POLOJAC M.*

L’ACTIO DE PAUPERIE ED ALTRI MEZZI PROCESSUALI NEL CASO DI DANNEGGIAMENTO PROVOCATO DALL’ANIMALE NEL DIRITTO ROMANO

 

Il diritto romano offrì delle azioni numerose e diverse nel caso dell’atto dannoso compiuto dall’animale. Accanto alla più famosa actio de pauperie, c’erano anche le seguenti azioni: l’actio de pastu pecoris, l’actio legis Aquiliae oppure l’actio in factum basata sui principi aquiliani, l’actio proveniente dalledictum de feris.

Le Sentenze di Paolo menzionano uno statuto sul cane, lex Pesolania de cane, ma rimane sconosciuto il contenuto di quello statuto misterioso.

Per sottolineare la specificità dell’actio de pauperie, essa viene paragonata con altre azioni nel caso di atto dannoso causato dall’animale secondo il seguente modello: 1) tipo di animale danneggiatore 2) tipo di danneggiamento 3) luogo di danneggiamento 4) riferibilità del danneggiamento esclusivamente alla condotta dell’animale o all’azione dell’uomo.

I - L’actio de pauperie

L’azione proveniente dalle XII Tavole, veniva applicata nel caso il quadrupes aveva causato il pauperies.[1]

Il termine pauperies significa l’impoverimento del danneggiato.[2] Non si può dire con certezza perché questa parola viene usata tecnicamente soltanto per indicare gli atti dannosi causati da un animale. Ma questo uso tecnico della parola è espresso chiaramente nel brano di Ulpiano: Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse quod sensu caret.[3]

Il pauperies si riferisce soltanto ai danni patrimoniali. La famosa regola liberum  corpus aestimationem non recipiat[4] significa che nel caso di danni alla persona libera non si terrebbe conto delle lesioni fisiche causate dal quadrupede. Si possono prendere in considerazione solamente le spese mediche e anche una valutazione della diminuita capacità di guadagno.

Le fonti ci testimoniano che il danno deve essere provocato dal quadrupede. La parola quadrupes nel suo senso più ampio riguarda tutti gli animali quadrupedi: domestici e anche selvaggi. Nel suo senso più ristretto, invece, questo termine si riferisce solamente agli animali domestici.[5] Crediamo che l’actio de pauperie, anche nell’epoca classica, si riferisca agli animali domestici quadrupedi.[6] Appare probabile ritenere anche che quest’actio sarebbe stata inizialmente applicata solo agli animali appartenenti alla categoria delle res mancipi.

L’introduzione dell’actio utilis[7] non ha cambiato quel principio. L’azione era estesa solamente agli animali domestici bipedi.

Questa tesi si può sostenere con gli seguenti argomenti:

1.        Le fonti ci testimoniano che la parola quadrupes o il plurale quadrupedes era usata spesso come il genus proximum per indicare i diversi tipi degli animali domestici per esempio pecora, iumenta, gli animali da tiro e da soma (animalia quae collo dorsove domantur).[8] Quanto agli animali feroci, invece, le fonti usano la parola fera oppure fera bestia.[9]

2.        Un altro argomento si riferisce alla famosa regola “contra naturam”. Dal passo di Ulpiano si deduce che l’actio era concessa solo quando l’animale avesse agito contra naturam.[10] Il comportamento innaturale si spiega di solito come comportamento diverso rispetto alle attitudini della specie indotto da improvvisi ed imprevedibili atti causati da lascivia, fervor o feritas. Sembra chiaro che la regola “contra naturam” non è applicabile agli animali feroci. Il comportamento feroce di questi animali non si può certamente comprendere come innaturale. In addirittura, il danno provocato dal quadrupede deve essere stato causato dalla commota feritate cioè un impulso imprevisto ed imprevedibile dell’animale.

