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未命名-2LI JUN*

Università del Popolo della Cina, Pechino

 

L’actio de effusis vel deiectis nella vigente Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese

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Sommario: Premessa. – 1. Le fattispecie previste nel diritto romano. – 1.1. Actio de effusis vel deiectis. – 1.2. Actio de positis vel suspensis. – 1.3. La previsione delle fattispecie nelle Istituzioni di Giustiniano fra i c.d. quasi-delitti. – 2. L’actio de effusis vel deiectis nei diritti moderni. – 2.1. Le previsioni nei codici civili europei. – 2.2. Le previsioni nei codici civili dell’America Latina. – 2.3. Diritto anglo-americano. – 2.4. I Codici civili degli altri paesi. – 3. Le regole nella vigente Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese. – 3.1. L’iter che ha portato alle norme dettate nella legge del 2009. – 3.2. Interpretazione degli articoli 85 e 87. – 3.3. La polemica sull’articolo 87. – Abstract.

 

 

Premessa

 

L’ actio de effusis vel deiectis è un antico istituto di diritto romano, con cui il pretore fornì dei rimedi giuridici per i casi di danno cagionato da cose gettate o versate da abitazioni con più piani. A partire dagli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso, con il grande sviluppo economico che ha interessato la Cina le tipologie di abitazione sono cambiate. Nel rispondere all’esigenza di sistemare più persone in spazi limitati, si sono avute conseguenze analoghe a quelle che si verificarono nell’antica Roma. Come già si fece sul finire della Dinastia Qing, il legislatore e gli studiosi hanno rivolto nuovamente la loro attenzione al diritto romano nel tentativo di trovare delle soluzioni. In tale contesto, l’art. 87 della Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese[1], che regola appunto tali casi, si è rivelata una norma molto discussa e il dibattito al riguardo prosegue ancora oggi.

 

 

1. – Le fattispecie previste nel diritto romano

 

Con l’espansione avvenuta tra il IV ed il II secolo a.C., la città di Roma ha conosciuto un forte sviluppo economico ed una rilevante crescita della popolazione. Le abitazioni con un solo piano non poterono più soddisfare i nuovi bisogni. Nel 387 a.C., l’incendio provocato dalla incursione dei Galli ebbe come conseguenza la distruzione di gran parte della città e, dopo il disastro, la struttura abitativa di Roma iniziò a mutare notevolmente aspetto. Gli edifici a più piani e con finestre affacciate sulla strada[2] vennero ad essere sempre più numerosi. Se tale cambiamento si è rivelato utile al fine di riuscire a risolvere i problemi legati alle esigenze abitative, esso ha altresì portato all’emersione di un nuovo problema, quello dei danni ai passanti che potevano essere cagionati dalle cose gettate o versate dalle finestre dei piani alti.

Al fine di proteggere la sicurezza pubblica, il pretore emanò due editti: uno contro coloro che, da un edificio a più piani, avessero gettato o versato qualcosa cagionando danni; un altro contro coloro che avessero posto degli oggetti sulle tettoie e cornicioni in modo che, se caduti, avrebbero potuto arrecare danni. Il secondo editto fu, alla luce di quanto si legge in D.9.3.5.7, considerato come portio del primo[3].

La ratio della creazione di queste due azioni è ben messa in luce dalla evidenziazione del fatto che le persone devono poter passare per le vie “sine metu et periculo[4]; attestazioni di un simile approccio si trovano, ad esempio, già dall’età di Quintus Mucius[5]. Il pretore, al fine di creare degli adattamenti rispetto al nuovo tessuto urbanistico di Roma, modificò i requisiti tradizionali della responsabilità per i delitti. Ulpiano, al riguardo, evidenziò che “summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui neget[6].

 

1.1. – Actio de effusis vel deiectis

 

Da D.9.3.1pr. può osservarsi che questa azione era rivolta contro coloro che avessero posto in essere una condotta di gettare o versare qualcosa di sotto. Da D.9.3.1.3 [7] può tuttavia notarsi come, per Ulpiano, la fattispecie era estesa sino a ritenere come si considerasse “gettata di sotto” anche una cosa caduta mentre qualcuno la appendeva, o che fosse caduta o versata mentre era sospesa senza che ciò sia avvenuto contestualmente o a seguito di un’azione umana. Quindi è evidente che al pretore non interessasse molto la condotta, quanto piuttosto la conseguenza dannosa.

L’editto prevedeva che il legittimato passivo dell’azione fosse stato colui che abitava nell’edificio da cui gli oggetti erano gettati e quindi il responsabile poteva essere sia il proprietario dell’edificio, sia la persona che abitava lì in base ad una locatio o gratuitamente[8]. Inoltre, Ulpiano aggiunse la possibilità di esperire l’azione contro altri soggetti, quali ad esempio i gestori di magazzini o i conduttori di locali per la conservazione di provviste etc., che, dunque, non abitavano in un dato luogo, ma avevano la disponibilità di tale spazio: anche questi vennero appunto a essere considerati come responsabili per il danno prodottosi da quel luogo in quanto erano loro ad avere il diritto di decidere, in riferimento a tale locale, come disporre le cose[9]. L’ospite, invece, non poteva essere ritenuto responsabile perché non “abitava” nell’edificio, ma era responsabile per l’ospite colui che vi avesse abitato e che lo ospitava[10].

Dato che il criterio in base a cui era attribuita la responsabilità era solo quello legato all’abitare nell’edificio, Ulpiano venne ad analizzare il caso in cui il figlio in potestà o il servo avessero abitato autonomamente in un piano superiore di un edificio e da questo si fosse verificato un danno: si sarebbe dovuto, in tal caso, convenire in giudizio una persona in potestà del padre o del padrone. Per il figlio, il giurista ritiene che non si potesse esperire l’actio de peculio contro il padre perché l’obbligazione non derivava da un contratto, ma la si poteva esperire contro il figlio stesso[11]. Infatti, Gaio riferisce che già alla sua epoca “Filius familias ex omnibus causis tamquam pater familias obligatur et ob id agi cum eo tamquam cum patre familias potest” (D.44.7.39)[12] ed è possibile quindi che il giurista Ulpiano, successivamente, avesse affermato che il figlio assumesse personalmente la responsabilità in base all’editto di cui si discute.

Più complicato è capire quale fosse il regime giuridico riguardo al servo: l’obbligazione non deriva né dall’attività negoziale né dal delitto del servo, quindi si esclude l’applicazione sia dell’azione nei limiti del peculio, che sarebbe scaturita da una attività negoziale, sia dell’azione nossale, che sarebbe scaturita da un delitto[13]; il servo poi, a differenza del figlio, non può essere convenuto in proprio nome tramite un’azione. Il giurista, tuttavia, venne comunque a ritenere che il servo dovesse essere punito anche se non avesse personalmente arrecato ad altri alcun nocumento, poiché la responsabilità stabilita in questo editto non era legata all’aver posto in essere una condotta delittuosa, ma era fondata sul solo presupposto dell’abitare nel luogo da cui è caduto o si è versato ciò che ha prodotto il danno. Quindi, il servo avrebbe dovuto essere castigato dal giudice in via straordinaria nell’esercizio del suo ufficio[14].

Per quanto riguarda i requisiti della responsabilità nei casi riconducibili all’editto de effusis vel deiectis, questi presentano delle differenze rispetto a quelli richiesti per i delitti tradizionali. La prima divergenza è legata alla colpa di coloro che abitano. È chiaro che il pretore non avesse menzionato la colpa in questo editto, però, si è visto, che in D.9.3 più di un giurista parlava della colpa degli abitanti[15]. Alcuni studiosi ritengono che la mancanza della colpa costituisca la differenza essenziale tra quanto previsto da questo editto e quanto previsto dalla legge Aquilia[16].

Sono d’accordo con tale opinione. Infatti, Ulpiano ha messo in rilievo che “nec adicitur culpae mentio vel in fitiationis, ut in duplum detur actio, quam vis damni iniuriae utrum que exiget[17].

Abbiamo già segnalato che i due verbi impiegati in questo editto, cioè deiecere e effundere[18], possono descrivere un danno causato dall’atto di un uomo, da cui scaturisce la responsabilità sia con dolus che con culpa, cioè, come ad esempio ricorda Paolo in un testo famoso, ove è fatto richiamo a Quinto Mucio, in cui pure siamo in presenza di un deicere su un luogo dove si passa ed in cui si sia agito in modo riprovevole: “culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit[19]. Anche Ulpiano ha riferito in D.9.2.11.4 un caso di deicere considerandosi la condotta di più persone che hanno lasciato cadere una trave e schiacciato un servo[20].

Secondo i giuristi più antichi, gli autori di tale condotta sarebbero stati responsabili in base alla legge Aquilia. Tuttavia, in quest’ultimo caso non è chiarito se la caduta della trave sia avvenuta da un edificio con più piani e, soprattutto, così come nel testo di Paolo da ultimo richiamato, gli autori della condotta non sono individuati. Possiamo, pertanto, osservare che, se un libero avesse gettato o versato qualcosa dalla finestra di un piano superiore sarebbe stato, in base alla legge Aquilia, responsabile per la propria colpa; se, invece, tale atto fosse stato posto in essere da un servo, sarebbe stato necessario distinguere se il padrone ne fosse stato o meno a conoscenza. Nel primo caso anche il dominus sarebbe stato responsabile in base all’azione ex lege Aquilia, perché avrebbe potuto essere considerata come una sua colpa anche l’aver avuto tolleranza per il delitto del servo[21]. Nel secondo caso, invece, il dominus avrebbe potuto liberarsi dando il servo a nossa[22]. Insomma, secondo le regole già esistenti, il responsabile del danno, cagionato da una cosa gettata o versata dall’edificio con più piani, dovrebbe essere la persona che ha gettato o versato, oppure il dominus sciens del delitto dell’alieni iuris.

Va tenuto però presente che se l’attore avesse voluto esperire l’azione ex lege Aquilia avrebbe dovuto essere in grado di provare, appunto, la colpa del convenuto e il problema sarebbe allora stato legato al come provare tale colpa. In concreto, è molto difficile per il passante vedere o sapere cosa è successo nella camera di un piano superiore e ancora di più riuscire a provare una colpa. Come si sarebbero potuti risolvere i casi in cui non fosse stato possibile individuare chi avesse gettato di sotto degli oggetti e nessuno lo avesse confessato? Il pretore si preoccupò che non si verificasse una situazione per cui la vittima avesse dovuto sopportare, appunto, un danno, mentre le persone che abitavano nei piani superiori avessero potuto gettare o versare di sotto le cose senza preoccuparsi del fatto che qualcuno fosse passato proprio lì sotto in quel momento. Per tali casi avrebbe dunque previsto delle azioni che avrebbero potuto esperirsi a prescindere dal dolo o dalla colpa della parte.

Dai testi di Ulpiano sulla ratio e sui requisiti dell’actio de effusis et deiectis possiamo vedere come questa sia stata la risposta al già menzionato problema del mettere le persone in condizione di poter percorrere le strade senza timore né pericolo; il pretore avrebbe eliminato il requisito della colpa, richiesto dall’azione per danno ingiusto, creando una nuova azione, giacché la precedente regola, posta dalla legge Aquilia, non era in grado di regolare in modo adeguato gli aspetti relativi a tali, specifiche, fattispecie. Con questa nuova azione, l’attore non avrebbe avuto bisogno di individuare chi avesse posto in essere la condotta che aveva prodotto il fatto dannoso né di provare la colpa dell’autore della condotta stessa. Infatti, con riguardo a tale tipologia di eventi dannosi cagionati da cose cadute o versate, non sarebbe interessato al pretore se l’autore fosse stato individuato o se avesse confessato, né se la cosa fosse caduta contestualmente o a seguito di una condotta posta in essere da qualcuno[23]. Qualora qualcosa fosse caduto e si fosse verificato un danno, sarebbe stata riconosciuta l’azione contro gli abitanti. Tuttavia resta da chiarirsi il perché nei testi di Ulpiano e Paolo siano presenti anche dei riferimenti alla colpa del responsabile. Mi pare che forse tale discussione rifletta la tendenza a stabilire non solo un principio generale e comune della responsabilità extracontrattuale, ma di stabilirlo in modo del tutto esclusivo[24], con la conseguenza di eliminare la specificità della responsabilità oggettiva di questo editto che invece aveva considerato prioritaria la tutela della sicurezza delle persone in certi luoghi determinati.

