N. 4 – 2005 – Tradizione romana
 

ANTONELLO CALORE

Università di Brescia

 

Bellum Iustum’ e ordinamento feziale*

 

 

Sommario: 2.1. Clarigatio. – 2.1.1. I feziali. – 2.1.2. Rerum repetitio. – 2.1.3. Testatio. – 2.2. Indictio belli. – 2.2.1. Censere, consentire, consciscere bellum. – 2.2.2. Emittere hastam. – 2.3. Conclusioni.

 

 

Livio[1], narrando il periodo della monarchia romana, individua in Anco Marcio[2], successore — secondo la leggenda — di Tullo Ostilio, il re che, ispirandosi ai costumi dei vicini Equicoli[3] e imitando le procedure di pace volute dal re Numa Pompilio, introdusse i rituali giuridici per principiare l’attività bellica «a se (= Anco Marcio) bellicae caerimoniae proderentur, nec gererentur solum, sed etiam indicerentur bella aliquo ritu, ius ab antiqua gente Aequicolis, quod nunc fetiales habent, descripsit, quo res repetuntur»[4].

Dal paragrafo 6 al paragrafo 14 del testo è descritto minuziosamente il cerimoniale per dare inizio alla guerra, come indica l’espressione «bellum indico facioque»[5]:

 

Liv. 1,32,6-14: 6. Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite velato filo — lanae velamen est — “Audi, Iuppiter”, inquit; “audite, fines” — cuiuscumque gentis sunt, nominat —, “audiat fas: ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit”. 7. Peragit deinde postulata. Inde Iovem testem facit: “Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier <p.r.> mihi exposco, tum patriae compotem me numquam siris esse”. 8. Haec cum fines suprascandit, haec quicumque ei primus vir obvius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis peragit. 9. Si non deduntur [quos] <quae>[6] exposcit, diebus tribus et triginta — tot enim sollemnes sunt — peractis bellum ita indicit: 10. “Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, diique omnes caelestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite: ego vos testor populum illum” — quicumque est, nominat — “iniustum esse neque ius persolvere. Sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur”. Tum …[7] nuntius Romam ad consulendum redit. 11. Confestim rex his ferme verbis patres consulebat: “Quarum rerum, litium, causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt, quas res dari, fieri, solvi, oportuit, dic” inquit ei quem primum sententiam rogabat, “quid censes?” 12. Tum ille: “Puro pioque duello quaerendas censeo, itaque consentio consciscoque”. Inde ordine alii rogabantur; quandoque pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensum. Fieri solitum ut fetialis hastam ferratam aut sanguineam praeustam ad fines eorum ferret et non minus tribus puberibus praesentibus diceret: 13. “Quod populi Priscorum Latinorum homines[ve] <que>[8] Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt, deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusve populi Romani Quiritium censuit, consensit, conscivit ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque Romanus <Quiritium>[9] populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico facioque”. 14. Id ubi dixisset, hastam in fines eorum emittebat. Hoc tum modo ab Latinis repetitae res ac bellum indictum, moremque eum posteri acceperunt[10]

 

Alcuni studiosi hanno sollevato dubbi sulla rispondenza del formulario liviano agli antichi verba feziali per l’indizione della guerra[11].

Tuttavia, ad un’attenta lettura, il brano rivela una sicura coerenza testuale; una indicativa precisione nell’uso di alcune espressioni tecniche[12]; il ruolo rilevante della parola accompagnata dal gesto, tipico di una cultura dominata dall’oralità quale fu quella della Roma arcaica[13]; la presenza del pater patratus dell’antico collegio dei feziali[14]; l’affinità con altri schemi di rituali arcaici[15]. Sono tutti elementi che mi inducono a ritenere che lo storico patavino abbia riprodotto, con qualche incertezza riconducibile alla lontananza della materia trattata e ai suoi mutamenti nel tempo, l’antico rituale giuridico-religioso mediante il quale i Romani davano inizio alla guerra[16]. La documentazione su cui si basò fu quella degli annalisti, come ad esempio Gaio Licinio Macro e Valerio Anziate, entrambi della prima metà del I sec. a.C.[17].

Sulla controversa questione sono quindi d’accordo con quella parte della dottrina[18], che ritiene sostanzialmente autentica la testimonianza liviana.

Alcuni studiosi hanno riscontrato nella descrizione di Livio fasi differenti nella procedura d’inizio del conflitto armato.

Una parte di essi individua tre momenti: la rerum repetitio, cioè la richiesta al popolo antagonista della riparazione del danno da parte del pater patratus romano; la testatio deorum, cioè il ritorno dopo 30 giorni dei feziali presso la controparte inadempiente per dichiarare, chiamando gli dèi a testimoni, l’esistenza di una causa legittima di guerra; infine, la indictio belli, cioè il lancio, dopo 33 giorni, dell’asta magica nel territorio nemico, avendo il senato deciso e il popolo approvato il conflitto armato[19].

Altri, invece, colgono quattro momenti. Ad esempio, la studiosa Sigrid Albert articola in quattro fasi («vier Stufen») l’antica dichiarazione di guerra romana: la rerum repetitio o clarigatio, con cui il pater patratus chiedeva la riparazione del torto subìto; la testatio o denuntiatio, dopo trenta giorni se le richieste non venivano soddisfatte; il votum del senato autorizzato dal popolo; l’indictio belli con il lancio dell’asta insanguinata da parte del pater patratus[20]. Similmente il giusromanista francese Magdelain individua i seguenti stadi: la rerum repetitio; il ritorno del feziale presso il popolo debitore per compiere la testatio deorum dichiarando il diritto violato; la consultatio patrum, in cui i Romani decidevano sul da farsi e la controparte aveva la possibilità di riparare al danno, evitando la guerra; il lancio della hasta sanguinea nel territorio nemico, con cui il feziale dava inizio al conflitto[21]. Anche per Mauro Mantovani le fasi erano quattro: «Genugtuungsforderung, Ansage, Erklärung und Eröffnung»[22]. Schematizza quattro sequenze, rifacendosi a Lange, J.-L. Ferrary: «res repetuntur - senatus censet - populus iubet - bellum indicitur»[23].

Personalmente ritengo che nell’esposizione fatta da Livio si possano cogliere atti autonomi della procedura, disposti in successione temporale, riconducibili a due fasi, rispettivamente dal paragrafo 6 al 10 e dal paragrafo 11 al 14.

 

 

2.1. – Clarigatio

 

La prima fase (§§ 6-10) è caratterizzata interamente dall’azione dei feziali che portavano a conoscenza del popolo antagonista, per mezzo di formule orali accompagnate da gesti circoscritti, le richieste romane.

Assumono particolare rilevanza i protagonisti e i contenuti dell’atto. Mi soffermerò, per il primo aspetto, sul collegio sacerdotale feziale; per il secondo sulla rerum repetitio e sulla testatio.

 

2.1.1. I feziali

 

Con riferimento al soggetto principale dell’azione, Livio nel descrivere l’inizio della procedura (§ 6), rileva che un legatus, con il capo fasciato da una benda di lana, si recava sul confine del territorio del popolo nemico a res repetere.

Il portato magico-religioso del particolare abbigliamento[24] insieme agli atti formali e solenni, compiuti dal soggetto in questione, fanno ritenere con certezza che doveva trattarsi di un membro autorevole dell’antico collegio sacerdotale dei feziali[25], le cui origini sono avvolte nelle nebbie della genesi di Roma[26].

Il termine legatus, quindi, non è riferibile al funzionario laico della media e tarda repubblica romana delegato dal senato a trattare gli aspetti bellici con altri popoli[27], ma esprime il significato, che gli è proprio, di ambasciatore, come poco più avanti si esplicita nell’espressione “publicus nuntius populi Romani”, messaggero delle volontà del popolo romano[28].

Il riferimento al nuntius, permette di stabilire un parallelo tra questo atto e la stipula dei ‘trattati internazionali’ in epoca arcaica, dove il feziale verbenarius, ricevuta l’autorizzazione dal rex di manifestare la volontà del popolo romano, la trasmetteva con gesto magico-religioso al pater patratus preposto alla formalizzare del foedus[29].

Il soggetto, inviato dai Romani in territorio nemico, era quindi il pater patratus[30], come conferma più avanti il contenuto del paragrafo 11. L’indicazione di un membro autorevole del collegio sacerdotale, colui al quale in concreto si demandava l’attuazione delle formalità della procedura bellica (come di quelle di pace), spiega l’uso del termine legatus al singolare. E ciò ridimensiona la pur giusta osservazione di Ogilvie[31] secondo cui doveva trattarsi di una delegazione di più persone[32].

Ne abbiamo una riprova in:

 

Varr., De vit. pop. rom. 2,75 R. (= 31 K.): [] priusquam indicerent bellum is, a quibus iniurias factas sciebant, fetiales legatos res repetitum mittebant quattuor, quos oratores vocabant[33].

 

Secondo Varrone, gli antichi Romani, quando ritenevano di aver subito un’offesa da un altro popolo, affidavano ai feziali il compito di esigere soddisfazione (res repetere) dalla comunità antagonista, prima di procedere con un’azione di guerra.

La funzione dei feziali non era, quindi, di decidere l’azione bellica quanto piuttosto di approntare le procedure rituali, preparatorie alla guerra[34]. Un’attività più giuridica, o meglio giuridico-religiosa se riferita alla storia arcaica di Roma, che politica[35]; volta a veicolare, secondo i corretti schemi formali delle relazioni tra Roma e le altre città-stato[36], le decisioni politiche del senato prima, dei senatori e del popolo poi[37].

In tale ottica deve essere interpretato il verbo disceptare, riferito all’attività dei feziali in un passo del De legibus di Cicerone:

 

Cic., leg. 2,9,21: Foederum pacis belli indotiarum ratorum fetiales iudices, non<tii> sunto, bella disceptanto[38].

 

Non condivido la proposta di Ferrary di sostituire l’espressione “bella disceptanto” con la più verosimile ma ingiustificabile sul piano testuale “bella denuntianto[39]. Il disceptare implica, come ha colto a suo tempo Gandolfi[40], «esaminare e decidere una questione, come atto di giudice»[41]. I feziali erano quindi esperti di diritto, non soltanto quando dovevano dirimere a livello internazionale questioni in materia di sacrosanctitas degli ambasciatori[42] ma anche quando dovevano predisporre le corrette procedure per indire la guerra[43] o stipulare la pace[44].

Se ne ha conferma in un altro testo di Varrone:

 

Varr., l.l. 5,86: Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant; nam per hos fiebat, ut iustum conciperetur bellum et inde desitum ut foedere fides pacis constitueretur. Ex his mittebantur, antequam conciperetur, qui res repeterent, et per hos etiam nunc fit foedus; quod fidus Ennius scribit dictum[45].

 

Il tratto distintivo del collegio sacerdotale era dunque quello di amministrare giuridicamente i rapporti tra i popoli, custodendo le procedure[46], come la rerum repetitio, per promuovere bella iusta o gli schemi formali, come il foedus, per la stipula di trattati di pace.

I feziali, come esperti di diritto internazionale, ebbero un ruolo determinante nel periodo del «innerer Formalismus»[47]; ruolo che andò ridimensionandosi fin quasi a scomparire con il processo di laicizzazione del diritto, che investì anche la sfera pubblica[48].

Si può quindi seguire Walbank quando rileva un processo di secolarizzazione del corpo feziale, ma non nel senso di una trasformazione dei feziali in legati, come egli afferma, quanto piuttosto nella direzione indicata dalla ricerca di Loreto di una perdita di ruolo dei feziali, fin dalla fine del IV secolo a.C., con l’introduzione di una “misura di discrezionalità” sulla pace e la guerra a favore dei legati senatori, che determinò «una modificazione radicale e profonda del meccanismo decisionale» negli affari internazionali romani[49].

Proviamo ora a capire in cosa consistesse l’incarico affidato al pater patratus, soffermandoci sui contenuti della sua azione.

 

2.1.2. – Rerum repetitio

 

È mia convinzione che l’agire del pater patratus, descritto da Livio dal paragrafo 6 al paragrafo 10, possa essere messo in relazione alla enigmatica figura della clarigatio[50]. Il termine risultava essere oscuro fin dai tempi di Quintiliano (I sec. d.C.): Opus est aliquando finitione obscurioribus et ignotioribus verbis, quid sit clarigatio…[51].

La stessa spiegazione di Servio, di qualche secolo più tarda (IV-V sec. d.C.), lascia nell’incertezza. Nel commentare l’espressione dell’Eneideres rapuisse licebit”, il grammatico fa riferimento alla clarigatio, rinviando ad una duplice etimologia: aut a clara voce, qua utebatur pater patratus, aut a klhroi, hoc est sorte: nam per bellicam sortem invadebant agros hostium[52]. Dell’origine greca non v’è traccia in un precedente commento, dove invece si insiste essenzialmente sull’usanza del pater patratus di dichiarare con voce chiara il diritto leso dei Romani: haec clarigatio dicebatur a claritate vocis[53].

Risalendo ad una testimonianza di Varrone (II-I sec. a.C.), si deduce che un elemento centrale della clarigatio era il res repetere:

 

Varr., l.l. 5,86: […] Ex his (= feziali) mittebantur, ante quam conciperetur, qui res repeterent []

 

Nel testo, già citato a proposito della funzione del feziale, si dice con molta puntualità che il res repetere veniva esercitato dai feziali prima della dichiarazione solenne di guerra[54].

In un’altra testimonianza dell’erudito latino, anch’essa riportata in precedenza, si legge che l’attività feziale, prima dell’indictio belli, consisteva nell’esigere soddisfazione (res repetere):

 

Varr., De vit. pop. rom. 2,75 R. (= 31 K.): [] priusquam indicerent bellum is, a quibus iniurias factas sciebant, fetiales legatos res repetitum mittebant quattuor []

 

L’intervento dei feziali, contemplato dopo l’offesa e prima della guerra[55], consisteva nel res repetere.

In questa prospettiva per comprendere la funzione della clarigatio, è significativo riconsiderare nella sua interezza un testo di Servio, cui si è fatto cenno all’inizio del paragrafo:

 

Serv., Aen. 9,52: principium pugnae hoc de Romana sollemnitate tractum est. Cum enim volebant bellum indicere, pater patratus, hoc est princeps fetia­lium, proficiscebatur ad hostium fines, et praefatus quaedam sollemnia, clara voce dicebat se bellum indicere propter certas causas, aut quia socios laeserant, aut quia nec abrepta animalia nec obnoxios redderent. Et haec clarigatio dicebatur a claritate vocis[56].

 

L’inizio della guerra per i Romani coincideva con un’antica usanza rituale. Il pater patratus del collegio dei feziali si recava presso i confini del territorio nemico e, dopo aver pronunziato alcune formule, dichiarava a voce alta le causae (l’offesa arrecata ai popoli alleati o la mancata restituzione degli animali rubati e dei responsabili dell’offesa) che spingevano il popolo romano a muovere guerra al popolo offensore, espletando così la clarigatio.

Tralasciando per il momento il significato del termine causae, su cui torneremo, è rilevante constatare che una parte di ciò che veniva detto a voce alta dal pater patratus (aut quia nec abrepta animalia nec obnoxios redderent) coincide con il res repetere della formula liviana: illos homines illasque res dedier (Liv. 1,32,7).

Nella stessa direzione va il contenuto di un testo di Plinio il Vecchio:

 

Plin., nat. 22,3,5: Certe utroque nomine idem significatur, hoc est gramen ex arce cum sua terra evulsum, ac semper e legatis, cum ad hostes clarigatumque mitterentur, id est res raptas clare repetitum, unus utique verbenarius vocabatur[57];

 

Plinio, trattando delle erbe che accompagnavano i rituali della Roma delle origini, conclude che i sagmina si identificavano con le verbenae ed erano utilizzati quando gli ambasciatori, tra cui il verbenario[58], si recavano presso i nemici a clarigare, cioè a richiedere a voce alta le cose trafugate.

Trova così conferma l’ipotesi che Livio descriva, dal paragrafo 6 al 10, la complessa procedura della clarigatio, iniziando con la rerum repetitio che, come abbiamo visto, costituiva il primo e decisivo passo dell’azione bellica.

Per approfondire la natura del res repetere cominciamo con la descrizione contenuta nel paragrafo 6.

Il pater patratus designato a compiere la missione[59] recitava, appena giunto sul confine del territorio nemico, una formula articolata: l’esortazione al dio Giove[60], ai confini (fines) del popolo rivale[61], al fas[62] di prestare attenzione alle sue parole, cui seguiva la precisazione del ruolo assegnatogli dalla civitas: ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit.

Deve essere sottolineata, da una parte la solennità dell’atto attestata dalle molteplici divinità chiamate a testimone, dall’altra la qualificazione della missione per mezzo dei due termini “iuste pieque”. Essi esprimono la qualità che doveva avere l’agire ufficiale del popolo romano attraverso l’operato dei feziali, in una fase della storia di Roma in cui la valutazione giuridica dei comportamenti dei cives (= ius) e la valutazione religiosa (= fas) erano così strettamente collegate tra loro da formare un’unità complessa[63]. L’autonomia dei rispettivi criteri non era stata ancora raggiunta[64]. L’azione del pater patratus era quindi condotta all’insegna della «rigorosa osservanza dei riti prescritti»[65].

Nel paragrafo 7 del testo liviano, si dà conto di un’altra forma­lità di non poco rilievo della procedura feziale.

Il pater patratus, “deinde peragit postulata[66], rivolge una exsecratio al cospetto di Giove: si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum patriae compotem me numquam siris esse.

Sono molti gli spunti offerti dall’analisi del passo.

Incominciamo con i due avverbi iniuste e impie, che caratterizzano la richiesta del pater patratus. Livio li aveva già utilizzati, con segno positivo, nel paragrafo precedente: “iuste pieque legatus venio”. Possiamo, quindi, concordare con coloro che ritengono anche questa espressione ‘iniuste impieque exposcere’ tipica del formulario dell’antico ius fetiale[67].

Si noti, poi, che la pretesa del pater patratus non si limitava alle res ma si estendeva anche agli homines. Alcuni commentatori interpretano le lettere ‘p.r.’, di certi manoscritti, poste dopo il verbo “dedier” («essere consegnati deliberatamente»), come abbreviazione di “populi romani[68]. Si potrebbe, pertanto, inferire che i Romani pretendessero la restituzione di beni, ritenuti di loro proprietà. L’identificazione dei beni richiesti con i vocaboli “homines” e “res” può dar adito ad una duplice interpretazione: il bottino della razzia, in tal senso il genitivo ‘populi romani’ indicherebbe l’appartenenza dei beni; oppure la consegna delle cose rubate e dei responsabili della rapina come ricaviamo da altre testimonianze[69], in questo caso l’espressione ‘populi romani’ sarebbe inelegantemente da riferire alle sole res. Tuttavia la soluzione poco incide ai fini del nostro ragionamento, potendo sussumere entrambi i casi nel concetto generale di rerum repetitio.

È utile infine richiamare l’attenzione sulla sanzione che il soggetto invocava contro di sé, in caso di richiesta non conforme all’ordinamento feziale: il proprio allontanamento dalla comunità. Non possiamo non cogliere una forte somiglianza con la situazione dell’homo sacer, al quale poteva capitare di essere ucciso da chiunque, in conseguenza del suo stato di ‘escluso’[70]. L’orientamento della dottrina, al riguardo, si fonda sull’interpretazione di un famoso testo di Festo (s.v. ‘Sacer mons’ 424,7 L.), in cui sarebbe contenuto un doppio principio: la regola per cui non era lecito sacrificare l’homo sacer e l’asserzione secondo la quale l’eventuale esecutore della vendetta divina, uccidendo l’homo sacer, non era accusato di omicidio[71]. Il reo, abbandonato al suo destino, si ritrovava — come scrive Bayet — in uno «stato di riservato»[72].

