Tradizione romana

 

 

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University of Social Sciences and Humanities

Warsaw (Poland)

 

Prospettive di ricerca sul diritto romano pubblico in Europa

 

 

 

SOMMARIO: 1. Solo studi di diritto romano privato? – 2. L’idea dell’Impero Romano nel Medioevo. – 3. L’idea d’imperium romanum dopo la caduta di Costantinopoli. – 4. L’idea di sacrum imperium romanum nel medioevo e nell’era moderna. – 5. Ritorno all’idea di imperium romanum nel XX secolo? – 6. Riferimenti contemporanei all’idea di imperium romanum. - 7. L’idea di imperium romanum e la Chiesa Cattolica. – 8. Storia della ricerca sul diritto romano pubblico. – 9. Ricerca contemporanea sul diritto romano pubblico. – 10. Ricerca sul diritto romano pubblico nella romanistica polacca. – 11. Futuro dell’insegnamento e la ricerca sul diritto romano pubblico. – 12. Epistemologia metodologica. – 13. Conclusioni. – 14. Bibliografia. – Anstract.

 

 

 

1. – Solo studi di diritto romano privato?

 

La ricerca moderna e l’insegnamento del diritto romano privato sono spesso associati al diritto privato, oppure usando la terminologia ora in uso, al diritto civile. L’interesse per il diritto romano privato è spinto da due eventi pratici. Il primo è la scoperta del manoscritto del Digesto a metà dell’XI secolo conservato dal 1406 presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze (Littera florentina). Il Digesto divenne la base degli studi e dell’insegnamento principalmente all’Università di Bologna (scuola dei glossatori) e poi presso altre università europee. Il secondo evento è la necessità di norme volte a disciplinare nel Medioevo il nascente commercio e l’artigianato[1]. Entrambi i settori dell’economia richiedevano la legge sicura, cioè scritta. Nel medioevo si applicava la legge basata sui costumi tramandata oralmente. Di conseguenza, entrambi gli eventi hanno causato la ricezione del diritto romano e la creazione del sistema del diritto romano-canonico utilizzato nella maggior parte dei paesi dell’Europa medievale[2].

Successivo sviluppo del Diritto Privato era legato alla sua ricezione per far fronte alle necessità delle pratiche commerciali e dei tribunali. Il ruolo decisivo per l’applicazione pratica del diritto romano è stato svolto dalla Corte della Camera Imperiale dal 1495 composta di sedici giudici, tra cui la metà doveva essere abile nella conoscenza del diritto romano. Il diritto romano era applicato fino alla creazione delle cosiddette codificazioni grandi, cioè Il Codice Civile napoleonico del 1804 (Code Civil) e il codice Civile della Germania del 1896 (BGB).

La ricerca contemporanea sul diritto romano privato che emerge dai libri di testo universitari è diversa dalla fondamentale separazione dei poteri elaborata dai giuristi romani.

 

Ulp. 1 inst. (D. 1.1.1.2): Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit.

 

Secondo il giurista d’epoca classica Ulpiano l’insegnamento del diritto dovrebbe coinvolgere sia il diritto privato (civile) sia il diritto pubblico. Il criterio di base di questa divisione è la separazione dei benefici (utilitas) dell’individuo dall’interesse dello Stato. Questa elaborazione coinvolge le norme che si riferiscono agli interessi pubblici.

L’omissione del diritto romano pubblico nel programma di studi giuridici, già dal Medioevo era giustificato dalla mancanza di associazioni del diritto romano pubblico, delle sue norme e delle istituzioni, con l’organizzazione dello stato moderno. Indubbiamente l’osservazione è corretta. Tuttavia, l’indicazione delle esistenti somiglianze e differenze nell’organizzazione della società e nella struttura dogmatica delle singole istituzioni giuridiche può essere utile per nuove ricerche sulle funzioni delle istituzioni dello Stato Romano con riferimento alle istituzioni di diritto pubblico esistenti oggi. Per questo motivo nelle numerose università polacche al corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione Pubblica è stata inserita nuova materia d’insegnamento – diritto romano pubblico.

 

 

2. – L’idea dell’Impero Romano nel Medioevo

 

Siber[3] osservò che dopo la Caduta dell’Impero Romano d’Occidente, le istituzioni del diritto romano privato, a differenza delle istituzioni del diritto romano pubblico[4], venivano adottate raramente dagli ordinamenti politici. In una certa misura è stata conservata la terminologia e i simboli, per esempio i successivi governanti di antichi territori romani si consideravano i successori degli imperatori romani. Nel 476 Odoacre si è riconosciuto vassallo dell’Imperatore Romano d’Oriente Zenone, e quindi un seguace dell’Impero Romano d’Occidente.

Nel Medioevo ci si riferiva all’ideologia dell’Impero Romano attraverso il sistema di terminologia romana utilizzata per descrivere i governanti romani. L'autorità dell'imperatore era chiamata l’impero, gli stati – imperi. Nell’800 Carlo Magno ha ricevuto la dignità di imperatore romano, come nel 962 fece, il re tedesco Ottone I. Era la continuazione dell’Impero Romano più a livello ideologico-formale che a livello giuridico. Dai tempi del dominio di Ottone I il concetto di sacro Romano Impero si è legato in modo permanente al trono tedesco. Tuttavia quel nome dello stato non è mai esistito in documenti ufficiali tedeschi. Si deve notare che gli altri governanti si riferivano a quest’idea, per esempio nel 1077 Alfonso VI (il Valoroso) adottò il titolo di Imperatore della Spagna riferendosi all’idea degli imperatori romani.

