N° 2 - Marzo 2003 – Lavori in corso – Contributi

 

 

LA RECENTE RIFORMA DELLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE IN CINA. RIFLESSIONI SU ALCUNI PROblemi[1]

 

 

Fei Anling

Università della Cina di Scienze

Politiche e Giurisprudenza

 

 

Sommario: 1. Scenario della riforma della Legge sul diritto d’autore. – 2. Il sistema dei diritti nel diritto d’autore: A. Natura di diritto privato del diritto d’autore. B. Ambito e sistema dei diritti del diritto d’autore. – 3. Il problema della capacità di essere autore una persona giuridica. – 4. Limiti del diritto d’autore: A. Uso ragionevole. B. Le licenze legali. – 5. Vie e metodi di tutela del diritto d’autore: A. Funzioni e ruolo delle organizzazioni collettive del diritto d’autore. B. Rimedi contro le violazioni del diritto: B.1. Rimedi di diritto privato. B.2. Rimedi di diritto pubblico. B.3. Sistema di partecipazione alla tutela internazionale dei diritti d’autore. C. Il sistema dei rimedi per la difesa diritto d’autore.

 

 

 

1. Scenario della riforma della Legge sul diritto d’autore

 

Il sistema della tutela del diritto d’autore attualmente vigente in Cina è strutturato sulla base della Costituzione, dei Principi Generali del Diritto Civile Cinese, della Legge sul diritto d’autore, delle Disposizioni attuative di quest’ultima, e delle interpretazioni giudiziarie della Corte Suprema. La questione della tutela dei prodotti dell’attività creativa dell’uomo è stato sottolineato espressamente dalla Costituzione del 1982. I Principi generali del diritto civile, promulgati in aprile del 1986 e in vigore dal gennaio 1987, hanno stabilito che il diritto d’autore è uno dei diritti civili. Nel 1991 è stata promulgata ed è entrata in vigore la Legge sui diritti d’autore, insieme alle sue disposizioni attuative.

Lo sviluppo economico-sociale e i cambiamenti necessari riguardo la tutela giuridica del diritto d’autore hanno determinato gli emendamenti del 2001 alla Legge sul diritto d’autore; conseguentemente anche le Disposizioni sono state oggetto di emendamenti nel 2002. Questi hanno avuto tre obbiettivi fondamentali:

A. La volontà della Cina di aderire al WTO aveva dovuto comportare alcuni riconoscimenti in materia di tutela giuridica del diritto d’autore, che tuttavia nella versione precedente della Legge non erano stati concretizzati o non erano stati perfezionati, per questo è stato necessario pervenire alle modifiche.

B. A causa del rapidissimo sviluppo di Internet in Cina, siccome nella precedente versione della Legge mancava l’argomento della tutela del diritto d’autore nella Rete, è stato necessario adeguare e integrare la normativa.

C. Nell’attività giudiziaria degli ultimi anni, le controversie sul diritto d’autore hanno avuto un enorme incremento, con una notevole diversificazione della relativa casistica. Qindi è stato necessario un adeguamento della normativa che soddisfacesse le esigenze della pratica giudiziaria

Al riguardo è opportuno citare alcuni dati statistici. Nei sei anni dal 1987 al 1991, i tribunali hanno trattato 689 processi in materia di diritto d’autore in tutto il territorio nazionale. Dal 1992 al 1995, in quattro anni, il numero di processi è salito a 2100. Dal gennaio del 1996 al giugno del 1998, in due anni e mezzo, il numero è stato di 1126. Nel solo anno 2000 essi sono stati ben 1496. Tra gennaio e febbraio del 2001 il numero di processi sui diritti d’autore trattati nel solo Tribunale della Municipalità di Pechino è aumentato del 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente[2]. Questi dati dimostrano che in Cina, nel campo del diritto d’autore, si è enormemente rafforzata la consapevolezza dei propri diritti.

In questo scenario, il 27 ottobre 2002 la Legge è stata emendata. Il numero complessivo dei suoi articoli è stato portato a 60. Le modifiche si possono riassumere così: sono stati aggiunti undici articoli, cinque ne sono stati eliminati e ne sono stati modificati trentacinque.

Le modifiche hanno riguardato i soggetti del diritto, le opere, il contenuto del diritto, le limitazioni al diritto, il contratto di cessione del diritto, i diritti affini e la tutela.

 

 

2. Il sistema dei diritti nel diritto d’autore

 

La tutela del diritto d’autore in Cina è un argomento che risale alla «Legge sui diritti d’autore della dinastia Qing», del 1903. Ha quindi una storia di circa 100 anni. Tuttavia, nel corso della redazione della Legge vigente e delle attività che hanno prodotto le sue modifiche, ci sono sempre stati diversi pareri sulla natura di tale diritto, se esso dovesse o meno esser collocato nell’ambito del sistema dei diritti civili. In Cina, alcuni studiosi, tra i quali anche personaggi di rilievo, ritengono infatti che il diritto d’autore e il diritto sulle proprietà industriali debbano costituire un sistema di diritti a sé, indipendente ed esterno rispetto a quello dei diritti civili.

Io dissento totalmente con questa posizione e ritengo che per una conoscenza sul sistema del diritto d’autore sia necessario considerare i seguenti punti:

 

 

A. Natura di diritto privato del diritto d’autore

 

Nella nostra legislazione, i Principi generali del diritto civile cinese hanno già stabilito di inserire il diritto d’autore nel sistema dei diritti civili. Questa è una caratteristica fondamentale che esso conserva, propria anche dell’intera proprietà intellettuale, che ne sottolinea la natura di diritto privato e la connotazione come parte dei diritti civili. I diritti civili sono una forza che il Diritto concede ai soggetti civili per realizzare i propri particolari interessi e escludere le interferenze e le violazioni altrui. Essi sono parte dei diritti fondamentali con i quali il soggetto può sopravvivere nella società, riguardano la personalità, la dignità, l’onore, i beni, ed altri importanti aspetti della vita umana. Traendo vantaggio dai concetti sui diritti privati, prodotti da un diritto romano sviluppatosi per più di duemila anni, il diritto d’autore, sebbene apparso più tardi delle obbligazioni e dei diritti reali, riguardando gli interessi della personalità e della proprietà del creatore del prodotto intellettuale, è anch’esso una parte del diritto privato.

Merita particolare attenzione il fatto che le ricerche moderne e contemporanee sui diritti della personalità, nell’ambito dei diritti civili, in realtà hanno collegamenti strettissimi con quelle sulla personalità dell’autore. Nel 1853 lo studioso tedesco Blutschli, nel corso delle sue ricerche sul diritto d’autore, ha prodotto una teoria sulla personalità dell’autore abbastanza completa. Secondo lui, «il prodotto della creazione è frutto dell’individualità personale, per questo i diritti su di esso devono sempre appartenere al suo autore e devono partire da lui». Nello stesso tempo egli «sulla correlazione tra la natura del diritto d’autore e quella del diritto della personalità dell’autore, separa nettamente il diritto dell’autore dalla proprietà dell’opera», e dopo aver eseguito tale separazione «mette in risalto energicamente la natura di diritto della personalità propria del diritto d’autore»[3]. Nel 1885, lo studioso tedesco Beseler, nelle sue tesi definì il diritto d’autore, direttamente e semplicemente, come diritto della personalità[4]. Sotto la guida teorica dei concetti risalenti al diritto privato romano, i Principi generali del diritto civile cinesi considerano il diritto d’autore, il diritto dei brevetti , dei marchi di fabbrica e gli altri diritti sulla proprietà intellettuale, un genere di diritti privati di enorme importanza. Nel Capitolo 5 - I Diritti Civili, oltre alla proprietà, ai diritti reali su cosa altrui, alle obbligazioni e ai diritti della persona, è dedicato un titolo specifico alle norme sul diritto d’autore e sugli altri diritti della proprietà intellettuale.

 

B. Ambito e sistema dei diritti del diritto d’autore

 

A differenza delle cose materiali, oggetto dei rapporti giuridici dei diritti reali, l’oggetto dei diritti del diritto d’autore consiste in un prodotto intellettuale che prende forma attraverso i segnali basati su informazioni nate da un atto creativo. I prodotti intellettuali, con i segnali di cui sono veicoli, trasmettono le informazioni create dall’autore, attraverso i loro segnali suscitano sensazioni, stimolano attività psicologiche, soddisfano necessità psicologiche come l’apprezzamento estetico, la consapevolezza delle informazioni ecc[5]. Cioè, il prodotto intellettuale è un agglomerato di messaggi portatori di certe informazioni. Tali informazioni hanno caratteristiche completamente diverse rispetto alle cose materiali. Per questo anche il diritto d’autore ha un tipo di diritti civili con caratteristiche differenti dai diritti reali, dalle obbligazioni e dai diritti della persona.