Una questione che, sebbene creasse difficoltà, si presentava come reale era quella dell’allocare la responsabilità nei casi in cui diverse persone abitavano nello stesso alloggio di un piano superiore. Dai passi di Ulpiano, Gaio e Paolo[25], può vedersi che i giuristi distinguevano i casi in cui più persone abitavano in un alloggio con locali separati o meno. Con riferimento ai primi, Ulpiano riteneva che la soluzione più equa sarebbe stata quella di concedere l’azione solo nei confronti di colui che abitava dalla parte da cui fosse stato versato e non anche contro gli altri[26]. Invece, per i casi in cui non si fosse potuta individuare la parte dell’alloggio da dove delle cose fossero state gettate di sotto o per i casi in cui le cose fossero state gettate da locali comuni, si riteneva opportuno che tutti gli abitanti assumessero una responsabilità solidale[27]. Infatti, nei casi in cui, per dirla con Gaio “sane impossibile est scire, quis deiecisset vel effudisset[28], secondo Ulpiano l’attore avrebbe avuto la facoltà di agire contro uno qualsiasi degli abitanti e gli altri sarebbero stati liberati[29], ma non dal momento della istituzione del giudizio, bensì da quello in cui il pagamento fosse stato effettuato. La persona che avesse pagato la pena avrebbe poi potuto rivalersi sugli altri con azioni particolari[30].

Il tipo di azione da esercitare era individuato sulla base dei diversi eventi lesivi e/o dannosi che venivano a prodursi tenendosi conto, al fine di svolgere valutazioni al riguardo, anche del soggetto che avesse avuto diritto a proporre l’azione. L’azione proposta per la morte di un uomo libero era poenalis et popularis e non era data né all’erede né contro l’erede; era tuttavia data a coloro che avessero avuto interesse o che fossero stati legati da vincoli di affinità o di consanguineità con il defunto. Se invece fossero stati arrecati danni corporali ad un uomo libero senza che ne fosse stata comunque cagionata la morte, il danneggiato avrebbe avuto un diritto perpetuo all’esercizio dell’azione, gli altri avrebbero dovuto esercitarla entro l’anno. Il giudice avrebbe deciso in base a ciò che è buono ed equo “quasi non fosse un danno pecuniario”. Se si fosse trattato di danno soltanto patrimoniale, il diritto di azione sarebbe stato perpetuo e trasmissibile agli eredi[31].

Nell’editto, il pretore aveva regolato anche le diverse sanzioni: il doppio della quantità, per il danno soltanto patrimoniale cagionato; cinquanta aurei, per la morte di un libero, e, in caso di danno corporale ad un libero che non ne avesse comunque cagionato la morte, una pena in base a ciò che è buono ed equo. Gaio sottolinea che il corpo di un libero non poteva essere stimato e poi aggiunge che si sarebbe dovuto fare riferimento alle spese mediche ed alle giornate di lavoro di cui la persona fosse stata privata o sarebbe stata privata nel caso in cui fosse stata resa inabile; non chiarisce, tuttavia, se questi siano parametri per la valutazione di ciò che è buono ed equo o per una valutazione aggiuntiva per il danno patrimoniale subito[32]. Infine, nell’editto, si inserisce la c.d. clausola nossale, in base alla quale se a far ciò fosse stato un servo “senza che il padrone lo sapesse”, al padrone sarebbe stato permesso dal pretore di dare il servo a nossa[33].

 

1.2. – Actio de positis vel suspensis

 

Il pretore, nel secondo editto, prevede altresì che colui che avesse tenuto sulla tettoia o sul cornicione degli oggetti che, se caduti, avrebbero potuto arrecare danni alle persone che fossero passate o che si fossero trattenute lì sotto, avrebbe dovuto pagare una pena di dieci aurei[34]. In questo editto, considerato, come si è già visto, parte del precedente, il pretore ha dimostrato la volontà di proteggere, in via preventiva, la sicurezza dei luoghi pubblici, il fine di tali disposizioni era infatti quello per cui “si quid in his partibus aedium periculose positum esset, non noceret[35]. In questo caso, il pretore venne a ridurre ulteriormente i requisiti della responsabilità per danno ingiusto dato che non rileva neanche il fatto che degli oggetti fossero veramente caduti, ma l’azione era data per il solo fatto che alcune cose fossero state sospese in luoghi in cui ciò avesse comportato il pericolo che, qualora le cose fossero cadute, avrebbero potuto cagionarsi dei danni. Sembra comunque chiaro che qui, alla luce della ratio della sicurezza pubblica, il pretore avesse, tuttavia, eliminato sia riferimenti diretti alla condotta dannosa che alla colpa del responsabile, configurando un caso di responsabilità oggettiva. Il responsabile è la persona che ha collocato la cosa: può essere, nei fatti, sia il proprietario dell’alloggio, sia l’abitante o chiunque altro. Secondo Ulpiano, la responsabilità era estesa persino a coloro che non avevano posto l’oggetto, ma che ne avessero tollerato la presenza in una posizione pericolosa[36]. Questa era un’azione popolare: l’editto proteggeva, infatti, la sicurezza dei luoghi pubblici ove ognuno avrebbe potuto passare o restare e quindi tutti avrebbero potuto avere interesse ad esperire l’actio de positis vel suspensis. La sanzione era una pena con quantità fissa, era infatti impossibile riferire la quantità della pena ad un danno patrimoniale poiché questo non si era verificato. Il paterfamilias avrebbe potuto liberarsi con la clausola nossale quando la cosa che se caduta avesse potuto arrecare danni fosse stata posta dal servo.

 

1.3. – La previsione delle fattispecie nelle Istituzioni di Giustiniano fra i c.d. quasi-delitti

 

Nella sostanza può dunque riconoscersi come questi due editti siano stati emanati dal pretore in relazione alla necessità di soddisfare esigenze legate ai cambiamenti sociali che la città di Roma andò attraversando. La ratio della protezione della sicurezza dei passanti ha determinato la struttura e i caratteri delle due azioni facendo sì che il pretore intervenne modificando in modo piuttosto significativo i requisiti che venivano disposti dalla legge Aquilia con riferimento ai delitti.

Nelle Istituzioni di Giustiniano, in I.4.5.1 [37], l’imperatore richiamò i due editti del pretore e venne a precisare, con riferimento a tutte le fattispecie del titolo, che, in base ad esse, si è tenuti ‘come se’ si fosse tenuti per delitti, espressione che poi diventa nella traduzione in greco, quasi-delitti. Questa classificazione era spiegata dicendo che in queste fattispecie il responsabile è tenuto “non proprie ex maleficio sed [...] utique peccasse aliquid intellegitur[38].

Una cosa di non poco interesse è, comunque, che Giustiniano osservava che l’actio de effusis vel deiectis era esperita in casi in cui l’abitante responsabile veniva ad esser tenuto per lo più in base ad una condotta di alieni iuris sotto la sua potestà, che si trovavano con lui nell’abitazione[39]. Giustiniano sottolineava, quindi, che il rispondere per una colpa di altri non costituisse propriamente un delitto, ma un fatto per il quale si è tenuti ‘come se’ si fosse trattato di un delitto, cioè con effetti simili a quelli previsti per i delitti. Egli, comunque, non dice ‘sempre’ ma ‘per lo più’, segnalando che, appunto, per lo più vi è una colpa dei figli o servi, ma non esclude la possibilità che avesse potuto esservi una colpa propria, così come quella che vi sia potuta essere una assenza di colpa sia propria sia delle persone del proprio gruppo familiare. Questa ambiguità nella lettura si affianca a quanto affermato nel citato I.4.5pr. per l’intera categoria e ci riconduce alla compresenza in età giustinianea delle due linee interpretative già visibili da quanto segnalato sopra a proposito di D. 9.3.1.3 e di D. 9.3.6.2, e ad un uso più frequente e più elastico del riferimento alla colpa che però, a proposito di questo editto, non sembra capovolgere l’impostazione chiaramente sottolineata da Ulpiano.

 

 

2. – L’actio de effusis vel deiectis nei diritti moderni

 

2.1. – Le previsioni nei codici civili europei

 

Nell’ALR prussiano del 1794, la fattispecie de effusis vel deiectis è regolata nella Parte I, Tit. 6, artt. 66-68 come un tipo particolare di danno legato al fatto di terzi: infatti, per quanto riguarda il locatore, si riteneva che se questi avesse tollerato un inquilino che, con negligenza, gettava abitualmente di sotto oggetti, in tal caso, avrebbe dovuto risarcire quanto non poteva essere risarcito dall’autore della condotta. Inoltre, se un danno fosse stato cagionato dai domestici, dai garzoni di artigiani o da apprendisti, o da inquilini della propria casa, e il padrone dei domestici, l’insegnante, o il proprietario della casa non avessero potuto indicare l’autore del danno, sarebbero stati tenuti essi stessi direttamente a risarcire il danno.

I progetti di C.c. italiano risalenti al 1802-1805 regolavano la fattispecie in cui più persone avessero co-abitato nella casa da cui oggetti erano gettati di sotto ed era previsto che, in generale, l’autore del danno avrebbe dovuto essere il responsabile vero e finale. Se l’autore non poteva, tuttavia, essere individuato, secondo una prima versione, tutti gli abitanti avrebbero dovuto assumere la responsabilità in via solidale; in una seconda stesura venne, però, ad essere disposto il contrario, ossia, che “a meno che non contasse di un caso meramente fortuito e non imputabile all’abitatore della casa. Se non si è veduto [...] si attribuirà a mero caso fortuito”[40]. Tali regole non sono state accolte né dai C.c. dei diversi Stati italiani anteriori alla formazione di uno Stato unitario, né dal C.c. del 1865 realizzato dopo l’unificazione, né dal C.c. del 1942 che, sul punto, hanno seguito il codice francese e tedesco. Per quanto riguarda la giurisprudenza, un caso interessante, è quello in cui, non riuscendosi a identificare l’autore della condotta ingiusta, si è considerato tenuto al risarcimento, sulla base dell’art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia) del C.c. italiano del 1942 il costruttore del sovrappasso per un danno cagionato da un lancio di pietra dal sovrappasso stesso mentre era in costruzione[41]. Altre volte, invece, viene impiegato l’art. 2053, relativo alla fattispecie di danno arrecato dalla rovina di edifici di cui si è proprietari. Questa sorta di alternanza tra l’applicazione dell’art. 2051 e 2053 testimonia forse la presenza di una lacuna.

Prima della promulgazione del C.c. francese del 1804, il Projet Portalis nel trattare “Des engagements qui se forment sans convention” prevedeva all’art. 16 la responsabilità solidale per le fattispecie de effusis vel deiectis. Tale regola venne però eliminata dal Consiglio di Stato e dunque nel C.c. francese del 1804 non esiste un articolo che sia in particolare dedicato ad affrontare il problema in esame, ma questo è stato da taluno (ad esempio Toullier) ritenuto assorbito dalle regole sul delitto in generale (art. 1382-1383), mentre da altri (ad esempio Delvincourt) si è, invece, ritenuto trattarsi di una lacuna da colmare in via di interpretazione applicando direttamente il diritto romano[42].

L’ABGB del 1811, nel par. 1318, lo ha, invece, incluso nel danno cagionato da altrui fatti ingiusti non compiendo, comunque, riferimento alla responsabilità solidale. Il padrone o colui che nella pratica usa l’abitazione può liberarsi con la prova di non aver commesso omissioni, e quindi non solo indicando l’autore del danno. Il padrone dopo aver pagato gode del diritto di rivalsa contro colui che sia stato in concreto l’autore dell’illecito (par. 1313).

La legislazione spagnola è maggiormente vicina all’actio de effusis vel deiectis del diritto romano. Nell’art. 1904 del progetto del 1852, è detto non solo che l’abitante di una parte di una casa o di un alloggio risponde per i danni causati da ciò che si versa o cade da dove abita, ma altresì che, se non si individua da quale abitazione derivi il danno tutti gli abitanti rispondono congiuntamente per tutto quanto necessario a riparare il danno causato dalla cosa caduta dalla casa dove abitano. L’art. 1910 del C.c. Spagnolo del 1889 prescrive in modo chiaro che il capo della famiglia sia responsabile per danno cagionato dalla cosa gettata di sotto o versata dalla casa in cui abita tutta la famiglia.

Infine, per quanto riguarda la legislazione tedesca, il Dresdener Entwurf del 1866 ha previsto (in 4 articoli dedicati alla fattispecie in esame) che tutti gli abitanti avrebbero dovuto assumere responsabilità qualora non fossero stati in grado di indicare chi avesse posto in essere la condotta dannosa. Poi, nell’Erster Entwurf del 1888 tale previsione è stata ricondotta al quadro delle prescrizioni generali sugli illeciti. Il C.c. tedesco non prevede, di conseguenza, delle disposizioni particolari al riguardo, ma è necessario fare riferimento alla regola generale dell’art. 823.