3.        Il terzo argomento si può trarre dalla casistica del titolo maggiore. Tutti gli esempi riguardano solo gli animali domestici. Qui abbiamo il caso di un cavallo calcitrosus, il bue cozzatore, la mula feroce.[11] Infatti, c’è un solo esempio il quale si riferisce all’orso. Ma questo caso contraddice la regola generale, presentata nella prima frasi dello stesso brano di Ulpiano. Questa regola esclude in modo esplicito l’applicazione dell’actio de pauperie nel caso di atto dannoso compiuto da un animale feroce: In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non habet:[12]

 

Insomma, l’actio de pauperie viene connessa nel caso di danneggiamento causato da un animale domestico quando il suo comportamento si può qualificare come feritas commota e come il comportamento contra naturam.

Si deve tenere conto che l’actio de pauperie ha le caratteristiche di nossalità ed è quasi identica con le altre azioni nossali.[13] Le particolarità delle azioni nossali mostrano che con esse si vuole punire il comportamento dell’attore del delitto, anche se la sua estradizione nossale o la perdita del denaro che si deve pagare costituisce una diminuzione patrimoniale del dominus.

Basta ricordare famosa regola noxa caput sequitur.[14] La noxa segue la testa del colpevole, cioè l’individualità fisica del colpevole e inerisce al suo essere vivente. Ogni richiesta ex noxali causa deve essere rivolta non al dominus che era in possesso dell’animale al momento dell’atto dannoso compiuto, ma a colui che lo possiede al momento stesso della richiesta.

La seconda particolarità è l’efficacia liberatoria della noxae deditio la quale e strettamente collegata con la famosa regola noxa caput sequitur. In qualsiasi momento della procedura e anche dopo la condanna, il dominus può liberarsi abbandonando l’animale alla vittima. Se dominus perde la possibilità dell’abbandono nossale per la morte o l’alienazione dell’animale, lui è libero da ogni dovere per l’atto dannoso dell’animale.[15] Finalmente, l’azione nossale, cioè l’actio de pauperie si può applicare solamente in condizioni di mancata culpa da parte del dominus per l’atto dannoso compiuto dal suo animale.[16] Cosi l’animale autore dell’atto illecito è considerato “colpevole” per il suo comportamento illecito.

 

II – L’actio de pastu pecoris e l’actio de pauperie

Il caso di pascolo abusivo sul fondo altrui era il delitto ben noto e sanzionato nel mondo antico.[17] L’esistenza di un’azione del genere nel diritto romano, l’actio de pastu pecoris, ci presenta Ulpiano nel caso delle ghiande cadute sul fondo di un vicino dove vengono consumate da suo gregge[18]:

D.19.5.14.3 (Ulpianus, 41 ad Sabinum): Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam. Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum.

Da questo brano si possono fare le seguenti conclusioni:[19]

Il danno deve essere provocato dagli animali tipo pecora, pecudes.

Il danneggiamento deve essere provocato dal pascolo abusivo nel fondo altrui. L’immissione delle pecore sul fondo altrui costituisce elemento necessario per applicare questa azione. Nel caso riferito da Ulpiano manca questo elemento necessario. Il proprietario ha fatto pascolare il suo gregge sul proprio fondo dove si trovano i frutti caduti da un albero appartenente a un vicino, e per questo ragione, secondo l’opinione di Aristone, non sia applicabile l’actio de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur). Anche l’actio de pauperie viene esclusa. Ma qui Aristone non ci dà una spiegazione di tale soluzione. Essa si può trovare nelle parole seguenti dal brano citato: ego immisso pecore depascam. Sembra logico a ritenere che tale possibilità viene esclusa perché  la causa dell’evento dannoso si trova nell’atto del proprietario del gregge. Egli infatti spinge o al meno permette le pecore a cibarsi delle ghiande. Qui viene sottolineata la responsabilità del proprietario degli animali. Anche, viene esclusa l’applicazione dell’azione ex lege Aquilia sempre senza spiegazione da parte del giurista per tale decisione. Questa volta la ragione si può cercare nel fatto che si tratti di un e cosi questo caso non entra nell’ambito della lex Aquilia. Ma gradualmente è successo il processo di confluenza dell’actio de pastu, come delle altre azioni nel caso di danneggiamenti, nell’ambito della lex Aquilia, cioè dell’azione generale del damnum iniuria datum. Questa conclusione ci sembra confermata dal rescritto del 294 d. C. che testimonia la fase di definitivo riassorbimento  dell’actio de pastu  nella azione generale del damnum iniuria datum. [20]

