N. 8 – 2009 – Note & Rassegne

 

Studi sull'evoluzione del significato di fructus: dal diritto romano al diritto civile moderno

 

Li Fei

Università di Xiamen

Cina

 

 

 

Sommario: 1. Fructus nel Diritto Romano. – 1.1. L’ analisi etimologica di fructus. – 1.2. La nozione naturalistica di fructus. – 1.3. Il superamento della nozione naturalistica di fructus. – 1.4. La disputa nell’età dei Severi e la selezione di Iustinianus. – 1.5. Supplemento: la distinzione tra il fructus e il “prodotto”. – 2. Fructus nella giurisprudenza del Medioevo e prima della vigilia della codificazione del diritto civile moderno. – 2.1. L’emersione della nozione bipartita di fructus (naturale, industriale). – 2.2. L’emersione della nozione tripartita di fructus (naturale, industriale e civile). – 2.3. La disputa sulla conservazione o l’abbandono del concetto di fructus civiles. – 3. Fructus nel diritto civile moderno. – 3.1. I codici civili ed i diritti civili sotto la nozione tripartita di fructus. A. Fructus nel Codice Civile Francese e nel diritto civile francese. B. Fructus nel Codice Civile Italiano e nel diritto civile italiano. C. Fructus nel Codice Civile Argentino. D. Fructus negli altri codici civili. – 3.2. I codici civili che hanno adottato la nozione naturalistica di fructus. A. Codice Civile Svizzero. B. Codice Civile Etiopico. C. Codice Civile di Québec. – 3.3. – Un codice civile eterogeneo: BGB. – 4. Conclusioni. – 4.1. L’emersione delle nuove forme di reddito e la espansione del significato di fructus. – 4.2. La situazione difficile della nozione tripartita di fructus ed il ritorno alla nozione naturalistica di fructus.

 

 

Fructus è uno dei concetti fondamentali sia nel diritto romano che nel diritto civile moderno; è un punto cruciale della ricerca teorica. Nelle legislazioni dei vari paesi moderni, i legislatori lo interpretano ognuno a modo suo. Questo fenomeno ha profondi radici nel diritto romano. Il termine fructus assume vari significati nei diversi periodi del diritto romano e perfino in diverse opere provenienti dallo stesso periodo, e i differenti significati di fructus che sono stati conservati nelle fonti del diritto romano sono stati accettati diversamente dai vari ordinamenti giuridici che ereditano il diritto romano. Conseguentemente, è impossibile comprendere i diversi aspetti di fructus nel Medioevo, nella giurisprudenza moderna e nei codici civili moderni, se non risaliamo alla sua origine e al suo sviluppo nel diritto romano.

 

 

1. – Fructus nel Diritto Romano

1.1. – L’ analisi etimologica di fructus

 

È generalmente accettato che fructus deriva da frui e fruito che derivano da fruor (fruire, godere). E intanto non ci sembra ipotesi troppo azzardata di riconoscere un nesso tra fruor e frumo (= vescor, mangiare, godere), frumen (gola, esofago), frumentum (grano, frumento)[1]. Così si può dedurre che il significato originario di fructus consiste nelle cose che sono in grado di soddisfare le necessità primarie della vita, quindi, erano i prodotti organici della terra come il frumento, il grano, ecc., visto che il primo periodo della società romana era essenzialmente basato sull'agricoltura.

 

1.2. – La nozione naturalistica di fructus

 

Originariamente, fructus era un concetto legato alla terra, inoltre, era utilizzato solo per indicare i prodotti organici della terra. Ma in un certo momento, i prodotti inorganici della terra come i prodotti delle miniere, cave, vennero considerati anch’essi come fructus[2]. Più tardi, anche i prodotti degli animali come il latte, la lana, i parti di animali erano assimilati a frcutus. Ciò era coerente col cambiamento del modo di vivere dell’uomo, cioè dal modo primitivo-naturale al modo di pascolare, e alla fine si arrivava all’agricoltura, come era stato descritto da Varro[3]. Fino a questo momento, si era formata la completa nozione naturalistica di fructus, quale riguardava esclusivamente solo i prodotti naturali della terra e del bestiame nel senso di «la cosa nuova che deriva dalla cosa-madre»[4]. La Legge delle XII Tavole (tab.12,3: …duplio fructus…) in cui la nozione giuridica di fructus emerse per la prima volta usò il concetto di fructus esattamente nel suo senso naturalistico.

Con lo sviluppo dell’economia sociale di Roma, alcune nuove forme di reddito (come usurae, mercedes, operae servorum) emersero nel tardo periodo della Repubblica, quali erano legate alla cosa-madre, ma non derivavano direttamente dalla cosa-madre, ma per altro motivo esterno. Nonostante tutto ciò, la nozione naturalistica di fructus non cambiò, fino ai fondatori del ius civiles che sono Publius Mucius, Brutus e Manilius (D.1,2,2,39).

Per quanto riguarda il partus ancillae, se sia fructus o non, era stato discusso da Publius Mucius, Manilius e Brutus. I primi due consideravano come fructus il partus ancillae, ma Brutus, considerando la personalità morale della schiava e la sua vera destinazione economico-sociale, si oppose. L’opinione di Brutus prevalse fin dall’inizio del periodo classico[5].