 

 

3. – L’idea d’imperium romanum dopo la caduta di Costantinopoli

 

Dopo il crollo dell'Impero d'Oriente, in altre parole Costantinopoli (1453), come scrisse Ostrogorsky[5], la sua tradizione spirituale e politica è sopravvissuta. La religione, la cultura e il concetto dello Stato bizantino hanno influenzato notevolmente la vita politica e culturale dei popoli europei viventi nei territori prima appartenenti a Bisanzio. Nei secoli dell’occupazione turca la religione cristiana in versione bizantina per i popoli slavi e per i greci era uno strumento dell’identità e della separatezza culturale. Il simbolo di adozione di quello che era bizantino fu il matrimonio di Ivan III con Zoe, figlia dell’ultimo imperatore di Bisanzio Tommaso Paleologo. In questo modo, Mosca è diventata la terza Roma, dopo Roma e Costantinopoli. In seguito, la cultura bizantina era evidente nell'architettura degli ortodossi, soprattutto nelle icone, ma anche nell’esercizio dispotico del potere da parte degli zar, dei primi segretari del Partito Comunista e, infine, dei presidenti della Russia.

 

 

4. – L’idea di sacrum imperium romanum nel medioevo e nell’era moderna

 

Il termine "Sacro Impero" appare nella letteratura tedesca nel 1157, e il termine "Sacro Romano Impero" nel 1254. Nel 1441 apparve il nome non ufficiale di Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca (latino: Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicæ; tedesco: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation), che esprimeva le ambizioni nazionali tedesche e sottolineava l'appartenenza immanente della dignità imperiale alla monarchia eletta dai paesi tedeschi in conformità con le loro leggi. Storicamente con il termine “Sacro Romano Impero” si intendeva indicare la continuità istituzionale e ideologica tra l’Impero Romano Cristiano della tarda antichità e la dignità imperiale concessa dal Papa[6].

Napoleone Bonaparte, che nel 1804 si proclamò imperatore, rifiutava legittimità del riferimento al diritto romano e ai simboli dell’impero. In questo non era coerente. Creò il proprio sistema giuridico (il Codice Napoleonico), come gli imperatori romani emanavano costituzioni. Nonostante l’apparente avversione a tutto ciò che era romano, Napoleone con entusiasmo si riferiva al simbolismo romano che si evidenzia in numerosi dipinti e sculture a lui dedicate. All’idea dell’impero si riferiva anche Napoleone III, che negli anni 1853-1870 creò il II Impero Francese[7].

 

 

5. – Ritorno all’idea di imperium romanum nel XX secolo?

 

Il ritorno al simbolismo dell’impero romano è venuto con i sistemi totalitari del XX secolo. Sia il fascismo che il comunismo si riferivano spesso alla figura del dittatore. Il nome fascismo deriva dalla parola latina fasces, cioè un fascio cilindrico di verghe di betulla bianca, simboleggianti il potere di punire, legate assieme da nastri rossi di cuoio, simboli di sovranità e unione. I fasci erano usati dagli antichi littori come simbolo del potere legittimo. L'ascia presente nel fascio simboleggiava il supremo potere di ius vitae necisque, diritto di vita o di morte, esercitato solo dalle massime magistrature romane. Nel nazismo si usava il saluto romano che prevede il braccio destro teso in avanti-alto con la mano tesa aperta leggermente inclinata in alto rispetto all'intero braccio. La frase ave Caesar è stata sostituita dalla frase heil Hitler. Un altro simbolo derivante da Roma antica, utilizzato nelle culture successive, era la svastica[8].

 

 

6. – Riferimenti contemporanei all’idea di imperium romanum

 

Oggi molti paesi si definiscono repubbliche - res publica, facendo riferimento all’ideologia repubblicana. Allo stesso tempo, queste nazioni si riferiscono ai valori democratici, che causano l’offuscamento dei chiari confini tra quelle due forme costituzionali. Nella dottrina politica europea furono mescolati gli elementi dell’ideologia della repubblica romana con la democrazia ateniese. Secondo i repubblicani la nazione è composta dai cittadini e loro sono titolari del potere. Decidono su questioni statali di massima importanza. Per conto loro sono prese le decisioni dagli organi eletti che svolgono il ruolo molto importante nel sistema politico, per esempio il presidente degli Stati Uniti. In sistemi democratici il potere è disperso e il sistema decisionale non è completamente chiaro. Per questo in paesi democratici il sistema di controllo e di responsabilità degli organi di potere non funziona sufficientemente bene[9].

Si possono trovare alcune somiglianze nelle istituzioni moderne che svolgono funzioni delle assemblee romane durante le quali il popolo esprimeva la sua volontà. Ora la volontà del popolo è espressa attraverso l’istituzione di referendum, istituto sconosciuto ai Romani. Si possono trovare gli elementi della democrazia diretta nell’art. 36 della legge dell’8 settembre 1990 sul governo locale[10], in cui legislatore ha deciso che le funzioni del corpo elettorale in assemblea rurale[11] saranno svolte dalla comunità rurale. Tutti gli abitanti dell’assemblea rurale hanno il diritto di emanare risoluzioni sulle questioni relative alla loro comunità. Assemblee del popolo (Landsgemeinde) si svolgono anche nei cantoni svizzeri. Si possono trovare molti elementi del sistema elettorale romano nell’organizzazione moderna delle elezioni. Questioni più dettagliate saranno indicate nel testo.

