manuale
giuridico e insegnamento del diritto nelle università italiane del XVI
secolo
Università di Sassari
Sommario: 1. Il peso della tradizione.
– 2. Mos gallicus e mos italicus
negli ordinamenti didattici delle facoltà di diritto.
– 3. L’istituzione
della cattedra di Pandette.
– 4. Bartolismo
e umanesimo, due soluzioni inconciliabili?. – 5. Dal trattato didattico al
“manuale” giuridico. – 6. Libri
e “scartafacci”. – 7. Censura e testi giuridici.
– 8. Edizioni di
fonti, repertori e nuove aperture disciplinari.
Nel 1588
nell’«edition nouvelle» dei suoi Essais Michel de
Montaigne criticava l’imperatore Giustiniano per aver pensato di
«frenare con la moltitudine delle leggi il potere dei giudici,
delimitando la loro funzione: non si accorgeva che c’è tanta
libertà e ampiezza nella interpretazione delle leggi quanta nella
fabbricazione di esse [...].
Infatti il nostro spirito non trova davanti a sé, quando verifica il sentimento
altrui, un campo meno spazioso di quando esprime il proprio, e come se ci fosse
meno animosità e asprezza nel glossare che nell’inventare. Vediamo
quanto s’ingannasse. Infatti abbiamo in Francia più leggi di tutto
il resto del mondo insieme, e più di quante ne occorrerebbero per governare
tutti i mondi di Epicuro»[1].
Montaigne
aveva studiato diritto nelle università di Tolosa e di Bordeaux, era
stato consigliere alla Cour des Aides di Périgueux e dal 1557 al
1570 membro del Parlamento di Bordeaux. Proprio l’esperienza diretta
aveva fatto scrivere a questo «maestro del dubbio»[2] pagine profonde e amare sulla
giurisprudenza del proprio tempo: «Avete visto dei fanciulli mentre
cercano di ridurre a un certo volume una massa di argento vivo? Più lo
premono e lo impastano e più si studiano di costringerlo a modo loro,
più irritano la libertà di quel generoso metallo: esso sfugge ai
loro sforzi e va sminuzzandosi e sparpagliandosi al di là di ogni
previsione. È la stessa cosa qui – afferma Montaigne –,
poiché, suddividendo quelle divisioni, si insegna agli uomini di
accrescere i dubbi; ci si mette sulla strada di estendere e diversificare le
difficoltà, le si allungano, le si disperdono [...], si fa fruttificare
e proliferare il mondo d’incertezza e di vertenze [...]. “Difficultatem facit doctrina”.
Dubitavamo già su Ulpiano, ridubitiamo ancora su Bartolo e Baldo.
Bisognava cancellare la traccia di quell’innumerevole varietà di
opinioni, non ornarsene e stordirne la posterità»[3].
Intellettuale
di formazione umanistica, Montaigne si rendeva conto di tutte le contraddizioni
di un sistema basato su un esasperato particolarismo giuridico, in cui il
costante richiamo alle auctoritates degli antichi giureconsulti, spesso
opposte o contraddittorie, ai vecchi statuti, alle raccolte di consuetudini,
alle sentenze dei tribunali supremi, ai bandi e alle ordinanze regie, al
diritto romano e a quello canonico, portava alla confusione assoluta e alla
paralisi, terreno nel quale i causidici trovavano gli argomenti e i pretesti
per rendersi indispensabili[4].
Una
settantina d’anni prima Thomas More, umanista e giurista di lunga
esperienza, aveva polemizzato contro un sistema giuridico complicato e
cavilloso, contraddistinto da un «gran cumulo di aggrovigliatissime
leggi» e dall’interminabile corso dei processi. Nell’isola di
Utopia – aveva immaginato – gli abitanti hanno «pochissime
leggi, perché di più non ne servono a gente educata in quel modo.
Perciò il maggior difetto che essi imputano agli altri popoli è
che le caterve di volumi degli interpreti del diritto restano pur sempre
insufficienti. Considerano poi estrema ingiustizia il fatto che esistano uomini
tenuti a rispettare norme o troppo numerose per poterle scorrere attentamente
da cima a fondo, o troppo oscure perché qualsiasi persona possa capirle.
In conseguenza non ammettono avvocati che trattino con sottigliezza le cause o
discettino astutamente sulle norme»[5].
Un altro
utopista, Tommaso Campanella, immaginerà ne La città del sole
un mondo fondato sull’amore, il lavoro, la giustizia fraterna nel quale
«le leggi son pochissime, tutte scritte in una tavola di rame alla porta
del tempio, cioè nelle colonne, nelle quali ci son scritte tutte le
quiddità delle cose in breve: che cosa è Dio, che cosa è
angelo, che cosa è mondo, stella, uomo, ecc., con gran sale, e
d’ogni virtù la deffinizione. E li giudici d’ogni
virtù hanno la sedia in quel loco, quando giudicano, e dicono:
“Ecco, tu peccasti contro deffinizione: leggi”; e così poi
lo condanna o d’ingratitudine o di pigrizia o d’ignoranza; e le
condanne son certe vere medicine, più che pene, e di soavità
grande»[6].
L’idea
di un ritorno alle origini del diritto e alla semplificazione delle leggi aveva
affascinato anche l’utopista tedesco Kaspar Stiblin, che nel suo Commentariolus
de Eudaemonensium Republica (Basilea, 1550) aveva scritto: «Lo studio
delle leggi e del diritto civile è fiorentissimo nella scuola di
Eudomone», ma non vi sono ammessi né Bartolo, né Baldo,
né il Panormita, né «gli altri commentatori tanto faticosi
quanto barbari», e solo si attende (secondo i dettami del metodo
umanistico) a interpretare il puro testo del Corpus iuris[7].
La
polemica contro i legisti, contro i giureconsulti avidi e tortuosi, accomunava,
nel XVI secolo, umanisti e utopisti. Nessuno è «altrettanto vanaglorioso»
quanto i giuristi, «mentre rotolano senza tregua il sasso di Sisifo
– aveva già scritto Erasmo da Rotterdam nell’Elogio della stoltezza (1509) –,
elaborando una serie di leggi, tutte col medesimo spirito a qualunque cosa si
riferiscano, ed accumulano chiose su chiose, opinioni su opinioni, in modo che
il loro studio sembri il più difficile di tutti»[8].
Eppure
il Cinquecento si caratterizza nel suo complesso come un secolo di grandi,
positive novità nell’ambito dell’insegnamento universitario
del diritto. Un momento “alto”, soprattutto se lo si paragona alla
decadenza degli studi, specie italiana, del secolo successivo. La polemica tra
i sostenitori del metodo umanistico e della lettura del “nudo
testo” e i difensori del bartolismo e del cosiddetto mos italicus
di insegnamento delle materie giuridiche ebbe indubbiamente riflessi positivi,
con l’istituzione delle prime cattedre di Pandette, sui vetusti
ordinamenti universitari. Lo sviluppo delle magistrature e della giurisprudenza
dei tribunali supremi favorì la nascita di nuovi ambiti disciplinari,
come ad esempio il diritto criminale, che furono recepiti nei piani di studio
delle facoltà giuridiche.
Nel
Cinquecento si assiste inoltre alla piena affermazione del libro giuridico. Nel
1548 Konrad Gesner (1516-1565), umanista e naturalista svizzero, genio
multiforme e poliedrico, segnalava nella dedica al tipografo veneziano Tommaso
Giunti del libro XIX delle sue Pandectae, a proposito del De
Iurisprudentia indici tres, la posizione di assoluta preminenza che avevano
le discipline giuridiche nel campo bibliografico[9]. Si può senz’altro
affermare che nel XVI secolo, con le Institutiones iuris canonici (1560)
di Giovanni Paolo Lancellotti, nacque la manualistica giuridica di ambito
universitario. La vasta messe di commentarii, parafrasi, sintesi, delucidazioni
delle Istituzioni giustinianee, pubblicate nel corso del Cinquecento
(Aldobrandini, Baron, Mysinger von Frundeck, Schneidewein, Wesenbeck, etc.),
costituisce anch’essa un indubbio contributo alla formazione del libro di
testo universitario[10].
Nella
gran parte delle università italiane ed europee della prima metà
del Cinquecento i piani di studio e i metodi di insegnamento del diritto
rimanevano ancora legati agli schemi ereditati dai modelli didattici medievali
che prevedevano l’alternarsi di lecturae
“ordinarie” e “straordinarie” e avevano come scopo
l’illustrazione e la spiegazione del Corpus
Iuris Civilis e di quello canonico. Resisteva inoltre la vecchia divisione
del Digesto in tre parti (Digesto Vecchio, Nuovo e Inforziato) attuata dai
glossatori. Le lezioni ordinarie di diritto civile riguardavano le lecturae del Digesto Vecchio e del
Codice; quelle di diritto canonico il Decretum
di Graziano e le Decretali; le lezioni straordinarie di civile erano quelle
sull’Inforziato, sul Digesto Nuovo e sul cosiddetto Volumen (le Institutiones,
l’Authenticum e i Libri feudorum). L’insegnamento
veniva impartito secondo il metodo scolastico: il professore esponeva un’interpretazione
della legge, cui opponeva le altre interpretazioni contrastanti per concludere
con le proprie osservazioni personali o, più frequentemente, richiamando
la communis opinio dominante sul
passo esaminato. Si trattava del cosiddetto mos
italicus iura docendi[11]. D’altra parte, come ha
osservato Francesco Calasso, la «giurisprudenza medievale italiana
dominava il pensiero giuridico di tutta l’Europa»[12].
L’organizzazione
didattica della maggior parte delle università era ispirata a questo
collaudato modello: la circolazione di maestri e studenti a livello europeo era
favorita dai medesimi ordinamenti didattici e dagli stessi programmi dei corsi.
Negli anni 1526-1550, ad esempio, lo Studio di Bologna aveva 26 tra professori
e lettori di diritto civile (così ripartiti: 5 per il Digesto Vecchio,
14 per il Nuovo, 1 per il Volumen, 2
per gli Instituta, 2 per l’Authenticum e 2 per i Libri feudorum), 16 docenti di diritto
canonico e 1 di arte notarile, suddivisi in letture ordinarie e straordinarie,
corsi mattutini e serali[13]. In genere le letture ordinarie
si tenevano la mattina e quelle straordinarie di pomeriggio. Nell’anno
accademico 1566-
A
Padova, università che alla fine del Quattrocento aveva soppiantato
Bologna nell’autorevolezza degli studi legali, i corsi giuridici
ruotavano intorno a quattro letture ordinarie fondamentali: due per il diritto
civile – una «de mane» e l’altra «de sero»
– e due per il diritto canonico – anch’esse una mattutina e
l’altra pomeridiana[15]. Ognuna delle lecturae era tenuta contemporaneamente
da due docenti che “leggevano” nello stesso orario i medesimi libri
del Corpus iuris civilis e di quello
canonico. Per il diritto civile al mattino si leggevano ad anni alterni il
Digesto Vecchio e il Codice; al pomeriggio il Digesto Nuovo e
l’Inforziato. Si prevedeva che tutto il Digesto e tutto il Codice
venissero letti integralmente nel giro di quattro anni. La cattedra che dal
1493 era stata dichiarata principalis ceteris omnibus Gymnasii, era
quella di ius civile della mattina, detta anche di «ragion
civile»: essa attirava il maggior numero di studenti e non si limitava
all’esposizione del “nudo” testo romanistico, ma prevedeva
anche la lettura delle glosse e la spiegazione dell’apparatus per fornire ai giovani il vasto commento delle
interpretazioni dottrinali che erano la magna pars del diritto vigente[16]. A Padova svolgeva inoltre
un’importante funzione il Collegio dei giuristi, cui si rivolgevano per i
pareri non solo i privati ma anche gli Stati, i principi e l’imperatore:
in alcune cause emanava sentenze come una sorta di tribunale di appello[17].
Nel 1585
il canonico romagnolo Tomaso Garzoni, a proposito De’ dottori di legge civile o giureconsulti o leggisti, scrive con spirito
classificatorio nel suo ponderoso trattato La
piazza universale di tutte le professioni del mondo che «le leggi
comprese ne’ nove libri del Codice
sono [...] tremila e seicento e otto; il Digesto
vecchio ne contien duemila e novecento vintiotto; l’Inforziato due mila e duecento
trentaquattro, il Digesto novo due
mila e novecento ottanta tre, i tre libri del Codice meschiati nel libro del Volume
novecento cinquanta e quattro, che farebbero in tutto somma di dodici mila
e settecento e sette»[18]. Secondo le testimonianze del
tempo i docenti si attardavano spesso a commentare poche leggi, esasperando il
commento con futili e dannose subtilitates
e rallentando ad libitum la lettura
delle fonti. Alcuni erano soliti impiegare tre mesi per spiegare una sola
rubrica e finivano così per commentare non più di quattro-sei
leggi all’anno[19].
L’insegnamento
era basato soprattutto sull’oralità: gli studenti assistevano alle
lezioni, prendevano appunti, partecipavano alle dispute e alle opposizioni,
finalizzate spesso ad approfondire casi pratici, con esercitazioni volte a
memorizzare i principi giuridici, ripetendo ad alta voce regulae iuris e brocardi. Nelle lezioni il testo romanistico
restava sullo sfondo, alla Glossa si accennava in termini generici: lo sforzo
maggiore del docente era concentrato sull’«interpretazione
analogica» dei giuristi del XIV-XV secolo e, in particolare, delle
soluzioni proposte nelle raccolte dei consilia e delle decisiones
dei tribunali supremi. Nella commedia Scolastica (Venezia, 1546) di
Lodovico Ariosto (completata dal fratello Gabriele) si ironizza sul fatto che
lo studente non voglia più leggere «testi, né chiose a
Baldi, Cini o Bartoli» come si usava nelle università del tempo[20].
Non
esistevano manuali o libri di testo universitari modernamente intesi. Gli
studenti più poveri studiavano in genere sugli «scartafacci»
degli appunti presi a lezione, quelli più ricchi potevano permettersi
l’acquisto di libri necessari per integrare le lecturae o per approfondire gli argomenti. D’altra parte lo
sviluppo dell’arte tipografica e l’ampliamento del mercato
editoriale avevano notevolmente ammortizzato il costo dei volumi.
Nel 1520
il venticinquenne studente tedesco Bonifacius Amerbach, figlio di un celebre
tipografo di Basilea, che aveva già studiato diritto con Zasius
nell’Università di Friburgo in Brisgovia, iscrivendosi alla
facoltà giuridica di Avignone dove insegnava Alciato sentì la
necessità di acquistare, all’inizio dei corsi, «utrumque
Corpus iuris civilis et canonici» sicuramente glossati, le
«interpretationes Bartoli Sassoferrati et Ranieri Arsendi» ed il
commento di «Felini Sandei In Decretales»[21]. Certo, Amerbach non fa testo:
veniva da una famiglia benestante e colta, dato il mestiere paterno aveva di
sicuro una gran disponibilità di libri, era inoltre seriamente intenzionato
ad approfondire gli studi giuridici e ad intraprendere la carriera di
magistrato o di professore nella sua città natale. Un altro studente di
famiglia nobile, il giovane Carlo Borromeo, iscritto alla facoltà di
diritto di Pavia, scriveva nel 1553 al padre «mi bisogna comprar
L’artigianato
librario mostrò di essere in grado di rispondere positivamente alla
crescente domanda di fonti romanistiche che veniva dalle aule universitarie (e
non solo da esse). Soltanto in Italia vennero stampate dal 1515 al 1578 9
edizioni del Codex (
Il
modello italiano della suddivisione delle discipline e dei corsi e
dell’organizzazione della didattica della facoltà di diritto venne
ripreso e fatto proprio dalla maggior parte degli statuti delle
università europee. Gli statuti dello Studio di Avignone del 1503, ad
esempio, prevedevano che il Corpus iuris
civilis venisse letto secondo il sistema italiano: nelle letture
“ordinarie” mattutine si commentavano alternativamente Codex e Digesto Vecchio; di pomeriggio
Digesto Nuovo e Inforziato; nelle letture “straordinarie” venivano
analizzati le Institutiones, le Novellae e il Volumen. Venivano invece trascurati i Libri feudorum[24]. Alciato,
che pure aveva insegnato nella città francese, definì lo Studio
avignonese «pistrinum Accursianorum», un mulino di glossatori, e
nel 1523 da Milano, chiese scherzosamente ad Amerbach, che vi studiava, se i
corsi bartolisti lo impegnassero troppo («et cum Bartolo luctatus es?»)[25].
Nelle
università spagnole del Cinquecento, da Salamanca – uno dei centri
culturali europei più vivaci nel campo della teologia e del diritto
– a Lérida, da Valencia a Alcalá de Henares, da Valladolid
a Huesca, da Siviglia a Granada, sino agli Studi di nuova fondazione nelle Indie
(dove erano sorte le università di Santo Domingo, Lima, Città del
Messico, Charcas, Santa Fe di Bogotà, Quito), imperavano incontrastati
il metodo didattico tradizionale e il bartolismo[26]. D’altra parte la
monarchia di Filippo II, con la dilatazione delle istituzioni amministrative e
di quelle giudiziarie in Spagna e nelle Indie, aveva bisogno non di filologi
umanisti ma di letrados con una
conoscenza pratica del diritto, indispensabile per esercitare le funzioni di
magistrato nelle Audiencias, di burocrate
nei Consejos o nei viceregni, di
amministratore civico o del patrimonio regio[27]. Non a caso per la fondazione
della Università di Città del Messico nel 1551 vennero, diciamo
così, “esportati” i collaudati ordinamenti didattici dello
Studio di Salamanca che, a loro volta, si ispiravano al modello bolognese. Nei
corsi messicani di diritto furono istituite quattro cattedre ordinarie: una di
Canoni, una di Decreti, una di Codice e una di Istituzioni[28].
Anche
l’Università di Napoli costituiva un bastione di quel
tradizionalismo giuridico di cui – come ricordava Pietro Giannone –
era paladino lo «stile spagnolesco»[29]. Rispetto ad altre
università (Padova, Bologna, Pavia, Pisa, Roma, Torino) che si erano
mostrate in qualche modo aperte alle suggestioni della scuola culta e ai
propositi di rinnovamento delle correnti umanistiche, lo Studio napoletano,
legato ai canoni didattici del mos italicus, si proponeva
finalità essenzialmente pratiche e si presentava come una vera e propria
“fabbrica” di doctores destinati alle carriere burocratiche,
alle magistrature e al mondo forense[30]: «Non c’è
Palazzo di Giustizia, il cui chiasso dei litiganti e dei loro accoliti superi
quello dei tribunali di Napoli – avrebbe scritto Montesquieu nel 1729
– [...]. Ci sono 50.000 di questi causidici e vivono bene. Lì si
vede la lite calzata e vestita»[31].