 

1.3. – Il superamento della nozione naturalistica di fructus

 

Nel ultimo secolo della Repubblica, alcuni giuristi cominciano a pensare il rapporto tra le suddette nuove forme di reddito e fructus, tra cui ci sono le teorie di Quintus Mucius Sceavola e di Servius Sulpicus Rufus, che fanno un confronto tra fructus e le nuove forme di reddito. Sceavola tiene la nozione naturalistica: fructus è la cosa nuova proveniente dalla cosa-madre in sé, e sottolinea la differenza essenziale tra l’interesse pecuniario e fructus (D.50,16,121)[6]; Servius fa un confronto tra le operae servorum e fructus della terra (D.40,7,14pr.)[7], ma mantiene la nozione naturalistica di fructus (D.19,2,15,2)[8].

Il superamento della nozione naturalistica di fructus viene iniziato da Labeo, chi per la prima volta in modo esplicito indica un collegamento funzionale tra fructus e l’uomo,e ritiene la funzione essenziale di fructus è quella di soddisfare le esigenze dell’uomo. Questo è anche il criterio per decidere che cosa è il fructus (D.33,2,42)[9]. Il criterio secondo Labeo, ciò le esigenze dell’uomo, rende possibile l’espansione del significato di fructus: fructus non sono soltanto le cose corporale che si separano da cosa-madre senza intaccarne la sua sostanza, ma anche l’utilità incorporale che l’uomo trae dalla stessa senza intaccarne la sostanza, ad esempio, l’utilità ottenuta dall’esercizio di una servitù prediale, il diritto di dare una cosa in pegno, ecc. (D.8,5,4,2 [10]; D.22,1,49D.50,17,72 [11]).

Iulianus costruisce una nozione di fructus che è il normale reddito della cosa, cioè «il reddito proviene dalla cosa corporale senza intaccarne la sostanza e la capacità riproduttiva, secondo la sua normale destinazione d’uso»[12]. La nozione di fructus di Iulianus rivela la coesistenza di due nozioni di fructus: il fructus si interpreta non solamente nel senso “naturalistica”, ma anche secondo la destinazione “economico-sociale” della cosa-madre. Insomma, questa nozione fonda la base della nozione del cosiddetto fructus civiles.

Gaius continua a promuovere la nozione di fructus nel senso “economico-sociale”. Nel suo Institutiones si riferisce solamente il fructus della terra (Gai.2,14;Gai.2,203), però nelle sue altre opere quali sono conservate nella Digesta Iustiniani ci sono le descrizioni sul fructus più dettagliate: D.22,1,28pr.[13] (si riferisce il fructus del bestiame); D.22,1,19,1 [14] (eredita l’idea di Labeo, e ritiene che fructus è l’utilità tratta dall’esercizio del diritto di passare); D.7,7,4 [15] (ritiene che il fructus del schiavi si tratta del loro lavoro). Inoltre, Gaius distingue con successo i redditi ricavabili dalle cose per natura e questi attraverso un negozio giuridico, verificando l’applicabilità della regola stessa per tutti e due tipi dei redditi (D.22,2,19pr.)[16] [17].

 

1.4. – La disputa nell’età dei Severi e la selezione di Iustinianus

 

Dall’età di Severus la discussione sul fructus si divide in due filoni contrapposti: uno di Papinianus, sviluppato ulteriormente da Paulus e seguito da Marcianus; l’altro di Ulpianus, successo da Modestinus e accettato da Iustinianus[18]. Il primo espande il significato di fructus ad ogni utilità periodica percepibile dalla cosa-madre per natura o sulla base del diritto (D.6,1,62pr.; D.22,1,38,13; D.22,1,11,1); il secondo tiene la nozione naturalistica di fructus, e distingue il fructus in sé dalla utilità che assume la vece di fructus (cioè fructus civiles), perciò considera il fructus nel stretto senso naturalistico, però anche questa utilità è considerata come fructus tramite il modo di finzione giuridica, e di conseguenza le regole comuni sono applicate a tutti e due (D.22,1,34; D.5,3,29; D.32,83pr.).

Sebbene alla fine Iustinianus ha accettato l’idea di Ulpianus e ha fatto un sforzo per rendere coerente la nozione di fructus come espressa in D.22,1 (De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora) e le significazioni di fruges e usura in D.50,16,77 [19] e D.50,16,121 [20], la disputa continuativa dalla scoperta delle fonti di diritto romano continua ancora. Iustinianus ha mostrato nella sua Digesta tutte le nozioni diverse di fructus che esistevano nel passato, ma queste nozioni erano diverse nei loro contenuti. Essi soltanto hanno lo stesso nome di fructus, e perciò sono inevitabili che ci sono le contraddizioni e i conflitti[21]. Tuttavia, si lascia proprio lo spazio sufficiente ai giuristi medievali e seguenti per ricostruire il concetto di fructus.

 

1.5. – Supplemento: la distinzione tra il fructus e il “prodotto”

 

Secondo la ricerca di alcuni romanisti, il fructus è diverso dal “prodotto” nella giurisprudenza classica. La utilità periodica sulla base della destinazione di cosa-madre è fructus, altrimenti, la utilità aperiodica o percepibile non sulla base della destinazione di cosa-madre è “prodotto”[22]. Se c’è questa distinzione, il suo valore si tratta di: da un punto, determinare il diritto di usufruttuario, vale a dire, l’usufruttuario ha il diritto solo a fructus; da altro punto, se l’utilità percepibile dalla cosa-madre non è fructus, deve essere restituita al proprietario della cosa-madre dai possessori, sia di buona fede che di mala fede. Vedremo che questa distinzione è ereditata dal Codice Civile Francese ed il Codice Civile Argentino, però il criterio della divisione è cambiato.