 

 

7. – L’idea di imperium romanum e la Chiesa Cattolica

 

La maggior parte delle istituzioni romane è conservata nella dottrina e nella legge della Chiesa Cattolica. Il canone 218 §1 del Codice di Diritto Canonico del 1917 definiva Papa come pontifex maximus[12], ciò è un chiaro riferimento alla titolatura degli imperatori romani. L’autorità del Papa era descritta come potestas in universam Ecclesiam per totum orbem (cann. 218 §1 del Codice di Diritto Canonico del 1917). Il Canone 230 del Codice di Diritto canonico del 1917 definiva i Cardinali come costituenti un Senatus Romani Pontificis. I Cardinali erano convocati al concistoro (consistorium), che costituisce un riferimento al consiglio dell’imperatore (cann. 231 CIC del 1917). Gli atti giuridici emanati dai papi erano definiti come constitutiones (per esempio Cann. 1125 CIC del 1917). Quelli erano riferimenti alla terminologia e all’ideologia del periodo del principato e soprattutto di dominato, cioè periodo dell’autorità assoluta. Il Codice di Diritto Canonico di Giovanni Paolo II del 1983 ha abbandonato la terminologia precedente, tuttavia Cann. 353 § 1 CIC per descrivere il Consiglio di Cardinali utilizza il termine consistorium. L’autorità del Papa è sempre definita dal termine potestas (Cann. 333 § 1 CIC del 1983), e si riferisce all’intera umanità (Cann. 332 § 1 CIC del 1983)[13].

 

 

8. – Storia della ricerca sul diritto romano pubblico

 

La contemporanea mancanza d’interesse per il diritto romano pubblico da parte dei romanisti è causata soprattutto dalla direzione di ricerca imposta da Mommsen che si concentrava solo sull’aspetto storico delle istituzioni romane senza far riferimento alla contemporaneità[14]. Nell’ambito del suo interesse si trovava il diritto romano privato. Fino ad oggi è la corrente principale dei romanisti, la ricerca sul diritto romano pubblico ha carattere secondario. Di conseguenza il diritto romano pubblico diventò l’oggetto d’interesse per gli storici d’antichità e non per gli storici della legge. Tra gli studi sul diritto romano pubblico ci sono le opere riguardanti la storia di Roma[15], il regime dello Stato Romano[16], gli organi del potere[17], gli imperatori[18], i Municipi[19], ed i problemi sociali[20]. L’altro gruppo coinvolge pubblicazioni per gli studi del diritto romano pubblico[21], ed elaborazioni riguardanti soprattutto questioni principali del diritto romano pubblico, connesse con gli elementi del sistema di diritto romano, compreso il diritto privato[22].

Nel periodo interbellico del XX secolo la crisi della ricerca sul diritto romano fu individuata da Koschaker[23] nel discorso scritto per l’Accademia tedesca di diritto. Il giurista tedesco notò la crisi nella scienza del diritto romano causata dal nazionalismo e sottolineò la necessità di trovare possibili soluzioni. Per Koschaker il più importante concetto era europäische Kulturgefühl. Il diritto romano fa parte della cultura giuridica europea. In questo modo seguiva il processo di storicizzazione delle ricerche romanistiche. Un altro argomento per cercare soluzione alla crisi della ricerca è associato al fatto che nazionalismo e diritto romano costituiscono parte della cultura europea. Questa tesi, molto controversa, è stata presentata nell’introduzione del suo studio.

Koschaker presentò l’importanza del diritto romano nella cultura europea, iniziando con i glossatori, passando attraverso la ricezione del diritto romano in Germania, e finendo con la pubblicazione del BGB. Fu evidenziata anche l’influenza del diritto romano sui giuristi europei e sul pensiero giuridico, soprattutto sull’interpolazione. Le sue ricerche riguardavano principalmente i rapporti della storia e della contemporaneità con il diritto romano privato. Solo la prima parte si riferisce alla ricezione europea di alcune istituzioni del diritto pubblico nella Chiesa Cattolica dell’epoca medievale. Secondo Koschaker si può parlare di Romidee culturali e politici. Il termine Romidee si riferisce soprattutto al concetto di regno dell’Impero Romano sul mondo. Questo termine funzionava già nel Medioevo e si riferiva alle ricerche delle idee romane nei concetti di città, dello stato e della Chiesa[24].

Dopo la guerra Koschaker continuò a presentare le sue idee nell’opera intitolata Europa und das Römische Recht (Monaco-Berlino 1958). Secondo l’autore l’Europa è soprattutto un fenomeno culturale, una combinazione delle scuole del pensiero germanico e classico, in quest’ultimo caso si tratta della cultura romana e del cristianesimo. La forma politica dell’Europa contemporanea deriva da Carlo Magno. Lui divenne il rappresentante politico dell'Europa occidentale, riferendosi direttamente alla tradizione romana. Creò l’imperium christianum, che fu spezzato dal Rinascimento. L’unità della cultura europea durò per secoli nella liturgia latina della Chiesa cattolica. Così, le funzioni dei rappresentanti d’Europa erano svolte dai preti e dai papi.

Ricerca sul diritto romano pubblico era condotta anche in altre parti del mondo, per esempio in Turchia, Kazakistan, Georgia e altri paesi extraeuropei. Questo fenomeno è spiegato dal fatto che l’Europa non può essere compresa solamente come un territorio geografico. Già secondo i greci esistevano tre continenti: l’Europa, l’Asia e la Libia cioè L’Africa del Nord. Grecia era locata sul territorio d’Europa che secondo loro includeva anche la Tracia e il Bosforo in Asia Minore. Erodoto nella sua opera intitolata Storie 1.4 scrisse che l’Asia e la Persia erano abitate dai popoli barbari. L’Europa invece è tutta sotto l’influenza della cultura ellenica ed era separata da queste ultime a causa della sviluppata cultura, anche di natura politica.

