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Addis-Marta-foto-IMG_4407_2Covid-19 e immigrazione: la sospensione di

un “porto sicuro” nel bilanciamento normativo

 

Marta Addis

Università di Sassari

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SOMMARIO: 1. Legittimazione delle limitazioni nella normativa nazionale e dell’Unione europea. – 2. Creazione di un perimetro di sicurezza con la chiusura delle frontiere. – 3. Differenze nella titolarità dei diritti. – 4. Diritti dei migranti davanti alla sospensione del “Place of Safety”. – 5. Attuazione di un bilanciamento tra la tutela della salute, la libertà di movimento, il diritto di asilo e il principio di solidarietà, davanti ai doveri inderogabili degli Stati e ai diritti fondamentali della persona.

 

 

1. – Legittimazione delle limitazioni nella normativa nazionale e dell’Unione europea

 

L’emergenza sanitaria derivata dal Covid-19 ha spinto gli ordinamenti democratici a dover scegliere di comprimere e limitare le principali libertà custodite nelle Costituzioni[1].

Com’è noto dal 23 febbraio 2020, il Governo italiano a seguito alla dichiarazione dell’OMS[2] sulla situazione emergenziale[3] derivante dal Coronavirus, ha adottato un susseguirsi di atti normativi previsti in casi straordinari di necessità e urgenza[4], dettanti disposizioni volte al contenimento e alla gestione in più fasi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [5]. Per far fronte al problema in maniera omogenea sul territorio[6], e visto il carattere concorrenziale della tutala della salute[7], lo Stato col d.l. 6/2020 [8] ha chiamato le Regioni a lavorare insieme per garantire il diritto fondamentale di interesse collettivo sancito nell’art. 32 della Costituzione[9], concretizzando misure limitative valutate attraverso il criterio generale di ragionevolezza e secondo i suggerimenti del comitato tecnico scientifico predisposto ad hoc[10].

Dopo la Cina, l’Italia è stato il primo paese colpito dal virus che ha introdotto maggiori misure restrittive, incidendo come mai prima nella storia della Repubblica[11] su diritti sociali, economici, politici e in modo particolare sul binomio libertà personale art. 13 e libertà di circolazione e del movimento delle persone art. 16 [12]. Infatti, l’epidemia causata dal diffondersi del Coronavirus rientrante tra i motivi di sanità e sicurezza[13], ha portato il governo italiano, attraverso l’uso di decreti leggi e DPCM[14], a vietare durante i primi mesi di diffusione del virus, la circolazione[15] all’interno della nazione tranne che per motivi di lavoro, salute o comprovate esigenze[16] e ad operare gli ormai noti divieti di assembramento, aventi questi il fine ultimo di impedire che il virus possa trasmettersi da persona a persona. La rapidità del propagarsi del virus ha spinto poi tutti i paesi colpiti ad adottare misure restrittive dei diritti essenziali[17]. In base alle competenze spettanti agli Stati membri e all’UE[18], la cooperazione internazionale volontaria fra Stati UE[19] e il coordinamento internazionale per fronteggiare e aiutare gli Stati davanti al Covid-19, hanno operato su due binari paralleli rispettando da un lato i rispettivi ambiti funzionali e dall’altro le regole internazionali fissate dalla CEDU[20] su cui basare la logica delle scelte, attraverso un bilanciamento tra i diritti umani e gli interessi collettivi[21]. Proporzionalità e necessità sono i due requisiti richiesti per attuare condizioni di limitazione previste per i diritti garantiti, inoltre, ove le ordinarie clausole risultino inadeguate e insufficienti per consentire la tutela degli interessi collettivi, sono previste ulteriori clausole straordinarie di deroga per lo Stato, purché il limite al diritto garantito non vada a compromettere la stessa essenza del diritto[22].

Come vedremo, gli Stati, nel tentativo di arginare l’epidemia in nome della sicurezza dei cittadini, hanno deciso di limitare la libertà di circolazione oltre che territoriale, anche “alzando o chiudendo” frontiere per proteggersi all’interno dei propri confini nazionali[23], proibendo gli spostamenti verso gli altri Stati come misure necessarie in nome della salvaguardia della salute pubblica[24] e dichiarando con modalità e tempistiche differenti il lockdown statale[25].

 

 

2. – Creazione di un perimetro di sicurezza con la chiusura delle frontiere

 

Per avere un quadro completo di cosa significhi limitare la circolazione di persone, è utile ripercorrere per sommi capi l’evoluzione della regolamentazione della gestione delle frontiere e della libertà di movimento tra gli Stati[26].

Le frontiere fra Stati, con il mercato unico europeo[27], hanno assunto una nuova funzione, quella di veicolo per l’apertura alla circolazione di beni, servizi, persone e capitali, dentro quel territorio che sarà poi definito col Trattato di Schengen[28]. La libera circolazione venne così inizialmente garantita ai soli lavoratori[29], successivamente venne connessa e riconosciuta con la cittadinanza europea[30] e infine con l’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE[31], è stata garantita come diritto della persona. L’unione europea ha posto in questo modo il diritto alla libertà di circolazione delle persone su un livello sovrastatale[32], supportando tale diritto con fonti legislative comunitarie e internazionali, senza però svuotare gli Stati della propria sovranità territoriale.

Infatti, l’attuale notizia sul ripristino dei controlli alle frontiere non è una novità[33], come dimostra l’esperienza legata al controllo dei flussi migratori[34] e in relazione delle minacce legate al terrorismo internazionale[35]. Gli stessi Paesi che in passato hanno ripristinato i controlli alle frontiere per ragioni legate al terrorismo, criminalità o motivi di sicurezza, davanti all’attuale emergenza epidemiologica, hanno optato con tempistiche diverse[36] per la sospensione del Trattato con una chiusura temporanea[37].

Per supportare tale scelta, la Commissione europea ha messo in campo una serie di misure straordinarie[38], volte a limitare momentaneamente gli spostamenti non essenziali nel territorio dell’Unione Europea auspicando un rallentamento della trasmissione del virus Covid-19 [39], delineando così un perimetro di sicurezza per tutti gli Stati di Schengen[40]. Se è vero che in passato le frontiere sono state temporaneamente chiuse, è anche vero che mai come oggi l’Unione aveva operato nell’intero perimetro e in modo uniforme il limite alla libertà di circolazione, verso qualsiasi persona.

La possibilità di chiusura fra Stati è prevista dal dettato del codice delle frontiere di Schengen[41], il quale concede di reintrodurre controlli alle frontiere come extrema ratio in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, e per un periodo di 30 giorni prorogabile sino a 6 mesi[42]. Gli Stati quindi, possono operare controlli in conformità alle condizioni di ingresso[43], possono liberamente valutare, sulla concreta minaccia alla salute pubblica[44], di rifiutare o accettare l’ingresso nel territorio[45].

Nonostante però siano previste tali facoltà nazionali in merito ai controlli di frontiera, davanti a una concreta minaccia per la salute pubblica come quella che oggi stiamo vivendo, per giustificare tali restrizioni, queste devono avvenire in coordinazione con il comitato per la sicurezza sanitaria[46] e considerando le valutazioni di rischio effettuate dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie[47]; inoltre la stessa Corte Costituzionale ricorda la necessaria condizione di temporaneità dei controlli e che questi non pregiudichino il contenuto essenziale dei diritti inalienabili della persona[48].

Proprio in virtù dell’aspetto essenziale della temporaneità, il 15 Aprile è stata pubblicata una tabella di marcia da parte della Commissione europea per revocare le misure di contenimento dovute dal Coronavirus[49]. Per quanto riguarda alla riapertura delle frontiere[50], la Commissione ha proposto un approccio diviso in due fasi: la prima prevede una revoca coordinata dei controlli alle frontiere interne «le restrizioni di viaggio dovrebbero essere allentate prima di tutto tra le zone identificate come a basso rischio. Gli Stati membri confinanti dovrebbero mantenersi in stretto contatto per facilitare tale processo.», la seconda fase predispone la riapertura alle frontiere esterne per consentire l’accesso ai residenti di paesi terzi «a tal fine è necessario tenere conto della diffusione del coronavirus al di fuori dell'UE e per garantire le misure di distanziamento sociale adottate dagli Stati membri dell'UE e dai paesi associati Schengen è necessario un riesame costante della necessità di limitare i viaggi non essenziali verso l'UE». L’apertura delle frontiere avvenuta il 3 giugno 2020, dopo un periodo estivo più libero, sembra essere, in vista di una seconda ondata del virus, più incerta. Numerose sono infatti le notizie da parte di Stati membri che chiudono parzialmente agli ingressi o richiedono tamponi obbligatori per chi proviene da determinati Stati[51]. Davanti all’incertezza della curva epidemiologica e del rischio dei contagi, l’UE raccomanda di non barricare i confini all’interno di Schengen, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, invita a l’utilizzo di misure a garanzia dei cittadini, chiare e prevedibili per assicurare la libertà di viaggiare, ricordano come «La libertà di viaggiare in Europa è uno dei maggiori benefici dell’Unione»[52].

 

 

3. – Differenze nella titolarità dei diritti

 

Come è noto, l’art. 16 della Costituzione specifica il riferimento a «ogni cittadino», determinando dunque una chiara distinzione rispetto allo straniero[53]. Il termine cittadinanza è la chiave di differenziazione, l’art. 21 par. 1 TFUE precisa che ogni cittadino italiano, in quanto cittadino dell’Unione europea[54] «ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi», marcando in questo modo un ulteriore disparità tra i titolari di diritti, basata sulla cittadinanza europea[55]. Oltre quindi a presentarsi una basilare differenza tra cittadino e straniero chiarificata dalla Corte costituzionale[56], esiste anche una distinzione tra cittadino comunitario ed extra-comunitario[57].

Se l’attraversamento di una frontiera è comunemente visto per un cittadino comunitario come il diritto personale di circolazione, una possibilità lavorativa, o un’occasione turistica, per un immigrato la frontiera assume tutt’altro significato, è spesso un luogo di sbarco che richiama il diritto ad essere soccorsi, in cui spesso i diritti umani si frappongono agli ordinamenti statali[58].

Questo accostamento di soggetti non sfugge neanche dinanzi all’attuale emergenza sanitaria. Restano salde infatti per i cittadini dell’UE tutte le tutele derivanti dalla cittadinanza comunitaria[59], pur tenendo presenti le attuali limitazioni sulla libera circolazione per la salvaguardia della salute pubblica[60], per i cittadini extra comunitari, soggetti ad una precarietà giuridica[61], sorge invece un rischio di esclusione e discriminazione gravosa[62].

Copiosi sono stati in questi mesi i riferimenti alle varie problematiche ricadute sui migranti per via di tali chiusure. Da una parte le limitazioni agli spostamenti fra Stati, hanno comportato complicazioni in relazione al diritto di asilo[63], si pensi alle modalità di presentazione delle domande d’asilo, al riconoscimento dello status di rifugiato[64], all’attuazione dei trasferimenti Dublino a seconda dello Stato competente per la valutazione delle domande[65], ai ricongiungimenti familiari soprattutto per i minori non accompagnati[66], verso cui è stato approvato il 9 luglio 2020, il protocollo olistico per l’accertamento dell'età anagrafica[67], tali questioni devono tener conto di un grosso rallentamento dell’attività amministrativa dovuto dall’attuale situazione creatasi dal Covid-19, sia per la chiusa degli uffici pubblici che ha infatti reso complicato il rinnovo, rilascio o la conversione dei documenti necessari per fare ingresso nel territorio italiano,[68] sia della discrezionalità di procedure adottata dagli Stati membri[69]. Dall’altra è emersa la preoccupazione in riferimento alla stessa tutela della salute dei migranti[70], hanno infatti fatto scalpore le notizie sui centri di accoglienza[71] per i quali la stessa Commissione europea raccomandava[72] la presenza nelle strutture del distanziamento interpersonale, di locali per l’isolamento delle persone positive e il rispetto delle misure sanitarie per la cura della persona.

Proprio per far fronte alla tutela della salute del migrante, sugli scenari politici si è riacceso il dibattitto sui permessi di soggiorno e la regolarizzazione degli stranieri ex-UE irregolari[73]. Infatti, per il rinnovo della tessera sanitaria per gli stranieri ex-UE, è necessario un permesso di soggiorno in corso di validità[74], per assicurare il servizio sanitario, col dl. 18/2020 art. 103 co. 2 quarter, i permessi di soggiorno scaduti o in scadenza sono stati prorogati sino al 31 agosto 2020, permettendo così il rinnovo della tessera sanitaria, inoltre, secondo tale disciplina la proroga del permesso di soggiorno viene applicata anche per motivi di lavoro subordinato[75], stagionale[76], autonomo, e per motivi familiari, di studio e ricerca[77], affiancando così alla finalità della tutala della salute prevista dall’articolo, anche la tutela del lavoro[78].

È utile ricordare che la regolarizzazione degli stranieri è soggetta alla ponderazione di svariati interessi pubblici[79], compresi vincoli di carattere internazionale[80]. Ogni Stato membro così come ricordato dalla Commissione europea[81], dispone di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da riconoscere ai migranti irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura[82], la normativa italiana prevede per esempio il rilascio del permesso di soggiorno per calamità[83], in cui potrebbe rientrare l’attuale pandemia; la stessa Commissione ha però ricordato che «nonostante ogni ragionevole sforzo, vi saranno casi in cui i rimpatri non potranno essere effettuati a causa delle misure adottate per contenere la pandemia di Covid-19».

In questi mesi non sono mancate notizie sui tentativi di traversate nel Mediterraneo[84] e nel mondo, in particolar modo in America[85], da parte di migranti, spesso rifugiati, che per quanto ridotte non si sono fermate[86]. Come dichiarato dal Ministro Laborgese durante l’audizione in Comitato di Schengen, dal 31 gennaio al 30 Giugno, in Italia ci sono stati 163 sbarchi, di cui 140 autonomi, corrispondenti a 5456 migranti arrivati[87]. Con l’avvio della fase due, e quindi con l’apertura delle frontiere da parte dell’Italia, si è acuita la sensibile preoccupazione sulle possibili positività al Covid-19 degli immigrati in arrivo nel territorio, in particolar modo per le preoccupanti notizie di migranti positivi in Sicilia e Sardegna[88]. A riguardo, il Ministro ha specificato le modalità di verifica sanitaria da operare nei confronti dei migranti in arrivo via mare e via terra, le quali si basano su misure di contenimento che prevedono, attraverso l’accordo quadro tra la Croce rossa e i prefetti dei porti nazionali di sbarco, un primo accertamento con l’ausilio dell’ASL, di possibili positività a bordo, verificando anche le condizioni dell’equipaggio e dei soccorritori, solo laddove non ci fosse positività, previa certificazione sanitarie e superati i 14 giorni di isolamento, i migranti possono essere trasferiti nelle strutture di accoglienza[89].

Il 13 Agosto, è stata pubblica da parte dell’INMP, l'Istituto Nazionale Salute, Migrazione e Povertà[90], sotto incarico da parte del Ministero della salute, l’Indagine nazionale CoVid-19 nelle strutture del sistema di accoglienza per migranti, un documento tecnico scientifico[91] per la gestione di strutture dedicate a persone con fragilità e marginalità socio sanitaria nel quadro dell'epidemia di COVID-19, che riguarda, pertanto, anche le procedure sanitarie per l'accesso dei migranti al sistema di accoglienza[92]. L’indagine condotta si riferisce al periodo di tempo che va dall’11 Maggio 2020 al 12 Giugno 2020, i risultati riguardano 5.038 strutture di accoglienza, da cui emergono le caratteristiche delle strutture di accoglienza per regione, le nazionalità degli immigrati e il numero di 572 casi sospetti Covid in 169 strutture su 15 Regioni[93], mentre i casi confermati sono stati 239, distribuiti in 68 strutture di 8 Regioni[94]. Tale indagine è servita come focus su un problema che con gli sbarchi estivi sta presentando problematiche gestionali e un picco di nuovi casi positivi tra i migranti[95].

