ds_gen N. 6 – 2007 – Contributi

 

MATTONEmanuale giuridico e insegnamento del diritto nelle università italiane del XVI secolo

 

Antonello Mattone

Università di Sassari

 

 

Sommario: 1. Il peso della tradizione. – 2. Mos gallicus e mos italicus negli ordinamenti didattici delle facoltà di diritto. – 3. L’istituzione della cattedra di Pandette. – 4. Bartolismo e umanesimo, due soluzioni inconciliabili?. – 5. Dal trattato didattico al “manuale” giuridico. – 6. Libri e “scartafacci”. – 7. Censura e testi giuridici. – 8. Edizioni di fonti, repertori e nuove aperture disciplinari.

 

 

 

1. – Il peso della tradizione

 

Nel 1588 nell’«edition nouvelle» dei suoi Essais Michel de Montaigne criticava l’imperatore Giustiniano per aver pensato di «frenare con la moltitudine delle leggi il potere dei giudici, delimitando la loro funzione: non si accorgeva che c’è tanta libertà e ampiezza nella interpretazione delle leggi quanta nella fabbricazione  di esse [...]. Infatti il nostro spirito non trova davanti a sé, quando verifica il sentimento altrui, un campo meno spazioso di quando esprime il proprio, e come se ci fosse meno animosità e asprezza nel glossare che nell’inventare. Vediamo quanto s’ingannasse. Infatti abbiamo in Francia più leggi di tutto il resto del mondo insieme, e più di quante ne occorrerebbero per governare tutti i mondi di Epicuro»[1].

Montaigne aveva studiato diritto nelle università di Tolosa e di Bordeaux, era stato consigliere alla Cour des Aides di Périgueux e dal 1557 al 1570 membro del Parlamento di Bordeaux. Proprio l’esperienza diretta aveva fatto scrivere a questo «maestro del dubbio»[2] pagine profonde e amare sulla giurisprudenza del proprio tempo: «Avete visto dei fanciulli mentre cercano di ridurre a un certo volume una massa di argento vivo? Più lo premono e lo impastano e più si studiano di costringerlo a modo loro, più irritano la libertà di quel generoso metallo: esso sfugge ai loro sforzi e va sminuzzandosi e sparpagliandosi al di là di ogni previsione. È la stessa cosa qui – afferma Montaigne –, poiché, suddividendo quelle divisioni, si insegna agli uomini di accrescere i dubbi; ci si mette sulla strada di estendere e diversificare le difficoltà, le si allungano, le si disperdono [...], si fa fruttificare e proliferare il mondo d’incertezza e di vertenze [...]. “Difficultatem facit doctrina”. Dubitavamo già su Ulpiano, ridubitiamo ancora su Bartolo e Baldo. Bisognava cancellare la traccia di quell’innumerevole varietà di opinioni, non ornarsene e stordirne la posterità»[3].

Intellettuale di formazione umanistica, Montaigne si rendeva conto di tutte le contraddizioni di un sistema basato su un esasperato particolarismo giuridico, in cui il costante richiamo alle auctoritates degli antichi giureconsulti, spesso opposte o contraddittorie, ai vecchi statuti, alle raccolte di consuetudini, alle sentenze dei tribunali supremi, ai bandi e alle ordinanze regie, al diritto romano e a quello canonico, portava alla confusione assoluta e alla paralisi, terreno nel quale i causidici trovavano gli argomenti e i pretesti per rendersi indispensabili[4].

Una settantina d’anni prima Thomas More, umanista e giurista di lunga esperienza, aveva polemizzato contro un sistema giuridico complicato e cavilloso, contraddistinto da un «gran cumulo di aggrovigliatissime leggi» e dall’interminabile corso dei processi. Nell’isola di Utopia – aveva immaginato – gli abitanti hanno «pochissime leggi, perché di più non ne servono a gente educata in quel modo. Perciò il maggior difetto che essi imputano agli altri popoli è che le caterve di volumi degli interpreti del diritto restano pur sempre insufficienti. Considerano poi estrema ingiustizia il fatto che esistano uomini tenuti a rispettare norme o troppo numerose per poterle scorrere attentamente da cima a fondo, o troppo oscure perché qualsiasi persona possa capirle. In conseguenza non ammettono avvocati che trattino con sottigliezza le cause o discettino astutamente sulle norme»[5].

Un altro utopista, Tommaso Campanella, immaginerà ne La città del sole un mondo fondato sull’amore, il lavoro, la giustizia fraterna nel quale «le leggi son pochissime, tutte scritte in una tavola di rame alla porta del tempio, cioè nelle colonne, nelle quali ci son scritte tutte le quiddità delle cose in breve: che cosa è Dio, che cosa è angelo, che cosa è mondo, stella, uomo, ecc., con gran sale, e d’ogni virtù la deffinizione. E li giudici d’ogni virtù hanno la sedia in quel loco, quando giudicano, e dicono: “Ecco, tu peccasti contro deffinizione: leggi”; e così poi lo condanna o d’ingratitudine o di pigrizia o d’ignoranza; e le condanne son certe vere medicine, più che pene, e di soavità grande»[6].

L’idea di un ritorno alle origini del diritto e alla semplificazione delle leggi aveva affascinato anche l’utopista tedesco Kaspar Stiblin, che nel suo Commentariolus de Eudaemonensium Republica (Basilea, 1550) aveva scritto: «Lo studio delle leggi e del diritto civile è fiorentissimo nella scuola di Eudomone», ma non vi sono ammessi né Bartolo, né Baldo, né il Panormita, né «gli altri commentatori tanto faticosi quanto barbari», e solo si attende (secondo i dettami del metodo umanistico) a interpretare il puro testo del Corpus iuris[7].

La polemica contro i legisti, contro i giureconsulti avidi e tortuosi, accomunava, nel XVI secolo, umanisti e utopisti. Nessuno è «altrettanto vanaglorioso» quanto i giuristi, «mentre rotolano senza tregua il sasso di Sisifo – aveva già scritto Erasmo da Rotterdam nell’Elogio della stoltezza (1509) –, elaborando una serie di leggi, tutte col medesimo spirito a qualunque cosa si riferiscano, ed accumulano chiose su chiose, opinioni su opinioni, in modo che il loro studio sembri il più difficile di tutti»[8].

Eppure il Cinquecento si caratterizza nel suo complesso come un secolo di grandi, positive novità nell’ambito dell’insegnamento universitario del diritto. Un momento “alto”, soprattutto se lo si paragona alla decadenza degli studi, specie italiana, del secolo successivo. La polemica tra i sostenitori del metodo umanistico e della lettura del “nudo testo” e i difensori del bartolismo e del cosiddetto mos italicus di insegnamento delle materie giuridiche ebbe indubbiamente riflessi positivi, con l’istituzione delle prime cattedre di Pandette, sui vetusti ordinamenti universitari. Lo sviluppo delle magistrature e della giurisprudenza dei tribunali supremi favorì la nascita di nuovi ambiti disciplinari, come ad esempio il diritto criminale, che furono recepiti nei piani di studio delle facoltà giuridiche.

Nel Cinquecento si assiste inoltre alla piena affermazione del libro giuridico. Nel 1548 Konrad Gesner (1516-1565), umanista e naturalista svizzero, genio multiforme e poliedrico, segnalava nella dedica al tipografo veneziano Tommaso Giunti del libro XIX delle sue Pandectae, a proposito del De Iurisprudentia indici tres, la posizione di assoluta preminenza che avevano le discipline giuridiche nel campo bibliografico[9]. Si può senz’altro affermare che nel XVI secolo, con le Institutiones iuris canonici (1560) di Giovanni Paolo Lancellotti, nacque la manualistica giuridica di ambito universitario. La vasta messe di commentarii, parafrasi, sintesi, delucidazioni delle Istituzioni giustinianee, pubblicate nel corso del Cinquecento (Aldobrandini, Baron, Mysinger von Frundeck, Schneidewein, Wesenbeck, etc.), costituisce anch’essa un indubbio contributo alla formazione del libro di testo universitario[10].

Nella gran parte delle università italiane ed europee della prima metà del Cinquecento i piani di studio e i metodi di insegnamento del diritto rimanevano ancora legati agli schemi ereditati dai modelli didattici medievali che prevedevano l’alternarsi di lecturae “ordinarie” e “straordinarie” e avevano come scopo l’illustrazione e la spiegazione del Corpus Iuris Civilis e di quello canonico. Resisteva inoltre la vecchia divisione del Digesto in tre parti (Digesto Vecchio, Nuovo e Inforziato) attuata dai glossatori. Le lezioni ordinarie di diritto civile riguardavano le lecturae del Digesto Vecchio e del Codice; quelle di diritto canonico il Decretum di Graziano e le Decretali; le lezioni straordinarie di civile erano quelle sull’Inforziato, sul Digesto Nuovo e sul cosiddetto Volumen (le Institutiones, l’Authenticum e i Libri feudorum). L’insegnamento veniva impartito secondo il metodo scolastico: il professore esponeva un’interpretazione della legge, cui opponeva le altre interpretazioni contrastanti per concludere con le proprie osservazioni personali o, più frequentemente, richiamando la communis opinio dominante sul passo esaminato. Si trattava del cosiddetto mos italicus iura docendi[11]. D’altra parte, come ha osservato Francesco Calasso, la «giurisprudenza medievale italiana dominava il pensiero giuridico di tutta l’Europa»[12].

L’organizzazione didattica della maggior parte delle università era ispirata a questo collaudato modello: la circolazione di maestri e studenti a livello europeo era favorita dai medesimi ordinamenti didattici e dagli stessi programmi dei corsi. Negli anni 1526-1550, ad esempio, lo Studio di Bologna aveva 26 tra professori e lettori di diritto civile (così ripartiti: 5 per il Digesto Vecchio, 14 per il Nuovo, 1 per il Volumen, 2 per gli Instituta, 2 per l’Authenticum e 2 per i Libri feudorum), 16 docenti di diritto canonico e 1 di arte notarile, suddivisi in letture ordinarie e straordinarie, corsi mattutini e serali[13]. In genere le letture ordinarie si tenevano la mattina e quelle straordinarie di pomeriggio. Nell’anno accademico 1566-67 a Torino, Studio di recente “restaurato” dal Senato di Piemonte, le letture delle discipline giuridiche erano dieci: quattro di mattina (3 di «ragione civile», 1 di canonico) e sei di sera (2 di civile, 2 di istituzioni, 1 di diritto feudale, 1 di diritto criminale)[14].

A Padova, università che alla fine del Quattrocento aveva soppiantato Bologna nell’autorevolezza degli studi legali, i corsi giuridici ruotavano intorno a quattro letture ordinarie fondamentali: due per il diritto civile – una «de mane» e l’altra «de sero» – e due per il diritto canonico – anch’esse una mattutina e l’altra pomeridiana[15]. Ognuna delle lecturae era tenuta contemporaneamente da due docenti che “leggevano” nello stesso orario i medesimi libri del Corpus iuris civilis e di quello canonico. Per il diritto civile al mattino si leggevano ad anni alterni il Digesto Vecchio e il Codice; al pomeriggio il Digesto Nuovo e l’Inforziato. Si prevedeva che tutto il Digesto e tutto il Codice venissero letti integralmente nel giro di quattro anni. La cattedra che dal 1493 era stata dichiarata principalis ceteris omnibus Gymnasii, era quella di ius civile della mattina, detta anche di «ragion civile»: essa attirava il maggior numero di studenti e non si limitava all’esposizione del “nudo” testo romanistico, ma prevedeva anche la lettura delle glosse e la spiegazione dell’apparatus per fornire ai giovani il vasto commento delle interpretazioni dottrinali che erano la magna pars del diritto vigente[16]. A Padova svolgeva inoltre un’importante funzione il Collegio dei giuristi, cui si rivolgevano per i pareri non solo i privati ma anche gli Stati, i principi e l’imperatore: in alcune cause emanava sentenze come una sorta di tribunale di appello[17].

Nel 1585 il canonico romagnolo Tomaso Garzoni, a proposito De’ dottori di legge civile o giureconsulti o leggisti, scrive con spirito classificatorio nel suo ponderoso trattato La piazza universale di tutte le professioni del mondo che «le leggi comprese ne’ nove libri del Codice sono [...] tremila e seicento e otto; il Digesto vecchio ne contien duemila e novecento vintiotto; l’Inforziato due mila e duecento trentaquattro, il Digesto novo due mila e novecento ottanta tre, i tre libri del Codice meschiati nel libro del Volume novecento cinquanta e quattro, che farebbero in tutto somma di dodici mila e settecento e sette»[18]. Secondo le testimonianze del tempo i docenti si attardavano spesso a commentare poche leggi, esasperando il commento con futili e dannose subtilitates e rallentando ad libitum la lettura delle fonti. Alcuni erano soliti impiegare tre mesi per spiegare una sola rubrica e finivano così per commentare non più di quattro-sei leggi all’anno[19].

L’insegnamento era basato soprattutto sull’oralità: gli studenti assistevano alle lezioni, prendevano appunti, partecipavano alle dispute e alle opposizioni, finalizzate spesso ad approfondire casi pratici, con esercitazioni volte a memorizzare i principi giuridici, ripetendo ad alta voce regulae iuris e brocardi. Nelle lezioni il testo romanistico restava sullo sfondo, alla Glossa si accennava in termini generici: lo sforzo maggiore del docente era concentrato sull’«interpretazione analogica» dei giuristi del XIV-XV secolo e, in particolare, delle soluzioni proposte nelle raccolte dei consilia e delle decisiones dei tribunali supremi. Nella commedia Scolastica (Venezia, 1546) di Lodovico Ariosto (completata dal fratello Gabriele) si ironizza sul fatto che lo studente non voglia più leggere «testi, né chiose a Baldi, Cini o Bartoli» come si usava nelle università del tempo[20].

Non esistevano manuali o libri di testo universitari modernamente intesi. Gli studenti più poveri studiavano in genere sugli «scartafacci» degli appunti presi a lezione, quelli più ricchi potevano permettersi l’acquisto di libri necessari per integrare le lecturae o per approfondire gli argomenti. D’altra parte lo sviluppo dell’arte tipografica e l’ampliamento del mercato editoriale avevano notevolmente ammortizzato il costo dei volumi.

Nel 1520 il venticinquenne studente tedesco Bonifacius Amerbach, figlio di un celebre tipografo di Basilea, che aveva già studiato diritto con Zasius nell’Università di Friburgo in Brisgovia, iscrivendosi alla facoltà giuridica di Avignone dove insegnava Alciato sentì la necessità di acquistare, all’inizio dei corsi, «utrumque Corpus iuris civilis et canonici» sicuramente glossati, le «interpretationes Bartoli Sassoferrati et Ranieri Arsendi» ed il commento di «Felini Sandei In Decretales»[21]. Certo, Amerbach non fa testo: veniva da una famiglia benestante e colta, dato il mestiere paterno aveva di sicuro una gran disponibilità di libri, era inoltre seriamente intenzionato ad approfondire gli studi giuridici e ad intraprendere la carriera di magistrato o di professore nella sua città natale. Un altro studente di famiglia nobile, il giovane Carlo Borromeo, iscritto alla facoltà di diritto di Pavia, scriveva nel 1553 al padre «mi bisogna comprar la Summa d’Azzone, quale costerà uno scuto, et un Decio de regulis iuris»[22].

L’artigianato librario mostrò di essere in grado di rispondere positivamente alla crescente domanda di fonti romanistiche che veniva dalle aule universitarie (e non solo da esse). Soltanto in Italia vennero stampate dal 1515 al 1578 9 edizioni del Codex (7 a Venezia, 2  a Torino), dal 1501 al 1591 18 edizioni del Digesto (13 a Venezia, 4 a Torino, 1  a Firenze), dal 1501 al 1599 53 edizioni delle Institutiones (48  a Venezia, 4  a Torino, 1  a  Toscolano, presso Brescia) – l’opera più pubblicata per la sua ampia utilizzazione didattica –, dal 1512 al 1591 10 del Volumen (8 a Venezia, 2 a Torino). Il Corpus iuris canonici col Decretum di Graziano ebbe in Italia dal 1514 al 1600 19 edizioni a stampa (15  a Venezia, 2  a Torino, 2  a Roma). Se si considera che le tirature oscillavano in media tra le 1.000 e le 3.000 copie si può supporre, con larga approssimazione, che nel corso del XVI secolo furono stampati dai 200 ai 300.000 esemplari del Corpus iuris civilis e di quello canonico[23].

Il modello italiano della suddivisione delle discipline e dei corsi e dell’organizzazione della didattica della facoltà di diritto venne ripreso e fatto proprio dalla maggior parte degli statuti delle università europee. Gli statuti dello Studio di Avignone del 1503, ad esempio, prevedevano che il Corpus iuris civilis venisse letto secondo il sistema italiano: nelle letture “ordinarie” mattutine si commentavano alternativamente Codex e Digesto Vecchio; di pomeriggio Digesto Nuovo e Inforziato; nelle letture “straordinarie” venivano analizzati le Institutiones, le Novellae e il Volumen. Venivano invece trascurati i Libri feudorum[24]. Alciato, che pure aveva insegnato nella città francese, definì lo Studio avignonese «pistrinum Accursianorum», un mulino di glossatori, e nel 1523 da Milano, chiese scherzosamente ad Amerbach, che vi studiava, se i corsi bartolisti lo impegnassero troppo («et cum Bartolo luctatus es?»)[25].

Nelle università spagnole del Cinquecento, da Salamanca – uno dei centri culturali europei più vivaci nel campo della teologia e del diritto – a Lérida, da Valencia a Alcalá de Henares, da Valladolid a Huesca, da Siviglia a Granada, sino agli Studi di nuova fondazione nelle Indie (dove erano sorte le università di Santo Domingo, Lima, Città del Messico, Charcas, Santa Fe di Bogotà, Quito), imperavano incontrastati il metodo didattico tradizionale e il bartolismo[26]. D’altra parte la monarchia di Filippo II, con la dilatazione delle istituzioni amministrative e di quelle giudiziarie in Spagna e nelle Indie, aveva bisogno non di filologi umanisti ma di letrados con una conoscenza pratica del diritto, indispensabile per esercitare le funzioni di magistrato nelle Audiencias, di burocrate nei Consejos o nei viceregni, di amministratore civico o del patrimonio regio[27]. Non a caso per la fondazione della Università di Città del Messico nel 1551 vennero, diciamo così, “esportati” i collaudati ordinamenti didattici dello Studio di Salamanca che, a loro volta, si ispiravano al modello bolognese. Nei corsi messicani di diritto furono istituite quattro cattedre ordinarie: una di Canoni, una di Decreti, una di Codice e una di Istituzioni[28].

Anche l’Università di Napoli costituiva un bastione di quel tradizionalismo giuridico di cui – come ricordava Pietro Giannone – era paladino lo «stile spagnolesco»[29]. Rispetto ad altre università (Padova, Bologna, Pavia, Pisa, Roma, Torino) che si erano mostrate in qualche modo aperte alle suggestioni della scuola culta e ai propositi di rinnovamento delle correnti umanistiche, lo Studio napoletano, legato ai canoni didattici del mos italicus, si proponeva finalità essenzialmente pratiche e si presentava come una vera e propria “fabbrica” di doctores destinati alle carriere burocratiche, alle magistrature e al mondo forense[30]: «Non c’è Palazzo di Giustizia, il cui chiasso dei litiganti e dei loro accoliti superi quello dei tribunali di Napoli – avrebbe scritto Montesquieu nel 1729 – [...]. Ci sono 50.000 di questi causidici e vivono bene. Lì si vede la lite calzata e vestita»[31].

La riforma attuata nel 1614-16 dal viceré conte di Lemos, modellata sull’organizzazione didattica e di governo degli Statuti di Salamanca del 1561, accentuò ulteriormente la vocazione emintenemente pratica dei corsi giuridici dello Studio partenopeo[32]: «La nostra giurisprudenza non cambiò sembiante – ha commentato Giannone –, ed i professori così nelle cattedre come nel foro, de’ quali era il numero cresciuto, seguitavano i vestigi de’ loro maggiori»[33].

Il movimento umanistico col suo rigoroso metodo storico-filologico finì per sovvertire il chiuso mondo delle università. Le innovazioni introdotte dagli umanisti nel campo della filosofia, della teologia, del diritto, della medicina, delle scienze naturali suscitarono sovente la risentita reazione di vasti settori del mondo accademico. L’editoria giuridica italiana del XVI secolo esprime nel complesso il diffuso conservatorismo dei piani di studio delle facoltà di diritto, ancora legate ai vecchi ordinamenti didattici e chiuse verso il rinnovamento. Si trattava della riproposizione, pure in un contesto storico mutato, di un vetusto metodo di insegnamento basato su una lettura delle fonti romanistiche filtrate attraverso un apparato di auctoritates e su un frequente ricorso alla communis opinio doctorum e, in particolare, a quella dei commentatori civilisti del XIV-XV secolo[34]. Il «filosofeggiare» di questa scuola giuridica aveva portato talvolta ad «esiti eccessivi», con il conseguente, «progressivo distacco dal testo giustinianeo»: si era infatti affermata una concezione del diritto nella quale la «legge romana» trovava applicazione soltanto attraverso la «lente deformante dell’opinione del commentatore» e si esprimeva nell’uso crescente (addirittura dilagante tra Quattro e Cinquecento) dell’argomento ab auctoritate, cioè di un tipo di argomentazione che fondava il «valore di una tesi sull’autorevolezza di precedenti enunciazioni»[35].

