N. 7 – 2008 – Tradizione Romana

 

Luisa Bussi

Università di Sassari

 

Tradizione e innovazione nella formazione

delle leggi nel Sacro Romano Impero

del XVIII secolo

 

 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Un diritto non statalizzato, non legificato, non laico. – 3. La costituzione del S.R.I. dopo la pace di Westfalia. – 4. I limiti al potere normativo dell’Imperatore. – 5. La Dieta dell’Impero. – 6. Convocazione ed apertura dei lavori. – 7. Iniziativa e modus procedendi. – 8. Conclusioni.

 

 

1. – Introduzione

 

Nell’intento di una comparazione non solo sincronica, ma anche diacronica di ordinamenti, auspicata anche in questa sede, questo intervento si rivolge ad una istituzione spesso elusa, soprattutto nella forma assunta alle soglie della età contemporanea: il Sacro Romano Impero. Com’ è noto, si tratta di una istituzione di lunga durata: più di mille anni corrono dalla sua fondazione[1], al suo scioglimento[2]. In questo millennio, pur nell’evolversi della sua struttura, l’Impero, nonostante gli attacchi esterni e la conflittualità interna, contribuì potentemente al risollevarsi dell’Europa da area fortemente svantaggiata, rispetto alle più affluenti aree bizantina e islamica, ad area (non solo economicamente) avanzata. A tale scopo, fu determinante la sua particolare costituzione, e, al suo interno, il rapporto del potere col diritto, rapporto che fu sempre più condizionato da limiti e tecniche che possiamo qualificare di natura costituzionale.

 

 

2. – Un diritto non statualizzato, non legificato, non laico

 

Richiamare il concetto di costituzione è certo impegnativo: esso generalmente si lega ad un Ottocento tutto attraversato dalle battaglie politiche tese appunto ad ottenere delle carte costituzionali. Ma basta pensare alla Magna Charta inglese, alla Bolla d’Oro di re Andrea II d’Ungheria, o alla stessa esperienza costituzionale polacca[3], per rendersi conto del fatto che l’idea che prima di allora non si conoscessero barriere costituzionali è una delle eredità più erronee dell’Illuminismo, cioè di una visione evoluzionista degli ordinamenti e della conseguente convinzione della arretratezza quando non della barbarie dell’età precedente. E’ peraltro vero che nel Medioevo, a causa di molteplici fattori, ebbe vita un tipo di Stato - indicato come “Stato patrimoniale-feudale” - sostanzialmente altro rispetto a quello al quale normalmente si pensa oggi in Europa. Un tale Stato era molto “leggero”. Il suo governo si identificava con la cura dei propri affari da parte del principe, mentre gli istituti necessari al conseguimento dei fini sociali erano lasciati all’iniziativa dei privati e delle loro associazioni, che vi tendevano con l’uso delle loro proprie forze, senza peraltro esserne generalmente ostacolati dal principe[4]. In uno “Stato” siffatto, la funzione normativa non è accentrata. Anzitutto perché non accentrate sono le singole parti del patrimonio del Principe: spesso separate fra loro da enclaves appartenenti ad altri signori, esse mantengono e pretendono sia rispettata la loro specificità[5]. Ma anche perché in questo “Stato”, che si presenta a lungo, più che come una unità politica dotata di potere esclusivo su un territorio continuo e unitario, come una unione personale[6], come un conglomerato di unità territoriali diverse[7], il diritto, considerato come un patrimonio - della persona, della corporazione, del ceto, del territorio - è caratterizzato da un accentuato pluralismo, ordinato secondo diversi livelli di organizzazione del potere, e gli ordinamenti di cui si sostanzia non sono unità chiuse, ma ammettono continue eterointegrazioni, filtrate dalla dottrina[8] e, quando essi si affermano, dai grandi tribunali[9].

Inoltre, l’esperienza giuridica nel suo complesso è sorretta da uno stretto collegamento con l’etica; cioè conosce uno jus cogens in senso tecnico, coincidente coi principi della religione cristiana, e consistente in quello jus divinum cui nessun principe, nemmeno il Papa, può derogare[10]. Da questo punto di vista, ha ragione Piero Bellini, si può affermare che, prima che lo Stato diventi laico, esso (nella persona del suo principe) non è veramente “sovrano” [11].

In questo quadro, il diritto mantiene una apparente staticità, legato com’è prevalentemente alla consuetudine, dal momento che il Principe – secondo una affermazione di Bracton, che riecheggia nei verbali del processo a Carlo d’Inghilterra- non ha soggetta a lui la legge, ma è egli stesso soggetto alla legge[12]; al che si accompagna la dinamicità di una interpretazione i cui artefici restano per secoli i veri conditores juris[13]. A loro si deve il maestoso edificio dello Jus Comune; a loro la sua trasfigurazione in quello Jus naturale, costruito come categoria universale cui tutti erano soggetti[14]. Se il Principe si fa legislatore, ciò accade solo in vista della migliore amministrazione del suo patrimonio, e all’interno della funzione di giustizia, come strumento per eliminare le consuetudini inique e sostituirle con norme ispirate al superiore principio dell’aequitas. Spesso, quindi, il rinnovamento giuridico assume la forma di una “restitutio”, di un ritorno al buon vecchio diritto operato dal sovrano apparentemente mosso dalla compassione per i suoi sudditi[15]. Indicativi sono i “preamboli” che precedono il testo normativo, nei quali il Principe si preoccupa di fornirne le motivazioni[16].