Da una prima analisi di questi mesi, in cui sembra che la tutela della salute abbia assunto un’incidenza primeggiante rispetto ad alcune libertà fondamentali[96], emerge come nonostante la democraticità del Covid-19 [97], ci siano realtà più vulnerabili, quali quella dei migranti, su cui ricade inevitabilmente un intervento più oneroso da parte degli Stati[98]. Oggi il fenomeno migratorio chiama in causa la dialettica tra i diritti individuali, in questo caso del migrante, e la dimensione collettiva degli interessi pubblici[99], quello della tutela della salute.

 

 

4. – Diritti dei migranti davanti alla sospensione del “Place of Safety

 

In passato, la Corte Costituzionale si è pronunciata su un tema che oggi ricorre nella sua piena attualità, l’eguaglianza del diritto alla tutela della salute, individuando l’esistenza, al di sopra di ogni altro interesse costituzionalmente protetto, di «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità̀ umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto. Questo nucleo irriducibile di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona deve perciò̀ essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato»[100].

Il 7 Aprile 2020 è stato emanato in Italia un decreto interministeriale[101], il quale dichiara, che per l’intera durata dell’emergenza sanitaria, 31 luglio 2020 prorogata con DPCM in un primo momento sino al 7 settembre[102], poi sino al 31 gennaio 2021 [103], derivante dalla diffusione del virus noto col nome di Covid-19, l’Italia non può essere considerata come “Place of Safety”, secondo le norme previste dalla Convenzione di Asburgo[104], per i casi di soccorso e ricerca in mare di navi battenti bandiera straniera al di fuori dell’aerea SAR italiana[105]. Poiché le norme comunitarie non possono essere derogate da un atto amministrativo statale[106], e ribadendo quanto previsto dalla CEDU secondo cui il limite al diritto garantito non deve compromettere l’essenza del diritto[107], la validità di un tale atto necessita di trovare la sua giustificazione nel bilanciamento tra le norme a tutela dei diritti umani[108] e l’attuale emergenza sanitaria[109]. Infatti, pochi giorni dopo, il 12 Aprile, il Capo del dipartimento della Protezione civile ha emesso un provvedimento precisando l’esclusione di alcun respingimento in mare illegittimo e predisponendo procedure speciali in modo da far si che eventuali sbarchi non gravino sui sistemi sociosanitari delle regioni[110], trovando in questo modo un ragionevole equilibrio tra la tutela della salute e gli obblighi internazionali di salvataggio[111].

Lo stesso Decreto sicurezza bis[112], conteneva un espresso riferimento al rispetto degli obblighi internazionali[113], prevedendo due distinte ipotesi in ordine al potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale: o per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando il passaggio sia “pregiudizievole” o “non inoffensivo” ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera g Unclos[114]. Con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020, sono state introdotte modifiche al precedente Decreto sicurezza come i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero introducendo la protezione speciale, un nuovo sistema di accoglienza e integrazione, e  diversi limiti per ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane, si prevede infatti che, «nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza»[115].

All’interno della normativa, la misura della chiusura dei porti non è di per sé esclusa dal diritto del mare, ricadendo i porti nell’ambito dell’esclusiva sovranità dello Stato, non è previsto nel diritto internazionale un diritto di ingresso in un porto straniero[116], in quanto il porto si trova nelle acque interne, e salvo accordo internazionale, lo Stato costiero può scegliere di ammettere o meno una nave straniera[117]. Nonostante ciò, è ben presente l’obbligo di salvare la vita umana in mare, come onere morale, umanitario di solidarietà generale e universale[118], fondamentale nel diritto internazionale[119], che è stato codificato in trattati internazionali[120] e vincola tutti gli Stati[121], tutte le zone marine[122] e tutte le navi. Tale obbligo riguarda qualsiasi persona che si trovi in situazione di pericolo in mare, e include nella definizione di salvataggio lo “Search and Rescue[123], secondo cui gli stati devono assicurare e non solo promuovere il soccorso. A causa della sua natura umanitaria, l’obbligo di prestare soccorso in mare incontra pochi limiti, legati alla garanzia per il soccorritore di non incorrere in un pericolo altrettanto grave[124].

Il 20 Maggio 2004 l’Omi[125] ha chiarito che l’operazione di “Search and Rescue” si conclude solo con lo sbarco, nel più breve tempo possibile e con la minima deviazione possibile del viaggio intrapreso dalla nave soccorritrice, in un luogo sicuro delle persone soccorse, sottolineando che tale luogo non può essere la stessa nave e che gli Stati responsabili per la zona in sui i sopravvissuti sono stati soccorsi, hanno l’obbligo di individuare il luogo sicuro di sbarco[126]. Luogo di sbarco si intende come “sicuro”[127], quando sicurezza fisica e diritti umani non sono in pericolo, se vi è quindi un diritto da parte dei titolari delle persone soccorse, vi corrisponde un obbligo nell’attribuzione del “Place of Safety[128].

L’eccezionalità dello stato di pandemia[129] dichiarata da parte dell’OMS, non costituisce giusta causa che giustifichi la violazione di obblighi internazionali[130] da parte degli Stati membri[131]. La stessa OMS, ha sottolineato come il ripristino dei controlli alle frontiere interne al fine di rifiutare l’ingresso non sia un’adeguata misura preventiva (o correttiva), infatti alle persone che manifestino sintomatologie epidemiologiche non dovrebbe essere negato l’ingresso, ma andrebbero sottoposte a visita e nel caso risultino positive, le misure di quarantena sono considerate sicuramente più appropriate[132]. Le eventuali misure di quarantena da effettuare all’interno delle navi, hanno sollevato dubbiose questioni giuridiche e socio-sanitarie di legittimità: da un punto di vista giuridico di fatto il al migrante non viene assicurato un porto sicuro ne l’accesso alle procedure per l’asilo[133]; da un punto di vista sanitario, considerando le particolari esigenze psicofisiche in cui si trovano i migranti, dovute sia dal viaggio che dai possibili maltrattamenti subiti nei paesi di origine, la chiusura a bordo della nave non consentirebbe l’accesso alle cure adeguate[134]. Se tra le strutture di accoglienza adatte per la quarantena risulta essere di dubbia utilità l’uso delle navi con le quali i migranti arrivano, non vi è alcun dubbio dell’inadeguatezza dell’uso di bus o auto, per tale ragione è risultata allarmante la notizia di cittadini stranieri giunti in Italia che dal 5 settembre presso la città di Udine, sono stati costretti a una quarantena per accertamento Covid-19 su un pullman[135]

Davanti a tali criticità è quindi necessario che le misure volte a prevenire il dilaniarsi del Covid-19 necessitanti di una «valutazione “ponderata” sui costi/benefici per la propria salute, la quale incontra il limite del principio solidaristico (art. 2 Cost.), che costituisce, appunto, l’altro volto del diritto alla salute, quale interesse della collettività»[136]. Attraverso una lettura organica dei propri diritti ma anche dei propri doveri, la sovranità statale sembra essere chiamata a compiere delle scelte posizionando nella bilancia decisionale tutti quei pesi e contrappesi presenti nel panorama nazionale e internazionale[137].

 

 

5. – Attuazione di un bilanciamento tra la tutela della salute, la libertà di movimento, il diritto di asilo e il principio di solidarietà, davanti ai doveri inderogabili degli Stati e ai diritti fondamentali della persona

 

Il 28 Aprile 2020, Marta Cartabia presidente uscente della Corte costituzionale, nella sua relazione sulle attività del 2019 della Corte, ha richiamato l’attenzione sul principio costituzionale di leale collaborazione, in particolar modo tra le istituzioni che devono orientare le proprie decisioni sempre nel rispetto e per la realizzazione dei valori costituzionali[138], ricordando che l’equilibrio di principi è il nucleo essenziale e irrinunciabile del patto costituzionale, su cui la politica si orienta e si delinea, e sottolineando infine i criteri su cui devono basarsi le scelte politiche: «necessità, proporzionalità̀, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità̀ sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata» dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dei relativi limiti».

Sono dunque le garanzie costituzionali e i diritti fondamentali della persona tutelati a livello internazionale, a cui dobbiamo guardare come sicurezza davanti alle incertezze e alle limitazioni che questa emergenza sanitaria sta creando[139].

Come sostenuto da Maurizio Fioravanti[140], la Costituzione italiana ha due principi fondamentali utilizzati come filo conduttore per tutto il testo costituzionale, l’inviolabilità e la solidarietà: ad essere inviolabile è in primo luogo la Costituzione che non può essere alterata nel suo nucleo essenziale, nel quale non a caso comprende i diritti fondamentali della persona, mentre la solidarietà si traduce nell’adempimento di doveri inderogabili, la cui mancanza fa venir meno le stesse fondamenta della Repubblica, «senza la Repubblica dei doveri inderogabili, viene fatalmente a mancare anche la Repubblica dei diritti inviolabili»[141].

Inviolabilità dei diritti e il dovere di solidarietà sono racchiusi nell’art. 2 Cost., la cui lettura è spesso associata alla comprensione di altri principi costituzionali, come l’art. 3 sull’eguaglianza[142], l’art. 32 sulla salute e anche in relazione alla stessa solidarietà sociale europea[143]. La solidarietà qui espressa non esaurisce la sua portata nel suo connotato del “dovere”[144], e quindi nella conseguente garanzia di diritti[145], ma richiama l’intera società e tutte le istituzioni alla responsabilità nella realizzazione di una coesistenza armonica di ciascun diritto e dovere[146].

Tenendo ben saldi i dettati costituzionali e soffermandoci sulle sfide che oggi il legislatore deve affrontare, vediamo come possa risultare complicato coniugare i vari diritti che vengono coinvolti[147], perché soggetti a limitazione o per una loro maggiore tutela, sia a livello nazionale che internazionale[148].

Davanti all’irresistibile tentazione di chiusura[149], come già detto operata dagli Stati con misure differenti durante i flussi migratori del 2015 [150], la funzionale gestione di Schengen, sostenendo la tutela  delle frontiere con blocchi o controlli, ha spesso presentato problemi pratici per la sua applicabilità[151], richiedendo continui sforzi nel compensare la normativa vigente con il sistema di asilo[152], e lo spirito europeo di solidarietà[153], un’ardua sfida che davanti allo stato attuale di pandemia continua a farsi sentire[154]. L’articolo 6 del codice delle frontiere Schengen impone che i compiti relativi alle verifiche di frontiera siano svolti nel pieno rispetto della dignità̀ umana[155], i controlli devono essere eseguiti in modo tale da non discriminare una persona sulla base del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età̀ o dell'orientamento sessuale[156]. Per coadiuvare tali controlli assume un ruolo centrale l’agenzia Frontex[157], la quale per favorire un flusso migratorio e contrastare l’immigrazione illegale, adopera come guida, i pilastri della politica comune sull’immigrazione e asilo espressi dagli artt. 77 e 80 TFUE[158], i quali rappresentano le basi giuridiche su cui gli Stati devono confrontarsi per assumere quelle scelte di apertura o chiusura.

Le decisioni prese in questi mesi in relazione alla chiusura delle frontiere e alle dichiarazioni dell’assenza di porto sicuro, incidendo inevitabilmente sul diritto di asilo e rimpatrio[159] tutelati nell’art. 10 co. 3 Cost.[160], devono sia tener conto delle misure di protezione sanitaria introdotte dagli Stati membri nei loro territori, sia, secondo quanto affermato dalla Commissione europea[161], dei diritti fondamentali sanciti nelle costituzioni e nei trattati[162]: «Qualsiasi restrizione nel settore dell'asilo, del rimpatrio e del reinsediamento deve essere proporzionata e attuata in modo non discriminatorio e tenere conto del principio di non respingimento (non-refoulement)[163] e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale»[164]. Le misure introdotte dagli Stati per il contenimento del virus, sono tenute ad essere proporzionate in linea con diritto UE e con la Carta fondamentale del diritto dell’uomo, se è vero che hai sensi dell’art. 29 della direttiva comunitaria sulla libera circolazione[165] «le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché́ altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché́ esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante», la Commissione ha ricordato che «lo screening medico, il distanziamento interpersonale, la quarantena e l'isolamento dovrebbero essere applicati, ove necessario, ai cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone reinsediate e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, purché́ tali misure siano ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie»[166]. Inoltre, la Commissione ha elaborato delle linee guida per assicurare la continuità delle procedure, fornendo consigli utili e individuano strumenti per la protezione della salute delle persone e dei loro diritti fondamentali[167], evidenziando come i rifugiati non possono essere espulsi o rimpatriati là dove è a rischio la loro vita e la loro libertà[168].

Per quanto riguarda lo spirito europeo di solidarietà, questo è posto come clausola nell’art. 222 TFUE, in cui si precisano due posizioni: la prima è quella dell’Unione che si dispone a prestare assistenza a uno Stato membro sul territorio qualora sia vittima di calamità naturale o provocata dall’uomo, e su richiesta del Paese interessato, la seconda è l’assistenza da parte dei singoli Stati membri, le cui modalità di esecuzione mantengo la discrezionalità del paese aiutante[169]. Non manca il richiamo da parte dell’UE di un contributo solidaristico da parte di tutti gli Stati membri nella gestione dei flussi migratori in particolar modo per la ridistribuzione dei migranti nei Paesi comunitari[170], evidenziato il 23 settembre da parte della Commissione europea con nuovo patto sull’immigrazione e l’asilo, col quale viene richiesta a tutti gli Stati di mostrare solidarietà ai Paesi sotto pressione, ridefinendo il sistema di ridistribuzione secondo un meccanismo di solidarietà[171]. La stessa Corte costituzionale ha affermato che «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri»[172].

Davanti all’incertezza dell’attuale fenomeno mondiale in continuo divenire, una lettura parallela degli articoli costituzionali e delle tutele poste nei trattati comunitari[173], cioè una considerazione globale di una costruzione multilivello dei diritti[174], garantiscono l’impossibilità di qualsiasi forma di discriminazione[175]. Gli Stati sono pertanto posti davanti alla necessità di bilanciamenti[176] continui tra le normative nazionali, comunitarie e internazionali, basando le proprie decisioni sull’esigenza di una scelta legislativa ragionevole e proporzionale che, davanti a un conflitto fra diritti tutelati, fonda il proprio giudizio per garantire una tutela che non annichilisca i diritti individuali[177].

 

 



[1] Per una comparazione fra ordinamenti nel mondo si veda L. CUOCOLO, I diritti Costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Federalismi.it. Per un confronto con le coordinate costituzionali in Italia, nello specifico l’art. 2, 3, 16 e 32, si veda, I.A. NICOTRA, L’epidemia da Covid-19 e il tempo della responsabilità, in Riv. Diritti regionali 1/2020; G. STEGHER, In considerazione dell’emergenza sanitaria: governo e parlamento al banco di prova del Covid-19, in Nomos 1/2020, 1 ss., (www.nomos-leattualitaneldiritto.it). Sui diritti costituzionali al tempo del COVID-19 si veda B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it 6/ 2020. È possibile prendere visione nel portale dpce, di interventi indirizzati ad analizzare la gestione elle situazioni Covid-19 in vari Paesi mondiali( http://www.dpce.it/comparative-covid-law-video-schede.html?page=1 ).

[2] Organizzazione mondiale della sanità, agenzia speciale dell’ONU fondata il 22 luglio del 1946 con sede a Ginevra. Il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. P. ACCONCI, L’Organizzazione mondiale della sanità alla prova dell’emergenza sanitaria Covid-19, in dpceonline.it, editoriale 2/2020; G.F. FERRARI, L’OMS e la pandemia: incertezze e contraddizioni, in dpceonline.it, editoriale 7 luglio 2020.

[3] Sull’eccezionalità del concetto di emergenza di veda E.A. IMPARATO, L’eccezione nella regola. La sopravvivenza delle prerogative tra ordinamento pubblico e sicurezza nella transizione intra-costituzionale contemporanea, in Editoriale scientifica, 2019.

