ds_gen Ius Antiquum N. 19 – 2007

 

 

 

O. SACCHI*

 

LEX COMMISSORIA E DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO.

AUTONOMIA NEGOZIALE O TUTELA DEL CONTRAENTE PIÙ DEBOLE?

 

Sommario: Prima parte. 1. Premessa. 2. Lex commissoria e compravendita. 3. Lex commissoria e pegno. 4. Lex commissoria e il suo inquadramento dogmatico. 5. Il patto commissorio e la sua vocazione unitaria. 6. Alla ricerca della ratio originaria. Seconda parte. 1.1. Breve storia del divieto del patto commissorio dalle origini agli ordinamenti attuali. 1.2. Il patto commissorio e il suo divieto nell’ordinamento italiano vigente. 1.3. Il patto commissorio autonomo. 1.4. L’ampliamento della portata del divieto del patto commissorio. 1.5. Il ridimensionamento della sfera di applicazione dell’art. 2744 c.c. 1.6. Patto commissorio, responsabilità contrattuale e simulazione. Conclusione.

 

1. Premessa.

In diritto romano la lex commissoria rileva in un duplice ambito applicativo[1]. Nella disciplina della compravendita, come clausola accidentale tipica (lex venditionis), quando l’efficacia del contratto (di compravendita) veniva fatta dipendere dall’avvenuto pagamento del prezzo. In origine tale clausola veniva impiegata principalmente in funzione sospensiva (se il prezzo veniva pagato il contratto di compravendita cominciava ad avere effetto)[2].

A partire dal secondo secolo d.C. questa clausola condizionale comincia ad essere impiegata invece anche in funzione risolutiva (se il compratore non pagava il prezzo il contratto cessava di avere effetto).

Nella disciplina del pignus la lex commissoria rileva invece in funzione satisfattoria reale[3]. In origine, questa fattispecie configurava lo schema negoziale noto come fiducia cum creditore, altrimenti considerato come la forma più antica di proprietà fiduciaria[4]. Si tratta dell’ipotesi più tipica (per usare una terminologia moderna) di negozio indiretto.

Ne dà notizia Gaio: il fiduciante alienava all’acquirente fiduciario una cosa per uno scopo determinato. L’intesa era che, una volta conseguito lo scopo, il fiduciario era tenuto a ritrasferire la cosa fiduciata al fiduciante o a risarcirlo dei danni relativi:

Gai. 2.60: Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico, quo tutius nostrae res apud eum sint; et siquidem cum amico contracta sit fiducia, sane omni modo conpetit usus recepito; si vero cum creditore, soluta quidam pecunia omni modo conpetit, nondum vero soluta ita demum conpetit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possedere liceret; quo casu lucrativa usus capio conpetit.

Nel caso della fiducia cum creditore, come si vede sostanzialmente una figura di pegno (fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure), una volta pagata la somma dovuta (sane omni modo conpetit usus recepito; si vero cum creditore, soluta quidam pecunia omni modo conpetit) il debitore poteva far valere per se l’usus receptio.

Nel caso in cui invece non fosse stato pagato il debito, il debitore poteva far valere l’usureceptio solo se avesse avuto la detenzione del bene oggetto di pegno come conduttore o a titolo di precario (nondum vero soluta ita demum conpetit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possedere liceret). Dandosi così luogo ad un’ipotesi di usucapione lucrativa (quo casu lucrativa usus capio conpetit) che era un tipo di usucapione in cui secondo Gaio una parte scientemente approfitta di una cosa altrui (Gai. 2.56: Haec autem species possessionis et usucapionis etiam lucrativa vocatur; nam sciens quisque rem alienam lucri facit)[5].

Quando la causa di un negozio fiduciario era di garanzia, se la res oggetto del trasferimento fiduciario veniva considerata come equivalente al debito (e si verificava questa eventualità), la proprietà fiduciaria poteva trasformarsi in proprietà pura e semplice.

In seguito, affermandosi nella pratica negoziale sempre di più la figura del pignus, come figura di garanzia reale autonoma il patto commissorio diventò (come patto accessorio) la clausola (accidentale rispetto al pignus conventum) con la quale le parti convenivano che la cosa oggetto del pegno poteva restare in proprietà del creditore pignoratizio in caso di mancato pagamento[6].

La comparsa di un pactum fiduciae volto ad obbligare il detentore della res oggetto del pegno a vendere lo stesso per trattenere la parte del prezzo corrispondente al debito ed eventualmente restituire alla controparte (fiduciante) la differenza (superfluum), determinò col tempo la progressiva caduta in desuetudine del patto commissorio che cominciò così ad essere, rispetto allo schema negoziale del pegno romano soltanto eventuale. A questo poteva sostituirsi, nella costituzione di un pegno, un pactum vendendi che era il patto con il quale il creditore si obbligava a vendere (e lo faceva non come proprietario) l’oggetto della garanzia in caso di inadempimento del debitore per potersi rivalere sul prezzo.

 

2. Lex commissoria e compravendita.

Vediamo adesso più da vicino l’assetto delle fonti giustinianee.

Le fonti principali che trattano della lex commissoria sono fonti giurisprudenziali tratte da opere dedicate alla compravendita o al rapporto tra questo contratto e altri contratti consensuali. Così è per il settimo dei libri digestorum di Cervidio Scevola (che risale alla fine del secondo secolo d.C.); così è per il libro decimo di commento all’editto provinciale di Gaio scritto sotto Antonino Pio; così è per i libri terzo e sesto delle opere di Responsa rispettivamente di Papiniano e Paolo (età severiana); così è per l’omologa testimonianza tratta dai Vaticana Fragmenta di Papiniano raccolta in una rubrica dedicata ex empto et vendito. Infine il famoso divieto di Costantino del 320 compare già nel codex Theodosianus (CTh. 3.2. de commissoria rescindenda), appena dopo il titolo 3.1 de contrahenda empitone e viene seguito dai titoli de patribus qui filios distraxerint (3.3) e de aediliciis actionibus (3.4).

Due sono i modi di trattare questo istituto da parte dei compilatori giustinianei. Il primo risale alla dottrina sabiniana e inquadra il negozio di compravendita a cui viene apposta la legge commissoria come emptio condicionalis. Si tratta della forma più consueta di condizione contrattuale (condicio in senso stretto):

D. 41.4.2.2 (Paul. 54 ad ed.): Si sub condizione emptio facta sit, pendente condizione emptor non usu capit, idemque est et si putet condicionem existisse, quae nondum exsistit; 3: (…) Sabinus si sic empta sit, ut, nisi pecunia intra diem certum soluta esset, inempta res fieret, non usucapturum nisi persoluta pecunia.

Come si vede per Masurio Sabino che viene citato da Paolo, la compravendita condizionata acquistava efficacia e diveniva pertanto pienamente esecutiva (cioè si perfezionava) solo di fronte al verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Dice Papiniano in D. 18.3.4.2: statim atque commissa lex est e del resto il Vocabolarium Iurisprudentiae Romanorum presenta numerose testimonianze con riferimenti del tipo stipulatio committitur, cautio committitur, ovvero poena committitur.

Il secondo orientamento, che è stato affacciato forse per la prima volta dal proculeiano Nerazio Prisco, inquadra la compravendita a cui viene apposta una clausola commissoria come emptio pura, pur se sottoposta ad una clausola accessoria risolutiva[7]. In questo caso il verificarsi dell’evento dedotto in condizione, cioè il mancato pagamento del prezzo di vendita, acquistava più direttamente carattere sanzionatorio perché la vendita si risolveva come se non fosse stata mai fatta.

A giudicare dal frammento con cui i Compilatori hanno scelto di aprire la rubrica 18.3 de lege commissoria, sembrerebbe potersi dire che prevalse la tesi proculeiana. Infatti Ulpiano, nel libro ventottesimo di commento a Sabino, potrà dire in D. 18.3.1: Si fundus commissoria lege venierit, magis est, ut sub condicione resolvi emptio quam sub condicione contrahi videatur[8].

Propendere per l’una o l’altra posizione poteva essere significativo per il regime disciplinatorio da applicare al caso di specie. Il compratore sotto condizione sospensiva, se entrava in possesso della cosa, non poteva avvalersi del tempus ad usucapionem, non percepiva i frutti, e non sopportava i rischi. Viceversa, il compratore sotto condizione risolutiva, cominciava ad usucapire pro emptore, faceva suoi i frutti, e in virtù della regola del periculum rei venditae era tenuto a pagare il prezzo se la cosa periva prima che egli stesso (se c’è pactum displicentiae) o il venditore (negli altri casi) recedessero dal contratto.

Si potrebbe tentare un riscontro pratico dei vari frammenti giustinianei, per capire quale fu l’orientamento giurisprudenziale che prevalse. Senonchè la giurisprudenza classica non senza iniziali oscillazioni (D. 19.5.12; 18.5.6; 18.3.5: sed… Aristo exstimabat) e anche in questo orientata da decisioni imperiali (D. 18.3.4 pr.: ut rescriptis imperatoris Antonimi et divi severi declaratur; 18.2.16: imperator Severus rescripsit …et credo sensisse principem de empti venditi actione; Vat. Fragm. 14: placuit) finirà con l’applicare, basandosi sulla natura di buona fede del iudicium empti e del iudicium venditi, le discipline rispettive dell’actio venditi e dell’actio empti. Superando di fatto il problema.

Così, nel caso di clausole apposte alla compravendita in favore del venditore (come è la lex commissoria apposta ad una compravendita) questi poteva esperire un’actio venditi per ottenere la restituzione della cosa venduta, dei frutti eventualmente prodotti e per l’eventuale risarcimento di danni subiti[9].

Il compratore, nel caso di un pactum displicentiae che era posto nel suo interesse, una volta restituita la cosa poteva agire ex empto per ottenere la ripetizione del prezzo eventualmente pagato, e il risarcimento di eventuali danni in concorso se ricorrevano i presupposti, con l’actio redhibitoria prevista nell’editto edilizio. E c’era sempre la possibilità di esperire un exceptio doli bonae fidei iudiciis inest.

 

3. Lex commissoria e pegno.

Capovolgendo la protasi della clausola commissoria apposta ad una vendita, cioè rivolgendo al compratore anziché al venditore, la frase si ad diem pecunia soluta sit, essa diventa si…pretium redhibitum sit- ut fundus ineptus sit e quindi si trasforma in una alienazione in funzione di garanzia. La particolarità è che il denaro dovuto (la pecunia debita) viene considerato dalle parti come pretium della cosa data in garanzia.

Esempi analoghi di questo schema contrattuale vi sono nel diritto greco con la pra`si" ajpov lnvsei e nel diritto consuetudinario francese con la vente à réméré. Nel diritto giustinianeo vi sono esempi di questo tipo di alienazione in garanzia, strutturato mediante lo schema di una lex commissoria apposta ad una emptio vincolata da condizione sospensiva e applicato sia per le ipotesi di pignus datum (equivalente del pegno moderno) che per quelle di pignus conventum (ipoteca).

Così: D. 20.1.16.9: (Marcianus libro singulari ad formulam hypothecariam): Potest ita fieri pignoris datio hypothecaeve, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, iure emptoris possideat rem iusto pretio tunc aestimandam: hoc enim casu videtur quodammodo condicionalis esse venditio. et ita divus Severus et Antoninus rescripserunt.

 

D. 18.1.81 pr.: (Scaevola libro septimo digestorum): Titius cum mutuos acciperet tot aureos sub usuris, dedit pignori sive hypothecae praedia et fideiussorem Lucium, cui promisit intra triennium proximum se eum liberaturum: quod si id non fecerit die supra scripta et solverit debitum fideiussor creditori, iussit praedia empta esse, quae creditoribus obligaverat. quaero, cum non sit liberatus Lucius fideiussor a Titio, an, si solverit creditori, empta haberet supra scripta praedia. respondit, si non ut in causam obligationis, sed ut empta habeat, sub condicione emptio facta est et contractam esse obligationem.

Anche Papiniano sembra riconoscere questo schema contrattuale in Vat. Fragm. 9: si convenerit ut pecunia fenoris non soluta creditor iure empti dominium retineat che viene peraltro seguito da Trifonino: D. 20.5.12 pr. (Trifoninus liber 8 disputationum): Rescriptum est ab imperatore libellos agente Papiniano creditorem a debitore pignus emere posse, quia in dominio manet debitoris.

Indicativo è il fatto che in tre di questi casi l’emptio commissoria lege viene configurata come la volontaria conversione di un rapporto pignoratizio.

 

4. La lex commissoria e il suo inquadramento dogmatico.

La lex commissoria è il patto per cui una delle parti ha diritto di considerare come mai concluso il contratto se l’altra non adempia a tempo alla sua obbligazione. Ed è un effetto immediato che si realizza cioè ipso iure, senza che il soggetto nel cui interesse è stata posta la clausola debba dichiarare di avvalersene. Le fonti giustinianeee al riguardo sono abbastanza chiare:

D. 18.3.3 (Ulp. 30 ad ed.): Nam legem commissoriam, quaer in venditionibus adicitur, si volet venditor exercebit, non etiam invitus.

 

D. 18.3.8 (Scaevola libro septimo digestorum): Mulier fundos Gaio Seio vendidit et acceptis arrae nomine certis pecuniis statuta sunt tempora solutioni reliquae pecuniae: quibus si non paruisset emptor, pactus est, ut arram perderet et inemptae villae essent. die statuto emptor testatus est se pecuniam omnem reliquam paratum fuisse exsolvere (et sacculum cum pecunia signatorum signis obsignavit), defuisse autem venditricem, posteriore autem die nomine fisci testato conventum emptorem, ne ante mulieri pecuniam exsolveret, quam fisco satisfaceret. quaesitum est, an fundi non sint in ea causa, ut a venditrice vindicari debeant ex conventione venditoris. respondit secundum ea quae proponerentur non commisisse in legem venditionis emptorem.

 

D. 18.3.7 (Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum): Post diem commissoriae legi praestitutum si venditor pretium petat, legi commissoriae renuntiatum videtur, nec variare et ad hanc redire potest.

 

CI. 4.54.4: COMMISSORIAE VENDITIONIS LEGEM EXERCERE NON POTEST, QUI POST PRAESTITUTUM PRETII SOLVENDI DIEM NON VINDICATIONEM REI ELIGERE, SED USURARUM PRETII PETITIONEM SEQUI MALUIT. * ALEX. A. CLAUDIO IULIANO ET PROCULIANO. *<>

 

Nei casi appena prospettati, chi può far valere la lex commissoria, cioè il venditor, può far annullare il contratto:

D. 18.3.4.2: Eleganter Papinianus libro tertio responsorum scribit statim atque commissa lex statuere venditorem debere, utrum commissoriam velit exercere an potius pretium petere, nec posse, si commissoriam elegit, postea variare).