Anche così, tuttavia, egli deve rispettare le modalità richieste dall’ordinamento onde non attirarsi una legittima resistenza[17]. E qui bisogna ricordare che mentre in Italia l’esasperazione delle lotte fra opposte fazioni portava nei Comuni italiani al sorgere della Signoria, ove al signore veniva conferito l'arbitrium[18], cioè la facoltà di mutare, secondo quanto gli paresse più opportuno, gli stessi fondamenti istituzionali del Comune, quasi contemporaneamente nei territori d'oltralpe la feudalità evolveva verso l'organizzazione cetuale, facendo giurare al signore territoriale le chartae libertatis, che sancivano l’inviolabilità delle “libertà” dei Ceti e il loro diritto ad essere consultati – secondo il principio quod omnes tangit ab omnibus adprobari debet[19] in molte questioni di governo, fra cui le modifiche all’ordinamento vigente. Normalmente ciò avveniva nella dieta, nella quale si riunivano i Ceti del territorio, e che veniva indetta dal principe territoriale. Secondo una parte consistente della dottrina, originariamente quest’ultimo sarebbe stato libero di convocare tale assemblea quando gli fosse parso più opportuno; ma nel corso del tempo si sarebbe determinato sempre più chiaramente per quali materie essa dovesse venire consultata, e cioè guerra, imposte straordinarie, nuove leggi di ordine pubblico[20].

Se questo quadro, con l’evolvere dello Stato patrimoniale-feudale in Stato di polizia, vede un rafforzamento del potere del Principe nei territori dell’Impero, nell’Impero come tale, al contrario, esso conosce una accentuazione del potere dei Ceti.

 

 

3. – La costituzione del S.R.I. dopo la Pace di Westfalia

 

L’Impero, infatti, è - dalla Pace di Westfalia in poi - congelato in quella forma di ordinamento decentrata, che dal suo retaggio medievale si è tradotta in un definitivo rafforzamento della signoria territoriale delle sue parti. Nell’art. 8 del Trattato di Osnabrück, (uno dei due trattati di cui si compone la Pace di Westfalia) venne infatti riconosciuto lo jus territoriale dei Ceti imperiali, i quali vedevano sancire non solo, all’interno dell’Impero, il loro diritto di intervento in molte questioni di vitale importanza, ma anche, nei rapporti con le potenze esterne all’Impero, il diritto di stipulare trattati, in particolare trattati di alleanza[21].

Questo articolo, e la stessa partecipazione dei Ceti al Congresso di pace, furono frutto di trattative complesse. Il diritto di alleanza traeva evidentemente le sue radici da una età in cui, non conoscendosi un potere sovrano complessivo, capace di imporsi sul territorio e sul popolo come l’odierno potere statuale, un’alleanza compatibile con il mantenimento della fedeltà nei confronti del signore feudale, non solo non costituiva una violazione degli obblighi assunti verso quest’ultimo, ma era un elemento funzionale alla dinamica del potere[22]. Ma ora questo diritto assume tutta un’altra valenza[23]. Alle obiezioni dell’Imperatore, che paragonava i Ceti dell’Impero a quelli francesi, il re di Francia ribatteva essere questi propri sudditi, quelli principi liberi e indipendenti.[24]

Dunque l’Impero era adesso una monarchia, come sosteneva Reinkingk[25], ovvero una aristocrazia come voleva von Chemnitz[26]? Samuel Pufendorf negava entrambe le soluzioni: il Reich gli appariva come un corpo irregolare, persino mostruoso: non una monarchia limitata e nemmeno una federazione di molti Stati, ma piuttosto qualcosa di intermedio tra le due[27]. A definire la sua complessità era evidentemente inadatto il rigido schema delle categorie aristoteliche (monarchia, aristocrazia democrazia), nelle quali si articolava la teoria dello Stato; e l’ evoluzione di quest’ultima doveva fronteggiare la nuova dottrina della sovranità di Bodin e dei suoi seguaci. In quanto disegnava un potere concepito come indivisibile, tale dottrina portava inevitabilmente alla distorsione del concetto di potere su cui si basava l’ Impero[28]. Ecco perciò che, all’indomani di Westfalia, prendono vita concezioni che sviluppano l’analisi dei sistemi di Stati[29] e, più tardi, la dottrina del Federalismo: l’Impero viene definito come Status mixtus[30] ovvero come Civitas composita[31]. Pütter parlerà di zusammengesetzten Staat, di respublica composita ex pluribus respublicis specialibus[32].

Se parliamo di legislazione, o più precisamente delle forme attraverso le quali si attua il rinnovamento del diritto, nell’Impero, noi ne parliamo dunque a proposito di una forma di potere composita, piuttosto lontana da quella assunta dallo Stato moderno, che in Germania oltretutto, come si è ricordato, si evolve dal “dominium intermedium” o “Landeshoheit” del “Landesherr” sul suo territorio[33], non già dal dominio su tutto l’Impero dell’Imperatore.

 

 

4. – I limiti al potere normativo dell’Imperatore

 

Carattere essenziale del Reich resta, sino alla sua fine, il dualismo cetuale. La sovranità era spartita fra l’Imperatore e i Ceti dell'Impero. Essa tornava a farsi unica nella Dieta o Reichstag, che era una assemblea rappresentativa, composta dal Kayser e da tutti i Reichsstände, grazie alla quale potevano appunto essere esercitati quegli jura maiestatica in ordine ai quali, secondo le Leggi dell'Impero, l’Imperatore aveva bisogno del consenso degli Stände, in quella struttura bicefala della sovranità che è tipica degli Stati per ceti[34].

La Dieta è regolata da testi normativi aventi funzione di leggi fondamentali (Reichsgrundgesetze, come vengono chiamate dalla dottrina del tempo[35]) come la Bolla d'Oro promulgata dall’Imperatore Carlo IV, la Pace di Westfalia o le capitolazioni elettorali, giurate dall’Imperatore all’atto di assumere il potere. Nelle Capitolazioni di Giuseppe II, si legge che l’Imperatore si impegna a

 

“governare secondo le leggi, tenere fermo saldo e inviolabile quanto dalle precedenti diete venne stabilito e concluso e non abolito da successive costituzioni e leggi del Reich o comunque sia stato trovato buono e di conseguenza conclusivo dal Reichstag, come se fosse, parola per parola, incorporato nelle stesse Capitolazioni, sotto nessun pretesto, quale che possa essere, senza precedente consenso degli Elettori, Principi e Stati dato nel Reichstag od in una ordinaria Deputazione dello stesso, a questo venir meno, ma piuttosto convenientemente trattare la cosa; parimenti le altre leggi e ordinanze del Reich , per quanto ciò tuttavia non sia contrario al Reichsabschied di Augsburg del 1555 nonché alla Pace di Westfalia, opportunamente rinnovare e col consenso degli Elettori, dei Principi e degli Stati rinnovare secondo lo richiedono le circostanze del Reich, in nessun modo tuttavia senza il precedente consenso di costoro, da esprimersi nel Reichstag, modificare le leggi o farne di nuove nel Reich od imprendere a dare interpretazione delle massime del governo del Reich o dei trattati di pace o permettere che tali interpretazioni siano lasciate al Reichscammergericht o al Reichshofrath.”[36]

 

L’Imperatore promette inoltre:

 

“di non promulgare in nessun modo o maniera Rescript, Mandat oder Commission sia provvisorie che altrimenti contrarie alle Leggi ed alle Ordinanze dell’Impero, così come attualmente esistenti o come in futuro possano venire emanate col consiglio e con la collaborazione degli Elettori dei Principi e degli Stati”[37].

