N° 1 - Maggio 2002 - Memorie

 

Andrija Zdravčević

Danijela Rupčić

Università di Osijek

 

 

GLI STUDI E L’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO NELLE UNIVERSITÀ DELLA CROAZIA

 

Testo non definitivo

 

 

 

 

1.                                   Alcuni cenni sull’inizio dello studio e dell’insegnamento del diritto romano in Croazia

 

            L’organizzazione degli studi giuridici in Croazia è cominciata l’11 novembre del 1776, con la fondazione della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Accademia reale delle scienze a Zagabria. Lo studio del diritto non era organizzato in precedenza né presso l’Accademia dei gesuiti a Zagabria, né presso l’Accademia dei paolini a Lepoglava. Queste due accademie contemplavano soltanto lo studio della teologia e lo studio della filosofia. Riguardo agli eventi causati dalla soppressione della Societas Jesu[1], la regina Maria Teresa ha emanato il 5 agosto del 1776 un decreto (benignam resolutionem) di un nuovo, provvisorio ordinamento scolastico. Così fu fondata l’Accademia reale delle scienze. L’Accademia reale aveva tre dipartimenti chiamati nel decreto facoltà (facultates). Secondo la “Tabella politicam et methodicam cathedrarum et oficiorum divisionem academiae regiae exhibens presso la Facoltà di giurisprudenza di Zagabria esistevano quattro cattedre, ed esattamente come segnalato nella stessa tabella quattro professori:

            1. professor iuris canonici ;

2. professor iuris naturae, gentium et iuris publici universalis ;

3. professor iuris civilis et iuris patrii theoretici ;

4. professor politiae qui accesserit studia cameralia quoque ac aeconomica tractabit[2].

La differenza che si nota tra le facoltà di giurisprudenza a Zagabria e a Budapest è che questa prima aveva una cattedra in meno. Si trattava proprio delle Istituzioni di Diritto romano e dei Digesta (institutiones iuris Romani et digestorum); tuttavia nell’ambito della cattedra del diritto canonico si insegnavano, anche se non sufficientemente, le Istituzioni di Giustiniano.

Siccome quest’ordinamento era provvisorio, il 22 agosto del 1777, la regina inviò una lettera al Consiglio reale per la Croazia, con la quale dichiarava che aveva emanato le nuove e definitive norme sulla regolamentazione del processo educativo dell’Ungheria e dei paesi annessi all’Ungheria (ciò includeva anche Dalmazia, Croazia e Slavonia). Queste norme erano contenute nella “Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas[3].

La “Ratio 1777” non ha cambiato molto riguardo allo studio, anche se sono state istituite cattedre differenti rispetto a quelle previste dalla precedente regolamentazione. Parliamo di quattro cattedre:

1) Ius publicum et quae eodem pertinent ;

2) Ius patrium una cum usibus et receptis consuetudinibus ;

3) Politica, commercium et rei aerariae scientia;

4) Historia provinciarum europearum, historia universalis et collegium novorum publicorum[4].

Quello che a noi interessa è che lo studio delle Istituzioni di Giustiniano era organizzato come materia facoltativa[5]. L’unica carenza dello studio di giurisprudenza stava proprio nella non istituzione di una Cattedra di diritto romano. Lo studio frammentario del diritto romano negli ambiti della cattedra del diritto canonico, e poi negli ambiti di una materia facoltativa, non poteva essere sufficiente. Quali fossero le ragioni di questa situazione non risultano chiari neppure dai documenti relativi alla fondazione dello studio di giurisprudenza. Ma, dobbiamo dire che la maggioranza dei giuristi croati, in quel tempo, studiava nelle università europee (specialmente Budapest e di Vienna).

La lingua dell’insegnamento all’Accademia Reale delle Scienze era la lingua latina. Sulla necessità della lingua latina nei diversi paesi delle terre ungheresi si parla nella “Ratio 1777”. Si riteneva che “ignorantia linguae latinae certissimum est neglectae educationis argumentum”[6]. In favore di questa constatazione si scrive che la liturgia era tenuta in lingua latina, tutte le leggi sono scritte in latino, tutti i decreti reali sono in latino, il latino è la lingua ufficiale degli organi del potere amministrativo e del potere giudiziario. È segnalata ancora una ragione per la necessità della lingua latina, la necessità del collegamento dei diversi popoli della Monarchia.