Le fonti non ci danno nessuna informazione a proposito di meccanismo sanzionatorio nel caso di pascolo abusivo sul fondo altrui. Probabilmente si trattava di una pena pecuniaria fissa. In ogni caso il carattere nossale dell’actio de pastu pecoris[21] viene esclusa dalla maggioranza della dottrina.[22]

 

A questo punto possiamo paragonare le due azioni, l’actio de pauperie e l’actio pastu pecoris:

1.        Quanto al tipo di animale autore del fatto illecito, tutte e due le azioni, nel periodo arcaico, riguardavano lo stesso tipo di animali, cosiddette pecora o pecudes. Nel periodo classico, invece, l’actio de pauperie si riferisce a tutti gli animali domestici, quadrupedi e bipedi. Anche il cane era incluso. L’actio de pastu pecoris, invece, non ha cambiato il suo ambito di applicazione e riguarda sempre e solo  pecora.

2.        Le due azioni sono anche diverse quando riguardavano tipo di danno causato. L’actio de pauperie si riferisce a tutti i danneggiamenti materiali. L’actio de pastu tiene conto soltanto dei danni causati sul fondo e a suoi frutti.

3.        Il terzo criterio di delineamento tra due azioni si riferisce al luogo di danneggiamento. Quanto all’azione de pauperie il danneggiamento può succedere in ogni luogo. Nel caso dell’actio de pastu, invece, è necessario che il danneggiamento succeda sul campo altrui, cioè sul fondo che appartiene alla vittima del danneggiamento.

4.        Siamo arrivati adesso al criterio della riferibilità del danneggiamento esclusivamente alla condotta dell’animale o all’azione dell’uomo. Nel caso dell’actio de pauperie l’azione è riferibile esclusivamente alla condotta dell’animale. In addirittura quella condotta dell’animale deve essere qualificata contra naturam. Nel caso dell’actio de pastu pecoris la causa dell’evento dannoso provocato dal pascolo abusivo delle pecore si può cercare nell’azione dell’uomo che le spinge o le lascia pascolare sul fondo altrui. Il fatto di pascolare su di un fondo altrui non si può ritenere come una manifestazione di feritas da parte dall’animale, neanche un comportamento contra naturam”. Il pascolo è il modo naturale per alimentarsi e quindi per vivere.

 

III – L’actio ex lege Aquilia e l’actio de pauperie

L’actio legis Aquiliae, l’azione generale del danneggiamento, era concessa anche nel caso dei danni fisicamente causati dall’animale, ma ascrivibili ad una responsabilità dell’uomo.

L’actio de pauperie, invece, era applicabile nel caso del danneggiamento riferibile esclusivamente ad un comportamento dell’animale.

Di conseguenza, la differenza tra le due azioni è da ricercarsi nella vera causa dell’atto dannoso e quindi, nella sua riferibilità all’uomo o esclusivamente all’animale.

Questa linea di demarcazione si vede chiaramente dalla casistica:

D.9.1.1.4 (Ulpianus, 18 ad edictum): Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur.

 

Nel nostro brano di Ulpiano, come abbiamo già visto, c’è il caso di un cavallo calcitrosus, il bue cozzatore e la mula feroce ai quali viene applicata l’actio de pauperie. L’actio legis Aquiliae era concessa, invece, nel caso di danneggiamento causato dalla mula plus iusto onerata oppure condotta sul terreno difficile, grazie alla negligenza del conduttore di bestiame.

L’esempio simile si trova nell’altro brano ulpianeo, D.9.1.1.7.[23]

Un altro brano che appartiene al titolo di Digesto dedicato alla lex Aquilia sarebbe anche illustrativo:

D.9.2.11.5 (Ulpianus, 18 ad edictum): Item cum eo, qui canem irritaverat et effecerat, ut aliquem morderet, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit Aquiliae actionem esse: sed Iulianus eum demum Aquilia teneri ait, qui tenuit et effecit ut aliquem morderet: ceterum si non tenuit, in factum agendum.