[4] Vedi art. 77 Cost. La Costituzione indica essa stessa quali debbano essere le modalità di intervento del legislatore: «i limiti posti devono corrispondere a interessi costituzionalmente protetti non a generici motivi di interesse pubblico invocati discrezionalmente dell’amministrazione» (Sent. Corte Cost. 12/1965) inoltre «l’interpretazione dei motivi di limitazione, riguardano un’infinità di casi difficilmente prevedibili, che devono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica [..] sicurezza coincide con l’ordinato vivere, in cui si assicura ai cittadini, per quanto possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza» (Sent. Corte Cost. 2/1956). La stessa Corte ha precisato il termine «in generale», specificando che questo significhi che attraverso la legge lo Stato può imporre limitazioni, ma che queste devo essere applicate alla generalità dei cittadini, in una lettura pienamente conforme al divieto di discriminazione previsto dall’art. 3 della Costituzione (Sent. Corte cost. n.2/1956 e n.68/1964).

[5] Si veda la dichiarazione del Ministro della salute in Italia, Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, in rete: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_501_allegato.pdf . L’evolversi delle disposizioni sulle modalità che sono state attuate per far fronte all’emergenza, sono consultabili nella Gazzetta Ufficiale tramite il sito https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12, sono previste 4 fasi: la Fase 1 è il lock-down, la Fase 2A, la Transizione iniziale, la Fase 2B, la Transizione avanzata, la Fase 3, il Ripristino che potrà essere compiuta in presenza del vaccino e la Fase 4, la Preparazione che coincide con la conclusione della pandemia. Si confronti anche G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena, in Sistema Penale, 2 aprile 2020. Sui dibattiti dottrinali si veda F. MODUGNO, D. NOCILLA, Problemi vecchi e nuovi sugli stati di emergenza nell'ordinamento italiano, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Milano 1988, 513.

[6] Sul rapporto Stato-Regioni davanti all’emergenza sanitaria si veda P. COLASANTI, A. FILIPPETTI, Il regionalismo alla prova dell’emergenza: un ragionamento a emotività invariata, ne Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2020; A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali 1, 2020, 368; D. MONE, Il Covid-19 in Italia: salute e altri diritti fondamentali fra potere di ordinanza statale e regionale, in DPER online 1, 2020; M. GIORGIO, Il controverso rapporto tra Stato-Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria, in iusinitinere.it, 22 aprile 2020; G. BOGGERO, “Le more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-19, in Diritti regionali 1, 2020, secondo il quale le ordinanze regionali hanno anticipato le successive scelte centrali. Per un chiaro riferimento agli aspetti qualitativi e quantitativi del principio di sussidiarietà si vedano le sent. della Corte cost. 43/2004, 235/2009, 252/2016, 43 e 196 del 2004, 232/2011, 144/2014. Per un approfondimento del principio di sussidiarietà cfr. F. TORRE, Il (carattere bidirezionale del) principio di sussidiarietà alla prova dell’emergenza da coronavirus, in Diritti Regionali n. 1/2020; G. RIVOSECCHI, Commento all’art 118 della Costituzione, il Mulino, 2018; Q. CAMERLENGO, Autonomia regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarità e intese forti, in le Regioni n. 2-3, 2006. In relazione ai poteri sostitutivi del Governo si veda: G. FONTANA, Commento dell’art.120 della Costituzione, il Mulino, 2018; Q. CAMERLENGO, Potere sostitutivo (Diritto costituzionale), in digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento, Utet, Torino 2008; V. TAMBURRINI, I poteri sostitutivi statali. Tra rispetto dell’autonomia regionale e tutela del principio unitario, Giuffrè, Milano 2012; C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali e autonomia amministrativa regionale, Giuffrè, Milano 2007; L. BUFFONI, La metamorfosi della funzione di controllo nella Repubblica delle Autonomie. Saggio critico sull’art. 120 comma II, della Costituzione, Giappichelli, Torino 2007; M. BELLETTI, Art. 120 Cost., a cura di S. Bartole e R. Bin, Commento breve, II ed., Cedam, Padova 2008; G. FONTANA, I poteri sostitutivi nella Repubblica delle Autonomie, in Rassegna parlamentare n.4, 2006. Vedi anche G. AMOROSO, Legge di delega e principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, in Foro it., 2017; A. GRATTERI, La faticosa emersione del principio costituzionale di leale collaborazione, a cura di E. Bettinelli, F. Rigano, La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino 2004; S. BARTOLE, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale, in Le Regioni 2004; L. VIOLINI, I confini della sussidiarietà: potestà legislativa “concorrente”, leale collaborazione e strict scrutiny, in Forum di Quaderni costituzionali 2003; A. MOSCARINI, Sussidiarietà e SupremacyClause sono davvero perfettamente equivalenti?, In Forum di Quaderni costituzionali, 2003; A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2003; O. CHESSA, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto, in Forum  di  Quaderni costituzionali, 2004.

[7] Cfr. D. MARONA, Commento all’ art. 117 co. 3 Cost., il Mulino, 2018 e le precisazioni della Corte cost.: in termini di separazione di competenze, sent. 282/2002 e 30/2005, sull’esigenza di unitarietà delle discipline sent. 430/2007, 237/2009 e 361/2003, sulla chiamata in sussidiarietà sent., 303/2003. In riferimento all’attuale gestione della tutela della salute cfr.: S. CARITA, La tutela della salute pubblica e l’ambito dei poteri emergenziali in deroga alle disposizioni vigenti ai tempi del coronavirus, in Il Diritto Amministrativo, 2020. Per una più ampia visione del carattere concorrenziale delle Regioni vedi, V. CRISAFULLI, La legge regionale nel sistema costituzionale delle fonti, in Rivista trimestrale del diritto pubblico, 1960; A. PAOLETTI, Leggi-cornice e Regioni. Crisi di un modello, Giuffrè, Milano 2001; D. MORANA, La “nuova” potestà concorrente nell’attuazione del Titolo V, in Edizioni Scientifiche Italiane, Le materie di competenza regionale. Commentario, a cura di G. Guzzetta, F.S. Marini e D. Morana, Napoli 2015; A. D’ATENA, Diritto Regionale, III ed., Giappichelli, Torino 2017; F. BENELLI, Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie fra Stato e Regioni e sul declino del principio di leale collaborazione, in le Regioni n. 2, 2012; E. GIANFRANCESCO, Undici anni dopo: le Regioni, la Corte, la crisi, in La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo, vol. I, a cura di N. Viceconte, Giuffrè, Milano 2013.

[8] Cfr. art. 3, co. 2, d.l. del 23 Febbraio 2020 e d.p.c. 8 Marzo 2020.

[9] Nella sent. 51/1991, la Corte Cost. ha precisato che l’art. 120 Cost. vieta che le autonomie locali ostacolino la libera circolazione, in coordinazione con l’art. 16 e col dettato dell’unità e indivisibilità della Repubblica dell’art. 5. Tuttavia, tale divieto non è assoluto, infatti per esigenze superiori come la saluta pubblica e quindi per interessi nazionali decisi dallo Stato, le Regioni trovano la propria legittimazione per eseguire le limitazioni previste dagli atti statali. In riferimento al pluralismo istituzionale per la gestione dell’emergenza si veda l’art. 2 co. 1 e 3 co. 1 del d.l. 19/2020, che prevedono modalità di interventi restrittivi per Regioni e Comuni «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio» e precisano i limiti degli interventi temporali e sostanziali consentiti alle Regioni.

[10] Istituito con l’ordinanza della protezione civile n. 630 del 23 Febbraio 2020, nell’art. 2 co. 1 del d.l. 19/2020 precisa che i Dpcm siano preceduti di norma dal parere del comitato tecnico-scientifico, che è chiamato a valutarne «i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità». Si veda M. TERZI, Ancora sul rapporto tra tecnica e politica nell’attuale emergenza di sanità pubblica: dal Comitato tecnico-scientifico al Comitato di esperti in materia economica e sociale, in forum di quaderni costituzionali, 12 maggio 2020.

[11] Per un confronto con le epidemie e pandemie avvenute storicamente si veda: G. IPPOLITO, E. GIRARDI, C. PULCINELLI, Malattie infettive emergenti del XXI secolo, in Treccani, 2010 visibile in http://www.treccani.it/enciclopedia/malattie-infettive-emergenti_%28XXI-Secolo%29/ ; Le Pandemie influenzali del ventesimo secolo, nel potale dell’epidemiologia per la sanità pubblica, a cura dell’istituto superiore della sanità, nel sito https://www.epicentro.iss.it/passi/storiePandemia ; C. ACOCELLA, L’epidemia come metafora della sospensione della compressione delle libertà fondamentali. Rileggendo la peste di Camus, in Riv. Diritti regionali, 28 Marzo 2020; S. COSIMI, Breve storia della quarantena, dalla peste bubbonica al coranavirus, 20 marzo 2020, consultabile in rete ( https://www.esquire.com/it/lifestyle/tecnologia/a31280857/quarantena-storia / ); N. CASELLA, Covid-19 e influenza spagnola 1918: analogie, differenze e lezione del passato valide anche per il presente, in Pharmastar il giornale online, 3 aprile 2020, ( https://www.pharmastar.it/news/covid19/covid-19-e-influenza-spagnola-del-1918-analogie-differenze-e-lezioni-del-passato-valide-anche-per-il-presente-31859. ); H. MORRIS, Influenza asiatica v. Coronavirus: un tempo diverso, problema simile, in New Decoder, 5 marzo 2020; A. JODICE, Coronavirus e Sars, la storia si ripete. Ecco cosa è successo nel 2003, in Sanità informazione, 27 gennaio 2020,( https://www.sanitainformazione.it/salute/coronavirus-sars-storia-ripete/); P. POLICA di AGI, Cosa fu la Sars e perché si torna a parlarne, in Agi, 18 gennaio 2020; G. DOTTI, Coronavirus, quello che abbiamo imparato della pandemie del passato, Wired, 25 gennaio 2020, ( https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/01/25/coronavirus-imparato-epidemie-passato/).

[12] Sul ruolo centrale dell’esecutivo, davanti al profilo costituzionalmente problematico delle limitazioni di quelle libertà che godono di una tutela costituzionale estesa, si vedano: A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19, in Forum Quaderni Costituzionali, 1, 2020; A. CASSESE, nell’intervista su «Emergenza coronavirus: sospensione dei diritti», rilasciata a Radio Radicale il 6 marzo 2020, (www.radioradicale.it ); E. FAVERO, Limitazioni alle libertà costituzionali, cit., 2. Sulle modalità per gli spostamenti si veda F. LOMBARDI, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autocertificazione, in Giurisprudenza penale, 2020. Cfr. anche l’art. 12, c. 2 del Patto sui diritti civili e politici «2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio»; l’art. 2, c. 2 del Prot. IV della Cedu «2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo».

[13] Art. 16 co. 1 Cost. Sulle considerazioni dello strumento di riserva di legge rinforzata per contenuto, stabilita dall’art. 16 Cost. al cospetto della pandemia si veda S.G. GUIZZI, Stato costituzionale di diritto di emergenza Covid-19: note minime, in magistraturaindipendente.it, 18 aprile 2020, par. 5.

[14] L’art 77 cost., attribuisce al Governo il potere di adottare un decreto-legge, una fonte normativa primaria, quando ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza, la così detta riserva di legge nega quindi che la disciplina di una determinata materia possa essere regolata da fonti di tipo secondario. Per una approfondita spiegazione sull’adozione dei decreti-legge si veda G. VERGOTTINI e T. E. FROSINI, Istituzioni di Diritto Pubblico, CEDAM, 2019, 87 e ss. Col d.l.6/2020 sono state introdotte come fonti secondarie i DPCM, insieme alle Ordinanze regionali e sindacali. Sui profili attinenti alla scelta delle fonti per l’introduzione delle misure in risposta alla crisi sanitaria si veda: M. Ainis, Il bisticcio del potere, La Repubblica, 3 marzo 2020; M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 marzo 2020; F. CLEMENTI, Coronavirus, quando l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto-legge che un Dpcm, Il Sole 24Ore, 13 marzo 2020 e Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, AIC, 7 aprile 2020; L. CASAROTTI, L’emergenza per decreto, in jacobinitalia.it, 13 marzo 2020; M. PLUTINO, I decreti di Conte sul Coronavirus, Il Riformista, 14 marzo 2020; I.M. PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in questione giustizia, 18 marzo 2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti alla prova dell’emergenza, in rivista AIC, 10 Aprile 2020; S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in rivista AIC, 11 Giugno 2020; A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020, 11 giugno 2020; S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio AIC, 3, 2020; E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in BioLaw Journal 2, 2020; A. PALMA, Libertà e doveri: questioni costituzionali alla luce dell’emergenza Covid-19, in BioLaw Journal 2, 2020; A. LAURO, Urgenza e legalità ai tempi del Covid-19: fra limiti imprescindibili e necessaria flessibilità, in BioLaw Journal 2, 2020.; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal 2, 2020; F. GATTA, Covid-19: il quadro dell’ordinamento d’emergenza, in ius in itinere, 2020.

[15] S. BARTOLE, R. BIN, Commento breve alla Costituzione, CEDAM, Padova 2008; L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Giuffrè, Milano 1962; M. GALIZIA, Libertà di circolazione e soggiorno, a cura di P. Barile, Giuffrè, Milano 1967; A. BARBERA, Note preliminari in tema di libertà di circolazione e soggiorno, in Riv. dir. pubbl., 1962.

[16] Si vedano: Ordinanza del Ministero della salute del 21 Febbraio 2020 per fronteggiare il primo focolaio nel nord Italia; il d.l. n.6 del 2020 in cui l’art. 1 prevedeva il divieto di allontanamento dal comune e limitazioni per i trasporti pubblici; i Dpcm dell’8 e del 9 Marzo 2020 dove alcune zone del nord prima e l’intero Stato dopo, sono state definite zone rosse vietando lo spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo (Dpcm 8 marzo), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (col Dpcm 9 Marzo valido in tutta Italia); il Dpcm dell’11 Marzo 2020 in cui si prevede la possibilità per il Presidente della Regione di attuare misure più restrittive di quelle già previste dal Governo. Il d.l. n. 6 è stato poi abrogato col d.l. n.19 del 25 Marzo 2020 facendo salve le disposizioni del Dpcm 8,9,1, e 22 Marzo.

[17] Il direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha qualificato la diffusione del coronavirus come “public health emergency of international concern”. Si veda il documento del 19 Marzo 2020 posto come guida agli Stati membri per le misure di quarantena https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19) . Per una comparazione tra Stati cfr. G. BINACO e L. CHIUSI CURZI, Immunità (degli stati esteri) dal Covid-19: Prospettive italiane e statunitensi, in forum quaderni costituzionali, 1 luglio 2020. Per un confronto sulle iniziali misure adottate dagli Stati mondiali si veda: https://www.key4biz.it/coronavirus-gli-stati-uniti-bloccano-i-viaggi-dallue-per-30-giorni/294581 / sui blocchi operati dagli Stati Uniti che non limitano con l’area di Shengen il flusso commerciale ma solo gli spostamenti di cittadini; sulla situazione di chiusura in Austria e Nuova Zelanda si veda https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/18/coronavirus-in-australia-la-popolazione-e-in-preda-al-panico-ovvio-quando-la-politica-non-decide/5739551 /.

[18] Sulle attribuzioni delle competenze: TUE artt. 4 e 5.; TFUE art. 3 e ss. In relazione alla tutela della salute pubblica, il ruolo dell’UE risulta essere quello di promuovere la collaborazione fra gli Stati e «sostenere la prevenzione e protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo»: Art. 196 TFUE e art. 168 co. 1 TFUE il quale si riferisce specificatamente al miglioramento della sanità pubblica e alla lotta contro gravi minacce per la salute. Con la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, in GU OJ L 293, 5.11.2013, p. 1, l’UE istituisce un monitoraggio, come rete di sorveglianza per le minacce epidemiologiche, SARR.