 

 

2. – Fructus nella giurisprudenza del Medioevo e prima della vigilia della codificazione del diritto civile moderno

 

Il contribuito dei giuristi medievali per il concetto di fructus riflette principalmente nelle loro disposizioni sistematiche delle materie frammentarie dei giuristi romani, dove forma un sistema generale dei concetti.

 

2.1. – L’emersione della nozione bipartita di fructus (naturale, industriale)

 

La scuola dei Glossatore rappresentata da Franciscus Accursius interpreta il concetto di fructus nel senso naturalistico. Nella sua opera Magna Glossa, la bipartizione della categoria di fructus è fissata per la prima volta: «alii naturales, ut poma et similia; alii industriales ut segetes quae industria hominis queruntur…», vale a dire, la produzione di fructus sia è naturale (fructus naturales) sia ha bisogna di lavoro dell’uomo (fructus industriales). Inoltre, osserva la connessione fra fructus e reditus rilevata da D.50,16,77, e ritiene il reddito è uno elemento essenziale di fructus, tentando di definire unitamente il fructus bipartito come il reddito della cosa[23].

 

2.2. – L’emersione della nozione tripartita di fructus (naturale, industriale e civile)

 

La scuola di Glossatore giustappone il fructus bipartito con le mercedes, non riconoscendo il concetto di fructus civiles raffinato dalla scuola di Commentatore. Solo la nozione tripartita di fructus è chiamata la chiave per decifrare le nozione diverse di fructus nel Corpus Iuris Civilis. La emersione della nozione tripartita di fructus va attribuita a Bartolus che chiarifica il concetto di fructus civiles (compresi l’interesse e l’affitto, ecc.) attraverso la valorizzazione di nuovo della nozione “i redditi percepibile in base al diritto” da Papinianus (D.6,1,62 pr.)[24]. Dopo Bartolus, la disputa sul fructus civiles che appariva nel periodo classico appare nel giurisprudenza seguente nuovamente.

 

2.3. – La disputa sulla conservazione o l’abbandono del concetto di fructus civiles

 

Diciamo che la nozione di fructus di Duaren è semi-naturalista, perché da un punto, lui conserva la nozione naturalista di fructus (ex re ipsa nasci), e afferma la bipartizione del fructus naturales e fructus industriales; da altro punto, estende il regime giuridico proprio del fructus, considerando questa terza classe di fructus (ad esempio, l’affitto, ecc.) come una particolare espressione del fructus industriales, in quanto, secondo Duaren, tutti e due sono condizionati dal factum hominis.

Cujas realizza la contrapposizione chiara tra il fructus e l’interesse: il primo nasce dalla terra o dall’animale, il secondo proviene dal danaro prestato in base all’accordo delle parti. Nel suo commento a D.50,16,121 dice: «Usura mutuatae pecuniae non est in fructu: fructus enim non est legitimum, sed naturale nomen, id est, fructus est, quod natura provenit, at usura naturaliter es pecunia vel nutuo non nascitur, sed ex nova obligatione, id est ex stipulatione»[25] Perciò, Cujas segue la stretta nozione naturalistica di fructus.

Nella sua opera sul fructus, Hugues Doneau realizza la differenza essenziale tra il cosiddetto fructus civiles e fructus naturales, fructus industriales, e ribadisce la nozione naturalistica di fructus. Ma per costruire una nozione unitaria di fructus, Doneau coglie il elemento comune delle tre categorie di fructus attraverso l’ estensione del rapporto tra il reddito e la cosa-madre: fructus naturales è il reddito derivato dalla cosa-madre in sé (ex corpore rei), fructus industriales è quello ottenuto tramite la cosa-madre (ex re), fructus civiles è il reddito sostitutivo derivato dall’uso della cosa-madre (ex usu rei)[26].

Nella sua opera Il Diritto Civile nel Suo Ordine Naturale (1694), Jean Domat costruisce una nozione rigida di fructus sulla base delle sue ricerche sul usufrutto. Domat riconosce fructus nel suo puro senso naturalistico, e nel frattempo i prodotti inorganici della terra sono esclusi dal fructus, vale a dire, il fructus è limitato ai prodotti organici della terra e dall’animale[27].

Subito dopo Domat, arriva la prima ondata di codificare i codici civili moderni. La discussione sul concetto di fructus civiles in teoria continua sempre, ma la nozione tripartita di fructus è accettato dalla maggior parte dei codici civili moderni. Certamente, possiamo vedere anche una tendenza verso il ritorno alla nozione naturalistica di fructus, cioè, l’abbandono della espressione di fructus civiles, ma l’accettazione della nozione naturalistica di fructus. Inoltre, i tre requisiti per definire il fructus trascurati spesso (la produzione secondo la destinazione della cosa-madre, quella periodica, e non intacca la sostanza della cosa-madre) che sono raffinati dai giuristi medievali e seguenti, sono stato attenti e reinterpretati nell’epoca di codificazione.