La exsecratio del pater patratus consisteva, quindi, non tanto nell’eliminazione fisica, che pure era l’eventualità più comune, quanto nell’allontanamento dell’exsecratus dalla comunità[73]. Era questa la sorte che colpiva lo spergiuro, come ricaviamo da un’esemplare testimonianza di Festo:

 

Fest.. (Paul.), s.v. ‘Lapidem silicem’ 102 L.: Lapidem silicem tenebant iuraturi per Iovem, haec verba dicentes: ‘Si sciens fallo, tum me Dispiter salva urbe arceque bonis eiciat, ut ego hunc lapidem’.

 

Chi giurava per Iovem lapidem doveva, tenendo in mano la pietra di selce (= lapis silex)[74], pronunziare una formula esecratoria[75], con la quale invocava Giove (Dispiter) di allontanare (= eicere)[76] lo spergiuro al pari del silex, facendo salva la comunità[77]. Indi scagliava lontano da sé il silex.

Lo spergiuro, come l’homo sacer, era isolato, separato dal gruppo[78].

Il fatto che l’automaledizione sia identica a quella descritta da Livio nel testo relativo alla clarigatio, mi induce a pensare che anche nell’atto della rerum repetitio avesse luogo un giuramento.

Lo afferma esplicitamente Dionigi nel testo in cui riporta la dichiarazione di guerra dei Romani:

 

Dionys. 2,72,7: epeita omosaj oti proj adikou­san ercetai polin kai araj taj megistaj ei yeudoito eparasamenoj eautù te kai tÆ RwmÆ, tot' entoj Æei twn orwn ... ekei de katastaj toij en telei peri wn hkoi dielegeto pantacÆ touj te orkouj kai taj araj prostiqeij[79].

 

Il soggetto è il pater patratus che, investito della missione, si recava a res repetere presso il popolo offensore, facendo del giuramento un elemento centrale della procedura[80].

La presenza del giuramento è confermata in un altro testo liviano, dove si narra che i Romani, nel 427 a.C., mossero guerra contro la città di Veio, dopo che al res repetere proposto dai feziali sotto giuramento non fu data soddisfazione:

 

Liv. 4,30,14: Cum Veientibus nuper acie dimicatum ad Nomentum et Fidenas fuerat, indutiaeque inde, non pax facta, quarum et dies exierat, et ante diem rebellaverant; missi tamen fetiales; nec eorum, cum more patrum iurati repeterent res, verba sunt audita[81].

 

L’uso del giuramento nella rerum repetitio dell’antica procedura feziale è comunque attestato dal nostro testo di riferimento al paragrafo 8:

 

Liv. 1,32,8: Haec cum fines suprascandit, haec quicumque ei primus vir obvius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis peragit.

 

Il pater patratus reiterava il rituale della rerum repetitio, adattando lievemente[82] la formula del giuramento: all’attraversamento, suprascandere[83], del confine; all’incontro con il primo uomo in territorio nemico; all’entrata nella città e nel foro del popolo antagonista.

L’esplicito riferimento allo iusiurandum del paragrafo 8 avvalora la chiamata a testimone di Giove, dio dei giuramenti, vista nel paragrafo 7, autorizzando l’accostamento tra il procedimento della rerum repetitio di Liv. 1,32 con quello della stipula del foedus di Liv. 1,24. Tutte e due le procedure afferivano all’attività dei feziali nelle relazioni con gli altri popoli: la prima per determinare le condizioni dello stato di guerra; la seconda per stipulare accordi in situazioni di pace. In entrambe il giuramento aveva un ruolo centrale[84]. Si direbbe che lo iusiurandum fosse figura essenziale nei rapporti internazionali della Roma arcaica[85].

Si trattava di giuramenti solenni, celebrati alla presenza invocata del dio Giove. Esisteva, comunque, una netta differenza nei contenuti. Mentre il giuramento del foedus era di tipo promissorio, in quanto il pater patratus giurava di rispettare gli accordi, quello della clarigatio era assertorio, garantendo la verità della richiesta avanzata dal feziale[86].

La figura della rerum repetitio che emerge dai paragrafi del testo di Livio si presenta quindi come elemento centrale della clarigatio, la cui funzione consisteva nel richiedere al popolo nemico il risarcimento del danno subìto secondo le regole dello ius fetiale. Contribuiva a dare efficacia all’atto la prestazione del giuramento da parte del pater patratus richiedente.

 

2.1.3. Testatio

 

Nei paragrafi 9 e 10, pur cambiando la situazione, non registriamo alcuna cesura con la fase precedente: il protagonista resta sempre il pater patratus; l’azione è conseguenza del res repetere; le caratteristiche rituali dell’oralità e solennità permangono.

Nel paragrafo 9 Livio scrive che, trascorsi trentatré giorni senza l’adempimento delle richieste avanzate dal pater patratus, lo stesso procedeva alla dichiarazione di guerra (“bellum ita indicit”) mediante la pronunzia della formula solenne, riportata nel successivo paragrafo 10.

Torneremo sull’espressione rituale, è ora necessario chiarire il punto centrale del paragrafo 9.

Dopo aver registrato la volontà della controparte di non dare soddisfazione e verificato l’inesistenza di spazi per una soluzione pacifica del contenzioso, il pater patratus romano abbandonava la condotta interlocutoria. Il cambiamento si riscontrava allo scadere del termine che fungeva da demarcazione tra le due situazioni: i giorni, rigorosamente prescritti (sollemnes)[87], concessi per accettare la rerum repetitio romana. Sull’esatto numero dei giorni[88], è decisivo Dionigi che così spiega la procedura: alla rivendicazione del feziale, l’altro popolo poteva chiedere una dilazione di dieci giorni per decidere, che poteva essere concessa fino ad un massimo di tre volte (10+10+10 = 30)[89]. Lo stesso Livio, in un altro passo relativo al conflitto tra i Romani di Tullo Ostilio e gli Albani di Gaio Cluilio, indica l’inizio della guerra al trentesimo giorno: bellum in tricesimum diem indixerant[90]. Che la difformità si possa ritenere una inesattezza del testo liviano in questione, si ricava anche dall’uso improprio dell’espressione “bellum ita indicit”, con la quale si conclude il paragrafo[91]. Questa infatti sarebbe stata al momento fuori luogo non essendoci ancora stata la deliberazione istituzionale della guerra[92]. Alla luce della testimonianza di Dionigi e della contraddizione liviana, ritengo che l’indicazione di trentatré giorni del paragrafo 9 sia inesatta e che il termine prescritto fosse di trenta giorni[93].

Scaduto il termine, se non si fossero ottemperate le richieste dei Romani, il pater patratus, alla presenza del popolo inadempiente, pronunziava la seguente formula:

 

Liv. 1,32,10: “Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, diique omnes caelestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite: ego vos testor populum illum” — quicumque est, nominat — “iniustum esse neque ius persolvere. Sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur”.

 

Giove e Quirino[94], insieme agli dèi del cielo, della terra e degli inferi, erano chiamati a prendere atto ([95]) che il popolo straniero era “iniustus”, non avendo adempiuto all’obbligo di legge (= “ius persolvere”), e che pertanto il consiglio degli anziani[96] avrebbe deciso il modo di soddisfare il diritto leso.

La prima fase della dichiarazione di guerra si chiudeva dunque con una testatio deorum[97]. Alcuni studiosi, come Ziegler, identificano tale testatio con la denuntiatio[98], anche se propenderei per tenere distinte le due figure non soltanto per la diversità nella forma, contenendo la prima l’invocazione divina assente nella seconda, ma anche per la differente funzione. Al riguardo è giusto il rilievo di Ferrary che, riprendendo uno spunto di Magdelain[99], interpreta la testatio «une menace plus qu’une déclaration»[100], mettendo in evidenza con ciò anche la sfasatura temporale tra le due procedure belliche.

L’omogeneità della forma e la continuità del contenuto inducono a ritenere la testatio una parte della clarigatio[101].

Si può, a questo punto, provare a definire la clarigatio come la manifestazione, palesemente espressa, della volontà del popolo romano offeso «di voler essere reintegrato nel diritto violato»[102]. Essa si articolava in due atti distinti e consequenziali: il primo, consistente nel res repetere, aveva il suo momento conclusivo nel giuramento assertorio; il secondo, a cui si addiveniva nel caso la richiesta venisse disattesa, trovava il suo compimento nella solenne testatio. Ambedue le figure avevano come tratto peculiare forme solenni e rituali[103], che per il periodo arcaico, similmente ad altre situazioni della sfera del diritto, erano conosciute e gelosamente custodite da esperti quali, nel caso di specie, il collegio dei feziali.

 

2.2. – Indictio belli

 

Dopo la testatio, con la quale si concludeva la clarigatio, aveva inizio la seconda parte della dichiarazione di guerra: l’indictio belli (dal paragrafo 11 al 13). L’espressione, comunemente usata nei documenti testuali, è ‘indicere bellum’, soltanto in un passo di Florio si riscontra il sostantivo indictio accompagnato dal genitivo belli[104]. È stata la tradizione letteraria a proporne un uso equivalente come nel caso della rerum repetitio. Il sintagma indicere bellum nel suo significato originario era riferito al rituale dello ius fetiale e indicava in particolare la fase successiva alla clarigatio[105].

Il passaggio dalla testatio all’indictio belli nel testo di Livio è purtroppo segnato da una frase incompleta, a chiusura del paragrafo 10: Tum … nuntius Romam ad consulendum redit.

I commentatori, anche grazie al testo parallelo di Dionigi[106], ritengono che la lacuna non sia molto estesa e che l’omissione riguardi l’informazione relativa al ritorno del pater patratus con gli altri feziali, per riferire l’accaduto[107].

Anche questa seconda fase si articolava in due momenti: la deliberazione dello stato di guerra ad opera delle istituzioni romane e la cerimonia del giavellotto scagliato nel territorio nemico.

 

2.2.1. Censere, consentire, consciscere bellum

 

Secondo Livio, il re, dopo aver ascoltato il resoconto dei feziali, consultava i patres sul da farsi, ponendo in essere una rogatio[108].

È indicativo analizzare il tono della formula, riportata nel paragrafo 11, con la quale il re chiedeva all’assemblea dei patres di decidere il comportamento da tenere: Quarum rerum, litium, causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt, quas res dari, fieri solvi, oportuit, dic” inquit ei quem primum sententiam rogabat, “quid censes?.

Sono molte le allitterazioni funzionali alla solennità della formula[109].

Cominciamo con il modulo a tre termini: rerum, litium, causarum condixit. La presenza dei tre genitivi retti dal verbo condicere, seguito di norma dall’accusativo[110], ha sollevato perplessità in dottrina[111].

Gli storici del diritto propendono per l’autenticità della testimonianza.

Il Donatuti risolve la difficoltà, individuando in rerum, litium, causarum tre genitivi di relazione[112]: le res sarebbero le cose razziate, le lites gli «oggetti contestati”»[113]; le causae «gli incrementi della cosa stessa»[114]. Il verbo “condixit” indicherebbe l’azione del reclamare, che nella sostanza «consisteva nella richiesta della restituzione delle cose rapinate»[115].

Bernardo Albanese[116], pur ipotizzando qualche guasto nella tradizione manoscritta, giudica autentico il formulario. La soluzione più agevole sarebbe quella di accettare la correzione di “causarum” in causa, proposta da Madvig[117], per cui la pretesa del pater patratus faceva riferimento alle res, nel più ampio valore di “oggetti”, e alle lites, nell’accezione di res in controversia precisando “giuridicamente il significato generalissimo di res”. La frase quindi risulterebbe: rerum litium causa condixit, con il significato di intimare per res e lites.

Ritengo che, quale che sia il significato dei tre genitivi su cui dovremo tornare, il contenuto della citazione rimandi indiscutibilmente al res repetere del pater patratus.

Analizziamo ora la frase immediatamente successiva “quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt”, rafforzata dalla ripetizione in forma passiva delle forme verbali quas res dari, fieri, solvi, oportuit”. Una parte della dottrina ([118]) ipotizza una successiva rielaborazione non soltanto per la difficoltà di accordare il significato di ‘solvere con la coppia di verbi, appartenente al linguaggio giuridico, ‘dare-facere’ ma anche per alcune anomalie del testo nei diversi manoscritti. In alcuni infatti non è riportato il verbo “fieri[119]; in altri è omessa l’intera locuzione nec dederunt nec fecerunt nec solverunt[120]; in altri ancora l’espressione è collocata dopo il verbo “oportuit[121]. Pur non sottovalutando i rilievi critici, ritengo che si possa accogliere l’ipotesi di «un errore nella tradizione manoscritta»[122] che nulla toglie all’originaria portata giuridica del formulario, come si ricava dalla presenza dell’oportere dari in tutti i codici e dal richiamo al vincolo obbligatorio tipico del linguaggio processuale[123].

In conclusione, la formula del paragrafo 11 sintetizza, in modo preciso, la pretesa rituale avanzata dal pater patratus romano al pater patratus nemico.

La risposta all’interrogazione del re è contenuta nella prima parte del paragrafo 12, dove è riportata la locuzione convenzionale con cui i singoli membri del senato manifestavano la propria volontà. Anche qui la presenza dell’allitterazione “censeo, itaque consentio consciscoque” avvalora l’ipotesi dell’arcaicità del modello[124].

A suscitare maggiore interesse è la frase Puro pioque duello quaerendas censeo, con la quale si decretava una guerra, duellum[125], pura e pia per perseguire la riparazione del danno[126] non adempiuta. La formulazione ‘duellum purum’, come scrive Sordi, sarebbe “un frammento di remota antichità rimasto nel formulario che i Romani usavano ancora in età storica”[127]. L’aggettivo purus, usato per qualificare l’evento bellico, è eccezionale, non avendo riscontri in altri documenti; al contrario del termine pius utilizzato, secondo un modello preciso, in coppia con iustus[128]. L’espressione, al posto della tradizionale ‘bellum iustum’, rinvia in modo inconfutabile alla applicazione dei rituali dello ius fetiale[129].

Il senato, in seguito all’azione puntuale dei feziali e dopo aver appreso il comportamento inadempiente dell’altro popolo, deliberava in piena autonomia[130] lo stato di guerra per la civitas.

 

2.2.2. – Emittere hastam

 

Subito dopo la deliberazione dello stato di guerra, il pater patratus romano si recava nei pressi del confine nemico, portando con sé un’asta di ferro o di legno di corniolo rosso appuntita nel fuoco, e, alla presenza di almeno tre uomini puberi[131], declamava una formula (riportata nel § 13), quindi scagliava il giavellotto nel territorio nemico (§ 14). L’emittere hastam può essere considerato l’ultimo atto della procedura. Al riguardo, non convince l’osservazione di Ferrary, che esclude “le jet de la lance” dalla dichiarazione di guerra perché eliminerebbe qualsiasi forma di dialogo con il nemico[132]. I rapporti, infatti, debbono considerarsi già definitivamente troncati con la testatio (§§ 9 e 10), la quale innescava un procedimento unilaterale che andava a concludersi con le operazioni militari vere e proprie. Il pater patratus, scagliando la lancia, completava la dichiarazione di guerra dando inizio al combattimento: bellum indicere et facere.

Sono molti gli aspetti su cui è interessante soffermarsi.

Innanzitutto il ritorno sulla scena dei feziali, a conferma che il cerimoniale dell’indizione della guerra, iniziato con la clarigatio, non era ancora concluso. Il capo dei feziali, portavoce del popolo romano, compiva un atto gestuale e verbale, per formalizzare la deliberazione presa dalla civitas.

Poi c’è il lancio dell’hasta ferrata aut sanguinea[133], di cui abbiamo un preciso riscontro in Gellio[134]. Gli aspetti magico-religiosi del gesto, latore della maledizione distruttiva degli dèi schierati con i Romani, sono stati evidenziati da Frédéric Blaive rielaborando studi di Bayet e Dumézil[135]. Accanto ad essi non si possono tralasciare quelli giuridici colti da Volterra[136] e paragonabili al ruolo della festuca nella legis actio sacramento in rem. Nel processo arcaico le due parti, per rivendicare la proprietà dell’oggetto, si servivano di una bacchetta con la quale toccavano l’oggetto conteso imponendo il proprio diritto[137]. Gaio spiega così l’uso dell’asta: Festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam iusti dominii; quod maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent; unde in centumviralibus iudiciis hasta praeponitur (sottolineature mie)[138].

L’elemento magico-religioso è strettamente connesso con quello giuridico; peculiarità questa, comune a tutta l’esperienza giuridica arcaica romana. Il lancio del giavellotto nel territorio nemico da parte del feziale rappresentava non solo la manifestazione della potenza divina schierata al fianco dei Romani, conseguenza della natura “pura e pia” della guerra, ma anche la pretesa del popolo romano di conseguire con la forza il risarcimento del danno.

Resta, infine, da analizzare la frase rituale declamata dal pater patratus alla presenza di tre cittadini puberi:

 

Liv. 1,32,13: Quod populi Priscorum Latinorum homines[ve]<que> Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt, deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusve populi Romani Quiritium censuit, consensit, conscivit ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque Romanus <Quiritium> populis Priscorum Latinorum hominbusque Priscis Latinis bellum indico facioque.

 

Dal tono solenne della formula[139] si trae che alla deliberazione dello stato di guerra aveva partecipato anche il popolo (populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse). La qual cosa è in contraddizione con quanto Livio aveva scritto nel paragrafo 11, dove l’organo deliberante risultava essere unicamente il senato.

L’incoerenza è confermata anche dal testo di Dionigi. Lo storico greco, dopo aver detto che i feziali si recavano in senato a riferire gli esiti della rerum repetitio, permettendo così di decidere la guerra col favore degli dèi, conclude:

 

Dionys. 2,72,9: e„ d ti m genoito toutwn oute h boulh kuria hn epiyhfisasqai polemon oute o dhmoj[140]

 

L’indictio belli doveva essere eseguita rigorosamente, secondo la procedura, altrimenti né il senato né il popolo potevano votare a favore della guerra.

È difficile quindi sostenere che la contraddizione sarebbe frutto di una “disattenzione” liviana. È più ragionevole l’ipotesi di una modifica del formulario originario ad opera degli stessi feziali per adeguare il rituale alla novità prodottasi alla fine del V secolo a.C. in seguito alla partecipazione del comizio centuriato alla decisione sull’entrata in guerra della città. Ho già avuto modo di rilevare che in età molto antica la competenza a decidere sulla guerra era esclusivamente dell’assemblea dei patres. I documenti testuali ci informano di una prima, controversa, partecipazione del comizio centuriato nel 427 a.C. in relazione alla lex de bello indicendo contro la città di Veio[141]. La stretta relazione tra le implicazioni militari e quelle politiche del comizio centuriato[142] da una parte, l’espandersi dell’attività bellica dall’altra, determi­narono la partecipazione dei cittadini romani alla scelta di fare guerra[143].

L’incongruenza, rilevata nei testi di Livio e Dionigi, sarebbe dunque spiegabile con il sovrapporsi di un regime più recente, successivo alla riforma, a quello più antico[144].

Nemmeno la testimonianza di Gellio, che, pur riproducendo nella sostanza il testo liviano, se ne discosta per quanto riguarda l’organo deliberante, aiuta a risolvere il contrasto:

 

Gell., N.A. 16,4,1: Cincius in libro tertio de re militari fetialem populi Romani bellum indicentem hostibus telumque in agrum eorum iacientem hisce verbis uti scripsit: “Quod populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Romanum [bellum][145] fecere deliqueruntque quodque populus Romanus cum populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum iussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum <in>dico facioque”[146].

 

Gellio, che riporta un brano dell’opera De re militari di L. Cincio antiquario vissuto tra la fine repubblica e gli inizi del principato[147], scrive che la decisione di fare la guerra era presa dall’assemblea popolare.

La mancanza di ogni riferimento al senato può essere spiegata, come ipotizza Albanese, considerando la fonte di Gellio risalente a un’età in cui «la funzione senatoria nella sfera della politica estera era in forte declino»[148].

I problemi di ordine speculativo sull’organo decisionale non ridimensionano comunque il dato essenziale ai fini della nostra indagine e su cui concordano le due versioni di Livio e di Aulo Gellio: il lancio del giavellotto, accompagnato dalla formula della dichiarazione di guerra, concludeva, dopo trentatré giorni[149], la procedura feziale dell’indictio belli, dando inizio al combattimento vero e proprio, bellum indico facioque.