Si intende, naturalmente, che il venditore/creditore avesse rinunciato ad avvalersi di questa clausola, se trascorso il tempo fissato, questi accetta in tutto o in parte la prestazione dovuta (D. 18.3.6.2: Post diem lege commissoria comprehensum venditor partem reliquae pecuniae accepit. respondit, si post statutum diem reliquae pecuniae venditor legem dictam non exercuisset et partem reliqui debiti accepisset, videri recessum a commissoria); ovvero promuoveva azione per ottenerla: D. 18.3.7: Post diem commissoriae legi praestitutum si venditor pretium petat, legi commissoriae renuntiatum videtur, nec variare et ad hanc redire potest.

Questo regime pattizio può essere applicato a qualsiasi tipo di contratto bilaterale, sia nella forma di una condizione risolutiva, che in quella di condizione sospensiva. La differenza risulta dal modo in cui è congegnato il patto dato che, come è noto, si ha una condizione è risolutiva o sospensiva a seconda che ad un avvenimento futuro le parti colleghino l’inizio o la fine dell’efficacia di un atto[10].

In perfetta simmetria, però, troviamo lo stesso meccanismo in un frammento del giurista Sabino che è una disposizione normativa tratta dal titolo del Digesto dedicato all’in diem addictio (una delle clausole accessorie alla compravendita):

D. 18.2.2 pr. (Ulp. 28 ad Sab.): Quotiens fundus in diem addicitur: utrum pura emtio est, sed sub conditione resolvitur, an vero conditionalis sit magis emtio, quaeritur. Et mihi videtur verius, interesse, quid actum sit: nam si quidem hoc actum est, ut meliore allata conditione discedatur, erit pura emtio, quae sub conditione resolvitur; sin autem hoc actum sit, ut perficiatur emtio, nisi melior conditio offeratur, erit emtio conditionalis.

Dunque, stesso giurista, stesso libro, stessa opera di commento a Sabino, analogo patto accessorio ad una compravendita. In realtà se facciamo la distinzione tra un patto condizionale inserito in una obbligazione e un patto condizionale inserito in una dichiarazione accessoria, possiamo facilmente renderci conto che se la condizione risolutiva è posta come patto aggiunto ad un rapporto obbligatorio principale, allo scopo di annullare gli effetti di tale obbligazione, essa condizione non è altro che una condizione sospensiva della dichiarazione principale[11]. Di questo anche le fonti romane erano perfettamente consapevoli:

D. 44.7.44.2 (Paulus libro septuagensimo quarto ad edictum praetoris): Condicio vero efficax est, quae in constituenda obligatione inseritur, non quae post perfectam eam ponitur, veluti ‘centum dare spondes, nisi navis ex Asia venerit?’ sed hoc casu existente condicione locus erit exceptioni pacti conventi vel doli mali.

Se ne deve pertanto concludere che, in qualità di patto accessorio, ad una vendita o ad una costituzione di pegno, la lex commissoria è sempre una condizione che sospende l’efficacia definitiva del rapporto sottostante di cui è pattuizione accessoria. Ecco perché si dice che sotto un profilo dogmatico, e quindi tecnico-giuridico, la lex commissoria rientra nella categoria dei pacta adiecta che, come è noto, sono dei patti aggiunti ad un’obbligazione principale predisposti allo scopo di modificare il regime effettuale di detta obbligazione[12].

Questa semplice considerazione è determinante per capire la vera ratio dell’istituto, perché qualsiasi condizione (anche risolutiva) espressa con un patto accessorio ad una obbligazione/contratto principale, reca sempre in sé l’idea di un patto sospensivo. E quindi, anche una legge commissoria predisposta con patto accessorio di risoluzione ad un contratto di compravendita condizionato all’inadempimento del compratore (alienazione in garanzia) è sempre una condizione sospensiva.

 

5. Il patto commissorio e la sua vocazione unitaria.

Tralasciando la questione della presenza della legge commissoria nei commentari catoniani[13] e in due luoghi di Cicerone[14] che costituisce ancora oggetto di controversia in dottrina[15], la maggior parte dei riferimenti giurisprudenziali sono estratti da opere in cui si tratta di questioni attinenti alla compravendita o ad altri contratti consensuali[16].

Lo stesso si può dire per il passo corrispondente nei Fragmenta Vaticana dei responsa ex liber 3 di Papiniano: Vat. Frag. 9: Creditor a debitore pignus recte emit, sive in exordio contractus ita convenit sive postea; nec incerti pretii venditio videbitur, si convenerit, ut pecunia fenoris non soluta creditor iure empti dominium retineat, cum sortis et usurarum quantitasad diem solvendae pecuniae praestitutam certa sit, tratto dalla rubrica ex empto et vendito.

Inoltre, il titolo che contempla nel Codex Theodosianus la norma di Costantino che vietò la legge commissoria nei contratti di pegno (de commissoria rescindendo), segue il titolo 3.1 de contrahenda emptione. Infine, la commissione dei redattori del Digesto ha dedicato alla legge commissoria otto frammenti compresi nel diciottesimo libro (de contrahenda emptione), al terzo paragrafo (de lege commissoria).

Già da questa sommaria ricognizione si capisce che l’istituto è contemplato nell’ordinamento romano principalmente come clausola accessoria (accidentalia negotii) al negozio di compera (de contrahenda emptione). La questione era stata già notata da Arnaldo Biscardi che nel 1962 (che è la data di pubblicazione di un suo noto articolo dedicato alla lex commissoria pubblicato negli Studi Betti)[17] manifestava il suo stupore nel constatare che la dottrina romanistica considerava la legge commissoria del pegno e la legge commissoria della vendita come due istituti indipendenti[18].

La verità è che le fonti del Digesto che sono contenute nel titolo de lege commissoria D. 18.3.1–8, pur trattando di una clausola accessoria al negozio consensuale di compravendita, in realtà dimostrano di trattare di un’ipotesi atipica di obligatio rei. La qual cosa, come aveva visto giustamente già Arnaldo Biscardi, pone sullo stesso piano la lex commissoria nella compravendita e nel pegno. Il fatto che Giustiniano recepirà l’impostazione di Costantino rispetto al divieto del patto commissorio solo in materia di pegno [come dimostra la norma contenuta in CI. 8.33.3, che contiene una disciplina minuziosa dell’impetratio iure dominii congegnata allo scopo di proteggere il debitore considerato come parte debole[19]] non è quindi una discriminante per comprendere le due fattispecie in modo unitario.

 

6. Alla ricerca della ratio originaria.

Per comprendere la ratio originaria dell'istituto può forse essere utile approfondire il significato etimologico dell’espressione lex commissoria. Facendo riferimento all’età più risalente (si potrebbe dire fino almeno all’età di Neratio Prisco, ossia l’età degli imperatori Traiano e Adriano) l’analisi linguistica dimostra che la legge commissoria nasce come un ‘patto di responsabilità’ o ‘sulla responsabilità’ di una delle parti. In lingua latina commissum, è infatti participio perfetto del verbo committere e quindi presenta uno spettro di significati particolarmente complesso data la particolare ampiezza della portata semantica del verbo latino commìtto/commìttere.

Troviamo il significato di ‘commettere una colpa’ e/o quindi di ‘violare una norma’ in Plauto Men. 771: nisi aut quid commissi aut iurgi est caussa; Cesare (b.Gall. 7.4.10: maiore commisso delicto) e Varrone (r.r. 2.1.16: lege censoria committant) a proposito della violazione dei pecuari che facevano pascolare gli animali senza registrare le mandrie nei registri censori[20].

Un uso del verbo committere nel senso di ‘aver violato una norma di legge’ si rileva anche in Cicerone, nel Brutus (pubblicato nel 46 a.C.): Cic. Brut. 12.48: quia committeret contra legem dove il retore fa riferimento alla violazione di una legge Sempronia che perseguiva le frodi nei pubblici dibattiti (Isocrate scriveva le arringhe per conto di altri oratori e questa era considerata una frode per i Romani).

Già troviamo un impiego simile in un opera di Cicerone del 70, ma in senso più generico: Verr. 1.6: multa et in deos et in homines impie et nefarie commisit; 1.40: facinus commettere; e nel 62 a.C. nella orazione pro Sulla 6: scelus committere. Infine, Virgilio, a proposito della colpa di Orfeo scrive: georg. 4.454: magna luis commissa. Nel senso di ‘compiere’ o ‘commettere una cattiva azione’ troviamo del resto anche Fest.-Paul. sv. Committere (L. 36,4): Committere proprie est insimul mittere: nunc eo utimur et pro facere, aut pro linquere, aut pro incidere.

L’idea di riconoscere al verbo committere usato dalle fonti romane per definire l’oggetto del patto commissorio un significato di responsabilità si rafforza se consideriamo quelle fonti in cui si rileva un impiego di committere nel senso di ‘comportamento illecito’ storicamente consistente nella violazione di una lex censoria (come in Varro r.r. 2.1.16 che abbiamo citato sopra): D.18.3.8: respondit secundum ea quae proponerentur non commisisse in legem venditionis emptorem; Suet. Cal. 41.1: Eius modi vectigalibus indictis neque propositis, cur per ignorantiam scripturae multa commissa fierent; Pseud. Quint. decl. 341: Quod quis professus non est apud publicanus, pro commisso tenetur.

Il committere o commissum era infatti l’illecito contrattuale consistente nella violazione di una locazione censoria la cui sanzione era la vendita a danno del privato risultato inadempiente delle cose date in garanzia[21]:

D.3.5.12(13) (Paul. 9 ad ed.): ne praedia in publicum committerent.

D.16.1.17.2 (Afric. 4 quaest.): fundus…in publicum committetur.

A seguito del commissum, i praedia subsignata (cioè i lotti di terreno iscritti nelle liste censorie a titolo di garanzia)[22] venivano espropriati (vindicata in publicum) come dicono in modo ellittico i giuristi: D.39.4.11.4 (Paul. 5 sent.): eam rem, quae commisso vindicata est, dominus emere, non prohibetur vel per se vel per alios quibus mandaverit; Gai. 2.61: si rem obligatam sibi populus vendiderit.

Questa procedura esecutiva era detta appunto venditio praedium praediorum, o ius praediatorum (Cic. pro Balb. 29.45) o lex praediatoria (Lex Malacitana 64.51–52,4; Suet. Cal. 9.6) o praediatura (Gai. 2.61).

La cosa si collega con l’ipotesi di coloro che ravvisavano l’origine della compravendita (emptio-venditio) consensuale romana nelle procedure esercitate dai magistrati romani nella prassi negoziale pubblica[23].

Simile origine sembra abbia avuto la misteriosa legis actio per pignoris capionem di Gaio, la prima forma di pegno immobiliare attestata dalle fonti per il diritto romano. Questo spiega forse perché nella emptio-venditio romana, l’acquisto della proprietà di regola è soltanto un effetto differito nel tempo (contratto ad effetti reali differiti e non come la compravendita moderna che è nella sua struttura tipica un contratto ad efficacia reale).

Questa circostanza è dovuta al fatto che i giuristi Romani della età della fine della repubblica non ragionavano ancora in termini di proprietà (in senso astratto, unitario e assoluto), ma di possesso/appartenenza[24]. Già Max Kaser aveva notato che nella lex del 111 a.C. si trova la categoria dell’ager privatus, ma non la categoria del dominium ex iure Quiritium; c’è ancora la categoria del meum esse come schema di appartenenza (l. 9: quoius eum agrum locum aedificium possesionem ex lege plebeive scito esse oportet oportebitve) anche di beni immobili trasmissibili inter vivos e mortis causa nelle forme del possesso ereditario[25].

Tutto questo potrebbe spiegare il perché della necessità di garantire tali alienazioni mediante un patto aggiunto di garanzia. Di qui il legame con l’antica pignoris capio di Gai. 4.28 e il rapporto molto stretto riscontrabile nelle fonti tra pegno (datum e conventum), vendita romana e patto commissorio.

Cicerone usa per la prima volta (la lettera è della fine del 51 a.C.) la parola hypotheca e per giunta la usa insieme alla forma verbale commissum (hypotecae commissae sunt) prendendola dal gergo del diritto provinciale:

Cic. ad fam. 13.56.2.1: praeterea Philocles Alabandensis hypothecas Cluvio dedit. eae commissae sunt[26].

E’ vero che Cicerone si rivolge al pretore della provincia d’Asia, Q. Minucio Thermo, ma egli stesso dimostra che l’istituto (hypotecas) era conosciuto nella prassi negoziale pubblica[27].

Quindi non è giusto pensare che all’epoca di Cicerone l’istituto fosse ancora estraneo al diritto romano[28]. Non dimentichiamo a questo proposito la famosa definizione di possessio del giurista Elio Gallo (risalente al 100 a.C.), per il quale, si possedeva il diritto al possesso del fondo, ma non il fondo stesso. La qual cosa dimostra che all’inizio del primo secolo a.C. i Romani conoscevano già forme di approccio astratto al diritto[29].

E’ questa forse la chiave allora per comprendere come si sia potuta fare strada tra i giuristi romani l’idea di una struttura negoziale dove la trasmissione di un bene concreto fosse soltanto obbligatoria e non reale (come l'emptio-venditio delle origini)[30]. In questa fase del diritto romano le prerogative di status e le posizioni giuridiche corrispondenti cominciarono a rendersi autonome per effetto di un lavoro specifico compiuto dai giuristi romani. La stessa idea è sottesa al pegno degli inventa et illata dei formulari catoniani (che danno tanto filo da torcere agli studiosi), dove però l’oggetto del pegno è nella disponibilità materiale del debitore.

Del resto l’ipotesi prospettata da Gaio in 2.60 a proposito della fiducia cum creditore / si vero cum creditore, soluta quidam pecunia omni modo conpetit, nondum vero soluta ita demum conpetit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor) sembra che corrisponda proprio a quella di uno dei due famosi riferimenti alla figura del pignus di Catone: Cato de agri c. 146,2 quae locata est, et si emptor locarit.

Capiamo allora perché le fonti giustinianee attestano l’applicazione della lex commissoria principalmente rispetto a due tipi di rapporti obbligatori: la compra-vendita e il pegno e perché alla fine prevalse lo schema del patto aggiunto (pactum adiectum) per rendere effettivo il patto sulla responsabilità.

La ragione potrebbe storicamente essere individuata nel fatto che il legame tra vendita e pegno è molto stretto o, almeno, nel fatto che le due fattispecie erano viste in questo modo dai giuristi romani come dimostra anche il seguente noto frammento di Gaio in D. 20.1.9.1 (Gai. 9 ad ed. prov.): Quod emptionem venditionem recipit, etiam pignerationem recipere potest attestante il principio per cui tutto ciò che può essere venduto può costituire oggetto di pegno.

