N. 3 – Maggio 2004 – Memorie

 

 

Stefania Bariatti

Università di Milano

 

 

 

 

IL RUOLO DEL GIUDICE NELLA COSTRUZIONE

DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

 

 

 

 

 

 

 

Nello studio delle possibili forme di organizzazione dell’ordinamento statale, tema di grande attualità concreta per il nostro Paese e di rilevante interesse scientifico, il riferimento ed il raffronto con l’ordinamento comunitario sembrano imporsi con assoluta evidenza non tanto per la ormai nota valenza orizzontale del diritto comunitario, che concorre ormai a disciplinare moltissimi settori della vita giuridica, sociale ed economica, ma soprattutto per l’interesse che la struttura di tale ordinamento presenta e gli insegnamenti che si possono trarre dal confronto tra questa esperienza, ormai quasi cinquantennale, e l’esperienza nazionale. Anche perché lo studio degli aspetti positivi e di quelli negativi del modello europeo può fornire elementi utili nella ricerca di soluzioni sul piano interno, che permettano di trarre vantaggio dai primi e di evitare, per quanto possibile, i secondi.

Dell’ordinamento comunitario è opportuno porre in evidenza innanzitutto alcuni aspetti generali ben noti, che paiono utili al fine di procedere al raffronto menzionato in relazione all’esercizio della funzione giurisdizionale e, in particolare, al fine di illustrare i caratteri fondamentali di tale funzione nell’ordinamento comunitario, alla luce delle più recenti pronunzie della Corte di giustizia.

Il primo aspetto, che acquista rilievo particolare nella prospettiva odierna, ma che di per sé solo non presenta alcuna novità o carattere speciale nel quadro dell’ordinamento internazionale, è costituito dalla natura volontaria e non spontanea dell’ordinamento comunitario: al pari di tutte le organizzazioni internazionali, infatti, le Comunità europee prima, e l’Unione europea oggi, non traggono origine dalla formazione spontanea di norme giuridiche in un raggruppamento sociale che si organizza istituzionalmente, bensì dalla manifestazione di volontà di Stati sovrani che si esplica nella stipulazione del Trattato istitutivo. L’ordinamento comunitario è, dunque, più di altri un ordinamento “artificiale”, senza voler nulla togliere, con questa espressione, alla sua effettività o efficacia o efficienza, né esprimere alcun giudizio di valore in proposito: un ordinamento artificiale costruito ed imposto, dettato da noti motivi di carattere politico ed economico, voluto dai promotori e dai loro continuatori talvolta anche contro le istanze nazionali e che spesso, proprio sul piano domestico, è servito come alibi per far passare normative difficilmente attuabili a livello interno per l’opposizione parlamentare o dell’opinione pubblica (gli esempi, soprattutto con riguardo all’Italia, sono numerosi).

Il carattere artificiale dell’ordinamento comunitario ha diverse manifestazioni o conseguenze, tra le quali pare rilevante ai presenti fini, l’artificiosa ed obbligata convergenza delle diversità nazionali in quasi tutti i settori: mentre le diversità giuridiche ed economiche sono in via di assorbimento in molti campi (ad esse ha dato uno scossone il mercato unico nel 1993 e comunque gli operatori economici già da tempo si sono resi conto della necessità della cooperazione e dell’unificazione per far fronte alle sfide della globalizzazione dei mercati), le diversità politiche non sono ancora superate, né è detto che debbano essere superate. Questo aspetto merita però di essere menzionato perché costituisce un punto di contatto o di analogia con la situazione politica oggi sotto i nostri occhi e il conseguente dibattito: l’ordinamento comunitario sembra essere sulla via di riuscire a coniugare un discreto grado di unità e di uniformità sul piano giuridico ed economico di entità statali separate e distinte - anche nell’attività di orientamento generale, di elaborazione di aspetti pur così sensibili della sovranità nazionale come le politiche economiche e monetarie e di controllo, con pari considerazione per le situazioni di svantaggio e difficoltà - con la minima integrazione politica. L’atteggiamento scettico e, talvolta, decisamente centrifugo di diversi Stati in vari momenti della loro storia politica nel corso di questi anni ha portato all’ela­borazione e all’applicazione, quasi funambolica in alcune occasioni, di modelli di comportamento e di decisione alquanto complessi che possono forse insegnare qualcosa. Se da questo si può pensare di trarre, per lo meno, un’indicazione di metodo utile al fine di affrontare i problemi nazionali, mi sembra che si possa riassumere nella disponibilità a cercare di superare le difficoltà attraverso il perseguimento di soluzioni empiriche e pragmatiche, accompagnata da una solida ed univoca volontà in tal senso.