Alla Facoltà di giurisprudenza potevano iscriversi soltanto gli studenti che avevano ottenuto la laurea nello studio di filosofia organizzato presso l’Accademia reale delle scienze[7].

La regolamentazione della “Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas, Budae, 1806” non ha previsto le materie storiche presso l’Accademia reale delle scienze, e così queste non verranno più insegnate dopo il 1813. Guardando in generale, la qualità dello studio presso l’Accademia ha subito un colpo molto forte. La situazione migliorerà alla fine dell’Ottocento, specialmente con la fondazione dell’Università di Zagabria nel 1874[8].

L’università fu fondata per iniziativa del vescovo J.J. Strossmayer, uno dei fondatori dell’Accademia delle Scienze Yugoslava[9]. Allora si dà inizio allo studio obbligatorio del diritto romano, perché furono istituiti presso la Cattedra di Storia del Diritto e dello Stato un corso di Diritto romano e un corso di Pandette. Il primo professore di Diritto romano fu Stjepan Spevec, e dopo di lui insegnò la materia il prof. Aleksandar Egersdorfer[10].

Nel periodo tra le due guerre mondiali l’Università ebbe ben quattro ordinamenti giuridici. Fino all’anno accademico 1926/27 vigeva la “Legge dell’ordinamento dell’Università a Zagabria”, emanata il 6 ottobre del 1894. Dal 1926 entrò in vigore la “Legge sull’università” serba. Nel periodo della dittatura fu emanata la “Legge sull’università” unificata. Soltanto nel 1940 il bano del Banato di Croazia ha proclamato l’autonomia della Facoltà di Giurisprudenza mediante un “Ordine generale”. Dopo la seconda guerra mondiale l’insegnamento a Zagabria è stato regolato dal “Regolamento sull’insegnamento presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Zagabria” emanato dal Comitato per gli istituti scientifici, Università e gli istituti superiori, il 18 agosto del 1948[11].

 

 

2.         LO STUDIO E L’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO NELLE UNIVERSITÀ DELLA CROAZIA. La situazione Odierna

 

Nella Repubblica di Croazia oggi esistono quattro Università: l’Università di Zagabria, l’Università J.J. Strossmayer di Osijek[12], l’Università di Spalato[13] e l’Università di Fiume[14]. Presso ogni università è operante una facoltà di giurisprudenza, negli ambiti della quale si colloca lo studio e l’insegnamento del diritto romano.

1. Presso la Facoltà di giurisprudenza di Osijek il diritto romano si insegnava negli ambiti della Cattedra della storia del diritto e dello stato fino al 1993, annoin cui fu istituita una cattedra autonoma di Diritto romano. L’insegnamento del Diritto romano si impartisce nel primo anno di studio sotto forma di lezioni, seminari, consultazioni ed esami. La materia è obbligatoria. Nell’insegnamento sono inclusi sia gli istituti del diritto romano privato, sia la storia del diritto romano.

Le lezioni si tengono durante il semestre invernale ed estivo (tre ore alla settimana, per un totale di 90 ore all’anno). Il seminario si tiene negli stessi semestri, ma soltanto due ore alla settimana (totale, 60 ore). Le consultazioni con gli studenti si tengono due ore alla settimana. Gli studenti i quali frequentano il seminario di diritto romano hanno l’obbligo di scrivere un elaborato che tratta o la storia del diritto romano, o gli istituti del diritto romano privato. Quanti non hanno studiato la lingua latina nella scuola media devono frequentare un corso di questa materia e alla fine superare un esame obbligatorio. Lo studente non può presentarsi all’esame di diritto romano prima di aver sostenuto positivamente l’esame di lingua latina, che consiste in una parte scritta e in una parte orale.

Nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Zagabria, la Cattedra di Diritto romano è organizzata presso l’Istituto di Storia del Diritto e dello Stato. Le lezioni di Diritto romano si tengono al primo anno di studio, nel semestre invernale due ore alla settimana e nel semestre estivo tre ore alla settimana. I seminari si tengono due ore alla settimana durante tutto l’anno di studio. Gli altri obblighi degli studenti sono simili agli obblighi degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Osijek.

Le Facoltà di Fiume e di Spalato tengono le lezioni di Diritto romano nel primo anno di studio, durante i due semestri. L’orario delle lezioni, dei seminari e degli altri impegni didattici è simile a quello di Osijek.