La
riforma attuata nel 1614-16 dal viceré conte di Lemos, modellata
sull’organizzazione didattica e di governo degli Statuti di Salamanca del
1561, accentuò ulteriormente la vocazione emintenemente pratica dei
corsi giuridici dello Studio partenopeo[32]: «La nostra
giurisprudenza non cambiò sembiante – ha commentato Giannone
–, ed i professori così nelle cattedre come nel foro, de’
quali era il numero cresciuto, seguitavano i vestigi de’ loro maggiori»[33].
Il
movimento umanistico col suo rigoroso metodo storico-filologico finì per
sovvertire il chiuso mondo delle università. Le innovazioni introdotte
dagli umanisti nel campo della filosofia, della teologia, del diritto, della
medicina, delle scienze naturali suscitarono sovente la risentita reazione di
vasti settori del mondo accademico. L’editoria giuridica italiana del XVI
secolo esprime nel complesso il diffuso conservatorismo dei piani di studio
delle facoltà di diritto, ancora legate ai vecchi ordinamenti didattici
e chiuse verso il rinnovamento. Si trattava della riproposizione, pure in un
contesto storico mutato, di un vetusto metodo di insegnamento basato su una
lettura delle fonti romanistiche filtrate attraverso un apparato di auctoritates
e su un frequente ricorso alla communis opinio doctorum e, in
particolare, a quella dei commentatori civilisti del XIV-XV secolo[34]. Il
«filosofeggiare» di questa scuola giuridica aveva portato talvolta
ad «esiti eccessivi», con il conseguente, «progressivo distacco
dal testo giustinianeo»: si era infatti affermata una concezione del
diritto nella quale la «legge romana» trovava applicazione soltanto
attraverso la «lente deformante dell’opinione del
commentatore» e si esprimeva nell’uso crescente (addirittura dilagante
tra Quattro e Cinquecento) dell’argomento ab auctoritate,
cioè di un tipo di argomentazione che fondava il «valore di una
tesi sull’autorevolezza di precedenti enunciazioni»[35].
Nel
corso del XVI secolo il mos italicus appariva a molti legato agli schemi
più tradizionali dell’interpretazione giuridica e sclerotizzato
nella riproposizione di glosse e commenti, spesso superati, tipici del sistema
del diritto comune “vecchia maniera”. I testi romanistici,
integrati dagli iura propria e dalle
leggi locali, venivano utilizzati oltre che per l’insegnamento, per
risolvere i problemi posti dall’applicazione pratica del diritto e per la
soluzione di casi concreti, favorendo la proliferazione di opere a stampa di
casistica e di ambito forense (consilia,
allegationes, decisiones, quaestiones),
infarcite di sovrabbondanti citazioni delle opinioni dei giuristi più
autorevoli. Tuttavia, questo metodo di insegnamento era, soprattutto in Italia,
perfettamente congeniale alle esigenze di formazione pratica del giurista,
chiamato a districarsi tra le fonti romanistiche, la tradizione statutaria e la
vastissima produzione di testi e pareri dei giureconsulti medievali e moderni.
Era quindi inevitabile che un metodo, nonostante tutto per molti aspetti ancora
vitale, venisse difeso ad oltranza dai giuristi pratici e dagli ambienti
forensi inclini alla conservazione.
È
contro questo sistema che nel 1435 si era scagliato Lorenzo Valla –
«vero iniziatore della polemica contro gli interpreti medievali»[36] –, durante il suo
insegnamento della retorica nello Studio pavese, accusando Bartolo di essere il
dissipatore del patrimonio classico del diritto e contro i giuristi moderni che
pedissequamente continuavano a rifarsi a lui. Il rinnovamento umanistico della
scienza giuridica nasceva non soltanto al di fuori delle aule universitarie ma
addirittura contro i metodi tradizionali di insegnamento del diritto romano da
parte di docenti, privi spesso d’un minimo di cultura storica e
letteraria. La conoscenza filologica della lingua latina agevola la
comprensione e l’interpretazione del diritto, afferma Valla nelle Elegantiae:
«Quale sia del resto l’importanza dell’interpretazione
dei termini lo attestano sommamente i libri stessi dei giuristi – afferma
–, che sono sempre impegnati in questo. Così ci fossero rimasti
tutti o almeno non avessimo, contro il divieto di Giustiniano, i loro
successori! I nomi di questi ci sono anche troppo noti [...], uomini che a
stento intendono la quinta parte del diritto civile, e che accecati dal velo
della loro ignoranza asseriscono che chi ricerca l’eloquenza non
può divenir dotto di diritto civile, come se quei giuristi antichi si
fossero espressi rozzamente al modo di costoro, o non fossero stati del tutto
egregi in quella scienza»[37].
Nelle Elegantiae,
opera trasgressiva e rivoluzionaria, che incontrò grandissima fortuna
nell’Europa cinquecentesca (una settantina di edizioni italiane e
straniere soltanto nella prima metà del secolo grazie al loro uso
scolastico come manuale di livello superiore), Valla, con il quasi fanatico
rifiuto della tradizione giuridica medievale dei glossatori e dei commentatori
del Digesto, voleva gettare le basi per la costruzione di un latino letterario
che, espressione di un umanesimo aulico e sublime, includesse e magari
superasse la stessa grandezza della civiltà classica[38]. In questa prospettiva si
colloca il De verborum significatione (1443) di Maffeo Vegio
(1406-1458), un’opera nata all’interno dell’ambiente
intellettuale pavese e con motivazioni culturali assai simili a quelle del
Valla: il trattatello determinava infatti il valore di molti termini del
Digesto, riportando per ogni parola i passi corrispondenti e le relative fonti
e proponendo un metodo nuovo per la spiegazione di molte espressioni dell’antica
giurisprudenza. Come per Valla anche per Vegio l’inizio della decadenza
degli studi giuridici era da addebitare all’opera codificatoria di
Triboniano (e, quindi, di Giustiniano) e a quella dei successivi interpreti
medievali, Cino, Bartolo e altri che, «tamquam Apollinis oracula,
observamus»[39]. Come ha notato Domenico
Maffei, con gli scritti filologico-eruditi di Valla e Vegio viene
«gettato il seme dell’antitribonianismo che si confonde poi con
quello della polemica contro la giurisprudenza medievale», destinato ad
avere notevole fortuna nel Cinquecento con la critica al sistema del jus commune e la nascita dei diritti
“patri”[40].
Un altro
contributo rilevante al rinnovamento degli studi giuridici venne dalla
storiografia umanistica con i suoi rigorosi metodi filologici, l’uso di
un latino curato ed elegante, la cosciente sensibilità laica, il gusto
erudito ed antiquario: nella Declamatio (1440)
sulla falsa donazione di Costantino Valla aveva inaugurato una nuova
metodologia critica nell’analisi delle fonti; Gasparino Barsizza
(1359-1431) nel De nominibus magistratuum
Romanorum libellus aveva affrontato la tematica delle magistrature; Pier
Candido Decembrio (1392-1477), cui Valla aveva dedicato il suo scritto
antibartolista, aveva composto il De
muneribus Romanae rei publicae affrontando le questioni relative al diritto
pubblico romano; Flavio Biondo (1388-1463) nella Roma triumphans (1459) aveva tracciato un nitido quadro delle
antichità giuridiche romane, servendosi di un vasto materiale
filologico, epigrafico e numismatico; un modesto epigono del Biondo, Giulio
Pomponio Leto (1425-1497), col trattatello De
Romanorum magistratibus sacerdotiis iurisperitis et legibus (1483 circa),
aveva tentato di trattare senza apporti innovatori il tema delle leggi e dei
giureconsulti; Marco Antonio Sabellico (1436 circa - 1506), professore di
eloquenza e storiografo ufficiale della Repubblica di Venezia, nel De Praetoris officio libellus (1491
circa) aveva analizzato il ruolo e le funzioni del pretore romano[41].
A proposito
dell’incidenza degli studia
humanitatis sulla cultura quattrocentesca Eugenio Garin ha posto in
evidenza che «si sono scartabellati lessici e documenti universitari per
stabilire che cosa gli umanisti intendevano quando si dicevano
“umanisti”, quali fossero gli insegnamenti che impartivano, e quali
titoli avessero le cattedre di maestri celebrati». A suo avviso il limite
principale di questi tentativi di interpretazione è stato quello di
«prendere come punto di riferimento l’assetto delle scuole universitarie,
senza rendersi conto che era proprio l’università medievale che
era messa in discussione e cadeva in discredito, mentre cultura e ricerca si
cercavano altri centri, o avviavano la costruzione di altre strutture»[42].
In una
celebre pagina del secondo libro di Gargantua et Pantagruel (1534),
François Rabelais, umanista e scienziato, si fa gioco del catalogo della
«magnifica» biblioteca parigina di Saint-Victor. È una
satira estrosa e graffiante della cultura ufficiale del tempo, ma nello stesso
tempo rivela una conoscenza diretta delle letture in voga e dei testi usati o
consigliati nelle università. Si inizia con un’irriverente presa
in giro dei libri giuridici: Bragheta iuris; Pantofla decretorum;
«Dei Piselli al lardo, cum commento»; Praeclarissimi
juris utriusque doctoris Maestro Pallotti Grattadenarii, De Glossae Accursianae
inetiis gabbolandis, Repetitio enucidiluculidissima; «M.N.
Rostocostogambadasina, De Mostarda post prandium servienda, lib.
quatuordecim, apostilati da don Vaurillon»; «Il Coglionamento
dei promotori»; De Calcaribus removendis, decades undecim, per D.
Albericum de Rosata; Justinianus, De bigottis tallendis e via
dicendo[43]. Si trattava della beffarda
parafrasi di un catalogo di libri giuridici assai famosi e celebrati che
potevano essere consultati nelle biblioteche dei Collegi e degli Studi di
mezz’Europa: mentre un buon numero dei titoli elencati sono puramente
scherzosi e immaginari, gli altri si riferiscono ad opere e ad autori realmente
esistenti (
Nel XVI
secolo il pensiero di Bartolo da Sassoferrato costituiva il punto di
riferimento imprescindibile per la formazione del giurista nelle
università italiane, straniere ed in quelle del nuovo mondo americano.
«Nullus bonus iurista nisi bartolista», diceva un celebre aforisma,
che confermava l’autorità assoluta della opinio Bartoli[44]. Non a
caso negli Studi italiani vennero istituite apposite cattedre finalizzate alla
lettura e all’approfondimento dell’opera del grande giurista
marchigiano, ai cui scritti si guardava come ad una summa della sapienza
giuridica civilistica: nello Studio di Napoli si stabilì nel 1507
l’attivazione di una cattedra di «testo, glosse e Bartolo»[45]; nel 1544 venne creata a
Padova, per desiderio degli studenti, una cattedra destinata alla
«lectura textus, Glossae et Bartoli», che doveva seguire passo
passo, per integrarle, le lezioni dei docenti ordinarii; così pure a
Torino nel
Nel 1591
il Senato di Milano consigliava i professori dello Studio di Pavia di limitarsi
nelle lezioni all’esposizione degli antichi interpreti, in particolare i
glossatori, Bartolo e Baldo, e di astenersi dal richiamo degli autori
più recenti[49]. Nell’Università
di Catania, come anche nei due Studi del Regno di Sardegna, Cagliari (1626) e Sassari
(1634), le lezioni tenute nelle facoltà di diritto restavano saldamente
ancorate agli schemi e ai metodi tradizionali dell’insegnamento[50]. «Le letture di Bartolo,
il quale tutti gl’altri meritamente precede – scriveva nel 1604
Annibale Roero a proposito dei corsi giuridici pavesi –. Onde in alcuni
paesi per statuto regio è stabilito, che ove sono discordanti le
opinioni de’ Dottori, prevaglia quella di Bartolo, come del maggiore di
tutti gli altri»[51].
In
Spagna, ad esempio, dal XV secolo
«Viene
el pleito a disputaçión: / Alli es Bartolo e Chino, Digesto, /
Juan Andres e Baldo, Enrique, do son / más opiniones que uvas en
cesto...»[55], recita uno spiritoso Dezir
del XV secolo a proposito di una «pugna» tra il diritto comune e
quello consuetudinario. Un giurista di formazione umanistica come
l’aragonese Antonio Agustín, già allievo bolognese di
Alciato, constatava con una punta di disgusto che i professori di Salamanca
insegnavano secondo il metodo della vecchia scuola del mos italicus bartolista[56]. Le facoltà spagnole di
diritto aderivano infatti ai metodi del mos italicus e del bartolismo: a
Salamanca, ad esempio, secondo gli statuti del 1564 e del 1594,
l’insegnamento delle materie giuridiche era imperniato esclusivamente
sulla lettura e sull’esegesi del Corpus giustinianeo e del Corpus
iuris canonici, integrati dai testi dei commentatori e, in particolare, da
quelli di Bartolo alla cui autorità, esplicitata spesso in regole
generali e in “brocardi”, ci si inchinava. Nei corsi si potevano
comunque richiamare, pur marginalmente, per le inevitabili concordanze
pratiche, le leyes della Corona di Castiglia (Siete Partidas, Leyes de Toro,
Nueva Recopilación, etc.)[57]. Dalle leggi lusitane emanate
da Alfonso V nel 1446 alle Ordenaçoes Filipinas (1603) per il
Portogallo si prescriveva che «se guarde a opinião de Bartolo,
porque sua opinião commummente he mais conforme á
razão» (cioè al diritto romano)[58]. In Italia il duca di Urbino,
Francesco Mario II della Rovere, nelle costituzioni del 26 febbraio 1616, per
«levare a’ giudici e professori di legge l’incertezza nella
quale molte volte si trovano» indicava che «nelle cause tanto
civili, quanto criminali non si possa [...] valersi nel sententiare et allegare
in iure, di altro, che del semplice testo, Glosa et leture di Bartolo, Baldo,
Paolo di Castro, Alessandro, Iasone et Imola...»[59].
Nel
corso del XVI secolo vennero pubblicate in tutta Europa 512 edizioni delle
opere di Bartolo, di cui ben
La
più antica edizione di un commento di Baldo è perugina:
Tra gli
altri esponenti della scuola dei commentatori le opere di Francesco Accolti,
noto come Francesco Aretino, i commenti alla seconda parte del Digesto vecchio,
dell’Infortiato, del Codice, delle Decretali, hanno 44 edizioni, quelle
di Paolo di Castro, autore di estesi commentari e di apprezzati consilia,
41 edizioni, quelle di Alessandro Tartagni, con i commenti al Digesto, i Consilia
e le sue glosse a Bartolo vennero incorporate nei testi bartoliani, un
centinaio di edizioni, quelle di Angelo Gambiglioni 34 edizioni, di cui 17 del De
maleficiis, la più popolare e diffusa trattazione di diritto e
procedura penale, e 16 degli In Institutiones Iustiniani commentarii,
quelle di Bartolomeo Cipolla 48 edizioni (31 italiane), di cui 11 delle Cautelae
e 10 dei Consilia criminalia, quelle di Giason del Maino (1435-1519), doctor
totius Italiae notissimus, professore negli Studi di Pisa e di Pavia,
autore di una vasta produzione esegetica, 111 edizioni, fra cui si distingue
Alla
tradizione didattica del mos italicus si oppose con vigore, ai primi del
Cinquecento, una metodologia di insegnamento fortemente innovativa che, sulla
base dell’umanesimo giuridico, si proponeva di applicare l’analisi
storico-filologica allo studio del diritto: in Francia, dove la scuola dei
Culti aveva ampi riconoscimenti, assunse la denominazione di mos gallicus
iura docendi[65]. Un ruolo importante nel
rinnovamento della cultura giuridica venne svolto dal milanese Andrea Alciato
che, non trovando rispondenza nel mondo accademico italiano al suo nuovo metodo
di studio del diritto, si trasferì in Francia dove, insieme al
giurista-filologo Guillaume Budé, diede vita, alla fine degli anni
trenta del Cinquecento, alla scuola umanistica dell’Università di
Bourges che, con l’insegnamento di Jacques Cujas, raggiunse l’apice
della sua fama[66].
Immaginando
gli studi di Pantagruele nella facoltà di diritto di Bourges, Rabelais
nel Gargantua approfittò
dell’occasione per sferrare un duro attacco ai vecchi sistemi di
insegnamento del mos italicus:
Pantagruele affermava infatti che «i libri di legge gli sembravano una
belle veste d’oro, trionfale e preziosa a meraviglia, che fosse stata
ricamata di merda: Perché – diceva – non c’è al
mondo libri così belli, ornati ed eleganti, come i testi delle Pandette;
ma quel che ci han ricamato sù, cioè la glossa di Accursio,
è così sucida, infame e volgare, che non vi si trovano se non
porcherie e trivialità»[67].
Nel giro
di pochi anni le università francesi di Montpellier, Poitiers, Bourges,
Valence, Tolosa, Cahors ed Avignone contesero agli Studi italiani il primato
nell’insegnamento delle materie giuridiche. Gli Statuti
dell’Università di Strasburgo (16 marzo 1568) prevedevano, ad
esempio, nell’insegnamento del diritto un misurato richiamo alle istanze
della scuola culta: oltre, naturalmente, ai testi giustinianei e alle glosse di
Azzone e di Piacentino, si suggeriva ai professori di utilizzare i Paratitla di Zasius (Ulrich Zasy) e le
opere di Appelus (Johann Apel), Conrad Lagus, Vigelius (Nicolaus Vigel) e
Wesembecius (Matthaus Wesenbeck)[68]. Nel 1621 gli statuti
strasburghesi raccomandavano ai professori di tenere presente, nelle proprie
lezioni, il diritto “moderno”, «adhuc in usu et
exercitio». Nel 1634 gli stessi statuti prescrivevano che il professore
di Pandette dovesse concentrare la sua esegesi su argomenti utili, legati alla
prassi, adeguando i testi «ad praesentis saeculi usum»[69].