Nel corso del XVI secolo il mos italicus appariva a molti legato agli schemi più tradizionali dell’interpretazione giuridica e sclerotizzato nella riproposizione di glosse e commenti, spesso superati, tipici del sistema del diritto comune “vecchia maniera”. I testi romanistici, integrati dagli iura propria e dalle leggi locali, venivano utilizzati oltre che per l’insegnamento, per risolvere i problemi posti dall’applicazione pratica del diritto e per la soluzione di casi concreti, favorendo la proliferazione di opere a stampa di casistica e di ambito forense (consilia, allegationes, decisiones, quaestiones), infarcite di sovrabbondanti citazioni delle opinioni dei giuristi più autorevoli. Tuttavia, questo metodo di insegnamento era, soprattutto in Italia, perfettamente congeniale alle esigenze di formazione pratica del giurista, chiamato a districarsi tra le fonti romanistiche, la tradizione statutaria e la vastissima produzione di testi e pareri dei giureconsulti medievali e moderni. Era quindi inevitabile che un metodo, nonostante tutto per molti aspetti ancora vitale, venisse difeso ad oltranza dai giuristi pratici e dagli ambienti forensi inclini alla conservazione.

È contro questo sistema che nel 1435 si era scagliato Lorenzo Valla – «vero iniziatore della polemica contro gli interpreti medievali»[36] –, durante il suo insegnamento della retorica nello Studio pavese, accusando Bartolo di essere il dissipatore del patrimonio classico del diritto e contro i giuristi moderni che pedissequamente continuavano a rifarsi a lui. Il rinnovamento umanistico della scienza giuridica nasceva non soltanto al di fuori delle aule universitarie ma addirittura contro i metodi tradizionali di insegnamento del diritto romano da parte di docenti, privi spesso d’un minimo di cultura storica e letteraria. La conoscenza filologica della lingua latina agevola la comprensione e l’interpretazione del diritto, afferma Valla nelle Elegantiae: «Quale sia del resto l’importanza dell’inter­pretazione dei termini lo attestano sommamente i libri stessi dei giuristi – afferma –, che sono sempre impegnati in questo. Così ci fossero rimasti tutti o almeno non avessimo, contro il divieto di Giustiniano, i loro successori! I nomi di questi ci sono anche troppo noti [...], uomini che a stento intendono la quinta parte del diritto civile, e che accecati dal velo della loro ignoranza asseriscono che chi ricerca l’eloquenza non può divenir dotto di diritto civile, come se quei giuristi antichi si fossero espressi rozzamente al modo di costoro, o non fossero stati del tutto egregi in quella scienza»[37].

Nelle Elegantiae, opera trasgressiva e rivoluzionaria, che incontrò grandissima fortuna nell’Europa cinquecentesca (una settantina di edizioni italiane e straniere soltanto nella prima metà del secolo grazie al loro uso scolastico come manuale di livello superiore), Valla, con il quasi fanatico rifiuto della tradizione giuridica medievale dei glossatori e dei commentatori del Digesto, voleva gettare le basi per la costruzione di un latino letterario che, espressione di un umanesimo aulico e sublime, includesse e magari superasse la stessa grandezza della civiltà classica[38]. In questa prospettiva si colloca il De verborum significatione (1443) di Maffeo Vegio (1406-1458), un’opera nata all’interno dell’ambiente intellettuale pavese e con motivazioni culturali assai simili a quelle del Valla: il trattatello determinava infatti il valore di molti termini del Digesto, riportando per ogni parola i passi corrispondenti e le relative fonti e proponendo un metodo nuovo per la spiegazione di molte espressioni dell’antica giurisprudenza. Come per Valla anche per Vegio l’inizio della decadenza degli studi giuridici era da addebitare all’opera codificatoria di Triboniano (e, quindi, di Giustiniano) e a quella dei successivi interpreti medievali, Cino, Bartolo e altri che, «tamquam Apollinis oracula, observamus»[39]. Come ha notato Domenico Maffei, con gli scritti filologico-eruditi di Valla e Vegio viene «gettato il seme dell’antitribonianismo che si confonde poi con quello della polemica contro la giurisprudenza medievale», destinato ad avere notevole fortuna nel Cinquecento con la critica al sistema del jus commune e la nascita dei diritti “patri”[40].

Un altro contributo rilevante al rinnovamento degli studi giuridici venne dalla storiografia umanistica con i suoi rigorosi metodi filologici, l’uso di un latino curato ed elegante, la cosciente sensibilità laica, il gusto erudito ed antiquario: nella Declamatio (1440) sulla falsa donazione di Costantino Valla aveva inaugurato una nuova metodologia critica nell’analisi delle fonti; Gasparino Barsizza (1359-1431) nel De nominibus magistratuum Romanorum libellus aveva affrontato la tematica delle magistrature; Pier Candido Decembrio (1392-1477), cui Valla aveva dedicato il suo scritto antibartolista, aveva composto il De muneribus Romanae rei publicae affrontando le questioni relative al diritto pubblico romano; Flavio Biondo (1388-1463) nella Roma triumphans (1459) aveva tracciato un nitido quadro delle antichità giuridiche romane, servendosi di un vasto materiale filologico, epigrafico e numismatico; un modesto epigono del Biondo, Giulio Pomponio Leto (1425-1497), col trattatello De Romanorum magistratibus sacerdotiis iurisperitis et legibus (1483 circa), aveva tentato di trattare senza apporti innovatori il tema delle leggi e dei giureconsulti; Marco Antonio Sabellico (1436 circa - 1506), professore di eloquenza e storiografo ufficiale della Repubblica di Venezia, nel De Praetoris officio libellus (1491 circa) aveva analizzato il ruolo e le funzioni del pretore romano[41].

A proposito dell’incidenza degli studia humanitatis sulla cultura quattrocentesca Eugenio Garin ha posto in evidenza che «si sono scartabellati lessici e documenti universitari per stabilire che cosa gli umanisti intendevano quando si dicevano “umanisti”, quali fossero gli insegnamenti che impartivano, e quali titoli avessero le cattedre di maestri celebrati». A suo avviso il limite principale di questi tentativi di interpretazione è stato quello di «prendere come punto di riferimento l’assetto delle scuole universitarie, senza rendersi conto che era proprio l’università medievale che era messa in discussione e cadeva in discredito, mentre cultura e ricerca si cercavano altri centri, o avviavano la costruzione di altre strutture»[42].

 

 

2. – Mos gallicus e mos italicus negli ordinamenti didattici delle facoltà di diritto

 

In una celebre pagina del secondo libro di Gargantua et Pantagruel (1534), François Rabelais, umanista e scienziato, si fa gioco del catalogo della «magnifica» biblioteca parigina di Saint-Victor. È una satira estrosa e graffiante della cultura ufficiale del tempo, ma nello stesso tempo rivela una conoscenza diretta delle letture in voga e dei testi usati o consigliati nelle università. Si inizia con un’irriverente presa in giro dei libri giuridici: Bragheta iuris; Pantofla decretorum; «Dei Piselli al lardo, cum commento»; Praeclarissimi juris utriusque doctoris Maestro Pallotti Grattadenarii, De Glossae Accursianae inetiis gabbolandis, Repetitio enucidiluculidissima; «M.N. Rostocostogambadasina, De Mostarda post prandium servienda, lib. quatuordecim, apostilati da don Vaurillon»; «Il Coglionamento dei promotori»; De Calcaribus removendis, decades undecim, per D. Albericum de Rosata; Justinianus, De bigottis tallendis e via dicendo[43]. Si trattava della beffarda parafrasi di un catalogo di libri giuridici assai famosi e celebrati che potevano essere consultati nelle biblioteche dei Collegi e degli Studi di mezz’Europa: mentre un buon numero dei titoli elencati sono puramente scherzosi e immaginari, gli altri si riferiscono ad opere e ad autori realmente esistenti (la Glossa accursiana, Giustiniano, Alberico da Rosate, etc.).

Nel XVI secolo il pensiero di Bartolo da Sassoferrato costituiva il punto di riferimento imprescindibile per la formazione del giurista nelle università italiane, straniere ed in quelle del nuovo mondo americano. «Nullus bonus iurista nisi bartolista», diceva un celebre aforisma, che confermava l’autorità assoluta della opinio Bartoli[44]. Non a caso negli Studi italiani vennero istituite apposite cattedre finalizzate alla lettura e all’approfondi­mento dell’opera del grande giurista marchigiano, ai cui scritti si guardava come ad una summa della sapienza giuridica civilistica: nello Studio di Napoli si stabilì nel 1507 l’attivazione di una cattedra di «testo, glosse e Bartolo»[45]; nel 1544 venne creata a Padova, per desiderio degli studenti, una cattedra destinata alla «lectura textus, Glossae et Bartoli», che doveva seguire passo passo, per integrarle, le lezioni dei docenti ordinarii; così pure a Torino nel 1570, a Perugia nel 1586 e a Bologna dove nel 1587 fu acceso un corso di «repetitiones Bartoli»[46]. La cattedra l’anno successivo aveva già ben quattro titolari a causa dell’alta frequenza studentesca. Nel Seicento il corso Repetitionum Bartoli, articolato in quattro anni, fu essenzialmente finalizzato alla formazione pratica degli studenti[47]. Gli statuti dello Studio di Messina (1597) raccomandavano ai docenti di diritto di «fondare le lectioni loro sopra Bartolo». L’insegnamento delle materie giuridiche prevedeva la lettura del Digesto Infortiato, di quello Nuovo, di quello Vecchio e del Codice, insieme alla «lectura del de pheudis [...] e della statuta»[48].

Nel 1591 il Senato di Milano consigliava i professori dello Studio di Pavia di limitarsi nelle lezioni all’esposizione degli antichi interpreti, in particolare i glossatori, Bartolo e Baldo, e di astenersi dal richiamo degli autori più recenti[49]. Nell’Università di Catania, come anche nei due Studi del Regno di Sardegna, Cagliari (1626) e Sassari (1634), le lezioni tenute nelle facoltà di diritto restavano saldamente ancorate agli schemi e ai metodi tradizionali dell’insegnamento[50]. «Le letture di Bartolo, il quale tutti gl’altri meritamente precede – scriveva nel 1604 Annibale Roero a proposito dei corsi giuridici pavesi –. Onde in alcuni paesi per statuto regio è stabilito, che ove sono discordanti le opinioni de’ Dottori, prevaglia quella di Bartolo, come del maggiore di tutti gli altri»[51].

In Spagna, ad esempio, dal XV secolo la Corona aveva imposto legislativamente la prevalenza dell’opinione di Bartolo su quella di ogni altro dottore: l’opinio del giurista italiano acquisiva di conseguenza il valore di norma sussidiaria[52]. In una prammatica del 1427 il re Giovanni II di Castiglia stabiliva infatti che non si potesse allegare nei giudizi «opinión ni determinación, ni decisión ni derecho, ni autoridad ni glosa de qualquier doctor» se non quelle di Giovanni d’Andrea e «Bartulo, ni otrosi de los que fueren de aquì adelante». Anche una prammatica dei Re Cattolici del 1499 confermava agli avvocati il divieto di allegare altre autorità dottrinali fuorché «en canones a Juà Andrés, y en leyes a Barto», specificando che «en defecto de Barto» si potesse soltanto «alegar Baldo»[53]. Una delle poche voci discordi era quella dell’umanista Elio Antonio de Nebrija, professore nelle Università di Siviglia, Salamanca e Alcalà, che in un trattatello edito a Salamanca nel 1506, il Lexicon iuris civilis adversus quosdam insignes Accursii errores, sferrava un duro attacco alla tradizione giuridica medievale e alla Glossa, di cui sottolineava impietosamente tutti gli errori, auspicando un nuovo metodo filologico nell’indagine delle fonti romanistiche[54].

«Viene el pleito a disputaçión: / Alli es Bartolo e Chino, Digesto, / Juan Andres e Baldo, Enrique, do son / más opiniones que uvas en cesto...»[55], recita uno spiritoso Dezir del XV secolo a proposito di una «pugna» tra il diritto comune e quello consuetudinario. Un giurista di formazione umanistica come l’aragonese Antonio Agustín, già allievo bolognese di Alciato, constatava con una punta di disgusto che i professori di Salamanca insegnavano secondo il metodo della vecchia scuola del mos italicus bartolista[56]. Le facoltà spagnole di diritto aderivano infatti ai metodi del mos italicus e del bartolismo: a Salamanca, ad esempio, secondo gli statuti del 1564 e del 1594, l’insegnamento delle materie giuridiche era imperniato esclusivamente sulla lettura e sull’esegesi del Corpus giustinianeo e del Corpus iuris canonici, integrati dai testi dei commentatori e, in particolare, da quelli di Bartolo alla cui autorità, esplicitata spesso in regole generali e in “brocardi”, ci si inchinava. Nei corsi si potevano comunque richiamare, pur marginalmente, per le inevitabili concordanze pratiche, le leyes della Corona di Castiglia (Siete Partidas, Leyes de Toro, Nueva Recopilación, etc.)[57]. Dalle leggi lusitane emanate da Alfonso V nel 1446 alle Ordenaçoes Filipinas (1603) per il Portogallo si prescriveva che «se guarde a opinião de Bartolo, porque sua opinião commummente he mais conforme á razão» (cioè al diritto romano)[58]. In Italia il duca di Urbino, Francesco Mario II della Rovere, nelle costituzioni del 26 febbraio 1616, per «levare a’ giudici e professori di legge l’incertezza nella quale molte volte si trovano» indicava che «nelle cause tanto civili, quanto criminali non si possa [...] valersi nel sententiare et allegare in iure, di altro, che del semplice testo, Glosa et leture di Bartolo, Baldo, Paolo di Castro, Alessandro, Iasone et Imola...»[59].

Nel corso del XVI secolo vennero pubblicate in tutta Europa 512 edizioni delle opere di Bartolo, di cui ben 332 a Lione e 93 a Venezia. La prima, autorevole edizione delle Lecturae di Bartolo al Corpus iuris venne stampata a Venezia dal marzo del 1476 al marzo del 1478 dal tipografo Nicolas Jenson in undici volumi in folio di complessive 1.684 carte e in caratteri romani, differenziati nel corpo per il testo romanistico e per il commento del giurista marchigiano: l’opera, destinata secondo gli intendimenti di Jenson soprattutto al pubblico degli studenti, si abbatté con «l’impeto della valanga» sull’editoria giuridica veneziana ed europea[60].  L’edizione di riferimento è quella curata dal giurista veneziano di origine greca Tommaso Diplovatazio che, a differenza delle spiegazioni dogmatiche allora in uso, annotò i testi bartoliani non solo da giurista, ma anche da storico e da filologo: i nove tomi dei Commentaria e dei Consilia vennero pubblicati a Venezia da Battista De Tortis tra il 1516 e il 1529[61]. Altra edizione dei Commentaria di Bartolo, anch’essa veneziana, è quella stampata nel 1570 da Giunti in undici tomi in folio in caratteri romani su due colonne, che ebbe una vasta circolazione europea (fu ristampata nel 1590 e nel 1596). Si segnalano inoltre l’Opera quae nunc extant omnia, curata da Pieter Cornelis van Brederode, in 11 tomi stampati nel 1588-89 a Basilea «ex officina Episcopiana»[62].

La più antica edizione di un commento di Baldo è perugina: la Lectura super sexto libro codicis, anteriore all’autunno 1472, stampata da alcuni tipografi tedeschi che avevano costituito una società con Matteo degli Ubaldi jr.. La famiglia del giurista perugino svolse in principio un ruolo decisivo nell’edizione e nella commercializzazione delle opere di Baldo: Sigismondo degli Ubaldi curò infatti il De materia statutorum, un’antologia di testi baldeschi. Per l’edizione dei Consilia, stampati a Milano da Leonhard Pachel nel 1493, la famiglia degli Ubaldi fornì i codici manoscritti del loro antenato. Jenson pubblicò a Venezia i commentari di Baldo al Codex[63] in sei volumi in folio, scaglionati tra il novembre 1480 e il marzo 1481, in un’edizione assai pregevole simile a quella di Bartolo. Nel XVI secolo vennero pubblicate 175 edizioni – di cui 92 in Italia e ben 83 nella sola Venezia – delle opere di Baldo, la cui autorevolezza era seconda solo a quella di Bartolo e spesso lo si richiamava in via suppletiva. Tra le opere di Baldo le letture esegetiche dei tre libri del Digesto, del Codice e delle Istituzioni costituiscono con i 126 titoli oltre la metà dei testi pubblicati, cui si aggiungono le 11 edizioni dei commenti ai Libri feudorum, le 10 dei Consilia, le 8 dei commentari alle Decretali e rispettivamente delle 2 del Tractatus de quaestionibus et tormentis e del Super statutis regulae generales. Le edizioni di riferimento sono quelle di Venezia (Giunti, 1577), Lione (Compagnie des libraires, 1585) e ancora Venezia (Giunti e Giorgio Varisco, 1615-16).

Tra gli altri esponenti della scuola dei commentatori le opere di Francesco Accolti, noto come Francesco Aretino, i commenti alla seconda parte del Digesto vecchio, dell’Infortiato, del Codice, delle Decretali, hanno 44 edizioni, quelle di Paolo di Castro, autore di estesi commentari e di apprezzati consilia, 41 edizioni, quelle di Alessandro Tartagni, con i commenti al Digesto, i Consilia e le sue glosse a Bartolo vennero incorporate nei testi bartoliani, un centinaio di edizioni, quelle di Angelo Gambiglioni 34 edizioni, di cui 17 del De maleficiis, la più popolare e diffusa trattazione di diritto e procedura penale, e 16 degli In Institutiones Iustiniani commentarii, quelle di Bartolomeo Cipolla 48 edizioni (31 italiane), di cui 11 delle Cautelae e 10 dei Consilia criminalia, quelle di Giason del Maino (1435-1519), doctor totius Italiae notissimus, professore negli Studi di Pisa e di Pavia, autore di una vasta produzione esegetica, 111 edizioni, fra cui si distingue la Lectura super titulum de actionibus Institutionum (Venezia, 1550), con 17 edizioni cinquecentesche, e, infine, quelle di Filippo Decio (1454-1535), professore in varie università italiane e francesi, commentatore dei libri del Digesto, del Codice e delle Decretali, uno degli ultimi esponenti di una figura di giurista esperto non solo nell’esegesi dei testi giustinianei, ma versato (come mostravano i suoi celebri Consilia sive responsa, Venezia, 1508, 5 edizioni) anche nell’attività pratica: le sue opere conobbero 93 edizioni cinquecentesche (69 italiane), tra cui si segnalano la Lectura super Decretalibus, con 14 edizioni, e i Commentaria in titulum de regulis iuris (Lione, 1523), destinati soprattutto alla didattica universitaria, con 32 edizioni[64].

Alla tradizione didattica del mos italicus si oppose con vigore, ai primi del Cinquecento, una metodologia di insegnamento fortemente innovativa che, sulla base dell’umanesimo giuridico, si proponeva di applicare l’analisi storico-filologica allo studio del diritto: in Francia, dove la scuola dei Culti aveva ampi riconoscimenti, assunse la denominazione di mos gallicus iura docendi[65]. Un ruolo importante nel rinnovamento della cultura giuridica venne svolto dal milanese Andrea Alciato che, non trovando rispondenza nel mondo accademico italiano al suo nuovo metodo di studio del diritto, si trasferì in Francia dove, insieme al giurista-filologo Guillaume Budé, diede vita, alla fine degli anni trenta del Cinquecento, alla scuola umanistica dell’Università di Bourges che, con l’insegnamento di Jacques Cujas, raggiunse l’apice della sua fama[66].

Immaginando gli studi di Pantagruele nella facoltà di diritto di Bourges, Rabelais nel Gargantua approfittò dell’occasione per sferrare un duro attacco ai vecchi sistemi di insegnamento del mos italicus: Pantagruele affermava infatti che «i libri di legge gli sembravano una belle veste d’oro, trionfale e preziosa a meraviglia, che fosse stata ricamata di merda: Perché – diceva – non c’è al mondo libri così belli, ornati ed eleganti, come i testi delle Pandette; ma quel che ci han ricamato sù, cioè la glossa di Accursio, è così sucida, infame e volgare, che non vi si trovano se non porcherie e trivialità»[67].

Nel giro di pochi anni le università francesi di Montpellier, Poitiers, Bourges, Valence, Tolosa, Cahors ed Avignone contesero agli Studi italiani il primato nell’insegnamento delle materie giuridiche. Gli Statuti dell’Università di Strasburgo (16 marzo 1568) prevedevano, ad esempio, nell’insegnamento del diritto un misurato richiamo alle istanze della scuola culta: oltre, naturalmente, ai testi giustinianei e alle glosse di Azzone e di Piacentino, si suggeriva ai professori di utilizzare i Paratitla di Zasius (Ulrich Zasy) e le opere di Appelus (Johann Apel), Conrad Lagus, Vigelius (Nicolaus Vigel) e Wesembecius (Matthaus Wesenbeck)[68]. Nel 1621 gli statuti strasburghesi raccomandavano ai professori di tenere presente, nelle proprie lezioni, il diritto “moderno”, «adhuc in usu et exercitio». Nel 1634 gli stessi statuti prescrivevano che il professore di Pandette dovesse concentrare la sua esegesi su argomenti utili, legati alla prassi, adeguando i testi «ad praesentis saeculi usum»[69].