 

 

2.3. – Conclusioni

 

L’analisi appena conclusa sulla procedura dell’indictio belli secondo lo ius fetiale rafforza la convinzione, già espressa da altri studiosi, che la guerra per i Romani era avvertita come «procedimento giuridico-religioso»[150].

Molti passaggi del rituale feziale hanno indotto la dottrina a stabilire, con sfumature diverse, una stretta relazione tra la dichiarazione di guerra e il più antico processo civile delle legis actiones. Tale parallelismo ha radici consolidate, come dimostra la sua presenza già nella scienza giuridica dell’Ottocento.

Danz sosteneva una duplice identità, sia nella prima parte della procedura feziale dove il rapporto è costruito tra la clarigatio e la vindicatio della legis actio sacramento, sia nella seconda parte tra l’indictio belli e la manus iniectio, giungendo addirittura a immaginare un formulario affine[151].

Voigt interpretava il termine ‘condicere’ (Liv. 1,32,11) come l’intimazione allo straniero di presentarsi entro i giorni prestabiliti davanti al tribunale degli dèi (Liv. 1,32,9), definendo così una stretta relazione tra il procedimento internazionale della clarigatio e il processo ‘interno’ della legis actio per condictionem[152].

Fusinato ritrovava nella procedura della dichiarazione di guerra la stessa scansione del processo civile: la parte della rerum repetitio rispondente alla fase in iure; la parte dell’indictio belli equivalente alla fase in iudicio; tra le due, la testatio deorum pari alla litis contestatio[153].

La linea interpretativa della correlazione tra la sfera giuridica pubblica e quella privata ha prevalso fino ai nostri giorni[154].

Coli identifica la procedura pubblica con quella privata circa la manifestazione di potere sui beni ritenuti di proprietà del popolo romano, per cui il lancio dell’asta nel territorio nemico equivarrebbe all’apprensione del corpo del debitore nella manus iniectio: una sorta di procedura esecutiva dopo la sentenza popolare di giudicare “iniustus” il popolo nemico inadempiente[155].

Volterra segnala due rassomiglianze fra la clarigatio e la procedura antica: la prima con il conserere manum dell’actio sacramento in rem; la seconda, legata ad una testimonianza alquanto enigmatica di Livio[156], si definirebbe tra l’obiettivo della clarigatio e le conseguenze della manus iniectio[157].

Donatuti stabilisce un punto di incontro tra la clarigatio e l’antica procedura civile romana, giungendo, dopo l’analisi del testo liviano, alla convinzione che, nonostante i diritti sui beni sottratti e sugli autori della rapina fossero da annoverare tra i diritti assoluti, la pretesa del pater patratus era di carattere squisitamente personale e pertanto la clarigatio aveva la sua rispondenza con l’actio sacramento in personam[158].

Per Biscardi «è innegabile che fra la clarigatio … e la legis actio sacramento … esiste una grande affinità», come prova la formula del giuramento della testatio internazionale che «si adatta in pieno» alla legis actio sacramento in personam[159].

Watson costruisce un parallelo articolato tra la dichiarazione di guerra e il processo per legis actionem[160]. Dopo aver suddiviso l’indictio belli in tre parti, l’autore individua nella prima (il res repetere del feziale: Liv. 1,32,6-7) la fase in iure del processo, rilevando una somiglianza sia con la struttura della legis actio per condictionem sia con quella della legis actio sacramento in rem[161]; nella seconda (la testatio deorum: Liv. 1,32,9), il paragone calzerebbe con la fase apud iudicem del processo, imperniata sulla decisione del giudice che per Watson era il giudizio di Giove[162]; nella terza (il lancio dell’asta: Liv. 1,32,13), il raffronto è con il processo di esecuzione per il mancato adempimento e dunque con la manus iniectio[163].

Albanese individua una duplice affinità tra la procedura feziale e il diritto processuale civile romano. La prima è con la legis actio per condictionem e ruota intorno alla presenza del verbo condicere e all’idea di «doverosità dei comportamenti» del popolo straniero. La seconda è tra la struttura sintattica del formulario feziale, Quod…, quod…, ob eam rem… bellum indico facioque, e quella della manus iniectio, Quod…, ob eam rem… manum inicio, con l’importante puntualizzazione sul significato del verbo indicere[164].

È mia convinzione che se da una parte sia difficile dimostrare, per carenza di informazioni sulle forme giuridiche arcaiche, la trasposizione pura e semplice delle azioni dello ius civile in quelle dello ius fetiale e/o viceversa[165], dall’altra si possa ipotizzare un comune denominatore delle categorie concettuali del diritto tanto nella sfera pubblica che privata.

L’idea del bellum iustum di quel tempo rimanda a schemi giuridici che denotano una matrice comune.

Se torniamo ad alcuni passaggi del rituale feziale descritto da Livio, l’analogia tra il processo civile e la procedura internazionale appare evidente.

Il res repetere del pater patratus era costituito da congegni verbali e gestuali di tipo giuridico-religiosi, i cui dati caratteristici si riscontrano anche nella procedura del processo civile.

Ricordiamo a mo’ di esempio:

— la presenza di alcune espressioni tipiche del diritto arcaico, come il verbo condicere nel significato di denuntiare[166] oppure la struttura sintattica della formula pronunziata dal pater patratus al momento del lancio del giavellotto identica a quella della manus iniectio[167];

— l’uso del giuramento, finalizzato a sancire il res repetere del feziale, era ricorrente in diversi campi del diritto romano arcaico: dalla sfera processuale[168] ai rapporti internazionali[169], dalla sponsio privata[170] alla regolamentazione del confronto politico-istituzionale[171], all’arruolamento nell’esercito[172];

— il termine di 30 giorni, concesso per l’adempimento della rerum repetitio, era comune a molte azioni del più antico processo romano. Trenta erano i giorni iusti concessi ai confessi e ai iudicati in iure per saldare il debito prima della manus iniectio[173]; tanti erano anche i giorni prescritti dalla lex Pinaria (IV-III sec. a.C.) per la designazione del giudice con la legis actio per iudicis arbitrive postulationem[174]; e altrettanti giorni erano intimati dall’attore al convenuto “ad iudicem capiendum” nella legis actio per condictionem [175];

— la finalità della testatio, che con la chiamata della divinità in funzione di testimone-garante collegava la rerum repetitio all’indictio belli vera e propria, sembra essere simile a quella della litis contestatio della legis actio sacramento che congiungeva la fase in iure a quella apud iudicem [176].

La natura giuridica della dichiarazione di guerra trova un ulteriore riscontro nel contenuto del res repetere che non restò sempre uguale a se stesso ma si modificò per adattarsi ai diversi tipi di guerra succedutisi nella storia di Roma. In origine, come ricaviamo dall’antico formulario liviano, il repetere era limitato alle ‘cose’ razziate essendo i conflitti circoscritti dal punto di vista spaziale e finalizzati al saccheggio, come «l’accès à quelque source sacrée ou à quelque terrain de pacage, voire de récupérere les troupeaux ou les récoltes raflés par un voisin indélicat»[177]. Le guerre erano nella sostanza delle scorrerie, “incursiones”, come narra Livio per il periodo delle origini[178]. Con il passare del tempo il fenomeno bellico mutò, trasformandosi da mezzo di competizione a strumento di espansione politico-territoriale[179]. Il res repetere non si limitò più alla semplice richiesta dei beni trafugati ma si estese al risarcimento dei danni e/o alla consegna degli autori dell’offesa[180] per giungere ad identificarsi con la rivendicazione di obiettivi politico-militari ritenuti vitali agli equilibri del nuovo dominio[181]. La situazione di svantaggio del popolo nemico nei confronti del popolo romano è insita nel sintagma ‘ius persolvere’ (Liv. 1,32,10), che nel linguaggio giuridico esprimeva il comportamento «che un soggetto era giuridicamente tenuto a compiere»[182]. L’uso della forza nei confronti del popolo antagonista era giustificato dal fatto che esso non aveva adempiuto all’obbligo prescritto dal diritto (= non ius persolvere).

L’appurato significato giuridico del res repetere ci consente di tornare a riflettere sulla frase con la quale il re sintetizzava l’attività del res repetere compiuta dal pater patratus presso il popolo straniero e che molti problemi ha posto agli interpreti per la presenza dei tre genitivi retti dal verbo condicere[183]: Quarum rerum, litium, causarum pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis. I tre termini al genitivo partitivo esprimono, come si è detto, l’istanza del popolo romano nei confronti del popolo straniero. Tuttavia è sul vocabolo res che ruotava l’argomentazione del re, come si evince dal prosieguo della formula dove le res riassumono i tre concetti espressi in precedenza: quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt, quas res dari, fieri solvi, oportuit (Liv. 1,32,11). Ritengo, quindi, che gli altri due vocaboli, “litium e “causarum”, concorrano a precisare il significato di “rerum[184].

È merito di Thomas[185] aver attirato l’attenzione su un’antica testimonianza in cui i tre termini sono associati nello stesso contesto. Si tratta della tabula iniziale della Legge delle XII Tav., il cui contenuto è relativo allo svolgimento del processo:

 

Tab. 1.6: REM UBI PACUNT, ORATO. 7: NI PACUNT, IN COMITIO AUT IN FORO ANTE MERIDIEM CAUSSAM COICIUNTO. COM PERORANTO AMBO PRAESENTES. 8: POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO[186]

 

Il versetto 6, come accredita la dottrina più recente, farebbe riferimento al luogo dove risolvere la controversia[187], per cui “rem” sarebbe oggetto di “orato”, indicando l’attività iniziata dall’attore. L’espressione ‘rem orare’ sarebbe l’equivalente di ‘rem agere’ («portare avanti la controversia nel luogo stabilito d’accordo con l’avversario»)[188], con il termine res che indicherebbe l’intento delle parti prima di essere oggetto della controversia vera e propria.

Il versetto 7 atterrebbe al proseguimento della lite davanti al giudice nel forum o nel comitium prima di mezzogiorno, nel caso non ci fosse stato accordo tra le parti. L’espressione ‘caussam coicere[189] indicherebbe «una succinta e non formale esposizione dei termini della lite fatta dall’angolo di visuale e secondo l’assunto di ciascuna parte»[190], dove il termine causa, come res, si riferisce sempre all’oggetto della lite ma con in più lo sforzo dell’interessato di indicare il fondamento del proprio contendere davanti all’organo giudicante.

Il versetto 8 dispone che, passato mezzogiorno, la vittoria della disputa andava al contendente presente. L’espressione ‘litem addicere’ designerebbe l’approvazione della richiesta del litigante presente[191] da parte dell’autorità giudicante[192], con la quale si chiudeva in modo definitivo la lite. Qui il vocabolo lis, pur essendo riconducibile al concetto di oggetto del processo, implica qualcosa in più rispetto ai precedenti res e causa, identificandosi con l’interesse della parte vincente così come era stato precisato nel corso dell’attività processuale e poi definito con la pronunzia favorevole dell’autorità giudicante[193].

Lo schema dei tre termini, relati tra loro al fine di precisare aspetti diversi della medesima realtà processuale delle XII Tavole, è lo stesso, pur con le oggettive diversità che abbiamo riscontrato nella controversia internazionale descritta da Livio. Dopo quanto detto, la frase pronunziata dal re ai singoli patres (Quarum rerum, litium, causarum pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis) può essere intesa come un sunto dell’attività del pater patratus romano nei rapporti ufficiali con il popolo straniero, al quale si intimava ritualmente il danno (= res) subíto dai Romani precisandone, secondo le regole ‘internazionali’, gli oggetti controversi (= lites)[194] e i motivi giuridico-formali della pretesa (= causae)[195].

Si può dunque concludere che il res repetere del feziale era figura giuridica, avente molti punti di contatto con gli schemi del processo civile.

Una convinzione questa che trova una esplicita conferma in un documento di epoca assai più recente di quella a cui riconduciamo il formulario di Livio. Si tratta di in un frammento del poeta Ennio, vissuto a cavallo tra il III e il II secolo a.C., che già Aulo Gellio riferiva al libro VIII degli Annales[196]:

 

Pellitur e medio sapientia, vi geritur res,

Spernitur orator bonus, horridus miles amatur;

Haud doctis dictis certantes, sed maledictis

Miscent inter sese inimicitias agitantes;

Non ex iure manum consertum, sed magis ferro

Rem repetunt regnumque petunt, vadunt stolida vi.

 

Ennio descrive eventi bellici servendosi di un linguaggio giuridico[197] molto antiquato, come si evince, sia dal termine res che qui indica l’insieme dei beni consentendo il rimando al res repetere dell’antica dichiarazione di guerra, sia dal sintagma ex iure manum consertum, che rinvia al versetto delle XII Tavole Si [qui] in iure manum conserunt[198] e all’elaborazione della giurisprudenza pontificale[199].

È decisiva la stretta relazione che, nella parte finale del frammento, si instaura tra l’antico rito del manum conserere, posto in essere nella legis actio sacramento in rem dalle parti per rivendicare la proprietà di un bene immobile[200], e il res repetere della dichiarazione di guerra. Si ha l’impressione che il rituale dell’arcaico sistema processuale privato trovi, nella rappresentazione antitetica tra il vivere in pace e il vivere in guerra[201], un punto di incontro con l’atto dell’antica procedura bellica.

L’aspetto giuridico processuale del res repetere, emerso dall’analisi fin qui condotta, si riscontra anche per un’epoca più tarda, come quella di Cicerone:

 

Cic., Brut. 12,46: Itaque ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longo intervallo iudiciis repeterentur, tum primum, quod esset acuta illa gens et controversiis nata, artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse…[202].

 

Cicerone, in questo passaggio del Brutus, usa l’espressione ‘res privatae repetere’ per sottolineare la ripresa dell’amministrazione della giustizia dopo la caduta, nel V secolo a.C., dei tiranni Trasideo ad Agrigento e Trasibulo a Siracusa.

Dall’analisi fin qui condotta risulta provato che molti passaggi della dichiarazione di guerra fossero simili, a volte con tratti di assoluta identità, a schemi dell’antica procedura civile.

Tuttavia la constatazione non vuole pervenire, come per altri studiosi, alla tesi che il procedimento internazionale dell’indicere bellum coincidesse con una o più azioni del processo per legis actiones; infatti, ai fini dell’ipotesi che si vuole avanzare, è sufficiente aver dimostrato l’esistenza di un ordito comune, fatto di forme solenni, schemi rituali, categorie concettuali, tra l’antica procedura pubblica e quella privata. D’altra parte, quella fase dell’esperienza romana caratterizzata dall’intreccio tra la dimensione magico-religiosa con quella giuridica, dove la rigidità e la solennità delle azioni erano rigorosamente fissate dal ritualismo consuetudinario, non avrebbe potuto ancora produrre la separazione dei campi del diritto. Inoltre, l’analogia delle forme, come avvertiva Bonfante, «non è appunto che un indice di funzioni un tempo identiche»[203].

L’intreccio magico-religioso-giuridico dei rapporti sociali, tipico della città-stato romana in formazione[204], era elemento comune delle comunità di villaggio nel territorio laziale, come dimostra il fenomeno dei «sinecismi cittadini» di quel periodo[205]. Esisteva un «carattere relativamente ‘aperto’ delle strutture politiche e sociali arcaiche» che contribuì alla costruzione di un tessuto unitario tra le comunità politiche del Lazio e del territorio italico circostante.

Roma tese a consolidare la rete di relazioni ‘internazionali’ anche nella fase successiva alla “riforma serviana”, quando si affermò il nuovo ordinamento cittadino che, tra le tante innovazioni, esaltò l’appartenenza dei cives alla propria città e la differenza con lo straniero[206]. Si pensi al diritto reciproco tra romani e peregrini di utilizzare actus legitimi per lo scambio di merci (lo ius commercii) oppure di realizzare un legittimo rapporto matrimoniale (lo ius conubii)[207]; all’uso dei foedera per la regolamentazione più generale dei rapporti con le altre popolazioni[208]; al conseguente rituale imperniato sul giuramento per la stipula di tali trattati[209]; alla figura della reciperatio internazionale che consentiva il recupero dei beni sottratti illegalmente a comunità e a singoli cittadini[210].

Anche dopo il definitivo declino della Lega latina nel 338 a.C., in seguito all’affermarsi del potere egemonico di Roma, l’attenzione alle relazioni internazionali fu mantenuta come obiettivo centrale della politica estera romana e perseguita con strumenti quali la deditio in dicionem[211], la civitas sine suffragio, la civitas optimo iure, il c.d. fundus fieri, che costituirono l’inizio del sistema municipale romano[212].

Il fenomeno bellico fu parte di tale sistema di relazioni con le altre città-stato latino-italiche. I rigorosi rituali, eseguiti dai feziali, non erano formalità esclusive dell’ordinamento romano ma facevano parte del “sistema giuridico-religioso” che accomunava il popolo romano al popolo nemico[213].

È questo il dato di fondo che emerge dall’analisi della dichiarazione di guerra. La clarigatio si presentava come un insieme di forme giuridiche solenni e rituali, conosciute e messe in atto dagli esperti feziali: la rerum repetitio, tesa a definire l’oggetto del contrasto con il supporto dello iusiurandum; la testatio, volta a chiamare la divinità come testimone del comportamento iniustus (contro le regole) del popolo nemico. L’indictio belli consisteva in un procedimento orale e gestuale complesso: la deliberazione ufficiale votata dagli organi competenti e il cerimoniale del lancio dell’asta nei pressi del territorio nemico ad opera del pater patratus. Enunciati performativi, gesti costituenti che ponevano in essere validamente situazioni giuridiche. Assistiamo alla messa in pratica del formalismo giuridico-religioso dell’esperienza arcaica, per cui l’agire ‘esterno’ della comunità era riconosciuto lecito, ius est/fas est, soltanto se modellato sul rituale definito dalla tradizione e custodito dal collegio dei feziali[214].

Il congegno orale-gestuale dello ius fetiale serviva a inscrivere la pretesa del popolo romano in uno schema preciso riconoscibile dal popolo nemico, su cui era possibile portare il confronto individuando l’eventuale soluzione tecnico-politica del contrasto senza ricorrere all’uso della forza armata: una ‘giuridicizzazione’ delle relazioni con gli stranieri.

L’idea del bellum iustum è dunque molto antica nella storia romana, come attestano il formulario appena esaminato e altre testimonianze presenti nell’opera di Livio. Tra queste un valore particolare ha Liv. 39,36,12, perché l’espressione “bellum iustum piumque”, che vi si legge, sarebbe stata attinta da Polibio, il che farebbe venir meno l’ipotesi di una creazione liviana[215].

Il bellum iustum era conseguente ad una serie di atti idonei a creare una «situazione nuova»[216] in seguito alla pronunzia di formule e al compimento di gesti resi efficaci dal rispetto del formalismo dell’epoca arcaica che solo degli esperti, quali i feziali, potevano garantire[217]. Si concretizzava nella dichiarazione di guerra anche verso comunità non legate a Roma da alcun tipo di trattato[218]. La sua funzione era composita[219], dall’aspetto religioso dello schierarsi degli dèi[220], all’aspetto rituale della purificazione dall’imminente contaminazione del sangue[221], a quello altrettanto significativo di favorire la soluzione pacifica del contrasto[222]. La complessità, la durata e la scrupolosità dell’esecuzione della procedura feziale erano occasioni per le parti di riflettere sulle conseguenze del gesto bellico ed eventualmente evitare lo scontro armato. Nel testo di Dionigi, dove la dichiarazione di guerra è riportata in termini simili a Livio, si dice che se i due feziali trovavano l’accordo si lasciavano da amici (2,72,8).

L’aggettivo iustum che connotava il sostantivo bellum, stava dunque a significare la conformità della guerra al sistema giuridico[223], come la sua stessa radice ius indica[224], risolvendosi in una formula di normalità. Per riprendere uno schema teorico di Bobbio possiamo riassumere che la ‘legittimità’, come titolarità di fare la guerra, si inverava nella ‘legalità’, intesa come agire nel rispetto delle regole dello ius belli[225].