Budé
(Budaeus, 1468-1540), che affermava di non riconoscere come vera e legittima
amante se non Dama Filologia, pubblicò nel 1508 le sue Annotationes
in XXIV libros Pandectarum che, rifiutando le interpretazioni medievali e i
metodi di indagine tipici del bartolismo italiano, propugnavano lo studio del
diritto romano secondo una prospettiva storica: era il primo organico
contributo storico-filologico all’analisi delle fonti romanistiche e una
sorta di vero e proprio manifesto dell’umanesimo giuridico francese e
dell’indirizzo della scuola dei Culti. Le Annotationes, sostenendo la necessità di mettere da parte la
glossa e i commenti, suscitarono infatti una profonda impressione negli
ambienti culturali del tempo: la polemica umanistica contro gli indirizzi del mos italicus e la critica filologica sui
fraintendimenti e gli errori nell’interpretazione del Digesto da parte
dei giuristi medievali lo portavano da un lato ad approfondire lo studio del
diritto classico al di là della compilazione giustinianea, riscoprendo
gli antichi giureconsulti e le quasi dimenticate XII Tavole, e dall’altro
a rivendicare con forza le potenzialità di una scientia juris tutta “francese”[70].
Anche
nell’Epistola de ratione
iuris docendi discendique iuris (1544) di François Le Duaren
(Duarenus, 1509-59), considerata non a torto uno dei testi di riferimento della
scuola culta, il mos italicus e il bartolismo imperante venivano
definiti «corruptissima iuris interpretandi consuetudo». Professore
a Bourges dal 1538 al 1547 e dal 1550 al 1559, Duaren pubblicò alcuni
argomenti affrontati nelle lezioni universitarie come nel De in litem iurando (Lione, 1542), in cui poneva in rilievo i
difetti e le incongruenze della metodologia dei bartolisti, sottolineando
l’importanza della cultura storica e filologica nella formazione del
giurista. Nel trattato De sacris
ecclesiae ministeriis ac beneficiis (Parigi, 1551) applicò i metodi
della scuola culta al diritto canonico, riscuotendo notevoli riconoscimenti
negli stessi ambienti ecclesiastici. Non si stancava mai di raccomandare agli
studenti la buona conoscenza del latino, indispensabile per intraprendere gli
studi giuridici e necessaria per l’analisi diretta dei testi romanistici,
al di là delle glosse e dei commenti degli interpreti successivi[71].
A
metà del secolo, però, nella scuola culta, si delineano due
divergenti ipotesi di studio e di insegnamento delle materie giuridiche: da un
lato una tendenza razionalistica che, pur partendo da presupposti umanistici,
si poneva il problema di fare i conti con la tradizione nell’ipotizzare
un’intera sistematizzazione del diritto; dall’altro, una corrente
che riproponeva con maggiore veemenza la polemica antibartoliana e, assai
lontana dalla prassi, finiva per esasperare la critica filologica.
L’impianto sistematico emerge nelle opere di giuristi come
François Connan (Connanus, 1508-51), allievo di Alciato a Bourges, alto
magistrato e membro del Conseil du Roi,
autore dei Commentariorum iuris civilis
libri X (pubblicati postumi a Parigi nel 1553), nei quali aveva tentato la
costruzione di un sistema del diritto civile sulla falsariga delle Institutiones giustinianee e,
soprattutto, come Hugues Doneau (Donellus, 1527-91), anch’egli ugonotto,
allievo di Duaren a Bourges: qui divenne professore nel 1551, ma costretto ad
emigrare per le sue idee religiose, insegnò ad Heidelberg, a Leida e ad
Altdorf, nel cantone svizzero di Uri. Nei Commentarii
juris civilis (Francoforte sul Meno, 1589-90) realizzò
un’esposizione sistematica del diritto privato attraverso un impianto
logico che disponeva in ordine il materiale contenuto nei testi giustinianei in
relazione ai princìpi del diritto naturale e delle genti. Il suo metodo
dommatico (considerato difettoso dal punto di vista scientifico dagli studenti
di Altdorf giacché si discostava dal mos italicus) entrò
comunque in conflitto sia col filologismo di Cujas (con cui Doneau ebbe
peraltro aspre polemiche), sia con le correnti di studio del droit coutumier[72].
Jacques
Cujas (Cujacius, 1522-90), definito non a torto da Arangio Ruiz come il
«principe dei romanisti», insegnò nelle università di
Tolosa (1547), Cahors (1554-55), Valence (1557-59), Bourges (1559-60), Torino
(1566-67), di nuovo Valence (1567-75) ed infine, ancora a lungo, a Bourges
(1575-90), che divenne il centro della vera scuola filologica cuiaciana. Cujas
era una sorta di “artista” del nudo testo: odiava le glosse e i
commenti che lo soffocavano, detestava i bartolisti («verbosi in re
facili, in difficili muti, in angusta diffusi») e possedeva una
straordinaria sensibilità giuridica insieme a raffinati strumenti
critico-filologici; approfondì non soltanto l’esegesi del Corpus iuris, individuandone le
interpolazioni, ma si dedicò anche allo studio delle fonti
extragiustinianee e fu tra i primi a prendere in considerazione quelle
bizantine, come emerge dal Basilikon
liber LX quo juris civilis tituli LXX (Lione, 1564).
La
maggior parte delle sue opere è consacrata allo studio esegetico delle
fonti nel tentativo di ricondurre i testi dei giuristi romani al loro ambito
originario, risolvendo tutti i problemi di carattere storico, filologico,
linguistico e giuridico. L’immensa opera lasciata da Cujas, da cui emerge
una straordinaria intelligenza critico-filologica, non è altro che il
riflesso del suo insegnamento universitario e la redazione scritta delle sue
lezioni, preparate con estrema cura, che seguivano un rigoroso ordine logico:
lettura del testo, esegesi critica, correzioni e integrazioni, suo recupero
filologico. Soltanto alla fine dell’esposizione. Cujas azzardava
un’interpretazione definitiva, conforme al contesto storico
dell’opera in questione[73]. La sua produzione rifletteva
soprattutto il campo delle antichità giuridiche, ma proprio con le
profonde e penetranti esegesi dei singoli passi – ed in ciò sta
l’importanza di Cujas – contribuì in modo decisivo, secondo
Koschaker, «alla esatta comprensione delle fonti del diritto romano dal
punto di vista storico»[74].
Un
discorso a parte merita François Hotman (Hotomanus, 1524-90), giurista
ugonotto, personalità vivace e polemica, scrittore brillante e fine
filologo, professore nelle università di Parigi (1546), Losanna (1550),
Strasburgo (1556), Valence (1563), Bourges (1567), come successore di Cujas, e
Ginevra (1572). Autore di una vasta opera giuridica, di lecturae e commentarii
dovuti in gran parte all’attività di docente, la sua fama è
legata però alla Francogallia,
sive tractatus de regimine regum Galliae et de iure successionis (Ginevra,
1573, tradotta in francese nel 1574 e rielaborata nel 1586): nella ricerca
delle radici storiche delle Leggi fondamentali e degli Stati generali e nella
valorizzazione delle tradizioni “nazionali” della monarchia di
Francia, Hotman individuava l’origine del costituzionalismo e della
limitazione dei poteri del sovrano nelle antiche assemblee dei Galli e dei
Franchi[75]. Si trattava di una sorta di
manifesto politico del “partito protestante” francese volto a
fissare i termini delle proprie rivendicazioni e a porre i vincoli
dell’assolutismo monarchico. Fu una delle opere più lette in
Francia nel XVI secolo, il cui successo è paragonabile, in qualche
misura, a quello del Contrat social
di Rousseau nel Settecento[76].
Nell’Antitribonian, apparso postumo nel 1603
ma redatto nel 1567, Hotman, in una operazione scopertamente funzionale alla
valorizzazione del diritto “nazionale” francese, sviluppò
una polemica radicale contro la compilazione giustinianea: ne negava il valore
intrinseco e la dichiarava inutile per la realtà politica e sociale
della monarchia. In sostanza, dietro l’antitribonianesimo si celava una
sorta di non tanto nascosto antiromanesimo che faceva da fondamento
all’auspicio che il cancelliere Michel de L’Hospital, che aveva
favorito la stesura del libello e chiamato il giurista ugonotto
nell’Università di Bourges, istituisse una commissione di
giureconsulti preposta alla raccolta di tutto il diritto patrio francese: la
compilazione, redatta in forma chiara e intelligibile in lingua volgare, avrebbe
dovuto riguardare tanto la materia pubblicistica, quanto quella privatistica[77]. Tuttavia in Francia vi furono giuristi
di formazione bartolista (Jean Ferrault, Claude Seyssel, Barthélemy
Chasseneuz, André Tiraqueau, Pierre Rebuffi, Charles Du Moulin) che
rinnovarono i vecchi metodi con l’apertura alle istanze umanistiche e ai
problemi del tempo e altri, come Jean de Coras (Corasius), che cercarono una
via intermedia tra il mos gallicus e il mos italicus, e
università, come Orléans e Angers, che rimasero sostanzialmente
ancorate alla tradizione.
Da buon
umanista che aveva studiato il diritto romano, anche Rabelais nel Gargantua volle spezzare una lancia a
favore della scuola dei Culti immaginando che Pantagruele, che nelle
«gran dispuste che aveva sostenuto pubblicamente contro tutti» si
era «rivelato sapiente oltre la capacità dei tempi nuovi»,
venisse chiamato a giudicare una causa complessa e «difficile da
trattare» tra il «signor Baciaculo, querelante» e il
«signor Nasapeti, convenuto», «pendente» presso il
Parlamento di Parigi. I magistrati lo pregarono di voler «spulciare e
districar quel processo, per farne poi una relazione [...] in precisi termini
legali», affidandogli «tutti i sacchi e le scartoffie della causa,
che ce n’era da caricare quattro asini». «Io sono sicuro
– diceva Pantagruele ai magistrati – che voi e tutti quelli per le
cui mani è passato il processo, ci avrete macchinato quanto avete
potuto, per Pro et Contra; e caso mai
la loro lite fosse stata patente e facile da giudicare, l’avrete oscurata
con le sciocche e dissennate ragioni e inette opinioni di Accursio, Baldo,
Bartolo, de Castro, de Imola, e Ippolito, e il Panormo, e Bertacchino, e
Alessandro, e Curzio, e tutti quegli altri vecchi mastini, che non hanno mai
inteso neanche tre righe delle Pandette, ma eran come buoi da macello,
ignoranti tutto quel che è necessario pel buon intendimento delle leggi.
Giacché (ormai è ben certo), essi non avevano nessuna conoscenza
della lingua Greca né Latina, ma solo della Gotica e Barbarica [...].
Come dunque avrebbero quei vecchi trasognati potuto intendere il testo di
quelle leggi – si domandava –, loro che non avevano mai neppure
guardato un libro in buon Latino, come è chiaramente dimostrato dal loro
stile, che è stile da spazzacamini, da sguatteri o cucinieri, ma non
certo da giureconsulti?»[78].
I
giuristi francesi della scuola culta si posero concretamente il problema dello
studio e dell’insegnamento del diritto nelle facoltà giuridiche.
Nell’Epistola de ratione docendi
discendique iuris del 1544, Duaren spiegò quale atteggiamento i
giuristi-umanisti dovevano tenere nei confronti della codificazione
guistinianea e della tradizione romanistica medievale. Il Corpus juris civilis gli appariva come un’opera umana, non
più un complesso di principi indiscutibili ed eterni, il cui valore
dogmatico e autoritario aveva profondamente influenzato i giuristi medievali.
Nel Digesto ravvisava una serie di norme e di dottrine che dovevano costituire
la base di ogni educazione giuridica: le istituzioni giustinianee
rappresentavano, ad esempio, un insieme di princìpi generali assai utili
per la formazione del giurista e assai facili da memorizzare per gli studenti.
Il contenuto delle Pandette e del Codice gli apparivano distribuiti senza
ordine e senza logica. Sarebbe stato necessario, a suo avviso, riordinare con
razionalità i titoli del Digesto per considerarli analiticamente in un
insieme organico di concetti. Era dunque compito del docente sviluppare
un’elaborazione logica delle materie; da parte sua lo studente avrebbe
dovuto fissare nella mente, tamquam in
tabula, i concetti fondamentali, attraverso i quali, poi, non avrebbe avuto
difficoltà ad orientarsi nei singoli problemi particolari[79].
Nel
breve discorso programmatico pronunciato nell’Università di
Bourges il 16 ottobre 1585, De ratione
docendi juris, Cujas esaltò la maestria dei giuristi classici, il
valore del loro pensiero, la superiorità della giurisprudenza romana nel
campo dell’ars juris,
riaffermando con vigore l’importanza del metodo umanistico nello studio e
nell’insegnamento del diritto[80]. In polemica con Duaren e con
gli altri giuristi che non riuscivano a vedere una distribuzione razionale
negli argomenti trattati dal Digesto, Cujas, nei Paratitla in libros quinquaginta Digestorum (Colonia, 1570), aveva
voluto dimostrare, attraverso una scrupolosa ricerca, l’intima e
razionale connessione che esisteva tra i titoli delle Pandette. Di conseguenza
i professori di diritto avrebbero dovuto rifarsi sempre all’ordo juris del Digesto, che era la parte
più preziosa della compilazione giustinianea, l’unica a riproporre
il pensiero dei grandi giuristi romani. Questa concezione – diciamo
così – “integralistica” del filologismo, che non ammetteva
compromessi, spinse Cujas a polemizzare non soltanto con i bartolisti e i
seguaci del mos italicus, ma anche con gli esponenti della scuola culta
come Duaren, Hotman e Bodin, considerato nel 1577, un «causidicus quidam,
qui nuper de republica vernacula lingua scripsit», a proposito della
traduzione francese (1576) de Les six livres de la Republique[81].
Tra il
XVI e il XVII secolo iniziò così a prender forma un droit
civil commun della Francia, grazie a quei giuristi che studiarono le
centinaia di coutumes, valorizzate dalla prassi e dalla giurisprudenza,
specie del Parlamento di Parigi, e in stretta connessione col diritto romano.
Fra loro Charles Du Moulin (Molinaeus, 1500-1566), con i Commentarii in
consuetudines Parisienses (Parigi, 1539), Guy Coquille (Conchyleus,
1523-1603), con le sue Institutions au droit françois (pubblicato
postumo nel 1607), il magistrato Etienne Pasquier (1529-1615), moderato
simpatizzante della scuola culta, con le sue Recherches de
In
questo ambito, in coincidenza col processo di centralizzazione dei poteri
monarchici e con le prime esperienze di unificazione linguistica e
amministrativa, tipiche del Grand Siècle, sarebbe maturata
l’istituzione nel 1679, presso l’Università di Parigi, della
cattedra di diritto francese[83]. Un insegnamento che, nella
spiegazione delle ordonnances e delle coutumes, si
caratterizzò per la netta affermazione di autonomia rispetto alla
tradizione del diritto comune: nel 1682 François De Launay (1612-1693),
il primo professore chiamato a ricoprirne la cattedra, nelle sue lezioni al Collège
de France poteva affermare, a proposito del diritto romano: «il
n’y a pas de chose plus étrange dans le monde que de voir un
peuple obligé à suivre des lois qu’il n’entend
pas»[84].
In
Spagna, in particolare a Salamanca, erano previste lecturae ed
esercitazioni didattiche – che si tenevano per lo più in
castigliano – affidate a licenciados o a giovani baccellieri su
casi pratici con esplicito riferimento alle leggi e ai fueros del Regno.
Certo, lo studio del diritto patrio occupava una posizione oggettivamente
marginale rispetto al diritto comune, ma comunque non era ignorato del tutto.
Nel 1589
Pedro Simón Abril (1530 circa - 1590 circa), cattedratico di humanitates
a Saragozza, editore di testi di autori latini e traduttore di molte opere
classiche in castigliano, rilevava diversi errori nel metodo di insegnamento
del diritto e delle altre scienze, attribuendoli in particolare all’uso
del latino in luogo della lingua volgare. Duramente critico nei confronti della
compilazione giustinianea e della didattica universitaria fondata sul mos italicus
e sulla communis opinio, esaltava viceversa il diritto regio e in
particolare le Siete Partidas, che avevano il pregio di essere redatte
in castigliano, di essere esposte in maniera chiara e di configurarsi come una
normativa esaustiva. Proponeva pertanto di usare soltanto il diritto regio e di
insegnare quello nelle università. Si rivolgeva a Filippo II
perché si facesse promotere di una riforma degli studi giuridici: il
sovrano però, approvando gli statuti di Salamanca, riproponeva i moduli
tradizionali del mos italicus e del bartolismo[85].
Anche se
non formalmente in una cattedra apposita, nell’Olanda del Seicento sin
dagli anni trenta si affermò l’insegnamento del diritto
patrio, che poteva disporre dell’Inleidinge
tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyd di Hugo Grozio (Institutiones juris hollandici, nella successiva traduzione
latina), un manuale in volgare redatto intorno al 1620 e pubblicato nel 1631,
nel quale l’autore, raccogliendo le consuetudini, la legislazione e la
giurisprudenza, guardava soprattutto alla prassi. In Italia invece, sino al
Settecento, i curricula e i programmi dell’insegnamento delle
materie giuridiche in università come Padova, Bologna, Roma, Torino,
Pisa, rimasero nel complesso appiattiti sui modelli tardo-medievali, evitando
ogni apertura nei confronti dei diritti locali[86].
In
Italia il più autorevole esponente dell’umanesimo giuridico
cinquecentesco fu Andrea Alciato, raffinato filologo, esperto di epigrafia latina
e di storia antiquaria, professore nelle università di Avignone
(1518-21), Bourges (1529-33), Pavia (1533-37), Bologna (1537-41), Ferrara
(1542-46) e di nuovo nello Studio pavese dal 1546 al 1550, anno della sua
morte. Rispetto ai suoi colleghi francesi, si mostrava meno iconoclasta nei
confronti della tradizione medievale e del bartolismo: in più occasioni
riconobbe l’apporto fondamentale offerto dall’una e
dall’altro alle necessità di una scienza giuridica aderente al
reale, ma nel contempo rifiutava il metodo scolastico diffuso negli Studi
italiani. Insomma, apprezzava Bartolo, lodandone le intuizioni e l’acume,
ma detestava gli epigoni bartolisti. Il suo insegnamento universitario
prevedeva infatti la lettura diretta dei testi romanistici, spesso dimenticati
a favore dell’apparato di glosse e commenti, l’approccio filologico
alla fonte, l’indipendenza di giudizio anche rispetto agli interpreti e
ai dottori più famosi, la limitazione del ricorso
all’autorità degli autori medievali, l’eliminazione delle
citazioni sovrabbondanti, la corretta conoscenza del latino umanistico[87].