La questione che si pone è di sapere se il dominus del cane risponde o meno secondo la norma della lex Aquilia, con actio directa o in factum. Ulpiano presenta le diverse opinioni di Proculo e di Giuliano. Il primo pensa che in ogni caso si potrebbe applicare l’actio legis Aquiliae diretta contro il proprietario del cane. Per Giuliano, invece, l’azione diretta sarebbe concessa solamente nel caso se il cane avesse morso l’uomo mentre era tenuto al guinzaglio. In caso contrario, nel quale questo danno non era corpori datum, viene applicata l’actio in factum.[24]

 

Adesso paragoniamo le due azioni:

1.        Quanto al tipo di animale, l’autore del danneggiamento, l’actio de pauperie si riferisce agli animali domestici (quadrupedi e bipedi). Nel caso dell’actio legis Aquiliae questa restrizione a proposito del tipo di animale non esisteva. Siamo portati a ritenere che questa azione fosse applicabile a tutti gli animali domestici e feroci.[25]

2.        Tutte le due azioni riguardano lo stesso tipo di danneggiamento; danno a qualsiasi oggetto.

3.        C’era ancora un altro punto di uniformità tra le due azioni cioè il luogo di danneggiamento. Il fatto illecito può succedere in ogni luogo.

4.        Come abbiamo già detto, la linea di demarcazione tra le due actiones si ritrova distinguendo se il danneggiamento sia provocato indirettamente dall’uomo, da quella in cui il danno sia stato determinato esclusivamente dal comportamento di un animale. Nel caso dell’actio de pauperie il danneggiamento è riferibile esclusivamente alla condotta dell’animale qualificata come contra naturam.

 

IV – Lactio de feris e l’actio de pauperie

Finalmente arriviamo all’ultimo mezzo processuale nel caso del danno provocato dall’animale, all’actio proveniente dalledictum de feris. Era necessario che gli edili, ai quali era concessa cura urbis, emanassero un tale editto per proteggere i cittadini dalla enorme presenza di animali feroci in città. Essi venivano importati dalle provincie esotiche e usati nelle ludi o venationes oppure per soddisfare i bisogni eccentrici dei cittadini ricchi.[26]

 

D.21.1.40 (Ulpianus, 2 ad edictum curulium): Deinde aiunt aediles: "ne quid canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem"

D.21.1.41 (Paulus, 2 ad edictum curulium): et generaliter aliudve quod noceret animal, sive soluta sint, sive alligata, ut contineri vinculis, quo minus damnum inferant, non possint.

D.21.1.42 (Ulpianus, 2 ad edictum curulium): qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit, si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solidi ducenti, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli."

 

L’azione edilizia sarebbe concessa solo nei casi di danneggiamento causato da animali prevalentemente feroci, quando essi sono stati tenuti in luoghi pubblici dove potessero essere pericolosi ai passanti. La lista di animali contiene un cane, un maiale, un cinghiale, un lupo, un orso, una pantera e un leone, e finisce con una clausola generale “et generaliter aliudve quod noceret animal”.[27] Ma questa clausola,  secondo la maggior parte della romanistica, non si riferisce in un modo generale a tutti gli animali domestici.[28]

 

Nella seconda parte della norma sono previste le sanzioni secondo tipo di danno causato:

a)       per la morte dell’uomo libero 200 solidi in diritto giustinianeo (200.000 sesterzi in epoca classica).

b)       per il ferimento dell’uomo libero quanti bonum et aequum iudici videbitur.

c)       Nel caso di danno patrimoniale, una pena raddoppiata rispetto il danno subito.

 

Se paragoniamo questa azione con l’actio de pauperie arriviamo alle seguenti conclusioni:

1.        Le due azioni sono riferibili ai diversi tipi degli animali. L’actio de pauperie riguarda gli animali domestici. L’edictum de feris, invece, si riferisce prevalentemente agli animali feroci. Nel caso di danno provocato da un cane si potrebbe avere un concorso tra le due azioni.

2.        Quanto al tipo di danno, l’edictum de feris aveva l’ambito più ampio di applicazione. Accanto al danno compiuto a qualsiasi oggetto in patrimonio, questa azione sanzionava i casi della morte e del ferimento dell’uomo libero.

