ds_gen Università di Sassari/Seminario di Diritto Romano/Pubblicazioni-6

 

Giovanni Lobrano

“Uxor quodammodo domina”

Riflessioni su Paul. D. 25.2.1

Sassari 1989

 

 

Avvertenza

 

[p. 1]

 

Questo studio è nato nel quadro e per stimolo di una complessa ricerca sul sistema giuridico latinoamericano, nella quale sono stati individuati, quali elementi concorrenti – tra altri – a determinarne la unitaria fisionomia (nonché la capacità di 'resistenza' di fronte al sistema di common law’), il Diritto romano e il ruolo centrale della famiglia, con lo specifico dei regimi della comunione coniugale di beni (BUSNELLI). I quesiti scientifici si pongono spontaneamente in presenza dello schema interpretativo, dominante in dottrina, secondo cui ogni regime di comunione coniugale di beni è estraneo al Diritto romano e risale invece alla tradizione giuridica germanica.

Se non è eccessivamente dispendioso verificare le interne debolezze della tesi della origine propriamente ed esclusivamente germanica dei moderni regimi di comunione di beni fra coniugi, è ben più dogmaticamente arduo revocare in dubbio la tesi – consolidata nella dottrina romanistica per qualità e quantità di contributi costantemente concordanti – del carattere “individualista” e comunque assolutamente anticomunitario del regime matrimoniale romano, specie 'classico'. Tuttavia, sia il tenore delle forti sia, in definitiva, lo stesso stato della dottrina mi appaiono tali da fare considerare lecito uno studio che si ponga precisamente sulla strada di un simile obiettivo.

Nucleo centrale del presente studio è la esegesi di Paul. D. 25.2.1, recante la esplicita affermazione (di Nerva e Cassio) che la uxor non può fare furto al marito quanto la societas vitae la rende quodammodo domina. Esegesi di per sé piana, ove non comportasse l'onere, per un verso, di ripensare le odierne, molteplici e tra loro contrastanti interpretazioni del testo e, per altro verso, di rimettere in questione schemi dogmatico-sistematici ad esse comuni. Ciò che offre – per altro – la opportunità, certamente utile sul piano metodologico, del tentativo di beneficiare

[p. 2]

dei contributi dottrinali senza restarne – totalmente – condizionati e impediti nell'esercizio del diritto-dovere al rischio della autonomia di giudizio.

Il testo di Paul. D. 25.2.1 ha infatti la particolarità di presentarsi provocatorio rispetto agli schemi dottrinali dominanti così da venire autorevolmente dichiarato rimaneggiato a opera di pseudo giuristi di una epoca di decadenza, in forma tanto grossolana da risultare inequivocabile e al contempo (nonché a parità, ovviamente, di professione dogmatico-sistematica) da essere correntemente considerato nella sostanza genuinamente 'classico', in forza di diversa concezione del rigore della connessa semantica giurisprudenziale. Concezione, questa ultima, combinantesi anche con la moderna tendenza dottrinale a distinguere in quella stessa semantica modi e contenuti religiosi, e/o 'fattual-sociali' da modi e contenuti propriamente 'giuridici'. Tale particolarità esalta la menzionata opportunità di una discussione sperimentalmente radicale (attraverso una lettura deliberatamente 'ingenua' del testo antico) di quegli schemi e dei metodi di approccio alle fonti, sui quali quegli schemi si sostengono.

Il tema di Paul. D. 25.2.1 presenta il vantaggio didattico di una evidente attualità per la sua rilevanza sia sul piano della formazione storica degli odierni sistemi e ordinamenti giuridici (la questione sopra ricordata del rapporto tra Diritto romano e moderni diritti di famiglia), sia sul piano della loro odierna vicenda: questione – in generale - della concezione e del ruolo della famiglia e – in particolare dei rapporti patrimoniali fra coniugi, con lo specifico della disciplina normativa del furto fra coniugi. Ciò che consente (quanto meno in termini di aspirazione) di uscire dalle strettoie del dilemma tra lo studio storico e lo studio dogmatico del Diritto romano, entrambi di per sé (e il secondo – paradossalmente persino più che il primo) in difficoltà ad assicurarne quel requisito che il Koschaker ricordava essenziale

[p. 3]

per ogni studio ‘giuridico’: l‘essere «dem Gegenwart orientiert» (P. KOSCHAKER, Europa und das römiche Recht3 <München-Berlin 1958> 352).

Il tentativo di una prima sistematica raccolta e lettura (realizzate attraverso il controllo delle schede originali della Redazione del Thesaurus Linguae Latinae, che vivamente ringrazio) di fonti letterarie e giuridiche in materia di 'società coniugale' e connesse forme condominiali del matrimonio romano (capitolo ‘II’), costituisce un complementare strumento di studio.

 

Fertilia, 1989.