In sostanza, nei vigenti codici civili europei, è raro incontrare previsioni riguardanti il danno causato dalle cose gettate di sotto da un edificio con più piani, invece, nelle parti dedicate alla responsabilità extracontrattuale è regolata la responsabilità per i danni che derivino da un edificio (o simile costruzione) per rovina dello stesso, come nel caso dell’art. 1386 del C.c. francese, nel par. 836 di quello tedesco, nell’art. 2053 di quello italiano, etc. La responsabilità per la rovina dell’edificio è un frutto del diritto moderno. Molti paesi europei hanno ricondotto all’ambito regolato da queste previsioni anche i casi di responsabilità per il danno provocato dalla caduta di una parte dell’edificio[43], ma non sarebbe, invece, incluso il danno causato dalla cosa gettata di sotto da una persona[44]. Quindi, la responsabilità del danno da edificio non corrisponderebbe a quella regolata dall’actio de effusis vel deiectis. Tuttavia, la ragione per cui rivolgo la mia attenzione a questa forma moderna di responsabilità è perché dalla fine del XIX secolo, i paesi asiatici, come la Cina, non avendo una adeguata conoscenza delle regole vigenti nel diritto romano, elaborarono i propri Codici civili sulla base di quello francese o tedesco, venendo dunque a conoscere solo la responsabilità del danno da rovina dell’edificio ma non l’actio de effusis vel deiectis[45]. La mediazione di questi Codici ha quindi avuto un impatto negativo sulla ricezione di alcuni modelli del diritto romano nel diritto cinese[46].

 

2.2. – Le previsioni nei codici civili dell’America Latina

 

Diversamente dalla maggiore parte dei paesi europei, in cui l’actio de effusis vel deiectis non è stata accolta, diversi paesi dell’America Latina hanno invece proseguito mantenendosi più chiaramente nel solco della tradizione romanistica emanando norme più simili a quelle originarie.

L’art. 2328 del C.c. del Cile del 1857 prevede che coloro che abitano nella parte dell’edificio da cui il danno è stato cagionato sono responsabili per il danno, a meno che riescano ad indicare la persona che effettivamente ha posto in essere la condotta dannosa per dolo o colpa (1° comma). Al 2° comma è, invece, regolata l’azione, che può essere promossa da chiunque, volta al far rimuovere una cosa che minacci di cadere e recare danno. Diversamente da quanto previsto in altre regole in materia, tali norme in materia di actio de effusis vel deiectis dettate nel C.c. cileno non prendono in considerazione l’ingiustizia della condotta, ma solo il fatto che una cosa sia caduta da un piano alto e che da ciò sia derivato un danno. La fattispecie in esame è inclusa nei quasi-delitti, e ciò apre la strada ad un problema interpretativo, cioè se il requisito della colpa previsto in generale per i quasi-delitti (art. 2284 co. 4) sia richiesto anche per questa fattispecie nonostante essa sia descritta in modo tale da non esigerla (sembra ripresentarsi la dualità di prospettive già segnalata nei testi di Giustiniano). Anche i codici civili di Colombia ed Ecuador adottano la stessa soluzione.

L’art. 1119 co. 3 del C.c. argentino del 1871 prevede che tutti gli abitanti siano responsabili per il danno in esame cagionatosi dall’edificio in cui abitano, a meno che sia possibile individuare l’autore della condotta ingiusta, nel qual caso sarebbe solo questi ad essere tenuto come responsabile. Nell’art. 1121, il legislatore ha poi chiarito che tale responsabilità fra gli abitanti non è solidale, ma che ognuno è responsabile in proporzione alla parte dell’edificio della quale dispone.

L’art. 1529 del C.c. Brasile del 1917 detta una stessa regola con riferimento al danno cagionato da una cosa gettata da qualcuno o che sia caduta spontaneamente. Responsabili per tutte due le modalità a seguito delle quali si è verificato il danno sono comunque le persone che abitano nell’edificio da dove deriva la causa dell’evento, perché, spiega l’autore del Codice civile, Bevilaqua, la individuazione della responsabilità dipende solo dalla disponibilità della casa, quindi alcuni soggetti possono essere ritenuti come responsabili anche in assenza di una propria colpa, come indicato nel passo di Paolo D.9.3.6.2 [47]. Il codice successivo (2003) non ha sostanzialmente modificato tale previsione (art. 938).

Gli altri paesi ex-colonie spagnole quali Cuba, Puerto Rico, Panama e Messico seguono le regole del C.c. spagnolo.

Per quanto riguarda la regola posta con l’actio de positis et suspensis nella seconda parte dell’editto del pretore, può notarsi che la sua introduzione nei codici civili sia stata piuttosto rara. Questa è disciplinata nel C.c. del Perù del 1851 e nel C.c. argentino del 1871 rispettivamente agli art. 2198 n. 1 e 1119 co. 3, in cui è stata, tuttavia, sostanzialmente trasformata da regola di prevenzione a ipotesi di risarcimento nel caso in cui dovesse conseguire il cagionarsi del danno. Nel diritto civile moderno, infatti, sembra possa considerarsi affermatasi in modo chiaro l’idea secondo la quale il diritto civile non interviene prevenendo una responsabilità per atti illeciti in relazione ad una cosa che non sia caduta ancora, poiché non essendoci stato danno non si ritiene necessario fornire un rimedio. Tuttavia, mentre non sono previste delle azioni del cui diritto all’esercizio sia titolare il singolo cittadino e nessuno deve pagare una pena per un danno non ancora verificatosi, in quasi tutti gli Stati odierni è riconosciuto a tutte le persone il diritto di denunciare alla polizia, o ad altra autorità amministrativa, il pericolo perché affinché possa venire eliminato[48]. Invece, tale fattispecie dell’actio de positis et suspensis al pieno della propria funzione è conservata nel C.c. del Cile, art. 2328 co. 2 (uguale al C.c. Colombia ed Ecuador) che prevede altresì una azione popolare spettante ad ogni cittadino per chiedere la rimozione della situazione di pericolo.

 

2.3. – Diritto anglo-americano

 

Anche nel Common Law, possiamo trovare dei casi[49] aventi ad oggetto fattispecie simili a quelle contemplate dall’actio de effusis vel deiectis. Il 14 agosto 1945, si celebrava, negli USA, la vittoria nella guerra contro il Giappone. Il soggetto che poi sarebbe divenuto l’attore stava percorrendo la via Post davanti l’Hotel St. Francis quando venne colpito sulla testa da una sedia caduta dal piano alto di un edificio. Nessuno vide chi gettò la sedia e su questa non vi era alcun simbolo che permetteva di individuare chi ne fosse stato proprietario. Poiché, tuttavia, i risultati delle indagini indicavano che la sedia fosse stata gettata da un piano alto dell’hotel, l’attore chiamò in giudizio il gestore dell’hotel e chiese il risarcimento in base al principio per cui la prova è costituita dal fatto. Tuttavia, il giudice ritenne che, premesso che non si era potuto determinare esattamente chi avesse provocato il danno, non si poteva affermare che la sedia fosse stata sotto un “exclusive control”[50] del gestore al momento in cui il danno fu cagionato. Infatti, anche i clienti avrebbero avuto la possibilità di gettare la sedia e sarebbe stato impossibile per il gestore dell’hotel osservare per tutto il giorno il comportamento di tutti i clienti affinché questi non gettassero delle sedie. Nella situazione prospettata in questo caso, il giudice affermò che il gestore aveva adempiuto al suo obbligo di ragionevole diligenza e quindi non venne ritenuto responsabile per il danno subito dall’attore.

In questa sentenza può notarsi che il giudice non abbia voluto ampliare la responsabilità per il risarcimento al gestore o al proprietario dell’hotel, fondandola solo sulla gestione dell’hotel da cui la sedia cadde, anche se questi avrebbero potuto poi godere anche di un diritto di rivalsa contro l’autore. Dal fatto che si faccia riferimento ad un esame del dovere di diligenza, mi pare che risulti che il giudice americano, qui, in relazione al problema discusso, abbia preferito applicare comunque il principio della colpa.

 

2.4. – I Codici civili degli altri paesi

 

Tra il materiale riguardante altri paesi che sono riuscita ad analizzare, sono rimasta sorpresa che il codice civile etiopico del 1960 abbia previsto l’actio de effusis vel deiectis in questi termini: il possessore dell’edificio è tenuto per qualsiasi danno causato dalla cosa caduta dall’edificio (art. 2084-4. Objects falling from a building)[51]. Il dato testuale della disposizione normativa non sembra permetta di distinguere se la cosa caduta sia una parte dell’edificio né la causa per cui questa sia caduta. La fattispecie è considerata un danno relativo all’edificio (art. 2077-Buildings) ed inserita nel titolo dei quasi-delitti con una responsabilità che quindi deriva direttamente dalle disposizioni di legge, anche se il possessore non avesse una propria colpa per il danno cagionato.

Non mi pare un fatto casuale la presenza di un istituto del diritto romano nel C.c. etiopico del 1960, perché questo è il risultato del lavoro svolto per 6 anni da René David, un celebre giurista francese, specialista di diritto comparato, che ha lavorato su invito dell’imperatore Hailé Selassié, ed ha realizzato un trapianto del diritto civile europeo della tradizione romanistica. A mio avviso è particolarmente rilevante e significativo che vi siano nel codice civile etiope previsioni riguardanti l’actio de effusis vel deiectis mentre queste sono assenti anche nello stesso C.c. francese. Il C.c. etiopico è tuttavia, a ben vedere, il risultato di 150 anni ulteriori riflessioni teoriche e di esperienze pratiche che hanno fatto seguito alla promulgazione del C.c. francese[52]. I redattori furono, inoltre, studiosi con solide conoscenze di diritto comparato, il che dovrebbe forse spingerci a riflettere sul valore reale dell’actio de effusis vel deiectis inserita, appunto, anche da René David in questo codice africano.

Accanto alle speranze riposte da David in quest’ultimo codice[53], può venire in rilievo l’importanza e l’impatto che questa azione romana potrebbe avere non soltanto con riferimento all’Etiopia o all’Africa, ma qualora inserita nel disegno di un codice civile moderno per il sistema giuridico romanistico.

 

 

3. – Le regole nella vigente Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese

 

In Cina, questa antica disciplina è stata ripresa nella nuova Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese del 2009 (d’ora in avanti, la “Legge del 2009”), in particolare nelle previsioni riguardanti le fattispecie in cui vi siano più responsabili. Anche se l’iter che ha portato all’elaborazione della Legge è stato, sul punto, piuttosto lungo e tortuoso, con diverse discussioni che si sono susseguite, nessuno può negare che, così come i pretori romani, anche il legislatore cinese ha compiuto una scelta finalizzata all’adozione di regole che potessero essere il più possibile adeguate in riferimento alle condizioni sociali e quindi, tenendo conto delle condizioni attuali in Cina, si è cercato di favorire la sicurezza pubblica, dando una protezione speciale ai passanti che subiscono danni da cose gettate.

 

3.1. – L’iter che ha portato alle norme dettate nella Legge del 2009

 

Le norme della Legge del 2009 vedono come loro precedente le disposizioni dettate nell’art. 126 della “Legge sui Principi Generali di Diritto Civile della PRC” (Principi Generali), che già prevedevano una disciplina parzialmente simile a quella dell’actio de effusis vel deiectis del diritto romano. In tale art. si legge che建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的它的所有人或者管理人应当承担民事责任但能够证明自己没有过错的除外(“Qualora un edificio od un’altra struttura crolli o qualcosa da un edificio si distacchi o cada una cosa appoggiata o appesa, cagionando ad altri un danno, il proprietario o gestore di esso/essa deve assumere la responsabilità civile salvo che possa provare di non avere colpa”). Si ritiene che tale norma sia quella che regola la “responsabilità per danni da edificio”[54], e che includa le fattispecie del danno causato da: a) la rovina dell’edificio stesso, b) la rovina di altra costruzione (immobili), eccetto le cose accatastate[55]; c) la caduta delle cose poste o sospese sull’edificio[56]. In rapporto al contenuto, l’art. 126 è una imitazione del par. 836 del C.c. tedesco, ma con la particolarità che, siccome non limita chiaramente le cose cadute a quelle che sono parte dell’edificio, la caduta della cosa che è stata posta o sospesa da una persona può anche essere inclusa come possibile fattispecie. Quindi, la somiglianza con le fattispecie discusse in D.9.3.1.3 è del tutto superficiale. La differenza è la seguente: nei Principi Generali, è previsto un danno cagionato da una cosa, per il quale il proprietario o il gestore è responsabile per la violazione del dovere di sorveglianza e può liberarsi dalla responsabilità con la prova di assenza della colpa propria[57]. Infatti, ci sono due responsabilità diverse regolate nell’art. 126, una per la rovina dell’edificio od altra struttura (come nell’art. 2053 del C.c. italiano vigente), un’altra invece per il danno cagionato dalla cosa in custodia (come nell’art. 2051 C.c. it.), la quale, sotto il profilo della fattispecie, ha poche somiglianze con l’actio de effusis vel deiectis, e sono diversi i requisiti in base ai quali è individuato il responsabile. In definitiva, può dirsi che prima della Legge del 2009, non esisteva una regola esatta ed indipendente circa un’actio de effusis vel deiectis. Le questioni alla luce dell’art. 126 potevano risolversi sia sulla base del principio generale della colpa, sia con le regole riguardanti altre ipotesi di responsabilità, come viene fatto nella maggior parte dei paesi europei.