[19] Si veda ad esempio la Germania e l’Austria che hanno accolto nei loro ospedali pazienti italiani per semplificare l’operato del sistema sanitario nazionale già stremato.

[20] Firmata a Roma nel 1950 dal Consiglio d'Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE).

[21] G. PINO, Diritti fondamentali e principio di proporzionalità, in Ragion Pratica, 2014, 541 ss.

[22] Art. 15 CEDU. Si tenga in considerazione anche il PEDS, il Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017, nel corso del Vertice sociale di Göteborg, dei presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, un atto che non ha un valore giuridico vincolante ma ha come obiettivo quello di riunire diritti e principi già presenti nell’acquis dell’UE e nelle normative internazionali, al fine di renderli maggiormente visibili, comprensibili ed espliciti per i cittadini e per gli attori a tutti i livelli. (https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it )

[23] A titolo di esempio: l’Italia ha chiuso i voli con la Cina dal 30 Gennaio 2020, gli Stati Uniti hanno chiuso dal 11 Marzo 2020 i voli per l’Europa, la decisione europea della sospensione del trattato di Schengen è avvenuta il 16 Marzo 2020. Si vedano le dichiarazioni della Commissione Europea sulle sollecitazioni verso di Stati per scoraggiare i cittadini a limitare i viaggi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN ; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_823  e le guide pubblicate il 30 marzo 2020 nel portale europeo per i viaggi non essenziali verso l’UE, il rimpatrio dei cittadini e la politica dei visti, consultabili in https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200330_covid-19-guidance-implementing-temporary-restriction-non-essential-travel-eu_en

[24] Cfr. art. 8-11 CEDU e art. 2 Prot. 4. Vedi anche Corte europea dei diritti dell’uomo, Enhorn c. Svezia, ricorso n. 56529/00, decisione del 25.01.2005, in cui la Corte ha specificato che al fine di determinare se la restrizione della libertà personale sia compatibile con la Convenzione, e, dunque, se la misura sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito, occorre prendere in considerazione vari elementi quali: la pericolosità della malattia; la possibilità di adottare misure meno lesive della libertà personale dell’individui; la durata della limitazione.

[25] È un protocollo di emergenza che comporta l’isolamento di aree e persone ed evita il crearsi di assembramenti. Dopo la Cina, gli Stati europei hanno avviato le procedure di lockdown dal 17 marzo 2020.

[26] Essendo lo Stato un’istituzione territoriale, esercita la sua sovranità all’interno delle sue frontiere. Per un confronto sul territorio come elemento costitutivo di uno Stato si veda G. de VERGOTTINI e T. FROSINI, Diritto Pubblico, CEDAM, Milano 2019. La sovranità statale è stata modificata con la creazione dell’area sovranazionale dell’Unione europea, di cui fanno parte 27 Stati, si veda a riguardo art. 11 Cost. italiana. Per uno studio sulla globalizzazione dell’Unione europea nella sua governance multilivello, si veda I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism in the European Union, WHI -Paper 5/02, 200; W. SCHARPF, Governare l’Europa: Legittimità democratica ed efficacia delle politiche nell’Unione Europea, Bologna, 1999. Per un confronto sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea dal 1° febbraio 2020, si può prendere visione dal sito della Commissione europea https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_it. Per un approfondimento sull’esercizio del diritto della libertà di circolazione si veda O. MARZOCCHI, Libera circolazione delle persone, in Parlamento europeo, 2020, (https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_4.1.3.pdf) .

[27] Il mercato unico dell’UE è stato istituito nel 1993. Secondo quanto viene descritto dal portale europeo europa.eu: «L'UE mira a consentire ai suoi cittadini di studiare, vivere, fare acquisti, lavorare e andare in pensione in qualsiasi paese dell'UE e di disporre di prodotti provenienti da tutta Europa. A tale scopo, garantisce la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone in un mercato interno unico a livello dell'UE. Attraverso l'eliminazione di barriere tecniche, giuridiche e burocratiche, l'UE permette inoltre ai cittadini di commerciare e svolgere attività imprenditoriali liberamente.». Per il suo funzionamento si veda Come funziona il mercato unico, in internazionale.it, 6 Maggio 2019.

[28] Lo spazio di Schengen è quell’area composta da 26 paesi, di cui 22 membri dell’Unione europea e quattro non membri ed è stata creata attraverso un accordo tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi presso la località lussemburghese di Schengen il 14 giugno 1985, completata poi con la Convenzione del 1995. L'accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, formano insieme l’«acquis di Schengen», che è stato integrato nel quadro dell'Unione europea nel 1999 ed è diventato legislazione dell’UE. Per un completo excursus si veda nel sito ufficiale dell’Unione Europea, le tappe storiche che hanno portato alla formazione di un Europa senza frontiere https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_it e https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=it

[29] Art. 48 CEE.

[30] Art. 17 TCE.

[31] Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nota con il nome Carta di Nizza, è stata proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, dal 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha assunto il medesimo valore giuridico di un trattato pienamente vincolante per i Paesi membri.

[32] L’art. 13 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo afferma «Ognuno ha il diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni nazione. Ognuno ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese».

[33] Cfr. nella Gazzetta Ufficiale dell’UE l’art. 2.2 della Convenzione del trattato di Schengen; Reg. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato con Reg. 1051/2013. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l14514

[34] Nel settembre del 2015 per la prima volta, le frontiere vennero chiuse a causa della pressione migratoria, a dare l’avvio alla chiusura fu la Germania sulle frontiere lungo il confine con l’Austria, seguì la decisione a Vienna verso i confini con l’Ungheria, poi la Slovacchia, la Repubblica Ceca, i Paesi Bassi, la Danimarca, e anche la Francia chiese di reintrodurre controlli a Ventimiglia per bloccare i migranti provenienti dall’Italia. Si veda la dichiarazione della Commissione europea a seguito della reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere da parte della Germania, in particolare al confine tedesco-austriaco, dichiarazione 15/5638. Cfr. il giornale Le monde con AP e Reuters, Migrants: plusieurs pays d’Europe rétablissent des contrôles aux frontières, 14 settembre 2015, https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/14/migrants-plusieurs-pays-d-europe-retablissent-des-controles-aux-frontieres_4756596_3214.html . In relazione alla chiusura delle frontiere francesi verso l’Italia si veda A. LEMARIE, Espace Schengen: pour Nicolas Sarkosy, la France doit suivre l’exemple allemand, in Le Monde, 15 settembre 2015.

Per un’analisi sugli sviluppi dei flussi migratori in Italia cfr. M. COLICCI, Le stagioni del governo dell’immigrazione nell’Italia repubblicana e F. Cortese, La crisi migratoria e la gestione amministrativa, in Riv. trimestrale di diritto pubblico, 2019. Si veda anche sent., Corte cost., 10.04.2001, n.105, in Giur. Cost., 2001, 675 in cui la Corte riconosce che il diritto alla libertà personale non può essere scalfito da problemi di sicurezza connessi a flussi migratori incontrollati.

[36] A titolo di esempio: in Spagna ed Estonia dal 17 marzo, Portogallo, Norvegia e Germania dal 16 marzo, in Lituania, Repubblica Ceca e Polonia dal 14 marzo, Svizzera il 13 marzo, Austria 11 marzo.

[37] P. HASKI, Il ritorno delle frontiere dell’Unione europea, in internazionale.it, 17 marzo 2020; G. FIENGO, Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19: la sospensione dell’accordo di Schengen, in DPCE, 29 Marzo 2020; S. CASU, L’Europa si blinda: chiuse le frontiere dello spazio di Schengen, in iusinitinere, pubblicato il 24 Marzo 2020, aggiornato il 28 Marzo 2020.

[38] Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo del 17 marzo 2020, in https://www.consilium.europa.eu . In tali Conclusioni, precisamente si legge: «Dobbiamo garantire il passaggio di medicinali, generi alimentari e merci e i nostri cittadini devono poter rientrare nei propri Paesi. Si troveranno soluzioni adeguate per i lavoratori transfrontalieri. Per limitare la diffusione del virus a livello globale abbiamo convenuto di rafforzare le nostre frontiere esterne applicando per un periodo di 30 giorni una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'UE, sulla base dell'approccio proposto dalla Commissione negli orientamenti proposti in materia di gestione delle frontiere».

[39] Il 16 e il 23 marzo, la Commissione ha utilizzato lo strumento dei “soft law”, Orientamenti e Comunicazioni rivolti agli Stati membri, come consigli pratici sulle modalità di gestione delle frontiere, in modo da garantire la vitale circolazione dei beni essenziali e al contempo la sicurezza pubblica.  L’8 Aprile ha invitato gli Stati membri e gli stati Schengen non UE, a prorogare attraverso un’azione coordinata, le restrizioni per i viaggi non essenziali nell’UE fino al 15 maggio. Per un approfondimento sui soft law cfr. A. Di PASCALE, Gli atti atipici nel sistema delle fonti del diritto dell’Unione europea, Milano 2017; P. DE LUCA, Gli atti atipici nel diritto dell’Unione europea, Torino 2012; G. FIENGO, Gli atti atipici della Comunità europea, Napoli 2008. Per una visione dei testi emanati dalla Commissione: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-115-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN  ; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_assessment_of_state_of_play_of_the_communication_on_non-essential_travel.pdf . Vedi anche https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_510  e https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

[40] G. FIENGO, cit., 8.

[41] Regolamento 562/2006 UE.

[42] Artt. 25 e 26

[43] Reg., UE 2226/2017; Reg. CE 767/2008; Reg. UE 1077/2001; Reg. UE 817/2019; Reg. UE 818/2019.

[44] Reg., UE 1053/2013 del Consiglio e Re., UE 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[45] Sent. Corte cost. 250/2010 in cui si afferma in relazione alla funzione di tutela dei confini degli Stati membri che «il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenti un profilo essenziale dello Stato in quanto espressione del controllo del territorio».

[46] EWRS è una piattaforma web istituita nel 1998, che collega la Commissione europea, l'ECDC e le autorità di sanità pubblica nei paesi UE / SEE responsabili delle misure per controllare le gravi minacce transfrontaliere alla salute, comprese le malattie trasmissibili.

[47] ECDC, l’agenzia dell’UE istituita nel 2005, ha sede a Solna, ha come scopo quello di rafforzare le difese dell’Europa contro le malattie infettive, valutando la minaccia dal punto di vista scientifico, fornendo frequenti aggiornamenti epidemiologici e supporto tecnico dando indicazioni su come rispondere al meglio https://www.ecdc.europa.eu/en .

[48] Sent., Corte cost., 15/1982.

[49] Tenendo conto delle competenze del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, del gruppo consultivo della Commissione sul coronavirus, dell'esperienza degli Stati membri e degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui si sottolinea la temporaneità delle restrizioni attuate, la Commissione europea ha programmato una graduale riapertura, l’intero testo si può trovare in https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_it.pdf .  Si veda anche il sito dell’UE con le linee guida per riprendere i viaggi in sicurezza dal 15 giugno: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_it .

[51] Da settembre l’Ungheria ha posto restrizioni agli ingressi, confermate per tutto il mese di ottobre: https://ungherianews.com/2020/09/28/confermate-restrizioni-sugli-ingressi-in-ungheria-anche-a-ottobre/ . Nel sito del Ministero della Salute italiano ci sono gli elenchi con le limitazioni a seconda del Paese di provenienza: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . Si veda a titolo di esempio sulla prospettiva mondiale la linea del governo australiano che sin dall’inizio dell’epidemia ha dichiarato la volontà di chiusura delle frontiere per tutto il 2021 sino all’arrivo del vaccino: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/09/coronavirus-la-linea-dellaustralia-frontiere-chiuse-per-tutto-il-2021-fino-al-vaccino/5960468/ . Ad ottobre l’Irlanda è il primo paese europeo a tornare in lockdown, rimane chiuso il confine tra Canata e USA, verso un lockdown totale anche l’Iran, si può vedere la notizia su https://tg24.sky.it/mondo/2020/10/20/coronavirus-mondo .

[53] Si veda il commento all’art 16 della Costituzione di L. Castelli nel commentario del Mulino 2018; sulla differenza tra cittadino e straniero si veda A. MACRILLO, Il diritto degli stranieri, CEDAM, Padova 2014, 25 ss.; sulla titolarità e godimento dei diritti degli stranieri, si veda L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri, in federalismi.it, numero speciale 2/2019. Il termine cittadinanza è una chiave di differenziazione molto incisiva, ne è un esempio il diritto giapponese, secondo cui “a person whom the Minister of Justice has reasonable grounds to believe is likely to commit an act which could be detrimental to the interests or public security of Japan” art. 5 ICRRA, la discrezionalità che la legge giapponese conferisce al ministro della giustizia è data dalla Costituzione che non include testualmente gli stranieri come destinatari della sua selezione di diritti, solo nel 1978 alla Corte Suprema si è espressa estendendo i diritti anche agli stranieri, purché non ci si riferisca ai diritti che per loro natura sono rivolti esclusivamente ai cittadini (Sup. Ct. G. B., 10/04/1978, 32 Minshu 1223), poiché non esiste alcun dovere costituzionale sull’ingresso di stranieri, their rights do “not extend so far as to bind the exercise of discretionary power of the state”, lasciando dunque la discrezionalità di scelta al ministro pur sempre considerando sia l’art. 14 sul divieto di discriminazione sia l’art. 12 sul benessere pubblico; si veda a riguardo M. KNÖR, New Salt into an Open Wound, (https://verfassungsblog.de/new-salt-into-an-open-wound/) .

[54] Art. 20 TFUE.

[55] La cittadinanza europea è stata introdotta col trattato di Maastricht nel 1992, sottolineando le differenze tra straniero comunitario ed extracomunitario, da valenza al significato di cittadino non facente parte dell’Unione europea. L’art. 21 TFUE: diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è probabilmente il fulcro più significativo della differenza tra extracomunitario e cittadino europeo. Si veda anche Direttiva comunitaria 38/2004 sulla libera circolazione ed attuata in Italia col dlg. 30/2007. Sul concetto identitario di cultura europea si cfr. G. ROMEO, Diritti fondamentali e immigrazione, in federalismi.it, e anche La cittadinanza sociale nell’era del cosmopolitismo: uno studio comparato, CEDAM, 2012. Cfr. G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali: l’esperienza italiana tra storia, costituzione e prospettive europee, Napoli 2007; A.M. CALAMIA, M. DIFILIPPO e M. GESTRI, Immigrazione, diritto diritti: profili internazionalistici ed europei, Padova 2012; C. BOTRUGNO, Immigrazione ed Unione europea: un excursus storico ragionato, in Sociologia dir. 1/2014; A. TOMASELLI, Sicurezza ed immigrazione nell’UE: profili di diritto europeo e riflessioni critiche, in Riv. cooper. giurid. intern. 56/2017.

[56] Corte cost. 104/1969; 148/2008. Si veda anche C. BASSU, Diritti e doveri del «nuovo» popolo italiano, in AREL I/2010; B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Atti del XXIV Convegno annuale A.I.C., Cagliari 16-17 ottobre 2009, Jovene, Napoli 2010; cfr. anche di E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Eterogeneità dei principi, pluralità delle forme, CEDAM, Padova 1997 e La cittadinanza: appartenenza, identità e partecipazione dello Stato liberale alla democrazia contemporanea, a cura di L. Violante, Storia d’Italia- Annali 14: Legge Diritto Giustizia, Einaudi, Torino 1998 e anche Status costituzionale dello straniero, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XI, Utet, Torino 1999.

[57] A. MACRILLO, cit., 10; R. CHERCHI, Lo straniero e la Costituzione. Ingresso, soggiorno e allontanamento, Jovene, Napoli 2012; P. TANCATI, Le libertà civili del non cittadino: attitudine conformità della legge, assetti irriducibili di garanzia, peculiarità degli apporti del parametro internazionale, 2010; M. SAVINO, Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quaderni costituzionali n. 1, 2017; F. MARCELLI, Immigrazione, asilo e cittadinanza universale, in Editoriale scientifica, 2013.

