N. 5 – 2006 – Tradizione Romana

 

Alberto Burdese

Emerito dell’Università di Padova

 

L’eccezione di dolo generale da Aquilio a Labeone

 

Sommario: 1. La formulazione edittale dell’exceptio doli. – 2. Tipi di dolo opponibile in via di eccezione nella terminologia delle fonti. – 3. Introduzione ad opera di Aquilio Gallo di rimedi processuali contro il dolo. – 4. Rimedi affini all’exceptio doli contenuti in editti provinciali secondo un testo di Cicerone. – 5. Casi di applicazione dell’exceptio doli in testi di Aulo Ofilio e Trebazio Testa. – 6. Casi di applicazione dell’exceptio doli in testi di Labeone. – 7. Considerazioni conclusive.

 

 

1. – La formulazione edittale dell’exceptio doli

 

Occorre partire dalla formulazione edittale dell’exceptio doli quale riportata in Gai 4.119, che risulta costituita da due clausole, l’una relativa a si nihil in ea re dolo malo A’.A’. factum sit e l’altra a neque fiat, richiedendosi comunque per entrambe la specificazione dell’autore del dolo, in linea di principio di chi agisce in giudizio, mentre non si richiede verso chi sia indirizzato il comportamento doloso (v. Ulpiano in D. 44.4.2.2: neque enim quaeritur adversus quem commissum sit dolum).

Ci si può domandare se si tratti di formulazione originaria o solo adrianea, cui si sia pervenuti dopo una qualche modificazione. Diversamente dalla formulazione ulpianea dell’editto relativo ai pacta conventa, di cui in D. 44.4.7.7, rispetto alla quale sono ricavabili da fonti letterarie e in specie da Cicerone in De officiis 3.24.92 (ove si legge: pacta et promissa semper servanda sunt, quae nec vi nec dolo malo, ut praetores solent, facta sunt) indizi per una sia pure ipotetica ricostruzione della sua versione originaria[1], non si hanno documentazioni testuali dalle quali risultino elementi atti a individuare direttamente una eventuale diversa precedente stesura del testo edittale dell’exceptio doli. Si potrebbe tuttavia dubitare se siano originarie entrambe le clausole surriportate di cui esso è formato e se sia originaria la menzione ivi contenuta dell’autore del dolo.

In astratto potrebbe anzitutto ritenersi sufficiente la seconda clausola, relativa a comportamento attualmente doloso al momento dell’esperimento dell’azione, identificabile col momento della litis contestatio, in quanto di per sé assorbente il comportamento doloso comunque precedentemente tenuto: non si potrebbe tuttavia in tal caso capire quale senso avrebbe avuto il successivo inserimento, nella formulazione dell’exceptio, della prima clausola. Sarebbe piuttosto possibile viceversa che la seconda sia stata successivamente aggiunta alla prima, ampliando il precedente originario ambito di applicazione dell’exceptio stessa. E, ciò ammesso, si tratterebbe ancora di vedere se quest’originario ambito si riferisse solo a comportamento ingannevole, determinante vizio della volontà del convenuto nella conclusione del negozio sulla base del quale si fonda l’azione cui l’eccezione è opponibile, o, sin dall’inizio, anche a qualsiasi altro comportamento da ritenersi doloso purché tenuto prima della litis contestatio. Presupposta la coesistenza delle due clausole, si tratterebbe infine di vedere se ad esse si riferissero rispettivamente i due casi dal Donello in poi tradizionalmente identificati l’uno nel dolo quale causa di vizio della volontà e l’altro in qualsivoglia altro comportamento parimenti considerato doloso, anche anteriore alla litis contestatio, o eventualmente pure ad essa successivo, in quanto tenuto nel corso del giudizio: dolo speciale (o passato) il primo, dolo generale (o presente) il secondo[2].

 

2. – Tipi di dolo opponibile in via di eccezione nella terminologia delle fonti

 

