ds_gen N. 8 – 2009 – Cronache

 

“Progetto Strategico” del Consiglio Nazionale delle Ricerche

sui “Sistemi giuridici del Mediterraneo

“L’Avvocato del popolo albanese

a cura di A. Loiodice, S. Tafaro e N. Shehu

Giappichelli - Isprom, Torino 2008, pp. i-xii, 1-258.

 

 

Nell’ámbito del “Progetto Strategico” del Consiglio Nazionale delle Ricerche sui “Sistemi giuridici del Mediterraneo” l’unità operativa presso l’Università di Bari ha pubblicato il volume L’Avvocato del popolo albanese, a cura di Aldo Loiodice, Sebastiano Tafaro e Natasha Shehu, edito da Giappichelli – Isprom, Torino 2008, pp. i-xii, 1-258.

Il volume è l’ideale prosecuzione dell’attenzione destinata alla rivierasca Albania da alcuni ricercatori dell’Ateneo barese, i quali, hanno dedicato particolare attenzione alla nuova Costituzione del Paese delle Aquile, approvata, con referendum popolare, nel 1998.

Tra le novità più rilevanti di questa Costituzione, che ha ‘rivoluzionato’ la vita giuridica dell’Albania, vi è la creazione, per la prima volta nella storia del Paese, della Corte Costituzionale e dell’Avvocato del popolo. Questi due Organi sono stati concepiti entrambi anche per la penetrante protezione dei diritti e delle aspettative dei singoli. Sia la Corte Costituzionale sia l’Avvocato del popolo presentano caratteristiche specifiche e sui generis.

Per capire la Costituzione albanese del 1998 bisogna partire dal suo processo di formazione.

Essa è stata redatta con un obiettivo primario ben preciso: quello di dimostrare di avere adottato i modelli delle democrazie occidentali. Perciò il testo è stato sottoposto costantemente al giudizio del Consiglio dell’Europa, tramite la Commissione di Venezia, e di altri esperti dei diversi paesi occidentali. Ne è conseguito un contenuto che non sempre è conforme alla realtà, alle visioni ed allo spirito degli Albanesi.

Questi venivano fuori da un periodo di soggezione che li aveva portati a diffidare di tutte le istituzioni statali, sia governative che giudiziarie, ed avvertivano la necessità che venisse loro assicurata la salvaguardia dei diritti fondamentali e l’attribuzione di strumenti nuovi, esperibili direttamente contro qualsiasi provvedimento e/o sentenza.

Nacque da qui l’esigenza di contemperare il nuovo modello costituzionale di stampo ‘occidentale’ con la possibile diffidenza dei cittadini.

La mediazione ci pare raggiunta conferendo ai singoli la facoltà di adire direttamente la Corte Costituzionale e la possibilità di chiedere la pronuncia di essa anche su una questione passata in giudicato, quando siano in questione i diritti umani.

La creazione dell’Avvocato del popolo doveva costituire il completamento di questa tutela.

Soffermiamoci, dapprima, brevemente sul diritto di ricorso alla Corte Costituzionale.

Le possibilità di ricorso alla Corte sono tanto di natura politica quanto di natura giuridica e possono dar luogo sia ad un controllo ‘in astratto’ (riguardo alla dichiarazione in via generale e preventiva di conformità alla Costituzione della legge, degli accordi internazionali, dei partiti e delle altre organizzazioni politiche, del referendum) sia ad un controllo ‘in concreto’, con riferimento al caso specifico sottoposto al suo vaglio.

Singolare rispetto agli ordinamenti del sistema romanistico è l’adozione della via del ricorso ‘diretto’ e non di quella (diffusa nelle costituzioni europee) del ‘ricorso incidentale’, la quale prevede la trasmissione del ricorso alla Corte da parte di un giudice, in relazione ad un caso sottoposto al suo esame. L’art. 34 della Costituzione stabilisce che:

 

1.    La Corte costituzionale esercita le sue competenze solo a richiesta:

a)                 del Presidente della Repubblica;

b)                del Primo Ministro;

c)                 di non meno di 1/5 dei deputati;

ç)                 del presidente della Corte dei Conti;

d)                di ogni Corte ai sensi dell’art. 145 comma 2 della Costituzione;

dh)               dell’Avvocato del popolo;

e)                 degli Organi degli Enti locali;

ë)                 degli organi delle comunità religiose;

f)                 dei partiti politici e altre organizzazioni;

g)                delle persone fisiche.