Il problema è sempre stato il confine culturale dell’Europa. Nel Medioevo c'era una netta divisione dell'Europa in Oriente e Occidente. Solo l’ultima parte era classificata come appartenente all’Europa. La prima costituiva solo la terra di confine, per esempio nel XIX secolo i Balcani entrarono nella cultura politica dell'Europa. Non si può dimenticare che la cultura europea era distribuita in Asia e in Africa attraverso il sistema delle colonie inglesi e francesi, anche in sud America dalla Spagna e dal Portogallo. Anche lì ci sono numerosi elementi della cultura romana riguardante sia il diritto romano privato sia il diritto pubblico. Perciò molti romanisti italiani e spagnoli svolgono le lezioni sul diritto romano alle università del Brasile, Venezuela, Perù o Messico.

 

 

9. – Ricerca contemporanea sul diritto romano pubblico

 

L’analisi dei lavori scientifici riguardanti lo stato romano dimostra che la ricerca attuale ha essenzialmente carattere storico. Così, lo storicismo nello studio del diritto romano pubblico si manifesta nel libro di testo di Burdese[25], in cui non ci sono riferimenti alle soluzioni contemporanee. La composizione dell’opera è tipica per lo sviluppo di diversi tipi di regime dello Stato Romano. Allo stesso modo dovrebbe essere valutato il libro di testo di Tondo[26] riguardante la costituzione romana solo in aspetto storico, senza riferimenti alla contemporaneità.

Molta attenzione alla ricerca sul diritto romano pubblico fu dedicata da Torrent[27]. Secondo lui, con l'entrata in vigore del BGB le ricerche sul diritto civile furono divise in ricerche storiche e ricerche dogmatiche. Le prime erano svolte dai romanisti, le seconde dai ricercatori di diritto civile. Torrent è convinto che molti ricercatori sostengano la tesi sulla continuazione delle soluzioni romane nel sistema del Medioevo. Già nel XII secolo con la scuola dei glossatori furono accentuate le ricerche sul diritto romano privato. Il diritto pubblico era applicato raramente. Secondo il romanista spagnolo bisogna concentrarsi sul fatto che in quel periodo l’Europa fu divisa in piccoli regni e principati feudali che non volevano essere associati all’Impero Romano. Gli studi sulle istituzioni erano svolti solo nella misura in cui era necessario spiegare l’evoluzione delle istituzioni di diritto civile o processuale, per esempio l’istituzione del pretore era molto importante per la comprensione dello sviluppo del processo romano.

Torrent, come Koschaker, sostiene che la crisi degli studi sul diritto romano pubblico sia legata alla nascita dei regimi totalitari nel XX secolo. Il Fascismo che si riferiva ai simboli e ai gesti romani sollevò l’avversione per gli studi del diritto romano, l’idea comunista invece combatteva il diritto romano come una manifestazione della società borghese.

 

 

10. – Ricerca sul diritto romano pubblico nella romanistica polacca

 

Per quanto riguarda la letteratura polacca, il diritto romano pubblico era l’oggetto di ricerca svolta da Kunderewicz[28]. Ora, questo è l’ambito d’interesse di molti romanisti polacchi[29]. Il Centro accademico di Lublino è concentrato attorno a Kuryłowicz che è l’autore di numerose pubblicazioni su edili curuli e sul diritto romano penale. Adesso questo tema è stato intrapreso da Dębiński dell'Università Cattolica di Lublino, che insieme con i suoi collaboratori ha pubblicato il libro di testo di diritto romano pubblico[30]. A Varsavia invece la ricerca sul diritto romano pubblico è svolta da Zabłocki e dai suoi collaboratori nella Università Cardinale Wyszyński. Anche loro sono gli autori di un libro di testo di diritto romano pubblico[31].

Il Diritto romano pubblico si trova anche nel campo d’interesse di Longchamps de Bérier[32]. Nel Centro di Olsztyn, concentrato attorno all’autore di questo testo, nel 2005 è stato pubblicato uno dei primi libri di testo di diritto romano pubblico[33]. Świętoń si occupa solo di diritto romano pubblico, specialmente di diritto militare[34]. In questo periodo grazie ai fondi dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza è stato pubblicato il libro di testo adeguato alle esigenze del corso in Scienze dell’amministrazione. L’università di Warmia e Masuria a Olsztyn è la prima in cui è stato introdotto il corso di diritto romano pubblico.

 

 

11. – Futuro dell’insegnamento e la ricerca sul diritto romano pubblico

 

Scrivere un articolo o un libro di diritto romano pubblico deve sollevare la questione della sua utilità pratica, e di conseguenza fa nascere la domanda sull’ulteriore ricerca svolta dai numerosi studiosi nelle università pubbliche e private in Polonia[35]. La risposta non è semplice, e dipende principalmente dal modello d’istruzione. Per quanto riguarda il corso di giurisprudenza si applica il modello dell’istruzione che ha lo scopo di familiarizzare lo studente con il sistema della legge applicabile nel campo del diritto civile, penale, amministrativo e costituzionale. Le materie giuridico-storiche sono sempre più limitate, per lasciare spazio alle materie di diritto positivo. Questa tendenza pone il problema della formazione dei giuristi. Durante la riunione dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza a Lubiana, nel febbraio del 2010, è stato affermato chiaramente che nelle facoltà di giurisprudenza non si dovrebbe istruire solo i tecnici di legge. I giuristi erano sempre persone di cultura, per questo Ulpiano[36] disse che Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (La giurisprudenza è conoscenza delle cose divine e umane, scienza della giustizia e dell'ingiustizia). Quasi tutti i presidi postulavano la necessità di conservare nel programma degli studi il diritto romano privato. Quest’affermazione sembra giusta a causa dell’orientamento degli studenti di giurisprudenza per pratica forense e giudiziaria in cui è utile principalmente il diritto privato, cioè civile.

