D & Innovazione

 

 

Convegno

prigione e territorio

percorsi di integrazione dentro e fuori le carceri

Università di Sassari – 26-27 maggio 2017

(Aula Segni di Giurisprudenza / Aula Magna)

 

Condizioni detentive e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[1]

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VINCENT A. DE GAETANO

Chief Justice Emeritus, Malta

Giudice della Corte europea dei Diritti dell’Uomo

Strasburgo [2]

 

 

SOMMARIO: 1. Il tema. – 2. La CEDU. – 3. I primi anni. – 4. CPT e svolte giurisprudenziali. – 5. La dignità umana. – 6. L’effetto cumulativo. – 7. Regimi speciali di incarcerazione.– 8. L’ergastolo. 9. Il sovraffollamento.

 

 

1. – Il tema

 

Innanzi tutto desidero ringraziare la dottoressa Sechi, il Comune di Sassari, l’Università di Sassari e tutti gli altri promotori di questo convegno per l’invito che mi è stato esteso a partecipare.

 

Il tema del convegno è certamente di grande attualità, anche se magari al giorno d’oggi le condizioni delle quali si parla di più non sono tanto quelle che riguardano i prigionieri nelle carceri ma i detenuti nei centri di accoglienza per rifugiati o richiedenti asilo. Già nel luglio del 1910, un giovanissimo segretario di stato per gli affari interni nel governo di sua maestà britannica, Winston Churchill, dichiarò nella Camera dei Comuni che si poteva giudicare un’intera società dal modo in cui trattava i propri prigionieri[3]. Credo che tutti voi qui presenti apprezziate il fatto che c’è un legame intimo tra le condizioni detentive nelle nostre prigioni e fenomeni come il tasso di criminalità e di recidivismo, il radicalismo – islamico o di altro genere – e la percentuale del bilancio annuale dello Stato che è allocata per mantenere le prigioni e quelli che la società decide di alloggiare lì dentro. Un documento del Parlamento Europeo pubblicato nel gennaio di quest’anno ha calcolato che nel 2014 le prigioni nei paesi dell’Unione Europea avevano all’incirca mezzo milione di detenuti – se aggiungiamo a questi i Paesi del Consiglio d’Europa che non sono membri dell’Unione Europea, la cifra diventa astronomica specialmente a causa di Paesi come la Federazione Russa, l’Ucraina, l’Albania e la Turchia.

 

Il mio compito oggi è di parlarvi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) con riferimento alle condizioni detentive. Penso che gli organizzatori abbiano inteso questo mio piccolo discorso iniziale come una specie di hors d’oeuvre, un antipasto, dopo il quale voi potrete slanciarvi con molta filosofia e ancor più metodologia sul tema in esame. Ho accettato volentieri di presentare i punti salienti della giurisprudenza della CEDU perché ritengo che questa possa dare lo spunto, o magari anche degli spunti al plurale, per vedere la problematica nella sua giusta prospettiva. In questo mio breve intervento cercherò di focalizzare l’attenzione sui temi principali affrontati dalla Corte di Strasburgo.

 

 

2. – La CEDU

 

Alcune precisazioni. Che cosa non è la Corte di Strasburgo (CEDU). La CEDU non è un’entità o organo che determina la politica carceraria di un determinato Paese o dei diversi Paesi che sono firmatari della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Convenzione), anche se devo ammettere che alcune sentenze, mal intese da chi non ha una giusta conoscenza del vero contesto nel quale opera la CEDU, possono dare questa idea sbagliata. Quello che chiamerei l’ambito operativo della CEDU riguardo a tutte le materie sulle quali deve esprimersi, è delimitato dagli Articoli 1 e 19 della Convenzione[4]. L’obbligo di assicurare i diritti sanciti dalla Convenzione incombe in primo luogo sullo Stato firmatario. Solo se questo viene meno, interviene la CEDU. Per di più, la CEDU può intervenire soltanto quando tutte le vie di ricorso interne sono state esaurite[5], vale a dire anche in casi dove tali vie di ricorso non esistono ovvero dove si ritiene che le vie di ricorso non sono adeguate. Da qui derivano due principi: quello del ruolo sussidiario della CEDU, e l’altro del margine di apprezzamento dello Stato. Quest’ultimo principio è più legato a quelle disposizioni della Convenzione che permettono agli Stati di interferire con, o di limitare, un diritto fondamentale – ad esempio, gli Articoli 8, 9, 10 e 11 – e perciò esso non si può invocare con riferimento all’Articolo 3 che non ammette alcuna deroga. Detto ciò, però, nel quadro generale della politica carceraria di un determinato Paese, lo Stato ha un margine di azione abbastanza ampio. Infatti, a seconda del Paese, le condizioni detentive possono essere regolate da uno svariato numero di disposizioni legislative: da norme di diritto costituzionale a norme di diritto penale o penitenziario.

Una seconda precisazione. Ogni qualvolta la CEDU è del parere che ci sia stata una violazione della Convenzione riguardo a un determinato ricorrente o a determinati ricorrenti, l’esecuzione di quella sentenza non è di competenza della Corte medesima, bensì del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Questo comitato è lo stesso organo – un organo squisitamente politico – che nel 2006 approvò, tramite una sua Risoluzione, le Regole Penitenziarie Europee rivedute. Queste Regole – una forma di cosiddetta “soft law” – apparvero per la prima volta sulla scena europea nel 1973; furono in seguito riformulate nel 1987 e rivedute di nuovo nel 2006, questa versione avendo come ultima disposizione la Regola 108 che prevede espressamente che «Le Regole penitenziarie europee devono essere aggiornate regolarmente». La versione del 2006 di queste Regole ha introdotto una nuova serie di concetti relativi in particolare alla salute dei prigionieri nel quadro carcerario. Per la prima volta, per esempio, si parla espressamente, nella Regola 39, dell’obbligo delle autorità penitenziarie di proteggere la salute dei detenuti di cui si occupano; come anche della necessità che i servizi medici carcerari siano (cito testualmente dalla Regola 40) «organizzati in stretta relazione con l’amministrazione sanitaria generale della collettività locale o dello Stato».