3.        L’azione proveniente dall’editto degli edili era ristretta ai danneggiamenti provocati sui luoghi pubblici.[29] Questa restrizione non esisteva nel caso di applicazione dell’actio de pauperie.

4.        La responsabilità per il danneggiamento provocato dall’animale pericoloso contro il precetto dell’editto si potrebbe cercare nel comportamento negligente da parte dell’uomo custode dell’animale pericoloso.[30] Questo non era il caso a proposito dell’azione de pauperie la quale si può esperire solo se il danno era esclusivamente ascrivibile al comportamento innaturale dell’animale.

 

Adesso siamo capaci di fare le conclusioni finali:

1.        Il criterio di differenziazione dell’actio de pauperie rispetto a tutti gli altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato da animali è da ricercarsi nella riferibilità del danneggiamento al solo comportamento dell’animale. Un’azione umana che possa considerarsi la causa prima dell’evento dannoso deve essere esclusa.

2.        In addirittura, il comportamento dell’animale deve qualificarsi innaturale per questa specie a cui l’animale appartiene.

3.       Finalmente, l’actio de pauperie è, differentemente da tutti gli altri mezzi processuali, di carattere nossale che permette l’abbandono dell’animale alla vendetta del danneggiato. Cosi l’animale autore dell’atto illecito, è considerato “colpevole” per il suo comportamento illecito.

 

 

ПОЛОЙАК М.

 

ACTIO DE PAUPERIE И ДРУГИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В СЛУЧАЕ УЩЕРБА НАНЕСЕННОГО ЖИВОТНЫМИ В РИМСКОМ ПРАВЕ

 

(РЕЗЮМЕ)

 

В римском праве имеется несколько различных исков, которые используются в случаях нанесения ущерба со стороны животных.

Actio de pauperie, наиболее известный из такого рода исков, ведет свое происхождение из Законов XII Таблиц и применяется в случае, если причинило вред (pauperies) четевероногое, причем, без противоправных действий с его стороны (D.9.1.1.). Исходя из того, что пишут римские юристы, понятие pauperies от7носится только к ущербу, причиненному имуществу, но не личности свободного человека (D.9.1.1.3; 9.1.3).

Проанализировав комментарии римских юристов к таким искам, как actio de pauperies, actio de pastu pecoris (D.19.5.14.3; 10.4.1.9; 9.2.39), actio ex lege Aquilia (D.9.1.1.4; 9.1.1.7) и actio de feris (D.21.1.40-42), относящихся к категории ноксальных исков, автор статьи отмечает характерные особенности, отличающие actio de pauperie от остальных указанных ноксальных исков. Прежде всего, actio de pauperie имеет место только в случае нанесения ущерба домашними животными, причем, без противоправных действий. Здесь же следует добавить, что в классический период этот иск имел в виду как четвероногих, так и двуногих домашних животных. Далее, поведение животного должно квалифицироваться как не в полне естественное для такого рода животных. Наконец, характерной особенностью actio de pauperie, отличающей его от других ноксальных исков, состоит в том, что он допускает уступку животного в качестве компенсации пострадавшему. Таким образом, животное, совершившее недозволенное действие, считалось в данном случае “виновным” вследствие своего непозволительного поведения.

 



* Милена Полояк - проф. юридического факультета Белградского университета, Югославия.

[1] D.9.1.1pr (Ulpianus, 18 ad edictum).

[2] Per quanto riguarda l’etimologia del termine WALDE-HOFMANN, Lateinisiches Etymologisches Wörterbuch, II, 3. ed., Heidelberg, 1954, p. 268; ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire étimologique de la langue latine II, 4. ed., Paris, 1960, p. 490; WATSON, The Original Meaning of Pauperies, Legal Origins and Legal Change, London, 1991, p. 134.

[3] D.9.1.1.3.

[4] D.9.1.3 (Gaius, 7 ad edictum provinciale).

[5] Oxford Latin Dictionary, ed. Glare, P.G.W., Oxford, 1968, p. 1532.

