N° 2 - Marzo 2003 - Memorie

Remo Martini

Università di Siena

 

 

COSTANTINO E IL GIUSTO PROCESSO

 

 

 

Ho adoperato l’espressione ‘giusto processo’ un po’ ad effetto, dato l’uso che se ne fa oggi, non solo a proposito del diritto moderno, ma perfino a proposito del diritto romano in una visione comparatistica di tipo diacronico[1].

In effetti la questione su cui vorrei soffermarmi qui sarebbe meglio indicata parlando più semplicemente di “parità fra le parti nel processo”. Non c’è dubbio infatti che questa cosa stesse particolarmente a cuore a Costantino come può ricavarsi non da uno, ma da almeno tre diversi interventi normativi suoi e per di più sia in tema di processo civile che di processo penale.

 

1. – Il primo di tali interventi è rappresentato da una singolare costituzione del 325 (C.Th. 11.39.1), con cui l’imperatore aveva sancito a tutte lettere che nei processi di rivendicazione, quando cioè qualcuno agisse per ottenere il riconoscimento della sua proprietà sulla cosa posseduta da altri, fosse conforme ad equità e giustizia che non ci si limitasse, come era avvenuto in passato ed era stato ribadito anche da precedenti imperatori, ad esigere dal solo attore la prova della sua pretesa signoria sulla cosa, ma, se costui non riusciva a dare tale prova, si dovesse imporre anche al convenuto di dimostrare il fondamento del suo possesso[2].

Il testo è stato anche recentemente studiato dalla Solidoro, nella sua ricerca su “La tutela del possesso in età costantiniana” (Napoli 1998), dove fra l’altro (p. 162) si mette in luce:

a) come il principio, introdotto per la prima volta da Costantino, si contrapponesse a quanto aveva ribadito da parte sua Antonino Caracalla un secolo prima (C. 4.19.2, p. 157) circa la inesistenza per il possessore di una “necessitas probandi” in ordine alla titolarità delle cose controverse, la cui “disponibilità” sarebbe rimasta presso di lui se l’attore non riusciva a dare prova della propria pretesa;

b) come il medesimo principio fosse stato ispirato a Costantino dal desiderio di tener conto dei sistemi giuridici greco-ellenistici praticati nei tribunali locali delle province, dove ciascuna delle parti si adoperava per dimostrare, relativamente all’altra, la propria posizione poziore rispetto al bene controverso, in mancanza di una precisa differenziazione come quella romana fra proprietà e possesso.

Circa invece la questione se il principio in parola fosse stato abrogato da un successivo intervento di Arcadio nel 396 o 402 in C.Th. 11.39.12, come ritiene quella che viene definita dalla stessa Solidoro «l’opinione dominante» (p. 174 e nt. 150), o se abbia ragione lei quando, alla fine di un lungo ragionamento nel quale trova modo non solo di appoggiarsi sul Talamanca ma di rifarsi anche al Biscardi (p. 187), arriva a scrivere testualmente che tanto quella di Costantino, quanto quella di Arcadio sarebbero due disposizioni aventi «una sostanziale identità di contenuti» (p. 187), non è cosa che mi interessi discutere in questa sede, anche se, a prima vista, mi schiererei con l’opinione dominante, considerando in particolare la frase di Arcadio «intentanti enim non suscipienti (scil. actionem) probationum necessitas imponenda est», che sembrerebbe contenere un chiaro riferimento alla vecchia normativa ribadita nel rescritto di Caracalla sopra ricordato.