Sul piano terminologico, sinteticamente ma esaurientemente considerato di recente da Talamanca[3] al quale di massima mi ricollego, quest’ultima tradizionale distinzione non risulta dalle fonti romane. Di dolo generale è solo menzione in D. 44.4.4.33 ove Ulpiano (dal l. 76 ad ed.) dice che metus causa exceptionem Cassius non proposuerat contentus doli exceptione mentre utilius visum est etiam de metu opponere exceptionem in quanto quest’ultima è in rem scripta fondandosi su metus (quale vizio della volontà) comunque e da chiunque sia prodotto, laddove l’exceptio doli richiede la indicazione della persona (in via di principio della controparte processuale) autrice del dolo. Poiché proponere exceptionem è termine tecnico per la propositio in edicto da parte del pretore (v. Gai 4.118) Cassio potrebbe essere un qualsiasi pretore non meglio identificabile (non necessariamente col giureconsulto Gaio Cassio Longino ancorché normalmente menzionato solo come Cassius da Ulpiano) che avrebbe ritenuto il dolus, provocante inganno, comprensivo della vis animo illata, provocante metus, per cui non avrebbe sentito la necessità di proporre in editto una specifica exceptio metus in quanto non esorbitante dalla più generale exceptio doli, forse quando quest’ultima, in una sua originaria formulazione edittale, non richiedeva ancora espressamente la menzione dell’autore del dolo ovvero, più probabilmente, l’exceptio metus era ancora concepita come fondata piuttosto sulla vis attribuibile alla controparte processuale anziché (hoc iure quo utimur, dice Ulpiano) essere in rem scripta[4]. Comunque sia, la qualifica qui data all’exceptio doli come generalis riguarda il suo complessivo ambito di applicazione, semmai con particolare riferimento proprio all’ipotesi di dolo quale causa di vizio della volontà in opposizione alla vis provocante metus, e non già a quello che, invece, è considerato dolo generale. E per converso ancora Ulpiano, in D. 44.4.2.1 (anch’esso tratto dal l. 76 ad ed.) usa l’avverbio specialiter a indicare la necessità, insita nella formulazione edittale dell’exceptio doli, di designare lo specifico autore del dolo, senza limitarsi ad una formulazione in rem, priva cioè di detta delimitazione: nulla anche qui a che vedere con la tralatizia qualificazione, del tutto assente nelle fonti romane, del dolus quale specialis.

Quanto alla diversa terminologia di dolus praeteritus in contrapposto a dolus praesens, essa si trova bensì utilizzata un’unica volta in D. 44.4.4.18 (sempre tratto dal l. 76 ad ed. di Ulpiano) ma con riferimento al problema specifico della opponibilità dell’exceptio doli al procurator ad agendum e rispettivamente omnium rerum. Per il primo si distingue a seconda che egli sia in rem suam datus, nel qual caso l’eccezione è opponibile anche per il di lui dolus praeteritus, inteso come comportamento doloso tenuto ante acceptum iudicium (vale a dire prima della litis contestatio), ovvero non in rem suam, nel qual caso l’eccezione sarà opponibile solo relativamente al di lui dolus praesens. Dolus praeteritus è qui, in quanto imputabile al procurator che agisce nel proprio esclusivo interesse, il dolo verificatosi anteriormente alla litis contestatio, non peraltro quello inficiante la volontà del convenuto nella conclusione del negozio col relativo dominus, alla quale il procurator ad agendum almeno di massima si deve pensare sia stato del tutto estraneo. Invece dolus praesens sembra anzitutto essere quello che si attua con la litis contestatio, solo del quale risponde anche il procurator non in rem suam datus in quanto si può presumere che Ulpiano ritenesse venuta meno la sua estraneità alla causa con l’esercizio stesso dell’azione, attraverso la concessione di una formula che, se ancora prevede una intentio relativa a pretesa del dominus, contiene già una corrispondente condemnatio rivolta contro il procurator. Ma nel dolus praesens Ulpiano potrebbe avere più genericamente ricompreso anche il dolus post litem contestatam: infatti egli si richiama a Nerazio nell’aggiungere che quanto al procurator omnium rerum l’exceptio doli gli è opponibile per qualsiasi tipo di dolo (de omni dolo), mentre risulta da D. 44.4.11 pr. che Nerazio (nel l. 4 membranarum) riteneva di regola non potersi eccepire de dolo avverso il procurator che agit (parrebbe quindi trattarsi del procurator ad agendum non in rem suam factus di cui parla Ulpiano) perché egli è extraneus alla lis che è rispetto a lui aliena, ammettendo tuttavia che gli si possa opporre in iudicium l’eccezione, efficacemente inserendola cioè nella formula, si post litem contestatam dolo quid fecerit, in quanto litis contestatione res procuratoris fit eamque suo iam quodammodo nomine exsequitur; se ne potrebbe pertanto dedurre, con Brutti[5], che Ulpiano avesse esteso al dolo insito nell’atto della litis contestatio quanto Nerazio diceva relativamente al dolo post litem contestatam. E ciò a prescindere dal problema se post litem contestatam (o acceptum iudicium come per una diversa ipotesi dice Giuliano in D. 9.4.39.3) al fine di poter inserire l’exceptio nella formula occorresse ricorrere, previa restitutio in integrum, alla rinnovazione della formula stessa (come risulta avvenire secondo Gai 4.125 per il caso di mancato inserimento per errorem di exceptio perentoria) nonché all’ulteriore problema della esperibilità, per dolo factum in sede di giudizio cognitorio instaurato, post condemnationem, con l’esperimento dell’actio iudicati.