Budé (Budaeus, 1468-1540), che affermava di non riconoscere come vera e legittima amante se non Dama Filologia, pubblicò nel 1508 le sue Annotationes in XXIV libros Pandectarum che, rifiutando le interpretazioni medievali e i metodi di indagine tipici del bartolismo italiano, propugnavano lo studio del diritto romano secondo una prospettiva storica: era il primo organico contributo storico-filologico all’analisi delle fonti romanistiche e una sorta di vero e proprio manifesto dell’umanesimo giuridico francese e dell’indirizzo della scuola dei Culti. Le Annotationes, sostenendo la necessità di mettere da parte la glossa e i commenti, suscitarono infatti una profonda impressione negli ambienti culturali del tempo: la polemica umanistica contro gli indirizzi del mos italicus e la critica filologica sui fraintendimenti e gli errori nell’interpretazione del Digesto da parte dei giuristi medievali lo portavano da un lato ad approfondire lo studio del diritto classico al di là della compilazione giustinianea, riscoprendo gli antichi giureconsulti e le quasi dimenticate XII Tavole, e dall’altro a rivendicare con forza le potenzialità di una scientia juris tutta “francese”[70].

Anche nell’Epistola de ratione iuris docendi discendique iuris (1544) di François Le Duaren (Duarenus, 1509-59), considerata non a torto uno dei testi di riferimento della scuola culta, il mos italicus e il bartolismo imperante venivano definiti «corruptissima iuris interpretandi consuetudo». Professore a Bourges dal 1538 al 1547 e dal 1550 al 1559, Duaren pubblicò alcuni argomenti affrontati nelle lezioni universitarie come nel De in litem iurando (Lione, 1542), in cui poneva in rilievo i difetti e le incongruenze della metodologia dei bartolisti, sottolineando l’importanza della cultura storica e filologica nella formazione del giurista. Nel trattato De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis (Parigi, 1551) applicò i metodi della scuola culta al diritto canonico, riscuotendo notevoli riconoscimenti negli stessi ambienti ecclesiastici. Non si stancava mai di raccomandare agli studenti la buona conoscenza del latino, indispensabile per intraprendere gli studi giuridici e necessaria per l’analisi diretta dei testi romanistici, al di là delle glosse e dei commenti degli interpreti successivi[71].

A metà del secolo, però, nella scuola culta, si delineano due divergenti ipotesi di studio e di insegnamento delle materie giuridiche: da un lato una tendenza razionalistica che, pur partendo da presupposti umanistici, si poneva il problema di fare i conti con la tradizione nell’ipotizzare un’intera sistematizzazione del diritto; dall’altro, una corrente che riproponeva con maggiore veemenza la polemica antibartoliana e, assai lontana dalla prassi, finiva per esasperare la critica filologica. L’impianto sistematico emerge nelle opere di giuristi come François Connan (Connanus, 1508-51), allievo di Alciato a Bourges, alto magistrato e membro del Conseil du Roi, autore dei Commentariorum iuris civilis libri X (pubblicati postumi a Parigi nel 1553), nei quali aveva tentato la costruzione di un sistema del diritto civile sulla falsariga delle Institutiones giustinianee e, soprattutto, come Hugues Doneau (Donellus, 1527-91), anch’egli ugonotto, allievo di Duaren a Bourges: qui divenne professore nel 1551, ma costretto ad emigrare per le sue idee religiose, insegnò ad Heidelberg, a Leida e ad Altdorf, nel cantone svizzero di Uri. Nei Commentarii juris civilis (Francoforte sul Meno, 1589-90) realizzò un’esposizione sistematica del diritto privato attraverso un impianto logico che disponeva in ordine il materiale contenuto nei testi giustinianei in relazione ai princìpi del diritto naturale e delle genti. Il suo metodo dommatico (considerato difettoso dal punto di vista scientifico dagli studenti di Altdorf giacché si discostava dal mos italicus) entrò comunque in conflitto sia col filologismo di Cujas (con cui Doneau ebbe peraltro aspre polemiche), sia con le correnti di studio del droit coutumier[72].

Jacques Cujas (Cujacius, 1522-90), definito non a torto da Arangio Ruiz come il «principe dei romanisti», insegnò nelle università di Tolosa (1547), Cahors (1554-55), Valence (1557-59), Bourges (1559-60), Torino (1566-67), di nuovo Valence (1567-75) ed infine, ancora a lungo, a Bourges (1575-90), che divenne il centro della vera scuola filologica cuiaciana. Cujas era una sorta di “artista” del nudo testo: odiava le glosse e i commenti che lo soffocavano, detestava i bartolisti («verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta diffusi») e possedeva una straordinaria sensibilità giuridica insieme a raffinati strumenti critico-filologici; approfondì non soltanto l’esegesi del Corpus iuris, individuandone le interpolazioni, ma si dedicò anche allo studio delle fonti extragiustinianee e fu tra i primi a prendere in considerazione quelle bizantine, come emerge dal Basilikon liber LX quo juris civilis tituli LXX (Lione, 1564).

La maggior parte delle sue opere è consacrata allo studio esegetico delle fonti nel tentativo di ricondurre i testi dei giuristi romani al loro ambito originario, risolvendo tutti i problemi di carattere storico, filologico, linguistico e giuridico. L’immensa opera lasciata da Cujas, da cui emerge una straordinaria intelligenza critico-filologica, non è altro che il riflesso del suo insegnamento universitario e la redazione scritta delle sue lezioni, preparate con estrema cura, che seguivano un rigoroso ordine logico: lettura del testo, esegesi critica, correzioni e integrazioni, suo recupero filologico. Soltanto alla fine dell’esposizione. Cujas azzardava un’interpretazione definitiva, conforme al contesto storico dell’opera in questione[73]. La sua produzione rifletteva soprattutto il campo delle antichità giuridiche, ma proprio con le profonde e penetranti esegesi dei singoli passi – ed in ciò sta l’importanza di Cujas – contribuì in modo decisivo, secondo Koschaker, «alla esatta comprensione delle fonti del diritto romano dal punto di vista storico»[74].

Un discorso a parte merita François Hotman (Hotomanus, 1524-90), giurista ugonotto, personalità vivace e polemica, scrittore brillante e fine filologo, professore nelle università di Parigi (1546), Losanna (1550), Strasburgo (1556), Valence (1563), Bourges (1567), come successore di Cujas, e Ginevra (1572). Autore di una vasta opera giuridica, di lecturae e commentarii dovuti in gran parte all’attività di docente, la sua fama è legata però alla Francogallia, sive tractatus de regimine regum Galliae et de iure successionis (Ginevra, 1573, tradotta in francese nel 1574 e rielaborata nel 1586): nella ricerca delle radici storiche delle Leggi fondamentali e degli Stati generali e nella valorizzazione delle tradizioni “nazionali” della monarchia di Francia, Hotman individuava l’origine del costituzionalismo e della limitazione dei poteri del sovrano nelle antiche assemblee dei Galli e dei Franchi[75]. Si trattava di una sorta di manifesto politico del “partito protestante” francese volto a fissare i termini delle proprie rivendicazioni e a porre i vincoli dell’assolutismo monarchico. Fu una delle opere più lette in Francia nel XVI secolo, il cui successo è paragonabile, in qualche misura, a quello del Contrat social di Rousseau nel Settecento[76].

Nell’Antitribonian, apparso postumo nel 1603 ma redatto nel 1567, Hotman, in una operazione scopertamente funzionale alla valorizzazione del diritto “nazionale” francese, sviluppò una polemica radicale contro la compilazione giustinianea: ne negava il valore intrinseco e la dichiarava inutile per la realtà politica e sociale della monarchia. In sostanza, dietro l’antitribonianesimo si celava una sorta di non tanto nascosto antiromanesimo che faceva da fondamento all’auspicio che il cancelliere Michel de L’Hospital, che aveva favorito la stesura del libello e chiamato il giurista ugonotto nell’Università di Bourges, istituisse una commissione di giureconsulti preposta alla raccolta di tutto il diritto patrio francese: la compilazione, redatta in forma chiara e intelligibile in lingua volgare, avrebbe dovuto riguardare tanto la materia pubblicistica, quanto quella privatistica[77].  Tuttavia in Francia vi furono giuristi di formazione bartolista (Jean Ferrault, Claude Seyssel, Barthélemy Chasseneuz, André Tiraqueau, Pierre Rebuffi, Charles Du Moulin) che rinnovarono i vecchi metodi con l’apertura alle istanze umanistiche e ai problemi del tempo e altri, come Jean de Coras (Corasius), che cercarono una via intermedia tra il mos gallicus e il mos italicus, e università, come Orléans e Angers, che rimasero sostanzialmente ancorate alla tradizione.

Da buon umanista che aveva studiato il diritto romano, anche Rabelais nel Gargantua volle spezzare una lancia a favore della scuola dei Culti immaginando che Pantagruele, che nelle «gran dispuste che aveva sostenuto pubblicamente contro tutti» si era «rivelato sapiente oltre la capacità dei tempi nuovi», venisse chiamato a giudicare una causa complessa e «difficile da trattare» tra il «signor Baciaculo, querelante» e il «signor Nasapeti, convenuto», «pendente» presso il Parlamento di Parigi. I magistrati lo pregarono di voler «spulciare e districar quel processo, per farne poi una relazione [...] in precisi termini legali», affidandogli «tutti i sacchi e le scartoffie della causa, che ce n’era da caricare quattro asini». «Io sono sicuro – diceva Pantagruele ai magistrati – che voi e tutti quelli per le cui mani è passato il processo, ci avrete macchinato quanto avete potuto, per Pro et Contra; e caso mai la loro lite fosse stata patente e facile da giudicare, l’avrete oscurata con le sciocche e dissennate ragioni e inette opinioni di Accursio, Baldo, Bartolo, de Castro, de Imola, e Ippolito, e il Panormo, e Bertacchino, e Alessandro, e Curzio, e tutti quegli altri vecchi mastini, che non hanno mai inteso neanche tre righe delle Pandette, ma eran come buoi da macello, ignoranti tutto quel che è necessario pel buon intendimento delle leggi. Giacché (ormai è ben certo), essi non avevano nessuna conoscenza della lingua Greca né Latina, ma solo della Gotica e Barbarica [...]. Come dunque avrebbero quei vecchi trasognati potuto intendere il testo di quelle leggi – si domandava –, loro che non avevano mai neppure guardato un libro in buon Latino, come è chiaramente dimostrato dal loro stile, che è stile da spazzacamini, da sguatteri o cucinieri, ma non certo da giureconsulti?»[78].

I giuristi francesi della scuola culta si posero concretamente il problema dello studio e dell’insegnamento del diritto nelle facoltà giuridiche. Nell’Epistola de ratione docendi discendique iuris del 1544, Duaren spiegò quale atteggiamento i giuristi-umanisti dovevano tenere nei confronti della codificazione guistinianea e della tradizione romanistica medievale. Il Corpus juris civilis gli appariva come un’opera umana, non più un complesso di principi indiscutibili ed eterni, il cui valore dogmatico e autoritario aveva profondamente influenzato i giuristi medievali. Nel Digesto ravvisava una serie di norme e di dottrine che dovevano costituire la base di ogni educazione giuridica: le istituzioni giustinianee rappresentavano, ad esempio, un insieme di princìpi generali assai utili per la formazione del giurista e assai facili da memorizzare per gli studenti. Il contenuto delle Pandette e del Codice gli apparivano distribuiti senza ordine e senza logica. Sarebbe stato necessario, a suo avviso, riordinare con razionalità i titoli del Digesto per considerarli analiticamente in un insieme organico di concetti. Era dunque compito del docente sviluppare un’elaborazione logica delle materie; da parte sua lo studente avrebbe dovuto fissare nella mente, tamquam in tabula, i concetti fondamentali, attraverso i quali, poi, non avrebbe avuto difficoltà ad orientarsi nei singoli problemi  particolari[79].

Nel breve discorso programmatico pronunciato nell’Università di Bourges il 16 ottobre 1585, De ratione docendi juris, Cujas esaltò la maestria dei giuristi classici, il valore del loro pensiero, la superiorità della giurisprudenza romana nel campo dell’ars juris, riaffermando con vigore l’importanza del metodo umanistico nello studio e nell’insegnamento del diritto[80]. In polemica con Duaren e con gli altri giuristi che non riuscivano a vedere una distribuzione razionale negli argomenti trattati dal Digesto, Cujas, nei Paratitla in libros quinquaginta Digestorum (Colonia, 1570), aveva voluto dimostrare, attraverso una scrupolosa ricerca, l’intima e razionale connessione che esisteva tra i titoli delle Pandette. Di conseguenza i professori di diritto avrebbero dovuto rifarsi sempre all’ordo juris del Digesto, che era la parte più preziosa della compilazione giustinianea, l’unica a riproporre il pensiero dei grandi giuristi romani. Questa concezione – diciamo così – “integralistica” del filologismo, che non ammetteva compromessi, spinse Cujas a polemizzare non soltanto con i bartolisti e i seguaci del mos italicus, ma anche con gli esponenti della scuola culta come Duaren, Hotman e Bodin, considerato nel 1577, un «causidicus quidam, qui nuper de republica vernacula lingua scripsit», a proposito della traduzione francese (1576) de Les six livres de la Republique[81].

Tra il XVI e il XVII secolo iniziò così a prender forma un droit civil commun della Francia, grazie a quei giuristi che studiarono le centinaia di coutumes, valorizzate dalla prassi e dalla giurisprudenza, specie del Parlamento di Parigi, e in stretta connessione col diritto romano. Fra loro Charles Du Moulin (Molinaeus, 1500-1566), con i Commentarii in consuetudines Parisienses (Parigi, 1539), Guy Coquille (Conchyleus, 1523-1603), con le sue Institutions au droit françois (pubblicato postumo nel 1607), il magistrato Etienne Pasquier (1529-1615), moderato simpatizzante della scuola culta, con le sue Recherches de la France (pubblicate postume nel 1621), una sorta di manifesto del “nazionalismo” giuridico francese, e Antoine Loisel (1536-1617), allievo di Cujas, avvocato nel Parlamento di Parigi, con le Institutes coustumières (Parigi, 1607)[82].

In questo ambito, in coincidenza col processo di centralizzazione dei poteri monarchici e con le prime esperienze di unificazione linguistica e amministrativa, tipiche del Grand Siècle, sarebbe maturata l’istituzione nel 1679, presso l’Università di Parigi, della cattedra di diritto francese[83]. Un insegnamento che, nella spiegazione delle ordonnances e delle coutumes, si caratterizzò per la netta affermazione di autonomia rispetto alla tradizione del diritto comune: nel 1682 François De Launay (1612-1693), il primo professore chiamato a ricoprirne la cattedra, nelle sue lezioni al Collège de France poteva affermare, a proposito del diritto romano: «il n’y a pas de chose plus étrange dans le monde que de voir un peuple obligé à suivre des lois qu’il n’entend pas»[84].

In Spagna, in particolare a Salamanca, erano previste lecturae ed esercitazioni didattiche – che si tenevano per lo più in castigliano – affidate a licenciados o a giovani baccellieri su casi pratici con esplicito riferimento alle leggi e ai fueros del Regno. Certo, lo studio del diritto patrio occupava una posizione oggettivamente marginale rispetto al diritto comune, ma comunque non era ignorato del tutto.

Nel 1589 Pedro Simón Abril (1530 circa - 1590 circa), cattedratico di humanitates a Saragozza, editore di testi di autori latini e traduttore di molte opere classiche in castigliano, rilevava diversi errori nel metodo di insegnamento del diritto e delle altre scienze, attribuendoli in particolare all’uso del latino in luogo della lingua volgare. Duramente critico nei confronti della compilazione giustinianea e della didattica universitaria fondata sul mos italicus e sulla communis opinio, esaltava viceversa il diritto regio e in particolare le Siete Partidas, che avevano il pregio di essere redatte in castigliano, di essere esposte in maniera chiara e di configurarsi come una normativa esaustiva. Proponeva pertanto di usare soltanto il diritto regio e di insegnare quello nelle università. Si rivolgeva a Filippo II perché si facesse promotere di una riforma degli studi giuridici: il sovrano però, approvando gli statuti di Salamanca, riproponeva i moduli tradizionali del mos italicus e del bartolismo[85].

Anche se non formalmente in una cattedra apposita, nell’Olanda del Seicento sin dagli anni trenta si affermò l’insegna­mento del diritto patrio, che poteva disporre dell’Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyd di Hugo Grozio (Institutiones juris hollandici, nella successiva traduzione latina), un manuale in volgare redatto intorno al 1620 e pubblicato nel 1631, nel quale l’autore, raccogliendo le consuetudini, la legislazione e la giurisprudenza, guardava soprattutto alla prassi. In Italia invece, sino al Settecento, i curricula e i programmi dell’insegnamento delle materie giuridiche in università come Padova, Bologna, Roma, Torino, Pisa, rimasero nel complesso appiattiti sui modelli tardo-medievali, evitando ogni apertura nei confronti dei diritti locali[86].

 

 

3. – L’istituzione della cattedra di Pandette

 

In Italia il più autorevole esponente dell’umanesimo giuridico cinquecentesco fu Andrea Alciato, raffinato filologo, esperto di epigrafia latina e di storia antiquaria, professore nelle università di Avignone (1518-21), Bourges (1529-33), Pavia (1533-37), Bologna (1537-41), Ferrara (1542-46) e di nuovo nello Studio pavese dal 1546 al 1550, anno della sua morte. Rispetto ai suoi colleghi francesi, si mostrava meno iconoclasta nei confronti della tradizione medievale e del bartolismo: in più occasioni riconobbe l’apporto fondamentale offerto dall’una e dall’altro alle necessità di una scienza giuridica aderente al reale, ma nel contempo rifiutava il metodo scolastico diffuso negli Studi italiani. Insomma, apprezzava Bartolo, lodandone le intuizioni e l’acume, ma detestava gli epigoni bartolisti. Il suo insegnamento universitario prevedeva infatti la lettura diretta dei testi romanistici, spesso dimenticati a favore dell’apparato di glosse e commenti, l’approccio filologico alla fonte, l’indipendenza di giudizio anche rispetto agli interpreti e ai dottori più famosi, la limitazione del ricorso all’autorità degli autori medievali, l’eliminazione delle citazioni sovrabbondanti, la corretta conoscenza del latino umanistico[87].

Le opere di Alciato, a conferma della sua grande influenza nella scienza e nella didattica giuridica, ebbero nel Cinquecento 187 edizioni: nelle Dispunctiones (Milano, 1518), 11 edizioni sino al 1543, affrontò con estrema perizia filologica la questione della restituzione dei termini greci omessi nel Corpus iuris giustinianeo; il De verborum significatione (Lione, 1530), la più conosciuta delle sue opere di diritto, che distingueva la giurisprudenza dall’oratoria, ebbe 16 edizioni sino al 1589; ampia popolarità, anche per l’attualità dell’argomento, ebbe il De singulari certamine seu duello tractatus (Parigi, 1541), dichiaratamente critico nei confronti del duello, con 3 ristampe latine, 4 edizioni in traduzione italiana (Duello, Venezia, 1544, 1545, 1552, 1562), 2 in francese (Le livre du duel, entrambe Parigi, 1550) e 2 in spagnolo (De la manera del desafio, Anversa, 1550 e 1558). Molti titoli di Alciato sono i testi delle sue lezioni universitarie, come il De verborum obligationibus del Digesto, pubblicate a Lione nel 1519, appena terminato l’anno accademico avignonese, o il De praesumptionibus delle Decretali (Lione, 1538) e lo stesso De verborum significatione, sistematico commento delle duecentoquarantasei leggi che compongono il titolo omonimo del Digesto, i Commentarii ad rescripta principum (Lione, 1530), che raccolgono le lezioni sul Codice giustinianeo tenute a Bourges nel 1529-30, e così via[88]. Una sua opera umanistica, gli Emblemata, dedicata a Konrad Peutinger, una raccolta di soggetti allegorici e di simboli di cui veniva dato in versi latini il significato, editi nel 1531 a Basilea da Steyner, conobbe oltre centosettanta edizioni tra il XVI e il XVII secolo[89].

Nei Parergon iuris libri III – 11 edizioni, dalla prima di Basilea nel 1538 (seguono nello stesso anno altre due edizioni a Lione) all’ultima lionese del 1554 –, collezione di frammenti di erudizione e di critica giuridica, Alciato rivolge un severo attacco alla tradizione italiana della giurisprudenza pratica e ai pareri legali, esprimendo un giudizio profondamente negativo sulla proliferazione di raccolte di consilia a stampa: «La pubblicazione di tanti pareri mostra mente non sana e ambizione smoderata – afferma –. Si trova il patrono egregio e di gran nome nella necessità di dar parere sui casi più vari, nei quali talora il cliente è dalla parte della ragione, talora del torto. Accade qualche volta che non sia abbastanza chiaro il punto di diritto, e mentre la cosa è fra l’incudine e il martello, capiti il litigante liberale che provochi con lauto onorario lo zelo dell’avvocato; sebbene niente o poco diano, e allora il patrono non li stimi degni di difenderli con molto lavoro. Come potrà uno in casi così diversi pubblicare tutto, quasi fosse messo insieme con eguale diligenza? [...]. Quanto più uno ha ingegno acuto, tanto più è peccatore pericoloso – osserva Alciato –. Preferirei i pareri del Barbazia, di Giasone, del Parisio a quelli del Socino e del Decio. I primi di mente più ristretta, ogni volta che male consigliano [...] lo fanno con sì rozzi argomenti, che subito si può vedere ove sia il marcio. Ma il Decio o Bartolomeo Socino, d’ingegno acuto, peccano così velatamente e cautamente da far cadere in inganno anche gli esperti [...]. Misero e inesperto quel giudice che si appoggia a pareri di tal genere piuttostoché ai dogmi esposti nell’ordinaria sede dei dottori!»[90].

