N. 5 – 2006 – Monografie

 

Si pubblicano in edizione elettronica i Capitoli I e II della monografia: L. Franchini, Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.), in corso di stampa presso un Editore italiano.

Di seguito l’Indice-Generale: Premessa. – I. P. Licinio Crasso: figura storica e personalità politica. – II. Prosopografia dei singoli membri del collegio. – III. L'attività pontificale: illazioni contenutistiche e procedurali.

 

 

Lorenzo  Franchini

Università Cattolica di Milano

Istituto della Enciclopedia Italiana

 

Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)

 

 

 

Sommario: Premessa. – I. P. Licinio Crasso: figura storica e personalità politica. – II. Prosopografia dei singoli membri del collegio. – II.1. I pontefici in carica fra il 212 ed il 183 a.C. – II.2. Gli avvicendamenti anno per anno. Due questioni.

 

Premessa

 

Il lavoro che segue diverge, per molti aspetti, dai nostri precedenti scritti[1], nei quali, a delimitare nettamente l’ambito della trattazione, ci si dava una tesi da dimostrare, o di cui illustrare la ragionevolezza, per poi procedere all’esame ed al commento delle fonti.

L’unica linearità riscontrabile nella presente opera è quella, di carattere rigorosamente cronologico - ma, per ciò stesso, inevitabilmente “alluvionale” -, che, in ossequio al metodo annalistico proprio dell’antica tradizione pontificale, caratterizza, al suo interno, lo svolgimento sia dei primi due capitoli (in cui prevale l’indagine sulla prosopografia dei giuristi), sia del terzo (in cui prevale lo studio delle quaestiones).

La preoccupazione che ci ha principalmente mosso, qui, è stata un’altra, ossia di colmare, possibilmente, le lacune lasciate dalla dottrina su temi che - come il pontificato massimo di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.) e, per certi versi, il pontificato in generale -, abbiamo voluto riprendere, redigendo un’opera che, pur senza avere pretese di completezza, tenta di scandagliare, per ciascuno dei numerosi argomenti affrontati, gli aspetti più problematici, avuto riguardo anche al contesto storico-costituzionale in cui le singole vicende si collocano.

Si ricorda che il nome del giurista pontefice P. Licinio Crasso non compare in fonti giuridiche; di esso in particolare non si fa menzione alcuna nel lungo frammento del Digesto tratto dall’Enchiridion pomponiano. Tutto questo rende forse comprensibile, ma niente affatto giustificabile, a nostro avviso, il lungo silenzio della dottrina sull'argomento[2]. Tanto più, se si considera l’importanza che, per le nostre discipline, riveste l’epoca in cui Crasso fu a capo del collegio, a cavallo fra il III ed il II secolo a.C.

A quest’epoca, caratterizzata da trasformazioni profonde, risale l’esperienza dei primi giuristi laici, sui quali, a scapito dei pontefici, gli studiosi distolgono solitamente la loro attenzione. Ebbene, il presente studio è l’esito di un’operazione esattamente opposta, che tenta di dar risposta al quesito: che ne era, nel frattempo, dei pontifices, della loro compagine (considerata nei suoi equilibri interni, oltre che in rapporto all’attività degli altri organi della res publica), della loro plurisecolare attività di interpretatio? A tali curiosità - più che legittime, a nostro giudizio - tenteremo di soddisfare, tenendo ben presente, come si diceva, il contesto nel quale l’esperienza pontificale, in quella fase storica, si colloca. Non stupisca pertanto il rilievo che, nelle note, talora figuri, oltre all’apparato critico e all’approfondimento dei molti problemi che tendono via via ad accumularsi, una sorta di trattazione “parallela”, relativa al cursus honorum dei pontefici, alle loro appartenenze politiche e di partito, ai criteri ispiratori delle decisioni del collegio; criteri che molto spesso, come si vedrà, al di là delle ragioni addotte sul piano giuridico-formale, avevano natura essenzialmente politica. Perché i pontifices erano, anche allora, quello che in fin dei conti erano sempre stati: uomini di potere, più di tutti gli altri sacerdoti.

 

 

Capitolo Primo

 

P. Licinio Crasso: figura storica e personalità politica

 

Publio Licinio Crasso venne eletto pontefice massimo nel 212 a.C. Egli succedeva nella carica di capo del collegio a L. Cornelio Lentulo Caudino. Secondo quanto ci riferisce Livio[3], Crasso dovette concorrere contro due anziani ed illustri esponenti della nobilitas, ricchi di esperienza ed honores: si trattava di Q. Fulvio Flacco, console di quello stesso anno, e di T. Manlio Torquato[4]. Crasso riuscì vincitore, nonostante la sua giovane età, divenendo così il terzo pontefice massimo plebeo[5], in ordine di tempo, dopo Ti. Coruncanio[6] e L. Cecilio Metello[7].

Esponente di un'antica gens tornata in auge verso la metà del III secolo grazie all'aiuto dei Cornelii[8], P. Licinio Crasso, il primo ad essere insignito dell'epiteto Dives[9], era nato intorno al 235[10]. Cooptato, con ogni probabilità, nel collegio dei pontefici non oltre il 218[11], egli esercitò le funzioni di pontefice massimo dal 212 al 183, anno della sua morte. Percorse tutto il cursus honorum: censore nel 210, pretore nel 208, riuscì a conseguire il consolato nel 205. Problematica è la datazione della sua edilità curule: vi è chi[12] sostiene che Crasso, al tempo della sua elezione a pontefice massimo, fosse solo candidato all' edilità, conformemente del resto a quanto attestato in Liv. 25,5,3, cosicché egli sarebbe stato il primo capo del collegio dai tempi di P. Cornelio Calussa - pontefice massimo fra il 332 e il 304 circa[13]- ad essere investito della più alta carica sacerdotale senza aver mai occupato prima magistrature curuli; secondo altri[14], invece, Licinio Crasso sarebbe stato allora già edile, dimodoché avrebbe forse già potuto acquisire, attraverso i ludi che nell'esercizio delle sue funzioni certo allestì - molto sontuosamente, grazie anche alle sue personali, enormi risorse economiche[15] -, quella popolarità che poi gli avrebbe inevitabilmente giovato, nel corso dello stesso anno, ai fini dell'elezione a pontefice massimo da parte delle diciassette tribù[16]. Comunque voglia risolversi la questione relativa alla data della sua edilità[17], occorre qui riflettere sul fatto che per far ottenere a Crasso la più alta carica sacerdotale potrebbero essersi rivelati determinanti, in positivo, soprattutto due fattori (oltre che forse, in negativo, il timore che il successo di uno dei suoi due prestigiosi avversari avrebbe favorito una concentrazione eccessiva di potere nelle mani di questo[18]): ossia la fama di esperto giurista[19] che, già così giovane, egli si era guadagnato, e l'appoggio che molto probabilmente ricevette dai suoi alleati politici. Sappiamo infatti - come più volte avremo occasione di verificare, avvalendoci del fondamentale contributo offerto dagli autori che più hanno studiato la dialettica politica di quel tempo[20] - che P. Licinio Crasso fu sempre molto legato a Scipione[21], di cui era anche pressappoco coetaneo[22]: si può anzi dire che le loro rispettive carriere politiche furono parallele[23], tanto che nel 205 essi occuparono insieme il consolato. All'epoca dell'elezione di Crasso a pontefice massimo, comunque, Scipione, futuro Africano, era ancora troppo giovane per sostenerlo[24]: tuttavia, Crasso poté forse contare sull'aiuto di altri esponenti del partito dei Cornelii[25], e ciò sia ai fini della candidatura espressa dal collegio - dato che buona parte dei suoi membri, quali Q. Cecilio Metello, M. Cornelio Cetego, Cn. Servilio Cepione e M'. Pomponio Matone, erano di parte scipioniana -, sia poi per il buon esito della votazione, alle cui operazioni presiedette d’altronde lo stesso Cetego[26] - dato che quel partito era ancora molto forte nei comizi, quantunque in senato dominasse in quegli anni la figura di Q. Fabio Massimo[27].

Come già dicevamo nella premessa, riteniamo che l’indagine circa i legami di famiglia e le appartenenze di partito dei singoli componenti il collegio pontificale - indagine, questa, condotta tenendo presenti i rilievi degli autori cui in precedenza facevamo riferimento, dei quali avremo occasione di verificare la piena attendibilità nelle vicende da noi esaminate[28] - rivesta una grande importanza nella economia di questo lavoro. Anzi, è forse bene anticipare fin d'ora che uno degli scopi del presente studio è proprio quello di dimostrare, di contro a talune tendenze storiografiche[29] propense a ridimensionare decisamente il ruolo svolto dall' oligarchia senatoria già a cavallo fra il III e il II secolo a.C., quanto determinanti fossero invece gli orientamenti della classe dirigente, anche e soprattutto in ragione del prevalere al suo interno dell'una o dell'altra fazione, almeno nel campo della politica religiosa e, nei limiti in cui si svolgeva ancora l’attività interpretativa del collegio pontificale, in quello della politica del diritto[30]. Il fatto che in particolare il pontefice massimo, nel trentennio compreso fra il 212 e il 183, fosse autorevole esponente di un partito ci aiuterà a spiegare, in maniera sorprendentemente coerente e puntuale, quali fossero le ragioni politiche profonde dei provvedimenti da Crasso formalmente emanati nell'esercizio dei suoi poteri, delle decisioni adottate dal collegio pontificale sotto l'influenza degli, o in contrapposizione agli, orientamenti del suo capo. Si tenga altresì conto della circostanza che P. Licinio Crasso, contrariamente ad altri esponenti del partito scipioniano, non fu successivamente coinvolto in scandali e processi di alcun genere[31]: massima fu sempre del resto la considerazione in cui fu tenuto dall’opinione pubblica, anche in relazione alle prove di competenza e serietà che egli seppe offrire nell' esercizio del suo ministero di pontefice massimo. Sulla indiscutibile rilevanza dei legami politici e familiari nell'ambito della politica religiosa di quel periodo, avremo modo di tornare in più occasioni, nel corso di un’indagine, che pur avendo principalmente ad oggetto l'attività interpretativa del collegio pontificale, è tutta intessuta di considerazioni volte a dimostrare quanto possano aver di volta in volta inciso gli interessi politici in gioco, nei limiti in cui, s’intende, saremo riusciti ad individuarli. Degna di particolare rilievo sarà poi, a nostro avviso, la visione d’insieme che ne deriverà, e che accerteremo essere fondata sulla possibilità di riscontri quasi del tutto univoci.

A conferma della popolarità di cui il giovane pontefice massimo P. Licinio Crasso godeva in quel periodo, si potrebbe addurre il fatto che appena due anni dopo, alla fine del 210, egli è nominato magister equitum del dictator comitiorum habendorum causa[32], il quale fra l’altro era Q. Fulvio Flacco, il pontefice sconfitto da Crasso alle elezioni del 212, e che certamente non apparteneva al suo stesso partito politico. Dalla lettura del passo liviano in questione si evince infatti che, secondo la complessa (e costituzionalmente anomala) procedura adottata in quell'occasione[33], la nomina di Licinio Crasso a magister equitum fu imposta da una preventiva indicazione dei concilia plebis. Ciò è indubbiamente segno del favore popolare da cui il pontefice  massimo era allora sostenuto[34].

In seguito, Livio attesta[35] che P. Licinio Crasso, in quello stesso anno, era stato anche[36] investito della carica di censore, quantunque poi avesse preferito non esercitarla, abdicandovi, dato che nel frattempo il collega era morto[37]. Ciò che comunque interessa rilevare è il fatto che P. Licinio Crasso nel 210, avendo vinto le elezioni, passa direttamente dall'edilità alla censura, senza aver occupato cariche “intermedie” (nec consul nec praetor ante fuerat), bruciando così le tappe della carriera politica[38]: è lecito pensare che l’influenza e il prestigio del tutto particolari che già si riconoscevano a Crasso dipendessero per lo più dal modo in cui egli esercitava le sue funzioni di capo del collegio, considerato anche il fatto che egli era giovane e non si era ancora conquistato fama con imprese militari.

Alla fine del 209 risale poi l'elezione a pretore del pontefice massimo P. Licinio Crasso[39], che a pochi anni di distanza dalla sua entrata in scena ha già percorso quasi tutte le tappe del cursus honorum. All'inizio dell'anno successivo gli viene più precisamente assegnato l'incarico[40] di esercitare la iurisdictio peregrina, unitamente a quello di recarsi là dove il senato avesse eventualmente stabilito[41]. E' opportuno ricordare, in questa sede, che secondo l’orientamento oggi prevalente in dottrina[42] fu proprio nell’ambito della giurisdizione del pretore peregrino che, a partire dalla seconda metà del III secolo, ebbe origine il processo formulare. E’ plausibile allora che P. Licinio Crasso, per l’esercizio di funzioni che a noi oggi appaiono tanto storicamente rilevanti per il prosieguo dell'esperienza giuridica romana, e nonostante l’indubbia distinzione esistente tra queste e quelle di pontefice massimo, abbia comunque avuto modo di avvalersi della sua superiore cultura di giurista, della competenza genericamente acquisita dopo ormai tanti anni di militanza all’interno del collegio pontificale[43] (si ricordi peraltro che già i pontefici davano consigli finalizzati al momento processuale, nel campo delle legis actiones[44], e che lo stesso processo formulare non può considerarsi opera di creazione esclusivamente magistratuale ma anche, mediatamente, giurisprudenziale[45]). Da quanto detto emerge la figura di un pontefice massimo capace all’occorrenza di dimostrarsi, oltre che puntuale garante della tradizione[46], anche pienamente inserito nella dinamica evolutiva del suo tempo.

Nel 205 P. Licinio Crasso raggiunse finalmente il consolato, coronando così una carriera politica luminosa. Si è già in precedenza accennato al fatto che egli ebbe come collega nella suprema magistratura  P. Cornelio Scipione[47], futuro Africano, reduce dalle imprese di Spagna[48], grande alleato ed amico personale del pontefice massimo. In quegli anni, in cui si stava ravvisando l'opportunità di riprendere una politica aggressiva contro Cartagine, l'influenza del partito scipioniano, cui anche Licinio Crasso apparteneva, stava diventando sempre più consistente[49]. Ciò potrebbe probabilmente spiegare[50] la ragione per cui, accanto al leader di quella fazione, si riuscì a far eleggere console il pontefice massimo Licinio Crasso, che oltretutto aveva anche una sua propria autonoma statura di uomo di stato.

All'inizio dell'anno vennero assegnate le province: senza che vi fosse bisogno di procedere alla sortitio, il pontefice massimo lasciò che a Scipione andasse la Sicilia[51], e non solo perché l’opinione pubblica faceva pressione in tal senso[52] o perché la tradizione, come in seguito preciseremo, lo obbligava a non abbandonare l'Italia per meglio attendere alla cura sacrorum[53], ma anche perché probabilmente si sarebbe così attuato un preciso disegno politico, abilmente concertato con Scipione, che avrebbe consentito a quest’ultimo di preparare nel migliore dei modi, dalla Sicilia, la spedizione in Africa[54]. Forse Q. Fabio Massimo, leader del partito avversario, contrario all’impresa transmarina[55], aveva nel frattempo cercato di rompere l'alleanza tra Crasso e Scipione, tentando di convincere il primo a non lasciare la Sicilia al futuro Africano; ma senza successo[56]. Per questa ragione probabilmente il pontefice massimo dovette poi subire gli attacchi del Temporeggiatore, ma Scipione parlò pubblicamente, in senato, in sua difesa[57], spiegando che egli non avrebbe mai potuto prendere in considerazione l’ipotesi di abbandonare l’Italia, tenuto conto del fatto che doveva assolvere in patria alle sue incombenze di pontefice massimo[58], ed illustrandone anche le qualità militari e l'indole coraggiosa[59], che lo rendevano senz’altro idoneo a restare, per affrontare l’esercito di Annibale.

P. Licinio Crasso esercitò dunque il suo imperium nel Bruzzio, dove cercò di tenere sotto controllo i movimenti di Annibale[60]; egli non si allontanerà dall’Italia neppure l’anno dopo, quando gli fu prorogato il comando che già aveva[61]. Tito Livio, nell'informarci poi del suo definitivo ritorno a Roma, nel 203, approfitta per tesserne un lusinghiero ritratto[62], il quale sembra rientrare a pieno titolo nello schema tipico della laudatio[63], cui gli scrittori romani di solito ricorrevano per personaggi famosi dei quali avevano appena narrato la morte, secondo il costume della laudationes che si declamavano in occasione dei funerali. Nel 203 Crasso non era ancora morto, ma nella coscienza dei suoi contemporanei, quale ci viene qui rappresentata da Livio, già gli venivano attribuite, in sommo grado, tutte le qualità proprie di un antico romano. Questi erano infatti, per lo più, i valori in cui si riconosceva allora l’aristocrazia romana[64]: saggezza, coraggio, esperienza bellica e politica, eloquenza,  forza d'idee e di carattere, tutto sommato anche ricchezza (non erano più i tempi di Cincinnato!). Nei due anni che lo avevano visto impegnato contro Annibale, P. Licinio Crasso si era dunque anche distinto in imprese militari[65]: ciò segnava il culmine della sua straordinaria carriera. Una carriera, peraltro, prevalentemente edificata sulle sue superiori doti di giurista[66], che gli avrebbero consentito anche di trascorrere una vecchiaia intellettualmente molto vitale[67]. Presso le generazioni successive Crasso sarebbe stato ricordato, in effetti, soprattutto per la sua perizia legale e per l’applicazione che, come Coruncanio, egli ne avrebbe fatto: ad esclusivo vantaggio degli interessi della città[68]. P. Licinio Crasso ci appare perciò, al pari del suo grande predecessore, non solo come un eccellente conoscitore ed uno scrupoloso garante della tradizione, ma anche come il rappresentante di una sapientia di più ampie vedute, di una scientia iuris più aperta, più sensibile ai bisogni della comunità, in un’epoca caratterizzata da profonde trasformazioni economico-sociali[69]. La ricerca di un punto di equilibrio fra innovazione e tradizione potrebbe aver effettivamente contraddistinto lo stile dei pontificati massimi plebei del III secolo[70]. Inoltre, dalle fonti a nostra disposizione[71] si ricava un altro dato di grande importanza: cioè che P. Licinio Crasso era sì espertissimo di diritto pontificale, ma anche di diritto civile. Il fatto che a lui non sia attribuibile la paternità di alcuna opera scritta non esclude affatto una sua intensa attività anche in questo campo: anzi, da un’attenta lettura di Cic. de or. 3,33,133-134 è arguibile che egli fu, con frequenza e piena autonomia individuale[72], giurista respondente. Del resto è nella temperie del suo pontificato massimo che si colloca l’esperienza dei primi giuristi laici di cui si abbia notizia[73]; lo stesso Sesto Elio Peto Cato apparteneva ad una famiglia cui non erano estranee tradizioni pontificali[74]. Certo il processo di secolarizzazione della giurisprudenza era irreversibile; in particolare, la separazione tra le due discipline tradizionalmente pontificali, il ius sacrum e il ius civile, col passar del tempo si sarebbe oggettivamente fatta sempre più marcata[75]. Ma ciò non significa che esse non potessero essere coltivate dalla medesima persona, come sarà anche per altri pontefici, vissuti fra l’altro in epoche assai più tarde di quella che ora stiamo esaminando[76].

La morte di P. Licinio Crasso risale al 183[77]; nella stessa epoca   cessava di vivere anche il suo grande amico Scipione[78]. Crasso era stato a capo del collegio pontificale per ventinove lunghi anni[79]. In suo onore vennero organizzate grandi celebrazioni funebri, comprendenti una distribuzione di carne, giochi gladiatorii ed un epulum[80]. Nonostante la magnificenza della cerimonia descritta da Livio, non dovrebbero sussistere dubbi[81] circa il fatto che quello di Crasso sia stato un funerale privato, e non pubblico, ossia decretato dal senato, con spese a carico dell'erario o dell'arca pontificum[82]. Ciò essenzialmente per due ragioni: sia per il fatto che i funera publica, dichiarati come tali allo scopo di onorare cittadini resisi benemeriti della patria, furono rarissimi nella storia della repubblica[83], sia per il fatto che la famiglia del defunto pontefice massimo (cui non per caso era stato attribuito l'appellativo di Dives) era una delle più facoltose di Roma e poteva dunque permettersi anche il funerale più sontuoso[84]. E’ inoltre plausibile che i Licinii abbiano colto l’occasione delle onoranze funebri da rendere al loro illustre congiunto, per impressionare il più possibile l’elettorato[85]: ciò spiegherebbe, in particolare, l'inserimento di ludi gladiatorii nella celebrazione.

È per noi motivo di grave rammarico, infine, che le fonti a nostra disposizione non consentano di sapere nulla della vita privata di un personaggio tanto importante come Licinio Crasso, che dominò la scena per un così lungo periodo.

 

 

Capitolo Secondo

 

Prosopografia dei singoli membri del Collegio

 

II.1. – I pontefici in carica fra il 212 ed il 183 a.C.

 

E' opportuno ora procedere alla identificazione dei singoli pontefici i quali, nell’arco del trentennio che stiamo esaminando, si avvicendarono all'interno del collegio[86]. Ciò, non solo perché può essere di per sé interessante una indagine prosopografica su coloro che, più di ogni altro, anche allora, si dedicavano istituzionalmente allo studio del diritto[87], ma anche e soprattutto perché le decisioni adottate dal collegio, con riferimento alla risoluzione delle questioni di volta in volta sottoposte al suo vaglio, erano certamente condizionate, come avremo modo di verificare, dalle opinioni personali, dai rapporti di famiglia e dai legami di partito di coloro che all'interno del collegio stesso esercitavano il diritto di voto.

Nel 216, all’indomani della disfatta di Canne, occorre procedere alla sostituzione, all'interno del collegio, di ben tre pontefici, che avevano trovato la morte sul campo di battaglia[88]. A questi subentrano, dunque, Q. Cecilio Metello, Q. Fabio Massimo e Q. Fulvio Flacco, i quali faranno ancora parte del collegio[89], quando quattro anni più tardi P. Licinio Crasso assurgerà al rango di pontefice massimo.

Q. Cecilio Metello, plebeo, era figlio del pontefice massimo Lucio[90], in onore del quale pronunciò una commossa orazione funebre[91]. Pontefice fino ad oltre il 179[92], fu anche edile nel 209, console nel 206 senza aver rivestito la pretura[93], dittatore nel 205[94]. Di parte scipioniana, divenne in seguito il vero braccio destro dell'Africano, dopo la cui morte si avvicinò forse agli Emilii[95].

Q. Fabio Massimo, patrizio, augure fin dal 265, quand'era ancora molto giovane, pontefice fino al 203, fu anche console nel 233, 228, 215 (suffectus), 214 e 209, censore nel 230, dittatore nel 221 e 217, princeps senatus nel 209 e nel 204[96]. È una delle grandi personalità di quel tempo, fin troppo conosciuto perché sia qui necessario soffermarsi ad illustrarne le qualità militari, che gli valsero il soprannome di Temporeggiatore e che lo affermarono come l'unico generale romano in grado, con la sua tattica di guerriglia, di fronteggiare la furia di Annibale in quei primi anni di guerra[97]. Qui ci limiteremo ad alcune rapide considerazioni. Anzitutto, egli aggiunge nel 216 la carica di pontefice a quella di augure, che già possedeva: i due sacerdozi potevano essere cumulati, anche se ciò avveniva di rado[98]. Il collegio dei pontefici, inteso in senso allargato, nella sua unità sostanziale, comprendeva anche flamini e rex sacrorum[99]: ciò impediva il cumulo del pontificato in senso stretto con questi ultimi sacerdozi, ma non con altri, come il decemvirato o lo stesso augurato. Il doppio sacerdozio era segno di grande distinzione presso l'aristocrazia romana, molto ricercato, raramente accordato[100]. A partire dalla seconda metà del III secolo il prestigio sia dell'augurato che del pontificato si rafforzò, dal momento che l'uno e l'altro sacerdozio acquisirono un rilievo politico sempre più considerevole, tenuto conto del modo in cui il ministero veniva esercitato: l'ammissione ai collegi di questo o di quell'esponente della nobilitas fu sempre più contesa[101]. In questa prospettiva il titolare di un doppio sacerdozio si collocava una spanna al di sopra degli altri[102]. La politica di Q. Fabio Massimo, fin dalla dittatura del 217, era già quella propria di un grande leader religioso, che vantava molti alleati tra i sacerdoti[103]. Divenuto anche pontefice - probabilmente con l'appoggio di T. Otacilio Crasso e di altri membri del collegio[104] - poté muovere ancora meglio le fila dei diversi sacerdozi, mettendo forse un po' in ombra, fintanto che non sarà eletto P. Licinio Crasso, la figura dello stesso pontefice massimo, Lentulo Caudino, ormai molto anziano[105]. Dal punto di vista politico, Fabio fu il leader incontrastato del partito conservatore, il campione dell'aristocrazia e dei suoi valori di pietà e di prudenza[106]. Le gravi sconfitte militari di quegli anni, paradossalmente, segnarono il culmine della sua potenza e del suo ascendente sull'opinione pubblica, l'abbandono della politica aggressiva dei Cornelii e il ritorno ad atteggiamenti più prudenti[107].

Q. Fulvio Flacco, plebeo, pontefice fino a dopo il 205 (non è possibile conoscerne con esattezza la data di morte, poiché stranamente Livio non ne fa menzione)[108], fu anche console nel 237, 224, 212 e 209, pretore nel 215 e 214, censore nel 231, dittatore nel 210[109]. È un'altra delle grandi personalità di quell'epoca, noto per il suo valore militare, che manifestò soprattutto nella riconquista di Capua passata al nemico[110]. Anche per questo non è facile da collocare nella dialettica politica del tempo: certo i Fulvii non sostenevano gli Scipioni, ma non è chiaro se, dopo tanti anni di alleanza con Fabio, fossero rimasti fedeli alle sue posizioni[111], o se ne fossero già distaccati[112], avvicinandosi a quelle dei Claudii, tradizionalisti più moderati[113].

I pontefici morti a Canne vengono sostituiti dunque - con l'eccezione di Cecilio Metello, ancora giovane, ed edile solo sette anni dopo - da uomini piuttosto anziani e ricchi di honores; d'altronde, entro pochi anni, pressappoco in coincidenza con l’elezione di P. Licinio Crasso al pontificato massimo, si assisterà ad una vera e propria inversione di tendenza. Bisogna comunque considerare il fatto che, data la drammaticità del momento, i Romani avvertivano forse la necessità di avvalersi, in ogni ambito, dell’aiuto di personaggi esperti ed avveduti. Non è escluso che, ricorrendo a soggetti di così elevata statura (lo stesso Metello era pur sempre il figlio di un pontefice massimo), si volesse rinsaldare il prestigio del collegio, forse intaccato dalla nuova disfatta militare, che poteva essere interpretata come frutto della incapacità dei pontefici di placare gli dei offesi[114].

Nel corso del 213 muoiono due pontefici: L. Cornelio Lentulo Caudino e C. Papirio Masone, rispettivamente sostituiti con M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione[115]. Su questi ultimi, presenti nel collegio pontificale quando, a partire dall’anno successivo, Crasso ne sarà a capo, occorre che la nostra indagine prosegua.

M. Cornelio Cetego, patrizio, subentra a Lentulo Caudino nella sua qualità non di pontefice massimo[116], ma di semplice membro del collegio[117]. Forse già investito del flamonium Diale, era stato costretto a rinunciarvi nel 223 per un errore commesso nell'esercizio delle sue funzioni[118]. Ma è a partire da questo momento, in cui viene cooptato all'interno del collegio pontificale, che egli inizia la sua brillante carriera politica[119]: pretore nel 211, censore nel 209, console nel 204[120], si avvalse della sua capacità di convinzione ed abilità oratoria per imporsi sulla scena pubblica[121]. Morirà nel 196. A L. Cornelio Lentulo Caudino, nel 213, sarebbe potuto in teoria subentrare anche Scipione, futuro Africano[122], ma gli venne preferito Cetego, appartenente ad una famiglia meno influente della stessa gens[123]. Ciò forse dipese dall’opposizione fatta al primo da Q. Fabio Massimo, allora molto influente all’interno del collegio[124], che era avversario degli Scipioni; ma egli non poté evidentemente impedire l’ingresso di Cetego, il quale era molto probabilmente loro alleato[125].

 L’altro pontefice cooptato è Cn. Servilio Cepione, appartenente al ramo patrizio dei Servilii: fece parte del collegio fino al 174[126]; fu anche pretore nel 205 e console nel 203[127]. Il suo avvicendamento a C. Masone probabilmente non turbò gli equilibri interni del collegio[128]: in quel momento i Servilii, come i Papirii, erano legati al gruppo emiliano-scipioniano[129], anche se poi cercarono di ritagliarsi uno spazio autonomo, collocandosi su posizioni diverse[130]. Lo stesso Cn. Cepione, durante il suo consolato del 203, tentò di sostituirsi a Scipione nell'impresa d'Africa, a testimonianza di un'alleanza politica ormai infranta[131].

Si diceva in apertura che la procedura per l'elezione del nuovo pontefice massimo, destinato a subentrare a L. Cornelio Lentulo Caudino  nella carica di capo del collegio, si svolse nel 212. P. Licinio Crasso riuscì ad avere il sopravvento sugli altri due candidati: si trattava di Q. Fulvio Flacco e di T. Manlio Torquato[132].

Di Q. Fulvio Flacco si è già detto in precedenza. Qui basti ricordare che si trattava di una personalità di grande rilievo, console in quello stesso anno, e che la sua mancata elezione forse dipese dal fatto che, da valente generale qual era, fu ritenuto più utile sul campo di battaglia che non a Roma a sovrintendere sul culto[133]. Inoltre, se avesse cumulato il terzo consolato[134] con il pontificato massimo, il suo prestigio personale, già alto, sarebbe ancora cresciuto, fino ad assumere forse  proporzioni pericolose[135]. Occorre infine rilevare che Fulvio, essendo stato cooptato nel collegio solo quattro anni prima, non aveva avuto probabilmente il tempo di affinare la sua preparazione in materia di ius pontificium, in modo tale da rendersi sotto questo profilo sufficientemente competitivo con Licinio Crasso[136].

T. Manlio Torquato, patrizio, pontefice fino al 202, fu anche console nel 235 e 224, censore nel 231 e dittatore nel 208[137]; è incerto se la sua cooptazione al collegio risalga o non ad epoca anteriore al suo primo consolato[138]. Famoso per la sua austerità e severità, pronunciò una celebre e impietosa orazione contro i superstiti di Canne[139]. Non è facile da collocare nel panorama politico del tempo: sebbene la sua grande personalità, il suo orgoglio patrizio lo spingessero forse ad una certa indipendenza di giudizio e ad intraprendere iniziative apparentemente contraddittorie[140], egli restava pur sempre uno dei campioni dell'aristocrazia conservatrice e come tale più vicino alla sensibilità politica di Fabio che non a quella di altri[141]. Nell'elezione del 212 potrebbero aver nuociuto a Manlio - che pur era un pontefice di consumata esperienza[142] - proprio la sua alterigia e la sua severità[143], le quali forse lo avevano reso scarsamente popolare tra le masse e facevano presagire una gestione troppo rigorosa del suo ministero; inoltre, come Fulvio Flacco, se fosse stato fatto anche pontefice massimo, avrebbe acquisito un peso politico da valutarsi, probabilmente, come eccessivo[144].

