Università
di Sassari/Seminario di Diritto Romano/Pubblicazioni-7
Francesco Sini
del
“diritto internazionale antico”
Sassari, Libreria
Dessì Editrice, 1991
pp. 304
Digesta
Iustiniani 1, 8, 6,
5
(Marcian. l. III inst.) ... sicut
testis
in ea re est Vergilius.
Fas e Nefas
Sommario: 1. Premessa.
– 2. Morfologia e etimologia del
termine fas. – 3. Varietà di usi
nelle fonti. – 4. Nefas e religio.
– 5. Valore
normativo del fas e sistema
giuridico-religioso romano: posizioni e limiti della dottrina romanistica
odierna. – 6. Georg. 1, 269 (fas et iura sinunt) e
le altre occorrenze di fas come
sostantivo. – 7. Le occorrenze di nefas come sostantivo. – 8. Valori giuridici e religiosi
delle espressioni nefas esse - fas esse. – 9. Conclusione: fas come sfera comune a uomini e
dèi.
[p. 83]
È noto che proprio in Virgilio troviamo
quella che, non a torto, può essere definita la
più famosa citazione del termine fas di
tutta la letteratura latina:
Quippe etiam festis
quaedam exercere diebus
fas et
aura sinunt[1].
Da questo testo deriva, per varie vie (Servio[2], Isidoro di Siviglia[3]), la
comune accezione del fas come lex divina (e la sua tradizionale contrapposizione allo ius, lex humana) che tanto ha influenzato il campo
degli studi romanistici contemporanei per
quanto riguarda i rapporti tra religione e diritto in Roma antica[4].
[p. 84]
Nel tentativo di precisare l'effettivo valore
delle nozioni di fas e del suo derivato nefas, non si presenta perciò priva
di motivazioni la scelta metodologica di muovere dall'analisi degli impieghi virgiliani delle due parole[5]; pur
senza nascondere che si tratta di un
approccio parziale e naturalmente incompleto, suscettibile dunque di
ulteriori verifiche con altre fonti.
Prima di esaminare la varietà di
accezioni che fas e nefas (e le
espressioni fas est - nefas
est) assumono nei versi virgiliani, pare
opportuno svolgere alcune considerazioni più
generali riguardanti la morfologia, l'etimologia e
l'uso di tali termini; nonché riflettere sul significato e
sul valore normativo del fas e del nefas nel
"sistema giuridico-religioso"[6] romano.
[p. 85]
Secondo l'opinione della dottrina dominante, in sintonia peraltro con quanto sostenevano grammatici antichi
di varia epoca e autorevolezza[7], fas sarebbe
sostantivo neutro indeclinabile[8]; su
tale opinione non mancano tuttavia seri dubbi da parte di altri studiosi[9],
né contrarie affermazioni nelle fonti[10].
Mette conto, comunque, notare che nell'età di Virgilio, qualunque fosse
stata la morfologia originaria della parola, il processo di sostantivazione di fas si presentava ormai completamente compiuto[11]: il poeta
ne dà addirittura la declinazione al genitivo, seppure dovendo utilizzare il gerundio del verbo fari[12].
[p. 86]
Anche per quanto riguarda l'etimologia la situazione
è piuttosto
controversa. Due teorie diverse si presentano infatti come ugualmente probabili, al punto da lasciare dubbioso
sulla scelta perfino un grande linguista come G. Devoto[13].
La prima di queste teorie, conforme ad una tradizione romana[14], ricollega fas alla greca qšmij: si tratterebbe in sostanza della «stessa voce greca deformata dalla
fonetica etrusca»[15]; fas deriverebbe da una radicale dha = qe ed avrebbe il senso di “porre”,
“fondare”, “stabilire”[16].
La seconda si rifà invece ad una radice bha = “apparire” (da cui il greco (fa…nw), connessa peraltro con una radice bha-s = “parlare” (da cui il greco fhm… ed il latino fari): sulla base di
[p. 87]
questa
etimologia fas dovrebbe
significare “cosa detta”, “apparizione”,
insomma manifestazione della volontà divina[17]. Anche
quest'ultima teoria, ma soprattutto la connessione fas-fari, rappresenta comunque
il pensiero di una parte autorevole della cultura romana[18]: l'aveva sostenuta il
grande Varrone nel suo De lingua Latina[19] ed era stata accettata
da Verrio
Flacco nella compilazione dei Fasti[20].
[p. 88]
Veniamo all'uso della parola fas. Nelle
fonti più risalenti si trova utilizzata
prevalentemente con valore attributivo in locuzioni impersonali (fas est...) per
indicare «la liceità di un determinato comportamento in relazione
ad un potere soprannaturale»[21]. Testimonianza, certo
antichissima, di quest'uso costituisce il calendario romano[22], in cui alcuni giorni
erano
[p. 89]
preceduti dalla
lettera F per significare che in quei giorni era fas[23] compiere
attività umane che non erano lecite nei giorni segnati con la lettera N (nefas). Questa distinzione tra dies fasti e dies
nefasti[24]
aveva, fra l'altro, notevole importanza anche per l'esercizio dei poteri magistratuali, sia in rapporto alla liceità di ius agere cum populo[25], sia alla pronuncia sine piaculo da parte dei praetores dei tria verba caratterizzanti la funzione
giusdicente: do, dico, addico[26].
[p. 90]
Nel primo secolo a. C. si fanno sempre più
numerosi
gli esempi
che attestano come abituale per l'epoca un uso obbiettivo della parola. Nella lingua di
Cicerone, di Livio e dello stesso
Virgilio troviamo fas utilizzato per esprimere il concetto astratto di lecito[27]: si tratta di esempi di un altro
impiego della
parola, che diviene equivalente di ciò che è lecito e da qui «per un ulteriore spiegabilissimo
processo di astrazione, diventa la norma stessa che esprime ciò che
è lecito e ciò che non è lecito»[28]. Non sarei tuttavia d'accordo con
l'Orestano[29] nel ritenere che questo fenomeno di
astrazione debba datarsi in età ciceroniana, poiché alcuni importanti
testi, a torto sottovalutati dallo stesso Orestano, costituiscono un ostacolo
abbastanza serio per la tesi
dell'illustre studioso.
