ds_gen Università di Sassari/Seminario di Diritto Romano/Pubblicazioni-7

 

Bellum-1Francesco Sini

 

Bellum Nefandum. Virgilio e il problema

del “diritto internazionale antico”

 

Sassari, Libreria Dessì Editrice, 1991

 

pp. 304

 

 

 

Digesta Iustiniani 1, 8, 6, 5

(Marcian. l. III inst.) ... sicut

testis in ea re est Vergilius.

 

 

 

Fas e Nefas

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Morfologia e etimologia del termine fas. – 3. Varietà di usi nelle fonti. – 4. Nefas e religio. – 5. Valore normativo del fas e sistema giuridico-religioso romano: posizioni e limiti della dottrina romanistica odierna. – 6. Georg. 1, 269 (fas et iura sinunt) e le altre occorrenze di fas come sostantivo. – 7. Le occorrenze di nefas come sostantivo. – 8. Valori giuridici e religiosi delle espressioni nefas esse - fas esse. – 9. Conclusione: fas come sfera comune a uomini e dèi.

 

 

[p. 83]

1. – Premessa

 

È noto che proprio in Virgilio troviamo quella che, non a torto, può essere definita la più famosa citazione del termine fas di tutta la letteratura latina:

 

Quippe etiam festis quaedam exercere diebus

fas et aura sinunt[1].

 

Da questo testo deriva, per varie vie (Servio[2], Isidoro di Siviglia[3]), la comune accezione del fas come lex divina (e la sua tradizionale contrapposizione allo ius, lex humana) che tanto ha influenzato il campo degli studi romanistici contemporanei per quanto riguarda i rapporti tra religione e diritto in Roma antica[4].

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Nel tentativo di precisare l'effettivo valore delle nozioni di fas e del suo derivato nefas, non si presenta perciò priva di motivazioni la scelta metodologica di muovere dall'analisi degli impieghi virgiliani delle due parole[5]; pur senza nascondere che si tratta di un approccio parziale e naturalmente incompleto, suscettibile dunque di ulteriori verifiche con altre fonti.

Prima di esaminare la varietà di accezioni che fas e nefas (e le espressioni fas est - nefas est) assumono nei versi virgiliani, pare opportuno svolgere alcune considerazioni più generali riguardanti la morfologia, l'etimologia e l'uso di tali termini; nonché riflettere sul significato e sul valore normativo del fas e del nefas nel "sistema giuridico-religioso"[6] romano.

 

[p. 85]

2. – Morfologia e etimologia del termine fas

 

Secondo l'opinione della dottrina dominante, in sintonia peraltro con quanto sostenevano grammatici antichi di varia epoca e autorevolezza[7], fas sarebbe sostantivo neutro indeclinabile[8]; su tale opinione non mancano tuttavia seri dubbi da parte di altri studiosi[9], né contrarie affermazioni nelle fonti[10]. Mette conto, comunque, notare che nell'età di Virgilio, qualunque fosse stata la morfologia originaria della parola, il processo di sostantivazione di fas si presentava ormai completamente compiuto[11]: il poeta ne dà addirittura la declinazione al genitivo, seppure dovendo utilizzare il gerundio del verbo fari[12].

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Anche per quanto riguarda l'etimologia la situazione è piuttosto controversa. Due teorie diverse si presentano infatti come ugualmente probabili, al punto da lasciare dubbioso sulla scelta perfino un grande linguista come G. Devoto[13].

La prima di queste teorie, conforme ad una tradizione romana[14], ricollega fas alla greca qšmij: si tratterebbe in sostanza della «stessa voce greca deformata dalla fonetica etrusca»[15]; fas deriverebbe da una radicale dha = qe ed avrebbe il senso di “porre”, “fondare”, “stabilire”[16].

La seconda si rifà invece ad una radice bha = “apparire” (da cui il greco (fa…nw), connessa peraltro con una radice bha-s = “parlare” (da cui il greco fhm… ed il latino fari): sulla base di

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questa etimologia fas dovrebbe significare “cosa detta”, “apparizione”, insomma manifestazione della volontà divina[17]. Anche quest'ultima teoria, ma soprattutto la connessione fas-fari, rappresenta comunque il pensiero di una parte autorevole della cultura romana[18]: l'aveva sostenuta il grande Varrone nel suo De lingua Latina[19] ed era stata accettata da Verrio Flacco nella compilazione dei Fasti[20].

 

[p. 88]

3. – Varietà di usi nelle fonti

 

Veniamo all'uso della parola fas. Nelle fonti più risalenti si trova utilizzata prevalentemente con valore attributivo in locuzioni impersonali (fas est...) per indicare «la liceità di un determinato comportamento in relazione ad un potere soprannaturale»[21]. Testimonianza, certo antichissima, di quest'uso costituisce il calendario romano[22], in cui alcuni giorni erano

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preceduti dalla lettera F per significare che in quei giorni era fas[23] compiere attività umane che non erano lecite nei giorni segnati con la lettera N (nefas). Questa distinzione tra dies fasti e dies nefasti[24] aveva, fra l'altro, notevole importanza anche per l'esercizio dei poteri magistratuali, sia in rapporto alla liceità di ius agere cum populo[25], sia alla pronuncia sine piaculo da parte dei praetores dei tria verba caratterizzanti la funzione giusdicente: do, dico, addico[26].

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Nel primo secolo a. C. si fanno sempre più numerosi gli esempi che attestano come abituale per l'epoca un uso obbiettivo della parola. Nella lingua di Cicerone, di Livio e dello stesso Virgilio troviamo fas utilizzato per esprimere il concetto astratto di lecito[27]: si tratta di esempi di un altro impiego della parola, che diviene equivalente di ciò che è lecito e da qui «per un ulteriore spiegabilissimo processo di astrazione, diventa la norma stessa che esprime ciò che è lecito e ciò che non è lecito»[28]. Non sarei tuttavia d'accordo con l'Orestano[29] nel ritenere che questo fenomeno di astrazione debba datarsi in età ciceroniana, poiché alcuni importanti testi, a torto sottovalutati dallo stesso Orestano, costituiscono un ostacolo abbastanza serio per la tesi dell'illustre studioso.