Tra i pontefici finora passati in rassegna, abbiamo osservato che molti furono insigniti della carica quando già si erano affermati nella vita politica, fino ad arrivare al consolato[145]. Non è escluso, infatti, che il sacerdozio potesse essere considerato un po’ come il premio da accordarsi a taluno in ragione dei suoi ragguardevoli meriti pubblici[146]. Già da qualche tempo era forse timidamente in atto una inversione di tendenza[147]. La vittoria di Licinio Crasso, alle elezioni del 212, contro i suoi senes et honorati avversari, sancì la svolta definitiva: da allora il pontificato non rappresenterà più il coronamento di una carriera politica già percorsa, ma il trampolino di lancio verso di essa, poiché il giovane, sfruttando la sua influenza di sacerdote, poteva offrire favori che gli sarebbero stati restituiti[148]. L'età media dei componenti il collegio pontificale era dunque destinata ad abbassarsi di molto[149].

Nel corso del 211 muore Pomponio Matone[150], pontefice assai difficile da identificare[151]. Sicuramente era plebeo ed entrò a far parte del collegio prima del 218[152]; per il resto è incerto se si tratti di Marco Pomponio, console nel 231[153], o di Manio Pomponio, console nel 233 (ipotesi, questa, che ci pare forse più persuasiva)[154], o di qualche altro esponente della stessa famiglia[155]. Senza dubbio fu ostile a Fabio e legatissimo al gruppo emiliano-scipioniano, come tutti i Pomponii Matoni[156].

In suo luogo viene cooptato C. Livio Salinatore[157], plebeo, pontefice fino al 170[158]. Fu anche pretore nel 202 e nel 191, console nel 188[159]. Figlio del futuro vincitore del Metauro[160], era ancora molto giovane[161] quando nel 211 entrò a far parte del collegio. Anch'egli valente generale, si distinse nelle guerre in Oriente e in quelle contro i Galli[162]. C. Livio era di parte scipioniana[163], come del resto il suo predecessore Pomponio Matone.

Al 211 risale la morte di un altro pontefice, T. Otacilio Crasso[164], che come Q. Fabio Massimo era forse anche augure[165]. Plebeo, cooptato nel collegio certo prima del 218, rivestì due volte anche la carica di pretore, nel 217 e nel 214[166]. La sua elezione a console fu invece impedita da Fabio, che lo riteneva troppo inesperto per fronteggiare la difficile situazione di quegli anni[167], benché Otacilio avesse sposato la figlia di sua sorella[168] e fosse a lui politicamente legato[169]. Si osservi, peraltro, che alla cooptazione del successore di T. Otacilio Crasso, all'interno del collegio pontificale, non si provvede nel corso di quell’anno: quanto detto è agevolmente ricavabile dalla lettura dello stesso Liv. 26,23,8, ove si precisa anche il motivo del mancato avvicendamento, ossia il fatto che il nostro pontefice era morto alla fine del 211. Ora, può effettivamente darsi che Livio - il quale, come noto, nel seguire il metodo annalistico, ripartisce gli anni e di conseguenza gli avvenimenti - conferisca qui risalto ad una circostanza che altrimenti sarebbe passata inosservata. Ma non può del tutto escludersi, a nostro avviso, che una qualche remora nella sostituzione di Otacilio Crasso, all’interno del collegio, vi sia davvero stata[170], probabilmente per il fatto che determinati equilibri di potere, tali da influenzare la scelta del sostituto, dovevano ancora essere definiti, rendendosi pertanto opportuna una pausa di riflessione (ciò che potrebbe   forse evincersi dalla circostanza che l'anno dopo sarebbe stato cooptato un esponente del partito avversario a quello cui Otacilio apparteneva)[171].

Nel corso dell'anno successivo, il 210, si provvede dunque alla nomina del successore di T. Otacilio Crasso[172]. Si tratta di C. Servilio Gemino[173] anch'egli, d'ora in poi, doppio sacerdote: con tutta probabilità, infatti, faceva già parte del collegio dei decemviri sacris faciundis[174], nel quale era stato cooptato, forse, anche prima del 218[175]. Pontefice fino al 180[176], negli ultimi tre anni di vita ricoprì anche la carica di pontefice massimo, subentrando a P. Licinio Crasso[177]. Fu inoltre pretore nel 206, console nel 203 e dittatore nel 202[178]. C. Servilio Gemino apparteneva al ramo plebeo della gens Servilia[179], ed infatti nel collegio sostituisce un plebeo. Nel 210, anno della sua cooptazione, e nel 209, quando rivestì per la prima volta l'edilità[180], C. Gemino era ancora legato al gruppo scipioniano[181], come tutti i Servilii. Questi però negli anni successivi, come già sopra si diceva[182], prenderanno le distanze dai vecchi alleati, cercando di ritagliarsi un proprio autonomo spazio politico.

Al 203 risale la morte di Q. Fabio Massimo[183]: era ormai molto vecchio, augure da sessantadue anni[184], pontefice da tredici[185]. Scompare così una grande figura di leader politico e religioso: Livio, nell'informarci della sua morte, rammenta le sue grandi doti militari, alle quali la repubblica dovette forse la sua stessa salvezza e che lo resero degno dei suoi grandi antenati. Gli succedette, all’interno del collegio, Ser. Sulpicio Galba.

Patrizio, pontefice fino al 199, Servio Sulpicio Galba fu anche edile curule nel 209[186]; fece parte della legazione inviata a raccogliere la Magna Mater in Asia[187]. Era forse fratello del Publio console nel 211 e nel 200[188]. La sua cooptazione all'interno del collegio fu probabilmente imposta dai Servilii[189], di cui i Sulpicii Galba erano alleati[190] e che in quegli anni si erano molto rafforzati (ben due Servilii erano consoli nel 203, Cn. Cepione e C. Gemino, entrambi pontefici), allontanandosi dagli Scipioni e costituendo, in collegamento coi Fulvii e coi Claudii, una forte coalizione a sé stante.

Alla morte del pontefice T. Manlio Torquato, nel 202, il collegio coopta in sua sostituzione C. Sulpicio Galba[191], patrizio, morto appena tre anni dopo. Si tratta di un personaggio non facile da identificare: forse pretore nel 211[192], certamente parente di quel Ser. Sulpicio Galba divenuto pontefice l'anno prima e del Publio console nel 200[193]. Anche nella cooptazione di Caio giocò forse un ruolo determinante l'appoggio degli alleati Servilii[194], ormai tanto forti da imporre nel collegio la compresenza di due membri di una stessa famiglia amica.

Ma nel 199, a pochi anni di distanza dal loro ingresso all’interno del collegio pontificale, entrambi i Sulpicii Galba cessano di vivere[195]. Con Servio e Caio Sulpicio escono di scena molto giovani due grandi oppositori di P. Licinio Crasso, che probabilmente avevano avuto qualche parte nella grave sconfitta riportata dal pontefice massimo nella questione relativa alla somma da impiegare nei giochi. La posizione di Crasso all'interno del collegio ora si rafforza, grazie anche al fatto che i sostituti dei Sulpicii sono suoi alleati politici[196].

M. Emilio Lepido, che sostituisce Servio[197], è una delle più grandi personalità del II secolo: patrizio, pontefice fino al 152, pontefice massimo dal 180[198], fu anche pretore nel 191, console nel 187 e 175, censore nel 179[199], princeps senatus nel 179, 174, 169, 164, 159 e 154[200]. Molto longevo, era nato intorno al 230[201]: suo nonno era certamente il console del 232[202], mentre è incerto chi fosse il padre, che alcuni identificano, comunque, con il pretore del 218[203]. Già piuttosto giovane, nel 201, aveva fatto parte della legazione inviata in Egitto, alla corte di Tolomeo V Epifane[204]; l'anno dopo si era distinto per coraggio ed abilità diplomatica, affrontando, unico ambasciatore, Filippo V di Macedonia[205]. La gens cui apparteneva era tradizionalmente vicina alle posizioni politiche dei Cornelii[206]: egli fu sempre ostile al conservatorismo catoniano[207], oltre che avversario personale di M. Fulvio Nobiliore, l'eroe di Ambracia, che gli impedì l'elezione a console nel 190 e nel 189[208]. Nel 187, quando finalmente ottenne la carica, M. Emilio fece di tutto per ostacolarlo; durante il suo consolato si distinse anche per le vittorie riportate contro i Liguri e per la costruzione, da Piacenza a Rimini, della strada che portò il suo nome (via Emilia)[209]. Nel 180 dovette scendere a patti con i Fulvii e con lo stesso Nobiliore per conseguire i suoi obiettivi politici[210], tra i quali il pontificato massimo: egli divenne capo del collegio in luogo del defunto C. Servilio Gemino[211]. Negli ultimi decenni di vita, che furono i più luminosi della sua carriera, esercitò ininterrottamente la carica di princeps senatus. Quando morì, probabilmente verso il 152[212], dispose che i figli gli celebrassero un funerale il più semplice possibile, perché - diceva - i grandi uomini si riconoscono dalla fama dei loro antenati e non dallo sfarzo[213]. Gli succedette, come capo del collegio, P. Cornelio Scipione Nasica Corculum[214].

L'altro pontefice cooptato nel 199, al posto di C. Sulpicio Galba[215], è Cn. Cornelio Scipione Ispallo[216]: patrizio, fece parte del collegio fino al 176; fu anche pretore nel 179 e console nel 176[217], lo stesso anno della sua morte, preceduta da cattivi presagi ed avvenuta per una sorta di paralisi[218]. Fratello maggiore di quel Nasica che, vir optimus, fu scelto per accogliere la Magna Mater[219], cugino dell'Africano[220], il suo ingresso nel collegio segna, come dicevamo sopra, un'importante vittoria del partito scipioniano.

Al 196 risale la morte di due membri del collegio pontificale: C. Sempronio Tuditano e M. Cornelio Cetego, rispettivamente sostituiti con M. Claudio Marcello e L. Valerio Flacco[221].

Del pontefice C. Sempronio Tuditano non si conosce la data di cooptazione all'interno del collegio, giacché Livio non ne parla. Quasi certamente, comunque, aveva sostituito Q. Fulvio Flacco, l’unico pontefice della cui morte le fonti non fanno corrispondentemente  menzione; quantunque essa, come dicevamo in precedenza[222], sia senz’altro da collocarsi in un’epoca successiva al 205. Plebeo come Flacco, Sempronio Tuditano era forse fratello del Publio console nel 204 o del Marco console nel 185[223]. Nel 197 fu eletto pretore e venne inviato in Spagna[224]; l'anno successivo gli fu prorogato il comando, ma per l'appunto morì[225]. La sua famiglia era politicamente legata, con tutta probabilità, ai Fabii (o ai Claudii), piuttosto che agli Scipioni[226].

Al suo posto viene cooptato come pontefice M. Claudio Marcello: plebeo, figlio del grande Marcello[227], “spada di Roma” durante la seconda guerra punica, fece parte del collegio fino al 177, quando, alla sua morte, sarà sostituito dall’omonimo figlio[228]. Marcello fu anche pretore nel 198, console nel 196 e censore nel 189[229]. Dal punto di vista politico, egli  appare come una figura indipendente, non facile da inquadrare: la sua famiglia era di estrazione conservatrice - il padre era alleato di Q. Fabio Massimo[230] -, ma egli, pur essendo amico di Catone e dei Valerii Flacci, sposò forse un indirizzo meno intransigente, avvicinandosi ai Claudii patrizi e ai Fulvii[231], che allora costituivano una sorta di fazione intermedia fra i catoniani e gli scipioniani (più ostili, comunque, per il momento, a questi che a quelli[232]).

L'altro pontefice defunto nel 196 è M. Cornelio Cetego, per il quale si veda quanto già detto in precedenza; al suo posto subentra nel collegio un personaggio importante, L. Valerio Flacco, patrizio, grande protettore di Catone, da lui lanciato nella vita politica quand’era ancora giovane[233]. Fu uno dei principali  artefici della ricostruzione del vecchio partito fabiano[234], cui i Flacci, contrariamente ad altri Valerii, avevano aderito[235]. Fautore di una politica ultraconservatrice ed antiellenica, fu pretore nel 199 e console nel 195, proprio con Catone[236]; fallì la censura del 189[237], ma non quella del 184, che condivise ancora con Catone e che fu terribilmente severa[238]; lo stesso anno venne anche nominato princeps senatus[239]. Morì di peste nel 180[240]. La sua cooptazione all'interno del collegio segnò indubbiamente una grave sconfitta del gruppo degli Scipioni[241], tanto più che da lui fu rimpiazzato un loro seguace come Cornelio Cetego.

Fino al 183 a.C., ultimo anno del pontificato massimo di P. Licinio Crasso, non si ha traccia nelle fonti di decessi di altri pontefici, né pertanto dell’avvenuta cooptazione di alcuno al posto loro. In quell’anno, invece, si provvide alla sostituzione di Licinio Crasso[242], sia come semplice pontefice[243] che come capo del collegio[244].

 

II.2. – Gli avvicendamenti anno per anno. Due questioni

 

E' a questo punto possibile cercare di ricostruire, sulla base dei dati sopra raccolti, la composizione del collegio pontificale con riferimento a ciascuno degli anni compresi nella fase storica in cui si colloca il pontificato massimo di P. Licinio Crasso (212-183)[245]. Nello stilare il prospetto sotto riportato abbiamo seguito un duplice criterio: i pontefici sono elencati, ove possibile, in ordine di anzianità di carica (l’eventuale uso della congiunzione "e" indica invece la contemporaneità[246] di cooptazione; l'uso della "o" una impossibilità, da parte nostra, di determinare quale dei due sacerdoti in questione sia entrato per primo a far parte del collegio[247]; l’uso infine del segno "/" indica la cooptazione, in quell’anno, di un nuovo pontefice al posto di quello segnalato prima, per il quale soltanto vale, ovviamente, l'ordine di anzianità); sono elencati prima i membri patrizi del collegio, poi i plebei. Non si fa mai menzione del pontefice massimo, dato che si tratta sempre, naturalmente, di P. Licinio Crasso.

 

212 a.C.[248]

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  T. Otacilio Crasso o M'. Pomponio Matone[249]; Q. Fulvio Flacco (console) e Q. Cecilio Metello.

 

211 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei: T. Otacilio Crasso[250] o M'. Pomponio Matone/C. Livio Salinatore ; Q. Fulvio Flacco  e Q. Cecilio Metello.

 

210 a.C.[251]

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  Q. Fulvio Flacco e Q. Cecilio Metello; C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino[252].

 

209 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo (console); M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  Q. Fulvio Flacco (console) e Q. Cecilio Metello; C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino.

 

208 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  Q. Fulvio Flacco e Q. Cecilio Metello (console); C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino.

 

207 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  Q. Fulvio Flacco e Q. Cecilio Metello; C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino.

 

206 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  Q. Fulvio Flacco e Q. Cecilio Metello (console); C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino.

 

205 a.C. (P. Licinio Crasso console)

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  Q. Fulvio Flacco(/ C. Sempronio Tuditano?)[253] e Q. Cecilio Metello; C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino.

 

204 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo; M. Cornelio Cetego (console)  e Cn. Servilio Cepione.

Plebei:  Q. Cecilio Metello; C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco ?)[254].

 

203 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato; Q. Fabio Massimo/Ser. Sulpicio Galba; M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione (console).

Plebei: Q. Cecilio Metello; C. Livio Salinatore; C. Servilio Gemino (console) ; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco?).

 

202 a.C.

Patrizi: T. Manlio Torquato/C. Sulpicio Galba;  M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione; Ser. Sulpicio Galba.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco?).

 

201 a.C.

Patrizi: M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione; Ser. Sulpicio Galba;  C. Sulpicio Galba.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco ?).

 

200 a.C.[255]

Patrizi: M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione; Ser. Sulpicio Galba;  C. Sulpicio Galba.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco?).

 

199 a.C.[256]

Patrizi: M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione; Ser. Sulpicio Galba/M. Emilio Lepido; C. Sulpicio Galba/Cn. Cornelio Scipione Ispallo.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco?).

 

198 a.C.

Patrizi: M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco?).

 

197 a.C.

Patrizi: M. Cornelio Cetego e Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano (ancora Q. Fulvio Flacco?) [257].

 

196 a.C.

Patrizi: M. Cornelio Cetego/L. Valerio Flacco, e Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino; C. Sempronio Tuditano/ M. Claudio Marcello (console)[258].

 

195 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco (console).

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

194 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

193 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

192 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

191 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

190 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

189 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

188 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore (console);  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

187 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido (console) e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

186 a.C.[259]

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

185 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

184 a.C.

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

183 a.C. (Morte del pontefice massimo P. Licinio Crasso, sostituito sia come membro che come capo del collegio)[260]

Patrizi: Cn. Servilio Cepione; M. Emilio Lepido e Cn. Cornelio Scipione Ispallo; L. Valerio Flacco.

Plebei: Q. Cecilio Metello;  C. Livio Salinatore;  C. Servilio Gemino;  M. Claudio Marcello.

 

Dall’esame del prospetto sopra riportato risulta con chiarezza che i membri del collegio pontificale erano nove, se a quelli elencati anno per anno si aggiunge il pontefice massimo. E poiché questi era plebeo (sostituito innanzi tutto da un plebeo, nella sua qualità di semplice membro del collegio), su un totale di nove pontefici, quattro risultano essere sempre patrizi, cinque plebei. Se esaminassimo la composizione del collegio con riferimento ai pontificati massimi per cui le fonti ce lo consentono[261], ossia quello immediatamente precedente del patrizio L. Cornelio Lentulo Caudino[262] e quelli immediatamente successivi del plebeo C. Servilio Gemino[263] e del patrizio M. Emilio Lepido[264], potremmo agevolmente giungere alla medesima conclusione. Pertanto il nostro studio - le cui finalità pur rimangono di tipo eminentemente prosopografico - può rappresentare un modesto nonché indiretto[265] contributo alla soluzione di un problema, quello concernente il contenuto della lex Ogulnia del 300, del quale, nell’economia di questo studio, ci basti  aver semplicemente fatto cenno[266].

Resta un altro problema da chiarire: se i posti non riservati ai plebei fossero necessariamente patrizi, o d'altra parte fossero posti liberi, come è stato autorevolmente sostenuto[267]. Ora, dalle fonti a nostra disposizione[268] non è ricavabile alcuna chiara indicazione in proposito, limitandosi Livio, come già osservato in precedenza, ad una indagine attenta più al dato meramente descrittivo, che non anche a quello prescrittivo. Ma data l’insistenza, riscontrabile in tutta la narrazione, sull’analogia esistente fra la vicenda in questione e quelle precedenti, relative all’accesso dei plebei alle più importanti magistrature, ed in particolare al consolato[269], potremmo effettivamente ritenere che, in linea di principio, si trattasse di posti liberi[270]; quantunque si debba rilevare, anche sulla base del prospetto sopra riportato, che la prassi dell’avvicendamento nell'ambito della stessa classe sociale di appartenenza, in occasione di ciascuna cooptazione, veniva, di fatto, osservata con assoluto rigore, talché qualunque episodio di surrogazione di un pontefice patrizio con un plebeo ci apparirebbe, almeno in quest’epoca[271], come gravemente stridente con una tradizione consolidata.

 

 



 

[1] V. in particolare La desuetudine delle XII tavole nell’età arcaica, Milano, 2005; Voti di guerra e regime pontificale della condizione, Milano, 2006.

 

[2] Con le sole significative eccezioni di Bremer, Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt, I, Lipsiae, 1896,  12, il quale pur dice dei responsa di Crasso che nulla exstant; Bauman, Lawyers in Roman Republican Politics, München, 1983,  92-110; Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a. C., Torino, 1995,  113-129 (al quale anche rinviamo ( 115) per una sommaria rassegna dei pochi riferimenti rinvenibili negli scarni elenchi di giuristi tracciati da studiosi precedenti). Tali autori comunque si limitano a dedicare al nostro pontefice sezioni piuttosto brevi delle loro opere, che di per sé hanno una più ampia e generica prospettiva.

 

[3] Liv. 25,5,2-4: Comitia inde pontifici maximo creando sunt habita; ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. Tres ingenti certamine petierunt, Q. Fulvius Flaccus consul, qui et ante bis consul et censor fuerat, et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consulatibus et censura insignis, et P. Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. Hic senes honoratosque iuvenis in eo certamine vicit. Ante hunc intra centum annos et viginti nemo praeter P. Cornelium Calussam pontifex maximus creatus fuerat qui sella curuli non sedisset.

 

[4] Di essi parleremo più diffusamente in seguito, anche in ordine ai probabili motivi della loro sconfitta.

 

[5] La dottrina è pressoché unanime nel riconoscere in quella sopra esposta, nel testo, la successione dei pontificati massimi plebei del III secolo: per tutti v. ad es. Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart, 1920,  414; Richard, Sur quelques grands pontifes plébeiens, in Latomus 27 (1968),  791 (scritto manifestamente dedicato all’argomento); Szemler, s.v. Pontifex, in RE Suppl. 15 (1978), col. 345; Nicolet-Croizat, in Tite-Live, Histoire romaine, XV, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1992,  98; Sini, Sua cuique civitati religio, Torino, 2001,  209 nt. 107. Sebbene infatti per il 221 a.C., anno della morte di Cecilio Metello (cfr. Cic. Cato 9,30), noi non disponiamo della testimonianza liviana, niente nelle fonti a nostra disposizione autorizza a pensare che a quel pontefice massimo non sia immediatamente succeduto il patrizio Cornelio Lentulo, che già nel 217 certamente aveva la carica: sul punto v. in particolare Bardt, Die Priester der vier grossen Collegien aus römisch-republikanischer Zeit, Berlin, 1871,  4, il quale rileva che difficilmente ad un uomo del prestigio di Lentulo si sarebbero potute trovare alternative credibili. L’obiezione che Szemler, in RE cit., col. 376, gli muove appare del tutto teorica, oltre che non argomentata; d’altronde lo stesso Szemler, pur formulando qualche dubbio in proposito, più in generale, come già dicevamo appena sopra, sostanzialmente non si discosta dall’orientamento qui sostenuto (v. in particolare la lista di pontefici massimi riportati in RE cit., col. 345-346).

 

[6] V. Liv. Per. 18. Cfr. D. 1,2,2,35; 38; Cic. de or. 3,33,134. 

 

[7] V. Cic. Cato  9,30. Cfr. Liv. Per. 19; Val. Max. 1,1,2 e 8,13,2.

 

[8] Cfr. Münzer, RAAF,  183-184; Scullard, Roman Politics 220-150 B.C., Oxford, 1951,  276; Szemler, in RE cit., col. 378. Per un quadro generale, relativo alle parentele del pontefice massimo, v. soprattutto gli alberi genealogici tracciati da Münzer, Stammtafel der Licinii Crassi, in RE 13,1 (1926), col. 247-248, e RAAF,  184, e da Scullard, op. cit.,  311 (cfr. ancora Münzer, RAAF,  220, e Scullard, op. cit.,  197): se ne può ricavare che il nostro Publio Licinio Crasso, fratello di Marco e di Caio, ebbe un padre omonimo ed uno zio, Caio Licinio Varo, console nel 236 (cfr. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, I, New York, 1951,  222), padre di quel Publio Varo che fu pretore collega di Crasso nel 208. Questi, più dei Crassi, loro parenti in linea collaterale, ebbero forse da principio l’aiuto dei Cornelii, specie dei Lentuli, di cui uno, il pontefice massimo Lucio, fu console collega di Caio Varo nel 236: v. ancora, in particolare, Scullard, op. cit.,  276.

 

[9] Cfr. Dio. frg. 57,52:“Oti Lik…nnioj Kr£ssoj ØpÒ te ™pieike…aj kaˆ k£llouj ploÚtou te, ¢f'oáper kaˆ ploÚsioj ™pwnom£sqh, Óti te ¢rciereÝj Ãn, œmellen ™n tÍ'Ital…v ¢kl»rwtoj mšnein. Cfr. per es. Münzer, RAAF,  183-184; Müller Seidel, Fabius Maximus und die Konsulwahlen der Jahre 215 und 214 v. Chr., in Rheinisches Museum 96 (1953),  259; Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo a. C., Trieste, 1962,  410; Bauman, op. cit.,  94 nt. 13; Nicolet-Croizat, op. cit.,  98.

 

[10] Secondo quanto attesta Cic. Brut. 19,77 (Cum hoc Catone grandiores natu fuerunt C. Flaminius C. Varro Q. Maximus Q. Metellus P. Lentulus P. Crassus, qui cum superiore Africano consul fuit), P. Licinio Crasso era certo più anziano di Catone, mentre Plut. Cic. 25,3 fa dichiarare dal famoso triumviro M. Licinio che nessun Crasso prima di lui aveva mai raggiunto la sessantina; si tenga conto del fatto che il nostro pontefice massimo morirà nel 183.

 

[11] Il fatto che Livio, all’inizio della sua terza decade, non ne dia in alcun modo notizia, esclude, come per tutti gli altri pontefici, che la cooptazione sia avvenuta successivamente. E’ anzi ipotizzabile che essa sia avvenuta diversi anni addietro, come ad es. sostiene Bardt, o cit., p. 12 nr. 47, considerata la fama di giurista già esperto che certo accompagnava Licinio Crasso al momento della sua elezione a pontefice massimo; senza con questo voler riprendere la tesi ormai superata, secondo la quale, in conformità ad una tradizione antichissima, requisito indispensabile per la nomina, ed ora magari per la candidatura, a pontefice massimo, sarebbe stata la maggior anzianità di carica, tanto più che in tal caso nulla ci autorizza a ritenere che la cooptazione di Licinio Crasso fosse precedente a quella di Pomponio Matone od Otacilio Crasso, gli altri pontefici plebei già membri del collegio prima del 218: così condivisibilmente Szemler, in RE cit., col. 379.

 

[12] V. per es. Broughton, op. cit.,  268 e 271 nt. 3, il quale sembra preferire quest’ipotesi a quella di un errore di Livio o della sua fonte, pur con la precisazione che Crasso, una volta investito del pontificato massimo, in base al principio allora rispettato dell’alternanza annuale regolare fra patrizi e plebei all’edilità curule (v. Liv. 7,1,6; Pol. 10,4,2; cfr. per es. Mommsen, Römisches Staatsrecht³, II, Leipzig, 1887,  482; De Ruggiero, s.v. Aedilitas, in Enciclopedia Giuridica Italiana, 1,2, Milano, 1892,  372; Seidel, Fasti aedilicii von der Einrichtung der plebejischen Ädilität bis zum Tode Caesars, Breslau, 1908,  23-24; Astin, The lex annalis before Sulla, in Latomus 16 (1957),  596; Weissenborn, Müller, Titi Livi ab urbe condita libri, V (7ª ediz.), Berlin, 1963,  125 nt. 3, e VI (6ª ediz.), Zürich-Berlin, 1965,  20 nt. 17; De Martino, Storia della costituzione romana², II, Napoli, 1973,  236 e nt. 60; Coli, s.v. Aediles, in NNDD 1,1 (1974),  338; Develin, The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C., Bruxelles, 1985,  121 nt. 101; Garofalo, Il processo edilizio.Contributo allo studio dei iudicia populi, Padova, 1989,  136 e nt. 187; v. anche Broughton, op. cit.,  166; Richard, op. cit.,  787 nt. 2), dovette essere poi eletto edile nel corso di quello stesso anno 212, sebbene in ritardo rispetto ai tempi normalmente rispettati, ossia dopo che i consoli erano già entrati in carica (cfr. Liv. 25,3,8-5,1); Szemler, in RE cit., col. 379, secondo cui il racconto di Livio è attendibile; Bauman, op. cit.,  94, che sostanzialmente condivide l’impostazione di Broughton; Ramondetti, in Storie di Tito Livio (libri XXI-XXV), ed. Utet, Torino, 1989,  710 nt. 4 . V. anche Richard, op. cit.,  787 nt. 2, il quale - pur rilevando che in base al principio dell’alternanza annuale fra patrizi e plebei, rigorosamente osservato fra il 216 e il 187, Crasso non sarebbe potuto divenire edile l’anno successivo, e pur riprendendo quindi la tesi di Broughton, da lui espressamente ricordata - tuttavia non scioglie alla fine l’alternativa, se si trattasse di ritardo nell’elezione degli edili oppure di  errore di Livio.

 

[13] Cfr. Bardt, op. cit.,  3; Weissenborn, Müller, op. cit., V,  125 nt. 3; Szemler, in RE cit., col. 373; Nicolet-Croizat, op. cit.,  99.

 

 

[14] Si tratta degli autori che ipotizzano l’esistenza di un errore in Livio o nella sua fonte, anche in considerazione del fatto che un’edilità da collocarsi, invece, nel 211 risulterebbe troppo ravvicinata rispetto alla successiva censura del 210: per es., v. Mommsen, Römische Forschungen², I, Berlin, 1864,  101; Münzer, RAAF,  187, che pur conclude nel segno dell’incertezza; Seidel, op. cit.,  23-24; Scullard, op. cit.,  67; Müller Seidel, op. cit.,  259; Suohlati, The Roman Censors, Helsinki, 1963,  318.

 

[15] V. in proposito Plin. nat. 21,4,6: Crassus Dives primus argento auroque folia imitatus ludis suis coronas dedit accesseruntque et lemnisci, quos adici ipsarum coronarum honor erat propter Etruscas, quibus iungi nisi aurei non debebant. Puri diu fuere hi; caelare eos primus instituit P. Claudius Pulcher bratteasque etiam philyrae dedit. Cfr. Münzer, RAAF,  187; Weissenborn, Müller, op. cit., VI (6ª ediz.), Zürich-Berlin, 1965,  20 nt. 17; André, in Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre XXI, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1969,  96; Bauman, op. cit.,  94 nt. 13. Non particolarmente convincente ci pare la tesi di Broughton, op. cit.,  271 nt. 4, secondo il quale il fasto con cui si svolsero i giochi sopra descritti mal si adatterebbe ad un’epoca austera, quale sarebbe quella che stiamo qui esaminando, alla quale oltretutto risale una legislazione restrittiva del lusso (si pensi alla lex Oppia del 215), bensì ad un’epoca di molto posteriore, talché il Crasso di cui alla fonte pliniana andrebbe identificato col Publio Muciano console nel 131 o col Publio console nel 97. Ma a parte il fatto che la stessa legge Oppia dettava disposizioni su una materia in verità diversa, ossia il lusso delle donne (cfr. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano, 1912,  254), occorre innanzi tutto rilevare come, sulla base di un’attenta lettura del passo in esame considerato nel contesto in cui si colloca, Plinio riveli l’inclinazione ad estendere l’analisi ad epoche semmai più risalenti della nostra, e non più recenti (a testimonianza del carattere senz’altro arcaizzante dell’approccio pliniano si considerino per es. l’espressione primus o il riferimento alle Etruscae coronae, o ancora l’indagine del mos originario in 21,3,4, o la citazione della norma decemvirale in 21,5,7); e che non vi sarebbe eventualmente nulla di strano nel carattere sfarzoso dei ludi allestiti dal nostro pontefice  nel 212, dal momento che un certo lusso aveva già caratterizzato i giochi edili dei due anni precedenti. Tale osservazione, cha a noi pare assai ragionevole, è formulata da Bauman, op. cit.,  94 nt. 13, che cita a sostegno Liv. 24,43,7 e 25,2,8, e che poi però esprime qualche dubbio circa la piena identificabilità del Crasso della fonte, dato che un’altra - Cic. off. 2,16,57: Quamquam intellego in nostra civitate inveterasse iam bonis temporibus, ut splendor aedilitatum ab optimis viris postuletur. Itaque et P. Crassus cum cognomine dives tum copiis functus est aedilicio maximo munere, et paulo post L. Crassus cum omnium hominum moderatissimo Q. Mucio magnificentissima aedilitate functus est (…) - fa riferimento ad un personaggio in cui è probabilmente identificabile, invece, il console del 97, edile curule nel 106 (cfr. Broughton, op. cit., II, 1952,  6), padre del futuro triumviro. Ora, questa pare effettivamente anche a noi l’interpretazione più plausibile (v. ancora per la  dottrina Testard, in Cicéron, Les devoirs, I, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1965,  159 nt. 1, e II, 1970,  45 nt. 3 e 46 nt. 1), specie in considerazione dell’uso che Cicerone fa dell’espressione paulo post, la quale probabilmente allude al Lucio Crasso console nel 95 ed edile nel 103, ad appena tre anni di distanza (cfr. Broughton, op. cit., II,  11). Ma se anche così fosse - cosa da non darsi tuttavia, a nostro avviso, completamente per scontata, visto che appena sopra il riferimento ai bona tempora e la particolare insistenza sull’epiteto dives farebbero preferibilmente pensare al nostro pontefice massimo, potendosi così ipoteticamente interpretare il paulo post come un’espressione  approssimativa adottata nell’ambito di un’opera, priva di intenti di ricostruzione storica precisa, finalizzata ad indicare comunque una posteriorità di carattere cronologico -, non potremmo da ciò far automaticamente discendere la conseguenza che il Crasso cui si riferisce Plinio non è affatto identificabile con il nostro pontefice.