Mi preme di più soffermarmi su di un'altra opinione della Solidoro che, preoccupandosi di conciliare la sua ricostruzione con altre prese di posizione della dottrina moderna (in particolare di Archi e di Pugliese), ammette, sì, come si è già notato, che la riforma costantiniana sarebbe stata ispirata dalla prassi del processo provinciale (anche se «piuttosto volta ad operare una fusione tra l’antico regime romano e le prassi praticate nei tribunali delle province, che a soppiantare radicalmente la disciplina tradizionale con le regole elaborate dagli ordinamenti ellenistici», come viene precisato a p. 169), affermando però nel contempo che essa sarebbe stata «intimamente collegata con il nuovo modo di intendere il processo privato, al quale -nell’ambito della trasformazione in senso pubblicistico- vien impresso un indirizzo inquisitorio» (p. 167).

Orbene, secondo me, questo preteso carattere inquisitorio, che ritorna anche in ordine ad un testo concernente il processo penale su cui ci soffermeremo fra poco, ben difficilmente potrebbe essere accordato con un’ispirazione della riforma costantiniana del 325 al processo provinciale.

Possiamo rifarci al riguardo ad un interessante processo del 117 a.C., in relazione al quale aveva per primo richiamato l’attenzione sul nostro testo di Costantino il Mitteis alla fine dell’800[3]. Dal lungo verbale, conservatoci nel papiro n° 1 della collezione di Torino, ripubblicato dal Wilcken nel 1957 (UPZ, II,162), appare come si trattasse di una controversia sulla appartenenza di una casa, svoltasi davanti ad un magistrato del distretto della Tebaide secondo il diritto ellenistico, in cui gli avvocati delle parti contendenti si erano sforzati entrambi di provare il fondamento delle rispettive posizioni, ed il giudice (come risulta dalla sentenza motivata, di cui abbiamo il testo), si era limitato a decidere, alla luce appunto delle prove prodotte e, avendo ritenute insufficienti quelle di colui che aveva preso l’iniziativa del procedimento e fondate invece quelle dei c.d. convenuti, aveva appunto diffidato il primo da ricorrere a qualsiasi violenza e ordinato ai secondi di continuare a “possedere” come avevano fatto fin dall’inizio.

Una sentenza questa che, oltretutto, mentre documenta ictu oculi, in confronto con quella che sarebbe stata la pronuncia del iudex in un processo romano, quanto si era avuto modo di accennare circa il valore relativo delle pronunce giudiziali del processo di tipo greco a proposito di quelli che noi chiamiamo diritti reali, conferma in pari tempo anche quanto già accennato circa la mancanza di una netta distinzione fra proprietà e possesso. Tale mancanza era stata del resto affermata autorevolmente da H.J. Wolff[4], trattando espressamente del diritto dei papiri e facendo riferimento ad un sintagma “kratein und/oder kuriein” che noi incontriamo anche nel nostro documento. Non solo infatti nella ricordata sentenza si allude alla posizione soggettiva riconosciuta a una delle parti in conflitto con l’espressione verbale kratein (X.4) resa appunto dal Wilcken con «besitzen», e cioè con lo stesso verbo usato per tradurre il kuriein che si incontra poco sopra sempre in ordine alla posizione goduta in epoca precedente dai medesimi soggetti (col. IX.16) [oltre che per il verbo diakatéchein: IX.18 e X.5], ma nei discorsi svolti dagli avvocati compaiono anche insieme le due espressioni (kuriein e kratein) in forma sostantivata, sia in giustapposizione fra loro: «medemias krateseos medè kurieias» (V.36 s.), sia in forma endiadica: «ten kratesin kai kurieian tes oikias» (VII.16), espressioni che sempre il Wilcken tenta di tradurre parlando di «Besitz- oder Herrschaftsrecht» e di «Besitz- und Herrenrecht am dem Hause»[5].