Una conseguenza pratica negativa del carattere artificiale – nei termini indicati – dell’ordinamento comunitario e del suo veloce sviluppo normativo per l’ampliamento delle competenze e dei settori di attività è costituita, purtroppo, dall’aumento esponenziale della produzione normativa, molto evidente soprattutto negli ultimi dieci anni, dall’entrata in vigore dell’Atto unico, che ha imposto un’accelerazione al mercato unico a partire dal 1° gennaio 1993. E’ un problema molto sentito  che si aggrava con il tempo e con l’aumento delle competenze comunitarie, tanto che le istituzioni hanno adottato alcune misure per la codificazione del diritto in vigore al fine di agevolare la navigazione nell’ormai ampio mare della normativa vigente.

Dall’altro lato, e giungo così alla funzione giurisdizionale, a fianco della codificazione operata dagli uffici attraverso il consolidamento del testi, il loro accorpamento e la loro classificazione, un aspetto interessante, tipico dell’ordinamento comunitario, è costituito dal fatto che nelle più recenti modifiche dei Trattati, in modo particolare l’Atto unico e il Trattato di Maastricht, sono state introdotte numerose disposizioni che trascrivono i risultati dell’attività interpretativa svolta dalla Corte di giustizia, che nel risolvere i dubbi esegetici che le sono stati via via presentati ha fatto avanzare l’ordinamento ben al di là di quanto si aspettavano, forse, i promotori delle Comunità. La Corte, infatti, come rilevato da molti, è certamente l’istituzione che ha dato il contributo maggiore allo sviluppo del diritto comunitario attraverso quasi cinquant’anni di attività: sebbene non sempre ben accolte negli Stati membri, in special modo in alcuni tra essi, le pronunzie della Corte hanno supplito alle imperfezioni e alle lacune causate dalla “giovinezza” dell’ordinamento comunitario, dall’intenzionale imprecisione di alcune espressioni e nozioni utilizzate, difetto comune a molti trattati internazionali, e dalla mancanza in molti casi di parametri di riferimento uniformi negli Stati contraenti.

In alcuni settori, anzi, la giurisprudenza della Corte, in assenza di regolamenti o altri atti normativi di attuazione del Trattato, costituisce l’unica forma di controllo della legittimità dell’attività della Commissione e delle istituzioni in generale e, di conseguenza, un elemento fondamentale della disciplina di un dato settore: si pensi, ad esempio, all’importante ed oggi attualissimo campo degli aiuti di Stato alle imprese, regolato da poche norme di carattere alquanto generale contenute nel Trattato CE agli articoli 92 e 93, mentre la quasi totalità della disciplina concreta della materia deriva dalla prassi della Commissione, che opera mediante decisioni, comunicazioni ed altri atti atipici, e dalla giurisprudenza della Corte, la quale nel corso degli anni ha contribuito alla determinazione del contenuto delle regole applicate e ha stabilito una serie di limiti all’attività della Commissione stessa attraverso numerose decisioni. Si tratta dunque di un settore a tutt’oggi non “codificato”, che attende la definitiva approvazione dei regolamenti di attuazione da adottare a norma dell’art. 94 del Trattato che hanno solo di recente raggiunto lo stadio di proposta[1].