Al dolus come criterio di responsabilità del depositario convenuto con actio depositi (specificamente a formula con intentio in factum concepta) si riferisce poi Ulpiano in D. 16.3.1.20 (dal l. 31 ad ed.), col dire che esso viene in considerazione non solo in quanto praeteritus ma anche futurus, id est post litem contestatam, dal che nulla si può ricavare circa la individuazione di ciò che egli considerava come dolus rispettivamente praeterituse praesens ai fini della opponibilità dell’exceptio doli. E parimenti dicasi circa la qualifica, in testi di Papiniano, Paolo e Ulpiano, di dolus praeteritus, in quanto anteriore alla litis contestatio, di chi dolo desiit possidere ai fini della legittimazione passiva o della responsabilità in ordine alla reivindicatio (v. D. 6.1.27.3 di Paolo) ed alla hereditatis petitio (v. D. 46.3.95.9 di Papiniano e D. 5.3.13.2, D. 20.6.25.2 e 7 di Ulpiano).

Dall’analisi terminologica delle fonti giurisprudenziali romane, in merito alla distinzione tra tipi di dolo rilevante ai fini della opponibilità della relativa exceptio nell’ambito del processo formulare, solo in Ulpiano e solo per il caso di dolus del procurator ad agendum appare prospettato dunque, con riferimento a quello in rem suam datus (con implicita estensione anche al procurator omnium rerum), un concetto di dolus praeteritus, insito in un comportamento anteriore alla litis contestatio ma non comprensivo del dolo quale vizio della volontà negoziale, e, con riferimento al procurator ad agendum non in rem suam factus, un concetto di dolus praesens riscontrabile nell’atto stesso dell’agire in giudizio (o eventualmente anche effettuato post litem contestatam). Da questi specifici usi terminologici non sembra tuttavia potersi riconoscere da parte di Ulpiano una generalizzata individuazione concettuale di dolus praesens, rilevante sulla base della clausola neque fiat inserita nella formulazione edittale dell’exceptio doli, quale dolo indipendente da comportamenti effettuati ante litem contestatam già di per sé considerati dolosi. Né depone in tal senso generale l’affermazione ancora di Ulpiano in D. 44.4.2.5 (dal l. 76 ad ed.) secondo cui chi agisce con la coscienza che gli si può opporre una qualche eccezione nunc petendo facit dolose ai fini della esperibilità dell’exceptio doli, anche se inter initia nihil dolo malo facit. Invero lo stesso Ulpiano in un brano del l. 48 ad Sab. riportato in D. 45.1.36, senza comunque anche qui qualificare il dolus di cui si tratta, contrappone invece il caso di exceptio doli opponibile da parte di chi per machinationem obligatus est, vale a dire in caso di doloraggiro dell’attore che abbia viziato la volontà negoziale del debitore convenuto, a quello in cui ipsa res in se dolum habet in quanto l’attore stesso hoc ipso dolo facit, quod petit, cioè la dolosità del comportamento dell’attore è insita nel fatto medesimo dell’esercizio dell’azione[6] anche, parrebbe, se fosse ricollegabile a comportamenti dolosi già verificatisi all’atto della litis contestatio purché non in sede di conclusione del negozio obbligatorio in base al quale egli agisce. Analogamente ancora Ulpiano in D. 2.14.7.11 (dal l. 4 ad ed.) a proposito di patti, ai fini dell’applicazione della clausola edittale neque fiat dell’exceptio doli, distingue a seconda che ab initio dolo malo pactum factum est ovvero post pactum dolo malo aliquid factum est[7].

A prescindere quindi dal tardo e specifico riferimento cronologico di Ulpiano al dolus praesens in D. 44.4.4.18 nonché dalla bipartizione che egli prospetta del dolo opponibile per via di exceptio in D. 44.4.2.5 e rispettivamente in D. 45.1.36 e D. 2.14.7.11, si tratta piuttosto di considerare a quali comportamenti dolosi abbia potuto trovare applicazione nella prassi l’exceptio doli, tenendo conto delle distinte due clausole di cui essa è formata, sin dall’inizio della loro utilizzazione, forse ancor prima della loro previsione edittale, ma pur sempre dietro suggerimento della giurisprudenza.

 

3. – Introduzione ad opera di Aquilio Gallo di rimedi processuali contro il dolo

 

Ad Aquilio Gallo è fatta risalire in fonti letterarie l’introduzione dei mezzi processuali utilizzabili avverso comportamenti dolosi, tanto l’actio quanto l’exceptio doli.