Nel sistema d’istruzione polacco, come nel sistema francese, le facoltà di giurisprudenza svolgono ancora l’insegnamento di Scienze dell’amministrazione. Secondo lo standard d’insegnamento per il corso delle Scienze dell’amministrazione il laureato: ha la capacità di utilizzare nel lavoro professionale la conoscenza osservando i principi etici. E’ preparato per il lavoro in diversi tipi dell’amministrazione pubblica – sia nell’amministrazione governativa che nelle amministrazioni locali – e per applicare la legge nelle istituzioni private. Il laureato è preparato per l’auto-miglioramento e per l’integrazione della conoscenza acquisita e delle abilità nelle condizioni di avanzamento dei processi di integrazione europea[37]. Ciò significa che il modello d’istruzione include non solo la conoscenza professionale necessaria per esercitare la professione di funzionari della pubblica amministrazione, ma anche la capacità di comprendere i meccanismi di funzionamento dell'amministrazione nel corso dei secoli. La materia “Storia dell’amministrazione” copre solo il periodo del XIX e XX secolo. E’ ignorato completamente lo sviluppo dell'amministrazione nel Medioevo e nei tempi antichi. Questa lacuna nell’istruzione è ben colmata dalla materia “Diritto romano pubblico”, che permette di comprendere lo sviluppo delle istituzioni dello stato romano, che durò nella storia del genere umano il più a lungo in modo continuo.

La razionalità dello studio del diritto romano fu espressa in una delle opere di Giaro. Secondo l’autore bisogna studiare i modelli di carattere giuridico pubblico. Sono sempre attuali i concetti centrali che si riferiscono al diritto costituzionale moderno, come la sovranità dello stato, la costituzione, la legalità e legittimità. Le radici di questi concetti risalgono ai tempi romani. A questo punto occorre citare il parere di Giaro: Non rimane quindi che la pura soddisfazione cattedratica di poter istruire i cultori del diritto vigente sul fatto che anche molta sapienza pubblicistica è antica[38]. In questo modo sono pubblicati i nuovi libri di testo coinvolgenti gli ultimi sviluppi nello studio del diritto romano privato[39], non solo nella corrente privatistica, ma anche nel campo pubblicistico sarà pubblicato un libro che coinvolgerà le più recenti ricerche e i metodi.

 

 

12. – Epistemologia metodologica

 

Non si può parlare della continuità delle istituzioni pubbliche contemporanee con quelle svolte nello stato romano. Tuttavia, esistono somiglianze e differenze nella diversità delle soluzioni e delle istituzioni che si riferiscono ai problemi simili. Somiglianze tra i problemi sono dovute alla ripetibilità di molti elementi delle organizzazioni della società secondo l’ordine che suggerisce la ragione pratica. Baroni[40] osserva che il giornalismo contemporaneo, e anche la ricerca scientifica, nell'era della globalizzazione, scelgono in modo casuale un riferimento agli elementi di ordine politico dell’Impero Romano. L’autore usa il termine d’incontrollato riferimento alle esperienze della Roma antica (uso incontrollato). È quindi utilizzato il metodo casuale di selezionare gli istituti o i concetti in base alla somiglianza (per somiglianza) o esistenti differenze (per differentiam). Baroni suggerisce che l'esperienza moderna, soprattutto l’esperienza della democrazia, possa essere utile per rivedere le istituzioni dell’Antica Repubblica Romana.

È ragionevole continuare la ricerca sul sistema politico dello Stato romano, i meccanismi del suo funzionamento, i suoi singoli elementi e le istituzioni ad essi associati. Questa nuova visione del diritto romano pubblico deve essere eseguita utilizzando una terminologia moderna e nuova comprensione delle istituzioni politiche. È opportuno dimostrare agli studenti queste somiglianze e le differenze non solo sulla base del messaggio filosofico sulla natura dell'esistenza e il suo scopo di Aristotele, ma riferendosi anche alla funzionalità delle soluzioni individuali di problemi specifici.

Come evidenziato in precedenza, la ricerca sul diritto romano privato è svolta riferendosi allo storicismo senza riferimenti ai problemi politici contemporanei. Un esempio può essere l’opera di De Martino, dedicata alla storia della costituzione romana[41] oppure l’opera di Rainer[42]. Naturalmente, non si può parlare di un semplice rapporto o dell’influenza delle istituzioni di diritto romano pubblico sui problemi costituzionali contemporanei e le loro soluzioni.

Lobrano[43] notò che molte costituzioni europee si riferivano alla democrazia come un valore fondamentale. In alcune però in primo luogo è menzionata la libertà che sta alla base del liberalismo. Per quest’autore il liberalismo non è il governo del popolo, ma un insieme di diritti e degli interessi di singoli cittadini. Così acquisiscono importanza la questione dei rapporti dell’individuo verso un altro individuo e dei rapporti dell’individuo verso la collettività. I diritti di gruppo scompaiono dal campo d’interesse dei ricercatori, in conseguenza scompare il pensiero universalista. Il sistema di valori universali, o in altre parole – globali, come il rispetto per sé e per gli altri, la responsabilità sociale e il bisogno di appartenenza, è visto solo nella prospettiva degli interessi individuali o delle minoranze sociali.

In che modo dovrebbe essere condotta la ricerca sul diritto romano pubblico? La risposta alla domanda non solo fornisce una giustificazione per andare oltre l'ambito della ricerca sul diritto romano privato, ma può anche indicare l'utilità di certe soluzioni romane per cercare soluzioni migliori dei problemi costituzionali contemporanei.