Un’altra considerazione che la Solidoro riprende da alcuni autori precedenti in ordine alla riforma del 325 è che essa si sarebbe tradotta «in una notevole facilitazione del compito attribuito all’attore, che vedeva aumentate le sue possibilità di vittoria» e ciò in quanto, anche qualora egli avesse fallito «nel fornire l’asseverazione delle proprie pretese», il convenuto «non sarebbe senz’altro rimasto nella disponibilità dei beni controversi», ma gli sarebbe toccato «provare il presupposto della sua preminenza» sugli stessi (p. 168). Ma anche questo è secondo me un modo discutibile di argomentare rispetto ad una riforma che, introducendo una necessità di prova anche a carico del convenuto, sia pure in subordine alla mancata prova da parte dell’attore, tendeva evidentemente a mettere le parti su uno stesso piano in quello che come scrive questa volta giustamente la Solidoro (con richiamo a molti studiosi, come Biscardi, Cannata, Levy, Simon e Marrone: ibid. nt. 134) sarebbe stato d’ora in poi una sorta di «giudizio comparativo».

Non per niente, e questo è vorrei dire un punto centrale, lo stesso Costantino aveva dichiarato espressamente di essere intervenuto a modificare l’onere della prova - come annota la stessa Solidoro a p. 166- per «l’esigenza di fare luce sulla ‘verità’ secondo equità e giustizia», equità che si sarebbe realizzata parificando la posizione delle parti e non certo favorendo l’attore!

 

2. – Il secondo intervento di Costantino a cui si alludeva all’inizio si ritrova in una costituzione che nel Codice Teodosiano è datata al 326 e nel Codice di Giustiniano al 320.

In essa (C.Th. 9.19.2 = C. 9.22.22), in ordine ad una questione incidentale di falso nata nell’ambito di un processo civile, innanzitutto si era stabilito che, contrariamente al passato, non occorresse più sospendere la questione principale con il rischio di un rinvio illimitato, non essendoci appunto termini per l’esercizio dell’azione penale di falso, e in secondo luogo, ciò che c’interessa in questa sede, che «nell’indagine circa l’autenticità del documento contestato, la necessità della prova non dovesse più gravare esclusivamente sull’accusator... bensì essere ripartita fra le parti processuali».

Questo è almeno il modo in cui secondo me intende giustamente la Solidoro (p. 165 s.) il testo in cui, in maniera in realtà alquanto sibillina, si stabilisce:

 

Nec accusatori tantum quaestio incumbat nec probationis ei tota necessitas indicatur, sed inter utramque personam sit iudex medius nec ulla quae sentiat interlocutione divulget, sed tamquam ad imitationem relationis, quae solum audiendi mandat officium, praebeat notionem, postrema sententia quid sibi liqueat proditurus.

 

Altri studiosi hanno invero inteso diversamente questo testo, come cioè se Costantino - per dirla con le parole della Solidoro - «nell’intento di facilitare l’accusa di falso documentale» avesse voluto imporre «al giudice di collaborare con l’accusator, assumendo una posizione intermedia tra le parti (così Spagnuolo Vigorita) o addirittura esercitando i suoi poteri d’indagine (così Pugliese)»[6]. Ma qui io non voglio inoltrarmi oltre in questa problematica[7].

Che d’altronde le prove non dovessero essere fornite solo dall’accusatore ma anche dalla controparte è quanto verrà ripetuto in maniera questa volta che non lascia spazio a dubbi interpretativi dai figli di Costantino nel 346 in C.Th. 11.39.4[8], dove si afferma appunto che, quando viene in considerazione una scrittura che appare sospetta, non deve essere solo colui che dubita di essa a doverne dimostrare la falsità ma che anche colui che se ne serve deve essere costretto a provarne la veridicità:

 

...non solum is, qui de ea dubitat, falso conscribtam cogatur ostendere, verun etiam  ille, qui eadem utitur, veritate subnixam probare cogatur.

 

Il fatto che nel modo di esprimersi di Costantino ci fosse, tutto sommato, una certa ambiguità potrebbe essere dovuto anche ad un’altra circostanza su cui varrà la pena di insistere e cioè alla preoccupazione di dire non solo che entrambi i soggetti coinvolti nella controversia avrebbero dovuto darsi carico di fornire le prove delle loro posizioni, ma che il giudice avrebbe dovuto tenere un atteggiamento neutrale fra loro, nel che si potrebbe ritrovare un altro aspetto di fondo della riforma costantiniana. È infatti quanto meno suggestivo il linguaggio usato dalla Cancelleria imperiale per esprimere questo concetto affermando, come si è visto, «inter utramque personam sit iudex medius», una frase che parrebbe addirittura anticipare in certo modo la questione tutta moderna della terzietà del giudice.