Questo forse perché sia la vendita che il pegno realizzano (e si realizzano) materialmente (con) un’alienazione di cose. Da quando sarà possibile negoziare non soltanto le cose materiali, ma anche solo i diritti (fine del formalismo? Visione astratta della fattispecie giuridica?), ecco che insieme alla vendita condizionata (patto commissorio autonomo o adiectum) può essere nata la figura del pignus conventum. Del resto è lo stesso Gaio a dire che in epoca più antica anche la fiducia cum creditore poteva essere realizzata senza consegna materiale della cosa: Gai. 2.60: si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceret.

In questo quadro diventa allora forse interessante rileggere il famoso inciso di Gaio, tratto dal suo sesto libro di commento alle dodici tavole e conservato nel sedicesimo titolo del libro cinquantesimo del Digesto de verborum signicatione, dove il giurista dà la seguente definizione di pignus:

Gaio in 50.16.238.2 (libro sexto ad legem duodecim tabularum): ‘Pignus’ appellatum a pugno, quia res, quae pignori dantur, manu traduntur. unde etiam videri potest verum esse, quod quidam putant, pignus proprie rei mobilis constitui. ‘Noxie’ appellatione omne delictum continetur.

Pur apparendo sicuramente impropria l’etimologia proposta dal giurista in questo frangente [pignus sarebbe una parola derivata dal nome del pugno, dato che ‘con le mani si danno le cose’ (appellatum a pugno, quia res, quae pignori dantur, manu traduntur)], se in questo luogo pignus è contrapposto da Gaio al nexum come fonte di responsabilità giuridica (pignus proprie rei mobilis constitui. ‘Noxie’ appellatione omne delictum continetur), sembrando il pegno riferibile alle sole res mobiles, l’idea di riconoscere alla sostanza della legge commissoria un significato di responsabilità appare giustificabile, specie se si considera che la prima forma di garanzia nelle obbligazioni sembra sia stata proprio il pegno su cose mobili, oltrettuto, contratto in forma convenzionale[31]. Come l’ipoteca di cui parla già Cicerone nel 63 a.C.[32]

Ritorniamo allora alla questione delle origini del patto commissorio e a quella della sua evoluzione storica. Lo stesso Gaio, come abbiamo visto, collega la legis actio per pignoris capionem, una delle cinque canoniche forme di legis actio conosciute, ad una legge censoria per i debiti d’imposta: Gai. 4.28: Item lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos qui aliqua lege vectigalia deberent.

Si capisce allora come il verbo committere appaia impiegato, ancora in avanzata età classica, nel senso di un’inadempienza nella conductio vectigalium[33].

Se non sembra potersi dubitare del fatto che l’espressione commissum, nelle fonti tecniche e non, fosse impiegata nel senso di ‘responsabilità’ per un fatto commesso, alcune testimonianze del Digesto relative a Labeone, Sabino, Nerazio e Africano dimostrerebbero che la lex commissoria era un patto sulla responsabilità contrattuale[34]. Considerando che con l’Africano andiamo al più tardi all’età degli Antonini, capiamo allora quale può essere stata l’evoluzione storica dell’uso giuridico dell’espressione committere nelle fonti giuridiche romane di età classica[35].

Il significato di ‘patto di decadenza’ sostenuto da Antonio Guarino[36] non è quindi quello originario e tutto ciò dimostra che l’utilizzazione del verbo commìttere nel senso di ‘rendere esecutivo dopo un certo termine’, ovvero di ‘dare applicazione a qualcosa’, come nel caso di Ulpiano in D. 37.4.3.11: Si quis ex liberis heres scriptus sit, ad contra tabulas bonorum possessionem vocari non debet: cum enim possit secundum tabulas habere possessionem, quo bonum est ei contra tabulas dari? plane si alius committat edictum, et ipse ad contra tabulas bonorum possessionem admittetur o di D. 4.4.38 pr. (Paul. 1 decretorum): quod dies committendi in tempus pupillae incidisset eaque effecisset,>ne pareretur legi venditionis, non sia altro che l’espressione di una trasformazione semantica più tarda (rilevabile pertanto solo dall’età dei Severi)[37].

 

Seconda parte

Il divieto del patto commissorio

 

1.1. Breve storia del divieto del patto commissorio dalle origini agli ordinamenti attuali.

Il divieto del patto commissorio fu imposto dall’imperatore Costantino che nel 320 emanò una legge in forma di editto, conservata anche nel Codex Theodosianus, la quale vietò la nullità del negozio costitutivo di pegno se fosse stato convenuto il patto mediante il quale creditore e debitore si accordavano nel senso che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore di un bene dato in garanzia avrebbe acquistato la proprietà su di esso (placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praeteritis praesentia quoque depellit et futura prohibet) pur restando salva la possibilità di un’actio in personam per il creditore (creditores enim re amissa iubemus recuperare quod dederunt)[38].

La norma appena richiamata si presenta chiaramente come un intervento a favore del debitore al fine di mitigare l’asprezza di regime che derivava dall’impiego di tale clausola nella disciplina delle obbligazioni di pegno (quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae pignorum legis crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri)[39]. La vera ratio di tale divieto sembrerebbe essere stata allora quella di evitare che il creditore potesse rivalersi personalmente sulle cose in possesso del debitore senza ricorrere al giudice. Lo dimostra anche la terminologia usata nell’editto: captiones; commissoriae legis…asperitas; si quis…tali contractu laborat, hac santione respiret volto a reprimere forme di abusi che potessero spingere qualcuno: per necessitatem promettere, o a contrarre obpressum debito.

Tale divieto fu accolto da Giustiniano (C. 8.34.3) e questo spiega una serie di interpolazioni facenti riferimento ad esempio ad espressioni del tipo iustu pretio come in D. 20.1.16.9 evidentemente assenti nel testo originario[40].

Dopo il divieto di Costantino, recepito da Giustiniano nella Compilazione e ribadito nel 530, questo fu nuovamente posto in diritto canonico da un famoso decreto di Innocenzo III del 1198[41].

Più avanti nei secoli il divieto del patto commissorio fu accolto soprattutto nell’area di cultura francese, culminando nella famosa previsione del Code Napoléon che all’art. 2078, cpv. sancì la famosa clause de voie parée, in materia di pegno[42]: «Le créancier ne peut, à défault de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due cencurrence, d’après une estimatio faite par experts, uo qu’il sera vendu aux enchères. Tout clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans le formalités ei-dessus, est nulle».

E conservò il principio in materia di patto anticretico:

Code Napoléon art. 2088: «Le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenue; totut clause contraire est nulle: en ce cas, il peu poursuivre l’expropriation de son débiteur par le voies légales».

Il codice italiano del 1865 (costruito come è noto prendendo come riferimento quello francese) naturalmente recepì tale divieto agli artt. 1894 e 1884, rispettivamente in tema di patto anticretico e di pegno[43]:

Codice Civile italiano 1865, art. 1894: «Il creditore non diventa proprietario dell’immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare coi mezzi legali la espropriazione del suo debitore».

Codice Civile italiano 1865, art. 1884: «Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all’incanto».

In diritto tedesco, che non ha recepito tale divieto, il trasferimento della proprietà a scopo di garanzia è invece generalmente praticato in materia mobiliare e di diritti di credito. Questo sistema viene preferito al pegno, perché attraverso il meccanismo del trasferimento della proprietà in funzione di garanzia, si evita lo spossessamento materiale che è caratteristico del pegno[44].

Lo stesso si può dire per gli ordinamenti di tradizione anglosassone[45] dove esistono invece meccanismi simili al patto commissorio vietato dall’ordinamento italiano e francese, sia nella forma del trasferimento immediato (salvo risoluzione dell’effetto traslativo a seguito del pagamento), sia nella forma del trasferimento subordinato all’adempimento (il cd. foreclosure), anche se in questo secondo caso il giudice può ordinare che il bene sia venduto a terzi[46].

Istituti previsti dal common law che possono essere assimilati al patto commissorio romano e italiano sono il mortgage e il trust.

Con il primo istituto si ammette al mortgagee (mutuante/creditore) l’attribuzione di un lease, stabilendo un patto con il quale, in caso di mancata restituzione del capitale nel termine finale del lease, questo si trasformerebbe in un fee simple (equivalente della proprietà semplice degli ordinamenti romanistici[47]), dando luogo ad una specie di patto commissorio[48].

Ora, dopo successive evoluzioni dell’istituto, è ammessa anche la possibilità del pagamento ritardato. Il debitore, infatti, ha la possibilità di pagare il debito anche dopo la scadenza per riacquistare la proprietà del bene trasferito. Per farlo deve intentare azione davanti alla Chancery Division chiedendo che gli venga assegnato un termine (sei mesi a far tempo dal provvedimento dilatorio) per il pagamento tardivo. Solo in caso di persistente inadempimento il debitore verrà dichiarato definitivamente decaduto da quella che i giuristi anglosassoni chiamano l’equity of redemption (ossia il diritto di riscattare il bene oggetto di mortgagee)[49].

Più duttile, ma più complessa, è invece la figura del trust (letteralmente fiducia), che è un istituto estraneo al diritto romano e agli ordinamenti di civil law. Si può dire in breve che il concetto fondamentale del trust stia nel fatto che un costituente (settlor of the trust) aliena taluni beni o diritti a favore del trustee che li amministra nell’interesse di un’altra persona (beneficiary).

Il rapporto che si crea tra il trustee (titolare dei beni in un patrimonio separato per common law) e il beneficiary è un rapporto fiduciario[50]. Bisogna dire che in seguito alla Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata anche dall’Italia, questo istituto si è avviato a conoscere una rapida diffusione in tutta Europa[51]. Esso era stato già recepito sin dagli anni trenta in diversi ordinamenti sia dell’Europa che dell’America Latina.

Nel 1993 il trust è stato recepito anche dalla Repubblica Federativa Russa e si può dire che con la rapida espansione dell’economia globalizzata, guidata dai mercati inglese e americano, il futuro sarà caratterizzato sempre di più dalla creazione di nuovi meccanismi di garanzia fuori dalla tradizione di civil law che l’istituto del trust ovviamente favorisce[52].

 

1.2. Il patto commissorio e il suo divieto nell’ordinamento italiano vigente.

Il divieto del patto commissorio è previsto dal codice italiano all’art. 2744 c.c.: «E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno» e dall’art. 1963 c.c. per il contratto di anticresi: «E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito».

In dottrina, circa l’individuazione della ratio di tale norma, non vi è unanimità di vedute[53]. Per alcuni si tratterebbe di una misura in favor debitoris, ossia di una misura volta ad evitare atteggiamenti usurari[54].

Altri hanno tentato, invece, di cambiare modalità di approccio al problema credendo di individuare la ratio di tale norma nella necessità di tutelare il principio della par condicio creditorum che è un principio di portata generale[55].

Infine vi è chi ha individuato la ratio di tale norma nella volontà del legislatore di evitare la creazione di una clausola di garanzia atipica. A parte una palese violazione del principio della tipicità degli atti (di fronte al verificarsi dell'ipotesi paventata dai sostenitori del divieto del patto commissorio), con la stipulazione di un patto del genere si verrebbe a creare anche una pericolosa compatibilità tra funzione traslativa e funzione di garanzia. In teoria con un’attività negoziale volta a realizzare uno scopo di patto commissorio si potrebbe determinare la costituzione di una clausola di garanzia atipica attraverso la stipulazione di tre atti: uno relativo al rapporto obbligatorio principale, ineludibile in ragione della caratteristica dell’accessorietà delle garanzie reali tipiche; ovviamente il rapporto di garanzia; e, infine, quello costitutivo di patto commissorio.

La pratica però insegna che lo scopo del patto commissorio può essere raggiunto mediante altre vie non meno complicate. Ed è qui che trova applicazione il cd. patto commissorio autonomo di cui si parlava prima[56].

 

1.3 Il patto commissorio autonomo.

La figura del patto commissorio autonomo è la tipica fattispecie volta ad eludere il divieto del patto commissorio negli ordinamenti che prevedono tale divieto[57]. Si pensi ad un patto di riscatto dietro il quale si nasconda lo scopo di realizzare un patto commissorio (simulazione relativa) ad una compravendita sottoposta alla condizione sospensiva dell’inadempimento, o soltanto alla costituzione di un diritto personale di godimento (leasing back)[58].

Altri casi di patto commissorio autonomo in funzione di garanzia atipica o mascherata possono essere: la procura a vendere di un proprio immobile lasciata dal mutuatario al mutuante contestualmente ad un finanziamento, ovvero la vendita fittizia di un immobile a scopo di garanzia con contestuale conferimento di mandato al creditore, simulato acquirente, avente ad oggetto l’alienazione della somma mutuata, che è considerato nullo non per violazione del divieto del patto commissorio, ma per frode alla legge. Questo perché l’immobile oggetto della garanzia non passa in proprietà del creditore al momento dell’inadempimento, ma deve essere alienato a terzi nell’esecuzione di un mandato che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia[59]. Può anche verificarsi l'ipotesi di un mandato ad alienare senza obbligo di rendiconto e sospensivamente condizionato all’inadempimento da parte del mandante di un suo debito nei confronti del mandatario che è ritenuto nullo per frode alla legge[60].

Altra ipotesi di violazione del patto commissorio è quella della vendita di un bene con riserva della proprietà da parte del debitore alienante (in garanzia)[61]. Infine, si può fare l’esempio di un mutuo assistito da polizza assicuratrice, consistente nell’accordo con cui l’assicurato (ramo vita), maturato il diritto al riscatto, chiede la concessione di un finanziamento all’assicuratore con l’intesa che, in caso di inadempimento, l’assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione e compensare il credito ex mutuo con il debito che egli ha nei confronti dell’assicurato in base al riscatto assicurativo. Poiché è prevista la restituzione dell’eccedente all’assicurato, l’assimilabilità di questa ipotesi al patto marciano fa propendere per la non configurabilità del divieto del patto commissorio nei casi in cui ricorra questa figura[62].

Come si vede, dietro la figura del patto commissorio si nasconde la categoria delle alienazioni in garanzia ed è questa la chiave per intendere la reale portata dell’istituto come ha mostrato l’indagine compiuta anche in diritto romano.

Le parti, di fronte al divieto esplicito del legislatore, nella pratica negoziale sono solite aggirare l’ostacolo utilizzando strumenti giuridici diversi come le vendite obbligatorie, ossia le alienazioni in garanzia (come nella prassi romana), negozi simulati, indiretti o fiduciari[63].

Qui entra in gioco il ruolo svolto dall'autorità giurisdizionale.