Se, dunque, le Comunità europee hanno conosciuto la fortuna che hanno avuto e hanno potuto svilupparsi fino alla forma attuale gran parte del merito va attribuito proprio alla Corte di giustizia. La sua giurisprudenza concorre a formare l’acquis communautaire, che tutti i nuovi aderenti devono rispettare come parte integrante del testo dei Trattati al momento dell’ingresso nell’Unione europea e nelle Comunità. Anzi, in alcuni casi il rispetto delle decisioni della Corte è stato imposto anche a Stati terzi: mi riferisco in particolare alla dichiarazione resa dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio al momento della firma della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze, in base alla quale tali Stati hanno dichiarato di “considerare appropriato che i loro organi giurisdizionali, nell’interpretare la convenzione di Lugano – che è basata quasi interamente sulla convenzione di Bruxelles del 1968 – tengano debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee … relativa alle disposizioni della convenzione di Bruxelles la cui sostanza sia recepita nella convenzione di Lugano”. A sua volta, questa dichiarazione si fonda su un’altra dichiarazione allegata alla stessa convenzione nella quale tutti gli Stati contraenti (membri della CE e dell’EFTA) richiamano le decisioni pronunciate dalla Corte nell’interpretazione della convenzione di Bruxelles in quanto elementi interpretativi fondamentali di questa, così rafforzando il riferimento alla giurisprudenza comunitaria che, di per sé, non sarebbe altrimenti vincolante per i Paesi dell’EFTA. Ma non è l’unico esempio: l’acquis communautaire è stato imposto anche nella stipulazione dell’accordo per lo Spazio economico europeo, un’esperienza oggi di minore rilievo rispetto al momento della sua stipulazione nel 1992 visto che tra gli Stati membri dell’EFTA sono rimasti a farne parte solo la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein (v. la recente sentenza del Tribunale di primo grado, 22 gennaio 1997 in causa T-115/94, Opel Austria[2]).

Nell’esercizio della competenza attribuitale dai Trattati, la Corte di giustizia ha vigilato sulla corretta applicazione del diritto tutelando sia l’ordinamento nel suo complesso, in relazione ai rapporti tra le istituzioni, tra Stati membri e tra Stati membri e istituzioni, sia i destinatari ultimi delle norme, cioè i privati soggetti agli Stati membri o operanti nel sistema, nei loro rapporti con le istituzioni, con gli Stati membri e in parte tra i singoli stessi. Veniamo così al secondo, importante e notissimo carattere del sistema comunitario: un ordinamento creato da soggetti del diritto internazionale non ha per destinatari unicamente tali soggetti, ma anche gli individui al loro interno, che sono toccati direttamente nella loro sfera giuridica soggettiva dai comportamenti e dagli atti delle istituzioni e che possono pretendere il rispetto dei diritti così acquisiti davanti ai giudici nazionali. Per questo motivo tale sistema presenta caratteri di specificità sul piano della tutela giurisdizionale rispetto ad altri sistemi organizzati istituzionalmente dagli Stati: il meccanismo creato è particolare perché particolare ed unico è il rapporto tra l’ordina­mento ed i suoi soggetti, per il fatto che ne sono soggetti diretti i singoli ed alla loro tutela il meccanismo stesso è in gran parte preordinato. Sebbene alcuni sviluppi e conseguenze di questa impostazione al momento della stipulazione dei Trattati non fossero prevedibili né immaginabili, certamente è così al momento attuale, in cui sempre più spesso la Corte di giustizia imposta le proprie decisioni in funzione della necessità di garantire in modo efficace ed effettivo i diritti dei singoli.

Su di un piano generale, la giurisprudenza della Corte, alternando alcune fasi di stasi ad altre di particolare accelerazione dello sviluppo dell’ordinamento, ma perseguendo con notevole coerenza un disegno che si è via via precisato e si sta tuttora precisando nei diversi settori, ha così contribuito nel corso degli anni all’enunciazione precisa e alla individuazione dei diritti e degli obblighi di tutti i “contendenti” nei reciproci rapporti. Nelle pieghe del sistema, nelle sue ombre, la Corte  ha trovato gli elementi necessari anche per la creazione, ove necessario, degli strumenti per l’effettivo godimento di tali diritti e l’adempimento di tali obblighi. E’ utile esaminare alcuni esempi concreti, che illustrano con maggiore chiarezza le affermazioni fin qui svolte  e che permettono più di altri di apprezzare il ruolo centrale svolto dalla Corte di giustizia.