I testi sono due: il verso di Accio, Trag. 593:

 

ibi fas, ibi cunctam anticam castitudinem[30],

 

che indiscutibilmente offre una testimonianza del fenomeno di

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astrazione già per l'epoca preciceroniana, pur trattandosi in effetti «di anticipare di un poco l'inizio del nuovo uso»[31]; e il ben più rilevante passo di Livio, 1, 32, 6, in cui lo storico patavino trascrive in prosa commatica il solenne carmen della rerum repetitio, recitato nel ritus belli indicendi dal pater patratus dei sacerdoti Fetiales[32]:

 

Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite velato filo – lanae velamen est – Audi, Iuppiter, inquit; audite, fines – cuiuscumque gentis sunt, nominat –; audiat fas: ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit[33].

 

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Inficiare l'attendibilità di questa formula dei feziali mi pare opera assai difficoltosa. Non basta certo constatare che ci troviamo «di fronte ad una formula rimodernata»[34], poiché questo fatto di per sé non dimostra una qualche difformità di contenuto rispetto alla formula originaria[35]; né più convincente

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sembra essere l'argomentazione di chi ritiene, a proposito della personificazione di fas, inverosimile per l'epoca arcaica «un siffatto grado di astrazione»[36]; debolissime infine si presentano le obiezioni di quegli studiosi che giudicano sospetto il carmen della rerum repetitio in ragione della mancanza di notizie circa la consistenza e la conservazione dell'archivio dei Fetiales[37].

[p. 94]

Sull'attendibilità della formula e sulla personificazione di fas in età arcaica, mette conto riferirsi – per aderire – all'insegnamento di G. Dumézil: il grande studioso francese ha scritto infatti, nella sua fondamentale opera sulla religione romana, una pagina risolutiva sulla questione: «c'est en vertu d'une conception a priori, primitiviste, infantiliste, de la religion et de la pensée romaines anciennes qu'on déclare impossible la personnification de ce fas, [...] les premiers Romains étaient certainement capables de cet effort, eux qui avaient déjà animé, incarné dans des prêtres le flamen neutre, l'augur neutre, et qui n'allaient pas tarder [...] à personnifier, de façon plus stable que fas et en le féminisant, le venus neutre»[38].

L'impiego della parola fas come sostantivo può, dunque, datarsi in età risalente; ne è conferma la presenza, oltre che nella lingua – peraltro fortemente conservatrice – dei documenti sacerdotali[39], anche nella tradizione giurisprudenziale:

 

Pomponio, Libr. sing. enchir. = D. 1, 2, 2, 24: captumque amore virginis omne fas ac nefas miscuisse.

 

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Marciano, Libr. II inst. = D. 48, 18, 5: duplex crimen est, et incestum, quia cognatam violavit contro fas, et adulterium vel stuprum adiungit[40].

 

Ciò non toglie, ovviamente, che l'impiego come sostantivo abbia avuto sempre un'estensione minore rispetto all'uso di fas in funzione di predicato[41].

 

 

4. – Nefas e religio

 

Per quanto riguarda il significato di nefas, prevale ormai l’opinione che con tale termine gli antichi Romani indicassero tutto quello «che non fosse possibile fare senza incorrere nella reazione della natura stessa o nell'ira degli dei»[42]; da ciò consegue che il concetto di nefas rimanda a valori che l'odierna dommatica giuridica definisce imperativi[43]il nefas è inteso

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sempre in senso obbligatorio – connessi con le sfere del "vietato" e del "dovere"[44].

In merito alla derivazione della parola, i linguisti concordano nel ritenere nefas «sorti de l'expression ne fas est où il faut entendre ne- comme négation de phrase et non comme préfixe»[45]. L'uso di nefas nell'arcaica forma ne fas (est) si ritrova ancora negli antiquari di età tardo-repubblicana ed imperiale, soprattutto in testi che fanno riferimento a realtà religiose e giuridiche antichissime.

 

Festo, p. 424 L.: At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur[46].

 

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Gellio, Noct. Att. 10, 15, 14: Pedes lecti, in quo cubat, luto tenui circumlitos esse oportet et de eo lecto trinoctium continuum non decubat neque in eo lecto cubare alium fas est[47].

 

Il lungo frammento di Fabio Pittore sulle prescrizioni religiose che regolavano la vita dei flamines Diales[48] presenta,

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sempre a proposito di nefas, un altro motivo d'interesse: in esso, infatti, a fronte di proibizioni rese col termine nefas, abbiamo alcuni divieti espressi invece con la parola religio. Gellio, Noct. Att. 10, 15, 3:

 

Equo Dialem flaminem vehi religio est[49].

 

[p. 99]

Questo passo presenta notevoli implicazioni che ora possono appena accennarsi. Nella dottrina romanistica contemporanea[50] si è ampiamente discusso sulla natura del divieto in esso contenuto, e sulle probabili motivazioni religiose che lo ispiravano, senza tuttavia pervenire a risultati conclusivi[51]. Allo stesso modo non si comprende il significato del divieto di

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montare a cavallo posto al dittatore[52]; ma certo non può essere un fatto casuale che un divieto del tutto simile vincolasse sia il flamen Dialis, cioè il sommo sacerdote di Giove, sia il dictator (magister populi), cioè il magistrato cittadino col massimo potere[53].