 

2.       I soggetti previsti dalle lettere dh, e, ë, f, g, del comma 1° di questo articolo, possono adire la Corte solo per le questioni che li concernono.

 

Dunque, a mente della lettera g), alla Corte possono ricorrere direttamente anche le persone fisiche.

In tal modo la Corte diviene direttamente il ‘garante’ delle persone a prescindere dall’esistenza di un processo e dall’iniziativa delle istituzioni.

Questa facoltà è completata e potenziata dalla previsione dell’art. 131 ed ivi lett. f):

 

La Corte decide sulle seguenti materie:

           f) giudizi definitivi sui ricorsi delle persone fisiche per violazione dei diritti costituzionali degli individui ad avere un processo giusto e legale, dopo che siano esauriti tutti i mezzi giudiziari stabiliti per la tutela di questi diritti.

 

La singolarità è evidente e risiede nel fatto che in quasi tutti gli ordinamenti le sentenze delle Corti costituzionali possono intervenire solo riguardo a questioni aperte e non definite in sede giurisdizionale, mentre, la Corte Costituzionale albanese può essere chiamata a decidere anche se vi sia stata già una sentenza definitiva e comunque siano stati esauriti tutti i mezzi giudiziari esperibili dal ricorrente per la difesa dei propri diritti[1].

 

*****

 

Nello specifico, il volume si è occupato degli strumenti nuovi messi a disposizione delle persone per assicurare loro una protezione diretta, efficace ed innovativa, rispetto ad altri mezzi più usuali e tradizionali a loro disposizione. Esso pertanto mira ad offrire un quadro dei rimedi ‘nuovi’ posti a disposizione dei singoli ed in particolare sull’Avvocato del popolo.

Esso è stato introdotto per dotare il Paese di una istituzione nazionale indipendente nel campo dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto, del tipo di quelle auspicate dalla Conferenza internazionale del giugno 1999 per la Sicurezza e Cooperazione in Europa e dalla Dichiarazione di Vienna del 1993, prevista dalla Conferenza mondiale dell’onu del giugno dello stesso anno.

Si può dire pertanto che l’Avvocato del popolo in Albania è stato istituito per dare all’opinione pubblica internazionale ed ai vari Organismi internazionali convincente prova della “democraticità” del Paese.

Perciò l’Avvocato del popolo albanese si è ispirato ai modelli omologhi esistenti, soprattutto a quelli dell’Europa. Tuttavia, ciò non è avvenuto senza una rielaborazione propria; in conseguenza della quale anche rispetto all’Avvocato del popolo la Costituzione albanese presenta caratteristiche sue e degne d’attenzione.

Eletto dal Parlamento con la stessa maggioranza richiesta per l’elezione del Presidente della Repubblica l’Avvocato del popolo è al servizio diretto delle persone e gode di autonomia ed indipendenza, rafforzate da una specifica immunità, dalla tutela del segreto professionale e dalla gestione di un bilancio autonomo.

I poteri e di conseguenza la possibilità di incidenza nella realtà giuridica albanese da parte dell’Avvocato del popolo della Repubblica di Albania appaiono molto più forti e penetranti di quelli attribuiti alla maggior parte delle figure omologhe (Ombudsman, Mediatori, Difensori civici).

L’Avvocato del popolo ha come compito la tutela dei diritti e degli interessi sia dei cittadini sia degli stranieri, divenendo lo strumento di garanzia dell’osservanza dei diritti dell’uomo in uno Stato che per tanto tempo li ha calpestati.

Non diversamente dalle formulazioni che si riscontrano per gli Ombudsman e per i Mediatori l’intervento dell’Avvocato del popolo è prefigurato riguardo agli atti della Pubblica Amministrazione[2]. Ma il riferimento è stato inteso in modo ampio ed è stato riferito ad ogni atto, di qualsiasi natura e provenienza, lesivo dei diritti della persona. Conferma ne è l’intervento spesso pesante dell’Avvocato del popolo per denunciare la devastante e diffusa corruzione dei giudici e dei Procuratori, rispetto ai quali ambisce a proporsi come Amicus Curiae.

La legislazione, anche fuori della legge istitutiva, ha attribuito all’Avvocato del popolo poteri e legittimazioni che gli consentono di intervenire nei processi amministrativi, per la tutela della riservatezza personale e per quella dei consumatori, di ispezionare le carceri e visitare i carcerati, con i quali può avere colloqui riservati ed intrattenere corrispondenza non censurabile in nessun modo.