La prima volta che si è venuti a riflettere sull’actio de effusis vel deiectis è stato nella Bozza del Codice Civile cinese del Dic. 2002, nella parte 8 della stessa riguardante la responsabilità per gli illeciti civili. L’art. 55 era una copia dell’art. 126 dei Principi Generali; l’art. 56 aveva previsto la situazione in cui non è possibile individuare il colpevole effettivo dell’aver gettato le cose di sotto, e recitava: “Qualora delle cose gettate, distaccate o cadute da un edificio cagionino ad altri un danno e sia impossibile individuare il responsabile specifico, tutti gli usuari dell’edificio sono tenuti responsabili per il risarcimento, salvo che quelli che non riescano a provare di non essere il concreto danneggiante”. Tale regola è stata ampiamente criticata perché lede gli interessi di una pluralità di persone rendendo “tutti gli usuari dell’edificio” responsabili nella situazione in cui non si può individuare il responsabile nonostante che il danno sia probabilmente derivato da una persona concreta a causa di una sua condotta ingiusta[58].

Le prime due bozze della Legge del 2009 avevano reintrodotto tale regola della bozza di C.c. cinese sotto il titolo “Responsabilità per danno da cose”, questa regola venne ripresa, con pochi cambiamenti, negli artt. numerati come artt. 82 e 83. Nell’art. 82 [59] era stato, tuttavia, rimosso il vago riferimento al “它的(di esso/essa)”[60] e “la responsabilità civile” era stata sostituita con “la responsabilità da illecito civile”. Tale articolo affermava ancora una responsabilità basata su di una colpa presunta ed offriva, a colui che sarebbe stato ritenuto responsabile in base a tale presunzione, il potere di agire in regresso nei confronti del colpevole effettivo nel caso in cui fosse stato ritenuto responsabile sulla base della presunzione. Invece, nell’art. 83 [61], prima era stata rimossa la fattispecie del danno causato dalle cose distaccate dall’edificio, poi, ma in modo più importante, era stato cambiato il responsabile con “l’usuario dell’edificio, il quale è il probabile autore del danno”.

Nella terza bozza, tali articoli sono stati numerati come artt. 85 e 86 senza che ne sia stato modificato il contenuto. Tuttavia, dopo diverse discussioni e dibattiti, alcuni studiosi avevano proposto di rafforzare la responsabilità per i crolli degli edifici, al fine di fare pressione per un miglioramento della qualità dell’edilizia[62]. Nella quarta bozza, dunque, è stata separata la fattispecie del crollo dell’edificio dalle fattispecie relative alla caduta delle cose distaccatesi dall’edificio stesso e quelle poste o sospese sull’edificio, prevedendo delle regole nell’apposito art. 86 [63]. L’articolo riguardante i danni causati dalle cose gettate per le quali non fosse stato individuato chi le avesse fatte cadere è stato, dunque, spostato in avanti come art. 87. Nella Legge del 2009, quindi, l’art. 85 detta regole in riferimento al danno cagionato dalle cose distaccatesi o cadute dell’edificio, l’art. 86 in riferimento al danno cagionato dalla rovina dell’edificio stesso, e l’art. 87 si riferisce ai casi di danno cagionato dalle cose gettate o cadute in cui non si possa però individuare l’autore della condotta né un soggetto che possa ritenersi come responsabile di tale evento.

Alla fine, nella versione della Legge del 2009 che è stata poi promulgata, il discusso art. 87 è stato modificato nuovamente. “Il risarcimento” è stato sostituito con “un indennizzo” per dar risalto al come la responsabilità cui ci si riferisce in questo articolo non sia la “ordinaria” responsabilità da fatti illeciti né una punizione nei confronti del responsabile quanto piuttosto una spartizione delle perdite subite dal danneggiato sulla base di criteri equitativi[64].

 

3.2. – Interpretazione degli articoli 85 e 87

 

第八十五条建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿有其他责任人的权向其他责任人追偿。

 

Art. 85: “Qualora da edifici, da costruzioni o da altre strutture, così come in relazione a cose appoggiate o appese, alcunché si stacchi o cada cagionando ad altri un danno, il proprietario, il gestore[65], l'usuario[66], che non riesca a provare di essere esente da colpa, incorre nella responsabilità da illecito civile. Dopo che il proprietario, il gestore, l'usuario abbiano risarcito, qualora vi siano altre persone responsabili, essi hanno diritto di rivalsa nei confronti di queste altre persone”.

 

第八十七条从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害难以确定具体侵权人的除能够证明自己不是侵权人的外由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

 

Art. 87: “Qualora delle cose gettate o cadute da un edificio cagionino ad altri un danno e sia impossibile individuare il concreto danneggiante, l’usuario dell’edificio, il quale è il probabile autore del danno, paga un indennizzo, salvo che non riesca a provare di non essere il responsabile”.

 

Questi due articoli appartengono al Titolo XI, Responsabilità per danno da cose (inanimate), che è considerata, in Cina, una responsabilità speciale; il proprietario, il gestore o l’usuario è tenuto per il danno causato dalla cosa che è nella sua disponibilità, a causa di un difetto della cosa o di un’omissione di sorveglianza[67].

La cosa ‘distaccatasi’ o ‘caduta’ a cui ci si riferisce nell’art. 85 indica due tipologie di oggetti: A) la prima è quella costituita da parti dell’edificio stesso, ad es. le piastrelle poste sulla facciata dell’edificio etc.; B) la seconda, invece, è costituita dalle cose poste o sospese sull’edificio. Queste possono ricomprendere: a) cose poste o sospese da persone, che possono essere sia cose che abbiano la funzione di decorare l’edificio o di sussidio alla funzione principale dell’edificio, ad esempio la scala di metallo sulla torre, la fioriera metallica incastrata nel muro; oppure possono essere quelle che non hanno alcun rapporto con l’edificio quali ad esempio la tazza di caffè lasciata sul davanzale; b) cose che si trovano ad essere poste o sospese a causa di eventi naturali, come, ad esempio, la neve sul tetto o il ghiaccio sospeso alle gronde, etc.[68]. La determinazione del responsabile alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 85 avviene sulla base della cd. colpa per custodia. Colui che avesse avuto, cioè, l’obbligo di sorvegliare la cosa, ma non avesse provveduto ad evitarne la caduta, è considerato responsabile per il danno arrecato dalla stessa ad altri. Quindi, per le cose rientranti in A) ed in B)b) il responsabile è il proprietario, il gestore o l’usuario dell’edificio, invece, per quelle rientranti in B)a), a dover rispondere è il proprietario, gestore o l’usuario della cosa che ha danneggiato[69]. Per evitare il risarcimento, il convenuto deve provare di non avere colpa per il danno verificatosi o dimostrare l’esistenza di una delle cause generali di esclusione della responsabilità.

Nell’art. 87 quella che è, invece, definita come “cosa gettata” è quella che una persona ha gettato dall’edificiomentre quella che è definita come “cosa caduta” è la cosa per la quale non può accertarsi se sia stata gettata o meno da qualcuno. Il riferimento alla “cosa caduta” è stato in realtà aggiunto successivamente, perché alcuni studiosi hanno sottolineato il fatto che talvolta non si può verificare se la cosa dannosa sia caduta a seguito della condotta di una qualche persona o se sia caduta da sé e perciò è stato ritenuto inappropriato limitare la fattispecie solo alla “cosa gettata”. L’obiettivo essenziale per cui il legislatore ha elaborato tale regola era quello di risolvere un ostacolo tecnico costituito dalla impossibilità di determinare il responsabile sia secondo il principio generale, sia in base alla responsabilità per danno di edificio, sia in base alla responsabilità per danno da cosa in custodia. Al fine di ripartire la perdita, il legislatore del 2009 ha cercato di dare un rimedio al danneggiato prescrivendo direttamente che sia “l’usuario dell’edificio, il quale è il probabile autore del danno” ad indennizzarla perché “le persone che hanno in uso l’edificio nel tempo in cui si sia verificato il danno, controllano tale edificio e le cose che vi sono dentro, …quando non è determinabile altrimenti un responsabile, è coerente con il buon senso individuarlo in loro”[70]. I giudici determinano una certa somma di denaro a titolo di indennizzo sulla base delle condizioni finanziarie delle vittime e degli abitanti. Non è precisato, nell’art. 87, se la responsabilità fra i convenuti sia solidale o no, ma per gli studiosi, e anche nella pratica, si è distribuita in eguale proporzione in base al numero dei convenuti[71].

In sostanza, dunque, l’art. 85 è relativo a fattispecie simili a quelle trattate in D.9.3.1.3, dove Ulpiano ha parlato della caduta di una cosa sospesa sull’edificio quamvis nemo hoc effuderit. I legislatori cinesi, tuttavia, non hanno seguito il criterio romano di rendere responsabile colui che abiti un dato edificio, ma hanno previsto, con la responsabilità per danno da cose, un istituto con cui si determina il responsabile in base ai rapporti di proprietà o disponibilità della cosa che provoca il danno. In genere, si è ritenuto che il proprietario, il gestore o l’usuario abbia l’obbligo di aver cura della cosa che è nella sua disponibilità, se tale cosa dovesse cadere si rientrerebbe allora in una loro colpa-negligenza presunta iuris tantum con altresì un’inversione dell’onere della prova, perché secondo il principio di “vicinanza della prova”, è più facile per il convenuto provare che non ha avuto colpa per la caduta.

Invece, il contenuto dell’art. 87 è simile a quello delle fattispecie discusse in D.9.3.1.10 a D.9.3.3 dove si considera una pluralità di persone che abitano nello stesso edificio da dove è stato provocato il danno e non si può individuare colui che ha gettato o che sia responsabile della cosa caduta. Il legislatore cinese, come i romani, con lo scopo di dare una tutela alla vittima e mantenere la sicurezza dei luoghi frequentati dalla gente, ha dovuto scegliere se creare un apposito istituto oppure utilizzare in via analogica uno già esistente. Sembra evidente che abbia scelto la seconda strada, cioè la responsabilità per danno da cose, tuttavia, il dettato dell’articolo non sembra essere coerente con tale inquadramento. In realtà, l’ambigua espressione impiegata nell’art. 87 è in pieno contrasto con i principi essenziali di tutta la legge. Sebbene sembri che il legislatore nel formulare tale regola avesse avuto la miglior volontà di risolvere i problemi in modo adeguato, questa è stata sin dagli inizi una delle regole maggiormente discusse. Per questo approfondisco ora i termini della discussione che ha suscitato.

 

3.3. – La polemica sull’articolo 87

 

3. 3.1. La ratio sociale dell’elaborazione dell’art. 87

Nel primo periodo successivo all’instaurazione della Repubblica Popolare Cinese, erano in genere rari gli edifici alti più di 8 piani; la maggiore parte dei cittadini abitava in case ad un solo piano, e dunque i danni cagionati da cose gettate di sotto erano quasi del tutto assenti. Dagli anni 80 del XX secolo, con la crescita della popolazione urbana, la soluzione della costruzione di edifici con più piani, al fine di arginare i problemi legati alla necessità di abitazioni, è stata adottata su larga scala a Shanghai, Pechino ed è poi stata estesa alle città di medie dimensioni ed a parte della stessa campagna[72]. Con l’attuazione di tale cambiamento, il numero di danni causati dalle cose gettate giù dagli edifici è cresciuto sempre di più[73]. Questi danni costituiscono una minaccia per la sicurezza in particolare dei residenti delle città e le perdite che ne derivano, umane ed anche in termini economici, sono elevate.

A mio avviso, salvo il cambiamento della tipologia di abitazioni, ci sono altre cause che assumono rilievo in riferimento a tale problema: 1) Le cattive abitudini acquisite quando si viveva in case con un piano solo o una corte: prima dell’inurbamento, in campagna, era normale l’abitudine di versare l’acqua o gettare i rifiuti direttamente nel proprio cortile. Purtroppo, alcune persone non riescono a smettere di farlo dopo essersi trasferite nel piano alto di una nuova casa, anzi alcune di loro arrivano addirittura a pensare che non possa essere attribuito a loro il fatto che qualcuno risulti colpito. Tale problema esiste anche nelle metropoli[74]; 2) la mancanza di un’efficiente gestione delle proprietà comuni: la gestione delle proprietà comuni, infatti, è un fenomeno nuovo[75] e manca ancora un sistema di controllo effettivo sia dell’accesso nei condomini sia delle cose che ogni condomino può o non può porre sul balcone o in altri spazi comuni; 3) l’inefficienza delle indagini giudiziarie: dopo il verificarsi del danno, date le circostanze spesso complesse, è difficile individuare l’effettivo colpevole[76].