[6] In questo senso, ASHTON-CROSS, Liability in Roman Law for Damage Caused by Animals, Cambridge Law Journal, 1953, p. 397;  ZIMMERMANN, The Law of Obligations (Roman Foundations of the Civilian Tradition), Cape Town, Wetton, Johannesburg, 1990, p. 1102.  Contra, HAYMANN, Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht. Zur Haftung für Tierschaden (actio de pauperie) ZSS. 42 (1921)  p. 374; KERR WYLIE, Actio de pauperie, Studi Riccobono, 4 (1936),  p. 465,  471;  MÜLLER, v. Pauperies, in Pauly-Wissowa RE, suppl. X , p. 524; NICHOLAS,  Liability for Animals in Roman Law, Acta Juridica, 1958,  p. 188;  HONORÉ, Liability for Animals; Ulpian and the Compilers, Satura Robert Feenstra, 1985,  p. 249; GIANGRIECO PESSI, Ricerche sull’actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano, Napoli, 1995, p. 120, 121.

[7] D.9.1.4 (Paul., 22 ad ed.).

[8] D.9.2.2.2 (Gaius, 7 ad edictum provinciale): ...quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. sed canis inter pecudes non est. Ulp. Reg.19.1... quadrupedes quae dorso collove domantur velut boves, muli, equi, asini....

[9]Gai Inst., III,217: Itaque si quis servum vel eam quadrupedem quae pecudum numero est vulneraverit, sive eam quadrupedem quae pecudum numero non est, veluti canem, aut feram bestiam, veluti ursum leonem, vulneraverit vel occiderit, hoc capite actio constituitur.

[10] D.9.1.1.7.

[11] D.9.1.1.4.

[12] D.9.1.1.10 (Ulpianus, 18 ad edictum); Per una interpretazione di questo brano contradittorio, HONORÉ,  Liability for Animals; Ulpian and the Compilers, Satura Robert Feenstra, 1985, p. 248.

[13] Contra, BIONDI, Actiones noxales, Cortona, 1925. Lo seguono ROBBE, LActio de pauperie. Rivista italiana per le scienze giuridice. N.S. VII,  1932,  p. 369 etc; KERR WYLIE, Actio de pauperie, Studi Riccobono, IV, 1936, p. 467.

Sull’argomento di nossalità sopratutto, DE VISSCHER, Le régime romain de la noxalité. De la vengeance collective a la responsabilité individualle,  Bruxelles, 1947; LISOWSKI, Noxalis actio, Pauly-Wissowa RE, suppl. 7;  PUGLIESE, Appunti sulle azioni nossali, Studi Carnelutti, II, Padova, 1950; Obligazione del capofamiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime della nossalità, Studi Emilio Albertario, I, Milano, 1953, (=  Scritti Giuridici Scelti, I, Diritto Romano), Camerino, 1985; SARGENTI, Contributo allo studio della responsabilità nossale in diritto romano, Publicazioni della Universita di Pavia, Studi nelle scienze giuridiche e sociali, Pavia, 1949; Limiti, fondamento e natura della responsabilità nossale.  Publicazioni della Universita di Pavia, Studi nelle scienze giuridiche e sociali, Pavia, 1950.

[14] D.9.1.1.12 (Ulpianus, 18 ad edictum);  D.9.4.2.1 (Ulpianus, 18 ad edictum);  D.9.4.43 (Pomponius, 8 epistularum)  D.l3.6.21.1 (Africanus, 8 quaestionum); D.16.3.1.18 (Ulpianus, 30 ad edictum);  D.47.2.18  (Paulus, 9 ad Sabinum), D.47.2.41.2 (Ulpianus, 41 ad Sabinum); C.3.41.1 (Imp. Alexand. A. Marcello), C.4.14.4 (Imp. Gordian. A. Hieroni);  Pauli Sent. 2.31.8 i 2.31.9; D.9.4.20  (Gaius, 7 ad edictum provinciale), Just. Inst. 4.8.5.

[15] D.9.4.15 (Gaius, 6 ad edictum provinciale); D.9.4.17.pr (Paulus, 22 ad edictum); D.9.4.18 (Pomponius, 18 ad Sabinum); D.9.4.21pr (Ulpianus, 23 ad edictum); D.9.4.29 (Gaius, 6 ad edictum provinciale); D.9.4.33 (Pomponius, 14 ad Sabinum); D.9.4.42.1-2 (Ulpianus, 37 ad edictum); D.9.4.43 (Pomponius, 8 epistularum). D.9.4.39.4 (Iulianus, 9 digestorum): Sed et mortuo servo antequam iudicium accipiatur, omnino hac actione non tenebitur dominus.