La Giurisprudenza italiana di merito e di legittimità, partendo dalla vendita con patto di riscatto, era solita affermare tradizionalmente che le alienazioni in garanzia potevano realizzare delle ipotesi di patto commissorio solo se congegnate attraverso il meccanismo della condizione sospensiva all’inadempimento. Si tratta di un’applicazione del negozio indiretto (fiducia cum creditore), anche questa una creazione dei giuristi romani[64].

Il problema veniva allora correttamente impostato valutando la validità della vendita con patto riscatto, come negozio indiretto, nella misura in cui questo non incorresse in un’ipotesi di frode alla legge per violazione del divieto del patto commissorio. In mancanza di frode alla legge si è ritenuta invece giustificata la tendenza a riconoscere efficacia a tale tipo di vendita, naturalmente fuori dai casi di vendita simulata[65].

Viceversa, se il contratto veniva predisposto con clausola risolutiva, la Giurisprudenza non riteneva che sussistessero gli estremi per riconoscere la fattispecie del patto commissorio, dato che il bene oggetto della compravendita (alienazione), ancorchè subordinato ad una clausola risolutiva, veniva comunque trasferito al creditore alienatario. Insomma, l’acquisto del bene oggetto dell’alienazione avveniva realmente[66].

 

1.4. L’ampliamento della portata del divieto del patto commissorio.

Nel 1983, la Corte di Cassazione italiana a Sezioni Unite (con sent. 83/3800) ha ribaltato le modalità di approccio al problema considerando questione di mero formalismo distinguere tra vendita con condizione risolutiva e vendita subordinata alla condizione sospensiva. Facendo rientrare nelle ipotesi di nullità anche la vendita fiduciaria a scopo di garanzia[67].

Bisogna considerare, a questo proposito, che la natura di un patto commissorio (anche quello contemplato dall’esperienza giuridica romana) è sempre quella di una clausola sospensiva, perché qualsiasi condizione (anche risolutiva) apposta ad una obbligazione principale è comunque una condizione sospensiva. La ragione addotta dalla Cassazione per stabilire la nullità delle alienazioni di garanzia congegnate con il meccanismo della vendita sottoposta a condizione, fu che in ogni caso, con tali strumenti, si sarebbe stati fuori dallo schema di costituzione di una garanzia tipica e quindi si sarebbe rientrati nello schema della violazione del divieto del patto commissorio in applicazione del principio per cui un contratto traslativo non può essere asservito a realizzare una funzione di garanzia. In questi casi il contratto traslativo di proprietà, se è collegato al rapporto obbligatorio, provocherebbe la inibizione della funzione di scambio diventando, in altre parole, un contratto di garanzia.

Per effetto di questo intervento innovativo della Suprema Corte sono scaturite due conseguenze. Da un lato, si è determinato un’ampliamento della portata dell’art. 2744 c.c. fino a far porre sullo stesso piano la simulazione e il negozio indiretto (fiduciario), con un effetto solo apparente nel primo caso e reale solo nel secondo. Dall’altro, si è finiti con l’estendere la sfera dell’illiceità diretta colpita dalla norma sul patto commissorio fino alla negazione di ogni vendita sottoposta ad una condizione sospensiva. Con la conseguenza della massima limitazione delle ipotesi di simulazione.

Per effetto della pronuncia della Corte i meccanismi negoziali de quo sono stati qualificati pertanto non più come meri atti di aggiramento, ma declassati ad ipotesi di atti contra legem. Inoltre, si è stabilita una netta incompatibilità tra funzione traslativa e funzione di garanzia reale. Con la conseguenza che gli atti di aggiramento non sono più visti come atti in frode alla legge (quindi annullabili), ma come atti contra legem (quindi nulli). Con la conseguenza della cancellazione della distinzione tra negozio illecito e negozio in frode alla legge per violazione dell’art. 1344 c.c. Rimarrebbe per vero lo spazio per la simulazione assoluta, quando le parti attuano un trasferimento che non vogliono realizzare. Quanto alla simulazione relativa, la chiave per comprenderne la legittimità non può più essere riferita alle clausole, ma alla funzione dell’atto dissimulato.

 

1.5. Il ridimensionamento della portata dell’art. 2744 c.c.

La Cassazione italiana, con sent. n. 7385 del 12 dicembre 1986, mutò indirizzo decidendo che la vendita con patto di riscatto stipulata per motivi di garanzia non poneva in essere una situazione di frode alla legge[68]. Ribadendo tale impostazione la Suprema Corte, con sent. 1611/89, pose inoltre in risalto la differenza tra la causa di scambio, tipica della vendita, e la causa di garanzia (precisando, ad esempio, in tema di prestito finanziario che il versamento del denaro può essere solo esecuzione del mutuo)[69].

Su questa base si è ribadita allora la nullità del contratto di alienazione in garanzia laddove si dimostrasse che il trasferimento del bene, oggetto della vendita apparente, anziché immediato, fosse effettivamente rinviato all’avverarsi della condizione dell’inadempimento del debitore-venditore. In questo modo è stata elevata la garanzia al rango di causa della vendita (in funzione cioè di garanzia) il tutto qualificato come mezzo per eludere il disposto imperativo dell’art. 1344 c.c. (frode alla legge).

Con sent. del 21 aprile del 1989, n. 1907 a S.U., sempre la Cassazione italiana ha ribadito la portata del principio enunciato pochi anni prima, applicando la regola generale per cui qualsiasi negozio può incorrere in nullità qualora venga impiegato per conseguire risultati vietati[70]. La Giurisprudenza più recente, così, recependo un orientamento della dottrina più attenta, ha quindi contestato l’impostazione più restrittiva affermando che con riferimento alla vendita con patto di riscatto questa, anche se è collegata ad un rapporto obbligatorio, non integrerebbe un’ipotesi di patto commissorio. Infatti tale figura anche se è collegata ad un contratto di mutuo, realizzerebbe comunque una funzione di scambio che è effettiva e reale. La funzione traslativa, in altre parole, che è necessario riscontrare in ogni negozio traslativo reale (come è una vendita) risulterebbe, nel caso prospettato, effettiva e reale.

Su questo presupposto è stato allora sostenuto che, in un caso del genere, la vendita con patto di riscatto non avrebbe potuto qualificarsi come una vendita sottoposta a condizione risolutiva. La funzione traslativa viene così ritenuta compatibile con la funzione di scambio e la funzione di garanzia non è considerata causa, ma declassata a mero motivo.

Questo orientamento tende a puntualizzare che può rilevare un'incompatibilità tra funzione traslativa e funzione di garanzia in un negozio traslativo con patto commissorio autonomo, purchè essa sia riscontrabile reale ed effettiva (cioè riconoscibile come vera). Se l'interferenza (collegamento) si riscontra solo a livello di mero scopo-motivo, allora questa sarebbe soltanto apparente e ci sarebbe compatibilità perché non si incorrerebbe nel divieto dell’art. 1345 c.c. che parla di illiceità dei motivi comuni ad entrambe le parti, in quanto la garanzia è una fattispecie non vietata dalla legge.

Si intuisce da tutto ciò che questo orientamento della Suprema Corte ha determinato un vero e proprio ridimensionamento della sfera di apllicabilità dell’art. 2744 c.c.

 

1.6. Patto commissorio, responsabilità contrattuale e simulazione.

Come si vede il divieto del patto commissorio, in diritto romano come in diritto attuale, colpisce una fattispecie dalla vocazione, si potrebbe dire, trasversale. Le motivazioni che sostengono l’uso dei patti commissori portano infatti gli operatori del diritto a stravolgere gli assetti negoziali attraverso i meccanismi più strani per evitare di incorrere nel divieto[71]. Siamo di fronte ad una questione che coinvolge non soltanto la vendita condizionata e l’ammissibilità di garanzie atipiche, ma anche i limiti di ammissibilità del negozio simulato, l’applicabilità della fiducia e delle figure negoziali indirette che erano delle fattispecie perfettamente conosciute e applicate finanche dai giuristi romani e non c’è dubbio che in questo campo l’esperienza romana può servire da modello per il legislatore e l’interprete moderno[72].

Possiamo a questo punto chiederci però perché uno strumento tanto usato come la legge commissoria fa paura al legislatore e non alle parti.

Non è facile rispondere a questa domanda. Se, come abbiamo visto, la funzione tipica del patto commissorio fu, ed è, quella di realizzare uno scopo di garanzia (lo dimostra l’esperienza antica); e lo scopo della norma che lo vieta, storicamente, non è (e non fu) di salvaguardare la funzionalità tipica del negozio a cui è (o era) apposta, dovremmo dedurne che lo scopo del moderno legislatore, quando pone il divieto del patto commissorio (a partire da Costantino in poi), non dovrebbe essere quello di arginare la fantasia creativa delle parti in difesa della tipicità degli atti negoziali (sarebbe un atteggiamento possibile sul piano del positivismo legislativo, ma storicamente improprio), ma di evitare abusi nei confronti della parte più debole.

Nonostante le oscillazioni sensibili della Corte di Cassazione italiana, mi pare sia questa la motivazione prevalente che muove gli operatori del diritto in sede di interpretazione e applicazione della norma sul divieto del patto commissorio anche oggi in Italia. Il problema riguarda allora questioni di ermeneutica giuridica che attengono alla teoria del negozio giuridico, in quanto suscettibili di incidere sui profili della volontà negoziale, della dichiarazione e della responsabilità nei negozi giuridici negli ordinamenti giuridici antichi come in quelli moderni che è il tema di questo nostro convegno.

Anche in questo caso l’esperienza antica può essere d’aiuto. L’orientamento prevalente in dottrina considera che tra diritto classico e postclassico vi siano diversità di vedute. I giuristi classici non sarebbero stati interessati alla ricerca della intenzionalità delle parti. La mentalità giustinianea e bizantina (come la Corte di Cassazione italiana) avrebbe invece dato molto rilievo al motivo psicologico delle parti. Le fonti esaminate a proposito dell’inquadramento dogmatico della lex commissoria, come abbiamo visto, confermano in pieno questo modo di affrontare la questione.

Il problema allora potrebbe essere quello di determinare le conseguenze giuridiche di apparenze di fattispecie negoziali che le parti hanno consapevolmente manifestato per nascondere quanto di diverso hanno in realtà convenuto, sia nei rapporti tra loro, che nei confronti dei terzi, che è lo stesso problema che si pone il legislatore moderno di fronte alla applicabilità della norma del divieto del patto commissorio[73].

 

Conclusione.

Prima di concludere qualche breve considerazione ricapitolativa.

Per quanto concerne la configurazione dell'istituto in diritto romano, siamo partiti dalla considerazione della posizione dottrinale prevalente per cui si ritiene che la lex commissoria nel pegno sia situazione diversa da quella posta per la compra-vendita. Questo è vero in senso assoluto e se guardiamo alle applicazioni pratiche di questi istituti, facendo riferimento ad un’epoca successiva all’età dei Severi. Lo abbiamo visto prima, ma sembrerebbe una diversità rilevabile prevalentemente a livello disciplinatorio.

Se si risale indietro nel tempo, numerosi indizi fanno pensare invece ad una matrice unitaria di tali fattispecie e l’analisi storico giuridica appena compiuta sembra averlo confermato. Questa ipotesi era stata già formulata da Arnaldo Biscardi (preceduto in questa direzione già dal Costa e dallo Steiner)[74], con una relazione presentata alla XIII sessione della SIHDA tenutasi, dal 10 al 15 settembre 1958, a Trieste[75]. Lo studio linguistico compiuto nelle pagine precedenti dell’espressione verbale committere dovrebbe aver dimostrato, a mio avviso in modo convincente, che esiste un legame strettissimo non solo tra legge commissoria e vendita (alienazione in funzione di garanzia), ma anche tra il patto commissorio e i due tipi di garanzie reali corrispondenti al moderno pegno e all’ipoteca.

La ragione è forse nel fatto che accanto alla fiducia cum creditore [che era il patto mediante il quale un debitore (fiduciante) trasferiva delle cose a lui appartenenti ad un suo creditore (fiduciario) come garanzia, con l’accordo (pactum fiduciae) che in caso di adempimento, il fiduciario avrebbe dovuto ritrasferire le cose fiduciate al fiduciante], al pignus datum [che si aveva quando il debitore dava una cosa al creditore come garanzia del suo debito; con l’accordo che a fronte di questo, il creditore pignoratizio avrebbe dovuto ritrasferire al debitore la res tradita in caso di adempimento nei modi stabiliti, ma attenzione agli inventa et inlata di Catone], al pignus conventum [non vi era il trasferimento materiale della res costituente l’oggetto della garanzia], molto probabilmente, come aveva già ipotizzato Arnaldo Biscardi, in diritto romano anche la compravendita consensuale poteva essere fonte di obligatio rei e quindi essere impegnata in funzione di garanzia[76].

Sembrerebbe allora aver trovato conferma il dato per cui il tratto comune che unisce il patto commissorio nella vendita come nei due tipi di garanzie reali, conosciuti come pegno e ipoteca sin da epoca romana (peraltro già individuato da Antonio Burdese) sia l’idea della condizione sospensiva, cioè del pactum adiectum[77]. Se si guarda alla natura del patto commissorio nella vendita, come nei due tipi di garanzia reale come il pegno e l’ipoteca, si riscontra infatti, come si è visto, un’idea di condizione sospensiva. Nella vendita essa inerisce al sorgere delle obbligazioni reciproche delle parti; nel pegno [se le parti intesero considerare come avvenuto il trasferimento del pegno al creditore in caso di inadempimento del debitore], la condizione inerisce al venire in esistenza della iusta causa giustificativa dell’effetto traslativo del complesso negozio. Rispetto alla fiducia cum creditore, dove la lex commissoria è elemento essenziale insito al negozio stesso, nel pegno essa appare come una struttura accessoria, ossia una pattuizione che, pur incidendo sulla struttura del negozio in maniera significativa, non cessa mai tuttavia di esserne elemento accessorio o aggiunto.

Altro elemento in comune è però quello della considerazione astratta dell’oggetto della garanzia. La discussione sin qui condotta mi pare che lo abbia dimostrato. Anche nella fiducia cum creditore il possesso materiale dell’oggetto della garanzia (pignus) può essere eventuale e questo decisamente pone, sul piano giuridico-dogmatico, sullo stesso piano compravendita consensuale in funzione di garanzia, pignus datum, pignus conventum e patto commissorio.