Le opere
di Alciato, a conferma della sua grande influenza nella scienza e nella
didattica giuridica, ebbero nel Cinquecento 187 edizioni: nelle Dispunctiones
(Milano, 1518), 11 edizioni sino al 1543, affrontò con estrema perizia
filologica la questione della restituzione dei termini greci omessi nel Corpus
iuris giustinianeo; il De verborum significatione (Lione, 1530), la
più conosciuta delle sue opere di diritto, che distingueva la
giurisprudenza dall’oratoria, ebbe 16 edizioni sino al 1589; ampia
popolarità, anche per l’attualità dell’argomento,
ebbe il De singulari certamine seu duello tractatus (Parigi, 1541),
dichiaratamente critico nei confronti del duello, con 3 ristampe latine, 4
edizioni in traduzione italiana (Duello, Venezia, 1544, 1545, 1552,
1562),
Nei Parergon
iuris libri III – 11 edizioni, dalla prima di Basilea nel 1538
(seguono nello stesso anno altre due edizioni a Lione) all’ultima lionese
del 1554 –, collezione di frammenti di erudizione e di critica giuridica,
Alciato rivolge un severo attacco alla tradizione italiana della giurisprudenza
pratica e ai pareri legali, esprimendo un giudizio profondamente negativo sulla
proliferazione di raccolte di consilia a stampa: «La pubblicazione
di tanti pareri mostra mente non sana e ambizione smoderata – afferma
–. Si trova il patrono egregio e di gran nome nella necessità di
dar parere sui casi più vari, nei quali talora il cliente è dalla
parte della ragione, talora del torto. Accade qualche volta che non sia abbastanza
chiaro il punto di diritto, e mentre la cosa è fra l’incudine e il
martello, capiti il litigante liberale che provochi con lauto onorario lo zelo
dell’avvocato; sebbene niente o poco diano, e allora il patrono non li
stimi degni di difenderli con molto lavoro. Come potrà uno in casi
così diversi pubblicare tutto, quasi fosse messo insieme con eguale
diligenza? [...]. Quanto più uno ha ingegno acuto, tanto più
è peccatore pericoloso – osserva Alciato –. Preferirei i
pareri del Barbazia, di Giasone, del Parisio a quelli del Socino e del Decio. I
primi di mente più ristretta, ogni volta che male consigliano [...] lo
fanno con sì rozzi argomenti, che subito si può vedere ove sia il
marcio. Ma il Decio o Bartolomeo Socino, d’ingegno acuto, peccano
così velatamente e cautamente da far cadere in inganno anche gli esperti
[...]. Misero e inesperto quel giudice che si appoggia a pareri di tal genere
piuttostoché ai dogmi esposti nell’ordinaria sede dei
dottori!»[90].
Nelle
università dell’area tedesca il diffondersi dell’umanesimo
giuridico e la coeva affermazione della Riforma protestante diedero un duro
colpo alla vecchia tradizione didattica di impianto scolastico: un contributo
notevole all’introduzione del mos gallicus in Germania venne da
Ulrich Zasy (Zasius), professore di Pandette presso l’Università
di Friburgo, considerato da Claudio Cantiuncula (Claude Chansonnette), docente
a Basilea, già dal 1520 membro, insieme a Budé e ad Alciato, di
quella triade che in Francia, in Italia e nei paesi tedeschi era destinata a
rinnovare profondamente lo studio e l’insegnamento del diritto
(«triumviratus constituenda rei pandectariae»)[91]. Zasius insegnava il diritto
romano secondo metodo umanistico e nei suoi corsi criticava con veemenza il mos
italicus, i glossatori e i bartolisti: «Ite Accursiani, ite
Bartolistae – affermava nell’Intellectus
iuris (Basilea 1526) –, et
violanda textus claros et faciles implete mundum erroribus!»[92]. Le opere di Zasius, anch’esse
legate in qualche modo alle lezioni universitarie di Friburgo, ebbero nel corso
del Cinquecento 94 edizioni. Nel prologo dell’Intellectus singulares (Basilea, 1526, sette ristampe
cinquecentesche successive) Zasius esplicitava il suo credo umanistico,
affermando che la verità del diritto derivava dal riscontro delle fonti
e non dall’autorità dei doctores[93]. Il nuovo metodo si
affermò soprattutto nelle università di Basilea, Friburgo,
Tubinga e Heidelberg.
Le opere
della scuola dei Culti ebbero un buon successo editoriale a livello europeo,
tenendo anche conto che molte sedi universitarie si mostrarono sostanzialmente
ostili nei confronti dell’umanesimo giuridico. Gli scritti di diritto e
di humanitates di Budé ebbero 113 edizioni, di cui 22 del De
asse et partibus libri quinque (1515), un trattato sull’esatto
significato delle parole usate presso gli antichi per indicare il valore delle
monete e delle misure, e 20 delle Annotationes in Pandectas. Le opere di
Cujas ebbero 80 edizioni, di cui 16 dei Paratitla in libros quinquaginta
Digestorum (1570), quelle di Duaren 24 edizioni, quelle di Doneau 21 edizioni,
di cui 7 dei Commentarii de iure civili, quelle di Hotman 65, di cui 5
della Franco-Gallia.
D’altra
parte le università del Cinquecento, a differenza di quelle medievali,
non dovevano più formare giuristi con una visione universalistica del jus
commune, ma operatori del diritto essenzialmente pratici, uomini del foro,
ufficiali regi, amministratori civici, procuratori feudali, causidici. Non vi
era una grande domanda per un metodo di insegnamento che privilegiasse le
grandi questioni filologiche dei testi romanistici: il diritto giustinianeo,
filtrato dalle intermediazioni medievali, veniva studiato in funzione delle
esigenze concrete, con un’ottica che dava ampio risalto
all’autorità dei giuristi e alla letteratura forense (consilia, decisiones, allegationes,
quaestiones)[94].
Nel
1566-67, durante il suo semestre di insegnamento torinese, Cujas ebbe modo di
visitare alcune università italiane e di definire i professori di
diritto suoi colleghi, miseri, blaterones e desipientes:
alcuni di essi non si rendevano nemmeno conto di ciò che spiegavano,
spandendo dalla cattedra, senza sollevare mai la testa, gli occhi fissi sui
fogli degli appunti, un inutile «vaniloquio dialettico»; altri
erano totalmente impreparati e si limitavano a compendiare in modo pedissequo
le leggi romane; altri ancora conoscevano a mala pena un solo argomento del
corso «rubacchiato» ai vari giureconsulti. Un quadro sconfortante,
ma in qualche misura anche realista[95].
Uno
studente tedesco, tal Gottifridus Conratterus, iscritto nella facoltà di
giurisprudenza di Padova nel 1577-78 che, non a torto, è stata
considerata come «il Gotha del mos italicus», o meglio, come
ha scritto Biagio Brugi, una «scuola di giurisprudenza pratica illuminata
dalla teoria»[96], ci descrive il metodo
didattico imperante nell’ateneo veneto: «Gl’Italiani –
scrive – nel trattare e discutere le controversie del nostro diritto
hanno quest’uso, che, dopo aver proposto qualche questione, disputano
tanto a favore della tesi affermativa, come della negativa [...]. Ovvero se
l’una e l’altra opinione abbia qualche colore di verità,
s’appigliano a sottili distinzioni, affinché in tal modo si eviti
la correzione dei testi; i quali, a primo aspetto, sembrano fra loro
contraddittori». Questo metodo gli appare però zeppo di difetti:
«È certo – osserva – che con questa maniera
d’insegnare si genera supina infingardaggine nell’animo dei dottori
[...]. Né ciò fa meraviglia, poiché spesso accade ai
dottori medesimi di non sapersi districare negli stupefacenti libirinti delle
dispute che portano in campo [...]. Taccio che in tal modo gli animi dei
singoli discepoli sembran tratti e ammaestrati in veri inganni e vere frodi
[...]. Né per certo l’effetto di questi inutili cavilli e di
queste dispute altro può essere [...] che da cose evidentemente vere,
mediante piccolissimi mutamenti, la disputa sia tratta a cose evidentemente
false»[97].
Nel 1567
le autorità accademiche della Sapienza di Roma chiesero a Marc-Antoine
Muret (1526-1585), umanista di gran nome e prestigio, docente di Filosofia
morale, di insegnare il Digesto «alla francese», cioè con il
metodo storico-filologico del mos gallicus. Era giunto a Roma preceduto
da una gran fama: celebre professore di retorica (fra i suoi allievi il giovane
Montaigne), autore di versi latini e francesi e di una tragedia, Julius
Caesar, editore e commentatore di testi classici (Orazio, Catullo,
Cicerone, Properzio, etc.). Durante il suo insegnamento parigino era stato
accusato di eresia e di sodomia e rinchiuso allo Châtelet; liberato
grazie all’interessamento di autorevoli protettori, dovette abbandonare
la capitale. Colpito anche a Tolosa dall’accusa di costumi depravati fu
arso in effigie, mentre raggiungeva l’Italia. A Ferrara fu segretario del
cardinale Ippolito d’Este, con l’appoggio del quale venne chiamato
a Roma da Pio IV nel 1563. Nel corso dell’insegnamento romano di diritto
volle laurearsi in utroque nello Studio di Macerata, dove
conseguì i gradi il 29 marzo 1572[98]. Era noto che Muret era uno dei
più fieri avversari della tradizione italiana e del bartolismo, ma le
autorità pontificie, con l’istituzione della cattedra di Ad
Pandectas enucleandas volevano sperimentare spazi separati di insegnamento
secondo i diversi metodi didattici[99]. Le lezioni di Muret –
che sarebbero state pubblicate dall’autore – cercavano di offrire,
grazie alle conoscenze erudite e all’acume filologico, un’immagine
“veritiera” della legislazione giustinianea. Esse richiamarono un
gran numero di studenti a scapito, ovviamente, dei corsi più
tradizionali[100]: la loro eco si spinse sino
alla lontana Padova, dove gli studenti tedeschi che frequentavano i corsi di
diritto si adoperarono dapprima per ottenere il trasferimento di Muret nello
Studio veneto e, poi, per l’istituzione di una cattedra di Pandette[101]. Nel 1572, però,
l’esperienza didattica di Muret si concluse bruscamente: i colleghi romani, quelli
che a suo avviso insegnavano «magno fastu» «inezie»
invise pure agli studenti, si rivolsero direttamente al pontefice perché
fosse impedita la prosecuzione di quelle lezioni che rischiavano di indurre la
gioventù a ripudiare la dottrina di Bartolo. Le autorità
trasferirono Muret alla cattedra di retorica, con l’offerta di un salario
più che doppio: il docente francese declinò di conseguenza l’offerta
padovana[102]. La cattedra di Pandette
verrà riattivata alla Sapienza soltanto nel 1658[103].
Eppure
l’ambiente giuridico romano non era del tutto refrattario al rinnovamento
umanistico. Nel 1566 aveva iniziato i suoi lavori la commissione ideata da Pio
IV per l’emendazione del Decretum di Graziano. I Correctores
Romani terminarono l’opera nel 1582: nella premessa
all’edizione a stampa, pubblicata nella tipografia del Popolo Romano, il
pontefice spiegava le finalità della revisione delle concordanze e delle
discordanze del Decretum[104]. Oltre l’editio princeps si segnalano dodici
edizioni del Decretum emendatum, dal 1584 al 1600. Ai lavori presero
parte alcuni giuristi, fra i quali spiccavano Antonio Agustín, allievo
di Alciato a Bologna, uno dei massimi esponenti dell’umanesimo giuridico
spagnolo, assai critico nei confronti del mos italicus imperante nelle
università iberiche (nel 1586, ormai vescovo di Tarragona, avrebbe
chiarito nel De emendatione Gratiani i criteri filologici adottati nella
revisione romana), e Cesare Costa, professore alla Sapienza, autore dei Variarum
ambiguitatum iuris libri tres (Napoli, 1573), un esempio di letteratura di
impianto umanistico funzionale alle esigenze della Chiesa post-tridentina[105].
L’esigenza
di un modo nuovo di concepire e di studiare il diritto iniziava ad essere
condivisa non più da ristretti circoli umanistici ma anche dagli
studenti delle materie giuridiche, specialmente quelli stranieri che
frequentavano le università italiane, desiderosi di seguire corsi
più aderenti all’originario dettato romanistico, meno infarciti di
pesanti citazioni delle auctoritates di dottori e legulei. Contro auctoritates
e opinioni comuni si erano scagliati gli umanisti: Zasio, valutandone
soprattutto le degenerazioni, nella sua Responsorum iuris seu Consiliorum
opus (postuma, Basilea, 1538), le considerava false («communis opinio
ergo falsa») e fonte di confusione.
Su
esplicita richiesta degli studenti «tedeschi e di altri scolari
oltremontani» venne prevista, all’interno del piano di riforma
dell’Università di Siena (1589), l’istituzione di una
cattedra di Pandette che prescriveva al lettore il rigoroso riferimento al
testo della legge e vietava ogni ricorso alla Glossa, a Bartolo e agli altri
interpreti medievali[106]. Nel 1591 la cattedra di
Pandette venne istituita anche nello Studio di Pisa: l’insegnamento fu
affidato al marsigliese Jacques Vias, che non possedeva però una
preparazione filologica capace di approfondire l’esegesi del testo. Due
anni dopo la cattedra veniva soppressa[107].
Già
dal 1533 l’olandese Wiggle van Aytta van Zwichem (Viglius Zuichemius,
1507-1577) di formazione umanista, professore di Istituzioni a Padova,
illustrava il puro testo, anticipando di una quarantina d’anni
l’insegnamento delle Pandette[108]. Nel 1578
Anche a
Bologna la cattedra, istituita nel 1588, ebbe vita stentata: affidata
gratuitamente ad un giovane, Alessandro Maggi, ebbe un profilo modesto e fu
soppressa nel 1592. Riattivata nel 1606, fu ricoperta da Claudio Achillini,
giurista d’ingegno e didatta abile e apprezzato, col lauto stipendio di
300 scudi. Ma, dopo tre anni, Achillini preferì trasferirsi nello Studio
di Ferrara per insegnare nel più prestigioso corso “primario”
di diritto civile. L’insegnamento venne mantenuto acceso per tutto il
secolo, ma dal numero esiguo dei titolari se ne intuisce la modesta fortuna e
s’intravede la scarsa presa presso gli studenti di un impianto meramente
esegetico assai lontano dalla prassi[110]. Anche nell’Università
di Pavia, agli inizi del Seicento, si affianca ai corsi tradizionali il nuovo
insegnamento delle Pandette che resterà acceso fino agli anni sessanta
del Settecento: il primo professore, nel 1609, è il milanese Angelo Stefano
Garoni, segretario del Senato, che lo terrà per un decennio[111].
Insomma,
l’ambiente accademico italiano si mostrava nel complesso refrattario alle
novità. Anche alcuni giuristi assai innovativi nei loro ambiti di
studio, come Tiberio Deciani nel campo penalistico o Alberico Gentili, nel
terreno del nascente diritto “internazionale”, si rivelarono
convinti “conservatori” nella loro intransigente riproposizione del
mos italicus: il primo nella Apologia pro iuris prudentibus qui
responsa sua edunt (1579), composta durante il suo insegnamento padovano,
il secondo nel De iuris interpretibus dialogi sex, redatti durante la
sua docenza ad Oxford, sono accomunati nel duro attacco ai propositi di
rinnovamento della scuola culta[112].
Deciani,
che aveva comunque una formazione umanistica, scrisse l’Apologia come orgogliosa e appassionata
risposta al Parergon di Alciato, che aveva aspramente criticato la
giurisprudenza consulente e i giuristi autori di responsa e consilia
(«an publicae utilitati conducant juris consultorum responsa quae vulgo
consilia vocant», si era domandato). Il professore patavino considerava
al contrario il consilium come uno strumento essenziale per
l’applicazione del diritto, sia perché dalla prassi emergevano
sempre nuove istituzioni che non erano contemplate dalle antiche leggi, sia
perché il giurista consulente era costretto a verificare costantemente
nella realtà le spesso astratte elaborazioni teoriche. Insomma, Deciani
rivendicava con forza il ruolo di un giurista che, assoluto padrone di tutti
gli aspetti “tecnici” del diritto, riuscisse, al di là delle
astrattezze filologiche della scuola culta, a coniugare felicemente teoria e
prassi, sostenendo che non poteva essere definito giureconsulto chi non sapeva
decidere una controversia[113].
A conclusioni
non dissimili giungeva pochi anni dopo Alberico Gentili (1552-1608) nei suoi
celebri De iuris interpretibus dialogi sex (Londra, 1582). Gentili si
era laureato nel 1572 solo in diritto civile a Perugia, Studio saldamente
ancorato alla tradizione del mos italicus. Dopo alcune esperienze di
avvocato e di amministratore locale aveva abbandonato l’Italia per le sue
idee religiose, trasferendosi definitivamente a Londra nel 1580: membro del
Collegio dei dottori, dal 1581 iniziò a tenere lezioni di civil law
nel St. John’s College di Oxford, università nella quale venne
nominato nel 1587 regius professor[114]. I Dialogi
nascevano all’interno del rinnovato interesse per il diritto romano,
tipico dei fermenti assolutistici dell’età elisabettiana, il cui
insegnamento era stato ripristinato nelle università inglesi[115]. In questo ambito il mos
italicus, per il suo impianto sistematico e nel contempo per la sua
duttilità, si presentava, rispetto al filologismo erudito dei Culti,
come lo strumento più idoneo per soddisfare le esigenze della pratica e
integrare un diritto eminentemente giurisprudenziale come la common law.