Sotto il profilo della tutela dell’ordinamento e del suo funzionamento in generale, pensiamo all’affermazione del principio dell’equilibrio istituzionale, frutto dell’elabo­razione della Corte, secondo il quale ogni istituzione esercita le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni: su di esso la Corte ha fondato una serie di decisioni che hanno lentamente legittimato le azioni del Parlamento europeo a pretendere il rispetto delle proprie prerogative da parte delle altre istituzioni. Non prevista nei Tratti istitutivi e dapprima negata dalla stessa Corte, da ultimo nella sentenza “comitologia” (27 settembre 1988 in causa 302/87[3]), la legittimazione a proporre il ricorso per annullamento contro un atto del Consiglio o della Commissione è stata poi chiaramente affermata ove il ricorso sia volto al fine di tutelare le prerogative del Parlamento e si fondi unicamente su motivi dedotti dalla violazione di queste (sentenza 22 maggio 1990 in causa C-70/88, “Cernobyl”[4]). Parallelamente, sempre nel silenzio del Trat­tato, la Corte ha anche affermato la possibilità di ricorrere contro atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi (sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/83, Parti écologiste “les Verts”[5]). Entrambe queste conclusioni sono state poi inserite nel Trattato CE all’art. 173, rispettivamente al terzo e al primo comma, con il Trattato di Maastricht: è questo uno dei casi di quella “codificazione” del sistema mediante il recepimento delle pronunzie della Corte in occasione di modifiche dei Trattati alla quale abbiamo fatto inizialmente riferimento.

Di fondamentale importanza è anche il principio di cooperazione tra Stati membri e istituzioni, contenuto all’art. 5 del Trattato CE, in base al quale gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato o determinati dagli atti delle istituzioni. Ritenendolo un  principio fondamentale che disciplina le relazioni tra Stati membri ed istituzioni nella comunità di diritto costituita dalla Comunità europea, la Corte l’ha interpretato anche nella direzione opposta, affermando che esso impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri, come, ad esempio, l’ob­bligo di prestare assistenza ai giudici nazionali comunicando loro documenti e autorizzando i propri dipendenti a deporre come testi in un procedimento nazionale (ordinanza 13 luglio 1990 in causa C-2/88, Zwartveld[6]).

Amplissimo è stato poi l’impegno della Corte nella difesa dei diritti dei cittadini nei confronti delle istituzioni e in particolare della Commissione. Si è già menzionato il settore degli aiuti pubblici alle imprese nel quale la Corte è intervenuta quale unico garante della legittimità del comportamento e degli atti della Commissione in assenza di norme di attuazione da parte del Consiglio; ma anche in altri settori nei quali la Commissione esercita funzioni normative, di esecuzione e di controllo dell’attività dei privati con poteri amplissimi e competenze di carattere quasi amministrativo – si pensi alla politica di concorrenza - la Corte di giustizia ha adottato numerose decisioni che, nel silenzio dei Trattati, hanno lentamente introdotto una serie di garanzie a tutela dei diritti fondamentali.

Come è noto, è solo con il Trattato di Maastricht (art. F) che i diritti dell’uomo quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 hanno fatto la loro apparizione formale in quanto principi generali del diritto comunitario. Fino ad allora il loro rispetto era assicurato solo su base giurisprudenziale, tanto da giustificare l’affermazione del mantenimento di una competenza di controllo da parte della Corte Costituzionale italiana e del Bundesverfassungsgericht tedesco. E’ solo di recente che le istituzioni e gli organi comunitari hanno adottato dei codici di condotta relativi all’accesso del pubblico ai documenti e alle informazioni di cui dispongono.