Ora, perché mi riferisco in particolare a queste Regole Penitenziarie Europee? Credo che molti di voi sapranno già la risposta. Queste Regole, come anche uno svariato numero di altre risoluzioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, formano un corpo di letteratura o cosiddetta “soft law”, alla quale la CEDU fa riferimento ogni qualvolta che viene adita per determinare, nel contesto della Convenzione, qualche punto concreto a proposito delle condizione detentive o carcerarie. A queste risoluzioni si devono aggiungere gli “standard generali” pubblicati dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti del Consiglio d’Europa – la cosiddetta CPT. Ci si chiede spesso se è questa “soft law” che ispira le decisioni della CEDU (come potrebbe apparire a prima vista dalle sentenze) o se, all’inverso, sono le decisioni della CEDU che ispirano – alcuni direbbero addirittura, spronano – lo sviluppo di questo corpo di letteratura. Non mi azzarderei a dare una risposta scientifica – mi limito a dire che, a mio parere, sembra che ci sia una relazione simbiotica fra la CEDU e questi documenti.

 

 

3. – I primi anni

 

Il fatto innegabile è che la CEDU è stata molto lenta nel riconoscere la realtà della situazione carceraria in Europa, e questo anche con riferimento ai cosiddetti vecchi Stati membri del Consiglio d’Europa, in altre parole prima dell’apertura verso i Paesi del centro ed est Europa. Alla fine dell’anno scorso, c’erano più di 79.700 ricorsi pendenti presso la CEDU. Il 18% di questi – vale a dire più di 14.300, erano ricorsi dove si invocava l’Articolo 3 della Convenzione, e perciò ricorsi ai quali si concede automaticamente l’esame prioritario secondo l’Articolo 41 del Regolamento della Corte. Come spiega il Professore (e mio amico) Dirk van Zyl Smit in un suo libro pubblicato insieme ad una professoressa belga[6] nei primi trent’anni dell’esistenza della CEDU, ci furono soltanto 72 casi che furono riferiti dall’allora Commissione alla Corte, e fra questi 72 soltanto 15 avevano a che fare con l’incarcerazione o le condizioni detentive. Questi primi casi dimostravano già le forze e le debolezze nell’applicazione di uno strumento generale sui diritti fondamentali che non era focalizzato su prigioni e prigionieri. Molte delle doglianze dei ricorrenti relative alle loro condizioni di detenzione non superavano la soglia stabilita dalla Commissione in quanto la teoria prevalente allora era che la privazione della libertà, a causa dell’incarcerazione secondo la legge, comportava automaticamente la perdita di altri diritti e di altre libertà. Fu soltanto nel 1975 che questa teoria – cosiddetta delle “limitazioni inerenti” – fu abbandonata dalla CEDU con la sentenza Golder[7] del 21 febbraio di quell’anno. Come molti casi che hanno in modo incisivo contrassegnato la giurisprudenza della CEDU con riferimento alle varie disposizioni della Convenzione, questo caso nasceva nel Regno Unito. E non riguardava le condizioni detentive nel quadro dell’Articolo 3 della Convenzione – la violazione che la CEDU riscontrò era dell’Articolo 6 – il diritto di accesso ad una corte – e dell’Articolo 8 – il diritto al rispetto della propria corrispondenza. Il signor Golder scontava una condanna di quindici anni per rapina a mano armata, ed era detenuto nella famigerata prigione di Parkhurst, nell’Isola di Wight. Voleva scrivere al suo avvocato per intraprendere azioni legali per diffamazione a mezzo stampa contro una guardia carceraria. Questo non lo poteva fare a causa dei regolamenti interni delle prigioni in Inghilterra. La CEDU, sotto l’allora presidenza di Giorgio Balladore Pallieri, mise da parte la teoria delle “limitazioni inerenti”, affermando invece che quelle che erano rilevanti con riguardo alle restrizioni del diritto di un detenuto alla propria corrispondenza erano le “necessità ordinarie e ragionevoli” dell’incarcerazione, ma che in ogni caso e come regola generale i diritti fondamentali dei prigionieri potevano essere limitati soltanto nello stesso modo dei diritti di quelli che erano fuori dalle prigioni. Nove anni dopo, nel caso Campbell and Fell v. the United Kingdom[8], sentenza del 28 giugno 1984, la CEDU stabilì per la prima volta il diritto dei prigionieri di essere assistiti da un avvocato in quelle procedure disciplinari che potevano comportare una riduzione sostanziale del periodo di riduzione della pena per buona condotta, ovvero la perdita di una parte considerevole del beneficio della liberazione anticipata, con il risultato che il prigioniero doveva rimanere in prigione per molto più tempo del previsto.

 

 

4. – CPT e svolte giurisprudenziali

 

Per quel che riguarda le condizioni detentive in generale, i rapporti del CPT sono stati decisivi per la CEDU; e cominciando dalla fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, troviamo che la CEDU comincia a cambiare un po’ tono, tralasciando quella timidezza che si poteva notare prima specialmente nelle decisioni della Commissione. Due sentenze sono, a mio parere, di maggior rilievo: Selmouni v. France del 28 luglio 1999 e Peers v. Greece del 19 aprile 2001 [9]. In queste due sentenze vediamo un mutamento giurisprudenziale, anche se la sentenza Selmouni riguardava in verità non un prigioniero, bensì una persona in mano alla polizia durante le indagini preliminari. Nel caso Selmouni la Grande Camera non aveva alcun dubbio che le lesioni che aveva subito il ricorrente, e che risalivano al tempo nel quale era detenuto dalla polizia, erano state cagionate dagli stessi agenti. La questione che si poneva era se questo trattamento equivaleva ad una forma di tortura, o ad un trattamento inumano o degradante. Per la Corte non c’era alcun dubbio che il trattamento al quale era stato sottoposto Selmouni era tale da far nascere in lui sentimenti di paura, angoscia e inferiorità. Era anche un trattamento che aveva cagionato nel soggetto un dolore fisico notevole, anche se magari non tutte le percosse avevano lasciato tracce esterne. Considerando il trattamento nella sua totalità, la CEDU fu del parere che qui si trattava di tortura e non di mero trattamento inumano o degradante. E poi aggiunse – e questo è il punto, credo, più significativo – traduco dal paragrafo 101 di quella sentenza: «… la Corte è del parere che azioni che in passato venivano qualificate come azioni ‘inumane e degradanti’ possono essere riqualificate in modo diverso in futuro. Secondo la Corte, la necessità di assicurare un sempre più alto livello di protezione nel campo dei diritti e delle libertà fondamentali comporterà inevitabilmente una più rigorosa valutazione delle violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche»[10]. Parole pesanti che echeggiano la teoria della Convenzione come strumento vivo che dev’essere interpretato alla luce delle condizioni attuali e non di quelle degli anni cinquanta quando la Convenzione fu firmata. Questa teoria fu propugnata per la prima volta nel 1978 nel caso Tyrer v. the United Kingdom 25 aprile 1978, dove la CEDU qualificò la punizione corporale che ancora si infliggeva su ordine dell’autorità giudiziaria nell’Isola di Man come trattamento degradante in violazione dell’Articolo 3 della Convenzione[11].