Si
sbaglierebbe a considerare i Dialogi come una mera difesa, in parte
anche datata, del vecchio contro il nuovo: Gentili non era affatto chiuso alle
istanze umanistiche e apprezzava le opere e, soprattutto, le posizioni
equilibrate di Alciato, Viglio Zuichemo, Zasio, Doneau e Agustín. La sua
critica è rivolta soprattutto contro i Culti francesi, specie quelli
della seconda generazione, come Cujas, Duaren e Hotman, sulle cui affermazioni
spesso e volentieri ironizza, ridicolizzandone le posizioni. Si trattava, a suo
avviso, di eruditi, insaziabili ricercatori di manoscritti, divenuti giuristi
loro malgrado, convinti di conoscere tutta la scienza del diritto e di
percorrere tutto lo smisurato regno dell’antichità soltanto per
aver rinvenuto qualche dimenticato testo di legge: quando trovavano in un libro
il nome di Bartolo o di Baldo lo gettavano via inorriditi. Rintuzzando le
intemperanze dei novatori, Gentili difendeva con convinzione l’autonomia
della scienza giuridica contro le “invasioni” spesso inconcludenti
e pretestuose dei filologi e degli storici. Si poteva infatti essere un buon
giurista, affermava, senza conoscere il latino («absque latinae linguae
cognitione exquisitori»), il greco, la storia e la filologia[116].
Finalizzati
ad orientare gli studenti nell’attività pratica e ad indicare al
ceto forense gli strumenti logici che venivano negati dai fautori del mos
gallicus ed erano invece l’essenza del diritto, i Dialogi di
Gentili, nella vigorosa difesa del bartolismo e della tradizione italiana,
intendevano valorizzare la figura del giurista formato non sui classici o sui
grammatici, ma sulle opere di quei maestri che, pur essendosi espressi in un latino
barbaro e rozzo, erano stati nondimeno acutissimi ed esperti nella prassi e
nelle controversie[117]. Gentili distingueva tra interpretatio
etymologica e interpretatio analogica: la prima era orientata
esclusivamente ad una critica filologica del testo; la seconda svolgeva un
ruolo creativo nell’adattamento e nell’interpretazione
evolutiva delle norme romane alle esigenze della prassi[118]. Lo stesso Gentili, in
un’opera di poco successiva, ribadendo la piena validità del
regime normativo fondato sul diritto comune, avrebbe affermato che soltanto i
passi glossati del Corpus iuris avevano valore come fonte di diritto
positivo[119].
In
realtà, come ha osservato Piano Mortari, nell’Apologia di Deciani e nei Dialogi di Gentili affiora lo
stesso «senso storico umanistico presente nelle indagini» dei
seguaci della scuola culta, che dalla «constatazione
dell’insufficienza attuale dei precetti del diritto romano trassero
ragioni per sostenere la sua eliminazione come fonte di diritto positivo»[120]. Ovviamente a questo problema
Deciani e Gentili davano una risposta diametralmente opposta a quella dei
giuristi del mos gallicus, i quali avevano trasformato il diritto romano
in diritto storico[121]. I due giureconsulti italiani
erano invece assertori della necessità della trasformazione continua dei
principi e degli istituti romanistici attraverso l’opera creatrice
dell’interpretazione giuridica.
Mos gallicus o mos italicus? La
storiografia otto-novecentesca ha spesso accentuato in chiave nazionalistica la
contrapposizione tra le due tradizioni giuridiche[122]. In questi ultimi decenni
è emersa una lettura più problematica: Jean-Louis Thireau, ad
esempio, ha posto in evidenza come una corrente, sicuramente maggioritaria, dei
giuristi della prima metà del XVI secolo si mostrasse sostanzialmente
favorevole ad una «conciliazione» tra il metodo umanista e quello
bartolista. All’umanesimo li avvicinava soprattutto il «gusto della
libertà» e la lettura dei testi senza le intermediazioni delle auctoritates
o i condizionamenti della communis opinio; il mos italicus
diventava invece necessario nell’attività pratica e nella
soluzione di numerosissimi problemi concreti. Nell’insegnamento, poi, si
registrava un oggettivo accordo tra le due scuole sia nella piena accettazione
degli ordinamenti didattici universitari, sia nell’utilizzazione delle
regole della dialettica giuridica[123].
Emblematico
è a questo proposito il caso di Alciato, che nella sua lunga carriera
accademica insegnò il diritto secondo il metodo umanistico ma anche
secondo il mos italicus. Il 23 aprile 1529 Alciato doveva illustrare
nell’Università di Bourges la seconda parte del Digestum novum
e, in particolare, il titolo più importante il De verborum
obligationibus. Poiché per spiegare quel titolo non si poteva
prescindere dai responsa di Bartolo e degli altri commentatori
quattrocenteschi, decise di fare lezione secondo il metodo tradizionale che
aveva appreso a Pavia e a Bologna dai suoi maestri Giason del Maino e Carlo
Ruini e che già aveva sperimentato ad Avignone nell’anno
accademico 1518-19, quando aveva letto quella stessa parte del Digesto, subito
pubblicata da Sacco a Lione (Lectura
super secunda parte Digesti novi in titulo de verborum obligationibus, 1519).
Ma dopo poche settimane dall’inizio del corso, gli studenti francesi e
tedeschi che erano accorsi numerosi a Bourges per ascoltare le lecturae
del celebre maestro iniziarono a disertare le lezioni. Alciato se ne
lamentò, chiedendone la causa: gli studenti risposero di essere rimasti
delusi per l’abbandono del metodo che gli aveva dato una meritata fama e
osservarono che il sistema tradizionale si esauriva nel riferire e confutare le
opinioni di diversi interpreti senza costrutto alcuno: sarebbe bastato, a loro
avviso, un breve ed efficace sunto – esposto in un latino chiaro e
scorrevole – che avrebbe favorito la spiegazione di una ventina di leggi
in un anno, invece delle quattro o sei nelle quali spesso si consumava
l’intera trattazione[124].
Alciato,
in principio titubante, finì per accogliere l’istanza degli
studenti. Anche se il metodo nuovo – disse – gli sarebbe costata
una maggiore fatica, giacché così non si trattava soltanto di
esporre gli argomenti dei diversi giureconsulti, ma di mirare direttamente al
nocciolo del problema, mettendo in campo un’unica ragione capace di
ridimensionare tutte le opposizioni. Così nell’autunno del 1530
iniziò a Bourges, dinanzi a un uditorio di seicento studenti, le lezioni
col nuovo metodo umanistico ispirato ai caratteri della
«latinità» e della «brevità» (latine breviterque de iure disserendo).
Leggeva il testo e glossava le parole o le frasi ritenute più importanti; la concisione non gli
impediva tuttavia l’esame delle opinioni e delle citazioni degli antichi
interpreti, di Bartolo, di Baldo, dei commentatori, dei consulenti e dei
decisionisti. Individuava subito l’opinione dominante, non tanto sulla
base del numero dei giuristi che la professavano quanto sulla qualità e
il valore degli aderenti. Condannava la prolissità dei longa
enthymemata e l’abuso della retorica, considerando la brevità
e l’essenzialità il pregio maggiore delle lezioni universitarie[125]. Gli importava infatti fornire
«receptioris sententiae rationem». Negli anni accademici 1530-33
Alciato a Bourges (dove percepiva l’importante salario di 1.200 ducati)
commentò la prima parte del Codice, la seconda parte del Digesto
vecchio, la prima parte dell’Inforziato e la seconda parte del
Digesto nuovo secondo il metodo umanistico. Questo stesso metodo didattico
ripropose a Pavia (1533-34), Bologna (1540-41) e Ferrara (1543-44), dove nella
prolusione ai corsi criticò i colleghi che seguivano il sistema delle repetitiones
e delle trattazioni di tipo monografico. Ad Avignone, Studio nel quale aveva
insegnato sino al 1522 e dove, dopo la sua partenza, era stato reintrodotto il mos
italicus, uno studente, Hieronimus Lopis, dichiarò nel 1532 il suo
aperto dissenso per il metodo didattico vigente, nel quale non trovava
«nullum bonorum studiorum exemplum»[126].
Nell’autunno
del 1533 Alciato, chiamato alla cattedra ordinaria di diritto civile dello
Studio di Pavia, teneva le lezioni in concorrenza con Gianfrancesco Sannazari
della Ripa (1480 circa - 1535), con il quale aveva insegnato ad Avignone nel
1518-21. Ripa, che ricopriva la stessa cattedra “de mane”,
bartolista convinto, era un vero e proprio maestro del mos italicus e
seppe reggere brillantemente il confronto diretto col più illustre e
acclarato collega, attirando nel suo corso un gran numero di studenti[127]. Antonio Agustín,
studente a Bologna, trovava il metodo tradizionale di Pietro Paolo Parisio
superiore a quello dello stesso Alciato[128].
Guido
Panciroli (1522-1599), profondo conoscitore della tradizione italiana,
inaugurando le sue lezioni a Torino il 3 novembre 1570, faceva intendere che
nel suo corso avrebbe spiegato more gallico il titolo de iure dotium[129]. Bonifacius
Amerbach (1495-1562), umanista, amico di celebri intellettuali come Erasmo e Zasio,
allievo di Alciato, professore e rettore dell’Università di
Basilea, giurista nel quale passioni filologiche e interessi pratici si
trovarono spesso in radicale conflitto, mantenne una posizione intermedia tra i
difensori del mos gallicus e i fautori del mos italicus: nella
sua lezione Defensio interpretum iuris civilis criticò i Culti
che disprezzavano le opere dei glossatori e dei commentatori, ma nel contempo
riconobbe l’utilità dello studio umanistico delle fonti. Le sue
lezioni richiamavano costantemente la storia e la filosofia greco-romana, tanto
che risultavano, spesso, secondo i testimoni, assai ostiche per gli studenti[130].
Zasio
era anche un “asso” nella conoscenza della letteratura del mos
italicus, altrimenti non sarebbe stato in grado di stabilire, secondo
Koschaker, «quel felice legame tra diritto romano e diritto
tedesco» che aveva realizzato nel Freiburger Stadtrecht, gli
statuti municipali di Friburgo (1520), comprendenti norme di diritto civile,
criminale e pubblico, città nella quale egli in qualità di
segretario comunale aveva esercitato un’attività pratica[131]. Dopo essere stato uno dei
primi sostenitori della filologia umanistica, Zasio, in vecchiaia, ne
rifiutò le pretese più radicali: anzi nei suoi Responsa sive
consilia (pubblicati postumi nel 1538-39) diede un notevole contributo allo
sviluppo in Germania di una specifica letteratura finalizzata alla prassi[132].
Di certo
la severa critica di Zasio dell’absyntsthius
Accursianus iniziava a penetrare nelle università tedesche. La
polemica luterana contro
Il
metodo umanistico non soppiantò nelle università europee (ad
eccezione, ovviamente, di alcune francesi) il mos italicus, ma
più spesso gli si collocò accanto. Ad un confronto diretto tra i
due indirizzi si giunse nel
Se nella
prima metà del Cinquecento si assiste ad una coesistenza e ad una complementarietà,
soprattutto nel mondo universitario, dei due sistemi, nella seconda
metà del secolo si verifica invece da un lato (in particolare in alcune
università francesi) una profonda e radicale frattura e
dall’altro, soprattutto nell’area tedesco-olandese, ad un nuovo
interscambio tra le due tradizioni, umanistica e pratica. È soprattutto
con l’insegnamento di professori come Cujas e, in misura minore, Doneau,
che inizia in Francia un doppio movimento di separazione tra la didattica
universitaria e la pratica giuridica, da un lato, e tra
l’università e il mondo giudiziario dall’altro. Questa
differenziazione provocò un irrigidimento delle posizioni culturali e
scientifiche del mos gallicus e una radicalizzazione polemica che,
abbandonando ogni forma di compromesso o di accomodamento col bartolismo, portava
ad una rottura definitiva con la tradizione.
Il
disegno della seconda generazione dei Culti puntava all’affermazione
di una concezione del diritto profondamente diversa da quella medievale e alla
sostituzione del labirinto delle opinioni discordanti delle auctoritates,
con un insieme di regole semplici e razionali, in una parola il Digesto senza
le interpretazioni successive. Per ottenere questo risultato, che avrebbe
dovuto facilitare la conoscenza del diritto e recare certezza nell’ambito
giuridico, i giuristi-umanisti svilupparono l’esegesi dei testi come
peraltro avevano già fatto i glossatori, ma con mezzi e strumenti
incomparabilmente più raffinati, che investivano la filologia, la
storia, la conoscenza delle lingue antiche. Cujas, in particolare,
affrontò lo studio sistematico delle interpolazioni del Corpus iuris,
spesso accompagnato da un’accesa polemica contro Giustiniano e il suo
giurista Triboniano[136].
Nel 1880
Roderich von Stintzing si poneva la domanda se mai si sarebbe giunti ad una
recezione del diritto romano qualora i glossatori fossero stati degli umanisti.
Ovviamente, a questa domanda volutamente provocatoria lo storico tedesco dava
una risposta negativa[137]. Il quesito aiuta però a
mettere in chiaro alcuni punti. La fase tarda del mos gallicus, come ha
messo in luce Thireau, era destinata a «degenerare» in storicismo
puro, nel quale «il diritto romano non era più studiato come un
sistema giuridico in vigore ma come un diritto morto, come vestigia
archeologica» del passato[138]. Era stato abile Hotman nel suo
Antitribonian ad evitare di naufragare tra Scilla e Cariddi, prendendo
partito a favore dei bartolisti o dei cujaciani: da un lato un ammasso di
commentatori indigesti, dall’altro infinite e noiose discussioni erudite
e grammaticali. Hotman osservava divertito che nelle università del
tempo si affrontavano due specie di fazioni di legisti: quelli che venivano
definiti Scarabocchiatori, Bartolisti e Barbari e quelli
che si autoconsideravano Umanisti, Purificati e Grammatici.
La prospettiva indicata da Hotman per superare quelle ormai sterili diatribe
era dar vita al diritto “nazionale” con un nuovo
“codice” di leggi che consentisse l’accantonamento del
diritto romano[139].
Anche
nei corsi ancorati alla tradizione riusciva tuttavia a filtrare qualche
novità. Ce lo conferma ne Lo scolare Annibale Roero, studente di
giurisprudenza a Pavia dal 1596 al
Nel
XV-XVI secolo, in coincidenza con la proliferazione delle sedi universitarie,
si affermò un particolare genere letterario, quello dei trattati
pedagogici che affrontavano il complesso problema dell’insegnamento del
diritto e dei metodi didattici funzionali all’apprendimento delle materie
giuridiche. Già nel Medioevo erano stati redatti trattatelli di precetti
educativi, ammonizioni moralistiche e regole pratiche per la corporazione
universitaria (Martino del Cassero da Fano, Baldo, Battista Sambiagi, Simone da
Borsano)[143]. Nel 1467 Giovanni Battista
Caccialupi (1420 circa-1496), professore di diritto civile nello Studio di
Siena, autore di Lecturae e Consilia, componeva il De modo studendi
et vita doctorum tractatus, che sarebbe stato stampato a Venezia nel 1472
da Giovanni da Colonia e da Vindelino da Spira: destinato, con le sue 30
edizioni, ad una discreta fortuna, il trattato, concepito probabilmente come
una sorta di premessa al corpo di Institutiones, resta, come è
stato osservato, se non del tutto estraneo, certo ai margini della cultura
umanistica, anche per la piena adesione al pensiero dei commentatori.
Raccomandava infatti agli studenti di studiare Odofredo, Iacopo Bottrigari,
Bartolo, Baldo e Alberico da Rosciate. L’interesse dell’opera sta
nella breve storia dei giureconsulti da Irnerio, a Bartolo («quia
bartolista optimus iurista censendus est»), a Baldo, ai maestri perugini
dell’autore: insomma, il De modo studendi si caratterizza come un
«manuale metodologico e scolastico», scritto da un giurista nel
latino dei giuristi, che recuperava il passato e le auctoritates dei
maestri in funzione del presente[144].
Nel 1476
appare a Padova il De modo studendi in iure libellus di Giovanni Giacomo
Can (1425 circa-1494), professore di diritto canonico e civile, il primo
manuale, secondo Dionisotti, «scritto, bene o male, nella nuova lingua,
nel latino degli umanisti, non più in quello dei giuristi»;
tuttavia, rispetto al trattatello del suo collega senese, l’opuscolo di
Can ha un respiro molto più limitato, giacché si concentra
soprattutto sui sistemi di insegnamento del diritto in vigore nello Studio di
Padova[145].
Uno dei
contributi più interessanti al tema della didattica giuridica e, insieme,
la più convinta difesa del mos italicus è rappresentata
dal De methodo ac ratione studendi libris tres (Lione, 1541) del
giurista piemontese Matteo Gribaldi Moffa (morto nel 1564), aderente alla
Riforma e caposcuola dell’antitrinitarismo italiano ed europeo,
professore di diritto civile a Valence, Tolosa, Grenoble, Padova e Tubinga[146]. In un notissimo distico
(«Premitto, scindo, summo, casumque figuro, / Perlego, do causas, connoto
et obiicio») Gribaldi riassume efficacemente il metodo del mos
italicus e delle sue forme logiche fissate dalla tradizione. Il giurista,
infatti, dopo aver determinato l’argomento della sua trattazione (praemitto) e dopo averlo diviso nelle
sue parti costitutive (scindo),
espone, in sintesi, il contenuto del testo esaminato (summo), accompagnandolo con un caso pratico (casumque figuro); quindi rilegge il testo delucidato dalla critica
(perlego), aggiungendovi le causae,
ossia le rationes dubitandi et decidendi, per giungere infine alla
formulazione della regola generale contenuta nella legge o relativa ad essa (connoto), a cui deve far seguire, per
controprova, i contraria e le oppositiones (obiicio).
Il
collaudato metodo scolastico riproposto dal giurista piemontese è
diretto essenzialmente a ricavare il motivo della legge e la regola generale, e
volto a ricondurre così tutte le norme ai principi generali (loci communes), punto di arrivo e,
insieme, punto di partenza per altre interpretazioni. Nel difendere il mos
italicus Gribaldi respinge la tesi che esso consista unicamente in un
affastellamento di decisiones e in
una vocazione eminentemente compilatoria, di cui peraltro critica le
degenerazioni presenti in tante opere giuridiche del tempo. Esorta gli studenti
a concentrarsi nello studio del diritto per emulare e superare i grandi maestri
del passato, raccomandando di leggere «paucos et idoneos auctores»,
individuati nella tradizione italiana del commento («Bartolus et Baldus,
Paulus, Tartagnus, Iason»), ma riconosce nel contempo il rinnovamento
degli studi attuato dai giuristi umanisti («Budaeus, Zasius et Alciatus,
viri immortalitate digni»)[147].