I testi sono due: il verso di Accio, Trag. 593:
ibi fas, ibi cunctam anticam castitudinem[30],
che
indiscutibilmente offre una testimonianza del fenomeno di
[p. 91]
astrazione già per l'epoca
preciceroniana, pur trattandosi in effetti
«di anticipare di un poco l'inizio del nuovo uso»[31]; e il ben più rilevante passo di Livio, 1, 32, 6, in
cui lo storico patavino trascrive in prosa commatica il
solenne carmen della rerum repetitio, recitato nel ritus belli indicendi dal pater
patratus dei sacerdoti Fetiales[32]:
Legatus ubi ad fines eorum venit unde res
repetuntur, capite velato filo – lanae velamen est – Audi,
Iuppiter, inquit; audite, fines – cuiuscumque
gentis sunt, nominat –; audiat fas: ego sum publicus
nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque
meis fides sit[33].
[p. 92]
Inficiare l'attendibilità di questa formula dei feziali mi pare
opera assai difficoltosa. Non basta certo constatare che ci troviamo «di fronte ad una formula
rimodernata»[34],
poiché questo fatto di per sé non dimostra una qualche difformità
di contenuto rispetto alla formula originaria[35]; né più
convincente
[p. 93]
sembra essere l'argomentazione di chi ritiene, a proposito della
personificazione di fas, inverosimile per l'epoca arcaica «un siffatto grado di astrazione»[36];
debolissime infine si presentano le obiezioni di quegli studiosi
che giudicano sospetto il carmen della rerum repetitio in
ragione della mancanza di notizie circa la consistenza e la
conservazione dell'archivio dei Fetiales[37].
[p. 94]
Sull'attendibilità della
formula e sulla personificazione di fas in età arcaica, mette conto riferirsi – per
aderire – all'insegnamento di G. Dumézil: il grande studioso
francese ha scritto infatti, nella sua fondamentale opera sulla
religione romana, una pagina risolutiva sulla questione:
«c'est en vertu d'une conception
a priori, primitiviste,
infantiliste, de la religion et de la pensée romaines anciennes
qu'on déclare impossible la personnification
de ce fas, [...] les premiers Romains étaient certainement capables de cet effort, eux
qui avaient déjà animé, incarné
dans des prêtres le flamen neutre, l'augur neutre, et qui n'allaient pas tarder [...] à personnifier,
de façon plus stable que fas et en le féminisant, le venus neutre»[38].
L'impiego della parola fas come sostantivo può, dunque, datarsi in età risalente; ne è
conferma la presenza, oltre che nella lingua – peraltro fortemente conservatrice
– dei documenti
sacerdotali[39], anche nella tradizione giurisprudenziale:
Pomponio, Libr. sing. enchir. = D. 1, 2, 2, 24: captumque amore virginis omne fas
ac nefas miscuisse.
[p. 95]
Marciano, Libr. II inst. = D. 48, 18, 5: duplex crimen est, et
incestum, quia cognatam violavit contro fas, et adulterium vel stuprum adiungit[40].
Ciò
non toglie, ovviamente, che l'impiego come sostantivo abbia avuto sempre un'estensione minore rispetto all'uso di fas in funzione di predicato[41].
Per
quanto riguarda il significato di nefas, prevale ormai l’opinione che con tale termine gli
antichi Romani indicassero tutto quello «che non fosse possibile fare
senza incorrere nella reazione della natura stessa o nell'ira degli dei»[42];
da ciò consegue che il concetto di nefas rimanda a valori che
l'odierna dommatica giuridica definisce imperativi[43]
– il nefas è inteso
[p. 96]
sempre in senso obbligatorio – connessi con le sfere
del "vietato" e del "dovere"[44].
In merito alla derivazione della parola, i
linguisti concordano nel ritenere nefas «sorti de l'expression ne
fas est où il faut entendre ne-
comme négation de phrase et non comme préfixe»[45]. L'uso di nefas nell'arcaica forma ne
fas (est) si ritrova ancora negli antiquari di età
tardo-repubblicana ed imperiale, soprattutto
in testi che fanno riferimento a realtà religiose e giuridiche
antichissime.
Festo, p.
424 L.: At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed,
qui occidit, parricidi non damnatur[46].
[p.
97]
Gellio, Noct. Att. 10, 15, 14: Pedes lecti, in quo cubat, luto tenui circumlitos esse oportet et de eo lecto trinoctium continuum non decubat neque in eo lecto cubare alium
fas est[47].
Il lungo frammento di Fabio Pittore sulle
prescrizioni religiose che regolavano la vita dei flamines Diales[48] presenta,
[p.
98]
sempre a proposito di nefas, un altro motivo d'interesse: in esso, infatti, a fronte di proibizioni
rese col termine nefas,
abbiamo
alcuni divieti espressi invece con la parola religio. Gellio,
Noct. Att. 10, 15, 3:
Equo Dialem flaminem vehi religio est[49].
[p. 99]
Questo passo presenta notevoli implicazioni
che ora possono appena accennarsi. Nella dottrina
romanistica contemporanea[50] si
è ampiamente discusso sulla natura del divieto in esso
contenuto, e sulle probabili motivazioni religiose che lo ispiravano, senza tuttavia pervenire a risultati
conclusivi[51]. Allo stesso modo
non si comprende il significato del divieto di
[p. 100]
montare a cavallo posto al dittatore[52]; ma
certo non può essere un fatto casuale che un divieto del tutto
simile vincolasse sia il flamen Dialis, cioè il
sommo sacerdote di Giove, sia il dictator (magister populi), cioè il magistrato cittadino col massimo
potere[53].