            Si deve notare che guardando questa parte quantitativa, all’insegnamento del Diritto romano si dedica il massimo numero di ore previsto per una materia che si studia nel primo anno di giurisprudenza. Anche questo è un segno evidente dell’importanza del diritto romano nello studio delle scienze giuridiche in Croazia.

            2. Per la preparazione dell’esame di diritto romano, gli studenti hanno l’obbligo di usare i manuali di A. Romac (“Diritto romano”) e di M. Horvat (“Diritto romano”), nonché “Le fonti del diritto romano” di A. Romac. Esiste anche altra letteratura complementare in senso lato.

            3. Nella Facoltà di Giurisprudenza di Osijek il docente di Diritto romano è il doc. dr. sc. A. Zdravčević; come assistenti universitari presso la Cattedra di Diritto romano lavorano la dott. Daniela Hečimović, la dott. Mirela Peternai e la dott. Danijela Rupčić. Nella la Facoltà di Giurisprudenza di Zagabria insegnano Diritto romano i seguenti docenti: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelska, prof. dr. sc. Vesna Radovčić, mr. sc. Ivana Reskušić Jaramaz e mr. sc. Marko Petrak. Nella Facoltà di Giurisprudenza di Fiume insegna Diritto romano la doc. dr. sc. Ana Marija Petranović, mentre nella Facoltà di Giurisprudenza di Spalato insegna la doc. dr. sc. Mirela Šarac.

 

 

3.         IL VALORE DELLO STUDIO E DELL’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO

 

Riteniamo che sia in discussione l’importanza del diritto romano, perché questa è dimostrata dal semplice fatto della persistenza dei suoi principi e dei suoi istituti fino ai giorni d’oggi. Perciò parleremo del valore del diritto romano quale si rispecchia nel campo tecnico-giuridico, scientifico, didattico e storico-culturale.

 

3.1. IL VALORE DEL DIRITTO ROMANO IN SENSO TECNICO-GIURIDICO

Lo sviluppo finale del diritto romano, nella sua vicenda storica, è rappresentato dalla compilazione di Giustiniano, nella quale si raccoglie tutta la ricchezza dell’opera giuridica romana, ed “ha conservato così per la cultura medievale e moderna quest’espressione migliore e questo tesoro più prezioso dello spirito romano”[15]. Con la codificazione giustinianea è finita la storia giuridica romana intesa in senso stretto e si dà inizio al periodo nel quale si adempie la sua missione europea e mondiale. Com’è noto, nell’università di Bologna è iniziato il primo rinascimento del diritto romano con la ricerca scientifica dei glossatori, i quali hanno applicato, nello spirito scolastico, il metodo esegetico. Così si è formata la base per l’applicazione pratica del diritto romano conservato nel Digesto.

Furono già i glossatori ad adattare il diritto giustinianeo alle nuove esigenze e ad etsrapolare dalle leggi degli imperatori tedeschi e dal diritto feudale longobardo gli elementi che hanno aggiunto al diritto romano, per adattare questo alle nuove esigenze e alla prassi di quel tempo. Un’influenza molto forte, in questo senso, ha esercitato la legislazione ecclesiastica, che ha emanato, all’inizio del XIV secolo, il Corpus Iuris Canonici.

La Chiesa cattolica (“Ecclesia vivit secundum legem romanam[16]) ha dato, con il suo atteggiamento universalistico, un grande contributo alla ricezione del diritto romano. Il rapporto tra il diritto romano ed il diritto canonico era infatti molto stretto[17].

            Nelle mani dei postglossatori, alla fine del XIV secolo, il diritto romano ha subito lo sviluppo necessario per l’adattamento alle esigenze di una prassi nuova. Questo cosiddetto mos italicus ha portato al fatto che il diritto romano, in questo ambito nuovo, diventa il diritto comune positivo, prima in Italia, poi in Germania ed in altri paesi europei. Aveva tutte le predisposizioni a diventare il Ius commune di tutta l’Europa civile.