Il caso Peers – una sentenza della seconda sezione della CEDU – riguarda invece la detenzione in un carcere. Il ricorrente, cittadino britannico e tossicodipendente, era stato arrestato ad Atene perché sospettato di traffico di stupefacenti. Per quasi due mesi fu detenuto con un'altra persona in una cella originariamente destinata ad una sola persona, con minima possibilità di circolare fuori dalla cella, in un caldo descritto come soffocante (anche perché la cella non aveva alcuna finestra e neanche ventilazione adeguata), e dovendo anche usufruire di servizi igienici nella propria cella, che non davano il minimo di privacy alle due persone ivi alloggiate. La Corte rilevò anche che le autorità competenti non avevano fatto alcuno sforzo per cercare di rimediare a questa situazione. L’importanza, a mio parere, di questa sentenza[12] sta nel fatto che la Corte ha respinto in modo decisivo l’eccezione, sollevata dal governo greco, che per riscontrare una violazione dell’Articolo 3 in tali situazioni si debba provare che ci sia stata un’intenzione positiva di umiliare o di degradare. La Corte – paragrafo 74 – fu chiarissima a questo proposito: l’assenza di tale intenzione non è decisiva – quel che è decisivo è se oggettivamente l’insieme delle circostanze ovvero delle condizioni diminuiscano la dignità umana del soggetto e facciano insorgere in lui sentimenti di angoscia e di inferiorità conducenti alla sua umiliazione e degrado e possibilmente anche a stroncare la sua resistenza fisica o morale.

 

 

5. – La dignità umana

 

Il richiamo alla dignità umana – che, ricordiamo, è un’espressione usata soltanto nel preambolo della Convenzione (e non in una disposizione sostantiva o procedurale della medesima) ma che è l’oggetto di una tutela specifica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[13] – lo si riscontra in molte altre decisioni della CEDU che riguardano le condizioni detentive. Nel contesto specifico dell’uso della forza fisica nei confronti di persone detenute, la CEDU ha sempre ribadito che l’uso, su una persona detenuta, di tale forza fisica che non sia strettamente necessaria per realizzare o conseguire uno scopo legittimo – come, ad esempio, impedire ad un detenuto di commettere atti di violenza su altre persone o prevenire la sua evasione – è “in principio” una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione. Perché “in principio”? Perché la Corte ha sempre anche voluto assicurarsi che un atto di forza fisica, a meno che non si tratti di una forma di tortura, raggiunga almeno una certa soglia di severità o di gravità per essere l’oggetto della sanzione dell’Articolo 3. In altre parole, non ogni trattamento che importa sofferenza o umiliazione è sanzionato dall’Articolo 3 – altrimenti si finirebbe per sminuire la portata di tale disposizione. Questa posizione sembra che sia stata alterata dalla recente decisione di Bouyid v. Belgium[14], decisione della Grande Camera del 28 settembre 2015, dove io, con altri due giudici, dovetti pronunciarmi contro il modo di ragionare della maggioranza di quattordici miei colleghi. Il caso riguardava due giovani, uno di loro diciassettenne, che mentre erano in questura per essere interrogati dalla polizia, ricevettero ognuno, in due momenti separati, uno schiaffo da un agente di polizia esasperato di fronte alla loro spavalderia e arroganza. Indubbiamente quell’atto di schiaffeggiare era censurabile sia disciplinarmente sia anche penalmente e per fatto illecito. Sfortunatamente le vie di rimedio interne non ebbero alcun risultato poiché il pubblico ministero decise di non procedere contro i due agenti (e per questa ragione fu allora possibile invocare la giurisdizione della CEDU). La maggioranza della CEDU ritenne che il semplice fatto di un atto degradante in quanto lesivo della dignità umana era sufficiente di per sé per riscontrare una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione, senza la necessità di tener conto dell’impatto di tale atto sul soggetto e di tutte le circostanze per decidere se la soglia di severità e di gravità richiesta dell’Articolo 3 fosse stata raggiunta.

 

 

6. – L’effetto cumulativo

 

Ma ritorniamo a situazioni dove non c’è l’uso di forza fisica. La giurisprudenza della CEDU ha sempre ritenuto che, fatta eccezione per lo spazio, oggettivamente riscontrabile, delle celle, per determinare se le condizioni detentive siano o meno in violazione dell’Articolo 3 della Convenzione, si deve tener conto dell’effetto cumulativo che queste condizioni hanno sul soggetto. Per illustrare il principio si può fare riferimento alla sentenza del 6 novembre 2012 nel caso Strelets v. Russia[15]. Qui c’era, per così dire, una sovrapposizione di condizioni detentive con condizioni di trasporto verso le corti. Fra giugno del 2004 e giugno del 2005 il ricorrente venne trasportato 42 volte dal carcere alla corte, e viceversa. La corte era così distante che, per arrivarci, il ricorrente doveva alzarsi alle sei del mattino quando nessuna prima colazione era disponibile nel carcere. Ritornava nella cella alle dieci di sera, quando la cucina era chiusa. Alcuni di questi spostamenti avvennero in giornate consecutive. In queste occasioni egli rimase senza cibo. La CEDU affermò i quattro principi della dottrina nel contesto della privazione legale della libertà:

(1) per esservi una violazione dell’Articolo 3, la sofferenza e l’umiliazione deve estendersi oltre l’inevitabile sofferenza e umiliazione inerenti alla perdita della libertà personale;

(2) che nell’esecuzione di un ordine di detenzione, lo Stato deve rispettare la dignità umana e perciò non deve assoggettare il detenuto ad una angoscia o a disagi di un’intensità al di là dell’inevitabile inerente alla detenzione;

(3) che in ogni caso si deve tener conto della salute del singolo detenuto e del suo benessere anche nel quadro detentivo;

(4) che quando si valutano le condizioni detentive si deve tener conto dell’effetto cumulativo di queste sul soggetto.