[58] P. ODDI, La tutala giurisdizionale dei migranti e il ruolo dell’avvocato “immigrazionista, in federalismi.it, numero speciale 2/2019. Si veda anche il libro di A. LEOGRANDE, La frontiera, in cui l’autore, attraverso un viaggio a bordo delle navi dell’operazione Mare Nostrum, ricostruisce storie di migranti e descrive la frontiera come un luogo di tutti e di nessuno.

[59] Per un’analisi sul rapporto tra cittadini e UE si veda P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 4 voll, Laterza, Roma-Bari 1999-200. Per un’analisi sulle differenze tra cittadino italiano e straniero si veda, F. BIONDI del MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino 2013, 283; L. ROCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni, in Costituzionalismo.it, 2/2012. Per verificare l’attuazione della solidarietà europea sui rimpatri dei cittadini: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_it#solidariet-europea-nel-rimpatrio-dei-cittadini

[60] Il 2 Aprile 2020, la Commissione ha adottato orientamenti sulla cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali, regionali e locali per facilitare il trasferimento di pazienti da uno Stato membro all'altro: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf .

[62] Rischio denunciato dal comunicato stampa congiunto da parte dell’OHCHR, IOM, UNHCR e OMS del 31 Marzo 2020 https://www.iom.int/news/rights-and-health-refugees-migrants-and-stateless-must-be-protected-covid-19-response . Si veda anche ma monografia di A. PETRELLI, Salute degli immigrati e disuguaglianze socioeconomiche nella popolazione residente in Italia valutate attraverso la rete degli Studi Longitudinali Metropolitani, a cura di A. Di Napoli, in cui attraverso i dati raccolti sono stati realizzati contributi sulle disuguaglianze di salute in Italia e sulla salute della popolazione immigrata, (https://www.inmp.it/pubblicazioni/EP5-6-S1_Full.pdf ) .

[63] Diritto soggettivo che sorge in capo allo straniero, quando viene accertato l’impedimento nel paese d’origine dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il richiedente asilo, per sua definizione è colui che è soggetto a uno status di rifugiato. Tale status ha natura di accertamento, il che equivale a sottolineare che una persona non viene costituita come rifugiato ma riconosciuta in quanto tale quando per timore di essere perseguitato, è costretto a chiedere rifugio in un altro paese. Il diritto all’asilo non è uno status, ma un diritto umano fondamentale, ogni individuo ha diritto di cercare e godere in altri paesi l’asilo dalle persecuzioni.  Diritto sancito dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dalla Convenzione di Ginevra, e dall’art. 14 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. A riguardo si veda: P. BENVENUTI, La Convezione di Ginevra sullo status dei rifugiati, uno sguardo d’insieme, dispense Università Roma Tre, 2004/2005; F. DURANTE, Tutela internazionale dei Rifugiati e dei diritti dell’uomo, in Studi in onore di C. Sperduti, Milano 1984; F. LENZERINI, Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, Giuffrè Editore, Milano 2009; G. GABBAGNANTI, Immigrazione, diritto di asilo e libertà di circolazione delle persone nella prospettiva dell’Unione Europea, estratto dal Trimestrale “Diritto comunitario e degli scambi internazionalivol.1/1995, in Editoriale Scientifica; M. GIULIANO, diritto di Asilo, diritto internazionale, in Enciclopedia del diritto, vol. III, Giuffrè, Milano 1958. Sulla natura di accertamento dello Status di rifugiato si è espressa la Cass. civ., 11/07/2002, n. 3874 in relazione a quanto previsto dalla Conv. di Ginevra, «lo status di rifugiato sorge quando vi siano discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o religioso, ed anche discriminazioni che comportino la limitazione della libertà di culto e di opinione pubblica». Sul diritto di asilo come diritto umano fondamentale si veda l’art. 1 co. 3 Cost. italiana e Sent. 01/10/99 Tribunale di Roma, in Riv. dir. int. 200, 249 ss.; l’art. 14 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948; e P. CARRETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, III ed., Giappichelli Editore, Torino 2011.

[64] Secondo il vademecum pubblicato nel sito del ministero dell’interno, (https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0728_vademecum_richiedenti_asilo.pdf ) si chiarisce come per riconoscere lo status di rifugiato, il soggetto interessato è colui che ha un timore fondato di persecuzione per la propria vita, libertà personale e violazione gravi dei propri diritti. Considerando che l’Italia è cofirmataria della Convenzione di Ginevra nel 1951, e della Convenzione di Istanbul 2011 contro la violenza sulle donne, la sezione immigrazione del tribunale di Milano ha concesso la protezione umanitaria a una donna filippina riconoscendo il fondato timore di violenza di genere nel caso in cui la donna fosse tornata nel proprio paese (https://www.corriere.it/digital-edition/CORRIEREFC_NAZIONALE_WEB/2020/08/15/17/palla-filippina-lo-status-di-rifugiata-il-suo-paese-non-tutela-le-donnep_U32001728579192SBB.shtml ). La donna temeva infatti che il marito potesse tornare a maltrattarla, strumentalizzare i figli e impedirle il divorzio, essendo quest’ultimo non previsto dallo stato, si vedano le notizie in tema di divorzio nelle Filippine: https://www.rivistastudio.com/divorzio-illegale-filippine/; https://www.nytimes.com/2018/03/24/world/asia/philippines-divorce-legalization-rodrigo-duterte.html ; https://www.ilpost.it/2020/02/22/filippine-divorzio-illegale/ ; https://www.economist.com/asia/2020/02/13/why-the-philippines-is-the-only-country-where-divorce-is-illegal . Com’è noto la Repubblica delle Filippine, è stata spesso denunciata per la mancanza del rispetto dei diritti umani: significativo è stato corteo di donne a Manila che l’8 Marzo 2019 che ha sfilato chiedendo maggiori diritti per la condizione della donna, in particolar modo per la riproduzione sessuale, denunciando che la proprietà del corpo femminile non appartiene né alla Chiesa e né allo Stato (https://www.quotidiano.net/esteri/filippine-donne-1.4479909 ); ha fatto scalpore la storia raccontata dal Pulizer Alex Tizon sull’Atlantic sulla schiavitù delle donne Filippine (https://www.rivistastudio.com/atlantic-schiava-tizon-lola/ ); il 31 gennaio 2020 è stato presentato all’OHCHR un comunicato informativo sulle gravi violazioni dei diritti umani nelle Filippine in particolar modo sul diritto di aborto delle donne (https://reproductiverights.org/document/ohchr ). Per una panoramica attuale e storica sulla tutela dei diritti nelle Filippine si prenda visione del portale di Amnesty https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/asia-e-pacifico/filippine/ . Sulla struttura governativa e legale dello stato delle Filippine si può visionare il sito https://lospiegone.com/2016/12/07/filippine-un-arcipelago-di-contraddizioni/ .

[65] Art. 17 paragrafo 2 del regolamento Dublino III. Cfr. M.M. PAPPALARDO, Respingimenti in mare ed emergenza immigrazione: nuove prospettive nel sistema Dublino III, in Comunità intern. 4/2013. Si veda sull’attuale sistema d’asilo https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_it.pdf

[66] Sulle notizie in relazione al minore non accompagnato si veda: Greece: 1000 Vulnerable People Evacuated, Relocation of Children Started, Asylum Procedures Suspended, Renewed Tensions at Turkish Border del 17 Aprile 2020, nel portale ecre https://www.ecre.org/news/news/ . Cfr. L. PURPURA, L’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati. L’esperienza di Palermo, in aggiornamenti sociali, gennaio 2020. L'11 maggio 2020, l'Agenzia per i diritti fondamentali ha pubblicato un rapporto sul trasferimento dei minori non accompagnati, una guida sulle procedure di ricollocamento mantenendo sempre come punto focale l’interesse superiore del minore, per facilitare il ricongiungimento familiare https://fra.europa.eu/en/news/2020/relocation-unaccompanied-children-challenges-and-good-practices e sul sito http://www.asgi.it/minori-stranieri-accertamento-eta/ in cui è contenuta la normativa per l’accertamento dell’età del minore primo di documenti. Si veda il Report di monitoraggio in relazione alla presenza sul territorio dei minori non accompagnati nel portale del ministero del lavoro sino al dicembre 2019, visionabile in https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf e il dossier UNHCR sulla Protezione dei bambini sfollati durante la pandemia di COVID-19, scaricabile dal sito https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78156 . Per quanto riguarda le procedure giudiziarie, sono stati esclusi i rinvii dei termini processuali per i Tribunali minorili per le procedure che riguardano il minore non accompagnato e il ricongiungimento familiare, secondo quanto previsto dal dlg., 18/2020. In tema cfr. S. PESADA, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un’analisi comparata e interdisciplinare, in federalismi.it, numero speciale 2/2019; P. MOROZZA della ROCCA, Luci e ombre della nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati, in Politica del diritto, 4, 2017; G.A. GIUFFRE, Il regime di assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati alla luce della l. n. 47 del 2017, in Federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, 15 novembre 2017. Sulle problematiche create dal Covid-19 si veda la scheda asgi Emergenza Covid- 19 e percorsi dei minori non accompagnati dopo i 18 anni, in asgi.it. Si veda la relazione della ecre sull’attuazione di un regolamento più umano e basato sui diritti in https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/11/Policy-Note-16.pdf . Nel portale CIR Rifugiati, si può prendere visione del report L’emergenza sanitaria Covid-19 e gli effetti sui minori stranieri non accompagnati http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2020/04/Lemergenza-sanitaria-Covid-19-e-gli-effetti-sui-MSNA.pdf . Sul diritto degli stranieri all’unità familiare: art. 8 CEDU; artt. 29, 30 e 31 d. lgs. n. 286/1998; sent. corte cost., 202/2013, la quale ha aggiunto che la condizione di legami familiari nel territorio dello Stato da parte di uno straniero, deve essere valutata prima di ogni rifiuto di rilascio o di rinnovo o di revoca dei permessi di soggiorno. Per uno studio comparatistico sul ricongiungimento familiare si vedano gli artt. L. 313-11, 2 e 14 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, che conferiscono la carte de séjour temporaire portant «vie privée et familiale».

[67] Protocollo elaborato dall’INMP nel 2016 e sperimentato in 132 casi presso gli hotspot di Trapani Milo e Lampedusa, reso possibile grazie alla legge n. 47 del 2017, cosiddetta Legge Zampa, approvato a seguito di un accordo raggiunto durante la Conferenza Unificata del 9 luglio 2020 qui riportato http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf . Il protocollo contiene una procedura univoca e appropriata per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, che considera, nel rispetto del superiore interesse del minore e su richiesta dell’Autorità giudiziaria competente, la valutazione in fasi incrementali: l’intervista sociale, la valutazione psicologica e, solo nei casi in cui permanga un’incertezza, la valutazione pediatrica auxologica, da condurre nelle modalità meno invasive possibile. Si veda la notizia sul portale: https://www.inmp.it/ita/News-e-media/Archivio-Notizie/Approvato-in-Conferenza-unificata-il-protocollo-multidisciplinare-elaborato-dall-INMP-per-l-accertamento-dell-eta-anagrafica-dei-Minori-Stranieri-Non-Accompagnati

[68] Si veda l’art. 103, co. 2-quater d.l. n. 18/2020 proroga al 31 agosto 2020: le autorizzazioni al soggiorno agli stranieri extraUE in possesso di titoli di soggiorno rilasciati da altri Stati UE (cui all’art. 5, co. 7 d. lgs. n. 286/1998); i titoli di viaggio per titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria (di cui all’art. 24 d.lgs. n. 251/2007); i nulla osta al lavoro stagionale, al ricongiungimento familiare e nei particolari lavori previsti negli artt. 27 ss. d. lgs. n. 286/1998. Inoltre, vi è stabilito che le questure potranno riesaminare le domande per i rinnovi, rilasci o concessione in relazione ai permessi di soggiorno dal 16 maggio 2020, lasciando pendenti sino a tale data tutti gli atti a partire dal 23 febbraio 2020.

[69] Si veda la relazione da parte di ECRE, sulla base dei database dell’AIDA e della rete ELENA, sulle misure introdotte dagli Stati sino all’8 maggio https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-INFO-5-May-.pdf . Si veda J. FERNANDEZ, T. F. GRAFF, A. MARIE, Le confinement des garanties des demandeurs d'asile; À propos de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, in comparativecovidlaw.it, dove si espongono alcune misure adottate dal governo francese sulla gestione delle domande di asilo presso i tribunali vista la pandemia, che secondo gli autori pour des raisons non-dirimantes et sous couvert de crise sanitaire, le Gouvernement remet entre les mains d'un unique juge, potentiellement absent de la salle d'audience, le soin d'examiner en dernier ressort et rapidement des craintes de persécution.

[70] Secondo l’art. 35 d. lgs. n. 3286/1998, gli stranieri hanno diritto all’accesso alle cure urgenti o essenziali, anche se continuative, nelle strutture sanitarie ospedaliere o ambulatoriali, tra tali cure espressamente si indicano la profilassi internazionale e gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e la bonifica degli eventuali focolai. Si veda la proposta formulata il 23 aprile 2020 dall’Accademia nazionale dei Lincei, Immigrazione irregolare, Documento della Commissione Covid-19 a cura del Gruppo – Economia e Società, per una migliore tutela della salute individuale e collettiva in https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Commissioni/ANL_Covid19_Doc_Regolarizzazione23aprile2020.pdf .

[71] L’effetto domino causato dal rallentamento delle attività amministrative degli uffici competenti per le valutazioni sulle domande di protezione internazionale ha comportato difficoltà sulle qualificazioni delle permanenze sul territorio italiano e sulle modalità di accoglienza. L’art. 81 bis co. 1 dl., 18/2020 ha prorogato la scadenza sino al 30 giugno 2020 per gli enti titolari dei progetti SIMPRONI che erano in scadenza, stabilisce inoltre che possono sostarvi i titolari di protezione internazionale ed umanitaria, i richiedenti asilo ed i minori stranieri non accompagnati anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture previste dalle disposizioni vigenti, non sono permesse revoche anche se tali persone dovessero perdere i requisiti per la permanenza nelle strutture. Sulle disposizioni per prevenire il Covid-19 presso i centri di accoglienza si veda la circolare del 1° aprile 2020 del capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno. Sulle notizie dei centri di accoglienza si veda Greece: Unrest Amid Intensifying Corona Threat, ECtHR Orders Measures for Vulnerable Groups del 24 Aprile 2020; sempre in Grecia è la notizia sugli incendi nel campo di Samos, Greece: Fires in Samos Camp, Evacuations on Hold, European Cities Offer Relocation, del 30 Aprile 2020; Germany: Asylum-Seekers Tested Positive for COVID-19 in Reception Facility, del 22 maggio 2020, nel portale https://www.ecre.org/news/news/. Casi analoghi sono emersi in America, nei centri di detenzione, non di accoglienza, per i migranti, dove vengono denunciate le scarse condizioni sanitarie igieniche per la tutela e il contenimento del Virus, si vedano le notizie su https://lepersoneeladignita.corriere.it/2020/05/17/usa-rischio-di-pandemia-nei-centri-di-detenzione-per-migranti/ ; https://www.amnestyusa.org/press-releases/first-covid-19-death-in-immigration-detention/ ; https://www.internazionale.it/notizie/2020/07/16/stati-uniti-coronavirus-migranti .

[72] Comunicazione della Commissione europea 2020/ C 126/ 02, sulle linee guida per le procedure di asilo e di rimpatrio che gli Stati devono operare durante il Covid-19: punto 1.3 sulla garanzia delle condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo: Screening sanitario, assistenza sanitaria, quarantena/isolamento.