Nelle università dell’area tedesca il diffondersi dell’umanesimo giuridico e la coeva affermazione della Riforma protestante diedero un duro colpo alla vecchia tradizione didattica di impianto scolastico: un contributo notevole all’introduzione del mos gallicus in Germania venne da Ulrich Zasy (Zasius), professore di Pandette presso l’Università di Friburgo, considerato da Claudio Cantiuncula (Claude Chansonnette), docente a Basilea, già dal 1520 membro, insieme a Budé e ad Alciato, di quella triade che in Francia, in Italia e nei paesi tedeschi era destinata a rinnovare profondamente lo studio e l’insegnamento del diritto («triumviratus constituenda rei pandectariae»)[91]. Zasius insegnava il diritto romano secondo metodo umanistico e nei suoi corsi criticava con veemenza il mos italicus, i glossatori e i bartolisti: «Ite Accursiani, ite Bartolistae – affermava nell’Intellectus iuris (Basilea 1526) –, et violanda textus claros et faciles implete mundum erroribus!»[92].  Le opere di Zasius, anch’esse legate in qualche modo alle lezioni universitarie di Friburgo, ebbero nel corso del Cinquecento 94 edizioni. Nel prologo dell’Intellectus singulares (Basilea, 1526, sette ristampe cinquecentesche successive) Zasius esplicitava il suo credo umanistico, affermando che la verità del diritto derivava dal riscontro delle fonti e non dall’autorità dei doctores[93]. Il nuovo metodo si affermò soprattutto nelle università di Basilea, Friburgo, Tubinga e Heidelberg.

Le opere della scuola dei Culti ebbero un buon successo editoriale a livello europeo, tenendo anche conto che molte sedi universitarie si mostrarono sostanzialmente ostili nei confronti dell’umanesimo giuridico. Gli scritti di diritto e di humanitates di Budé ebbero 113 edizioni, di cui 22 del De asse et partibus libri quinque (1515), un trattato sull’esatto significato delle parole usate presso gli antichi per indicare il valore delle monete e delle misure, e 20 delle Annotationes in Pandectas. Le opere di Cujas ebbero 80 edizioni, di cui 16 dei Paratitla in libros quinquaginta Digestorum (1570), quelle di Duaren 24 edizioni, quelle di Doneau 21 edizioni, di cui 7 dei Commentarii de iure civili, quelle di Hotman 65, di cui 5 della Franco-Gallia.

D’altra parte le università del Cinquecento, a differenza di quelle medievali, non dovevano più formare giuristi con una visione universalistica del jus commune, ma operatori del diritto essenzialmente pratici, uomini del foro, ufficiali regi, amministratori civici, procuratori feudali, causidici. Non vi era una grande domanda per un metodo di insegnamento che privilegiasse le grandi questioni filologiche dei testi romanistici: il diritto giustinianeo, filtrato dalle intermediazioni medievali, veniva studiato in funzione delle esigenze concrete, con un’ottica che dava ampio risalto all’autorità dei giuristi e alla letteratura forense (consilia, decisiones, allegationes, quaestiones)[94].

Nel 1566-67, durante il suo semestre di insegnamento torinese, Cujas ebbe modo di visitare alcune università italiane e di definire i professori di diritto suoi colleghi, miseri, blaterones e desipientes: alcuni di essi non si rendevano nemmeno conto di ciò che spiegavano, spandendo dalla cattedra, senza sollevare mai la testa, gli occhi fissi sui fogli degli appunti, un inutile «vaniloquio dialettico»; altri erano totalmente impreparati e si limitavano a compendiare in modo pedissequo le leggi romane; altri ancora conoscevano a mala pena un solo argomento del corso «rubacchiato» ai vari giureconsulti. Un quadro sconfortante, ma in qualche misura anche realista[95].

Uno studente tedesco, tal Gottifridus Conratterus, iscritto nella facoltà di giurisprudenza di Padova nel 1577-78 che, non a torto, è stata considerata come «il Gotha del mos italicus», o meglio, come ha scritto Biagio Brugi, una «scuola di giurisprudenza pratica illuminata dalla teoria»[96], ci descrive il metodo didattico imperante nell’ateneo veneto: «Gl’Italiani – scrive – nel trattare e discutere le controversie del nostro diritto hanno quest’uso, che, dopo aver proposto qualche questione, disputano tanto a favore della tesi affermativa, come della negativa [...]. Ovvero se l’una e l’altra opinione abbia qualche colore di verità, s’appigliano a sottili distinzioni, affinché in tal modo si eviti la correzione dei testi; i quali, a primo aspetto, sembrano fra loro contraddittori». Questo metodo gli appare però zeppo di difetti: «È certo – osserva – che con questa maniera d’insegnare si genera supina infingardaggine nell’animo dei dottori [...]. Né ciò fa meraviglia, poiché spesso accade ai dottori medesimi di non sapersi districare negli stupefacenti libirinti delle dispute che portano in campo [...]. Taccio che in tal modo gli animi dei singoli discepoli sembran tratti e ammaestrati in veri inganni e vere frodi [...]. Né per certo l’effetto di questi inutili cavilli e di queste dispute altro può essere [...] che da cose evidentemente vere, mediante piccolissimi mutamenti, la disputa sia tratta a cose evidentemente false»[97].

Nel 1567 le autorità accademiche della Sapienza di Roma chiesero a Marc-Antoine Muret (1526-1585), umanista di gran nome e prestigio, docente di Filosofia morale, di insegnare il Digesto «alla francese», cioè con il metodo storico-filologico del mos gallicus. Era giunto a Roma preceduto da una gran fama: celebre professore di retorica (fra i suoi allievi il giovane Montaigne), autore di versi latini e francesi e di una tragedia, Julius Caesar, editore e commentatore di testi classici (Orazio, Catullo, Cicerone, Properzio, etc.). Durante il suo insegnamento parigino era stato accusato di eresia e di sodomia e rinchiuso allo Châtelet; liberato grazie all’interessamento di autorevoli protettori, dovette abbandonare la capitale. Colpito anche a Tolosa dall’accusa di costumi depravati fu arso in effigie, mentre raggiungeva l’Italia. A Ferrara fu segretario del cardinale Ippolito d’Este, con l’appoggio del quale venne chiamato a Roma da Pio IV nel 1563. Nel corso dell’insegnamento romano di diritto volle laurearsi in utroque nello Studio di Macerata, dove conseguì i gradi il 29 marzo 1572[98]. Era noto che Muret era uno dei più fieri avversari della tradizione italiana e del bartolismo, ma le autorità pontificie, con l’istituzione della cattedra di Ad Pandectas enucleandas volevano sperimentare spazi separati di insegnamento secondo i diversi metodi didattici[99]. Le lezioni di Muret – che sarebbero state pubblicate dall’autore – cercavano di offrire, grazie alle conoscenze erudite e all’acume filologico, un’immagine “veritiera” della legislazione giustinianea. Esse richiamarono un gran numero di studenti a scapito, ovviamente, dei corsi più tradizionali[100]: la loro eco si spinse sino alla lontana Padova, dove gli studenti tedeschi che frequentavano i corsi di diritto si adoperarono dapprima per ottenere il trasferimento di Muret nello Studio veneto e, poi, per l’istituzione di una cattedra di Pandette[101]. Nel 1572, però, l’esperienza didattica di Muret si concluse  bruscamente: i colleghi romani, quelli che a suo avviso insegnavano «magno fastu» «inezie» invise pure agli studenti, si rivolsero direttamente al pontefice perché fosse impedita la prosecuzione di quelle lezioni che rischiavano di indurre la gioventù a ripudiare la dottrina di Bartolo. Le autorità trasferirono Muret alla cattedra di retorica, con l’offerta di un salario più che doppio: il docente francese declinò di conseguenza l’offerta padovana[102]. La cattedra di Pandette verrà riattivata alla Sapienza soltanto nel 1658[103].

Eppure l’ambiente giuridico romano non era del tutto refrattario al rinnovamento umanistico. Nel 1566 aveva iniziato i suoi lavori la commissione ideata da Pio IV per l’emendazione del Decretum di Graziano. I Correctores Romani terminarono l’opera nel 1582: nella premessa all’edizione a stampa, pubblicata nella tipografia del Popolo Romano, il pontefice spiegava le finalità della revisione delle concordanze e delle discordanze del Decretum[104]. Oltre l’editio princeps si segnalano dodici edizioni del Decretum emendatum, dal 1584 al 1600. Ai lavori presero parte alcuni giuristi, fra i quali spiccavano Antonio Agustín, allievo di Alciato a Bologna, uno dei massimi esponenti dell’umanesimo giuridico spagnolo, assai critico nei confronti del mos italicus imperante nelle università iberiche (nel 1586, ormai vescovo di Tarragona, avrebbe chiarito nel De emendatione Gratiani  i criteri filologici adottati nella revisione romana), e Cesare Costa, professore alla Sapienza, autore dei Variarum ambiguitatum iuris libri tres (Napoli, 1573), un esempio di letteratura di impianto umanistico funzionale alle esigenze della Chiesa post-tridentina[105].

L’esigenza di un modo nuovo di concepire e di studiare il diritto iniziava ad essere condivisa non più da ristretti circoli umanistici ma anche dagli studenti delle materie giuridiche, specialmente quelli stranieri che frequentavano le università italiane, desiderosi di seguire corsi più aderenti all’originario dettato romanistico, meno infarciti di pesanti citazioni delle auctoritates di dottori e legulei. Contro auctoritates e opinioni comuni si erano scagliati gli umanisti: Zasio, valutandone soprattutto le degenerazioni, nella sua Responsorum iuris seu Consiliorum opus (postuma, Basilea, 1538), le considerava false («communis opinio ergo falsa») e fonte di confusione.

Su esplicita richiesta degli studenti «tedeschi e di altri scolari oltremontani» venne prevista, all’interno del piano di riforma dell’Università di Siena (1589), l’istituzione di una cattedra di Pandette che prescriveva al lettore il rigoroso riferimento al testo della legge e vietava ogni ricorso alla Glossa, a Bartolo e agli altri interpreti medievali[106]. Nel 1591 la cattedra di Pandette venne istituita anche nello Studio di Pisa: l’insegnamento fu affidato al marsigliese Jacques Vias, che non possedeva però una preparazione filologica capace di approfondire l’esegesi del testo. Due anni dopo la cattedra veniva soppressa[107].

Già dal 1533 l’olandese Wiggle van Aytta van Zwichem (Viglius Zuichemius, 1507-1577) di formazione umanista, professore di Istituzioni a Padova, illustrava il puro testo, anticipando di una quarantina d’anni l’insegnamento delle Pandette[108]. Nel 1578 la Natio germanica chiese ed ottenne l’istituzione a Padova di una cattedra ordinaria di Pandette, per la quale il Senato veneziano deliberò che le lezioni venissero tenute «eodem modo quo fit in publicis Germaniae Gymnasiis», cioè more gallico. La cattedra, attivata nello stesso anno, fu affidata al dottor Angiolo Matteazzi, vicentino (1535-1600), giurista erudito e di buona cultura, che iniziò le lezioni con un gran numero di studenti leggendo «testualmente» le Pandette, ma decadde ben presto: alcuni decenni dopo il suo successore, l’udinese Marc’Antonio Ottelio, venne accusato di aver abbandonato l’interpretazione diretta del testo («non explicat Pandectas») e di aver reintrodotto, in modo surrettizio, il detestato mos italicus. Dal 1607 il professor Taddeo Pisone Socia leggeva more gallico da  una cattedra di ius civile[109]. A Pavia venne attivata nel 1609.

Anche a Bologna la cattedra, istituita nel 1588, ebbe vita stentata: affidata gratuitamente ad un giovane, Alessandro Maggi, ebbe un profilo modesto e fu soppressa nel 1592. Riattivata nel 1606, fu ricoperta da Claudio Achillini, giurista d’ingegno e didatta abile e apprezzato, col lauto stipendio di 300 scudi. Ma, dopo tre anni, Achillini preferì trasferirsi nello Studio di Ferrara per insegnare nel più prestigioso corso “primario” di diritto civile. L’insegnamento venne mantenuto acceso per tutto il secolo, ma dal numero esiguo dei titolari se ne intuisce la modesta fortuna e s’intravede la scarsa presa presso gli studenti di un impianto meramente esegetico assai lontano dalla prassi[110]. Anche nell’Uni­versità di Pavia, agli inizi del Seicento, si affianca ai corsi tradizionali il nuovo insegnamento delle Pandette che resterà acceso fino agli anni sessanta del Settecento: il primo professore, nel 1609, è il milanese Angelo Stefano Garoni, segretario del Senato, che lo terrà per un decennio[111].

Insomma, l’ambiente accademico italiano si mostrava nel complesso refrattario alle novità. Anche alcuni giuristi assai innovativi nei loro ambiti di studio, come Tiberio Deciani nel campo penalistico o Alberico Gentili, nel terreno del nascente diritto “internazionale”, si rivelarono convinti “conservatori” nella loro intransigente riproposizione del mos italicus: il primo nella Apologia pro iuris prudentibus qui responsa sua edunt (1579), composta durante il suo insegnamento padovano, il secondo nel De iuris interpretibus dialogi sex, redatti durante la sua docenza ad Oxford, sono accomunati nel duro attacco ai propositi di rinnovamento della scuola culta[112]. 

Deciani, che aveva comunque una formazione umanistica, scrisse l’Apologia come orgogliosa e appassionata risposta al Parergon di Alciato, che aveva aspramente criticato la giurisprudenza consulente e i giuristi autori di responsa e consilia («an publicae utilitati conducant juris consultorum responsa quae vulgo consilia vocant», si era domandato). Il professore patavino considerava al contrario il consilium come uno strumento essenziale per l’applicazione del diritto, sia perché dalla prassi emergevano sempre nuove istituzioni che non erano contemplate dalle antiche leggi, sia perché il giurista consulente era costretto a verificare costantemente nella realtà le spesso astratte elaborazioni teoriche. Insomma, Deciani rivendicava con forza il ruolo di un giurista che, assoluto padrone di tutti gli aspetti “tecnici” del diritto, riuscisse, al di là delle astrattezze filologiche della scuola culta, a coniugare felicemente teoria e prassi, sostenendo che non poteva essere definito giureconsulto chi non sapeva decidere una controversia[113].

A conclusioni non dissimili giungeva pochi anni dopo Alberico Gentili (1552-1608) nei suoi celebri De iuris interpretibus dialogi sex (Londra, 1582). Gentili si era laureato nel 1572 solo in diritto civile a Perugia, Studio saldamente ancorato alla tradizione del mos italicus. Dopo alcune esperienze di avvocato e di amministratore locale aveva abbandonato l’Italia per le sue idee religiose, trasferendosi definitivamente a Londra nel 1580: membro del Collegio dei dottori, dal 1581 iniziò a tenere lezioni di civil law nel St. John’s College di Oxford, università nella quale venne nominato nel 1587 regius professor[114]. I Dialogi nascevano all’interno del rinnovato interesse per il diritto romano, tipico dei fermenti assolutistici dell’età elisabettiana, il cui insegnamento era stato ripristinato nelle università inglesi[115]. In questo ambito il mos italicus, per il suo impianto sistematico e nel contempo per la sua duttilità, si presentava, rispetto al filologismo erudito dei Culti, come lo strumento più idoneo per soddisfare le esigenze della pratica e integrare un diritto eminentemente giurisprudenziale come la common law.

Si sbaglierebbe a considerare i Dialogi come una mera difesa, in parte anche datata, del vecchio contro il nuovo: Gentili non era affatto chiuso alle istanze umanistiche e apprezzava le opere e, soprattutto, le posizioni equilibrate di Alciato, Viglio Zuichemo, Zasio, Doneau e Agustín. La sua critica è rivolta soprattutto contro i Culti francesi, specie quelli della seconda generazione, come Cujas, Duaren e Hotman, sulle cui affermazioni spesso e volentieri ironizza, ridicolizzandone le posizioni. Si trattava, a suo avviso, di eruditi, insaziabili ricercatori di manoscritti, divenuti giuristi loro malgrado, convinti di conoscere tutta la scienza del diritto e di percorrere tutto lo smisurato regno dell’antichità soltanto per aver rinvenuto qualche dimenticato testo di legge: quando trovavano in un libro il nome di Bartolo o di Baldo lo gettavano via inorriditi. Rintuzzando le intemperanze dei novatori, Gentili difendeva con convinzione l’autonomia della scienza giuridica contro le “invasioni” spesso inconcludenti e pretestuose dei filologi e degli storici. Si poteva infatti essere un buon giurista, affermava, senza conoscere il latino («absque latinae linguae cognitione exquisitori»), il greco, la storia e la filologia[116].

Finalizzati ad orientare gli studenti nell’attività pratica e ad indicare al ceto forense gli strumenti logici che venivano negati dai fautori del mos gallicus ed erano invece l’essenza del diritto, i Dialogi di Gentili, nella vigorosa difesa del bartolismo e della tradizione italiana, intendevano valorizzare la figura del giurista formato non sui classici o sui grammatici, ma sulle opere di quei maestri che, pur essendosi espressi in un latino barbaro e rozzo, erano stati nondimeno acutissimi ed esperti nella prassi e nelle controversie[117]. Gentili distingueva tra interpretatio etymologica e interpretatio analogica: la prima era orientata esclusivamente ad una critica filologica del testo; la seconda svolgeva un ruolo creativo nell’adat­tamento e nell’interpretazione evolutiva delle norme romane alle esigenze della prassi[118]. Lo stesso Gentili, in un’opera di poco successiva, ribadendo la piena validità del regime normativo fondato sul diritto comune, avrebbe affermato che soltanto i passi glossati del Corpus iuris avevano valore come fonte di diritto positivo[119].

In realtà, come ha osservato Piano Mortari, nell’Apologia di Deciani e nei Dialogi di Gentili affiora lo stesso «senso storico umanistico presente nelle indagini» dei seguaci della scuola culta, che dalla «constatazione dell’insufficienza attuale dei precetti del diritto romano trassero ragioni per sostenere la sua eliminazione come fonte di diritto positivo»[120]. Ovviamente a questo problema Deciani e Gentili davano una risposta diametralmente opposta a quella dei giuristi del mos gallicus, i quali avevano trasformato il diritto romano in diritto storico[121]. I due giureconsulti italiani erano invece assertori della necessità della trasformazione continua dei principi e degli istituti romanistici attraverso l’opera creatrice dell’interpretazione giuridica.

 

 

4. – Bartolismo e umanesimo, due soluzioni inconciliabili?

 

Mos gallicus o mos italicus? La storiografia otto-novecentesca ha spesso accentuato in chiave nazionalistica la contrapposizione tra le due tradizioni giuridiche[122]. In questi ultimi decenni è emersa una lettura più problematica: Jean-Louis Thireau, ad esempio, ha posto in evidenza come una corrente, sicuramente maggioritaria, dei giuristi della prima metà del XVI secolo si mostrasse sostanzialmente favorevole ad una «conciliazione» tra il metodo umanista e quello bartolista. All’umanesimo li avvicinava soprattutto il «gusto della libertà» e la lettura dei testi senza le intermediazioni delle auctoritates o i condizionamenti della communis opinio; il mos italicus diventava invece necessario nell’attività pratica e nella soluzione di numerosissimi problemi concreti. Nell’insegnamento, poi, si registrava un oggettivo accordo tra le due scuole sia nella piena accettazione degli ordinamenti didattici universitari, sia nell’utilizzazione delle regole della dialettica giuridica[123].

Emblematico è a questo proposito il caso di Alciato, che nella sua lunga carriera accademica insegnò il diritto secondo il metodo umanistico ma anche secondo il mos italicus. Il 23 aprile 1529 Alciato doveva illustrare nell’Università di Bourges la seconda parte del Digestum novum e, in particolare, il titolo più importante il De verborum obligationibus. Poiché per spiegare quel titolo non si poteva prescindere dai responsa di Bartolo e degli altri commentatori quattrocenteschi, decise di fare lezione secondo il metodo tradizionale che aveva appreso a Pavia e a Bologna dai suoi maestri Giason del Maino e Carlo Ruini e che già aveva sperimentato ad Avignone nell’anno accademico 1518-19, quando aveva letto quella stessa parte del Digesto, subito pubblicata da Sacco a Lione (Lectura super secunda parte Digesti novi in titulo de verborum obligationibus, 1519). Ma dopo poche settimane dall’inizio del corso, gli studenti francesi e tedeschi che erano accorsi numerosi a Bourges per ascoltare le lecturae del celebre maestro iniziarono a disertare le lezioni. Alciato se ne lamentò, chiedendone la causa: gli studenti risposero di essere rimasti delusi per l’abbandono del metodo che gli aveva dato una meritata fama e osservarono che il sistema tradizionale si esauriva nel riferire e confutare le opinioni di diversi interpreti senza costrutto alcuno: sarebbe bastato, a loro avviso, un breve ed efficace sunto – esposto in un latino chiaro e scorrevole – che avrebbe favorito la spiegazione di una ventina di leggi in un anno, invece delle quattro o sei nelle quali spesso si consumava l’intera trattazione[124].