 

3.3.2. La mancanza di uniformità negli orientamenti giurisprudenziali

Prima dell’elaborazione della Legge del 2009, quando si verificavano danni da cose gettate di sotto e non si poteva individuare chi fosse stato il danneggiante, la vittima spontaneamente provava a citare in giudizio tutti gli abitanti dell’edificio da cui gli oggetti erano stati gettati ed attendeva poi la decisione dei giudici. Tuttavia, nell’affrontare tali questioni, i giudici cinesi, non potendo creare diritto, erano da una parte vincolati dalle teorie tradizionali sulla responsabilità extracontrattuale e dalle regole di diritto processuale, dall’altra parte provavano empatia per la vittima e cercavano sempre di darle un risarcimento. Alla luce di ciò sono venute a registrarsi decisioni diverse per casi simili, creandosi confusione. Si riportano ora, a titolo esemplificativo, 3 casi:

 

a) Caso verificatosi a Chongqing[77]. I giudici hanno applicato l’art. 4 della Interpretazione n. 20 del 2003 della Corte Suprema relativa a talune questioni riguardanti l’applicazione della legge nei giudizi di danni alla persona, che detta disposizioni in riferimento agli illeciti provocati con atti pericolosi posti in essere da più autori[78] ed hanno deciso che il convenuto, se non può provare che il danno non sia stato causato dal suo comportamento, deve assumere la responsabilità per il danno subito dall’attore, e che “tutti gli abitanti dell’edificio devono assumere la responsabilità solidale a causa del fatto che non si può verificare chi sia stato il proprietario della cosa che ha cagionato il danno”.

 

b) Caso verificatosi a Jinan[79]. Il giudice ha considerato il caso come un caso di normale atto illecito ed ha applicato il principio della colpa. L’attore avrebbe, dunque, avuto l’onere di provare l’atto dannoso compiuto da una persona determinata, il danno reale, il nesso causale e la colpa del danneggiante. Poiché, tuttavia, l’attore non è riuscito a fornire prove circa gli altri tre elementi salvo il danno, il giudice ha respinto la domanda.

 

c) Caso verificatosi a Shenzhen[80]. Il giudice del tribunale di primo livello non ha accolto la domanda con cui si chiedeva che tutti gli abitanti dividessero tra di loro la responsabilità di risarcire un danno causato da un danneggiante indeterminato, accogliendo invece la domanda in base alla quale era richiesto che fosse ritenuta responsabile l’impresa che gestiva le proprietà comuni per aver omesso di adempiere al dovere di stipulare un’assicurazione. Ha deciso che la società di gestione del condominio assumesse responsabilità contrattuale per il 30% del risarcimento del danno. Molto interessante è, tuttavia, osservare che in grado di appello tale sentenza sia stata modificata, proprio nel mese precedente all’entrata in vigore della Legge del 2009, eliminandosi la responsabilità della società di gestione condannando, invece, tutti  i settantaquattro proprietari della parte da cui è derivato il danno a pagare un indennizzo di 4000 RMB ciascuno[81].

Il primo dei giudizi ha suscitato critiche relative al fatto che la decisione era carente in rapporto alla determinazione della natura del caso ed all’applicazione dei principi in materia probatoria. Il secondo, anche se basato su una stretta applicazione delle regole giuridiche, negando il risarcimento alla vittima ha creato disappunto presso l’opinione pubblica. Nel terzo giudizio, il giudice del tribunale di primo livello ha provato ad individuare la responsabilità in modo più chiaro e determinato: poiché, infatti, il danno era stato prodotto dal vetro di una finestra, è stato più semplice far leva sull’omissione da parte dell’impresa di gestione della proprietà condominiale piuttosto che non determinare il colpevole effettivo. Da tali giudizi può comunque vedersi come anche i giudici non fossero ancora riusciti a trovare delle soluzioni adatte a poter risolvere tutti i problemi.

 

3.3.3 Le discussioni tra gli studiosi circa l’azione per il danno causato dalle cose gettate o cadute di sotto

Sin dai primi giudizi successivi all’emanazione della Legge del 2009, le discussioni tra gli studiosi hanno principalmente avuto ad oggetto l’articolo 87, in riferimento al quale le voci critiche sono ben maggiori di quelle favorevoli.

I favorevoli alla regola dell’art. 87 ritengono che essa abbia risolto un grande problema della pratica, raggiungendo lo scopo e la funzione della Legge del 2009 di promuovere l'armonia e la stabilità della società. Essi sostengono che l’art. 87 si basa non su di una presunzione di colpa, ma sul rapporto di causalità. Tali studiosi pensano dunque che questa sia coerente con la teoria della ripartizione della responsabilità trasferendo la perdita della vittima agli abitanti che hanno avuto la possibilità di cagionare il danno e che hanno la capacità di compensarlo. L’articolo 87 non detterebbe quindi una regola che viola l’equità del diritto, ma ne dimostrerebbe bene lo spirito umanitario con una tutela adeguata alla protezione degli interessi individuali. Inoltre, tale regola avrebbe la funzione di ridurre i rischi in termini di sicurezza pubblica: gli abitanti, che non avessero voluto correre il rischio di dover indennizzare la vittima, avrebbero dovuto gestire in modo migliore la propria famiglia e proprietà, usando in modo più adeguato anche gli spazi comuni dell’edificio in cui abitano. Nel contempo, con riguardo alla critica secondo cui è ingiusto far sì che degli abitanti innocenti possano dover pagare l’indennizzo, alcuni studiosi hanno sottolineato che, in concreto, i convenuti possono escludere la propria responsabilità fornendo la prova di non aver contribuito alla caduta degli oggetti che hanno cagionato i danni. Quindi non è iniquo neanche per gli abitanti.

Vi sono, tuttavia, come detto, molti che invece hanno un’opinione contraria alla previsione di una azione per il danno cagionato dalle cose gettate di sotto nei casi in cui non vi sia un danneggiante determinato[82]. Le ragioni poste a fondamento di tale opinione sono: a) non vengono soddisfatti i requisiti previsti per la responsabilità da illecito. Secondo le teorie tradizionali, infatti, i due elementi essenziali per determinare la responsabilità sono l’atto illecito ed il danno causato sia per il danno provocato in base ad una colpa sia per il danno cagionato da comportamenti pericolosi. Quindi, non deve essere attribuita responsabilità ad una persona se non ha agito in modo illecito[83]; b) la compensazione pecuniaria data dagli abitanti dell’edificio a seguito del giudizio civile non può svolgere il ruolo di un’assicurazione sociale o di una compensazione da parte dello Stato. Il trasferimento della compensazione dallo Stato, che è tenuto a farsi carico egualmente per tutti i membri della comunità di eventuali compensazioni, ad alcuni abitanti dell’edificio da cui le cose sono gettate di sotto, non è coerente rispetto al principio dell’Equality in Public Burden[84]; c) nel campo della responsabilità da illeciti, è un problema frequente che il colpevole sia difficile da determinare e quindi non vi è bisogno di stabilire una regola speciale volta ad espandere la cerchia dei convenuti, altrimenti si rischia di prevedere una responsabilità per dei convenuti per qualcosa che non hanno mai fatto[85]. Tale utilizzo di un’azione come un “(zhulian)”[86] del diritto moderno non è accettabile[87]. Anche i giudici della Corte Suprema ritengono che non sia equo far sì che tutti gli abitanti debbano partecipare alla divisione del risarcimento, ritenendo che questa sia “una norma che manca di giustizia” nei confronti di tali “responsabili”[88].

Vi sono, inoltre, degli altri studiosi che restano neutrali rispetto a tali discussioni, da un lato riconoscendo la presenza di difetti nell’articolo 87, dall’altro non disconoscendone, comunque, il significato pratico di riuscire a risolvere un problema reale[89]. Yang Lixin, ad esempio, sostiene che “questa regola non è né l’incarnazione della morale socialista, né può definirsi come una norma cattiva, è semplicemente l’ultima possibile scelta di fronte alla <bassa> moralità dei cittadini”[90].

Insomma, considerata la frequenza e la gravità dei danni che in Cina sono causati da cose gettate, sono d’accordo con l’accettare l’articolo 87. Allo scopo diretto di dare un rimedio a favore della vittima, si realizza la condivisione del danno fra più persone; allo scopo di diminuire in futuro il danno da cose gettate o cadute di sotto, esso è l’unico modo per indurre gli usuari degli edifici a prendere le misure preventive, cioè a regolare il proprio comportamento e quello delle persone nella loro potestà, a custodire bene le cose dentro al loro appartamento, e sviluppare una migliore co-gestione e co-manutenzione degli spazi pubblici. Questo è coerente con la finalità della Legge del 2009.

 

3.3.4. I difetti dell’articolo 87

Tuttavia, ci sono anche dei difetti che sarebbe difficile non riconoscere:

 

a) Il principio di responsabilità stabilito nell’art.87 è vago.

Considerato il titolo a cui l’art. 87 appartiene (“Responsabilità per danno da cose”) e il termine usato: “l’usuario dell’edificio”, dovrebbe costituire una pura responsabilità per danno da cose, come fatto nella Bozza del C.c. cinese, rendendo responsabili tutti gli usuari dell’edificio (oppure della parte da dove sia caduta la cosa). La ragione di tale responsabilità è legata all’utilizzabilità dell’edificio e dello spazio interno che fonda un obbligo di provvedere ad evitare il danno cagionato da persone o cose nel proprio spazio di utilizzazione dell’edificio. L’usuario sarà responsabile con una presunzione di omissione di sorveglianza, ed egli potrà liberarsi provando che l’evento di danno si è realizzato senza una sua colpa. Però i legislatori hanno cercato di delimitare la cerchia degli usuari dell’edificio potenzialmente perseguibili facendo riferimento all’usuario che “è il probabile autore del danno” rompendo così la struttura della responsabilità per danno da cose, e riportando la discussione sull’atto illecito e sul principio della colpa, prospettando che la ragione per cui l’usuario deve assumere la responsabilità non è che egli gode dei vantaggi dell’edificio o che è obbligato alla sorveglianza, ma perché lui è la persona che, probabilmente, ha gettato di sotto. La responsabilità si trasferisce quindi a questi convenuti soltanto per “la incapacità” sia dell’attore che dei giudici di identificare la persona che ha commesso l’illecito per una propria colpa. Invece, in realtà, secondo il principio della colpa, la maggioranza dei convenuti non ha il minimo rapporto con il danno (ed è possibile che ciò sia vero anche per tutti i convenuti, se un terzo entrato senza permesso ha gettato di sotto qualcosa da uno spazio comune).

 

b) L’onere della prova stabilito nell’art. 87 è irragionevole.

Secondo i criteri generali della responsabilità, sarebbe ragionevole che per una responsabilità senza colpa degli abitanti, il convenuto possa liberarsi indicando colui che ha compiuto l’atto di gettare; oppure, secondo i criteri per la responsabilità per danno da cose con presunzione di colpa, l’usuario dovrebbe poter eliminare la propria responsabilità provando di non avere colpa. Invece, l’art. 87 parla di un “usuario dell’edificio, il quale è il probabile autore del danno” che deve provare di non essere il danneggiante, cosa che è meno ragionevole, perché è come sospettare di uno e richiedergli di provare la sua innocenza mentre vi è già, prima del giudizio, una presunzione che sia colpevole. Non è, infatti, logico che un convenuto debba provare di non avere mai avuto la cosa dannosa o di non avere mai compiuto l’azione illecita di per sé. Invece, anche se il convenuto avesse potuto provare che non stava nell’edificio al momento in cui si è verificato il danno, non significa che può liberarsi dalla responsabilità perché il danno potrebbe essere stato cagionato anche dalla caduta di una sua cosa senza la condotta umana[91].

 

c) I problemi riguardanti l’indennizzo scaturente dall’art. 87.

Come già detto, per superare i problemi legati all’imputabilità dei responsabili, il legislatore ha sostituito, nell’articolo 87, il riferimento alla responsabilità da fatti illeciti con quello ad un “indennizzo”. Nella pratica, però, quello della determinazione della quantità di denaro che ogni corresponsabile deve pagare è ancora un problema da risolvere. Sembra che non sia adeguato né il rimedio della divisione del quantum di indennizzo in parti uguali, né quello della divisione posta in essere sulla base della situazione finanziaria dei responsabili.

 

d) La possibilità che l’art. 87 porti anche ad un abuso di impiego dell’azione che si fonda su di esso.