Testimonianza principale in merito è quella celeberrima di Cicerone in De officiis 3.14.5860. Ivi si racconta un episodio avvenuto in Sicilia, intorno alla fine del II secolo a.C., di un certo cavaliere romano Canio che aveva comprato da Pizio, banchiere siracusano, una villa per un prezzo eccessivamente alto, essendone stato indotto da una serie di stratagemmi messi in opera dal venditore per ingannarlo sul valore della stessa. Del compratore si dice che nomina facit, negotium conficit, con riferimento alla formalizzazione dell’affare, precipitosamente concluso, tramite trasposizione dell’impegno assunto di pagare il prezzo, convenuto per l’acquisto, in un negozio astratto che parrebbe costituito, secondo le forme romane, da una transcriptio a re in personam se se ne ammettesse la valida attuabilità già in allora con un peregrinus quale doveva essere il venditore Pizio, o in una stipulatio seguita da trascrizione o forse anche, come pensa Talamanca, redatto in forme proprie della prassi creditizia ellenistica quale un mutuo fittizio[8]. Avendo subito preso possesso della villa e invitativi gli amici di casa, Canio non tarda ad accorgersi dell’inganno patito e se ne adonta senza ormai più potervi porre rimedio, in quanto all’epoca – dice Cicerone – nondum C. Aquilius collega et familiaris meus protulerat de dolo malo formulas. Molto si discute sull’interpretazione da darsi a questa affermazione: in particolare in che veste avrebbe a suo tempo operato Aquilio Gallo l’introduzione di rimedi processuali contro il dolo, o inserendo nell’editto, in qualità di pretore, i rispettivi formulari dell’azione come dell’eccezione o quanto meno la formula della prima, o suggerendone la concessione in qualità di eminente giureconsulto.

Postoché abbiamo notizia dalla Pro Cluentio di Cicerone (53.147) per il 66 a.C. che Aquilio è stato presidente di una quaestio di ambitu, si è sostenuto, in particolare da Serrao[9], che ciò non sarebbe incompatibile con la sua contemporanea titolarità della pretura, in specie peregrina dato che pretore urbano in quell’anno sembra sia stato Antonio Hibrida. E come praetor peregrinus Aquilio Gallo avrebbe potuto inserire nell’editto le de dolo malo formulae, sebbene l’espressione usata in merito proferre, anziché proponere, paia riferirsi più alla prospettazione, nell’ambito dell’attività giurisprudenziale dell’agere, che non alla pubblicazione, nell’albo pretorio, di formulari processuali: quanto a questi, il plurale formulae usato in proposito si sarebbe potuto eventualmente riferire tanto all’azione quanto all’eccezione postoché il termine formula, se nel linguaggio tecnico giuridico equivale a iudicium, come formulario del medesimo in cui l’exceptio semmai si inserisce, nel linguaggio ciceroniano invece appare usato più genericamente a significare la formulazione di alcunché (si parla ad es. in Pro Caecina 18.51 di iudicii aut stipulationis aut pacti et conventi formula); circa infine l’episodio narrato da Cicerone, a Canio, dal quale non risulta ancora adempiuto l’obbligo da lui assunto per l’acquisto, sarebbe semmai occorsa non un’azione ma una eccezione da opporsi all’azione che il venditore, sulla base di negozio astratto, gli avrebbe intentata, benché sembri che Cicerone, col richiamarsi genericamente all’introduzione di de dolo malo formulae, non intendesse riferirsi espressamente a questa specifica circostanza[10].

Di fronte a tali incertezze, un elemento nuovo ha apportato D’Ippolito, facendo rilevare che nel De natura deorum (3.30.74), in cui la formula introdotta da Aquilio è già considerata esistente, pur composto nel 45 a.C., Cicerone immagina un dialogo tra l’accademico Aurelio Cotta e lo stoico Lucilio Balbo svoltosi nel 77 o 76  a.C., sicché nel considerare per allora già in uso il iudicium de dolo malo non sarebbe concepibile che egli fosse incorso in un patente anacronismo. Conseguentemente si dovrebbe ritenere che Aquilio Gallo non abbia introdotto per la prima volta in editto, in qualità di pretore del 66 a.C., la formula dell’azione di dolo, ma che semmai a lui risalga più indietro nel tempo il merito di aver suggerito al pretore (magari a più riprese, donde il plurale formulae usato da Cicerone) l’inserimento edittale della formula stessa[11].