In questo caso la CEDU fu del parere che l’effetto cumulativo della malnutrizione assieme alla privazione del necessario riposo del ricorrente nei giorni in cui doveva comparire in aula, era stata di un’intensità tale da indurre nel soggetto un elemento di sofferenza fisica e di angoscia mentale, ambedue aggravate dal fatto che tale trattamento si verificava proprio nei giorni del suo processo quando il soggetto aveva più bisogno della sua capacità di concentrazione e di prestare attenzione a quello che accadeva in tribunale[16].

 

Una domanda che la CEDU si pone spesso è la seguente: questo fatto, questa condizione o questo effetto cumulativo si poteva evitare con un ragionevole grado di impegno da parte delle autorità carcerarie? Questa domanda, naturalmente, presuppone che le autorità carcerarie abbiano un certo margine di libertà d’azione nel quadro delle leggi interne. Il tipico caso è quello di Jakóbski v. Poland[17], sentenza del 7 dicembre 2010, dove la doglianza del ricorrente riguardava non l’Articolo 3 bensì l’Articolo 9 della Convenzione – il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Il ricorrente scontava una pena di otto anni per stupro. Si dichiarava buddista, e chiedeva che gli fosse dato del cibo che non contenesse alcun tipo di carne. Le autorità carcerarie rifiutarono questa richiesta perché secondo le loro ricerche la religione buddista non obbligava espressamente, ma soltanto suggeriva, una dieta vegetariana, e anche perché ritennero che sarebbe stato troppo costoso (oltre ad altri problemi di amministrazione interna) per loro preparare del cibo speciale ogni volta che un detenuto domandava una dieta particolare per motivi religiosi. La CEDU fu di parere contrario. Richiamandosi in primo luogo al primo comma del Regolamento 22 delle Regole Penitenziarie Europee[18], la CEDU precisò che quello che domandava il ricorrente non richiedeva l’acquisto di prodotti particolari o che il cibo fosse cotto o preparato in qualche maniera speciale (come era stato il caso in alcuni altri ricorsi, piuttosto antichi, che la Commissione e la Corte dovettero esaminare). La CEDU non fu convinta che la cucina della prigione sarebbe andata in tilt se al ricorrente fosse stato fornito ogni giorno un piatto di verdure senza alcuna carne, e perciò ritenne che ci fu una violazione dell’Articolo 9 della Convenzione.

 

 

7. – Regimi speciali di incarcerazione

 

Diverse sentenze della CEDU hanno anche ritenuto inaccettabile, perché lesive dei diritti fondamentali, le pratiche esistenti in alcuni Paesi secondo le quali un detenuto ritenuto ad “alto rischio” o “pericoloso” viene automaticamente – e uso la parola “automaticamente” in un senso particolare, come spiegherò fra poco – ammanettato ogni qualvolta si sposta da una parte del carcere all’altra, ed in alcuni casi anche assoggettato ad una perquisizione intima della persona, a meno che le autorità non dimostrino con argomenti rilevanti e sufficienti che nel caso particolare tali misure invasive erano necessarie. A queste pratiche si può aggiungere, per esempio, la messa in isolamento. Si deve essere qui un po’ attenti per non essere fraintesi: come la CEDU ha chiaramente spiegato nella sentenza Piechowicz v Poland[19] del 17 aprile 2012, i cosiddetti “regimi speciali di incarcerazione” non sono di per sé stessi in contrasto con l’Articolo 3 – sarebbe assurdo pensare che lo Stato non possa prendere le misure necessarie per assicurare sia la protezione dei cittadini sia l’integrità del regime interno del carcere. Ma lo Stato deve assicurare che questi regimi siano compatibili con il rispetto per la dignità umana, e che l’attuazione in concreto di dette misure, individualmente o nel loro insieme, non vadano al di là di quello che è strettamente necessario[20]. Perciò, un sistema penitenziario che ritiene ogni persona recidiva come persona pericolosa senza tener conto della natura dei reati in questione e della personalità del soggetto; o che non permette il regolare riesame di questo status particolare per determinare se sia ancora necessario; o che non contro-bilanci l’isolamento con misure atte ad attenuare l’effetto psicologico dell’isolamento, specialmente se è un isolamento per lungo tempo: questo sistema penitenziario avrebbe dei problemi nel quadro dell’Articolo 3 della Convenzione. Dove, invece, si può ritenere che quello che è stato fatto era assolutamente necessario per assicurare l’integrità del regime interno del carcere, allora in quel caso, anche se le misure potrebbero sembrare ripugnanti, non si avrà una violazione dell’Articolo 3. Il caso classico direi che è Lindström and Mässeli v. Finland[21], sentenza della Quarta Sezione del 14 gennaio 2014. In Finlandia, dove il problema della droga nelle carceri sembra che sia grave quanto il problema dell’alcool al di fuori, c’era una procedura secondo la quale quando un detenuto fosse sospettato di avere ingerito della droga per poi spacciarla dentro il carcere, lo si metteva in isolamento, gli si faceva togliere i vestiti e indossare invece una tuta di plastica sigillata al collo, ai polsi e alle caviglie, e gli si dava un lassativo. Quando il lassativo cominciava ad agire, il detenuto doveva informare le guardie per poi essere portato in un gabinetto per fare i suoi bisogni sotto osservazione. I due ricorrenti in questione si lamentavano che questa procedura aveva comportato un trattamento degradante, anche perché le guardie non li avevano portati al gabinetto in tempo utile, con delle ovvie conseguenze. La CEDU fu del parere che, tenuto conto della necessità assoluta di assicurare un ambiente carcerario senza droga, non si poteva dire che la pratica della tuta di plastica raggiungeva la soglia necessaria per una violazione dell’Articolo 3. Però la Corte trovò che c’era stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione – rispetto della vita privata – non per il fatto dell’uso della tuta o della somministrazione del lassativo, bensì a causa del fatto che l’interferenza nella vita privata, anche se aveva per scopo la pubblica sicurezza e la prevenzione dei reati, non era sorretta da una disposizione legislativa chiara – in altre parole, non si poteva dire che questa pratica era “prevista dalla legge”. Al contrario, nel caso Biržietis v. Lithuania[22] il divieto assoluto di portare la barba in prigione era chiaro nei regolamenti carcerari. Il problema riscontrato dalla CEDU consisteva nella mancanza della «necessità in una società democratica», ovvero nell’assenza di un elemento di proporzionalità fra l’interferenza – il divieto non ammetteva eccezioni – e i fini legittimi di tale interferenza elencati nel secondo comma dall’Articolo 8. Secondo le autorità lituane questi fini erano la difesa dell’ordine dentro il carcere e la protezione della salute, ovvero ragioni di igiene. In altre parole, lo Stato in questo caso non aveva dimostrato alcuna ragione impellente che potesse giustificare tale divieto assoluto[23].