 

Era evidente, quindi, che non solo l’Imperatore era obbligato all’osservanza delle Reichsgesetze, ma che si impegnava a modificarle solo col consenso dei Ceti. Di più: vi è una riserva di interpretazione autentica – tipica di quelli che oggi chiamiamo organi costituzionali - a favore della Dieta, perché l’Imperatore non può impartire ai sommi tribunali dell’Impero istruzioni contrarie alle leggi dell’Impero, restando l’interpretazione autentica delle Reichsgesetze e dei trattati di pace affidata all’organo che le ha rispettivamente fatte e concluse, cioè la Dieta. Il Kemmerich ci informa con precisione circa le differenti competenze dell’Imperatore e dei Ceti dell’Impero. Erano competenza del primo: “1) capita legum ferendarum vel motu proprio, vel ad instantiam proponere; 2) placita ordinum de ferendis legibus decreta sua vel confirmare vel infirmare; confirmata atque adeo per mutum consensum constituta, iussione sua per modum legis, addita etiam poena sancire; 4) sancita ita leges sigillo Imperatorio nominisque subscriptione munire: Denique 5) suo nomine suisque auspiciis easdem solenni ritu promulgare.” Erano competenza dei secondi, cioè dei Ceti dell’Impero: “Imperatore de ferenda lege submisse admonere; 2) de capitibus a Caesare propositis per omnes tres Curias deliberare et communicatis sententiis communem Conclusum formare; 3) idem per delegatos ad Caesarem referre; 4) formulam legis sue Recessus ex Concluso Statuum et Decreto Caesaris conceptam et praelectam examinare ac pro re nata mutare; Denique: 5) appensis nonnullorum Deputatorum scilicet sigillis ac subscriptis omnium nominibus, de consensu et acceptatione publice contestare[38].

 

 

5. – La Dieta dell’Impero

 

Il diritto di partecipazione attiva alla Dieta (con voto che poteva essere virile, plurimo o curiato) aveva dei connotati patrimoniali e personali a un tempo: era infatti connesso al possesso di un feudo dell’Impero e al rapporto diretto con l’Imperatore. Ma sono proprio questi connotati che fanno della Dieta dell’Impero del XVIII secolo l’areopago d’Europa, l’istituzione rappresentativa della sua unità: è infatti in funzione dei feudi posseduti all’interno dell’Impero che vi partecipano, cioè vi hanno seggio e voto - nella loro qualità di Reichstände-: il re di Polonia, come elettore sassone; il re di Danimarca per via delle contee di Oldenburg e Delmenhorst; il re di Inghilterra come elettore del Braunschweig-Lueneburg Hannover; il re di Svezia per via dei ducati di Bremen e dei principati di Pommern e di Vehrden; il re di Sardegna, quale duca di Savoja; inoltre potevano assistervi anche altre potenze estere come la Francia, mandandovi i loro ambasciatori[39].

I Principi Elettori si erano riservato il privilegio che l'Imperatore dovesse consigliarsi con loro circa la data di convocazione della Dieta, la quale doveva tenersi entro i confini del Reich[40]. Quanto alla sua durata, essa venne via via aumentando col tempo, anche per l'incalzare degli avvenimenti politici che coinvolgevano l’Impero e i suoi territori: il continuo stato di guerra con la Porta, l’ostilità della Francia, la necessaria creazione di un esercito permanente, i disordini religiosi. Infine, il Reichstag di Regenspurg, convocato da Leopoldo I nel 1662 allo scopo di ottenere sussidi finanziari ed aiuti militari contro i Turchi, non venne più sciolto e, per quanto giuridicamente prendesse termine tante volte quante volte un Imperatore venne meno (per via del principio che non si poteva chiamare Reichstag quella Versammlung che fosse priva dell'Imperatore, di fatto continuò le sue sedute ininterrottamente sino alla fine dell'Impero[41].

 

 

6. – Convocazione e apertura dei lavori

 

La convocazione avveniva mediante una patente stampata, la quale, in forma di lettera uguale per tutti gli Stände indicava, oltre alla data ed il luogo di convocazione, i principali puncta deliberandi. Già una norma della Bolla d'Oro – confermata dalle Capitolazioni Elettorali – sanciva l’obligo tanto dell'Imperatore quanto degli Stände di comparire alle sedute della Dieta. Col tempo era però invalsa la prassi di inviare al Reichstag dei rappresentanti, sebbene il costo del mantenimento di un rappresentante stabile al Reichstag fosse molto oneroso, soprattutto per gli Stände meno importanti[42]. I rappresentanti si dovevano legittimare presso il Principe Elettore di Magonza, cui competeva il Direttorio del Reichstag. Tale carica comportava anche la gestione di un archivio, con annesso protocollo: quanto l'Imperatore, gli Stände, o altri intendevano sottoporre al Reichstag, doveva infatti essere presentato al Direttorio per essere proposto a mezzo suo.