Tale diversità si manifesta in due aspetti:

a) Rispetto ai diritti reali, alle obbligazioni e ai diritti della persona del diritto civile, il diritto d’autore ha una caratteristica evidente nel suo contenuto, cioè, nella “unità di due diritti”. Infatti coesistono in esso diritto della personalità e diritti patrimoniali.

b) I diritti patrimoniali del diritto d’autore, a paragone dei comuni diritti reali, ha le seguenti caratteristiche:

(a) è un dominio di tipo monopolistico. La Legge da al titolare del diritto d’autore la capacità di controllare tale diritto monopolisticamente. Vale a dire che, eccettuato per norme coercitive della legge o per consenso del titolare, nessuno può sfruttare a proprio arbitrio il prodotto dell’autore. Siccome il prodotto costituisce un tipo di informazione che soddisfa le necessità della produzione sociale e migliora le qualità di vita del popolo, è estremamente facile che venga riprodotto. Nello stesso tempo, il diritto d’autore ha un’altra peculiarità che lo distingue dai diritti reali in quanto un diritto al suo interno può essere goduto nello stesso tempo da diversi soggetti. Per esempio, il diritto di pubblicazione di un opera può essere goduto per un certo tempo da tre soggetti x, y, z. Al contrario il diritto reali del diritto civile si manifesta come dominio assoluti, espresso dal principio “una cosa un diritto”: cioè, sul medesimo bene non possono sussistere due proprietà completamente uguali e reciprocamente indipendenti[6]. Il soggetto di una cosa se non è x è y, non è possibile che due soggetti possano godere contemporaneamente una proprietà identica e reciprocamente indipendente sulla medesima cosa.

(b) è limitata nel tempo. Questa caratteristica si manifesta principalmente nei diritti patrimoniali dell’opera. In base all’articolo 25, è illimitata la tutela ai tre diritti attinenti alla personalità, cioè il diritto alla paternità, alla modifica e a mantenere l’opera integra. La legge sottolinea però che i diritti patrimoniali sono tutelati solamente per il periodo legale stabilito. Ciò se da un lato riflette il valore della conoscenza e la sua natura commerciale, esprime il fatto che la legge da al creatore intellettuale l’opportunità di ottenere un prezzo corrispondente, per incrementare l’entusiasmo del lavoratore intellettuale, d’altra parte rivela anche la preoccupazione della natura sociale dell’informazione, perché una tutela eccessiva dei diritti patrimoniali dell’opera può ostacolare lo sviluppo della tecnologia, la diffusione dell’arte e della cultura e il progresso sociale. Per questa ragione, scaduto il termine legale, i diritti patrimoniali si estinguono, il prodotto entra nel terreno pubblico e diventa un bene condiviso dal genere umano. Ognuno può farne uso purché non violi i diritti della personalità dell’autore. I diritti reali del diritto civile invece non hanno un termine temporale legale. La roro esistenza dipende in tutto e per tutto dall’esistenza della cosa. Finché essa esiste, anche il diritto esisterà.

In base a questa conoscenze, la nostra Legge sul diritto d’autore fonda il proprio sistema dei diritti in due parti: Diritti della personalità e diritti patrimoniali. I primi comprendono quattro diritti: il diritto di diffusione, il diritto al riconoscimento di paternità, il diritto di revisione, il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera. I diritti patrimoniali sono dodici: il diritto della riproduzione, della distribuzione, del noleggio, della esposizione, dell’esibizione, della proiezione, della trasmissione, della diffusione in rete informatica, della produzione cinematografica, dell’adattamento, della traduzione e della compilazone. Nei confronti di suddetto diritti patrimoniali, l’autore ha il diritto di cederli attraverso accordi. Egli ha anche il diritto di decidere in autonomia il tipo di diritto da cedere, il suo ambito e la scelta dell’interlocutore per le trattative di cessione. Nel frattempo, l’autore gode del diritto di ottenere il valore equivalente per utilizza della propria opera da altrui.

Nella nuova Legge il contenuto del diritto d’autore è stato modificato con due importanti particolarità:

a) Unitarietà tra la fissazione tassativa per legge dei tipi di diritti entrati nel sistema dei diritti d’autore e nel contenuto e la natura aperta di esso.

La fissazione tassativa per legge dei tipi di diritti e dei loro contenuti è stata direttamente stabilita dalla legge. Non è permesso alle parti costituire dei diritti o i loro contenuti in base alla propria libera volontà. Ciò comprende: primo, nella tipologia dei diritti d’autore, non si permette alle parti di creare liberamente, non possono convenire su quali altri siano gli altri tipi di diritti oltre a quelli della personalità e della proprietà; secondo, le parti non possono creare in materia di contenuto dei diritti, per esempio, il contenuto del diritto della persona della Legge, è stabilito che esso comprennda il diritto al riconoscimento di paternità, il diritto al mantenimento dell’integrita’dell’opera, di diffusione ecc. Per questo, nell’articolo 10 della Legge sul diritto d’autore, è chiaramente stabilito che il titolare del diritto gode dei sedici diritti dei due tipi.

Si deve dire che, la fissazione tassativa del tipo e del contenuto di essi nel sistema, è stata influenzata dal principio della tipologia fissa dei diritti reali (numerus clausus) originaria del diritto romano[7], perché il diritto d’autore è anche esso un “dominium” ad efficacia erga omnes.

Se consideriamo dalla prospettiva storica e dall’ottica del diritto comparato, questa caratteristica del diritto d’autore è manifestata nella legislazione di molti paesi. A partire dal Codice della Regina Anna in Inghilterra nel 1709, è stato dato all’autore e agli altri titolari del diritto di riproduzione un permesso in forma legale, fissando la licenza di coloro amministrativo come il diritto legale. Percio’, fin dall’inizio è stata negata alle parti di stabilire i diritto attraverso la forma della convenzione. Nella legislazione attuale di ogni paese in materia, sebbene non sia chiaramente indicata la tassatività dei diritti d’autore, tuttavia nel contenuto legislativo questo intento è manifestato[8].

Il comma 17 dell’articolo 10 della legge sui diritti d’autore esprime la apertura del sistema dei diritti. Con essa si intende che tale sistema non è stato fino ad ora sigillato come un istituto giuridico ancora perfezionato e completo ma al contrario nel processo di sviluppo della società umana quegli interessi del diritto d’autore dei quali in passato ancora non si aveva cognizione ma che oggettivamente esistono, saranno continuamente integrati con nuove tipologie e nuovi contenuti. Tuttavia queste integrazioni non avverranno attraverso la contrattazione, ma attraverso la normativa giuridica diretta, oppure avverranno attraverso il giudizio del giudice espresso nel suo libero esercizio del potere decisionale sulla base dei principi di giustizia e buona fede nel teatro teorico dei principi del diritto e dello spirito del diritto.

b) Unificazione tra il contenuto del diritto d’autore di tipo tradizionale e di tipo moderno.

Da una prospettiva storica, dal XIX secolo in poi, nella legislazione sui diritti d’autore dei Paesi a sistema continentale, generalmente comprende il diritto al riconoscimento di paternità, il diritto di diffusione e il diritto al mantenimento dell’integrita’dell’opera, ( ad esempio la Legge sulla proprieta’ intellettuale in Spagna del 1879,la Legge sul diritto d’autore in Argentina del 1933, la Legge sul diritto degli autori letterari e a rtistici e sui diritti relativi della Federazione Australiana del 1936, la Legge italiana sul diritto d’autore e sui diritti correlati del 1941, la Legge sulla tutela del diritto d’autore egiziana del 1954, la Legge sui beni letterari e artistici francese del 1957, la Legge sul diritto d’autore del Perù del 1961, la Legge sul diritto d’autore in Messico del 1963, la Legge sui diritti d’autore in Germania e la legge sui relativi diritti del 1965, la Legge sui diritti d’ autore in Giappone del 1970, la Legge sul diritto d’autore brasiliana del 1973 e cosi via); nel frattempo, nella legge sul diritto d’autore(o la legge sul diritto d’edizione) di numerosi paesi a siatema continentale e a quello britannico, americano e francese, gli autori godono dei diritti patrimoniali di utilizzare e di interpretare le opere, tramite la riproduzione, l’emissione, oltre ai suddetti paesi e sistema continentale, c’erano anche la Legge canadese sul diritto d’autore del 1921, la Legge britannica sul diritto d’autore del 1956, la Legge indiana sul diritto d’autore del 1957, la Legge nuova- zelandese sul diritto d’ autore del 1968, la Legge australiana sul diritto d’ autore del 1968, la Legge protettiva filippina sulla proprieta’ inttellettuale del 1972, la Legge Americana sul dirittod’autore del 1976 e cosi via. Queste leggi riflettono i concetti tradizionali sul diritto d’autore.