Si
sbaglierebbe a considerare
Peraltro
a Padova, università assai sensibile ai dibattiti metodologici sui temi
della didattica giuridica, era apparso una decina d’anni prima il Tractatus
de ratione studendi che segnava invece un’apertura verso i temi
dell’umanesimo giuridico. L’aveva scritto il giurista vercellese
Gerolamo Cagnolo (1491-1551), professore di diritto civile nello Studio di Torino
dal 1518 al 1536 e dal 1544 titolare della cattedra mattutina di ius civile.
Nel De regulis iuris (Venezia, 1546), che raccoglieva le lezioni del
corso patavino, emergeva, secondo Brugi, un’impostazione, se non in
tutto, «in parte alciatea»[150].
La
strada già tracciata dalla Methodus gribaldiana sarebbe stata
sostanzialmente ripercorsa nel secolo successivo dal trattato De ratione
studendi in utroque iure (Roma, 1627) del milanese Girolamo Lampugnani
(morto nel 1644), lettore alla Sapienza di Roma, pubblicato in appendice ad un
«compendio» delle istituzioni giustinianee, finalizzato
all’esposizione del corpus iuris e del relativo apparato ordinario
di glosse, riproponeva le linee sostanziali del vecchio metodo scolastico[151]. Di stampo dichiaratamente
umanistico è la prolusione letta nel 1585 nell’Università
di Heidelberg, De iuris civilis difficultate ac docendi methodo, dal
giurista vicentino Giulio Pace da Beriga (Pacius, 1550-1637), formatosi alla
scuola patavina, dove ebbe maestri, fra gli altri, Menochio e Panciroli,
professore anche a Ginevra, Montpellier, Padova e Valence. Giurista di vasti
interessi culturali, studioso di filosofia e commentatore delle opere logiche
di Aristotele, esegeta delle fonti giustinianee, autore di un significativo
trattato (Tractatus de contractibus et
rebus creditis, seu de obligationibus..., Spira, 1596) sulla natura
giuridica del contratto, considerato come conventio cum causa, Pace
scrisse anche testi destinati all’insegnamento universitario e
all’apprendimento del diritto, come l’efficace Synopsis
iuris civilis (Lione, 1588) e
Nella
seconda metà del Cinquecento iniziava a maturare l’esigenza di
disporre di veri e propri manuali delle materie giuridiche, semplici e chiari
nell’esposizione, necessari sia per la didattica universitaria che per il
foro. Tanto i bartolisti, con l’eccessivo monografismo dei temi e la
ridondanza di citazioni contrapposte, quanto i Culti con l’attenzione
predominante per le questioni linguistiche e filologiche, non erano riusciti a
dare una risposta convincente a una domanda ormai largamente sentita.
Già Gribaldi nella Methodus aveva posto il problema
dell’individuazione di axiomata iuris, necessari per la
semplificazione della didattica giuridica, e tre anni dopo Duaren aveva
invocato nel De discendi iuris la necessità della ricerca di theoremata
universalia indispensabili per la razionalizzazione e la classificazione
metodica del diritto. Louis Le Caron (Charondas, 1536-1617) nell’opera
giovanile De restituenda et in artem redigenda iurisprudentia (Parigi,
1553) e, soprattutto, Jean De Coras (Corasius, 1513-1572), professore a Valence
e magistrato del Parlamento di Tolosa, nel De iure civili in artem redigendo
(Lione, 1560) avevano espresso l’esigenza di ridurre il diritto a scienza
compendiosa nel disegno di un’elaborazione sistematica del sapere
giuridico[153].
Nell’estate
del 1563, mentre si concludevano i lavori del Concilio di Trento, Giovanni Paolo
Lancellotti (1522-1590), dal 1548 professore di diritto civile e poi di
canonico nello Studio di Perugia, licenziava per la stampa i suoi Institutionum
iuris canonici libri quatuor, pubblicati a Venezia nel medesimo anno dal
tipografo Comin da Trino. Si trattava del primo manuale vero e proprio di
diritto modernamente inteso, basato sull’innovativa e sistematica
divisione della materia canonistica in quattro libri, dedicati, secondo lo
schema romanistico di matrice giustinianea, il primo alle persone in
Ecclesia, il secondo alle res sacrae nelle loro articolate
classificazioni, dai sacramenti ai beni patrimoniali, il terzo al processo in
civilibus, il quarto al diritto criminale sostanziale e processuale.
Nella
lettera dedicatoria l’autore spiega, con una punta di amarezza, di aver
tentato di far approvare dalla Santa Sede la sua trattazione sistematica del
diritto canonico per una pubblicazione ufficiale da affiancare al Corpus
iuris canonici, rinnovato dal Concilio tridentino, e alle Decretali. Nel
1555 il testo lancellottiano era stato sottoposto ad una commissione di
revisori appositamente costituita da Paolo IV. Lo stesso Lancellotti si era
trasferito a Roma per seguirne il lavoro, accogliendo suggerimenti e proposte.
Ma la novità dell’esposizione ed alcune teorie avevano suscitato
perplessità e riserve sull’opportunità di
un’approvazione ufficiale. Infine una nuova commissione nominata nel 1559
da Pio IV , accogliendo le resistenze degli ambienti curiali, era riuscita a
bloccare il progetto[154].
Rientrato
a Perugia Lancellotti aveva deciso di pubblicare le Institutiones in
un’edizione privata premiata da un grande successo (ben 20 edizioni dal
1563 al 1599,
Per uno
strano paradosso, nel 1669 un professore dell’Università di
Wittenberg, il luterano Caspar Ziegler (1621-1690), curava un’edizione
delle Institutiones di Lancellotti che, arricchita da un’ampia
messe di note, diventava un’arma d’accusa contro
Diverso
è ovviamente il caso dell’ambito civilistico. Qui il manuale esisteva
per davvero, ed era rappresentato dalle Institutiones giustinianee che
avevano costituito e costituivano il testo base per l’apprendimento del
diritto. Da Padova a Città del Messico, da Bologna a Cracovia, da
Salamanca ad Heidelberg, da Coimbra a Lipsia, gli studenti delle facoltà
giuridiche continuavano ad imparare i primi rudimenti del diritto sulle pagine
delle Institutiones. Esse avevano comunque necessità di un
adeguamento alle esigenze semplificatorie dei tempi: nel Medioevo il corso di
Istituzioni aveva una funzione meramente propedeutica alle altre, più
importanti materie giuridiche, un corso secondario appannaggio in genere di
docenti alle prime esperienze didattiche o addirittura di giovani non ancora
laureati; ora, grazie al movimento umanista, il corso di Istituzioni acquisiva
una dignità nuova, si caratterezzava come il momento iniziale della
formazione del giurista e rivolgendo un’attenzione particolare alla
lettura del de regulis iuris del Digesto assumeva una collocazione ben
determinata nel quadro dell’insegnamento giuridico in riferimento al
«diritto privato»[159]. Appaiono in questo periodo
“compendi giuridici ragionati” capaci di offrire un quadro completo
delle dottrine romanistiche riassunte in un insieme logico facilmente
accessibile per gli studenti o per i pratici, anche se in genere questi
tentativi, finalizzati soprattutto all’attività didattica, non si
discostavano dal modello giustinianeo, ma anzi ne riproponevano sia lo schema
generale, che la suddivisione delle materie[160].
Claude
Chansonette (Claudius Cantiuncula, 1490-1549), giurista e umanista, durante il
suo insegnamento dal 1517 al 1523 nello Studio di Basilea, nel De ratione
studii legalis Paraenesis (Basilea, 1522) indicava come base per la
«classificazione dei precetti» la partizione adottata nelle Institutiones
giustinianee, delle quali compilò anche una Paraphrasis
articolata in tre libri (Haguenau-Norimberga, 1533-38)[161]. Nel 1538 Silvestro
Aldobrandini (1499-1558), professore a Pisa, poi cancelliere delle Riformagioni
della Repubblica fiorentina, auditore generale e consigliere del duca
d’Urbino e, infine, avvocato consistoriale a Roma, pubblicava a Venezia
le Institutiones iuris civilis, un’edizione glossata a fini
esplicativi delle istituzioni giustinianee, finalizzata essenzialmente alla
didattica: le sue 38 ristampe sino al 1599 mostrano il favore del mondo
universitario e soprattutto degli studenti[162]. In una prospettiva diversa si
colloca Éguinaire Baron (Eguinarius, 1495 circa-1550), professore
nell’Università di Bourges negli anni successivi
all’insegnamento di Alciato, con i suoi Institutionum civilium ab
Iustiniano Caesare editarum libri IIII (Poitiers, 1546) che si accostano
alle istituzioni giustinianee attraverso due esposizioni separate, la prima
delle quali costituisce un vero e proprio commentario del manuale e la seconda
affronta la trattazione di ogni singolo istituto attraverso la comparazione col
jus patrium francese[163].
Destinato
alla didattica universitaria è anche l’Isagogicus di Marco Mantua Benavides (1489-1582), professore di ius
civile e dal 1572 di diritto canonico nell’Università di
Padova, giurista legato al mos italicus, autore di consilia e di
diversi scritti di diritto civile, penale, pubblico e pontificio, che
dettò questo trattatello al proprio allievo Gerolamo Ermolao nelle ferie
scolastiche del 1544 per istruirlo sul modo di sciogliere tutti i nodi e le
apparenti antinomie dei testi giuridici[164].
Un testo
assai diffuso nelle aule universitarie italiane e straniere – come ci
conferma anche Roero ne Lo scolare – era il Topicorum seu de
locis legalibus liber (Lovanio, 1516), più noto come Topica,
dell’olandese Nicolaas Everaerts (Nicolaus Everardi, 1462 circa-1532),
professore dal 1492 di ius civile nell’Università di
Lovanio, consigliere e poi, dal 1528, presidente del Gran Consiglio di Malines,
l’organo giudiziario supremo dei Paesi Bassi[165]. Giurista di impianto
tradizionale, legato alle vecchie categorie medievali dei genera e delle species, autore di Responsa sive consilia
(Lovanio, 1554, postumi), Everaerts affronta nei Topica il problema
dell’argomentazione giuridica per rendere accessibili agli studenti,
come ai futuri giudici e avvocati, le complesse dottrine presenti nella glossa
e nei testi dei commentatori giuridici. L’opera tratta dei loci o positiones,
cioè dei fondamenti da cui si evincono gli argomenti per difendere o
discutere un caso, desuendoli dalla compilazione giustinianea, dal diritto
naturale e dalle auctoritates. Everaerts continuò a lavorare alla
sua opera, che ampliata e modificata, fu pubblicata postuma dai figli col nuovo
titolo di Loci argumentorum legales (Lovanio, 1552). La prima edizione
dei Topica comprende 100 loci, la seconda 131. I loci
hanno spesso un carattere generale e comprendono regole di dialettica
giuridica: ad esempio, il locus ab ordine (come si può dedurre
l’ordine di successione, l’ordine cronologico e l’ordine di
distribuzione nel diritto?), il locus a genere ad speciem (come passare
dal generale al particolare?), i loci a minori e a maiori, e via
dicendo; altri sono funzionali alla comprensione del diritto vigente, come ad
esempio il locus a feudo ad emphyteusim (sono applicabili anche
all’enfiteusi le regole relative ai feudi?). Con il loro stile chiaro e
succinto e la puntuale spiegazione degli argomenti legali, i Topica
esercitarono una considerevole influenza nella pratica giuridica e nella
didattica universitaria sino alla fine del XVII secolo[166].
In
Germania il diffuso particolarismo del XVI secolo, in mancanza di un diritto
“patrio” di derivazione monarchica, rafforzò la posizione
preminente del diritto romano rispetto agli altri ordinamenti concorrenti, come
la tradizione statutaria, gli iura propria e le consuetudini[167]. Ciò spiega, rispetto
alle altre realtà europee, l’affermazione di una letteratura romanistica
in lingua tedesca, non rivolta, nel suo insieme, né ai giuristi di
professione né agli studenti universitari, i quali attingevano
direttamente alle fonti e alla trattatistica giuridica in latino, ma alla gran
massa dei lettori – mercanti, artigiani, amministratori civici –
che non conoscevano il latino. La versione tedesca delle Institutiones
(Ingolstadt, 1549, postuma) del magistrato bavarese Andreas Perneder (1500
circa-1543) ebbe una larghissima diffusione, come la traduzione delle
istituzioni giustinianee (Basilea, 1519) ad opera del poeta luterano
strasburghese Thomas Murner (1475 circa-1537). Il progetto dell’umanista
Sebastian Brant (1457-1521), il celebre autore di Das Narrenschiff
(1494, La nave dei folli), popolare poema satirico, di tradurre in
tedesco l’intero Corpus Juris Civilis (che avrebbe dovuto
costituire il corrispettivo profano della traduzione luterana della Bibbia) non
andò in porto[168].
Nelle
università tedesche di questo secolo si assiste alla fioritura di opere
destinate alla didattica, sia sotto forma di commentari e di esposizioni della
compilazione giustinianea, che di compendio delle istituzioni, si avvicinavano
per taluni aspetti al modello di un vero e proprio “manuale”
giuridico, modernamente inteso. Rientrano in questo schema
Vengono
pubblicate in questa fase alcune opere di impianto diverso, ma accomunate da
chiari intenti di sintesi, destinate soprattutto alla prassi, al foro e alla
didattica universitaria, come il Lexicon iuris civilis (Lione, 1545) di
Jakob Spiegel (1483-1547), i Libri dialecticae legalis quinque (Lipsia,
1531) di Christoph Hegendorff (1500-1540) e gli Apotelesma sive corpus
perfectum scholiorum ad quatuor libros Institutionum iuris civilis
(Basilea, 1555) di Joachim Mynsinger von Frundeck (Mynsingerus, 1514-1588),
allievo di Zasio e professore a Friburgo, di formazione umanistica, uno dei
primi esponenti, insieme ad Andreas Gail (1525-1587), della
«cameralistica» tedesca[171]. Gli Apotelesma, con le
32 edizioni apparse sino al 1691, ebbero uno straordinario successo editoriale,
segno dell’apprezzamento che il testo di Mynsinger aveva ottenuto
nel foro e nelle aule universitarie europee[172]. In questa prospettiva si
colloca anche
In
questo ambito gli apporti più significativi sono però gli In
quattuor Institutionum imperialium domini Iustiniani libros commentarii (postumi,
Strasburgo, 1571) di Johann Schneidewein (Oinotomus, 1519-1568), professore dal
1551 nello Studio di Wittenberg che dichiarava esplicitamente di voler seguire
una via intermedia tra il mos italicus e la scuola culta, e gli Institutionum
Iustiniani libri IIII (Basilea, 1572) di Matthaeus Wesenbeck (Wesenbecius,
1531-1586), anch’egli professore a Wittenberg dal 1569 alla morte.
Seguace del metodo umanistico, allievo del giurista fiammingo Gabriel van der
Muyden (Mudaeus, 1500-1560), professore di Digesto a Lovanio e assertore del mos
gallicus, che si era cimentato col problema della sistematizzazione del
diritto romano, Wesenbeck pubblicò i Paratitla in Pandectarum iuris
civilis libros quinquaginta (prima edizione non autorizzata Basilea, 1563,
seconda edizione rivista e ampliata Basilea, 1568) e gli In Codicis
Iustinianei libri XII commentaria (Basilea, 1576). Assai apprezzata nel
mondo universitario del tempo fu la sua De compositione iuris,
introduzione al testo giustinianeo, in cui gli argomenti erano presentati nel
loro ordine e connessione, summatim et generatim (per generi e per
specie), nel rispetto dell’esatta tripartizione della materia che solo
intelletti «smaniosi di novità» ritenevano di poter
abbandonare. Su questa base lo studente doveva poi procedere (dopo aver
memorizzato le Istituzioni che esponevano non solo gli elementi ma
l’intero corpo della giurisprudenza) allo studio delle Pandette per
acquisire «generalem iuris cognitionem»[175].
In
sostanza i commentari cinquecenteschi alle istituzioni aprirono la strada al
celebre In quattuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus
et forensis (Leida, 1642) di Arnold Vinnen (Vinnius, 1588-1657), opera di
grande successo, tradotta spesso nelle lingue locali, testo di riferimento per
l’insegnamento in molte università europee del XVIII secolo, e
all’Istituta civile di Giambattista De Luca (1614-1683), redatta
in italiano, che, per quanto assai meno importante, ebbe tra il 1733 e il 1781
sette edizioni, un testo «di impronta pratico-forense» che si
caratterizzava come un riuscito «manuale istituzionale»[176].
Il vero,
primo, organico manuale universitario di diritto sarebbe stato concepito dal
Il Manuale
era in realtà concepito come una sorta di trilogia manualistica: la
prima parte, rivolta essenzialmente a studenti privi di nozioni giuridiche,
prevedeva un’introduzione storica al diritto (historia); la seconda
raccoglieva le sententiae e le regulae iuris compendiate dalle
sette parti del Digesto giustinianeo (florilegium
sententiarum iuris); la terza, destinata agli studenti più avanti
nel corso, illustrava le fonti del diritto: XII Tavole, Lex Iulia et Papia,
i Libri tres iuris civilis di impostazione scolastica di Masurio Sabino
(series librorum et titulorum in Digestis
et in Codice); l’ultima parte, purtroppo perduta, era dedicata
all’analisi dei casi controversi[178].