La ricerca sul diritto romano pubblico dovrebbe essere condotta utilizzando metodi diversi. Il più importante è il metodo funzionale, sviluppato alla fine del XIX secolo nelle scienze sociali, in particolare nella sociologia. Senza entrare troppo nell’arcano dell’epistemologia, bisogna presumere che la ricerca sull'antichità, in particolare la ricerca sullo sviluppo delle istituzioni, non dovrebbe tendere a costruire un nuovo e migliore sistema politico. E’ sufficiente notare i problemi simili, quelli diversi e pure i modi per risolverli[44].

Alla luce di questi presupposti metodologici si solleva la questione se la costituzione romana sia una parte della cultura europea in diritto costituzionale o della cultura politica? A questa domanda è difficile rispondere. Sicuramente non si possono dimostrare in alcun modo i legami diretti delle soluzioni politiche contemporanee con quelle romane prendendo in considerazione il fatto che in Roma antica esistevano quattro diversi sistemi politici.

 

 

13. – Conclusioni

 

Oggi il diritto romano è associato agli studi giuridici. In Polonia, Italia e Spagna gli studenti del primo anno studiano la storia o le istituzioni del diritto romano. Il soggetto dei corsi coinvolge regolazioni giuridico-private ma s’ignorano quasi completamente regolazioni e istituzioni del diritto romano pubblico.

Il disinteresse per il diritto romano pubblico era in gran parte causato dal bisogno, diffuso in epoca medievale, di fornire una regolamentazione privato-giuridica per l’artigianato e il commercio. Lo sviluppo della ricerca in quest’ambito era stimolato dalla scoperta del manoscritto del Digesto a Pisa. Il più importante centro era l’Università di Bologna con Accursio in prima linea. L’abbandono della ricerca sul diritto romano pubblico non significava una rottura con i simboli e la terminologia romana. In particolare, gli imperatori tedeschi si riferivano alla idea di Sacrum Romanum Imperium. Anche nella chiesa cattolica si possono trovare molti riferimenti alle istituzioni e simboli della Roma antica.

Nell’età moderna le ricerche sul diritto romano pubblico furono completamente abbandonate. Siber respinse il rapporto delle istituzioni contemporanee con quelle romane, Mommsen si concentrò essenzialmente sugli aspetti storici. Di conseguenza la costituzione dell’Impero Romano diventò l’oggetto d’interesse degli storici dell’antichità. Tuttavia, il sistema dell’autorità assoluta e il fascismo del XIX e XX secolo si riferivano spesso alla terminologia, ai gesti e ai simboli romani.

In Polonia, Spagna e Italia si osserva una ripresa nella ricerca sul diritto romano pubblico. Le considerazioni presenti in questo studio sono selezionate attraverso la linea Romidee che si riferisce alla ricerca delle radici politiche, storiche e culturali nella cultura romana. Si può parlare di vasta somiglianza confrontando alcune istituzioni contemporanee con quelle che erano conosciute e utilizzate nella Roma antica. Quelle somiglianze dovrebbero essere cercate soprattutto nella natura umana, al fine di organizzare la vita sociale secondo meccanismi simili, indipendenti dalla consapevolezza della loro esistenza. Indubbiamente, non si possono dimenticare le differenze esistenti.

 

 

14. – Bibliografia

 

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ŚWIĘTOŃ A., Defensor civitatis. Obrońca praw plebejuszy w późnym cesarstwie Rzymskim, in Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, a cura di B. Sitek, G. Dammacco, Olsztyn 2004;

ŚWIĘTOŃ A., Desertores et latrones. Problem żołnierzy -rozbójników w świetle konstytucji cesarskich zachowanych w Kodeksie Teodozjańskim, in Studia Prawnicze KUL 2-3, 2007;

ŚWIĘTOŃ A., Humanitaryzm w rzymskim późnoantycznym ustawodawstwie cesarskim na przykładzie konstytucji zamieszczonych w CTh 9.3, in Studia Prawnoustrojowe 9, 2009;

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ŚWIĘTOŃ A., Quod armorum usus interdictus est. Zakaz używania broni w Cesarstwie Rzymskim w IV i V w. n.e. Kilka uwag na marginesie CTh. 15.15.1, in Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, Toruń 2010;

ŚWIĘTOŃ A., Rola agentes in rebus w wykrywaniu i zwalczaniu spisków przeciwko władzy cesarskiej w okresie rządów Konstancjusza II (337-361 n.e.), in Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, a cura di K. Amielańczyk, D. Słapek, A. Dębiński, Lublin 2010;

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ZABŁOCKA M., Romanistyka polska po II wojnie światowej, Warszawa 2002;

ZABŁOCKI J., TARWACKA A., Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005.

 

 

 

Abstract

 

Traditionally, Roman private law is taught in most European law faculties. This practice finds its justification in the pragmatics of curricula since the Middle Ages. The second part of Roman law, that is, Roman public law, is treated in a completely marginal way. This part of Roman law has been experiencing a revival in Poland for some time. This led to the publication of numerous textbooks and the introduction of lectures on Roman public law. The aim of the study is a historical analysis of the importance of Roman public law for science, teaching, but also for the practical development of Roman political ideas in various eras, starting from the Middle Ages. The final conclusion of the study is that even today Roman public law is useful not only for scientific research and teaching, but also for discussion on contemporary political systems.

