Memorie

 

 

Mannino-2922Vincenzo Mannino

Università Roma Tre

Professore Emerito

 

DIVAGAZIONI SULLA DITTATURA ROMANA

E SULLO STATO DI ECCEZIONE

 

 

 

 

1. –

Merita certamente un plauso particolare l’iniziativa di Franco Vallocchia di riunire colleghi di diverse discipline per discutere del recente libro “Il dictator tra emergenza e libertà” di Giuseppe Valditara.

Avevo letto questo libro quando l’editore me ne ha recapitato una copia e l’ho riletto in vista dell’incontro odierno, traendone conferma che si tratta di un importante lavoro scientifico, il cui rilievo, peraltro, si estende ben al di là dei confini propri del diritto romano. Offre una grande quantità di dati, spunti e suggestioni, ma, per ragioni di tempo, mi limiterò ad alcune rapide osservazioni su due aspetti: uno a valenza generale e l’altro più specificamente legato al focus della ricerca.

 

2. –

Sotto il primo punto di vista, mi pare evidente che il lavoro di Valditara abbia il pregio di affrontare questioni complesse con una narrazione piana; conformemente, del resto, a uno stile cui lo studioso ci ha ormai da tempo abituato. Non è un pregio da poco rispetto a un panorama che troppo spesso – du côté romanistico, ma non solo – manifesta la tendenza a cadere in una diffusa pesantezza narrativa: in larga misura determinata dal sempre più accentuato particolarismo disciplinare, che finisce spesso per soffocare l’originalità critica, con cadute ricorrenti nell’autoreferenzialità.

È, quest’ultima, una tendenza pericolosa, i cui esiti negativi si saldano a quanto qualche tempo fa rilevava Natalino Irti, il quale in un suo articolo pubblicato su “La Stampa” ha lamentato il rischio della caduta nell’inutilità disciplinare quando venga meno la tensione verso il confronto tra cultori di discipline diverse.

Orbene, lo scivolamento lungo questo pericoloso crinale deve ritenersi estraneo al libro di Valditara. Infatti, “Il dictator tra emergenza e libertà” sa sapientemente proporre una esaustiva ricostruzione di quell’antica magistratura romana con un solido ancoraggio alle fonti, offrendo, nello stesso tempo, squarci prospettici che ne fanno un utile presupposto conoscitivo nell’ambito della storia del pensiero giuridico tout court.

 

3. –

E qui veniamo al secondo aspetto su cui voglio richiamare l’attenzione.

Dalla ricerca di Valditara risalta la genesi e lo sviluppo della dittatura in Roma antica come magistratura cui in modo inequivocabile si ricorreva a fronte di situazioni individuate e sintetizzate dal termine latino tumultus, da considerare, a sua volta, equivalente all’italiano ‘sollevamento’.

Tumultus evocava qualcosa che uscisse fuori ed emergesse inaspettatamente.

Tumultus, cioè, corrispondeva a uno stato di emergenza: una situazione che andava al di là del normale, sconfinando in una situazione straordinaria e, quindi, in uno stato di eccezione.

La ricerca di Valditara, però, non si ferma a questa conclusione, altresì dimostrando che la dittatura era una magistratura connessa a precise modalità di nomina, all’esercizio di determinati poteri, a una predefinita durata. In una parola, la dittatura era una magistratura lontana dall’idea di mera necessità. La straordinarietà si radicava in una situazione di fatto, ma essa costituiva solo un elemento contingente, da cui discendeva la possibilità di attivare secondo determinate ‘regole’ quella particolare magistratura, scegliendola nel ventaglio di quelle cittadine. A quest’ultimo riguardo, del resto, risulta emblematico che il ricorso alla dittatura non confliggesse con le altre magistrature e non pregiudicasse la libertà del civis.

Pertanto, se si tiene conto di questa caratterizzazione della dittatura romana, ben testimoniata dalle fonti, risulta del tutto conseguente concludere sull’assoluta inconsistenza dell’idea che quel precedente storico possa assumersi ad archetipo di uno ‘stato di eccezione’ la cui qualificazione sostanziale corrisponderebbe al fatto di essere manifestazione di mera fattualità e di determinare il superamento del normale ordine giuridico vigente.