Cicerone aggiunge, in chiusura dell’episodio narrato nel De officiis (3.14.60) che Aquilio, a chi gli chiedeva cosa fosse il dolus malus, rispondeva consistere in aliud simulatum aliud actum, ed osserva che ciò si traduce nella qualifica di quanti si comportano in tal modo come perfidi, improbi, malitiosi, mentre afferma nel De natura deorum (3.30.74), con riferimento all’everriculum malitiarum omnium identificato nel iudicium, e quindi specificamente nell’actio, de dolo malo, che fu Aquilio a introdurlo (quod C. Aquilius familiaris noster protulit), utilizzando in merito l’identico verbo proferre del De officiis, laddove lo stesso Aquilio riscontrava l’esistenza di quel dolo cum aliud sit simulatum aliud actum, e ancora nel De officiis (3.15.61) si dice che dolus autem malus in simulatione, ut ait Aquilius, continetur: tollendum est igitur ex rebus contrahendis omne mendacium[12]. Si tratta della individuazione del dolus malus in un comportamento malizioso ovvero mendace, ripresa, come risulta in D. 4.3.1.2 di Ulpiano a commento della clausola edittale introduttiva dell’actio de dolo malo, prima da Servio che in maniera più pregnante, sottolineandone l’aspetto fraudolento, lo definisce machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur (concetto questo già richiamato in Cicerone De inventione 2.20.61 come più tardi farà ancora Pedio in D. 2.14.7.9 di Ulpiano relativamente al dolo malo pactum facere)e quindi da Labeone che, pur criticando la limitazione del dolus malus al comportamento consistente nell’aliud agi, aliud simulari, lo definisce più genericamente quale omnis calliditas fallacia machinatio ad circumveniendum alterum adhibita[13]. Alla base di queste definizioni di dolus malus resta comunque l’idea dell’inganno fraudolento che essenzialmente qualifica il comportamento sanzionato dall’actio, più che non dall’exceptio doli, anche se già con Ateio, allievo di Servio, e con Labeone la stessa actio doli si ritrova applicata (in D. 39.3.14 pr. e rispettivamente D. 4.3.7.6) pure a casi di danneggiamento volontario lesivo dell’interesse altrui ma dal quale esula palesemente[14] ogni connotazione di inganno. Sembrerebbe pertanto possibile ricavarne un indizio a favore della precedente previsione edittale dell’actio doli rispetto all’exceptio, in contrasto in particolare con l’opinione che attribuisce ad Aquilio Gallo, nell’anno 66 a.C., la contemporanea introduzione nell’albo giurisdizionale del pretore peregrino (comunque estesa ben presto a quello del pretore urbano) di entrambi i mezzi processuali, salvo doversi verificare in quali ipotesi di dolo risulti nelle fonti sin dall’inizio applicata in concreto l’eccezione, per cui si possa eventualmente arguire, in alternativa, una sua formulazione originaria limitata alla clausola si de ea re dolo malo A.iA.ifactum sit in quanto inizialmente relativa alle sole ipotesi di dolo come causa di vizio della volontà negoziale, o comunque contenente in sé l’idea di un inganno perpetrato, ante litem contestatam, alla stessa stregua del dolo originariamente perseguito con l’azione relativa.

D’altra parte è riferita nei Memorabilia di Valerio Massimo (8.2.2), come celebre caso giudiziario degno di essere ricordato, la sentenza con cui Aquilio Gallo, in qualità di iudex addictus, aveva respinto la pretesa avanzata sulla base di expensilatio di denaro quale annotazione in conto di credito, o forse di stipulatio seguita da trascrizione a scopo probatorio, effettuata da una donna nei confronti di un suo amante che, gravemente ammalato, vi aveva accondisceso (expensa sibi passus est) con l’intento che la somma dovuta sarebbe stata richiesta ai proprii eredi in caso di sua morte quasi si trattasse di una sorta di legato, facendo passare come debito quella che era una libidinosa liberalitas. Ma poi, superato dall’uomo il pericolo di morte, la donna, rimastane delusa, non aveva posto tempo nel dimostrare la sua avidità di denaro agendo in giudizio. Aquilio, chiamato a giudicare nella veste di iudex unus, appare aver respinto la pretesa attorea col ritenerla coprire una donazione considerata illecita e tacitamente condizionata alla morte del donante, dando comunque rilevanza, al di là delle forme negoziali, alla contrarietà ai boni mores dell’atto di liberalità oltreché alla volontà del promittente e pervenendo così a reprimere la mala fede insita nell’intentare l’azione (privatae auctionis calumniam ipse compescuit)[15]. Siffatta decisione avrebbe fatto scalpore proprio perché non presa in applicazione di apposita exceptio contenuta nella formula, sicché si può ipotizzare che all’epoca, peraltro di incerta determinazione forse tra il 70 ed il 60 a.C., non esistesse una edittale exceptio doli, della quale pare difficile poter già dal testo presupporre l’esistenza[16] sempre a meno che essa fosse riconosciuta come atta soltanto a respingere pretese fondate su impegni estorti con raggiro o comunque non considerate dolose solo in quanto reclamate in giudizio. Resta in ogni caso confermata la propensione di Aquilio Gallo a far valere ragioni equitative, in particolare a favore del convenuto, persino in veste di giudice privato ea fortiori in qualità di giurista consulente del pretore se non anche di pretore egli stesso.