            Con la ricezione del diritto romano si è creato, per tutti i paesi europei che hanno subito la sua influenza, un sistema giuridico comune. Nei paesi toccati dalla recezione del diritto romano, scompare ogni differenziazione giuridica e si crea un sistema giuridico unificato ed identico per tutti i paesi sotto l’influenza dell’idea culturale romana, la cui parte più importante è proprio il diritto romano. La diffusione del diritto romano in Europa ha contribuito allo sviluppo della cultura europea e mondiale ed alla diffusione dell’idea europea, la quale lega tutti i popoli d’Europa. Il potere espansivo del diritto codificato nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano ha contribuito alle istanze di tutti i popoli per la codificazione del diritto; conciso e sistematizzato in codici facilmente accessibili. Con le prime grandi codificazioni europee, il diritto romano ha perso le valenza legislativa del diritto positivo[18].

Ma, si deve tenere conto che i nuovi codici sono più o meno i prodotti del periodo e del luogo dove per secoli era presente il diritto romano comune e come tali, senza dubbio, portano un forte segno del diritto romano. Qui, naturalmente, parliamo soltanto dei vantaggi tecnico-giuridici del diritto romano.

Non c’è nessun dubbio sul fatto che il diritto romano, nella sua lunga evoluzione, ha risolto per il suo tempo ed ha anticipato per il tempo futuro quasi tutti gli istituti più importanti dei rapporti giuridici di diritto privato, sia della persona fisica, sia della persona giuridica. Naturalmente, questo si riferisce agli istituti della proprietà, della libertà contrattuale e delle successioni. Quando parliamo della proprietà, l’istituto più importante dei diritti reali, il diritto romano, come un sistema consistente e sistematizzato dal punto di vista tecnico-giuridico, ha dato la soluzione per i diversi modi di acquisto e della protezione della proprietà. Gli affari giuridici riguardo l’acquisto e la disponibilità, inter vivos, della proprietà sono elaborati negli ambiti del diritto delle obbligazioni, e quelli mortis causa nell’ambito del diritto delle successioni.

            Anche se siamo abituati a dire che la proprietà è determinata dal sistema socioeconomico (capitalismo, socialismo), si deve sottolineare che la proprietà è permanente, che ha sempre un titolare incorporato nella persona fisica o giuridica e che i sistemi socioeconomici si formano, persistono per un certo periodo e poi si spengono.

            Secondo quanto detto prima, possiamo affermare che la proprietà era ed è presente in ogni sistema socioeconomico, nonostante la denominazione e la sostanza che le attribuisce il sistema in vigore. Cioè, finché esisteranno le persone, sarà presente la produzione e lo scambio dei beni, e sarà necessaria la regolamentazione giuridica di questi rapporti.

Se la regolamentazione giuridica positiva, sui beni (mobiliari ed immobiliari), si trovasse nel dubbio di come risolvere un problema giuridico-privato, potrà rinvenire i principi e le basi (essentialia) nel diritto romano. Così possiamo dire che proprio riguardo a questi rapporti sociali, che persistono nonostante l’evoluzione che abbiamo subito durante questo lunghissimo periodo, sarà necessario studiare il diritto romano per poter emanare norme di diritto positivo che avrebbero un valore anche nel senso qualitativo.

 

3.2. IL VALORE DEL DIRITTO ROMANO NEL CAMPO DELLA SCIENZA GIURISPRUDENZIALE

Analizzando l’influenza sulla formazione della scienza giuridica, vediamo che anche in questo campo si sente una stretta connessione con il diritto romano. Dal diritto romano essa trae i suoi stimoli, dallo stesso crea i suoi metodi, dall’enorme materia della giurisprudenza romana forma i suoi sistemi giuridici e crea la dogmatica giuridica. I primi a dare le basi a questa scienza giuridica romano-europea furono i glossatori, ed i postglossatori o i commentatori in Italia. Il diritto romano è diventato la prima materia della ricerca scientifica nelle università italiane più antiche. Fino al XVI secolo si studiava soltanto il diritto romano giustinianeo, senza l’aiuto che questa scienza poteva ricevere dalla filologia o dalla archeologia[19].

Ma, si dà inizio, a Firenze, ad un nuovo movimento, il quale attribuisce più importanza alle fonti. Sotto l’influenza dell’umanesimo si studia anche il diritto romano come la parte sostanziale della cultura e della storia antica, e sotto l’influenza della ricerca critica delle fonti non si rispecchia più nel diritto giustinianeo una sostanza unitaria e omogenea, ma si tiene in mente che questo diritto è composto da diverse parti, dalle opere dei diversi giuristi e dalle diverse scuole, dai diversi tempi e dalle diverse direzioni. Il diritto romano viene studiato anche per le ragioni scientifiche che si riducono “in primo luogo all’esigenza del riconoscimento della regolarità dello sviluppo sociale ed il suo rispecchio nei cambiamenti del diritto come soprastruttura sociale”[20].