 

 

3. – Fructus nel diritto civile moderno

3.1. – I codici civili ed i diritti civili sotto la nozione tripartita di fructus[28]

A. Fructus nel Codice Civile Francese e nel diritto civile francese

 

Il Codice Civile Francese accetta la nozione tripartita di fructus che è appena confermata dalla teoria: sono fructus naturales i prodotti naturali della terra, i prodotti e i parti degli animali; sono fructus industriales quelli che provengono dalla terra con la coltivazione (art. 583); sono fructus civiles l’affitto della casa, gli interessi dei soldi che possono essere richiesti alla scadenza, la rata e l’affitto della terra (art. 584). Esso eredita ancora la distinzione tra il fructus e il “prodotto” nel diritto romano. Ritiene generalmente che sono fructus i redditi periodici che la cosa-madre dà senza intaccarne la sostanza, ma per quanto riguarda il “prodotto”, la sua produzione non è periodica e cambia la sostanza della cosa-madre (ad esempio, il minerale dalla terra). Inoltre, la distinzione tra il fructus e il “prodotto” è condizionato anche dalla modalità di gestione, per esempio, sono fructus gli alberi tagliati regolarmente e i minerali scavati in un modo pianificato, ma sono i “prodotti” gli alberi tagliati nell’ultima volta e i minerali scavati non pianificati[29].

Per fructus civiles, oltre a quelli che sono elencati nel Codice Civile, sono anche considerati fructus civiles nella giurisprudenza, alla causa della sua periodicità della distribuzione, i redditi sul investimento del capitale (cioè il profitto ed il dividendo della società commerciale)[30].

 

B. Fructus nel Codice Civile Italiano e nel diritto civile italiano

 

Nel diritto civile italiano, sono fructus quelli che le sue produzioni sono periodiche, sulla destinazione economica e non incida sulla sostanza della cosa-madre. Fructus si distinguono in due categorie: fructus naturales e fructus civiles, il primo sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere (art. 820,comma 1). Invece, fructus civiles sono i redditi che si conseguono da un bene, come corrispettivo del godimento che ne venga concesso ad altri, a fine di sostituire l’utilità che il proprietario della cosa-madre avrebbe ricavato da questa cosa, inclusi gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie, ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (art. 820,comma 3) ed i dividendi azionari, ecc. Fructus civiles devono presentare il requisito della periodicità, quindi non sono fructus i premi che vengono sorteggiati dipendono dal caso[31]. I tradizionali tre requisiti di fructus, cioè il requisito oggettivo (la conservazione della sostanza della cosa-madre), il requisito soggettivola destinazione economicae il requisito naturalistico (la periodicità), sono confermati nel Codice Civile Italiano. Ma ogni requisito è anche criticato nel diverso grado[32].

 

C. Fructus nel Codice Civile Argentino

 

Il Codice Civile Argentino detiene fedelmente la nozione tripartita di fructus: «Son frutos naturales las producciones espontáneas de la naturaleza. Los frutos que no se producen sino por la industria del hombre o por la cultura de la tierra, se llaman frutos industriales. Son frutos civiles las rentas que la cosa produce»(art.  2424). «Son cosas accesorias como frutos civiles las que provienen del uso o del goce de la cosa que se ha concedido a otro, y también las que provienen de la privación del uso de la cosa. Son igualmente frutos civiles los salarios u honorarios del trabajo material, o del trabajo inmaterial de las ciencias» (art. 2330). È unica la disposizione che considera il stipendio e il compenso come fructus civiles, ma rende il significato di fructus civiles così estensivo che il valore della sua esistenza è scontato.

Sarsfield, l’autore di Codice Civile Argentino, delucida dettagliatamente la distinzione tra il fructus e il “prodotto” ereditata dal diritto romano nei commentati sui art. 2329 e art. 2444: sono fructus quelle cose che provengono periodicamente dalla cosa-madre senza intaccarne il suo contenuto, le cui produzioni sono necessarie per la natura della cosa-madre o per la intenzione proprietaria; i “prodotti” sono invece quelle cose separate o tratte dalla cosa-madre, le cui produzioni non sono necessarie o periodiche, e le cui separazioni dalla cosa-madre intaccano necessariamente il suo contenuto. Questa distinzione rivela i requisiti di fructus come “la necessità”, “la periodicità”, “la conservazione della sostanza della cosa-madre”, quindi i prodotti inorganici della terra sono esclusi dal fructus.

 

D. Fructus negli altri codici civili

 

Ci sono altri codici civili che hanno accettato la nozione tripartita di fructus, per esempio, il Codice Civile di Louisiana, nel suo art. 551 dice: «Fruits are things that are produced by or derived from another thing without diminution of its substance. There are two kinds of fruits; natural fruits and civil fruits. Natural fruits are products of the earth or of animals. Civil fruits are revenues derived from a thing by operation of law or by reason of a juridical act, such as rentals, interest, and certain corporate distributions». La sua teoria giuridica ritiene generalmente che il suo fructus civiles comprende anche il fructus della proprietà intellettuale, in particolare di copyright, cioè la royalty[33].

Alcuni codici civili usano soltanto i concetti di fructus naturales, fructus industriales, fructus civiles, ma non ci sono le loro definizioni esplicite, ad esempio, il Codice Civile Russo (art. 136 e art. 218, ecc.), il Nuovo Codice Civile Brasiliano (art. 1215, ecc.), il Codice Civile Egiziano (art. 978, ecc.)[34].