 

4. – Rimedi affini all’exceptio doli contenuti in editti provinciali secondo un testo di Cicerone

 

Pur senza voler entrare qui in una approfondita analisi dell’eventuale esistenza di mezzi processuali antesignani dell’exceptio doli, quale potrebbe essenzialmente fondarsi solo sulla famosissima e particolarmente studiata[17] testimonianza offerta da Cicerone in una sua lettera indirizzata ad Attico (ep. ad Att. 6.1.15) nel 50 a.C. dalla Cilicia di cui era governatore in qualità di proconsole, non posso tuttavia fare a meno di ritornarvi per quanto indirettamente potrebbe incidere sui problemi relativi alla datazione ed alla formulazione originaria dell’exceptio doli.

Cicerone risponde ad Attico, il quale tra l’altro aveva proposto alla sua attenzione un’exceptio contenuta nell’editto testé emanato nel 51  a.C. da Cornelio Bibulo, governatore della Siria, che sarebbe risultata di troppo grave pregiudizio per gli interessi dell’ordine equestre, cui appartenevano i publicani operanti nelle province romane. Cicerone replica in proposito che nulla (o nulla di nuovo) aveva saputo (nihil novi)[18] circa quell’editto al di fuori della clausola menzionata, aggiungendo (col dire ego tamen habui) che egli aveva assunto (o, secondo l’interpretazione di Fiori, considerava) quale „sodamoàsa (vale a dire egualmente efficace) ma tuttavia tectior (da intendersi come più cauta, più prudente, con riguardo evidentemente agli interessi di cui si preoccupava Attico) l’eccezione, ricavata dall’editto emanato da Quinto Mucio in qualità di proconsole d’Asia nel 94 a.C. (ex Q. Muci P.f. edicto Asiatico), e che suonava extra quam si ita negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona. Secondo l’interpretazione più corrente Cicerone avrebbe inserito detta exceptio nel proprio editto per la Cilicia – malgrado la difficoltà di individuarne l’esatta collocazione – nella prima parte di esso che egli qualifica come provinciale, contenente materie bisognevoli di trattamento adeguato allo specifico ambiente, in particolare de rationibus civitatum, de aere alieno, de usuris, de syngraphis nonché omnia de publicanis[19]: ma anche secondo l’interpretazione di Fiori Cicerone, che subito dopo avere riferito il formulario dell’exceptio dice di aver seguito in molte cose lo stesso Scevola (multaque sum secutus Scevolae, col che egli passa a trattare del proprio editto partendo pur sempre dal raffronto con quello di Q. Mucio), sembrerebbe comunque voler far sapere ad Attico di avere per parte sua, a differenza di Bibulo, tenuto presente nell’esercizio della iurisdictio in Cilicia il rimedio muciano, anche se tramite singoli provvedimenti assunti nei casi concreti anziché attraverso previsione edittale[20]. Che tuttavia lo stesso Cicerone intendesse più probabilmente riferirsi, con l’usare in merito il verbo habere, all’aver egli recepito in editto il mezzo processuale muciano mi pare suggerito già dal confronto col modo col quale egli stesso si esprime (in Verrem, II. 3.65.152) a proposito della formula Octaviana, la cui introduzione risale al 79 o 78 a.C.: Gallus senator postulavit ab L. Metello ut edicto suo iudicium daret in Apronium quod per vim aut metum abstulisset: quem formulam Octavianam Romae Metellus habuerat (come pretore nel 71 a.C.) et habebat in provincia (come propretore in Sicilia l’anno seguente)[21].