Vi è stato, ad es., a Chonqing il caso in cui l’attore era stato colpito da un cane caduto dal piano superiore dell’edificio. La vittima ha esercitato l’azione contro tutti gli abitanti dei ventinove appartamenti dei piani superiori. Il giudice ha ritenuto che si trattava di danno cagionato da animale, ed ha deciso negando la pretesa dell’attore per non avere questi identificato il proprietario o la persona che aveva in custodia quel cane. L’attore ha proposto poi appello ed il giudice di secondo grado ha ritenuto che si trattava di danno da cosa gettata di sotto (cioè di quanto nella fattispecie regolata nell’art. 87) e quindi ogni convenuto, in base alla regola della “vicinanza alla prova”[92], dovette provare di non essere stato egli stesso il responsabile del danno[93]. Siamo cioè di fronte alla concorrenza di due prospettive di responsabilità. Qualora non ci fosse l’art. 87, tale problema sarebbe stato risolto con la responsabilità del danno da animale in base all’art. 78 della legge, secondo il quale la persona che possiede/alleva o custodisce l’animale deve assumere la responsabilità oggettiva per quasi tutti i danni cagionati dall’animale, perché è un’attività rischiosa avere un animale ed il proprietario o colui che lo custodisce ha l’obbligo di sorvegliare l’animale. Perciò, se uno è danneggiato da un animale, deve citare in giudizio il proprietario o il custode dell’animale con la prova del fatto che questi avesse avuto ‘disponibilità’ dell’animale. Se, invece, egli non dovesse riuscire ad ottenere adeguate prove per identificare il convenuto non potrebbe allora avere successo in giudizio. Tuttavia, dopo che è stato introdotto l’art. 87, l’attore potrà evitare di farsi carico di tutto ciò citando più convenuti che possono essere identificati quasi senza alcuna difficoltà. I convenuti, e cioè “l’usuario dell’edificio, il quale è il probabile autore del danno”, invece, in base alla regola della “vicinanza della prova”, quasi non possono liberarsi dall’obbligo dell’indennizzo, non essendo per loro facile indicare il vero responsabile perché spesso, in un grande condominio, non si conosce chi sia stato il proprietario di un piccolo animale (come provare che uno aveva una piccola tartaruga?).

Certamente, però, per l’attore provarlo è ancora più difficile, e la norma dell’art. 87 lo tutela nei confronti di questa difficoltà, e lo avvantaggia (essa, però, può anche indurre i vicini, ai quali è addossata una responsabilità, a dire quello che sanno che, altrimenti, potrebbero essere indotti a non dire)[94]. Il vantaggio dell’attore in base all’art. 87 ha come conseguenza il trasferimento del suo danno su più persone anche innocenti, e ciò potrebbe accadere anche se lui dovesse sapere chi sia il concreto danneggiante, ma dovesse preferire non indicare per motivi diversi da quelli della impossibilità di individuarlo e quindi abusando della norma (ad es., perché ritiene che sia patrimonialmente non in grado di risarcire il danno in base all’entità dello stesso, o perché teme che questi sia in grado di provare di essere esente da colpa ai sensi dell’art. 85). Tali aspetti, ovviamente, non possono essere ignorati, e ci si può chiedere se le esigenze di ‘sicurezza di coloro che passano nei luoghi pubblici’, che si è visto essere state a fondamento già dell’editto del pretore romano, non debbano essere tutelate anche con altri strumenti che integrino l’articolo in esame.

 

3.3.5. Proposte per migliorare il quadro complessivo della normativa relativa ai danni dalle cose gettate o cadute di sotto

 

3.3.5.1. La regola dell’art. 87 dovrebbe essere migliorata

 

a) In primo luogo, a mio avviso sarebbe meglio che l’art. 87 adottasse il criterio che la responsabilità in esame si riferisce solo agli usuari della parte dell’edificio da dove il danno è stato prodotto[95] (questa limitazione, in verità, può essere anche realizzata in base alla sola interpretazione storica [supra e n. 25-27] e logica, dato che si tratta di responsabilità suppletiva [infra] per il caso in cui non si possa provare la responsabilità di danneggiante concreto).

 

b) Inoltre, l’evento di danno preso in esame viene classificato fra i quasi-delitti, che includono figure nelle quali la responsabilità può anche essere fondata su fattispecie tipiche che la estendono alla considerazione di situazioni nelle quali non vi è colpa propria o delle persone in propria potestà. Ciò premesso, in rapporto all’evento di danno qui preso in esame, l’individuazione del responsabile si fonda sul criterio dalla disponibilità dell’edificio, o di parte di esso, cioè dall’esserne un usuario stabile. Questo criterio è connesso e limitato dall’essersi il danno verificato in luogo pubblico o aperto al pubblico, limitazione, anche questa che scaturisce dalla interpretazione storica e logica e che potrebbe essere resa esplicita.

 

c) In terzo luogo, gli usuari assumono questa responsabilità solo se non può essere individuato con prove adeguate uno specifico responsabile che usa la parte dell’edificio dalla quale sia derivato l’evento, il quale, peraltro, incorre in responsabilità solo se non riesca a provare di essere senza colpa. La responsabilità degli usuari, nel loro complesso, è quindi solo suppletiva. Essa non dovrebbe essere in solido a carico di uno di loro, ma ciascuno è tenuto per la propria quota: ciò si deduce, infatti, dal fatto che il diritto di rivalsa, di cui all’art. 85, non si riferisce a loro, ma al responsabile specifico che, nella propria abitazione può avere tollerato condotte improprie di altri e quindi può rivalersi nei loro confronti. Tuttavia, a mio avviso, si dovrebbe dare agli usuari un diritto di rivalsa nei confronti del responsabile specifico del danno dal momento in cui questo sia individuato.

 

3.3.5.2. La comunità dovrebbe rafforzare le misure preventive

È certo che, per risolvere bene il problema discusso, non sono sufficienti solo le regole della legge sulla responsabilità extracontrattuale; devono essere migliorate altre misure preventive:

 

a) è da raccomandare che ci si equipaggi con sistemi avanzati di monitoraggio per i luoghi in cui i danni accadono con maggiore frequenza, facendo sì che vi possano poi essere delle prove nel caso in cui dovessero verificarsi dei danni. Ad Hong Kong, è stato organizzato un gruppo formato da personale della polizia in pensione, equipaggiato di apparecchiature elettroniche avanzate al fine di svolgere attività di controllo in particolare con riguardo alle cose gettate di sotto[96]. L’esperienza e la pratica di Hong Kong possono essere emulate anche in altri luoghi.

 

b) Sono da rafforzare gli obblighi delle società di gestione dei condomini e il sostegno finanziario per la gestione degli immobili. Nell’agosto del 2007, il governo centrale cinese ha modificato il Regolamento sulla Gestione degli Immobili e poi i governi locali hanno emanato le discipline di dettaglio relative a tale Regolamento. Vi sono, tuttavia, delle norme troppo astratte che sono difficili da applicare compiutamente[97]. Inoltre, in molti dei condomini meno nuovi così come nelle aree meno sviluppate, gli abitanti non intendono pagare molto per la gestione di quanto comune. Ritengo, dunque, che parallelamente ad un rafforzamento degli obblighi legati alla sicurezza in capo alla società di gestione dei condomini, i governi locali dovrebbero aumentare il sostegno finanziario per la gestione degli immobili e far sì che venga migliorato il livello di gestione. In tal modo possono essere individuati e rimossi per tempo elementi di pericolo negli edifici stessi o negli spazi comuni così come si può controllare in modo più efficace l’ingresso dei terzi nei condomini limitando la possibilità che questi possano cagionare dei danni.

 

3.3.5.3. Le autorità pubbliche dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo

 

a) Avvalendosi delle investigazioni della polizia nella preparazione del processo civile. Nella vigente disciplina del processo civile in Cina, i giudici decidono basandosi principalmente sulle prove proposte dalle parti, senza che sia prevista una partecipazione investigativa della polizia[98]. Recentemente, però, in un numero sempre maggiore di processi civili, viene richiesto il supporto della polizia con le proprie tecniche investigative per la determinazione del colpevole o del quantum della perdita pecuniaria prima che sia proposta l’azione o nelle fasi iniziali della procedura anche se appunto non si tratta di casi di ambito penale bensì civile. Mentre nella pratica fino ad ora, in riferimento al danno causato dalle cose gettate o cadute di sotto l’investigazione dalla polizia cessa dopo che sia stata esclusa la possibilità di un illecito penalmente rilevante, lasciando sola la vittima nel proporre il processo civile, tale intervento dovrebbe estendersi anche in tali circostanze.

 

b) Rafforzando le regole sull’intervento delle autorità amministrative di controllo riguardanti il gettare di sotto o la caduta di oggetti dagli edifici o di cose poste o sospese sull’edificio. La soluzione fondamentale al fine di arginare il verificarsi di tali tipologie di danni è quella di far sì che, nella loro attività quotidiana, gli organi della pubblica amministrazione contribuiscano ad eliminare i pericoli ed impediscano che comportamenti dannosi siano posti in essere. Nei fatti, quasi in ogni città cinese esistono delle norme di diritto amministrativo aventi ad oggetto tali questioni. Tuttavia, non si riesce a proibire o reprimere in modo efficace le attività degli abitanti degli edifici o a promuovere una tutela diligente del patrimonio da parte, appunto, dell’avente diritto sullo stesso[99]. Quindi, le pubbliche amministrazioni ed i governi locali dovrebbero rafforzare i controlli riguardanti casi in cui oggetti sono o possono essere gettati di sotto. Uno strumento di prevenzione importante potrebbe essere quello di attribuire ad ogni cittadino il potere-dovere di compiere denuncia e richiedere che l’organo amministrativo preposto adotti le misure preventive idonee per eliminare il pericolo e punire anche coloro che pongano in essere tali comportamenti pericolosi pur se a questi non abbia poi fatto seguito il verificarsi di un danno ad altri (non si tratterebbe di una azione come quella de positis ac suspensis ricordata sopra, ma di una denuncia alla amministrazione).

 

3.3.5.4. Le autorità amministrative potrebbero articolare delle sanzioni amministrative mirate e educative nei confronti degli usuari di edifici che non si adeguano alle esigenze del modo di abitare in essi

Quanto al tipo di sanzioni amministrative, può seguirsi l’esempio delle misure adottate ad Hong Kong che collegano il porre in essere comportamenti inadeguati con delle conseguenze negative in rapporto all’accesso a benefici sociali per l’autore di tali comportamenti: se un soggetto frequentemente getta di sotto cose o si rifiuta di sistemare le sue cose poste in modo pericoloso viene privato della possibilità di prendere in locazione o acquistare l’abitazione con sovvenzioni del governo, o viene abbassato il suo rating per i casi in cui intendesse ricorrere al credito per acquistare un’abitazione[100]. Anche la Cina continentale potrebbe stabilire tale registrazione della capacità personale di adeguamento alle esigenze della convivenza negli edifici con molti inquilini nelle città di grandi dimensioni[101].

 

 

Abstract

 

Around the 4th century BCin order to protect the public safety, praetors of Roman Public enacted an edict about actio de effusis vel deiectis which made the “abitante”, regardless of whether he is at fault or not, responsible for the damages caused by something threw down o fallen down from the tall building where he lives. And this is the so-called quasi delictum that is different from the delictum. Afterwards, they added actio de positis vel suspensis to further reduce the possibly happened damages for the same reason. Since the first modern civil code in 1804, there are two different attitudes to this roman tradition: most European countries, also Anglo-Saxon’s, already gave it up by concluding this kind of damages into the field of general principle of fault; on the contrary, however, most Latin American countries and few African country still reserved it as quasi delictum in their civil codes. The earlier Chinese civil law, affected by Soviet Civil Code and German theory, did not consider the actio de effuses e deiectis either. But since the year of 2000, as a great many of changes have taken place in residential forms and settlement patterns, serious physical damage and property loss happen frequently in large and medium-sized cities. Whereas, for a lack of proof and testification, the victims are always hard to obtain compensation according to the civil law at that time. The same difficulties that the roman jurists used to faced with has raised a heated debate in China, and finally, the Chinese Tort Law of 2009, for the same humanized purpose as the roman jurists used to have, set the liability of harm caused by object thrown out of a building or falling down from a building (art. 87). But different from the roman tradition, art. 87 asks “the users of the building who possibly commit the tort but those who can prove that they are not the tortfeasor” to make indemnity, which is still the liability of fault but in disguises. The problem is, although the provision of art. 87 provides the victims a way to obtain legal relief, it caused a new injustice to the “person liable” at same time for its intrinsic legal drawbacks in logic by making a presumption of wrongful behavior under the principle of fault. In the author’s opinion, the right way to revise art.87’s is to follow the roman tradition, that is, adopting the liability caused by object under control as its theoretical support and forcing the actual users of the part of building where damages occurred to undertake supplementary liability when they can’t track out the real tortfeasor. In the meantime, for the purpose of minimizing the damages caused by object thrown down or fallen down from the tall building, Chinese government should make a great effort in the regulation of community property management, the investigation and supervision of the police and the development of social insurance and security system.