[16][16]Sull’argomento, ALBANESE, Sulla responsabilità del dominus sciens per i delitti del servo, BIDR, 70 (1967), 119- 186. = Scritti giuridici, I, Palermo, 1991, 483-550. Anche FALCHI, Ricerche sulla legittimazione passiva alle azioni nossali. Il possessore di buona fede del servo, Milano, 1976, 71-125.

[17] Codice Hammurabi, §§ 57, 58; Plato, Nomoi, 843d; Exodus 22,5; Lex Romana Visigoth., VIII,3,10-11; Lex Romana Burgund., XXVII,4; Lex Salica 9,2. A proposito di  ancianno diritto ebraico,  JACKSON, B., The Fence-Breaker and the Actio de pastu pecoris in Early Jewish Law, Essays in Jewish and Comparative Legal History, London, 1975, p. 250-267.

[18] Altre fonti,  D.19.5.14.3 (Ulpianus, 41 ad Sabinum), Pauli Sent., 1.15.1; D.9.2.39 (Pomponius, 17 ad Quintum Mucium; D.10.4.9.1 (Ulpianus, 24 ad edictum); D.50.16.31 (Ulpianus, 18 ad edictum) ; C.3.35.6 (Diocletianus et Maximianus, De lege Aquilia).

[19] Per un’analisi approfondita, FLINIAUX, Une vieille action du droit romain l'Actio de pastu, Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil, I, Paris, 1926, pp. 247-294. Anche recentemente, GIANGRIECO PESSI, op. cit., pp. 171-182.

[20] C.3.35 De lege Aquilia, 6 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et. CC Plinio.) De his, quae per iniuriam depasta contendis, ex sententia legis Aquiliae agere minime prohiberis. (PP.XV kal. Nov. CC. conss. 294).

[21] La possibile conclusione a proposito di nossalità dell’azione si fonderebbe su Paul. Sent. 1.15.1.

[22] FLINIAUX, op.cit.,p. 253, 284; ASHTON-CROSS, op. cit., p. 401, JACKSON, Liability in Roman Law for Damage Caused by Animals, Cambridge Law Journal, 1953, p. 128;  GIANGRIECO PESSI, op. cit., p. 198.

[23] D.9.1.1.7 (Ulpianus, 18 ad edictum): ...ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum permulsisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit , erit actioni locus.

Il proprietario dell’animale non risponde sulla base dell’actio de pauperie quando il danneggiamento sia causato dal comportamento dell’uomo che ha provocato dolore (il cavallo era dolore concitatus), mentre risponde quando il cavallo comporti violentemente alle carezze fattegli e cosi provochi un danno.

[24] Altri testi par esempio D.9.2.52.2 (Alfenus 2 digestorum); D.9.2.57 (Javolenus, 6 ex posterioribus Labeonis).

[25] ASHTON-CROSS, op. cit., p. 396; JACKSON, op. ult. cit., p.135.

[26] JENNISON, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, Manchester, 1937, p. 42 etc; TOYNBEE, Animals in Roman Life and Art, London, 1973, p. 16 etc.

[27] Ci sono dubbi sull’originalità di questa clausula generale. In questo senso, LENEL, EP, p. 566; JACKSON, op. cit., p. 566.

[28]HAYMANN, F. op. cit.,376; KERR WYLIE, op.cit., p, 474; ZIMMERMANN, op. cit., p. 1106; JACKSON, op.cit., p.  132. Contra ASHTON - CROSS, op.cit., p. 397; GIANGRIECO PESSI, op. cit., p. 151.

[29] Contra NICHOLAS, op. cit., p. 186.

[30] Secondo la maggior parte della romanistica è il caso di  responsabilità oggettiva (strict liability). ASHTON-CROSS, op.cit., p. 399; JACKSON, op.cit., p. 134; GIANGRIECO PESSI, op.cit., p. 144; ZIMMERMANN, op.cit., p. 1105.