Quanto alla natura di quel mezzo processuale, si sostiene che la formulazione riferitane da Cicerone meglio si adatterebbe ad una praescriptio, col farla semplicemente precedere dall’espressione ea res agatur anteponendola, così integrata, alla formula, anche in considerazione di ciò che Gaio dice circa la derivazione delle exceptiones (peraltro non necessariamente di tutte) da praescriptiones pro reo (v. Gai 4.133)[22]. Ma, a prescindere da quella che possa esserne stata l’originaria collocazione, l’espressione extra quam si si ritrova all’inizio di una exceptio in senso tecnico proposta da Labeone in D. 43.12.1.16 relativamente ad una sponsio in sede di procedimento interdittale, mentre già dallo stesso Cicerone in De inv. 2.20.5960 è richiamata l’exceptio extra quam in reum capitis praeiudicium fiat, della quale Miglietta ha di recente sostenuto con buoni argomenti la natura di eccezione intesa essa pure in senso tecnico[23], per cui sembra potersi riconoscere lo stesso valore almeno alla qualifica di exceptio data da Cicerone al mezzo processuale proprio, oltreché a quello di Bibulo[24]. Ancora, nel prosieguo del brano sopra ricordato del De inventione, opera giovanile ciceroniana risalente a poco prima dell’81 a.C., il richiamo alla malitia, ricondotta allo schema aliud agatur, aliud simulatur (De inv. 2.20.61: oportebit ... videre utrum malitia aliud agatur, aliud simulatur ... an recte sine ulla re eiusmodi res agatur), nel contesto retorico di una illustrazione della costitutio translativa, ove si spiega il meccanismo delle exceptiones processuali escludenti l’azione, potrebbe indurre ad anticipare a quell’opera l’esistenza di una eccezione fondata su comportamenti maliziosi dell’attore[25].

Passando a considerare cosa il convenuto possa opporre all’attore al fine di evitare la propria condanna, secondo la formulazione del rimedio adottato in Cilicia da Cicerone, sarebbe il modo in cui gestum est il negotium sul quale si fonda la pretesa di controparte a far sì che non vi ci si debba secondo buona fede attenere[26]. Sarebbero cioè, a mio avviso, le circostanze addebitabili all’attore nelle quali il negozio, di natura obbligatoria, fu originariamente concluso (gestum est, con riferimento al passato, non diversamente dalla clausola dell’exceptio doli relativa al dolo malo factum)[27] a evitare che ad esso si debba essere vincolati (ut eo stari non oporteat)[28] per il tramite di eccezione richiamantesi al criterio della buona fede[29]; non viceversa, come intende Fiori, essere stato il negozio posto in essere e condotto in modo tale che (entrambe?) le parti non debbano ritenersi vincolate da un oportere ex fide bona, quale vincolo tutelato da iudicium bonae fidei, ad escludere, in forza di praescriptio,la condemnatio richiesta nel seguito del formulario, a sua volta sulla base di un oportere ex fide bona[30].

In effetti, stando alle considerazioni di Attico circa l’eccessiva gravosità per l’ordine equestre dell’exceptio proposta da Bibulo nel suo editto, alle quali replica Cicerone col contrapporvi i termini della propria, parrebbe a me doversi ritenere, con l’opinione corrente, che entrambe, e non solo quella di Bibulo come invece sembra ammettere lo stesso Fiori[31], fossero opponibili, se non esclusivamente, anche ai publicani in quanto appartenenti a quell’ordine e operanti in provincia, che agissero in giudizio di stretto diritto specie in base a negozi di credito, quali mutui, stipulazioni e singrafi[32]. Ed è stato ipotizzato che la qualifica di tectior dell’eccezione ciceroniana, rispetto a quella di Bibulo, consista nel richiamo più blando a comportamenti non conformi a bona fides e quindi in termini meno pesanti per gli equites publicani agenti in giudizio, rispetto alla menzione esplicita del dolus malus che (in alternativa alla fraus) si presume contenuto nella eccezione di Bibulo: lo si arguisce argomentando dal pur ben più tardo ricorso da parte di Ulpiano, in D. 44.4.4.16, alla sostituzione dell’exceptio doli con un’exceptio in factum a salvaguardia della reverentia dovuta a patrones e parentes convenuti, se non anche dalla sostituzione, già suggerita da Labeone, in D. 44.3.11.1, avverso gli stessi soggetti, dell’actio doli, che comporterebbe l’infamia, con un’actio in factum dalla formula temperata ricorrendo alla menzione della bona fides[33].