            Troviamo che il diritto romano è adatto a questo tipo di studio, perché si è sviluppato iniziando dall’ordinamento gentilizio, schiavistico e mutatis mutandis fino all’ordinamento feudale. I fatti giuridici e storici, seguiti ed esaminati negli ambiti dei rapporti socioeconomici durante questo lungo periodo – qui pensiamo in primo luogo allo sviluppo della produzione materiale – ci offrono materiale di prova sulle ragioni della fondazione di alcuni istituti giuridici, sulle condizioni e sulle le circostanze sotto le quali hanno avuto il loro effetto, e sulle ragioni della loro cessazione. Non c’è nessun dubbio che le norme dello sviluppo sociale possano essere riconosciute, appunto, con l’aiuto dei fatti giuridici e storici, i quali presentano per il campo delle scienze umane lo stesso valore dell’esperimento per lo studio delle scienze naturali.

            Questo ruolo non potrebbe assegnarsi a nessun altro sistema giuridico, ad esempio al diritto babilonese o egiziano. Con profondo rispetto per questi sistemi giuridici, riteniamo che non potrebbero assumere il ruolo del diritto romano perché sono conosciuti e studiati soltanto parzialmente. Dall’altra parte il diritto romano presenta un sistema ordinato dal punto di vista tecnico-giuridico, un sistema universale e consistente. Un sistema che, con i suoi principi e la sua terminologia, ha avuto un grande effetto sul processo e l’evoluzione del diritto fino ai giorni nostri. Inoltre, le basi della scienza giuridica si devono cercare nelle opere dei giuristi romani. La scienza giuridica medievale è basata per la maggior parte sul diritto romano. Ancora oggi per la coltivazione della scienza giuridica è essenziale conoscere i principi del diritto romano e le opere dei giuristi romani.

 

3.4. IL VALORE DIDATTICO

Il diritto romano si considera una materia ed una scienza fondamentale per lo studio giuridico. Per questo dobbiamo accentuare anche il ruolo didattico ed il significato dell’insegnamento del diritto romano, particolarmente per gli studenti del primo anno di giurisprudenza. In favore di quest’affermazione presenteremo un esempio connesso con l’emanazione delle norme giuridiche.

Nel sistema giuridico romano diversi rapporti, eventi e comportamenti emergevano continuamente nella prassi, e soltanto in seguito, dopo un certo periodo e persistenza della prassi, il corpo legislativo incorporava, secondo un processo prescritto, questi eventi nella sostanza di una nuova norma giuridica. Presentare tali esempi agli studenti di scienze giuridiche è più che necessario per intendere l’essenzialità della regolamentazione giuridica, perché queste norme erano il frutto dei rapporti naturali e, forse, è proprio questo il segreto del loro valore per omni aevo. Essendo testimoni del potere della regolamentazione giuridica, la quale può deviare il concreto e trasformarlo in una regolamentazione non soltanto innaturale, ma anche inapplicabile, restiamo nell’obbligo di cercare le norme quali sarebbero il frutto delle esigenze dei rapporti concreti. In questo senso abbiamo un tesoro conservato e incorporato nel diritto romano.

L’analisi degli eventi e dei rapporti nella prassi sviluppa nello studente il pensiero giuridico ed il senso per le conclusioni logiche. Se aggiungessimo a tutto questo lo studio della terminologia giuridica potremmo dire che abbiamo una sostanza più che utile per il riconoscimento delle discipline giuridiche.

 

3.5. IL VALORE STORICO-CULTURALE DEL DIRITTO ROMANO

Lo studio del diritto romano è necessario anche per ragioni storico-culturali e per il futuro sviluppo sociale. è un fatto notorio, che il mondo antico ci ha lasciato tre valori importantissimi. Abbiamo in mente la filosofia greca, per la quale si potrebbe dire che ha anticipato quasi tutti i sistemi filosofici che sono apparsi nel mondo dopo il periodo antico; il secondo è il diritto romano, l’insuperabile sistema del pensiero giuridico e della dialettica, conservato ed universalmente studiato; il terzo valore è il cristianesimo[21].