 

 

 



 

* Si pubblica il capitolo II della monografia di Antonello Calore: «Forme giuridiche del ‘bellum iustum’ (Corso di diritto romano-Brescia-a.a. 2003-2004)», Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2003, 43-106. Di seguito anche l’Indice del volume: Introduzione. – Capitolo I: Il problema. – Capitolo II: ‘Bellum iustum’ e ordinamento feziale. – Capitolo III: Cicerone teorico del ‘bellum iustum’?. – Indice degli autori. – Indice delle fonti.

 

[1] Liv. 1,32,1-5: 1. Mortuo Tullo res, ut institutum iam inde ab initio erat, ad patres redierat, hique interregem nominaverant. Quo comitia habente Ancum Marcium regem populus creavit; patres fuere auctores. Numae Pompili regis nepos, filia ortus, Ancus Marcius erat. 2. Qui ut regnare coepit, et avitae gloriae memor, et quia proximum regnum, cetera egregium, ab una parte haud satis prosperum fuerat, aut neglectis religionibus aut prave cultis, longe antiquissimum ratus sacra publica ut ab Numa instituta erant facere, omnia ea ex commentariis regiis pontificem in album elata proponere in publico iubet. Inde et civibus otii cupidis et finitimis civitatibus facta spes in avi mores atque instituta regem abiturum. 3. Igitur Latini, cum quibus Tullo regnante ictum foedus erat, sustulerant animos, et cum incursionem in agrum Romanum fecissent, repetentibus res Romanis superbe responsum reddunt, desidem Romanum regem inter sacella et aras acturum esse regnum rati. 4. Medium erat in Anco ingenium, et Numae et Romuli memor; et praeterquam quod avi regno magis necessariam fuisse pacem credebat cum in novo tum feroci populo, etiam quod illi contigisset otium sine iniura, id se haud facile habiturum; temptari patientiam et temptatam contemni, temporaque esse Tullo regi aptiora quam Numae. 5. Ut tamen, quoniam Numa in pace religiones instituisset, a se bellicae caerimoniae proderentur, nec gererentur solum, sed etiam indicerentur bella aliquo ritu, ius ab antiqua gente Aequicolis, quod nunc fetiales habent, descripsit, quo res repetuntur. [trad. L. Perelli, ed. utet, 1997: 1. Alla morte di Tullo il potere tornò al senato, secondo la norma introdotta fin dall’inizio della monarchia, e i senatori nominarono un interré. Avendo questi convocato i comizi, il popolo elesse re Anco Marcio, e il senato ratificò l’elezione. Anco Marcio era nipote del re Numa Pompilio, essendo nato da una sua figlia. 2. Appena salì al trono, memore della fama dell’avo, e poiché il regno precedente, glorioso per gli altri riguardi, per questo solo motivo non era stato pienamente fortunato, che la religione era stata trascurata o male applicata, stimando che fosse cosa della massima importanza il compiere i sacri riti pubblici come erano stati istituiti da Numa, ordinò al pontefice di esporre al pubblico affisse all’albo tutte le prescrizioni tratte dai libri sacri del re. Da questo fatto sia i cittadini, desiderosi di pace, e sia le città vicine trassero la speranza che il re sarebbe tornato ai costumi e alle usanze dell’avo. 3. Pertanto i Latini, con i quali Tullo aveva conchiuso un trattato, ripresero baldanza, e dopo aver fatto una scorreria in territorio romano, diedero una risposta arrogante ai Romani venuti a chiedere soddisfazione, convinti che il re di Roma imbelle avrebbe trascorso il suo regno fra cappelle ed altari. 4. L’indole di Marcio era intermedia fra quella di Numa e quella di Romolo, e partecipe di entrambi; pensava che al regno dell’avo era stata più necessaria la pace, trattandosi di un popolo nuovo e bellicoso, ed inoltre che se quello era stato lasciato tranquillo senza dover subire aggressioni, egli non avrebbe facilmente ottenuto la stessa cosa; stavano mettendo alla prova la sua remissività, e una volta che fosse provata intendevano farsene gioco: i tempi erano più adatti a un Tullo che a un Numa. 5. Tuttavia, poiché Numa aveva istituiti i riti religiosi di pace, volendo per parte sua istituire un sacro cerimoniale di guerra, perché non si facessero guerre senza prima averle dichiarate secondo un certo rito, introdusse dall’antica gente degli Equicoli il rituale per chiedere soddisfazione, che ancor oggi i feziali osservano].

 

[2] Per Cic., rep. 2,17,31 la regolamentazione dell’attività bellica fu introdotta dal re precedente Tullo Ostilio. Segue, invece, la versione di Livio, Serv., Aen. 10,14.

 

[3] Si dubita di tale affermazione liviana, frutto probabilmente dell’errata etimologia aequum colere (R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, Oxford, 1965, 130 h.l.; L. Perelli in Tito Livio, Storie, I, utet, Torino, 1997, h.l.).

 

[4] Liv. 1,32,5 (citato in precedenza).

 

[5] Liv. 1,32,13. Quasi identica l’espressione in Gell., N.A. 16,4,1: “bellum dico facioque”.

 

[6] È da accogliere la puntualizzazione di B. Albanese, “Res repetere” e “bellum indicere” nel rito feziale (Liv. 1,32,5-14), in Annali Seminario Giuridico Università Palermo, XLVI, 2000, 26: «la richiesta era stata per homines e res in 1,32,7 (in 1,33,11 si parlerà solo di res); forse si dovrebbe emendare il quos in quae».

 

[7] Il testo manoscritto presenta una lacuna.

 

[8] Correzione di R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 136, per analogia con il successivo hominibusque.

 

[9] B. Albanese, “Res repetere” e “bellum indicere” nel rito feziale (Liv. 1,32,5-14), cit., 44 nt. 68: «Mi pare necessaria l’integrazione della parola Quiritium, imposta dalla triplice menzione precedente di populus Romanus Quiritium».

 

[10] [Traduzione modulata su quella di L. Perelli, ed. utet, 1997: 6. Quando l’ambasciatore giunge al confine di quel popolo a cui si chiede soddisfazione, col capo cinto da una benda di lana dice: “Ascolta, o Giove, ascoltate, o confini — e fa il nome del popolo cui appartengono —, ascolti il fas: io sono il nunzio ufficiale del popolo romano; vengo delegato giustamente e santa­mente, e alle mie parole sia prestata fede”. 7. Dopo aver esposte le richieste, invoca Giove a testimone: “Se ingiustamente ed empiamente chiedo che mi siano consegnati quegli uomini e quelle cose, non lasciare che mai più io sia partecipe della patria”. 8. Queste cose ripete quando varca il confine, quando incontra il primo uomo in territorio nemico, quando entra nella città e quando giunge nel foro, mutando solo poche parole della formula e del giuramento. 9. Se non vengono consegnate le ‘cose’ richieste, passati trentatré giorni — questo infatti è il numero prescritto — in questo modo dà inizio alla guerra: 10. “Ascolta, o Giove, e tu, o Giano Quirino, e voi tutti, o dèi del cielo, della terra e degli inferi, ascoltate; io vi invoco a testimoni che il popolo — e qui fa il nome — è ingiusto e non concede la dovuta riparazione. Ma su queste cose consulteremo gli anziani in patria, sul modo come possiamo far valere il nostro buon diritto”. Poi … il messaggero ritorna a Roma a riferire… 11. Immediatamente il re consultava il senato all’incirca con queste parole: “Intorno alle cose, controversie e accuse di cui il padre patrato del popolo romano dei Quiriti trattò con il padre patrato dei prischi Latini e con gli uomini Prischi Latini, le quali cose né restituirono, né fecero, né pagarono, mentre era doveroso che fossero restituite, fatte, pagate, dimmi — diceva rivolto a colui che per primo ve­niva richiesto del suo parere — che cosa proponi?”. 12. Allora quello rispondeva: “Propongo che si richiedano con pia e santa guerra: a questo mi associo e questo approvo”. Quindi venivano interrogati gli altri per ordine; e se la mag­gior parte dei presenti era dello stesso parere, la guerra era decisa. Era usanza che il feziale portasse al confine nemico un’asta con la punta di ferro, oppure di corniolo rosso aguzzata nel fuoco, e dicesse alla presenza di almeno tre uomini puberi: 13. “Poiché i popoli dei Prischi Latini e gli uomini Prischi Latini agirono ingiustamente contro il popolo romano dei Quiriti, poiché il popolo romano dei Quiriti ha proposto, approvato, deliberato che si facesse la guerra coi Prischi Latini, per questo io a nome del popolo romano dichiaro e muovo guerra ai popoli dei Prischi Latini e agli uomini dei Prischi Latini”. 14. Detto ciò scagliava l’asta nel loro territorio. In questo modo allora fu richiesta soddisfazione e fu dichiarata guerra ai Latini, e i posteri conservarono quel rito].

 

[11] La formula liviana è giudicata un’invenzione tarda da K. Latte, Religiöse Begriffe im frührömischen Recht, in ZSS, 67, 1950, 56; E. Fraenkel, Horace, Oxford, 1957, 289, nt. 1; R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 127 ss., che, nonostante tutto, ritiene la procedura dei feziali «obsolete»; E. Rawson, Scipio, Laelius, Furius and the ancestral religion, in JRS, 1973, 167 nt. 57.

 

[12] Ad esempio, l’uso del verbo audire nel § 6, tipico delle antiche formule dei feziali (cfr. F.V. Hickson, Roman Prayer Language Livy and the Aneid of Virgil, Stuttgart, 1993, 115-117); il verbo “siris” del § 7 che è antica forma contratta del perfetto congiuntivo (= ‘siveris’) di sinere (cfr. R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 131; per un’altra testimonianza antica della forma del verbo vedi XII Tab. 8,22); il verbo suprascandit che secondo R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 131: «so perhaps borrowed direct from the fetial procedure» (cfr. da ultimo B. Albanese, op. cit., 22 nt. 26); l’espressione cuiuscumque gentis sunt, nominat del § 7 induce a ritenere che Livio (o la sua fonte) avesse sotto gli occhi il modello del formulario dell’indictio belli (ugualmente per il § 10).

 

[13] Per A. Momigliano, Le origini di Roma, in Roma arcaica, Firenze, 1989, 22: «la scrittura compare a Roma intorno al 600 a.C.»; per S. Tondo, Profilo di storia costituzionale romana, I, cit., 11, la scrittura risalirebbe «alla prima età regia»; vedi anche, con un’analisi molto dettagliata, E. Peruzzi, Origini di Roma, II, Bologna, 1973, 9 ss. e 81 ss. Sull’argomento, specialmente per quanto riguarda i documenti a carattere giuridico-religioso, cfr. F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica, cit., 17 ss. e nt. 53. Comunque, anche se la presenza della scrittura si colloca in un periodo molto alto della storia di Roma, è indubbio che, a quel tempo, il suo scopo era di fissare la memoria dei rituali comunitari. Era cioè uno strumento riservato a pochi eletti, con una funzione importante ma limitatissima in una società organizzata sulla comunicazione orale. Ha ragione F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana (19532), trad. it., Firenze, 1969, 50-51, quando scrive che, nell’organizzazione sociale e politica della città, «la scrittura era puramente probatoria, era cioè il ricordo di un atto giuridico già pienamente compiuto; al più il documento poteva servire a semplificare la formula orale mediante riferimento ai dettagli contenuti nel documento». Bisognerà attendere il II secolo a.C. per assistere, grazie all’elaborazione dei giuristi Manilio, Giunio Bruto e P. Mucio Scevola, all’imporsi della scrittura come mezzo per la costruzione di “un vero e proprio pensiero analitico” (cfr. A. Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana, Roma-Bari, 1987, 12-13).

 

[14] P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., 21, riformulando e precisando uno spunto di G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale (Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma), in Reale Accademia dei Lincei, Roma, 1884, 30, ha sostenuto che i feziali «non sono né esclusivamente romani, né esclusivamente latini, bensì possiamo dire, comuni ai popoli della koinè culturale etrusco-italica».

 

[15] Il riferimento è alle formule dei feziali per la stipula dei foedera (Liv. 1,24,1-9). Cfr. V. Pisani, Testi latini arcaici e volgari, Torino, 19602, 56-58.

 

[16] Anche lo storico greco del I sec. a.C., Dionigi di Alicarnasso, descrive, in forma più discorsiva e con qualche importante divergenza su cui tornerò, la procedura seguita dal popolo romano per iniziare la guerra. Vedi Dionys. 2,72,4-9, che riproduco nella traduzione di F. Cantarelli, ed. Rusconi, 1984: «4. Apparirà infatti chiaro che essi (= i Romani) intrapresero sempre guerre per motivi santi e onesti e per questo soprattutto gli dèi erano loro propizi nei pericoli. Non è facile enumerare tutti i compiti che spettano ai feziali per il loro gran numero, in ogni modo con un’espressione sommaria sono i seguenti: essi devono badare che i Romani non muovano ingiustamente guerra a una città alleata; se gli altri cominciano a violare i trattati, devono inviare ambasciatori e chiedere giustizia; poi, se le richieste non vengono accolte, dichiarare guerra. 5. Parimenti se degli alleati sostengono di aver subito torti da parte dei Romani e chiedono giustizia, è compito di costoro stabilire se c’è stata una violazione dei trattati a loro danno, e, se sembra loro che le scuse siano fondate, arrestare i colpevoli e consegnarli alla parte lesa. Devono giudicare sugli oltraggi fatti agli ambasciatori, aver cura che i trattati siano pienamente osservati, fare la pace e annullarla nel caso che ne sia stata stipulata una che a loro giudizio va contro le leggi sacre; indagare ed espiare le illegalità commesse dai comandanti riguardo ai giuramenti e ai trattati, questioni queste che tratterò in un luogo più adatto. 6. Quanto alle funzioni che svolgevano come ambasciatori quando andavano a chiedere giustizia a una città che sembrava recare ingiuria (non si possono ignorare queste cose perché compiute con grande rispetto per la giustizia e la pietà religiosa) ho appreso quanto segue: uno dei feziali scelto dai colleghi, con le vesti e le insegne sacre, per poter essere distinto dagli altri, si recava alla città i cui abitanti avevano commesso un’ingiustizia: si fermava ai confini e invocava Giove e gli altri dèi come testimoni che egli veniva a chiedere giustizia per Roma; 7. poi, dopo aver giurato di andare in una città colpevole ed aver invocato su di sé e Roma le più grandi maledizioni nel caso mentisse, varcava i confini; quindi chiamava come testimone il primo in cui si imbatteva, abitante della campagna o della città che fosse, e, ripetute le stesse maledizioni, si avviava verso la città; prima di entrarvi chiamava allo stesso modo come testimone la sentinella o il primo che incontrava sulla porta della città, quindi avanzava verso il foro; qui fermatosi discuteva con i magistrati le questioni per cui era venuto, aggiungendo sempre i giuramenti e le maledizioni. 8. Se dunque quelli accettavano di consegnare i colpevoli, ritornava indietro portando con sé i rei, lasciando ormai da amico degli amici; se invece chiedevano tempo per prendere una decisione, concedeva dieci giorni, poi tor­nava da loro e portava pazienza fino alla terza richiesta. Trascorsi così trenta giorni, se la città non gli assicurava soddisfazione, invocati gli dèi celesti e inferi se ne andava, dicendo soltanto questo, che Roma avrebbe preso dei provvedimenti nei loro confronti a tempo debito. 9. E dopo di ciò si recava in senato con tutti gli altri feziali e riferiva che tutto era stato fatto da loro secondo le leggi sacre e se avessero voluto votare la guerra non ci sarebbe stato alcun impedimento da parte degli dèi. Se non si rispettava fedelmente questa procedura, né il senato né il popolo avevano il potere di votare la guerra».

 

[17] Gli annalisti avrebbero apportato modernizzazioni alle formule arcaiche ma non avrebbero tradito lo spirito dell’antico diritto (cfr. A. Magdelain, ‘Quirinus’ et le droit (1984), in ‘Ius, Imperium, Auctoritas’. ‘Etudes de droit romain, Rome, 1990, 229-269).

 

([18]) P. Frezza, Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano, in SDHI, V, 1939, 179-181, che richiama G. Rubino, Untersuchungen über röm. Verfassung und Geschichte, I, Cassel, 1839, 290 nt. 1 e Th. Mommsen, Römische Staatsrecht, III, Leipzig, 1887, 341-342 e nt. 2; P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., 37-38 nt. 76, il quale giudica eccessivi gli argomenti di Latte; G. Dumézil, La religione romana arcaica (19742), trad. it., Milano, 1977, 93-96. G. Donatuti, La ‘clarigatio’ o ‘rerum repetitio’ e l’istituto parallelo dell’antica procedura civile romana, in IURA, 6, 1955, 31-46, rinviando ad altri studiosi, ritiene le formule liviane, nella sostanza, risalenti «se non alla prima epoca regia, per lo meno ad un tempo molto antico» (33). Argomentazioni a favore dell’autenticità della testimonianza liviana in A. Magdelain, ‘Quirinus’ et le droit (1984), cit., 246 e nt. 75 con bibl.; K.-H. Ziegler, Das Völkerrecht der römischen Republik, cit., 103 e nt. 293; F. Sini, ‘Bellum nefandum’, cit., 91 ss. e 193 nt. 29; J.-L. Ferrary, ‘Ius fetiale’ et diplomatie, cit., 422; M. Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Roma-Bari, 1998, 53, scrive riguardo alla testimonianza liviana: «Livio però non ha inventato nulla, e così il suo precedessore-contemporaneo Lucio Cincio; non inventarono nulla gli antiquari, che costituirono la loro fonte diretta o indiretta. Si trattava certamente di un rito antichissimo, comune all’intero Lazio primitivo, e forse in uso anche oltre i suoi confini»; da ultimo B. Albanese, op. cit., 47, ribadisce l’origine «assai antica del rito descritto da Livio», giudicando «insostenibile la posizione di Ogilvie» (7 nt. 2).

 

[19] Cfr. R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 127 ss., il quale identifica la denuntiatio con la rerum repetitio; K.-H. Ziegler, Das Völkerrecht der römischen Republik, cit., 102, il quale identifica la rerum repetitio con la clarigatio e la testatio con la denuntiatio; E. Bianchi, ‘Fictio iuris’. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca augustea, Padova, 1997, 113, per il quale la clarigatio consisteva nella rerum repetitio. Alla “struttura triadica” del rito si rifà anche M. Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, cit., 54.

 

[20] S. Albert, ‘Bellum iustum’, cit., 13-14.

 

[21] Cfr. A. Magdelain, ‘Quirinus’ et le droit (1984), cit., 246-248.

 

[22] M. Mantovani, ‘Bellum iustum’, cit., 60.

 

[23] J.-L. Ferrary, ‘Ius fetiale’ et diplomatie, in E. Frézouls - A. Jacquemin, Les relations internationales. Actes du Colloque de Strasbourg 15-17 juin 1993, Paris, 1995, 424.

 

[24] Il potere magico della lana è rilevato da R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 130 h.l. Nella testimonianza di Dionigi si sottolinea la tipicità dell’abbigliamento del feziale: «uno dei feziali scelto dai colleghi, con le vesti e le insegne sacre, per poter essere distinto dagli altri, si recava…» (Dionys. 2,72,6).

 

[25] La bibliografia sul collegio sacerdotale è copiosa. Per una prima visione delle questioni maggiormente dibattute in dottrina vedi ora C. Auliard, Les Fétiaux, un collège religieux au service du droit sacré international ou de la politique extérieure romaine?, in Mélanges P. Lévêque, VI, Paris, 1992, 1 ss.; E. Bianchi, ‘Fictio iuris’, cit. 111 nt. 214; sul ruolo dei feziali, cfr. L. Loreto, È scoppiata la guerra coi Romani. Le decisioni di politica internazionale a Roma nella media Repubblica 327-265 a.C., in BIDR, 94-95, 1991-’92 (pubbl. 1993), 255-256; per lo specifico della dichiarazione di guerra, A. Giovannini, Le droit fécial et la déclaration de guerre de Rome à Carthage en 218 avant J.C., in Athenaeum, 80, I, 2000, 69-116.