Ancora, è alla Corte di giustizia che si deve un’efficace difesa dei diritti dei cittadini nei confronti degli Stati membri. Troppo nota per meritare di soffermarvisi in questa sede e ormai risalente è la giurisprudenza che ha affermato la diretta applicabilità del diritto comunitario, dando un impulso decisivo al rispetto ed all’applicazione dei Trattati e del diritto comunitario derivato, con implicazioni particolari soprattutto con riferimento alle direttive. Un limite dell’attività della Corte in proposito si può forse individuare nella mancata affermazione, accanto all’efficacia verticale propria di questi atti (cioè la possibilità per il singolo di pretenderne l’applicazione nei propri confronti da parte dello Stato), anche della loro efficacia orizzontale, che inizialmente sembrava implicita in alcune pronunzie, ma è stata recentemente negata in modo esplicito ed alquanto ampio: la Corte, infatti, ha escluso qualsiasi possibilità di far valere davanti ai giudici nazionali l’efficacia delle direttive inattuate alla scadenza prevista nei confronti dei singoli in generale, indipendentemente dalla natura del soggetto che agisce in giudizio, sia cioè con riguardo ad azioni proposte da altri individui, con una compressione, oggetto di critiche, dei diritti che la diretta applicabilità mirerebbe invece proprio a garantire (sentenza 14 luglio 1994 in causa C-91/92, Faccini Dori[7]), sia con riguardo ad azioni proposte da un’amministra­zio­ne pubblica (sentenza 26 settembre 1996 in causa C-168/95, Arcaro[8]).

In anni vicini, inoltre, con una giurisprudenza che sta ancora precisando ed affinando i contorni e i contenuti della disciplina perseguita, la tutela dei cittadini nei confronti degli Stati membri ha conosciuto sviluppi un tempo non prevedibili e non previsti nei Trattati. Mi riferisco all’affer­mazione secondo la quale dall’efficacia verticale del diritto comunitario in generale e delle direttive in particolare discende il diritto al risarcimento del danno provocato ai singoli, che è stato via via precisato con successive decisioni a partire dal caso Francovich. Come è noto, la Corte ha individuato, sulla base della propria giurisprudenza in tema di responsabilità extracontrattuale della Comunità, ormai consolidata, tre presupposti dell’obbligo di uno Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli, cioè che “la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia grave e manifesta e che ricorra un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. Il diritto al risarcimento, che deve essere adeguato al danno subito, cioè tale da garantire una tutela effettiva dei diritti dei singoli, trova dunque il proprio fondamento nel diritto comunitario, mentre è nelle norme nazionali sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, purché le condizioni stabilite dal diritto interno in materia di risarcimento dei danni non siano meno favorevoli di quelle riguardanti analoghi reclami di natura interna o siano congegnate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento” (sentenze 19 novembre 1991 nelle cause C-6/90 e C-9/90, Francovich;[9] 5 marzo 1996 nelle cause C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame[10]; 26 marzo 1996 in causa C-392/93, British Telecom[11]; 23 maggio 1996 in causa C-5/94, Hedley Lomas[12]; 8 ottobre 1996 nelle cause C-178/94, C-188/94, C-189/94, C-190/94, Dillenkofer[13]; 22 aprile 1997 in causa C-66/95, Sutton[14]).

Inoltre, secondo la Corte, dato che un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva potrebbe non garantire pienamente in tutti i casi il risarcimento, i beneficiari possono dimostrare l’esistenza di danni ulteriori eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva, che dovrebbero anch’essi essere risarciti (sentenze 10 luglio 1997 nelle cause C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e Berto[15], e 10 luglio 1997 in causa C-373/95, Maso[16]).