Prima di chiudere sul punto, vorrei aggiungere qualcosa circa il problema della datazione che come si è lasciato intendere è discusso, essendo in presenza di indicazioni contrastati nella subscriptio nei due Codici che ci riportano il provvedimento costantiniano, e che ci conducono quella del Teodosiano al 326 (figurando come consoli Constantino per la VII volta e Costanzo) e quella del Giustinianeo al 320 (comparendo come consoli Costantino per la VI volta e Costantino C.).

Gli autori e fra essi uno specialista di questi problemi come il Seeck (come annota la Solidoro, p. 134 nt. 59) propendono a ritenere esatta la data del 320 per considerazioni formali basate sulla inscriptio da cui appare come destinatario il prefectus urbi Maximus.

Ma se si guarda al contenuto del provvedimento si trova anzitutto che la stessa introduzione anche in campo penale (sia pure in ordine solo a certe questioni incidentali) di una modifica circa l’onere della prova, espressa per di più in maniera alquanto ambigua, tanto che se ne è discusso il significato, potrebbe essere meglio giustificata se si fosse stati nel 326, l’anno successivo a quello in cui era stata fatta la riforma in materia di processo civile. Quello che appare tuttavia ancor più decisivo in questo senso è che nella costituzione in esame si parla ripetutamente alludendo alla prova documentale contestata tanto di petitor quanto di posssor riferendo inoltre chiaramente all’una o all’altra delle parti (“alteruter litigantium”) la promozione dell’accusa di falso, il che non può intendersi se non, di nuovo, in riferimento ad un momento successivo alla riforma del 325, quando la prova nel processo petitorio era stata appunto posta a carico di entrambe le parti[9].

 

3. – Il terzo intervento costantiniano che rimane da trattare riguarda ancora il processo penale e si presenta come un provvedimento di carattere generale. Seppur precedente nel tempo agli altri due di cui ci siamo già occupati, se ne parla ora, poiché non attiene all’onere della prova, ma alla pena o per meglio dire a quello che è stato chiamato il principio della ‘reciprocità della pena’.

 Di un tale principio sembrerebbe parlarsi per la prima volta in C.Th. 9.10.3, che, essendo un testo in materia di spoglio violento, per il quale si prevede e disciplina il concorso fra azione civile e azione criminale, è stato anch’esso studiato dalla Solidoro, la quale tuttavia, se ho ben visto, vi accenna solo di sfuggita (p. 56).

A proposito dell’azione criminale, si dice infatti che l’accusatore avrebbe potuto opponere il crimen violentiae,

 

«non ignarus eam se sententiam subiturum, si crimen obiectum non potuerit comprobare, quam reus debet excipere».

 

In effetti il modo incidentale in cui si allude qui a quella che appare come una vera e propria rivoluzione processuale potrebbe anche essere indizio di un qualche precedente intervento che avesse introdotto in maniera più palese il nuovo principio, principio che si andrà affermando decisamente nel corso del IV secolo ed è testimoniato in diverse costituzioni posteriori, come annota Bernardo Santalucia[10] con richiamo fra l’altro a C. 9.3.2, di Graziano Valentiniano e Teodosio, dove compare per la prima volta l’espressione poena reciproci.