Tuttavia, dopo gli anni 80 del XX secolo, l’economia mondiale ha avuto una enorme trasformazione, in particolare con l’apparizione della Rete. Ciò ha causato un grosso mutamento nell’impiego delle opere. La Rete informatica ha accelerato ancor più rapidamente la diffusione delle opere, e (il legame tra) la nazionalità del creatore e quella del diffusore dell’opera sono divenute ancor più labile. Questo fenomeno è stato molto proficuo per le persone che desiderano ottenere maggiori informazioni , tuttavia per quanto riguarda i creatori di informazioni è aumentato la difficoltà di tutelare i propri diritti. In ciò è stato necessario che il diritto stabilisse legislativamente i diritto dell’autore a sfruttare la diffusione in Rete dei suoi prodotti, inoltre nel caso in cui i suoi diritti ne ricevano un pregiudizio, possa ottenere quale aiuto dalla legge.

Nella Cina della fine del XX sec. Da un lato gli utenti di internet aumentano rapidamente d’altro lato dopo la stasi del diritto sulla legislazione del diritto di diffusione in rete dell’autore , la contraddizione tra la mancanza di chiarezza sulla legislazione riguardo il diritto degli autori di diffondere in rete e la tutela di tale diritto è stata ancor più evidente.

In base alle statistiche, nella seconda metà del 2000 gli utenti cinesi della Rete da sedici milioni novecentomila sono cresciuti a ventiduemilioni cinquecento mila. L’incremento è stato di cinquemilioni e seicentomila; nella prima metà del 2001 il numero si è portato a 26 milioni e 500 mila, con un incremento di 4 milioni[9].

Secondo il “Lineamenti dei quindici progetti dell’industria informatica” emanato dal Ministero cinese dell’indistria informatica in maggio del 2001, al 2005 i computer in grado di collegarsi in rete saranno quaranta milioni, gli ISP/ICP (server) raggiungeranno i cinquantamilioni. Gli utenti digitali, multimediali e di internet raggiungeranno i duecentomilioni, il grado di diffusione degli utenti raggiungerà il 15%[10].

In realtà, lo sviluppo di Internet e il rapido incremento degli utenti della rete è una tendenza di sviluppo comune a livello mondiale. In base al rapporto statistico del Gruppo Gartner, si prevede che il numero di utenti Internet dell’area Asia Pacifico nel 2003 raggiungerà i 183 milioni e 300 mila, nel 2005 le registrazioni di utenti Internet aumenterà ulteriormente fino a raggiungere i 248 milioni[11].

Un’inchiesta della società di indagine di Internet Nielsen Netratings mostra che rispetto a giugno del 2001, il numero di coloro che usano Internet nel mondo è aumentato del 3% è arrivato a 426 milioni di persone. In Europa, i tedeschi sono gli utenti più attivi. Nel luglio di quest’anno in Germania il numero delle persone che usa internet è arrivato a quindicimilioni 460 mila[12].

Secondo un recente rapporto diffuso dalla Società digitale internazionale americana, nel 2000 gli utenti internet dell’America Latina passeranno da 8 milioni 500 mila a 14 milioni e novecentomila, crescendo del 75%. Si prevede che nei prossimi 5 anni, gli utenti latinoamericani cresceranno ancora in enorme quantità. Nel periodo dal 2000 al 2005, il numero delle persone che si collegano ad Internet aumenterà ad un ritmo del 38% e tale incremento supererà l’America, il Canada, l’Europa Occidentale e l’Asia. Nel 2005 gli utenti di Internet raggiungeranno i 75 milioni, vale a dire che il 14% delle popolazione totale sarà allacciata in rete col computer[13].

L’incidente terroristico avvenuto l’11 settembre del 2001 a New York e a Whashington, è diventato una linea di demarcazione nella storia dello sviluppo di internet ed ha fatto si che la Rete nella vita degli uomini occupi un ruolo importante. La gente si affida sempre più ad Internet per ottenere le ultime informazioni, le informazioni sullo schermo del computer sono divenute giorno dopo giorno mezzi di comunicazione di tipo primario, come la televisione e la radio. Siccome la ricerca di informazioni è molto forte, Internet è opportunamente in grado di soddisfarla. Internet non solo soddisfa la richiesta di informazioni, ma fa si che si possa collegare e navigare attraverso siti stranieri e analizzare da differenti angolazioni i problemi, i loro presupposti e le loro conseguenze, è l’originalità che rende Internet differente dalla televisione e dalla radio.

Con la diffusione della banda larga e della velocità di Internet, le notizie sullo schermo di internet nel futuro entrerà ancor più nelle grazie del pubblico e sarà sempre più evidente che internet diverrà un mezzo di comunicazione primario che correrà alla pari della televisione e della radio.

Secondo le stime degli esperti, sebbene il tasso di crescita di Internet stia già rallentando, tuttavia avrà ancora un grande energia di crescita: La crescita mondiale del 2000 è stata pari al 40%; nel 2001 si stima che sarà del 27%, nel 2002 del 23%, nel 2003 del 19%[14].

Proprio in base alla realtà dello sviluppo economico sociale e alle analisi sul futuro, in questa modifica alla legge sul diritto d’autore, nell’ambito dei diritti di proprietà dell’autore si è in particolare incrementato il diritto di diffusione dell’autore su rete informatica, in base all’interpretazione del comma 12 dell’articolo 10, il diritto di diffusione su rete informatica significa fornire al pubblico il prodotto, sia on line che non on line, in modo che il pubblico possa ottenere il diritto di avere il prodotto al momento e nel luogo scelto individualmente.

 

 

3. Il problema della capacità di essere autore una persona giuridica

 

Sul problema della capacità dell’autore, nel corso della legislazione della Legge il problema che ha suscitato più controversie è stato quello della capacità dell’autore di persona giuridica.

A partire dagli anni Ottanta del XX secolo, nella dottrina cinese sul diritto d’autore, si ritiene comunemente che la capacità dell’autore si ottenga in base alle norme di legge, e alla conclusione dell’atto creativo. In base a ciò, a parere di un cospicuo numero di studiosi, la persona che gode della capacità di essere autore non può che essere una persona naturale. Perché solo una persona naturale ha la capacità naturale e fisiologica del pensiero creativo. La persona giuridica e altri organismi non hanno una base fisiologica, non capacità di pensiero creativo dal punto di vista fisiologico, per questo non possono godere della capacità di essere autore. Nel 1986, in un mio articolo, ho sollevato idee contrastanti con tale punto di vista. Io ritengo che questo problema tocca le nostre conoscenze sulla nascita e la natura della persona giuridica, e il ruolo della persona giuridica nella vita sociale.

Sebbene la “persona giuridica” come termine tecnico giuridico sia comparso piuttosto tardi[15], tuttavia, esso ha evidentemente risentito dell’influenza delle teorie sulle società del diritto romano. In particolare, il pensiero che il fine dell’esistenza e delle attività delle società è indipendente dai membri di esse, e ciò ha posto le necessarie basi alle teorie sull’esistenza indipendente delle persone giuridiche. Il noto giurista romano Ulpiano nelle sue opere ha chiaramente indicato: «Se i municipia o le altre universitas, intentano un azione come attori non si deve dire che l’azione è data ai molti: perché essi agiscono per la res publica o per l’universitas, e non per conto di essi stessi» (D. 3.4.2)[16]. Ciò vuol dire che le società hanno interessi indipendenti da quelli dei singoli membri di esse, cioè, l’interesse della società, per questo, i membri di una società che persegue un’attività particolare agiscono non per i loro interessi, ma per quelli della società, per l’esistenza degli interessi della società, anche «quando rimane un solo membro, anche egli può intentare o subire l’azione. In tal caso, i diritti di tutti si concentrano nella sua persona, e il nome della società s i mantiene su di lui» (D. 3.4.7.2)[17]. Ciò vale a dire che i diritti e i doveri si assumono come una società completa, e le personalità dei membri è posta completamente al di fuori. Le società hanno la propria capacità di diritto e di agire. «Se qualcosa deve essere data alla società, essa non deve essere data ai singoli, e ciò che deve l’universitas non deve essere dato dai singoli» (D. 3.4.7.1)[18].