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

* L’autrice è membro del Centro di Ricerca sul Diritto Civile e Commerciale (CCCL) e Centro di Diritto Romano dell’Università del Popolo della Cina, Assistente Professoressa della Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università. Dottoressa di Diritto Romano.

 

[1] Per la traduzione in italiano di tale legge, si veda S. PORCELLI, in Roma e America. Diritto romano comune, 28/2009, 229 ss.

 

[2] Cfr. S. SCHIPANI, Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009, 104.

 

[3] D.9.3.5.7 (Ulp. 23 ad ed.): Hoc edictum superioris portio est […].

 

[4] D.9.3.1pr.-1.

 

[5] D.9.2.31 (Paul.10 ad Sab.): […] Sed Mucius etiam dixit, si in privato idem accidisset, posse de culpa agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit […].

 

[6] D.9.3.1.1.

 

[7] D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad ed.): Quod, cum suspenderetur, decidit, magis deiectum videri, sed et quod suspensum decidit, pro deiecto haberi magis est. proinde et si quid pendens effusum sit, quam vis nemo hoc effuderit, edictum tamen locum habere dicendum est.

 

[8] D.9.3.1.9; D.9.3.5.1.

 

[9] D.9.3.5.3 (Ulp. 23 ad ed.): Si horrearius aliquid deiecerit vel effuderit aut conductor apothecae vel qui in hoc dumtaxat conductum locum habebat, ut ibi opus faciat vel doceat, in factum actioni locus est, etiam si quis operantium deiecerit vel effuderit vel si quis discentium.

 

[10] D.9.3.1.9 (Ulp. 23 ad ed.): […] quantum interest inter domicilium habentem.

 

[11] D.9.3.1.7 (Ulp. 23 ad ed.): Si filius familias cenaculum conductum habuit et inde deiectum vel effusum quid sit, de peculio in patrem non datur, quia non ex contractu venit: in ipsum ita que filium haec actio competit.

 

[12] L’esclusione dell’abbandono nossale del figlio in età di Giustiniano ci è attestata in I. 4.8.7; ma già precedentemente il figlio veniva ammesso a difendersi processualmente se il padre non ne assumeva la difesa (D. 9.4.34-35).

 

[13] D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.): Cum servus habitator est, utrum noxalis actio danda sit, quia non est ex negotio gesto? an de peculio, quia non ex delicto servi venit? Neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus nihil nocuerit. È da notare che è appunto chiarito che servus nihil nocuerit, cioè non vi è una sua condotta dannosa. Non ci si può nascondere che rimane non molto agevole la comprensione del testo in relazione all’applicazione della clausola nossale indicata in D. 9.3.1pr. La stessa Glossa segnala tale difficoltà tentando di individuare quando si applichi la clausola nossale e quando la punizione extra ordinem.

 

[14] D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.):[…] sed ego puto impunitum servum esse non oportere, sed extra ordinem officio iudicis corrigendum.

 

[15] D. 9.3.1.4 (Ulp. 23 ad ed.): […] culpa enim peneseum est.[…]; anche D. 9.3.6.2 (Pal. 19 ad ed.): Habitator suam suorum que culpam praestare debet.

 

[16] Cfr. F. Glück, Commentario alle Pandette, lib. IX, tradotto ed annotato dall’avv. Prof. U. Pranzataro, Milano, 1905, 86-87.

 

[17] D.9.3.1.4.

 

[18] D.9.3.1pr.

 

[19] D.9.2.31pr.

 

[20] D.9.2.11.4 (Ulp. 18 ad ed.): Si plures trabem deiecerint et hominem oppresserint, aeque veteribus placet omnes lege Aquilia teneri.

 

[21] D. 9.2.45pr. (Pal. 10 ad Sab.): Scientiam hic pro patientia accipimus, ut qui prohibere potuit teneatur, si non fecerit.

 

[22] Tab.12.2: Ex maleficio filiorum familias servorumque – noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominove aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere.

 

[23] D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad ed.): Quod, cum suspenderetur, decidit, magis deiectum videri, sed et quod suspensum decidit, pro deiecto haberi magis est. proinde et si quid pendens effusum sit, quam vis nemo hoc effuderit, edictum tamen locum habere dicendum est.

 

[24] Al Prof. S. Schipani sembra probabile che la frase “culpa enim penes eum est”, presente nel passo di Ulpiano, sia legata ad un intervento di compilatori o di copisti che abbiano inserito una annotazione scritta al margine del testo. Vedi S. Schipani, Rileggere i Digesti. Contributi romanistici al sistema della responsabilità civile. Riassunto-schema delle lezioni (testo provvisorio ad uso interno del corso, riservato agli studenti e integrativo del libro il cui studio non è limitato ai punti richiamati nelle lezioni), “Sapienza” Università di Roma, A.A. 2013-2014 < http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/docenti/schipani/DR13-14.pdf >, p. 50.

 

[25] Dal D. 9.3.1.10 al D. 9.3.5.2.

 

[26] D.9.3.5pr. (Ulp. 23 ad ed.): Si vero plures diviso inter se cenaculo habitent, actio in eum solum datur, qui inhabitabat eam partem, unde effusum est. Anche D.9.3.5.2 (Ulp. 23 ad ed.): Interdum tamen, quod sine captione actoris fiat, oportebit praetorem aequitate motum in eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel ex edra deiectum est, licet plures in eodem cenaculo habitent: […].

 

[27] D.9.3.5.2 (Ulp. 23 ad ed.): […] quod si ex mediano cenaculi quid deiectum sit, verius est omnes teneri. Cfr. la puntuale sottolineatura che la responsabilità si limitava a colui che abitava la parte specifica dell’alloggio solo se sine captione actoris fiat, cioè, se ciò poteva essere fatto senza un pregiudizio per l’attore in relazione, evidentemente, alla prova della provenienza di quanto versato da una o da altra parte.

 

[28] D.9.3.2.

 

[29] D.9.3.3 (Ulp. 23 ad ed.): Et quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur.

 

[30] D. 9.3.4 (Pal. 19 ad ed.): […] praestaturi partem damni societatis iudicio vel utili actione ei qui solvit.

 

[31] D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.): Haec autem actio, quae competit de effusis et deiectis, perpetua est et heredi competit, in heredem vero non datur […].

 

[32] D.9.3.7 (Gai. 6 ad ed. provinc.): Cum liberi hominis corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, iudex computat mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est. Cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestimationem.

 

[33] D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.): […] si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam dedere.

 

[34] D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.): Praetor ait: "Ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, qua "quo" volgo iter fiet inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. Qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, aut noxae dedi iubebo".

 

[35] D.9.3.5.7.

 

[36] D.9.3.5.10 (Ulp. 23 ad ed.): Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio positum patitur: quare si servus posuerit, dominus autem positum patiatur, non noxali iudicio dominus, sed suo nomine tenebitur.

 

[37] I.4.5.1: Item is, ex cuius cenaculo vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabat deiectum effusumve aliquid est, ita ut alicui noceretur, quasi ex maleficio obligatus intellegitur: ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur aut servi aut liberi. Cui similis est is, qui ea parte, qua vulgo iter fieri solet, id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere: quo casu poena decem aureorum constituta est […]. (Vedi anche D. 44.7.5.5 di Gaio, sulla cui base è redatto il testo delle I. e nel quale già troviamo una anticipazione della classificazione dei c.d. quasi delitti).

 

[38] I.4.5pr.

 

[39] I.4.5.1: […] ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur aut servi aut liberi […].

 

[40] Cfr. P. Peruzzi, Progetto e vicende di un Codice civile della Repubblica Italiana (1802-1805), Milano, 1971, 394.

 

[41] Trib. Verona, 8 Gen. 1992, in Foro Pad., 1993, I, 127, citato da Marco Rodolfi, La responsabilità civile sinistri stradali, codice delle assicurazioni, immissioni ed altri fatti illeciti, IPSOA, 2007, 108, nota 96.

 

[42] Cfr. S. Schipani, Contributi romanistici, cit. 122.

 

[43] Cfr. C. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht (cinese), vol. 1, Legal Press, 2004, 297, nt. 1354; invece no per Francia dove si adopera l’art. 1384, e per Italia dove si usa l’art. 2051.

 

[44] Cfr. C. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht (cinese), cit., 301, nt. 1374.

 

[45] Vedi art. 955 della Bozza di Codice Civile della dinastia Qing; art. 717 del C.c. giapponese del 1890, art. 191 del “Codice civile” di Taiwan, art. 758 del C.c. coreano del 1958.

 

[46] Ad esempio, vi sono anche taluni autori che ritengono che la responsabilità per danno da rovina dell’edificio sia originata nell’actio de effusis vel deiectis. Si veda Qinquan zeren fa lifa beijing yu guandian quanji, Beijing, 2009, 1008.

 

[47] Cfr. S. Schipani, Contributi romanistici, cit., 124.

 

[48] Cfr. F. GLÜCK, Commentario alle Pandette,lib. IX, Milano, 1905, 99.

 

[49] Larson v. St. Francis Hotel (District Court of Appeal of California, 1948.83 Cal. App. 2d 210, 188 P. 2d 513), citato da Pan Weida, Casebook of Anglo-American Tort Law, High Education Press, 2005, 125-126.

 

[50] Il quale non richiede un actual physical control, ma un right of control.

 

[51] Il Codice civile è stato pubblicato sulla Negarit Gazeta in aramaico e in inglese, ed è questa seconda che io uso.

 

[52] Cfr. Xu Guodong, Il Codice civile etiopico, il risultato delle due riforme, Scienza Giuridica, 2002, vol. 2, 62-74.

 

[53] Cfr. Xia Xinhua, René David e il Codice Civile Etiopico, West Asia and Africa, 2008, vol. 2, 58-63.

 

[54] Cfr. Wang Liming & Yang Lixin, Tort Law, Legal Press, 2002, 292-294.

 

[55] Interpretazione della Corte Suprema della Legge sui Principi Generali di Diritto Civile della PRC, art. 176: «Qualora delle cose accatastate crollino provocando un danno ad altri, la persona che ha colpa per il danno assume la responsabilità civile. Qualora nessuna delle persone coinvolte abbia colpa, la questione deve essere accuratamente risolta alla luce del principio di equità».

 

[56] Cfr. Wang Liming, Yang Lixin, Tort Law, cit. 294-295.

 

[57] Cfr. Wang Liming, Yang Lixin, Tort Law, cit. 296-297.

 

[58] Cfr. La Spiegazione e le Norme Relative alla Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese, a cura della Commissione Legislativa del Comitato Permanente di NPC (Dipartimento di Diritto Civile), Peking University Press, 2010, 35.

 

[59] Art. 82: “1° Qualora un edificio od un’altra struttura crolli, e qualora da un edificio si distacchi o cada una cosa appoggiata od appesa, cagionando ad altri un danno, il proprietario od il gestore, che non riesca a provare di essere esente da colpa, incorre nella responsabilità da illecito civile. 2° Dopo che il proprietario od il gestore abbiano risarcito, qualora vi siano altre persone responsabili, essi hanno diritto di rivalsa nei confronti di queste altre persone”. Cfr. la Bozza della Legge del 2009 (la prima pubblicata il 28 Dic. 2008).

 

[60] Infatti, era poco chiaro a cosa si riferisse il termine “它的(di esso/essa)” che compare nell’art. 126 dei Principi Generali. Nella prassi, vi erano state, infatti, controversie nell’identificare il responsabile nel caso in cui la cosa caduta non fosse appartenuta allo stesso proprietario dell’edificio.

 

[61] Art. 83: “Qualora delle cose gettate o cadute da un edificio cagionino ad altri un danno e sia impossibile individuare il concreto danneggiante, l’usuario dell’edificio, il quale è il probabile autore del danno paga un risarcimento, salvo che non riesca a provare di non essere il danneggiante”. Cfr. la Bozza della Legge del 2009 (la prima pubblicata nel 28 Dic. 2008).

 

[62] Liang Huixing, della CASS, aveva suggerito che, per ridurre i danni cagionati dai crolli degli edifici, si dovrebbe far sì che i costruttori dell’edificio crollato assumano la responsabilità oggettiva. Cfr. Liang Huixing, I commenti e le proposte di modifiche della Legge RE della PRC, in http://www.lawtime.cn/info/xiaofeizhe/lunwen/2011092641823.html.