 

[26] La stessa etimologia del termine ‘fetiales’ non è chiara: alcuni fanno derivare la parola ‘fetiales’ da ‘fides’, altri da ‘ferire’, altri ancora da foedus’ (cfr. G. Ferrari, s.v. feziali, in NNDI; per l’etimologia vedi pure G. Dumézil, La religione romana arcaica, cit., 503). Nei documenti testuali l’origine dei feziali è, all’unanimità, fatta risalire all’età regia anche se non c’è accordo sul re: Dionys. 2,72,2; Plut., Num. 12,4-8 e Cam. 18,2 rinviano a Numa; Cic., rep. 2,17,31 attribuisce a Tullo Ostilio l’introduzione dei rituali feziali sul bellum iustum; Livio riferisce del più antico trattato romano (quello con gli Albani) eseguito dai feziali al tempo di Tullo Ostilio (1,24,4) e del sacro cerimoniale di guerra voluto dal re Anco Marzio (1,32,5); Serv., Aen. 10,14 segue la versione di Livio. Tenta una conciliazione tra le differenti testimonianze C. Auliard, op. ult. cit., 1-8. Le ultime testimonianze sull’impiego dei feziali sono quelle di Dio Cass. 50,4,4-5, relative alla dichiarazione di guerra di Ottaviano a Cleopatra nel 32 a.C., e l’iscrizione del periodo dell’imperatore Claudio (I sec. d.C.) su una foederis percussio (ILS 5004= Degrassi, ILLR 447). Al riguardo C. Saulnier, Le rôle des prêtres fétiaux et l’application du “ius fetiale” à Rome, in RHDFE, 58, 1980, 171 ss., ha sostenuto che il collegio sarebbe stato istituito stabilmente a partire da Augusto (in tal senso anche V. Ilari, L’interpretazione storica del diritto di guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo, cit., 16-17, su cui v. alla nt. 30), tesi questa che è stata opportunamente criticata (cfr. M.R. Cimma, I feziali e il diritto internazionale antico, in Diritto@Storia, I, 1; E. Bianchi, ‘Fictio iuris’, cit. 111 nt. 214; M. Sordi, ‘Bellum iustum ac pium’, in M. Sordi (a cura di), Guerra e diritto nel mondo greco e romano, Milano, 2002, 4).

 

[27] Per tutti, vedi i classici lavori di F.W. Walbank, The Origins of the Second Macedonian War, in JRS, 27, 1937, 180-207; Id., A note on the embassy of Q. Marcius Philippus, 172 B.C., in JRS, 31, 1941, 82-93; Id., Roman Declaration of War in the Third ad Second Centuries, in Class. Phil., 44, 1949, 15-19.

 

[28] In questo senso anche Plin., nat. 22,3,5, citato più avanti, e Varr., De vit. pop. rom. 2,75 R. (= 31 K.). È significativo che, per quanto riguarda l’inizio della guerra tra i Romani e gli Equi nel 458 a.C., Livio usi il termine legatus (3,25,6: In ea castra … legati ab Roma venerunt questum iniurias et ex eo foedere res repetitum) e Dionigi la traslitterazione greca del vocabolo “fhtialeis” (10,23,1). B. Albanese, op. cit., 18, parla, per il periodo più antico, del pater patratus come di «personificazione del popolo romano… una specie di identificazione tra il messo ed il popolo che esprimeva il suo volere attraverso quel messo». Tale mancanza di una volontà autonoma è ben rappresentata dalla figura del nuncius in diritto privato romano, che si limitava ad essere un semplice portavoce della volontà del dominus negotii, al pari della epistula (cfr. M. Marrone, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1994, 182). Sulla diversità di funzioni tra i feziali e i legati senatorî vedi più avanti alla nt. 43.

 

[29] Cfr. Liv. 1,24,5 ss. Il punto che, in particolare, interessa è la domanda del verbenarius, riportata nel § 5: Rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium, vasa comitesque meos? (sottolineatura mia). L’espressione ‘nuntius’ è tecnica: «desunta dai formulari» (B. Albanese, op. cit., 17).

 

[30] Il princeps fetialium secondo Serv., Aen. 9,53: pater patratus, hoc est princeps fetialium. Cfr. in generale, E. Samter, s.v. ‘Fetiales’, in PWRE, VI, 1909, col. 2263. Per il significato del termine, vedi da ultimo con discussione delle diverse ipotesi B. Albanese, Varr., De l. lat. 6,12 ed il ‘Pater patratus’, in Mélanges Magdelain, Paris, 1998, 1-7, il quale giunge alla conclusione che «il senso specifico originario di patrare dovette essere quello di 'operare come pater' … Sicché ritengo che probabilmente pater patratus in origine significò il 'pater costituito tale da chi agiva come pater'» (7).

 

[31] R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 130 h.l. B. Albanese, “Res repetere” e “bellum indicere” nel rito feziale (Liv. 1,32,5-14), cit., 17, dimostra l’esistenza di un nesso tra il termine legatus e la figura del pater patratus. Non condivido, quindi, la tesi di V. Ilari, L’interpretazione storica del diritto di guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo, cit., 16-17, di un riferimento al tempo augusteo da parte di Livio desunto dalla presenza di “nunc” e “legatus” (Liv. 1,32,5-6). Infatti, per il termine legatus vedi le precisazioni di Albanese; per l’avverbio nunc, ritengo che esso esprima il rapporto diacronico tra la procedura originaria della rerum repetitio e quella di epoca storica, come lo intendono la quasi totalità dei traduttori, tra cui vedi L. Perelli (ed. utet) che rende l’avverbio con l’espressione «ancor oggi».

 

[32] Quattro secondo O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, 1, Leipzig, 1885, 282, che si fonda sulla testimonianza di Varr., De vit. pop. rom. 2,75 R. (= 31 K.).

 

[33] Per la traduzione vedi a pag. 20. nt. 27

 

[34] Cfr. S. Albert, ‘Bellum iustum’, cit., 15; L. Loreto, Il ‘bellum iustum’ e i suoi equivoci, cit., 97, il quale deduce dai due testi varroniani (Varr., l.l. 5,86 e De vit. pop. rom. 2,75 R.) “una relazione biunivoca ed esclusiva tra carattere iustum del bellum e ius fetiale”. B. Albanese, op. cit., 14, sottolinea come il verbo legare, da cui legatus, richiami sempre “una solenne pronunzia”, come confermerebbe la presenza del termine ‘oratores’ attribuito ai feziali da Varrone (adde Cic., leg. 2,9,21; per l’importanza della parola vedi Plut., Numa 12).

 

[35] Spunto in G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 78; ora E. Bianchi, Fest. s.v. ‘nuntius’ p. 178,3 L. e i documenti del collegio dei feziali, in SDHI, 66, 2000, 339, il quale ritiene che «la competenza del collegio non andasse oltre ad un controllo di legittimità formale». Accentua invece l’aspetto politico J.-L. Ferrary, ‘Ius fetiale’ et diplomatie, cit., 416. Per l’esperienza romana trovo inadeguata la distinzione prospettata da C. Auliard, op. cit., 9-15, tra un ruolo diplomatico e uno religioso dei feziali; è mia convinzione che l’originaria funzione giuridico-religiosa dei feziali le ricomprendesse tutte.

 

[36] Il riferimento è qui allo ius fetiale come “sistema sovrannazionale” (su cui vedi P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., infra, che respinge la tesi del Mommsen della guerra come stato naturale delle relazioni tra i popoli). I feziali appartenevano alla koinè italica, come si deduce dalla loro presenza «presso gli Albani, i Laurenti, gli Equicoli, i Falisci, gli Ardeati, i Sanniti» (P. Catalano, op. ult. cit., 21; vedi già A. Weiss, s.v. ‘Fetiales’, ‘Jus Fetiale’, in Daremberg-Saglio, 1918, 1095-1101). Per G. Luraschi, s.v. ‘foedus’, in Enciclopedia Virgiliana, II, Roma 1985, 546-550, le origini dello ius fetiale si perdono nella preistoria italica.

 

[37] La svolta è da far risalire probabilmente alla guerra contro Veio del 427 a.C., quando, al momento dell’indizione decisa dal senato, i tribuni imposero che anche il comizio centuriato votasse l’entrata in guerra (cfr. Liv. 4,30,12-15 e quanto si dirà alla nt. 141).

 

[38] [Trad. F. Cancelli, ed. Mondadori 1969: «Siano arbitri e nunzi di rituali trattati, di pace di guerra e di tregua, i feziali: ed interpretino il diritto di guerra»].

 

[39] Cfr. J.-L. Ferrary, ‘Ius fetiale’ et diplomatie, cit., 414-415 con bibl.

 

[40] G. Gandolfi, Spunti di diritto internazionale in Tito Livio, in AG, 147, 1954, 39.

 

[41] Tale significato di dirimere casi controversi si riscontra anche nel sostantivo disceptatio; vedi Cic., off. 1,11,34: Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim. Similmente Liv. 21,18,7 e 21,19,1. Da non confondersi con il termine retorico sinonimo di controversia (vedi Cic., de orat. 2,42; 2,78; 2,113).

 

[42] Vedi Dionys. 2,72,5; Varr., De vit. pop. rom. 3,111; Liv. 38,42,7; Val. Max. 6,6,3 e 5 (sull’argomento cfr. T.R.S. Broughton, Mistreatment of Foreign Legates and Fetial Priests: three Roman Cases, in Phoenix, 41, 1987, 50-62; in particolare, sulla testimonianza di Varrone, v. A. Cenderelli, Varroniana, cit., 114 e 158).

 

[43] Un esempio dell’esclusivo tecnicismo giuridico dei feziali, da non confondersi con il potere politico di decidere la guerra, è in Liv. 36,3,7-12, dove, in occasione della guerra contro Antioco III e gli Etoli nel 191 a.C., il console romano sottopose al collegio dei feziali le modalità della dichiarazione di guerra, già decisa dal senato. Un caso analogo si era già verificato per l’inizio della II Guerra Macedonica nel 200 a.C. (Liv. 31,8,1-3). Ma già nel 327 a.C., relativamente alla II Guerra Sannitica, il potere discrezionale era nelle mani dei legati senatori e non dei feziali che pure li accompagnavano: Dionys. 15,7,6 e 15,9,1 (su cui cfr. L. Loreto, È scoppiata la guerra coi Romani, cit., 200, 249-250).

 

[44] Un esempio dell’impossibilità dei feziali di decidere la conclusione di un foedus si ricava da Liv. 30,43,4-9, dove l’azione feziale per la pace con i Cartaginesi nel 201 a.C. fu autorizzata dal potere cittadino (= senatus consultum in patria; imperium del promagistrato sul posto).

 

[45] [Trad. A. Traglia, ed. utet, 1996: «I feziali sono chiamati così perché sovrintendono alla leale osservanza dei trattati internazionali. Infatti per loro mezzo avveniva che una guerra dichiarata fosse una guerra legittima e che poi, una volta terminata la guerra, si ristabilisse con un trattato la lealtà della pace. Prima della dichiarazione di guerra venivano mandati alcuni di loro a reclamare la restituzione dei beni usurpati, e per loro mezzo ancora oggi si stipula un foedus (trattato), parola che, secondo la grafia usata da Ennio, si pronunciava fidus]

 

[46] Su tale funzione dei feziali condivido l’affermazione di D. Nörr, Aspekte des römischen Völkerrechts, cit., 117: «Fest steht, daß das Fetialenkollegium lange Zeit seiner Aufgabe nachgekommen ist, das ‘Institut’ der Kriegserklärung gleichzeitig zu konservieren und zu adaptieren».

 

[47] M. Kaser, ‘Ius gentium’, cit., 28. L’attività pubblica dei feziali si esplicava per mezzo di decreta (Liv. 31,8,3) e responsa (Liv. 36,3,9). Sulla distinzione tra “opinioni” sacerdotali “cautelari” e “giudiziali” vedi F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana (19532), trad. it., Firenze, 1968, 37.

 

[48] Cfr. M. Kaser, op. cit., 28-29; S. Albert, ‘Bellum iustum’, cit., 16, parla di «eine Säkularisierung der römischen Außenpolitik».

 

[49] Per Walbank, che colloca il mutamento alla fine del III secolo a.C., vedi i lavori citati nella precedente nt. 27. Walbank è comunque interessato esclusivamente all’indictio belli; chi invece parla di una vera e propria sostituzione dei feziali ad opera dei legati, a partire dall’inizio della II Guerra Punica, è R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 128 h.l. Per Loreto, oltre a Un’epoca di buon senso. Decisione, consenso e stato a Roma tra il 326 e il 264 a.C., Amsterdam, 1993, sp. 125, 131 ss., vedi pure È scoppiata la guerra coi Romani, cit., 255-257. Il potere decisionale autonomo dei legati per quanto riguarda la pace e la guerra è attestato, oltre che dai molteplici passi dell’opera di Livio, dal frammento D. 1,2,2,37 di Pomponio, dove un Quinto Mucio, forse il Q. Mucio Scevola pretore del 215 a.C. (vedi T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, I, New York, 1951, 255 e 288), è inviato come legato presso i Cartaginesi: cum essent duae tesserae positae una pacis altera belli, arbitrio sibi dato, utram vellet referret Romam, utramque sustulit et ait Carthaginienses petere debere, utram mallent accipere.

 

[50] Un’indicazione molto dettagliata degli studi sulla clarigatio fino alla metà del secolo scorso è in E. Volterra, L’istituto della ‘clarigatio’ e l’antica procedura delle ‘legis actiones’, cit., 249 nt. 2. Una parte della dottrina ha identificato la rerum repetitio con la clarigatio (vedi G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 497; M. Kaser, Das altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer, Göttingen, 1949, 20; G. Donatuti, La ‘clarigatio’ o ‘rerum repetitio’ e l’istituto parallelo dell’antica procedura civile romana, cit., 29; S. Albert, ‘Bellum iustum’, cit., 13-14; B. Albanese, op. cit., 8).

 

[51] Quint., inst. 7,3,13.

 

[52] Serv., Aen. 10,14.

 

[53] Serv., Aen. 9,52.

 

[54] Il verbo concipere, come sostiene B. Albanese, op. cit., 7 nt. 2, ha in questo contesto il significato di «dichiarare con verba», tipico di espressioni in ambito sacrale (concipere ius iurandum, concipere verba).

 

[55] L’espressione “indicere bellum” del testo è usata nell’accezione generale di “muovere guerra”, di cui abbiamo esempi anche in Livio (vedi più alla nt. 91).

 

[56] [Trad.: «inizio della guerra. Ciò è stato tratto da una solenne usanza romana. Quando infatti volevano dichiarare guerra, il pater patratus, cioè il capo dei feziali, si spingeva fino ai confini dei nemici e, dopo aver detto alcune formule solenni, a chiara voce diceva che egli stesso dichiarava guerra per determinati motivi, o perché essi avevano leso gli alleati o perché non rendevano gli animali rubati o i colpevoli. Ciò si diceva clarigatio anche per la chiarezza della voce»].

 

[57] [Trad. ed. Giardini: «Entrambi i termini, comunque, indicano lo stesso oggetto, cioè dell’erba strappata con la sua zolla dall’arce; e sempre, quando si mandavano dei legati ai nemici per clarigare, cioè per chiedere, a voce chiara e alta, la restituzione di beni ingiustamente sottratti, uno di essi era detto verbenario»].

 

[58] Il verbenarius era il feziale che aveva il compito di procurare il ciuffo d’erba sacro, indispensabile per le cerimonie di pace (Liv. 1,24) e, a quanto appena letto, di guerra.

 

[59] B. Albanese, op. cit., 14, avanza un’interessante ipotesi circa l’investitura del pater patratus nell’indictio belli analoga a quella della stipula del foedus, descritta da Livio in 1,24,6.

 

[60] Iuppiter era anche il protettore della parola data, del giuramento. Su Giove precapitolino, tutore dei patti giurati, cfr. G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München, 1912, 19-20.

 

[61] Nel testo liviano non si nomina il popolo nemico ma si riporta la frase burocratica “cuiuscumque gentis sunt, nominat”, come se lo storico avesse sotto mano un modello di formulario. Il riferimento ai fines è ovviamente alle “divinità protettrici dei confini” (cfr. B. Albanese, op. cit., 14 nt. 12).

 

[62] La sostantivizzazione del termine fas, risalente ad un’età anteriore a quella di Cicerone, è ora sostenuta da F. Sini, ‘Bellum nefandum’, cit., 83-95, contro la tesi di R. Orestano, Dal ‘ius’ al ‘fas’. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall’età primitiva all’età classica, in BIDR, 46, 1939, 238. Un’ipotesi alternativa, che eviterebbe la contrapposizione eliminando la sostantivizzazione del termine, è l’interpretazione della formula avanzata da V. Pisani, Lat. ‘fas’ e ‘ius’, in Archivio Glottologico Italiano, 33, 1941, 127 nt. 4, che, condividendo la ricostruzione generale di Orestano, ritiene, sul punto specifico, che la formula andrebbe letta nel seguente modo: Audi Juppiter, audite fines: audiant fas.

 

[63] Sull’endiadi ius-fas la bibliografia è copiosa, mi limito ad indicare solo alcune delle numerose ricerche interne alla scienza romanistica, rinviando alle stesse per ulteriore letteratura: F. Beduschi, Osservazioni sulle nozioni originali di ‘fas’ ed ‘ius’, in RISG, 1935, 209 ss.; R. Orestano, Dal ‘ius’ al ‘fas’, cit., 194-273; P. De Francisci, ‘Arcana imperii’, 3, I, Roma, 1948 (rist. 1970); P. Noailles, Du droit sacré au droit civil. Cours de droit romain approfondi 1941-1942, Paris, 1949; H. Lévy-Bruhl, Nouvelles Etudes sur le très ancien droit romain, Paris, 1947; M. Kaser, Das altrömische Ius, cit.; P. Voci, Diritto sacro romano in età arcaica, in SDHI, 19, 1953, 38-103; C. Gioffredi, Religione e diritto nella più antica esperienza romana, in sdhi, 20, 1954, 259 ss.; Id., Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane, Roma, 1955; P. De Francisci, ‘Primordia civitatis’, Roma, 1959; P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, Torino, 1960; R. Orestano, I fatti di normazione nell’esperienza giuridica romana arcaica, cit.; R. Santoro, Potere ed azione nell’antico diritto romano, in Annali Seminario Giuridico Palermo, 30, 1967, 103 ss.; H. Van Den Brink, ‘Ius fasque’, Amsterdam, 1968, sp. 24-33; O. Behrends, ‘Iusundius civile’. Untersuchungen zur Herkunft desius’-Begriffs in römischen Zivilrecht, in Symp. Wieacker, 1970, 11 ss.; F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, München, 1988, 68-71.

 

[64] Fu solo a partire dal VI secolo a.C. che, in seguito a profonde trasformazioni interne alla civitas, si avviò la progressiva e inarrestabile formazione di un diritto autonomo dalla religione. Sull’uso del termine ius nelle fonti di cognizione si rinvia a A. Guarino, L’ordinamento giuridico romano, Napoli, 19905, 97-128, dove, a p. 122, si trovano i riferimenti alle decisive rassegne di Albanese e Kaser.

 

[65] Così B. Albanese, “Res repetere” e “bellum indicere” nel rito feziale (Liv. 1,32,5-14), cit., 20 interpreta il riferimento del feziale ai concetti di iustitia e pietas. Pius nel suo significato originario indica l’adempimento degli obblighi (cfr. Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique, cit., s.v. ‘pius’, 510).

 

[66] Per H.A.A. Danz, Der sakrale Schutz im römischen Rechtsverkehr, Jena, 1857, 181, la clarigatio si esaurirebbe in tale «pronunzia delle richieste». Più opportunamente G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 53, amplia la portata della clarigatio.

 

[67] Cfr. B. Albanese, op. cit., 20; M. Sordi, ‘Bellum iustum ac pium’, cit., 5.

 

[68] Cfr. Les Belles Lettres, h.l.: si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier populi romani mihi exposco, tum patriae compotem me numquam siris esse (sottolineature mie). Per R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 131 h.l., le lettere “p.r.” sarebbero un errore.