Il riferimento non può non essere primariamente alla costruzione teorica di Carl Schmitt sullo “stato di eccezione”, come da lui delineata nel libro “Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf” del 1921 e in quello dell’anno successivo “Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität”.

Va osservato che il pensiero espresso sul punto da Schmitt non può considerarsi del tutto originale. Infatti, si riallaccia palesemente al pensiero dello spagnolo Juan Donoso Cortés[1], il quale, colpito dai moti rivoluzionari di cui era stata percorsa l’Europa nel 1848, li aveva metabolizzati con spirito estremamente critico, finendo per ammettere che il dilagare del caos in connessione con la diffusione di ideologismi da lui avvertiti come assolutizzanti e pericolosi giustificasse risposte estreme. In definitiva, il caos rendeva ammissibile lo sbocco nello stato di eccezione, che aveva nella sfera giuridica una estraneità analoga a quella del miracolo per la teologia: nel senso che in entrambi i casi, l’intervento di una risposta eccezionale servisse a scuotere il corso naturale e normale delle cose.

Dunque, la situazione fattuale, da considerare la base dello stato di eccezione, ne esauriva l’essenza e ne giustificava la realizzazione ben al di là dell’ordine giuridico preesistente.

Carl Schmitt, circa settant’anni dopo, rilancia e affina il pensiero di Cortés, traendone, assieme a quello di Thomas Hobbes, ispirazione per la propria teorizzazione dello stato di eccezione, i cui tratti distintivi si pongono in linea di continuità con la prospettiva aperta da Cortés.

Nei citati suoi due libri del 1921 e del 1922, Schmitt, più nello specifico, ricerca espressamente l’archetipo dello stato di eccezione: per nobilitarne l’essenza attraverso l’individuazione di presunte radici storiche. Le individua proprio nella figura del dittatore romano, sostenendo che esso, per l’appunto, prendeva vita da una situazione di fatto in grado di giustificare lo stravolgimento dell’ordine costituzionale.

Per Schmitt, la dittatura romana avrebbe determinato la rottura dell’ordine giuridico preesistente, incarnando la nascita di un nuovo ordine: il che corrisponderebbe al moderno stato di eccezione, il quale, al pari di quanto supposto già da Cortés, avrebbe, innanzi tutto, una colorazione teologica. Non a caso, il lavoro di Schmitt del 1922 è intitolato Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität”.

Tuttavia, Schmitt non si ferma a delineare questa colorazione dello stato di eccezione. Infatti, ne propone lo stingimento nella totale giuridicizzazione dell’eccezione fattuale. Lo si coglie chiaramente nel contenuto diDie Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf” del 1921, dove lo studioso tedesco conferma la collocazione fattuale dello stato di eccezione, ma ne delinea il necessario approdo in progress nel giuridico: in definitiva, facendo leva sulla presunta caratterizzazione della dittatura romana sia nei termini di “dittatura commissaria” sia in quelli di “dittatura sovrana”.

Secondo lo studioso tedesco, la dittatura commissaria sarebbe stata deputata a difendere o restaurare la costituzione vigente.

Per contro, la dittatura sovrana sarebbe servita alla creazione di una nuova costituzione proprio come diretto riflesso dell’eccezione. La dittatura sovrana, cioè, corrispondeva alla costruzione di un ordine costituzionale del tutto nuovo a quello preesistente, esaurendosi la connessione fattuale dell’eccezione con la dimensione giuridica nel medio concettuale rappresentato dall’indissolubilità permanente in ogni fase storica del rapporto fra potere costituente e potere costituito[2].