 

 

8. – L’ergastolo

 

È proprio a quest’ordine di idee – ovvero l’esame del caso in concreto per vedere se quello che si fa vada oltre il necessario – che si ispirano, anche se in modo indiretto, due sentenze che, a mio parere, sono importanti nel quadro della pena carceraria a vita, l’ergastolo: mi riferisco alle sentenze, ambedue della Grande Camera della CEDU, Vinter and Others v. the United Kingdom (9 luglio 2013)[24] e Murray v. the Nertherlands (26 Aprile 2016)[25]. Ora, la pena carceraria a vita pone dei problemi di natura etica che io lascerò ad altri di analizzare: mi limiterò soltanto a precisare che la pena dell’ergastolo non è di per sé in contrasto con alcuna disposizione della Convenzione, purché venga erogata da un tribunale imparziale e indipendente secondo l’Articolo 6, e purché nel caso concreto ci sia un giusto bilanciamento di proporzionalità con il reato del quale il soggetto è stato giudicato colpevole. Già negli anni 70 e 80, la CEDU si espresse diverse volte, anche se magari obiter, nel senso che nell’ipotesi in cui la pena fosse manifestamente sproporzionata al fatto, si poteva riscontrare una violazione dell’Articolo 3 – e questa, infatti, fu anche una delle varie linee di pensiero della corte nel caso Tyrer al quale ho già fatto riferimento. In realtà ed in ultima analisi, si può anche dire che già in quegli anni la CEDU si era espressa, sempre obiter, nel senso che essendo la libertà la regola e la privazione della libertà l’eccezione, si doveva far ricorso alla prigione soltanto quando le altre misure previste dalla legge non fossero state adeguate per ristabilire l’ordine nel tessuto sociale. Cominciando nel 2008 con la sentenza della Grande Camera Kafkaris v. Cyprus[26], la CEDU si pronunciò sempre di più a favore della possibilità di una riduzione di una condanna a vita, nel senso che laddove non c’era la possibilità – de facto o de jure – di una riduzione, si profilava all’orizzonte la possibilità di un contrasto con l’Articolo 3. Fu soltanto, però, nella sentenza Vinter che la Corte cristallizzò il pensiero precedente, ritenendo che per essere compatibile con l’Articolo 3 della Convenzione, una condanna a vita deve soddisfare due condizioni: la prima, già ribadita in sentenze precedenti, è la possibilità di un’eventuale scarcerazione; la seconda, più importante credo, è che al momento della sentenza ci deve essere già una procedura stabilita per legge che regoli il processo di revisione della sentenza per determinare se ci siano o meno i presupposti inerenti alla pena per cambiare una sentenza indeterminata in una determinata, per rilasciare il prigioniero, o addirittura per mantenere lo status quo. La CEDU fu chiara, però, nell’affermare che non era suo compito determinare dopo quanto tempo doveva esserci questa revisione, o se la revisione doveva essere fatta da un tribunale amministrativo o da un tribunale ordinario; ma aggiunse che non si poteva pretendere che un detenuto si prodigasse a cambiare la sua vita, magari la sua attitudine verso la società, a co-operare con i programmi di riabilitazione e via dicendo senza avere almeno un minimo incentivo, costituito dalla consapevolezza che in un determinato momento, anche se nel lontano futuro, la sua condanna sarebbe stata rivista[27]. I brani riprodotti in calce, più che un principio giurisprudenziale, credo che costituiscano un’affermazione di buon senso.

 

Il caso Murray è un po’ differente, ma ricongiunge il discorso della cura medica dei detenuti con quello dell’irriducibilità delle condanne all’ergastolo. E come accade spesso con i casi che fanno un po’ scalpore a livello nazionale o internazionale, il ricorrente era una persona che aveva commesso un reato veramente orrendo – l’omicidio di una ragazzina di sei anni nell’isola di Curaçao. Fu originariamente condannato a vent’anni, ma in seguito ad un appello del pubblico ministero, la Corte d’Appello per le Antille Olandesi lo condannò all’ergastolo. Questa fu del parere che, anche se Murray aveva la piena facoltà di intendere e di volere al momento dell’omicidio, egli aveva dei problemi di natura psichiatrica e perciò raccomandò che gli fosse somministrata la terapia necessaria per rafforzare la sua personalità riconosciuta debole. A quel tempo però – l’omicidio risale al 1979 – le Antille Olandesi non disponevano di un carcere psichiatrico, e fu ritenuto che non sarebbe stato giusto trasferirlo in Europa perché questo avrebbe reso impossibile il contatto con la sua famiglia. Dopo aver scontato tredici anni, contraddistinti da numerosi incidenti in carcere, anche episodi di estorsione e di abuso di stupefacenti, nel 1999 Murray fu trasportato all’isola di Aruba, per essere ancora più vicino alla famiglia. Qui si notò un evidente miglioramento del suo carattere e della sua condotta in generale. In seguito fece diversi ricorsi per ottenere la libertà vigilata, ma queste sue richieste furono sempre rigettate perché, secondo gli esperti, Murray costituiva ancora un pericolo per la società. Nel 2014 fu finalmente graziato e rilasciato dal carcere per il solo fatto che era stata diagnosticata una malattia terminale e infatti Murray morì prima della sentenza della Grande Camera. La Terza Sezione della CEDU, con decisione unanime, non riscontrò alcuna violazione dell’Articolo 3 perché ritenne che, quando Murray fece il suo primo ricorso per la revisione della sua sentenza e per la possibilità di liberazione, era già in vigore nel diritto penitenziario per le isole in questione il necessario dispositivo per tale revisione. La Grande Camera invece, anch’essa con decisione unanime, fu del parere opposto, ritenendo che anche se era vero che c’era questo dispositivo, in realtà il ricorrente non aveva mai la possibilità di ottenere un esito favorevole alle sue richieste di liberazione poiché non gli era mai stata somministrata la terapia medica – in questo caso, psichiatrica – necessaria durante tutto il periodo di incarcerazione. Perciò non aveva alcuna possibilità di vedere il suo status di persona pericolosa cambiare in uno status che poteva permettere la liberazione. In altre parole, un diritto non deve essere solamente teorico o illusorio, ma deve essere pratico ed effettivo[28].