 

[69] Vedi in generale Dionys. 2,72,8 e Serv., Aen. 9,52 e 10,14. Un esempio di richiesta del responsabile dell’iniuria, come oggetto della rerum repetitio, fu l’intimazione fatta ai Cartaginesi nel 218 a.C. di consegnare Annibale, reo di aver conquistato Sagunto (Liv, 21,6,8; 21,10,6 e 12; 21,18,4-5).

 

[70] Il reo “non gode più di alcuna tutela, né divina né umana, e chiunque può ucciderlo senza timore di incorrere nella sanzione dell’omicidio” (interpreta così il passo di Fest., s.v. ‘sacer mons’ 424,6-8 L., B. Santalucia, Diritto processuale penale nell’antica Roma, Milano, 1989, 11; sul tema cfr. pure A. Burdese, Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica, in BIDR, 69, 1966, 342-354; V. Giuffrè, Il ‘diritto penale’ nell’esperienza romana, Napoli, 1989, 15 ss.) Sulla sorte dell’homo sacer, vedi anche E. Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano, 1991, 290-305, che si rifà alle analisi di D. Sabbatucci, ‘Sacer’, in Studi e materiali di storia delle religioni, XXIII (1951-’52), 91 ss. e Id., Lo Stato come conquista culturale, Roma, 1975, 168: «fatto sacer, il colpevole perdeva la sua condizione umana e civile, perdeva la condizione di civis, e poteva essere ucciso impunemente da chiunque». La condizione dell’homo sacer sarebbe «uno status personale del soggetto» [G. Bassanelli Sommariva, Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto criminale (a proposito della sacertà), in BIDR, 89, 1986, 369]. Per la distinzione in dottrina tra i fautori dell’uccisione sacrificale del soggetto colpito da ‘sacertà’ (sul termine ‘sacertas’ giusta la puntualizzazione di S. Tondo, Profilo di Storia costituzionale romana, I, Milano, 1981, 289 nt. 51, secondo il quale si tratterebbe di «un’invenzione moderna, per di più contraria alla funzionalità della lingua latina») e gli assertori dell’allontanamento, vedi B. Santalucia, Diritto processuale penale nell’antica Roma, cit., 7-11 e sp. nt. 19, cui si rinvia (12 s. e nt. 23) anche per l’ulteriore questione relativa alla necessità o meno di un procedimento giudiziario specifico, finalizzato a determinare lo stato di homo sacer. Sull’argomento vedi ora R. Fiori, ‘Homo sacer’. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996, 479-506. Non coglie alcun «indizio che lasci supporre, per il feziale, la possibilità di diventare homo sacer» B. Albanese, op. cit., 37.

 

[71] Cfr. Fest., s.v. ‘sacer mons’ 424,5-8 L.: At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui occidit, parricidi non damnatur. Sul parricidium la bibliografia è vasta, vedi ora E. Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, cit., 264 ss.

 

[72] J. Bayet, La religione romana. Storia politica e psicologica (1957), Torino, 1959, 142. Cambia punto di vista, ma non la sostanza, D. Sabbatucci, Lo Stato come conquista culturale, cit., 170, il quale giunge alla conclusione che la comunità «aliena un suo membro dichiarandolo sacer». Suggestivamente G. Agamben, ‘Homo sacer’. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, 1995, 77-127, immagina: «una zona originaria di indistinzione in cui sacer significava una vita uccidibile e insacrificabile».

 

[73] La dottrina ha inteso la exsecratio, invocata in caso di periurium, in forme concettuali differenti (per un sguardo generale vedi R. Fiori, ‘Homo sacer’, cit., 214 ss.). Alcuni studiosi, come H.A.A. Danz, Der sakrale Schutz im römischen Rechtsverkehr, cit., 62 ss., richiamando la figura della detestatio sacrorum, hanno interpretato la punizione dello spergiuro come allontanamento dalla pubblica comunione sacrale (una critica molto puntuale a tale posizione è stata avanzata da S. Tondo, Il ‘sacramentum militiae’ nell’ambiente culturale romano-italico, in SDHI, 29, 1963, 60-66); altri, come lo stesso S. Tondo, op. ult. cit., 26 ss., 68-69, utilizzando per le situazioni più antiche la figura del tabù, hanno visto nella exsecratio una punizione magico-religiosa proveniente dallo stesso giuramento; altri invece l’hanno equiparata alla consecratio, che, per lo spergiuro di epoca più antica, significava la morte, consecratio capitis, (cfr. P. Voci, Diritto sacro romano in età arcaica, in SDHI, 19, 1953, 59-65 e ntt. 65 e 74); altri ancora, come H. Fugier, Recherches sur l’expression du sacré dans la langue latine, Paris, 1963, sp. 234-235, hanno ritenuto la exsecratio una specificazione della sacratio. Ai fini del nostro ragionamento è sufficiente ammettere una «indiscutibile connessione tra sacratio e exsecratio» (G. Crifò, Problemi dell’‘aqua et igni interdictio’ (1984), in L’esclusione dalla città. Altri studi sull’‘exilium’ romano, Perugia, 1985, 57) senza però giungere ad una identificazione tra i due concetti, che infatti non si evince da tutti i documenti testuali a nostra disposizione. In tal senso si condivide l’ipotesi di R. Santoro, Potere ed azione nell’antico diritto romano, in Annali Seminario Giuridico Palermo, 30, 1967, 492, di considerare la sacratio iuris iurandi una situazione complessa, portatrice di una realtà in trasformazione non riducibile ad «una mera exsecratio». Anche se quest’ultima resta una componente importante ma parziale del giuramento. Contra J. Paoli, ‘Verba praeire’ dans la ‘legis actio’, in RIDA, 5, 1950, 321 nt. 82: «le serment par Iuppiter Lapis, n’etait en soi qu’une exsecratio».

 

[74] Sulla funzione del lapis silex nell’antico giuramento romano mi permetto di rinviare al mio saggio A. Calore, “Per Iovem lapidem” alle origini del giuramento. Sulla presenza del ‘sacro’ nell’esperienza giuridica romana, Milano, 2000, infra.

 

[75] «Le nom de l’ancien dieu du jour Iuppiter (vocatif à géminée expressive de Diêspiter)”» (Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique, cit., s.v. ‘dies’, 174).

 

[76] Il termine bonis’ ha un’accezione molto ampia, corrispondente al valore giuridico del termine res nel significato di domus e familia [sull’argomento cfr. M. Bretone, I fondamenti del diritto romano, cit., 57, il quale stabilisce un collegamento con un altro passo di Livio (22,53,10-11), dove si narra del giuramento di P. Cornelio Scipione con conseguente exsecratio che viene così concepita: si sciens fallo, tum me Iuppiter optime maxime, domum familiam remque meam pessimo leto adficiat (sottolineature mie)]. La frase ‘eicere bonis indica, quindi, un totale sradicamento dello spergiuro dalla comunità (per l’uso dell’ablativo bonis dopo il verbo eicere, vedi Vitruv. 10 praef. 2: “e bonis eicerentur»). Istruttiva è al riguardo la ricostruzione storico-giuridica della consecratio bonorum così come è stata effettuata da F. Salerno, Dalla ‘consacratio’ alla ‘publicatio bonorum’, Napoli, 1990, per cui l’istituto, nel periodo arcaico, si presentò come punizione «carica di una valenza ad un tempo magico-religiosa e giuridica» (12) che, con il passar del tempo, si arricchì di contenuti laici fino ad assumere «la funzione di ordine e prevenzione, tesa ad assicurare la stabilità cittadina e la pace: prima, intergentilizia, in seguito fra patriziato e plebe» (28), fino a trasformarsi, nel periodo della repubblica, in «mezzo di realizzazione di un’esigenza sociale di giustizia» (39).

 

[77] L’espressione “si sciens fallo” è tipica delle formule di giuramento, come provano Cic., fam. 7,1,2; Cic., Ac. 2,47,146; Liv. 22,53,11; CIL II, 172; Plin., Paneg. 64,3. Il suo scopo era quello di responsabilizzare il giurante dell’atto che stava per compiere, impedendogli qualsiasi sotterfugio e rendendolo attendibile. Per un riscontro vedi il contenuto della frase di Liv. 1,24,8 “si prior defexit publico consilio dolo malo”.

 

[78] Sulla natura di tale punizione dello spergiuro e sul rapporto con la concorrente uccisione dello spergiuro rinvio a quanto già scritto nel mio saggio A. Calore, “Per Iovem lapidem” alle origini del giuramento, cit., 158 nt. 37.

 

[79] [Trad. F. Cantarelli, ed. Rusconi: «7. Poi (= il feziale), dopo aver giurato di andare in una città colpevole ed aver invocato su di sé e Roma le più grandi maledizioni nel caso mentisse, varcava i confini … qui (= nel foro nemico) fermatosi discuteva con i magistrati le questioni per cui era venuto, aggiungendo sempre i giuramenti e le maledizioni»].

 

[80] B. Albanese, op. cit., 26, rileva opportunamente che la maledizione invocata in caso di spergiuro nel passo di Dionigi, diversamente da quello di Livio, era indirizzata anche contro il popolo di Roma, ipotizzando come spiegazione una «incompletezza dell’informazione liviana», anche in relazione alla exsecratio del giuramento per la costituzione del foedus. La divergenza, per essere risolta, andrebbe approfondita, come avverte Albanese. Personalmente mi limito a rilevare, in aggiunta all’ipotesi dello studioso palermitano, che i due giuramenti erano di natura diversa, come si chiarirà più avanti. Motivo questo sufficiente a che le conseguenze negative, in caso di spergiuro nella dichiarazione di guerra, si palesassero al popolo romano come effetto del bellum iniustum.

 

[81] [trad. L. Perelli, ed. utet, 1997: «Coi Veienti si era combattuto di recente in battaglia campale a Nomento e a Fidene, e in seguito era stata conchiusa non una pace, ma una tregua, di cui già era scaduto il termine, e quelli avevano ripreso le ostilità prima ancora che il termine fosse trascorso; tuttavia furono mandati i feziali: ma quando dopo aver fatto giuramento rituale chiesero soddisfazione, le loro parole non furono ascoltate»].

 

[82] Cfr. G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 54, che parla di cambiamenti «irrilevanti».

 

[83] Il verbo, come puntualizza R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 131, rappresenta «un prestito diretto della procedura feziale». Ad una forma rituale, forse una «stilizzata danza di guerra», pensa B. Albanese, op. cit., 22 nt. 26.

 

[84] La presenza del termine carmen, che nel linguaggio arcaico poteva anche indicare la formula giurata (cfr. A. Magdelain, Le ‘ius’ archaïque (1986), in ‘Ius, Imperium, Auctoritas’. ‘Etudes de droit romain, Rome, 1990, 47: «entre ius iurandum et carmen il y a une parenté qui ne s’efface pas»; concetto ribadito in Id., De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus, Roma, 1995, 70), consentirebbe di avanzare l’ipotesi che, in epoca arcaica, la rerum repetitio si identificasse con il giuramento, coincidendo così la forma con il contenuto. Per un altro esempio vedi il giuramento nei foedera (Liv. 1,24,6-9; su cui in questa direzione A. Calore, “Per Iovem lapidem” alle origini del giuramento, cit., 45 ss.). Tale ipotesi non è stata accolta da B. Albanese, op. cit., 23-25 e Id., ‘Foedus’ e ‘ius iurandum’, in Annali Seminario Giuridico Università Palermo, XLVI, 2000, 54-58, il quale propugna invece una netta distinzione tra carmen e iusiurandum. Sul punto mi limito in questa sede a due annotazioni: per la dichiarazione di guerra il riferimento a due atti separati è all’interno della descrizione tecnica della procedura (§ 8) mentre per il foedus l’accenno è esterno, riferito com’è al comportamento del feziale albano (§ 9); in ogni caso al tempo di Livio — come ho cercato di dimostrare — il giuramento era ormai da secoli percepito come figura autonoma di consolidamento dell’atto giuridico. Il dato comunque importante da sottolineare è che, sia nell’ipotesi di una coincidenza del giuramento con il foedus, sia nella tesi della “distinzione”, le modalità richieste per l’efficacia dell’atto erano le stesse: oralità e gestualità.

 

[85] Vedi per tutti, F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, cit., 49. Lascia quindi perplessi il dubbio, avanzato da A. Watson, International Law in Archaic Rome, cit., 21, sulla presenza del giuramento nell’antica dichiarazione di guerra.

 

[86] Il pater patratus nella clarigatio giura di dire la verità, invocando la punizione divina in caso di menzogna, vedi Dionys. 2,72,7 (appena riportato nel testo). Sulla contrapposizione tra i due tipi di giuramento, scrive E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee (1969), II, Torino, 1976, 407: «il giuramento può assumere due ‘forme’: sarà giuramento di verità o assertivo quando riguarda dei fatti in una disputa, o sarà giuramento di impegno o promissivo quando serve ad appoggiare una promessa».

 

[87] Sulla singolarità dell’uso del termine ‘sollemnis’ in relazione a termini giuridici, vedi B. Albanese, op. cit., 27 nt. 31.

 

[88] Trenta per Dionys. 2,72,8; trentatré per Liv. 1,32,9.

 

[89] Dionys. 2,72,8 (riportato alla nt. 16).

 

[90] Liv. 1,22,5.

 

[91] Parla di «imprecisione liviana» B. Albanese, op. cit., 29.

 

[92] Come si vedrà, al ritorno del pater patratus dovevano seguire gli atti, riassunti nelle espressioni ‘senatus censet’ e ‘populus iubet’, con i quali la civitas deliberava lo stato di guerra (cfr. Liv. 1,32,13). È preciso Livio quando descrive la ripresa del conflitto dei Romani contro Veio: tornati i fetiales dopo il rifiuto dei Veienti di acconsentire a qualsiasi tipo di res repetere, il senato e il comizio si espressero a favore dell’indictio belli (Liv. 4,30,12-15; v. quanto si dirà più avanti alla nt. 141). Di diverso avviso A. Magdelain, ‘Quirinus’ et le droit (1984), cit., 247, il quale, ritenendo l’indictio belli iniziata con la testatio, giudica la frase di Livio corretta. L’obiezione di fondo che si deve muovere a tale ipotesi è che la decisione di intraprendere la guerra spettava al se­nato e al popolo romano, come più avanti lo stesso Livio attesta, e non al pater patratus, come invece si avrebbe ove si seguisse lo studioso francese.

 

[93] Sono quindi da accogliere le perplessità sollevate da Voigt e fatte proprie da G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 55. Contra B. Albanese, op. cit., 27, per il quale la diversità potrebbe essere imputata alla distanza che incorrerebbe tra la procedura descritta da Livio in 1,22,5, risalente a Tullo Ostilio, e quella in 1,32,5, introdotta da Anco Marzio.

 

[94] Gli dèi chiamati a testimone sono due e non tre, come rileva la presenza del pronome “tu”: Giove, dio del giuramento, e Giano-Quirino, figura più recente di Quirino, dio della “pace armata” che, come dimostra A. Magdelain, ‘Quirinus’ et le droit (1984), cit., 245-252, sarebbe stato un “dio di passaggio” presenziando all’inizio della guerra, che poneva fine allo stato di pace, e non pure alle guerre: «Quirinus n’est pas le dieu des batailles, mais il déclanche les guerres»( 250).

 

[95] Condivido la critica di B. Albanese, op. cit., 28 alla tesi di A. Watson, International Law in Archaic Rome, cit., 11, secondo cui qui testor debba interpretarsi “chiamo a testimone” e non “chiamo come giudici”.

 

[96] Sulle implicazioni contenute nell’espressione ‘maiores natu’ in riferimento all’antico senato romano, cfr. B. Albanese, op. cit., 30.

 

[97] Per l’uso dell’espressione sostantivizzata in Livio, nella sua accezione di invocazione degli dèi a testimone, vedi Liv. 8,6,3.

 

[98] Das Völkerrecht der römischen Republik, cit., 102.

 

[99] Cfr. A. Magdelain, ‘Quirinus’ et le droit (1984), cit., 248.

 

[100] J.-L. Ferrary, ‘Ius fetiale’ et diplomatie, cit., 424.

 

[101] Per R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 131, la testatio rappresenterebbe una fase autonoma della procedura feziale.

 

[102] G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 50.

 

[103] Verba certa e sollemnia, rigidamente canonizzati dagli usi della civitas con la facoltà di porre in essere validi rapporti. Sul tema resta decisiva la riflessione di R. Orestano, I fatti di normazione nell’esperienza giuridica romana arcaica, Torino, 1967, 190 ss., risalente alla fine degli anni sessanta e sollecitata dalle ricerche che il De Francisci (‘Primordia civitatis’ è del 1959) andava conducendo sulle origini dell’esperienza giuridica romana alla luce degli studi di Wagenvoort sulla presenza del ‘mana’ nella primitiva religione romana e di Hägeström sul magismo nel diritto arcaico romano. Anche A. Magdelain, De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus, Roma, 1995, 70, nei suoi studi sull’origine del ius, riconosce alla parola “operatoire”, che richiama il concetto orestaniano di parola con “valore operativo”, un’importante funzione nell’indagine sull’esperienza giuridica arcaica di Roma. Il modello qui richiamato è quello di “atto performativo” che John L. Austin distingue da quello “constatativo” [Quando dire è fare (1962), trad. it., Torino, 1964, 158 ss.]. Con il primo sintagma si indica un enunciato (come per esempio ‘prometto’, ‘giuro’, ‘battezzo’) che esegue un’azione (ibid. 50-54). La frase pronunziata, anziché descrivere qualcosa, la costituisce (55 ss.): è quello che si dice anche «atto perlocutorio» (138-141). Condizione necessaria perché ciò si verifichi è l’esistenza di una «procedura convenzionale», la pronunzia cioè di certe parole, da parte di determinate persone, in particolari circostanze (57 ss.). L’enunciato performativo pertanto non sarà «vero o falso» bensì «felice o infelice» (158).

 

[104] Unica testimonianza in Flor. 2,20 (4,10,2), a proposito della guerra di Antonio contro i Parti: “… neque causa neque consilio ac ne imaginaria quidem belli indictione” (sottolineature mie).

 

[105] Sono indicative al riguardo le testimonianze di Liv. 1,32,9; 1,32,14 e Gell., N.A. 16,4,1. Coglie l’aspetto orale e solenne dell’espressione “indicit belli” Varrone in De lingua latina 6,61, cui ricollegare De vit. pop. rom. 2,75 R. (= 31 K.) (A. Cenderelli, Varroniana, cit., 114, rinviando ai due testi, scrive che “l’espressione tecnica è bellum indicere” per lo stato di guerra dichiarata). Sull’identificazione inesatta del bellum indicere con la sola clarigatio opportunamente B. Albanese, op. cit., 7-8. Per il significato generico dell’espressione ‘fare, muovere una guerra’, vedi gli esempi in Enn., Ann. 7,141 A. Traglia (ed. utet) = Enn., Ann. 223 dell’ed. Vahlen 19032; in Cicerone (inv. 1,12,17; prov. 24; fam. 11,18,2); in Livio (1,30,4; 2,19,11; 2,38,5; 4,45,7; 5,31,5; 28,19,5; 33,39,7; 36,5,2); in Ov., met. 6,92; in Val. Max. 7,5,2; 9,5 ext. 2.

 

[106] Dionys. 2,72,9 (riportato alla nt. 16).

 

[107] Cfr. le edizioni de Les Belles Lettres; loeb; bur.

 

[108] È importante la domanda con la quale si chiude il paragrafo “quid censes?”, perché il verbo censere è tecnolemma dei senatoconsulti (cfr. VIR, s.v. ‘censeo’, I.a, col. 711; per il segnificato “tipizzante” che il verbo venne ad assumere nell’espressione ‘senatus censuit’ durante il principato cfr. F. Arcaria, ‘Senatus censuit’, Milano, 1992, 138-240). Sul valore tecnico della rogatio vedi B. Albanese, op. cit., 30-31.