Questa visione di Schmitt si precisa nella sua “Politische Theologie”, dove, infatti, lo stato di eccezione viene posto all’interno del giuridico attraverso lo sviluppo di un complesso percorso teorico, in cui rimane centrale il ricorso alla distinzione fra norma e decisione, presentata, comunque, come fondativa del giuridico. Schmitt, cioè, ritiene che nella situazione ordinaria i due elementi sarebbero in equilibrio, ancorché con un certo vantaggio della norma a scapito del momento della decisione; invece, nel ricorrere di una situazione eccezionale quell’equilibrio si spezzerebbe, con scissione della norma dalla decisione e con l’acquisizione da parte di quest’ultima di una piena e dirompente autonomia, senza che venga però del tutto spezzato il legame con il giuridico, di cui resterebbe espressione vivente chi abbia il potere decisionale, ivi compreso quello di aprire e personificare lo stato di eccezione.

Le parole che usa Schmitt per esprimere tutto ciò sono inequivocabili: «[…] nel caso normale, il momento autonomo della decisione può essere ridotto a un minimo, così nel caso di eccezione, la norma viene annullata [vernichtet]. Tuttavia anche il caso di eccezione resta accessibile alla conoscenza giuridica, perché entrambi gli elementi, la norma come la decisione, rimangono nell’ambito del giuridico [...]»[3]. Infatti, colui che ha il potere decisionale, potrà nell’ambito del suo esercizio decidere sullo stato di eccezione, garantendo nella sua persona sovrana l’ancoraggio all’ordine giuridico preesistente: «il sovrano sta fuori dell’ordine giuridico normalmente valido e, tuttavia, appartiene a esso, perché è responsabile per la decisione se la costituzione possa essere sospesa in toto»[4].

È evidente che Schmitt delinea il suo stato di eccezione come manifestazione del potere nella sua originaria forma più pura e brutale, ancorandolo sostanzialmente a una scelta autonoma e discrezionale di chi assuma di avere il potere decisionale al di fuori della norma.

Lo stato di eccezione diviene esito diretto di mero decisionismo politico, finalizzato al subentro di un nuovo ordine giuridico a fronte di una situazione fattuale di caos[5]: certamente, attraverso la sospensione del preesistente ordine giuridico, ancorché lo stesso stato di eccezione sia descritto quale esplicazione di quest’ultimo[6]. In altri termini, lo stato di eccezione finisce per essere delineato come l’estremo baluardo innanzi all’esigenza di difesa e conservazione dell’ordine giuridico, dandosi, però, un ruolo poietico al decisionismo politico finalizzato a ricondurre la situazione fattuale di caos nella sfera del giuridico con la creazione di un nuovo ordine costituzionale. Entro questa prospettiva, lo stato di eccezione è per Schmitt il mezzo che consentirebbe di rispondere politicamente a una situazione di pericolo in una ‘forma’ estrema, giustificata dall’esigenza di difesa contro una situazione di caos, presunto o reale poco importa.

Sul piano di una valutazione storica, è innegabile il ruolo negativo che la raffinata proposta concettuale di Schmitt ha svolto nella concretezza degli eventi politici succedutisi nel secolo passato, giustificando, tra l’altro, la sovrapposizione-confusione della funzione esecutiva e di quella legislativa, secondo un paradigma che ha trovato rappresentazione emblematica nel regime nazista della Germania hitleriana[7].

A ogni modo, a parte questo giudizio storico, deve riconoscersi che lo stato di eccezione schmittiano nulla ha a che fare con la dittatura romana e, più nello specifico, con la dittatura sovrana immaginata dallo studioso tedesco. Di quest’ultima forma di dittatura la lettura non preconcetta delle fonti esclude decisamente la presenza in Roma antica. Lo dimostra, ora, in modo inequivocabile la ricerca di Valditara, il quale ha puntualmente ricostruito la genesi, la conformazione e le funzioni della dittatura romana, evidenziando, di riflesso, la sicura assenza di appigli testuali idonei a confermare la distinzione fra dittatura commissoria e dittatura sovrana.

La dittatura romana era interna all’ordine giuridico. Non veniva affatto attivata per il superamento dell’ordine giuridico preesistente, per crearne uno nuovo. È ciò, del resto, che giustificherà la reazione alla dittatura di Cesare e lo sbocco traumatico della sua uccisione nelle Idi di Marzo del 44 a.C.