Nella prospettiva che qui interessa, il passo sembrerebbe comunque confermare la tesi dell'esistenza di uno
stretto rapporto semantico tra nefas e religio - religiosus, secondo il significato che a questi
termini viene dato da Festo (p.
Idem religiosum quoque esse, † qui non iam † sit
aliquid, quod ibi homini facere non liceat; quod si faciat, adversus deorum
voluntatem videatur facere[54].
[p. 101]
Ulteriore conferma offrono due testi di Macrobio:
Sat. 1, 16, 16: Nam, cum Latiar, hoc est Latinarum sollemne, concipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum
mundus patet, nefas est proelium sumere[55].
[p. 102]
Sat. 1, 16, 18: Unde et Varro ita
scribit Mundus cum patet, deorum tristium atque
inferum quasi ianua patet. Propterea non modo proelium committi,
verum etiam dilectum rei militaris
causa habere ac militem proficisci, navem solvere, uxorem liberum quaerendorum causa ducere religiosum est[56].
In essi il medesimo divieto (di attaccare battaglia) viene espresso in un passo con nefas e nell'altro con religiosus.
Differenti opinioni coesistono nella dottrina romanistica
[p. 103]
riguardo al valore normativo del fas nel sistema
giuridico-religioso romano. Vi è chi ne sostiene il valore puramente
permissivo: è il caso di studiosi quali J. Paoli[57] e
A. Guarino[58]. Lo
studioso francese, ricollegandosi al concetto greco di Ósion, identifica il fas con la
«sphère des activités permises aux hommes par les dieux»[59]; per il Guarino il fas «vi stette a significare
ciò che gli dei lasciassero, per conseguenza, agli uomini di fare o di non fare a loro
scelta»[60].
Altri individuano nel fas un valore, per così dire, obbligatorio: É. Benveniste[61], ad esempio, intende l'espressione fas est
nel
senso di «enonciation en paroles divines et impératives» di tutto ciò «qui est voulu par les
dieux». Nello stesso senso si orienta R. Schilling[62], per il quale le singole
manifestazioni
del fas sono «l'expression d'une volonté des
dieux».
Predominano tuttavia, pur con aggiustamenti e distinguo, le note tesi di R. Orestano[63]. Per l'illustre studioso, «fas sta
[p. 104]
ad
indicare la liceità di determinati atti o comportamenti»[64], connessi soprattutto con la
sfera religiosa; a tale concetto di liceità
sarebbe del resto conforme l'antichissimo impiego di ius: termine che, solo in un secondo tempo, col sorgere
della nozione astratta di norma, avrebbe cominciato ad esprimere anche
questa nozione, differenziandosi così dal fas, rimasto invece fermo nel significato originario[65]. Ma
sovente, secondo l'Orestano, alla nozione di
"liceità", espressa con fas est, non è estranea la nozione di
"necessità"; si hanno, infatti, dei casi in cui determinati atti o comportamenti
appaiono considerati non soltanto
leciti (= conformi alla volontà degli dèi), ma necessari (= espressamente
voluti dagli dèi): da ciò il valore incerto di fas, che oscilla – a parere dello studioso
– tra «il permesso e il dovere»[66].
A simili concetti mi pare si avvicinino anche altri storici del diritto come P. Noailles[67], quando qualifica il fas «ce qui est permis ou ordonné par les dieux»; o storici
della religione come
K. Latte, il quale nella sua Römische
Religionsgeschichte ricorre
ai verbi «dürfen», «können» e
«müssen» per definire il contenuto
religioso e giuridico del fas[68].
Nelle diverse accezioni di fas, pur
sommariamente esposte, si evidenzia
l'insufficienza dei concetti della moderna logica giuridica per la comprensione
delle categorie dello
ius
[p. 105]
divinum[69]: concetti deontici come
"obbligatorio", "permesso", "vietato"[70], si
presentano, in questo caso, inadeguati e parziali
per i molteplici contenuti che al fas
facevano capo nel sistema giuridico-religioso romano. Questa
preoccupazione era stata, peraltro,
già avvertita da P. Catalano nello studio del fas in
rapporto ad atti e procedure dello ius
augurium[71]. Pur
[p. 106]
ammettendo che nell'inauguratio la risposta divina al si est fas dell'augure «è, se positiva, un permesso», da cui consegue «il valore permissivo del fas in generale»[72]; lo studioso si mostra pienamente consapevole sia della molteplicità di contenuti del fas (che si esprime ad esempio «nel valore di autorizzazione, aumentativo, esortativo per dirla con Capitone, che ha il permesso divino espresso nell'inauguratio»[73]), sia della difficoltà di rendere in termini giuridici tale molteplicità di contenuti: «si potrebbe far leva – scrive al riguardo il Catalano – sul concetto di "permesso" come comprensivo dell’“obbligatorio” e del "potestativo": si dovrebbe cioè assimilare il concetto di fas al concetto di "permesso" (inteso come non proibito), e non a quello di "potestativo"; e si potrebbe dire che l'affermazione divina che alcunché è fas lasci incerti se sia obbligatorio o potestativo... Ma questo schema non ci rappresenterebbe la realtà romana nella concreta sovrapposizione dei motivi psicologici del permesso e dell'esortazione»[74].
[p. 107]
La varietà delle opinioni della dottrina suggerisce
infine alcune riflessioni conclusive.