 

 

9. – Il sovraffollamento

 

Nessun discorso sulle condizioni detentive sarebbe completo senza qualche riferimento specifico al problema del sovraffollamento. Già nel 2009 la CEDU affermò, nella sentenza Orchowski v. Poland[29] che la mancanza di risorse non poteva di regola giustificare condizioni detentive così carenti da rendere la detenzione incompatibile con l’Articolo 3, aggiungendo che gli Stati dovevano organizzarsi ed organizzare il loro sistema penale in modo tale da assicurare la dignità dei detenuti malgrado le difficoltà finanziarie o logistiche. E la Corte continuò – cito testualmente dal par. 153 – «Se lo Stato non è in grado di assicurare che le condizioni nelle prigioni siano compatibili con i requisiti dell’Articolo 3, dovrà allora abbandonare la politica penale rigida al fine di ridurre il numero delle persone detenute o di attuare un sistema alternativo di mezzi punitivi»[30]. Nel quadro del sovraffollamento, che, naturalmente, non può che contribuire negativamente sulle condizioni carcerarie, si deve anche riconoscere il contributo delle cosiddette “sentenze pilota”. La sentenza pilota è un’invenzione della CEDU, ritenuta indispensabile dopo l’apertura del Consiglio d’Europa verso i Paesi del centro e dell’est Europa, Paesi che hanno portato con loro dei problemi sistemici seguiti da un così grande numero di ricorsi che la CEDU rischiava di affondare. La prima sentenza pilota era Broniowski v. Poland[31] del 2004, seguita poco dopo da Hutten-Czapska v. Poland[32]. Ambedue riguardavano il diritto al rispetto della proprietà. Con la prima sentenza, circa 80.000 casi che sarebbero finiti nel grembo della CEDU furono, in effetti, rimandati davanti alle autorità giudiziarie polacche per essere decisi a livello nazionale secondo le indicazioni date dalla CEDU; mentre Hutten-Czapska sventò l’arrivo a Strasburgo di più di 100.000 ricorsi da parte di proprietari di appartamenti dati in affitto. Nel febbraio del 2001 la CEDU decise di codificare, per così dire, le regole relative alle sentenze pilota introducendo l’Articolo 61 del Regolamento della Corte. In poche parole, che cos’è la sentenza pilota? Dove dai fatti di uno o più ricorsi la CEDU intravede un problema strutturale o sistemico o intravede un’altra disfunzione simile che ha dato luogo, o potrebbe dare luogo, alla presentazione di altri ricorsi analoghi, la Corte seleziona uno o più ricorsi simili e nel deciderli indica in modo più o meno specifico quello che si deve fare a livello nazionale per far fronte al problema in disamina. La sentenza viene, di regola, trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che vigila sull’esecuzione, ovvero decide quando lo Stato soccombente si sia conformato alle indicazioni date dalla CEDU per risolvere il problema strutturale o sistemico. Molte di queste sentenze pilota sono state di grande successo, come dimostra riguardo all’Italia il caso Torreggiani[33] del 2013, con riferimento al quale nelle successive sentenze[34] la CEDU ha riconosciuto l’attuazione da parte dello Stato italiano delle misure necessarie sia per risolvere il problema sia per provvedere ad un rimedio interno – che prima non c’era – per tutti quelli che si lamentavano del sovraffollamento nelle carceri.

 

L’ultima sentenza della Grande Camera a riguardo del sovraffollamento è Muršić v. Croatia dell’ottobre dell’anno scorso[35]. Anche se tecnicamente non è una sentenza pilota – addirittura la Corte ha rilevato che non intravedeva, per il momento almeno, un problema strutturale nelle carceri croate – questa sentenza è certamente importante perché delinea i principi che saranno seguiti da ora in avanti dalla CEDU per quel che riguarda le celle con più di una persona dentro. Il ricorrente si lamentò principalmente delle dimensioni della cella che condivideva con altri detenuti, e in particolare denunciò che in alcuni periodi della sua detenzione nella prigione di Bjelovar i detenuti usufruivano di meno di 3 metri quadri per persona, e in altri periodi fra 3 e 4 metri quadri per persona. La Grande Camera riaffermò che lo “standard” prevalente nella giurisprudenza della Corte è di un minimo di tre metri quadri per persona – e non, come suggerito dalla CPT – 4 metri quadri. Nel momento in cui questo spazio va al di sotto dei 3 metri quadri per persona, ci sarà una forte presunzione nel senso della violazione dell’Articolo 3, a meno che le autorità non dimostrino qualche ragione straordinaria per questo spazio così ridotto – per esempio, un incendio che ha devastato alcune celle, e allora diventa necessario ridistribuire i detenuti in altre celle per pochi giorni mentre si fanno le riparazioni. Dai documenti nella disponibilità della Corte, questa era soddisfatta che le condizioni nella prigione di Bjelovar erano, in modo generale, condizioni adeguate, ma c’era stata una violazione dell’Articolo 3 per il solo fatto che il ricorrente era stato detenuto per 27 giorni consecutivi in una cella con altri detenuti dove lo spazio per persona era stato di meno tre metri quadri. Rispetto ad altri periodi dove Muršić era stato in una cella simile ma per pochi giorni, o in celle dove lo spazio per persona variava fra i 3 e i 4 metri quadri per persona, la CEDU non affermò che c’era stata una violazione, ritenendo che lo spazio ristretto nella cella era stato compensato con il fatto che durante il giorno c’era ampia possibilità di andare in giro nei corridoi e nei cortili della prigione, essendo la cella usata soltanto per dormirci dentro.