Il Reichstag apriva le sue sedute con la solenne lettura della Proposition, la cui formulazione era competenza dell’Imperatore. La lettura aveva luogo nella grande sala del Rathaus, nella quale era eretto un trono ove sedeva l'Imperatore – o il Principalcommissarius dello stesso - circondato dai suoi Ministri. Il nesso feudale che legava il Kayser e i Reichstände, stabiliva il rango di questi ultimi, e tale rango a sua volta si rifletteva nella disposizione dei seggi e nella espressione dei voti[43]. A destra ed a sinistra dell’Imperatore stavano i Principi Elettori, mentre lungo i due lati della sala si trovavano due lunghi banchi, all'uno dei quali sedevano i Principi ecclesiastici, ed all'altro quelli laici. In fondo alla sala vi era un cancello, avanti al quale si trovavano i deputati delle Città: una disposizione adatta al fronteggiarsi di interessi concreti più che allo sviluppo di “correnti” o di partiti.

 

 

7. – Iniziativa e modus procedendi

 

Connessi al Direttorio erano gli uffici della dettatura e della notificazione degli atti, considerati di tanto rilievo da venire ricordati nelle Capitolazioni Elettorali. Qualunque questione si volesse sottoporre alla Assemblea (la qual cosa poteva avvenire su proposta del Kayser stesso con un Hof- oder Commissionsdecret, di un qualsiasi Stand, o anche di un privato), veniva inviato per iscritto al Reichsdirectorium il quale convocava i Legationscancellisten per la Dictatur, ovvero per il ritiro dei fogli stampati in cui era esposta la materia che si voleva discutere. Successivamente, il Reichs-Directorialgesandte raccomandava ai presenti di chiedere istruzioni ai loro principi (Instructionseinholung), al qual fine, su sua proposta, veniva preso un accordo intorno al termine da concedersi. Trascorso tale termine, la Cancelleria del Direttorio preparava l'avviso di convocazione. Questo consisteva in un biglietto ove era indicato l'elenco delle questioni sottoposte alla discussione (Berathschlagung). Chiuso e suggellato, dopo aver seguito l’iter dovuto[44], esso veniva notificato a mezzo di due Cancellisten, uno di confessione cattolica e l'altro di confessione riformata. Dopo averlo scritto tante volte quante erano le persone cui andava notificato, questi portavano l'avviso di comparizione ai rappresentanti degli Stati presenti alla Dieta e cioè rispettivamente, il primo a quelli cattolici ed il secondo a quelli riformati, facendo in modo che pervenisse agli interessati almeno il giorno prima della seduta. Secondo le Capitolazioni, in questo modo si potevano portare in discussione anche memoriali diretti contro la Casa Imperiale, sempre che concepiti nelle forme dovute. Nei casi più delicati l'Elettore di Magonza poteva chiamare a consiglio gli altri Elettori.

A questo punto, i lavori del Reichstag si compivano mediante consultazioni fra ed entro i tre Collegi nei quali esso si divideva e che, a tal fine, avevano a propria disposizione una sala del Rathaus di Regenspurg ciascuno.

I tre Collegi erano i seguenti:

          1)       il Collegio dei Principi Elettori presieduto dall'Elettore di Magonza, il quale dirige anche il particolare Direttorio di tale Collegio;

          2)       il Collegio dei Principi, diretto alternativamente iuxta materias dal rappresentante di Casa d'Austria e da quello dell'Arcivescovo di Salisburgo In esso si alternano nel voto i Principi ecclesiastici e quelli laici, ciascuno con un voto virile, nonché i Prelati ed i Conti dell'Impero, rispettivamente con due e con quattro voti curiati;

          3) il Collegio delle Città Imperiali diretto dal rappresentante di quella Città nella quale si tiene la Dieta[45].

Per quanto nessuna legge disponesse in via esplicita riguardo alle votazioni, si desumeva tuttavia dai vari Reichs-Abschiede che di regola fosse richiesta la maggioranza dei voti. Convenzionalmente si riteneva sufficiente la maggioranza relativa[46].

Faceva espressa eccezione l'Instrumentum Pacis Osnabrugensis, il quale, all'art. V, § 52, distingueva chiaramente tre ambiti nei quali le barriere costituzionali erano particolarmente rigide, e queste si davano:

1) in causis religionis: la guerra dei trent’anni aveva provato profondamente la Germania e l’Europa tutta; si era ben determinati a non permettere che le divisioni confessionali impedissero ancora il pacifico svolgimento della vita sociale[47];

2) in negotiis ubi Status tamquam unum corpus considerari nequeunt: eviden­temente si tratta dei casi contrari a quelli nei quali essi tamquam unum corpus considerari debent, e cioè nelle negoziazioni di pace e di guerra, nonchè nelle ipotesi di cui all'art. VIII, § 2 (privilegi degli Elettori);

3) ubi in duas partes eunt et ire possunt.

Ciò escludeva tutta la normativa che a tali ambiti si poteva riferire dall’ ordinario ricambio normativo, al punto che qui tale ricambio non poteva avvenire secondo le modalità consuete, bensì solo per via di un accordo, eventualmente favorito da una adeguata mediazione politica. Se ne desumeva inoltre:

A)       che al Reichstag Cattolici ed Evangelici si dividevano in due Corpora, dei quali quello cattolico aveva come Director l'Elettore di Magonza, e quello evangelico l'Elettore Sassone. Ognuno di essi teneva le sue Conferenzen, riguardo agli affari religiosi, in via separata dall'altro, al quale comunicava le sue conclusioni a mezzo del Director: la trattazione degli affari avveniva pertanto de corpore ad corpus;

B)                che sia i Cattolici sia i Protestanti godevano dello ius eundi in partes, e potevano esercitarlo non solo negli affari religiosi, ma anche in tutti gli altri, persino entro ognuno dei tre Collegi. Ne conseguiva che le materie poste all'ordine del giorno non venivano in ognuno dei tre Collegi discusse secondo l'ordinaria procedura che si usava nelle votazioni in pleno Collegio, cioè in Assemblea plenaria, bensì nelle ordinarie conferenze di ogni parte. Quando ognuna di queste era pervenuta a formulare il suo Conclusum, si cercava di trovare un accordo tra i due Conclusa, per il che i Presidenti delle due parti (per esempio nel Collegio dei Principi: Salzburg e Magdeburg) dopo avere letto in Pleno Collegio i rispettivi Conclusa e dopo averli fatti mettere ad protocollum iniziavano, le trattative fra di loro. Si trattava di una forma di veto ante litteram, perché se l'accordo non si raggiungeva la questione rimaneva sospesa.