Infine, ed è questo, per ora, il più recente sviluppo in questa materia, la Corte per rispondere al quesito proposto dal giudica a quo ha dovuto entrare più nei dettagli affermando che per l’azione di risarcimento può essere corretta, e dunque sufficiente, in astratto, l’imposizione di un termine di decadenza di un anno dalla trasposizione della direttiva in quanto la fissazione di termini di ricorso ragionevoli risponde sia al principio dell’effettività del diritto comunitario, sia al principio della certezza del diritto, ma che il giudice nazionale deve anche valutare se tale condizione sia conforme al principio dell’equivalenza rispetto alle condizioni che riguardano reclami analoghi di natura interna. In proposito, la Corte ha lasciato al giudice nazionale, nella specie quello italiano, il compito di valutare se un’azione di risarcimento dei danni intentata da un singolo ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. - ed è la prima volta che il riferimento alla nostra norma generale sulla responsabilità civile viene fatto in modo esplicito - possa essere diretta contro pubblici poteri per un’omissione o per un atto illecito loro eventualmente imputabile nell’esercizio della potestà di imperio. Ha peraltro precisato che, ove tale norma non possa applicarsi ed il giudice interno non possa dunque stabilire l’equivalenza tra il termine controverso e le condizioni relative a reclami di natura interna, detto termine di un anno potrebbe considerarsi congruo (sentenza 10 luglio 1997 in causa C-261/95, Palmisani[17]).

La Corte di giustizia ha dunque elaborato una nuova ipotesi di responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli, che si affianca a quelle eventualmente previste negli ordinamenti degli Stati membri e che prescinde da qualsiasi classificazione delle situazioni giuridiche soggettive note al diritto interno, quale la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo propria dell’ordinamento italiano.

In questo processo di “costruzione” dell’ordinamento comunitario, la Corte di giustizia è stata utilmente e proficuamente affiancata dai giudici nazionali, ai quali vanno riconosciuti non pochi meriti. Ad essi il Trattato affida l’importante compito dell’applica­zione concreta, dell’attuazione del diritto comunitario: l’effettiva tutela dei diritti dei singoli nei confronti dell’ordinamento comunitario e di quelli nazionali è lasciata, infatti, ai giudici interni poiché in generale il godimento delle libertà previste dal Trattato passa attraverso l’ordinamento interno e le autorità nazionali. L’importanza del ruolo delle giuri­sdizioni nazionali e la necessità di garantire un’interpretazione uniforme nello svolgimento di tale ruolo, pur nel rispetto delle prerogative dei giudici, sono ben presenti alle istituzioni comunitarie ed in particolare alla Commissione ed alla Corte di giustizia. A questo fine la prima ha emanato due comunicazioni in un settore-chiave per il funzionamento del mercato comune, la politica di concorrenza, relative alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell’appli­ca­zione degli articoli 85 e 86 del Trattato e in materia di aiuti di Stato, nelle quali sono date ampie spiegazioni ai giudici nazionali al fine di migliorare il collegamento tra essi e la Commissione ed evitare l’ema­nazione di pronunce contrastanti nei settori ove è possibile una sovrapposizione anche parziale di competenza[18] La seconda ha predisposto e diffuso una nota informativa breve ma completa sulla proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, nella quale sono riassunti gli aspetti fondamentali del procedimento ex art. 177 del Trattato CE quali risultano dalle decisioni interpretative della Corte[19].

Non si può non ricordare, senza peraltro soffermarvisi a lungo, il ruolo centrale svolto dall’art. 177 al fine del funzionamento del sistema comunitario: è certamente una norma fondamentale che disciplina il rapporto tra giudici nazionali e Corte di giustizia ed è stato oggetto di studi amplissimi ed approfonditi fin dalla stipulazione del Trattato. E’ sufficiente ricordare, ai nostri fini, che era stato predisposto proprio per garantire l’uni­formità di applicazione del diritto ed è stato utilizzato ampiamente dai giudici nazionali, talvolta in modo improprio, ma certamente anche al di là delle previsioni. Anzi, proprio i quesiti interpretativi posti dai giudici nazionali hanno dato l’occasione, e quasi il destro, alla Corte di giustizia di esplorare nuove strade al fine di garantire la maggiore tutela dei singoli, come si è visto, ad esempio, in relazione alla responsabilità dello Stato per danni ai singoli.