 

E vengo allora alla linea di fondo. Come s’inquadrano i diritti fondamentali nel contesto delle carceri o di altri luoghi di detenzione? Una nostra cancelliera, la Dottoressa Karen Reid, autrice di un testo sulla Convenzione che io raccomanderei a tutti, ha così riassunto i termini del discorso[36]: in primo luogo la detenzione o prigione importa soltanto in principio la perdita della libertà e non degli altri diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione e che gli Stati firmatari si sono impegnati ad assicurare ad ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione. Questi altri diritti fondamentali subiranno qualche interferenza soltanto in quanto questa possa dimostrarsi assolutamente necessaria nel contesto detentivo. Ciò nonostante, le condizioni detentive non devono mai comportare un trattamento inumano o degradante, e gli Stati firmatari hanno l’obbligo positivo di tutelare la sicurezza e la salute dei detenuti. In secondo luogo, i detenuti sono, quasi per definizione, in una situazione di particolare vulnerabilità dato che quasi tutti gli aspetti della loro vita quotidiana sono sottoposti ai controlli delle autorità; questa realtà richiede allora un maggior grado di attenzione e di sensibilità ogni qualvolta si adoperano delle misure che incidono sulla vita dei prigionieri.

 

 



 

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti di questa parte della sezione “D & Innovazione” sono stati valutati “in chiaro” dai promotori del Convegno “Prigione e territorio. Percorsi di integrazione dentro e fuori le carceri”, dal curatore della pubblicazione e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

[1] Relazione presentata al convegno tenutosi il 26 e 27 maggio, 2017 presso l’Università di Sassari sul tema Prigione e Territorio: percorsi di integrazione dentro e fuori le carceri. Il convegno è stato promosso dalla medesima Università, dal Comune di Sassari e dal Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, con la collaborazione del Tribunale di Sorveglianza di Sassari e della Camera del Commercio di Sassari. Il relatore ringrazia la Dottoressa Daniela Cardamone, giudice distaccato presso la Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, per le rifiniture linguistiche apportate al testo originale della relazione.

 

[2] Chief Justice Emeritus, Malta; giudice della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo, eletto in relazione a Malta. Le opinioni espresse sono del relatore e non riflettono necessariamente quelle della corte o del Consiglio d’Europa, del quale la corte è un organo.

 

[3] «We must not forget that when every material improvement has been effected in prisons, when the temperature has been rightly adjusted, when the proper food to maintain health and strength has been given, when the doctors, chaplains and prison visitors have come and gone, the convict stands deprived of everything that a free man calls life. We must not forget that all these improvements, which are sometimes salves to our consciences, do not change that position. [...] The mood and temper of the public in regard to the treatment of crime and criminals is one of the most unfailing tests of the civilisation of any country. A calm and dispassionate recognition of the rights of the accused against the state, and even of convicted criminals against the state, a constant heart-searching by all charged with the duty of punishment, a desire and eagerness to rehabilitate in the world of industry all those who have paid their dues in the hard coinage of punishment, tireless efforts towards the discovery of curative and regenerating processes, and an unfaltering faith that there is a treasure, if you can only find it, in the heart of every man these are the symbols which in the treatment of crime and criminals mark and measure the stored-up strength of a nation, and are the sign and proof of the living virtue in it» Winston CHURCILL, House of Commons speech, given as Home Secretary, July 20, 1910.

 

[4] ARTICOLO 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo: «Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione».

ARTICOLO 19 Istituzione della Corte: «Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito denominata “la Corte”. Essa funziona in modo permanente».

 

[5] ARTICOLO 35 Condizioni di ricevibilità: 1. «La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva».

 

[6] D. VAN ZYL SMIT S. SNACKEN, Principles of European Prison Law and Policy, Oxford 2011.

 

[7] Golder v. the United Kingdom 21 February 1975 (Application no. 4451/70 – Court in plenary session).

 

[8] Campbell and Fell v. the United Kingdom 28 June 1984 (Application no. 7819/77; 7878/77 – Grand Chamber).

 

[9] Selmouni v. France 28 July 1999 (Application no. 25803/94 – Grand Chamber); Peers v. Greece 19 April 2001 (Application no. 28524/95 – Chamber, Second Section).

 

[10] § 101: «… having regard to the fact that the Convention is a ‘living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions’… the Court considers that certain acts which were classified in the past as ‘inhuman and degrading treatment’ as opposed to ‘torture’ could be classified differently in future. It takes the view that the increasingly high standard being required in the area of the protection of human rights and fundamental liberties correspondingly and inevitably requires greater firmness in assessing breaches of the fundamental values of democratic societies».

 

[11] Tyrer v. the United Kingdom 25 April 1978 (Application no. 5856/72 Chamber).

 

[12] §§ «74. In the light of the foregoing, the Court considers that in the present case there is no evidence that there was a positive intention of humiliating or debasing the applicant. However, the Court notes that, although the question whether the purpose of the treatment was to humiliate or debase the victim is a factor to be taken into account, the absence of any such purpose cannot conclusively rule out a finding of violation of Article 3» (cfr. V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, § 71, ECHR 1999-IX).

«75. Indeed, in the present case, the fact remains that the competent authorities took no steps to improve the objectively unacceptable conditions of the applicant’s detention. In the Court’s view, this omission denotes lack of respect for the applicant. The Court takes into account, in particular, that, for at least two months, the applicant had to spend a considerable part of each 24-hour period practically confined to his bed in a cell with no ventilation and no window, which would at times become unbearably hot. He also had to use the toilet in the presence of another inmate and be present while the toilet was being used by his cell-mate. The Court is not convinced by the Government’s allegation that these conditions did not affect the applicant in a manner incompatible with Article 3. On the contrary, the Court is of the opinion that the prison conditions complained of diminished the applicant’s human dignity and aroused in him feelings of anguish and inferiority capable of humiliating and debasing him and possibly breaking his physical or moral resistance. In sum, the Court considers that the conditions of the applicant’s detention in the segregation unit of the Delta wing of Koridallos Prison amounted to degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention. There has thus been a breach of this provision».

 

[13] Articolo 1 Dignità umana: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

 

[14] Bouyid v. Belgium 28 September 2015 (Application no. 23380/09 – Grand Chamber).

 

[15] Strelets v. Russia 6 November 2012 (Application no. 28018/05 – Chamber, First Section).

 

[16] §§ «62. Having regard to the foregoing, the Court considers that in the circumstances of this case the cumulative effect of malnutrition and inadequate sleep on the days of court hearings must have been of an intensity such as to induce in the applicant physical suffering and mental fatigue. This must have been further aggravated by the fact that the above treatment occurred during the applicant’s trial, that is, when he most needed his powers of concentration and mental alertness. The Court therefore concludes that the applicant was subjected to inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention».