L’Avvocato del popolo albanese può svolgere indagini su qualsiasi materia ed ha diritto a consultare documenti anche riservati del Governo, senza che gli possa essere opposto il ‘segreto di Stato’.

Anche rispetto al processo di formazione della legge è stato riconosciuto la facoltà di iniziativa dell’Avvocato del popolo. Egli, infatti, può chiedere l’emanazione o la modifica di un determinato provvedimento legislativo.

Nel modellare l’Avvocato del popolo si è mirato a far sì che potesse riscuotere a pieno la fiducia dei cittadini, spesso diffidenti verso il Governo; perciò è stato previsto che l’Avvocato agisca in stretto contatto con le Organizzazioni non governative. In tal modo si è voluto dare risalto a tutti gli organismi, per lo più a carattere internazionale, operanti nel Paese per la sua rinascita, godendo di buon credito presso l’opinione pubblica. Interagendo con essi, l’Avvocato del popolo si pone in una dimensione di grande rilievo, anche internazionale, e si distacca dagli Organi dello Stato. In tal modo l’Avvocato del popolo sta diventando un pilastro essenziale per la civiltà giuridica dell’Albania.

 

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La trattazione parte da un excursus sugli istituti del diritto romano che possono avere quanto meno ispirato le moderne figure di ‘Difensori’ pubblici. Segue una riflessione comparata e specifica sull’Avvocato del popolo albanese.

Ha poi voluto gettare uno sguardo dentro l’attività dell’Avvocato del popolo attraverso la sintesi dei suoi Rapporti annuali, presentati al Parlamento dalla sua entrata in funzione sino al 2003.

Il quadro è completato da due autorevoli riflessioni sulle prerogative attribuite alla Corte Costituzionale per la salvaguardia degli interessi dei singoli e a garanzia dello Stato di Diritto, esposte dal presidente della Corte Suprema dott. Thimjo Kondi e dal giudice costituzionale dott. Sokol Sadushi.

Il volume è chiuso da due Appendici: la prima riproduce le norme fondamentali concernenti l’Avvocato del popolo e la legittimazione al giudizio davanti alla Corte Costituzionale; la seconda espone in forma schematica le attività concernenti l’Albania compiute dall’Unità operativa dell’Università di Bari, all’interno del Progetto strategico del Consiglio Nazionale delle Ricerche su I sistemi giuridici del Mediterraneo.

In conseguenza di tali impostazioni il volume è articolato in due parti.

 

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La prima incentrata sull’Avvocato del popolo albanese contiene un articolo di Sebastiano Tafaro, dal titolo Le radici. Proposte, un articolo di Natasha Shehu, dal titolo Dall’Högste Ombudsman all’Avvocato del popolo albanese, più le sintesi dei Rapporti annuali dall’istituzione fino al 2003.

L’articolo sulle radici parte dalle istituzioni romane (Tribunato e Difensori delle città) a difesa dei deboli e del popolo minuto e si sofferma sulle attuali forme, spesso dai nomi diversificati (ombudsman, mediatore, avvocato e/o difensore del popolo), poste a tutela dei singoli contro la sopraffazione del ‘potere’, per il ‘buon Governo’ e la difesa dei diritti umani. In esso si propone l’adozione di una terminologia unificante (Defensores) e, constatatane la poca incidenza reale nella vita politico-sociale, si cercano di suggerire accorgimenti e normative idonee a conferire agli organi una effettiva capacità di controllo contro l’abuso del potere. In particolare si suggerisce di rispolverare la vecchia intercessio tribunizia, non in senso paralizzante, bensì come imposizione all’autore dell’atto sospetto di dimostrarne la legittimità e l’opportunità. L’articolo, comunque, esprime la convinzione che quella dei difensori pubblici è certamente una possibilità interessante che non va scambiata con la causa del malfunzionamento dello Stato contemporaneo, dovuto a diverse cause, ivi compresa l’inattualità della sua concezione in base alla divisione dei poteri.

L’articolo sull’Avvocato del popolo, che risale alle prime forme di introduzione di siffatto istituto, mette in luce le peculiarità dell’Avvocato albanese, le quali sono tra le più avanzate ed efficaci oggi esistenti.

Per queste particolarità appare opportuna la lettura diretta del punto.

La seconda parte, su la difesa costituzionale delle persone, contiene due contributi.