 

Tradizionalmente, il diritto privato romano viene insegnato nella maggior parte delle facoltà giuridiche europee. Questa pratica trova la sua giustificazione nella pragmatica dei curricoli fin dal Medioevo. La seconda parte del diritto romano, cioè il diritto pubblico romano, viene trattata in modo del tutto marginale. Questa parte del diritto romano sta vivendo da tempo una rinascita in Polonia. Ciò ha portato alla pubblicazione di numerosi libri di testo e all'introduzione di lezioni sul diritto pubblico romano. Scopo dello studio è un'analisi storica dell'importanza del diritto pubblico romano per la scienza, l'insegnamento, ma anche per lo sviluppo pratico delle idee politiche romane nelle varie epoche, a partire dal Medioevo. La conclusione finale dello studio è che ancora oggi il diritto pubblico romano è utile non solo per la ricerca scientifica e l’insegnamento, ma anche per la discussione sui sistemi politici contemporanei.

 

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

[1] E’ comunemente nota la storia di San Francesco. Il suo tema principale è il conflitto tra padre e figlio. Nella persona di San Francesco hanno vinto i valori tipici del mondo medievale come la religiosità, la meditazione, la povertà e i sacrifici per il Padre Celeste. Il padre di San Francesco rappresentava l’avvento dell’epoca di commercio e d’artigianato.

[2] W. WOŁODKIEWICZ, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009, 57; M. CARAVALE, Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della età moderna, Bologna 2005, 254.

[3] H. SIBER, Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung, Leipzig 1952, 1 sgg.

[4] La suddivisione di base del diritto romano è confermata da Ulpiano 1 inst. (D. 1.1.2): Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: ...

[5] G. OSTROGORSKY, Storia dell’impero bizantino, Torino 1993, 509.

[6] L. SCHOLZ, La strada proibita. L'uso delle strade nel Sacro Romano Impero in epoca moderna, in Quaderni storici 53 (2), 2018, 335-352; J.-F. NOEL, Święte Cesarstwo, Warszawa 1998, 30.

[7] M.E. OMES, Napoleone e il mito di Roma, in Il mestiere di storia XIII/1, 2021, 121-124.

[8] R. ALLEAU, Le origini occulte del nazismo. Il terzo reich e le società segregate, Roma 1989, 173.

[9] S. ORTIZ LEROUX, República y republicanismo: una aproximación a sus itinerarios de vuelo, in Argumentos (México, DF) 20 (53), 2007, 11-32.

[10] Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95.

[11] L’assemblea rurale è il sesto grado della suddivisione amministrativa della Polonia.

[12] Queste titolature furono utilizzate in numerosi documenti del Medioevo. Il Papa era considerato l’erede degli imperatori romani. Così nacque la teoria delle due spade. L’elenco dei documenti in cui si definisce il Papa come pontifex Maximus: Codex Iuris Canonici, ed. P. GASPERI, Vaticanus 1918, 64, nota 1.

[13] C’è una fondamentale differenza tra la compressione laica dell’autorità papale nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e l’autorità papale presentata nel Codice di Diritto Canonico del 1983 che assume un carattere esclusivamente pastorale.

[14] In questo campo bisogna indicare due opere principali: T. MOMMSEN, Römische Geschichte, t. 1, Berlin 1888-9; vol. 2, 3 e 5; Idem, Römisches Staatsrecht, vol. 1-3, Leipzig 1887.

[15] B.G. NIEBUHR, Römische Geschichte, vol. 1-3, Berlin 1828-1832; G. GIANNELLI, S. MAZZARINO, Trattato di storia romana, Roma 1962; A. HEUSS, Römische Geschichte, Braunschweig 1964; A.H.M. JONES, The Later Roman Empire 284-602, t. 2, Oxford 1964; M. CARY, H.H. SCULLARD, Dzieje Rzymu. vol. 2, tłum. polskie J. Schwakopf, Warszawa 1992.

[16] J. MARQUARDT, Römische Staatsverwaltung, vol. 1, Leipzig 1881, vol. 2, Leipzig 1884; vol. 3, Leipzig 1885; T. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht...; W. LIEBENAM, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens, Leipzig 1890; R. ANDREOTTI, L’impero Romano, Milano 1959; J. BLEICKEN, Die Verfassung der römischen Republik, Paderborn 1995; W. KUNKEL, R. WITTMANN, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, II: Die Magistratur, München 1995.

[17] W. LIEBENAM, Forschungen zur Verwaltungsgeschichte des römischen Kaiserreichs, Leipzig 1888; F.M. AUSBÜTTEL, Die Vervaltung des Römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches, Darmstadt 1988; J. BLEICKEN, Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreichs, Paderborn 1995.

[18] M. GELZER, Cäsar, der politiker und Statsmann, Wiesbaden 1940; G. BASSANELLI SOMMARIVA, L’imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto Giustinianeo, Milano 1983.

[19] F.F. ABBOTT, A.CH. JOHNSON, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton 1926; J.S. REID, The Municipalities of the Roman Empire, Cambridge 1913; W. LIEBENAM, Städteverwaltung im römischen Kaiserreich, Leipzig 1900; R. GANGHOFFER, L’Évolution des institutions municipales en occident et en orient au Bas-Empire, Paris 1963; E. FORBIS, Municipial virtutes in the Roman Empire, Stuttgart 1996.

[20] V. ARANGIO-RUIZ, La società in diritto romano, Napoli 1950; U. VON LÜBTOW, Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht, Frankfurt am Main 1955; G. ALFÖLDY, Storia sociale dell’antica Roma, Bologna 1987; P. GARNSEY, R. SALLER, Storia sociale dell’Impero Romano, trad. it. M. CARACCIOLO, Roma 1989; M. KURYŁOWICZ, Prawo i obyczaje w Starożytnym Rzymie, Lublin 1994; M. BIERNACKA-LUBAŃSKA, Zaopatrzenie w Rzymie w wodę, in Rzym na przełomie republiki i cesarstwa, a cura di W. WRZESIŃSKIEGO, Wrocław 1988, 16-25.