A) In primo luogo va constatato che il significato ed il valore di fas non possono cogliersi appieno senza riferimento al segno antitetico espresso con nefas. Sebbene sul piano terminologico-concettuale questa parola sia derivata da fas, attraverso l'espressione ne fas est, in cui, com'è noto, ne- ha valore di negazione e non di prefisso[75]; tuttavia proprio alla definizione del nefas l’esperienza giuridica della comunità romana primitiva rivolgeva le sue prime e maggiori cautele[76]. Per preservare anzi tutto la pax deorum, che riposava sulla perfetta conoscenza di ciò che potesse turbarla, degli atti che mai dovevano essere compiuti, delle parole che mai dovevano essere pronunciate[77]. Emerge dunque il concetto di fas al
[p. 108]
negativo: è fas tutto quello
che non è nefas (sia
esso permesso, obbligatorio, autorizzato, consigliato).
B) Nell'antitesi fas/nefas si manifesta anche la peculiarità dei
rapporti tra uomini e dèi nel sistema giuridico-religioso romano, in cui proprio la distinzione tra il
"divino" e l’“umano” rappresenta,
com'è stato dimostrato, «la più antica concezione romana
del mondo»[78].
Su tale concezione del mondo, da cui risulta
evidente la cautela definitoria sacerdotale e la tendenza universalistica
della scienza pontificale[79],
si fonda del resto la stessa definizione di iurisprudentia accolta nei Digesta di Giustiniano[80],
nonché la summa divisio
[p. 109]
rerum[81] della giurisprudenza romana. Forse anche il grande Varrone nella strutturazione
delle sue Antiquitates, in divinae e
[p 110]
humanae[82], si riferisce a questa «più antica concezione romana del mondo».
L'antitesi fas/nefas (e quindi i
rapporti tra uomini e dèi) appare fondata in particolar modo sul sentimento che
spazio e tempo appartenessero agli
dèi: da ciò il convincimento di
una regolamentazione
divina dei rapporti umani, e dei rapporti tra uomini e divinità,
attraverso il manifestarsi di imperativi e permessi[83]
rilevabili di volta in volta nelle singole attività umane.
Risulta secondario, in questa prospettiva, distinguere riguardo alle manifestazioni divine tra
"rivelato" e "richiesto":
distinzioni che stava alla base della classificazione dei segni
[p 111]
augurali
in oblativi e impetrativi[84]. Mette conto, semmai, evidenziare come l'estendersi del potere di interrogare gli dèi assicurasse
una sempre maggiore sfera di libertà all'operare degli uomini[85].
Fra i passi virgiliani in
cui ricorre il termine fas quello certamente
più dibattuto, almeno fra i giuristi, è Georg. 1, 268-269:
Quippe etiam festis
quaedam exercere diebus
fas et iura sinunt,
in cui il poeta accosta il fas, usato come sostantivo, con gli iura. È noto che, nel commento al verso 269, il grammatico Servio
rende esplicita la definizione di fas:
Fas et iura sinunt id est divina humanaque
iura permittunt: nam ad religionem fas, ad homines iura pertinent[86];
e che sempre dal verso di Virgilio, seppure attraverso la definizione serviana, dipende con molta
probabilità l'identificazione del
fas con la lex divina
e la sua antitesi allo ius, lex
[p. 112]
humana, proposta da Isidoro di Siviglia in un passo delle Origines
assai famoso[87].
Sulla
base di questi testi la dottrina romanistica contemporanea ha teorizzato la
vigenza presso i Romani, fin
dall'antichissima età delle origini
della civitas, di due diversi sistemi normativi: uno, che faceva capo al fas, si configurava come diretta emanazione della volontà
divina; mentre l'altro, identificabile con lo ius, consisteva nell'insieme dei precetti
posti in essere dagli uomini[88].
Oggi, grazie ai risultati acquisiti dall'Orestano[89], la maggior parte degli studiosi tende a rigettare questa interpretazione (non mancano tuttavia eccezioni autorevoli[90]): il termine esprimerebbe in sostanza non tanto un sistema di norme, quanto piuttosto il concetto generico del "lecito" religioso[91]; si nega inoltre che possa ritenersi originaria la
[p. 113]
contrapposizione del fas allo ius, poiché tale parola sia da un punto di vista semantico, sia per la materia, si presentava nell'età arcaica ugualmente connessa con la sfera
del "sacro"[92]. Resta,
invece, tuttora controversa la questione relativa alla esatta determinazione dei
differenti campi che in origine sarebbero stati riservati al fas e allo ius[93].
Non
è oggetto di questa ricerca approfondire il complesso problema
del rapporto fas/ius; esso d'altra parte si presenta marginale nel contesto virgiliano,
poiché troviamo i due termini
citati insieme solo in un altro verso:
fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura[94];
laddove però il vocabolo fas appare
usato con valore attributivo (est infatti è sottinteso) e non allude al concetto di
lecito, ma alla liceità religiosa
di quanto Sinone si accinge a rivelare[95].
[p. 114]
Merita semmai una notazione la studiata solennità
dell'espressione fas mihi...[96], che in qualche
modo sembra riecheggiare il linguaggio delle antiche preghiere catoniane: uti
tibi ius est[97].
Ma torniamo a Georg. 1, 269. Acutamente
è stato notato che nel passo non si trova traccia di una
contrapposizione tra fas e ius
nel senso di lex divina e lex humana, semmai «Virgile marque
la concordance des divina humanaque iura, et il faut entendre
par fas le domaine des activités concédées par les dieux
aux hommes, par ius la réglementation par les hommes à
l'intérieur de ce domaine»[98].
L'argomento trattato da Virgilio presentava,
in effetti, profonde implicazioni sia con il fas, sia
con gli iura (umani e divini), sia con la religio[99]:
[p. 115]
Quippe etiam festis
quaedam exercere diebus
fas et iura sinunt: rivos deducete nulla
relígio vetuit, segeti praetendere saepem,
insidias avibus moliri, intendere vepres
balantumque gregem fluvio
mersare salubri[100].