Alciato, in principio titubante, finì per accogliere l’istanza degli studenti. Anche se il metodo nuovo – disse – gli sarebbe costata una maggiore fatica, giacché così non si trattava soltanto di esporre gli argomenti dei diversi giureconsulti, ma di mirare direttamente al nocciolo del problema, mettendo in campo un’unica ragione capace di ridimensionare tutte le opposizioni. Così nell’autunno del 1530 iniziò a Bourges, dinanzi a un uditorio di seicento studenti, le lezioni col nuovo metodo umanistico ispirato ai caratteri della «latinità» e della «brevità» (latine breviterque de iure disserendo). Leggeva il testo e glossava le parole o le frasi ritenute più  importanti; la concisione non gli impediva tuttavia l’esame delle opinioni e delle citazioni degli antichi interpreti, di Bartolo, di Baldo, dei commentatori, dei consulenti e dei decisionisti. Individuava subito l’opinione dominante, non tanto sulla base del numero dei giuristi che la professavano quanto sulla qualità e il valore degli aderenti. Condannava la prolissità dei longa enthymemata e l’abuso della retorica, considerando la brevità e l’essenzialità il pregio maggiore delle lezioni universitarie[125].  Gli importava infatti fornire «receptioris sententiae rationem». Negli anni accademici 1530-33 Alciato a Bourges (dove percepiva l’importante salario di 1.200 ducati) commentò la prima parte del Codice, la seconda parte del Digesto vecchio, la prima parte dell’Infor­ziato e la seconda parte del Digesto nuovo secondo il metodo umanistico. Questo stesso metodo didattico ripropose a Pavia (1533-34), Bologna (1540-41) e Ferrara (1543-44), dove nella prolusione ai corsi criticò i colleghi che seguivano il sistema delle repetitiones e delle trattazioni di tipo monografico. Ad Avignone, Studio nel quale aveva insegnato sino al 1522 e dove, dopo la sua partenza, era stato reintrodotto il mos italicus, uno studente, Hieronimus Lopis, dichiarò nel 1532 il suo aperto dissenso per il metodo didattico vigente, nel quale non trovava «nullum bonorum studiorum exemplum»[126].

Nell’autunno del 1533 Alciato, chiamato alla cattedra ordinaria di diritto civile dello Studio di Pavia, teneva le lezioni in concorrenza con Gianfrancesco Sannazari della Ripa (1480 circa - 1535), con il quale aveva insegnato ad Avignone nel 1518-21. Ripa, che ricopriva la stessa cattedra “de mane”, bartolista convinto, era un vero e proprio maestro del mos italicus e seppe reggere brillantemente il confronto diretto col più illustre e acclarato collega, attirando nel suo corso un gran numero di studenti[127]. Antonio Agustín, studente a Bologna, trovava il metodo tradizionale di Pietro Paolo Parisio superiore a quello dello stesso Alciato[128].

Guido Panciroli (1522-1599), profondo conoscitore della tradizione italiana, inaugurando le sue lezioni a Torino il 3 novembre 1570, faceva intendere che nel suo corso avrebbe spiegato more gallico il titolo de iure dotium[129]. Bonifacius Amerbach (1495-1562), umanista, amico di celebri intellettuali come Erasmo e Zasio, allievo di Alciato, professore e rettore dell’Università di Basilea, giurista nel quale passioni filologiche e interessi pratici si trovarono spesso in radicale conflitto, mantenne una posizione intermedia tra i difensori del mos gallicus e i fautori del mos italicus: nella sua lezione Defensio interpretum iuris civilis criticò i Culti che disprezzavano le opere dei glossatori e dei commentatori, ma nel contempo riconobbe l’utilità dello studio umanistico delle fonti. Le sue lezioni richiamavano costantemente la storia e la filosofia greco-romana, tanto che risultavano, spesso, secondo i testimoni, assai ostiche per gli studenti[130].

Zasio era anche un “asso” nella conoscenza della letteratura del mos italicus, altrimenti non sarebbe stato in grado di stabilire, secondo Koschaker, «quel felice legame tra diritto romano e diritto tedesco» che aveva realizzato nel Freiburger Stadtrecht, gli statuti municipali di Friburgo (1520), comprendenti norme di diritto civile, criminale e pubblico, città nella quale egli in qualità di segretario comunale aveva esercitato un’attività pratica[131]. Dopo essere stato uno dei primi sostenitori della filologia umanistica, Zasio, in vecchiaia, ne rifiutò le pretese più radicali: anzi nei suoi Responsa sive consilia (pubblicati postumi nel 1538-39) diede un notevole contributo allo sviluppo in Germania di una specifica letteratura finalizzata alla prassi[132].

Di certo la severa critica di Zasio dell’absyntsthius Accursianus iniziava a penetrare nelle università tedesche. La polemica luterana contro la Chiesa di Roma e il diritto canonico medievale portò inoltre, con la riforma degli studi realizzata da Melantone nell’Università di Wittenberg in Sassonia (1518), ad un’apertura verso l’umanesimo giuridico[133]. Johannes Apel (Apellus, 1486-1536), professore di diritto civile nello Studio sassone e principale esponente dell’umanesimo di Wittenberg, nell’ambito della scienza giuridica e nelle cariche pubbliche, pur disdegnando la giurisprudenza pratica e i testi dei consiliatores, nella sua opera di metodologia, ricca di spunti polemici, Isagoge per dialogum in quattuor libros Institutionum D. Iustiniani Imperatoris (pubblicata postuma a Bratislava, 1540, stampata spesso anche col titolo Dialogus de studio iuris recte instituendo), utilizzando la forma dialogica rivolgeva una critica acuta al sistema tradizionale delle istituzioni civili e ai giureconsulti medievali, invitando gli studenti a fuggire la glossa come si fugge un fumo soffocante o un’erba velenosa o come il marinaio si tiene alla larga dalla risacca delle scogliere[134].

Il metodo umanistico non soppiantò nelle università europee (ad eccezione, ovviamente, di alcune francesi) il mos italicus, ma più spesso gli si collocò accanto. Ad un confronto diretto tra i due indirizzi si giunse nel 1555 a Lipsia, quando il professore di quello Studio, Melchior von Ossé, difese in una sua relazione al principe elettore – che aveva esplicitamente preso le parti delle antiche consuetudini, dei textus coi loro apparati, delle soluzioni contenute nella Glossa e nei commentatori – il mos italicus contro il suo collega Pierre Lorioz, un umanista moderato chiamato da Bourges[135].

Se nella prima metà del Cinquecento si assiste ad una coesistenza e ad una com­plementarietà, soprattutto nel mondo universitario, dei due sistemi, nel­la seconda metà del secolo si verifica invece da un lato (in particolare in alcune università francesi) una profonda e radicale frattura e dall’altro, soprattutto nell’area tedesco-olandese, ad un nuovo interscambio tra le due tradizioni, umanistica e pratica. È soprattutto con l’insegnamento di professori come Cujas e, in misura minore, Doneau, che inizia in Francia un doppio movimento di separazione tra la didattica universitaria e la pratica giuridica, da un lato, e tra l’università e il mondo giudiziario dall’altro. Questa differenziazione provocò un irrigidimento delle posizioni culturali e scientifiche del mos gallicus e una radicalizzazione polemica che, abbandonando ogni forma di compromesso o di accomodamento col bartolismo, portava ad una rottura definitiva con la tra­dizione.

Il disegno della seconda generazione dei Culti puntava all’afferma­zione di una concezione del diritto profondamente diversa da quella medievale e alla sostituzione del labirinto delle opinioni discordanti delle auctoritates, con un insieme di regole semplici e razionali, in una parola il Digesto senza le interpretazioni successive. Per ottenere questo risultato, che avrebbe dovuto facilitare la conoscenza del diritto e recare certezza nell’ambito giuridico, i giuristi-umanisti svilupparono l’esegesi dei testi come peraltro avevano già fatto i glossatori, ma con mezzi e strumenti incomparabilmente più raffinati, che investivano la filologia, la storia, la conoscenza delle lingue antiche. Cujas, in particolare, affrontò lo studio sistematico delle interpolazioni del Corpus iuris, spesso accompagnato da un’accesa polemica contro Giustiniano e il suo giurista Triboniano[136].

Nel 1880 Roderich von Stintzing si poneva la domanda se mai si sarebbe giunti ad una recezione del diritto romano qualora i glossatori fossero stati degli umanisti. Ovviamente, a questa domanda volutamente provocatoria lo storico tedesco dava una risposta negativa[137]. Il quesito aiuta però a mettere in chiaro alcuni punti. La fase tarda del mos gallicus, come ha messo in luce Thireau, era destinata a «degenerare» in storicismo puro, nel quale «il diritto romano non era più studiato come un sistema giuridico in vigore ma come un diritto morto, come vestigia archeologica» del passato[138]. Era stato abile Hotman nel suo Antitribonian ad evitare di naufragare tra Scilla e Cariddi, prendendo partito a favore dei bartolisti o dei cujaciani: da un lato un ammasso di commentatori indigesti, dall’altro infinite e noiose discussioni erudite e grammaticali. Hotman osservava divertito che nelle università del tempo si affrontavano due specie di fazioni di legisti: quelli che venivano definiti Scarabocchiatori, Bartolisti e Barbari e quelli che si autoconsideravano Umanisti, Purificati e Grammatici. La prospettiva indicata da Hotman per superare quelle ormai sterili diatribe era dar vita al diritto “nazionale” con un nuovo “codice” di leggi che consentisse l’accantona­mento del diritto romano[139].

Anche nei corsi ancorati alla tradizione riusciva tuttavia a filtrare qualche novità. Ce lo conferma ne Lo scolare Annibale Roero, studente di giurisprudenza a Pavia dal 1596 al 1602, a proposito degli argomenti delle lezioni sulle materie ordinarie: se da un lato il lettore insegna a «veder i lochi con la somma d’Azone, o di studiar con Bartolo le cento leggi sopra le quali egli diffusamente scrive», dall’altro è invogliato a «fare studio sopra i puri testi col metodo Vegelio» (Nikolaus Vigel), cioè con l’esegesi delle pure fonti del diritto romano[140]. Insomma, nei corsi pavesi, nonostante gran parte della preparazione giuridica degli studenti fosse ancora basata sulle opere dei grandi commentatori, e in particolare di Bartolo, «chiaro lume de’ giureconsulti», non si disdegnava di ricorrere, seppur in via suppletiva, a qualche testo dei Culti e soprattutto al De verborum significatione di Alciato, che era stato una delle glorie dell’università lombarda. Roero compila un lungo elenco di opere che circolavano nelle aule dello Studio pavese: i commentari canonistici di Giovanni d’Andrea, del Panormita, di Felino Sandei, di Filippo Decio, le Regulae iuris di Dino Rossoni del Mugello e quelle di Decio, il Topicorum seu de locis legalibus liber (1516) di Nicolas Everaerts (Everardus), professore a Lovanio, uno dei più celebri trattati di dialettica legale del tempo; e accanto ad essi i manuali consigliati, come «l’instituta di Teofilo, perché è una parafrasi di quella di Giustiniano» (testo anonimo attribuito al giurista bizantino Teofilo, vissuto nel VI secolo), e opere di chiarimento dei testi romanistici come «lo scholie del Misingero», cioè l’Apotelesma sive corpus perfectum scholiorum ad quatuor libro Institutionum iuris civilis (1555) di Joachim Mynsinger von Frundeck (Mynsingerus), seguace del metodo umanistico di Zasius, e «i commentarii de l’Oinotimo, [...] utilissimi a chi di già i termini possiede», cioè In quattuor Institutionum imperialium Iustiniani imperatoris commentarii (pubblicati postumi nel 1571) di Johan Schneidewin (Oinotomus)[141]. Roero indicava tra i commentatori civilisti, oltre, ovviamente, Bartolo, le opere di Giason del Maino, utilissime per il foro, di Paolo di Castro, «perché spiega con tale facilità le leggi, che a principianti apporta grande giovamento», di Alessandro Tartagni, Filippo Decio e Gianfrancesco Sannazaro della Ripa. Riteneva utile, però, non trascurare la scienza giuridica francese: «Ti esorto – diceva, rivolgendosi agli studenti pavesi – a prenderti qualche Oltremontano, fra quali farai scelta del Duareno, atteso che più de gl’altri è ordinato, facile e sottile»[142].

 

 

5. – Dal trattato didattico al “manuale” giuridico

 

Nel XV-XVI secolo, in coincidenza con la proliferazione delle sedi universitarie, si affermò un particolare genere letterario, quello dei trattati pedagogici che affrontavano il complesso problema dell’insegnamento del diritto e dei metodi didattici funzionali all’apprendimento delle materie giuridiche. Già nel Medioevo erano stati redatti trattatelli di precetti educativi, ammonizioni moralistiche e regole pratiche per la corporazione universitaria (Martino del Cassero da Fano, Baldo, Battista Sambiagi, Simone da Borsano)[143]. Nel 1467 Giovanni Battista Caccialupi (1420 circa-1496), professore di diritto civile nello Studio di Siena, autore di Lecturae e Consilia, componeva il De modo studendi et vita doctorum tractatus, che sarebbe stato stampato a Venezia nel 1472 da Giovanni da Colonia e da Vindelino da Spira: destinato, con le sue 30 edizioni, ad una discreta fortuna, il trattato, concepito probabilmente come una sorta di premessa al corpo di Institutiones, resta, come è stato osservato, se non del tutto estraneo, certo ai margini della cultura umanistica, anche per la piena adesione al pensiero dei commentatori. Raccomandava infatti agli studenti di studiare Odofredo, Iacopo Bottrigari, Bartolo, Baldo e Alberico da Rosciate. L’interesse dell’opera sta nella breve storia dei giureconsulti da Irnerio, a Bartolo («quia bartolista optimus iurista censendus est»), a Baldo, ai maestri perugini dell’autore: insomma, il De modo studendi si caratterizza come un «manuale metodologico e scolastico», scritto da un giurista nel latino dei giuristi, che recuperava il passato e le auctoritates dei maestri in funzione del presente[144].

Nel 1476 appare a Padova il De modo studendi in iure libellus di Giovanni Giacomo Can (1425 circa-1494), professore di diritto canonico e civile, il primo manuale, secondo Dionisotti, «scritto, bene o male, nella nuova lingua, nel latino degli umanisti, non più in quello dei giuristi»; tuttavia, rispetto al trattatello del suo collega senese, l’opuscolo di Can ha un respiro molto più limitato, giacché si concentra soprattutto sui sistemi di insegnamento del diritto in vigore nello Studio di Padova[145].

Uno dei contributi più interessanti al tema della didattica giuridica e, insieme, la più convinta difesa del mos italicus è rappresentata dal De methodo ac ratione studendi libris tres (Lione, 1541) del giurista piemontese Matteo Gribaldi Moffa (morto nel 1564), aderente alla Riforma e caposcuola dell’antitrinitarismo italiano ed europeo, professore di diritto civile a Valence, Tolosa, Grenoble, Padova e Tubinga[146]. In un notissimo distico («Premitto, scindo, summo, casumque figuro, / Perlego, do causas, connoto et obiicio») Gribaldi riassume efficacemente il metodo del mos italicus e delle sue forme logiche fissate dalla tradizione. Il giurista, infatti, dopo aver determinato l’argomento della sua trattazione (praemitto) e dopo averlo diviso nelle sue parti costitutive (scindo), espone, in sintesi, il contenuto del testo esaminato (summo), accompagnandolo con un caso pratico (casumque figuro); quindi rilegge il testo delucidato dalla critica (perlego), aggiungendovi le causae, ossia le rationes dubitandi et decidendi, per giungere infine alla formulazione della regola generale contenuta nella legge o relativa ad essa (connoto), a cui deve far seguire, per controprova, i contraria e le oppositiones (obiicio).

Il collaudato metodo scolastico riproposto dal giurista piemontese è diretto essenzialmente a ricavare il motivo della legge e la regola generale, e volto a ricondurre così tutte le norme ai principi generali (loci communes), punto di arrivo e, insieme, punto di partenza per altre interpretazioni. Nel difendere il mos italicus Gribaldi respinge la tesi che esso consista unicamente in un affastellamento di decisiones e in una vocazione eminentemente compilatoria, di cui peraltro critica le degenerazioni presenti in tante opere giuridiche del tempo. Esorta gli studenti a concentrarsi nello studio del diritto per emulare e superare i grandi maestri del passato, raccomandando di leggere «paucos et idoneos auctores», individuati nella tradizione italiana del commento («Bartolus et Baldus, Paulus, Tartagnus, Iason»), ma riconosce nel contempo il rinnovamento degli studi attuato dai giuristi umanisti («Budaeus, Zasius et Alciatus, viri immortalitate digni»)[147].

Si sbaglierebbe a considerare la Methodus gribaldiana come l’espressione del più acceso conservatorismo o della più vieta riproposizione di moduli didattici in gran parte superati. In realtà, come ha efficacemente dimostrato Diego Quaglioni rivalutando quest’opera, Gribaldi, eretico e perseguitato sia dai cattolici che dai luterani, era un uomo dei tempi nuovi, che tentava di «ricongiungere l’eredità scientifica del “bartolismo” con le nuove acquisizioni del movimento umanistico», nell’esigenza di «conservare ai nuovi sviluppi della scientia iuris quella base razionalistica che era il portato migliore» della tradizione giuridica italiana[148]. La Methodus ebbe una buona circolazione europea e una discreta fortuna (12 edizioni dal 1541 al 1587, 9 a Lione e 3 a Venezia)[149].

Peraltro a Padova, università assai sensibile ai dibattiti metodologici sui temi della didattica giuridica, era apparso una decina d’anni prima il Tractatus de ratione studendi che segnava invece un’apertura verso i temi dell’umanesimo giuridico. L’aveva scritto il giurista vercellese Gerolamo Cagnolo (1491-1551), professore di diritto civile nello Studio di Torino dal 1518 al 1536 e dal 1544 titolare della cattedra mattutina di ius civile. Nel De regulis iuris (Venezia, 1546), che raccoglieva le lezioni del corso patavino, emergeva, secondo Brugi, un’impostazione, se non in tutto, «in parte alciatea»[150].

La strada già tracciata dalla Methodus gribaldiana sarebbe stata sostanzialmente ripercorsa nel secolo successivo dal trattato De ratione studendi in utroque iure (Roma, 1627) del milanese Girolamo Lampugnani (morto nel 1644), lettore alla Sapienza di Roma, pubblicato in appendice ad un «compendio» delle istituzioni giustinianee, finalizzato all’esposizione del corpus iuris e del relativo apparato ordinario di glosse, riproponeva le linee sostanziali del vecchio metodo scolastico[151]. Di stampo dichiaratamente umanistico è la prolusione letta nel 1585 nell’Università di Heidelberg, De iuris civilis difficultate ac docendi methodo, dal giurista vicentino Giulio Pace da Beriga (Pacius, 1550-1637), formatosi alla scuola patavina, dove ebbe maestri, fra gli altri, Menochio e Panciroli, professore anche a Ginevra, Montpellier, Padova e Valence. Giurista di vasti interessi culturali, studioso di filosofia e commentatore delle opere logiche di Aristotele, esegeta delle fonti giustinianee, autore di un significativo trattato (Tractatus de contractibus et rebus creditis, seu de obligationibus..., Spira, 1596) sulla natura giuridica del contratto, considerato come conventio cum causa, Pace scrisse anche testi destinati all’insegnamento universitario e all’appren­dimento del diritto, come l’efficace Synopsis iuris civilis (Lione, 1588) e la Iuris quo utimur epitome secundum ordinem institutionum imperialium digesta (Spira, 1589). Nella prolusione del 1585, Pace attuava una disamina delle cinque metodologie di studio del diritto affermatesi dal Medioevo, dalle Summae di Piacentino e Azzone, volte a sistemare le leggi, alle glossae di Accursio, finalizzate all’interpretazione dei testi romanistici, dalle opere di Bartolo e Baldo con le loro esigenze eminentemente pratiche alle correnti umanistiche con le loro preccupazioni storico-filologiche, sino al metodo di Alciato e Zasio – che l’autore dichiarava di preferire – che riusciva a coniugare lo studio e l’esegesi dei classici con la pratica giuridica. Osservava inoltre che i giuristi avevano voluto difendere l’autonomia della scienza giuridica dal confronto con le altre discipline chiudendola entro delimitati confini, simili a cancelli («hi omnes intra iuris civilis quasi cancellos ab aliis, disciplinis abstinuerunt»): si trattava ora, secondo Pace, di allargare l’ambito delle cognizioni necessarie al giurista, aprendo appunto quei «cancelli» entro cui i giureconsulti medievali si erano chiusi[152].