[21] E. COSTA, Storia del diritto romano pubblico, Firenze 1920; A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico romano, Torino 1987.

[22] M. BRETONE, Storia di diritto romano, Bari 1987; A. GUARINO, Storia del diritto romano, Napoli 1996.

[23] P. KOSCHAKER, Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft, München-Berlin 1938.

[24] M. SEIDLMAYER, Rom und Romgedanke im Mittelalter, in Saeculum 7, 1956, 395–412; M. FUHRMANN, Die Romidee der Spätantike, in Historische Zeitschrift 207, 1968, 529–561.

[25] A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico Romano, cit.

[26] S. TONDO, Profilo di storia costituzionale romana, Parte prima, Milano 1981.

[27] A. TORRENT, Derecho publico Romano y sistema de fuentes, t. 1, Oviedo 1979, 11-32.

[28] C. KUNDEREWICZ, Studia z rzymskieg prawa administracyjnego, Łódź 1991.

[29] L’elenco dettagliato della letteratura polacca riguardante il diritto romano pubblico è stato elaborato da M. ZABŁOCKA, Romanistyka polska po II wojnie światowej, Warszawa 2002.

[30] A. DĘBIŃSKI, J. MISZTAL-KONECKA, M. WÓJCICK, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010.

[31] J. ZABŁOCKI, A. TARWACKA, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005.

[32] F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, Instytucje rzymskiego prawa administracyjnego?, in Nowe problem badawcze w teorii prawa administracyjnego, a cura di J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, 103-111.

[33] B. SITEK, Tabula Heracleensis (lex Iulia municipalis). Tekst. Tłumaczenie. Komentarz, Olsztyn 2006; altre pubblicazioni di questo autore: Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis i lex Irnitana. Ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst, tłumaczenie i komentarz, Poznań 2008; A.R. JUREWICZ, La lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis - rassegna della materia. Gli organi della colonia, in RIDA 54, 2007, 215-247.

[34] A. ŚWIĘTOŃ, Defensor civitatis. Obrońca praw plebejuszy w późnym cesarstwie Rzymskim, in Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, Olsztynie 2004, 517-521; Idem, Desertores et latrones. Problem żołnierzy -rozbójników w świetle konstytucji cesarskich zachowanych w Kodeksie Teodozjańskim, in Studia Prawnicze KUL 2-3 (30-31), 2007, 85-96; Idem, De his qui militare non possunt. O zakazie pełnienia służby wojskowej w późnym Cesarstwie Rzymskim (IV i V w. n.e.) w świetle źródeł prawnych, in Studia z dziejów starożytnego Rzymu, a cura di R. Sajkowski, Olsztyn 2007, 79-107; Idem, Some Elements of Centrally Planned Economy in the Late Antiquity? Searching for parallels in the Theodosian Code, in Revue Internationale des Droits l’Antiquité 3 serie Tome LIV, 2007, 501-517; Idem, Humanitaryzm w rzymskim późnoantycznym ustawodawstwie cesarskim na przykładzie konstytucji zamieszczonych w CTh 9.3, in Studia Prawnoustrojowe 9, 2009, 43-54; Idem, Quod armorum usus interdictus est. Zakaz używania broni w Cesarstwie Rzymskim w IV i V w. n.e. Kilka uwag na marginesie CTh. 15.15.1, in Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, Toruń 2010, 29-41; Idem, Rola agentes in rebus w wykrywaniu i zwalczaniu spisków przeciwko władzy cesarskiej w okresie rządów Konstancjusza II (337-361 n.e.), in Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, a cura di K. AMIELAŃCZYK, D. SŁAPEK, A. DĘBIŃSKI, Lublin 2010, 263-273.

[35] Simili domande sono poste dai romanisti che si occupano del diritto privato o della teoria del diritto romano. Bisogna menzionare soprattutto il romanista polacco T. GIARO che si riferiva spesso all’attualità della ricerca sul diritto romano, per esempio Idem, Dogmatyka a historia prawa w polskiej tradycji romanistycznej, in Prawo kanoniczne 37, 3-4, 1994, 85-99; Idem, Aktualisierung Europas: Gespräche mit Paul Koschaker, Genova 2000.

[36] Ulp. l. 2 regul. (D. 1.1.10.2).

[37] Decreto del Ministro dell’Istruzione Pubblica del 12 luglio 2007 negli standard di educazione all’Università (Dz.U. Nr 164, poz. 1166).

[38] P.G. MONATERI, T. GIARO, A. SOMMA, Le Radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva, Roma 2005, 146-147, v. anche T. GIARO, Römisches Rechtswahrheiten. Eine Gedankenexperiment, Frankfurt am Main 2007, 419.

[39] L’esempio di tale libro di testo W. DAJCZAK, T. GIARO, F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009.

[40] A. BARONI, Amministrare un impero. Roma e le sue provincie, Trento 2007, 11.

[41] F. DE MARTINO, Storia della Costituzione Romana, vol. 1-6, Napoli 1972-1990.

[42] J.M. RAINER, Einführung in das Römische Staatsrecht. Die Anfänge und die Republik, Darmstadt 1997.

[43] G. LOBRANO, Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni, Sassari 1994, 5-115.

[44] Sul metodo funzionale R.M. DURHAM, The Functional Method of Comparative Law, www.law.kuleuven.be/ccle.pdf.