Il poeta enumera una serie di opere agricole consentite durante i dies festi, materia quindi di competenza pontificale[101], la cui regolamentazione costituiva parte del contenuto
dei libri del collegio, com'è attestato dal Servio
Danielino:
Sane quae feriae a quo genere hominum vel
quibus diebus observentur, vel quae festis diebus fieri permissa
[p. 116]
Sint, siquis scire desiderat, libros pontificales
legat[102].
Il tema inoltre era usuale fra gli scrittori
di agricultura; se ne era
occupato Catone il Censore:
Per ferias potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortum fodiri, pratum
purgari, virgas vinciri, spinas
eruncari, expinsi far, munditias fieri[103];
e dopo
Virgilio ne avrebbe trattato Columella[104].
[p. 117]
Orbene, proprio il testo di Columella contiene un'utile indicazione per comprendere quale sia il
significato di fas nel verso virgiliano,
e quale preoccupazione abbia spinto il poeta ad affiancarlo agli iura. Dal contesto del de re rust. 2, 21, si evince che Virgilio, nel descrivere quali attività
si potessero exercere nei giorni di festa, non si era strettamente attenuto alle prescrizioni pontificali, che pure dovevano essere
ormai improntate ad una pratica assai
permissiva, come insegnava il pontefice massimo e giurista Q. Mucio
Scevola[105]:
[p. 118]
Scaevola denique
consultus, quid feriis agi liceret, respondit:
quod praetermissum noceret[106].
Columella, infatti, dopo aver riportato testualmente i vv. 268-272, osserva però: quamquam
pontifices negant segetem feriis saepire debere. Virgilio
proponeva, dunque, una sua personale interpretazione[107] del quod
praetermissum noceret, più
estensiva rispetto alla dottrina
tradizionale dei pontefici; da ciò la cautela giuridico-religiosa
della terminologia virgiliana (fas
et
[p. 119]
iura sinunt..., nulla religio vetuit) e la finezza del richiamarsi al fas, «l'assise mystique» degli
stessi iura[108].
In maniera ugualmente appropriata, dal
punto di vista giuridico e religioso, la parola fas viene impiegata nel verso 3, 55 dell'Eneide:
Ille, ut opes fractae Teucrum et
fortuna recessit,
res Agamemnonias victriciaque arma secutus
fas omne abrumpit: Polydorum
obtruncat et auro
vi potitur. Quid non mortalia pectora cogis,
auri
sacra fames![109]
Anche in questo caso
il commento di Servio rende esplicita l'infrazione del fas che
Virgilio lascia soltanto intendere: Fas omne et cognationis, et iuris
hospitii[110].
Il riferimento al fas appare quindi assai appropriato, per le evidenti
implicazioni
[p. 120]
giuridiche
e religiose sottese all'episodio: da una parte riguardavano il rapporto di cognatio che legava Polidoro al suo uccisore[111]; dall'altra il mancato rispetto dello ius
hospitii[112], gravissima
offesa contro Iuppiter alla cui
tutela il rapporto era affidato, si
configurava in termini giuridici come violazione del fas, cioè dello stesso "fondamento" religioso della virtuale universalità dello ius fetiale[113], ius che – giova
ricordare – era considerato dai Romani «vigente verso tutti
i popoli»[114].
Veniamo infine agli altri due luoghi in cui Virgilio
utilizza fas come sostantivo. Nei versi che seguono
abbiamo l'espressione immortale fas:
O genitrix, quo fata vocas? aut quid petis istis?
mortaline manu factae immortale carinae
[p. 121]
fas habeant certusque incerta pericula lustret
Aeneas? cui tanta deo permissa potestas?[115];
condizione che Giove, nonostante le preghiere della madre Cibele, nega alle navi troiane proprio per il loro essere
manufatti umani[116].
Di
non facile precisazione pare il significato di
fas in questi altri due
versi dell'Eneide:
fas obstat, tristique palus inamabilis unda
alligat et noviens Styx interfusa
coërcet[117].
Secondo E. Paratore[118] «collocato con forza all'inizio, il vocabolo sta a significare esplicitamente "la legge
divina"»; tuttavia, bisogna ricordare che Servio faceva
riferimento alla natura e leggeva fata in luogo di fas: fata obstant iura naturae[119].
Il poeta utilizza la parola sia come sostantivo,
sia in locuzioni verbali (nefas esse); in un caso perfino come
aggettivo[120]
[p. 122]
Poco rileva in questo luogo precisare i tempi in cui si venne affermando il fenomeno di
sostantivazione di nefas, peraltro ormai ben consolidato in età virgiliana[121];
fenomeno che deriva quasi sicuramente, come propone
R. Orestano[122], dalla sostantivazione di fas: dell'illustre
studioso non mi pare, tuttavia, da condividere
la tesi che si sarebbe trattato di un fenomeno
relativamente tardo[123]. Ma
torniamo agli impieghi virgiliani di nefas con funzione sostantivale.
Nel verso 505 del primo libro delle Georgiche il termine sembra doversi intendere nel senso generico di
"illecito"[124]:
Iam pridem nobis caeli te regia, Caesar,
invidet atque hominum
queritur curare triumphos,
quippe ubi fas versum atque nefas: tot
bella per orbem,
tam multae scelerum facies; non ullus
aratro
dignus honos[125].
[p. 123]
Nell'Eneide il poeta ricorre al termine nefas, anzi all'espressione tantumque nefas, per qualificare negativamente il proposito manifestato da Anchise di farsi abbandonare dai
suoi durante
l'incendio di Troia[126]; Enea risponde infatti in questo modo:
Mene ecferre pedem, genítor, te
posse relicto
sperasti tantumque nefas patrio excedit ore?[127],
cosciente che per un figlio un simile comportamento
sarebbe stato
senza dubbio uno scelus[128], «in netto contrasto con le leggi divine»[129] e con il dovere della pietas. Del contrasto semantico tra nefas e pius - pietas Virgilio si mostra
ben consapevole in Aen. 2, 183-184:
Hanc pro Palladio moniti, pro numine laeso
effigiem statuere, nefas quae triste piaret[130],
[p. 124]
quando presenta l'atto di piare quale rimedio al nefas triste[131].