 

[16] Ciò dilazionerebbe di molto, pertanto, nel corso di quello stesso anno, il periodo in cui esattamente si sarebbe proceduto alla elezione del pontefice massimo: probabilmente ad un’epoca successiva al mese di settembre, quando si svolgevano i ludi edili (circa quelli, molto fastosi, allestiti l’anno precedente, v. Liv. 25,2,6-10); per la diversa ricostruzione di Broughton v. quanto già detto supra.

 

[17] L’ipotesi che, a nostro avviso, pare più opportuno accogliere è forse quella formulata da Broughton, giacché permette di salvaguardare il dato testuale, rappresentato dalla pur sempre difficilmente eludibile testimonianza liviana relativa alla mera candidatura al tempo dell’elezione - per la quale oltretutto Livio attinse a fonti annalistiche, da considerarsi affidabili per questo genere di notizie (sul punto si rinvia in generale all’ampia nota contenuta nel nostro scritto Voti cit., 28, ed in particolare alla bibliografia relativa alle fonti utilizzate da Livio per la stesura della III decade della sua opera o di singoli passaggi di essa: v. per es. Hesselbarth, Historisch-kritische Untersuchungen zur dritten Dekade des Livius, Halle, 1889,  488, il quale ipotizza che nel libro 25, per vicende analoghe a questa, Livio attinga all’annalista Valerio Anziate; Soltau, Livius’Geschichtswerk. Seine Komposition und seine Quellen, Leipzig, 1897,  31, secondo cui per il nostro passo  Livio avrebbe seguito Calpurnio Pisone; Bornecque, Tite-Live, Paris, 1933,  83; Zimmerer, The Annalist Qu. Claudius Quadrigarius, München, 1937,  69, 128 ss.; Klotz, Livius und seine Vorgänger, Leipzig, 1940,  165, che richiama il parere di Hesselbarth; Bayet, in Tite-Live, Histoire romaine, I, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1944,  XXVIII-XXXI; Volkmann, s.v. Valerius (Antias), n° 98, in RE 7 A 3 (1948), col. 2329-2330, secondo cui fonte del nostro passo sarebbe Anziate; Burck, Einführung in die dritte Dekade des Livius, Heidelberg, 1950, spec.te  9-10, 15, 35, e in Livy (a cura di Dorey), London-Toronto, 1971,  26-28; Walsh, Livy. His Historical Aims and Methods, Cambridge, 1961,  139-141; Luce, Livy. The Composition of his History, Princeton, 1977,  178-180; a proposito del rigore e dello scrupolo con cui gli annalisti, e soprattutto Anziate, riferivano di questi eventi di cronaca metropolitana v. Franchini, Voti cit.,  91 nt. 88; in ordine infine alle difficoltà che sempre, comunque, generalmente deve affrontare chiunque si prefigga di identificare la fonte annalistica di un singolo passo liviano v. ancora Franchini, Voti cit.,  30 nt. 5) -, ed al contempo di tener conto dell’esistenza, già allora, di un divieto d’iterazione almeno annuale fra magistrature diverse, fosse stato sancito o meno questo anche con legge (sul punto v. per es. Mommsen, Staatsrecht cit., I, 1887,  517 ss., spec.te  524-525, ove si fa riferimento alla stessa edilità e all’esigenza che la popolarità acquisita grazie ai giochi non venisse immediatamente sfruttata per fini elettorali; De Martino, op. cit., II,  219-220, 241, che sembra peraltro meno propenso di Mommsen ad accogliere l’ipotesi di una regolamentazione legislativa della materia, pur non optando del tutto neppure per una introduzione in via consuetudinaria del principio, da lui vagliato anche in riferimento all’edilità; Fraccaro, I decem stipendia e le leges annales repubblicane, in Per il XIV centenario della Codificazione Giustinianea, Pavia, 1934,  476 e nt. 3, che espressamente richiama Mommsen; Astin, op. cit., in Latomus 16 (1957),  588-602, e in Latomus 17 (1958),  63-64, secondo cui nell’epoca precedente alla legge Villia i tempi fra le magistrature erano osservati in modo per lo più fluido e irregolare, ma in ogni caso per il nostro periodo prevaleva l’iterazione annuale su quella biennale (l’autore pare peraltro fare affidamento sulla sola prassi, senza parlare di leggi); Rögler, Die lex Villia Annalis, in Klio 40 (1962),  100-109, il quale, esaminando i caratteri del cursus honorum in età previlliana, osserva che i casi di magistrature, quali la stessa edilità e la pretura, rivestite senza rispettare l’intervallo, tendono a cessare a partire dal 208-207, allorché sembra consolidarsi una prassi, che fu sempre per lo più osservata, ma mai sostenuta prima del 180 da prescrizioni di legge; Develin, Patterns in Office-Holding 366-49 B.C., Bruxelles, 1979,  13 ss., 80 ss., il quale, pur esaminando soprattutto gli anni successivi al 196, ritiene che in generale, in età previlliana, il principio secondo cui nessun magistrato in carica può candidarsi ad un’altra magistratura fosse già invalso senza alcuna regolamentazione legislativa. Si consideri comunque che  il nostro caso presenta caratteri di ulteriore anomalia, dal momento che la magistratura rivestita da Crasso, dopo l’edilità, non fu la pretura (ipotesi, questa, normalmente presa in considerazione dagli studiosi), bensì la censura, magistratura che - pur non volendosi qui in nessun modo affrontare la questione relativa alla sua natura  “ordinaria” o “straordinaria” - non è certo da pacificamente assimilarsi alle altre, anche sotto il profilo della applicabilità ad essa dei consueti divieti di cumulo ed iterazione (cfr. in generale, per la dottrina, Mommsen, Staatsrecht cit., I,  514 nt. 1; Guizzi, s.v. Censores, in NNDD 3 (1959),  102; s.v. Cursus honorum, in NNDD 5 (1960),  80; Suohlati, op. cit.,  555 ss.; Poma, Il plebiscito ne quis duos magistratus uno anno gereret (Liv., 7,42,2), in RSA 24 (1994),  64-65); ma occorre anche dire che il divieto in esame ebbe sempre, preferibilmente, un’applicazione rigorosa proprio per l’edilità, al fine di impedire al magistrato in questione di sfruttare immediatamente la popolarità acquisita con i giochi (cfr. per es. De Martino, op. cit., II,  219-220) e che d’altra parte di solito si candidava alla censura chi era stato console, non edile. Sulle tappe della carriera politica in questo periodo, precedente la lex Villia annalis, avremo peraltro modo di tornare in seguito.

Ora, se è vero che Livio non fa espressa menzione di alcun ritardo, è tuttavia difficile negare che ben di rado - come esplicitamente rammenta lo stesso Broughton, loc. cit. - egli cita gli stessi comizi per l’elezione degli edili, che comunque in quella situazione avrebbero potuto essere ancora convocati, dato che i consoli e i pretori si trattennero a Roma per qualche tempo (v. in proposito Liv. 25,12,1; cfr. 25,5,5 ss). D’altra parte l’urgenza di procedere subito alla elezione del nuovo pontefice massimo sarebbe stata perfettamente giustificata in quel periodo di emergenza religiosa, rinviando di poco operazioni dirette alla elezione di magistrati come gli edili, alle quali poi sarebbero state pur sempre chiamate le tribù.

 

[18] Su questo punto, sia per Fulvio che per Manlio, torneremo in seguito.

 

[19] Le fonti in verità fanno riferimento alla preparazione giuridica di Crasso, destinata a conservarsi nella memoria dei posteri, in termini affatto generici; tuttavia, essendo  egli diventato addirittura pontefice massimo, è difficile pensare che essa non abbia influito sulla circostanza  dell’elezione. V. Cic. de or. 3,33,133: (…) Meminerant illi Sex. Aelium; M’. vero Manilium nos etiam vidimus transverso ambulantem foro; quod erat insigne eum, qui id faceret, facere civibus suis omnibus consili sui copiam; ad quos olim et ita ambulantis et in solio sedentis domi sic adibatur, non solum ut de iure civili ad eos, verum etiam de filia conlocanda, de fundo emendo, de agro colendo, de omni denique aut officio aut negotio referretur. 134. Haec fuit P. Crassi illius veteris, haec Ti. Coruncani, haec proavi generi mei Scipionis prudentissimi hominis sapientia, qui omnes pontifices maximi fuerunt, ut ad eos de omnibus divinis atque humanis rebus referretur; eidemque et in senatu et apud populum et in causis amicorum et domi et militiae consilium suum fidemque praestabant; Cato 14,50: Quid de P. Licinii Crassi et pontificii et civilis iuris studio loquar, aut de huius P. Scipionis, qui his paucis diebus pontifex maxumus factus est? Atque eos omnis quos commemoravi his studiis flagrantis senes vidimus; Liv. 30,1,3-6. L’opinione espressa nel testo è sostenuta, in dottrina, da Müller Seidel, op. cit.,  259; Bauman, op. cit.,  95; Draper, The Role of the Pontifex Maximus and its Influence in Roman Religion and Politics, Diss. Brigham Young University Provo, Utah, 1988,  225-226; cfr. Scullard, op. cit.,  67.

 

[20] Come si sarà già in parte desunto dalle citazioni fatte nelle note precedenti, si tratta soprattutto di Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart, 1920; Scullard, Roman Politics 220-150 B.C., Oxford, 1951; Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo a. C., Trieste, 1962.

 

[21] Opinione unanimemente sostenuta in dottrina. V. per es. Scullard, op. cit.,  33, 36, 76, 77, 82, 97, 197, 276; Cassola, op. cit.,  408; v. anche Hahm, Roman Nobility and three Major Priesthoods 218-167 B.C., in TAPhA 94 (1963),  81; D’Ippolito, I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica, Napoli, 1978,  40; Bauman, op. cit.,  93 ss.; Sini, A quibus cit.,  113 ss. In più occasioni, nel corso del nostro studio, avremo modo di concretamente verificare quanto stretti fossero i rapporti di collaborazione fra Crasso e Scipione.

 

[22] V. Münzer, RAAF,  184.

 

[23] V. Münzer, RAAF,  184.

 

[24] V. Bauman, op. cit.,  96-97; cfr. Draper, op. cit.,  226.

 

[25] V. Bauman, op. cit.,  96-97; cfr. Draper, op. cit.,  226.

 

[26] Cfr. Liv. 25,5,2.

 

[27] Cfr. Münzer, RAAF,  181 ss.; Scullard, op. cit.,  56 ss., 65 ss.; Cassola, op. cit.,  405 ss.

 

[28] Tra gli autori che hanno redatto scritti sull’argomento, con riferimento ad epoche che comprendano anche quella da noi esaminata, quello che attribuisce più importanza ai legami gentilizi e familiari di ciascun uomo pubblico romano - dai quali sarebbe disceso anche l’effetto quasi automatico dell’appartenenza a determinati partiti politici - è senz’altro Scullard, op. cit., che coerentemente applica la medesima metodologia d’indagine ai membri dei collegi sacerdotali. E’ opportuno anticipare fin d’ora che, anche dal nostro punto di vista, questo è forse l’approccio destinato a rivelarsi più fruttuoso ai fini di un’interpretazione avveduta degli orientamenti assunti dal collegio pontificale nel periodo in cui P. Licinio Crasso ne fu a capo; approccio per il quale il lavoro di Münzer, RAAF (di cui si vedano qui, in particolare, le osservazioni  formulate nell’introduzione, a p. 2-3, specificamente inerenti ai riflessi prodotti, anche in ambito sacerdotale, dall’andamento prevalentemente oligarchico della vita politica romana), già ripreso da Schur, Scipio Africanus und die Begründung der römischen Welthershaft, Leipzig, 1927, spec.te  105 ss., rappresentava indubbiamente il referente più significativo, che Scullard d’altronde amplia, volendo illustrare la dialettica anche, propriamente, partitica esistente fra i vari gruppi gentilizi e familari. Nel corso della nostra indagine terremo inoltre presenti sia gli esiti del lavoro di Cassola, op. cit., che pur avvalendosi di un metodo non dissimile argomenta in modo talora assai differente riguardo al merito delle questioni, sia i rilievi di autori che, come per es. Hampl, Rec. di Scullard, op. cit., in AAHG 6 (1953),  90 ss., e Schlag, Regnum in senatu, Kiel, 1965,  15-16, richiamano all’importanza del ruolo autonomamente svolto dalle singole grandi personalità nella vita politica del tempo, o di autori che, come per es. Gelzer, Rec. di Scullard, op. cit., in Historia 1 (1950),  635, e in Kleine Schriften, I, Wiesbaden, 1962,  202, precisano non doversi intendere per partito o fazione in età romana ciò che noi, in maniera particolarmente divaricante e netta, oggi solitamente intendiamo per ragioni di ordine elettorale. Per un commento di sintesi sulla letteratura da utilizzare in argomento, v. infine Szemler, The Priests of the Roman Republic, Bruxelles, 1972,  81-83, il quale pare effettivamente ribadire il valore da attribuirsi alla lezione di Scullard e degli altri studiosi sopra ricordati, pur con le osservazioni ed i temperamenti di cui si è detto; Linke, Stemmler, Institutionalität und Geschichtlichkeit in der römischen Republik: Einleitende Bemerkungen zu den Forschungsperspektiven, in Mos maiorum. Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik, Stuttgart, 2000,  1 ss., la cui prospettiva d’indagine è tuttavia più ampia.

In conclusione, non possiamo esimerci dall’esaminare una fonte che, per il riferimento in essa contenuto a relazioni di amicitia fra sacerdoti, sembra poter seriamente rilevare riguardo agli equilibri politici esistenti all’interno dei collegi. Si tratta di Cic. fam. 3,10,9: Atque haec domestica; quid illa tandem popularia, reditus inlustris in gratiam, in quo ne per imprudentiam quidem errari potest sine suspicione perfidiae, amplissimi sacerdotii collegium, in quo non modo amicitiam violari apud maiores nostros fas non erat, sed ne cooptari quidem sacerdotem licebat, qui cuiquam esset inimicus? A parte la precisazione che questo genere di alleanze e solidarietà afferiva alla sfera pubblica (popularia), e non privata, dei rapporti (corrispondendo ciò, del resto, ad una distinzione formulata dalla dottrina in materia di amicitia: per tutti, v. ad es. Albanese, La struttura della manumissio inter amicos. Contributo alla storia dell’amicitia romana, in AUPA 29 (1962),  5 ss., spec.te  55 ss.; più in generale sull’argomento v. per es., fra i più recenti, Epstein, Personal Enmity in Roman Politics, 218-43 B.C., London-NewYork-Sidney, 1987, spec.te  12 ss., 58 ss., 73, ove compaiono riferimenti ad un interessante caso di inimicitia, quello tra Fulvio Nobiliore ed Emilio Lepido, pontefice massimo, sul quale avremo modo di ritornare; Spielvogel, Amicitia und res publica, Stuttgart, 1993,  1-19; Levi, Da clientela ad amicitia, in Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane, III, Bari, 1994,  375 ss.; Falcone, Iurgium, lis, vicinitas: un’interpretatio ciceroniana tra politica e diritto (Cic. rep. IV,8), in AUPA 43 (1995),  475 ss., spec.te  505 nt. 94, con la bibliografia ivi riportata), occorre soffermare la nostra attenzione sull’ambito entro il quale i sacerdoti avrebbero dovuto attenersi al rispetto di tali solidarietà, ché anzi la violazione di esse sarebbe stata tecnicamente nefas. Ora, due sono le possibili soluzioni. O si tratta dell’attività istituzionalmente riferibile al collegio sacerdotale, inteso come tale (alla quale sembra del resto fare riferimento Cicerone nell’esempio che immediatamente segue, concernente la delibera relativa alla cooptazione di nuovi membri: cfr. ad es. Jocelyn, The Roman Nobility and the Religion of the Republican State, in JRH 4 (1966),  94): ed allora occorre precisare che tale dovere di amicitia reciproca non impediva affatto la normale dialettica esistente fra le parti, che spesso sfociava anche in accesi contrasti e sempre comunque si concretizzava nel libero esercizio del diritto di voto, alludendo forse pertanto l’Arpinate a veri e propri casi limite, quale potrebbe per es. essere la posizione assunta da un pontefice al solo scopo di nuocere personalmente ad un collega, favorendo un suo inimicus (ciò che non è evidentemente riscontrabile, invece, nemmeno nel caso più clamoroso di cooptazione nel collegio di un avversario politico). Oppure si tratta dell’attività politica che i sacerdoti svolgevano al di fuori del collegio, nella loro qualità di senatori o magistrati, e nell’ambito della quale, all’occorrenza, al di là delle diverse appartenenze di clan familiare o partito, avrebbero dovuto quindi riservare all’interlocutore, collega nel sacerdozio, un trattamento di riguardo (così ad es. in dottrina Hahm, op. cit.,  82 nt. 30, che fra gli altri significativamente richiama il caso di P. Licinio Crasso, nominato magister equitum nel 210 dal dittatore Q. Fulvio Flacco, oltre a quello di Q. Cecilio Metello, nominato dittatore nel 205 dallo stesso Crasso console; cfr. Schur, op. cit.,  130, circa l’episodio di C. Servilio Gemino, nominato magister equitum nel 208 dal dittatore T. Manlio Torquato (v. Broughton, op. cit.,  290): ed allora occorre chiedersi perché mai, in un ambito non sacralmente rilevante, la violazione del dovere di amicitia, il cui contenuto risulta qui oltretutto di difficile determinazione, potesse essere addirittura nefas, dovendosi pertanto valutare, forse, il discorso di Cicerone come privo di rigore, dal punto di vista concettuale e terminologico, ed anche di consequenzialità logica, dato che poi invece esemplifica citando l’attività diretta alla cooptazione. Al di là dell’evidente preferenza da noi accordata alla prima delle soluzioni sopra esposte, bisogna comunque rilevare come esse non siano da considerarsi del tutto incompatibili l’una con l’altra, sia per il carattere effettivamente atecnico della testimonianza ciceroniana, sia per la frequenza tutt’altro che trascurabile dei casi di designazione a cariche importanti di colleghi sacerdoti, che pur erano avversari politici.     

 

[29] Su di esse, e sul dibattito da esse sollevato in dottrina nel corso degli ultimi vent’anni, v. soprattutto Millar, The Political Character of the Classical Roman Republic, 200-151 B.C., in JRS 74 (1984),  1 ss., e Politics, Persuasion and the People before the Social War (150-90 B.C.), in JRS 76 (1986),  1 ss.; Brunt, Nobilitas and novitas, in JRS 76 (1986),  1 ss.

 

[30] D’altronde l’intera esperienza cultuale romana si basava sul rispetto formale di riti e regole, stabiliti dalla giurisprudenza pontificale, piuttosto che sul sentimento religioso inteso come fatto mistico-spirituale. Su questi temi torneremo assai spesso, nel corso del nostro studio.

 

[31] Cfr. Bauman, op. cit.,  96.

 

[32] Liv. 27,5,19: Ita a M. Claudio consule Q. Fulvius dictator dictus, et ex eodem plebiscito ab Q. Fulvio dictatore P. Licinius Crassus pontifex maximus magister equitum dictus.

 

[33] Da Liv. 27,5,16-18 apprendiamo che fu il senato a stabilire che, nel creare il dittatore, il console dovesse attenersi alla designazione fatta dal popolo, da lui convocato o dal pretore, oppure in alternativa dalla plebe, come in effetti avvenne, data la resistenza opposta dallo stesso console M. Valerio Levino. Alla nomina del dittatore dovette poi addirittura procedere il collega Claudio, giacché Valerio si era allontanato allo scopo di intralciare ulteriormente la procedura; la dictio del magister equitum spettò formalmente, come di consueto, al dittatore, ma col medesimo vincolo della preventiva indicazione delle tribù. Ora, il problema era nato dal fatto che Valerio intendeva scegliere personalmente il dittatore, com’era nei poteri a lui riconosciuti dalla tradizione, ma fuori dal territorio romano, dopo la sua partenza per la provincia; ma anche a prescindere dalle circostanze concrete da cui la vicenda prese le mosse, occorre notare come essa si collochi nel periodo di crisi definitiva dell’istituto della dittatura, caratterizzato come noto dal tentativo di renderla in qualche modo elettiva. In proposito v. soprattutto De Martino, op. cit., II,  272: “L’episodio è interessante, perché rivela un contrasto di ordine costituzionale fra il Senato, appoggiato dai tribuni della plebe, ed un console, il quale rivendicava l’antico potere consolare di procedere alla dictio del dittatore, senza necessità di sottoporsi al voto popolare. Tuttavia il voto di per sé non era ancora giudicato sufficiente per la piena validità della nomina, ma occorreva pur sempre l’atto del console; singolare compromesso di poteri, che si reggevano più sulla forza politica che su rigorose norme costituzionali!”.

 

[34] V. Münzer, RAAF,  190; cfr. Bauman, op. cit.,  94; Develin, The Practice cit.,  41, 162.

 

[35] Liv. 27,6,17-18: Et censores hic annus habuit L. Veturium Philonem et P. Licinium Crassum, maximum pontificem. Crassus Licinius nec consul nec praetor ante fuerat quam censor est factus: ex aedilitate gradum ad censuram fecit. Sed hi censores neque senatum legerunt neque quicquam publicae rei egerunt: mors diremit L. Veturi; inde et Licinius censura se abdicavit.

 

[36] Il rilievo di Weissenborn, Müller, op. cit., VI,  21 nt. 17, e di Poma, op. cit.,  65 nt. 51, secondo cui potremmo qui trovarci di fronte ad un caso di cumulo fra magistrature, non ci pare particolarmente calzante: in primo luogo, perché dal testo liviano risulta con chiarezza che, mentre l’elezione a magister equitum risale alla fine dell’anno consolare 210 (dovendo il dittatore convocare i comizi per l’anno successivo: cfr. supra), l’abdicazione dalla censura, di cui Crasso era stato ovviamente investito all’inizio del 210, dovette invece verificarsi assai presto, dal momento che non si ebbe il tempo di esercitare alcuna significativa attività inerente alla carica (cfr. in proposito, per es., Bandel, Die römischen Diktaturen, Breslau, 1910,  138, ora in Antiqua 30, Napoli, 1987, con una nota di lettura di L. Labruna); in secondo luogo perché - lo ricordiamo - il divieto di cumulo, sancito col plebiscito di cui ci riferisce Liv. 7,42,2, non si applicava nel caso in cui una delle due magistrature fosse straordinaria (come peraltro la stessa Poma, op. cit.,  61-63, in precedenza rileva; v. poi ad es. Mommsen, Staatsrecht cit., I,  514 e nt. 1; II,  174; Broughton, op. cit., I,  246 nt. 4; s.v. Cursus honorum, in NNDD cit.,  80; De Martino, op. cit., II,  220-221).

 

[37] E’ appena il caso di rammentare, in questa sede, che la censura era una magistratura collegiale nel senso che le funzioni ad essa inerenti dovevano essere necessariamente esercitate insieme dai due censori: venuto a mancare per qualsiasi ragione uno di essi, l’altro, se non voleva aspettare l’elezione di un nuovo collega, non aveva altra scelta che dimettersi. V. anche Liv. 5,31,6; 6,27,4; 9,33-34; 23,23,2; 24,43,4 e Plut. Quaest. Rom. 50; cfr. Mommsen, Staatsrecht cit., I,  215-216; II,  339; Siber, Zur Kollegialität der römischen Zensoren, in Festschrift F. Schulz, I, Weimar, 1951, spec.te  469-470; Guizzi, op. cit.,  103; Weissenborn, Müller, op. cit., VI,  20 nt. 18; De Martino, op. cit., I, 1972,  333; Suolhati, The Roman Censors. A Study on Social Structure, Helsinki, 1963,  78-79. Sull’abdicatio in generale v. ancora De Martino, op. cit., II,  199, 491. 

 

[38] Livio stesso rileva la eccezionalità del caso: in effetti, anche prima della definitiva fissazione del certus ordo magistratuum attuata con la lex Villia annalis, doveva essersi già affermato il principio che alla carica di censore potessero tendenzialmente aspirare solo i consolari (cfr., con particolare riferimento al passo qui esaminato, Weissenborn, Müller, op. cit., VI,  20 nt. 17). La circostanza però che, dall’epoca di Appio Claudio in poi, sia dato di riscontrare delle eccezioni (negli anni 312, 247, 210 e 209: cfr. in proposito De Martino, op. cit., II,  216, 266 e nt. 160; Broughton, op. cit., I,  160, 216, 278 e 285, da cui si evince che in ogni caso i magistrati in questione vennero tutti eletti poi consoli non appena fu possibile; Suohlati, op. cit.,  24 e nt. 2, il quale, oltre a sottolineare questo medesimo dato, osserva che denominatore comune di tutti i casi in esame sembra essere quello della scarsezza di candidati dovuta all’epoca di guerra; Develin, The Practice cit.,  121; Morgan, Q. Metellus (cos. 206), dictatorii in the Pre-Sullan Senate and the End of the Dictatorship, in Athenaeum 79 (1991),  360), induce a pensare che quel principio fosse fondato più sulla prassi che non già su una disposizione cogente di legge: così  Mommsen, Staatsrecht cit., I,  549 nt. 2 (di contro a Nipperdey, Die leges annales der römischen Republik, Leipzig, 1865,  39), e successivamente, per es., Guizzi, op. cit.,  103; s.v. Cursus honorum, in NNDD cit.,  81; De Martino, op. cit., II,  266 nt. 160.

Più in generale, sul carattere non ancora completamente cristallizzato del cursus honorum nel III secolo, sull’inesistenza in quel periodo di norme di legge che imponessero un’età minima per l’accesso alle magistrature (legge annalis in senso stretto) o vietassero di occupare le più alte saltando quelle intermedie (genericamente rilevante in proposito è la testimonianza di Liv. 32,7,8-12), ed alfine sulle vicende storiche che portarono all’approvazione della lex Villia, v. per es. Fraccaro, op. cit.,  486, 490-491; Scullard, op. cit.,  173 ss.; Astin, op. cit., in Latomus 16 (1957),  588 ss., e 17 (1958),  4 ss.; Rögler, op. cit.,  76 ss.; Pecchiura, in Storie di Tito Livio (libri XXXI-XXXV), ed. Utet, Torino, 1970,  162 nt. 4; De Martino, op. cit., II,  216; Baltrusch, Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit, München, 1989,  81.

 

[39] Liv. 27,21,5: Postero die praetores creati P. Licinius Crassus Dives pontifex maximus, P. Licinius Varus Sex. Iulius Caesar Q. Claudius.

 

[40] Liv. 27,22,3: Ceterae provinciae ita divisae: praetoribus, P. Licinio Varo urbana, P. Licinio Crasso pontifici maximo peregrina et quo senatus censuisset, Sex. Iulio Caesari Sicilia, Q. Claudio Tarentum.

 

[41] Rilievo, quest’ultimo, che già implicitamente solleva il problema, su cui avremo modo di tornare, se il pontefice massimo potesse davvero allontanarsi da Roma, col rischio di non poter accudire ai sacra.

 

[42] Per la verità la questione dell’origine del processo formulare è, come noto, fra le più  complesse e storicamente controverse, nell’ambito delle nostre discipline, anche per la mancanza di fonti in proposito; ma non si può negare che, tra le varie ipotesi formulate in dottrina (per le quali, non essendo in questa sede possibile dilungarsi, si rinvia all’ampia rassegna contenuta, per es., in Pugliese, Il processo civile romano. II. Il processo formulare, I, Milano, 1963,  19 ss.), quella espressa sopra, nel testo, ha senza dubbio riscosso, negli ultimi decenni, il maggior consenso da parte degli studiosi. Per una siffatta valutazione di sintesi v., per es., Carrelli, La genesi del procedimento formulare, Milano, 1946,  66, 155; Serrao, La iurisdictio del pretore peregrino, Milano, 1954,  38 nt. 7; Pugliese, op. cit.,  37, 41; Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990,  298 ss.; cfr. Guarino, Diritto privato romano¹¹, Napoli, 1997,  217 nt. 17,1. Tra i più significativi sostenitori dell’orientamento qui accolto v. per es. Wlassak,  Römische Prozessgesetze, II, Leipzig, 1891,  301 ss. (che riprendeva Huschke, Analecta litteraria, Lipsiae, 1826,  216 ss., e Bekker, Der Legisactionsprocess mit Formeln zur Zeit Cicero’s, in ZSS  5 (1866),  342 ss.); Betti, La creazione del diritto nella iurisdictio del pretore romano, in Studi Chiovenda, Padova, 1927,  67 ss.; Carrelli, op. cit., spec.te  66 ss., 155 ss.; Guarino, Rec. di Carrelli, op. cit., in SDHI 15 (1949), 231 ss.; Serrao, op. cit.,  36 ss. (pur con l’importante precisazione contenuta a  51); Pugliese, op. cit., spec.te  47 ss., e I pretori fra trasformazione e conservazione, in Roma tra oligarchia e democrazia (Atti Copanello 1986), Napoli, 1988,  189 ss. (spec.te  194); Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, München, 1966,  109 ss.; Bretone, Storia del diritto romano, Roma-Bari, 1995,  137.

 

[43] Cfr. in proposito soprattutto Pais, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma, 1915,  280.

 

[44] Tale argomento non può essere approfondito in questa sede: ci limiteremo, pertanto, a qualche prudente accenno, rinviando, per il resto, a quanto già scritto altrove (v. Franchini, La desuetudine cit., spec.te  87 ss.). A nostro avviso, nulla vieta di affermare che l’agere giurisprudenziale (per il quale si veda Cic. de or. 1,48,212) risale ad epoca antica. Se infatti - anche sulla base delle osservazioni che faremo nel prosieguo di questo studio - si ammette che il diritto in età arcaica era dominato dal formalismo e da una concezione di tipo rituale di qualunque attività si presumesse non priva di effetti rilevanti, bisogna allora riconoscere che il ricorso alla autorità dei giuristi-sacerdoti era assai difficile da eludere ogni volta che sussistessero dubbi circa i certa verba da pronunciare o i gesti esatti da compiere; ciò, affinché l’atto in questione potesse poi dirsi validamente posto in essere. D’altra parte solo in questo modo, a nostro giudizio, si sarebbero potute introdurre modifiche ai formulari di atti e procedimenti, giacché qualsiasi prassi si allontanasse dagli schemi prefissati sarebbe risultata invalidante, dato il carattere pienamente stringente del formalismo, in materia di ius civile come di ius sacrum. Ciò non poteva non valere, dunque, anche nel campo del processo per legis actiones, ove la conseguenza della irritualità, seguita alla omissione o sostituzione anche di una sola parola, è anzi specificamente documentata (cfr. Gai. 4,11, sul celebre responso che non ammise la possibilità di pronunciare vites al posto di arbores). Si rifletta inoltre sul fatto che il magistrato, il quale in età storica certo presiedeva il procedimento per legis actiones, risulta pienamente coinvolto nelle formalità inerenti al rito, essendo anzi chiamato ad esprimersi in prima persona al momento opportuno, tramite l’uso di determinate parole, che con ogni probabilità saranno state anch’esse, come quelle delle parti, di elaborazione pontificale (si pensi che dei famosi tria verba giurisdizionali do dico addico, ricordati da Varro ling. 6,4,30, si ha traccia nel linguaggio propriamente sacerdotale: cfr. Fest. 12 L, con particolare riferimento al caso dell’addictio intesa come approvazione di una precedente dichiarazione). Da ciò si potrebbe forse evincere che una certa collaborazione tra giuristi e magistrato, ai fini dell’ applicazione della disciplina del processo, vi sia stata già in età arcaica, e che sia poi dunque proseguita, in età protolaica, per l’elaborazione dei primi schemi di formula. Qualunque sia la soluzione da dare ai problemi che era nostro principale interesse, in questa sede, soltanto sollevare (per la dottrina v. fin d’ora, comunque, per es. Wlassak, Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren, in ZSS 25 (1904),  85-86; Carrelli, op. cit.,  186-188, il quale, pur concludendo, per l’epoca delle legis actiones, in modo a nostro avviso non condivisibile, manifesta particolare sensibilità per i temi da noi qui affrontati; Gioffredi, Ius Lex Praetor. Forme storiche e valori dommatici, in SDHI 13-14 (1947-1948),  33; Bretone, Storia del diritto romano, Roma-Bari, 1995,  161; cfr. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968 (traduz. ediz. 1953),  98-104), è difficile non accorgersi di quanto significativo, in un simile scenario storico, risulti essere il fatto che uno dei più grandi pontefici massimi, P. Licinio Crasso, abbia nel 208 esercitato la carica di pretore peregrino.