Per quanto concerne il divieto del patto commissorio e la sua storia successiva fino agli ordinamenti attuali, abbiamo visto come dall'età di Costantino, e attraverso l'età di mezzo, questo divieto sia sopravvissuto negli ordinamenti più marcatamente di influenza romanistica come quello francese e italiano. Mentre in quello tedesco sembra essere prevalso l'atteggiamento dei giuristi romani anteriormente alla riforma del IV secolo. Nessuna influenza invece per i paesi di Common law

Ad ogni buon conto, sebbene si sia potuto trattare la fattispecie soltanto superficialmente, si può affermare che anche nel mondo giuridico attuale questa figura presenta notevoli profili di interesse.

Più in particolare, tra la fine dell’ottocento e gli inizi del secolo scorso, per effetto dell’influenza delle teorie individualistiche e della pandettistica tedesca si sono venuti contrapponendo, soprattutto in Italia, due orientamenti che hanno fatto epoca. In sostanza si può dire che lo scontro ci sia stato, come abbiamo visto, tra:

a) coloro che erano sostenitori del dogma della volontà negoziale (caratteristica essenziale del negozio giuridico era la manifestanzione della volontà delle parti, ciò che esse volevano) [autonomia delle parti e tutela dell’autonomia negoziale].

b) e coloro che invece ravvisavano nella dichiarazione negoziale, e nel significato obbiettivamente ad essa attribuibile (dogma della dichiarazione), la fonte principale degli effetti giuridici disposti dalla legge, tenuto conto degli interessi delle parti e dei terzi [tutela dell’affidamento negoziale e dei terzi].

In realtà, sia il dogma della volontà che quello della dichiarazione appaiono oggi superati. Il primo esprimeva le sicurezze del singolo individuo, conseguenza dell’affermazione del ceto borghese e dell’affermazione della propria personalità nella gestione dei propri interessi. Tale consapevolezza si accompagnava alla difesa, ormai storicamente consolidata, della proprietà privata, specialmente della proprietà immobiliare. Libertà nell’autonomia del singolo e difesa della proprietà individuale del soggetto, entrambe riconosciute e garantite dallo Stato di diritto.

Il dogma della dichiarazione è testimone invece dell’affermazione del ceto mercantile e imprenditoriale e conseguenza di un’aumentata rilevanza nella ricerca di nuove forme di ricchezza nella direzione di una maggiore socializzazione del diritto privato.

La presenza sempre più ingombrante dell’economia nel diritto. L’aggressività sempre maggiore del diritto commerciale, l’importanza sempre maggiore riconosciuta al reddito rispetto alla proprietà. Lo slargamento smisurato dei mercati e la diffusione sempre maggiore dei circuiti di circolazione dei beni (sempre più mobili), ha reso necessarie nuove esigenze che oggi sono la garanzia e la sicurezza dei rapporti intersoggettivi e la certezza delle dichiarazioni negoziali e dei loro effetti.

Nella realtà odierna sono tramontati i ceti, le classi e le categorie di persone investite da posizioni di preminenza ereditate. Ruoli dominanti o gregari non sono più precostituiti e stabili, frutto di rendite di posizione o particolare educazione. La società odierna è, come si dice, ‘affluente’. Posizioni e ruoli cambiano con rapidità nuova e la mobilità dei beni è tanto accentuata da giungere persino alla astrazione della materialità stessa della cosa (si pensi alla multiproprietà). Oggi hanno peso economico anche le idee, le speranze e le espressioni dell’intelligenza, come mostra l’interesse che i giuristi moderni rivolgono alla protezione dei beni immateriali e alla negoziazione dei cd. beni-valori[78].

In questo quadro, se è necessario rinunciare ad una prospettiva che sia rivolta a valorizzare solo una delle due posizioni appena evocate, è forse necessario tentare una fusione tra essi. Bisognerebbe quindi riconoscere valore al comune intento delle parti per non rinunciare alla forza creativa che ha il soggetto privato che, nel perseguire i propri interessi è capace di una notevole spinta propulsiva verso nuove dinamiche del diritto come l’esperienza romana del periodo migliore insegna.

Nello stesso tempo, è necessario però, salvaguardare i doveri di lealtà e trasparenza, in un contesto normativo che disciplini meglio i mercati e renda la dichiarazione negoziale affidabile in funzione di una circolazione dei beni che non sia inquinata. Si dovrebbe tentare allora una conciliazione tra il dogma della volontà e quello della dichiarazione se si vuole essere al passo con lo spirito del tempo che stiamo vivendo.

La soluzione adottata dalla Corte di legittimità italiana per risolvere il problema del divieto del patto commissorio di fronte ai casi di alienazioni in garanzia atipiche è forse un esempio felice della possibilità di contemperare le esigenze in gioco e quindi va difesa, e forse presa ad esempio, anche in quelle realtà come gli ordinamenti di tradizione anglosassone in cui figure negoziali come il patto commissorio o la fiducia non hanno mai fatto paura.

Fino a quando però ci sarà un evidente sproporzione tra le parti in gioco, saranno sempre necessari dei limiti. Il trust, ad esempio, potrebbe benissimo essere applicato fino a quando sussista una reale parità sociale ed economica tra le parti. Come abbiamo visto, il divieto del patto commissorio, non stigmatizza il patto in sé, ma la situazione di abuso che l’impiego di tale clausola, in una forma particolarmente vessatoria, potrebbe ingenerare.

Insomma, in tutti quei casi in cui la disparità economica e sociale tra le parti (art. 3 Cost. it.[79]) dovesse risultare troppo sbilanciata favore di una sola, i costi di transazione (che è quanto costa un avvocato, sopportare i tempi di giustizia, etc.) renderebbero di fatto impossibile la tutela per il contraente debole, con la conseguenza che l'abolizione del divieto del patto commissorio risulterebbe una manovra foriera di ingiustizia sociale[80].

Il rovescio della medaglia è che sistemi economici come quello francese e italiano, in cui sopravvive ancora una norma come il divieto del patto commissorio, sono destinati a rimanere ai margini del sistema mondiale se perdureranno nei loro ordinamenti sbarramento di principio come questo del divieto del patto commissorio. Oltretutto, se a livello europeo, si recepiscono trattati come la Convenzione dell’Aja (come hanno fatto Italia e Francia), perdurando ostacoli come il divieto del patto commissorio, si finirà con l’instaurare dei meccanismi perversi. Chi dispone di ingenti capitali tenderà a trasferirli in quei paesi dove sarà possibile farli fruttare con strumenti più agili e immediati, la cui applicazione è fra l’altro resa possibile anche in quei paesi che ne riconoscono l’esistenza. Per questo si dice che l’opposizione dei giuristi all’avvento di tali nuovi strumenti come nuove forme di garanzia quali appunto le alienazioni vietate dal divieto del patto commissorio sarebbe una guerra persa in partenza.

 

 

 

 

 

 

О. САККИ

 

LEX COMMISSORIA И ЗАПРЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ. АВТОНОМНОСТЬ СДЕЛКИ ИЛИ БОЛЕЕ СЛАБАЯ ОПЕКА КОНТРАГЕНТА?

 

(РЕЗЮМЕ)

 


Специалисты по римскому праву обычно обращают внимание на то, что lex commissoria залога отличается от lex commissoria купли-продажи. Это абсолютно верно, когда мы смотрим на практическое применение каждого из этих институтов, прежде всего если обращаемся к эпохе Северов. Если же обратиться к более раннему периоду, то следует, наоборот, задуматься об общей матрице этих институтов, и историко-правовой анализ подтверждает это. Данная гипотеза, уже выраженная Арнальдо Бискарди (а до него в этом же направлении высказывались Эмилио Коста и Г. Штайнер) в докладе на XIII сессии SIHDA 10–15 сентября 1958 г. в Триесте. Лингвистический анализ глагола committere, на мой взгляд, совершенно однозначно указывает на то, что существует теснейшая связь не только между дополнительным соглашением и продажей (отчуждением в его функции гарантий), но также между дополнительным пактом и двумя типами вещного обеспечения, соотносящимися с современными залогом и ипотекой.

Суть этой гипотезы А. Бискарди, вероятно, заключена в том факте, что помимо fiducia cum creditore [являвшейся соглашением, посредством которого должник (фидуциант) переносил принадлежащие ему вещи на своего кредитора (фидуциария) в качестве обеспечения с соглашением о том, что в случае исполнения обязательства фидуциарий должен будет вернуть фидуцианту доверенные вещи], помимо pignus datum [который имел место, когда должник давал какую-то вещь кредитору в обеспечение своего долга с соглашением, что кредитор в случае исполнения обязательства должен будет передать должнику переданную вещь (res tradita) определенным способом, обращая внимание на inventa et inlata Катона] и помимо pignus conventum [который не был непосредственной передачей res как предмета обеспечения], вполне возможно, в римском праве также и консенсуальная купля-продажа могла быть источником obligatio rei и потому могла быть используема для функций обеспечения.

Общий след, который объединяет дополнительное соглашение в продаже и в двух типах вещного обеспечения, известных как залог и ипотека, определен Антонио Бурдезе: речь идет об идее приостанавливающего условия, то есть о pactum diectum.

В продаже эта идея проявляется в возложении двусторонних обязательств на обе стороны, в залоге же (если стороны будут восприниматься с точки зрения переноса залога на кредитора в случае неисполнения должником обязательства) условие начинает действовать при наличии iusta causa, вытекающей из эффекта переноса вещи этой сложной сделки. Что же касается fiducia cum creditore, то lex commissoria является ее сущностным элементом, включенным в сделку, в то время как в pignus она проявляется как дополнительная структура, как некое согласование, которое, весьма значительно влияя на структуру сделки, тем не менее никогда не перестает быть дополнительным и добавленным элементом. Од­нако этот элемент усиливается изначальным се­мантическим значением глагола committere в смысле «ответственности».

Вторая часть работы дает краткую историю запрета дополнительного соглашения, начиная от знаменитой нормы Константина 320 г. н. э. и вплоть до современных правопорядков более или менее романистических традиций (французского, итальянского, немецкого, английского, русского, американского и т. д.).

Затем анализируется вопрос о запрете дополнительного соглашения в действующем итальянском праве, которое устанавливает со­вершенно определенный запрет этого элемента в случае залога и ипотеки по ст. 2744 итальянского ГК и в случае договора антихрезы по ст. 1963 итальянского ГК. При рассмотрении знаменитых решений Кассационного суда Италии (решения 3800/83; 7385/86; 1611/89; 1907/89) отмечается, что они весьма выделяются в интерпретации особенностей и в применении предусмотренных законодателем норм.

Таким образом, выходит наружу проблематика приемлемости так называемого «независимого дополнительного соглашения» с точки зрения волнующего всех вопроса возможности привилегии принципа коммерческой свободы в ущерб защиты более слабого контрагента. Это требование, которое все время становится все более насущным перед лицом технологической эволюции, глобализации рын­ков и все более быстрой и более неконтролируемой трансформации современного общества, где свобода индивидуума оказывается под серьезной угрозой скорее со стороны господствующих групп экономической власти, нежели со стороны идеологически враждебных ему политических и законодательных властей.

 

 

 


 


 



* Освальдо Сакки – доктор римского права юридического факультета II университета г. Неаполя (Италия). Статья написана на основе доклада, прочитанного на III научном международном постоянно действующем семинаре «Римское право и современность» по теме «Договоры, деликты и ответственность по ним в римском и современном частном и публичном праве» 25–30 августа 2006 г. в Университете г. Тарту, Эстония.

[1] Arndts, Trattato delle pandette [tr. F. Serafini] (in 3 voll.) (Bologna 1873) 2.344 s.; Warkönig, Esposizione storico dommatica della teoria commissoria nei diritti di pegno, in Archivio civile 24–25; Longo, Sulla “in diem addictio” e sulla “lex commissoria” nella vendita, in BIDR. 31 (1921) 40 ss.; Wieaker, Lex commissoria (Freiburg 1932); Burdese, “Lex commissoria” e “ius vendendi” nella fiducia e nel pignus (1949); Thomas, Tenancy by purchaser, in Iura 10 (1959) 103 ss.; Biscardi, La “lex commissoria” nel sistema delle garenzie reali, in St. Betti 2 (1962) 575 ss.; Flume, Die Aufhebungsabreden beim Kauf: «lex commissoria, in diem addictio» und sogenanntes «pactum displicentiae» und die Bedingung nach der Lehre der Römischen Klassiker, in Fest. Kaser (1976) 309 ss.; Burdese, Manuale di diritto privato romano (Torino 1987) 386, 462.

[2] Il primo a configurare le clausole (accidentali) di recesso come condizioni sospensive o risolutive, studiando la funzione (sospensiva o risolutiva) di tali meccanismi all’interno della disciplina della compravendita fu il giurista Giuliano secondo quanto riferisce Ulpiano in D.18.2.2 pr. (Ulp. 28 ad Sab.): Quotiens fundus in diem addicitur, utrum pura emptio est, sed sub condicione resolvitur, an vero condicionalis sit magis emptio, quaestionis est. et mihi videtur verius interesse, quid actum sit: nam si quidem hoc actum est, ut meliore allata condicione discedatur, erit pura emptio, quae sub condicione resolvitur: sin autem hoc actum est, ut perficiatur emptio, nisi melior condicio offeratur, erit emptio condicionalis. Ubi igitur secundum quod distinximus pura ventitio est, Iulianus scribit hunc, cui res in diem addicta est, et usucapere posse et fructus et accessiones lucrari et periculum ad eum pertinere, si res interierit. V. sul punto Talamanca, Istituzioni di diritto romano (Milano 1990) 252; 592. Franciosi, Istituzioni di diritto romano2 370: «Altra lex venditionis fu la lex commissoria (diversa dal patto commissorio nel pegno), in base alla quale la vendita si risolveva se non veniva pagato il prezzo nel termine stabilito». Manfredini, Istituzioni di diritto romano3 (Torino 2003) 361: «Tra le numerose convenzioni che si potevano accompagnare ad una vendita (de pactum de non praestanda evictione si è detto, così del patto di consegna della merce in un luogo determinato), ricordiamo anzitutto la lex commissoria (patto commissorio, da non confondersi con l’omonimo patto in materia di pegno), in forza del quale la cosa doveva considerarsi come non venduta se il compratore non avesse pagato il prezzo entro un certo termine. Tale patto funzionava come una condizione risolutiva che dava diritto al venditore di ottenere indietro la cosa; gli era nondimeno consentito, se lo preferiva, chiedere il pagamento del prezzo, come se il contratto non si fosse risolto».

[3] Talamanca, Istituzioni di diritto romano 195; 251. Manfredini, Istituzioni di diritto romano3 194: «Fino all’età costantiniana si conoscono due istituti, rimessi alla scelta delle parti. Anzitutto la così detta lex commissoria, un patto in forza del quale automaticamente il creditore pignoratizio acquista la proprietà della cosa pignorata; si ritiene la proprietà civile se si trattava di res nec mancipi, la proprietà pretoria in caso di res mancipi. Questo patto, per l’intrinseca ingiustizia risiedente nel fatto che il creditore poteva acquistare la proprietà di un bene di valore assai superiore all’ammontare del suo credito, è stato vietato da Costantino».