«63. Accordingly, there has been a violation of that provision».

 

[17] Jakóbski v. Poland 7 December 2010 (Application no. 18429/06 – Chamber, First Section).

 

[18] Regole Penitenziarie Europee Regime alimentare 22.1.: «I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro».

 

[19] Piechowicz v. Poland 17 April 2012 (Application no. 20071/07 – Chamber, Fourth Section).

 

[20] §§ «162. While, as stated above, those special prison regimes are not per se contrary to Article 3, under that provision the State must ensure that a person is detained in conditions which are compatible with respect for his human dignity, that the manner and method of the execution of the measure do not subject him to distress or hardship of an intensity exceeding that unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the practical demands of imprisonment, his health and well-being are adequately secured» (v. Kudła, cit., §§ 92-94; and Van der Ven, cit., § 50).

«163. The Court, making its assessment of conditions of detention under Article 3, will take account of the cumulative effects of those conditions, as well as the specific allegations made by the applicant (vedi Dougoz v. Greece, no. 40907/98, ECHR 2001-II, § 46). In that context, it will have regard to the stringency of the measure, its duration, its objective and consequences for the persons concerned» (cfr. VAN DER VEN, cit., § 51, e paragrafo 159 sopra).

 

[21] Lindström and Mässeli v. Finland 14 January 2014 (Application no. 24630/10 – Chamber, Fourth Section).

 

[22] Biržietis v. Lithuania 14 June 2016 (Application no. 49304/09 – Chamber, Fourth Section).

 

[23] § «58.Taking into account all the circumstances of the present case, the Court considers that the applicant’s decision on whether or not to grow a beard was related to the expression of his personality and individual identity, protected by Article 8 of the Convention, and that the Government has failed to demonstrate the existence of a pressing social need to justify an absolute prohibition on him growing a beard while he was in prison. There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention».

 

[24] Vinter and Others v. the United Kingdom 9 July 2013 (Applications nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10 – Grand Chamber).

 

[25] Murray v. the Netherlands 26 April 2016 (Application no. 10511/10 – Grand Chamber).

 

[26] Kafkaris v. Cyprus 12 February 2008 (Application no. 21906/04 – Grand Chamber).

 

[27] Vinter and Others: §§ «120. However, the Court would emphasise that, having regard to the margin of appreciation which must be accorded to Contracting States in the matters of criminal justice and sentencing … it is not its task to prescribe the form (executive or judicial) which that review should take. For the same reason, it is not for the Court to determine when that review should take place …».

«121. It follows from this conclusion that, where domestic law does not provide for the possibility of such a review, a whole life sentence will not measure up to the standards of Article 3 of the Convention».

«122. … Furthermore, in cases where the sentence, on imposition, is irreducible under domestic law, it would be capricious to expect the prisoner to work towards his own rehabilitation without knowing whether, at an unspecified, future date, a mechanism might be introduced which would allow him, on the basis of that rehabilitation, to be considered for release. A whole life prisoner is entitled to know, at the outset of his sentence, what he must do to be considered for release and under what conditions, including when a review of his sentence will take place or may be sought. Consequently, where domestic law does not provide any mechanism or possibility for review of a whole life sentence, the incompatibility with Article 3 on this ground already arises at the moment of the imposition of the whole life sentence and not at a later stage of incarceration».

 

[28] Murray: «125. Having regard to the foregoing, the Court finds that the lack of any kind of treatment or even of any assessment of treatment needs and possibilities meant that, at the time the applicant lodged his application with the Court, any request by him for a pardon was in practice incapable of leading to the conclusion that he had made such significant progress towards rehabilitation that his continued detention would no longer serve any penological purpose. This finding likewise applies to the first, and in fact only, periodic review that was carried out of the applicant’s life sentence. This leads the Court to the conclusion that the applicant’s life sentence was not de facto reducible as required by Article 3».

 

[29] Orchowski v. Poland 22 October 2009 (Application no. 17885/04 – Chamber, Fourth Section).

 

[30] «153. The Court is aware of the fact that solving the systemic problem of overcrowding in Poland may necessitate the mobilisation of significant financial resources. However, it must be observed that lack of resources cannot in principle justify prison conditions which are so poor as to reach the threshold of treatment contrary to Article 3 of the Convention (v., fra le altre, Nazarenko v. Ukraine, no. 39483/98, § 144, 29 April 2003) and that it is incumbent on the respondent Government to organise its penitentiary system in such a way that ensures respect for the dignity of detainees, regardless of financial or logistical difficulties (v. Mamedova v. Russia, no. 7064/05, § 63, 1 June 2006). If the State is unable to ensure that prison conditions comply with the requirements of Article 3 of the Convention, it must abandon its strict penal policy in order to reduce the number of incarcerated persons or put in place a system of alternative means of punishment».

 

[31] Broniowski v. Poland 22 June 2004 (Application no. 31443/96 – Grand Chamber).

 

[32] Hutten-Czapska v. Poland 19 June 2006 (Application no. 35014/97 – Grand Chamber).

 

[33] Torreggiani and Others v. Italy 8 January 2013 (Application nos. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 and 37818/10 – Chamber, Second Section).

 

[34] Gennaro Stella and ten other applications v. Italy 16 September 2014 Committee Decision, Second Section; Rondon Rexhepi and seven other applications v. Italy 16 September 2014 Committee Decision, Second Section.

 

[35] Muršić v. Croatia 20 October 2016 (Application no. 7334/13 – Grand Chamber).

 

[36] «A convicted prisoner’s deprivation of liberty does not mean that he loses protection of the other fundamental rights in the Convention. The enjoyment of these must, however, inevitably be tempered by the exigencies of his situation and the requirements of security will weigh in any balancing exercise of justification. Where ill-treatment is concerned, Contracting States are under an obligation not only to refrain from inflicting treatment contrary to Art. 3 but to take the steps necessary to protect the safety and health of prisoners under their responsibility».

«A large proportion of the cases before the Commission and the Court have been introduced by prisoners, who are perhaps in a particularly vulnerable position, almost, if not all, aspects of their lives being subject to regulation by authority. The potential for interference and restriction in fundamental rights and freedoms is considerable and reflected by the wide number of issues raised in prisoner cases». K. Reid, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 4ª ed., London 2012, 630.