 

[45] Su questo dato, ampiamente condiviso in dottrina, v. ad es. qui, per tutti, Carrelli, op. cit.,  185 ss. (spec.te  188-192); Schulz, op. cit.,  98-104; Bretone, op. cit.,  173-174; v. anche, comunque, quanto detto nella nota precedente.   

 

[46] Come avremo a più riprese modo di verificare, nel corso di questo studio.

 

[47] Liv. 28,38,6: Comitia inde creandis consulibus habuit L. Veturius Philo, centuriaeque omnes ingenti favore P. Cornelium Scipionem consulem dixerunt; collega additur ei P. Licinius Crassus pontifex maximus; Cic. Brut. 19,77; App. Hann. 55,228: Kaˆ Ö men ™n toÚtoij Ãn, ™n de ‘RèmV g…gnontai men Ûpatoi Lik…n…oj te Kr£ssoj kaˆ PÒplioj Skip…wn Ð labën 'Ibhr…an...; Oros. 4,18,17: Interea Scipio universa Hispania a Pyrenaeo usque ad Oceanum in provinciam redacta Romam venit. Consul cum Licinio Crasso creatus in Africam transiit…; Zon. 9,11: Tù d'špiÒnti œtei Ó te Skip…wn Ð PoÚplioj kaˆ Lik…nnioj Kr£ssoj Øp£teusan.

 

[48] Cfr. Liv. 28,38,1-3; App. Hann. 55,228; Oros. 4,18,17.

 

[49] Ciò soprattutto, com’è noto, in forza della particolare fiducia riposta nelle doti di condottiero di Scipione: v. per es. Liv. 28,40,1-2. Cfr., in generale, Scullard, op. cit.,  75 ss.; Cassola, op. cit.,  393 ss.

 

[50] Sebbene nelle fonti non possa trovarsi espressa conferma di ciò, consideriamo tuttavia illuminante quanto Livio, ad es., ci dice in 28,38,7-10, ossia che a quell’assemblea comiziale vi fu un afflusso enorme di sostenitori di Scipione. Cfr. Münzer, RAAF, 190; Scullard, op. cit., 75. E’ noto, del resto, che il partito di Scipione era più forte nei comizi che non in senato, ove Fabio Massimo era ancora particolarmente autorevole: cfr. quanto già detto supra.

 

[51]  Liv. 28,38,12: Quarto decimo anno Punici belli P. Cornelius Scipio et P. Licinius Crassus ut consulatum inierunt, nominatae consulibus provinciae sunt, Sicilia Scipioni extra sortem, concedente collega quia cura sacrorum pontificem maximum in Italia retinebat, Brutii Crasso. Cfr. Diod. 27,2; Plut. Fab. 25,4; Dio. frg. 57,52; Zon. 9,11. Qualora i consoli interessati fossero d’accordo su come ripartire fra di loro le province in precedenza identificate dal senato come consolari, l’incombenza del sorteggio (cui si procedette invece, nel nostro caso, per i pretori: cfr. Liv. 28,38,13) poteva senz’altro essere elusa. Per tutti, v. ad es. De Martino, op. cit., II,  194.

 

[52] In previsione dell’impresa d’Africa: v. in particolare Liv. 28,38,7-10;40,1-2.

 

[53] Cfr. Liv. 28,38,12; Diod. 27,2: –Wn g¦r mšgistoj ƒereÝj ºnagk£zeto m¾ makr¦n tÁj `Rèmhj ¢posp©sqai di¦ t¾n tîn ƒerîn ™pimšleian; Plut. Fab.25,4: Kr£sson d˜ t¦ m˜n ¹ fÚsij oÙk Ônta filÒneikon, ¢ll¦ pr´on, o‡koi kate‹ce, t¦ d˜ kaˆ nÒmoj qe‹oj ƒerwsÚnhn œconta t¾n meg…sthn; Dio. frg. 57,52.

 

[54] Non vi sono dubbi che queste fossero le strategie di Scipione e del suo partito, alla cui realizzazione era probabilmente finalizzata la sua stessa elezione a console: v. ancora Liv. 28,38,7-10. Del resto, il problema se nella provincia lasciata a Scipione da Crasso (concedente collega) dovesse considerarsi compresa anche la facoltà di intraprendere l’impresa transmarina, si porrà immediatamente, e ne deriveranno accese discussioni in senato fra i leaders delle opposte fazioni (v. Liv. 28,40-45; Plut. Fab. 25,2-3). Non è un caso comunque che la determinazione definitiva, favorevole a Scipione, potrà essere adottata solo dopo ulteriori accordi intervenuti tra questo e il pontefice massimo, come chiaramente risulta da Liv. 28,45,8-9: Consul diem ad conloquendum cum collega petit; postero die permissum senatui est. Provinciae ita decretae: alteri consuli Sicilia et triginta rostratae naves quas C. Servilius superiore anno habuisset; permissumque ut in Africam, si id e re publica esse censeret, traiceret; alteri Bruttii et bellum cum Hannibale… Durante tutta la vicenda, peraltro, Crasso ebbe a manifestare la sua natura “non polemica” (così. Plut. Fab. 25,3), ma questo ci pare indicativo più della sua intenzione di accondiscendere in questo caso ai progetti del collega che non di uno spirito realmente incline ad evitare discussioni, del quale d’altronde non esistono conferme nelle fonti, ma semmai smentite (come si avrà più volte occasione di constatare nel corso di questo studio). Si può senz’altro concludere, allora, che l’episodio qui esaminato rappresenta la testimonianza più  significativa dell’alleanza, storicamente esistente fra Licinio Crasso e Cornelio Scipione, della quale in precedenza già ampiamente si diceva. D’altronde, anche in dottrina si sottolinea per lo più la disponibilità fattiva di Crasso ad addivenire ad un accordo con Scipione per risolvere la delicata questione, e si trascura del tutto il profilo relativo ad una presunta remissività di carattere del pontefice massimo: v. per es. Münzer, RAAF,  190; Scullard, op. cit.,  75, anche in merito al fatto che la decisione definitiva venne assunta col secondo provvedimento senatorio, cui facevamo sopra riferimento; Bauman, op. cit.,  95-96; cfr. Richard, op. cit.,  799, il quale, nel sottolineare la volontà del pontefice massimo di rispettare le sue incombenze sacrali, di contro a qualsiasi intento di ordine politico, pare non intuire, a nostro avviso, l’esistenza della possibilità di conciliare senz’altro i due diversi profili; possibilità della quale invece largamente ci si avvalse in quel periodo per la risoluzione di questioni di politica religiosa.  

 

[55] Ciò risulta in particolare dal discorso che Liv. 28,40-42 fa pronunciare al Temporeggiatore; v. anche Plut. Fab. 25,2-3; 26,1-2. Cfr. Münzer, RAAF,  190; Scullard, op. cit.,  75-76; Tedeschi, Conflitto d’età e conflitto d’opinione (Q. Fabio Massimo, Scipione l’Africano e la spedizione anticartaginese in Africa), in Aufidus 27  (1995),  40.

 

[56] Sul punto v. soprattutto Plut. Fab. 25,3: (…) Ój ge kaˆ Kr£sson œpeiqe, tÕn sunupateÝonta tù Skhp…wni, m¾ pare‹nai t¾n strathg…an mhd'Øpe…kein, ¢ll'aÙtÒn, e„ dÒxeien, ™pˆ Karchdon…ouj peraioàsqai, kaˆ cr»mata doqÁnai prÕj tÕn pÒlemon oÙk e‡ase. Cfr. Münzer, RAAF,  190; Müller Seidel, op. cit.,  259.

 

[57] Ciò, almeno, risulta dall’orazione che, in replica a quella di Fabio, Livio ascrive a Scipione in 28,43-44, di cui precisamente si legga 28,44,10-11: Ne quid interim dum traicio, dum expono exercitum in Africa, dum castra ad Carthaginem promoveo, res publica hic detrimenti capiat, quod tu, Q. Fabi, cum victor tota volitaret Italia Hannibal potuisti praestare, hoc vide ne contumeliosum sit concusso iam et paene fracto Hannibale negare posse P. Licinium consulem virum fortissimum, praestare, qui ne a sacris absit pontifex maximus ideo in sortem tam longinquae provinciae non venit.

 

[58] Il rilievo da attribuirsi a tale intento risulta in modo molto chiaro, nell’ambito di Liv. 28,44,10-11, dalla proposizione finale, che inizia con l’espressione ne a sacris, posta immediatamente dopo il pronome relativo: cfr. Weissenborn, Müller, op. cit., VI,  263 nt. 11.

 

[59] V. in Liv. 28,44,11 soprattutto l’espressione virum fortissimum, che certo richiama l’elogio di 30,1,4 ss., del quale ora subito diremo, nel testo: cfr. Weissenborn, Müller, op. cit., VI,  263 nt. 11.

 

[60] Sull’incarico di Crasso nel Bruzzio e sulle vicende che lo videro colà impegnato  contro i Cartaginesi v. Liv. 28,45,8-9; 28,46,2-3; 29,10,1-3; 29,13,3; 29,36,6-9; Zon. 9,11.

 

[61] Liv. 29,13,3: P. Scipioni cum eo exercitu, cum ea classe quam habebat, prorogatum in annum imperium est; item P. Licinio ut Bruttios duabus legionibus obtineret quoad eum in provincia cum imperio morari consuli e re publica visum esset.

 

[62] Liv. 30,1,3-6: P. Sempronius - ei quoque enim pro consule imperium in annum prorogabatur - P. Licinio succederet; is Romam reverteretur, bello quoque bonus habitus ad cetera, quibus nemo ea tempestate instructior civis habebatur, congestis omnibus humanis ab natura fortunaque bonis. Nobilis idem ac dives erat; forma viribusque corporis excellebat; facundissimus habebatur, seu causa oranda, seu in senatu et apud populum suadendi ac dissuadendi locus esset; iuris pontificii peritissimus; super haec bellicae quoque laudis consulatus compotem fecerat (a commento di questo passo Weissenborn, Müller, op. cit., VI,  86 nt. 5 acutamente rilevano che, fino a facundissimus, Livio traccia un elenco di virtù innate, quindi passa ad enumerare quelle connesse ai meriti di Crasso; riguardo poi alla sostanziale attendibilità del passo stesso, ricordiamo che dubbi veri e propri non sono stati espressi in dottrina, benché vi sia chi inclina a credere che Livio, come fonte, in alternativa a Valerio Anziate, abbia potuto attingere a Celio Antipatro, di cui è presumibile la tendenza ad enfatizzare le gesta degli appartenenti a quella famiglia, dato il rapporto di amicizia che lo legava ad un discendente del nostro, il famoso oratore Crasso: in proposito, oltre a quanto detto supra sugli annalisti e la cronaca metropolitana, v. per es. Soltau, op. cit., 209; Münzer, RAAF,  190-191 nt. 1; Klotz, op. cit.,  194; Lippold, Consules. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v. Chr., Bonn, 1963,  81-82 nt. 29; Develin, The Practice cit.,  121 nt. 101). Per un riscontro comparativo di altre fonti, v. Liv. 28,44,11; Cic. de or. 3,33,133-134; Cato 14,50; 17,61: Quem virum nuper P. Crassum pontificem maximum, quem postea M. Lepidum eodem sacerdotio praeditum vidimus!; Dio. frg. 57,52.

 

[63] V. Münzer, RAAF,  190-191 nt. 1, e s.v. Licinius (Crassus), n° 69, in RE 13,1 (1926), col. 333; Lippold, op. cit., p. 81-82 nt. 29; Szemler, The Priests cit., p. 33; Kierdorf, Laudatio funebris. Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichenrede,  Meisenheim, 1980, p. 13-14 nt. 18; Bauman, op. cit., p. 94; Develin, The Practice cit., p. 121 nt. 101. Cfr. per es. Scullard, op. cit., p. 67, 252; Ungern-Sternberg, Überlegungen zur frühen römischen Überlieferung im Lichte der Oral-Tradition-Forschung, in Vergangenheit in mündlicher Überlieferung, Colloquium Rauricum, I, Stuttgart, 1988, p. 238-239, 265, anche in ordine all’ampia documentazione cui uno storico di Roma poteva attingere in materia di laudationes. Più in generale, sull’uso della laudatio, v. per es. Soltau, op. cit., p. 95 ss.; Vollmer, Laudationum funebrium Romanorum historia et reliquiarum editio, in Jahrbücher für classische  Philologie, Supplementband 18, Leipzig, 1892, p. 447 ss., e s.v. Laudatio, in RE 12 (1924), col. 992 -994; De Vincenti, s.v. Funus, in Dizionario epigrafico delle antichità romane 3 (1906), spec.te p. 349, 351; Crawford, Laudatio funebris, in Class. Journ. 37 (1941-42), p. 17 ss.; Durry, Introduzione a Eloge funèbre d’une matrone romaine, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1950, p. XI ss.; Scullard, op. cit., p. 252; Koenen, Die laudatio funebris des Augustus für Agrippa auf einem neuen Papyrus, in ZPE 5 (1970), p. 217 ss., e Summum fastigium. Zu der laudatio funebris des Augustus, in ZPE 6 (1970), p. 239 ss.; Malcovati, Il nuovo frammento augusteo della laudatio Agrippae, in Athenaeum 60 (1972), p. 142 ss.; Kierdorf, op. cit.; Sherk, The Last Two Lines of the laudatio funebris for Agrippa, in ZPE 41 (1981), p. 67-69; Ameling, Augustus und Agrippa. Bemerkungen zu PKöln VI 249, in Chiron 24 (1994), p. 1 ss. ; Arce, Los funerales romanos: problemas y perspectivas, in Les syncrétismes religieux dans le monde méditerranéen antique, Bruxelles, 1999, p. 331, 336.

 

[64] Sull’argomento, per tutti, v. ad es. Eisenhut, Virtus Romana. Ihre Stellung im römischen Wertsystem, München, 1973, spec.te p. 120-126, ove si fa riferimento all’opera liviana. In considerazione poi della indubbia affinità esistente fra il tema delle virtutes e quello degli elogia e delle laudationes, genericamente si rinvia alla bibliografia riportata nella nota precedente; ma in particolare a Kierdorf, op. cit., p. 68 ss., 71 ss., 75 ss., e a Szemler, The Priests cit., p. 33.

 

[65] V. soprattutto Liv. 29,36,6-9, riguardo alla vittoria riportata da Crasso e dal console del 204, P. Sempronio, contro le schiere di Annibale.

 

[66] Cfr. quanto già dicevamo in precedenza.  V. ancora Bauman, op. cit., p. 95; Draper, op. cit., p. 225-226; cfr. Scullard, op. cit., p. 67; Sini, A quibus cit., p. 114-115.

 

[67] V. Cic. Cato. 9,27: Nihil Sex. Aelius tale, nihil multis annis ante Ti. Coruncanius, nihil modo P. Crassus, a quibus iura civibus praescribebantur; quorum usque ad extremum spiritum est provecta prudentia.

 

[68]  V. Cic. de or. 3,33,133-134.

 

[69] Cfr. D’Ippolito, Sul pontificato massimo di Tiberio Coruncanio, in Labeo 23 (1977), p. 136-139. V. anche quanto detto supra, a proposito della carica di pretore peregrino assunta da Crasso nel 208.

 

[70] Cfr. Richard, op. cit., p. 791-792.

 

[71] Si tratta purtroppo, come è noto, soltanto di fonti letterarie (come già si anticipava sopra): Cic. de or. 3,33,133-134 e Cato 14,50.

 

[72] Ne è a nostro avviso prova evidente, in Cic. de or. 3,33,133-134, un passaggio come: (…) ut ad eos de omnibus divinis atque humanis rebus referretur; eidemque et in senatu et apud populum et in causis amicorum et domi et militiae consilium suum fidemque praestabant, riferito ai pontefici massimi, la cui sapientia è comunque assimilata a quella di S. Elio e M’. Manilio, dei quali appena sopra Cicerone diceva:  ad quos olim et ita ambulantis et in solio sedentis domi sic adibatur, non solum ut de iure civili ad eos, verum etiam de filia conlocanda, de fundo emendo, de agro colendo, de omni denique aut officio aut negotio referretur.

 

[73] Si rammenti che Sesto Elio Peto Cato fu console nel 198 e censore nel 194 (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 330, 343) e che L. Acilio fu contemporaneo di Elio, insieme ad altri giuristi: cfr. Pomp. D. 1,2,2,38 (ove per la verità accanto ad Elio si parla di un  P. Atilio, nel quale sarebbe tuttavia da identificarsi Acilio, almeno secondo l’orientamento prevalente in dottrina: v. per es. Schulz, op. cit., p. 90; D' Ippolito, I giuristi e la città: Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica, Napoli, 1979, p. 10 e nt. 10; Guarino, Catone giureconsulto, in Iusculum iuris, Napoli, 1985, p. 79 nt. 3; Bretone, op. cit., p. 60); Cic. leg. 2,23,59; Lael. 2,6. Forse non solo Elio, ma anche Acilio redasse un’opera scritta: v., oltre appunto a Pomp. D. 1,2,2,38, anche Cic. leg. 2,23,59, da cui si evince che di Acilio e degli orientamenti che espresse su specifiche questioni di esegesi si conservò netta memoria anche in tempi molto successivi; per la dottrina -  non unanime, peraltro, nel considerare Acilio come l’autore di un vero e proprio commento alle XII tavole -, v. per es. Schoell, Legis duodecim tabularum reliquiae, Lipsiae, 1866, p. 7, 25-26; Ferrini, Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana, Napoli-Milano-Pisa, 1885, p. 26; Bremer, op. cit., p. 18; Bauman, op. cit., p. 132; Diliberto, Materiali per la palingenesi delle XII Tavole, I, Cagliari, 1992, p. 24 ss.; Bretone, op. cit., p. 60.   

 

[74] Cosa che è solitamente del tutto trascurata. In proposito v. Liv. 22,35,1-2: Cum his orationibus accensa plebs esset, tribus patriciis petentibus, P. Cornelio Merenda L. Manlio Vulsone M. Aemilio Lepido, duobus nobilium iam familiarum plebeiis, C. Atilio Serrano et Q. Aelio Paeto, quorum alter pontifex, alter augur erat, C. Terentius consul unus creatur, ut in manu eius essent comitia rogando collegae; 23,21,7: Et tres pontifices creati, Q. Caecilius Metellus et Q. Fabius Maximus et Q. Fulvius Flaccus, in locum P. Scantinii demortui et L. Aemilii Pauli consulis et Q. Aelii Paeti, qui ceciderant pugna Cannensi. Chiaro è il riferimento ad un Quinto Elio Peto pontefice, morto nel 216. Cfr. Weissenborn, Müller, op. cit., IV (11ª ediz.), Berlin, 1963, p. 81 nt. 2; Jal, in Tite-Live, Histoire romaine, XIII, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 2001, p. 100 nt. 11.

 

[75] Su questo dato, peraltro non contestato in dottrina, v. ad es., per tutti,  Schulz,, op. cit., p. 80-81; Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen², Graz-Wien-Köln, 1967, p. 45 ss., 48-49; Bretone, op. cit., p. 154-155. All'opinione tradizionalmente dominante, secondo la quale, fino ad un certo momento, sarebbe esistito un monopolio giurisprudenziale pontificale anche in materia civile, si è opposto, in anni recenti, Cancelli, La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio, Roma, 1996: di quest’opera sono indiscutibilmente apprezzabili, a nostro avviso, il rigore metodologico e l’amplissimo corredo bibliografico (che attinge anche alla dottrina più risalente), ma non condivisibili le conclusioni, fondate su una interpretazione interessante ma forse pregiudiziale delle fonti pur chiaramente allusive alla competenza esclusiva del collegio anche per il ius civile. Riguardo poi alla figura di P. Licinio Crasso, in particolare, Cancelli (p. 105) si limita ad osservare che l’esperienza di cui quegli si fregiava in entrambe le discipline costituirebbe solo un esempio dei bei tempi antichi, quando eccezionalmente i cultori ufficiali del (solo) diritto sacrale potevano dedicarsi anche allo studio del diritto civile, senza trascurare il ius pontificium, come invece avrebbero fatto - snaturando le proprie funzioni storiche - i pontefici di epoche successive (cfr. Cic. leg. 2,19,47;21,52).

 

[76] Ci riferiamo naturalmente ai due Muzii Scevola, Publio e Quinto: cfr. Cic. leg. 2,19,47;21,52; v. anche, per tutti, in dottrina Schulz, op. cit., p. 80; Albanese, P. Mucio Scevola pontefice e l’uccisione sulla nave, in BIDR 98-99 (1995-1996), p. 26. In materia, v. poi soprattutto le osservazioni di Bona, Ius pontificium e ius civile nell'esperienza giuridica tardo-repubblicana: un problema aperto, in Contractus e pactum (Atti Copanello 1988), Napoli, 1990, p. 209-211, il quale sottolinea che anche quando il ius civile comincia a muovere i primi passi laici, resta caratterizzato dal formalismo orale proprio del ius sacrum: la metodologia interpretativa risulterà essere la stessa ancora per molto tempo, anche allorché, entro la  stessa esperienza pontificale, il ius civile sarà ormai di prevalente interesse (cfr. Cic. leg. 2,19,47: Saepe, inquit Publii filius, ex patre audivi pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset).

 

[77]  Liv. 39,46,1-2: Huius principio anni P. Licinius Crassus pontifex maximus mortuus est: in cuius locum M. Sempronius Tuditanus pontifex est cooptatus: pontifex maximus est creatus C. Servilius Geminus. P. Licinii funeris causa visceratio data, et gladiatores centum viginti pugnaverunt, et ludi funebres per triduum facti, post ludos epulum.

 

[78] La data esatta della morte di Scipione, che non è affatto escluso fosse il 183, era per la verità disputata già dagli antichi. V. Liv. 39,52,1-6; cfr. Pol. 23,12 ss.; Cic. Cato  6,19. Per la dottrina, v. ad es. Scullard, op. cit., p. 152 e nt. 1; Sage, in Livy, XI, ed. Loeb, London-Cambridge, 1958, p. 383; Ronconi, Scardigli, in Storie di Tito Livio (libri XXXVI-XL), ed. Utet, Torino, 1980, p. 656 nt. 4; Adam, in Tite-Live, Histoire romaine, XXIX, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1994, p. 79, 186-187.   

 

[79] Il pontificato massimo di P. Licinio Crasso è il più lungo tra quelli a noi noti da Ti. Coruncanio fino a M. Emilio Lepido: cfr. in proposito Scullard, op. cit., p. 166; Draper, op. cit., p. 225; Sini, A quibus cit., p. 114.

 

[80] Sulla visceratio e sul suo uso in occasione dei funerali v. per es. Weissenborn, Müller, op. cit., IX (5ª ediz.), Berlin-Dublin-Zürich, 1965, p. 101 nt. 2; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 639 nt. 6; Wesch-Klein, Funus publicum, Stuttgart, 1993, p. 41 ss.; Adam, op. cit., p. 176-177 nt. 5; Kajava, Visceratio, in Arctos 32 (1998), p. 109 ss., spec.te 113. Sui giochi gladiatorii v. innanzi tutto per es. De Sanctis, Storia dei Romani, IV,2,1, Firenze, 1953, p. 342 e nt. 983; Weissenborn, Müller, op. cit., IX, p. 101 nt. 2; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 639 nt. 7; Wesch-Klein, op. cit., p. 41 ss.; Adam, op. cit., p. 177; riguardo poi al numero dei gladiatori, occorre dire che esso appare qui assai elevato, forse fin troppo, tanto che in dottrina sono sempre stati avanzati molti dubbi sulla esattezza della tradizione testuale: v. per es. De Sanctis, op. cit., p. 342 e nt. 983; Weissenborn, Müller, op. cit., IX, p. 101 nt. 2, e Wesch-Klein, op. cit., p. 44, i quali, riprendendo l’antica ipotesi di Lipsius, suppongono che CXX sia stato sostituito ad un originario LXX (cifra pur sempre assai considerevole, in ogni caso). Sul banchetto (la cui  celebrazione, peraltro, verrà poi interrotta da un violento temporale, che costringerà i partecipanti ad elevare temporaneamente padiglioni nel foro: cfr. Liv. 39,46,3-4), v. per es. Ronconi, Scardigli,  op. cit., p. 639 nt. 8.

 

[81] Nessuno tra gli autori che abbiano studiato il nostro pontefice massimo, ricordati in questo scritto, ipotizza del resto il contrario: v. anzi, espressamente, Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 639 nt. 7-8; Wesch-Klein, op. cit., p. 40 ss., part.te p. 44.

 

[82] Sul tema v. in generale, oltre al risalente Vollmer, De funere publico Romanorum,  in Jahrbücher für classische Philologie, Supplementband 19, Leipzig, 1893, p. 321 ss., soprattutto Wesch-Klein, op. cit., spec.te p. 53 ss., 83 ss.; cfr. per es. De Vincenti, s.v. Funus cit., p. 348 ss.; Hug, s.v. Funus publicum, in RE Suppl. 3 (1918), col. 530-533; Arce, op. cit., p. 325, 336; Stern, Funus publicum ex testamento? An Aspect of the Conflict between the Autonomy of the Free Will and Raion d’Etat, in ZSS 121 (2004), p. 262 ss., con ampia rassegna bibliografica alla nt. 1.

 

[83] V. per es. De Vincenti, s.v. Funus cit., spec.te p. 350; Hug, s.v. Funus publicum cit., col. 530-533; Wesch-Klein, op. cit., spec.te p. 6 ss., 83 ss.; per una rassegna dei funerali pubblici v. Vollmer, De funere cit., p. 323 ss. Funus privatum fu del resto anche quello offerto in onore di M. Emilio Lepido nel 152 (Liv. Per. 48), ad ulteriore conferma del fatto che al pontefice massimo come tale non spettava, di regola, l'attribuzione di un funerale di stato. Ci sia consentito, comunque, qui di ricordare che, in materia funeraria e sepolcrale, i pontefici avevano una competenza generale ed esclusiva: in proposito, v. per es. Bouché-Leclercq, Les pontifes de l' ancienne Rome, Paris, 1871, p. 146-158; De Visscher, Les droits des tombeaux romains, Milano, 1963; Kaser, Zum römischen Grabrecht, in ZSS  95 (1978), p. 15 ss.; Van Haeperen, Le collège pontifical (3ème s. a.C.-4ème s. p.C.), Bruxelles-Rome, 2002, p. 308 ss.; Tondo, Appunti sulla giurisprudenza pontificale, in Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio, Torino, 1996, p. 6. 

 

[84] Cfr. supra. L’onere economico di procedere alle esequie del defunto spettava, di norma, agli eredi (per tutti, v. ad es. Talamanca, op. cit., p. 610; per un approfondimento del problema, connesso d’altronde a quello relativo alla legittimazione passiva dell’actio funeraria, v. anche per es. De Francisci, La legittimazione passiva nell’azione funeraria, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia 32 (1920), p. 275 ss.; Beseler, in ZSS 44 (1924), p. 390-391; Donatuti, Actio funeraria, in SDHI 8 (1942), p. 63 ss. (= Studi di diritto romano; II, Milano, 1977, p. 658 ss.), e recentemente Paricio, Acción funeraria, in Derecho romano de obligaciones, Hom. Murga Gener, Madrid, 1994, p. 687 ss.), ma non è dato sapere con precisione chi essi fossero nel nostro caso. E’ senz’altro presumibile, comunque, che si trattasse di persone di famiglia, e fra queste del figlio Publio, padre adottivo del futuro pontefice massimo P. Licinio Crasso Muciano: cfr. Münzer, RAAF, p. 184, e Stammtafel der Licinii Crassi, in RE cit., col. 247-248; Scullard, op. cit., p. 311; Kunkel, op. cit., p. 13.

 

[85] Cfr. Scullard, op. cit., p. 167, il quale pur mette in rilievo il fatto che poi il funerale venne interrotto dalla violenta tempesta, di cui si diceva sopra; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 639 nt. 6-8; Millar, The Political cit., p.10, che  traccia un quadro complessivo dei funerali “ad effetto” di quel periodo; Wesch-Klein, op. cit., p. 40 ss., spec.te p. 44. Ora, avendo sempre riguardo all’albero genealogico tracciato da Münzer, in RE cit., col. 247-248, si può senz’altro ipotizzare che fra i parenti di Crasso, al momento della sua morte, degni di essere presi in considerazione per i loro possibili interessi elettorali fossero - oltre al figlio, di cui poco si sa - soprattutto i nipoti per parte del fratello Caio (sul quale v. supra), ossia Publio (poi pretore nel 176, console nel 171: cfr. Broughton, op. cit., I, p. 400, 416; v. anche Münzer, s.v. Licinius (Crassus), in RE cit., col. 286-287) e Caio Crasso (poi pretore nel 172, console nel 168: cfr. Broughton, op. cit., I, p. 400, 416; v. anche Münzer, s.v. Licinius (Crassus), in RE cit., col 251-252), che stavano iniziando la carriera politica. Sulle alleanze e le appartenenze di partito dei due suddetti personaggi, durante gli anni in cui si svolse la loro lunga vicenda, non è qui il caso di soffermarsi, dato che si riferiscono oltretutto ad un’epoca assai successiva rispetto a quella in cui si colloca l’esperienza del nostro pontefice massimo: in questa sede ci limitiamo pertanto a rinviare a Scullard, op. cit., risp.te p. 173, 188-189, 195-196, 200-201, 215, e p. 196, 207-208, 212, 238, 271.

 

[86] Oggetto del nostro studio sono dunque, esattamente, i pontefici la cui cooptazione all’interno del collegio o la cui morte si collochino in un anno non precedente il 212 o non successivo al 183. Per altre rassegne di pontefici relative al nostro periodo, contenenti indicazioni rilevanti anche sul piano prosopografico, e non meramente elencativo, v. in particolare Bardt, op. cit., p. 9 ss., e Szemler, The Priests cit., p. 70 ss., 104 ss., ed in RE cit., col. 378 ss. (cfr. Rüpke, A Prosopographical Data Base of Cultic Personnel in Ancient Rome, in RISSH 30 (1994), p. 127, degno di rilievo soprattutto per la predisposizione di un piano di lavoro e per le indicazioni di carattere metodologico a questo scopo offerte). Tuttavia tali rassegne per lo più non affrontano le questioni concernenti l’appartenenza politica dei membri del collegio, ciò che costituisce l’aspetto forse più originale della nostra disamina, sull’importanza del quale, anche ai fini degli orientamenti giurisprudenziali espressi, ci siamo già in precedenza soffermati.