[73] Per un’analisi dei vari provvedimenti nell’evoluzione delle politiche migratorie italiane cfr., L. EINAUDI, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, Laterza, Roma-Bari, 2007 e M. COLUCCI, Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, Carocci, Roma 2018. Sulle proposte dei permessi di soggiorno per motivi umanitari si può prendere visione di quella formulata da T. BOERI, S. BRIGUGLIO ed E. Di PORTO, Chi e come regolarizzare nell’emergenza coronavirus, in Lavoce.info, 24 aprile 2020, (https://www.lavoce.info/archives/65966/chi-e-come-regolarizzare-nellemergenza-coronavirus/ ).

[74] Dlg. 165/2001.

[75] In relazione al migrante lavoratore diversi autori propongono un’analisi articolata, si veda S. ALLIEVI, G. DELLA ZUANNA, Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione, Laterza, 2016; S. ALLIEVI, Immigrazione. Cambiare tutto, Roma - Bari 2018; T. BOERI, Populismo e stato sociale, Roma - Bari 2017; M.M.C. BRITTON, Migrazioni economiche e ordinamento italiano - Una prospettiva giuslavoristica, Bari 2017. Cfr. anche N. FORLANI, Gli immigrati regolarmente presenti in Italia... Questi sconosciuti! Perché le proposte dei “paladini” dei diritti degli immigrati sono foriere di nuovi guai per gli interessati: alcuni spunti di riflessione su sanatorie, trasformazioni del mercato del lavoro e diffusione del sommerso, in Il punto Pensioni&Lavoro, 21 aprile 2020, (https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/il-punto-di-vista/gli-immigrati-regolarmente-presenti-in-italia-questi-sconosciuti-.html ).

[76] Si veda A. De PETRIS, COVID-19 e immigrazione: l’urgente necessità di una regolarizzazione, in ADiM blog, Analisi & Opinioni, aprile 2020.

[77] L’art. 103, co. 2 quinques: «Le disposizioni di cui al comma 2-quatersi applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Per un confronto comparatistico si veda il Despacho n 3863-B/2020 del 27 marzo 2020, che dispone una deroga temporanea per la domanda di soggiorno in Spagna fino al 30 giugno.

[78] Sulla criticità della tutela prevista dall’art. 103 si veda P. BONETTI, Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione degli stranieri, paragrafo 5, cit., 14, secondo il quale la non obbligatorietà immediata dell’iscrizione al SSN, risulta contraddittoria rispetto all’esigenza di tutela, e allo stesso modo la limitazione delle categorie lavorative, risulta una discrepanza con la volontà di contrastare la pandemia e i rapporti di lavoro irregolari. Sulla regolarizzazione settoriale si veda la proposta di asgi in  https://www.asgi.it/primo-piano/regolarizzazione-stranieri/ . Il 12 Agosto 2020 dopo la richiesta da parte del Ministro delle politiche agricole del 15 Aprile 2020 alla Camera dei deputati, è stato pubblicato in più lingue il documento per la Regolarizzazione dei rapporti di lavoro per i richiedenti asilo, visionabile nel sito del ministero dell’interno https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/informativa_emersione_italiano.pdf , si veda anche https://temi.camera.it/leg18/temi/emergenza-da-covid-19-le-misure-in-materia-di-immigrazione.html .

[79] Corte cost. sent. n. 62/1994. Si veda anche M. PAGGI, La sanatoria ai tempi del coronavirus. Un commento alla regolarizzazione, in asgi.it, 25 maggio 2020.

[80] Cfr. Corte cost. sent. n. 245/2011, n. 299/2010 e n. 249/2010. Le norme internazionali mirano alla lotta dell’immigrazione clandestina favorendo la regolarizzazione del lavoro, a riguardo: artt. 2, 3 e 9 della convenzione n. 143 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata dalla Conferenza generale dell’OIL il 24 giugno 1975, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 10 aprile 1981, n. 158. In tema si può confrontare R.M. BATTAGLIA, Le migrazioni abusive e l’occupazione illegale secondo la convenzione n. 143 dell’OIL, in I lavoratori stranieri in Italia. Problemi giuridici dell’assunzione, a cura di G. Gaja, Il Mulino, Bologna 1984; A. ADINOLFI, I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali, 1992.

[81] Si veda la già citata Comunicazione della Commissione europea 2020/ C 126/ 02. Cfr. anche P. BONETTI, Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione degli stranieri, paragrafo 4, cit., 14.

[82] Direttiva dei rimpatri 2008/115/CE art.6 paragrafo 4.

[83] Art. 20 bis d.lgs. 286/1998 introdotto con dl. 113/2018, il quale consente l’accesso regolare al lavoro e l’iscrizione al servizio sanitario per 6 mesi. A riguardo si veda il parere di P. Bonetti, Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione degli stranieri, paragrafo 6, cit., 14, secondo cui è un rimedio che raggiunge quasi tutti gli obbiettivi di una regolarizzazione ampia, soprattutto viste le chiusure delle frontiere e le difficoltà di spostamenti.

[84] Grafico sulla situazione relativa agli sbarchi di migranti sino al 15 Aprile da parte del Ministero dell’interno https://immigrazione.it/docs/2020/cruscotto-statistico-15-aprile-2020.pdf . Cfr. anche Le morti nel Mediterraneo non sono inevitabili! La solidarietà è l’ultimo scudo contro le politiche mortali dell’Unione Europea, in asgi.it, del 22.04.2020; P. KINGSLEY, Malta accusata di sabotaggio della barca di migranti, su nytimes.com, 09.04.2020.

[85] Nonostante i crescenti contagi negli Stati Uniti e America latina, non si sono fermate le richieste e i tentativi da parte dei migranti di raggiugere gli USA, sulle notizie in relazione ai migranti si veda https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Carovana-umana-attraversa-il-confine-tra-Honduras-Guatemala-la-speranza-raggiungere-gli-Usa-ad8df5e8-c2fb-4e8a-9f84-22f7b77dd445.html?refresh_ce ; https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/21/news/coronavirus_il_diktat_di_donald_trump_sospendere_l_immigrazione_negli_usa_-254572273/ ; https://www.ilsole24ore.com/art/trump-contro-crisi-coronavirus-basta-tutta-l-immigrazione-ADkDkZL ; https://www.internazionale.it/liveblog/2020/05/19/migranti-espulsi-usa-covid ; la situazione dei migranti rifugiati dall’America latina si può controllare attraverso il portale https://data2.unhcr.org/en/situations/cam ; sulle notizie dell’evolversi dell’epidemia in America si può prendere visione: https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Americas%20COVID-19%20Update%20-%2018SEP20.pdf , si veda I. SPIGNO, Emergenza sanitaria vs. emergenza costituzionale latina: una prospettiva comparata, in dpceonline.it, 2/2020; https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-stati-uniti/ ; http://www.dpce.it/usa-comparative-covid-law-video-scheda-di-guerino-d-ignazio.html ; http://www.dpce.it/messico-comparative-covid-law-video-scheda-di-irene-spigno.html ; http://www.dpce.it/brasile-comparative-covid-law-video-scheda-di-pier-luigi-petrillo.html .

[86] F. GIUFFRIDA, Migranti, sbarcano in 101 a Pozzallo. Il sindaco «Così i trafficanti aggirano i ‘porti chiusi’ per il coronavirus», 12 Aprile 2020, vedi anche G. RUGGEIRO, Naufragio tra Malta e Libia, 250 migranti soccorsi da un giorno. Sea Watch: «Lasciati morire da soli», 13 Aprile 2020; O. BIBUS, Migranti, la guardia costiera smentisce la Sea Watch: «Nessun naufragio». Sbarcate 77 persone nel Siracusano, del 13 Aprile su OPEN; J. BORG, Situation worsen on stranded cargo ship afeter migrants rescue, 4 maggio 2020 in Times Malta; sulle notizie di sbarchi a Malta si veda 180 Quarantined on Italian Ship while NGO takes Legal Actions against Maltese Decision-Makers, del 24 maggio in ecre https://www.ecre.org/med-180-quarantined-on-italian-ship-while-ngo-takes-legal-actions-against-maltese-decision-makers/ e il comunicato rilasciato dal Med Alarm Phone del 20 maggio https://alarmphone.org/en/2020/05/20/maltas-dangerous-manoeuvres-at-sea/ ; sempre dal portale ecre si veda 12 Left to Die and 182 Stranded as EU States Refuse Rescue, del 17 Aprile 2020.

[87] È possibile prendere visione dei dati giornalieri sugli sbraghi e accoglienza in Italia, sul cruscotto statistico giornaliero a cura del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, sul portale del Ministero dell’interno, Immigrazione e asilo, dati e statistiche: https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/evidenza. Per una confronto sugli sbarchi durante il Covid nel Mediterraneo, in particolar modo con Grecia, Spagna e Italia, si può prendere visione nel portale operativo situazione di rifugiati, https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5226  e sempre allo stesso indirizzo si può prendere visione di una panoramica globale https://data2.unhcr.org/en/situations/covid-19 .

[88] Numerose le testate giornalistiche che post fase due, durante i mesi estivi, denunciano gli sbarchi di migranti positivi al Covid, si veda: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/07/07/news/tutti_negativi_i_180_migranti_della_ocean_viking_terminato_il_trasbordo_sulla_moby_zaza_per_la_quarantena-261183739/ ; https://www.iltempo.it/attualita/2020/08/05/news/sbarchi-immigrati-sette-positivi-coronavirus-porto-empedocle-caltanissetta-14-fuga-matera-basilicata-caos-immigrazione-24107470/https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2020/08/03/news/proseguono-gli-sbarchi-sulla-rotta-algeria-sud-sardegna-1.39154017; https://www.iltempo.it/attualita/2020/08/05/news/sbarchi-immigrati-sette-positivi-coronavirus-porto-empedocle-caltanissetta-14-fuga-matera-basilicata-caos-immigrazione-24107470/ ; due notizie postate dalla testata giornalistica della nuova Sardegna riportano lo sbarco di migranti a porto Pino e i successivi casi di positività: https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2020/06/29/news/immigrati-dall-algeria-alla-sardegna-una-giornata-con-45-sbarchi-1.39022889 e https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2020/07/28/news/tre-positivi-al-coronavirus-fra-i-migranti-sbarcati-sulla-spiaggia-di-porto-pino-1.39133052 ; https://www.ilgiornale.it/news/politica/sicilia-ultimatum-conte-tutti-i-migranti-24-ore-1885150.html ; https://www.ilgiornale.it/news/cronache/emergenza-migranti-ennesimo-sbarco-i-turisti-lampedusa-1885141.html . Si veda l’ordinanza del presidente della Sicilia Musumeci http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B9f5f79ef-03b0-432a-bd75-ef19c5c8a712%7D_sicilia-presidente-ordinanza-33-2020.pdf  dopo gli sbarchi nel mese di Agosto sull’isola: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-29/sbarchi-lampedusa-hotspot-9521103/ ; https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-30/migranti-maxi-sbarco-lampedusa-450-su-peschereccio-9522096/ ; si può prendere visione delle dichiarazioni del presidente e dell’evoluzione della vicenda tra la regione Sicilia e lo Stato italiano dalle notizie riportare nel portale di rainews24, https://www.rainews.it/dl/rainews/ricerca.html?dominio=rainews&s=musumeci ; si veda l’incontro tra il premier Conte e il presidente Musumeci https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/migranti-vertice-lampedusa-conte-musumeci-martello-sea-watch-pozzallo-positivi-covid-1dd15780-8f07-44e7-a4c9-851e8c2370b4.html , e la dichiarazione del Ministro Lamorgese, la quale ricorda che il problema del ricollocamento dei migranti è di competenza statale e non regionale https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/migranti-lamorgese-niente-fondi-a-paese-ue-che-non-collaborano-f6c1c8b0-2297-41a9-a2a2-f83f11adca1a.html .

[91] Si può prendere visione dell’intero documento in https://www.inmp.it/pubblicazioni/Indagine_COVID-19_strutture_accoglienza.pdf .

[92] Si veda la dichiarazione della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, in http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=87436 .

[94] Vedi tab. 12 del documento cit.

[96] Si vedano a riguardo F.M. STORELLI, La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus, in iusinitinere, 28 Marzo 2020 e aggiornato il 9 Aprile 2020.

[97] G. TERRANOVA, La geopolitica del coronavirus tra isolamento nazionalista e solidarietà globale, in ADiM, 31 Marzo 2020; L. ZAFRINI, L’immigrazione come banco di prova per una ripresa inclusiva, in Vita e Pensiero, Il mondo fragile. Scenari globali dopo la pandemia, a cura di R. Caruso e D. Palano, Milano 2020.

[98] Per la diffusione delle comunicazioni per i migranti da parte degli Stati si può vedere https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities e anche http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter/Documents/NEWS . Sulla responsabilità degli stati a un’attenzione per la tutela dei migranti, si veda la nota di orientamento del 26 maggio 2020, da parte del comitato della Nazioni Unite per la protezione dei diritti dei migranti, in cui gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno invitato gli Stati a proteggere i diritti dei migranti e delle loro famiglie, indipendentemente dal loro stato migratorio, durante e dopo la pandemia di COVID-19 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf .

[99] Vedi a riguardo F. PALLANTE, Per scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e comunità, G. Giappichelli Editore, Torino 2018; per un confronto comparatistico vd. C. BASSU, Flussi migratori e democrazie costituzionali: tra diritti umani e sicurezza pubblica, in Riv. trimestrale di diritto pubblico, 2019.

[100] Corte cost., sent., 17.07.2001, n.252, in G.U., 25.07.2001, n. 29.

[101] http://www.immigrazione.biz/upload/decreto_interministeriale_n_150_del_07-04-2020.pdf ; Per un commento su come l’emergenza sanitaria non può essere utilizzata per discriminare i diritti umani, come quello della salute si veda, A. ALGOSTINO, Lo stato di emergenza sanitari e la chiusura dei porti: sommersi e salvati, Rubrica-Diritti-Senza-Confini, in asgi.it 21.04.2020, in cui la professoressa precisa che «Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’«individuo» (art. 32 Cost.), anche del naufrago che ha diritto ad un porto sicuro»; cfr. anche la lettera al Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa scritta da Medici Senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans, Open Arms e Sea-Watch, su immigrazione.it, 11.04.2020. si veda anche la nota dell’ASGI: Soccorsi in mare: ASGI chiede l’immediata revoca del decreto interministeriale del 7 aprile 2020, consultabile in https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/soccorsi-nota/ .

[102] Si veda la dichiarazione del premier Conte nel portale http://www.governo.it/it/media/comunicazioni-conte-parlamento-sulle-ulteriori-iniziative-relazione-all-emergenza-da-covid-19 e anche il dl che proroga lo stato di emergenza sino al 15 ottobre consentendo di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia, nel portale del ministero delle salute: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4994 .

[104] Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, nota anche come SAR, siglata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 Giugno 1985.

[105] Per un approfondimento su tale decreto che confronti anche le zone SAR tra Libia, Malta e Italia, si veda F. MUNARI, Il decreto interministeriale per gestire l’emergenza Covid-19 nell’ambito degli obblighi dell’Italia ai sensi della convenzione SAR: l’insostenibile “intermittenza” del luogo sicuro per i migranti diretti verso l’Italia, in SIDIBlog.org, 16 aprile 2020, (http://www.sidiblog.org/2020/04/16/il-decreto-interministeriale-per-gestire-lemergenza-covid-19-nellambito-degli-obblighi-dellitalia-ai-sensi-della-convenzione-sar-linsostenibile-intermitte/ ). A differenza dell’Italia, Malta non ha accettato le modifiche alla Convenzione SAR del 2004 con le quali si introduce l’obbligo del Place of Safety da parte dello Stato nella cui zona SAR è avvenuto il soccorso, tale posizione che priva Malta di questo obbligo internazionale le consente di richiedere ad altri stati il Place of Safety anche se il soccorso è avvenuto nella zona SAR maltese. La Libia, a luglio del 2018 ha ripristinato la propria zona SAR, ma per la mancanza del rispetto dei diritti fondamentali, l’UNCHR ha dichiarato che non può essere uno stato che possa garantire il Place of Safety. Per le notizie libiche sull’introduzione della SAR e l’impossibilità di gestire il soccorso in mare secondo la Convenzione si Amburbo si vedano le notizie di stampa quali: https://it.euronews.com/2018/07/09/la-libia-crea-la-sua-zona-sar-e-notifica-l-imo-con-il-sostegno-ue- , http://www.vita.it/it/article/2020/04/10/nessuno-salvi-i-migranti-anche-la-libia-si-dichiara-porto-non-sicuro/154973/ .