 

[63] Art. 86: “Qualora edifici, costruzioni o altre strutture crollino cagionando ad altri un danno, l’ente appaltante ed il costruttore appaltatore incorrono nella responsabilità solidale. Dopo che questi abbiano risarcito, qualora vi siano altre persone responsabili, essi hanno diritto di rivalsa nei confronti di queste altre persone. 2° Qualora edifici, costruzioni o altre strutture crollino a causa della responsabilità di altri <diversi dai soggetti predetti> cagionando ad altri un danno, tali soggetti incorrono nella responsabilità da illecito civile”.

 

[64] Cfr. Yang Lixin, La storia ed i problemi della Legge sulla responsabilità da illecito civile, Law Press, 2011, 266.

 

[65] Con il riferimento al ‘gestore’ si indica colui che non è il proprietario, ma ha l’obbligo di amministrare e mantenere l’edificio, costruzione od altra struttura, e le cose appoggiate o appese sopra.

 

[66] Con il riferimento allo ‘usuario’ si indica colui che usa l’edificio od altre strutture per la causa di locazione, prestito, etc.

 

[67] Cfr. La Spiegazione e le Norme Relative, cit. 343.

 

[68] Cfr. Yang Lixin, L’interpretazione e la guida della Legge RE di PRC, China Court Press, 2010, 535-536.

 

[69] Alcuni ritengono che quando il proprietario, il gestore o l’usuario dell’edificio non è lo stesso della cosa sospesa o posta, loro tutti devono assumere un tipo di responsabilità solidale in base alla quale la vittima può richiedere il risarcimento ad uno qualsiasi di loro e poi se il proprietario, gestore o l’usuario dell’edificio avessero pagato, potrebbero avere un diritto di rivalsa contro quello della cosa caduta mentre non sarebbe possibile il contrario. Cfr. Yang Lixin, La proposta dell’Interpretazione della Legge RE di PRC (bozza), vedi http://baike.baidu.com/view/6003037.htmhttp://baike.baidu.com/view/6003037.htm.

 

[70] Interpretazioni e le regole relative della Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese del 2009, a cura dal Comitato legale (dipartimento del diritto civile) del Comitato permanente di NPC, Beijing Università Press, 2010, 354.

 

[71] Cfr. La Spiegazione e le Norme Relative, cit. 355; Cfr. Wang Cheng, Lu Zhiyong, La ricerca sul danno cagionato dalle cose gettate di sotto, Law Review, 2007 (2), 141-151.

 

[72] Cfr. Zhang Jing, Development of High-rise Residents in China, Science&Technology Information, 17th, 2010, 350-351.

 

[73] Nella giurisprudenza possono trovarsi numerosi casi emersi negli ultimi dieci anni nelle grandi città di ogni provincia: nel 2002, il signor Yang della provincia del Sichuan è stato colpito alla testa da una pietra gettata giù da un edificio e ciò è costato un migliaio di RMB per le spese mediche; nel 2006, il signor Zeng di Wuhan è stato a sua volta colpito sulla testa da un posacenere gettato e ciò è costato 170.000 RMB; nel 2007, un bambino di 4 anni a Shenzhen è stato colpito da una bottiglia in metallo e ha ricevuto tre punti di sutura sulla testa; la signora Jin, a Beijing, è stata colpita gravemente da un vaso di fiori; il signore Wang a Chongqing è morto dopo essere stato colpito sulla testa da un ombrello; nel 2008, un altro uomo è stato colpito a morte da un mattone gettato giù. Nel 2009, una piccola bambina è morta poiché anch’essa colpita da un mattone, etc. Vedi: http://www.wccdaily.com.cn/epaper/hxdsb/html/2010-07/12/content_211291.htm; http://www.xmnn.cn/hxwfcpd/dcxw/cy/200711/t20071129_389153.htm; http://www.sznews.com/news/content/2007-07/14/content_1337988.htm; http://news.ccd.com.cn/Htmls/2007/11/20/200711201510264390-1.html; http://news.sohu.com/20090420/n263487076.shtml.

 

[74] Cfr. Wang Lun, Wu Songlin, Present Situation and Counter measures of Domestic Garbage Disposal in Rural Places of China, Chinese Journal of Environmental Management, 2008, vol. 2, 3-6. Vedi anche il discorso “i problemi della Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese”, fatto da Liang Huixing, ricercatore della CASS, alla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di finanza ed economia in Jiangxi, 2010.10.7, http://law.jxufe.cn/xzbg/ShowArticle.asp?ArticleID=316.

 

[75] È del marzo 1981 la costituzione nella provincia di Shenzhen della prima impresa per la gestione comune. Cfr. Property management 10 important moments, Urban Development, 2011, vol. 9, 56-59.

 

[76] Prima di tutto, è difficile riuscire a verificare il luogo da cui gli oggetti provengono dato che questo è di solito fuori del campo di viso dei passanti. Poi, al verificarsi di un simile evento dannoso la prima cosa che fanno le persone che si trovano nelle vicinanze è cercare di soccorrere la vittima piuttosto che non preoccuparsi di individuare il luogo da cui gli oggetti siano provenuti. Infine, considerando l’alta densità di popolazione nelle città cinesi, in alcuni casi, neanche la polizia riesce ad individuare chi sia stato l’autore dell’illecito se la vittima non è in grado di fornire informazioni sufficienti.

 

[77] La mattina del 1° Maggio 2000, l’attore è stato colpito sulla testa da un portacenere caduto da un edificio residenziale. L’attore ha chiamato in giudizio tutti i 24 abitanti di tale edificio poiché non riusciva ad identificare chi lo avesse gettato di sotto né chi ne fosse stato il proprietario. La corte del distretto di Yuzhong a Chongqing ha sostenuto che salvo i 2 convenuti che non si trovavano nell’edificio nella notte dell’incidente, gli altri 22 convenuti avrebbero dovuto dividere tra loro il danno di 170.000 RMB.

 

[78] Art. 4: “Qualora due o più persone pongano congiuntamente in pericolo la sicurezza fisica di altri e in conseguenza di tali comportamenti si verifichi un evento di danno, se non è possibile stabilire chi sia stato il reale autore della condotta dannosa, tutte le persone predette devono assumere solidalmente la responsabilità in base all’art. 130 della Legge dei Principi Generali. Qualora uno degli autori di tali condotte pericolose congiunte sia in grado di provare che le conseguenze dannose non siano derivate dalla propria condotta, questi non assume responsabilità”.

 

[79] Il 20 giugno, 2001, una persona venne uccisa da un tagliere gettato di sotto. A causa dell’impossibilità di identificare il colpevole o il proprietario, gli eredi hanno chiamato in giudizio tutti gli abitanti dei piani superiori al secondo.

 

[80] Il 31 maggio, 2006, un bambino è stato ucciso sulla strada al ritorno dalla scuola elementare colpito sulla testa da un vetro gettato dall’edificio Haolaiju. Poiché non fu possibile identificare l’autore colpevole né il proprietario, i genitori della vittima hanno esercitato un’azione civile contro tutti gli abitanti sopra il secondo piano dell’edificio e la società di gestione del condominio.

 

[81] Cfr. Chen Dongwen, La Discussioni sulla decisione del caso Haolaiju di Shenzhen, Modern Property Management New Proprietor, 2010.08, 61-62.

 

[82] Cfr. Liu Shiguo, Come fare con il caso di morte causata dalle cose gettate di sotto, e Wang Zhu, Il danno causato dalle cose gettate dall’edificio, compensare o No?, vedi http://www.civillaw.com.cn.

 

[83] Cfr. Wang Xuguang, Man Hongjie, Regolamento del danno causato dalle cose gettate dall’edificio, vedi http://www.law.sdu.edu.cn/child/mss/paper/2010-06/963.html.

 

[84] Cfr. Zhou Youjun, Tort Law, China Renmin University Press, 2012, 226-227.

 

[85]Cfr. Wang Zhu, Negazione del riconoscimento di responsabilità per indennizzo regolata dall’art. 87, http://www.civillaw.com.cn.

 

[86] Questo era un istituto creato dallo Shang Yang della Dinastia Qin (356-350 a.C.), con cui si puniva tutta la famiglia o tutti i membri relativi per un crimine commesso da un membro solo.

 

[87] Cfr. Zhang Gu, Il danno causato dal portacenere e la responsabilità implicata in età moderna, http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=33080.

 

[88] Cfr. Commento e applicazione dell’Interpretazione sul danno alle persone dato dalla Corte Popolare Suprema, a cura della Prima Sezione civile della Corte Suprema, Corte del popolo Editrice, 2004, 67.

 

[89] Cfr. Long Weiqiu, La struttura e lo sviluppo della Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese, Social Science in China, 2012, vol. 12, 103-122.

 

[90] Cfr. Yang Lixin, Tort Law (4th), China Court Press, 2011, 545.

 

[91] In genere, ci sono 4 eccezioni per cui il convenuto potrebbe liberarsi dalla responsabilità, vedi Yang Lixin, L’interpretazione e la guida della Legge RE di PRC, China Court Press, 2010, 555-556.

 

[92] In deroga al principio secondo cui chi vuole fare valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in virtù della regola della ‘vicinanza della prova’, l’onere viene posto a carico della parte prossima alla fonte di prova. Questa regola è una esplicitazione dei doveri di lealtà e probità e del principio del giusto processo, e, nel caso, comporta che sia il convenuto a provare di non essere in colpa per il danno verificatosi, dato che rispetto all’attore, il convenuto, di solito, ha un vantaggio di informazione o tecnico. Questa regola viene utilizzata nei casi in cui la prova non possa essere data perché la parte contro la quale il fatto da provare viene addotto, come nel caso di insufficienza di dati in un documento, resiste a fornirli, ma qui, come ho detto supra, al convenuto, invece, è chiesto di provare che non aveva arrecato il danno.

 

[93] Nel 19 luglio 2009, una ragazza è stata colpita sulla testa da una tartaruga (2.5 grammi di peso) caduta da un edificio e nessuno sa chi sia stato il proprietario di tale tartaruga, anche i genitori vogliono esercitare un’azione contro tutti gli abitanti dell’edificio secondo l’art. 87. Vedi http://www.cqwb.com.cn/cqwb/html/2009-11/27/content_184968.htm.

 

[94] Se ci si domanda perché un tale vantaggio non sia riconosciuto in linea generale a colui che è vittima di un danno arrecato da un animale, si deve tenere presente che l’animale si muove anche allontanandosi e non è individuabile un altro criterio in base al quale riferire ad una o più persone determinate la responsabilità se quello indicato nella legge che fa riferimento a colui che lo alleva o che lo ha ricevuto da custodire (art. 78 ss.).

 

[95] Di solito, in un edificio civile c’è una pluralità di unità o parti di una grande unità, perciò ritengo che, senza il pregiudizio per l’attore convenuti dovrebbero essere soltanto gli usuari delle unità da cui è dimostrabile sia derivato il danno.

 

[96] Vedi http://www.gywygl.com/6/11878.htm.

 

[97] Ad es., Regolamento sulla Gestione dei Condominii (Decreto del Consiglio di Stato della RPC No.379) l'art. 56: “1° Qualora le proprietà del condominio dovessero presentare dei rischi nascosti che possano mettere in pericolo gli interessi pubblici o i legittimi diritti ed interessi degli altri, il responsabile di tali proprietà che presentino dei pericoli deve tempestivamente compiere le opere di riparazione e manutenzione, ed i proprietari interessati devono prestare assistenza. 2° Qualora i responsabili di tali proprietà che non adempissero all'obbligo di riparazione e manutenzione, con il consenso dell’assemblea dei condomini, la riparazione e la manutenzione possono essere effettuate dall'impresa di gestione immobiliare e le spese saranno a carico dei responsabili”.

 

[98] Cfr. Zhu Chunming, L’applicazione della tecnologia dell'informazione nel processo civile, vedi http://www.chinacourt.org/article/detail/2002/12/id/27976.shtml.

 

[99] Per esempio, “L’avviso di Punire Severamente gli Atti Incivili nei Luoghi Pubblici” emanato dal governo della provincia del Guangzhou contiene un divieto di gettare o versare dall’edificio con molti piani, alla cui violazione è connessa una sanzione di 200 RMB. Tuttavia, in realtà, tale regola è sempre poco efficace per il disordine nell’amministrazione.

 

[100] Per ridurre l’incidenza di tali danni, il governo di Hong Kong ha disposto che colui che avesse gettato cose di sotto non potrà rientrare tra gli aventi diritto a richiedere un pubblico alloggio a basso costo. Vedi http://news.21cn.com/domestic/taihaijushi/2010/08/14/7741882.shtml.

 

[101] Alla fine, vorrei ringraziare sinceramente, il Prof. Sandro Schipani e il mio collega Dott. Stefano Porcelli, per i consigli utili e gli aiuti preziosi che mi hanno prestato durante la stesura del presente saggio.