 

[87] E’ appena il caso di ricordare che, per l’epoca qui esaminata, ben pochi sono ancora i nomi dei giuristi laici di cui si abbia notizia.

 

[88] Si trattava di P. Scantinio, di Q. Elio Peto e dello stesso console L. Emilio Paolo. V. Liv. 23,21,7: Et tres pontifices creati, Q. Caecilius Metellus et Q. Fabius Maximus et Q. Fulvius Flaccus, in locum P. Scantinii demortui et L. Aemilii Pauli consulis et Q. Aelii Paeti, qui ceciderant pugna Cannensi.

 

[89] V. infatti, per ciascuno dei tre, la data di morte. Ciò, come dicevamo sopra, legittima l’indagine condotta da parte nostra su costoro, e non, per es., sui pontefici cui essi subentrarono.

 

[90] Non era rara la circostanza che venissero cooptati figli o parenti stretti di pontefici defunti, al fine evidente di preservare equilibri e privilegi oligarchici: v. ad es., per l’epoca anteriore al 168, i casi di M. Sempronio Tuditano, Q. Fulvio Flacco (cfr. Liv. 40,42,11-12), M. Claudio Marcello (figlio di quello citato appena sotto, in questa nota: cfr. Liv. 41,13,4), C. Sulpicio Galba (cfr. Liv. 41,21,8-9), T. Manlio Torquato (cfr. Liv. 43,11,13), M. Servilio Gemino (cfr. Liv. 43,11,13). Allo stesso scopo spesso si favoriva l’ingresso nel collegio pontificale di figli o parenti stretti di personalità di particolare rilievo: v. ad es. i casi di C. Livio Salinatore, Ser. Sulpicio Galba, Cn. Cornelio Scipione Ispallo, M. Claudio Marcello. Sull’argomento cfr., in particolare, Mercklin, Die Cooptation der Römer, Mitau-Leipzig, 1848, p. 117 ss.; Hahm, op. cit., p. 83 e nt. 35, il quale non sembra tuttavia rilevare le peculiarità inerenti alla circostanza specifica della cooptazione di parenti stretti di pontefici ancora viventi, per cui occorrerà formulare considerazioni di tutt’altro genere (ci riferiamo soprattutto al caso di C. Sulpicio Galba, da non confondersi con quello citato appena sopra, in questa nota).

 

[91] Plin. nat. 7,43,139-141; cfr. Cic. Brut. 14,57, circa le buone qualità oratorie del nostro pontefice. V. anche Münzer, s.v. Caecilius, n° 81, in RE 3,1 (1897), col. 1206; Scullard, op. cit., p. 36; Szemler, The Priests cit., p. 84 e nt. 6, 107-108, ed in RE cit., col. 380; Bauman, op. cit., p. 96; Develin, The Practice cit., p. 253; Morgan, op. cit., p. 359 nt. 3, 369 nt. 46; Jal, op. cit., p. 100.

 

[92] Il termine ante quem non può che essere questo, dato che da Liv. 40,45,8 risulta che nel 179 Cecilio Metello era ancora in vita: cfr. Broughton, op. cit., p. 282; Szemler, in RE cit., col. 180. Il problema nasce dalla circostanza che Livio non fa poi menzione della morte del nostro pontefice e del suo avvicendamento all’interno del collegio, talché si potrebbe teoricamente pensare che egli sia vissuto a lungo, fin verso, o addirittura fin oltre, il 167, anche in considerazione del fatto che era ancora giovane al tempo della sua cooptazione (di quest’avviso, tendenzialmente, Bardt, op. cit., p. 9); ma non si può neppure escludere che la sua morte sia precedente, e passata da Livio sotto silenzio, come già del resto, per es., quella di Q. Fulvio Flacco o la cooptazione di C. Sempronio Tuditano e di L. Furio Filo (morto nel 170: v. Liv. 43,11,13). La questione non pare pertanto risolvibile, mediante le fonti a nostra disposizione: certo non si può non attribuire un valore indicativo alla circostanza che un personaggio di indubbio rilievo, quale fu Q. Cecilio Metello, sembra completamente sparire di scena a partire dall’inizio del terzo decennio del II secolo (cfr. in proposito Szemler, The Priests cit., p. 108).

 

[93] Come già per P. Licinio Crasso (cfr. supra), anche per Q. Cecilio Metello è possibile rilevare che casi di cursus honorum anomali erano in quel periodo piuttosto frequenti. Ad ogni modo, in generale, sul carattere non ancora completamente cristallizzato del cursus honorum nel III secolo, sull’inesistenza in quel periodo di norme di legge che imponessero un’età minima per l’accesso alle magistrature o vietassero di occupare le più alte saltando quelle intermedie (v. ancora in proposito Liv. 32,7,8-12, preferibilmente riferibile proprio al caso del consolato). Per un esame dei casi di consolato rivestito senza avere prima gerito la pretura, non infrequenti in quegli anni di guerra, v. poi in particolare, per es., Fraccaro, op. cit., p. 476, 484-485, 490-491, che fa espresso riferimento anche a  Metello, precisando poi che fu la lex Villia a dettare per la prima volta regole contro l’uso invalso negli anni precedenti di tralasciare la pretura; Astin, op. cit., in Latomus 16 (1957), p. 609-611, secondo il quale l’accesso al consolato di non pretorii non era vietato da legge, almeno fino al 197-194, allorché, per il totale venir meno dei casi in questione, è pensabile sia stata già introdotta una regolamentazione apposita; s.v. Cursus honorum, in NNDD cit., p. 80, ove ancora si sostiene che quel divieto sia stato invece sancito solo con la legge Villia; Rögler, op. cit., p. 99-101, con espresso riferimento anche a Metello; Develin, Patterns cit., p. 18 ss., il quale sottolinea che i casi di consoli non pretorii, come quello del nostro pontefice, frequenti nel periodo di guerra, tenderanno a scomparire negli anni immediatamente successivi, senza che fosse intervenuta in proposito una regolamentazione legislativa; Weissenborn, Müller, op. cit., VII (7ª ediz.), Berlin, 1980, p. 112 nt. 9, ove si osserva che prima dell’entrata in vigore della lex Villia la proibizione deve considerarsi non ancora valida.    

 

[94] Riguardo alle magistrature rivestite da Cecilio Metello, da noi ricordate sopra, nel testo, v. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 286, 298, 301. In particolare, circa l’edilità del 209, occorre precisare che si trattava della plebea, mentre l’anno successivo il nostro pontefice avrebbe esercitato quella curule (v. ancora Broughton, op. cit., I, p. 291; cfr. peraltro Aymard, Liviana. À propos des Servilii Gemini, in REA 45 (1943), p. 215 nt. 3, 216 nt. 4, il quale fa cenno di qualche oscurità, peraltro non decisiva, esistente nella tradizione manoscritta dei passi liviani relativi all’edilità, specie plebea, di Cecilio Metello): ciò che non deve stupire, non essendovi allora alcun divieto di continuazione fra magistrature plebee e fra quelle plebee e quelle cittadine (cfr. in proposito, per es., Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 531-532 e nt. 4, con espresso riferimento alla fattispecie da noi esaminata; ma v. anche i rilievi di Aymard, op. cit., p. 215 nt. 3, il quale, commentando la vicenda di Q. Cecilio Metello e del collega del 209 e 208, C. Servilio Gemino, rileva come di solito, occupata una delle due edilità, non ci si candidasse poi all’altra; De Martino, op. cit., II, p. 220 e nt. 7, 419-421, che analogamente sottolinea che i casi più frequenti di continuazione, almeno fino al 196, furono soprattutto quelli fra edilità plebea e pretura). Circa la dittatura, si osservi che ad essa Metello venne designato dallo stesso pontefice massimo P. Licinio Crasso, console del 205 (cfr. Liv. 29,10,2-3;11,9-11), che - come subito diremo, nel testo - era un suo alleato politico.

 

[95] Sugli orientamenti politici del nostro pontefice v. Scullard, op. cit., p. 36, 69, 82, 122, 242, 254; Cassola, op. cit., p. 329, 407-410; Hahm, op. cit., p. 81; Briscoe, Livy and the Senatorial Politics, 200-167 B.C.: The Evidence of the Fourth and Fifth Decades, in ANRW II,30,2 (1982), p. 1082, 1084 nt. 58. Il legame fra Scipione e i Metelli, in questo periodo, è significativamente documentato anche in Nevio, che peraltro in ragione di ciò polemizza contro di essi: v. Bell. Poen. 46 Marm. (cfr. Scullard, op. cit., p. 254, e Cassola, op. cit., p. 329).

 

[96] Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 224, 228, 254, 258 e 285; 227; 234 e 243; 285 e  306 (la perdita della seconda decade dell’opera liviana ci impedisce di conoscere la data di altri incarichi magistratuali, rivestiti da Fabio prima dell’inizio della guerra annibalica).

Riguardo ai consolati occupati dal nostro pontefice, non possono non rilevarsi talune particolarità. La più eclatante è la sua riconferma per l’anno 214, quando già aveva rivestito la carica nel 215 (seppur da suffectus, ma ciò non ha alcun rilievo ai nostri fini, come sembra pacifico nella dottrina che ha affrontato il problema, citata appena sotto, in questa nota), ed anzi presiedette egli stesso i comizi consolari (v. in proposito Liv. 24,7,11;9,1-3), con evidente violazione del divieto di iterazione della medesima carica (v. per es., fra gli studiosi che hanno rilevato la particolarità, Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 500-501 nt. 1, 518 e nt. 3; De Ruggiero, Il consolato e i poteri pubblici in Roma, Roma, 1900, p. 14; De Sanctis, op. cit., IV,1, Torino, 1923, p. 502; Müller Seidel, op. cit., p. 241 ss.; Gardner Moore, in Livy, VII, ed. Loeb, London-Cambridge, 1958, p. 224 nt. 3; Rögler, op. cit., p. 99-100, il quale sottolinea il fatto che in quell’anno vi fu continuazione anche nella pretura, come avremo modo di rilevare, a proposito del pontefice Q. Fulvio Flacco; Weissenborn, Müller, op. cit., V, p. 18 nt. 11, 23 nt. 1; Lippold, op. cit., p. 172-173; De Martino, op. cit., II, p. 217-218 nt. 2; Rilinger, Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr., München, 1976, p. 188-189; Ramondetti, op. cit., p. 575 nt. 4; Poma, Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet (Liv.,VII,42,2), p. 63). L’episodio può tuttavia essere spiegato rilevando il fatto che poco tempo prima, all’indomani della sconfitta del Trasimeno, era stato approvato un plebiscito che, fintanto che durava la guerra in Italia, introduceva la possibilità di rieleggere un console quante volte si volesse (e per di più nell’ambito di un’assemblea comiziale da lui stesso presieduta: cfr. Liv. 27,6,7-8, con espresso riferimento al nostro caso come esempio recente di applicazione del provvedimento; v. anche Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 500-501 nt. 1, 518 e nt. 3; De Ruggiero, Il consolato cit., p. 14; De Sanctis, op. cit., IV,1, p. 502; Gardner Moore, op. cit., p. 224 nt. 3; Weissenborn, Müller, op. cit., VI, p. 18 nt. 7; De Martino, op. cit., II, p. 217-218 e nt. 2, ove compare l’elenco delle iterazioni consolari; Casavola, Relazione introduttiva, in Roma tra oligarchia e democrazia (Atti Copanello 1986), Napoli, 1988, p. 31-32; Ramondetti, op. cit., p. 575 nt. 4; Poma, Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet (Liv.,VII,42,2), p. 63-65; Reduzzi Merola, Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica, Napoli, 2001, p. 108): ciò in deroga ad una regolamentazione che evidentemente già esisteva, e che dovrebbe potersi identificare con quella dettata, in generale, dal già ricordato plebiscito del 342 o 330 (cfr. supra), che sanciva, oltre al divieto di cumulo, anche quello decennale di iterazione della stessa magistratura (v. Liv. 7,42,2; cfr. Liv. 10,13,8; Plut. Mar. 12,1, con particolare riferimento al caso del consolato). V. poi in generale, per la dottrina, anche in ordine alla possibile datazione del provvedimento, ad es. Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 519-520; Pais, Storia di Roma, I,2, Torino, 1899, p. 278; De Ruggiero, Il consolato cit., p. 13; De Sanctis, op. cit., IV,1, p. 502; Foster, in Livy, IV, ed. Loeb, London-Cambridge, 1957, p. 404 nt. 1; Gardner Moore, op. cit., p. 224 nt. 1; s.v. Cursus honorum, in NNDD cit., p. 80; Rögler, op. cit., p. 101; Weissenborn, Müller, op. cit., III (8ª ediz.), Zürich-Berlin, 1965, p. 198 nt. 2, e V, p. 23 nt. 1;  Flacelière, Chambry, in Plutarque, Vies, VI, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1971, p. 108 nt. 1; De Martino, op. cit., II, p. 217; Casavola, Relazione cit., p. 31-32; Poma, Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet (Liv.,VII,42,2), p. 43 ss.; Reduzzi Merola, op. cit., p. 102); ma residua qualche dubbio, dato che non solo in età annibalica, ma anche in anni precedenti si danno casi sia di provvedimenti votati in deroga a quel divieto, sia di violazioni singole, seppur meno eclatanti, dello stesso, come può evincersi, ad es., dalla circostanza della rielezione di Q. Fabio Massimo al consolato del 228 (cfr. ad es. Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 519-520 e nt. 5; Pais, Storia cit., p. 278; De Ruggiero, Il consolato cit., p. 13; De Sanctis, op. cit., IV,1, p. 502; Foster, op. cit., p. 404 nt. 1; De Martino, op. cit., II, p. 217-218 e nt. 2; mentre negli anni successivi, ed in particolare dal 208, benché la guerra fosse ancora in corso, la situazione sembra tornare a normalizzarsi: v. per es. De Sanctis, op. cit., IV,1, p. 502; Rögler, op. cit., p. 101; Szemler, The Dual Priests of the Republic, in Rheinisches Museum 117 (1974), p. 79; Poma, Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet (Liv.,VII,42,2), p. 43 ss.).

Riguardo poi alle dittature rivestite da Fabio, occorre precisare, con Broughton, op. cit., I, p. 234 e 235 nt. 3, che la data della prima è per la verità solo probabile, sebbene certo inseribile in un arco di tempo compreso fra il 222 e il 218.

 

[97] Sulla figura del Temporeggiatore, in generale, v. ad es., per tutti, Münzer, s.v. Fabius, n° 116, in RE 6,2 (1909), col. 1814-1830; Scullard, op. cit., p. 44 ss., 56 ss.; Müller Seidel, op. cit., p. 241 ss.; Pérez Jiménez, La batalla de Trasimeno y la caracterización Fabio-Flaminio en Plutarco, Fab. 2,2-3,7, in Habis 16 (1985), p. 129 ss.; Mugelli, Ritratto di Fabio Massimo (Plut. Fab. 1,5-7) e spunti platonici (Resp. 503 c-d; 537 d), in AFSL 7 (1986), p. 225 ss., con rinvio alla bibliografia precedente sulla vita plutarchea di Q. Fabio Massimo e sulle sue fonti (p. 225 nt. 1); Ghilli, Spunti platonici ed altri echi in Plutarco, Vita di Fabio Massimo, in AFSL 9 (1988), p. 237 ss.; Borghini, La moderazione di Q. Fabio Massimo e i suoi probabili modelli, in Aufidus 9 (1989), p. 53-56; Gusso, Appunti sulla notazione dei Fasti Capitolini interregni caus(sa) per la (pro-)dittatura di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C., in Historia 39 (1990), p. 291 ss.; Erdkamp, Polybius, Livy and the “Fabian Strategy”, in Ancient Society 23 (1992), p. 127 ss.; Tedeschi, op. cit., p. 17 ss.

 

[98] V. in proposito l’interessante studio di  Szemler, The Dual cit., p. 72 ss., part.te p. 72-73, espressamente dedicato all’argomento.

 

[99] Sui rapporti tra i flamini e il rex sacrorum da un lato ed i pontefici dall’altro, torneremo ampiamente nel prosieguo di questo studio; per le fonti, v. fin d’ora, comunque, Cic. dom. 49,127 e 52,135; har. resp. 6,12.

 

[100] Nel periodo compreso fra il 218 e il 167, quello cui si riferisce la terza decade dell’opera liviana, sono riscontrabili, per i pontefici, oltre a questo di Fabio, solo i casi di T. Otacilio Crasso, anche augure, e di C. Servilio Gemino, anche decemviro; in precedenza quello di C. Marcio Rutilo Censorino, pontefice e augure dal 300 (v. Liv. 10,9,2-3). Cfr. in proposito l’elenco redatto da Szemler, The Dual cit., p. 74-76.

 

[101] Quest’ultimo dato, in verità, è espressamente documentato solo per il caso del pontificato massimo (v. Liv. 25,5,2-4; 40,42,11-12), della cui valenza politica si era evidentemente a tal punto presa coscienza che, come meglio avremo a dire in seguito, nel corso del III secolo, avvertendosi l’esigenza di una regolamentazione, era stato introdotto il principio della elettività della carica da parte delle tribù. Nondimeno, si può affermare che tutto il nostro studio, come già più volte rilevato, rappresenta il tentativo di dimostrare la fondatezza di quanto detto sopra, nel testo. Molto significativo è, a nostro avviso, soprattutto il rilievo che, a causa del processo di laicizzazione della cultura e del costume, sempre più appetibili risultavano essere i sacerdozi che, come appunto il pontificato e l’augurato, erano suscettibili di una gestione anche politicamente significativa, e sempre meno quelli che, come per es. il flaminato, invece non lo erano. In ogni caso, per altre simili valutazioni di carattere generale, v. per es. in dottrina Szemler, The Priests cit., p. 24 e nt. 7, 78, e The Dual cit., p. 81-82, 84; Bergemann, Politik und Religion im spätrepublikanischen Rom, Stuttgart, 1992, p. 126 ss.

 

[102] V. ancora Szemler, The Dual cit., p. 79 ss.; cfr. Münzer, RAAF, p. 187.

 

[103] Ciò anche in considerazione del fatto che la responsabilità delle gravi disfatte di quegli anni, ed in particolare di quella del lago Trasimeno, immediatamente precedente la dittatura di Fabio, era stata attribuita al comportamento di leaders come Flaminio, scarsamente rispettosi delle tradizioni religiose di Roma, della cui piena osservanza il Cunctator sarebbe invece tornato a farsi garante. In proposito per la dottrina v. fin d’ora, ad es. Münzer, s.v. Fabius, in RE cit., col. 1819;  Scullard, op. cit., p. 44 ss., 56 ss.; Müller Seidel, op. cit., p. 241 ss., part.te p. 243-244, 268 ss.; Dorey, The Dictatorship of Minucius, in JRS 45 (1955), p. 93; Cassola, op. cit., p. 293 ss., 336 ss., pur negando, in genere, la contrapposizione con Flaminio; Hahm, op. cit., p. 78 e nt. 19; Bengston, op. cit., p. 106; Szemler, The Priests cit., p. 88 ss., 93-94; Twymann, Consular Elections for 216 B.C. and the lex Maenia de patrum auctoritate, in Cl. Phil. 79 (1984), p. 290; Gusso, op. cit., p. 291 ss., part.te p. 299 e nt. 38 (ove si fa  riferimento alla “riscossa religiosa e moralizzatrice di Fabio”), e 319 nt. 135 (ove si allude al ruolo di “eminenza grigia svolto da Fabio nel collegio degli auguri”); Twyman, The Consular Elections for 216 B.C. and the lex Maenia de patrum auctoritate, in Cl. Phil. 79 (1984), p. 290; Develin, The Practice cit., 128, 226; Linke, Religio und res publica, in Mos maiorum cit., p. 277 ss.

 

[104] Cfr. soprattutto Münzer, RAAF, p. 180. Fra i pontefici rimasti vivi nel 216 (per un elenco dei quali si rinvia peraltro a Scullard, op. cit., p. 58 nt. 1), quello politicamente più vicino al  Temporeggiatore - dopo T. Otacilio Crasso, legato a Fabio anche da rapporti di famiglia - doveva probabilmente essere T. Manlio Torquato; ma non è escluso che anche in esponenti di partiti avversari, in quella particolare fase storica (v. in proposito la nota precedente), prevalesse un atteggiamento favorevole alla cooptazione di Fabio all’interno del collegio. 

 

[105] In merito, circa quel che diremo a proposito della mancata elezione a console del flamine M. Emilio Regillo, cui Fabio, e non il pontefice massimo, fece opposizione; v. anche, più in generale, cfr. quanto già abbiamo detto supra. Inoltre, non si può qui fare a meno di soffermarci, seppur brevemente, sulla figura di L. Cornelio Lentulo Caudino, personaggio importante, che oltretutto fu il diretto predecessore di P. Licinio Crasso nella carica di capo del collegio. Pontefice patrizio, morto nel 213, non se ne conosce la data di cooptazione. Era stato eletto pontefice massimo già piuttosto vecchio, nel 221, in sostituzione di L. Cecilio Metello (cfr. Cic. Cato 9,30; Val. Max. 8,13,2). Console nel 237, censore nel 236, nel 220 fu forse nominato anche princeps senatus, acquisendo così un'altissima reputazione (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 221, 222; v. anche Münzer, RAAF, p. 183; Scullard, op. cit., p. 39). Apparteneva alla stessa gens degli Scipioni, dei quali era alleato, in contrapposizione al partito fabiano (cfr. Scullard, op. cit., p. 40-41). Nel 218 sostenne la necessità di un'immediata dichiarazione di guerra a Cartagine, contro Fabio Massimo che voleva prima mandare un'ambasceria (cfr. Sil. Ital. 1,676-678; Dio. frg. 55,5; Zon. 8,22). Per questo, secondo Cassola, op. cit., p. 275-276, 420, Lentulo Caudino sarebbe stato esponente di una fazione distinta da quella scipioniana, perché sostenitrice di una politica estera aggressiva ma non illuminata, bensì estremista e distruttrice: si collocherebbe perciò sulla linea che da Attilio Regolo va fino a Catone e all’Emiliano.   

 

[106] Sul tema si rinvia in particolare, per es., a Scullard, op. cit., p. 56 ss.; Cassola, op. cit., p. 259 ss., 405 ss., secondo il quale, più esattamente, Fabio sarebbe stato il capo dell'aristocrazia agricola, legata anche ai piccoli proprietari e alla plebe rurale, fautore di una politica estera più prudente di quella degli Scipioni, punti di riferimento invece per i ceti più espansionisti e intraprendenti negli affari e nel commercio; Szemler, The Priests cit., p. 88 ss.

 

[107] Si tratta di vicende fin troppo note, cui si collega l’attribuzione al nostro pontefice dello stesso epiteto di Temporeggiatore, e per le quali si fa qui ampiamente rinvio alla letteratura citata supra. Si vedano ancora, tuttavia, per una più esatta valutazione degli equilibri politici di quella fase storica, soprattutto Scullard, op. cit., p. 44 ss., 56 ss.; Cassola, op. cit., p. 259 ss.

 

[108] Il problema è analogo a quello che già si è posto per Q. Cecilio Metello, ma assume per noi maggior rilievo in considerazione del fatto che comunque la morte di Fulvio è da collocarsi nell’ambito del pontificato massimo di P. Licinio Crasso. Ora, non vi è dubbio che il termine post quem sia l’anno 205, l’ultimo relativamente al quale il nostro pontefice compaia menzionato nelle fonti (v. Liv.  28,45,2: Itaque Q. Fulvius, qui consul quater et censor fuerat, postulavit a consule ut palam in senatu diceret permitteretne patribus ut de provinciis decernerent staturusque eo esset quod censuissent an ad populum laturum), ed è altrettanto certo che il termine ante quem non possa andare oltre il 197, dal momento che all’anno successivo risale la morte del pontefice C. Sempronio Tuditano, l’unico che nel frattempo possa verosimilmente essergli subentrato all’interno del collegio. Altro non siamo autorizzati a dire, anche se forse è più probabile, a nostro avviso, una morte risalente, e non il contrario, poiché, dato il grande rilievo del personaggio, stupirebbe  il silenzio delle fonti nel caso di una sua prolungata sopravvivenza. Per la dottrina, v. ad es. Scullard, op. cit., p. 82, 87 nt. 3, secondo il quale la morte avvenne probabilmente intorno allo stesso anno 205, anche se non si può del tutto escludere che nel 200, allorché il collegio discusse la questione del votum ex incerta pecunia, egli fosse ancora vivo; Broughton, op. cit., I, p. 282, il quale inserisce Fulvio nell’elenco dei pontefici patrizi dell’anno 200 (senza fare nessuna menzione di Sempronio), collocandone la morte in un anno successivo al 207 (perché non al 205, è francamente incomprensibile, dal momento che il Q. Fulvio, di cui fa cenno Liv. 28,45,2, console quattro volte e censore, non può che essere identificato col nostro pontefice); Schlag, op. cit., p. 150, che considera senz’altro l’avvicendamento come già avvenuto nel 200, senza particolari argomentazioni; Szemler, The Priests cit., p. 107, ed in RE cit., col. 380, che, al pari di Broughton, ne fa risalire la scomparsa a dopo il 207, senza offrire ulteriori spiegazioni; Briscoe, op. cit., p. 1082 nt. 28 e 1086 e nt. 58, critico verso coloro che, come Scullard, non prendono neppure in considerazione l’eventualità che nel 200 a Fulvio fosse già succeduto Sempronio Tuditano.

 

[109] Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 221, 231, 267 e 285; 254 e 259; 226; 278. Riguardo al cursus honorum di Q. Fulvio Flacco, occorre ricordare, come già per Q. Fabio Massimo, che non ci è possibile conoscere la data di altri incarichi magistratuali, eventualmente rivestiti prima dell’inizio della guerra annibalica.

Bisogna poi rilevare che, analogamente al Temporeggiatore, Fulvio rivestì la stessa magistratura senza rispettare il divieto decennale di iterazione: ciò vale sia per il consolato (per il quale generalmente si rinvia a quanto detto supra), sia per la pretura, su cui è qui opportuno soffermarsi. Si trattava più esattamente della pretura urbana, che il nostro pontefice occupò per due anni consecutivi (cosa che Liv. 24,9,4-5 fa espressamente notare), il 215 e il 214, gli stessi per i quali abbiamo riscontrato continuazione anche nella carica di console (cfr. supra, a proposito di Q. Fabio Massimo; sulle peculiarità di quel biennio v. soprattutto i commenti di Rögler, op. cit., p. 99-100). Ora, sebbene i casi di iterazione della pretura non siano infrequenti in quegli anni di guerra (v. ad es. Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 500-501 nt. 1, 518 e nt. 3, 519-520 e nt. 5; Broughton, op. cit., I, p. 246 nt. 4; Jahn, Zur Iteration der Magistraturen in der römischen Republik, in Chiron 2 (1972), p. 173; De Martino, op. cit., II, p. 218-219 e nt. 4), generalmente in dottrina non si prende in considerazione l’ipotesi che i provvedimenti eccezionali seguiti alla sconfitta del Trasimeno, sospensivi del divieto d’iterazione decennale, di cui dicevamo supra, fossero applicabili a magistratura diversa dal consolato (una significativa eccezione è rappresentata da Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 500-501 nt. 1, 518 e nt. 3, 519-520 e nt. 5, del quale è tuttavia discutibile, a nostro avviso, la tendenza a dare per scontata l’applicabilità). Tale orientamento sembra effettivamente essere il più probabile, se si ha riguardo alla lettera della norma, di cui ci riferisce Liv. 27,6,7-8 (Dictator causam comitiorum auctoritate senatus, plebis scito, exemplis tutabatur: namque Cn. Servilio consule cum C. Flaminius alter consul ad Trasumennum cecidisset, ex auctoritate patrum ad plebem latum plebemque scivisse ut, quoad bellum in Italia esset, ex iis qui consules fuissent quos et quotiens vellet reficiendi consules populo ius esset; exemplaque in eam rem se habere, vetus L. Postumi Megelli, qui interrex iis comitiis quae ipse habuisset consul cum C. Iunio Bubulco creatus esset, recens Q. Fabi, qui sibi continuari consulatum nisi id bono publico fieret profecto nunquam sisset), da cui peraltro risulta che - addirittura per lo stesso consolato - si avvertì il bisogno di invocare, oltre all’applicazione di quel plebiscito, anche il rilievo assunto da singoli casi precedenti (considerati separatamente): la vicenda di Fulvio potrebbe pertanto spiegarsi come una delle molte genericamente riconducibili alla prassi di quegli anni, sconvolta dalle urgenze belliche (cfr. in proposito supra, in questa stessa nota); ma a nostro avviso non può del tutto escludersi neppure l’ipotesi che in qualche modo (forse per effetto di un’interpretazione estensiva o a fortiori) il plebiscito del 217 fosse stato reso applicabile alla pretura: ciò, sia perché nella fonte sopra riportata il riferimento, propriamente, è ai consolari, quale Q. Fulvio Flacco in ogni caso era, e negli esempi che seguono (considerati ora, invece, in funzione applicativa o interpretativa del provvedimento) si fa pur sempre cenno di magistrati diversi dai consoli, come l’interré; sia perché il parallelismo fra l’episodio di Fabio e quello di Fulvio sembra essere, sulla base di una lettura complessiva delle fonti a nostra disposizione (cfr. Liv. 24,7,11-9,6), davvero molto stretto, essendo stati entrambi rieletti lo stesso anno, nella medesima circostanza elettorale (i comizi centuriati erano stati convocati, come si è detto, da Fabio, alla prima occasione utile, prima ancora di rientrare in città), nonostante l’obiezione in punto di diritto sollevata da Otacilio, in ragione della loro superiore esperienza, che li rendeva idonei a gestire quella situazione di grave emergenza, partendo l’uno per la guerra, rimanendo l’altro in città (si osservi anzi che il senato riaffida a Q. Fulvio Flacco la urbana provincia, eludendo di proposito ogni sortitio: sulla circostanza, v. per es. Mommsen, Staatsrecht cit., II, p. 209 nt. 2).

Riguardo poi alla dittatura, rivestita da Q. Fulvio Flacco nel 210, si rammenti che magister equitum, quell’anno, fu lo stesso pontefice massimo P. Licinio Crasso, che pur Fulvio non si era scelto, giacché gli venne imposto con delibera adottata dai concilia plebis: cfr. supra.

 

[110] Sulla figura di Q. Fulvio Flacco, in generale, si rinvia per es. a Münzer, s.v. Fulvius, n° 59, in RE 7,1 (1910), col. 244-245; Cassola, op. cit., p. 330 ss..

 

[111] Così Cassola, op. cit., p. 330 ss., ed Hahm, op. cit, p. 78 e nt. 18.

 

[112] Si fa qui riferimento, naturalmente, al tempo della cooptazione di Fulvio.

 

[113] Così Scullard, op. cit., p. 37-38. Sulla costituzione del partito claudiano-serviliano, intermedio fra le due principali fazioni contrapposte, v. in generale Schur, op. cit., p.  129-131; Scullard, op. cit., p. 78 ss., 277-278, autore che già in precedenza dicevamo come il più proficuo per l’indagine da noi condotta; Adam, op. cit., p. 176 nt. 4; mentre privi di riscontro, almeno in materia di politica religiosa, sono destinati a rivelarsi, a nostro avviso, gli orientamenti di coloro che, come Münzer, RAAF, p. 132 ss., od Haywood, Studies on Scipio Africanus, Westport, 1976 (rist. ediz. Baltimore, 1933), p. 56-58, ritengono che non vi sarebbe stata alcuna rottura, intorno al 203, fra gli Scipioni ed il gruppo dei Claudii-Servilii-Fulvii. V. anche Cassola, op. cit., p. 412-413, secondo il quale non sarebbe possibile una valutazione unitaria, nell’ambito del cosiddetto partito claudiano-serviliano; Develin, The Practice cit., p. 84 ss., il quale tende a negare persino l’esistenza di un partito siffatto.