Per conto suo la Pietrini[11] ha ipotizzato che il primo intervento costantinano in materia si potrebbe rintracciare in un famoso editto de accusatoribus pervenutoci in via epigrafica e solo in alcune parti riprodotto nei Codici (FIRA, I.94), qualora, contrariamente a ciò che si ritiene per lo più, si potesse supporre una priorità della legge epigrafica rispetto a C.Th. 9.10.3. Il che d’altronde non dovrebbe essere troppo improbabile se si sta alle indicazioni secondo cui la legge epigrafica sarebbe da collocare fra il 313 e il 323, mentre la data di C.Th. 9.10.3 sarebbe ricompresa fra il 315 e il 319.

E, in effetti, il modo in cui, nell’editto di Costantino, dopo aver già messo in guardia tutti quanti, col dire che si sarebbe dovuto permettere di adire i tribunali solo a chi fosse fiducioso di riuscire a provare le sue accuse, si avvertiva l’accusatore sulle conseguenze negative a cui sarebbe andato incontro se non fosse riuscito a dimostrare quae intentaverit, alludendo alla necessità di sottostare ad una sentenza più severa (scire debet severiori [se] sententiae subiugandum), anche se non estremamente perspicuo, farebbe pensare ad un principio che venisse introdotto qui per la prima volta[12].

Orbene, questo editto, il cui testo sarebbe stato «in loco aliquo Asiae propositum» (come si legge in FIRA), era stato dettato, stando allo stesso Costantino, dall’intenzione di dare sicurezza alle provincie (consulentes securitati provinciarum nostrarum), quelle provincie orientali dove è verosimile che continuassero a sussistere i gravi inconvenienti prodotti dalla c.d. sicofantia, contro cui si erano mossi con vari mezzi gli ateniesi del IV sec. a.C., non essendo evidentemente bastato stabilire che chi promoveva un’azione pubblica (graphè), fosse sottoposto comunque ad una sanzione pecuniaria (1000 dracme) se non otteneva almeno 1/5 dei voti a suo favore[13].

Siamo per ciò anche in questo caso ricondotti ad una particolare relazione fra Costantino e il mondo delle province.

Quello che a noi preme comunque ancor di più è che nel modo di «éviter des accusations téméraires», come dice il Mer[14], trovato da Costantino col mettere anche l’accusatore di fronte al rischio di dover sottostare alla stessa pena che pendeva sulla testa dell’accusato, qualora egli non fosse riuscito a provarne la colpevolezza, sembrerebbe cogliersi la medesima idea di pareggiamento fra le parti che lo avrebbe indotto, in un secondo momento, per dichiarate ragioni di equità, a sottoporre entrambi i contendenti all’onere della prova (anche se ciò ci è attestato solo per alcuni tipi di processo sia civili che penali come si visto nelle pagine precedenti).



 

[1] Cfr. Cerami, ‘Aequum iudicium’ e ‘giusto processo’, in AUPA, XLVI (2000), p. 117 ss.

 

[2] Si legge, infatti, in C.Th. 11.39.1, Imp.Constantinus A. Aurelioi Helladio: Etsi veteris iuris definitio et retro principum rescripta in iudicio petitori eius rei quam petit necessitatem probationis dederunt, tamen nos aequitate et iustitia moti, iubemus, ut, si quando talis emerserit causa, in primordio, iuxta regulam iuris petitor debeat probare, unde res ad ipsum pertineat; sed si deficiat pars eius in probationibus, tunc demum possessori necessitas imponatur probandi, unde possideat vel quo iure teneat, ut sic veritas examinetur. Data Naisso XV Kal. Octob. Paulino et Iuliano coss.

 

[3] Si veda il suo famoso ed importante Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Haiserreichs, Leipzig 1891 (rist.1963), p. 503 nt. 1, dove, avendo parlato per di più espressamente di supposte applicazioni della famosa diadikasia di tipo greco, fra le quali viene annoverato il nostro «Hermiasprocess» (già studiato a p. 48 ss.), si dice che con tali rapporti aveva verosimilmente a che fare anche il «merkwürdigen Erlass des Costantin» di C.Th. 11.39.1 (e ciò dopo aver concluso nel testo che l’ultima traccia di una tale procedura della diadikasia sarebbe stata da rintracciare nella costituzione di Arcadio che abbiamo avuto modo anche noi di richiamare poco sopra).