[4] Talamanca, Istituzioni di diritto romano 478.

[5] Talamanca, Istituzioni di diritto romano 479. Lo schema negoziale attraverso il quale si realizzava la causa della fiducia cum creditore era quello della mancipatio (o della in iure cessio). Con la scomparsa della mancipatio (e della in iure cessio), verso la fine del terzo secolo d.C., scomparirà anche la fiducia cum creditore.

[6] Cfr. Talamanca, Istituzioni di diritto romano 477 ss.; 482 s.; Franciosi, Corso istituzionale di diritto romano2 (Torino 1997) 334.

[7] D. 18.3.5 (Nerat. lib. 5 membranarum): Lege fundo vendito dicta, ut, si intra certum tempus pretium solutum non sit, res inempta sit, de fructibus, quos interim emptor percepisset, hoc agi intellegendum est, ut emptor interim eos sibi suo quoque iure perciperet: sed si fundus revenisset, Aristo existimabat venditori de his iudicium in emptorem dandum esse, quia nihil penes eum residere oporteret ex re, in qua fidem fefellisset; D.18.3.4.1: (Ulp. libro 32 ad edictum): Sed quod ait Neratius habet rationem, ut interdum fructus emptor lucretur, cum pretium quod numeravit perdidit: igitur sententia Neratii tunc habet locum, quae est humana, quando emptor aliquam partem pretii dedit.

[8] Cfr. Biondi, Istituzioni di diritto romano4 (Milano 1972) 496; Talamanca, Istituzioni di diritto romano 251 s. La soluzione alternativa, volta ad indagare caso per caso la volontà delle parti, stante il sospetto pressocchè unanimemente condiviso in dottrina di gravi alterazioni di D. 18.2.2 pr. (cfr. Index Int. 319), è da considerare se non un glossema, una posizione dell’epoca giustinianea.

[9] Cfr. Talamanca, Istituzioni di diritto romano 477 ss.; 482 s.; Franciosi, Corso istituzionale di diritto romano2 (Torino 1997) 334. Ora con bibl. Mohino Manrique, Pactos en el contrato de compraventa en interés del venditor (Madrid 2006) XVIII-414.

[10] Chiaramente congegnate nelle forme di condizioni risolutive sono le testimonianze seguenti: D.18.5.10 pr. (Scaevola liber 7 digestorum): si ad diem pecuniam non solvisset, res inempta fieret; D.41.4.2.3 (Paul. 54 ad ed.): nisi pecunia intre diem certum soluta esset, inempta res fieret; D.41.4.2.5 (Paul. 54 ad ed.): si displicuerit intra diem certum, inemta sit; D.18.3.2 (Pomponius lib. 35 ad Sab.): ‘si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus ineptus sit’; D.18.3.4 (Ulp. 32 ad ed.): Si fundus lege commissoria venierit, ‘hoc est ut, nisi intra certum diem pretium sit, exsolutum, inemptus fieret’ (…) et quidem finita est emptio. In tutti questi casi la legge commissoria contemplata nel Digesto si atteggia come una condizione risolutiva ad una vendita. Per le condizioni sospensive si può fare l’esempio di D.18.3.1 (Ulp. 28 ad Sab.): Si fundus commissoria lege venierit, magis est, ut sub conditione resolvi emptio, quam sub conditione contrahi videatur che è una disposizione normativa tratta dal titolo de lege commissoria del Digesto.

[11] Arndts, Trattato delle Pandette 2.97, nt. 2.

[12] Idem, 2.107.

[13] Cato de agri c. 146,2: Dies argento: ex K(al.) Nov( ) mensum X; oleae legendae faciendae, quae locata est, et si emptor locarit, Idibus solvito Recte haec dari fierique satisque dato arbitratu domini: donicum solutum erit aut ita satis erit, quae in fundo inata erunt, pigneri sunto; ne quid eorum de fundo deportato, si quid deportaverit, domini esto.

[14] Cic. pro Flacc. 21.51: Venio ad Lysaniam eiusdem civitatis, peculiarem tuum, Deciane, teste; quem tu cum ephebum Temni cognosses, quia tum te nudus delectarat, semper nudum esse voluisti. Abduxisti Temno Appollonidem; pecuniam adulescentulo grandi fenore, fiducia tamen accepta, occupavisti. Hanc fiduciam commissam tibi dicis; tenes hodie ac possides. Eum tu testem spe recuperandi fundi paterni venire ad testimonium dicendum coegisti; qui quoniam testimonium nondum dixit, quidnam sit dicturus expecto. Novi genus hominum, novi consuetudinem, novi libidem. Itaque, etsi teneo quid sit dicere paratus, nihil tamen contra disputabo priusquam dixerit. Totum enim convertet atque alia finget. Quam ob rem et ille servetquod paravit, et ego me ad id quod adtulerit integrum conservabo; ad fam. 13.56.1 s.: praeterea Philocles Alabandensis hypothecas Cluvio dedit. eae commissae sunt. velim cures ut aut de hypothecis decedat easque procuratoribus Cluvi tradat aut pecuniam solvat; praeterea Heracleotae et Bargyl<i>etae, qui item debent, aut pecuniam solvant aut fructibus suis satis faciant. Caunii praeterea debent, sed aiunt se depositam pecuniam habuisse. id velim cognoscas et, si intellexeris eos neque ex edicto neque ex decreto depositam habuisse, des operam ut usurae Cluvio instituto tuo conserventur.

[15] Contempla la possibilità per i formulari catoniani Burdese, “Lex commissoria” e “ius vendendi” nella fiducia e nel pignus 98 ss. Critici Biscardi, La “lex commissoria” nel sistema delle garenzie reali 375; Sargenti, Il ‘De agri cultura’ di Catone e le origini dell’ipoteca romana, in SDHI. 22 (1956) 158 ss.

[16] I frammenti sono i seguenti: il libro settimo dei Digesta di Cervidio Scevola dove spesso si incontra la trattazione di singole clausole e il taglio e decisamente casistico. Furono pubblicati postumi nel III secolo d.C. (dopo Ulpiano) da un ignoto editore [Schulz, Storia della giurisprudenza romana (Firenze 1968) 275, nt. 6; 418]; il libro decimo del commento all’editto provinciale di Gaio; il libro terzo dei responsa di Papiniano anche questa opera casistica se pure nello stile affettato e rarefatto del giurista di età severiana [Schulz, Storia della giurisprudenza romana 424]; il libro sesto dei responsa di Paolo anche questa opera parzialmente casistica [Schulz, Storia della giurisprudenza romana 431].

[17] Vd. per la citazione completa retro, nt. 1.

[18] Contrariamente alla dottrina dominante consideravano la lex commissoria come unico istituto: Costa, Sul papiro fiorentino n. I, in BIDR. 14 (1901) 48; Id., Storia del diritto romano privato2 (Torino 1925) 285; Steiner, Datio in solutum (München 1914) 106 ss.

[19] Talamanca, Istituzioni di diritto romano 483.

[20] Si capisce l’importanza del riferimento lessicale se si mette in collegamento tale notizia con la norma della linea 14 della legge agraria del 111 a.C. che sanziona l’esercizio della transumanza oltre certi limiti posti dalla legge: Lex agraria l. 14: Quei in agrum compascuom pequdes maiores non plus X pascet, quae[que ex eis minus annum gnatae erunt post ea quam gnatae erunt,...queique ibei pequdes minores non plus... [per questo si v. Sacchi, Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C. (Napoli 2006) 251 ss. e passim] e alla notizia riportata da Livio, che riferisce delle multe inflitte ai pecuarii nel 296 e nel 294 a.C. Come si vede, i proventi delle multe inflitte ai pecuarii sarebbero stati così ingenti da permettere la celebrazione dei giuochi, il deposito di una coppa d’oro molto preziosa ed anche, unitamente agli introiti delle decime provenienti dalla statizzazione del culto di Ercole attuata da Appio Claudio nel 312 a.C., la pavimentazione della via Appia fino a Bovillae. Delle multe inflitte ai pecuarii riferisce anche Ovidio. Ed anche in questo caso è rimasta la memoria storica di fatti clamorosi. I ludi Florales del 28 aprile, sarebbero stati infatti celebrati dagli edíli plebei per la prima volta nel 241 a.C. proprio grazie alle multe inflitte ai numerosi sfruttatori di terra pubblica [cfr. Sacchi, Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani, in RIDA. 49 (2002) 262]. E questo, insieme alla fondazione del tempio di Flora e del Clivus Publícius, ossia una ‘bretella’ che collegava il Foro Boario con l’Aventino. 'Committere' era quindi una violazione importante.

[21] La glossa festina ci dice che l’espressione vendere aveva un significato tecnico non corrispondente all’equivalente moderno: Fest. sv. venditiones (L. 516,14–16): dicebantur censorum locationes; quos vel ut fructus locorum publicorum venibant e l’uso in questa accezione della locuzione venire/vendere è ancora pregnante nella lex agraria del 111 a.C. Sarebbe pertanto un errore assimilare giuridicamente le vendite censorie (o questorie) a delle vere e proprie alienazioni in proprietà.

[22] In base a Cicerone (siamo nel 63 a.C.) possiamo dire che subsignare significasse accendere un’ipoteca: de lege agr. 3.2.9: Optimo enim iure ea sunt profecto praedia, quae optima condicione sunt. Libera meliore iure sunt quam serva; capite hoc omnia, quae serviebant, non servient. Soluta meliore in causa sunt quam obligata; eodem capita subsignata omnia, si modo Sullana sunt, liberantur. Immunia commodiore condicione sunt quam illa, quae pensitant; ego Tusculanis pro aqua Crabra vectigal pendam, quia mancipio fundum accepi; si a Sulla mihi datus esset, Rulli lege non penderem.

[23] Mommsen, Die römische Anfänge von Kauf und Miethe, in ZSS. 6 (1885) 260–275; Si v. con rif. bibl. Cancelli, L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano. appunti esegetico-critici (Milano 1963) 1–193 e passim.

[24] Precisazioni terminologiche sul cd. modello romanistico della proprietà in Solidoro Maruotti, Pluralità di forme proprietarie ed «abstraktes Eigentum»: le prospettive dell'esperienza antica e contemporanea, in Drevnee pravo – Ius Antiquum, 1 (6) (Mosca 2000) 209–227, in part. 213; Id., La tradizione romanistica nel diritto europeo. II. Dallo ius commune alle codificazioni moderne (Torino 2003) 242 e passim; Id., Riflessioni sulla struttura della rivendica romana e sulla prova della proprietà, in Scrittii in onore di G.Franciosi (Napoli 2007) [1–34].

[25] Savigny e Niebhur [cfr. per questo con bibl. e discussione critica Momigliano, Tra storia e storicismo (Pisa 1985) 108 e 114 ss.] avevano quindi visto giusto parlando di una forma di sfruttamento ereditario del suolo pubblico: v. Lex agraria ll. 27–28 dove il meum esse risulta giuridicamente qualificato soltanto insieme all’ager privatus (ll. 8, 12, 14, 19, 23, 27, 49, 63, 66, 80), all’uti frui habere possidere (ll. 14, 32, 81) e alla tutela interdittale unde vi (l. 18). Si v. Sacchi, Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C. in Premessa e passim. Tutto questo probabilmente spiega perché storicamente, alle origini dell’idea di una compravendita di beni materiali, corrisponde nell’ottica dei giuristi romani l’idea di un’alienazione consensuale e non reale (fino all’in bonis habere pretorio, la proprietà si acquistava sin dall’età delle XII tavole con l’usucapione e non con il consensus o la traditio).

[26] Cfr. Manigk, in RE. 17 col. 337; Sargenti, Il 'de agri cultura' di Catone e le origini dell'ipoteca romana 172.

[27] Cic. de lege agr. 3.2.9: Optimo enim iure ea sunt profecto praedia, quae optima condicione sunt. Libera meliore iure sunt quam serva; capite hoc omnia, quae serviebant, non servient. Soluta meliore in causa sunt quam obligata; eodem capita subsignata omnia, si modo Sullana sunt, liberantur. Immunia commodiore condicione sunt quam illa, quae pensitant; ego Tusculanis pro aqua Crabra vectigal pendam, quia mancipio fundum accepi; si a Sulla mihi datus esset, Rulli lege non penderem.

[28] Costa, Cicerone giureconsulto 142 s.

[29] Fest. sv. possessio (L. 260,28): «Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager. Non enim possessio est…rebus quae tangi possunt…qui dicit se possidere, †his vere† potest dicere. Itaque in legitimis actionibus nemo ex †his qui† possessionem suam vocare audet, sed ad interdictum venit, ut praetor his verbis utatur: “Uti nunc possidetis eum fundum quo de agitur, quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis, avdersus ea vim fieri veto”». Cfr. Bremer (ed.), Iurisprudentia Antehadrianae quae supersunt, 1, (Leipzig rist. 1985) 245 ss.; Labruna, Tutela del possesso fondiario 663 ss. e passim.

[30] Bretone, Storia del diritto romano (Roma-Bari 1989) 132: «La cooperazione dei soggetti nella emptio venditio non è associativa, ma di scambio. Anche il congegno verbale e gestuale del mancipium può dirsi, a suo modo, una compravendita (reale o simbolica), in quanto attua uno scambio fra cosa e prezzo. Ma l'emptio venditio è diversa. Lo scambio è il fine ultimo, non il suo effetto immediato; come effetto immediato si produce il voncolo obbligatorio che stringe i contraenti. Cosa e prezzo non si trasferiscono subito da un soggetto all'altro; in una parola, “niente muta nel mondo visibile” con la conclusione di un'emptio venditio. D'altra parte, nessun ritualismo è necessario; ha rilievo invece la volontà comunque manifestata. Il consenso crea le obbligazioni reciproche del venditore e del compratore a consegnare la cosa e a pagare il prezzo., cioè a realizzare lo scambio in unmomento successivo dell'accordo. Come negli altri contratti consensuali, il rapporto obbligatorio è sorretto dalla 'buona fede', dalla persuasione che occorre rispettare lealmente le regole del gioco; ed è la buona fede che determina e giustifica la tutela giurisdizionale. L'originalità della compravendita romana, e dell'idea 'consensualista' che ne sta alla base, è indiscutibile».

[31] Sargenti, Il ‘De agri cultura’ di Catone e le origini dell’ipoteca romana 182 ss.