 

[109] Cfr. V. Pisani, Testi latini arcaici e volgari, cit., 58 comm. 6. Allitterazioni e omoteleuti, anziché sminuire, esaltano la natura rituale del diritto arcaico (in tal senso A. Carcaterra, Le definizioni dei giuristi romani, cit., 54-56).

 

[110] Tanto nella sua accezione più antica di ‘intimare’ (Gai. 4,18) che in quella più tarda di ‘agire per avere’ (D. 25,2,17,2). Cfr. B. Albanese, op. cit., 32 nt. 42 e più avanti la nt. 166. Per condicere con il genitivo, il Thesaurus Linguae Latinae, s.v. ‘condico’, col. 138,63-72, riporta tutti e soltanto esempi di area giuridica, dove però il genitivo è collegato quasi sempre ai ter­mini sottintesi actio e condictio all’ablativo. Annota, però, A. Gandiglio, Sintassi latina, III, Bologna, 1969, 151: «Arcaico è in Livio (1,32,11)… condicere col genitivo partitivo in funzione di oggetto (= le cose su cui espresse la sua definizione; di solito dicere de aliqua re)».

 

[111] Vedi R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 133.

 

[112] G. Donatuti, La ‘clarigatio’ o ‘rerum repetitio’ e l’istituto parallelo dell’antica procedura civile romana, cit., 35.

 

[113] Id., op. cit., 39.

 

[114]) Ibid.

 

[115] Id., op. cit., 38.

 

[116] Cfr. B. Albanese, op. cit., 32-34.

 

[117] Emendationes livianae, Hanniae, 1877, 54-56.

 

[118] R. M. Ogilvie, A Commentary on Livy, cit., 133.

 

[119] Manoscr. Floracensis del IX-X sec.

 

[120] Manoscr. Parisiensis (inizio del X sec.) e Oxoniensis (inizio dell’XI sec.).

 

[121] Parisiensis codicis corrector; Floriacensis; Bambergensis; Upsaliensis.

 

[122] Cfr. B. Albanese, op. cit., 34.

 

[123] Gai. 4,2 (“dare, facere…oportere”); 4,5 (“dari fierive oportere”).

 

[124] Cfr. A. Carcaterra, op. ult. cit., 57-58, per il quale i tre termini alludono «ai vari momenti dell’atto complesso del Senato: censuit, l’atto del considerare, valutare e ritener opportuno; consensuit, l’atto della votazione e concorso di volontà; conscivit, la consapevolezza delle conseguenze e delle responsabilità della decisione presa: non solo, dunque, semantemi diversi, ma atti giuridici diversi» (seguito ora da C. Cascione, ‘Consensus’. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli, 2003, 58). Per B. Albanese, op. cit., 40-42, i tre verbi attesterebbero «una antica competenza esclusiva del senato nella dichiarazione di guerra» (42). Diversamente A. Biscardi, ‘Auctoritas patrum’. Problemi di storia del diritto pubblico romano, Napoli, 1987, 22-26, il quale interpreta la formula liviana come un chiaro riferimento all’auctoritas patrum finalizzata alla ratifica della deliberazione comiziale (segue la tesi dello studioso italiano senza aggiungere innovazioni originali A. Graeber, ‘Auctoritas patrum’. Formen und Wege der Senatsherrschaft zwischen Politik und Tradition, Berlin-Heidelberg-New York, 2001, 54-55. Tale interpretazione non è condivisibile perché il rimando liviano alla lex de bello indicendo, perno del ragionamento dello studioso, è successivo (1,32,13) alla descrizione della decisione del senato (1,32,11-12) e rappresenta la parte più contraddittoria della ricostruzione liviana, verosimilmente la meno fedele all’originaria. Resto quindi convinto, per il periodo regio, del ‘primato’ del senato nella decisione di entrare in guerra, perché più confacente alla funzione generale dell’antica istituzione romana, riassunta efficacemente da Frezza con la frase: «la direzione delle relazioni internazionali dei romani è sempre saldamente rimasta nelle mani del senato» (P. Frezza, In tema di relazioni internazionali nel mondo greco-romano, in SDHI, 1967, 338).

 

[125] Per la trasformazione duellum-bellum vedi la a 27 nt. 51.

 

[126] Nell’espressione “quaerendas censeo” il primo termine si riferisce alle res del paragrafo precedente; il secondo, iterazione del verbo della do­manda, segnala la congruenza della risposta.

 

[127] M. Sordi, ‘Bellum iustum ac pium’, cit., 5.

 

[128] Cfr. Cic., inv. 2,23,70; Liv. 3,25,3; 9,8,6; 33,29,8; 39,36,12; 42,23,6; 42,47,8; Curt. 5,8,15; Suet., Galb. 10,4; Flor. 1,34 (2,19,5).

 

[129] Si pensi alla funzione della herba pura nel rito feziale per la conclusione del foedus (Liv. 1,24,4-6, su cui rinvio al mio “Per Iovem lapidem” alle origini del giuramento, cit., 35-91, sp. ntt. 18 e 46). Coglie nella risposta del senato una «autodichiarazione di uno stato di purezza rituale che serva a mantenere intatto il rapporto tra la comunità stessa e le divinità» C. Cascione, op. cit., 57.

 

[130] La conclusione, cui si è pervenuti, rappresenta un’ulteriore prova a favore della tesi sull’esclusione dei feziali dalla fase decisionale relativa all’entrata in guerra contro un altro popolo (vedi 52 ss.).

 

[131] B. Albanese, op. cit., 43: «Forse si trattava di soggetti puberi appartenenti al popolo straniero».

 

[132] J.-L. Ferrary, ‘Ius fetiale’ et diplomatie, cit., 421.

 

[133] La distinzione tra la lancia con la punta di ferro e quella interamente di legno di corniolo rosso è da ricondurre, come ipotizza J. Bayet, Le rite du fétial et le cornouiller magique, in Mélanges d’Archeologie et d’Histoire de l’Ècole de Rome, 52, 1935, 29 ss. (= Croyances et rites dans la Rome antique, Paris, 1971, 9-43), a due epoche differenti del rito: quella molto arcaica, dove veniva impiegato il legno, e quella più ravvicinata, caratterizzata dall’innovazione del ferro.

 

[134] Cfr. Gell., N.A. 16,4,1. Tale rituale dell’emittere hastam restò in vigore fino alla metà del III secolo a.C., se si presta fede alla testimonianza di Serv. (auct.), Aen. 9,52: denique cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent nec invenirent locum, ubi hanc sollemnitatem per fetiales indicendi belli celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in circo Flaminio locum emere, ut quasi in hostili loco ius belli indicendi implerent. Fu, quindi, all’inizio della guerra contro Pirro (280 a.C.) che i Romani, avendo difficoltà ad eseguire il rituale del lancio dell’asta per la lontananza del territorio nemico (“transmarinum”), decisero di creare l’ager quasi hostilis nel circo Flaminio vicino al tempio di Bellona [Fest. (Paul.), s.v. ‘Bellona30 L.], dove eseguire la fase conclusiva dell’indictio belli. Su tale “finzione”, che venne col tempo a modificare il rituale della dichiarazione di guerra, oltre a J. Bayet, Le rite du fétial et le cornouiller magique, cit., 15 e F.W. Walbank, The Origins of the Second Macedonian War, cit., 193, vedi ora E. Bianchi, ‘Fictio iuris’, cit., 111-127, dove sono accuratamente affrontati anche gli aspetti giuridico-sacrali relativi alla costituzione dell’ager quasi hostilis (116-122). Il rito, caduto in desuetudine, venne poi riesumato ai tempi di Ottaviano per muovere guerra contro Cleopatra (Dio Cass. 50,4,4-5, da leggersi in parallelo con Ovid., fast. 6,206-208) e ancora nel 178 d.C. a proposito della guerra di Marco Aurelio contro i Marcomanni (Dio Cass. 72,33,2-3).

 

[135] F. Blaive, ‘Indictio belli’. Recherches sur l’origine du droit fécial romain, in RIDA, XL, 1993, 185-207. Per il punto di vista antropologico vedi gli autori citati da D. Nörr, Aspekte des römischen Völkerrechts, cit., 117 nt. 18.

 

[136] Cfr. E. Volterra, L’istituto della ‘clarigatio’ e l’antica procedura delle ‘legis actiones’, in Scritti in onore di Carnelutti, IV, Padova, 1950, 253.

 

[137] Cfr. Gai. 4,16.

 

[138] Gai. 4,16 (trad. E. Nardi: «Della bacchetta si servivano come in luogo dell’asta quasi in segno di giusto dominio, poiché reputavano esser loro soprattutto le cose tolte ai nemici; onde nei giudizi centumvirali si espone l’asta»).

 

[139] Vedi l’uso del trinomio “censere, consentire, consciscere” che ripete lo stesso modulo usato in precedenza (Liv. 1,32,12).

 

[140] [Trad. F. Cantarelli, ed. Rusconi: «9. … Se non si rispettava fedelmente questa procedura, né il senato né il popolo avevano il potere di votare la guerra»].

 

[141] Liv. 4,30,15, dove è decisiva l’espressione omnes centuriae iussere. Il senato aveva decretato la guerra, ma i tribuni si opposero, minacciando di impedire la leva. Il console Quinzio fu così costretto a convocare il popolo in comizio, che votò all’unanimità per la guerra. Secondo L. Lange, Römische Alterthümer (18793), II, rist. Hildesheim-New York, 1974, 599 ss., il coinvolgimento dell’assemblea centuriata si avrebbe anche negli episodi precedenti a quello del 427 a.C., ma la tesi non trova riscontro nei documenti testuali. Convincente P. Frezza, In tema di relazioni internazionali nel mondo greco-romano, cit., 338, il quale, sulla scia di P. De Francisci, Per la storia dei ‘comitia centuriata’, in Studi Arangio-Ruiz, I, Napoli, 31, ritiene che l’episodio narrato da Livio fu il primo della storia di Roma, in cui l’esercizio dello ius belli ac pacis venne ad essere esercitato anche dal comizio. Sulla lex de bello Veientibus indicendo cfr. A. Cardellini, Le ‘leges de bello indicendo’, I (La casistica delle fonti), Camerino, 1995, 22-26; ora A. Graeber, op. cit., 56. L’importanza geo-politica della vittoria romana sulla città-stato di Veio è colta puntualmente da F. De Martino, Storia economica di Roma antica, I, Firenze, 1979, 25.

 

[142] La lex de bello indicendo, oltre ad autorizzare la guerra, comportava come logica conseguenza l’indizione della leva militare per la formazione dell’esercito (vedi sul punto L. Fascione, ‘Bellum indicere’ e tribù (509-367), in Legge e società nella repubblica romana, Napoli, 1981, 243-244). Non bisogna dimenticare, poi, che in questo periodo della storia di Roma l’esercito era ‘stagionale’, costituito cioè alla bisogna.

 

[143] La dottrina discute sulle forme istituzionali di tale partecipazione popolare nel periodo della repubblica. Alcuni pensano ad una competenza esclusiva del comizio centuriato (Th. Mommsen, Römische Staatsrecht, III, cit., 314 e 343 nt. 1; G. Rotondi, ‘Leges publicae populi romani’ (1912), rist. Hildesheim-Zürich-New York, 1990); altri (R. Develin, ‘Comitia tributa plebis’, in Athenaeum, 53, 1975, 323-324) suppongono il concilium plebis; altri ancora ipotizzano i comitia tributa (L. Fascione, op. cit., 225-255, a partire dal 457 a.C. con la guerra contro i Sabini e gli Equi, per giungere fino al 367 a.C., passando per la lex de bello indicendo contro i Veliterni del 383 a.C.); infine U. Paananen, Legislation in the ‘comitia centuriata’, in ‘Senatus Populusque Romanus’. Studies in Roman Republican Legislation, Helsinki, 1993, 26-36, indica il comizio curiato.

 

[144] Già P. Frezza, Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano, in SDHI, V, 1939, 179-181, a proposito del testo liviano aveva stimato che «il ricordo dell’iussus populi costituisce una aggiunta posteriore ad una più antica formula in cui tale ricordo mancava», nella stessa direzione K.-H. Ziegler, Das Völkerrecht der römischen Republik, cit., 102.

 

[145] B. Albanese, op. cit., 46 nt. 73, ritiene, seguendo altri studiosi, di espungere il termine perché «non sembra certo possibile come oggetto di deliquerunt».

 

[146] [trad. L. Rusca, ed. bur, 1992: «Cincio scrive nel terzo libro Sull’arte militare che il feziale del popolo romano quando dichiarava la guerra ai nemici e gettava un giavellotto nel campo nemico, pronunciava queste parole: “Poiché il popolo ermundolo e gli uomini del popolo ermundolo hanno fatto guerra al popolo romano e hanno mancato contro di lui, e poiché il popolo romano ha decretato la guerra contro il popolo ermundolo e gli uomini ermun­doli, per tale ragione io unitamente al popolo romano dichiaro e faccio guerra al popolo ermundolo e agli uomini ermundoli”»].

 

[147] Cfr. L. Cincio, fr. 12 Huschke 86-87 (per altra bibl. cfr. G. Donatuti, La ‘clarigatio’ o ‘rerum repetitio’ e l’istituto parallelo dell’antica procedura civile romana, cit., 41 nt. 86); da non confondersi con l’annalista del II sec. a.C. L. Cincio Alimento.

 

[148] B. Albanese, op. cit., 46.

 

[149] Si viene in questo modo a risolvere l’incoerenza liviana, rilevata al § 9 (v. sopra). Ai trenta giorni della clarigatio si sommavano i tre giorni occorsi per la deliberazione dello stato di guerra e la dichiarazione formale del pater patratus. Può essere letta in tale direzione la testimonianza di Serv., Aen. 9,52: Post tertium autem et tricesimum diem quam res repetissent ab hostibus, fetiales hastam mittebant. In tal senso già G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 54-56.

 

[150] Così F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, cit., 49 e 50; vedi pure K.-H. Ziegler, Das Völkerrecht der römischen Republik, cit., 101, che parla di «Rechtsvorgang»; W.V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome (327-70 b.C.), cit., 170; A. Watson, International Law in Archaic Rome, cit., 20. Scrive D. Nörr, Aspekte des römischen Völkerrechts, cit., 116, che sia Cicerone sia Livio assimilano la guerra ad un «Gerichtsverfahren».

 

[151] H.A.A. Danz, Der sakrale Schutz im römischen Rechtsverkehr, cit., 181 ss., in particolare per la ricostruzione delle formule 186-188. (cfr. però le critiche di G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 70 ss. e quelle più recenti di E. Volterra, L’istituto della ‘clarigatio’ e l’antica procedura delle ‘legis actiones’, cit., 251 nt. 1). Sulla linea di Danz, riguardo al rapporto tra “das internationale res repetere” e “das älteste sacramento agere inter cives”, vedi anche E. Huschke, Das römische Jahr, Breslau, 1869, 322.

 

[152] M. Voigt, ‘Ius naturale, aequum et bonum’ und ‘ius gentium’der Römer, 2, Leipzig, 1858 (= rist. Aalen, 1966), 183-189. (cfr. le critiche di G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 75 s., e quelle, ancor più convincenti, di G. Donatuti, La ‘clarigatio’ o ‘rerum repetitio’ e l’istituto parallelo dell’antica procedura civile romana, cit., 36-37 e 42-43).

 

[153] G. Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale, cit., 74-75.

 

[154] Oltre agli studiosi citati nel testo, vedi pure M. Kaser, Das altrömische Ius, cit., sp. 20-22; Id., ‘Ius gentium’, Köln-Weimar-Wien, 1993, 28-29.

 

[155] U. Coli, Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma, cit., 83.

 

[156] Si tratta della clarigatio imposta dai Romani agli abitanti di Velletri dopo la vittoria definitiva del 338 a.C. sui popoli della Lega latina. Liv. 8,14,5-6: in Veliternos, veteres cives Romanos, quod totiens rebellassent, graviter saevitum: et muri deiecti, et senatus inde abductus, iussique trans Tiberim habitare, ut eius, qui cis Tiberim deprehensus esset, usque ad mille pondo assium clarigatio esset nec prius quam aere persoluto is, qui cepisset, extra vincula captum haberet (sottolineatura mia).

 

[157] E. Volterra, L’istituto della ‘clarigatio’ e l’antica procedura delle ‘legis actiones’, cit., 243-254.

 

[158] G. Donatuti, La ‘clarigatio’ o ‘rerum repetitio’ e l’istituto parallelo dell’antica procedura civile romana, cit., 46. L’analisi è condotta in particolare sul § 11 del testo di Livio.

 

[159] A. Biscardi, Lezioni sul processo romano antico e classico, Torino, 1968, 83-90.

 

[160] Cfr. A. Watson, International Law in Archaic Rome, cit., 20-30.

 

[161] Id., op. cit., 21. Gli indizi che riconducono alla condictio sarebbero oltre alla precisione della pretesa (21), il lasso di tempo di 30 giorni per l’adempimento e la presenza del verbo condicere (24-25). Gli elementi similari alla legis actio sacramento in rem sarebbero, invece, la figura simile (“akin”) al giuramento (21) e i 30 giorni identici a quelli previsti dalla lex Pinaria per la datio iudicis nella legis actio sacramento (24).

 

[162] Id., op. cit., 27, ma già diffusamente 10-19. È questo il passaggio della tesi di W., che a mio avviso solleva più dubbi perché — come ha rilevato B. Albanese, op. cit., 28 — le divinità erano invocate come testimoni e non come giudici.

 

[163] Id., op. cit., 25-26.

 

[164] B. Albanese, op. cit., 44.

 

[165] Cfr. J.-L. Ferrary, ‘Ius fetiale’ et diplomatie, cit., 422.

 

[166] I significati di condicere sono più d’uno, tutti impiegati per tradurre il verbo di Livio: “convenire” “accordarsi” “concludere un accordo”, in tal senso vedi la traduzione di L. Perelli, ed. utet, 1997, h.l. e gli autori indicati da G. Donatuti, op. cit., 35 nt. 43; “reclamare” (= repetere), vedi G. Donatuti, op. cit., 38 e nt. 62; “intimare ritualmente” (= denuntiare), che sarebbe il significato più antico nell’accezione particolare di “intimare alla controparte di essere presente nel trentesimo giorno per prendere il giudice”, come scrive Gaio (4,18) a proposito della legis actio per condictionem: Condicere autem denuntiare est prisca lingua, oppure come afferma in modo più generale Fest. (Paul.), s.v. ‘condicere56 L.: Condicere est dicendo denuntiare (sull’antichità del rapporto condicere-denuntiare, vedi ora U. Manthe, Stilistische Gemeinsamkeiten in den Fachsprachen der Juristen und Auguren der römischen Republik, in Der Stilbegriff in den Altertumswissenschaften, Univ. Rostock, 1993, 69, per il quale il verbo condicere esprimeva «die Ladung des Augurs zu einer Inauguration auf den dritten Tag»). Attribuiscono tale significato al termine liviano M. Voigt, op. cit., 185; B. Albanese, op. cit., 31-35.

 

[167] Quod…, quod…, ob eam rem… bellum indico facioque (Liv. 1,32,13), su cui vedi da ultimo B. Albanese, op. cit., 44.

 

[168] Per il processo privato vedi, per tutti, G. Pugliese, Il processo civile romano, I, Le ‘legis actiones’, Roma, 1961-1962, 50 ss. Per il processo criminale W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München, 1962, 97 ss.

 

[169] Per il foedus, vedi Liv. 1,24 e per la letteratura sull’argomento vedi A. Calore, op. cit., 35-91 infra.

 

[170] Sia che si intenda il giuramento promissorio elemento fondante della sponsio, come ha sostenuto parte della dottrina (S. Perozzi, Le obbligazioni romane, Bologna, 1903, 82 ss.; P. Huvelin, ‘Stipulatio’, ‘stips’ et ‘sacramentum’, in Studi Fadda, VI, Napoli, 1906, 79-107; in particolare A. Magdelain, Essai sur les origines de la ‘sponsio’, cit., 209 ss.), sia che lo si intenda quale modello della sponsio, come sostengono altri (F. Pastori, Appunti in tema di ‘sponsio’ e ‘stipulatio’, Milano, 1961, 46 ss.).