 

[114] Cfr. Hahm, op. cit., p. 77-79.

 

[115] Liv. 25,2,1-2: Aliquot publici sacerdotes mortui eo anno sunt, L. Cornelius Lentulus pontifex maximus et C. Papirius C. filius Maso pontifex et P. Furius Philus augur et C. Papirius L. filius Maso decemvir sacrorum. In Lentuli locum M. Cornelius Cethegus, in Papirii Cn. Servilius Caepio pontifices suffecti sunt; augur creatus L. Quinctius Flamininus, decemvir sacrorum L. Cornelius Lentulus.

 

[116] P. Licinio Crasso, successore di P. Cornelio Lentulo Caudino alla carica di pontefice massimo, verrà eletto da un’assemblea di diciassette tribù l’anno successivo.

 

[117] Questa era infatti la prima incombenza, della quale bisognava farsi carico; l’unica per la quale valesse il principio dell’avvicendamento nell’ambito della stessa classe sociale di appartenenza.

 

[118] V. Val. Max. 1,1,4; Plut. Marc. 5,5. Dalle fonti qui riportate non risulta per la verità che si trattasse del flaminato di Giove, ma lo si può forse desumere dalla circostanza che per la vicenda affatto analoga di Claudio ciò sia espressamente ricordato da Liv. 26,23,8. Per la dottrina (anche a conferma della data dell’evento, per lo più identificata nel 223, o comunque in un anno compreso fra il 225 e il 222), v. per es.  Klose, Römische Priesterfasten, Breslau, 1910, p. 28-29; Broughton, op. cit., I, p. 232; Bleicken, Oberpontifex und Pontifikalkollegium, in Hermes 85 (1957), p. 360 nt. 4; Latte, Römische Religionsgeschichte, München, 1960, p. 403; Szemler, The Priests cit., p. 70, 105, ed in RE cit., col. 378; Bauman, op. cit., p. 98 nt. 39; Vanggaard, The Flamen. A Study in the History and Sociology of Roman Religion, Copenhagen, 1988, p. 61; Combès, in Valère-Maxime, Faits et dits mémorables, I, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1995, p. 288; Shackleton Bailey, in Valerius Maximus, Memorables Doings and Sayings, ed. Loeb, London-Cambridge, 2000, p. 18 nt. 16.

 

[119] V. in proposito Szemler, The Priests cit., p. 105; Vanggaard, op. cit., p. 61. Si rammenti peraltro che Cornelio Cetego, a distanza di pochi mesi dalla sua cooptazione, venne incaricato di presiedere le operazioni di voto per l’elezione del nuovo pontefice massimo.

 

[120] Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 273, 285, 305. Si osservi che Cetego, come Licinio Crasso, viene eletto alla censura pur non essendo consularis: per una riflessione in proposito si rinvia a quanto già detto supra, ove si fa tra l’altro espresso riferimento al caso della censura del 209; v. inoltre Münzer, s.v. Cornelius, n° 92, in RE 4 (1901), col. 1279, il quale rileva che anche il collega P. Sempronio Tuditano non era mai stato console; Cassola, op. cit., p. 422, che espressamente denota l’eccezionalità del caso. Sulle peculiarità del cursus honorum in questo periodo si veda, in generale, quanto più volte detto in precedenza.

 

[121] Significativa sul punto la testimonianza di Ennio (Ann. Vahlen³ 303-308), riportata da Cic. Brut. 15,57-59 (che appena prima aveva illustrato le doti retoriche di Q. Cecilio Metello): Quem vero exstet et de quo sit memoriae proditum eloquentem fuisse et ita esse habitum, primus est M. Cornelius Cethegus, cuius eloquentiae est auctor et idoneus quidem mea sententia Q. Ennius, praesertim cum et ipse eum audiverit et scribat de mortuo: ex quo nulla suspicio est amicitiae causa esse mentitum. Est igitur sic apud illum in nono ut opinor annali: ‘Additur orator Cornelius suaviloquenti ore Cethegus Marcus Tuditano conlega Marci filius’, et oratorem appellat et suaviloquentiam tribuit, quae nunc quidem non tam est in plerisque (latrant enim iam quidam oratores, non loquuntur), sed est ea laus eloquentiae certe maxima: ‘is dictust ollis popularibus olim, qui tum vivebant homines atque aevum agitabant flos delibatus populi’, probe vero; ut enim hominis decus ingenium, sic ingeni ipsius lumen est eloquentia, qua virum excellentem praeclare tum illi homines florem populi esse dixerunt ‘Suadaeque medulla’; cfr. Cic. Cato 14,50; Hor. epist. 2,2,117; Quint. inst. 2,15,4; 11,3,31; Gell. 12,2,3. V. anche Münzer, s.v. Cornelius, in RE cit., col. 1280; Scullard, op. cit., p. 70.

 

[122] V. Hahm, op. cit., p. 73, 79-81; cfr. Szemler, The Dual cit., p. 85. Le fonti non ci consentono tuttavia di formulare l’ipotesi che Scipione sia stato anche formalmente candidato alla successione di Lentulo, venendo inserito in una triade di nomi, conformemente ad una prassi che avremo modo di illustrare in seguito.

 

[123] V. Hahm, op. cit., p. 80; cfr. Cassola, op. cit., p. 422.

 

[124] V. Hahm, op. cit., p. 79-81. Cfr. supra, con particolare riferimento a quanto detto sulla figura di Fabio doppio sacerdote e leader religioso.

 

[125] Così, per lo più, in dottrina: v. per es. Scullard, op. cit., p. 60 nt. 1, 77, 82, 87, 97; Hahm, op. cit., p. 80-81; Briscoe, op. cit., p. 1082. Qualche incertezza sulla linea politica di Cetego esprimono invece Cassola, op. cit., p. 422; Bonnefond-Coudry, Le sénat républicain et les conflits de générations, in MEFRA 94 (1982), p. 206.

 

[126] Cfr. Liv. 41,21,8-9: Sacerdotes publici ea pestilentia mortui sunt, Cn. Servilius Caepio pontifex, pater praetoris, et Ti. Sempronius Ti. f. Longus decemvir sacrorum, et P. Aelius Paetus augur, et Ti. Sempronius Gracchus, et C. Mamilius Vitulus curio maximus,, et M. Sempronius Tuditanus pontifex. Pontifices suffecti sunt, C. Sulpicius Galba*** in locum Tuditani.

 

[127] Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 302, 310.

 

[128] Come del resto quello di Cetego a Lentulo Caudino: cfr. ancora Scullard, op. cit., p. 60 nt. 1.

 

[129] V. in particolare Scullard, op. cit., p. 35, 39; cfr. Schur, op. cit., p. 120 ss., 129-131.

 

[130] Come già si anticipava supra, i Servilii daranno vita coi Claudii ad un forte partito intermedio.

 

[131] V. Liv. 30,24,1-4; cfr. soprattutto Scullard, op. cit., p. 79, oltre a Schur, op. cit., p.  129. V. anche Münzer, s.v. Servilius (Caepio), n° 44, in RE 2 A 2 (1923), col. 1780; Cassola, op. cit., p. 411, 415-416, secondo cui Cn. Servilio Cepione, avverso all’Africano, avrebbe aderito alla linea dell'imperialismo estremista già sostenuta da Lentulo Caudino, differenziandosi forse in questo anche dai Servilii Gemini.

 

[132] V. Liv. 25,5,2-4. Il collegio pontificale, con ogni probabilità, non espresse altri candidati. Ciò essenzialmente per ragioni di ordine procedurale, giacché, come meglio cercheremo di illustrare in seguito, tre era forse il numero massimo. Bisogna comunque rilevare, avuto riguardo alla composizione del collegio nel 212, che forse altri tre pontefici avrebbero potuto, a nostro avviso, essere teoricamente presi in considerazione, o in forza del loro prestigio personale, come Fabio Massimo, o perché membri plebei più anziani, almeno d’età, rispetto a Crasso, come Pomponio Matone e Otacilio Crasso. Ma di fatto il primo - che oltretutto era membro del collegio da poco tempo, come del resto Fulvio - doveva già assolvere a troppe altre incombenze, tenuto conto del fatto che era augure e che veniva in quel periodo pressoché costantemente investito di incarichi magistratuali, con tutte le gravi preoccupazioni di carattere militare che  gliene derivavano (in via meramente ipotetica non sarebbe da escludere che sia stato Fabio stesso a rifiutare la candidatura, molto probabilmente offertagli); gli altri due, Pomponio e Otacilio - morti entrambi l'anno dopo - non erano forse, sul piano politico-personale, sufficientemente competitivi per poter aspirare alla  carica di primo sacerdote del culto romano. Cfr. in proposito Münzer, RAAF, p. 187; Szemler, The Priests cit., p. 106-107, ed in RE cit., col. 379. 

 

[133] Cfr. Münzer, RAAF, p. 187.

 

[134] Non esisteva ovviamente alcun formale divieto di cumulo fra la maggior carica magistratuale e la maggior carica sacerdotale, come d’altronde la candidatura stessa del nostro, in questo frangente, dimostra; ma non si può non osservare che in genere, per ragioni forse anche meramente pratiche (v. quanto detto sopra, nel testo, a proposito degli impegni militari di Fulvio), si cercava di evitare la nomina di un console in carica già come semplice membro del collegio, e quindi a maggior ragione  come pontefice massimo.

 

[135] Cfr. Münzer, RAAF, p. 187; Scullard, op. cit., p. 67; Szemler, The Priests cit., p. 106-107, ed in RE cit., col. 379; Bauman, op. cit., p. 94.

 

[136] Sulla fama di esperto giurista di Crasso e sull’incidenza che essa probabilmente ebbe nella scelta delle diciassette tribù, v. quanto già detto supra.

 

[137] Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 223 e 231; 226; 290. Riguardo al cursus honorum di T. Manlio Torquato, occorre ricordare, come già per Q. Fabio Massimo e Q. Fulvio Flacco, che non ci è possibile conoscere la data di altri incarichi magistratuali, eventualmente rivestiti prima dell’inizio della guerra annibalica; in particolare, non si ha notizia dell’anno in cui Manlio occupò la pretura.

 

[138] Così Szemler, The Priests cit., p. 105, particolarmente attento a questo problema. L’ingresso di Manlio nel collegio pontificale è certo precedente al 218, ché altrimenti Livio, all’inizio della sua terza decade, ce ne avrebbe dato notizia (ciò che vale, in generale, per tutti i pontefici: v. Hahm, op. cit., p. 74): cfr. per es. Münzer, s.v. Manlius (Torquatus), n° 81, in RE 14,1 (1928), col. 1208-1209, secondo cui nel 212 il nostro era pontefice già da molto tempo; Scullard, op. cit., p. 58 nt. 1, che pacificamente inserisce Manlio nel novero dei pontefici del 216; Broughton, op. cit., I, p. 319 nt. 4, secondo cui nel 212 egli era molto vecchio, essendo probabilmente divenuto pontefice in tempi assai risalenti; Szemler, in RE cit., col. 378, che si limita a ritenere la sua cooptazione precedente al 212, il primo anno per cui le fonti  attestino la sua dignità pontificale.

 

[139] Cfr. Liv. 22, 60-61, ed in particolare 22,60,5: T. Manlius Torquatus, priscae ac nimis durae, ut plerisque videbatur, severitatis, interrogatus sententiam ita locutus fertur…; cfr. Liv. 26,22,9-10.

 

[140] Sul punto, cfr. Cassola, op. cit., p. 421-423.

 

[141] V. Münzer, RAAF, p. 24-25, 60 nt. 1, 98-99, 186-187; Scullard, op. cit., p. 58; Cassola, op. cit., p. 423.

[142] Ciò lo differenziava da Q. Fulvio Flacco, la cui militanza all’interno del collegio era la più recente, ed in parte anche da P. Licinio Crasso, il quale però, nonostante la sua giovane età, doveva già aver molto affinato la sua preparazione in materia di ius pontificium (ciò che abbiamo già più volte rilevato).

 

[143] Cfr. Liv. 26,22,9-10. V. anche Münzer, RAAF, p. 186-187; Scullard, op. cit., p. 67; Szemler, in RE cit., col. 379; Bauman, op. cit., p. 94.

 

[144] Cfr. Szemler, The Priests cit., p. 106-107, ed in RE cit., col. 379.

 

[145] Questo certamente vale per Q. Fabio Massimo e per Q. Fulvio Flacco, probabilmente anche per T. Manlio Torquato, la cui carriera politica, anche a prescindere dal consolato, era stata comunque folgorante; fra i pontefici ancora da esaminare, ma certamente presenti nel collegio nell’anno 212, analoghe considerazioni forse potrebbero farsi per M’. Pomponio Matone. In dottrina non mancano coloro che attribuiscono particolare importanza a questo dato, anche in considerazione del fatto che nella narrazione liviana relativa alla approvazione della lex Ogulnia espresso è il riferimento ai consulares triumphalesque plebeios (Liv. 10,6,4-5): v. per es. Scullard, op. cit., p. 58 nt. 1; Szemler, The Priests cit., p. 67, 74-76, in RE cit., col. 379, e Priesthoods and Priestly Careers in Ancient Rome, in ANRW II,16,3 (1986), p. 2326 ss., il quale arriva a formulare l’ipotesi che l’essere consolari o l’appartenere ad una famiglia consolare fosse una sorta di prerequisito fissato dalla legge Ogulnia; Perelli, in Storie di Tito Livio (libri XXI-XXV), ed. Utet, Torino, 1979, p. 576 nt. 1; D’Ippolito, Das ius Flavianum und die lex Ogulnia, in ZSS 102 (1985), p. 122, e Giuristi e sapienti in Roma arcaica, Bari, 1986, p. 86-88, 96, il quale è sostanzialmente dello stesso avviso di Szemler. Ora, però, l’orientamento favorevole all’esistenza, nella legge Ogulnia, di un’apposita normativa in tal senso non ci pare francamente condivisibile: sia perché, nella ricostruzione che Livio fa di tutta la vicenda, sembra prevalere, come meglio si dirà, l’attenzione su dati di tipo meramente descrittivo, piuttosto che prescrittivo; sia ancora perché, come Szemler stesso ammette, si danno comunque eccezioni già per epoche precedenti a quella in cui si assisterà, come subito diremo nel testo, ad una vera e propria inversione di tendenza, senza che peraltro vi sia traccia nelle fonti di un provvedimento tramite il quale si avvertisse la necessità di riformare la legge.

 

[146] Si veda comunque anche quel che dicevamo supra, circa la necessità che si aveva, in quel periodo di gravi disfatte militari, di far ricorso al contributo di persone avvedute ed esperte.

 

[147] Ciò in riferimento non tanto, forse, a Q. Cecilio Metello, che era sì all’inizio della carriera, ma apparteneva pur sempre ad una delle più illustri famiglie pontificali, quanto piuttosto a M. Cornelio Cetego e a Cn. Servilio Cepione.

 

[148] Cfr. Hahm, op. cit., p. 82-84; Szemler, in RE cit., col. 379; Scheid, Le prêtre et le magistrat, in Des ordres à Rome, Paris, 1984, p. 256-258. Occorre infatti rilevare che, fra i pontefici cooptati dal 213 in poi, che prenderemo in considerazione in questo studio, tutti percorsero la carriera politica, fino ad arrivare al consolato, con le sole eccezioni dei due Sulpicii Galba, precocemente scomparsi, e di C. Sempronio Tuditano, che pur morì l’anno successivo alla sua pretura.

 

[149] Per una più ampia riflessione su questo tema, in generale, si rinvia all’interessante studio di Hahm, op. cit., p. 73 ss., il quale significativamente rileva (p. 74-75, 85) che, su un totale di venticinque pontefici per cui possiamo determinare con certezza la carriera, dal 218 al 167, ben venti furono cooptati prima di avere rivestito il consolato; cfr. Szemler, The Priests cit., p. 182 ss., secondo cui (p. 191) l’età media di cooptazione era destinata ad abbassarsi, col tempo, ai trent’anni circa; Scheid, op. cit., p. 248 ss., che pur richiamandosi, essenzialmente, alla ricostruzione di Szemler, tuttavia riesamina i dati disponibili dal punto di vista del rango sociale, senatorio o meno, occupato dai sacerdoti cooptati; Bergemann, op. cit., p. 32, 36. 

 

[150] Liv. 26,23,7-8: Sacerdotes publici aliquot eo anno demortui sunt novique suffecti: in locum M'. Aemilii Numidae decemvir sacrorum M. Aemilius Lepidus, in locum M’. Pomponii Mathonis pontificis C. Livius, in locum Sp. Carvilii Maximi auguris M. Servilius. T. Otacilius Crassus pontifex quia exacto anno mortuus erat, ideo nominatio in locum eius non est facta. C. Claudius flamen Dialis quod exta perperam dederat flamonio abiit. 

 

[151] La versione M., riportata dalle più importanti edizioni dell'opera (v. per es. Titi Livi ab urbe condita libri, III,1, ed. Teubner, Lipsiae, 1909, p. 140; Titi Livi ab urbe condita, IV, Oxonii, 1953; Livy, VII, ed. Loeb, London-Cambridge, 1958, p. 90; Weissenborn, Müller, op. cit., V, p. 67; Storie di Tito Livio (libri XXVI-XXX), ed. Utet, Torino, 1981, p. 108; Tite-Live, Histoire romaine, XVI, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1991, p. 47), è conforme alla tradizione testuale del passo, la quale non sembra essere di per sé controversa; ma ciò non toglie le forti perplessità che, sull’esattezza di essa, già a suo tempo esprimeva Bardt, op. cit., p. 11, pur discutendo la scelta di Mercklin, op. cit., p. 216, che disinvoltamente sostituiva senz’altro con M’. la versione del Puteanus. D’altronde, bisogna qui anticipare che anche in dottrina, ove pur si sono avanzate le varie ipotesi che ci accingiamo ad esaminare, domina senz’altro l’incertezza: v. in particolare Bardt, op. cit., p. 11, il quale, sebbene avverta che la scelta andrà fatta fra i tre, di cui subito diremo, nel testo, ed anzi precisi che occorrerà preliminarmente stabilire chi fosse l’augure-decemviro morto nel 204 (cfr. Liv. 29,38,7: certo non era lo stesso pretore del 204, che quell’anno appunto sopravvisse, e che non va preso in considerazione come pontefice), tuttavia poi non esprime alcuna preferenza in proposito; v. anche, per es., Münzer, RAAF , p. 161; Broughton, op. cit., I, p. 277 nt. 10.

 

[152] Ciò, ovviamente, dal momento che Livio, nella sua terza decade, non fa menzione  della sua cooptazione: v. Szemler, in RE cit., col. 377.

 

[153] Così Münzer, RAAF , p. 161; Scullard, op. cit., p. 58 nt. 1; Schulz, op. cit., p. 32. Ricordiamo che M. Pomponio Matone fu, oltre che console nel 231, anche pretore nel 217 e 216: cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 225, 244 e 249 (sulla continuazione della pretura cfr. supra).

 

[154] Così Mommsen, Forschungen cit., p. 83; Broughton, op. cit., I, p. 276, il quale, pur attribuendo qui erroneamente al nostro pontefice il prenome M., certo si riferisce a Manio, dal momento che comunque lo indica come il console del 233; Hahm, op. cit., p. 81; Szemler, The Dual cit., p. 74-75, The Priests cit., p. 73, ed in RE cit., col. 377.

L’ipotesi che il nostro pontefice sia M’. Pomponio Matone sembra anche a noi la più convincente delle tre. Ciò, anzitutto perché, come rileva un’ampia parte della dottrina (v. per es. Broughton, op. cit., I, p. 283; Gardner Moore, op. cit., p. 358 nt. 1; Cassola, op. cit., p. 339; François, in Tite-Live, Histoire romaine, XIX, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1994, p. 152), nel Marco console del 231 pare tendenzialmente da identificarsi il M. Pomponio morto nel 204 (cfr supra), che già oltretutto era augure e decemviro (cfr. peraltro quanto detto in precedenza, riguardo al particolare rilievo rivestito dal doppio sacerdozio in quest’epoca); inoltre perché, per un'epoca in cui difficilmente chi non era consolare veniva cooptato nel collegio pontificale (cfr. supra), piuttosto problematica sembra anche l'identificazione del nostro sacerdote con qualche altro M. (o M’.) Pomponio, esponente più giovane, o comunque meno illustre, della medesima famiglia. Dal duplice argomento a contrario, pur con margini residui di dubbio, discende appunto, come dicevamo, che l’ipotesi più probabile è quella di M’. Pomponio Matone, console del 233. Su questo personaggio, del cui residuo cursus honorum nulla peraltro si sa, v. per es. Broughton, op. cit., I, p. 224; Gundel, s.v. Pomponius, n° 17, in RE 21,2 (1952), col. 2330.

 

[155] V. la nota precedente.

 

[156] V. Münzer, RAAF , p. 161; Scullard, op. cit., p. 35 ss.; Cassola, op. cit., p. 385-386; Hahm, op. cit., p. 81.

 

[157] V. ancora Liv. 26,23,7-8, ove per la verità non si fa menzione del cognomen Salinatore; tuttavia l’identità del nostro pontefice è sicura, come può evincersi dalla fonte relativa alla morte (cfr. nota successiva), non ad altri riferibile che a lui, e come è unanimemente riconosciuto in dottrina (cfr. Bardt, op. cit., p. 11; Münzer, s.v. Livius (Salinator), n° 29, in RE 13,1 (1926), col. 888; Scullard, op. cit., p. 68, 181; Broughton, op. cit., I, p. 276, 282; Schulz, op. cit., p. 33; Szemler, The Priests cit., p. 109, ed in RE cit., col. 381).

 

[158] Cfr. Liv. 43,11,13: Sacerdotes intra eum annum mortui, L. Flaminius*** pontifices duo decesserunt, L. Furius Philus et C. Livius Salinator. In locum Furii T. Manlium Torquatum, in Livii M. Servilium pontifices legerunt. 

 

[159]  Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 316 e 353; 365.

 

[160] Marco Livio Salinatore: cfr. Bardt, op. cit., p. 11; Münzer, s.v. Livius (Salinator), in RE cit., col. 888; Scullard, op. cit., p. 126, 319; Szemler, in RE cit., col. 381.

 

[161] C. Livio era pressappoco coetaneo di Catone: cfr. Cic. Cato 3,7.

 

[162] Per le guerre in Oriente v. per es. Liv. 32,16,2ss.; 36,2,6;14; 36,42,8-43,2; 36,44,8-11; 37,2,10; 37,9,6-11; 37,12,5-6; 37,14,4-7; 37,16,1-14; 37,25,13; cfr. Pol. 21,11,12; App. Syr. 22-23; Iustin. 31,6,7; per le guerre contro i Galli v. per es. Liv. 35,5,8-10; 38,35,7-10. Per la dottrina v. ad es., per tutti, Münzer, s.v. Livius (Salinator), in RE cit., col. 888-890; Scullard, op. cit., p. 126-127, 138-139.

 

[163] Cfr. Scullard, op. cit., p. 123, 131 e nt. 1, 138-139; i Livii in generale erano legati al gruppo emiliano-scipioniano: v. Scullard, op. cit., p. 123; Cassola, op. cit., p. 408-410.

 

[164] V. ancora Liv. 26,23,8 .

 

[165] Ciò non risulta peraltro dal più volte ricordato Liv. 26,23,8, ove si fa menzione della sola carica di pontefice; tuttavia, da Liv. 27,6,15 (Sacerdotes Romani eo anno mortui aliquot suffectique. C. Servilius pontifex factus in locum T. Otacilii Crassi, Ti. Sempronius Ti. filius Longus augur factus in locum T. Otacilii Crassi. Decemvir item sacris faciundis in locum Ti. Sempronii C. filii Longi Ti. Sempronius Ti. filius Longus suffectus. M. Marcius rex sacrorum mortuus est et M. Aemilius Papus maximus curio; neque in eorum locum sacerdotes eo anno suffecti) si ricava che l’anno dopo un T. Otacilio Crasso venne sostituito sia come pontefice che come augure. E’ difficile negare valore alla coincidenza, in conformità, peraltro, ad un orientamento molto diffuso in dottrina: v. per es. Münzer, RAAF, p. 80-83, e s.v. Otacilius, n° 12, in RE 18,2 (1942), col. 1865; Scullard, op. cit., p. 49-50 nt. 6, che considera l’augurato di Otacilio probabile; Broughton, op. cit., I, p. 276, pur coi rilievi che seguiranno, in questa stessa nota; Lippold, op. cit., p. 171 nt. 395; Szemler, The Dual cit., p. 76, che lo inserisce senz’altro fra i doppi  sacerdoti, ed in RE cit., col. 377, ove prende atto dell’evidente testimonianza liviana; Hölkeskamp, Das plebiscitum Ogulnium de sacerdotibus, in Rheinisches Museum 131 (1988), p. 62. Ora, però, l’ipotesi che il doppio sacerdozio - segno di eccezionale distinzione, come dicevamo supra - fosse stato attribuito ad un personaggio privo di particolare prestigio, come T. Otacilio Crasso, che per ben due volte venne ritenuto inadatto a gerire la carica di console, ha sempre suscitato, in dottrina, anche perplessità, tanto che da taluni l’attestazione di Liv. 27,6,15 è stata considerata scarsamente attendibile: v. per es. Mommsen, Forschungen cit., p. 83-84 nt. 25, secondo il quale tutta la frase Ti. Sempronius Ti. filius Longus augur factus in locum T. Otacilii Crassi sarebbe da ritenersi frutto di un errore, dovendosi pertanto revocare in dubbio l’ingresso nel collegio augurale dello stesso Ti. Sempronio Longo; Bardt, op. cit., p. 19-20, il quale ipotizza che nella tradizione manoscritta del passo in esame si sia verificato un errore, consistente nella ripetizione delle parole relative a T. Otacilio Crasso, in luogo di quelle originarie, che invece forse indicavano C. Atilio Serrano, augure della cui morte appunto Livio non ci riferisce altrove (e per cui v. ad es. Liv. 22,35,2); Broughton, op. cit., I, p. 283 e 284 nt. 6, il quale, nell’elenco degli auguri del 210, quale possibile predecessore di Sempronio, inserisce, oltre al nome di Otacilio, anche quello di C. Atilio Serrano (cfr. lo stesso  Broughton, op. cit., III, Atlanta, 1986, p. 188-189, che pare addirittura aderire all’orientamento espresso nel frattempo da Badian, citato appena sotto); Müller Seidel, op. cit., p. 267; Weissenborn, Müller, op. cit., VI, p. 19-20 nt. 15, e Badian, Sulla’s Augurate, in Arethusa 1 (1968), p. 31-36, i quali sostengono una tesi analoga a quella di Mommsen; Jal, in Tite-Live, Histoire romaine, XVII, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1998, p. 12, 100 nt. 9, che accetta senz’altro la versione C. Atili Serrani. Non è nostra intenzione, qui, entrare pienamente nel merito di una disputa, che - oltretutto - ci porterebbe lontano dalla materia propriamente pontificale: ci limiteremo pertanto a dire che, sebbene l’obiezione relativa alla presunta inidoneità di Otacilio a rivestire un doppio sacerdozio appaia senz’altro ragionevole (anche sulla scorta di quanto già detto supra), tuttavia non si può trascurare l’esistenza di un dato testuale, la cui corruzione non è sicura (ché anzi nei codici il riferimento ad Otacilio Crasso è di per sé indubitabile: per tutti, v. ad es. Bardt, op. cit., p. 20 e nt. 1; Conway, Johnson, T. Livi ab urbe condita, IV, Oxonii, 1953; Jal, in Tite-Live, Histoire romaine, XVII, cit., p. 12), ed accogliere passivamente ricostruzioni fondate su dati testuali meramente ipotetici; per una replica alle critiche, in dottrina, v. ad es. Münzer, RAAF, p. 80-83, secondo cui la versione originaria sarebbe potuta essere eiusdem Otacilii; Szemler, The Dual cit., p. 76, con ampi rilievi sulle opinioni espresse dagli autori sopra ricordati.

 

[166] Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 244 e 259. Sull’iterazione della pretura, non rara in quel periodo, v. quanto abbiamo detto sopra.

 

[167] Cfr. Liv. 24,8,13-20. A seguito di ciò verrà rieletto console, per il 214, lo stesso Fabio Massimo, che, presiedendo le operazioni comiziali, non aveva accettato il voto della centuria prerogativa, favorevole ad Otacilio Crasso e ad Emilio Regillo, che era fra l’altro un flamine. Episodio del tutto analogo si sarebbe verificato nel 211, allorché l’elezione a console di Otacilio venne impedita da Manlio Torquato (cfr. Liv. 26,22,2-13), anche se è stato avanzato in dottrina qualche sospetto di duplicazione: per tutti, v. ad es. Münzer, RAAF, p. 75-76, e s.v. Otacilius, in RE cit., col. 1864-1865; Scullard, op. cit., p. 64-65; Müller Seidel, op. cit., p. 251 nt. 40; Gardner Moore, op. cit., p. 84 nt. 1; Lippold, op. cit., p. 179; Rilinger, op. cit., p. 189 e nt. 72; Develin, The Practice cit., 120, 160; Jal, in Tite-Live, Histoire romaine, XVI, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1991, p. 124 nt. 3.

 

[168] Cfr. Liv. 24,8,11; v. anche, per es., Münzer, s.v. Otacilius, in RE cit., col. 1863. Ne seguirono, come è evincibile in particolare da Liv. 24,9,l-2, le vibranti proteste dello stesso Otacilio, che forse non si aspettava l’opposizione di Fabio, da lui accusato di voler illegalmente continuare il consolato, e la ferma reazione del Temporeggiatore, che, avendo ancora con sé i littori, minacciò di sottoporre Otacilio ad esecuzione.

 

[169] Questa è, nonostante tutto, a nostro avviso, la più condivisibile fra le opinioni espresse in dottrina: v. per es. Münzer, RAAF, p. 74, 80; Scullard, op. cit., p. 44, 58 ss.; Müller Seidel, op. cit., p. 251 nt. 40, secondo la quale, benché talora, come in questo caso, considerazioni di ordine personale potessero prevalere sui legami di gruppo, l’esistenza di questi, fra Otacilio e Fabio, non può ritenersi dubbia, data anche la circostanza che con un matrimonio solitamente si siglava un’alleanza politica; Szemler, The Priests cit., p. 82 e nt. 4, 87; di avviso contrario, per es., Cassola, op. cit., p. 318-320, secondo cui Otacilio fu invece un avversario di Fabio, come quest’episodio dimostrerebbe, senza per questo aver necessariamente aderito al partito espansionista-mercantile scipioniano. L’orientamento da noi sostenuto, accolto fra l’altro dagli autori che possono essere considerati i più sensibili ai problemi che intendiamo trattare, non può essere messo in discussione solo sulla base del fatto che la querela di Otacilio contro Fabio fu dura ed animosa, potendosi senz’altro far dipendere ciò, a nostro avviso, proprio dalla grave delusione, che in Otacilio sarebbe stata provocata dall’apparente tradimento del suo leader, che per di più era lo zio della moglie, oltre che suo collega nel collegio pontificale. Bisogna poi ribadire che quella era un’epoca di gravissima emergenza bellica e che certe violazioni delle lealtà di parte potevano rendersi effettivamente necessarie per la salvaguardia della salvezza stessa dello stato (del resto le argomentazioni del Temporeggiatore, nel discorso che Livio gli fa pronunciare in 24,8, si ispirano tutte a questo intendimento). Occorre infine rammentare che, in ordine alle scelte di politica religiosa, le sole che propriamente formino oggetto del nostro studio, l’importanza delle solidarietà di parte, connesse alla comune appartenenza gentilizia o familiare, è destinata ad essere pressoché costantemente confermata nel prosieguo del nostro lavoro (la stessa cooptazione di Fabio nel collegio pontificale, in un’epoca in cui già Otacilio ne faceva parte, potrebbe essere imputata, come dicevamo supra, alla collaborazione di questi).