Le definizioni di fructus nel Codice Civile Cileno non sono particolare (art. 644. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza ayuda o no de la industria humana; art. 647. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.), ma il suo concetto di fructus naturales presenta l’esclusione dei prodotti inorganici della terra (art. 645 e art. 646).

Sebbene il Codice Civile Olandese ha definito i concetti di fructus naturales e fructus civiles, ma infatti, il significato di fructus è lasciato alla concezione sociale da determinare: «fructus naturales sono quelle cose che sono considerate fructus di un’altra cosa secondo la concezione sociale; fructus civiles sono quelli diritti che sono considerati fructus dei beni secondo la concezione sociale». Nel questo codice, la cosa indica soltanto la cosa corporale, però il bene include tutte le cose e tutti i diritti patrimoniali, quindi, fructus naturales sono le cose corporali quelle che provengono dalle cose corporali, e fructus civiles sono i diritti quelli che si conseguono dalle cose corporali o dai diritti patrimoniali. L’opinione che considera fructus civiles come il diritto, rivela l’essenza di frcutus civiles.

Può dire che la definizione di fructus nel Codice Civile Maltese è completa ma conservatore: «art. 333. (1) Natural fruits are those which are the spontaneous produce of the soil. The produce and increase of animals and the produce of stone-quarries or of mines are also natural fruits. (2) Industrial fruits of a tenement are those which are obtained by cultivation. (3) Civil fruits are the rents of property let, emphyteutical ground-rents, interest on capitals, and annuities».

Le disposizioni del Codice Civile Giapponese e quelli del Codice Civile di Taiwan sul frcutus sono simili. Nel primo codice: «Sono fructus naturales le produzioni che si producono secondo la destinazione della cosa-madre. Sono fructus civiles il denaro o altre cose ottenuti come corrispettivo del’uso della cosa-madre» (art. 88). Nel secondo codice: «Sono fructus naturales i frutti, le produzioni degli animali e altre produzioni che si producono secondo la destinazione della cosa-madre. Sono fructus civiles gli interessi, gli affitti e altri redditi percepibili in base al rapporto giuridico» (art. 69). Ritiene la teoria giuridica di Taiwan: la “cosa-madre” che produce il fructus può essere la cosa o il diritto, e la produzione di fructus naturales include la produzione organica e inorganica. Il cosiddetto “secondo la destinazione”, si interpretava come “secondo la destinazione economica” nella teoria passata, ma adesso è “secondo ogni destinazione” nella teoria ultima; “il rapporto giuridico” per il fructus civiles include ogni rapporto giuridico, ad esempio, il negozio giuridico e la disposizione giuridica. Il cosiddetto “reddito”, è il corrispettivo ottenuto per l’uso della “cosa-madre” altrui, ad esempio, gli interessi, gli affitti e la royalty, ecc.[35]. Vediamo che il significato di fructus è estensivo, ma con la sua definizione di fructus civiles non può interpretare perché il prezzo della vendita e la rimunerazione del mandato non sono fructus. Se fossero fructus, vale a dire, «ogni reddito o corrispettivo percepibile in base al rapporto giuridico fossero fructus, il concetto di fructus civiles perderebbe il suo valore»[36].

 

3.2. – I codici civili che hanno adottato la nozione naturalistica di fructus

 

A causa della cognizione della eterogeneità di fructus civiles, una tendenza verso il ritorno alla nozione naturalistica di fructus emerge in alcuni codici civili, in cui fructus è soltanto fructus naturales.

 

A. Codice Civile Svizzero

 

La definizione di fructus emerge nel art. 643, comma 2: «Fructus naturales sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune», che è simile alla definizione di Taiwan. Il Codice Civile Svizzero, in cui non c’è il concetto di fructus civiles, limitando il fructus al fructus naturales nel senso naturalistico, usa ancora il termine fructus naturales e non usa fructus direttamente. Questo fatto indica che la sua rottura con la nozione tripartita di fructus non è completa.

 

B. Codice Civile Etiopico

 

Sebbene il Codice Civile Etiopico anche definisce il fructus nel senso naturalistico come il Codice Civile Svizzero, usa ancora il termine fructus naturales. Inoltre, le definizioni di fructus in entrambi codici civili sono simili. L’art. 1170 dice: «(1) il proprietario della cosa-madre è anche il proprietario del suo fructus naturales. (2) Sono considerati come fructus i prodotti periodici della cosa-madre, ogni cosa che è ritratta dalla una cosa, conformemente alla sua destinazione, secondo la pratica comune».

 

C. Codice Civile di Québec

 

Un altro modello che rompe il rapporto completamente con la nozione tripartita di fructus è il Codice Civile di Québec, in cui non emerge anche il concetto di fructus naturales, perché il concetto di fructus naturales implica che c’è un concetto opposto come frcutus civiles. Il fructus nel questo codice è quello «che è prodotto dalla proprietà senza qualsiasi alterazione della sua sostanza», inoltre, il concetto di cosiddetto fructus civiles è sostituito con una termine “revenues (reddito)”, ma il significato di “revenus” è più estensivo di fructus civiles (art. 910). Possiamo vedere che il fructus nel Codice Civile di Québec comprende oltre a le cose prodotte spontaneamente dalla proprietà, dalla coltivazione o dalla lavorazione della terra, le produzioni e gli incrementi degli animali, anche «il diritto che il suo esercizio può rendere più fructus» (art. 910). Questa disposizione sembra eccentrica, ma può anche trovare la sua origine nel diritto romano, cioè la nozione di fructus di Labeo, che considera come fructus l’utilità incorporale tratta dalla cosa-madre senza intaccarne la sostanza, ad esempio, il diritto di dare una cosa in pegno (D.22,1,49=50,17,22).