Nella seconda metà del Cinquecento iniziava a maturare l’esigenza di disporre di veri e propri manuali delle materie giuridiche, semplici e chiari nell’esposizione, necessari sia per la didattica universitaria che per il foro. Tanto i bartolisti, con l’eccessivo monografismo dei temi e la ridondanza di citazioni contrapposte, quanto i Culti con l’attenzione predominante per le questioni linguistiche e filologiche, non erano riusciti a dare una risposta convincente a una domanda ormai largamente sentita. Già Gribaldi nella Methodus aveva posto il problema dell’individuazione di axiomata iuris, necessari per la semplificazione della didattica giuridica, e tre anni dopo Duaren aveva invocato nel De discendi iuris la necessità della ricerca di theoremata universalia indispensabili per la razionalizzazione e la classificazione metodica del diritto. Louis Le Caron (Charondas, 1536-1617) nell’opera giovanile De restituenda et in artem redigenda iurisprudentia (Parigi, 1553) e, soprattutto, Jean De Coras (Corasius, 1513-1572), professore a Valence e magistrato del Parlamento di Tolosa, nel De iure civili in artem redigendo (Lione, 1560) avevano espresso l’esigenza di ridurre il diritto a scienza compendiosa nel disegno di un’elaborazione sistematica del sapere giuridico[153].

Nell’estate del 1563, mentre si concludevano i lavori del Concilio di Trento, Giovanni Paolo Lancellotti (1522-1590), dal 1548 professore di diritto civile e poi di canonico nello Studio di Perugia, licenziava per la stampa i suoi Institutionum iuris canonici libri quatuor, pubblicati a Venezia nel medesimo anno dal tipografo Comin da Trino. Si trattava del primo manuale vero e proprio di diritto modernamente inteso, basato sull’innova­tiva e sistematica divisione della materia canonistica in quattro libri, dedicati, secondo lo schema romanistico di matrice giustinianea, il primo alle persone in Ecclesia, il secondo alle res sacrae nelle loro articolate classificazioni, dai sacramenti ai beni patrimoniali, il terzo al processo in civilibus, il quarto al diritto criminale sostanziale e processuale.

Nella lettera dedicatoria l’autore spiega, con una punta di amarezza, di aver tentato di far approvare dalla Santa Sede la sua trattazione sistematica del diritto canonico per una pubblicazione ufficiale da affiancare al Corpus iuris canonici, rinnovato dal Concilio tridentino, e alle Decretali. Nel 1555 il testo lancellottiano era stato sottoposto ad una commissione di revisori appositamente costituita da Paolo IV. Lo stesso Lancellotti si era trasferito a Roma per seguirne il lavoro, accogliendo suggerimenti e proposte. Ma la novità dell’esposizione ed alcune teorie avevano suscitato perplessità e riserve sull’opportunità di un’approvazione ufficiale. Infine una nuova commissione nominata nel 1559 da Pio IV , accogliendo le resistenze degli ambienti curiali, era riuscita a bloccare il progetto[154].

Rientrato a Perugia Lancellotti aveva deciso di pubblicare le Institutiones in un’edizione privata premiata da un grande successo (ben 20 edizioni dal 1563 al 1599, 8 a Lione, 5 a Venezia, 2 a Roma, 1 a Basilea, Anversa, Parigi e Francoforte), destinato a non interrompersi nemmeno nei secoli successivi (13 edizioni dal 1606 al 1679 e 12 dal 1702 al 1779)[155]. Nel 1566 a Basilea il celebre editore Michael Isingrin pubblicava il testo delle Institutiones corredato dalle note marginali del giurista cortonese Ludovico Alfieri (morto nel 1594) che rinviavano alle norme del Corpus iuris canonici. Nello stesso anno un editore di gran fama, Cristophe Plantin, pubblicava ad Anversa le Institutiones con le annotazioni del giurista fiammingo Hieronimus Elen. Infine nel 1570 venne pubblicata a Venezia, a spese di Marco Amadori, libraio-editore romano, presso la tipografia di Nicolò Bevilacqua, una nuova edizione arricchita da un cospicuo apparato di glosse – che finivano per raddoppiare la consistenza di circa 600 pagine del grosso volume in 4° – redatte dallo stesso Lancellotti (ma non inserite, probabilmente per ragioni economiche, nell’edizione del 1563), revisionate dal perugino Francesco Mancini e da Roberto Lancellotti, suo fratello minore e giurista lui stesso (morto nel 1583 ed autore di un trattato processualistico, De attentatis et innovatis lite et appellatione pendente..., Roma, 1576), alla luce dei recentissimi canoni conciliari[156]. Nello stesso 1563, stimolato anch’esso dal clima del Concilio tridentino, veniva pubblicato un altro manuale, le Institutiones iuris canonici di Marco Antonio Cucchi (1506-1567), professore di diritto canonico prima a Pavia e poi a Roma, membro della commissione pontificia dei Correctores Romani (la commissione che doveva preparare la nuova edizione del Decretum e delle Decretali), di dimensione più contenuta e con una suddivisione delle materie assai diversa dall’opera lancellottiana, destinato comunque, con le sue 10 edizioni dal 1563 al 1589, ad ottenere minore successo[157].

Per uno strano paradosso, nel 1669 un professore dell’Università di Wittenberg, il luterano Caspar Ziegler (1621-1690), curava un’edizione delle Institutiones di Lancellotti che, arricchita da un’ampia messe di note, diventava un’arma d’accusa contro la Chiesa di Roma, rea di aver tradito la purezza originaria dello «ius decretalium». Anche un grande giurista come Christian Thomasius (1655-1728) pubblicava ad Halle fra il 1715 e il 1717 una nuova edizione commentata del Lancellotti con dotte ed equilibrate annotazioni, testimonianza della diffusione e dell’autorevolezza del manuale lancellottiano anche presso il mondo accademico protestante[158].

Diverso è ovviamente il caso dell’ambito civilistico. Qui il manuale esisteva per davvero, ed era rappresentato dalle Institutiones giustinianee che avevano costituito e costituivano il testo base per l’apprendimento del diritto. Da Padova a Città del Messico, da Bologna a Cracovia, da Salamanca ad Heidelberg, da Coimbra a Lipsia, gli studenti delle facoltà giuridiche continuavano ad imparare i primi rudimenti del diritto sulle pagine delle Institutiones. Esse avevano comunque necessità di un adeguamento alle esigenze semplificatorie dei tempi: nel Medioevo il corso di Istituzioni aveva una funzione meramente propedeutica alle altre, più importanti materie giuridiche, un corso secondario appannaggio in genere di docenti alle prime esperienze didattiche o addirittura di giovani non ancora laureati; ora, grazie al movimento umanista, il corso di Istituzioni acquisiva una dignità nuova, si caratterezzava come il momento iniziale della formazione del giurista e rivolgendo un’attenzione particolare alla lettura del de regulis iuris del Digesto assumeva una collocazione ben determinata nel quadro dell’insegna­mento giuridico in riferimento al «diritto privato»[159]. Appaiono in questo periodo “compendi giuridici ragionati” capaci di offrire un quadro completo delle dottrine romanistiche riassunte in un insieme logico facilmente accessibile per gli studenti o per i pratici, anche se in genere questi tentativi, finalizzati soprattutto all’attività didattica, non si discostavano dal modello giustinianeo, ma anzi ne riproponevano sia lo schema generale, che la suddivisione delle materie[160].

Claude Chansonette (Claudius Cantiuncula, 1490-1549), giurista e umanista, durante il suo insegnamento dal 1517 al 1523 nello Studio di Basilea, nel De ratione studii legalis Paraenesis (Basilea, 1522) indicava come base per la «classificazione dei precetti» la partizione adottata nelle Institutiones giustinianee, delle quali compilò anche una Paraphrasis articolata in tre libri (Haguenau-Norimberga, 1533-38)[161]. Nel 1538 Silvestro Aldobrandini (1499-1558), professore a Pisa, poi cancelliere delle Riformagioni della Repubblica fiorentina, auditore generale e consigliere del duca d’Urbino e, infine, avvocato consistoriale a Roma, pubblicava a Venezia le Institutiones iuris civilis, un’edizione glossata a fini esplicativi delle istituzioni giustinianee, finalizzata essenzialmente alla didattica: le sue 38 ristampe sino al 1599 mostrano il favore del mondo universitario e soprattutto degli studenti[162]. In una prospettiva diversa si colloca Éguinaire Baron (Eguinarius, 1495 circa-1550), professore nell’Università di Bourges negli anni successivi all’insegnamento di Alciato, con i suoi Institutionum civilium ab Iustiniano Caesare editarum libri IIII (Poitiers, 1546) che si accostano alle istituzioni giustinianee attraverso due esposizioni separate, la prima delle quali costituisce un vero e proprio commentario del manuale e la seconda affronta la trattazione di ogni singolo istituto attraverso la comparazione col jus patrium francese[163].

Destinato alla didattica universitaria è anche l’Isagogicus di Marco Mantua Benavides (1489-1582), professore di ius civile e dal 1572 di diritto canonico nell’Università di Padova, giurista legato al mos italicus, autore di consilia e di diversi scritti di diritto civile, penale, pubblico e pontificio, che dettò questo trattatello al proprio allievo Gerolamo Ermolao nelle ferie scolastiche del 1544 per istruirlo sul modo di sciogliere tutti i nodi e le apparenti antinomie dei testi giuridici[164].

Un testo assai diffuso nelle aule universitarie italiane e straniere – come ci conferma anche Roero ne Lo scolare – era il Topicorum seu de locis legalibus liber (Lovanio, 1516), più noto come Topica, dell’olandese Nicolaas Everaerts (Nicolaus Everardi, 1462 circa-1532), professore dal 1492 di ius civile nell’Università di Lovanio, consigliere e poi, dal 1528, presidente del Gran Consiglio di Malines, l’organo giudiziario supremo dei Paesi Bassi[165]. Giurista di impianto tradizionale, legato alle vecchie categorie medievali dei genera e delle species, autore di Responsa sive consilia (Lovanio, 1554, postumi), Everaerts affronta nei Topica il problema dell’argomenta­zione giuridica per rendere accessibili agli studenti, come ai futuri giudici e avvocati, le complesse dottrine presenti nella glossa e nei testi dei commentatori giuridici. L’opera tratta dei loci o positiones, cioè dei fondamenti da cui si evincono gli argomenti per difendere o discutere un caso, desuendoli dalla compilazione giustinianea, dal diritto naturale e dalle auctoritates. Everaerts continuò a lavorare alla sua opera, che ampliata e modificata, fu pubblicata postuma dai figli col nuovo titolo di Loci argumentorum legales (Lovanio, 1552). La prima edizione dei Topica comprende 100 loci, la seconda 131. I loci hanno spesso un carattere generale e comprendono regole di dialettica giuridica: ad esempio, il locus ab ordine (come si può dedurre l’ordine di successione, l’ordine cronologico e l’ordine di distribuzione nel diritto?), il locus a genere ad speciem (come passare dal generale al particolare?), i loci a minori e a maiori, e via dicendo; altri sono funzionali alla comprensione del diritto vigente, come ad esempio il locus a feudo ad emphyteusim (sono applicabili anche all’enfiteusi le regole relative ai feudi?). Con il loro stile chiaro e succinto e la puntuale spiegazione degli argomenti legali, i Topica esercitarono una considerevole influenza nella pratica giuridica e nella didattica universitaria sino alla fine del XVII secolo[166].

In Germania il diffuso particolarismo del XVI secolo, in mancanza di un diritto “patrio” di derivazione monarchica, rafforzò la posizione preminente del diritto romano rispetto agli altri ordinamenti concorrenti, come la tradizione statutaria, gli iura propria e le consuetudini[167]. Ciò spiega, rispetto alle altre realtà europee, l’affermazione di una letteratura romanistica in lingua tedesca, non rivolta, nel suo insieme, né ai giuristi di professione né agli studenti universitari, i quali attingevano direttamente alle fonti e alla trattatistica giuridica in latino, ma alla gran massa dei lettori – mercanti, artigiani, amministratori civici – che non conoscevano il latino. La versione tedesca delle Institutiones (Ingolstadt, 1549, postuma) del magistrato bavarese Andreas Perneder (1500 circa-1543) ebbe una larghissima diffusione, come la traduzione delle istituzioni giustinianee (Basilea, 1519) ad opera del poeta luterano strasburghese Thomas Murner (1475 circa-1537). Il progetto dell’umanista Sebastian Brant (1457-1521), il celebre autore di Das Narrenschiff (1494, La nave dei folli), popolare poema satirico, di tradurre in tedesco l’intero Corpus Juris Civilis (che avrebbe dovuto costituire il corrispettivo profano della traduzione luterana della Bibbia) non andò in porto[168].

Nelle università tedesche di questo secolo si assiste alla fioritura di opere destinate alla didattica, sia sotto forma di commentari e di esposizioni della compilazione giustinianea, che di compendio delle istituzioni, si avvicinavano per taluni aspetti al modello di un vero e proprio “manuale” giuridico, modernamente inteso. Rientrano in questo schema la Practica actionum forensium (Colonia, 1544), che presenta un’esposizione globale del diritto privato, ordinato secondo il disegno del Digesto in sette classi di actiones, opera di Johann Oldendorp (1488 circa-1567), professore nelle università di Greifswald, Francoforte sull’Oder, Rostock, Colonia, amministratore civico a Lubecca, fondatore della tradizione del diritto naturale protestante, autore anche di altri lavori didattici[169]. Le Enarrationes in quattuor Institutionum libros (Francoforte, 1542) di Melchior King (1504-1571), professore di Decretali a Wittemberg, alto burocrate e magistrato, costituiscono una sorta di vera e propria introduzione allo studio del diritto[170].

Vengono pubblicate in questa fase alcune opere di impianto diverso, ma accomunate da chiari intenti di sintesi, destinate soprattutto alla prassi, al foro e alla didattica universitaria, come il Lexicon iuris civilis (Lione, 1545) di Jakob Spiegel (1483-1547), i Libri dialecticae legalis quinque (Lipsia, 1531) di Christoph Hegendorff (1500-1540) e gli Apotelesma sive corpus perfectum scholiorum ad quatuor libros Institutionum iuris civilis (Basilea, 1555) di Joachim Mynsinger von Frundeck (Mynsingerus, 1514-1588), allievo di Zasio e professore a Friburgo, di formazione umanistica, uno dei primi esponenti, insieme ad Andreas Gail (1525-1587), della «cameralistica» tedesca[171]. Gli Apotelesma, con le 32 edizioni apparse sino al 1691, ebbero uno straordinario successo editoriale, segno dell’apprezza­mento che il testo di Mynsinger aveva ottenuto nel foro e nelle aule universitarie europee[172]. In questa prospettiva si colloca anche la Iuris civilis absolutissima methodus (Basilea, 1561), destinata ad un buon successo editoriale (6 edizioni sino al 1628), anche per la innovativa partizione del diritto proposta, di Nikolaus Vigel (Vigelius, 1529-1600); allievo di Baudouin e di Oldendorp, professore, sino al 1594, nell’Università di Marburg, egli si occupò anche di diritto penale e pubblico negli Institutionum iuris publici libri III (Basilea, 1568) e approfondì le questioni relative alla pratica forense e alla sistematica giuridica in particolare nel trattatello, che riprendeva l’opera del 1561, Partitiones iuris civilis (Basilea, 1571)[173]. Di impianto – diciamo così – “premanualistico” sono i Commentaria alle Institutiones, in quattro tomi (Francoforte, 1599), di Johann Harprecht (1560-1639), professore nell’Università di Tubinga, giurista con una forte vocazione pratica, e il Commentarius in Institutiones iuris civilis a Iustiniano compositas (Francoforte, 1598) di Hermann Wöhl (Vulteius, 1555-1634), dal 1581 professore di Istituzioni a Marburg[174].

In questo ambito gli apporti più significativi sono però gli In quattuor Institutionum imperialium domini Iustiniani libros commentarii (postumi, Strasburgo, 1571) di Johann Schneidewein (Oinotomus, 1519-1568), professore dal 1551 nello Studio di Wittenberg che dichiarava esplicitamente di voler seguire una via intermedia tra il mos italicus e la scuola culta, e gli Institutionum Iustiniani libri IIII (Basilea, 1572) di Matthaeus Wesenbeck (Wesenbecius, 1531-1586), anch’egli professore a Wittenberg dal 1569 alla morte. Seguace del metodo umanistico, allievo del giurista fiammingo Gabriel van der Muyden (Mudaeus, 1500-1560), professore di Digesto a Lovanio e assertore del mos gallicus, che si era cimentato col problema della sistematizzazione del diritto romano, Wesenbeck pubblicò i Paratitla in Pandectarum iuris civilis libros quinquaginta (prima edizione non autorizzata Basilea, 1563, seconda edizione rivista e ampliata Basilea, 1568) e gli In Codicis Iustinianei libri XII commentaria (Basilea, 1576). Assai apprezzata nel mondo universitario del tempo fu la sua De compositione iuris, introduzione al testo giustinianeo, in cui gli argomenti erano presentati nel loro ordine e connessione, summatim et generatim (per generi e per specie), nel rispetto dell’esatta tripartizione della materia che solo intelletti «smaniosi di novità» ritenevano di poter abbandonare. Su questa base lo studente doveva poi procedere (dopo aver memorizzato le Istituzioni che esponevano non solo gli elementi ma l’intero corpo della giurisprudenza) allo studio delle Pandette per acquisire «generalem iuris cognitionem»[175].

In sostanza i commentari cinquecenteschi alle istituzioni aprirono la strada al celebre In quattuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus et forensis (Leida, 1642) di Arnold Vinnen (Vinnius, 1588-1657), opera di grande successo, tradotta spesso nelle lingue locali, testo di riferimento per l’insegnamento in molte università europee del XVIII secolo, e all’Istituta civile di Giambattista De Luca (1614-1683), redatta in italiano, che, per quanto assai meno importante, ebbe tra il 1733 e il 1781 sette edizioni, un testo «di impronta pratico-forense» che si caratterizzava come un riuscito «manuale istituzionale»[176].

Il vero, primo, organico manuale universitario di diritto sarebbe stato concepito dal 1619 in poi nel corso delle lezioni tenute nella facoltà di giurisprudenza di Ginevra da Jacques Godefroy (Jacobus Gothofredus, 1587-1652), figlio del grande Denis, filologo, giurista, amministratore civico ed uomo di governo, epigono dell’umanesimo giuridico ed erede della tradizione culta francese[177]: il suo Manuale iuris seu parva iuris mysteria (Ginevra, 1632), è un modello di umanesimo elegantemente didattico, destinato al successo, come dimostrano le sue 14 edizioni.

Il Manuale era in realtà concepito come una sorta di trilogia manualistica: la prima parte, rivolta essenzialmente a studenti privi di nozioni giuridiche, prevedeva un’introduzione storica al diritto (historia); la seconda raccoglieva le sententiae e le regulae iuris compendiate dalle sette parti del Digesto giustinianeo (florilegium sententiarum iuris); la terza, destinata agli studenti più avanti nel corso, illustrava le fonti del diritto: XII Tavole, Lex Iulia et Papia, i Libri tres iuris civilis di impostazione scolastica di Masurio Sabino (series librorum et titulorum in Digestis et in Codice); l’ultima parte, purtroppo perduta, era dedicata all’analisi dei casi controversi[178].

 

 

6. – Libri e “scartafacci”

 

Nel novembre del 1561 un giovane studente sardo, Giovanni Francesco Fara, si iscriveva nella facoltà giuridica dello Studio pisano. Erano passati diciotto anni da quando l’Università di Pisa era stata riformata dal granduca Cosimo I, che aveva anche tentato, peraltro senza successo, di chiamarvi il grande Alciato. L’obiettivo era infatti quello, in linea con le equilibrate posizioni del celebre giurista milanese, di offrire un corso di studi che, pur accogliendo la scienza giuridica della tradizione italiana dei commentatori, non fosse del tutto chiusa alle istanze dell’umanesimo giuridico e della scuola culta[179]. A Pisa Fara ebbe come maestri Pietro Calefati, Gerolamo Papponi, Antonio Ciofi, Camillo Plauzio Pezone: soprattutto quest’ultimo incise sulla sua formazione giuridica guidandolo, dopo la laurea conseguita nell’agosto 1567, nella stesura del Tractatus de essentia infantis, in cui, analizzando lo fonti romanistiche attraverso una esegesi diretta e testuale, mostrava un’aperta adesione al metodo umanistico[180]. Durante la frequenza nello Studio pisano Fara, che apparteneva ad una famiglia agiata (il padre era notaio civico di Sassari), acquistò un gran numero di libri a stampa e manoscritti: essi rappresentano il nucleo iniziale della sua cospicua biblioteca – formata da oltre mille titoli, di cui il 60% era costituito da testi di diritto –, che continuò ad arricchirsi anche negli anni successivi, quando il giovane giureconsulto ritornò definitivamente nella sua città natale e abbracciò la carriera ecclesiastica, divenendo nel 1591 vescovo di Bosa. Nella biblioteca di Fara figurano le opere dei Culti, quali le Dispunctiones, i Paradoxa, il Duello di Alciato, le Annotationes di Budé, gli scritti di Cujas, Zasius, Azpilcueta, Covarrubias, Agustín, e di altri giuristi contemporanei di orientamento umanistico: egli possedeva però anche le edizioni dei maggiori esponenti del mos italicus (Menochio, Decio, Paolo di Castro, Cipolla, Bartolomeo Sozzini, Giason del Maino, etc.), segno che per la maggior parte dei giuristi del tempo il bartolismo e la scuola dei culti non costituivano affatto due tradizioni opposte o inconciliabili[181].