Il primo, di Thimjo Kondi dal titolo Riflessioni sul giudizio di costituzionalità in Albania. La difesa costituzionale dei singoli. Come si può evitare un conflitto istituzionale, articolato su Novità del giudizio di costituzionalità. – 1. Prospetto generale. – 2. La novità della Corte Costituzionale. – 3. Ricorso alla Corte Costituzionale contro la violazione dei diritti fondamentali: art. 131 lett. f) della Costituzione albanese. II. Nodo gordiano? – 1. Confluenza di competenze. – 2. Metodo di lettura dell’art. 131 lett f). – 3. Il senso dell’art. 131 lett. f). III. Tre opzioni. – 1. La prima opzione. – 2. La seconda opzione. – 3. La terza opzione. IV. Revisione della costituzione?

Il secondo articolo, di Sokol Sadushi, verte su Il controllo della costituzionalità della norma giuridica ed il ricorso del singolo ed è articolato su 1. Il controllo preliminare. a) La revisione preliminare. b) Il riesame preliminare. – 2. il controllo a posteriori. a) Controllo astratto e controllo in concreto. b) Ambito e termini del controllo. c) Leggi che emendano la Costituzione. d) Gli atti del Presidente della Repubblica. II. La legittimazione al ricorso alla Corte Costituzionale. – a) Il ricorso diretto del singolo individuo. – b) Gli altri legittimati al ricorso. – c) Iniziativa della Corte per la revisione di una legge.

Entrambi trattano aspetti nuovi, rispetto all’assetto costituzionale europeo, della Costituzione albanese, come la possibilità di giudizio anche nel merito, riconosciuto alla Corte Costituzionale e la legittimazione del singolo.

Interessante è il quadro degli interventi operati dall’Avvocato del popolo, tra i quali assumo risalto quelli concernenti i diritti dell’uomo, riconosciuti a chiunque, e riguardo ai giudizi ed alle carceri. Significativa appare la lotta alla dilagante corruzione, nel cui ámbito appare vi la particolarità della diffusa corruzione dei giudici.

 

Sebastiano Tafaro

Università di Bari

 

 

                            Indice del volume

 

                                                                               pag.

Premessa di Sebastiano Tafano                                  VII

 

I. L’AVVOCATO DEL POPOLO ALBANESE

 

Sebastiano Tafaro: Le radici. Proposte

3

Natasha Shehu: Dall’Högste Ombudsman all’Avvocato del popolo albanese

 

25

Sintesi del “Rapporto annuale 2000 sull’attività dell’Avvocato del popolo”. 16 febbraio – 31 dicembre 2000

 

101

Sintesi dei Rapporti annuali 2001 e 2002 sull’attività dell’’Avvocato del popolo”

 

117

Sintesi del “Rapporto annuale 2003 sull’attività dell’Avvocato del popolo”

 

151

 

II. LA DIFESA COSTITUZIONALE DELLE PERSONE

 

Thimjo Kondi: Riflessioni sul giudizio di costituzionalità in Albania. La difesa costituzionale dei singoli. Come si può evitare un conflitto istituzionale.

 

 

193

Sokol Sadushi: Il controllo della costituzionalità della norma giuridica ed il ricorso del singolo

 

213

 

APPENDICE I

 

Costituzione della Repubblica di Albania

225

L. N° 8454 del 04/02/1999 sull’Avvocato del popolo

228

                    pag.

L. N° 8485 del 12/05/1999 sul codice di procedura amministrativa della Repubblica di Albania

 

239

L. N° 8503 del 30/06/1999 sul diritto di informazione sui documenti ufficiali

 

242

L. N° 8517 del 20/07/1999 sulla protezione dei dati personali

244

L. N° 9071 del 22/05/2003 sull’emendamento alla L. N° 8328 del 16/04/1998 sui diritti e il trattamento delle persone detenute

 

 

245

L. N° 9135 del 11/09/2003 sulla protezione dei consumatori

246

 

APPENDICE II

 

Unità operativa dell’Università di Bari su “Diritto pubblico”. Le attività di ricerca sull’Albania

 

251

 

 



 

[1] Sulla questione è probabile l’influenza della disciplina prevista per i ricorsi individuali alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, esperibili contro sentenze già definitive nel paese del ricorrente, a mente dell’art. 35 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 1950.

 

[2] V. art. 60 Cost. e art. 2, l. 8454/1999, in Appendice I.