 

[4] In ZSS, 91,1974, p. 84 s.

 

[5] Quanto al Wolff, egli aveva già cercato di mettere in luce, a proposito del diritto ellenistico (in ZSS, 90, 1973, p. 76) la relatività di entrambe le espressioni usate dalla prassi «kurieia d.h. Verfügungsmacht und kratesis d.h. effective, nicht notwendig unmittelbar körperlich, aber zum Zugriff berechtigende Beherrschung, ... deren Inhalt und relatives Gewicht sich nach der Stärke der jeweils in Rede stehenden konkreten Position bestimmten, sei sie ‘Eigenthum’ im vollen Sinn, Pfandrecht oder eine ebenfalls in gewissem Umfang Kyrieia und Kratesis vermittelnde Nutzungbefugnis einschliesslich derjenigen des Pächters bzw. Mieters».

 

[6] In questa frase della Solidoro si accenna anche ad un altro aspetto della disposizione imperiale, la quale, sempre secondo gli autori, avrebbe voluto facilitare l’accusa di falso slegando l’accusa stessa «dalle formalità della inscriptio». Ma questa deduzione, su cui sembrerebbe concordare la Solidoro, potrebbe essere eccessiva, essendosi voluto solo precisare che non si dovessero nemmeno compiere le formalità iniziali del processo penale quando ancora non era terminato quello civile, come mi parrebbe emergere abbastanza chiaramente dal contesto che può leggersi alla successiva nt.

 

[7] Per la quale vorrei richiamarmi, come del resto fa la stessa Solidoro (ibid. nt. 128), a quanto scritto in proposito dalla mia allieva Pietrini, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V sec.), Milano 1996, p. 86 nt. 115, secondo cui proprio la raccomandazione rivolta da Costantino al giudice di collocarsi in posizione intermedia fra le parti e di non esprimere il suo pensiero con alcuna interlocutio, sembrerebbe escludere un intervento inquisitorio del giudice stesso, al quale sarebbe stato addirittura imposto di «guardarsi bene dall’intervenire nella fase di raccolta delle prove». Il che mi parrebbe in effetti chiaramente ribadito quando si aggiunge che il giudice avrebbe dovuto offrire la sua disponibilità a prendere conoscenza della questione (praebeat notionem) come se si trattasse di una relatio che comportava esclusivamente l’obbligo di ascoltare (“quae solum audiendi mandat officium”). E ciò nonostante che nella frase precedente si fosse alluso alla necessità di una “acerrima indago argumentis, testibus, scripturarum conlatione alisque vestigis veritatis”, da considerare secondo noi oggetto di quella quaestio che sarebbe spettato realizzare  non soltanto a chi sostenesse la falsità del documento, ma anche a chi se ne volesse avvalere nella controversia petitoria.

 

[8] Cfr. Pietrini, op. cit., p. 85 nt. 115.

 

[9] Il testo della costituzione nella parte precedente (già studiato dalla Solidoro a p. 135 ss.) è infatti il seguente: Cum in praeterito is mos in iudiciis servaretur, ut prolatis instrumentis, si ea falsa quis diceret, a sententia iudex civilis controversiae temperaret, eoque contingeret, ut imminens accusatio nullis clausa temporibus petitorem possesoremve deluderet, commodum duximus, ut, etsi alteruter litigantium falsi strepitum intulisset, petitori tamen posserorive momemtum prolatorum instrumentorum conferret auctoritas, ut tunc civili iurgio terminato secunda falsi actio subderetur. Volumus itaque, ut primum cesset inscribtio. Sed ubi falsi examen inciderit, tunc ad morem pristinum quaestione civili per sententia terminata acerrima fiat indago argumentis testibus scribturarum conlatione aliisque vestigiis veritatis. Nec accusatori tantum... Quanto alle difficoltà interpretative della frase «petitori-auctotitas», si v. Solidoro, p. 139 ss. la quale conclude (p. 141) attribuendo a momentum il significato di «possesso provvisorio».