[32] Il riferimento è plausibile se si pensa che in origine le forme di appartenenza ex iure Quiritium sembrerebbero essere state limitate alle sole cose mobili (meum esse aio ex iure Quiritium) e, come abbiamo visto, ancora nella legge agraria del 111 a.C. l’ager privatus (che era una forma di appartenenza dei beni immobili) si configura in forma di possessio e ancora nello schema del meum esse. Seguo in questo caso (a parte la questione dell’heredium) la sequenza indicata da Matteo Marrone [Istituzioni di diritto romano 400] che parla in origine soltanto di una forma di appartenenza, appunto ex iure Quiritium, insieme ad una proprietà pretoria; solo in un secondo momento si potrà parlare di dominium ex iure Quiritium; e infine, ma soltanto in età classica avanzata, di proprietas.

[33] Si veda al riguardo: D. 39.4 De publicanis et vectigalibus et commissis (=CTh. 4.13 De vectigalibus et commissis); CI. 4.61 De vectigalibus et commissis. Infine D. 39.4.14 (lib. 8 disp.): Commissa vectigalium nomine etiam ad heredem transmittuntur. Nam quod commissum est, statim desinit eius esse qui crimen contraxit dominiumque rei vectigali adquiritur: ea propter commissi persecutio sicut adversus quemlibet possessorem, sic et adversus heredem competit.

[34] Labeone D. 19.1.51.1 (libro quinto posteriorum a Iavoleno epitomatorum): Quod si fundum emisti ea lege, uti des pecuniam kalendis Iuliis, et si ipsis calendis per venditorem esset factum, quo minus pecunia ei solveretur, deinde per te staret quo minus solveres, uti posse adversus te lege sua venditorem dixi, quia in vendendo hoc ageretur, ut, quandoque per emptorem factum sit, quo minus pecuniam solvat, legis poenam patiatur. hoc ita verum puto, nisi si quid in ea re venditor dolo fecit; Sabino in Paolo D. 41.4.2.3: (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum): Sabinus, si sic empta sit, ut, nisi pecunia intra diem certum soluta esset, inempta res fieret, non usucapturum nisi persoluta pecunia. sed videamus, utrum condicio sit hoc an conventio: si conventio est, magis resolvetur quam implebitur; Nerazio D. 18.3.5: (libro quinto membranarum): Lege fundo vendito dicta, ut, si intra certum tempus pretium solutum non sit, res inempta sit, de fructibus, quos interim emptor percepisset, hoc agi intellegendum est, ut emptor interim eos sibi suo quoque iure perciperet: sed si fundus revenisset, Aristo existimabat venditori de his iudicium in emptorem dandum esse, quia nihil penes eum residere oporteret ex re, in qua fidem fefellisset; Africano (D. 44.3.6.1) (libro nono quaestionum): Vendidi tibi servum et convenit, ut, nisi certa die pecunia soluta esset, inemptus esset: quod cum evenerit, quaesitum est, quid de accessione tui temporis putares. respondit id quod servetur, cum redhibitio sit facta: hunc enim perinde haberi ac si retrorsus homo mihi venisset, ut scilicet, si venditor possessionem postea nactus sit, et hoc ipsum tempus et quod venditionem praecesserit et amplius accessio haec ei detur cum eo, quod apud eum fuit, a quo homo redhibitus sit.

[35] Un significato del termine commissum, nel senso di ‘mettersi in condizione di’, ‘dare adito a’, ‘far sì che’ [come di nuovo nel caso di Menaechmi 4.685: video quam rem agis. Quia commissi, ut me defrudes, ad eam rem adfectam viam; di Cesare b.Gall. 7.47.7: neque commissurum, ut prius quisquam murum ascenderet] ovvero di ‘meritarsi qualcosa’ come in Cicerone [Verr. 3.12.30: ab nomine nequissimo ac turpissimo laesi poenam octupli sine ulla dubitatione commissam non persequebantur? e Quint. inst. or. 3.4.8: partim aliorum sententiae commissa; 7.4.20: Sed etiam in formulis, cum poenariae sunt actiones, ita causam partimur: an commissa sit poena] sembra quindi prevalere nelle fonti dell’età tardo-repubblicana.

[36] Guarino, Diritto Privato Romano9 (Napoli 1992) 902 «La lex commissoria (“patto commissorio”, letteralmente “patto di decadenza”) fu il patto mediante il quale si attribuiva al venditore il potere di considerare decaduta (come non avvenuta) la vendita, se il compratore non avesse pagato il prezzo entro un certo termine: pertanto la scadenza del termine senza il verificato pagamento del pretium conferiva al venditore un il diritto di ottenere la restituzione della cosa venduta (se ed in quanto già acquisita in possesso dal compratore).

[37] Sarà così che, ancora in Agostino psalm. 85.4, e in tutt’altro contesto, l’espressione commissor verrà usata nel significato di ‘responsabile’, ovvero di ‘chi è colpevole di qualcosa’. Lo spiega bene Donato verso la metà del IV secolo d.C. commentando l’uso della parola in Terenzio: Donat. ad Terent. andr. 159: committet: perficiet, sed hoc proprie de illecitis…dicimus. Chiude il quadro di riferimento testuale Prisciano di Cesarea, il dottissimo filologo romano dell’età a cavallo tra la fine del V e gli inizi del VI secolo d.C. che scrisse a Costantinopoli le Institutiones Grammaticae un’opera fortunatissima in diciotto libri ricchissima di riferimenti ad opere del passato [citato da Ernout e Meillet (Dict. Etim3. 724 ss.)], il quale nel suo modo sintetico ed efficace scrive: committo, pro credo et pecco.

[38] CTh. 3.2.1(=CI. 8.34.3).

[39] Talamanca, Istituzioni di diritto romano 483.

[40] D. 20.1.16.9: (Marcianus libro singulari ad formulam hypothecariam): Potest ita fieri pignoris datio hypothecaeve, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, iure emptoris possideat rem iusto pretio tunc aestimandam: hoc enim casu videtur quodammodo condicionalis esse venditio. et ita divus Severus et Antoninus rescripserunt. Per altre interpolazioni così giustificabili si veda ad es. D. 18.1.81 pr.: (Scaev. libro septimo digestorum): Titius cum mutuos acciperet tot aureos sub usuris, dedit pignori sive hypothecae praedia et fideiussorem Lucium, cui promisit intra triennium proximum se eum liberaturum: quod si id non fecerit die supra scripta et solverit debitum fideiussor creditori, iussit praedia empta esse, quae creditoribus obligaverat. quaero, cum non sit liberatus Lucius fideiussor a Titio, an, si solverit creditori, empta haberet supra scripta praedia. respondit, si non ut in causam obligationis, sed ut empta habeat, sub condicione emptio facta est et contractam esse obligationem áfiduciamñ. Cfr. LevyRabel (curr.), Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur (Weimar 1929) 1. 1.319

[41] Cfr. sul punto Lojacono, Il patto commissorio nei contratti di garanzia (Milano 1952) 16 s.; Bianca, Il divieto del patto commissorio (Milano 1957) 90–91; Gigliotti, Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti (Napoli 1997) 20.

[42] Si v. sul punto Lojacono, Il patto commissorio nei contratti di garanzia 17 ss.; Weil, Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière (Paris 1979) 94; Gigliotti, Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti 21 ss.; Cabrillac-Mouly, Droit des sûretés (Paris 1993) 395.

[43] L'adozione della norma sul divieto del patto commissorio non fu accolta senza opposizioni da parte della dottrina. Tale norma fu ritenuta incoerente con la norma che consentiva la libertà degli interessi convenzionali. Si v. sul punto Gianzana, Codice civile. Lavori preparatori (Torino 1887–1888) vol. II, 192. Sulla contrarietà logica tra libertà degli interessi e divieto del patto commissorio cfr. già Troplong, Du Gage (Bruxelles 1836) 385. La disposizione di cui all'art. 2744 c.c. italiano vigente, secondo la quale è nullo il patto commissorio, anche posteriore, relativo alla cosa ipotecata (o data in pegno), ha carattere manifestamente innovativo rispetto alle disposizioni precedenti avendo introdotto, in deroga ai principi, un'ipotesi di nullità precedentemente non prevista nè considerata sussistente. Essa non è pertanto applicabile ai rapporti costituiti sotto il regime del codice civile del 1865. si v. per questo Cass. 13 dicembre 1969, n. 3969; 30 aprile 1952, n. 1207, in Foro it. 1 (1953) 49.

[44] Cfr. Serik, Eigentumsvorbehalt undi Sicherungsabtretung (Heidelberg 1963–1986); Id., Le garanzie mobiliari nel diritto tedesco (tr. it. P. Vecchi) (Milano 1990) 9, 7–21, 73–112, 143–152; Gigliotti, Patto commissorio autonomo 21, nt. 10.

[45] Gigliotti, Patto commissorio autonomo 21, nt. 10 e passim.

[46] James, Law of property (Yardley 1975) 105 ss.

[47] De Franchis, sv. Mortgage, in Dizionario giuridico – Law Dictionary 1. Inglese-italiano (Milano 1984) 740.

[48] De Franchis, Dizionario Giuridico – Law Dictionary 1.1477–1487.

[49] Berlingieri, I diritti di garanzia sulla nave, l'aeromobile e le cose caricate (Padova 1965) 665 ss.; De Franchis, Dizionario giuridico – Law Dictionary 1.1025 ss.; Deiana, I liens nei contratti di utilizzazione della nave (Torino 1995) 17.

[50] Franceschelli, Il trust nel diritto inglese (Padova 1935); Lupoi, Introduzione al trust (Milano 1994); Gambaro, Il diritto di proprietà, in Trattato di diritto civile Cicu-Messineo-Mengoni, VIII.2, (Milano 1995) 628 ss.

[51] Gambaro-Giardina-Ponzanelli (a cura di), Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, in Nuove leggi civili commerciali (1993) I, 1211 ss.

[52] Gigliotti, Patto commissorio autonomo 22, nt. 10.

[53] Nonostante la vastità della bibliografia si indicano in questa sede almeno Amato, Ancora sul patto commissorio e sulla vendita a scopo di garanzia, in Giust. civ. I (1989) 1899; Carneluti, Note sul patto commissorio, in Riv. dir. Comm. 2 (1916) 887 ss.; Stolfi, Patto commissorio ed ipoteca, in Foro it. 2 (1926) 282 ss.; Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, in Dir. civ. Saggi (Milano 1951); Anelli, L'alienazione in funzione di garanzia (Milano 1966); Bianca, Il divieto del patto commissorio op. cit.; Id., sv. Patto commissorio, in NNDI. 12 (Torino 1965) 711 ss.; Cricenti, I contratti in frode alla legge (Milano 1966) 47–144; Piepoli, Garanzie sulle merci e spossessamento (Napoli 1980); Carnevali, sv. Patto commissorio, in ED. 32 (Milano 1982) 502 ss.; Calò, Appunti sul patto commissorio, in Riv.edil. 1 (1987) 387 ss.; Sesta, Le garanzie atipiche, in Galgano (a cura di), I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale (Padova 1988); Mariconda, Traferimenti commissori e principio di causalità, in Foro it. 1 (1989) 1437 ss.; Valcavi, Intorno al divieto del patto commissorio, alla vendita simulata a scopo di garanzia e al negozio fiduciario, in Foro it. 1.1 (1990) 205 ss.; Iacuaniello Bruggi, sv. Patto commissorio, in Enc. Treccani 12 (1990); Barbiera, Responsabilità patrimoniale, in Comm. cod. civ. Schlesinger (Milano 1991), sub art. 2744, 205 ss.; Di Paolo, Patto commissorio, in Dig. disc. priv. – Sez. civ. 13 (Torino 1995) 309 ss.; Giacobbe, Patto commissorio, alienazioni in garanzia, vendita con patto di riscatto e frode alla legge: variazioni sul tema, in Giust. civ. 1 (1997) 2534; Gigliotti, Patto commissorio autonomo 9 ss. Per la giurisprudenza italiana si v. G. Pescatore – C. Ruperto, Codice Civile annotato con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione e delle giurisdizioni amministrative superiori13, vol. II (artt. 1552–2969), a cura di F. Felicetti (Milano 2005) 4449–4456.

[54] Questa posizione, recepita dalla dottrina francese e in parte italiana, trae origine dalla riflessione medioevale per influenza della Chiesa che prende storicamente spunto da Luca 6.35: «Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo: perchè egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi». La Sacra Bibbia. Edizione Ufficiale della CEI (Roma 19742) 1061. Si v. per questo Boari, Usura (dir. interm.), in ED. 45 (Milano 1992) 1135; Colella, Usura e diritto canonico, in Foro it. 5 (1995) 378. Essa però è superata dalla considerazione che in effetti, a fronte del frequentissimo ricorso ai diritti reali di garanzia, un pericolo del genere è molto ridimensionato dall’esistenza nel nostro ordinamento di notevoli strumenti di difesa dall’usura come ad es. la lesione ultra dimidium ovvero il divieto del patto usurario. Per tutto cfr. Abbas Panormitanus, In tertiam librum Decretalium interpretationes (Lugduni 1547) f. 122 (3.21.7); Donellus, Tractatus de pignoribus et hypotecis, in Selecti tractatus iuris varii (Venetiis 1570) 210 interpretava il divieto del patto commissorio come strumento per reprimere una debitoris soffocatio. Beudant, Cours de droit civil français 13 (Paris 1948) 224; Crome, System des d.bürg. Rechts 2 (Tübingen 1905) 639, nt. 5. Per la dottrina italiana si v. con ampio ragguaglio bibl. Gigliotti, Patto commissorio autonomo 81 ss. Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 si estende a qualsiasi negozio, ancorchè lecito e quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Così Cass. 27 maggio 2003, n. 8411.

[55] Gigliotti, Patto commissorio autonomo 81 ss. Consentire la stipulazione di un patto commissorio avrebbe comportato automaticamente la violazione di tale principio (si fa l’esempio di un erede ipotecario con patto commissorio). Si determinerebbe cioè un'ipotesi di prelazione atipica. Carnevali, sv. Patto commissorio 501; De Nictolis, Divieto del patto commissorio, alienazioni in garanzia e sale-lease-back, in Riv. dir. civ. (1991) 535 ss., in part. 539; Roppo, La responsabilità patrimoniale, in Trattato Rescigno 19 (Torino 1985) 407 ss. Su un altro piano, altri hanno identificato la ratio di tale norma nella volontà di evitare un’ipotesi di autotutela del credito. Consentendo la possibilità di procedere alla stipulazione di un patto commissorio si eviterebbe di far ricorso ad un’esecuzione forzata. In questo modo, però, si determinerebbe un’elusione del principio costituzionale per cui tutti hanno diritto ad una tutela giurisdizionale. Art. 24 Cost. italiana: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».