 

[170] Di ciò potremmo persuaderci anche sulla base della circostanza che forse, nonostante la testimonianza di Liv. 26,23,8, la morte propriamente non avvenne allo spirare dell’anno, ma un po’ prima (come d’altronde risulta da Liv. 26,23,2, ove si riferisce che di essa si seppe durante lo svolgimento dei comizi per l’elezione dei pretori: cfr. in proposito Weissenborn, Müller, op. cit., V, p. 67 nt. 8); inoltre in Liv. 27,6,15-16 potrebbe essere considerato piuttosto indicativo il fatto che la notizia della sostituzione di Otacilio venga riportata non preliminarmente e a parte, ma insieme a quella di altri sacerdoti, che certo erano morti  in seguito, nel corso di tutto l’anno successivo (eo anno; cfr. Weissenborn, Müller, op. cit., VI, p. 19 nt. 15, che per il nostro pontefice parlano di inesattezza di Livio), e forse anche il fatto che al termine del passo si faccia riferimento a casi ulteriori di mancata sostituzione di sacerdoti, pur non defunti alla fine dell’anno 210. Infine la circostanza che, nell’ambito dei collegi sacerdotali, per qualche tempo rimanesse vacante un posto non rappresentava forse un evento eccezionale: cfr. ad es. Liv. 10,6,7; 33,42,6 e 33,44,3; v. poi, per la dottrina, ad es. Lange, Römische Alterthümer³, I, Berlin, 1876, p. 335; Mommsen, Staatsrecht cit., II, p. 21-22 nt. 6; Wissowa, s.v. Augures, in  RE 2 (1896), col. 2317; De Sanctis, op. cit., II, Firenze, 1907, p. 223; Siber, s.v. Plebs, in RE 21(1951), col. 156, e Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung, Lahr, 1952, p. 60; Bleicken, op. cit., p. 364 nt. 3; Hölkeskamp, op. cit., p. 61 nt. 61.

 

[171] Sul punto cfr. Münzer, RAAF, p. 80.

 

[172] V. Liv. 27,6,15-16.

 

[173] Nel passo sopra citato non si fa per la verità menzione del cognomen Gemino (come del resto in Liv. 40,37,2; 40,42,8); tuttavia l’identità del nostro pontefice è sicura, come può evincersi sia dalla fonte relativa alla sua nomina a pontefice massimo (Liv. 39,46,1-2), sia da quella relativa alla sua morte, non ad altri riferibili se non a lui, che oltretutto era in quell’epoca, all’interno del collegio, l’unico Servilio il cui praenomen fosse Caio (Cneo era infatti quello di Cepione, la cui morte è fra l’altro certamente databile al 174: cfr. supra). D’altronde anche in dottrina nessuno solleva perplessità in proposito: v. per es. Bardt, op. cit., p. 12; Münzer, RAAF, p. 138-140, 147; Scullard, op. cit., p. 68, 88, 166-167, 180; Broughton, op. cit., I, p. 281-282; Schulz, op. cit., p. 33; Szemler, The Priests cit., p. 108, ed in RE cit., col. 380; cfr. anzi, sul punto, le osservazioni di Aymard, Liviana. À propos des Servilii Gemini, in REA 45 (1943), p. 215 nt. 3, 216 nt. 4, il quale peraltro precisa che, riguardo all’edilità plebea di Cecilio Metello, la tradizione manoscritta di Livio presenta qualche oscurità.

 

[174] Ciò è ricavabile da Liv. 40,42,11-12, ove si dà notizia della sua morte e della sua sostituzione sia come pontefice che come decemviro; cfr. Münzer, s.v. Servilius (Geminus), n° 60, in RE 2 A (1923), col. 1794, e RAAF, p. 138-140; Broughton, op. cit., I, p. 390; Szemler, The Dual cit., p. 74, e in RE cit., col. 380-381.

 

[175] La sua cooptazione in data precedente, anziché successiva, al 210, sebbene non espressamente attestata nelle fonti, è da considerarsi altamente probabile: v. in proposito  i condivisibili rilievi di Münzer, RAAF, p. 139-140, e di Szemler, in RE cit., col. 380-381, secondo cui sarebbe stato altrimenti inusuale il fatto che il fratello minore Marco, augure dal 211, fosse stato cooptato per primo in un collegio sacerdotale, a preferenza del maggiore; cfr. Aymard, op. cit., p. 202 e nt. 4; Zamorani, Plebe, genti, esercito.Una ipotesi sulla storia di Roma (509-339 a.C.), Milano, 1987, p. 8; Feig Vishnia, The transitio ad plebem of C. Servilius Geminus, in ZPE 114 (1996), p. 298. Riguardo al termine del 218, si tenga pure presente, anche per il decemvirato, quanto in generale dicevamo supra, a proposito dei pontefici, di cui Livio, dall’inizio della sua terza decade, non abbia fatto menzione (così, nel caso specifico, lo stesso Münzer, RAAF, p. 139-140); ma con l’ulteriore avvertenza che l’autore patavino non riferisce degli avvicendamenti all’interno del collegio decemvirale con la stessa puntualità con cui riferisce, invece, di quelli all’interno del collegio pontificale e augurale (cautela, questa, condivisa nel nostro caso da Aymard, op. cit., p. 202 e nt. 4, che pur si esprime sui sacerdozi in generale, non in particolare sui decemviri): in proposito, v. Hahm, op. cit., p. 74 e nt. 2; v. anche gli elenchi dei sacerdoti redatti da Mommsen, Forschungen cit., p. 84-85, e Szemler, The Priests cit., p. 156 ss., 186-189, da cui è agevolmente evincibile questo dato. 

 

[176] Cfr. Liv. 40,42,11-12: Exitu anni et C. Servilius Geminus pontifex maximus decessit: idem decemvir sacrorum fuit. Pontifex in locum eius a collegio cooptatus est Q. Fulvius Flaccus: at pontifex maximus M. Aemilius Lepidus, cum multi clari viri petissent; et decemvir sacrorum Q. Marcius Philippus in eiusdem locum est cooptatus.  

 

[177] V. Liv. 39,46,1-2.

 

[178] Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 298, 310, 316.

 

[179] Non è facile ricostruire le vicende della famiglia dei Gemini nell'ambito della gens Servilia: lo faremo, qui, avvalendoci del contributo offerto da alcuni fra gli studiosi che più hanno approfondito l’argomento, quali ad es. Münzer, RAAF, p. 136 ss. (che traccia anche un albero genealogico), Aymard, op. cit., in REA 45 (1943), p. 199 ss., e 46 (1944), p. 237 ss., e Feig Vishnia, op. cit., p. 289 ss. Verso la metà del III secolo furono consoli due Servilii patrizi: Cn. Cepione nel 253 (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 211) e P. Gemino, suo cugino, nel 252 e nel 248 (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 212, 215). Il nipote del primo sarà pontefice dal 213 e console patrizio del 203, mentre il nipote del secondo, ossia il nostro pontefice, sarà tribuno della plebe verso il 212 (cfr. Münzer, RAAF, p. 140-141, e s.v. Servilius (Geminus), in RE cit., col. 1792; Zamorani, op. cit., p. 2, 9-11; forse nel 211 per Broughton, op. cit., I, p. 273, e Jal, in Tite-Live, Histoire romaine, XVII, cit., p. 112 nt. 6; v. anche Aymard, op. cit., in REA 45 (1943), p. 200 nt. 2, e Feig Vishnia, op. cit., p. 289 nt. 3, che appaiono scettici sulla possibilità di identificare con certezza la data) e console plebeo a fianco proprio di Cepione nel 203, quando fra l'altro liberò dalla prigionia dei Boi il padre Caio (Liv. 30,19,6-7; cfr. Pol. 3,40,9-10), pretore appena prima del 218 (cfr. Münzer, RAAF, p. 136 ss., che più esattamente identifica l’anno nel 220; Aymard, op. cit., in REA 45 (1943), p. 201; Broughton, op. cit., II, New-York, 1952, p. 619; Zamorani, op. cit., p. 3), fratello del Cneo console nel 217 (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 242) e ritenuto morto fin da allora, quando fu catturato. Anche Marco, fratello minore del nostro e augure dal 211 (cfr. Liv. 26,23,8), figura come console plebeo nel 202 (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 315). Che cos'era successo tra il 252 e il 211? Certo qualcuno dei Gemini aveva effettuato la transitio ad plebem, ma a questo proposito non c'è accordo tra gli studiosi: alcuni la attribuiscono al padre, prima della sua prigionia (v. per es. Münzer, RAAF, p. 136 ss., e s.v. Servilius (Geminus), in RE cit., col. 1792 ss.; Aymard, op. cit., in REA 45 (1943), p. 199 ss., part.te p. 205-208; Szemler, The Priests cit., p. 108-109, e in RE cit., col. 380-381; Develin, A Peculiar Restriction on Candidacy for Plebeian Office, in Antichton 15 (1981), p. 111; Zamorani, op. cit., p. 1 ss., part.te p. 6-8, 14); altri allo stesso Caio e a suo fratello Marco (v. per es. Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 487 nt. 2; Scullard, op. cit., p. 276-277; Gardner Moore, op. cit., p. 301 nt. 1; Feig Vishnia, op. cit., p. 289 ss.). La questione, dal nostro punto di vista, non è priva di rilievo: se infatti, per ipotesi, fosse stato lo stesso C. Servilio ad effettuare la transitio, ci troveremmo di fronte al primo caso di pontefice, anzi pontefice massimo, che abbia volutamente rinunciato, nel corso della propria vita, a quel patriziato che in un passato non remoto era stato requisito essenziale per l’accesso stesso ai più importanti collegi sacerdotali, e quindi all’amministrazione dei sacra. Il problema - che, allo stato delle fonti, non pare di facile soluzione - dovrà essere affrontato tenendo conto di altre due testimonianze liviane: anzitutto di 27,21,9-10, in cui si riferisce della contestata elezione di C. Servilio a tribuno della plebe, ed ora nel 209 ad edile plebeo (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 286), poiché nel corso di quello stesso anno si era saputo che il padre era vivo, e si presumeva pertanto una sua disapprovazione; in secondo luogo di 30,19,6-9, in cui si dà notizia della delibera popolare con cui si tenne indenne Caio dall’aver occupato cariche plebee in violazione di una legge allora vigente, che vietava di farlo quando il padre ne avesse occupate di curuli (quale era, nel nostro caso, la pretura). Ora, senza voler qui entrare nel merito dei gravi ed assai più ampi problemi che, sul piano del diritto costituzionale, i due citati passi liviani sollevano (e per lo studio dei quali si rinvia per es. a Mommsen, Staatsrecht cit., I, p. 487 nt. 2; Münzer, RAAF, p. 136 ss., e s.v. Servilius (Geminus), in RE cit., col. 1792 ss.; De Sanctis, op. cit., IV,1, p. 538; Aymard, op. cit., in REA 45 (1943), p. 199 ss.; Siber, in RE cit., col. 126 ss.; Develin, A Peculiar cit., p. 111 ss.; Zamorani, op. cit., p. 1 ss.), ci limitiamo a rilevare come, dal punto di vista sacrale, l’accoglimento della tesi, secondo cui la transitio ad plebem sarebbe da attribuirsi allo stesso Caio, risulti piuttosto difficoltoso. Se infatti, come sarebbe in tal caso inevitabile, dovessimo collocare la transitio in data successiva alla prigionia del padre, ci troveremmo innanzi tutto nella necessità di posticipare di qualche tempo il termine post quem della cooptazione del nostro all’interno del collegio decemvirale, ove egli ebbe un posto sicuramente plebeo (cfr. supra), e di avvicinarlo assai discutibilmente non solo all’anno in cui Caio stesso divenne poi pontefice (a distanza di poco, oltretutto, dalla cooptazione di un Servilio patrizio: cfr. supra), ma anche a quello, appena precedente, in cui il fratello Marco divenne augure plebeo. Bisognerebbe insomma ipotizzare l’evento - forse di per sé non impossibile, ma certo estremo e sorprendente - di una transitio duplice e recente, destinata a sortire effetti immediatamente benefici sulla carriera di ambedue, in uno dei pochi ambiti, quello sacerdotale, in cui la distinzione quanto meno formale fra patrizi e plebei residualmente contava ancora molto (v., a sostegno delle argomentazioni da noi condotte, Münzer, RAAF, p. 136 ss., il quale, contrariamente ad altri studiosi, non trascura le implicazioni di carattere religioso della vicenda familiare in esame). Ora, di un simile scenario, nel quale col passar del tempo si collocherebbe oltretutto l’elezione di C. Servilio Gemino a capo supremo del culto romano, non si ha conferma in altre fonti, dal momento che, nella vicenda riferita da Liv. 27,21,9-10 e 30,19,6-9, la questione propriamente verte sulla legittimità dell’assunzione di cariche plebee quando il padre ne avesse rivestite di curuli, senza che si faccia alcun riferimento espresso né ad una transitio ad plebem - della quale a quel punto stupirebbe il silenzio, se vi fosse stata - né ad altro che fuoriesca dall’ambito circoscritto dalla legge, quale per es. sarebbe la stessa cooptazione in un collegio sacerdotale. 

 

[180] C. Servilio Gemino, come già Q. Cecilio Metello, fu edile, rispettivamente plebeo e curule, per due anni consecutivi, il 209 ed il 208 (cfr. ancora Broughton, op. cit., I, p. 286 e 291).

 

[181] Cfr. soprattutto Scullard, op. cit., p. 69; v. anche Schur, op. cit., p. 129-130.

 

[182] Riguardo in particolare a C. Servilio Gemino, v. oltre a Schur, op. cit., p. 130-131, Scullard, op. cit., p. 78 ss., e Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 638-639 nt. 5, favorevoli alla rottura dell’alleanza con Scipione, Münzer, RAAF, p. 133 ss., spec.te p. 143 ss., e Haywood,  op. cit., p. 56-58, favorevoli al protrarsi di questa stessa alleanza; v. anche Cassola, op. cit., p. 412-413, che aderisce a questo secondo orientamento, ma valuta Gemino a prescindere dagli altri membri della sua gens.

 

[183] V. Liv. 30,26,7-10: Eodem anno Q. Fabius Maximus moritur, exactae aetatis si quidem verum est augurem duos et sexaginta annos fuisse, quod quidam auctores sunt. Vir certe fuit dignus tanto cognomine vel si novum ab eo inciperet. Superavit paternos honores, avitos aequavit. Pluribus victoriis et maioribus proeliis avus insignis Rullus; sed omnia aequare unus hostis Hannibal potest. Cautior tamen quam promptior hic habitus; et sicut dubites utrum ingenio cunctator fuerit an quia ita bello proprie quod tum gerebatur aptum erat, sic nihil certius est quam unum hominem nobis cunctando rem restituisse, sicut Ennius ait. Augur in locum eius inauguratus Q. Fabius Maximus filius: in eiusdem locum pontifex - nam duo sacerdotia habuit - Ser. Sulpicius Galba. Riguardo alla citazione di Ennio, che era divenuta proverbiale, v. Ann. Vahlen³ 370; cfr. Cic. Cato 4,10; off. 1,24,84; Virg. Aen. 6,845-846.

 

[184] Oltre al passo riportato alla nota precedente, v. anche Plin. nat. 7,48,156.

 

[185] La sua cooptazione risaliva all’anno della battaglia di Canne.

 

[186] Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 286.

 

[187] Cfr. Liv. 29,11,3.

 

[188] Cfr. Münzer, s.v. Sulpicius (Galba), n° 56, in RE 4 A 1 (1931), col. 753 (ove figura un albero genealogico), 759; Scullard, op. cit., p. 88 nt. 3; Hahm, op. cit., p. 83 e nt. 35-36; Briscoe, A Commentary on Livy Books XXXI-XXXIII, Oxford, 1973, p. 180-181; Mineo, in Tite-Live, Histoire romaine, XXII, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 2003, p. 71 nt. 69.

 

[189] Cfr. Schlag, op. cit., p. 150-151; Szemler, The Priests cit., p. 110.

 

[190] Cfr. Scullard, op. cit., p. 86-88, part.te p. 87-88 nt. 3; Schlag, op. cit., p. 150-151; Bauman, op. cit., p. 108.

 

[191] Liv. 30,39,6: T. Manlius Torquatus pontifex eo anno mortuus; in locum eius suffectus C. Sulpicius Galba.

 

[192] Cfr. Scullard, op. cit., p. 88 nt. 3; Broughton, op. cit., I, p. 273; per Bardt, op. cit., p. 12 è altrimenti sconosciuto.

 

[193] Secondo Münzer, s.v. Sulpicius (Galba), n° 49, in RE 4 A 1 (1931), col. 754 (ove figura anche un albero genealogico), ed Hahm, op. cit., p. 83 e nt. 35, potrebbe essere il figlio di Publio Sulpicio Galba ed il nipote del pontefice Servio, fratello dello stesso Publio; Briscoe, A Commentary cit., p. 181, e Mineo, op. cit., p. 71 nt. 69, invece, non escludono l’ipotesi che anch’egli potesse essere fratello di Publio.

 

[194] Cfr. supra; v. anche Schlag, op. cit., p. 150-151; Szemler, The Priests cit., p. 110-111, ed in RE cit., col. 381.

 

[195] Liv. 32,7,15: Ser. et C. Sulpicii Galbae pontifices eo anno mortui sunt: in eorum locum M. Aemilius Lepidus et Cn. Cornelius Scipio pontifices suffecti sunt. Qualche errore nella tradizione testuale del passo, nella quale risultava in particolare omesso il prenome “C.” (e per la quale v. ad es. Briscoe, A Commentary cit., p. 181; Sage, in Livy, IX, ed. Loeb, London-Cambridge, 1953, p. 172 nt. 2), non insinua alcun dubbio sull’identità del nostro pontefice, che è confermata da Liv. 30,39,6 e, come tale, accettata da tutta la dottrina da noi ricordata in queste note.

 

[196] Cfr. per es Scullard, op. cit., p. 93-94 nt. 6; Briscoe, Livy cit., p. 1086; Bauman, op. cit., p. 108.

 

[197] Per la verità in Liv. 32,7,15 non si specifica esattamente, al contrario di quel che di solito accade, chi subentri a chi. Ma - anche sulla base dell’unico caso analogo rinvenibile nelle fonti (Liv. 22,35,1-2, a proposito degli avvicendamenti del 216, ove senz’altro ci aiuta constatare che dei tre pontefici rispettivamente sostituiti e sostituti l’unico patrizio è sempre citato per secondo) - possiamo ragionevolmente affermare che M. Emilio Lepido subentra al primo dei due Sulpicii Galba di cui Livio ricorda la scomparsa. Cfr. Bardt, op. cit., p. 10-11, e Szemler, in RE cit., col. 381.

 

[198] V. Liv. 40,42,11-12.

 

[199] Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 352; 367 e 401; 392.

 

[200] V. ancora Broughton, op. cit., I, risp.te p. 392, 404, 424, 439, 446, 449. Non stupisca il fatto che M. Emilio Lepido sia stato nominato princeps senatus, per la prima volta, nello stesso anno in cui occupò la censura. Sebbene infatti, sulla base di un’antica consuetudine, princeps senatus fosse per lo più designato il censorius patrizio più anziano (cfr. per es. in dottrina, a conferma di questo dato, peraltro assai  ampiamente condiviso, Mommsen, Über den princeps senatus, in Rheinisches Museum 19 (1864), p. 455-457, e Staatsrecht cit., III, 1888, p. 969 ss.; Willems, Le Sénat de la république romaine, I, Louvain-Paris, 1878, p. 111; Suolahti, Princeps senatus, in Arctos 7 (1972), p. 207-208; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 656 nt. 4; Bonnefond-Coudry, Le princeps senatus: vie et mort d’une institution républicaine, in MEFRA 105 (1993), p. 105 ss.), non erano tuttavia rari i casi in cui i censori, o il censore al quale per sorte spettava la lectio senatus, rivendicando la propria libertà di scelta (per lo studio di questa importante questione giuridica v. soprattutto Liv. 27,11,9-12; Plut. Aem. 38,8-9; cfr. per es. Willems, op. cit., p. 112 e nt. 4, 115-116, il quale risolve in senso tendenzialmente negativo il problema del carattere più o meno vincolante, nei confronti dei censori, di quel mos risalente; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 656 nt. 4, secondo cui la scelta divenne libera a far data dalla vicenda descritta da Livio; Bonnefond-Coudry, Le princeps cit., p. 105 ss., per il quale a partire da quel momento il criterio dell’anzianità fu effettivamente abbandonato, ma la scelta dei censori non divenne per questo arbitraria), nominavano persone anche diverse, in considerazione della loro particolare autorevolezza; e fra queste, eventualmente, anche il collega in carica (mentre casi veri e propri di autonomina, intesa come disposta dal censore cui specificamente spettava la scelta, e non dal collegio magistratuale come tale, non risultano attestati nelle fonti, almeno per le ipotesi da noi prese in esame, dovendosi pertanto rivedere le osservazioni, per es., di Mommsen, Forschungen cit., p. 93-94, e Staatsrecht cit., III, p. 970 nt. 2, Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 656 nt. 5, e Bonnefond-Coudry, Le princeps cit., p. 111 nt. 31, 113, alla luce di questa precisazione). A titolo di esempio, si considerino i casi di Q. Fabio Massimo (censore nel 230, preferito a T. Manlio Torquato, censore nel 231, nella lectio del 209; v. Liv. 27,11,9-12; v. anche per es. Willems, op. cit., p. 112 e nt. 4, il quale in particolare sottolinea il rilievo assunto dalla contrapposizione fra i due censori, di cui uno era favorevole al rispetto della tradizione, mentre l’altro, cui per sorte spettava la scelta, intendeva agire liberamente; Suohlati, Princeps cit., p. 208), di P. Cornelio Scipione Africano (il primo ad esser nominato princeps dal collega, nel 199, e poi confermato cinque anni dopo: v. Liv. 34,44,4; v. anche per es. Mommsen, Forschungen cit., p. 93-94, e Staatsrecht cit., III, p. 970 nt. 2; Willems, op. cit., p. 115; Broughton, op. cit., I, p. 327 e 343; Sage, in Livy, IX, cit., p. 530 nt. 4; Suohlati, Princeps cit., p. 208, 214; Weissenborn, Müller, op. cit., VII, p. 156 nt. 4; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 656 nt. 5; Bonnefond-Coudry, Le princeps cit., p. 111 nt. 31, 113; Adam, op. cit., p. 186 nt. 3), di L. Valerio Flacco (nominato princeps nel 184 dall’amico Catone, collega nella censura: v. Liv. 39,52,1-2; Plut. Cat. ma. 17,1; v. anche per es. Mommsen, Forschungen cit., p. 93-94; Willems, op. cit., p. 115; Broughton, op. cit., I, p. 375; Suohlati, Princeps cit., p. 208 nt. 8, 214; Weissenborn, Müller, op. cit., IX, p. 113 nt. 1; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 656 nt. 4; Gouillart, in Tite-Live, Histoire romaine, XXX, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1986, p. 127 nt. 1; Bonnefond-Coudry, Le princeps cit., p. 111 nt. 31, 112), oltre naturalmente a quello, qui in esame, di M. Emilio Lepido (nominato dal collega censore, ed ex-avversario politico, M. Fulvio Nobiliore: v. Liv. 40,51,1; v. anche per es. Mommsen, Forschungen cit., p. 93-94; Willems, op. cit., p. 115; Broughton, op. cit., I, p. 392; Sage, Schlesinger, in Livy, XII, ed. Loeb, London-Cambridge, 1957, p. 156 nt. 2; Suohlati, Princeps cit., p. 208 nt. 8, 214; Gouillart,  op. cit., p. 127 nt. 1; Bonnefond-Coudry, Le princeps cit., p. 111 nt. 31). E’ comunque significativo rilevare che, fra i principes senatus, molti erano pontefici, se non addirittura pontefici massimi (v. anche supra, riguardo a Cornelio Lentulo Caudino): ciò probabilmente perché nelle decisioni dei censori sulla composizione del senato, su cui incidevano considerazioni di ordine morale, la dignità sacerdotale di cui taluno fosse eventualmente investito svolgeva un ruolo importante; pur in un’epoca in cui tutto cominciava a prestarsi a strumentalizzazioni di ordine politico, come, relativamente al princeps senatus, risulta particolarmente facile osservare nei casi di nomina da parte del censore collega, ed in particolare in quelli di L. Valerio Flacco e M. Emilio Lepido, di cui si è detto appena sopra. Per la dottrina, v. in particolare Bonnefond-Coudry, Le princeps cit., p. 105 ss., che svolge argomentazioni sostanzialmente analoghe alle nostre, benché non faccia menzione della carica di pontefice, ed insista invece su quella di censore in carica, di per sé già siognificativamente garante del prestigio della compagine senatoria.

 

[201] Cfr. Liv. 37,43,1: Praeerat castris M. Aemilius tribunus militum, M. Lepidi filius, qui post paucos annos pontifex maximus factus est. Questa testimonianza di Livio, stimata attendibile da Münzer, RAAF, p. 172, è interessante perché offre ulteriori spunti di indagine sulla prosopografia del futuro pontefice massimo. Se è vero che M. Emilio Lepido aveva, nel 190, un figlio già tribuno dei soldati, è per l'appunto calcolabile che la sua data di nascita non può che essere anteriore al 227 (v. Rich, Declaring War in the Roman Republic in the Period of Transmarine Expansion, Bruxelles, 1976, p. 129; Briscoe, A Commentary on Livy Books XXXIV-XXXVII, Oxford, 1981, p. 355-356; cfr. Münzer, RAAF, p. 171, che la colloca intorno al 230): ai tempi della sua ambasceria ad Abido, nel 200, da Filippo V, doveva essere dunque ancora giovane (certo il più giovane fra i legati, come attesta Liv. 31,18,1), ma non giovanissimo, come invece potrebbe evincersi da Pol. 16,34,1, volendo interpretare l’espressione tîn `Rwma…wn M£rkoj A„m…lioj Ð neètatoj nel senso pregnante del termine, e non riferito ai soli legati (cfr. per es. Cassola, op. cit., p. 407 nt. 8). Si tratta, con ogni probabilità, di un'inesattezza, o di un eccesso retorico, dello storico greco, intenzionato a rimarcare il coraggio che poi Emilio dimostrò durante l’ambasceria (cfr. per es. Foulon, Weil, Cauderlier, in Polybe, Histoires, X, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1995, p. 134 nt. 1), mentre l’attestazione di Livio pare degna di maggior fiducia: ben difficilmente infatti l’espressione M. Lepidi filius potrà considerarsi insiticia, visto che il M. Emilio in questione non è in alcun modo identificabile con lo stesso futuro pontefice massimo (che allora si trovava a Roma a curare la campagna  elettorale  per  il consolato dell'anno successivo: Liv. 37,47,6-7; v. anche Briscoe, A Commentary cit., 1981, p. 356), e d'altra parte sembra inverosimile che Livio abbia scambiato per il figlio di M. Emilio Lepido qualche altro suo parente con lo stesso nome.

 

[202] V. gli alberi genealogici della famiglia, ricostruiti da Münzer, RAAF, p. 179, e da Scullard, op. cit., p. 310; v. anche Cassola, op. cit., p. 378; Szemler, in RE cit., col. 381; Allely, Les Aemilii Lepidi et l’approvisionnement en blé de Rome, in REA 102 (2000), p. 31 nt. 16. Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 225.

 

[203] V. per es. Klebs, s.v. Aemilius, n° 68, in RE 1,1 (1894), col. 552; Münzer, RAAF, p. 179 (albero genealogico); Scullard, op. cit., p. 310 (albero genealogico); Szemler, The Priests cit., p. 111 nt. 4, ed in RE cit., col. 381-382, il quale, pur valutando ogni possibile ipotesi, pare tendenzialmente propendere per quella sopra riportata; Allely, op. cit., p. 31. Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 238.

 

[204] Cfr. Liv. 31,2,3-4;18,1; v. anche, per es., Klebs, in RE cit., col. 553; Scullard, op. cit., p. 94; Brizzi, Problemi cisalpini e politica mediterranea nell’azione di M. Emilio Lepido: la creazione della via Emilia, in Studi romagnoli 30 (1979), p. 383; Gaggiotti, Atrium regium-basilica (Aemilia): una insospettata continuità storica e una chiave ideologica per la soluzione del problema dell’origine della basilica, in ARID 14 (1985), p. 67 ss.; Develin, The Practice cit., p. 266. Non possiamo qui approfondire la questione, assai discussa in dottrina, relativa alla tutela che M. Emilio Lepido avrebbe esercitato nei confronti del giovane re Tolomeo: ci limitiamo pertanto a rinviare, in questa sede, ancora per es. a Gaggiotti, op. cit., p. 67 ss.; Allely, op. cit., p. 32-33, con le fonti e la letteratura da essi richiamate.

 

[205] Liv. 31,18,1-4; Pol. 16,34,1-7; v. anche Klebs, in RE cit., col. 553; Scullard, op. cit., p. 94, 237 nt. 3; Cassola, op. cit., p. 407 nt. 8; Gaggiotti, op. cit., p. 69-70; Brizzi, op. cit., p. 383; Mineo, op. cit., p. 71 nt. 70.

 

[206] Del resto più volte, nel corso di questo stesso studio, abbiamo definito “emiliano-scipioniano” il partito dei Cornelii. V. ancora, comunque, soprattutto Scullard, op. cit., p. 39 ss.; cfr. per es. Münzer, RAAF, p. 102, 163, anche in ordine alla particolare frequenza dei matrimoni fra membri della gens Aemilia e della  gens Cornelia.

 

[207] Sull’appartenenza di Emilio ad ambienti filoscipioniani, e perciò ostili alla fazione contrapposta, v. soprattutto Scullard, op. cit., p. 94, 120, 124; Briscoe, Livy cit., p. 1083.

 

[208] V. Liv. 37,47,7 e 38,35,1. Cfr. per es. Münzer, RAAF, p. 203; Scullard, op. cit., p. 135, 138; Develin, The Practice cit., p. 167-168; v. anche supra, sull’amicitia e inimicitia, in generale, fra uomini pubblici romani.

 

[209] Su entrambe queste imprese v. Liv. 39,2,7-11; cfr. per es. Klebs, in RE cit., col. 552-553; Scullard, op. cit., p. 141; Cassola, op. cit., p. 278; Brizzi, op. cit., p. 381 ss.; Gaggiotti, op. cit., p. 67; Develin, The Practice cit., 193, 280.

 

[210] Circa la riconciliazione tra i due, che vi addivennero per spartirsi il potere, v. soprattutto Münzer, RAAF, p. 201; Scullard, op. cit., p. 180 ss.; Develin, The Practice cit., p. 194 e Morgan, op. cit., p. 366, i quali in particolare rilevano il ruolo di utile mediatore che nella vicenda potrebbe aver svolto il pontefice Q. Cecilio Metello.

 

[211] V. ancora Liv. 40,42,11-12.

 

[212] V. Liv. Per. 48: M. Aemilius Lepidus, qui princeps senatus sextis iam censoribus lectus erat, antequam expiraret, praecepit filiis, lecto se strato linteis sine purpura efferrent; in reliquum funus ne plus quam aeris decies consumerent, imaginum specie, non sumptibus nobilitari magnorum virorum funera solere; cfr. Cic. Cato 17,61. Per la dottrina, v. ad es. Bardt, op. cit., p. 4, il quale, argomentando circa il periodo in cui sono ricompresi gli eventi narrati in Liv. Per. 48, preferisce forse collocare la morte di Lepido nel 154 o nel 153 (orientamento, questo, tendenzialmente rigettato in età più recente); Klebs, in RE cit., col. 553, che opta per il 153-152; Münzer, RAAF, p. 177, che indica il 152; Broughton, op. cit., I, p. 454, che indica senz’altro il 152; Szemler, The Priests cit., p. 111-112, ed in RE cit., col. 346, 382, che indica il 152; Jal, in Abrégés des livres de l’histoire romaine de Tite-Live, XXXIV,1, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 1984, p. 121 nt. 12, secondo cui la morte risale al 153-152; Gaggiotti, op. cit., p. 66, 72, che è dello stesso avviso.