Da una prospettiva economica, l’apparizione della personalità giuridica è stata vantaggiosa per abbassare il costo del negozio o il costo dell’azione. Tuttavia, da una prospettiva civilistica, rileva l’esistenza della persona giuridica e delle singole personalità indipendenti. Sebbene la persona giuridica non abbia basi fisiologiche, essa ha tuttavia il proprio pensiero e la propria volontà comuni. Questo pensiero e volontà comuni ha origine dai membri – persone fisiche che costituiscono la persona giuridica, ma si eleva al di sopra di essi. Perché il pensiero e la volontà comuni, una volta formati è difficile dire di quale persona fisica siano l’espressione. Per questo, noi possiamo dire che la persona giuridica ha il proprio pensiero e la propria volontà, e attraverso la struttura ideale formata dalle persone giuridiche essa realizza la manifestazione della volontà e del pensiero comuni al di fuori di essa.

Nella creazione, infatti, la persona giuridica non ha le basi fisiologiche per realizzare la creazione, tuttavia ha pensiero e volontà comuni che realizza attraverso la capacità fisiologica delle persone fisiche, è come a dire che la persona giuridica non ha la capacità fisiologica di negoziare e di contrarre, tuttavia la sua volontà di contrarre e negoziare è affidata alle capacità fisiologiche dei propri membri, persone fisiche, con questo realizza gli interessi della persona giuridica.

Alcuni studiosi ritengono che, se si fosse stabilita nella Legge sul diritto d’autore la capacità dell’autore, sarebbe una manifestazione di arroganza della persona giuridica, e un disprezzo per i diritti della persona fisica. Io ritengo che stabilire la capacità dell’autore nella Legge, non ha influenzato la manifestazione della capacità creativa delle persona fisiche, per le seguenti ragioni:

a) La legge sui diritti d’autore pone ancora come primo problema da risolvere quello di riconoscere la capacità di autore della persona fisica;

b) La capacità di autore stabilita dalla Legge è un riconoscimento di un fatto che esiste oggettivamente nella società, e del ruolo importante della persona giuridica nella vita sociale. A dirla obbiettivamente, nella vita economica della società, l’istituzione civile della persona giuridica non solamente non ha danneggiato l’espressione della capacità della persona fisica, ma al contrario ha dato più spazi a questa per esprimere le proprie capacità e giocare il proprio ruolo. Perché nella vita economica reale, una gran quantità di attività basate sulla individualità della persona fisica, sarebbe difficile realizzare gli interessi che essa persegue.

Nel mio articolo “Teoria e pratica della tutela civile del diritto d’autore” del 1986, io sollevai la proposta che bisognasse istituire la capacità di autore della persona giuridica[19], nello stesso tempo sottolineai che siccome la capacità di essere autore nella persona fisica e nella persona giuridica non è completamente identica, in particolare a causa della carenza della capacità fisiologica della persona giuridica, determina il fatto che le condizioni della capacità di autore che può essere conferita alla persona giuridica non sono le stesse. Per questo, a paragone di quella della persona fisica, la persona giuridica può dirsi, “autore considerato”. Questa mia opinione è stata recepita dall’organo legislativo. Il considerato autore, indica che un determinato soggetto, in base a norme giuridiche, nelle condizioni che si addicono a quelle stabilite per legge è considerato come autore, non si richiede che esso debba necessariamente avere una capacità creativa di significato fisiologico.

Il primo comma dell’articolo 11 della Legge stabilisce: “Il diritto d’autore appartiene all’autore”; il terzo comma: “ La persona giuridica è considerata autore”; il quarto comma: “ In assenza di prova contraria, la persona giuridica che firma l’opera è l’autore”. Queste norme hanno stabilito la capacità di autore della persona giuridica. Tuttavia, in base al secondo comma dell’art. 11: “Affinché la persona giuridica sia considerata autore, deve attenersi alle condizioni stabilite dalla legge”: 1) La persona giuridica deve aver presieduto la realizzazione dell’’opera; 2) La creazione dell’opera rappresenta la volontà della persona giuridica; 3) Se ci sono responsabilità esse saranno prese in carico dalla persona giuridica; La contemporanea presenza di queste condizioni, una non può mancare. Se questa condizioni sono rispettate, la persona giuridica sarà considerata il titolare del diritto d’autore originario.

Il prodotto della persona giuridica considerata autore, è naturalmente un prodotto professionale, ma non tutti gli autori di prodotti professionali sono persone giuridiche. Essi vengono distinti concretamente in due situazioni:

La prima situazione è quella descritta sopra, dove il diritto d’autore spetta alla persona giuridica considerata autore.

La seconda situazione è quando il diritto spetta all’individuo. Quando il completamento della creazione è basato su uno o alcuni dipendenti della persona giuridica, e la persona giuridica non è intervenuta materialmente, essa non ha la titolarità del diritto su tale opera, che invece spetta a quello o quei dipendenti che l’hanno realizzata. Tali opere possono suddividersi in opere individuali e opere in cooperazione. In base al fatto che la natura di tale opera è una natura professionale, in base al primo comma dell’articolo 16 l’autore è titolare del diritto d’autore, però l’unità di lavoro dell’autore, nell’ambito dell’impresa ha la precedenza nel diritto d’uso di quella opera. Il termine per esercitare tale diritto è di due anni dalla realizzazione dell’opera, in un ambito che corrisponde a quello dell’attività dell’impresa dell’autore. Senza il permesso dell’unità di appartenenza, l’autore non può permettere a terzi di sfruttare l’opera nello stesso ambito in cui lo sfrutta la sua unità di lavoro.

Oltre a ciò, in base alla diretta normativa della legge, cioè in base al comma secondo dell’articolo 16, per le opere professionali il cui autore è una persona fisica, i diritti di paternità e di stabilire il prezzo appartengono all’autore, gli altri diritti, alla persona giuridica. Tali opera comprendono: 1. Le creazioni che sfruttano principalmente le condizioni tecniche della persona fisica o di altre organizzazioni, e la cui responsabilità è assunta dalla persona fisica o da tali organizzazioni, come progetti industriali, piante di disegni di prodotti e spiegazioni, software di computers, mappe geografiche ecc; 2. Le opere professionali che in base alla legge, o in base ai regolamenti amministrativi o che per contratto i diritti spettino alla persona giuridica o alle organizzazioni.

Dalle suddette norme si vede che la legislazione sui diritti d’autore ha rafforzato i diritti della persona giuridica sulle opere professionali.

 

 

4. Limiti del diritto d’autore

 

La tutela del diritto d’autore è lo scopo di questa legge. Tuttavia in ogni cosa non si può essere troppo assoluti. Sarebbe a dire, se sottolineassimo solo la tutela del diritto d’autore e trascurassimo tutti gli altri problemi, conseguenza sarebbe oltre al rafforzamento della tutela esclusiva, anche gli effetti negativi di questa tutela. Se la Legge tutelasse solo gli interessi dell’autore e non vi ponesse dei limiti, al contrario questa tutela ostacolerebbe l’utilizzo e la diffusione dell’opera, non essendo a vantaggio del progresso dell’arte, della cultura e del pensiero dell’umanità. Quindi, ogni paese del mondo, compresa la Cina, nella normativa sul diritto d’autore non solo ha stabilito la tutela dell’autore, ma anche i doveri dell’autore nei confronti della società. La legge vuole che si cerchi un punto di equilibrio giusto tra gli interessi del pubblico e quelli dell’autore, questo punto di equilibrio è proprio il limite posto al diritto d’autore. Tale limite è posto dalla legge attraverso due istituti: l’uso ragionevole e la licenza legale.

 

 

A. Uso ragionevole

 

Vuol dire che il non titolare del diritto, nell’ambito delle norme di legge, deve solo prestare l’obbligo di indicare chiaramente il nome dell’autore e il titolo dell’opera per ottenere il permesso del titolare del diritto ed usare il prodotto senza compenso. Nella Legge del 2001, l’articolo 22 stabilisce che le situazioni concrete di applicazione dell’istituto dell’uso ragionevole sono:

1) per studio personale, per ricerche o per ammirazione estetica, si può usare opere già pubblicate da altri.