Ognuno dei tre Collegi, dopo avere esaminata e discussa la questione all’ordine del giorno, procedeva alla votazione. Qualora fosse raggiunta l’ unanimità o la maggioranza dei voti, il Collegium emetteva su di essa il suo Conclusum.

Dopo di ciò ognuno dei due primi Collegi - quello degli Elettori e quello dei Principi - rimetteva all'altro - che sedeva nella sala vicina - il suo Conclusum perchè fosse oggetto di esame. Se i due Conclusa concordavano, allora si aveva il Conclusum duorum; se erano diversi, allora ogni deliberato veniva rimandato al Collegio che l'aveva emesso unicamente alle osservazioni dell'altro ed a furia di proporre, correggere ed emendare mediante i vani rinvii - il che tecnicamente dicevasi re-und co-referiren - ­si cercava di arrivare ad una deliberazione comune. Non appena raggiunta tale deliberazione, essa veniva trasmessa al Collegio delle Città Imperiali. Teoricamente anche queste avrebbero dovuto partecipare alla Re-und Correlation, dal momento che la Pace di Westfalia aveva riconosciuto loro un votum decisivum, ma a ciò si opposero sistematicamente gli Elettori ed i Principi, i quali si appellavano ad una consuetudine costituzionale che si sarebbe affermata in tal senso, pur se poi di fatto tendevano a tener conto del conclusum delle città.

I Vota Collegiorum non sono obbligatori per il Kayser: in quanto Vota consultativa, egli può anche non far seguire ad essi la propria approvazione. Perciò, se il Kayser, con un Ratifícationscommissionsdecret conferma il parere dell'Impero, ovvero il Conclusum commune duorum Collegiorum, allora si ha la Decisione dell'Impero o Reichsschluss, che viene inserito poi al termine della Dieta nel Recesso dell'Im­pero o Reichsabschied. Se viceversa l'Imperatore non approva il Parere dell'Impero od i Conclusa duorum Collegiorum, egli può rimandare la questione di nuovo ai Collegi perchè la riesaminino un'altra volta. Poteva peraltro darsi anche il caso che Imperatore e Ceti conferissero a una deputazione l’incarico di regolare una certa materia – ad esempio di rilievo monetario o giudiziario: si aveva allora il Recessum Deputationis.

Dunque i Recessus imperii – che avevano forza di legge per tutto l’Impero - potevano riguardare le materie più diverse, configurandosi come norme di jus civile. Ma poiché nello stesso tempo essi derivavano da un accordo fra l’Imperatore da una parte e gli Stati dell’Impero dall’altra, poteva accadere non di rado che essi si configurassero a loro volta come delle leggi fondamentali. D’altro canto, per via del complesso procedimento che portava alla loro formazione, nonchè per la sovranità territoriale raggiunta dagli Stände dell’Impero, le Reichsgesetze possono essere riguardate come dei trattati multilaterali. Esse però avevano la caratteristica di essere obbligatorie anche per lo Stato non consenziente. Peraltro, si aveva talvolta cura di apporre ai Reichsabschiede una clausola, con la quale il Kaiser e gli Stände promettevano pattiziamente di voler mantenere fermo e inviolabile ciò che era stato deciso. Il che voleva dire che vi si dovevano conformare sia il R.K.G. sia il R.H.R. Da ciò risulta evidente la obbligatorietà delle leggi dell’Impero anche all’interno dei singoli Länder, cui poteva fare eccezione solo una particolare Freiheit di potervi derogare. Così nelle materie di Polizei, viene data licenza agli Stände di deviare dalla norma generale quando l’interesse del Paese lo esige[48].

 

 

8. – Conclusioni

 

Uno sguardo al Sacro Romano Impero della Nazione tedesca, in effetti, consente di riflettere su problematiche attuali alla luce dell'esperienza della storia giuridica e costituzionale. Non solo per il fatto che proprio la costituzione del S. R. I. ha ispirato la Staatsphilosophie di J. Althusius e che questa a sua volta è stata ripresa da J.J. Rousseau[49], ma anche perchè dal suo patrimonio intellettuale, attraverso la mediazione degli ultimi cultori di questa scienza, come Karl Friedrich Häberlin, si può dire sia fiorita in Germania la scienza del diritto pubblico del XIX secolo. Nella sua ultima lezione modenese, Emilio Bussi indicò il percorso che porta dai risultati dei giuristi del XVII e nel XVIII secolo, agli sviluppi della successiva scienza del diritto pubblico tedesco, sviluppi che si collegano ai nomi di Paul Laband, Georg Meyer e Rudolf Gneiss, nel percorso di una tradizione che si può dire conduca nel XX secolo alla Reine Rechtslehre di Hans Kelsen.

Strutture come quella del Sacro Romano Impero non sono affatto consegnate unicamente ad un passato remoto, ma anzi ci offrono strumenti concettuali suscettibili di aiutarci a vincere la vischiosità del concetto ottocentesco di Stato, vischiosità che rende faticosa una limpida definizione di poteri articolati come ad esempio l'Unione europea, la quale, proprio come il Sacro Romano Impero, è stata fatta oggetto di definizioni diverse (quale formazione di tipo federale, come Unione di Stati sui generis, o quale unità nella molteplicità) [50].

Non sorprende, dunque, come il rinvio al Sacro Romano Impero si riaffacci alla mente degli studiosi delle forme di Stato. Non solo quindi presso storici del diritto come Emilio Bussi che si può dire ne sia stato, all’indomani della tragedia della seconda guerra mondiale, il “riscopritore”[51], ma anche presso pubblicisti come Cassese che, in uno studio pubblicato sul volume dei “Quaderni fiorentini” dedicato all’Europa[52], ha suggerito di avviare una analisi storica comparativa, tesa a porre in rapporto tra di loro le diverse esperienze che hanno in comune d’essere caratterizzate da ordinamenti compositi, e principalmente le istituzioni europee e quelle del Sacro Romano Impero.