Al significato di scelus rimandano
anche le espressioni dirumque nefas:
Illa dolos dirumque nefas in pectore
versar,
certa mori, variosque irarurn concitat aestus[132]:
in questo caso si presenta utile per la comprensione
dell'oggetto del nefas il
commento di Servio
Danelino: nefas,
quia sua manu peritura erat[133];
immane nefas:
Vendidit hic auro patriam dominumque
potentem
imposuit, fixit leges pretio atque
refixit;
hic thalamum
invasit natae vetitosque hymenaeos;
ausi omnes immane nefas ausoque potiti[134];
[p. 125]
maius nefas:
Quin etiam in silvas, simulato numine
Bacchi,
maius adorta nefas maioremque orsa
furorem
evolat et natam frondosis montibus abdit[135].
Allo stesso modo è definito nefas l'uxoricidio
delle Danaidi, inciso sul balteo di Pallante:
Et laevo pressit pede talia fatus
exanimem, rapiens immania pondera baltei
impressumque nefas: una sub nocte iugali
caesa manus iuvenum foede
thalamique cruenti,
quae Clonus Eurytides multo caelaverat auro[136];
gravissima violazione dei vincoli familiari, considerata
dai giurista romani un crimen
contra fas[137].
Abbiamo poi due testi in cui nefas appare utilizzato da Virgilio in accezioni del tutto insolite.
Nel primo troviamo il termine riferito a una
persona.
Non ita. Namque etsi nullum memorabile nomen
feminea in poena est nec habet victoria laudem,
extinxisse nefas tamen et sumpsisse
merentis
[p. 126]
laudabor poenas animumque explesse iuvabit
ultricis famae et cineres satiasse meorum[138].
Nel racconto di Enea la fatale Elena,
ritenuta dall'eroe troiano meritevole di morte, è
qualificata appunto nefas: mette conto rilevare come questo impiego virgiliano
rimandi, significativamente, alla condizione giuridica del homo sacer[139], il
[p. 127]
quale, dopo che la comunità lo aveva riconosciuto
colpevole, poteva essere messo a morte da chiunque.
Insolito è anche l'uso di nefas nel secondo testo virgiliano:
Non iam prima peto Mnestheus neque vincere certo;
quamquam o! — sed superent, quibus hoc, Neptune, dedisti;
estremos pudeat rediisse. Hoc vincite, cives,
et prohibite nefas[140].
Nell'enfasi dell'esortazione Mnesteo proclama
nefas per i Troiani classificarsi ultimi nella gara
delle navi[141].
[p. 128]
Resta infine da menzionare l'uso virgiliano
di nefas in forma esclamativa parentetica:
Te, Turne, nefas, te triste manebit
supplicium, votisque deos venerabere seris[142];
sequiturque (nefas) Aegyptia coniunx[143];
quosne (nefas) omnis infanda in morte reliqui[144].
Singolare il caso del verso 7, 73, sempre
dell'Eneide:
visa (nefas) longis comprendere crinibus
ignem,
dove l'espressione parentetica non indica un giudizio del
poeta, «ma l'impressione di sgomento e di orrore di chi assiste al
[p.
129]
miracolo»[145]. Lo
stesso sgomento, carico di scrupolo religioso e
di implicazioni giuridiche, che doveva pervadere i Romani al manifestarsi di eventi considerati nefas dal
collegio degli auguri[146]:
sacerdoti esperti di tecniche e riti mediante i
quali si riteneva di poter interpretare[147] la
[p. 130]
Volontà degli dèi e quindi preposti alla determinazione
del fas[148].
[p. 131]
Nei versi in cui Virgilio impiega nefas in funzione di predicato,
prevale un significato del termine sicuramente più tecnico-giuridico: l'espressione nefas est esprime, cioè, l'idea di un divieto categorico proveniente dalla
sfera divina, che comporta in caso di violazione precise sanzioni religiose e/o
giuridiche per i responsabili[149]. Assai convincente,
anche riguardo agli impieghi virgiliani, appare quanto
scriveva J. Paoli[150] nel suo stimolante
saggio Le monde juridique du paganisme romain: «L'idée
dominante qu'il faut trouver dans la phrase nefast est a été
certainement celle d'une défense divine ou religieuse, et
cette défense [...] apparaît comme une interdiction de
pénétrer, fût-ce seulement par la vue ou par la
pensée, dans un domaine réservé aux dieux».
Virgilio, ad esempio, considera nefas che Caronte trasporti nella sua tetra barca degli esseri viventi:
Umbrarum hic locus est, somni noctisque soporae;
corpora viva nefas Stygia vectare carina[151].
Per la teologia romana, infatti, un simile atto, mescolando
[p. 132]
le sfere contrapposte della vita e della morte,
perturberebbe lo stesso ordine del mondo, fondato appunto proprio sul fas[152].
Altrove, è nefas differre i sacra annuali
che il re Evandro soleva celebrare in onore di Eracle:
Interea sacra haec, quando huc venistis
amici,
annua, quae differre nefas, celebrate
faventes
nobiscum et iam nunc
sociorum adsuescite mensis[153].
Si avvertono in questi versi forti assonanze col linguaggio
sacerdotale[154]; da notare la precisa
connotazione del termine faventes, sicuramente ricalcato sul lessico religioso, come
peraltro annota il Servio Danielino: Ut in sacris 'favete linguis',
'favete vocibus'[155].
[p. 133]
Veniamo all'impiego della locuzione fas esse. Emerge chiaramente il valore polivalente di
tale espressione, al contrario del valore sempre imperativo di nefas (imperativo negativo = vietato), fas esse nel linguaggio virgiliano si riferisce non solo ad atti e comportamenti non vietati
né comandati, ma anche ad atti
e comportamenti ritenuti invece inderogabili sulla base del dovere religioso. Ciò risulta con
particolare evidenza analizzando i versi in cui il poeta impiega fas
in funzione di predicato.