Nella prospettiva che qui interessa, il passo sembrerebbe comunque confermare la tesi dell'esistenza di uno stretto rapporto semantico tra nefas e religio - religiosus, secondo il significato che a questi termini viene dato da Festo (p. 350 L.):

 

Idem religiosum quoque esse, † qui non iam † sit aliquid, quod ibi homini facere non liceat; quod si faciat, adversus deorum voluntatem videatur facere[54].

 

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Ulteriore conferma offrono due testi di Macrobio:

 

Sat. 1, 16, 16: Nam, cum Latiar, hoc est Latinarum sollemne, concipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mundus patet, nefas est proelium sumere[55].

 

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Sat. 1, 16, 18: Unde et Varro ita scribit Mundus cum patet, deorum tristium atque inferum quasi ianua patet. Propterea non modo proelium committi, verum etiam dilectum rei militaris causa habere ac militem proficisci, navem solvere, uxorem liberum quaerendorum causa ducere religiosum est[56].

 

In essi il medesimo divieto (di attaccare battaglia) viene espresso in un passo con nefas e nell'altro con religiosus.

 

 

5. – Valore normativo del fas e sistema giuridico-religioso romano: posizioni e limiti della dottrina romanistica odierna

 

Differenti opinioni coesistono nella dottrina romanistica

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riguardo al valore normativo del fas nel sistema giuridico-religioso romano. Vi è chi ne sostiene il valore puramente permissivo: è il caso di studiosi quali J. Paoli[57] e A. Guarino[58]. Lo studioso francese, ricollegandosi al concetto greco di Ósion, identifica il fas con la «sphère des activités permises aux hommes par les dieux»[59]; per il Guarino il fas «vi stette a significare ciò che gli dei lasciassero, per conseguenza, agli uomini di fare o di non fare a loro scelta»[60].

Altri individuano nel fas un valore, per così dire, obbligatorio: É. Benveniste[61], ad esempio, intende l'espressione fas est nel senso di «enonciation en paroles divines et impératives» di tutto ciò «qui est voulu par les dieux». Nello stesso senso si orienta R. Schilling[62], per il quale le singole manifestazioni del fas sono «l'expression d'une volonté des dieux».

Predominano tuttavia, pur con aggiustamenti e distinguo, le note tesi di R. Orestano[63]. Per l'illustre studioso, «fas sta

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ad indicare la liceità di determinati atti o comportamenti»[64], connessi soprattutto con la sfera religiosa; a tale concetto di liceità sarebbe del resto conforme l'antichissimo impiego di ius: termine che, solo in un secondo tempo, col sorgere della nozione astratta di norma, avrebbe cominciato ad esprimere anche questa nozione, differenziandosi così dal fas, rimasto invece fermo nel significato originario[65]. Ma sovente, secondo l'Orestano, alla nozione di "liceità", espressa con fas est, non è estranea la nozione di "necessità"; si hanno, infatti, dei casi in cui determinati atti o comportamenti appaiono considerati non soltanto leciti (= conformi alla volontà degli dèi), ma necessari (= espressamente voluti dagli dèi): da ciò il valore incerto di fas, che oscilla – a parere dello studioso – tra «il permesso e il dovere»[66].

A simili concetti mi pare si avvicinino anche altri storici del diritto come P. Noailles[67], quando qualifica il fas «ce qui est permis ou ordonné par les dieux»; o storici della religione come K. Latte, il quale nella sua Römische Religionsgeschichte ricorre ai verbi «dürfen», «können» e «müssen» per definire il contenuto religioso e giuridico del fas[68].

Nelle diverse accezioni di fas, pur sommariamente esposte, si evidenzia l'insufficienza dei concetti della moderna logica giuridica per la comprensione delle categorie dello ius

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divinum[69]: concetti deontici come "obbligatorio", "permesso", "vietato"[70], si presentano, in questo caso, inadeguati e parziali per i molteplici contenuti che al fas facevano capo nel sistema giuridico-religioso romano. Questa preoccupazione era stata, peraltro, già avvertita da P. Catalano nello studio del fas in rapporto ad atti e procedure dello ius augurium[71]. Pur

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ammettendo che nell'inauguratio la risposta divina al si est fas dell'augure «è, se positiva, un permesso», da cui consegue «il valore permissivo del fas in generale»[72]; lo studioso si mostra pienamente consapevole sia della molteplicità di contenuti del fas (che si esprime ad esempio «nel valore di autorizzazione, aumentativo, esortativo per dirla con Capitone, che ha il permesso divino espresso nell'inauguratio»[73]), sia della difficoltà di rendere in termini giuridici tale molteplicità di contenuti: «si potrebbe far leva – scrive al riguardo il Catalano – sul concetto di "permesso" come comprensivo dell’“obbligatorio” e del "potestativo": si dovrebbe cioè assimilare il concetto di fas al concetto di "permesso" (inteso come non proibito), e non a quello di "potestativo"; e si potrebbe dire che l'affermazione divina che alcunché è fas lasci incerti se sia obbligatorio o potestativo... Ma questo schema non ci rappresenterebbe la realtà romana nella concreta sovrapposizione dei motivi psicologici del permesso e dell'esortazione»[74].

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La varietà delle opinioni della dottrina suggerisce infine alcune riflessioni conclusive.

A) In primo luogo va constatato che il significato ed il valore di fas non possono cogliersi appieno senza riferimento al segno antitetico espresso con nefas. Sebbene sul piano terminologico-concettuale questa parola sia derivata da fas, attraverso l'espressione ne fas est, in cui, com'è noto, ne- ha valore di negazione e non di prefisso[75]; tuttavia proprio alla definizione del nefas l’esperienza giuridica della comunità romana primitiva rivolgeva le sue prime e maggiori cautele[76]. Per preservare anzi tutto la pax deorum, che riposava sulla perfetta conoscenza di ciò che potesse turbarla, degli atti che mai dovevano essere compiuti, delle parole che mai dovevano essere pronunciate[77]. Emerge dunque il concetto di fas al

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negativo: è fas tutto quello che non è nefas (sia esso permesso, obbligatorio, autorizzato, consigliato).