Le procedure adottate per venire a capo dei singoli problemi, come quelle volte a superare lo scoglio dell’appartenenza a confessioni diverse o il calcolo e il peso relativo dei voti, proietta la Dieta dell’Impero verso i nostri giorni, ed i problemi che possono sorgere quante volte sul medesimo territorio si trovino a convivere posizioni irriducibili per differenza di etnia, di convinzioni politiche, o di fedi religiose, e suggerisce utili spunti di riflessione per soluzioni ancora attuali sia entro sia fuori l’Unione Europea, in un uso del potere che sempre più si allontana da quello proprio dello Stato liberale.

 

 



 

[1] Quando il Papa Leone III incoronò in S. Pietro il potente re dei Franchi Carlo quale imperatore di un rinnovato Impero (occidentale ma potenzialmente universale) sacro e romano.

 

[2] Ad opera dell’imperatore Francesco II, indotto a ciò dal timore del Bonaparte. Secondo taluni storici (vedi per tutti S. H. STEINBERG, Deutsche Geschichte, Baden –Baden 1954, p. 228), esso sarebbe venuto meno unbeweint, sang- und klanglos. Ma i contemporanei furono viceversa consapevoli del vuoto che si era creato, e dal quale in effetti scaturirono molte delle tragedie che successivamente hanno travagliato l’Europa. Vedi E. Bussi, Lo studio del Sacro Romano Impero della nazione tedesca come esigenza della scienza storica, in Esperienze e prospettive, Modena 1976, p. 401; lo stesso studio è stato pubblicato in lingua tedesca: Das Recht des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation als Forschungsvorhaben der modernen Geschichtswissenschaft, in Der Staat, Zeitschrift für Staatslehre öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte, 16 band 1977, Heft 4.

 

[3] Su cui vedi J. WaWrzynIak, La Polonia e le sue costituzioni dal 1791 ad oggi. Le radici istituzionali della svolta polacca, Rimini, 1992, p. 32 e ss.

 

[4] E. BUSSI, Evoluzione storica dei tipi di Stato, 3a ed., Cagliari 1970 = Milano 2002, p. 166.

 

[5] non perchè con questo vogliano difendere una qualche “identità nazionale”, ma perchè con ciò trovano miglior difesa le singole situazioni giuridiche. Vedi L. BUSSI, Fra unione personale a Stato sopranazionale, contributo alla storia della formazione dell’Impero d’Austria, Milano 2003, p. 232. Sul pluralismo delle prime forme di Stato, G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale fra medioevo ed età moderna, Il Mulino, Bologna, 1994.

 

[6] L. BUSSI, Fra unione personale e Stato sovranazionale, cit, p. 230. J.A. Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, tr. it., Bologna, 1991, I, pp.135-136.

 

[7] Un cosmo o intrico di strutture per G. Tabacco, Sperimentazioni del potere nell’alto Medioevo, Einaudi, Torino, 1993, pp. 41 e 8; un aggregato eterogeneo di territori (con riferimento al ducato di Savoia nel Rinascimento) per A. Barbero, Il ducato di Savoia, Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano (1416-1536), Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 6; un mosaico di ordinamenti (così il principato dei Medici) per L. Mannori, Il sovrano tutore – Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI – XVIII), Giuffrè, Milano, 1994, p. 21.

 

[8] Di “pluralismo del diritto”, “coralità di apporti” ha parlato P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1995, spec. pp. 47, 52 e 55.

 

[9] Gorla rilevava come la storia comparata ci presenti una gamma di attività che con gradi intermedi corrono fra gli estremi di una interpretazione impotente e di una interpretazione onnipotente, la quale ultima si coprirebbe o maschererebbe però sempre di tecniche o espedienti vari per poter dire che si è semplicemente “trovato ciò che è diritto”. Vedi G. GORLA, voce Giurisprudenza, in Enciclopedia del diritto, XIX, 1970, p.493. Tra gli elementi che giocherebbero nella dialettica, quello più interessante è dall’a. visto nella posizione del tribunale rispetto alla legge e alla dottrina. Non solo: sarebbe necessario tenere conto della maggiore o minore autorità riconosciuta per varie ragioni dai tribunali alla legge e della loro tendenza a modificarla o farne una interpretazione libera; senza tralasciare anche il rapporto fra tribunali e dottrina, cioè i contrasti e le lotte fra dottori e tribunali per la supremazia fra giurisprudenza dottorale e giurisprudenza dei tribunali, lotta e contrasti che avrebbero portato in varie occasioni i tribunali a rafforzare l’autorità dei propri precedenti. Vedi G. GORLA, I grandi tribunali italiani fra i sec. XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d’Italia in Quaderni del Foro italiano, 1969; IDEM Il valore del precedente giudiziale e la “autorità” dei dottori in Italia (e altrove) fra i secoli XVIII e XX, in Quaderni del foro italiano, 1969-1970; IDEM, Jura naturalia sunt immutabilia. I limiti al potere del «Principe» nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII, , in Diritto e potere nella storia europea: atti in onore di B. Paradisi: quarto congresso internazionale della Società italiana di Storia del Diritto, Firenze 1982. Sul sorgere dei grandi tribunali vedi M. ASCHERI, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti, Torino 2007, p. 129 e ss.

 

[10] Lo Ertel osserva come “convenga a un buon Cristiano e coscienti giuristi affermare questa opinione, che non sia da prestare obbedienza all’ordine del Principe che vada contro il diritto divino, ovvero contro il diritto naturale, o contro il diritto delle genti, o che porti con sé l’attuazione di un illecito” .

 

[11] Il diritto canonico, ricondotto nella sfera della legge divina, svolgeva a parere di questo Autore la funzione di canone ermeneutico ordinato alla stessa com­prensione delle leggi secolari (che potevano alla sua luce venire corrette o dichiarate nulle perchè contrarie allo jus divinum) con una poten­ziale supplenza generale del vescovo di Roma - e in genere delle autorità ecclesiastiche - in caso di defectus o negligentia dell'autorità politica. Vedi P. BELLINI, Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica dell'Europa preumanistica, Firenze, 1985, p. 123.