Sovente la locuzione fas est - esse viene usata nell'Eneide, soprattutto quand'è in vario modo congiunta a fata, per significare la necessità di essere o di dover essere determinati comportamenti (di uomini e dèi) aderenti a un destino. Principalmente al destino di Enea e dei Troiani superstiti[156], la cui missione notava il Fustel de Coulanges[157] «est de sauver les Pénates de la cité», fondando una nuova Troia:
[p. 134]
Per varios casus, per tot discrimina rerum
tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas
ostendunt: illic fas regna resurgere Troiae[158];
ma anche
a quello di altri personaggi:
Me natam nulli veterum sociare procorum
[p. 135]
fas erat, idque omnes
divique hominesque canebant[159]
dove
è quest'ultimo verbo che suggerisce la vicinanza al concetto di fata[160].
Una
più attenta riflessione meritano i versi che seguono:
nulli
fas Italo tantam subiungere gentem:
externos
optate duces[161];
poiché in essi l'uso di fas, sebbene riferito ad ambiente etrusco ed ugualmente collegato ai fata svelati dal vecchio aruspice di Aen. 8, 499, suggerisce
singolari analogie con la cerimonia romana dell’inauguratio.
É noto che gli auguri (Cicerone, De leg. 2, 21) mediante l'inauguratio
miravano all'accertamento della volontà
divina, riguardo a persone e cose che si volevano destinare a rilevanti funzioni politico-religiose comunitarie. Della
inaugurazione relativa a persone, rex
e sacerdotes[162], Livio trascrive la formula solenne, seppure riferendola
all'assunzione del regno da parte di Numa Pompilio:
[p. 136]
Tum lituo in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, precatus ita est: Iuppiter poter,
si est fas hunc Numam Pompilium, cuius
ego caput teneo, regem Romae esse,
uti tu signa nobis certa adclarassis inter
eos fines quos feci. Tum peregit verbis auspicio quae mitti vellet[163].
Rispetto a questa formula, di chiara
derivazione sacerdotale, il contesto virgiliano è alquanto
impreciso; ciò non impedisce
tuttavia di intravvedere gli elementi essenziali dell'inauguratio. Anzi tutto una "risposta divina" negativa su chi
potesse sostituire il re Mezenzio (nulli fas Italo); quindi l'offerta di scettro e corona a Evandro (Aen. 8, 105-106), il rifiuto di
questi
[p.
137]
«per la fredda vecchiaia» e la richiesta ad Enea
di essere ductor di
Teucri ed Italici (Aen. 8,
513); infine il manifestarsi dei signa (inviati da Venere) che inducono il titubante
troiano ad accettare il comando:
Namque inproviso
vibratus ab aethere fulgor
cum sonitu venit et ruere omnia viso repente
Tyrrhenusque tubae mugire per aethera
clangor.
Suspiciunt, iterum
atque iterum fragor increpat ingens:
arma inter nubem caeli in regione serena
per sudum rutilare vident et pulsa tonare [164].
Enea, ricordando le promesse della madre, riconosce in essi, correttamente da un punto di vista
augurale, l'espressione della volontà di Iuppiter: dice infatti ad Evandro (Aen. 8, 533) ego poscor Olympo.
Resta fuori dalla portata del presente lavoro
qualsiasi valutazione d'insieme sull'essenza e sul ruolo dei fata nell'Eneide,
nonché sulla più generale concezione virgiliana del fatum[165]: mette conto, tuttavia, sottolineare
l'antichità del culto
[p. 138]
dei Fata nell'area laziale, in particolare a
Lavinio, collegato peraltro al culto di Enea, come attestano molte
evidenze archeologiche databili nel III secolo a. C.[166].
Per
la religiosità virgiliana la sfera del fas
ha naturalmente anche una
valenza permissiva che si estende
a tutti i comportamenti umani, suscettibili di qualche interesse per la divinità. Talvolta, in questa prospettiva, la parola viene
usata come sinonimo dello stesso favore degli dèi:
Heu nihil invitis fas quemquam fidere
divis![167].
In altri versi fas sta invece a significare la concessione
ai mortali di facoltà
sovrumane:
Huic percussa nova mentem
formidine mater
Duc, age, duc ad nos, fas illi limina divom
tangere ait[168].
Ma dove il valore permissivo del fas emerge con maggiore
vigore è nelle formule di preghiera:
Di, quibus imperium
est animarum, umbraeque silentes
et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia
late,
sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro
[p.
139]
pandere res alta terra et caligine mersas[169];
oppure in espressioni interrogative quali: si fas est
dicere[170], si fas
est credere[171].
Sarebbe, tuttavia, errato credere che il fas
riguardi solo
[p. 140]
l'approvazione divina dei comportamenti umani: ad esso
secondo Virgilio si uniformano anche le azioni degli stessi dèi. Il fas sta alla base
dei rapporti reciproci tra divinità:
Aeolus haec contra: Tuos, o regina, quid
optes,
explorare labor; mihi iussa capessere fas est[172].
Così risponde il dio dei venti Eolo
alle richieste di Giunone. Altrove vediamo Venere suggerire alla stessa Giunone:
Tu coniunx, tibi fas animum temptare
precando[173].
In un altro passo è invece Nettuno che
rassicura Venere della sua totale
disponibilità:
Tum Saturnius haec
domitor maris edidit alti:
Fas omne est, Cytherea,
meis te fidere regnis,
unde genus ducis. Merui quoque: saepe furores
compressi et rabiem tantam caelique marisque[174].
Infine nel verso Aen. 8, 397,
Vulcano ricorda sempre a Venere che
anche in altre occasioni fas nobis
Teucros armare fuisset.