Nel
novembre del 1561 un giovane studente sardo, Giovanni Francesco Fara, si
iscriveva nella facoltà giuridica dello Studio pisano. Erano passati
diciotto anni da quando l’Università di Pisa era stata riformata
dal granduca Cosimo I, che aveva anche tentato, peraltro senza successo, di
chiamarvi il grande Alciato. L’obiettivo era infatti quello, in linea con
le equilibrate posizioni del celebre giurista milanese, di offrire un corso di
studi che, pur accogliendo la scienza giuridica della tradizione italiana dei
commentatori, non fosse del tutto chiusa alle istanze dell’umanesimo
giuridico e della scuola culta[179]. A Pisa Fara ebbe come maestri
Pietro Calefati, Gerolamo Papponi, Antonio Ciofi, Camillo Plauzio Pezone:
soprattutto quest’ultimo incise sulla sua formazione giuridica
guidandolo, dopo la laurea conseguita nell’agosto 1567, nella stesura del
Tractatus de essentia infantis, in cui, analizzando lo fonti
romanistiche attraverso una esegesi diretta e testuale, mostrava
un’aperta adesione al metodo umanistico[180]. Durante la frequenza nello
Studio pisano Fara, che apparteneva ad una famiglia agiata (il padre era notaio
civico di Sassari), acquistò un gran numero di libri a stampa e manoscritti:
essi rappresentano il nucleo iniziale della sua cospicua biblioteca –
formata da oltre mille titoli, di cui il 60% era costituito da testi di diritto
–, che continuò ad arricchirsi anche negli anni successivi, quando
il giovane giureconsulto ritornò definitivamente nella sua città
natale e abbracciò la carriera ecclesiastica, divenendo nel 1591 vescovo
di Bosa. Nella biblioteca di Fara figurano le opere dei Culti, quali le Dispunctiones,
i Paradoxa, il Duello di Alciato, le Annotationes di
Budé, gli scritti di Cujas, Zasius, Azpilcueta, Covarrubias,
Agustín, e di altri giuristi contemporanei di orientamento umanistico:
egli possedeva però anche le edizioni dei maggiori esponenti del mos
italicus (Menochio, Decio, Paolo di Castro, Cipolla, Bartolomeo Sozzini,
Giason del Maino, etc.), segno che per la maggior parte dei giuristi del tempo
il bartolismo e la scuola dei culti non costituivano affatto due tradizioni
opposte o inconciliabili[181].
Negli
otto anni di frequenza (1599-1607) nella facoltà di diritto di Salamanca
per lo studente fiorentino Girolamo da Sommaia il manuale universitario era
quasi inesistente: studiava infatti leggi e canoni sugli appunti presi a
lezione. Sommaia si era iscritto nella prestigiosa facoltà castigliana
per conseguire il baccellierato in utroque iure. Il suo diario, relativo
agli anni 1603-07, è un documento straordinario non soltanto sulla vita
universitaria ma anche sul clima culturale, sulla circolazione dei libri, sulla
sensibilità religiosa e sui costumi del suo tempo[182]. L’autore è uno
studente di agiate condizioni economiche che aveva preso in affitto una casa
dove invitava spesso compagni, amici e influenti membri della società
locale, e che frequentava eruditi e letterati, fra i quali Ambrosio Alemán
e Lorenzo Ramírez con cui scambiava volentieri libri e impressioni. Nel
1604 il giovane e promettente giurista Juan Solórzano Pereira (nel 1606
otterrà l’insegnamento della prima cattedra di leggi) gli
fece leggere in anteprima il suo trattato sul parricidio («Parlai a Solórzano
del suo libro de Parricidijs»)[183]. Appassionato di teatro, buon
conoscitore delle lingue – parlava correttamente lo spagnolo e il
francese e studiava l’inglese –, esperto giocatore d’azzardo
(a «primiera» e a «picchetto» vinceva talvolta somme
consistenti), Sommaia era molto devoto e partecipava regolarmente a tutte le
cerimonie religiose, annotando il contenuto delle prediche o delle lezioni
universitarie di teologia. Tuttavia ciò non gli impediva di frequentare
con assiduità ragazze compiacenti («A dolcitudine con
Pur
frequentando le biblioteche dei Collegi di Salamanca per le fonti di diritto
romano e canonico, Sommaia poteva, grazie alla sua disponibilità di
denaro, acquistare anche numerosi libri. Nel 1605, ad esempio, comprava per 154
reali d’argento l’opera di Bartolo «in 10 capi di
Venetia» (sicuramente l’edizione giuntina), per 242 reali un
«Derecho civil», per 187 reali un «Derecho canonico di
Venecia» in 4 tomi e per 165 reali «Las [Siete] Partidas in 4
tomi»[187]. Ma la sua vera passione erano
i libri – diciamo così – extrauniversitari: i classici
latini e greci, le relazioni di viaggi, i volumi di storia, particolarmente
spagnola, gli autori del Rinascimento italiano e, soprattutto, opere di
letteratura. A Salamanca ebbe modo di leggere, acquistandoli o scambiandoli, i
testi più significativi della letteratura spagnola contemporanea come
«le poesie di Don Luys de Gongora», il «sueño»
di Francisco de Quevedo,
Rispetto
al benestante e gaudente Sommaia, lo studente castigliano Gaspar Ramos Ortiz
aveva un tenore di vita molto più modesto, di fatto privo di
divertimenti, di laute cene e di ragazze enamoradas. Era giunto a
Salamanca nel giugno del 1568 dal villaggio di Masueco a dorso di un mulo,
accompagnato dal padre, piccolo proprietario rurale, per iscriversi alla
facoltà di diritto nella speranza di intraprendere una carriera
burocratica nella quale si erano distinti due zii paterni, uno come magistrato
dell’Audiencia di Charcas nelle
Indie e l’altro come corregidor di Vilvestre. Amministratore
oculato e scrupoloso delle proprie risorse, Ramos dovette fare i conti con le
ingenti spese per l’alloggio, il vitto, l’abbigliamento e
l’acquisto dei libri necessari. Gli statuti salmantini del 1561
prescrivevano che gli studenti del primo anno frequentassero esclusivamente le
lezioni di Instituta e del Codice per acquisire i rudimenti del diritto.
Per questo motivo Ramos comprò alcuni libri indispensabili per il corso:
un testo de «derecho civil» e un volume di «Instituta
pequeña», per 143 reali d’argento, un Teofilo per 5 reali e
mezzo, le «leyes de Toro» per 12 maravedí e un libro di
Francesco Balbi. I libri e le spese vive per la frequenza incidevano più
del 12,5% sul modesto bilancio di Ramos che, nel 1569, decise di abbandonare
gli studi proprio a causa delle difficoltà economiche. La sua vita
universitaria era durata appena quattordici settimane. Nell’ottobre del
1569 sposava a Valladolid donna Maria Lasso de Chaves, figlia del licenciado
Lasso de San Vicente, esponente della piccola e agiata hidalguía
castigliana: in seguito venne assunto come segretario dalla duchessa di Bibona[189].
Non
tutti gli studenti avevano i mezzi per acquistare i libri usati nei corsi o necessari
per un ulteriore affinamento della propria cultura giuridica. Anzi, la maggior
parte di coloro che frequentavano le università studiava sugli appunti
manoscritti delle lezioni dei maestri o dei lettori. Nel 1534 il Senato
milanese, cui era affidata la gestione dell’Università di Pavia,
vietava ai docenti la dettatura del corso durante le lezioni per evitare che «li
ingenii de’ scolari e dottori novelli se opprimano», con una
«commissione del tempo di leggere e de non dare in scritto». Il
provvedimento venne sottoposto al giudizio («acciò che non
habbiano da dolersene») dei due professori più illustri dello
Studio, l’Alciato e il Ripa[190]. Nel 1591 il Senato rinnovava
agli studenti dello Studio pavese il divieto di annotare per iscritto le
lezioni dei docenti: il provvedimento mirava stavolta a tutelare i professori
per l’inesatta o arbitraria diffusione del loro pensiero, distorto
sovente da allievi poco preparati[191]. La disposizione rimase di
fatto inapplicata. Ce lo conferma Roero, che ne Lo scolare riconosce
l’utilità degli appunti scritti presi durante le lezioni:
«pure io ti ammetterei lo scrivere alle scole [...]: perché, se
dopo aver hudita la lettione, l’haverai in iscritto, anderai a vedere i
lochi [cioè le fonti e le citazioni], farai le induttioni, e nulla te ne
sfuggirà»[192]. Le lezioni erano spesso
turbate dal rumoreggiare della scolaresca preoccupata soprattutto di scrivere:
Alciato si lamentò dell’indisciplina degli studenti pavesi, che
interrompevano spesso le sue lezioni[193]. Il metodo di studio dominante
negli atenei italiani faceva ampio ricorso all’oralità, alla
capacità di apprendere «bene e sanamente» alle lezioni, alla
memoria, alla ripetizione quotidiana delle nozioni apprese, alla conoscenza
eminentemente pratica degli argomenti necessari per «far le induttioni,
nelle quali sta la forza delle leggi»[194]. Non deve quindi stupirci il
fatto che in questo collaudato meccanismo il libro a stampa avesse una funzione
marginale, di fatto sussidiaria al manoscritto di uso privato e
all’oralità.
Nell’Università
di Perugia, ci racconta nel 1602 un autorevole testimone come Alberico Gentili
che in quella sede si era laureato trent’anni prima, gli «studenti
ricevono dai dottori al termine di ogni lezione la indicazione del tema che sarà
trattato prossimamente, e degli scrittori interpreti e dove questi si possono
reperire, affinché siano letti prima della lezione che segue, e ad un
tempo sia esaminato ciò che poi verrà esposto e brevemente vi sia
rivolta la loro attenzione, onde i dottori abbiano poi pochissimo da esporre di
cui i discepoli non abbiano in precedenza preso conoscenza: utilissimo metodo
di studio – conclude Gentili –, poiché non è
sufficiente che gli uditori ascoltino con tutta attenzione il professore, ove
già non abbiano precedentemente conosciuta la materia»[195].
In tutte
le università europee, del resto i corsi universitari si basavano
prevalentemente sulla trasmissione orale del sapere e sugli appunti delle
lezioni, prescindendo in parte dal manuale a stampa. A Salamanca, ad esempio,
la pratica della dettatura delle lezioni («debent scribere quae
dicemus») venne introdotta dal domenicano Francisco de Vitoria,
cattedratico di teologia dal 1526 al 1546, uno dei principali esponenti della
seconda scolastica spagnola, che l’aveva già praticata alla
Sorbona di Parigi, dove aveva conseguito il baccellierato e fatto le prime
esperienze di insegnamento. Le Relectiones di Vitoria, fra cui quella
assai celebre De iure belli (1539), circolarono manoscritte nelle mani
degli studenti e dei professori sino alla prima edizione a stampa di Lione del
1557 e a quella salmantina del 1567[196]. In principio la dettatura del
corso era una soluzione che permetteva agli studenti dotati che non avevano
mezzi per acquistare i libri di testo di disporre di un compendio e di uno
schema logico su cui preparare l’esame. Tuttavia ben presto questa
pratica degenerò: gli studenti si dedicavano esclusivamente a
trascrivere la lezione e a riportare gli argomenti del corso senza capire o
memorizzare le tematiche trattate; molti si accontentavano di studiare sugli
appunti presi da amici o, addirittura, da servitori; e si era affermato un
commercio delle “dispense”. Gli statuti salmantini del 1561
tentarono di regolare questo problema limitando notevolmente questa pratica: «Yten
ordenamos – si legge nel titolo XXI,1 degli statuti – que los
lectores de quelquier facultad que sea no lean por cartapacio ni quaderno ni
papel alguno ni dictando»[197]. Nel 1568 il Consiglio del re
stigmatizzava «los daños e inconvenientes» della dettatura
delle lezioni e ricordava ai docenti che la funzione del corso era «la
ynteligencia de los textos y glosas» che si spiegavano.
Le
autorità accademiche di Salamanca verificavano il rispetto degli
statuti, la qualità e la regolarità dello svolgimento dei corsi,
il puntuale richiamo dei testi attraverso periodiche visitas de
cátedras con dei testigos che seguivano le lezioni delle
diverse discipline stilando dettagliate informazioni. Il dottor Nuño de Acosta,
portoghese, titolare nel 1575 della cattedra serale di Canoni, spiega il corso
«de modo que – si legge nel verbale della visita –
este testigo no puede escribir su leçión [...] no lee ditando ni
dando theoricas e lee muy de priesa»: le allegazioni, le glosse o le
«remysiones las dize una vez» soltanto e quando gli studenti gli
chiedono di ripeterle «no quiere volver a repetirlas». A proposito
della visita del corso del dottor Rafael Rodriguez de Carvajal, canonista, il
testimone riferisce che «lee in voce y en latin y explica en romanze [in
castigliano] y escribe como se puede acomodar como un quarto de ora poco
más o menos»[198].
Proibizioni
e limitazioni della dettatura, accolte con ostilità dalla gran parte di
maestri e allievi, rimasero in gran parte inapplicate. I fautori della
dettatura sostenevano che essa costituiva una conferma della serietà del
docente, obbligato così a predisporre con cura e metodo
l’argomento della lezione; la dettatura – si sosteneva –
evitava errori o ambiguità che potevano essere fraintesi in materie
tanto delicate come quelle teologiche. Luis de León, professore di
teologia, nel 1598 illustrava le Sacre Scritture «in scriptis».
Pedro de Herrera, anch’egli teologo, spiegava le teorie di Giovanni Duns
Scoto con un’abbondante dettatura. Gli statuti del 1594 recepirono queste
istanze: nel corso di cánones e leyes 3/4 d’ora
della lezione dovevano essere tenute a «viva voce» con
l’illustrazione del testo romanistico, delle fonti canoniche, della
Glossa, di Bartolo, «sacando en limpio la verdadera y común
doctrina»; il restante 1/4 d’ora poteva essere dato «in
scriptis», con una «breve theórica en la qual resuelva qual
es la verdadera y común opinión, y el principal texto». Lo
stesso procedimento era adottato nelle facoltà di arti e di medicina,
dove la dettatura doveva offrire «una breve resolución de la
verdad y fundamento principal». Nel corso di teologia il rapporto era
invertito: un 1/4 d’ora era dedicato alla «viva voce» e 3/4
alla dettatura, con la possibilità di «dar a escrivir a los
oyentes» ciò che sarebbe stato spiegato[199].
Anche
Sommaia studiava leggi e canoni sugli appunti presi a lezione. Lo studente
fiorentino partecipava inoltre attivamente alla vita universitaria salmantina,
assistendo regolarmente alle disputas e alle conclusiones
pubbliche di diritto e di teologia, che costituivano uno straordinario
esercizio dialettico e un modo davvero eccezionale per memorizzare o per
approfondire i temi dibattuti: «Lesse il maestro Herrera di opposizione,
argomentò Curiel – scriveva sul proprio diario il 27 novembre 1604
–. Lesse Curiel di ostentatione et Solórzano, et altri
molti»: cioè, all’interpretazione del teologo Pedro de
Herrera si oppone don Luis Cudiel y Peralta, professore di diritto, e a questi
il collega Solórzano Pereira. Sommaia assisteva anche alle disputas
della facoltà di arti: «Lesse d’oppositione alla cattedra di
prima di grammatica – scrive il 21 ottobre 1603 – il maestro Pigna
[Paulo Piña Caldeira, docente di latino], sopra un capitolo
dell’Eleganze del Valla [...] arguì il maestro Bustamante
[Baltasar de Bustamente, anch’egli professore di latino]». Si
cimentava spesso in prove didattiche («Lessi le lettioni di baccellieri
et le provrai»), si procurava le “dispense” dei corsi
(«Don Iuan Bodeckero mi dette molte scritture de Auxiliis della
università»), assisteva all’esame di baccellierato
(«Udii don Francesco Ciaccone leggere de probationibus capitolo di
baccelliere. Lesse famosamente»), confrontava con i colleghi i programmi
dei corsi («Parlai a Monleone sopra il titolo capitolo II De Concessione
prebendae Concilii Lateranensis»), si faceva prestare i testi («Mi
prestò il titolo De Tutelis uno studiante criado de don Luys
Cid»). Le sue letture di libri di diritto erano occasionali e spesso
eterodosse (Tiraqueau, Mariana, Bodin); per il resto la sua cultura giuridica
canonistica e romanistica si basava sugli «scartafacci» degli
appunti delle dettature e sul manoscritto privato, talvolta acquistato da terzi
(«Al licenciado Velazquez per la materia de testibus in 22 fogli» e
per altre scritture, «reali 96»)[200].
Il
volume di Francisco Bermúdez de Pedraza (1585-1655), professore di
diritto e a più riprese rettore dell’Università di Granada,
Arte legal para estudiar jurisprudencia, pubblicato a Salamanca nel
1612, con le numerose considerazioni sulla didattica giuridica, non è
poi così diverso nelle sue finalità pratiche da Lo scolare
di Roero: il metodo indicato era infatti un bartolismo integrato da letture
antiquarie, fondato su regulae iuris generali, sillogismi, induzioni,
assiomi, brocardi e continui richiami alle auctoritates[201]. Bermúdez è un
assertore convinto del metodo induttivo: la vera interpretazione delle leggi,
sostiene, non consiste nell’assemblare le opinioni di diversi dottori, ma
nel domandarsi quali siano le reali intenzioni del legislatore. Il giurista non
deve essere un semplice causidico: di qui la necessità di conoscere la
ragione delle leggi come fondamento della scienza giuridica:
«¿Qué le aprovecherá – si domanda –
saber mil leyes, si ignora su razón y causa? [...]. Con los años de Matusalén no
alcançará la jurisprudencia quien la fundaré en solamente
memoria de textos [...]. El que supiere solamente la decisión de una
ley, sabrá decidir un caso; pero el que supiere su razón,
deciderá con ella cien mil».
La scienza giuridica, inoltre, si
configura nella sua molteplicità come concordante: lo studente «ha
de sacar la solución y concordia de los contrarios»,
giacché «todos los textos por contrarios que parezcan tienen concordia».
Per ottenere le concordanze bisognerà considerare il significato
letterale di ogni legge: «ninguna cosa hay más util – spiega
Bermúdez –, ni más delectable, que reduzir a breves reglas
el sentido y alma de las leyes. Estudio que exercita mucho el ingenio,
delcitándolo con su brevedad». La capacità del giurista
deve consistere nell’individuare le regulae iuris e i principi
generali dai casi particolari[202]. Il canonista Diego Espino
forniva agli studenti dettagliati piani di studio delle materie giuridiche:
bisognava studiare, a suo avviso, sei ore al giorno, due la mattina sul
Digesto, due il pomeriggio sul Codice, due la sera sulle Decretali. Il Digesto
andava studiato con l’apparato tradizionale delle glosse di Accursio e
con l’aiuto dei commenti di Bartolo, Baldo e Paolo di Castro[203].