 

[213] Liv. Per. 48. Questo fu indubitabilmente un funerale privato, come già anticipavamo supra, a proposito di quello di P. Licinio Crasso.

 

[214] Ciò, nonostante una breve vacanza dell’incarico, che ha talora suscitato in dottrina qualche perplessità. Sull’argomento, che esula dall’ambito della nostra indagine, ci limitiamo a rinviare qui, oltre che a Liv. Per. 48, a Cic. Cato 14,50; per la dottrina v.  ad es. Bardt, op. cit., p. 4; Broughton, op. cit., I, p. 457; Szemler, The Priests cit., p. 119, ed in RE cit., col. 346, 384-385.

 

[215] Liv. 32,7,15. V. anche le considerazioni fatte supra,  circa l’avvicendamento, in quello stesso anno, di M. Emilio Lepido a Ser. Sulpicio Galba, simmetricamente riferibili a quello di Cn. Cornelio Scipione a C. Sulpicio Galba. Cfr. Bardt, op. cit., p. 10-11; Szemler, in RE cit., col. 382.

 

[216] Il cognome Ispallo non risulta per la verità dalla succitata fonte, relativa alla sua cooptazione, bensì da Liv. 41,14,4 (ove si riferisce dell’elezione a console del nostro pontefice); v. anche comunque Münzer, s.v. Cornelius, n° 346, in RE 4 (1901), col. 1492-1493; Scullard, op. cit., p. 94 nt. 6, 180 nt. 2; Broughton, op. cit., I, p. 392, 393; Szemler, The Priests cit., p. 112, ed in RE cit., col. 382.

 

[217] Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 392, 400.

 

[218] Liv. 41,16,3-4: Accesserat ad religionem, quod Cn. Cornelius consul, ex monte Albano rediens, concidit, et, parte membrorum captus, ad Aquas Cumanas profectus ingravescente morbo, Cumis decessit. Sed inde mortuus Romam allatus, et funere magnifice elatus sepultusque est. Pontifex idem fuerat.

 

[219] Su quest’episodio, v. Liv. 29,14,5-14.

 

[220] Riguardo alle parentele, occorre ricordare che l’Ispallo - cooptato nel collegio pontificale a preferenza, come allora si usava, del pur eminente fratello minore Nasica (v. anche per es. Hahm, op. cit., p. 82), padre del futuro pontefice massimo P. Cornelio Scipione Nasica Corculum -, era figlio di quel Cn. Cornelio Scipione Calvo che col fratello Publio, padre dell’Africano, morì in Spagna. Cfr. in proposito, per es., Münzer, s.v. Cornelius, in RE cit., col. 1492-1493, e RAAF, p. 102 (ove compare un albero genealogico); Scullard, op. cit., p. 179 nt. 3, e 309 (albero genealogico); Hahm, op. cit., p. 82-83; Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 494; Mineo, op. cit., p. 71 nt. 71.

 

[221] Liv. 33,42,5: Eodem anno duo mortui pontifices novique in eorum locum suffecti, M. Marcellus consul in locum C. Sempronii Tuditani, qui praetor in Hispania decesserat, et L. Valerius Flaccus in locum M. Cornelii Cethegi.

 

[222] Ci sia qui consentito solo di aggiungere che, in un’epoca in cui era divenuta particolarmente frequente la cooptazione di giovani, che erano all’inizio della carriera politica, è forse plausibile pensare che l’ingresso di Sempronio risalga di qualche anno rispetto alla sua pretura: cfr. Szemler, The Priests cit., p. 112; v. anche quanto dicevamo supra, circa le scarse probabilità di sopravvivenza di un personaggio eminente come Fulvio, nel silenzio delle fonti. 

 

[223] V. Bardt, op. cit., p. 10; Szemler, The Priests cit., p. 112, ed in RE cit., col. 382. Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 305 e 372,  risp.te sul consolato del 204 e del 185.

 

[224] Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 333. Sull’incarico conferitogli di recarsi in Spagna v. Liv. 32,28,2; v. anche App. Iber. 39.

 

[225] Benché in Liv. 33,42,5 semplicemente si dica che egli era morto in Spagna da pretore, nessun dubbio sussiste sulla proroga dei suoi poteri, che risulta da Liv. 33,25,9, ove addirittura Sempronio viene indicato come  proconsole (ciò che corrispondeva all’uso, invero molto particolare, invalso per i governatori delle province spagnole: cfr. Jashemski, The Origins and History of the Proconsular and Propraetorian imperium to 27 B.C., Chicago, 1950, p. 41-44, 46-47, con la risalente letteratura ivi richiamata; Kloft, Prorogation und ausserordentliche Imperien 326-81 v. Ch. Untersuchungen zur Verfassung der römischen Republik, Meisenheim am Glan, 1977, p. 39): in proposito, v. per es. Münzer, s.v. Sempronius (Tuditanus), n° 90, in RE 2 A 2 (1923), col. 1440; Jashemski, op. cit., p. 42-44; Broughton, op. cit., I, p. 337; De Martino, op. cit., II, p. 398 e nt. 1; Giovannini, Consulare imperium, Basel, 1983, p. 57 ss., spec.te p. 59, 63 e nt. 17; Richardson, Hispaniae. Spain and the Development of Roman Imperialism, 218-82 B.C., Cambridge, 1986, p. 76; Achard, in Tite-Live, Histoire romaine, XXIII, ed. Les Belles-Lettres, Paris, 2001, p. 90 nt. 15. Sulla morte di Sempronio in Spagna v. anche Oros. 4,20,10; sulla prassi della prorogatio in generale, a quell’epoca, v. ancora per es. Jashemski, op. cit., p. 40 ss.; De Martino, op. cit., II, p. 221 ss.; Kloft, op. cit., p. 35 ss.; Giovannini, op. cit., p. 37-44, 57 ss.; Buti, Prorogatio imperii. I. Scansioni temporali delle magistrature, in Index 19 (1991), p. 244 ss., e II. La casistica delle fonti fino al 218 a.C., in Index 20 (1992), p. 433 ss.; Signorini, La “prorogatio imperii” e altri istituti di diritto pubblico romano nell’opera di Polibio e di Dione Cassio: aspetti e problemi di terminologia giuridica, in Index 29 (2001), p. 165 ss.  

 

[226] C. Sempronio Tuditano non è facile, per la verità, da collocare tra le varie fazioni che caratterizzavano allora la vita politica. Non vi è accordo, infatti, in dottrina circa gli orientamenti politici assunti dai Sempronii Tuditani in quel periodo: vi è chi li ritiene senz’altro membri del gruppo claudiano-serviliano (Scullard, op. cit., p. 37, 94, 136, 150 ss.), chi addirittura del partito scipioniano (Schur, op. cit., p. 48-49, 71). Convincenti, perché basate su di un esame attento delle fonti, ci sembrano, in proposito, le argomentazioni di Cassola, op. cit., p. 406 e 407 nt. 8, il quale - pur sostenendo le ascendenze conservatrici, non certo scipioniane, dei Sempronii Tuditani (cfr. Münzer, s.v. Sempronius, in RE cit., col. 1443-1445) - rileva nella condotta dei familiari del nostro pontefice, e in particolare in quella del più famoso di essi, Publio, elementi di forte ambiguità.

 

[227] V. Plut. Flam. 18,2; cfr. Marc. 29,11;15. V. anche Bardt, op. cit., p. 10; Münzer, s.v. Claudius, n° 222, in RE 3 (1899), col. 2731-2732, 2755 (ove compare un albero genealogico), e RAAF, p. 118; Scullard, op. cit., p. 106; Cassola, op. cit., p. 20, 427; Szemler, The Priests cit., p. 113.

 

[228] Liv. 41,13,4: Pontifex eo anno mortuus est M. Claudius Marcellus, qui consul censorque fuerat. In eius locum suffectus est pontifex filius eius M. Marcellus.

 

[229] Cfr. Broughton, op. cit., I, risp.te p. 330, 335, 360. Si osservi che la sua nomina all’interno del collegio risale all’anno del suo consolato: tale evenienza era formalmente possibile, non sussistendo ovviamente alcuna incompatibilità tra le due cariche, ma comunque assai rara, ed anzi la sola nel periodo oggetto del nostro studio (cfr. l’elenco cronologico dei pontefici contenuto infra, in questo stesso capitolo). Ciò, probabilmente, in ragione del fatto che, essendo i consoli in carica presi di solito da tutt’altre incombenze, si preferiva evitarne la cooptazione nel corso dell’anno: cfr. in proposito Szemler, The Priests cit., p. 191.

 

[230] V. per es. Scullard, op. cit., p. 56 ss.; Cassola, op. cit., p. 20, 193, 222-228, 274-275, 284-285, 295-297, 301, 314 ss., 363, 369, 405, 411, 425-427.  

 

[231] V. soprattutto Scullard, op. cit., p. 104 nt. 4, 106, 114, 122, 137, 165 ss., 284, secondo il quale Marcello fu esponente dell’ala più liberale del vecchio partito fabiano, di cui può considerarsi un epigono, mentre Catone e Valerio Flacco furono i reazionari veri e propri; sempre, personalmente, avversario di Scipione, si avvicinò in seguito alle posizioni del partito intermedio. V. anche Münzer, RAAF, p. 118; Cassola, op. cit., p. 427 e nt. 40, secondo il quale, invece, pur non appartenendo al loro partito, Marcello fu all’occorrenza disponibile a collaborare con gli Scipioni.

 

[232] V. in generale Scullard, op. cit., p. 93 ss.

 

[233] Cfr. Nep. Cato 1,1; Plut. Cat. ma. 3,1-4; Vir. ill. 47,1. Cfr. per es. Münzer, RAAF, p. 191, e s.v. Valerius Flaccus, n° 173, in RE 8 A 1 (1955), col. 16; Scullard, op. cit., p. 111; Cassola, op. cit., p. 348, 400; Achard, op. cit., p. 61.

 

[234] Sulla riorganizzazione del partito conservatore, di cui già in precedenza si è fatto più volte cenno, e sul ruolo che, con Catone, vi ebbe L. Valerio Flacco, cfr. per es. Münzer, RAAF, p. 191; Scullard, op. cit., p. 110 ss., 137; Cassola, op. cit., p. 17, 334-335, 347-348, 392.

 

[235] Cfr. Münzer, RAAF, p. 191, e s.v. Valerius Flaccus, in RE cit., col. 17; Scullard, op. cit., p. 17, 104-105 e nt. 5, 111; Cassola, op. cit., p. 334-335, 348. Circa la lunga contrapposizione tra il pontefice massimo P. Licinio Crasso, di parte scipioniana, ed il flamine C. Valerio Flacco, fratello del pontefice cooptato nel 196.

 

[236] Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 327 e 339.

 

[237] V. Liv. 37,57,9-58,2; cfr. per es. Münzer, s.v. Valerius Flaccus, in RE cit., col. 19-20.

 

[238] Cfr. Broughton, op. cit., I, p. 374. Sul carattere proverbialmente severo della censura del 184 - dalla quale peraltro Catone derivò l’epiteto di Censor - non vale la pena qui di soffermarsi, tanto è noto il tema in questione: ci limitiamo pertanto, in questa sede, a rinviare a Cic. Cato 19; Nep. Cato 2,3; Liv. 39,42,5-44,9; Val. Max. 2,9,3; 4,5,1; Plut. Cat. ma. 17-19; Flam. 18,3-19,4; Vir. ill. 47,4; 53,2.

 

[239] V. ancora Broughton, op. cit., I, p. 375. Sull’incarico di princeps senatus, al quale Valerio fu designato l’anno stesso della sua censura, e per di più in luogo dell’avversario Scipione.

 

[240] Cfr. Liv. 40,42,6: Inter multos alios, quos pestilentia eius anni absumpsit, sacerdotes quoque aliquot mortui sunt. L. Valerius Flaccus pontifex mortuus est: in eius locum suffectus est Q. Fabius Labeo.

 

[241] Cfr. Scullard, op. cit., p. 106; Briscoe, Livy cit., p. 1090; Achard, op. cit., p. 61.

 

[242] Liv. 39,46,1-2.

 

[243] E’ forse qui opportuno far cenno del sacerdote che succedette a Crasso: ciò, facendo eccezione al principio che, sul piano cronologico, ha ispirato la nostra indagine prosopografica, e proprio in considerazione del fatto che, essendogli subentrato nel collegio, egli ebbe, sul piano storico, un non trascurabile legame con il nostro pontefice massimo. Si tratta di M. Sempronio Tuditano (v. Münzer, s.v. Sempronius, n° 95, in RE 2 A 2 (1923), col. 1444), plebeo, pontefice fino al 174, anno in cui morì di peste (cfr. Liv. 41,21,8-9); fu anche pretore nel 189 e console nel 185 (cfr. Broughton, op. cit., I, p. 361 e 372). Apparteneva ad una famiglia di tradizioni pontificali: non è anzi escluso che, come dicevamo supra, Caio Sempronio Tuditano, il pontefice morto nel 196, fosse suo fratello. Per considerazioni inerenti agli orientamenti politici e ai legami di partito del successore di P. Licinio Crasso, si rinvia pertanto a quanto abbiamo ampiamente detto supra; v. comunque anche Scullard, op. cit., p. 136.

 

[244] Vale la pena qui di far cenno anche della vicenda che portò all’elezione del nuovo pontefice massimo: ciò, per la medesima ragione che adducevamo alla nota precedente, ma anche perché in tale vicenda furono senz’altro implicati pontefici che hanno formato oggetto della nostra indagine. Secondo Münzer, RAAF, p. 147, i candidati alla carica di capo del collegio, nel 183, furono probabilmente tre (analogamente a quanto era accaduto nel 212): Q. Cecilio Metello, il più vecchio pontefice plebeo, Cn. Servilio Cepione, il più vecchio patrizio, e C. Servilio Gemino, il quale riuscì a prevalere (sebbene fosse appunto il più giovane per anzianità di carica, essendo stato cooptato nel 210, mentre Metello e Cepione lo erano stati nel 216 e nel 213. Tale ipotesi, che pur non trova diretto riscontro nelle fonti, sembra anche a noi plausibile, considerata la composizione del collegio nel 183 (per la quale si veda meglio infra, in questo capitolo), ove per varie ragioni è difficile identificare un pontefice con maggiori referenze dei tre succitati. Meno convincenti ci paiono invece le argomentazioni con cui lo stesso Münzer, RAAF, p. 147, cerca di spiegare i motivi per cui la scelta delle tribù cadde su Servilio Gemino, i quali, con gli elementi di cui disponiamo, non sono facili da chiarire. Per M. infatti Servilio fu considerato un candidato più rappresentativo degli altri due perché, essendo patrizio di origine ma ormai plebeo di fronte alla legge, era riuscito a procacciarsi molte amicizie e clientele in quegli ambienti plebei che, a prescindere dagli schieramenti di partito, avevano guardato con simpatia alla transitio sua o del padre (in proposito, cfr. supra); ora però, pur riaffermando il rilievo che sul piano formale certo rivestì l’evento dell’ingresso nel collegio pontificale di un patrizio d’origine passato ai plebei, a noi pare francamente difficile pensare che ciò abbia potuto influire in maniera sostanzialmente determinante sulle scelte politiche di Servilio Gemino (per le quali cfr. d’altronde supra), e addirittura sull’esito dell’elezione a pontefice massimo, dal momento che a quell’epoca le rivalità tra patrizi e plebei si erano del tutto sopite. Più persuasive ci sembrano, di primo acchito, le argomentazioni di altri autori - come per es. Scullard, op. cit., p. 167, o, assai più esplicitamente, Ronconi, Scardigli, op. cit., p. 638-639 nt. 5, e Adam, op. cit., p. 176 nt. 4 -, i quali, puntando invece sulla dialettica a noi familiare tra le varie fazioni che si contendevano a Roma il primato, vedono le ragioni del successo di Servilio Gemino nell’appoggio ricevuto dal potentissimo clan cui apparteneva, che in quel periodo poté approfittare delle difficoltà in cui versavano gli antichi alleati scipioniani (fra i quali, lo ricordiamo, lo stesso Cecilio Metello), colpiti dalle violente campagne di Catone (col collega Cn. Servilio Cepione, aggiungeremmo noi, potrebbe essere intervenuto un previo accordo). Comunque siano andate le cose sotto questo profilo, è da sottolineare il fatto che alla carica di pontefice massimo, sommo garante della tradizione romana, viene nel 183 elevato un personaggio che faceva parte anche del collegio decemvirale, al quale era da  sempre affidata, invece, l’introduzione di culti  stranieri  in Roma: ciò che la dice lunga sul grado di ellenizzazione ormai raggiunto dalla religione romana.

 

[245] Per un prospetto cronologico relativo agli avvicendamenti occorsi nel collegio, a partire dal 216, cfr. Bardt, op. cit., p. 10-11.

 

[246] Con questa espressione deve intendersi che la cooptazione è avvenuta nello stesso anno: le fonti non ci offrono infatti alcuna garanzia riguardo alla possibilità di determinare la precedenza di un avvicendamento rispetto all’altro, nell’arco dello stesso anno. Ciò perché, come già in precedenza osservato, Livio attinge, per questo genere di notizie, da fonti annalistiche, e riferisce dei decessi e delle sostituzioni, nell’ambito dei collegi sacerdotali, alla fine di ogni anno. Nessun  rilievo - se non oltremodo vago - può poi attribuirsi, a nostro avviso, al fatto che in consimili elenchi si riferisca degli avvicendamenti secondo un ordine di precedenza particolare. 

 

[247] Ciò, con riferimento ad anni diversi (cfr. nota precedente), per i quali ci manchi tuttavia la possibilità di effettuare adeguati riscontri nelle fonti, stante soprattutto la perdita della seconda decade dell’opera liviana: si tratta pertanto di pontefici la cui cooptazione è anteriore al 218.

 

[248] Non abbiamo rinvenuto, in dottrina, elenchi di pontefici riferibili propriamente all’anno 212: ci limitiamo a segnalare qui quello redatto da Scullard, op. cit., p. 58 nt. 1, relativo al 216; cfr. Münzer, RAAF, p. 80.

 

[249] In ciò rispettando la preferenza da noi accordata all’ipotesi che si tratti di Manio, e non di Marco, Pomponio Matone.

 

[250] Si rammenti che T. Otacilio Crasso, poiché morì alla fine del 211, non fu sostituito.

 

[251] V. per quest’anno l’elenco dei pontefici stilato da Broughton, op. cit., I, p. 282, al quale il nostro risulta perfettamente rispondente, anche nella distinzione fra patrizi e plebei.

 

[252] Subentrato a T. Otacilio Crasso all’inizio del nuovo anno 210.

 

[253] Ricordiamo qui che la data di morte del pontefice Q. Fulvio Flacco è sconosciuta, ma certo non anteriore al 205.

 

[254] Abbiamo già inserito il nome di C. Sempronio Tuditano, e quello di Q. Fulvio Flacco solo tra parentesi - pur con il punto interrogativo, a conferma della grande incertezza che regna in materia -, al solo scopo di tener fede alla leggera preferenza da noi accordata all’ipotesi di una risalente scomparsa di Fulvio.

 

[255] Per quest’anno cfr. l’elenco dei membri del collegio stilato da Schlag, op. cit., p. 150, secondo cui l’avvicendamento tra Fulvio e Sempronio era già avvenuto; v. anche quello redatto da Scullard, op. cit., p. 87 nt. 3, che invece non prende neppure in considerazione tale ipotesi.

 

[256] Per quest’anno cfr. l’elenco dei membri del collegio stilato da Briscoe, Livy cit., p. 1086 nt. 58, secondo cui l’avvicendamento tra Fulvio Flacco e Sempronio Tuditano si era senz’altro già verificato.

 

[257] Come dicevamo, la cooptazione di C. Sempronio Tuditano non può essere successiva al 197, dato che per l’anno successivo egli è sì menzionato da Livio, ma in ragione della sua sola morte.

 

[258] Si ricorda che quello di M. Claudio Marcello è l’unico caso, riscontrabile in questo periodo, di cooptazione di un console in carica.

 

[259] Per quest’anno, al quale risale la famosa repressione dei Baccanali, v. l’elenco dei membri del collegio stilato da Rousselle, The Roman Persecution of the Bacchic Cult, 186-180 b. C., Diss. New York, 1982, p. 65, che molto si dilunga anche sulle rispettive carriere ed appartenenze politiche.

 

[260] Cfr. supra. Occorre infine rilevare che sono rinvenibili, in dottrina, elenchi di pontefici relativi ad anni di poco successivi alla scomparsa di Crasso, ossia il 180 (v. Scullard, op. cit., p. 180 nt. 2) ed il 179 (v. Broughton, op. cit., I, p. 393), allorché la compagine pontificale, che risulta del tutto invariata, doveva probabilmente esserlo anche rispetto al 183, se si eccettuano i casi, fra i patrizi, di Q. Fabio Labeone in luogo di L. Valerio Flacco (cfr. supra), e, fra i plebei, di M. Sempronio Tuditano e Q. Fulvio Flacco in luogo di P. Licinio Crasso e C. Servilio Gemino (cfr. supra).

 

[261] Molto più direttamente illuminante, sul tema in questione, sarebbe stato il riscontro degli avvicendamenti intervenuti all’interno del collegio nel corso del III secolo, con particolare riferimento ai suoi primi decenni, anziché nel periodo a cavallo fra il III ed il II secolo; ma tale indagine, come già dicevamo in precedenza, ci è preclusa dalla pressoché totale mancanza di fonti.

 

[262] Esso è compreso fra il 221 e il 212 a.C. (cfr. supra). La ricostruzione della compagine pontificale è ad es. possibile, come già si rilevava in precedenza, per l’anno 216: v. ancora, in proposito, Scullard, op. cit., p. 58 nt. 1, da cui senz’altro risulta che i membri del collegio erano in numero di nove, di cui cinque plebei; cfr. Münzer, RAAF, p. 80. Quell’anno si verificò fra l’altro, all’interno del collegio, un triplice avvicendamento (il solo, d’altronde, di cui siamo a conoscenza nell’ambito di questo pontificato massimo), che vide subentrare due plebei a due plebei, ed un patrizio ad un patrizio (cfr. Liv. 23,21,7).

 

[263] Esso ebbe una durata di soli tre anni, dal 183 al 180 (cfr. supra), durante i quali si verificarono, fra i pontefici, gli avvicendamenti, di cui abbiamo riferito supra, e dal cui esame è agevole trarre conferma di quanto abbiamo detto nel testo. Per un elenco dei pontefici presenti nel collegio durante l’anno 180 v. ancora, comunque, Scullard, op. cit., p. 180 nt. 2.

 

[264] Esso è compreso fra il 180 e il 152 a.C. (cfr. supra). Le fonti a nostra disposizione (Liv. 40,42,11-12; 41,13,4; 41,21,8-9; 42,28,10-13; 43,11,13), relative alla cooptazione di nuovi pontefici, a partire dall’anno 180, confermano anch’esse che si rispettò sempre il principio dell’alternanza all’interno della stessa classe sociale (un’unica debole riserva potrebbe essere espressa per Liv. 41,21,8-9, ma solo in ragione del fatto che il passo ci è giunto rimaneggiato ed il successore di M. Sempronio Tuditano è sconosciuto). Per un elenco dei pontefici presenti nel collegio durante l’anno 179, v. ancora Broughton, op. cit., p. 393: essi sono manifestamente in numero di nove.

 

[265] Indiretto, per le ragioni esposte supra, ed avendo riguardo alle osservazioni contenute nella nota immediatamente successiva a questa.

 

[266] Sulla lex Ogulnia v. Liv. 10,6,6 (Rogationem ergo promulgarunt ut, cum quattuor augures quattuor pontifices ea tempestate essent, placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes, allegerentur) e 10,9,2 (Pontifices creantur suasor legis P. Decius Mus, P. Sempronius Sophus, C. Marcius Rutilus, M. Livius Denter; quinque augures item de plebe, C. Genucius, P. Aelius Petus, M. Minucius Faesus, C. Marcius, T. Publilius. Ita octo pontificum, novem augurum numerus factus), da cui per la verità risulta che i pontefici furono portati ad otto, da quattro che erano. Ma già Bardt, op. cit., p. 10-11, 32, aveva dimostrato che essi in seguito si  trovano sempre in numero di nove, ciò che è confermato pressoché unanimemente anche da studi più recenti (v. per. es. De Sanctis, op. cit., II, p. 223 e nt. 1; Wissowa, Religion und Kultus der Römer², München, 1912, p. 503 nt. 4; Hahm, op. cit., p. 73; Guizzi, s.v. Pontefice, in ED 34 (1985), p. 244; cfr. Broughton, op. cit., I, p. 282 e 393; Scullard, op. cit., p. 58 nt. 1, 87 nt. 3, 180 nt. 2), oltre che dal nostro prospetto, sopra riportato. Come risolvere il problema? Si è sostenuto che si tratta semplicemente di un errore di Livio, o perché furono aggiunti cinque pontefici, non quattro (v. per es. Mommsen, Staatsrecht cit., II, p. 22 nt. 1; Bleicken, op. cit., p. 364 e nt. 3), o perché cinque erano quelli preesistenti (come potrebbe fra l’altro evincersi da una testimonianza in palese contrasto con quella liviana, ossia da Cic. rep. 2,14,26, secondo cui Numa avrebbe in origine fissato a cinque il numero dei pontefici: v. per es. De Sanctis, op. cit., II, p. 223 e nt. 1, il quale peraltro ipotizza che, in conformità al dettato della stessa legge Ogulnia, ai quattro plebei ne sia stato in seguito aggiunto un altro, allorché nel collegio si rese vacante uno dei posti patrizi; Wissowa, Religion cit., p. 503 nt. 4; Pareti, Storia di Roma e del mondo romano, II, Torino, 1952, p. 77-78 e nt. 6; Wolf, ‘Comitia, quae pro conlegio pontificum habentur’. Zur Amtsautorität der Pontifices, in Das Profil der Juristen in der europäische Tradition. Symposion Wieacker, Ebelsbach, 1980, p. 1 nt. 2; Van Haeperen, op. cit., p. 108 ss.); oppure che, fermi restando gli otto del 300, un altro pontefice fu incluso in seguito, entro il 218 (v. per es. Lange, op. cit., p. 371-372, secondo cui la cosa poté avvenire in coincidenza della nomina di Ti. Coruncanio primo pontefice massimo plebeo; Mommsen, Staatsrecht cit., II, p. 22 nt. 1, il quale, come soluzione alternativa a quella dell’errore di Livio, ipotizza che l’inserimento del nono pontefice sia avvenuta in coincidenza della riforma che introdusse l’elezione del pontefice massimo da parte delle diciassette tribù; De Sanctis, op. cit., II, p. 223, che a sua volta ritiene plausibile questa ipotesi, in alternativa all’altra da lui sostenuta; D’Ippolito, Giuristi cit., p. 95, il quale pare decisamente preferire questo orientamento); oppure che nei passi sopra riportati non si tiene conto del pontefice massimo, che poteva indifferentemente essere patrizio o plebeo (v. per es. Latte, op. cit., p. 197 nt. 1; Szemler, Religio, Priesthoods and Magistracies in the Roman Republic, in Numen 18 (1971), p. 113 nt. 73, e The Priests cit., p. 29 nt. 1; Hölkeskamp, op. cit., p. 59; Beard, North, Pagan Priests. Religion and Power in the Ancient World, London, 1990, p. 35 nt. 45). A nostro avviso quest'ultima ipotesi è da considerarsi la meno probabile, dato che alla elezione del pontefice massimo - pur con riferimento ad un periodo più tardo, quale è quello compreso fra il 218 e il 167 -  non sembra mai assolutamente accompagnarsi la preoccupazione che gli altri otto pontefici siano equamente divisi tra patrizi e plebei (ciò è particolarmente evidente nel caso dell’elezione a capo del collegio del patrizio M. Emilio Lepido, nel 180, allorché gli altri pontefici risultarono suddivisi in tre patrizi e cinque plebei). Per il resto, occorre anzitutto constatare che in seguito il numero dei plebei sembra essere sempre costante, cinque: sulla base di questo potremmo allora supporre che il numero originario dei pontefici fosse quattro (pur con la massima cautela - dovuta anche al fatto che in quel periodo vi furono oltretutto vacanze nei collegi sacerdotali: cfr. Liv. 10,6,7; v. anche Lange, op. cit., p. 335; Mommsen, Staatsrecht cit., II, p. 21-22 nt. 6; Wissowa, in RE cit., col. 2317; De Sanctis, op. cit., II, p. 223; Siber, in RE cit., col. 156, e Verfassungsrecht cit., p. 60; Bleicken, op. cit., p. 364 nt. 3; Hölkeskamp, op. cit., p. 61 nt. 51 - si potrebbe infatti affermare che l’attestazione di Cic. rep. 2,14,26 non è in contrasto con quella liviana, dal momento che con la repubblica il collegio pontificale avrebbe perduto uno dei suoi componenti, ossia il re: di quest’avviso Szemler, in RE cit., col. 341; D’Ippolito, Giuristi cit., p. 96-97, che opportunamente richiama Serv. ad Aen. 3,80), e che ai quattro plebei cooptati nel 300 ne sia stato aggiunto un altro in seguito, o in applicazione di una clausola in tal senso contenuta nella stessa lex Ogulnia (in proposito, v. ancora De Sanctis, op. cit., II, p. 223 nt. 1; in questo caso l’errore di Livio propriamente consisterebbe nel non aver specificato che la legge ebbe per il momento, riguardo ai pontefici, un’attuazione solo parziale, ché per il resto l’autore patavino appare ben documentato in ordine a tutta la vicenda: su quest’ultimo punto, cfr. D’Ippolito, Giuristi cit., p. 77 ss., 96, anche riguardo agli ambienti politici e culturali da cui provenivano i sacerdoti cooptati), o in applicazione di una norma di legge successiva, forse la stessa approvata per riformare il meccanismo di elezione del pontefice massimo. Pur non sussistendo dubbi circa la necessità di un provvedimento formale per l’introduzione di un’ulteriore modifica al numero dei componenti il collegio pontificale, ci sembra infatti improbabile che per l’aggiunta del nono membro si sia fatto ricorso ad una legge ad hoc, della quale anche le scarse fonti a nostra disposizione avrebbero dovuto, a nostro avviso, darci conto.

 

[267] Cfr. Lange, op. cit., p. 369-370; Wissowa, Religion cit., p. 492; Taylor, Caesar’s Colleagues in the Pontifical College, in AJPh 63 (1942), p. 407-408; Szemler, The Priests cit., p. 29 nt. 1, ed in RE cit., col. 347.

 

[268] Liv. 10,6,3-9,2.

 

[269] Su questo punto v. soprattutto Liv. 10,6,9; 7,2; 7,6; 7,11; 8,5; 8,8.

 

[270] Così era infatti, come noto, per le magistrature, e per lo stesso consolato: cfr. Liv. 7,42,2; v. anche, ad es., per tutti, De Martino, op. cit., I, p. 381 ss.; Talamanca, Lineamenti di storia del diritto romano, Milano, 1989, p. 124, pur con la sottolineatura del rilievo che, nelle varie epoche, ebbero in ciò le diverse consuetudini (analogamente a quel che avvenne, del resto, per i sacerdoti, come ora subito diremo, nel testo e nella nota successiva a questa).

 

[271] Diversamente, in epoche successive, allorquando saranno d’altronde entrate in vigore anche altre leggi, relative al numero dei sacerdoti: in proposito, v. per es. Taylor, op. cit., p. 407-408.