La dittatura romana, d’altro canto, era normale parte costitutiva del modo di essere della politeia/constitutio, la quale, a sua volta, era cosa assai lontana e diversa dall’idea di costituzione in senso moderno.

La politeia/constitutio rappresentava il riflesso diretto dell’organizzazione di popolo. Coincideva, cioè, con la dialettica politica tra le diverse parti sociali, da considerare il motore costitutivo della res publica, la quale non aveva nulla a che fare con lo Stato del tutto depoliticizzato di cui parlerà Gerber e cui darà seguito Mommsen con la sua Staatslehre romana[8].

In Roma, la politica faceva la res publica. Quindi, anche la dittatura, come espressione del rapporto politica-res publica contribuiva normalmente al modo di essere di quest’ultima.

 

 

4. –

Né la conclusione in merito all’esistenza di radici dello stato di eccezione nell’esperienza romana muterebbe – è opportuno sottolinearlo – sostituendo la dittatura sovrana di Schmitt con il iustitium, sulla scia di quanto ha proposto di recente Giorgio Agamben[9], il quale lo ha presentato come (nuovo) «archetipo del moderno Ausnahmezustand»[10].

Per Agamben, il iustitium avrebbe preso vita in Roma tutte le volte in cui il senato, avendo «notizia di una situazione che metteva in pericolo la Repubblica […] emetteva un senatus consultum ultimum col quale chiedeva ai consoli (o a coloro che ne facevano le veci in Roma, interrex o proconsoli), e, in alcuni casi anche al pretore e ai tribuni della plebe, e, al limite, a ogni cittadino, di prendere qualsiasi misura» ritenuta necessaria alla salvezza dello Stato[11]. Questo provvedimento del senato aveva fondamento in un «decreto che dichiarava il tumultus (cioè la situazione di emergenza conseguente in Roma a una guerra esterna, a un’insurrezione o a una guerra civile)» e sfociava, per l’appunto, nella «proclamazione di un iustitium (iustitium edicere o indicere[12].

Il iustitium, il quale era dichiarato ex auctoritate patrum e, quindi, dal senato, avrebbe sospeso il diritto, mettendo fuori gioco tutte le prescrizioni di natura giuridica: avrebbe creato uno spazio anomico, che finiva per coincidere con lo spazio cittadino. Gli atti commessi nel corso del iustitium sfuggivano a ogni definizione giuridica, situandosi rispetto al diritto in un non-luogo, in uno spazio vuoto di diritto, in una zona di anomia, dove tutte le determinazioni giuridiche – e, innanzi tutto, la stessa distinzione fra pubblico e privato – erano disattivate. Se ne ricaverebbe la definitiva lontananza dello stato di eccezione dalla normalità giuridica e, quindi, la conferma della natura fallace di «quelle dottrine che, come quella di Schmitt, cercano di iscrivere mediamente lo stato di eccezione in un contesto giuridico, fondandolo nella divisione fra norme di diritto e norme di attuazione del diritto, fra potere costituente e potere costituito, fra norma e decisione»[13].

La ricostruzione di Agamben inquadra oggettivamente lo stato di eccezione entro una prospettiva diversa da quella di Schmitt, ma, comunque, delinea una ricostruzione del iustitium che non appare ugualmente condivisibile.

In effetti, la possibilità di assumere questo istituto come uno stato di anomia viene contraddetta dalle fonti: sia quelle che ne parlano in termini generali, sia di quelle che individuano chi fosse legittimato ad adottarlo[14]. Nella sostanza, il iustitium non risulta mai connesso a situazioni che paralizzavano il normale svolgimento delle attività giuridicamente rilevanti, così come nessun dato testuale suggerisce di collegare questo esito alla sottostante dichiarazione ex auctoritate patrum con cui il senato avrebbe comunicato la necessità di prendere qualsiasi misura fosse necessaria alla salvezza dello Stato.