Si sottolinea come la finalità dell’uso sia limitata alle finalità personali, lo studio, la ricerca e l’apprezzamento. I modi per usare un prodotto, principalmente comprendono la selezione di estratti, la copia, la fotocopia e la traduzione, anche se tutto è solamente limitato all’uso personale, non si può diffondere o vendere nella società. Attualmente la giurisprudenza o gli ambienti di controllo del diritto d’autore stanno discutendo sulla limitazione delle riproduzioni per uso in famiglia. Con lo sviluppo della tecnologia moderna, una gran quantità di impianti multifunzionali per la riproduzione audio e video sta inondando le case; legata alla comodità di riprodurre in casa, si è abbassata la volontà di acquistare prodotti video e musicali, determinando un grave danno agli interessi e ai diritti degli autori. Un tale problema non esiste solo in Cina, ma anche a livello mondiale, sempre più Paesi stanno spingendo le riproduzioni domestiche fuori dell’uso ragionevole e anche la Cina vorrebbe adottare alcune misure. Tuttavia, il tipo di interventi, come quello di agire sulle imposte per i supporti magnetici vuoti, sono ancora oggetto di dibattito.

2) Impiegare appropriatamente opere già pubblicate da altri nell’opera propria, per spiegare o commentare un’opera o per spiegare un problema.

In base all’articolo 27 del regolamento attuativo, per usare appropriatamente opere altrui ci devono essere condizioni certe: a) l’impiego deve essere finalizzato limitatamente alla spiegazione alla critica o a chiarire alcuni problemi; b) la parte impiegata non può costituire la parte principale o la parte effettiva dell’opera di chi la applica; c) l’atto di applicazione non può violare gli interessi del titolare del diritto d’autore dell’opera citata; d) l’opera citata altrui deve essere già pubblicata.

3)Per riportare una notizia su affari correnti, il giornale o la rivista o la stazione radio o televisiva o altri mezzi di comunicazione di massa devono inevitabilmente riprodurre o impiegare opere già pubblicate.

Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo sono: a) la finalità dell’impiego è per soddisfare il rapporto su una notizia corrente che abbia una stretta correlazione con la vita pubblica sociale; b) l’opera citata deve essere già stata pubblicata; c) l’ambito di impiego deve essere limitato nel caso di impossibilità a non impiegarlo, cioè, per riportare la notizia di cronaca, in un giornale o rivista in un servizio radiofonico o televisivo o un documentario non si può evitare di dover impiegare opere altrui.

4)Giornali, periodici canali, radio e televisivi che pubblichino o trasmettano inevitabilmente documenti di cronaca già pubblicati da giornali, periodici canali radio e televisivi su temi di cronaca di carattere politico, economico religioso ecc.

Le condizioni per l’uso ragionevole di questo articolo sono: a) Il soggetto che usa ragionevolmente è un mezzo di comunicazione di massa; b) l’opera impiegata è un documento di cronaca già pubblicato da un giornale, un periodico o un canale radio e televisivo su temi di carattere politico, economico religioso ecc. Per esempio, un editoriale, o un articolo di un commentatore ecc. Questo in base al fatto che il documento di cronaca su politica, economia e religione frequentemente riflette analisi su direttive o indicazioni politiche dello Stato nelle suddette materie, oppure su fatti attuali strettamente correlati alla vita sociale, l’obbiettivo della diffusione è permettere a tutti di comprenderli; pertanto, in assenza di altre limitazioni, la sua diffusione da parte di giornali, periodici canali radio e televisivi si intende come uso ragionevole; c) il modo di uso riguarda la pubblicazione o la trasmissione di opere altrui 4) se l’autore ha fatto una dichiarazione su un uso limitato del suo documento di cronaca da diffondere, egli deve essere tutelato, perché i documenti attuali comprendono un’analisi originale dell’autore sui grandi fatti della vita sociale nazionale, devono essere differenti dalle opere di forte attribuito sociale come la legge e il regolamento legale.

5)Giornali, periodici canali, radio e televisivi riportano o trasmettono discorsi pronunciati in pubblico, eccettuati quelli dei quali l’autore dichiara il divieto di diffusione.

Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) Il soggetto dell’uso è un mezzo di comunicazione di massa; b) il modo di uso è la pubblicazione o la trasmissione di un’opera; c) l’opera diffusa è un discorso pronunciato in una riunione pubblico. Qui, per riunione pubblica s’intende una riunione di grandi dimensioni, e non un seminario o una tavola rotonda di piccole dimensioni di carattere specifico; d) L’uso ragionevole è condizionato. Costituisce uso ragionevole in assenza di esplicito divieto da parte dell’autore. In presenza di dichiarazione di divieto, la la diffusione e la pubblicazione costituiscono una violazione.

6) Traduzioni o riproduzioni di opere pubblicate usate a scopo didattico nelle scuole o per la ricerca scientifica, fornite agli operatori didattici o ai ricercatori., col divieto di pubblicazione e diffusione.

Queste norme sono rivolte in particolare alle attività didatti che e di ricerca scientifica di pubblica utilità. Per questo, le condizioni di attuazione sino: a) lo scopo dell’impiego è finalizzato alla didattica a scuola e alla ricerca scientifica: Visto che la didattica e la ricerca sono attività di grande impegno e di lenta produzione, tanto che per alcune decine di anni non si vedono i frutti, per questo nella classificazione delle organizzazioni sociali, gli organismi didattici e di ricerca sono definiti di pubblica utilità. Le normative di ogni paese concedono loro norme particolari per la loro tutela. Qui per scuola si intendono le organizzazioni sociali di ogni ordine e grado che si occupano di attività didattica; b) il modo di impiego sono limitate alla traduzione o alla riproduzione , non sono ammessi altri impieghi né tanto meno possibile pubblicare o diffondere. Per quanto riguarda la cosiddetta minima quantità, bisogna riconoscere che è una misura che non ha carattere fisso, perché il molto e il poco sono concetti relativi. Nel giudicare se si tratti o meno di uso ragionevole, il concetto risente di fattori sulla quantità dell’opera diffusa, la proporzione di tale numero nel mercato, la quantità di uso e la sua influenza sulla proporzione del prodotto nel mercato ecc. Per questo, non è opportuno stabilire un numero concreto, dando al giudice il libero giudizio per attuare il principio di “ giudizio per ogni caso e tutela passiva”. Naturalmente, il giudice nell’esercitare il proprio libero giudizio, deve darne la motivazione; c) L’opera impiegata deve essere già stata pubblicata.

7)L’esercizio dei propri uffici.

Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) Il fine dell’ impiego è per esercitare pubblici uffici. Intendendo con questo per affari che toccano interamente i doveri degli organi statali, come le immagini fotografate da altri usate dagli organi di sicurezza pubblica allo scopo di identificare i rei sospetti o le opere di altri usate dal Tribunale per svolgere un processo ; b) Si sottolinea  l’ambito ragionevole per evitare abusi di poteri dell’organo statale.

8) Riproduzioni di opere custodite, per necessità di conservazione degli originali e esposizione ad opera di biblioteche, archivi, edifici commemorativi, musei, gallerie d’arte ecc.

Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) i soggetti che usano sono organizzazioni sociali di pubblica utilità come biblioteche, archivi, edifici commemorativi, musei, palazzi di esposizioni artistiche ecc. b) le opere usate sono quelle conservate dalle rispettive istituzioni; c) il fine dell’uso è limitato alla esposizione a carattere didattico da parte di queste organizzazioni, o per le necessità di conservazione. Nelle opere oggetto di collezione, siccome la durata dei materiali usati in molte opere è limitata, come la fragilità della carta ecc., tale da nuocere alla conservazione dell’opera. Per questo, per la conservazione l’uso dell’opera necessario per conservare l’originale deve essere tutelato; d) La modalità di impiego consiste nella riproduzione. Nel significato più generale, la riproduzione contrasta con il normale uso dell’opera, siccome la riproduzione costituiscono una seria minaccia ai diritti dell’autore, in particolare al diritto dell’autore di ottenere vantaggi economici, la legge normalmente stabilisce norme che vietano la riproduzione. Tuttavia, per l’attività di utilità pubblica di biblioteche, archivi, edifici commemorativi, musei, palazzi di esposizioni artistiche ecc e perché l’obbiettivo della loro riproduzione è quello di esporre o custodire gli originali, tali riproduzioni sono definite come usi ragionevoli.