Negli otto anni di frequenza (1599-1607) nella facoltà di diritto di Salamanca per lo studente fiorentino Girolamo da Sommaia il manuale universitario era quasi inesistente: studiava infatti leggi e canoni sugli appunti presi a lezione. Sommaia si era iscritto nella prestigiosa facoltà castigliana per conseguire il baccellierato in utroque iure. Il suo diario, relativo agli anni 1603-07, è un documento straordinario non soltanto sulla vita universitaria ma anche sul clima culturale, sulla circolazione dei libri, sulla sensibilità religiosa e sui costumi del suo tempo[182]. L’autore è uno studente di agiate condizioni economiche che aveva preso in affitto una casa dove invitava spesso compagni, amici e influenti membri della società locale, e che frequentava eruditi e letterati, fra i quali Ambrosio Alemán e Lorenzo Ramírez con cui scambiava volentieri libri e impressioni. Nel 1604 il giovane e promettente giurista Juan Solórzano Pereira (nel 1606 otterrà l’insegnamento della prima cattedra di leggi) gli fece leggere in anteprima il suo trattato sul parricidio («Parlai a Solórzano del suo libro de Parricidijs»)[183]. Appassionato di teatro, buon conoscitore delle lingue – parlava correttamente lo spagnolo e il francese e studiava l’inglese –, esperto giocatore d’azzardo (a «primiera» e a «picchetto» vinceva talvolta somme consistenti), Sommaia era molto devoto e partecipava regolarmente a tutte le cerimonie religiose, annotando il contenuto delle prediche o delle lezioni universitarie di teologia. Tuttavia ciò non gli impediva di frequentare con assiduità ragazze compiacenti («A dolcitudine con la Serrana. reales 6», «A Petrona per dolcitudine. reali 8», etc.). Si confessava non soltanto dei propri peccati sessuali ma anche delle letture eterodosse: «Confessai con fra Lamberto – scrive il 10 novembre 1606 – ventiuna fornicazione. Baci. Il Bodino. Il Machiavello. Le scritture di Benetia»[184]. Sommaia leggeva anche altri testi che circolavano clandestinamente a Salamanca, come le Relaciones dell’ex segretario di Filippo II, Antonio Pérez, portatori di una dura critica alla pratica di governo assolutistica, di cui fece copiare numerosi brani[185]. Mostrava inoltre uno spiccato interesse per i trattati sul governo, come L’istruzione di Carlo V a Filippo II, gli Avvertimenti di Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna, l’Utopia di Tommaso Moro, il De Rege di Juan de Mariana, acquistato nel 1604 insieme al De ponderibus et mensuris del medesimo autore per 8 reali. Sulla vita culturale salamantina vegliava però attento il Santo Offizio: «Mandò la Inquisition recoger il quarto tomo del padre [Francisco] Suarez sopra la terza parte di Santo Tomás»[186], annotava nel proprio diario il 1° aprile 1606.

Pur frequentando le biblioteche dei Collegi di Salamanca per le fonti di diritto romano e canonico, Sommaia poteva, grazie alla sua disponibilità di denaro, acquistare anche numerosi libri. Nel 1605, ad esempio, comprava per 154 reali d’argento l’opera di Bartolo «in 10 capi di Venetia» (sicuramente l’edizione giuntina), per 242 reali un «Derecho civil», per 187 reali un «Derecho canonico di Venecia» in 4 tomi e per 165 reali «Las [Siete] Partidas in 4 tomi»[187]. Ma la sua vera passione erano i libri – diciamo così – extrauniversitari: i classici latini e greci, le relazioni di viaggi, i volumi di storia, particolarmente spagnola, gli autori del Rinascimento italiano e, soprattutto, opere di letteratura. A Salamanca ebbe modo di leggere, acquistandoli o scambiandoli, i testi più significativi della letteratura spagnola contemporanea come «le poesie di Don Luys de Gongora», il «sueño» di Francisco de Quevedo, la Celestina di Fernando de Rojas, le opere teatrali di Lope de Vega e, nel 1605, la prima parte del Don Quijote di Miguel de Cervantes appena stampata e non ancora inquadernata («Al detto [Gómez] Don Quixote de la Mancha sciolto, et l’inquaderna Gaspar de la Alva»)[188].

Rispetto al benestante e gaudente Sommaia, lo studente castigliano Gaspar Ramos Ortiz aveva un tenore di vita molto più modesto, di fatto privo di divertimenti, di laute cene e di ragazze enamoradas. Era giunto a Salamanca nel giugno del 1568 dal villaggio di Masueco a dorso di un mulo, accompagnato dal padre, piccolo proprietario rurale, per iscriversi alla facoltà di diritto nella speranza di intraprendere una carriera burocratica nella quale si erano distinti due zii paterni, uno come magistrato dell’Audiencia di Charcas nelle Indie e l’altro come corregidor di Vilvestre. Amministratore oculato e scrupoloso delle proprie risorse, Ramos dovette fare i conti con le ingenti spese per l’alloggio, il vitto, l’abbigliamento e l’acquisto dei libri necessari. Gli statuti salmantini del 1561 prescrivevano che gli studenti del primo anno frequentassero esclusivamente le lezioni di Instituta e del Codice per acquisire i rudimenti del diritto. Per questo motivo Ramos comprò alcuni libri indispensabili per il corso: un testo de «derecho civil» e un volume di «Instituta pequeña», per 143 reali d’argento, un Teofilo per 5 reali e mezzo, le «leyes de Toro» per 12 maravedí e un libro di Francesco Balbi. I libri e le spese vive per la frequenza incidevano più del 12,5% sul modesto bilancio di Ramos che, nel 1569, decise di abbandonare gli studi proprio a causa delle difficoltà economiche. La sua vita universitaria era durata appena quattordici settimane. Nell’ottobre del 1569 sposava a Valladolid donna Maria Lasso de Chaves, figlia del licenciado Lasso de San Vicente, esponente della piccola e agiata hidalguía castigliana: in seguito venne assunto come segretario dalla duchessa di Bibona[189].

Non tutti gli studenti avevano i mezzi per acquistare i libri usati nei corsi o necessari per un ulteriore affinamento della propria cultura giuridica. Anzi, la maggior parte di coloro che frequentavano le università studiava sugli appunti manoscritti delle lezioni dei maestri o dei lettori. Nel 1534 il Senato milanese, cui era affidata la gestione dell’Università di Pavia, vietava ai docenti la dettatura del corso durante  le lezioni per evitare che «li ingenii de’ scolari e dottori novelli se opprimano», con una «commissione del tempo di leggere e de non dare in scritto». Il provvedimento venne sottoposto al giudizio («acciò che non habbiano da dolersene») dei due professori più illustri dello Studio, l’Alciato e il Ripa[190]. Nel 1591 il Senato rinnovava agli studenti dello Studio pavese il divieto di annotare per iscritto le lezioni dei docenti: il provvedimento mirava stavolta a tutelare i professori per l’inesatta o arbitraria diffusione del loro pensiero, distorto sovente da allievi poco preparati[191]. La disposizione rimase di fatto inapplicata. Ce lo conferma Roero, che ne Lo scolare riconosce l’utilità degli appunti scritti presi durante le lezioni: «pure io ti ammetterei lo scrivere alle scole [...]: perché, se dopo aver hudita la lettione, l’haverai in iscritto, anderai a vedere i lochi [cioè le fonti e le citazioni], farai le induttioni, e nulla te ne sfuggirà»[192]. Le lezioni erano spesso turbate dal rumoreggiare della scolaresca preoccupata soprattutto di scrivere: Alciato si lamentò dell’indisciplina degli studenti pavesi, che interrompevano spesso le sue lezioni[193]. Il metodo di studio dominante negli atenei italiani faceva ampio ricorso all’oralità, alla capacità di apprendere «bene e sanamente» alle lezioni, alla memoria, alla ripetizione quotidiana delle nozioni apprese, alla conoscenza eminentemente pratica degli argomenti necessari per «far le induttioni, nelle quali sta la forza delle leggi»[194]. Non deve quindi stupirci il fatto che in questo collaudato meccanismo il libro a stampa avesse una funzione marginale, di fatto sussidiaria al manoscritto di uso privato e all’oralità.

Nell’Università di Perugia, ci racconta nel 1602 un autorevole testimone come Alberico Gentili che in quella sede si era laureato trent’anni prima, gli «studenti ricevono dai dottori al termine di ogni lezione la indicazione del tema che sarà trattato prossimamente, e degli scrittori interpreti e dove questi si possono reperire, affinché siano letti prima della lezione che segue, e ad un tempo sia esaminato ciò che poi verrà esposto e brevemente vi sia rivolta la loro attenzione, onde i dottori abbiano poi pochissimo da esporre di cui i discepoli non abbiano in precedenza preso conoscenza: utilissimo metodo di studio – conclude Gentili –, poiché non è sufficiente che gli uditori ascoltino con tutta attenzione il professore, ove già non abbiano precedentemente conosciuta la materia»[195].

In tutte le università europee, del resto i corsi universitari si basavano prevalentemente sulla trasmissione orale del sapere e sugli appunti delle lezioni, prescindendo in parte dal manuale a stampa. A Salamanca, ad esempio, la pratica della dettatura delle lezioni («debent scribere quae dicemus») venne introdotta dal domenicano Francisco de Vitoria, cattedratico di teologia dal 1526 al 1546, uno dei principali esponenti della seconda scolastica spagnola, che l’aveva già praticata alla Sorbona di Parigi, dove aveva conseguito il baccellierato e fatto le prime esperienze di insegnamento. Le Relectiones di Vitoria, fra cui quella assai celebre De iure belli (1539), circolarono manoscritte nelle mani degli studenti e dei professori sino alla prima edizione a stampa di Lione del 1557 e a quella salmantina del 1567[196]. In principio la dettatura del corso era una soluzione che permetteva agli studenti dotati che non avevano mezzi per acquistare i libri di testo di disporre di un compendio e di uno schema logico su cui preparare l’esame. Tuttavia ben presto questa pratica degenerò: gli studenti si dedicavano esclusivamente a trascrivere la lezione e a riportare gli argomenti del corso senza capire o memorizzare le tematiche trattate; molti si accontentavano di studiare sugli appunti presi da amici o, addirittura, da servitori; e si era affermato un commercio delle “dispense”. Gli statuti salmantini del 1561 tentarono di regolare questo problema limitando notevolmente questa pratica: «Yten ordenamos – si legge nel titolo XXI,1 degli statuti – que los lectores de quelquier facultad que sea no lean por cartapacio ni quaderno ni papel alguno ni dictando»[197]. Nel 1568 il Consiglio del re stigmatizzava «los daños e inconvenientes» della dettatura delle lezioni e ricordava ai docenti che la funzione del corso era «la ynteligencia de los textos y glosas» che si spiegavano.

Le autorità accademiche di Salamanca verificavano il rispetto degli statuti, la qualità e la regolarità dello svolgimento dei corsi, il puntuale richiamo dei testi attraverso periodiche visitas de cátedras con dei testigos che seguivano le lezioni delle diverse discipline stilando dettagliate informazioni. Il dottor Nuño de Acosta, portoghese, titolare nel 1575 della cattedra serale di Canoni, spiega il corso «de modo que – si legge nel verbale della visita – este testigo no puede escribir su leçión [...] no lee ditando ni dando theoricas e lee muy de priesa»: le allegazioni, le glosse o le «remysiones las dize una vez» soltanto e quando gli studenti gli chiedono di ripeterle «no quiere volver a repetirlas». A proposito della visita del corso del dottor Rafael Rodriguez de Carvajal, canonista, il testimone riferisce che «lee in voce y en latin y explica en romanze [in castigliano] y escribe como se puede acomodar como un quarto de ora poco más o menos»[198].

Proibizioni e limitazioni della dettatura, accolte con ostilità dalla gran parte di maestri e allievi, rimasero in gran parte inapplicate. I fautori della dettatura sostenevano che essa costituiva una conferma della serietà del docente, obbligato così a predisporre con cura e metodo l’argomento della lezione; la dettatura – si sosteneva – evitava errori o ambiguità che potevano essere fraintesi in materie tanto delicate come quelle teologiche. Luis de León, professore di teologia, nel 1598 illustrava le Sacre Scritture «in scriptis». Pedro de Herrera, anch’egli teologo, spiegava le teorie di Giovanni Duns Scoto con un’abbondante dettatura. Gli statuti del 1594 recepirono queste istanze: nel corso di cánones e leyes 3/4 d’ora della lezione dovevano essere tenute a «viva voce» con l’illustrazione del testo romanistico, delle fonti canoniche, della Glossa, di Bartolo, «sacando en limpio la verdadera y común doctrina»; il restante 1/4 d’ora poteva essere dato «in scriptis», con una «breve theórica en la qual resuelva qual es la verdadera y común opinión, y el principal texto». Lo stesso procedimento era adottato nelle facoltà di arti e di medicina, dove la dettatura doveva offrire «una breve resolución de la verdad y fundamento principal». Nel corso di teologia il rapporto era invertito: un 1/4 d’ora era dedicato alla «viva voce» e 3/4 alla dettatura, con la possibilità di «dar a escrivir a los oyentes» ciò che sarebbe stato spiegato[199].

Anche Sommaia studiava leggi e canoni sugli appunti presi a lezione. Lo studente fiorentino partecipava inoltre attivamente alla vita universitaria salmantina, assistendo regolarmente alle disputas e alle conclusiones pubbliche di diritto e di teologia, che costituivano uno straordinario esercizio dialettico e un modo davvero eccezionale per memorizzare o per approfondire i temi dibattuti: «Lesse il maestro Herrera di opposizione, argomentò Curiel – scriveva sul proprio diario il 27 novembre 1604 –. Lesse Curiel di ostentatione et Solórzano, et altri molti»: cioè, all’interpretazione del teologo Pedro de Herrera si oppone don Luis Cudiel y Peralta, professore di diritto, e a questi il collega Solórzano Pereira. Sommaia assisteva anche alle disputas della facoltà di arti: «Lesse d’oppositione alla cattedra di prima di grammatica – scrive il 21 ottobre 1603 – il maestro Pigna [Paulo Piña Caldeira, docente di latino], sopra un capitolo dell’Eleganze del Valla [...] arguì il maestro Bustamante [Baltasar de Bustamente, anch’egli professore di latino]». Si cimentava spesso in prove didattiche («Lessi le lettioni di baccellieri et le provrai»), si procurava le “dispense” dei corsi («Don Iuan Bodeckero mi dette molte scritture de Auxiliis della università»), assisteva all’esame di baccellierato («Udii don Francesco Ciaccone leggere de probationibus capitolo di baccelliere. Lesse famosamente»), confrontava con i colleghi i programmi dei corsi («Parlai a Monleone sopra il titolo capitolo II De Concessione prebendae Concilii Lateranensis»), si faceva prestare i testi («Mi prestò il titolo De Tutelis uno studiante criado de don Luys Cid»). Le sue letture di libri di diritto erano occasionali e spesso eterodosse (Tiraqueau, Mariana, Bodin); per il resto la sua cultura giuridica canonistica e romanistica si basava sugli «scartafacci» degli appunti delle dettature e sul manoscritto privato, talvolta acquistato da terzi («Al licenciado Velazquez per la materia de testibus in 22 fogli» e per altre scritture, «reali 96»)[200].

Il volume di Francisco Bermúdez de Pedraza (1585-1655), professore di diritto e a più riprese rettore dell’Università di Granada, Arte legal para estudiar jurisprudencia, pubblicato a Salamanca nel 1612, con le numerose considerazioni sulla didattica giuridica, non è poi così diverso nelle sue finalità pratiche da Lo scolare di Roero: il metodo indicato era infatti un bartolismo integrato da letture antiquarie, fondato su regulae iuris generali, sillogismi, induzioni, assiomi, brocardi e continui richiami alle auctoritates[201]. Bermúdez è un assertore convinto del metodo induttivo: la vera interpretazione delle leggi, sostiene, non consiste nell’assemblare le opinioni di diversi dottori, ma nel domandarsi quali siano le reali intenzioni del legislatore. Il giurista non deve essere un semplice causidico: di qui la necessità di conoscere la ragione delle leggi come fondamento della scienza giuridica: «¿Qué le aprovecherá – si domanda – saber mil leyes, si ignora su razón y causa? [...]. Con los años de Matusalén no alcançará la jurisprudencia quien la fundaré en solamente memoria de textos [...]. El que supiere solamente la decisión de una ley, sabrá decidir un caso; pero el que supiere su razón, deciderá con ella cien mil».

La scienza giuridica, inoltre, si configura nella sua molteplicità come concordante: lo studente «ha de sacar la solución y concordia de los contrarios», giacché «todos los textos por contrarios que parezcan tienen concordia». Per ottenere le concordanze bisognerà considerare il significato letterale di ogni legge: «ninguna cosa hay más util – spiega Bermúdez –, ni más delectable, que reduzir a breves reglas el sentido y alma de las leyes. Estudio que exercita mucho el ingenio, delcitándolo con su brevedad». La capacità del giurista deve consistere nell’individuare le regulae iuris e i principi generali dai casi particolari[202]. Il canonista Diego Espino forniva agli studenti dettagliati piani di studio delle materie giuridiche: bisognava studiare, a suo avviso, sei ore al giorno, due la mattina sul Digesto, due il pomeriggio sul Codice, due la sera sulle Decretali. Il Digesto andava studiato con l’apparato tradizionale delle glosse di Accursio e con l’aiuto dei commenti di Bartolo, Baldo e Paolo di Castro[203].

Ai primi del Seicento l’Università di Salamanca viveva ancora del riflesso della grande stagione cinquecentesca che aveva visto la scuola teologico-giuridica salmantina, con docenti come Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto, Pedro de Sotomayor nelle materie teologiche e Diego de Covarrubias y Leyva, Martín de Azpilcueta, Antonio Gómez, Pedro de Peralta, Manuel de Acosta in quelle giuridiche, dare un contributo di estremo rilievo ai grandi dibattiti del tempo, dal diritto naturale a quello internazionale, dalla polemica sulla conquista e sull’evangelizzazione delle Indie all’elaborazione di un «diritto patrio» castigliano[204]. I trattati dei giuristi salmantini ebbero una capillare circolazione europea: delle opere civilistiche e canonistiche di Covarrubias (1512-1577) si fecero 60 edizioni nel corso del secolo. Le sue Opera omnia (Lione, 1568) ebbero 24 edizioni complete e più di 30 parziali; quelle di Azpilcueta (1492-1586), il Doctor Navarro, ben 137 edizioni, di cui 47 dell’Enchiridion sive manuale confessariorum et poenitentium (Coimbra, 1549) e 8 del Tractado de las rentas de los beneficios ecclesiasticos (Valladolid, 1566)[205].

L’editoria giuridica del Cinquecento, che – non dimentichiamo – era destinata soltanto in parte alle aule universitarie, attraversava una fase ricca di contraddizioni. Si trattava di un’attività frenetica, soggetta ad una sempre crescente domanda di un pubblico di magistrati, avvocati, burocrati, studenti e docenti universitari. Nel Parergon Alciato confessa di esser stato a lungo assillato dai tipografi per la pubblicazione dei suoi Consilia: «Più volte mi chiesero le tipografie di conceder loro i pareri che son solito dare a quanti a me ricorrono e di seguire in ciò l’esempio del Decio – racconta –. Il quale, fissato un prezzo a fogli, consegnava i pareri al tipografo, perché, dopo averli uniti insieme, li pubblicasse di lustro in lustro»[206].

Spesso erano gli studenti che raccoglievano i testi delle lezioni dei docenti per destinarli alla pubblicazione: nel 1589 gli «scolari» padovani trascrissero il corso di diritto civile di Angelo Matteazzi e lo presentarono al maestro quando il volume era già pronto per la stampa. È difficile credere, comunque, che il testo venisse preparato ad insaputa del docente. Dall’opera emerge un corso organico, razionalmente suddiviso nei vari argomenti: il metodo giustinianeo d’insegnamento del diritto; il soggetto della giurisprudenza; le parti e i titoli delle Pandette; il patto nudo; il rigor iuris, l’arbitrium e le actiones arbitrariae; la giustizia; l’usucapione e la prescrizione; l’origine del diritto e delle leggi con un elenco di giureconsulti; l’ordine e il metodo del diritto civile; la materia delle leggi; la consuetudine; la potestà del Principe rispetto delle leggi; il diritto dei veneziani sul mare Adriatico[207].

Lo sviluppo del mercato editoriale stimolò inevitabilmente un fiorente commercio del libro usato. Spesso, per far fronte ai debiti di gioco o ai loro «capricci», gli studenti impegnavano presso gli usurai «i testi civili per sei testoni, l’instituta per quattro gazette, il Porzio per una da otto, l’Aretino per un mocenigo, Bartolo – scriveva il canonico Garzoni – va a spasso per il ghetto [gli usurai erano in gran parte ebrei], Baldo passeggia sotto la loggia dei librari, e tutti i libri s’accordano di fare una rassegna per caminare alla volta di Cuccagna»[208].