 

[12]Ipse autem rex non debet esse sub homine sed sub Deo et sub lege, quia lex facit regem” H. de BRACTON, De legibus et consuetudinibus Angliae, ed. T. Twiss, Londres, Oxford, Cambridge, Edinbourg, Dublin 1878-1883; G. WALTER, La rivoluzione inglese, Novara 1972, pp.192-221. Ė la dottrina italiana a stabilire una relazione armonica fra il principio della soggezione del re alla legge e l’opposto principio del princeps legibus solutus. Sul punto vedi E. CORTESE, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 1966, p. 139.

 

[13] Questa la tesi di E. BUSSI, Intorno al concetto di diritto comune, Milano, 1935, p.55.

 

[14] ERTEL, op. cit , p.250.

 

[15] O. Brunner, Land und Herrschaft, Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs in Mittelalter, Wien 19655, p. 138.

 

[16] Che un Principe non dovesse dare ordini senza palesarne le cause e le ragioni veniva sostenuto da J.H. von JUSTI, Kurzer systematischer Grundriss aller oekonomischen und Cameralwissenschaften, in Gesammelte Politiche und Finanzschriften, Kopenhagen und Leipzig 1761, p. 542. In tema vedi E. BUSSI, Stato sudditi e sovrano nei giuristi tedeschi del XVIII secolo, in Diritto e politica in Germania nel XVIII secolo, Milano 1971, p. 85.

 

[17] G. CASSANDRO voce Resistenza (diritto di‑) in Novissimo Digesto Italiano,3a ed., Torino 1968, vol. XV.

 

[18] Sul significato dell'arbitrium vedi G. CASSANDRO, voce Signoria in Novissimo Digesto Italiano, vol. XVII, pag. 328; G. Chittolini (a cura di), La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato nel Rinascimento, Il Mulino, Bologna, 1979.

 

[19] Per uno studio approfondito su tale massima vedi Y. CONGAR , Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet, in Révue historique de droit français et étranger, 35, 1958, pagg.210-259; G. POST A Romano-Canonical Maxim Quod omnes tangit in Bracton and in early Parliaments, in Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100-1322, Princeton 1964, pp. 163-238.

 

[20] Del conclusum della dieta veniva redatto un recesso o Landtagsabschied, che - successivamente pubblicato e confermato dal signore territoriale, assumeva valore di legge. Era la Dieta, quindi, che poteva modificare il diritto vigente in forza dell’accordo del signore territoriale e degli Stände. Tali modifiche, quando venivano definitivamente approvate dal Landesherr, erano da lui promulgate e dette Landbrauch e concorrevano, insieme alle consuetudini feudali, alle capitolazioni del Landesherr ed agli Statuti provinciali, a formare l'ordinamento giuridico del Land. Su ciò H. WIESFLECKER, Die Entwicklung der Landständischen Verfassung in der österreichischen Ländern von den Anfängen bis auf Maximilian I, in AA. VV., Die Entwicklung der Verfassung Österreichs vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien 1970, p. 17.

 

[21] E. W. Böckenförde, Die Westfälische Frieden und das Bündnisrecht des Reichsstände in Der Staat VIII (1969) pp. 449‑478.

 

[22] La stessa attivazione del diritto di resistenza – istituto che come Brunner ha dimostrato è fondamentale per comprendere le istituzioni medievali - presupponeva l’esercizio del diritto di alleanza. Sulla componente religiosa di tale istituto vedi O. BRUNNER, Land und Herrschaft, cit., p. 150.

 

[23] Dalla relazione presentata dall’ambasciatore Grimani al Senato di Venezia noi sappiamo che fin dai primi abbozzi del congresso di Colonia: "haveva il Re Cristianissimo richiesti all'imperatore i passaporti per gli Olandesi, Svedesi e principi protestanti d'Allemagna confederati con la Francia. I primi due, come di principi liberi et indipendenti dall'Impero così facilmente conceduti, quanto costantemente negati poi gli altri, come di sudditi Vassalli a punto caduti, per quella loro confederazione con principe estero e nemico, stante le costituzioni dell'Imperio nel crimine di Maestà lesa” Cfr. Relazione dell'Amb. Grimani delle cose presenti di Germania sotto il 22 Gennaio 1638, in J. FIEDLER, Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Österreich im 17. Jahrhundert, in Fontes Rerum Austriacarum, II, XXVI, Wien 1866, p. 222 e segg.

 

[24] La Francia e la Svezia contestavano all’Imperatore lo jus belli ac pacis per tutto l’Impero Salvius to Langerman, Minden, 16 September 1643, in APW, Die schwedischen Korrespondenzen, I, 1643-1645, bearbeitet von E. M. Wermter, Münster, 1965, p. 40; J.G. von MEIERN, Acta Pacis Westphalicae publica, Hannover, 1784, I, 337; vedi sul punto L. BUSSI, The growth of international law and the mediation of the Republic of Venice in the peace of Westphalia, in Parliaments, Estates and Representation, 19, 1999, p. 77.

 

[25] Così volevano D. REINKINGK, Tractatus de regimine saeculare et ecclesiastico, Gissae 1619, II, cap. I, e D. ARUMAEUS, Discursus academici de jure publico, I,I,7.

 

[26]I n tal senso B.P. von Chemnitz (HIPPOLITUS A LAPIDE), Dissertatio de ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico, Freistadii 1647, conclusio primae partis. Il libro, conosciuto già dal 1640, ebbe una grande influenza sulle argomentazioni francesi al Congresso di pace di Westfalia.

 

[27] S. DE MONZAMBANO (S. von Pufendorf), De Statu Imperii Germanici, in Klassiker der Politik, 3, trad. e introd. H. Bresslau, Berlin 1922, cap. VI, § 8. Su ciò H. Schilling, Corti e alleanze. La Germania dal 1648 al 1763, tr. it., Bologna, 1999, p. 109.

 

[28] Vedi E. BUSSI, Scienza giuridica tedesca e italiana nel XVII secolo, in Esperienze e prospettive. Saggi di storia politica e giuridica, Modena, 1976, p. 224. La pericolosità delle dottrine di Bodin per una struttura come il S.R.I. è ben avvertita dalla dottrina tedesca: vedi A.W. ERTEL, Neu eröffnete Schau-Bühne, cit, p.36.