9) Rappresentazione a titolo gratuito di opere già pubblicate, con assenza di tariffe per il publico e di compensi per gli attori.

Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) Opere già pubblicate; b) La modalità di impiego è di una rappresentazione senza alcun prezzo. Per gratis si intende che l’attore non ottiene alcun prezzo per la propria azione di rappresentazione, compresi gli incassi del biglietto e sponsorizzazioni.

10) Ricalchi, dipinti, fotografie e riprese di opere artistiche esposte o allestite all’aperto in luoghi pubblici

Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) L’opera artistica in uso è collocata al di fuori in un luogo pubblico. Nei luoghi pubblici tali opere possono essere ammirate dal pubblico liberamente e senza corrispettivo; b) I soggetti che usano sono tutte le persone del pubblico, senza distinzioni di sesso, età, livello culturale o nazionalità;c) la modalità d’impiego è un uso senza contatto con l’opera, come la copia, il dipinto, la fotografia o la ripresa filmata. Tali modalità non potranno determinare un contatto diretto materiale con l’operaaltrimenti ciò non costituirà uso ragionevole.

11) Traduzione di opere letterarie di nazionalità Han nella lingua di altre minoranze nazionali per la distribuzione nel territorio nazionale.

Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) l’opera deve essere un’opera originariamente scritta in scrittura della nazionalità Han[20]; b) il fine dell’impiego è quello di tradurlo in una lingua di una minoranza nazionale e di farlo circolare solo nel territorio dello stato.

12) Trasformazione di opere pubblicate in pubblicazioni per ciechi.

Questa norma è finalizzata all’aiuto per i disabili. Le condizioni di uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) L’opera deve essere stata già pubblicata; b) La finalità dell’uso consiste nella trasformazione dell’opera in una pubblicazione per ciechi.

Oltre a tutto ciò, per soddisfare esigenze di educazione, l’articolo 23 della Legge dice in particolare: i manuali didattici redatti e pubblicati per attuare l’educazione obbligatoria di nove anni e il programma istruttivo nazionale, possono essere impiegati senza il permesso dell’autore, a meno che egli non lo vieti espressamente prima. I brani o le opere scritte brevi, le musicali o le le singole opere d’arte o di fotografia già pubblicate e raclte nei manuali didattici,ma si deve corrispondere un compenso in base alle norme, dichiarare l’autore e la denominazione dell’opera, e non si possono violare gli altri diritti che gode il titolare del diritto d’autore in base a questa legge.

 

 

B. Le licenze legali

 

Questo istituto permette al soggetto non titolare del diritto d’autore nelle condizioni di adempimento dei doveri di corresponsione di compenso e di non violazione di altri interessi del titolare del diritto d’autore, di aver il diritto , in base alla licenza che concede direttamente la legge, e senza approvazione del titolare del diritto d’autore, di usare un opera già pubblicata. Nelle norme della Legge sul diritto d’autoreprima di concedere la licenza, si tutela anzitutto il diritto di scelta dell’autore, vale a dire, quando l’autore dichiara che l’opera non si può usare senza il permesso, la Legge rispetta tale diritto. Quindi, la natura della licenza legale stabilita dalla Legge e una licenza legale condizionata. Tuttavia la dichiarazione dell’autore di trattenere il suo permesso deve essere effettuata secondo le modalità di legge, cioè, al momento della pubblicazione, nella stessa stampa, oppure pubblicare la dichiarazione nel bollettino del diritto d’autore della Direzione Nazionale dei diritti di pubblicazione. La legge sul diritto d’autore, emendata nel 2001 nel secondo comma dell’articolo 32 e nel terzo dell’articolo 39, ha regolato le condizioni d’uso della licenza legale come segue:

1) Il titolare del diritto d’autore dopo aver consegnato il testo all’editore della rivista o del giornale, altri editori possono riportarlo o pubblicarlo come estratto o documento, purché il titolare del diritto non abbia precedentemente dichiarato di vietare che esso possa essere riprodotto o preso come estratto;

2) l’autore di registrazioni può usare le opere musicali che altri hanno già registrato illegalmente, tuttavia bisogna espungere quello che il titolare del diritto d’autore ha dichiarato di non poter utilizzare.

Attualmente nella Legge sul diritto d’autore cinese non è stata ancora stabilito l’istituto della licenza d’uso coercitiva. Tale istituto s’intende, che in condizioni stabilite dalla legge, la persona che non è titolare del diritto d’autore, chiesta e ottenuta l’autorizzazione dall’organismo governativo preposto, può usare un’opera già pubblicata anche senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore; purché, nello stesso tempo, adempia al dovere di correspondere un compenso e di non violare altri diritti e interessi del titolare del diritto d’autore. Nei testi in vigore dei due trattati internazionali fondamentali sul diritto d’autore è stabilita la licenza d’uso coercitiva. Tuttavia nella dottrina cinese in materia, sono state sollevati dei dubbi su questo istituto, ritenendo che il governo non debbe interferire eccessivamente con l’esercizio del diritto d’autore. Per questo motivo nella normativa della nostra legge non è stato stabilito questo, anche se la Cina aderisce ai due trattati.

 

 

5.Vie e metodi di tutela del diritto d’autore

 

A. Funzioni e ruolo delle organizzazioni collettive del diritto d’autore

 

Uno degli scopi della Legge sul diritto d’autore è quello di rispettare l’autonomia della volontà dell’autore e del titolare del diritto, rispettare la loro scelta di esercizio del diritto, in modo che essi possano, esercitarlo in base alla propria volontà, nell’ambito che non sia vietato dalla legge. Nello stesso tempo, è anche una manifestazione concreta della tutela del diritto d’autore. Quando l’autore esercita il suo diritto, la legge non solo tutela l’atto del proprio esercizio diretto di tale diritto, ma anche, con le correzioni di questa seconda legge, si è sottolineato con evidenza le funzioni e il ruolo delle organizzazioni collettive del diritto d’autore nel momento in cui il titolare di tale diritto lo esercita.

Il primo comma dell’articolo 8 recita: «Il titolare del diritto d’autore e i titolari dei diritti collegati al diritto d’autore possono incaricare le organizzazioni amministrative collettive sul diritto d’autore o quei diritti ad esso relati. Dopo che le organizzazioni di controllo collettive sono state incaricate, possono rivendicare i diritti a proprio nome o a nome del titolare del diritto d’autore o delle persone titolari dei diritti correlati, inoltre possono, in qualità di parti, intervenire nei processi o negli arbitrati che riguardano il diritto d’autore o i diritti ad esso collegati». In questo modo all’ autore o ai titolari del diritto viene fornito un'altra via di scelta nell’esercizio del diritto.

Le organizzazioni di controllo collettive dei diritti d’autore non hanno fine di lucro, la loro fondazione è soggetta ad approvazione del governo, il contenuto del diritto d’autore che esse esercitano viene da autorizzazione del titolare di esso.

 

B. Rimedi contro le violazioni del diritto

 

Nei rimedi che la Legge concede in caso di violazioni del diritto d’autore, il sistema adottato dalla legislazione cinese è quello di rimedi di diritto privato come modo principale; in via secondaria, rimedi di diritto pubblico, per perseguire la responsabilità penale o la pena amministrativa. In primo luogo, la persecuzione della responsabilità civile del violatore si basa sulla combinazione di misure patrimoniali e coercitive; sulla base di questo si può ristabilire il dominio del titolare sui propri diritti e far sì che possano essere risarciti i danni che egli abbia eventualmente subito. Nello stesso tempo, l’assunzione della responsabilità civile non esclude quella amministrativa né quella penale.

 

B.1. Rimedi di diritto privato.

 

In base alle norme dell’articolo 46 della Legge, i modi di assunzione della responsabilità civile devono comprendere: a) cessazione della violazione; b) annullamento del danno; c) espressione pubblica di scusa. Nella legge sui diritti d’autore, oltre a prevedere che per le violazioni si applicano le norme in materia di violazioni dei principi generali del diritto civile, sono elencati e stabiliti gli atti di violazione:

1) Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. Questo atto viola la libertà di espressione del titolare del diritto d’autore.

2) Pubblicare, senza il permesso dell’autore di una collaborazione, come l’opera creata da solo un’opera creata in collaborazione con altri. Questo non si riferisce all’opera il cui il contenuto può essere diviso e delle diverse parti indipendenti gli autori possono esercitare rispettivamente il diritto d’autore.