 

[171] Il riferimento è alla inviolabilità dei tribuni della plebe, raggiunta con il giuramento sul Monte Sacro del 494 a.C. (R. Santoro, Potere ed azione, cit., 487).

 

[172] Il sacramentum militiae, dove il giuramento vincolava i soldati al comandante (S. Tondo, Il ‘sacramentum militiae nell’ambiente culturale romano-italico, in SDHI, 29, 1963, 1-131 e F. Hinard, ‘Sacramentum’, in Athenaeum, 81, 1993, 251-263).

 

[173] Gell., N.A. 20,1,42-45.

 

([174]) Gai. 4,15.

 

[175] Gai. 4,17-18.

 

[176] L’affinità è riscontrata nella funzione di cerniera e non nella natura sacrale della testimonianza, come invece sostiene A. Biscardi, La ‘litis contestatio’ nella procedura ‘per legis actiones’, in Studi in onore di Arangio-Ruiz, III, Napoli, 467, il quale ricostruisce, «sia pure approssimativamente, la fisionomia della litis contestatio primitiva, richiamandosi al cerimoniale della clarigatio, di cui Livio ci conserva il ricordo» (critici sul punto C. Gioffredi, Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane, Roma, 1955, 155 nt. 38 e G. Pugliese, Il processo civile romano, I, cit., 392 nt. 295). La litis contestatio del processo per legis actiones consisteva «nell’invito rivolto ai testimoni di constatare l’esistenza e i termini della controversia (lis) tra le parti, in modo da potere in futuro darne eventuale testimonianza» (così G. Pugliese, op. ult. cit., 391, basandosi su Fest. (Paul.), s.v. ‘contestari34 L.).

 

[177] Sarebbe il primo tipo di guerra praticato dai Romani in epoca regia, cui fa riferimento J.-P. Brisson (a cura di), Problèmes de la guerre à Rome, Paris, 1969, 6-7. Guerre come scorrerie “a scopo di saccheggio”, pure per F. Càssola-L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, Napoli, 45. «Plunder raid» per J.W. Rich, Declaring War in the Roman Republic in the Period of Transmarine Expansion, cit., 58.

 

[178] Gli episodi bellici, di cui ci viene serbata memoria, dai primi contrasti con i Latini fino alla metà del IV secolo a.C., sono tutti segnati da episodi di saccheggio, rapina, ruberia: Liv. 1,15,2; 1,32,3; Dionys. 5,37,2-3; 8,91,2-4 e Liv. 2,43,1-2; Dionys.2,69,1-2 e Liv. 3,8,5-6; Liv. 3,30,4. Può ritenersi un caso esemplare il susseguirsi di combattimenti, nel periodo regio, per il dominio delle saline vicino la foce del Tevere (Dionys. 2,55,5 e Plut., Rom. 25,5, per l’epoca di Romolo; Liv. 1,33,9; Plin., nat. 31,42,89 e il De vir. ill. 5,2, per il tempo di Anco Marcio).

 

[179] Cfr. sempre J.-P. Brisson, op. cit., 7-8.

 

[180] Per gli auctores iniuriae, come contenuto del res repetere, vedi Serv., Aen. 9,52 (vedi 61) e 10,14 (vedi 60 e nt. 52). Esempio classico la richiesta romana della dediti di Annibale nel 218 a.C. (vedi 65 nt. 69). Su tale trasformazione vedi M. Kaser, ‘Ius gentium’, cit., 30.

 

[181] In Liv. 8,39,13 e 10,12,1-2 il res repetere consisteva nel chiedere ai Sanniti di ritirare l’esercito dal territorio degli alleati Lucani; in Liv. 10,45,7 il res repetere consisteva nel chiedere al popolo dei Falisci di non allearsi con gli Etruschi.

 

[182] B. Albanese, Premesse allo studio del diritto privato romano, Palermo, 1978, 199. Conforta l’etimologia, per cui “le preverbe [per-solvere] ne fait que préciser le sens du simple” (Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique, cit., s.v. ‘solvo’, 634).

 

[183] Sul significato che attribuisco al verbo in tale contesto rinvio alla nt. 166, dove si accenna anche ai problemi sollevati dai tre genitivi.

 

[184] Ipotesi già battuta da altri studiosi che hanno inteso lites, come le cose dedotte nella controversia, e causae, come i «frutti… della cosa stessa» (Donatuti) o lo «stato… in cui la res si trova o dovrebbe trovarsi» (Bretone). Il mio punto di vista, pur muovendosi nella stessa direzione, modifica il quadro di riferimento.

 

[185] Y. Thomas, ‘Causa’: sens et fonction d’un concept dans le langage du droit romain, th. doct., Paris, 1976, 262-266.

 

[186] Sottolineature mie. Il testo riportato è quello accolto dalle edizioni palingenetiche tradizionali (es. FIRA, I, 28); sul contesto normativo e le possibili modifiche testuali, vedi per tutti G. Nicosia, Il processo privato romano, II, 1986, Torino, 67-116.

 

[187] Secondo un’altra interpretazione, generalmente accolta in passato, l’accordo tra le parti verteva invece sull’oggetto della lite, per cui l’accusativo ‘rem’ retto dal verbo ‘pacunt’ avrebbe il significato di “controversia” [cfr. G. Nicosia, op. cit., 72-79; A.D. Manfredini, “Rem ubi pacunt, orato”, in Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano (1987), I, Milano, 1988, 74-76; di recente, con altra bibliografia, R. Fiori, ‘Ea res agatur’. I due modelli del processo formulare repubblicano, Milano, 2003, 74-81].

 

[188] G. Nicosia, op. cit., 81.

 

[189] Le due ‘ss’ attestano la forma più antica del termine ‘causa’ (Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique, cit., s.v. ‘causa’, 108; P.-J. Miniconi, Causa et ses dérivés. Contribution à l’étude historique du vocabulaire latin, Paris, 1951, 25, con riferimento al testo di Quint., inst. 1,7,20).

 

[190] G. Pugliese, Il processo civile romano, I, cit., 404, richiamando la figura della causae coniectio citata in Gai. 4,15.

 

[191] Seguo la puntuale analisi di G. Nicosia, op. cit., 104-116, secondo cui il significato di ‘addicere’ in questo contesto sarebbe ancora quello originario di ‘approvare’, «confermare approvando mediante pronuncia» (104), e solo dopo il 367 a.C., con il consolidarsi della iurisdictio pretoria nel processo, acquistò il significato tecnico-autoritativo di ‘attribuire’, ‘assegnare’.

 

[192] Sull’organo giudicante, da identificarsi con lo iudex, vedi G. Pugliese, op. cit., 89 ss. e 402 ss.

 

[193] Sfumature diverse sono state date dagli interpreti al termine lis del passo: da «cosa» oggetto del processo a «interesse oggetto della controversia», da «attività processuale del contendente presente» a «controversia» (vedi R. Fiori, op. cit., 67 nt. 18). Il significato antico di lis come oggetto della controversia si ritrova nell’espressione praedes litis et vindiciarum (Gai. 4,16 e Prob. 5,22); lo scambio di lis con res è attestato in Varr., l.l. 7,5,93 e Cic., Mur. 12,27. Livio mostra di conoscere tale significato tecnico di lis quando, a proposito dell’arbitrato svolto dal comizio tributo romano nel 446 a.C. per dirimere una controversia territoriale tra gli abitanti di Aricia e quelli di Ardea, fa dire ai consoli rivolti alle tribù: ne… peiore exemplo admitterent iudices in suam rem litem vertendo (Liv. 3,72,2).

 

[194] Per M. Kaser, Das altrömische Ius, cit., 21, il termine ‘lis’ nel testo di Livio sarebbe “die Bezeichnung der Streitsache”. Che il res repetere fosse costituito da un’indicazione molto puntuale del contenuto della pretesa del popolo offeso si può ricavare dall’episodio narrato da Livio in 8,39,15, quando i Sabini per espiare la colpa di aver causato un bellum impium, di cui cominciavano a percepirne i frutti nefasti, decisero di ottemperare (uno dei pochissimi esempi) al res repetere dei feziali romani, consegnando “secundum ius fasque” le res richieste (conferma in Liv. 9,1,4-5).

 

[195] Causa è quindi intesa non in senso etico-sostanziale (come invece troviamo nelle tarde testimonianze del IV-V sec. d.C. di Serv., Aen. 9,52 e 10,14), bensì come valore giuridico-formale. La richiesta del pater patratus romano era quindi giuridicamente giustificata dal rispetto rigoroso degli schemi rituali convenzionali. Un simile significato di causa si ritrova nella formula pronunziata dalle parti nel processo per legis actionem sacramento in rem (Gai. 4,16): “Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam sicut dixi ecce tibi vindictam imposui”, condividendo l’interpretazione di P. Noailles, Du droit sacré au droit civil, Paris, 1949, 88-108.

 

[196] Enn., Ann. 8,165 A. Traglia (ed. utet), = Enn., Ann. 268-274 dell’ed. Vahlen 19032 (le sottolineature sono mie). Il passo è riportato in Gell., N.A. 20,10,4; vedi pure Cic., Mur. 14,30 e fam. 7,13,2. (Sul frammento cfr. F. D’Ippolito, Sulla giurisprudenza medio repubblicana, Napoli, 1988, 84-91).

 

[197] Si deve alla scrupolosa analisi di F. D’Ippolito, op. cit., 86 e 90, l’ipotesi, condivisa da Bretone (I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, cit., 50), che la fonte di Ennio dovettero essere i Tripertita del giurista Sesto Elio.

 

[198] M. Bretone, op. ult. cit., 47 ss., si occupa del passo per dimostrare come il termine res possa essere usato, fin da epoche remote, anche “come nome collettivo”. Questa la sua traduzione del frammento di Ennio: «La saggezza è messa da parte, la violenza guida l’azione/ l’accorto oratore è disprezzato, amato il ruvido soldato;/ non misurandosi con dotte parole, né con ingiurie/ azzuffandosi, danno sfogo al rancore;/ non dal tribunale per incrociare le mani, ma piuttosto col ferro/ reclamano la cosa, pretendono il dominio, avanzano a ranghi serrati».

 

[199] Cfr. F. D’Ippolito, Sulla giurisprudenza medio repubblicana, cit., 87.

 

[200] F. D’Ippolito, op. cit., 87-88, dimostra, attraverso l’analisi di Gell., N.A. 20,10,5-10, che “il manum conserere può essere identificato con il rem adprehendere ricordato da Gaio (4,16) nella sua esposizione del rituale della vindicatio”.

 

[201] La contrapposizione è sottolineata da Gellio (N.A. 20,10,10).

 

[202] [Trad. di G. Norcio, ed. utet: «Apprendiamo da Aristotele che quando in Sicilia fu abbattuta la tirannide, i cittadini ripresero dopo un lungo intervallo, a far valere i loro diritti davanti ai tribunali; e siccome quella gente era per natura ingenerosa e portata ai litigi, i siculi Corace e Tisia scrissero dei manuali sull’arte del dire…»]

 

[203] P. Bonfante, La progressiva diversificazione, cit., 36.

 

[204] Il riferimento è dunque al primo periodo della storia di Roma, caratterizzato dalla fusione della comunità latina sul Palatino con quella sabina sul Quirinale (sul punto vedi A. Carandini, La nascita di Roma, Torino, 1997, 341 ss.; per i problemi istituzionali P. De Francisci, ‘Primordia civitatis’, cit., 478 s. e 561 s.).

 

[205] L. Capogrossi Colognesi, Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘civitas Romana’, Roma, 2000, 26-31, dove il termine ‘sinecismo’ «indica la fusione, anche materiale, oltre che politica, di due comunità minori in una più vasta entità» (nt. 5).

 

[206] L. Capogrossi Colognesi, op. cit., 38-40.

 

[207] Id., op. cit., 50-61.

 

[208] Si pensi alla serie di foedera che costellano la storia romana tra la fine del VI e la fine del IV secolo a.C.: il I° trattato tra Roma e Cartagine (509-508 a.C.); il foedus Cassianum (493 a.C.); il trattato con gli Ernici (486 a.C.); il foedus Ardeatinum (444 a.C.); il trattato con i Sanniti (354 a.C.); il II° trattato con Cartagine (348 a.C.); il trattato con Napoli (326 a.C.); il III° trattato con Cartagine (306 a.C.); il trattato con Taranto (302 a.C.).

 

[209] Per F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, cit., 38, 45 e 49, il giuramento «fu l’inizio del diritto internazionale».

 

[210] Fest., s.v. ‘reciperatio342 L. Sull’argomento in generale cfr. E. Volterra, s.v. ‘recuperatores’, in NNDI, sp. 1076-1077; F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, cit., 71-71; altra bibl. in L. Capogrossi Colognesi, op. cit., 48 nt. 42.

 

[211] Sulla figura della deditio, vedi F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, cit., 54-63.

 

[212]) Vedi ora, in generale, L. Capogrossi Colognesi, op. cit., 127-184, con bibl.

 

[213] Giudico pertanto ultronea la visione unilaterale che emerge dalla pur giusta risposta di G. Lombardi, Sul concetto di ‘ius gentium’, Roma, 1947, 357 nt. 2, alle tesi di Paolo Frezza, secondo cui la dichiarazione di guerra serviva a soddisfare esclusivamente le esigenze dell’ordinamento interno romano. Alcuni esempi muovono nella direzione opposta, lasciando intravedere un quadro normativo di riferimento più ampio: la richiesta dei Galli ai Romani di consegnare Quinto Fabio per aver violato lo ius gentium (Liv. 5,36,8); l’adempimento da parte dei Sanniti del res repetere tramite i loro feziali, prima della II Guerra Sannitica (Liv. 9,1,10); il rifarsi al concetto di bellum iustum di altre collettività come i Sanniti (Liv. 9,1,10), gli Achei (Liv. 39,36,12) e i Cartaginesi (Liv. 43,23,6); l’esistenza dei feziali presso altre comunità (cfr. nt. 36). Sull’argomento in generale P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., 37-39.

 

[214] Un esempio del rigoroso rispetto delle regole feziali si trova in Liv. 1,23,7: Ibi infit Albanus: “Iniurias et non redditas res ex foedere quae repetitae sint et ego regem nostrum Cluilium causam huiusce esse belli audisse videor, nec te dubito, Tulle, eadem prae te ferre; sed si vera potius quam dictu speciosa dicenda sunt, cupido imperii duos cognatos vicinosque populos ad arma stimulat”. Vi si narra l’inizio dell’antichissimo (all’incirca seconda metà del VII secolo a.C.) conflitto tra Roma e Alba Longa (sulla città laziale vedi ora A. Carandini, Nascita di Roma, cit., 533-538). Il dittatore albano Mezio Fufezio, prima della battaglia, palesa al re romano Tullo Ostilio che la motivazione del conflitto non era da rintracciarsi nella mancata restituzione delle res repetitae ex foedere, promossa con la ritualità della rerum repetitio da en­trambi i popoli (Liv. 1,22,4), quanto piuttosto nella “cupido imperii”. Il dato per noi illu­minante è che, nonostante la rivelazione colga nel segno — non c’è contestazione da parte del re romano —, la procedura dell’indictio belli era stata ugualmente eseguita e anzi, prendendo alla lettera il discorso del comandante albano, la causa belli era stata proprio la mancata ottemperanza alla procedura.

 

[215] Liv. 39,36,12: Pro vobis igitur iustum piumque bellum suscepimus. Licorta, padre di Polibio, replica alle accuse di Appio Claudio, soste­nendo di aver intrapreso per conto del popolo romano un bellum iustum. La testimonianza sarebbe tratta dalle Storie di Polibio (cfr. E. Gabba, Studi su Filarco. Le biografie plutarchee di Agide e di Cleomene, in Athenaeum, n.s. 35, 1957, 27 e nt. 3). B. Albanese, op. cit., 20, parla di «terminologia tecnica». L. Loreto, Il ‘bellum iustum’ e i suoi equivoci, cit., 53 nt. 1, non ritiene l’episodio una «retroiezione liviana».

 

[216] L’espressione è di B. Albanese, op. cit., 47.

 

[217] P. Koschaker, L’Europa e il diritto romano (1958), trad. it., Firenze, 1962, 288: «Ogni diritto primitivo è formalistico, compenetrato di elementi magici; l’uso delle forme giuridiche esige speciali condizioni; eventuali errori a questo riguardo possono provocare la perdita del diritto o altre spiacevoli conseguenze che ricadono a danno di colui che compie l’atto giuridico. Questi ha perciò bisogno del consiglio di un esperto di diritto».

 

[218] F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, cit., 53 e P. Catalano, op. cit., 18-19; i quali criticano la tesi del Th. Mommsen, Römische Staatsrecht, III, cit., 341 ss., secondo cui la regolamentazione giuridica della guerra si aveva soltanto con quelle città-stato legate a Roma da foedera.

 

[219] La dimensione del diritto strettamente correlata con la sfera magico-religiosa nella fase arcaica dell’esperienza romana, di cui il formulario feziale analizzato è espressione, induce a ritenere i due aggettivi dell’espressione “bellum iustum ac pium” un’endiadi. L’affermazione di M. Sordi, ‘Bellum iustum ac pium’, cit., 3: «La giustizia di una guerra non può essere sancita solo dal diritto umano, e non può prescindere dalla conformità alla legge divina», può essere condivisa a patto che per il periodo arcaico della storia romana non si tenga distinto lo ius dal fas.

 

[220] W.V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome (327-70 b.C.), cit., 170.

 

[221] J.-P. Brisson (a cura di), Problèmes de la guerre à Rome, cit., 17.

 

[222] Coglie tale aspetto M. Sordi, op. cit., 6: «… eliminare quei rallentamenti che la pratica rituale imponeva e che rientravano invece nella sostanza dell’atto religioso, destinato a rendere possibile fino all’ultimo un ripensamento che impedisse la guerra e a far sì che si giungesse alle armi solo quando si erano espletate tutte le vie della pace», riferendolo però come peculiarità esclusiva della dimensione religiosa della dichiarazione di guerra, tant’è che la funzione, a detta della studiosa, andò persa con il processo di laicizzazione del rituale feziale tra il III e il II secolo a.C. Un’opinione antitetica è sostenuta da D. Nörr, Aspekte des römischen Völkerrechts, cit., 120: «Nicht zu vergessen ist schließlich, daß jede Theorie des bellum iustum geeignet ist, Hemmungen abzubauen und damit Kriege zu begünstigen», che ritengo non condivisibile per l’esperienza romana arcaica.

 

[223] «Tutto quello che all’ordinamento giuridico di epoca antichissima si conforma, è detto justus» (U. Coli, Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma, cit., 91).

 

[224] Cfr. G. Devoto, Storia della lingua di Roma (1944), I, Bologna, 1983, 18, ma dello stesso a. vedi già Parole giuridiche (1933), in Scritti minori, I, Firenze, 1958, 100. Il significato originario del termine ius rinvia ad una struttura mentale unitaria, per cui risulta impossibile scindere il fas dal ius. Sul significato di ius un primo chiarimento viene dalla linguistica che, facendo cadere altre ipotesi [come quella che voleva ius imparentato con iugum, iungere derivante dall’indoeuropeo *yeug- (vedi P. De Francisci, ‘Arcana imperii’, III, 1, Roma, 1948 (rist. 1970), 138 nt. 4) o l’altra che collegava ius con iouestod e quindi con Iovis (vedi ora A. Guarino, L’ordinamento giuridico romano, cit., 138 ss.)], ha privilegiato il collegamento con l’indoeuropeo *yous (= «lo stato di regolarità, di normalità che è richiesto dalle regole rituali», cfr. per tutti E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, 367 ss.) così da individuare nel significato originario di ius un’attività orale entro limiti rigorosamente fissati: “formula di conformità” (E. Benveniste, op. cit., 367).

 

[225] Per i due concetti di ‘legittimità’ e di ‘legalità’ nella teoria generale del diritto, cfr. N. Bobbio, Sul principio di legittimità, in Studi per una teoria generale del diritto, Torino, 1970, 79-93.