[56] Gigliotti, Patto commissorio autonomo 151 ss.

[57] Per tutto si v. Gigliotti, Patto commissorio autonomo 9–245, in part. 151 ss.

[58] Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, in Corr. giur. (1995) 1360, ann. Carbone (Lease back e patto commissorio); in Contratti (1996) 28, ann. De Meo (Il contratto di lease back normale e anomalo); in Foro it. 1 (1996) 3492, ann. Monti; in Giur. it. 1.1 (1996) c. 1382, ann. Cinquemani (Sale and lease back tra liceità e frode al divieto del del patto commissorio); in Notariato (1996) 220, ann. Nicotra (Lease back: tipicità sociale anomalie illecite); in Rass. trib. (1996) 417, ann. Luminoso (La Corte di Cassazione si pronuncia per la validità del lease back). Si v. Luminoso, La vendita con patto di riscatto, in Comm. Schesinger (Milano 1987); Moretti, La vendita con patto di riscatto, in Nuova Giur. civ. comm. 2 (1987) 347 ss.; Oberto, Vendita con patto di riscatto, divieto di patto commissorio e contratto di “lease back”, in Quadr. 1984 347 ss. Busani, Il contratto di lease back, in Contr. e impr. (1986) 558; De Nova, Appunti sul lease back e il divieto del patto commissorio, in Riv. it. leasing (1985) 307 ss.; Pelosi, Divieto del patto commissorio, lease back e frode alla legge, in Riv. critica del diritto privato (1985) 497; Cesaro, Lease back e patto commissorio, in Riv. del notariato 1 (1986) 790 ss.; Gigliotti, Patto commissorio autonomo 11 ss. Sulla simulazione si v. Pugliese, La simulazione nei negozi giuridici (Padova 1938) 1–234; Gentili, sv. simulazione dei negozi giuridici, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile 18 (Torino 1998) 511–524. Lo schema socialmente tipico del cd. lease back presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che – in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia – si risolva in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa concreta. Si v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4612, in Foro it. 1 (1998) 2889. Il contratto atipico di sale and lease back è valido in via di principio in quanto realizza interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322. Tale contratto è nullo per violazione del divieto di patto commissorio soltanto qualora scopo effettivo dell'operazione sia quello di dotare il venditore di una provvista finanziaria assistita da una garanzia reale. Per questo si v. Cass. 26 giugno 2001, n. 8742, in Giur. comm. 2 (2002) 329.

[59] Cass. 1 giugno 1993, nt. 6112, in Riv. dir. comm. 1 (1994) 135. Contro l'idea che la vendita fittizia di un immobile a scopo di garanzia, con contestuale mandato al creditore, simulato acquirente, avente ad oggetto l'alienazione della somma mutuata, non è contratto nullo per violazione del divieto del patto commissorio, si v. Cass. 5 febbraio 1979, n. 766, in Riv. del notariato (1979) 619.

[60] Di Paolo, Patto com-missorio 312; Genghini, Patto commissorio e procura a vendere, in Contr. e impr. (1995) 260 ss., 288 ss.

[61] Cricenti, I contratti in frode alla legge 97.

[62] Cricenti, I contratti in frode alla legge 141; Zanna, Osservazioni in tema di patto commissorio, in Temi (1966) 6. Con il patto marciano le parti stabiliscono che la cosa trasferita in conseguenza dell'inadempimento dovrà essere sottoposta ad una valutazione economica oggettiva (ad esempio ad un terzo) con obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza al debitore. Cfr. Gigliotti, Patto commissorio autonomo 68 s. e nt. 73. La definizione di questa fattispecie giuridica deriva da un rescritto di età severiana tratto da un opera del giurista Elio Marciano scritto dopo la morte di Antonino Caracalla [cfr. Ferrini, Il Digesto (Milano 1893) 91]: D. 20.1.16.9 (Marc. liber singulari ad formulam Hypothecariam): Potest ita fieri pignoris datio hypothecaeve, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, iure emptoris possideat rem 'iusto pretio tunc aestimandam: hoc enim casu videtur quodammodo condicionalis esse venditio. et ita divus Severus et Antoninus rescripserunt. Per il codice civile italiano vigente il divieto del patto commissorio non si applica quando il trasferimento di proprietà della cosa pignorata a favore del creditore oppignorante segue per una causa diversa da quella del mancato pagamento alla scadenza stabilita, come nel caso in cui il trasferimento stesso avvenga per effetto di un contratto di compravendita liberamente stipulato tra creditore oppignorato e creditore oppignorante per un prezzo determinato dall'apprezzamento di un terzo. Si ha in tale ipotesi un'applicazione del cd. patto marciano che è valido perchè l'apprezzamento che il terzo compie intorno al giusto prezzo, toglie tale determinazione all'arbitrio del creditore, nel tempo stesso in cui offre sufficiente garanzia per la tutela degli eventuali interessi degli altri creditori e circa la piena libertà di scelta da parte del debitore. Cfr. Cass. 21 luglio 1956, n. 2828.

[63] In questo quadro rileva la figura del patto commissorio autonomo che si riconosce quando debitore e creditore convengono che in conseguenza dell'inadempimento di una obbligazione la proprietà di un bene determinato del debitore si trasferisca in capo al creditore (accordo sospensivamente condizionato); ovvero che la proprietà di una cosa si consolidi in capo al creditore in caso di inadempimento, oppure che un acquisto si risolva in caso di adempimento (accordo risolutivamente condizionato). Tale pattuizione è detta autonoma perchè non esiste sul bene oggetto del patto alcun diritto reale (pegno o ipoteca) o personale (anticresi) di garanzia. Per tutto Sesta, Le garanzie atipiche 99 ss.; Gigliotti, Patto commissorio autonomo 19 ss. Qualora il lavoratore abbia ceduto, a garanzia di un finanziamento ricevuto, il proprio futuro credito per trattamento di fine rapporto, va escluso che la cessione integri un'ipotesi di frode alla legge, consistente nella violazione del divieto del patto commissorio relativo al credito suddetto, essendo legittima cessione del credito anche a fine di garanzia e non essendo estensibile in via analogica, oltre le alienazioni di diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegni anche di crediti, la disciplina di cui all'art. 2744, costituente norma di natura eccezionale. Si v. Cass. 1 aprile 2003, n. 4930, in Dir. e giust. (2003) 18, 43.

[64] Sulla fiducia cum creditore si v. Talamanca, Istituzioni di diritto romano 477 ss., 533. Per la giurisprudenza italiana di merito qualora mutuante e mutuatario, abbiano atteso attuare una garanzia reale a favore del primo, predisponendo uno strumento negoziale idoneo a determinare il trasferimento definitivo del bene concesso in garanzia solo in correlazione con l'inadempienza del debitore all'obbligo di puntuale pagamento della somma mutuatagli e degli accessori, la vendita con patto di riscatto o con pactum de retrovendendo, al pari di quella sottoposta a condizione sospensiva può integrare un patto commissorio vietato. Cfr. Cass. 16 aprile 1987, n. 3784, in Foro it. 1.1 (1988) 1231; Cass. 11 gennaio 1988, n. 46 in Foro it. 1 (1988) 387; Giust. civ. 1 (1988) 1766. Per Cass. 11 febbraio 1998, n. 1396, in Riv. not. (1998) 745 il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. si applica anche alle alienazioni in garanzia risolutivamente condizionate.

[65] Per tutto Gigliotti, Patto commissorio autonomo 33 ss.

[66] Ibidem. Cass. 30 novembre 1950, n. 2665, in Giur. it. 1.1 (1951) 799; Cass. 1 febbraio 1974, n. 282, in Foro it. 1 (1974) 1388 e in Giur. it. 1.1 (1974) 1023. Si v. anche Montecocchi, In tema di qualificazione del contratto e di funzione concreta della fattispecie negoziale, in Temi (1974) 440 ss. Anche la vendita con patto di riscatto (o de retrovendendo), sottoposta quindi a condizione risolutiva, incorre nella sanzione di nullità dell'art. 2744, senza che possa avere rilevanza l'immediato trasferimento effettivo della proprietà al mutuante, ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene una garanzia reale in funzione del mutuo ed in relazione alla irrevocabilità del trasferimento solo al verificarsi della inadempienza del venditore mutuatario, sì da stabilire un nesso teleologico e strumentale fra i due negozi di compravendita e di mutuo. Per questo si v. Cass. 21 aprile 1989, n. 1907, in Foro it. 1 (1990) 205.

[67] Cass. 3 giugno 1983, n. 3800, in Foro it. 1 (1984) 212, ann. Macari; in Giust. civ. 1 (1983) 2953, ann. Azzariti; in Giust. civ. 1 (1984) 213, ann. Amato; in Nuova Giur. civ. comm. (1985) 97, ann. Roppo; in Quadrimestre (1984) 347, ann. Oberto; in Vita not. (1983) 966, ann. Napoleone; in Giur. it. 1.1 (1984) 1648, ann. Danusso; in Riv. it. leasing (1985) 135, ann. La Torre; in Corriere giur. (1985) 201, ann. Piepoli; in Fallimento (1985) 160, ann. Paola. Si v. anche Cass. 6 dicembre 1983, n. 7271, in Giur. it. 1 (1984) 1698, ann. Rosnati.

[68] Cass. 12 dicembre 1986, n. 7385, in Foro it. 1 (1987) 799; in Nuova giur. civ. comm. 1 (1987) 742, ann. Bussani-Gaudino; in Giust. civ. 1 (1987) 287, ann. Mariconda; in Foro pad. 1 (1987) c. 196, ann. Munari; in Riv. dir. civ. 2 (1987) 117, ann. Bianca.

[69] Cass. S.U. 3 aprile 1989, n. 1611, in Foro it. (1989) 1427, ann. Mariconda e Realmonte; in Corr. giur. (1989) 522, ann. Mariconda; in Giust. civ. 1 (1989) 1569, ann. Canessa; in Nuova giur. civ. comm. 1 (1989) 353, ann. Carbone; in Riv del not. 2 (1989) 908, ann. Di Mauro e Pasquino; in Giur. it. 1.1 (1990) c. 104, ann. Pellegrini e Cubeddu, Patto commissorio e vendita con patto di riscatto: la risposta delle Sezioni Unite, in Riv. dir. civ. 2 (1990) 615 ss.

[70] Cass. S.U. 21 aprile 1989, n. 1907, in Foro it. 1 (1990) 205 ss., ann. Valcavi (Intorno al divieto di patto commissorio, alla vendita simulata a scopo di garanzia ed al negozio fiduciario); in Giust. civ. 1 (1989) 1821, ann. Costanza (Sulla alienazione in garanzia e il divieto del patto commissorio); Bugani, Il divieto del patto commissorio e la vendita con patto di riscatto (o con patto di retrovendita), in Nuova giur. civ. comm. (1986) 11, 30; Bianca, Il divieto del patto commissorio 85–104.

[71] Casella, sv. Simulazione (dir. priv.), in ED. 42 (Milano 1990) 593–614.

[72] Per un quadro d'insieme sul tema dell'autonomia negoziale nella dottrina italiana si v. almeno Gazzoni, Manuale di diritto privato8 (Napoli 2000) 755 ss., in part. 766; Trimarchi, Istituzioni di diritto privato15 (Milano 2003) 150 e passim.

[73] La questione non è di poco conto perché in questa prospettiva entrerebbero in gioco figure negoziali come la simulazione, il negozio in frode alla legge, il negozio fiduciario e il negozio indiretto. Si tratterebbe allora di valutare l’operatività di due principi contrapposti: la tutela dell’affidamento e il principio della libertà dell’agire negoziale. [cfr. sul punto Rescigno, Diritto privato italiano11 (Napoli 1995) 21, 24, 47, 66, 77 s., 84]. Se guardiamo dal punto di vista della tutela dell’affidamento, ogni tipo di simulazione sarebbe da respingere in ogni caso, e quindi da ritenere nullo, in tutte le ipotesi in cui la divergenza tra volontà e manifestazione potrebbe ingenerare dei dubbi sull’affidamento della apparenza del negozio posto in essere. Se guardiamo dal punto di vista del principio della libertà dell’agire negoziale, ogni tipo di simulazione sarebbe invece da ritenere nulla solo nell’eventualità che la causa del negozio posto in essere risulti evidentemente illecita. Un modo per risolvere il problema potrebbe essere allora quello di guardare sia alla causa negoziale che ai profili della volontà (come i giuristi bizantini) facendo tesoro della esperienza passata ma anche di quella moderna. Tutte le volte che il reale scopo delle parti dovesse andare oltre la dimensione del mero motivo ed entrare nella causa negoziale integrando una fattispecie vietata dalla legge esso sarebbe da considerarsi nullo. Al di fuori di questa ipotesi dovrebbe prevalere la libertà dell'agire negoziale. Sul concetto di autonomia negoziale si v. Rescigno, Diritto privato italiano 264 ss. Di qui l’importanza anche per un ordinamento attuale di una norma come il divieto del patto commissorio (nella misura in cui tuteli la figura di un contraente debole in un sistema di mercato troppo globalizzato e concorrenziale) la cui presenza non è evidentemente in contrasto con i principi dell’ordinamento. Sul problema dell'apparenza nell'agire negoziale si v. Alpa, L'interpretazione del contratto (Milano 1983) 44; Grassetti, L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti (Padova 1983) 17, 59, 99 e passim; Bigliazzi Geri, Note in tema di interpretazione secondo buona fede (Pisa 1970) 41 ss. Sulla mancanza di un principio generale dell'apparenza Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile (Napoli 1964) 102; Rescigno, Manuale del diritto privato italiano (Napoli 1984) 109; Ghidini, Società personali (Padova 1972).

[74] Steiner, Datio in solutum (München 1914) 106 ss.; Costa, Sul papiro fiorentino n. I, in BIDR. 14 (1901) 48; Id. Storia del diritto romano privato2 (Torino 1925) 285 (in nota).

[75] Si v. Biscardi, La lex commissoria 589, nt. 33; in Labeo 4 (1958) 369; in SDHI. 24 (1958) 490 ss.; in TR. 26 (1958) 502 ss.; in Studi Senesi 70 (1958) 446; in Iura 10 (1959) 165; Prassi e teoria della lex commissoria, in Lezioni ed esercitazioni romanistiche (Siena 1959) 1–69.

[76] Biscardi, La lex commissoria 589.

[77] Burdese, “Lex commissoria” e “ius vendendi” nella fiducia e nel pignus 111 e s.

[78] Casella, sv. Simulazione (dir. priv.) 614.

[79] Art. 3 Cost. Ital.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

[80] Sul concetto di 'costi di transazione' cfr. North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia (Bologna tr. it. Santagata 1994) 7–213, 24 ss. e passim.