3) Firmare un’opera insieme ad altri, per ricercare fama o profitti personali, senza che si sia partecipato alla realizzazione di essa.

4) Distorcere e modificare opere altrui. Nel corso dell’uso dell’opera, l’utente deve agire rispettando il diritto dell’autore a mantenere l’opera integra; è vietato a chiunque sfruttare o modificare arbitrariamente l’opera dell’autore in violazione della sua volontà.

5) Plagiare opere altrui. La parola “plagio” nella lingua cinese si spiega “derubare affermazioni di altri”, il plagio significa “rapina”[21]. Plagiare è un grave atto di violazione del diritto.

6) Usare opere altrui o violare altri diritti correlati al diritto d’autore senza autorizzazione. In base alla legge, queste atti di violazione consistono principalmente nell’usare un’opera senza autorizzazione del titolare del diritto attraverso le seguenti modalità:

- rappresentarla, trasmetterla, esporla, diffonderla, farne un film o televisione o registrazione, oppure modificarla, tradurla interpretarla, redigerla (salvo la legge disponga diversamente);

- trasmettere in diretta una rappresentazione;

- riprodurre e diffondere un’opera per scopi di lucro;

- pubblicare una rappresentazione dopo averla registrata;

- senza autorizzazione dell’autore della ripresa , riprodurre e diffondere la sua ripresa, riprodurre e diffondere programmi radio e televisivi senza l’autorizzazione dell’emittente radio o televisiva.

7) L’uso di opere altrui senza un corrispettivo in base alle norme. Questa è una violazione dei diritti patrimoniali del diritto d’autore; tuttavia, l’atto non costituisce violazione se l’uso dell’opera rientra in quelli dell’uso ragionevole e della licenza legale, in base alla legge.

8) Pubblicare testi e scritti il cui diritto d’autore sia esclusivamente altrui. In base alle norme di legge, il titolare del diritto di pubblicazione può autorizzare l’editore all’uso di esso attraverso un contratto, inoltre può convenire che la natura di tale diritto sia esclusiva. Cioè, nel tempo stabilito dal contratto solo quell’editore può esserne titolare. L’esclusività è una delle caratteristiche particolari.

9) La produzione e la vendita dell’opera firmata da un nome altrui finto. Lo scopo della definizione di questo atto di violazione del diritto è di rivelare la grave violazione del diritto nell’atto di produrre e vendere l’opera firmata da un nome altrui finto, per il raggiungimento dello scopo di falsificare, ingannare e ottenere il nome altrui (di regola un nome noto) all’opera di belle arti di propria fabbricazione, oppure di fabbricazione di un terzo.Tuttavia, nei confronti della natura del diritto violato da tale atto, nella dottrina cinese esiste divergenza d’opinioni. Quelli che sono d’accordo sostengono che, secondo questo regolamento, l’atto di produrre e vendere un’opera artistica con una firma falsificata ha violato il diritto della paternitè dell’autore. Altri studiosi, inclusa me stessa, non sono d’accordo con tale visione, ritenendo che esiste un problema originario di questo regolamento; infatti, nonostante non possa negarsi che la persona di cui è stato usurpato il nome abbia subito una violazione, questa persona avrà difficoltà ad esercitare il diritto di petizione, in ragione del fatto che il diritto d’autore viene violato solo in presenza di un’opera specifica di creazione; pertanto chi non ha eseguito l’atto creativo dell’opera non ha il diritto d’autore, e, senza il diritto d’autore, non esiste l’affermazione che il diritto d’autore sia stato violato. Perciò, l’atto di produrre e vendere un’opera firmata con il nome di altri deve configurarsi come violazione del diritto all’esclusività del proprio nome.

 

 

B.2. Rimedi di diritto pubblico

 

In base alle norme della Legge sul diritto d’autore e della Legge Penale, per gli atti di violazione del diritto d’autore si considera prioritario perseguire la responsabilità civile, ma contemporaneamente deve essere perseguita anche la responsabilità penale e amministrativa. In base all’articolo 47 della Legge sul diritto d’autore e agli artt. 50 e 51 del regolamento attuativo, le modalità di assunzione della responsabilità amministrativa consistono in: (1) ammonimento; (2) ingiunzione di cessare la produzione e la diffusione delle riproduzioni che violano il diritto. (3) sequestro di quanto ottenuto illegalmente; (4) sequestro dei prodotti riprodotti e degli impianti di produzione; (5) multa.

Per copia e plagio di opere altrui si è puniti con una multa da 100 a 5000 yuan; per la realizzazione e la diffusione di opere artistiche a firma contraffatta si è puniti con una multa da 1000 a 50000 yuan; per aver riproduzione e diffusione di opere a scopo di lucro senza l’autorizzazione dell’autore, per aver pubblicato una registrazione o un video di una rappresentazione senza il permesso dell’artista, per aver riprodotto e diffuso una registrazione audio o video senza l’autorizzazione dell’autore di essi, per aver riprodotto e diffuso una trasmissione radio o un programma televisivo senza l’autorizazione dell’emittente che l’ha trasmessi e per aver pubblicato scritti di cui altri detengono l’esclusiva dei diritti si è puniti con una multa da 10.000 a 100.000 yuan, o di una stima del valore dal doppio a cinque volte.

La responsabilità penale di chi compie la violazione si persegue in base alle norme della Legge penale: per esempio, chi, al fine di trarne profitto, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, riproduce e diffonde un’opera scritta, musicale, di cinema, di televisione, di registrazione, il software di un computer o altre opere; chi, senza autorizzazione del titolare del diritto d’autore, pubblica scritti di cui altri detengono i diritti esclusivi; o senza il permesso di chi ha realizzato la registrazione audio o video, la riproduce e la diffonde; chi fabbrica, vende opere d’arte con firma contraffatta, da cui tragga un profitto piuttosto rilevante o in presenza di altre condizioni gravi, è punito con una multa o con la reclusione o con i lavori forzati fino a tre anni, a cui va aggiunta una multa; se il profitto è molto rilevante oppure le condizioni sono particolarmente gravi, è punito con un periodo che va dai tre ai sette anni di reclusione e una multa. Chi a fini di lucro vende articoli di cui si sappia che siano oggetto di riproduzione con atto di violazione, e che ne consegua dall’illecito una somma molto rilevante, è punito con una multa o la reclusione fino a tre anni e una multa.

I reati di violazione del diritto d’autore nella legislazione cinese costituiscono un problema nuovo. Il 05.07.1994, il Comitato Permanente dell’Assemblea Popolare Nazionale ha approvato le «Decisioni per punire e contrallare i reati di violazione del diritto d’autore» e ha modificato la Legge penale del 1979. Il 14.03.1997, la Cina ha modificato la Legge Penale; nella Legge penale emendata è stato aggiunto un capitolo sul reato di violazione dei diritti della proprietà intellettuale. In esse ci sono due articoli che riguardano il diritto di autore:

Art. 217: «Se, a scopo di lucro, in presenza di una delle situazioni qui sotto elencate di violazione del diritto d’autore, il profitto ottenuto illecitamente è di importo abbastanza grande, oppure in presenza di altre serie circostanze, si è puniti con detenzione o lavori forzati fino a tre anni, a cui va aggiunta anche una multa, o si è puniti solo con una multa; se il profitto ottenuto illecitamente è molto grande, o in presenza di altre circostanze particolarmente gravi, si è puniti con un periodo di detenzione da tre a sette anni, più una multa; 1) riproduzione e diffusione dell’opera scritta, musicale, per il cinema, la televisione o per la registrazione, o il software di un computere o altre opere, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore; 2) pubblicazione di testi e scritti oggetto di diritto d’autore esclusivo altrui; 3) riproduzione e diffusione di una registrazione video o audio senza il permesso del suo autore; 4) produzione e diffusione di opere d’arte a firma contraffatta»

Art. 218: «La vendita consapevole, a scopo di lucro, di oggetti che rientrano tra i prodotti frutto di violazioni indicati nelle norme dell’art. 217 di questa Legge, se il profitto ottenuto illecitamente è di importo molto grande, si è puniti con la reclusione fino a tre anni e una multa, o solo con una multa».