Ai primi
del Seicento l’Università di Salamanca viveva ancora del riflesso
della grande stagione cinquecentesca che aveva visto la scuola
teologico-giuridica salmantina, con docenti come Vitoria, Melchor Cano, Domingo
de Soto, Pedro de Sotomayor nelle materie teologiche e Diego de Covarrubias y
Leyva, Martín de Azpilcueta, Antonio Gómez, Pedro de Peralta,
Manuel de Acosta in quelle giuridiche, dare un contributo di estremo rilievo ai
grandi dibattiti del tempo, dal diritto naturale a quello internazionale, dalla
polemica sulla conquista e sull’evangelizzazione delle Indie
all’elaborazione di un «diritto patrio» castigliano[204]. I trattati dei giuristi
salmantini ebbero una capillare circolazione europea: delle opere civilistiche
e canonistiche di Covarrubias (1512-1577) si fecero 60 edizioni nel corso del
secolo. Le sue Opera omnia (Lione, 1568) ebbero 24 edizioni complete e
più di 30 parziali; quelle di Azpilcueta (1492-1586), il Doctor
Navarro, ben 137 edizioni, di cui 47 dell’Enchiridion sive manuale confessariorum et poenitentium (Coimbra,
1549) e 8 del Tractado de las rentas de los beneficios ecclesiasticos
(Valladolid, 1566)[205].
L’editoria
giuridica del Cinquecento, che – non dimentichiamo – era destinata
soltanto in parte alle aule universitarie, attraversava una fase ricca di
contraddizioni. Si trattava di un’attività frenetica, soggetta ad
una sempre crescente domanda di un pubblico di magistrati, avvocati, burocrati,
studenti e docenti universitari. Nel Parergon Alciato confessa di esser
stato a lungo assillato dai tipografi per la pubblicazione dei suoi Consilia:
«Più volte mi chiesero le tipografie di conceder loro i pareri che
son solito dare a quanti a me ricorrono e di seguire in ciò
l’esempio del Decio – racconta –. Il quale, fissato un prezzo
a fogli, consegnava i pareri al tipografo, perché, dopo averli uniti
insieme, li pubblicasse di lustro in lustro»[206].
Spesso
erano gli studenti che raccoglievano i testi delle lezioni dei docenti per
destinarli alla pubblicazione: nel 1589 gli «scolari» padovani trascrissero
il corso di diritto civile di Angelo Matteazzi e lo presentarono al maestro
quando il volume era già pronto per la stampa. È difficile
credere, comunque, che il testo venisse preparato ad insaputa del docente.
Dall’opera emerge un corso organico, razionalmente suddiviso nei vari
argomenti: il metodo giustinianeo d’insegnamento del diritto; il soggetto
della giurisprudenza; le parti e i titoli delle Pandette; il patto nudo; il rigor
iuris, l’arbitrium e le actiones
arbitrariae; la giustizia; l’usucapione e la prescrizione;
l’origine del diritto e delle leggi con un elenco di giureconsulti;
l’ordine e il metodo del diritto civile; la materia delle leggi; la
consuetudine; la potestà del Principe rispetto delle leggi; il diritto
dei veneziani sul mare Adriatico[207].
Lo
sviluppo del mercato editoriale stimolò inevitabilmente un fiorente
commercio del libro usato. Spesso, per far fronte ai debiti di gioco o ai loro
«capricci», gli studenti impegnavano presso gli usurai «i
testi civili per sei testoni, l’instituta
per quattro gazette, il Porzio per una da otto, l’Aretino per un
mocenigo, Bartolo – scriveva il canonico Garzoni – va a spasso per
il ghetto [gli usurai erano in gran parte ebrei], Baldo passeggia sotto la
loggia dei librari, e tutti i libri s’accordano di fare una rassegna per
caminare alla volta di Cuccagna»[208].
L’autorevolezza
di Bartolo, Baldo e degli altri commentatori in un’epoca di piena
espansione del mercato librario e del “consumo” di opere di diritto
produsse nei primi decenni del secolo il fenomeno delle falsificazioni
editoriali. Era inevitabile che il progressivo dilatarsi della domanda portasse
a vere e proprie contraffazioni di testi a fini eminentemente speculativi,
fenomeno non ignoto agli stessi contemporanei: Giason del Maino indicava
già una serie di opere «quae attribuuntur Bartolo, et tamen non
sunt Bartoli»[209]. Risultano ad esempio apocrifi
due trattatelli: il De tabellionibus, dedicato al notariato, pubblicato
a Venezia nel 1491 da Goffredo da Trani (ma già quattro anni dopo considerato
dubbio nell’edizione veneziana di Battista de Tortis, annotata da
Bernardino da Landriano) e le Differentiae inter leges Romanorum et leges
Longobardorum (in realtà opera del giurista duecentesco Andrea da
Barletta) inserite nella raccolta Leges Longobardorum, curata dal
giureconsulto barese Giovanni Battista Nenna ed edita a Venezia nel 1537
«da Domenico Giglio e fratelli». Nel 1541 fu pubblicato da Aurelio
Pinzi, sempre a Venezia, un volume pseudobartoliano, Contrarietates iuris
civilis Romanorum et iuris Longobardorum, curato dal magistrato ravennate
Giulio Ferretti (morto nel 1546), che affermava di aver rinvenuto lo scritto
«in antiquo libro» in cui «plures alii Bartholi tractatus
descripti sunt»[210].
Nel XV
secolo la produzione editoriale aveva la possibilità di un’ampia
scelta del materiale da pubblicare: la «massa immensa della letteratura
giuridica medievale» era a disposizione dei tipografi-editori degli
incunaboli. Nelle edizioni quattrocentesche si «travasavano» anche
le attribuzioni «vere e false» già presenti nella tradizione
manoscritta; nel Cinquecento, invece, l’editore manipolava spesso il
manoscritto originale e indicava deliberatamente nelle stampe un autore che
spesso non ne era l’effettivo compilatore (è il caso di Pierre de
Belleperche, scambiato con Jacques de Revigny)[211].
Domenico
Maffei ha scoperto che Bonifacio Vitalini, che si credeva l’autore
trecentesco dei Commentarii in Clementinas constitutiones, in
realtà non è mai esistito (l’opera era una compilazione
più antica) e che Iacopo di Belviso non aveva mai composto
Quando i
falsari tentarono nel 1516 di appropriarsi della redazione delle consuetudini
di Borgogna, il vero autore, Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), non
tardò a denunciare la contraffazione[215]. L’operazione editoriale
era assai astuta: assegnare ad acclarati giureconsulti, come Baldo o Belvisi,
famosi per lo più per i loro trattati teorici, opere eminentemente
pratiche, come quelle processual-penalistiche dello pseudo-Baldo e dello
pseudo-Vitalini. La falsificazione prendeva le mosse dalle quaestiones
provenienti non di rado dalle dispute universitarie e da quelle summae
quaestionum che, a fini scolastici, cucivano insieme frammenti di testi di
autori diversi[216]. Si inserisce in questo
contesto anche il falso consilium di Bartolo, Mulier striga,
contraffatto probabilmente dal giurista novarese Giovanni Battista Piotti
(morto nel 1576), sia per magnificare la nobiltà della propria famiglia,
sia per portare acqua al mulino dello zelo inquisitorio del tempo che, in
contrasto con i prudenti pareri in tema di stregoneria di alcuni giureconsulti,
e in particolare di Alciato, aveva tutto l’interesse ad accentuare una
forma di severo controllo religioso su ogni ambito della “devianza”[217].
Lo
stesso Alciato fu vittima di una truffa editoriale: nel 1536 venne stampato a
Colonia da Melchior Neuss l’apocrifo Iudiciarii processus compendium;
l’anno seguente furono pubblicate a Lione, ad insaputa dell’autore,
alcune lezioni universitarie come commentario della rubrica del Digesto
«Si certum petatur»[218]. Il nipote del grande Andrea,
Francesco Alciati, erede e successore dello zio nella cattedra pavese,
pensò bene di sfruttare la fortuna editoriale dell’illustre
parente, favorendo nel 1554 la pubblicazione a Lione, nella tipografia di
Sébastien Griphe, del Parergon, opera di grande successo
(ristampato altre due volte nel medesimo anno), e nel 1561, sempre a Lione,
presso Pierre Fradin, dei Responsa, da lui riordinati in nove libri,
anch’essi molte volte ristampati[219].
L’imponente
crescita della produzione editoriale cinquecentesca e la nuova, ampia
circolazione del libro negli anni della Riforma con la diffusione di idee
eterodosse o ereticali avevano allarmato le gerarchie ecclesiastiche che
dovettero constatare la difficoltà della Chiesa romana di arginare
efficacemente «questa peste»: Roberto Bellarmino si era augurato
che almeno per qualche tempo la stampa cessasse del tutto[220]. La chiesa postridentina aveva
dovuto imparare a difendersi dai libri e a combatterli, facendo
«dell’inaccessibilità del suo sapere per la massa dei
credenti» un «obiettivo fondamentale della propria strategia
magistrale», escludendo di fatto i laici dalle questioni religiose
attraverso l’uso esclusivo del latino e i «condizionamenti della
censura preventiva»[221]. L’obiettivo era infatti
quello di erigere barriere difensive contro le opere degli avversari, specie
dei protestanti, stabilendo una sorveglianza centralizzata della produzione
editoriale. Le imposizioni censorie diedero un colpo durissimo, per esempio,
alla fiorente industria veneziana del libro, che con i suoi 493 fra tipografi,
editori, librai stampava il 30-40% dei libri pubblicati in Italia e aveva ormai
acquisito un ruolo di leader nel mercato editoriale europeo: dal 1542 al 1550 i
periodici roghi di libri proibiti, in piazza San Marco e a Rialto (soltanto in
quello del 1559 vennero bruciati dai 10 ai 12.000 volumi), proiettarono una
luce sinistra su un’attività che aveva raggiunto livelli
d’avanguardia e costituiva una fonte di ricchezza per l’economia
della Repubblica. La grande stagione della stampa veneziana era ormai prossima
alla fine[222].
Il mondo
universitario fu il primo a trovarsi al centro delle attenzioni censorie: tesi
erronee o teorie eterodosse venivano spesso enunciate non soltanto nella
facoltà di Teologia, dove spesso filtravano le idee della Riforma, ma
anche in quelle di diritto, dove talvolta si contestavano le prerogative pontificie,
in quelle di filosofia ed arti, dove iniziava a circolare la cosmologia
copernicana e si attenuava la presa dell’aristotelismo, perfino in quelle
di medicina, dove venivano guardatE con sospetto la rivoluzione anatomica
vesaliana e le prime ricerche sulla circolazione sanguigna. D’altra parte
erano state le stesse università – non a caso il primo Index
librorum prohibitorum (1544) era stato elaborato dalla facoltà
teologica della Sorbona di Parigi, cui fece seguito quello di Lovanio (1546)
– a farsi sostenitrici dell’ortodossia cattolica, ad attuare una
rigida vigilanza e a promuovere la persecuzione censoria nei confronti delle
idee e dei libri[223]. L’università era
stata tradizionalmente il luogo della libera circolazione dei docenti e degli
studenti, delle idee e dei libri: ora questo non sarebbe più stato
possibile che in minima parte, con il conseguente effetto della
“regionalizzazione” o, peggio, della “localizzazione”
degli Studi.
Il mondo
universitario diventava così «un luogo dove i libri vivevano una
vita grama e stentata, sempre insidiata da sguardi malevoli – ha scritto
Adriano Prosperi –. Bastava che l’occhio di un passante si posasse
sulla scansia di una stanza di un professore e cogliesse al volo un titolo
sospetto perché l’inquisitore ne fosse avvertito»[224]. E il clima di sospetto
finì per coinvolgere anche chi professava le idee dei libri: per coloro
che non si piegavano all’ortodossia dominante non restava altra scelta che
il silenzio o la via dell’esilio. I giuristi francesi di fede ugonotta,
François Hotman, Hugues Doneau, Denis Godefroy, dopo la notte di San
Bartolomeo del 1572 – nel corso della quale venne assassinato a Tolosa
Jean de Coras, magistrato ed ex-professore di Digesto –, furono costretti
a rifugiarsi a Ginevra e nelle città tedesche; Alberico Gentili dovette
abbandonare l’Università di Perugia col giovane fratello Scipione
(che sarebbe diventato allievo di Doneau e professore di diritto ad Altdorf) e
rifugiarsi a Lubiana, a Tubinga e ad Heidelberg[225]; Giulio Pace per la sua fede
calvinista lasciò Padova nel 1576 per trasferirsi a Ginevra[226]. E gli esempi potrebbero
continuare.
Un caso
emblematico è quello di Matteo Gribaldi Moffa, una delle
“glorie” della facoltà di Giurisprudenza di Padova. Il fatto
che l’illustre professore, di cui si sospettava l’adesione alla
Riforma, non andasse a messa non passò inosservato. Qualcuno lo fece
notare agli inquisitori che poterono contare sulla collaborazione di un
«caro collega», il novarese Tornielli, invidioso per l’alto
numero di studenti che frequentavano le lezioni di Gribaldi. Le autorità
venete erano consapevoli che con l’allontanamento di Gribaldi avrebbero
perso un illustre giurista, un importante punto di riferimento didattico
invidiato da altre università. Gli offrirono «summos
honores» per farlo assistere a una messa: Gribaldi preferì non
tradire le proprie convinzioni religiose, e nell’aprile del 1555
lasciò Padova per andare a insegnare a Tubinga[227]. La repressione inquisitoriale
nelle facoltà di diritto, forse per il carattere tendenzialmente
“asettico” dei programmi di studio romanistici e canonistici, fu
comunque molto più blanda di quella che colpì i corsi teologici e
di humanitates, le facoltà di arti e filosofia e la stessa
medicina.
Nel 1542
venne istituita
Il primo
Index librorum prohibitorum apparso in Italia era stato pubblicato a
Venezia nel 1549 ad opera del nunzio pontificio Giovanni Della Casa con la
collaborazione dell’inquisitore locale e dei Savi all’Eresia
– magistratura secolare veneziana preposta ad affiancare e a controllare
l’operato del Santo Uffizio –:comprendeva 150 interdizioni, un terzo delle quali riguardava
l’intera produzione di un autore. L’Index suscitò forti opposizioni sia da parte di stampatori e
librai, che vedevano in esso una forte limitazione al commercio librario e un
duro colpo per uno dei settori più fiorenti dell’economia
cittadina, sia da parte del Senato, che temeva ripercussioni negative
sull’Università di Padova a causa dell’alto numero di
iscritti «oltremontani» proveniente dai paesi della Riforma, che
avrebbero sicuramente abbandonato lo Studio patavino con gravi effetti sulla
vita economica della Repubblica. L’Index
venne perciò immediatamente ritirato, stessa sorte subì il
nuovo Index veneziano edito nel 1554, che contava ben 600 interdetti,
fatto ritirare, per le forti proteste, l’anno dopo[230].
Nei
decenni successivi alla conclusione del Concilio di Trento si assiste dunque al
«trionfo politico e religioso» dell’Inquisizione romana,
«nucleo dell’azione e dell’identità stessa della
Chiesa» della Controriforma. Insomma, il «disciplinamento
postridentino fu essenzialmente volto – secondo Massimo Firpo – a
imporre un’ortodossia e un’ortoprassi, a controllare credenze e
comportamenti, a reprimere deviazioni e dissensi, a promuovere devozione e
conformismo». Il «primato dell’obbedienza alla norma
teologica e all’autorità ecclesiastica», accantonati i
propositi di riforma istituzionale e religiosa della Chiesa, si
concentrò soprattutto «nella lotta contro l’eresia,
allargandone via via l’ambito al sapere filosofico e scientifico, alla
pericolosa creatività e alla spregiudicata fantasia di artisti e
letterati»[231].
È
stato osservato che la generazione di intellettuali nati all’inizio del
secolo, in un clima di relativa libertà, avvertì le proibizioni
dell’Indice come qualcosa di contingente e transitorio, faticando non
poco ad accettarne i divieti, nei cui confornti mostrò un atteggiamento
sostanzialmente distaccato. All’opposto le generazioni nate dopo il
Concilio Tridentino interiorizzarono le disposizioni dell’Indice al punto
da sentirne la trasgressione come un peccato[232].
Professori
e studenti universitari mal sopportavano, ad esempio, di doversi privare dei
loro libri o vederli danneggiati da censure ed espurgazioni. La barriera che
L’attenzione
censoria si indirizzava soprattutto alle opere teologiche, a quelle filosofiche
e scientifiche: ma anche le più asettiche materie giuridiche non
sfuggivano al rigido controllo dell’Indice, che aveva proibito quegli
autori che avevano teorizzato la liceità del prestito ad interesse o
giustificato il ricorso al duello e quei testi che avevano posto in discussione
i fondamenti del potere temporale dei papi – come
Il
Concilio di Trento, conclusosi nel 1564, pur confermando gli antichi privilegi
delle università, impose un rigido controllo sull’insegnamento
rendendo obbligatoria per i docenti e gli studenti la professione di fede (solo
l’Università di Padova per l’alto numero di studenti
tedeschi che si iscrivevano ai suoi corsi riuscì a sottrarsi a
quest’obbligo), attuando un’occhiuta sorveglianza sulle tipografie
e sul commercio librario, proibendo la pubblicazione anonima di opere
teologiche, decidendo la fondazione di seminari per la formazione del clero,
imprimendo nuovo impulso agli studi teologici e filosofici e quindi,
indirettamente, alle stesse istituzioni universitarie[237].
Nel
1571, considerando che le autorità locali si erano dimostrate lente e
inefficaci nella prevenzione e nella circolazione delle opere proibite, Pio V
diede vita ad una nuova Congregazione dell’Indice incaricata del
controllo dell’ortodossia dei testi destinati alla stampa. Nello stesso
anno venne pubblicato ad Anversa il primo Index expurgatorius che
comprendeva 210 opere di 102 autori, divise in sei sezioni: teologia, diritto,
medicina, filosofia, matematica e umanità (per ognuno dei titoli
venivano elencati i passi da cancellare). Nel 1584 venne edito in Spagna un Index
librorum expurgatorum, voluto dall’Inquisitore generale Gaspar
Quiroga, che comprendeva 146 opere di 80 autori[238].
A Roma intanto si progettava la pubblicazione di un nuovo catalogo dei libri proibiti: i lavori incominciati nella primavera del 1584 si interruppero per la morte di Gregorio XIII. Ripresi nel 1587 si conclusero con la redazione di un Indice stampato ma mai pubblicato ufficialmente. Un altro testo, del 1593, di cui ci restano almeno due versioni a stampa, non ricevette l’autorizzazione pontificia anche per le reazioni negative da parte di numerosi ecclesiastici, intellettuali, librai e la ferma opposizione politica della Repubblica di Venezia