[106] V. AZZOLINI, Coronavirus e diritto del mare, in lacostituzione.info, 14 Aprile 2020; F.R. TRABUCCO, Prime note al D.P.C.M. 8 marzo 2020: con l’emergenza Coronavirus la gerarchia delle fonti diventa un optional, in www.lexitalia.it; A. ALGOSTINO, Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti, sommersi e salvati, in Questionegiustizia, 21 Aprile 2020. Cfr. anche le fonti del diritto nel manuale Diritto Pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate di T. FROSINI, il Mulino 2019.

[107] Art. 15 co. 1 CEDU «In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale». Si vedano anche gli obblighi internazionali art. 2,3,5 CEDU e art. 4 prot. n. 4 addizionale alla CEDU.

[108] S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari 2012.

[109] Si veda la dichiarazione di Rupert Colville, portavoce dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dell’8 maggio 2020, consultabile in https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25875&LangID=E .

[111] Si veda la nota ASGI del 15 aprile 2020, in cui si chiede l’immediata revoca del decreto interministeriale del 7 aprile 2020, in quanto l’Italia è sempre vincolata all’obbligo di fornire un porto sicuro alle persone salvate in mare: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/Nota-ASGI-porti-e-accoglienza-porti-sicuri-COVID14-4-2020-def.pdf .

[112] Dl. 14 giugno 2019 n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, convertito in Legge 8 agosto 2019, n. 77. Cfr. G. MENTASTI, Il decreto sicurezza diventa legge. Le modifiche introdotte in sede di conversione, in dirittopenalecontemporaneo.it, 2018; M. DANIELE, La detenzione come deterrente dell’immigrazione nel decreto sicurezza, in diritto penale contemporaneo, fascicolo 11/2018; v. il commento pubblicato dall’ASGI, Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, reperibile sul sito all’indirizzo internet https://www.asgi.it/.

[113] Artt. 10,11 3 117 Cost.

[114] United Nations Convention on the Law of the Sea, è la Convenzione europea sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre del 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, firmata dal 164 Stati.

[116] Corte cost., sent. 250 del 2010, cons. dir. 6.2 e 6.3.: «La regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenti un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio». v. anche sentt. nn. 144 del1970 e 104 del 1969: «la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione. E tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli».

[117] G. CATALDI, L’impossibile “interpretazione conforme” del decreto “sicurezza bis” alle norme internazionali sul soccorso in mare, in Asgi, Diritti senza confini, 26 Febbraio 2020.

[118] Si veda il giudizio del Conseil constitutionnel del 6 Luglio 2018, il quale basandosi sul principio di fraternité, ha giudicato illegittime le sanzioni imposte a chi si rende colpevole di reati di solidarietà recando aiuto a migranti irregolari, mossi esclusivamente da ragioni umanitarie. A riguardo cfr. C. SEVERINO, Uno sguardo Oltrape. Aspetti problematici della disciplina dell’immigrazione in Francia, in federalismi.it, numero speciale 2/2019.

[119] Art. 11 dell’International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Assistance and Salvage at Sea, adottata il 23 Settembre 1910, entrata in vigore il 10 Marzo 1913; art. 8 dell’International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Collision between Vessels, adottata il 23 Settembre 1910 ed entrata in vigore ilmarzo 1913.

[120] United Nations Convention on the Law of the Sea, adottata il 10 Dicembre 1982 a Montego Bay, entrata in vigore nel 1994 (CNUDM); International Convention for the Safety of Live at Sea (SOLAS), adottata il 10 Novembre del 1974 ed entrata in vigore nel 1980, emendata nel 2004 vincolando tutti gli Stati ad eccezione di Malta;

[121] I. PAPANICOLOPUPU, The duty to rescue at sea, in peacetime and in war: A general overview, in 98 International Review of the Red Cross, 2016.

[122] J.E. NOVEA, The Territorial Sea and Contiguous Zone, in Oxford University Press, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, a cura di D.R. Rothwell, A.G. Oude Elferink, K.N. Scott e T. Stephens, Oxford 2015,104.

[123] SAR, emendata nel 2004 per 109 Stati. Vedi anche art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), resa esecutiva in Italia con legge 2 dicembre 1994 n. 689, che codifica un principio antichissimo di diritto consuetudinario, e cioè l’obbligo di soccorso in mare, senza alcuna indicazione o limitazione geografica, e precisando anche la necessità che lo Stato promuova «la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso».

[124] I. PAPANICOLOPUPU, Le operzioni di Search and Rescue: problemi e lacune del diritto internazionale, in Riv. trimestrale di diritto pubblico, 2019. In riferimento all’introduzione di norme che puniscono il soccorso in mare nella misura in cui questa condotta sia approssimata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina, si veda L. MASERA, La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno Stato democratico, in federalismi.it, numero speciale. 2/2019, e anche L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?, in Quest. giust. Riv. trim. n. 2/2018; C. CATTANEO e M. D’AMICO, I diritti annegati. I morti senza nome nel Mediterraneo, FrancoAngeli, Milano 2016; S. BERNARDI, I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare, in Riv. trim dir. pen. cont. 1/2018.

[126] G. CATALDI, cit., 20.

[127] Linee guida dell’International Maritime Organizazion (IMO) «a location where rescue operetions are considered to terminate. It is salso place where the survivors’ safety of life is no longer threatend and where their basic human needs (such as food, shelter and medical needs) can be met. Further, it is a place from which transportation arrangements can be made for the survivors’ next or final destination», in Resolution 167(78) of the IMO Maritime Safety Commitee, containing Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, IMO Doc. MSC 78/26/Add.2 del 20 Maggio 2004, par.6.12.

[128] In proposito si vedano affermazioni del gip di Trapani, decisione del 3 giugno 2019 nel caso Vos-Thalassa, che riconosce l’esimente della legittima difesa nel caso di migranti soccorsi e ribellatisi con la forza all’accompagnamento coatto verso la Libia. In dottrina si rinvia a T. SCOVAZZI, La tutela della vita umana in mare, con particolare riferimento agli immigrati clandestini diretti verso l’Italia, in Rivista di Diritto internazionale, 2005, 106 ss.

[129] Il 20 Marzo 2020, l’OMS definì la situazione come una pandemia word healt organization, in Statement on the second meeting of the International Health Organization, Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV), in https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov ).

[130] Reg. 604/2003 Dublino III; Reg. 603/2013 Eurodac; Direttiva sulle qualifiche 95/2011; Direttiva sull’accoglienza 33/2013; art. 78 TFUE.

[131] Si vedano, al riguardo, F. PADDEU, F. JEPHCOTT, COVID and Defences in the Law of State Responsibility: Part I, in EJIL Talks!, 17 marzo 2020 (https://www.ejiltalk.org/covid-19-and-defences-in-the-law-of-state-responsibility-part-i/ ); F. PADDEU, F. JEPHCOTT, COVID and Defences in the Law of State Responsibility: Part II, in EJIL Talks!, 17 marzo 2020  (https://www.ejiltalk.org/covid-19-and-defences-in-the-law-of-state-responsibility-part-ii/ ).

[132] Il 31 marzo l’OHCHR, IOM, UNHCR e OMS, hanno emanato un comunicato stampa congiunto in cui hanno dichiarato: «È di vitale importanza assicurare che tutti, migranti e rifugiati compresi, possano accedere in modo paritario ai servizi sanitari e siano inclusi efficacemente nei piani nazionali di risposta all’emergenza COVID-19, incluse le misure di prevenzione e la possibilità di sottoporsi a esami clinici e terapie. Tale inclusione permetterà non solo di proteggere i diritti di rifugiati e migranti, ma anche di tutelare la salute pubblica e contenere la diffusione globale di COVID-19».

[133] III Sezione Penale, sent. 6626/20 e CE delibera 1821/2011, secondo cui “the notion of “place of safety” should not be restricted solely to the physical protection of people, but necessarily also entails respect for their fundamental rights”, consultabile all’indirizzo https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18006&lang=en . Nei mesi di Settembre e Ottobre, l’Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione (ASGI), ha più volte denunciato illegalità di tali procedure: https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/stranieri-navi-quarantena-illegali-trasferimenti/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_152020&utm_medium=email .

[134] Cfr. P. BONETTI cit., 14. Si prenda visione delle notizie da parte delle testate giornalistiche, in riferimento per esempio al caso Moby-Zazà https://www.lastampa.it/cronaca/2020/06/21/news/211-migranti-saliranno-sulla-moby-zaza-per-la-quarantena-dopo-lo-sbarco-1.38993298 , e al recente caso di un giovane migrante morto per Covid-19 dopo la quarantena presso la nave Allegra https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-morto-il-15enne-sbarcato-da-nave-quarantena-continua . Si veda anche il decreto 3 Aprile 2017 del Ministero della Salute, dettante le linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Si veda anche il protocollo n. 28 del Garante Nazionale per i diritti dei detenuti secondo cui «La realizzazione delle misure di quarantena in luoghi straordinari ed eccezionali non può comportare una situazione di “limbo”: le persone migranti sono sotto la giurisdizione dello Stato italiano ai fini delle misure sanitarie loro imposte, ma al contempo non hanno la possibilità – e per un periodo di tempo non indifferente – di esercitare i diritti che il nostro Paese riconosce e tutela. Non possono chiedere asilo, non sono di fatto –e quanto meno temporaneamente – tutelati in quanto vittime di tratta o minori stranieri non accompagnati, né possono tempestivamente accedere alle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino. –procedure peraltro che hanno una loro intrinseca scadenza. Ovviamente, a queste tutele si aggiunge la garanzia fondamentale di ogni persona privata della libertà di ricevere informazioni chiare ed esaustive sulle ragioni alla base della misura restrittiva. A tale proposito, la titubanza delle Autorità nel fornire informazioni certe relativamente alla destinazione delle persone a bordo della nave non appare rassicurante. Sotto tale profilo, l’imposizione di un periodo di quarantena nei confronti di persone per le quali non è al momento possibile indicare una soluzione di accoglienza appare contraddittoria e critica».

[135] Si veda la nota asgi del 15 settembre https://www.asgi.it/primo-piano/udine-migranti-nei-bus-lettera-inumano-degradante/  e l’articolo di E. Camilli, Migrnati. Bus quanrantena a Udine “condizioni decabili, a bordo anche minori”, del 18 settembre su redattore sociale https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/bus_quarantena_a_udine_condizioni_deprecabili_a_bordo_anche_minori e l’articolo antecedente datato al 16 settembre https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/migranti_il_caso_dei_bus_quarantena_a_udine_vergognoso . Si può prendere visione della notizia anche dalle testate giornalistiche quali la Repubblica e il Fatto quotidiano: https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/09/07/news/udine_trenta_migranti_in_quarantena_sui_bus_aspettiamo_un_tetto_-266532240/ https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/09/migranti-in-quarantena-per-quattro-giorni-su-un-pullman-a-udine-interviene-la-caritas-e-fedriga-minaccia-ordinanza-alla-musumeci/5925482/ . Dopo svariati giorni i migranti sono stati traferiti con provvedimento del pretto in alcune tende mobili e presso l’ex caserma, si veda la notizia su asgi.it https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/udine-dopo-piu-di-20-giorni-e-finita-per-i-migranti-la-quarantena-nei-bus/ .

[136] M. NOCETTI, La lotta contro il Coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute, in Riv. Federalismi.it, 11 Marzo 2020.

[137] A.M. PELLICCONI, Covid-19: Italy is not a “place of sefety” anymore. Is the decision to close italian ports compliant whit uman rights obligations?, in Ejil: Talk.org, 23 aprile 2020, (https://www.ejiltalk.org/covid-19-italy-is-not-a-place-of-safety-anymore-is-the-decision-to-close-italian-ports-compliant-with-human-rights-obligations/ ).

[138] «Il compito di garantire e attuare i principi costituzionali è di per sé inesauribile e coinvolge tutte le istituzioni repubblicane [..] la piena attuazione dei principi costituzionali ha un carattere corale e richiede l’attiva leale collaborazione di tutte le istituzioni [..] è la Carta costituzionale così com’è – con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie; diritti, doveri e responsabilità̀ – a offrire a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini la bussola che consente di navigare «per l’alto mare aperto» dell’emergenza e del dopo- emergenza che ci attende» relazione del 28 aprile 2020 dell’allora Presidente della Corte costituzionale, consultabile su https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/04/28/pubblicata-la-relazione-della-presidente-marta-cartabia-sullattivita-della-corte-costituzionale-nel-2019/ .

[139] Per approfondire meglio il concetto di situazione emergenziale come eccezione rispetto ai valori giuridicamente tutelati, si veda A. D’ANDREA, Protezione della salute, restrizioni della libertà personale e caos normativo, in Giustizia insieme, 24 marzo 2020; P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano 1988; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano 2003; M. GNES, I limiti del potere d’urgenza, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2005, 645 ss.; M.A. CABIDDU, Necessità ed emergenza ai confini dell’ordinamento, in Amministrare, 2010, 167 ss.; La stessa corte costituzionale consente decreti emergenziali che incidano sulle libertà fondamentali, richiamando però sempre il rispetto dei paletti costituzionali sui diritti garantiti e senza alterare il sistema delle fonti del diritto, sent. 127/1995.

[140] Storico costituzionale e del diritto pubblico, insegna Storia del diritto e Storia delle costituzioni all’Università di Firenze.

[141] M. FIORAVANTI, Art. 2 costituzione italiana, Carocci editore, Roma 2017.

[142] In relazione al principio di eguaglianza espresso dall’art. 3 che recita «tutti i cittadini hanno pari dignità davanti alla legge», la Corte costituzionale ha precisato che non può escludersi vi siano differenze di fatto e di posizioni giuridiche tra cittadino e straniero, tali da giustificare un diverso trattamento di diritti, ma la stessa Consulta invita a una lettura congiunta con l’art. 2 della Costituzione in materia di diritti inviolabili, affermando che questi appartengono all’uomo come essere libero (Corte cost., sent., 25.07.2011, n. 245, in Dir. Fam. Pers., 2012,1, 59) e più precisamente in quanto essere umano a prescindere dalla comunità politica di appartenenza (Corte cost., sent., 10.04.2001, n. 105, in Giur. It., 2002, 1345). Per uno studio approfondito sui diritti degli stranieri rispetto ai cittadini cfr. A. MACRILLO, cit., 10, 25 ss.; G. D’ORAZIO, Effettività dei diritti e condizione dello straniero, DS, 1973; R. CHERCHI, Lo straniero e la Costituzione. Ingresso soggiorno e allontanamento, Jovene, Napoli 2012; G. D’ORAZIO, Condizione dello straniero e “Società democratica”, CEDAM, Padova 1994; G. BASCERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storica costituzionale e prospettive europee, Jovene, Napoli 2007; AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Napoli 2010, atti del XXIV Convegno annuale dell’AIC; A. RUGGERI, Note introduttive a uno studio sui diritti e sui doveri costituzionali degli stranieri, in Rivista AIC 2/2011; M. CARTABIA, Gli «immigrati»  nella  giurisprudenza costituzionale: titolari di diritti e  protagonisti della solidarietà, a cura di C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar e A. Spadaro, Quattro  lezioni  sugli stranieri, Napoli 2016, 1 ss.; M. SAVIANO, Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quaderni costituzionali, 2017, 41 ss.; G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Rivista di diritto costituzionale, 1997.