Da ciò si può rilevare che, la persona che effettua la violazione non solo deve assumersene la relativa responsabilità giuridica, ma nello stesso tempo anche la vendita consapevole, a fini di lucro, di prodotti realizzati in tale violazione e l’ottenimento di un profitto illecito di grandi dimensioni costituisce un reato. Secondo le norme della Legge penale, i soggetti che violano il diritto d’autore non sono solo le persone fisiche. Se una persona giuridica o altre organizzazioni sociali commettono un reato, oltre a perseguire direttamente la responsabilità penale delle persone direttamente responsabili e degli altri responsabili, deve essere perseguita la responsabilità penale della persona giuridica e delle altre organizzazioni, e deve essere comminata una multa ad essi e devono essere sequestrate le opere prodotte illecitamente, i profitti ottenuti e i materiali, gli strumenti gli impianti o gli altri beni impiegati per la violazione del diritto d’autore.

 

B.3. Sistema di partecipazione alla tutela internazionale dei diritti d’autore.

 

La Cina mentre perfezionava l’istituto della tutela interna dei diritti d’autore, partecipava attivamente al sistema di tutela internazionale di esso. Nella società internazionale odierna, l’internalizzazione della tutela del diritto d’autore è una tendenza estremamente delineata. Anche la Cina non può restarne fuori. La Cina nella legislazione interna, sia per quanto riguarda il modello legislativo sia per la tecnica legislativa, sia per la tutela delle opere per il piano del contenuto del diritto o della sua appartenenza, è vicina al livello di tutela richiesto dalla maggioranza degli Stati e dai trattati internazionali. Tutto ciò può essere rintracciato nella Legge sul diritto d’autore, per esempio sulla tutela automatica, sulla gamma delle opere, sui diritti della persona e sui diritti patrimoniali dell’autore, sui termini della tutela. Dal 1992 la Cina è membro del Trattato mondiale sul diritto d’autore, cosa che ha fatto si che essa sia parte integrante della tutela internazionale di tale diritto. In particolare, la recente ammissione della Cina al WTO farà si che la tutela volga sempre verso una maggiore internalizzazione.

 

 

C. Il sistema dei rimedi per la difesa diritto d’autore

 

1) La difesa dell’azione giudiziaria. Il titolare del diritto d’autore ottiene la difesa attraverso l’azione giudiziaria.

2) Difesa arbitrale. Il titolare del diritto può chiedere la difesa giudiziaria attraverso la richiesta alla Commissione arbitrale.

3) Difesa con mezzi amministrativi. Cioè, il titolare del diritto, prima di richiedere al Tribunale o all’arbitro, può presentare la richiesta di proteggere i propri diritti all’organismo che si occupa dei diritti d’autore; l’organismo preposto, dopo aver esaminato le prove, ha il diritto di decidere con l’ingiunzione al violatore affinché cessi la violazione, il sequestro di quanto illecitamente ricavato, la distruzione delle riproduzioni o l’erogazione di una multa. Avverso la pena amministrativa la persona può presentare ricorso al Tribunale amministrativo entro tre mesi.

 

 

 

 



 

[1] Ringrazio il dr. Giuseppe Terracina e la prof.ssa Liu Yueqiao per avermi aiutato a tradurre il testo in lingua italiana.

 

[2] Questi dati statistici sono rispettivamente provenienti dalle compilazioni del Tribunale di Shanghai, I giudici sulla proprietà intellettuale, Pechino, Casa editrice Legale, 1999, p. 14; Jiang Zhipei, Guida giudiziaria e riferimento sulla proprietà intellettuale, Pechino, Casa editrice Legale, 2001, p.70

 

[3] Cfr. Liu Dekuan, Sul diritto della personalita’ dell’opera, in Vari problemi del diritto civile e nuova prospettiva, Taiwan, Zhongheng, 1980, pp. 271-272.

 

[4] Cfr. Liu Dekuan, Sul diritto della personalita’ dell’opera, in Vari problemi del diritto civile e nuova prospettiva, cit.., p. 272.

 

[5] Redatto da Zhang Junhao, Istituzione di diritto civile, Pechino, Casa Editrice dell’Universita’ della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza, 1997, p. 457.

 

[6] Il principio di ‘uno caso e uno possesso’, sottolineato da Paolo nella sua opera (si veda D. 2.3.5), svolge un ruolo teorico fondamentale per il principio di ‘ un’oggetto uno diritto’ del sistema di proprieta’ del diritto civile, la teoria di ‘ un’oggetto uno diritto’ di originane del diritto romano e’ stata definite nel mondo del diritto civile cinese come uno dei piu’ importanti della legge sul diritto reale.

 

[7] Cfr. I. 2.3-7.

 

[8] Per esempio, nella Legge sulla proprieta’ intellettuale ed artistica francese del 1957, gli articoli 1, 6, 19, 21, 26; la Legge sul diritto d’autore e sui diritti degli attori, I produttori di prodotti audiovisivi, e delle imporese di diffusione audiovisiva francese del 1985, gli articoli 17, 18, 19, 31; la Legge sul diritto d’autore tedesco del 1965, gli articoli 12 – 23, 26, 27, 31, 36, 41, 42; la Legge sul diritto d’autore italiano del 1981, gli articoli 12 – 24, il secondo capitolo sui produttori di dischi e simili prodotti di regisragie, le opere fotografiche, I disegni di progettazione d’ingegneria, I nomi dell’opera, I titoli, gli aspetti esterni e il diritto dei reportage giornalistici e il problema di tutela, gli articoli 142,144; la Legge sul diritto d’autore giapponese del 1987, gli articoli 18 – 28, 91—100; la Legge americana sul copyright del 1976, ha stabilito esplicitamente che gli autori ed altri possessori dei diritti di copyright hanno 5 diritti esclusivi verso le proprie opere godute dei diritti di copyright: diritto di riproduzione, diritto di interpretazione dell’opera, diritto di esposizione pubblica. Poiche la legge Americana ha messo il contenuto del diritto della persona nella Costituzione per tutelarlo. Tuttavia per il contenuto del diritto patrimoniale ci sono stati esplicitamente stabili; la Legge sul diritto d’autore cinese, entrata in vigore il prima giugno 1991 e revisionata nell’ottobre del 2001, la clausola n. 10.

 

[9] http://www.sina.com.cn , 09:19, 19 luglio 2001.

 

[10] http://www.sina.com.cn , 15:53, 7, settebre 2001.

 

[11] http://www.sina.com.cn , 11:29, 8 agosto 2001.

 

[12] http://www.sina.com.cn , 10:56, 27 agosto 2001.

 

[13] http://www.sina.com.cn , 14:32, 24 ottobre 2001.

 

[14] http://www.sina.com.cn , 13:20, 11 ottobre 2001.

 

[15] Il termine “persona giuridica” fu creato in Italia nei secoli XII e XIII dai giuristi del metodo esegetico. Però in quell’epoca fu utilizzato solamente per indicare la posizione legale del gruppo, sostenendo che la persona giuridica fosse la congregazione di numerose persone in nome del gruppo, e non si era ancora arrivati alla personalità astratta, di cui veniva riconosciuta l’esistenza indipendente al di fuori dei membri del gruppo; in seguito, gli studiosi del posteriore metodo esegetico, applicando il risultato teorico della Legge canonica sostennero che la persona giuridica fosse la personalità astratta esistita indipendentemente al di fuori delle persone del gruppo,e la persona giuridica fosse l’esistenza perpetua e, nell’avvicendamente dei membri, mantenesse una eternità soprannaturale. A questo punto, il concetto della persona giuridica ha cominciato ad esistere come un termine con due sensi. Il Codice della Federazione prussiana utilizzò nel 1794 per primo la teoria sulla persona giuridica nella legislazione, quando venne adoperata dal Codice del diritto civile tedesco nel 1896, la sua influenza si è allargata in tutto il mondo.

 

[16] D. 3.4.2 (Ulpianus 8 ad ed.): Si municipes vel aliqua universitas ad agendum det actorem, non erit dicendum quasi a pluribus datum sic haberi: hic enim pro re publica vel universitate intervenit, non pro singulis.

 

[17] D. 3.4.7.2 (Ulpianus 10 ad ed.): In decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant an pars maneat vel omnes immutati sint. sed si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum recciderit et stet nomen universitatis.

 

[18] D. 3.4.7.1 (Ulpianus 10 ad ed.): Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent.

 

[19] Questo articolo è stato pubblicato in Tribuna della politica e giurisprudenza, n. 4 del 1987.

 

[20] Cfr. Regolamento d’applicazione, art. 31.

 

[21] Cfr. Dizionario grande, Shanghai, Casa editrice dei dizionari, 1988, p. 191.