima, costituita da quei possedimenti che il legislatore del 111 si sarebbe soltanto limitato a confermare come privati, essendo stata tale qualificazione già precedentemente conferita ex lege plebeive scito[280]. Lo proverebbero la formula usata ex lege plebeivescito (non quindi ex hac lege) e il sintagma oportet oportebitve. Apparterrebbero a questa categoria di terreni anche i terreni relicti dei veteres possessores e quelli assegnati dai triumviri, così come nella proposta di legge di Rullo, e così come per i possedimenti e le assegnazioni sillane[281]. La seconda sarebbe costituita invece da quei possedimenti che la legge del 111 avrebbe trasformato in privati (linee 11-14: privatum est eritve), ossia probabilmente quelli assegnati dai triumviri ai viasii vicani e le occupazioni posteriori alla lex Sempronia non superiori ai trenta iugeri (trientabula)[282].

Non considerando i terreni viasii vicani perché, per quello che vedremo, è forse preferibile l’impostazi