B) Nell'antitesi fas/nefas si manifesta anche la peculiarità dei rapporti tra uomini e dèi nel sistema giuridico-religioso romano, in cui proprio la distinzione tra il "divino" e l’“umano” rappresenta, com'è stato dimostrato, «la più antica concezione romana del mondo»[78]. Su tale concezione del mondo, da cui risulta evidente la cautela definitoria sacerdotale e la tendenza universalistica della scienza pontificale[79], si fonda del resto la stessa definizione di iurisprudentia accolta nei Digesta di Giustiniano[80], nonché la summa divisio

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rerum[81] della giurisprudenza romana. Forse anche il grande Varrone nella strutturazione delle sue Antiquitates, in divinae e

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humanae[82], si riferisce a questa «più antica concezione romana del mondo».

L'antitesi fas/nefas (e quindi i rapporti tra uomini e dèi) appare fondata in particolar modo sul sentimento che spazio e tempo appartenessero agli dèi: da ciò il convincimento di una regolamentazione divina dei rapporti umani, e dei rapporti tra uomini e divinità, attraverso il manifestarsi di imperativi e permessi[83] rilevabili di volta in volta nelle singole attività umane. Risulta secondario, in questa prospettiva, distinguere riguardo alle manifestazioni divine tra "rivelato" e "richiesto": distinzioni che stava alla base della classificazione dei segni

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augurali in oblativi e impetrativi[84]. Mette conto, semmai, evidenziare come l'estendersi del potere di interrogare gli dèi assicurasse una sempre maggiore sfera di libertà all'operare degli uomini[85].

 

 

6. – Georg. 1, 269 (fas et iura sinunt) e le altre occorrenze di fas come sostantivo

 

Fra i passi virgiliani in cui ricorre il termine fas quello certamente più dibattuto, almeno fra i giuristi, è Georg. 1, 268-269:

 

Quippe etiam festis quaedam exercere diebus

fas et iura sinunt,

 

in cui il poeta accosta il fas, usato come sostantivo, con gli iura. È noto che, nel commento al verso 269, il grammatico Servio rende esplicita la definizione di fas:

 

Fas et iura sinunt id est divina humanaque iura permittunt: nam ad religionem fas, ad homines iura pertinent[86];

 

e che sempre dal verso di Virgilio, seppure attraverso la definizione serviana, dipende con molta probabilità l'identificazione del fas con la lex divina e la sua antitesi allo ius, lex

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humana, proposta da Isidoro di Siviglia in un passo delle Origines assai famoso[87].

Sulla base di questi testi la dottrina romanistica contemporanea ha teorizzato la vigenza presso i Romani, fin dall'antichissima età delle origini della civitas, di due diversi sistemi normativi: uno, che faceva capo al fas, si configurava come diretta emanazione della volontà divina; mentre l'altro, identificabile con lo ius, consisteva nell'insieme dei precetti posti in essere dagli uomini[88].

Oggi, grazie ai risultati acquisiti dall'Orestano[89], la maggior parte degli studiosi tende a rigettare questa interpretazione (non mancano tuttavia eccezioni autorevoli[90]): il termine esprimerebbe in sostanza non tanto un sistema di norme, quanto piuttosto il concetto generico del "lecito" religioso[91]; si nega inoltre che possa ritenersi originaria la

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contrapposizione del fas allo ius, poiché tale parola sia da un punto di vista semantico, sia per la materia, si presentava nell'età arcaica ugualmente connessa con la sfera del "sacro"[92]. Resta, invece, tuttora controversa la questione relativa alla esatta determinazione dei differenti campi che in origine sarebbero stati riservati al fas e allo ius[93].

Non è oggetto di questa ricerca approfondire il complesso problema del rapporto fas/ius; esso d'altra parte si presenta marginale nel contesto virgiliano, poiché troviamo i due termini citati insieme solo in un altro verso:

 

fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura[94];

 

laddove però il vocabolo fas appare usato con valore attributivo (est infatti è sottinteso) e non allude al concetto di lecito, ma alla liceità religiosa di quanto Sinone si accinge a rivelare[95].

[p. 114]

Merita semmai una notazione la studiata solennità dell'espressione fas mihi...[96], che in qualche modo sembra riecheggiare il linguaggio delle antiche preghiere catoniane: uti tibi ius est[97].

Ma torniamo a Georg. 1, 269. Acutamente è stato notato che nel passo non si trova traccia di una contrapposizione tra fas e ius nel senso di lex divina e lex humana, semmai «Virgile marque la concordance des divina humanaque iura, et il faut entendre par fas le domaine des activités concédées par les dieux aux hommes, par ius la réglementation par les hommes à l'intérieur de ce domaine»[98].

L'argomento trattato da Virgilio presentava, in effetti, profonde implicazioni sia con il fas, sia con gli iura (umani e divini), sia con la religio[99]:

 

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Quippe etiam festis quaedam exercere diebus

fas et iura sinunt: rivos deducete nulla

relígio vetuit, segeti praetendere saepem,

insidias avibus moliri, intendere vepres

balantumque gregem fluvio mersare salubri[100].

 

Il poeta enumera una serie di opere agricole consentite durante i dies festi, materia quindi di competenza pontificale[101], la cui regolamentazione costituiva parte del contenuto dei libri del collegio, com'è attestato dal Servio Danielino:

 

Sane quae feriae a quo genere hominum vel quibus diebus observentur, vel quae festis diebus fieri permissa

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Sint, siquis scire desiderat, libros pontificales legat[102].