 

[29]Duplici regimine Imperium nostrum administrari animadvertimus. Nam &communi aliqua rep. Imp. Universum regitur; & singulae regiones ex quibus componitur, proprio quosdam principes, vel magistratus, judicia & consilia, atqua adeo peculiarem quandam superiori illi subjunctam Rempubl. habent”: L. HUGO, De Statu regionum Germaniae, Gissae, 1689, Propositi Explicatio.

 

[30] J. LIMNEUS, Dissertatio apologetica de statu imperii Romano-Germanici, Onolsbaci, 1643.

 

[31] J. ALTHUSIUS, Politica, Herborn 1614= Aalen 1641, cap. 2-8.

 

[32] J.S. PÜTTER, Beyträge zum Teutschen Staats- und Fürstenrechte, Göttingen 1777, II, p. 17; cfr. E. Bussi, Il diritto pubblico dal Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo, vol. I, II ed., Giuffrè, Milano, 1970, p. 187.

 

[33] Così E. Bussi, Il diritto pubblico, I, p. 79 e 188; vedi anche R.L. van Caenegem, An historical introduction to western constitutional law, Cambridge Univ. Press, 1995, pp. 63 ss.; D. Willoweit, The Holy Roman Empire as a Legal System, in A. Padoa-Schioppa (ed.), Legislation and Justice, p. 123; A. Randelzhofer, Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches nach 1648, Berlin, 1967.

 

[34] RACHFAHL, Zur österreichische Verwaltungsgeschichte, in Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 23 (1899), pag. 1111 e segg. ; per una critica delle posizioni del Rachfahl vedi O. BRUNNER, Storia costituzionale del Medioevo, in Per una nuova storia costituzionale e sociale, cit., p. 17.

 

[35] Vedi J.S.PÜTTER, Elementa juris publici germanici, Goettingae, 1760, p. 194, con un elenco delle diverse fonti di cognizione al tempo disponibili .

 

[36] Citato da E. BUSSI, Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo, Milano 1959, II, p. 86.

 

[37] Ibidem.

 

[38] D.H. KEMMERICH, Introductio ad jus publicum Imperii Romano Germanici, Francofurti et Lipsiae 1744, p. 1048.

 

[39] E, BUSSI, Das Recht des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation als Forschungsvorhaben der modernen Geschichtswissenschaft, in Der Staat, Zeitschrift fuer Staatslehre oeffentliches Recht und Verfassungsgeschichte, 16 (1977), p. 534; IDEM, Il Diritto pubblico, cit., II, p. 451.

 

[40] Se questa norma potè essere rispettata, decadde invece quella secondo la quale Norimberga dovesse essere la sede quanto meno della prima Dieta di ogni Imperatore. Dai tempi della Riforma infatti dovette venire scelta una Città ove sia i Cattolici sia i Protestanti potessero liberamente e comodamente professare il loro culto e a tal fine le Città di Regenspurg e di Augspurg furono quelle ove più di frequente si tennero le Diete, anche perchè avevano buone comunicazioni con Vienna, ove risiedeva l'Imperatore, da che questi era di Casa d'Austria. E. BUSSI, , Il Diritto pubblico, cit., II, p. 451.

 

[41] R. FREIIN VON OER, Der Immerwährende Reichstag und die höchsten Reichsgerichte, in Parliaments, Estates and Representation, 17 (1997), p. 75 e ss

 

[42] Vedi E. BUSSI, Il Diritto pubblico, cit.,II, p. 3 e ss.

 

[43] A. SHIBUTANI, Die Sessionordnung und die Verfassungsstruktur in den frühneuzeitlichen deutschen Reic hstagen: die Stellung des Reichserbmarschalls, in Parliaments Estates and Representation, 19, 1999, p. 105.

[44] Esso veniva recapitato all'ufficio dell'Arcimaresciallo e da questi rispedito all’ufficio del Maresciallo Ereditario il quale, in forza dei suoi poteri e per via dei suoi compiti doveva provvedere alla notificazione. Su ciò vedi E. BUSSI, Il diritto publico, cit., p. 22 e ss.

 

[45] B. STOLLBERG- RILINGER, Zeremoniell als politisches Verfahren. Rangordnung und Rangstreit als Strukturmerkmale des frühneuzeitlichen Reichstages, in Zeitschrift für Historische Forschung, 19, 1997, p. 91-132.

 

[46] Vedi E. BUSSI, Il Diritto pubblico, cit.,II, p. 3 e ss.; contra M. ASCHERI,Introduzione storica, cit., p. 124.

 

[47] Per quanto tale aspetto sia stato determinante sulla stessa evoluzione dello Stato moderno vedi R.KOSELLECK, Critica illuminista e crisi della società borghese, Bologna 1972, p. 85; L. BUSSI, Fra unione personale e Stato sovranazionale, cit., .p. 493.

 

[48] E. BUSSI, Il diritto pubblico, cit., Milano 1959, II, p. 88.

 

[49] Questo debito concettuale è stato rilevato da F. BERBER, Das Staatsideal im Wendel der Weltgeschichte, Muenchen 1973, pp. 287, 368, e ricordato da E. BUSSI, Lo studio del Sacro Romano Impero come esperienza della scienza storica, in Esperienze e prospettive, saggi di storia politica e giuridica, Modena 1976, p. 410.

 

[50] Vedi R. HOKE, Intorno al Sacro Romano Impero nel Settecento, in Le carte e la storia, anno VII, 1/2001, p. 35 e ss ( lo studio compare anche come Pensieri intorno alle ricerche di Emilio Bussi sul Sacro Romano Impero nel Settecento, in www.dirittoestoria.it, 2005).

 

[51] Vedi R. HOKE, op. cit., p. 32.

 

[52] S. Cassese, Che tipo di potere pubblico e’ l’Unione Europea? , in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2002/1 (31), p. 141 e ss; vedi anche A. Osiander, Sovereignty, International Relations and the Westphalian Myth, in International Organization, 2001, n. 2, spring, spec. pp. 269 ss., dove osserva che l’Impero era “a system of collective restraint” (p. 279).