 

3.3. – Un codice civile eterogeneo: BGB

 

La disposizione sul fructus nel BGB sembra eterogenea, ma è importante per rilevare le essenze di fructus naturales e fructus civiles. Esso non accetta la bipartizione di fructus naturales e fructus civiles, ma di fructus della cosa e fructus del diritto, in base al titolo di ottenere fructus[37]. Sono fructus della cosa quelli ottenuti per il esercizio della proprietà, e sono fructus del diritto quelli ottenuti dalla cosa altrui per il esercizio di altri diritti[38]. Secondo il BGB, il fructus della cosa nel art. 99, comma 1 e il fructus del diretto nel art. 99, comma 2 sono fructus diretti, opposto con il fructus indiretto della cosa o il diritto nel art. 99, comma 3 [39].

Sebbene il BGB non ha adottato espressamente le espressioni di fructus naturales e fructus civiles, ma infatti, alcuni giuristi ritengono che fructus diretto è fructus naturales, e il fructus indiretto è fructus civiles[40]. Questa nuova classificazione di fructus estende potenzialmente il suo ambito, vale a dire, alcune nuove forme di reddito, ad esempio, il cosiddetto fructus della proprietà intellettuale, sono considerate come il fructus indiretto del diritto.

 

 

4. – Conclusioni

4.1. – L’emersione delle nuove forme di reddito e l’espansione del significato di fructus

 

Dal punto dell’evoluzione del significato di fructus , si può vedere che il concetto di fructus sviluppa lungo tale via: inizialmente, sono fructus soltanto quelle cose che provengono dalla terra e possono soddisfare la necessità della vita; poi, il significato di fructus estende alle produzioni della terra e degli animali, così la nozione naturalistica di fructus si forma. Nel tardo periodo della Repubblica, le nuove forme di reddito emergono che sono chiamate fructus civiles dai giuristi medievali e seguenti, così, il criterio di riconoscere il fructus è modificato dal quello naturalistico al quello economico-sociale[41], secondo cui sono fructus non soltanto il reddito corporale, ma anche l’utilità incorporale tratta dalla cosa-madre. I giuristi romani fanno una distinzione tra il fructus e il “prodotto” mentre estendono il significato di fructus. L’evoluzione di fructus nel diritto romano determina i sui significati multipli nei codici civili moderni. Dal diritto romano, con l’aumento delle forme nuove di reddito, il significato di fructus diventa più ampio e si riflette sopratutto sul fructus civiles, cioè, il cosiddetto fructus della proprietà intellettuale (nei diritti civili germanico e di Louisiana), le distribuzioni aziendali (nel diritto civile di Louisiana), i dividendi azionari (nel diritti civili italiano e francese), gli stipendi e i compensi (nel diritto civile argentino), ecc., sono considerati come fructus civiles dai vari Paesi moderni. Una cosa che vale la pena notare è la natura giuridica delle cellule prolifere umane, con lo sviluppo biotecnologico, al cui sempre più attenzioni sono prestate. Alcuni giuristi stanno discutendo se può essere considerato come fructus[42].

 

4.2. – La situazione difficile della nozione tripartita di fructus ed il ritorno alla nozione naturalistica di fructus

 

Da Bartolus che chiarisce il concetto di fructus civiles, la nozione tripartita di fructus è accettata ampiamente dalla seguente giurisprudenza romana e dal diritto civile, ma la voce contraria sempre esiste. In particolare, nella ricerca moderna del diritto romano, la ondata che dubita del concetto di fructus civiles diventa più intensa.

Una opera di G.E. Heimbach sul fructus[43] è considerata la prima consapevole critica della scienza romanistica alla nozione tripartita di fructus, in cui Heimbach propone una definizione unitaria: fructus è ogni cosa che è prodotta da cose corporali attraverso la loro innata forza organica, ma il cosiddetto fructus civiles è quello che deriva in virtù di un negozio giuridico o per l’effetto di legge, sebbene appartiene di solito allo stesso regime giuridico con fructus, non è fructus[44].

Anche Savigny percepisce un indebolimento della nozione tripartita di fructus. Egli riconosce il significato originario di fructus, però non nega la successiva estensione del suo significato giuridico. Sebbene il fructus civiles non è correlato alle leggi organiche della natura, talvolta anche presenta la caratteristica essenziale del fructus, cioè, la periodicità, quindi rende l’ultimo analogico o vicino al primo[45]. La periodicità qui è soltanto un punto comune di ripiego scavato da Savigny per costruire una nozione unitaria di fructus, che non può sostenenre la deliberazione rigorosa, perché la periodicità del reddito percepibile in base al rapporto giuridico è limitata.