 

Il tema inoltre era usuale fra gli scrittori di agricultura; se ne era occupato Catone il Censore:

 

Per ferias potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortum fodiri, pratum purgari, virgas vinciri, spinas eruncari, expinsi far, munditias fieri[103];

 

e dopo Virgilio ne avrebbe trattato Columella[104].

[p. 117]

Orbene, proprio il testo di Columella contiene un'utile indicazione per comprendere quale sia il significato di fas nel verso virgiliano, e quale preoccupazione abbia spinto il poeta ad affiancarlo agli iura. Dal contesto del de re rust. 2, 21, si evince che Virgilio, nel descrivere quali attività si potessero exercere nei giorni di festa, non si era strettamente attenuto alle prescrizioni pontificali, che pure dovevano essere ormai improntate ad una pratica assai permissiva, come insegnava il pontefice massimo e giurista Q. Mucio Scevola[105]:

 

[p. 118]

Scaevola denique consultus, quid feriis agi liceret, respondit: quod praetermissum noceret[106].

 

Columella, infatti, dopo aver riportato testualmente i vv. 268-272, osserva però: quamquam pontifices negant segetem feriis saepire debere. Virgilio proponeva, dunque, una sua personale interpretazione[107] del quod praetermissum noceret, più estensiva rispetto alla dottrina tradizionale dei pontefici; da ciò la cautela giuridico-religiosa della terminologia virgiliana (fas et

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iura sinunt..., nulla religio vetuit) e la finezza del richiamarsi al fas, «l'assise mystique» degli stessi iura[108].

In maniera ugualmente appropriata, dal punto di vista giuridico e religioso, la parola fas viene impiegata nel verso 3, 55 dell'Eneide:

 

Ille, ut opes fractae Teucrum et fortuna recessit,

res Agamemnonias victriciaque arma secutus

fas omne abrumpit: Polydorum obtruncat et auro

vi potitur. Quid non mortalia pectora cogis,

auri sacra fames![109]

 

Anche in questo caso il commento di Servio rende esplicita l'infrazione del fas che Virgilio lascia soltanto intendere: Fas omne et cognationis, et iuris hospitii[110]. Il riferimento al fas appare quindi assai appropriato, per le evidenti implicazioni

[p. 120]

giuridiche e religiose sottese all'episodio: da una parte riguardavano il rapporto di cognatio che legava Polidoro al suo uccisore[111]; dall'altra il mancato rispetto dello ius hospitii[112], gravissima offesa contro Iuppiter alla cui tutela il rapporto era affidato, si configurava in termini giuridici come violazione del fas, cioè dello stesso "fondamento" religioso della virtuale universalità dello ius fetiale[113], ius che – giova ricordare – era considerato dai Romani «vigente verso tutti i popoli»[114].

Veniamo infine agli altri due luoghi in cui Virgilio utilizza fas come sostantivo. Nei versi che seguono abbiamo l'espressione immortale fas:

 

O genitrix, quo fata vocas? aut quid petis istis?

mortaline manu factae immortale carinae

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fas habeant certusque incerta pericula lustret

Aeneas? cui tanta deo permissa potestas?[115];

 

condizione che Giove, nonostante le preghiere della madre Cibele, nega alle navi troiane proprio per il loro essere manufatti umani[116].

Di non facile precisazione pare il significato di fas in questi altri due versi dell'Eneide:

 

fas obstat, tristique palus inamabilis unda

alligat et noviens Styx interfusa coërcet[117].

 

Secondo E. Paratore[118] «collocato con forza all'inizio, il vocabolo sta a significare esplicitamente "la legge divina"»; tuttavia, bisogna ricordare che Servio faceva riferimento alla natura e leggeva fata in luogo di fas: fata obstant iura naturae[119].

 

 

7. – Le occorrenze di nefas come sostantivo

 

Il poeta utilizza la parola sia come sostantivo, sia in locuzioni verbali (nefas esse); in un caso perfino come aggettivo[120]

[p. 122]

Poco rileva in questo luogo precisare i tempi in cui si venne affermando il fenomeno di sostantivazione di nefas, peraltro ormai ben consolidato in età virgiliana[121]; fenomeno che deriva quasi sicuramente, come propone R. Orestano[122], dalla sostantivazione di fas: dell'illustre studioso non mi pare, tuttavia, da condividere la tesi che si sarebbe trattato di un fenomeno relativamente tardo[123]. Ma torniamo agli impieghi virgiliani di nefas con funzione sostantivale.

Nel verso 505 del primo libro delle Georgiche il termine sembra doversi intendere nel senso generico di "illecito"[124]:

 

Iam pridem nobis caeli te regia, Caesar,

invidet atque hominum queritur curare triumphos,

quippe ubi fas versum atque nefas: tot bella per orbem,

tam multae scelerum facies; non ullus aratro

dignus honos[125].

 

[p. 123]

Nell'Eneide il poeta ricorre al termine nefas, anzi all'espressione tantumque nefas, per qualificare negativamente il proposito manifestato da Anchise di farsi abbandonare dai suoi durante l'incendio di Troia[126]; Enea risponde infatti in questo modo:

 

Mene ecferre pedem, genítor, te posse relicto

sperasti tantumque nefas patrio excedit ore?[127],

 

cosciente che per un figlio un simile comportamento sarebbe stato senza dubbio uno scelus[128], «in netto contrasto con le leggi divine»[129] e con il dovere della pietas. Del contrasto semantico tra nefas e pius - pietas Virgilio si mostra ben consapevole in Aen. 2, 183-184:

 

Hanc pro Palladio moniti, pro numine laeso

effigiem statuere, nefas quae triste piaret[130],

 

[p. 124]

quando presenta l'atto di piare quale rimedio al nefas triste[131].