Oltre agli esempi già illustrati, molti dei quali traggono origine proprio da domande di interpretazione pregiudiziale, è interessante menzionare un caso recente, che comporta secondo molti commentatori una distorsione nell’ap­pli­cazione dell’art. 177 e che va al di là della valutazione della compatibilità del diritto interno con il diritto comunitario, proseguendo su un cammino imboccato tra molte critiche dalla Corte di giustizia nel 1990 In alcune decisioni la Corte aveva ritenuto che potesse essere oggetto di una pronunzia pregiudiziale una questione relativa ad una fattispecie regolata dal diritto nazionale il quale rinviasse a norme comunitarie per determinare il contenuto di norme interne (sentenze 18 ottobre 1990 nelle cause C-297/88 e C-197/89, Dzodzi[20], e 8 novembre 1990 in causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher[21]) ovvero riproducesse quasi letteralmente il testo di una norma comunitaria (sentenza 12 novembre 1992 in causa C-73/89, Fournier[22]).

Più di recente, la Corte ha affermato la propria competenza anche qualora il diritto comunitario non disciplini direttamente la situazione di cui è causa, ma il legislatore nazionale abbia deciso, all’atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva, modellando così la normativa nazionale sul diritto comunitario. Secondo la Corte, in contrasto sul punto con l’avvocato generale Jacobs, “quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine in particolare di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o, come nella fattispecie di cui al processo a quo, eventuali distorsioni di concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate. … [I]n tal caso … spetta solo al giudice nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario, in quanto la competenza della Corte è limitata unicamente al vaglio delle disposizioni di tale diritto. Infatti, la presa in considerazione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne rientra nel diritto nazionale e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro” (sentenza 17 luglio 1997 in causa C-28/95, Leur-Bloem[23]; v. anche la sentenza di pari data in causa C-130/95, Giloy[24]).

Tra tutti gli organi giurisdizionali nazionali sono stati soprattutto i giudici di merito, i piccoli giudici, come li chiama Tesauro, che hanno individuato gli spazi nei quali fare breccia ed hanno interrogato la Corte, mentre le giurisdizioni superiori si sono rivolte ad essa alquanto raramente, in particolare quelle italiane. Infatti, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato propongono ricorsi in casi del tutto eccezionali, mentre la Corte Costituzionale non ritiene di costituire una “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (ordinanza 29 dicembre 1995 n. 536). Va rilevato che con questa affermazione la Corte Costituzionale ha invaso le attribuzioni della Corte di giustizia, la quale sola è competente ad interpretare il Trattato, e dunque anche la nozione di “giurisdizione nazionale” di cui all’art. 177. Nell’esercizio di tale competenza la Corte di Lussemburgo ha interpretato questa nozione in modo autonomo, ritenendola una questione sottoposta unicamente al diritto comunitario, che va risolta in base a criteri uniformi e obbligatori per tutti gli Stati membri. Il diritto interno può essere preso in considerazione solo al fine di individuare le caratteristiche rilevanti degli organi giurisdizionali considerati, cioè la loro struttura ed il loro modo di operare.

A questo proposito, la Corte di giustizia ha recentemente accolto una domanda di interpretazione pregiudiziale proposta dalla Commissione federale per la sorveglianza delle aggiudicazioni istituita dallo Haushaltsgrundsätzegesetz tedesco (legge sui principi di bilancio), ritenendo che tale organo abbia un’origine legale, carattere permanente, carattere di giurisdizione obbligatoria, applichi norme giuridiche, istituisca un procedimento nel quale vengono sentite tutte la parti, e sia composta da membri indipendenti ed imparziali, e risponda dunque a tutte le condizioni evidenziate dalla precedente giurisprudenza come caratteristiche della nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 177 (sentenza 17 settembre 1997 in causa C-54/96, Dorsch Consult[25]).