 

[10] Diritto e procedura penale nell’impero romano, Milano 1998, p. 283

 

[11] Sull’iniziativa, cit., p. 97 e nt. 137.

 

[12] È da notare che, sempre nell’editto epigrafico di Costantino, per il caso specifico del crimen maiestatis, si parla, sebbene ancora una volta in modo non estremamente chiaro, della possibilità di sottoporre “anche a tormenta”, l’accusatore che non avesse potuto provare la sua accusa, tormenti ai quali non avrebbe potuto sottrarlo, a quanto par di capire, nessuna specie di privilegio. È quanto emerge dal seguito del discorso (riprodotto con qualche modifica lessicale anche in C. 9.8.3), dove, in riferimento ad uno che avesse intentato appunto un’accusa per il crimen maiestatis si afferma: sciat se quoque tormentis esse subdendum, si aliis manifestis indicis atque argumentis accusationem suam non potuerit comprobare. E non basta perché si aggiunge che lo stesso trattamento della sottoposizione ai tormenti - parlandosi per di più di squarciare, trafiggere coi tormenti (erui tormentis) - avrebbe coinvolto anche chi avesse indotto o istigato ad accusare, di modo da eseguire una sorta di vendetta nei confronti di tutti i responsabili di tale grave fatto (ut ab omnibus tanti commissi conscis vindicta possit reportari). Quello che resta alquanto oscuro in tutto questo è se si trattasse di tormenti intesi come pena o non piuttosto come mezzi per estorcere una prova (come potrebbe far pensare l’aliis della frase sopra riprodotta).

 

[13] Non per niente nel canone 6 del II Concilio di Costantinopoli del 381 ripetendo anche per i processi ecclesiastici la stessa norma introdotta da Costantino e che si era andata precisando nell’obbligo per l’accusatore di impegnarsi formalmente mediante una sottoscrizione alla poena reciproci, si arriverà a parlare di un rimedio che sarebbe scattato contro coloro che fossero apparsi sukophantountes.

 

[14] L’accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire romain, Rennes 1953, p. 215.

 

* Non sarà male aggiungere a mo’ di postilla che la collega Cimma, presente quando io leggevo questo intervento al Convegno su Costantino promosso dall’Università di Sassari (4 luglio 2002), è intervenuta per contestare piuttosto vivacemente che si potesse parlare di giusto processo a proposito della prima costituzione di Costantino (C.Th. 11.39.1), dove, a suo dire, saremmo in presenza piuttosto di uno stravolgimento dei principi equitativi, operato probabilmente da degli ecclesiastici presenti nella Cancelleria ed ignoranti di diritto, come quelli cui aveva alluso Volterra a proposito di un altro famoso testo costantiniano con il quale si erano introdotte delle giuste causae per il divorzio unilaterale (C.Th. 3.16.1). Per conto mio sul momento mi sono limitato a replicare che lo stravolgimento dei principi intravisto dalla Cimma nella costituzione in parola sarebbe stato singolarmente ribadito ancora una settantina d’anni dopo da Arcadio in C.Th. 11.39.12, secondo un’opinione tutt’altro che isolata, anche se non “dominante” in dottrina. Successivamente, in un colloquio personale, ho cercato anche di ribadire l’importanza della supposta ispirazione di Costantino al sistema processuale ellenistico, dove praticamente si sarebbe trattato di controversie di tipo possessorio (come quelle risolte a Roma con gli interdetti), in cui si tutelava la posizione poziore di una parte rispetto all’altra, donde la necessità della prova imposta ad entrambe. Ma anche ciò, almeno apparentemente, non ha per niente smosso la Cimma dalle sue convinzioni.