L’autorevolezza di Bartolo, Baldo e degli altri commentatori in un’epoca di piena espansione del mercato librario e del “consumo” di opere di diritto produsse nei primi decenni del secolo il fenomeno delle falsificazioni editoriali. Era inevitabile che il progressivo dilatarsi della domanda portasse a vere e proprie contraffazioni di testi a fini eminentemente speculativi, fenomeno non ignoto agli stessi contemporanei: Giason del Maino indicava già una serie di opere «quae attribuuntur Bartolo, et tamen non sunt Bartoli»[209]. Risultano ad esempio apocrifi due trattatelli: il De tabellionibus, dedicato al notariato, pubblicato a Venezia nel 1491 da Goffredo da Trani (ma già quattro anni dopo considerato dubbio nell’edizione veneziana di Battista de Tortis, annotata da Bernardino da Landriano) e le Differentiae inter leges Romanorum et leges Longobardorum (in realtà opera del giurista duecentesco Andrea da Barletta) inserite nella raccolta Leges Longobardorum, curata dal giureconsulto barese Giovanni Battista Nenna ed edita a Venezia nel 1537 «da Domenico Giglio e fratelli». Nel 1541 fu pubblicato da Aurelio Pinzi, sempre a Venezia, un volume pseudobartoliano, Contrarietates iuris civilis Romanorum et iuris Longobardorum, curato dal magistrato ravennate Giulio Ferretti (morto nel 1546), che affermava di aver rinvenuto lo scritto «in antiquo libro» in cui «plures alii Bartholi tractatus descripti sunt»[210].

Nel XV secolo la produzione editoriale aveva la possibilità di un’ampia scelta del materiale da pubblicare: la «massa immensa della letteratura giuridica medievale» era a disposizione dei tipografi-editori degli incunaboli. Nelle edizioni quattrocentesche si «travasavano» anche le attribuzioni «vere e false» già presenti nella tradizione manoscritta; nel Cinquecento, invece, l’editore manipolava spesso il manoscritto originale e indicava deliberatamente nelle stampe un autore che spesso non ne era l’effettivo compilatore (è il caso di Pierre de Belleperche, scambiato con Jacques de Revigny)[211].

Domenico Maffei ha scoperto che Bonifacio Vitalini, che si credeva l’autore trecentesco dei Commentarii in Clementinas constitutiones, in realtà non è mai esistito (l’opera era una compilazione più antica) e che Iacopo di Belviso non aveva mai composto la Practica che dal 1515 circolava sotto il suo nome (l’aveva composta il giurista provenzale Jourdain Brès). Una truffa ancora più clamorosa fu la pubblicazione nel 1513 della Practica Baldi, cioè della Practica iudiciaria di Baldo degli Ubaldi, la cui fama garantiva una penetrazione capillare nel mercato: l’opera era in realtà la Compendiosa di Tancredi da Corneto[212]. L’officina delle falsificazioni era a Lione, uno dei grandi centri dell’editoria giuridica cinquecentesca, e vedeva attivamente impegnati il dottor Celse-Hugues Descousu, la cui vita era «tutta fondata sull’imbroglio», e il suo degno socio Jean Thierry[213]; alle loro spalle c’era il dotto Nicolas Boyer, non disinteressato fornitore abituale dei manoscritti: «la loro attività – ha scritto Maffei – seminò l’editoria del primo Cinquecento di molte vittime, per lo più indifese», di fatto impossibilitate a replicare perché scomparse da molto tempo[214].

Quando i falsari tentarono nel 1516 di appropriarsi della redazione delle consuetudini di Borgogna, il vero autore, Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), non tardò a denunciare la contraffazione[215]. L’operazione editoriale era assai astuta: assegnare ad acclarati giureconsulti, come Baldo o Belvisi, famosi per lo più per i loro trattati teorici, opere eminentemente pratiche, come quelle processual-penalistiche dello pseudo-Baldo e dello pseudo-Vitalini. La falsificazione prendeva le mosse dalle quaestiones provenienti non di rado dalle dispute universitarie e da quelle summae quaestionum che, a fini scolastici, cucivano insieme frammenti di testi di autori diversi[216]. Si inserisce in questo contesto anche il falso consilium di Bartolo, Mulier striga, contraffatto probabilmente dal giurista novarese Giovanni Battista Piotti (morto nel 1576), sia per magnificare la nobiltà della propria famiglia, sia per portare acqua al mulino dello zelo inquisitorio del tempo che, in contrasto con i prudenti pareri in tema di stregoneria di alcuni giureconsulti, e in particolare di Alciato, aveva tutto l’interesse ad accentuare una forma di severo controllo religioso su ogni ambito della “devianza”[217].

Lo stesso Alciato fu vittima di una truffa editoriale: nel 1536 venne stampato a Colonia da Melchior Neuss l’apocrifo Iudiciarii processus compendium; l’anno seguente furono pubblicate a Lione, ad insaputa dell’autore, alcune lezioni universitarie come commentario della rubrica del Digesto «Si certum petatur»[218]. Il nipote del grande Andrea, Francesco Alciati, erede e successore dello zio nella cattedra pavese, pensò bene di sfruttare la fortuna editoriale dell’illustre parente, favorendo nel 1554 la pubblicazione a Lione, nella tipografia di Sébastien Griphe, del Parergon, opera di grande successo (ristampato altre due volte nel medesimo anno), e nel 1561, sempre a Lione, presso Pierre Fradin, dei Responsa, da lui riordinati in nove libri, anch’essi molte volte ristampati[219].

 

 

7. – Censura e testi giuridici

 

L’imponente crescita della produzione editoriale cinquecentesca e la nuova, ampia circolazione del libro negli anni della Riforma con la diffusione di idee eterodosse o ereticali avevano allarmato le gerarchie ecclesiastiche che dovettero constatare la difficoltà della Chiesa romana di arginare efficacemente «questa peste»: Roberto Bellarmino si era augurato che almeno per qualche tempo la stampa cessasse del tutto[220]. La chiesa postridentina aveva dovuto imparare a difendersi dai libri e a combatterli, facendo «dell’inaccessibilità del suo sapere per la massa dei credenti» un «obiettivo fondamentale della propria strategia magistrale», escludendo di fatto i laici dalle questioni religiose attraverso l’uso esclusivo del latino e i «condizionamenti della censura preventiva»[221]. L’obiettivo era infatti quello di erigere barriere difensive contro le opere degli avversari, specie dei protestanti, stabilendo una sorveglianza centralizzata della produzione editoriale. Le imposizioni censorie diedero un colpo durissimo, per esempio, alla fiorente industria veneziana del libro, che con i suoi 493 fra tipografi, editori, librai stampava il 30-40% dei libri pubblicati in Italia e aveva ormai acquisito un ruolo di leader nel mercato editoriale europeo: dal 1542 al 1550 i periodici roghi di libri proibiti, in piazza San Marco e a Rialto (soltanto in quello del 1559 vennero bruciati dai 10 ai 12.000 volumi), proiettarono una luce sinistra su un’attività che aveva raggiunto livelli d’avanguardia e costituiva una fonte di ricchezza per l’economia della Repubblica. La grande stagione della stampa veneziana era ormai prossima alla fine[222].

Il mondo universitario fu il primo a trovarsi al centro delle attenzioni censorie: tesi erronee o teorie eterodosse venivano spesso enunciate non soltanto nella facoltà di Teologia, dove spesso filtravano le idee della Riforma, ma anche in quelle di diritto, dove talvolta si  contestavano le prerogative pontificie, in quelle di filosofia ed arti, dove iniziava a circolare la cosmologia copernicana e si attenuava la presa dell’aristotelismo, perfino in quelle di medicina, dove venivano guardatE con sospetto la rivoluzione anatomica vesaliana e le prime ricerche sulla circolazione sanguigna. D’altra parte erano state le stesse università – non a caso il primo Index librorum prohibitorum (1544) era stato elaborato dalla facoltà teologica della Sorbona di Parigi, cui fece seguito quello di Lovanio (1546) – a farsi sostenitrici dell’ortodossia cattolica, ad attuare una rigida vigilanza e a promuovere la persecuzione censoria nei confronti delle idee e dei libri[223]. L’università era stata tradizionalmente il luogo della libera circolazione dei docenti e degli studenti, delle idee e dei libri: ora questo non sarebbe più stato possibile che in minima parte, con il conseguente effetto della “regionalizzazione” o, peggio, della “localizzazione” degli Studi.

Il mondo universitario diventava così «un luogo dove i libri vivevano una vita grama e stentata, sempre insidiata da sguardi malevoli – ha scritto Adriano Prosperi –. Bastava che l’occhio di un passante si posasse sulla scansia di una stanza di un professore e cogliesse al volo un titolo sospetto perché l’inquisitore ne fosse avvertito»[224]. E il clima di sospetto finì per coinvolgere anche chi professava le idee dei libri: per coloro che non si piegavano all’ortodossia dominante non restava altra scelta che il silenzio o la via dell’esilio. I giuristi francesi di fede ugonotta, François Hotman, Hugues Doneau, Denis Godefroy, dopo la notte di San Bartolomeo del 1572 – nel corso della quale venne assassinato a Tolosa Jean de Coras, magistrato ed ex-professore di Digesto –, furono costretti a rifugiarsi a Ginevra e nelle città tedesche; Alberico Gentili dovette abbandonare l’Università di Perugia col giovane fratello Scipione (che sarebbe diventato allievo di Doneau e professore di diritto ad Altdorf) e rifugiarsi a Lubiana, a Tubinga e ad Heidelberg[225]; Giulio Pace per la sua fede calvinista lasciò Padova nel 1576 per trasferirsi a Ginevra[226]. E gli esempi potrebbero continuare.

Un caso emblematico è quello di Matteo Gribaldi Moffa, una delle “glorie” della facoltà di Giurisprudenza di Padova. Il fatto che l’illustre professore, di cui si sospettava l’adesione alla Riforma, non andasse a messa non passò inosservato. Qualcuno lo fece notare agli inquisitori che poterono contare sulla collaborazione di un «caro collega», il novarese Tornielli, invidioso per l’alto numero di studenti che frequentavano le lezioni di Gribaldi. Le autorità venete erano consapevoli che con l’allontanamento di Gribaldi avrebbero perso un illustre giurista, un importante punto di riferimento didattico invidiato da altre università. Gli offrirono «summos honores» per farlo assistere a una messa: Gribaldi preferì non tradire le proprie convinzioni religiose, e nell’aprile del 1555 lasciò Padova per andare a insegnare a Tubinga[227]. La repressione inquisitoriale nelle facoltà di diritto, forse per il carattere tendenzialmente “asettico” dei programmi di studio romanistici e canonistici, fu comunque molto più blanda di quella che colpì i corsi teologici e di humanitates, le facoltà di arti e filosofia e la stessa medicina.

Nel 1542 venne istituita la Congregazione del Sant’Uffizio dell’In­quisizione e nel 1559 (in realtà il 30 dicembre 1558), dopo una lunga e travagliata gestazione decennale, fu emanato da Paolo IV il primo “indice romano” dei libri proibiti, che condannava la lettura dei testi della Riforma e gli scritti di Lutero, Melantone, Zwingli, Calvino, Agrippa von Nettesheim, Valdés, Vergerio, Münster, Savonarola, Hus, delle Centuriae di Magdeburgo, del Beneficio di Cristo, delle Bibbie volgarizzate, ma anche delle opere eterodosse di Erasmo, Machiavelli, Aretino, Poggiolini, Boccaccio, Berni, Doni, Pulci, Della Casa, Rabelais e di tanti altri. Si trattava del primo Indice della Chiesa Universale, cioè valido per tutti i fedeli cattolici: in tutto le proibizioni erano 1.107; in appendice comparivano due liste particolari quella delle Bibbie e dei Nuovi Testamenti proibiti, in genere traduzioni in volgare (43 edizioni), e quella dei tipografi e degli editori (61 nomi in tutta Europa) compromessi con la pubblicazione e la diffusione dei testi della Riforma. Condannava inoltre i libri che non recassero nel frontespizio il nome dell’autore o dello stampatore, quelli editi senza il permesso delle autorità religiose, quelli pubblicati da tipografi eretici e infine quelli di magia e astrologia. In realtà l’Indice era uno strumento sostanzialmente inutilizzabile, che nella sua logica centralistica non aveva tenuto nel debito conto le differenti situazioni periferiche e l’attività specifica della facoltà teologica della Sorbona, di quella di Lovanio e dell’Inquisizione spagnola. Tutte le opere che potevano suscitare inquietudini intellettuali venivano condannate: Machiavelli per l’anticurialismo e il latente ateismo, il Decameron perché immorale, Gargantua perché osceno, i sonetti del Petrarca perché troppo «carnali», Erasmo per le idee eterodosse e per la satira del clero, e via dicendo. A partire dal 1559, ha osservato a questo proposito Prosperi, «la storia della lettura in Italia e in Spagna lascia le librerie per entrare nel confessionale»[228]. Nel 1564 venne promulgato il cosiddetto Indice Tridentino che, pur riconfermando le proibizioni, mitigava l’intransi­genza del provvedimento precedente delegando ai singoli vescovi, che avrebbero valutato le specificità locali, il controllo sulla produzione editoriale[229].

Il primo Index librorum prohibitorum apparso in Italia era stato pubblicato a Venezia nel 1549 ad opera del nunzio pontificio Giovanni Della Casa con la collaborazione dell’inquisitore locale e dei Savi all’Eresia – magistratura secolare veneziana preposta ad affiancare e a controllare l’operato del Santo Uffizio –:comprendeva 150 interdizioni,  un terzo delle quali riguardava l’intera produzione di un autore. L’Index suscitò forti opposizioni sia da parte di stampatori e librai, che vedevano in esso una forte limitazione al commercio librario e un duro colpo per uno dei settori più fiorenti dell’economia cittadina, sia da parte del Senato, che temeva ripercussioni negative sull’Università di Padova a causa dell’alto numero di iscritti «oltremontani» proveniente dai paesi della Riforma, che avrebbero sicuramente abbandonato lo Studio patavino con gravi effetti sulla vita economica della Repubblica. L’Index venne perciò immediatamente ritirato, stessa sorte subì il nuovo Index veneziano edito nel 1554, che contava ben 600 interdetti, fatto ritirare, per le forti proteste, l’anno dopo[230].

Nei decenni successivi alla conclusione del Concilio di Trento si assiste dunque al «trionfo politico e religioso» dell’Inquisizione romana, «nucleo dell’azione e dell’identità stessa della Chiesa» della Controriforma. Insomma, il «disciplinamento postridentino fu essenzialmente volto – secondo Massimo Firpo – a imporre un’ortodossia e un’ortoprassi, a controllare credenze e comportamenti, a reprimere deviazioni e dissensi, a promuovere devozione e conformismo». Il «primato dell’obbedienza alla norma teologica e all’autorità ecclesiastica», accantonati i propositi di riforma istituzionale e religiosa della Chiesa, si concentrò soprattutto «nella lotta contro l’eresia, allargandone via via l’ambito al sapere filosofico e scientifico, alla pericolosa creatività e alla spregiudicata fantasia di artisti e letterati»[231].

È stato osservato che la generazione di intellettuali nati all’inizio del secolo, in un clima di relativa libertà, avvertì le proibizioni dell’Indice come qualcosa di contingente e transitorio, faticando non poco ad accettarne i divieti, nei cui confornti mostrò un atteggiamento sostanzialmente distaccato. All’opposto le generazioni nate dopo il Concilio Tridentino interiorizzarono le disposizioni dell’Indice al punto da sentirne la trasgressione come un peccato[232].

Professori e studenti universitari mal sopportavano, ad esempio, di doversi privare dei loro libri o vederli danneggiati da censure ed espurgazioni. La barriera che la Congregazione dell’Indice intendeva innalzare contro la diffusione delle infezioni ereticali passava in mezzo ai propri scaffali e alle proprie collezioni librarie. Spesso si dovevano sottoporre agli inquisitori i catologhi dele bibioteche private, sottolineando i libri eterodossi: così, ad esempio, nel 1585 (probabilmene dopo la pubblicazione dell’Indice spagnolo del 1584) il giurista ed ecclesiastico sardo Fara consegnava all’Inquisi­zione il catalogo manoscritto della propria biblioteca, precisando che il nome di Erasmo ne era stato despunctum e aggiungendo un significativo ojo (occhio, attenzione) per la sezione dei Tractatus contra haereses et practica Sanctissimae Inquisitionis[233]. Gli effetti di questo stato d’animo sulla vita universitaria, sulla ricerca scientifica, sulla produzione intellettuale sono facilmente intuibili: l’attività degli autori e degli editori ne fu negativamente condizionata, con forme di autocensura e di supina accettazione delle regole imposte.

L’attenzione censoria si indirizzava soprattutto alle opere teologiche, a quelle filosofiche e scientifiche: ma anche le più asettiche materie giuridiche non sfuggivano al rigido controllo dell’Indice, che aveva proibito quegli autori che avevano teorizzato la liceità del prestito ad interesse o giustificato il ricorso al duello e quei testi che avevano posto in discussione i fondamenti del potere temporale dei papi – come la De falso credita et ementita Constantini donatione dissertatio di Lorenzo Valla – o ridimensionavano le prerogative ecclesiastiche, come appunto Marsilio da Padova con il suo Defensor pacis, Enea Silvio Piccolomini (e poi papa Pio II) per i De Gestis Concilii Basiliensis Commentarium, Niccolò Tedeschi (abbas Panormitanus) per il De concilio Basileensi, il De Monarchia di Dante Alighieri con il commento di Andrea Alciato (edito a Basilea nel 1559), Jean de Montholan per la Collaboratio divinorum et papalium canonum (edita a Parigi da Henri Estienne nel 1520), i Consilia e le Opera omnia di Hieronymus Schurff, il commentario De legibus ecclesiasticis atque civilibus dell’imperatore Costantino di Fran­çois Baudoin (Balduinus), pubblicato a Basilea nel 1556, la Practica nova iudicialis del pavese Giovanni Pietro Ferrari (da espurgare nei giudizi anticlericali), persino il trattato De Schismate del cardinale Francesco Zabarella, che doveva essere censurato in alcune parti. Vi era poi la schiera dei giuristi che avevano aderito alla Riforma, fra cui primeggiava Ulrich Zäsi (Zasius)[234]. Le proteste degli ambienti universitari portarono a qualche attenuazione dei divieti. Nel luglio del 1559 il Collegio dei giuristi dell’Università di Pisa, professando la propria ortodossia religiosa, domandava di poter utilizzare quegli autori proibiti, le cui opere erano di uso corrente: «quantunque esse opere in sé non contenessero cosa contro la religione – scrivevano –. Ne torna non piccol danno non solo per perdere quanto si è speso nelle opere spartate di tali autori, ma perché ne’ volumi de’ trattati, et delle repetitioni che sono di grossa spesa vi sono inserte molte cose del Zasio o d’altri che a torle bisogna vituperar tutti quei volumi»[235]. Nell’Instructio circa indicem del febbraio 1559 il supremo inquisitore, cardinal Michele Ghislieri, permetteva ai docenti di diritto di tenere i testi di Zasio e di Du Moulin, opere di uso assai diffuso nelle università, ai medici di poter consultare i testi botanici di Fuchs, agli umanisti di servirsi del Thesaurus linguae latinae di Robert Estienne: si trattava di una prima moderatio dei furori censori che intendeva venire incontro alle esigenze degli ambienti universitari[236]-

Il Concilio di Trento, conclusosi nel 1564, pur confermando gli antichi privilegi delle università, impose un rigido controllo sull’insegnamento rendendo obbligatoria per i docenti e gli studenti la professione di fede (solo l’Università di Padova per l’alto numero di studenti tedeschi che si iscrivevano ai suoi corsi riuscì a sottrarsi a quest’obbligo), attuando un’occhiuta sorveglianza sulle tipografie e sul commercio librario, proibendo la pubblicazione anonima di opere teologiche, decidendo la fondazione di seminari per la formazione del clero, imprimendo nuovo impulso agli studi teologici e filosofici e quindi, indirettamente, alle stesse istituzioni universitarie[237].

Nel 1571, considerando che le autorità locali si erano dimostrate lente e inefficaci nella prevenzione e nella circolazione delle opere proibite, Pio V diede vita ad una nuova Congregazione dell’Indice incaricata del controllo dell’ortodossia dei testi destinati alla stampa. Nello stesso anno venne pubblicato ad Anversa il primo Index expurgatorius che comprendeva 210 opere di 102 autori, divise in sei sezioni: teologia, diritto, medicina, filosofia, matematica e umanità (per ognuno dei titoli venivano elencati i passi da cancellare). Nel 1584 venne edito in Spagna un Index librorum expurgatorum, voluto dall’Inquisitore generale Gaspar Quiroga, che comprendeva 146 opere di 80 autori[238].

A Roma intanto si progettava la pubblicazione di un nuovo catalogo dei libri proibiti: i lavori incominciati nella primavera del 1584 si interruppero per la morte di Gregorio XIII. Ripresi nel 1587 si conclusero con la redazione di un Indice stampato ma mai pubblicato ufficialmente. Un altro testo, del 1593, di cui ci restano almeno due versioni a stampa, non ricevette l’autorizzazione pontificia anche per le reazioni negative da parte di numerosi ecclesiastici, intellettuali, librai e la ferma opposizione politica della Repubblica di Venezia