Al significato di scelus rimandano anche le espressioni dirumque nefas:

 

Illa dolos dirumque nefas in pectore versar,

certa mori, variosque irarurn concitat aestus[132]:

 

in questo caso si presenta utile per la comprensione dell'oggetto del nefas il commento di Servio Danelino: nefas, quia sua manu peritura erat[133];

 

immane nefas:

 

Vendidit hic auro patriam dominumque potentem

imposuit, fixit leges pretio atque refixit;

hic thalamum invasit natae vetitosque hymenaeos;

ausi omnes immane nefas ausoque potiti[134];

 

[p. 125]

maius nefas:

 

Quin etiam in silvas, simulato numine Bacchi,

maius adorta nefas maioremque orsa furorem

evolat et natam frondosis montibus abdit[135].

 

Allo stesso modo è definito nefas l'uxoricidio delle Danaidi, inciso sul balteo di Pallante:

 

Et laevo pressit pede talia fatus

exanimem, rapiens immania pondera baltei

impressumque nefas: una sub nocte iugali

caesa manus iuvenum foede thalamique cruenti,

quae Clonus Eurytides multo caelaverat auro[136];

 

gravissima violazione dei vincoli familiari, considerata dai giurista romani un crimen contra fas[137].

Abbiamo poi due testi in cui nefas appare utilizzato da Virgilio in accezioni del tutto insolite. Nel primo troviamo il termine riferito a una persona.

 

Non ita. Namque etsi nullum memorabile nomen

feminea in poena est nec habet victoria laudem,

extinxisse nefas tamen et sumpsisse merentis

[p. 126]

laudabor poenas animumque explesse iuvabit

ultricis famae et cineres satiasse meorum[138].

 

Nel racconto di Enea la fatale Elena, ritenuta dall'eroe troiano meritevole di morte, è qualificata appunto nefas: mette conto rilevare come questo impiego virgiliano rimandi, significativamente, alla condizione giuridica del homo sacer[139], il

[p. 127]

quale, dopo che la comunità lo aveva riconosciuto colpevole, poteva essere messo a morte da chiunque.

Insolito è anche l'uso di nefas nel secondo testo virgiliano:

 

Non iam prima peto Mnestheus neque vincere certo;

quamquam o! — sed superent, quibus hoc, Neptune, dedisti;

estremos pudeat rediisse. Hoc vincite, cives,

et prohibite nefas[140].

 

Nell'enfasi dell'esortazione Mnesteo proclama nefas per i Troiani classificarsi ultimi nella gara delle navi[141].

[p. 128]

Resta infine da menzionare l'uso virgiliano di nefas in forma esclamativa parentetica:

 

Te, Turne, nefas, te triste manebit

supplicium, votisque deos venerabere seris[142];

 

sequiturque (nefas) Aegyptia coniunx[143];

 

quosne (nefas) omnis infanda in morte reliqui[144].

 

Singolare il caso del verso 7, 73, sempre dell'Eneide:

 

visa (nefas) longis comprendere crinibus ignem,

 

dove l'espressione parentetica non indica un giudizio del poeta, «ma l'impressione di sgomento e di orrore di chi assiste al

[p. 129]

miracolo»[145]. Lo stesso sgomento, carico di scrupolo religioso e di implicazioni giuridiche, che doveva pervadere i Romani al manifestarsi di eventi considerati nefas dal collegio degli auguri[146]: sacerdoti esperti di tecniche e riti mediante i quali si riteneva di poter interpretare[147] la

[p. 130]

Volontà degli dèi e quindi preposti alla determinazione del fas[148].

 

[p. 131]

 

8. – Valori giuridici e religiosi delle espressioni nefas esse - fas esse

 

Nei versi in cui Virgilio impiega nefas in funzione di predicato, prevale un significato del termine sicuramente più tecnico-giuridico: l'espressione nefas est esprime, cioè, l'idea di un divieto categorico proveniente dalla sfera divina, che comporta in caso di violazione precise sanzioni religiose e/o giuridiche per i responsabili[149]. Assai convincente, anche riguardo agli impieghi virgiliani, appare quanto scriveva J. Paoli[150] nel suo stimolante saggio Le monde juridique du paganisme romain: «L'idée dominante qu'il faut trouver dans la phrase nefast est a été certainement celle d'une défense divine ou religieuse, et cette défense [...] apparaît comme une interdiction de pénétrer, fût-ce seulement par la vue ou par la pensée, dans un domaine réservé aux dieux».

Virgilio, ad esempio, considera nefas che Caronte trasporti nella sua tetra barca degli esseri viventi:

 

Umbrarum hic locus est, somni noctisque soporae;

corpora viva nefas Stygia vectare carina[151].

 

Per la teologia romana, infatti, un simile atto, mescolando

[p. 132]

le sfere contrapposte della vita e della morte, perturberebbe lo stesso ordine del mondo, fondato appunto proprio sul fas[152].

Altrove, è nefas differre i sacra annuali che il re Evandro soleva celebrare in onore di Eracle:

 

Interea sacra haec, quando huc venistis amici,

annua, quae differre nefas, celebrate faventes

nobiscum et iam nunc sociorum adsuescite mensis[153].

 

Si avvertono in questi versi forti assonanze col linguaggio sacerdotale[154]; da notare la precisa connotazione del termine faventes, sicuramente ricalcato sul lessico religioso, come peraltro annota il Servio Danielino: Ut in sacris 'favete linguis', 'favete vocibus'[155].

[p. 133]

Veniamo all'impiego della locuzione fas esse. Emerge chiaramente il valore polivalente di tale espressione, al contrario del valore sempre imperativo di nefas (imperativo negativo = vietato), fas esse nel linguaggio virgiliano si riferisce non solo ad atti e comportamenti non vietati né comandati, ma anche ad atti e comportamenti ritenuti invece inderogabili sulla base del dovere religioso. Ciò risulta con particolare evidenza analizzando i versi in cui il poeta impiega fas in funzione di predicato.