Il rapporto di stretta cooperazione e fiducia reciproca tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali, nella prospettiva di fornire le maggiori garanzie ai singoli, ha lentamente portato la prima, con una giurisprudenza sviluppatasi lungo un arco di diversi anni, a permettere ai secondi di adottare misure provvisorie nei confronti di un atto amministrativo nazionale adottato in esecuzione di un atto comunitario del quale sia contestata la validità, in attesa della pronuncia pregiudiziale delle stessa Corte di giustizia. A partire dalla notissima sentenza Factortame (19 giugno 1990 in causa C-213/89[26]), passando per la sentenza Zuckerfabrik  (21 febbraio 1991 nelle cause C-143/88 e C-92/89[27]) e per la successiva decisione Atlanta (9 novembre 1995 in causa C-465/93[28]), la Corte ha precisato i limiti del potere riconosciuto ai giudici nazionali, e cioè che egli nutra gravi riserve sulla validità dell’atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale; che ricorrano gli estremi dell’urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori siano necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile; che il giudice tenga pienamente conto dell’interesse della Comunità; e che rispetti le pronunce della Corte e del Tribunale di primo grado sulla legittimità del regolamento o un’ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi.

Quali conclusioni di carattere generale possiamo trarre da questa breve rassegna degli aspetti più recenti della giurisprudenza della Corte di giustizia nell’esercizio delle proprie competenze per quanto concerne il modello che informa l’esercizio della funzione giurisdizionale nell’ordinamento comunitario? Il tratto saliente, già posto in evidenza da alcuni, è costituito dal fatto che tale funzione viene svolta secondo modalità e con finalità diverse da quelle alle quali è abituato il giurista di civil law, che la pongono molto vicino, piuttosto, a quella propria dei sistemi giuridici di common law: la giurisprudenza della Corte si è affermata, infatti, come fonte di produzione giuridica propria dell’or­dinamento comunitario, come sembra dimostrato dal fatto che accanto al valore, non codificato ma ammesso nella prassi e nella dottrina, del precedente, e quindi alla produzione di effetti erga omnes anche per le pronunzie pregiudiziali - che dovrebbero piuttosto avere effetti limitati al caso di specie poiché sono emanate nell’ambito di un incidente del procedimento pendente davanti al giudice nazionale - è diventato indispensabile se non prevalente il riferimento alle pronunce della Corte nell’analisi dei più diversi aspetti dell’ordinamento.

In secondo luogo, la collaborazione tra giurisdizioni nazionali e giurisdizione comunitaria va ben al di là di qualsiasi modello esistente sul piano internazionale. Essa produce un effetto di compenetrazione e di partecipazione dell’organo centrale, che esercita la funzione del controllo di legittimità e di compatibilità degli atti con il “sistema” ed i suoi principi informatori, in due direzioni inscindibilmente collegate: in senso orizzontale, nello stesso or­dinamento comunitario del quale la Corte è parte, e in senso verticale, tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario.

 

 

 

 



 

[1] COM(97) 396 def., in Gazzetta ufficiale delle comunità europee, Comunicazioni e informazioni, n. C 262 del 28 agosto 1997, 6, e COM(98) 73 def., non ancora pubblicata.

 

[2] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, II-39.

 

[3] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, 1988, 5615.

 

[4] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1990, I-2067.

 

[5] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, 1986, 1339.

 

[6] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1990, I-3365.

 

[7] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1994, I-3325.

 

[8] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1996, I-4705.

 

[9] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1991, I-5357.

 

[10] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1996, I-1029.

 

[11] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1996, I-1631.

 

[12] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1996, I-2553.

 

[13] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1996, I-4845.

 

[14] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, I-2163.

 

[15] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, I-3969.

 

[16]Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, I-4051.

 

[17] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, I-4025.

 

[18] rispettivamente n. 93/C 39/05, in Gazzetta ufficiale delle comunità europee, Comunicazioni ed informazioni., C 39 del 13 febbraio 1993, 6 e n. 95/C 312/07, in Gazzetta ufficiale delle comunità europee, Comunicazioni ed informazioni., C 312 del 23 novembre 1995, 8.

 

[19] in Attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, n. 34/96.

 

[20] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1990, I-3763.

 

[21] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1990, I-4003.

 

[22] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1992, I-5651.

 

[23] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, I-4161.

 

[24]Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, I-4291.

 

[25]Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1997, I-4961.

 

[26] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1990, I-2433.

 

[27]Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1991, I-415.

 

[28] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, 1995, I-3761.