Concludendo, possiamo dire che la sostanza del precedente della dittatura e di quello del iustitium esclude che in Roma abbia avuto corso qualcosa di corrispondente allo stato di eccezione teorizzato da Schmitt e da Agamben. Dittatura e iustitium non davano luogo a una situazione di anomia. Si trattava, piuttosto, di una risposta di governo a una situazione di emergenza secondo la normale logica della politeia/constitutio romana. Il che, a sua volta, individua proprio in questa prospettiva un collegamento plausibile mutatis mutandis fra antico romano e modernità. Nel senso che anche in quest’ultima ha ricorrentemente assunto rilievo giuridico lo stato di emergenza: però, nella previsione di ‘regole’ dell’ordinamento volte a farvi fronte, senza con ciò giungere alla sospensione generalizzata dell’ordine costituzionale.

Pure questo aspetto è stato posto ben in rilievo da Valditara nel suo libro “Il dictator tra emergenza e libertà”. In particolare, quando ha richiamato quel che è accaduto in Italia di fronte alle criticità emergenziali poste dalla recente crisi pandemica da Covid-19 e ha sottolineato che si sarebbe realizzata una risposta dell’ordinamento con a fondamento norme autorizzative dell’esercizio di poteri straordinari per periodi limitati e predefiniti a fronte di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’uomo[15]. Peraltro, è evidente che l’affermazione non individuerebbe affatto un caso isolato, trovandosene ulteriori esempi in altri ordinamenti: emblematicamente, nella prescrizione prevista dall’art. 16 della Costituzione francese del 4 ottobre 1958, che ha attribuito poteri speciali al capo dello Stato di fronte dell’emersione di circostanze straordinarie, ma anche nell’esperienza giuridica della Gran Bretagna, dove, durante la lunga guerra nell’Irlanda del Nord, si è avuto il ricorso da parte del governo a poteri d’emergenza, il cui fondamento risiedeva nei tradizionali strumenti diretti a dare corpo alla self-preservation dell’integrità interna. Sostanzialmente, nello stesso senso di marcia si è posto l’ordinamento degli USA, con il riconoscimento di un potere del Presidente di dare corso a provvedimenti straordinari per fronteggiare la forma di guerra asimmetrica apertasi a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York, con lo sbocco nel Patriot Act, approvato dal Congresso pochi giorni dopo l’11 settembre del 1001, e nel Presidential Military Order, emanato da George W. Bush nel mese di novembre dello stesso anno.

Insomma, il libro di Valditara si segnala anche per lo spunto da ultimo richiamato e per le suggestioni che esso offre ben al di là del milieu romanistico.

 

 



 

[Un evento culturale, ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dai promotori, dal curatore della pubblicazione e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

[1] Cfr. i quattro saggi elaborati da Schmitt fra il 1922 e il 1944, pubblicati poi in volume nel 1950: Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation, Köln 1950 (trad. it. Donoso Cortés, Milano 1996).

[2] Cfr. Die Diktature, München-Leipzig 1921, 46.

[3] Cfr. Politische Theologie, cit., 19.

[4] Cfr. Politische Theologie, cit., 13.

[5] Cfr. Politische Theologie, cit., 18 ss.

[6] Quindi, senza un ritorno all’originaria anarchia naturale pre-giuridica.

[7] Comunque, sulla conformazione senz’altro complessa e variegata del pensiero di Schmitt, ha, più di recente, richiamato attenzione L. Garofalo, Intrecci schmittiani, Bologna 2020.

[8] Cfr. V. Mannino, Governo misto romano e repubblicanesimo americano, Roma 2022, § 6, e Legittimità del potere e primazia politica fra antico romano e modernità, 2ª ed., Napoli 2022, 35 ss.

[9] Cfr. Stato di eccezione, Torino 2003, 55 ss.

[10] Cfr. Stato di eccezione, cit., 55.

[11] Cfr. Stato di eccezione, cit., ibidem.

[12] Cfr. Stato di eccezione, cit., ibidem.

[13] Cfr. Stato di eccezione, cit., 66.

[14] Cfr. l’analisi puntuale di L. Garofalo, Studi sulla sacertà, Napoli 2009, 142.

[15] In particolare, cfr. Il dictator tra emergenza e libertà, Torino 2021, 9 ss.