Sovente la locuzione fas est - esse viene usata nell'Eneide, soprattutto quand'è in vario modo congiunta a fata, per significare la necessità di essere o di dover essere determinati comportamenti (di uomini e dèi) aderenti a un destino. Principalmente al destino di Enea e dei Troiani superstiti[156], la cui missione notava il Fustel de Coulanges[157] «est de sauver les Pénates de la cité», fondando una nuova Troia:

[p. 134]

 

Per varios casus, per tot discrimina rerum

tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas

ostendunt: illic fas regna resurgere Troiae[158];

 

ma anche a quello di altri personaggi:

 

Me natam nulli veterum sociare procorum

[p. 135]

fas erat, idque omnes divique hominesque canebant[159]

 

dove è quest'ultimo verbo che suggerisce la vicinanza al concetto di fata[160].

Una più attenta riflessione meritano i versi che seguono:

 

nulli fas Italo tantam subiungere gentem:

externos optate duces[161];

 

poiché in essi l'uso di fas, sebbene riferito ad ambiente etrusco ed ugualmente collegato ai fata svelati dal vecchio aruspice di Aen. 8, 499, suggerisce singolari analogie con la cerimonia romana dell’inauguratio.

É noto che gli auguri (Cicerone, De leg. 2, 21) mediante l'inauguratio miravano all'accertamento della volontà divina, riguardo a persone e cose che si volevano destinare a rilevanti funzioni politico-religiose comunitarie. Della inaugurazione relativa a persone, rex e sacerdotes[162], Livio trascrive la formula solenne, seppure riferendola all'assunzione del regno da parte di Numa Pompilio:

[p. 136]

 

Tum lituo in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, precatus ita est: Iuppiter poter, si est fas hunc Numam Pompilium, cuius ego caput teneo, regem Romae esse, uti tu signa nobis certa adclarassis inter eos fines quos feci. Tum peregit verbis auspicio quae mitti vellet[163].

 

Rispetto a questa formula, di chiara derivazione sacerdotale, il contesto virgiliano è alquanto impreciso; ciò non impedisce tuttavia di intravvedere gli elementi essenziali dell'inauguratio. Anzi tutto una "risposta divina" negativa su chi potesse sostituire il re Mezenzio (nulli fas Italo); quindi l'offerta di scettro e corona a Evandro (Aen. 8, 105-106), il rifiuto di questi

[p. 137]

«per la fredda vecchiaia» e la richiesta ad Enea di essere ductor di Teucri ed Italici (Aen. 8, 513); infine il manifestarsi dei signa (inviati da Venere) che inducono il titubante troiano ad accettare il comando:

 

Namque inproviso vibratus ab aethere fulgor

cum sonitu venit et ruere omnia viso repente

Tyrrhenusque tubae mugire per aethera clangor.

Suspiciunt, iterum atque iterum fragor increpat ingens:

arma inter nubem caeli in regione serena

per sudum rutilare vident et pulsa tonare [164].

 

Enea, ricordando le promesse della madre, riconosce in essi, correttamente da un punto di vista augurale, l'espressione della volontà di Iuppiter: dice infatti ad Evandro (Aen. 8, 533) ego poscor Olympo.

Resta fuori dalla portata del presente lavoro qualsiasi valutazione d'insieme sull'essenza e sul ruolo dei fata nell'Eneide, nonché sulla più generale concezione virgiliana del fatum[165]: mette conto, tuttavia, sottolineare l'antichità del culto

[p. 138]

dei Fata nell'area laziale, in particolare a Lavinio, collegato peraltro al culto di Enea, come attestano molte evidenze archeologiche databili nel III secolo a. C.[166].

Per la religiosità virgiliana la sfera del fas ha naturalmente anche una valenza permissiva che si estende a tutti i comportamenti umani, suscettibili di qualche interesse per la divinità. Talvolta, in questa prospettiva, la parola viene usata come sinonimo dello stesso favore degli dèi:

 

Heu nihil invitis fas quemquam fidere divis![167].

 

In altri versi fas sta invece a significare la concessione ai mortali di facoltà sovrumane:

 

Huic percussa nova mentem formidine mater

Duc, age, duc ad nos, fas illi limina divom

tangere ait[168].

 

Ma dove il valore permissivo del fas emerge con maggiore vigore è nelle formule di preghiera:

 

Di, quibus imperium est animarum, umbraeque silentes

et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late,

sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro

[p. 139]

pandere res alta terra et caligine mersas[169];

 

oppure in espressioni interrogative quali: si fas est dicere[170], si fas est credere[171].

 

 

9. – Conclusione: fas come sfera comune a uomini e dèi

 

Sarebbe, tuttavia, errato credere che il fas riguardi solo

[p. 140]

l'approvazione divina dei comportamenti umani: ad esso secondo Virgilio si uniformano anche le azioni degli stessi dèi. Il fas sta alla base dei rapporti reciproci tra divinità:

 

Aeolus haec contra: Tuos, o regina, quid optes,

explorare labor; mihi iussa capessere fas est[172].

 

Così risponde il dio dei venti Eolo alle richieste di Giunone. Altrove vediamo Venere suggerire alla stessa Giunone:

 

Tu coniunx, tibi fas animum temptare precando[173].

 

In un altro passo è invece Nettuno che rassicura Venere della sua totale disponibilità:

 

Tum Saturnius haec domitor maris edidit alti:

Fas omne est, Cytherea, meis te fidere regnis,

unde genus ducis. Merui quoque: saepe furores

compressi et rabiem tantam caelique marisque[174].