Windscheid definisce fructus da tre aspetti: «(1)quelle produzioni organiche di una cosa, cioè l’utilità che la cosa somministra senza la diminuzione della sua sostanza; (2)quelle cose che una cosa somministra come reddito, anche quando esse non appartengono alle produzioni organiche; (3) in senso lato, anche quel reddito non somministrato dalla cosa stessa, ma lucrato da essa per mezzo d’un rapporto giuridico. In questo caso, si chiama fructus civiles, in opposizione al naturales»[46]. Ovviamente, a causa del riconoscimento del carattere distintivo di fructus civiles, Windscheid non va a costruire una nozione unitaria di fructus, ma una non-unitaria che è esplicata in vari aspetti.

In Italia, Bonfante definisce il fructus nella nozione naturalistica: sono fructus «quelle parti staccate della cosa, che negli usi sociali si considerano come il redito della medesima», le quali includono i prodotti delle piante, i parti degli animali, il latte e i prodotti delle miniere. Ma nel frattempo dice «il termine frcutus si usa anche a significare le rendite in denaro che dà l’impiego di un capitali: pigione, nolo, interesse, ecc. Questi fructus si dicono civiles»[47]. Tuttavia, Bonfante ha notato la distinzione tra il frcutus naturales e il fructus civiles nell’uso dei termini. Inoltre, egli osserva sensibilmente una altra differenza notevole: il acquisto di fructus naturales è uno dei modi originario di acquisto, ma il acquisto di fructus civiles appartiene al acquisto derivativo[48].

In Cina, ci sono anche alcuni giuristi che realizzano la eterogeneità di fructus civiles e ritengono che si deve abbandonare il concetto di fructus civiles, vale a dire, fructus è soltanto fructus naturales, intanto, fructus civiles dovrebbe essere chiamato il reddito del capitale[49].

Nei codici civili moderni, la nozione tripartita di fructus non è più la scelta unica, ed il ritorno alla nozione naturalistica di fructus emerge nei alcuni codici civile. Sicuramente, il fructus civiles, come l’estensione del fructus, in fatti non è, ma è considerato tramite la finzione giuridica come, fructus. Sebbene c’è una certa coincidenza dell’applicabilità di regole comuni a tutti e due, fuori di questo, fructus civiles è assolutamente diverso dal fructus propriamente detto, e la sua esistenza rende impossibile per costruire una nozione unitaria di fructus. Il ritorno alla nozione naturalistica tradizionale di fructus sarebbe la tendenza futura dell'evoluzione del significato di fructus. Invece, le nuove forme di prodotto che emergeranno nel futuro grazie allo sviluppo biotecnologico, se potranno essere considerati fructus o meno, non è chiaro attualmente.

 

 



 

[1] Cfr. Enciclopedia del Diritto (XVIII:Foro-Giud), Milano 1962, 189; Xie Daren, Dizionario Latino-Cinese, Pechino 1988, 236.

 

[2] Mario Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 386.

 

[3] Cfr. M.T.Varro, De Re Rustica, a W. D. Hooper et H. B. Ash editi, apud Loeb Classical Library, Londinii 1934, 312-314.

 

[4] Riccardo Cardilli, La nozione giuridica di fructus, Napoli 2000, 393.

 

[5] Pietro Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Milano 1987, 201; altresì cfr. Mario Talamanca, Elementi di diritto romano, Milano 2001, 239.

 

[6] Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione.

 

[7] Servus, qui testamento domini, cum decem heredi dedisset, liber esse iussus erat, heredi mercedem referre pro operis suis solebat: cum ex mercede heres amplius decem recepisset, servus liberum esse aiebat: de ea re consulebatur. respondit non videri liberum esse: non enim pro libertate, sed pro operis eam pecuniam dedisse nec magis ob eam rem liberum esse, quam si fundum a domino conduxisset et pro fructu fundi pecuniam dedisset.

 

[8] …sed et si labes facta sit omnemque fructum tulerit…

 

[9] In fructu id esse intellegitur, quod ad usum hominis inductum est: neque enim maturitas naturalis hic spectanda est, sed id tempus, quo magis colono dominove eum fructum tollere expedit. itaque cum olea immatura plus habeat reditus, quam si matura legatur, non potest videri, si immatura lecta est, in fructu non esse.

 

[10] In confessoria actione, quae de servitute movetur, fructus etiam veniunt. sed videamus, qui esse fructus servitutis possunt: et est verius id demum fructuum nomine computandum, si quid sit quod intersit agentis servitute non prohiberi. sed et in negatoria actione, ut labeo ait, fructus computantur, quanti interest petitoris non uti fundi sui itinere adversarium: et hanc sententiam et pomponius probat.

 

[11] Fructus rei est vel pignori dare licere.

 

[12] Riccardo Cardilli, La nozione giuridica di fructus, cit., 395.

 

[13] In pecudum fructu etiam fetus est sicut lac et pilus et lana

 

[14] Iter quoque et actus si petitus sit, vix est ut fructus ulli possint aestimari, nisi si quis commodum in fructibus numeraret, quod habiturus esset petitor, si statim eo tempore quo petisset ire agere non prohiberetur: quod admittendum est.

 

[15] Fructus hominis in operis constitit et retro in fructu hominis operae sunt. et ut in ceteris rebus fructus deductis necessariis impensis intellegitur, ita et in operis servorum.

 

[16] in fructu haec numeranda esse, quod locata ea re mercedis nomine capi potuerit.

 

[17] Riccardo Cardilli, La nozione giuridica di fructus, cit., 241ss.

 

[18] Cfr. Riccardo Cardilli, La nozione giuridica di fructus, cit., 255.