            Così il diritto romano, recepito come diritto positivo, è stato lo strumento della regolamentazione dei rapporti tra le persone, mentre il cristianesimo ha costituito l’ideologia più importante e la parte più forte della soprastruttura spirituale. Nell’Evo moderno, quando la religione si ritira di fronte alla cultura, il diritto romano sotto il nome di ius commune o pandectarum è la base essenziale sulla quale sorgono le grandi codificazioni europee.

Quale sarà il valore dominante in futuro? Noi riteniamo la democrazia, cioè i suoi elementi essenziali incorporati nell’autonomia, nella protezione giuridica delle persone e della proprietà, nella tolleranza in tutte le sue forme: la parità dei diritti, la solidarietà, la verità, eccetera[22]. Naturalmente, tutto ciò non rappresenta soltanto le condizioni per l’unità europea, ma molto di più.

 

 

4.         CONCLUSIONI

 

Oggi, quando rinascono le ambizioni per l’unificazione legislativa del diritto privato europeo, è rinata anche l’esigenza per l’unificazione del pensiero giuridico dove vediamo il ruolo del diritto romano il quale ha influenzato la formazione del pensiero giuridico comune dell’Europa medievale[23]. Questo fatto è sentito anche presso le Facoltà di giurisprudenza croate, ed è dimostrato nell’estensione dell’insegnamento sull’influenza del diritto romano sull’unificazione europea nello Studio Postlaurea di Diritto Europeo, organizzato presso la Facoltà di giurisprudenza di Zagabria negli ambiti della Storia del diritto europeo[24].

Riteniamo che il valore didattico del diritto romano è imperituro e rimarrà per sempre la scuola migliore del pensiero giuridico, la storia migliore della dogmatica moderna e la migliore introduzione alle scienze giuridiche.

Le parole dell’imperatore Giustiniano contenute nella costituzione “Tanta”, con la quale ha promulgato il Digesto, inviate “ad senatum et omnes populos”, si possono interpretare come profetiche[25]. Si possono interpretare come tali anche le parole con le quali ringrazia Dio onnipotente per avergli consentito “non tantum nostro, sed etiam omni aevo tam instanti quam posteriori leges optimas ponere”, perché questa persistenza del diritto romano attraverso omni aevo la possiamo sentire, e restiamo in obbligo di studiarne i valori.

 



[1] Il 1° luglio del 1773 il papa Clemente VIII ha soppresso con il breve “Dominus ac Redemptor noster” la forte organizzazione dei gesuiti (Societas Jesu). Anche se il papa non lo aveva in mente questo atto ha aperto la via alla laicizzazione delle scuole europee, processo sentito anche in Croazia.

[2] V. Bayer, “Prilozi za povijest pravnog studija , pravnih i srodnih znanosti u Hrvatskoj”, in Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, nr.2, 1969, pagg. 221-278.

[3] La “Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas” (nei §§ 82-197) conosce questi tipi di scuole:

a) scholae vernaculae seu nationales; b) scholae latinae seu grammaticae; c) gymnasia; d) Regia Academia scientiarum.

[4] V. Bayer, op. cit.

[5] Dalla “Tabella cursus biennii juridici in regiis Hungariae academiis, continens tam institutiones ordinarias, quae quotidie exceptis diebus Jovis et dominicis haberi debent, quam institutiones extraordinarias habendas diebus et horis pro arbitratu deligendis” non si comprende com’era organizzato l’insegnamento delle Istituzioni di Giustiniano, né quante ore erano dedicate allo studio di esse.

[6] “Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas”, nei §§100-132 “De necessitate linguae latinae pro variis ditionum Hungaricarum incolis”.

[7] La Facoltà di filosofia constava di quattro cattedre: a)  philosophia; b)  mathesis; c)  phisica; c)  historia.

[8] D. Čepulo, “Povijest i pravo: opća povijest, povijest staleža (1780-1812) i pravno obrazovanje na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu (1776-1850)”,in “Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu”, n. 4, 1993, pagg. 441-459.

[9] L’Accademia delle scienze yugoslava, a Zagabria, è stata fondata ufficialmente il 28 luglio del 1867.