 

Infine nel verso Aen. 8, 397, Vulcano ricorda sempre a Venere che anche in altre occasioni fas nobis Teucros armare fuisset.

Per questo assai opportunamente, nella vibrata preghiera di Aen. 6, 63-65, il poeta fa rivolgere Enea agli dèi richiamandoli al fas:

[p. 141]

Vos quoque Pergameae iam fas est parcere genti,

dique deaeque omnes, quibus obstitit Ilium et ingens

gloria Dardaniae[175].

 

A quanto di comune – secondo Virgilio – hanno uomini e divinità nel sistema giuridico-religioso romano.

 

 



 

[1] Georg. 1, 268-269.

 

[2] Ad Georg. 1, 269.

 

[3] Origines 5, 2, 3.

 

[4] Così, ad esempio, RUDOLF VON JHERING, L'esprit du droit romain, I, Paris 1886 (rist. an. Bologna 1969), p. 267, vedeva la caratteristica più rilevante della «mission pour le monde juridique», tipica dei Romani, proprio nella separazione primordiale tra religione e diritto, espressa da «l'antithèse du fas et du ius». Cfr. anche G. PADELLETTI - P. COGLIOLO, Storia del diritto romano, 2a ed., Firenze 1886, pp. 21 ss.; L. MITTEIS, Das römische Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, I, Leipzig 1908, pp. 22 ss.; C. FERRINI, v. Fas, in Nuovo Digesto Italiano, V, Torino 1938, col. 919; F. SCHULZ, I principii del diritto romano, trad. it. a cura di V. Arangio-Ruíz, Firenze 1949, pp. 22 s.

 

[5] I termini fas e nefas ricorrono in Virgilio rispettivamente 25 e 19 volte: nell'Eneide il primo è impiegato in 21 versi, il secondo in 18; nelle Georgiche abbiamo 4 occorrenze di fas e una di nefas. Cfr. H. MERGUET, Lexikon zu Vergilius, Leipzig 1912 (rist. an. Hildesheim - New York 1969), pp. 236 s., 446; D. FASCIANO, Virgile Concordance. Églogues, Géorgiques, Énéide, Roma - Montreal 1982, pp. 329, 614.

 

[6] Riguardo all'uso del termine "sistema" in luogo di "ordinamento" e della espressione "sistema giuridico-religioso", vedi le motivazioni offerte da P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino 1965, pp. 30 ss., in part. 37 n. 75; Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II. 16, 1, Berlin - New York 1978, pp. 445 s.; Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino 1990, p. 57.

Il concetto di “ordinamento giuridico” viene invece utilizzato da F. FABBRINI, L'impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale, Milano 1974 (cfr. p. 120, ivi in n. 210 la critica delle posizioni del Catalano), e riproposto con rinnovato vigore negli scritti più recenti di R. ORESTANO: Diritto. Incontri e scontri, Bologna 1981, pp. 395 ss.; Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, pp. 348 ss. Sulla «nozione di ordinamento giuridico e sua applicabilità all'esperienza romana», vedi infine P. CERAMI, Potere ed ordinamento nell'esperienza enza costituzionale romana, Torino 1987, pp. 10 ss.

 

[7] Per una agevole consultazione di queste fonti, cfr. E. VETTER, v. Fas, in Thesaurus Linguae Latinae, VI, 1927, col. 287.

 

[8] Si vedano, per tutti, A. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4a ed., Paris 1967, p. 217; É. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2. Pouvoir, droit, religion, Paris 1969, p. 133.

 

[9] W. W. FOWLER, The religious experience of the Roman people, London 1911, p. 487; R. ORESTANO, Dal ius al fas. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano 46, 1939, pp. 244 s.; H. FUGIER, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, Paris 1963, p. 131.

 

[10] É il caso di Virgilio Marone, il grammatico, per il quale, heri instar fas nonnulli putant nomina esse inflectibilia, sed nos adverbia esse non ambigimus (= Gramm. Lat. 8, 188, 18-19, ed. Keil).

 

[11] Georg. 1, 269. 505; Aen. 3, 55; 6, 438; 9, 96.

 

[12] Aen. 1, 543: at sperate deos memores fandi atque nefandi.

 

[13] G. DEVOTO, I problemi del più antico vocabolario giuridico romano, in Atti del Congresso Internazionale di Diritto romano, I, Pavia 1934, p. 25; nello stesso senso si orienta M. KASER, Das altrömische ius, Göttingen 1949, p. 30 n. 39.

 

[14] Cfr. Ausonio, Techn. 8, de diis, 1: Prima deum fas quae Themin est Graiis; Paolo, Fest. ep., p. 505 L.: Themin deam putabant esse, quae praeciperet hominibus id petere, quod fas esset, eamque id esse extimabant, quod et fas est. Altri riferimenti in R. ORESTANO, Dal ius al fas, cit., p. 216 n. 46.

 

[15] U. COLI, Regnum, in Studia et documenta historiae et iuris 17, 1951, ora in ID., Scritti di diritto romano, I, Milano 1973, p. 439: «Fas corrisponde a qšmij. La corrispondenza più ancora che nel concetto sta nella parola, poiché, a mio avviso, la voce latina è la stessa voce greca deformata dalla fonetica etrusca»: cfr. inoltre ibidem n. 103.

 

[16] «Statuto, legge divina», interpretava C. FERRINI, v. Fas, in Nuovo Digesto Italiano, cit., p. 918; cfr. nello stesso senso C. GIOFFREDI, Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane, Roma 1955, p. 25 n. 1; ma soprattutto H. FUGIER, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, cit., pp. 142 ss.; e G. DUMÉZIL, Idées romaines, Paris 1969, p. 61; La religion romaine archaïque, 2a ed., Paris 1974, p. 144 (= trad. it. a cura di F. Jesi, La religione romana arcaica, Milano 1977, p. 127).