Per questo assai opportunamente, nella vibrata
preghiera di Aen. 6, 63-65, il
poeta fa rivolgere Enea agli dèi richiamandoli al fas:
[p. 141]
Vos quoque Pergameae
iam fas est parcere genti,
dique deaeque omnes,
quibus obstitit Ilium et ingens
gloria Dardaniae[175].
A quanto di comune – secondo Virgilio
– hanno uomini e divinità nel sistema
giuridico-religioso romano.
[4] Così, ad esempio, RUDOLF VON
JHERING, L'esprit du droit romain,
I, Paris 1886 (rist. an. Bologna 1969), p. 267, vedeva la
caratteristica più rilevante della
«mission pour le monde juridique», tipica dei Romani, proprio nella separazione primordiale tra religione e
diritto, espressa da «l'antithèse du fas et du
ius». Cfr. anche G. PADELLETTI - P. COGLIOLO, Storia del diritto romano, 2a ed., Firenze 1886, pp. 21 ss.;
L. MITTEIS, Das römische Privatrecht bis auf die Zeit
Diokletians, I, Leipzig 1908, pp. 22 ss.; C. FERRINI, v. Fas, in Nuovo
Digesto Italiano, V, Torino
1938, col. 919; F. SCHULZ, I principii
del diritto romano, trad. it. a cura di V.
Arangio-Ruíz, Firenze 1949, pp. 22 s.
[5] I termini fas e nefas ricorrono in Virgilio rispettivamente 25 e 19 volte: nell'Eneide il primo è impiegato in 21 versi, il secondo in 18; nelle Georgiche
abbiamo 4 occorrenze
di fas e una di nefas. Cfr. H. MERGUET, Lexikon zu Vergilius, Leipzig 1912 (rist. an. Hildesheim - New York 1969), pp. 236 s., 446; D. FASCIANO, Virgile Concordance. Églogues,
Géorgiques, Énéide, Roma - Montreal 1982, pp. 329, 614.
[6] Riguardo all'uso del termine "sistema"
in luogo di "ordinamento" e della espressione
"sistema
giuridico-religioso", vedi le motivazioni offerte da P. CATALANO,
Linee del sistema
sovrannazionale romano, I, Torino 1965, pp. 30 ss., in part. 37 n. 75; Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano.
Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in Aufstieg
und Niedergang der römischen Welt, II. 16, 1, Berlin - New York 1978,
pp. 445 s.; Diritto e
persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino 1990, p. 57.
Il concetto di “ordinamento giuridico” viene invece utilizzato da F. FABBRINI, L'impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale, Milano 1974 (cfr. p. 120, ivi in n. 210 la critica delle posizioni del Catalano), e riproposto con rinnovato vigore negli scritti più recenti di R. ORESTANO: Diritto. Incontri e scontri, Bologna 1981, pp. 395 ss.; Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, pp. 348 ss. Sulla «nozione di ordinamento giuridico e sua applicabilità all'esperienza romana», vedi infine P. CERAMI, Potere ed ordinamento nell'esperienza enza costituzionale romana, Torino 1987, pp. 10 ss.
[7] Per una agevole consultazione di queste fonti, cfr. E. VETTER, v. Fas, in Thesaurus Linguae Latinae, VI, 1927, col. 287.
[8] Si vedano, per tutti, A. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de
la langue latine, 4a ed., Paris 1967, p. 217; É. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes,
2. Pouvoir, droit, religion,
[9] W. W. FOWLER, The religious experience of
the Roman people, London 1911, p. 487; R. ORESTANO, Dal
ius al fas. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma
dall'età primitiva all'età classica, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano 46, 1939, pp. 244 s.; H. FUGIER, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, Paris 1963, p. 131.
[10] É il caso di Virgilio
Marone,
il grammatico,
per il quale, heri instar fas nonnulli putant nomina esse
inflectibilia, sed nos adverbia esse non ambigimus (= Gramm. Lat.
8, 188, 18-19, ed. Keil).
[13] G. DEVOTO, I problemi
del più antico vocabolario giuridico
romano,
in Atti del Congresso Internazionale di Diritto
romano, I, Pavia 1934, p. 25; nello stesso senso si orienta M. KASER, Das altrömische
ius,
Göttingen 1949, p. 30 n. 39.
[14] Cfr. Ausonio, Techn. 8, de diis,
1: Prima deum fas quae
Themin est Graiis; Paolo, Fest. ep., p. 505 L.: Themin deam putabant esse,
quae praeciperet hominibus id petere, quod fas esset,
eamque id esse extimabant, quod et fas est. Altri riferimenti in R. ORESTANO, Dal ius al fas, cit., p. 216 n. 46.
[15] U. COLI, Regnum, in Studia et documenta historiae
et iuris 17, 1951, ora in ID., Scritti di diritto romano, I, Milano 1973, p. 439: «Fas corrisponde a qšmij. La corrispondenza più
ancora che nel concetto sta nella parola,
poiché, a mio avviso, la voce latina è la stessa voce greca
deformata dalla fonetica etrusca»: cfr. inoltre ibidem n. 103.
[16] «Statuto,
legge divina», interpretava C. FERRINI, v. Fas, in Nuovo Digesto Italiano, cit., p. 918; cfr. nello stesso
senso C. GIOFFREDI, Diritto e processo nelle
antiche forme giuridiche romane, Roma 1955,
p. 25 n. 1; ma soprattutto H. FUGIER, Recherches sur l'expression du
sacré dans la langue latine, cit., pp. 142 ss.; e G. DUMÉZIL, Idées romaines, Paris 1969, p. 61; La religion romaine archaïque, 2a ed., Paris 1974, p. 144 (= trad. it. a cura di F.
Jesi, La religione
romana arcaica, Milano 1977, p. 127).