[10] Z. Stipković, “O nastavi i znanosti građanskog prava u doba sudjelovanja u kontinentalnoeuropskom pravnom krugu”, in N. Gavella, M. Alinčić, P. Klarić, K. Sajko, T. Tumbri, Z. Stipković, T. Josipović, I. Gliha “Hrvatsko građanskopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug”, pagg. 34-50, Facoltà di giurisprudenza di Zagabria, Zagabria 1994.

[11] Z. Stipković, “O nastavi i znanosti građanskog prava u doba sudjelovanja u socijalističkom pravnom krugu”, pagg. 153-166, op. cit.

[12] La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Osijek è stata fondata nel 1975.

[13] La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Spalato è stata fondata nel 1961.

[14] La Facoltà di Giurisprudenza di Fiume è stata fondata il 26 settembre del 1973 presso la Facoltà di Economia, ma il 2 giugno diventa un’entità autonoma presso l’Università di Fiume.

[15] M. Horvat “Rimsko pravo u današnjem svijetu”, Horvat, Romac, Radovčić, Apostolova-Maršavelski, Jaramaz-Reskušić, Petrak, Smodlaka-Kotur, “Hrestomatija rimskog prava”, Facoltà di Giurisprudenza di Zagabria, Zagabria 1998, pag. 181.

[16] A. Romac, “Latinske pravne izreke”, Zagabria 1982 , pag. 175.

[17] R. Zimmermann, “Roman Law and European Legal Unity”. Questo testo fu pubblicato in lingua tedesca in “Die Antike in der Gegenwart”, W. Ludwig (ed.), ed in versione inglese con il permesso dell’editore in “Towards a European Civil Code”, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1994.

[18] L’ABGB fu emanato nel sistema giuridico croato in base alla decisione imperiale del 1° maggio 1852. L’ABGB è rimasto in vigore anche durante il Regno Jugoslavo (anche se il Ministero della Giustizia, nel 1919 ha dato inizio all’unificazione del diritto civile, il cui scopo sarebbe stato un proprio Codice civile – lavoro che si è interrotto a causa della  Seconda Guerra mondiale). L’ABGB è rimasto in vigore fino alla “Legge sulla deroga delle norme giuridiche emanate prima del 6 aprile 1941 e nel periodo della occupazione nemica” del 1946. Sulla base di questa legge sono rimaste in uso soltanto le norme non contraddittorie con il nuovo sistema giuridico. Nel 1966 si è dato inizio ad un nuovo progetto di Codice civile; progetto che si è concluso con la divisione della competenza legislativa tra la Federazione, le Repubbliche e le Regioni autonome, con la quale si è determinata l’impossibilità dell’emanazione di un integrale Codice civile (né la Federazione, né le Repubbliche avevano la competenza necessaria). Al posto del Codice fu emanata “La legge sul lavoro associato” (Zakon o udruženom radu) del 1976 (aveva il ruolo di legge fondamentale dell’intero sistema giuridico). Nel 1978 è stata emanata la “Legge sulle obbligazioni”; nel 1980 è stata emanata la “Legge sui rapporti proprietari elementari” (Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima), abrogata nel 1996 con la Legge sulla proprietà ed altri diritti reali (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Nel 1946 è stata emanata la “Legge elementare sul matrimonio”; nel 1947 la “Legge elementare sulla tutela”, la “Legge elementare sui rapporti tra i parenti ed i figli” e la “Legge sull’adozione” – dopo la divisione della competenza legislativa la Croazia ha unificato la materia, emanando la “Legge sul matrimonio ed i rapporti familiari” nel 1978. Oggi è in vigore la “Legge sulla famiglia” del 1999. La “Legge sulle successioni” del 1955 è in vigore anche oggi (è basata sul diritto ereditario svizzero).

[19] M. Horvat, “Rimsko pravo u današnjem svijetu”, op. cit., pagg. 181-183.

[20] A. Romac, “Rimsko pravo”, pag. 3, la Facoltà di giurisprudenza di Zagabria, Zagabria, 1995.

[21] M. Horvat, “Rimsko pravo u današnjem svijetu”, op. cit , pagg. 180-186.

[22] Jacques Le Rider, “Mitteleuropa”, Zagabria 1998,  pag. 202.

[23] R. Zimmermann, “Roman Law and European Legal Unity”, op. cit.,  pag. 81

[24] Questo corso si tiene durante il primo semestre dello studio postlaurea organizzato in quattro semestri.

[25] M. Horvat, “Rimsko prvo u današnjem svijetu”, pag. 180.