 

[19] frugem’ pro reditu appellari, non solum frumentis aut leguminibus, verum et ex vino, silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis capitur, iulianus scribit. ‘ fruges’ omnes esse, quibus homo vescatur, falsum esse: non enim carnem aut aves ferasve aut poma fruges dici.…

 

[20] Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione.

 

[21] Non soltanto nella Digesta Iustiniani, ma anche nelle Institutiones Iustiniani ci sono le interpretazioni contraddittorie di fructus come I.2,1,35. Per le critiche a questo frammento, cfr. Barry Nicholas, Una introduzione al diritto romano, tradotto in cinese da Huang Feng, Pechino 2004, 151.

 

[22] Zhou Nan, Sul diritto romano, Pechino 2004, 314.

 

[23] Riccardo Cardilli, La nozione giuridica di fructus, cit., 398-399.

 

[24] …non natura pervenit, sed iure percipitur…

 

[25] Per le descrizioni del fructus da Duaren e Cujas, cfr. Riccardo Cardilli, La nozione giuridica di fructus, cit., 401-402.

 

[26] Hugonis Donelli, De fructibus, in Opera omnia (Tomus Decimus), Caput III, Roma 1828, 1406-1426.

 

[27] Jean Domat, The Civil Law in its Natural Order (Volume I). Translated from the French by William Strahan, LL.D., Edited from the Second London Edition by Luther S. Cushing, Littleton, Colorado 1980, 410-413, 421.

 

[28] Un punto da ricordare: fructus naturales nella nozione tripartita è nel suo senso stretto,ma nei alcuni codici civili che accettano la nozione tripartita di frucut non ci sono il concetto di fructus industriales. In questi casi, fructus naturales in cui è nel suo senso estensivo (incluso fructus industriales).

 

[29] Yin Tian, Diritti reali di Francia, Pechino 1998, 101-102.

 

[30] Cfr. il commentario sull’art. 586 nel Codici Civile Francese, tradatto da Luo Jiezhen, Pechino 2005, 486. La trasformazione della natura di dividendo, cfr. Yin Tian, Diritti reali di Francia, cit., 102-103.

 

[31] Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano 2004, 127-128.

 

[32] Cfr. Enciclopedia del Diritto (XVIII:Foro-Giud) , Milano 1962, 210-215.

 

[33] Vedi J. Wesley Cochran, It Takes Two to Tango!: Problems with Community Property Ownership of Copyrights and Patents in Texas, Baylor L. Rev., 2006, Spring (58); Dane S. Ciolino, How Copyrights Became Community Property (Sort of): Through the Rodrigue v. Rodrigue Looking Glass, Loy. L. Rev., 2001, Summer (47), etc.

 

[34] La legge sui diritti reali della P.R.C è lo stesso.

 

[35] Cfr. Wang Zejian, Le opere giuridice complete, vol. 11, Pechino 2003, 233-234, p.237.

 

[36] Peng Sheng, L’essenza di fructus civiles come corrispettivo di usufrutto, in Tribuna delle scienze sociali, 2008 (6), 53.

 

[37] È significativo confrontare questa classificazione con la ricerca del Bonfante sul fructus: Pietro Bonfante, Istituzioni di diritto romano, cit., 230.

 

[38] Mei Zhongxie, Sommario di diritto civile, Pechino 1998, 85-86.

 

[39] Sull’art. 99, cod. civ., cfr. Dieter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg 1997, 1202-1208.

 

[40] Shi Shangkuan, Introduzione al diritto civile, Pechino 2000, 272-274.

 

[41] Cfr. Giovani Pugliese, Istituzioni di diritto romano, 3° ed., Torino 1991, 432.

 

[42] Cfr. Qiu Wenhui, La natura delle cellule staminali nel sangue del cordone ombelicale e loro derivati, Tesi di Master della Università di Dongwu, 2005; Liu Chengqing, La attribuzione della proprietà intellettuale biotecnologia - concentrati sui diritti derivati da tessuti umani, Tesi di Master della Università Statale di Chenggong, 2004.

 

[43] G.E. Heimbach, Die Lehre von der Frucht nach den Gemeinem, in Deutschland Geltenden Rechten, Leipzig, 1843.

 

[44] Riccardo Cardilli, La nozione giuridica di fructus, cit., 8.

 

[45] Vedi M. F. C. De Savigny, Sistema del Derecho Romano Actual (Tomo V) , Traducido del Alemán por M. CH. Guenoux, Vertido al Castellano por Jacinto Mesía y Manuel Poley, Precedido de un Prólogo de D.Manuel Durán y Bas,  Madrid : F. Góngora y Compañía, Editores, 1879, 70-71.

 

[46] Bernardo Windscheid, Diritto Delle Pandette (Volume primo,parte seconda), Con note e Riferimenti al Diritto Civile Italiano, Iniziate da Carlo Fadda e Paolo Emillo Bensa, Continuate da Pietro Bonfante, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1925, 17-20.

 

[47] Pietro Bonfante, Istituzioni di diritto romano, cit., 145.

 

[48] Id., 221.

 

[49] Gao Fuping, Sul Diritto Reale, Pechino: Casa Editrice del Sistema Giuridico Cinese, 2001, 802. Le differenze più dettagliate tra il fructus naturales e il fructus civiles, vd. Li Fei, Studi sul concetto di fructus, Tesi di Master della Università di Xiamen, 2009, 30-32.