[143] Cfr. F. COVINO, L’istituzione del servizio civile in Europa simbolo del bisogno improcrastinabile di solidarietà, in Riv. Federalismi.it, 18 Marzo 2020; vedi anche l’articolo di A. GENNARO, Coronavirus, la solidarietà europea che funziona: dall’Inghilterra ai rifugiati di un paesino della Calabria, passando per Germania, Grecia e Austria, del 13 Aprile 2020 su OPEN; sul principio solidaristico e sulla connessione esistente tra libertà e responsabilità v. le considerazioni di G. BASCHERINI, La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità, in Dir. pubbl., 2018.

[144] G. LOMBARDI, Doveri pubblici (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento vol. VI, Giuffrè, Milano 2008; A. BARBERA, Commento all’articolo 2, in Commentario della Costituzione. ART. 1-12. Principi fondamentali, Zanichelli-Il foro Italiano, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1975; cfr. anche S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Giuffrè, 1964, 104, il quale sottolinea la responsabilità civile secondo il principio di solidarietà.

[145] A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enciclopedia giuridica, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1989, vol. XII; G. BONGIOVANNI, Commento all’articolo 2. Diritti inviolabili e libertà, in Barbera, 1997.

[146] D. FLORENZANO ,  D. RE BORGONOVO, F. CORTESE, Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza: un’introduzione, Giappichelli, Torino 2011; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, Torino 2001; A. MORRONE, Art. 2 della Costituzione, in Codice della famiglia, t. I, Costituzione, Carte dei ditti, Quattro codici, Giuffrè, Milano 2009.

[147] Sul bilanciamento tra il diritto alla salute e i diritti costituzionali cfr. le sentenze 82/2013 e 264/2012: “ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”, precisando che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”.

[148] Sulle notizie in relazione al Covid e gli immigranti nel mondo si veda https://www.ilgiornale.it/news/mondo/migranti-regno-unito-sotto-assedio-londra-si-affida-1884956.html

[149] Rivista di diritti Comparati 1/2020: Il senso di Diritto comparati per la crisi: emergenza, protezione dei diritti fondamentali e radici europee in https://www.diritticomparati.it/rivista-quadrimestrale-1-2020/ .

[150] Con esplosione del fenomeno migratorio soprattutto nel Mediterraneo sono emerse le contraddittorietà delle politiche europee sull’immigrazione, i primi drammatici naufragi nel Mediterraneo hanno spinto l’UE ha trovare quattro settori di intervento: Il rafforzamento della presenza in mare; la lotta contro i trafficanti; la prevenzione dei flussi migratori illegali; il rafforzamento della solidarietà̀ e delle responsabilità̀ interne, la solidarietà̀ si esplica nei meccanismi di ricollocazione di emergenza che svolgono la funzione di aiutare gli Stati membri che si trovano in prima linea e che non sono in grado di sopportare il crescente peso dei flussi migratori. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/ . In dottrina si veda S. TORELLI, Emergenza Mediterraneo e migrazione: come può rispondere l’Europa?, ISPI, 2015, Analysis n. 284; G. ARMANO, L’agenzia FRONTEX e l’agenzia europea sull’immigrazione, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, a cura di F.C. Guglia, Ambiente Diritto, fascicolo 1/2020.

[151] D.THYM, The refugee crisi sas challeng of legal design and institutional legitimacy, in 53 CMLR, 2016; F. MAIANI, The reform of the Dublin system and the dystopia of ‘chering people’, in 24 Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017; C. FIJNAUT, The Refugee Crisis: The End of Schengen?, in 23 European Journal of Crime, Criminal Law and Crimanal Justice, 2015; B. CARRa, Refugee without Borders: Legal Implications of the Refugee Crisis in the Schengen Zone, in 38 Michigan Journal of International Law, 2016.

[152] Il trattato di Maastricht sull’Unione europea del 1993 introdusse la competenza in materia di asilo come questione di interesse comune, con il trattato di Amsterdam del 1999 la materia d’asilo acquistò una dimensione comunitaria con la creazione di una politica sopranazionale in materia di immigrazione e asilo, attraverso nome minime comuni. Sull’interconnessione tra lo Spazio di Schengen e il sistema europeo di asilo confronta F. NICOLOSI La riforma del sistema Europe Comune di asilo tra impasse negoziale e miopia normativa, in Riv. trimestrale di diritto pubblico, 2019. Per una panoramica sugli sviluppi delle politiche europee in materia di asilo e migrazione si veda http://www.asylumineurope.org/comparative-reports .

[153] D. THYM e L. TSOURDI, Searching for solidarity in the EU asylum and border policies: Constitutional and operational dimensions, in 24 Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017.

[154] Si veda Dichiarazione congiunta: il nuovo patto in materia di asilo e migrazione: un'opportunità colta o sperperata?, nel portale ecre, 14 febbrario 2020 in https://www.ecre.org/joint-statement-the-new-pact-on-asylum-and-migration-an-opportunity-seized-or-squandered/ .

[155] CGUE, sentenza 17 gennaio 2012, causa C-23/12, Mohamad Zakaria.

[156] Art. 3 e 7 paragrafo 6 trattato di Schengen.

[157] Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, promuove, coordina e sviluppa la gestione delle frontiere europee in linea con la carta dei diritti fondamentali dell'UE e il concetto di gestione integrata delle frontiere: https://frontex.europa.eu/ . È stata istituita con Regolamento del Consiglio europeo n. 2007/2004 nell’ottobre del 2004, la cui ultima modifica è avvenuta con regolamento UE2019/1862 del 13 novembre 2019, consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573722151667&uri=CELEX:32019R1896 .

[158] Con l’art. 77 si apre il capitolo sulle Politiche relative al controllo delle frontiere, all’asilo e all’immigrazione, del TFUE. Consultabile in https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF . L’articolo affida all’UE il compito di controllo e promozione dell’immigrazione senza discriminazioni nell’attraversamento delle frontiere, pur richiamando ad una sorveglianza e alla competenza di delimitazione geografica spettante agli Stati membri.

[159] Sulle riforme apportate nel corso degli ultimi anni all’impianto normativo nazionale sul diritto d’asilo mediante decretazione d’urgenza per motivi di sicurezza, si vedano le modifiche al d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25, G.U. 16 febbraio 2008 n. 40, introdotte dall’art. 7-bis del dl 4 ottobre 2018 n. 113 (cd. “decreto Salvini”), G.U. 4 ottobre 2018 n. 231, introdotto in sede di conversione con l. 1° dicembre 2018 n. 132, G.U. 3 dicembre 2018 n. 281. Per una più ampia analisi v. F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. L’introduzione nell’ordinamento italiano del concetto di «Paesi di origine sicuri» ad opera della l. 132/2018 di conversione del cd. «Decreto Sicurezza» (dl. 113/2018), in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2019, 147 ss. e C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro” e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia, in Rivista di diritto internazionale fasc. n. 3/2019, 627 ss.

[160] C. ESPOSITO, La Costituzione italiana. Saggi, CEDAM, Padova 1954; P. BONETTI, commento dell’art 10 in commentario alla Costituzione, il Mulino, 2018; M. BENVENUTI, Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, CEDAM, Padova 2007; sempre di C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), in Enciclopedia del diritto vol. III, Giuffrè, Milano 1958; P. ZIOTTI, Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano, CEDAM, Padova 1988.

[161] Si veda la già citata Comunicazione della Commissione europea 2020/ C 126/ 02.

[162] In relazione alla libertà di circolazione ed emigrazione si veda il commento all’art 16 della Costituzione di L. Castelli e il commento all’art. 34 di E. Ferioli, nel commentario del Mulino 2018; si veda anche sent. Corte cost. 34/1957 e 269/1986. Sulle normative comunitarie si veda in particolare l’art. 2 TUE, richiamato dalla Commissione per le libertà civili e dal Parlamento europeo, i quali sottolineano agli Stati come ogni misura straordinaria debba rispettare i principi democratici dell’Unione europea, in principio di non refoulement e la direttiva 33/2012 sulle modalità di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, per una visione integrale del testo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033 . In dottrina si veda C. BOTRUGNO, Immigrazione ed Unione europea: un excursus storico e ragionato, in Sociologia del Diritto 1-2014, 121 e ss.

[163] Art. 33 Convention relating to the Status of Refugees, adottata il 28 Luglio 1951 a Ginevra ed entrata in vigore il 22 Aprile 1954. La Corte Edu individuò l’art. 3 della CEDU come base giuridica per il divieto di respingimento alla frontiera e per la proibizione di espulsione e di estradizione in presenza di rischio di tortura o di trattamenti inumani e degradanti: Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, sent., 27765/09 del 2012, caso Hirsi Jamaa and others v. Italy. Davanti all’attuale pandemia, un caso eclatante di non respingimento risulta essere la controversa decisione americana verso i confini canadesi e messicani, sui quali per evitare il propagarsi del virus, sono state bloccate le procedure di asilo, nonostante gli Stati Uniti siano parte della Convenzione del 1967, del trattato contro la tortura (CAT) e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5 ; Assemblea generale delle Nazioni Unite,  Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti  (Dec. 10,1984) UNTS, vol. 1465, 85, art. 3; Assemblea generale delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici , 16 dicembre 1966, UNTS, vol. 999, p. 171, art. 7) e nonostante il diritto internazionale non consente deroghe al principio di non respingimento neanche davanti a guerre, ne pandemie. La legge federale statunitense prevede però delle deroghe in caso di catastrofi: Article 4(1) of the ICCPR lays out criteria for derogation: (1) an officially proclaimed state emergency; and the restrictive measures must fulfill (2) strict necessity, (3) proportionality, (4) compatibility with other international legal obligations, (5) the principle of non-discrimination, and (6) the requirement of international notification. Perché una crisi di salute pubblica possa essere proclamata come emergenza statale serve un ordine esecutivo firmato ed emesso dal presidente, depositato presso il cancelliere federale e trasmesso al Congresso (50 USC §§ 1631, 1641.). L’ordinanza CDC che blocca le procedure di asilo è stata emessa ai sensi del titolo 42 del codice statunitense sulle misure temporanee di emergenza, ma non contiene alcun potere che possa far derogare gli obblighi internazionali come il principio di no refoulement, dovrebbe inoltre rispettare la non discriminazione e altri obblighi legali internazionali degli Stati Uniti e notificare ufficialmente al Comitato per i diritti umani una deroga (CG n. 29, 8-10. e CG n. 29, 17).

Per una visione del CDC: https://www.cdc.gov/quarantine/order-suspending-introduction-certain-persons.html e l’aggiornamento https://www.cdc.gov/quarantine/order-suspending-introduction-certain-persons.html . Si veda a riguardo J. ZHENG, Pandemic, Emergency Power, and Implications on the Right to Seek Asylum, in comparativecovidlaw.it, 16 giugno 2020, (https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/13/pandemic-emergency-power-and-implications-right-seek-asylum#_edn8 ), tali notizie sono state riportate dal reportage del NY Times,  https://www.nytimes.com/2020/04/18/us/deportations-coronavirus-guatemala.html Washington Post su  https://www.washingtonpost.com/ nazionale / amministrazione-trump-ha-espulso-10000-migranti-al-confine-durante-l'epidemia-di-coronavirus / 2020/04/09 / b177c534-7a7b-11ea-8cec-530b4044a458_story.html

[164] Si veda ad esempio il recente caso dell’Ungheria, dove il 14 maggio 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, richiama lo Stato a conformarsi all’obbligo di garantire ai richiedenti asilo l’accesso nel proprio territorio, giudicando illegale la prassi dententiva utilizzata in zone di transito. Si può prendere visione della denuncia presso il portale di Amnesty International Ungheria https://www.amnesty.it/lungheria-annuncia-la-fine-della-detenzione-illegale-dei-richiedenti-asilo/ ; qui riportata anche la dichiarazione della Corte di Giustizia: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200060en.pdf .

[165] Direttiva CE 38/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[166] In relazione al diritto alla salute come nucleo essenziale di diritto connaturato nella persona, si veda Corte cost., 252/2001: «Occorre preliminarmente rilevare che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per  la tutela  della salute è “costituzionalmente  condizionato”  dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di "un nucleo  irriducibile  del  diritto  alla salute  protetto  dalla Costituzione come ambito  inviolabile della dignità umana, il quale impone  di impedire  la  costituzione  di  situazioni  prive  di  tutela,  che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”»; e anche la decisone 269/2010: «contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

[167] Si veda la già citata comunicazione 2020/ C 126/ 02, con cui la Commissione con il supporto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), ha elaborato delle linee guida per gli Stati membri in relazione alle procedure per l’Asilo durante il Covid-19.

[168] Sent. 222/2014 e 105/2001 e Corte cost., 275/2017.

[169] Decisione del Consiglio europeo 415/2014.

[170] Consiglio europeo durante il vertice nel 28-29 Giugno 2018 a Bruxelles, in conformità all’art. 80 TFUE sui principi di solidarietà e corresponsabilità tra Stati, si può prenderne visione in https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2018/06/28-29/ . Un esempio di intervento da parte dell’UE è dato da Corte di giustizia Unione Europea, Grande Sezione, sent. del 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, a proposito della decisione del Consiglio in materia di cosiddetta relocation degli immigrati dai paesi di primo approdo a paesi terzi, contestata dai governi slovacco e ungherese sulla base di vizi procedurali e di merito.  La Corte di giustizia ha infine confermato la validità della decisione, richiamando anche gli obblighi di solidarietà che gravano su tutti gli stati dell’Unione.

[171] Tale proposta dovrà essere esaminata dal Parlamento e Consiglio europeo e prevede: procedure più rapide ed efficienti ai confini; il sistema di “contribuzione flessibile” al meccanismo di solidarietà; accordi bilaterali ad hoc con i paesi terzi; un meccanismo comune di rimpatri; un meccanismo di monitoraggio indipendente di eventuali violazioni dei diritti umani ai confini. È consultabile sul link https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-screening-third-country-nationals_en.pdf . A riguardo si può prendere visione della dichiarazione del vicepresidente della Commissione UE Margheritis Schinas nel portale dell’ansa https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/09/23/bruxelles-propone-il-nuovo-patto-europeo-sui-migranti_6220a6c3-c270-4ee3-857c-2f1eb4efe60b.html .

[172] Ordinanze n. 192 e n. 44 del 2006, n. 217 del 2001.

[173]A. RUGGERI, La carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo, Rivista AIC, 10/07/2020, consultabile in https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2020_6_Ruggeri.pdf .

[174] F.SORRENTINO, Eguaglianza, lezioni raccolte da E. Rinaldi, Giappichelli Editore, Torino 2011.

[175] Ha fatto scalpore la notizia che il governo ungherese che sin da marzo, ha obbligato i cittadini  ad appendere cartelli rossi alle porte delle case in cui fosse presente una persona positiva al Coronavirus, con la seguente dicitura «Vietato entrare, in questa casa vive una persona sotto osservazione epidemiologica», denunciata come discriminatoria e stigmatizzante da David Vig, direttore di Amnesty International Ungheria, dove in un altro articolo reperibile nel portale, si sottolinea anche come il governo di Viktor Orban non rispetti i diritti umani. Si può prendere visione delle notizie su https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/13/ungheria-in-questa-casa-ce-un-malato-covid-vietato-entrare-il-governo-obbliga-i-cittadini-ad-appendere-cartelli-alle-porte-di-casa/5965043/ ; https://www.amnesty.it/ungheria-nuova-legge-sul-covid-19-attribuisce-al-primo-ministro-orban-poteri-illimitati/ . Per un confronto aggiornato sulla situazione coronavirus e restrizioni sugli ingressi nello Stato si veda  https://ungherianews.com/category/coronavirus/  .

[176] B. CARAVITA di TOTITTO, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 6/2020; M. DE NES, Emergenza Covid-19 e bilanciamento dei diritti costituzionali: quale spazio per la legalità sostanziale?, in Biolaw Journal, 16 marzo 2020.

[177] O. CHESSA, Cosa non va nel bilanciamento in corso tra libertà individuale e salute pubblica?, in la Costituzione.info, 12 Aprile 2020; C. BASSU, Costituzione e Coronavirus: libertà, diritti e forma di Stato nell’emergenza sanitaria, in appunticostituzionali.com, 2 Aprile 2020.