Dalle considerazioni precedenti circa la testimonianza della lettera di Cicerone ad Attico, a prescindere da una valutazione specifica del mezzo edittale asiatico di Quinto Mucio, sembrerebbe anzitutto potersi ricavare la probabilità che, come l’exceptio edittale applicata in Siria da Bibulo nel 51 a.C., così pure exceptio edittale fosse il mezzo processuale analogo contemporaneamente utilizzato per la Cilicia da Cicerone. Potrebbe poi apparire più probabile per l’eccezione di Bibulo, presumibilmente imperniata sul dolus malus o sulla fraus dell’attore, la sua applicazione ai soli publicani[34], più probabile invece per quella di Cicerone, tectior in quanto formulata con riferimento alla contrarietà a criteri di fides bona, la sua applicabilità ai rapporti tra romani e provinciali[35] quando non anche tra gli stessi romani residenti in provincia. Comunque, se già a quell’epoca una exceptio doli mali avesse acquisito stabilità nella parte tralatizia degli editti cittadini (del pretore urbano come del pretore peregrino) o anche provinciali, non si vede come Attico si sarebbe potuto lamentare di Bibulo, né perché Cicerone se ne sarebbe discostato col preferire altra eccezione diversamente formulata[36]: ma non v’è neppure ragione di ritenere che, al contrario, analoga stabilità avesse potuto per allora avere, nella giurisdizione dell’Urbe come in provincia, il mezzo processuale derivato dall’editto muciano[37]. Resta, ancora più problematica, la questione relativa alle circostanze concrete alle quali si sarebbero riferiti rispettivamente la presenza di dolus malus (o fraus) e la contrarietà a bona fides cui avrebbero fatto riferimento le due eccezioni, secondo Cicerone la seconda „sodunamoàsa, e quindi assimilabile, anche per ambito di efficacia, alla prima. E quanto alla seconda, mi è parso potersi ritenere che nella sua formulazione fossero considerate contrarie a buona fede le circostanze nelle quali era stato gestum il negotium talché non se ne potesse riconoscere la vincolatività (ut eo stari non oporteat), ove si sarebbe trattato delle circostanze attinenti alla sola formazione di un negozio obbligatorio e non anche più in generale alla gestione di un rapporto di affari[38].

 

5. – Casi di applicazione dell’exceptio doli in testi di Aulo Ofilio e Trebazio Testa

 

Venendo ora alle prime concrete applicazioni giurisprudenziali dell’exceptio doli testimoniate nelle fonti, esse si riducono, per l’ultima età repubblicana, compresa tra Aquilio Gallo e Labeone, a tre testi, risalenti due ad Aulo Ofilio ed il terzo a Trebazio Testa.

Ad Aulo Ofilio, allievo di Servio Sulpicio Rufo come Gallo Aquilio lo era stato di Quinto Mucio Scevola, risale un parere richiamato da Paolo (l. 6 ad ed.) in D. 2.10.2, relativo al caso di uno schiavo che si era dolosamente comportato in modo tale da impedire ad un terzo di presentarsi in giudizio mentre il suo padrone, pur a conoscenza di ciò e pur potendo proibirglielo, non lo aveva fatto: secondo Ofilio si sarebbe dovuta concedere un’eccezione a impedire che il padrone traesse vantaggio dal dolo del suo schiavo, evidentemente agendo ex stipulatu contro il terzo che gli aveva prestato cautio vadimonium sisti. Si tratta dunque di una exceptio doli opponibile all’attore per comportamento doloso, a lui imputabile, del suo schiavo. In cosa consista tale comportamento doloso, volto ad arrecar vantaggio con altrui danno, non è detto[39], ancorché possa ipotizzarsene la natura fraudolenta, oltreché intenzionale: in ogni caso si tratta di comportamento verificatosi ante litem contestatam, sicché esso potrebbe risultare sanzionabile già in applicazione della clausola si nihil de ea re dolo malo factum sit di eccezione edittale[40] formulata ancora senza l’aggiunta neque fiat[41], ove al comportamento dell’attore Ofilio ritiene assimilabile quello, a lui imputabile, del suo schiavo.

Molto più complesso e di ben più difficile interpretazione, per apparirvi quanto meno riassunto, è il caso presentato da Ulpiano (l. 76 ad ed.) in D. 44.4.4.6 con riferimento ad altro parere di Ofilio, di una vendita di credito pecuniario a compratore che aveva ricevuto dal debitore mandato di effettuarne la compera, deque ea re emptor stipulatus est, ove secondo l’interpretazione seguita da Brutti sembrerebbe che il compratore, avendo acquistato a basso prezzo in connivenza con il debitore che si era fatto falsamente passare per insolvente agli occhi del creditore, si fosse fatto promettere da questi, tramite stipulatio, la restituzione di quanto eventualmente avesse ricevuto dal debitore e la tolleranza ad agire per la riscossione del credito. Il venditore tuttavia, accortosi del raggiro perpetrato ai suoi danni, di comune accordo, dal debitore e dal compratore, pur avendo incassato da quest’ultimo il prezzo convenuto per la vendita, aveva agito egli stesso contro il debitore ottenendone giudizialmente, e trattenendosi, l’intero ammontare del credito[42]. Il parere di Ofilio, condiviso da Ulpiano, sarebbe stato nel senso che, avverso il compratore agente ex stipulatu, il venditore non avrebbe potuto efficacemente opporre exceptio doli se non a condizione di essersi quanto meno dimostrato pronto a restituire all’attore il prezzo da questi già versatogli. Alla base della concessione di detta exceptio doli vi sarebbe allora stato da parte dell’attore un raggiro coevo alla conclusione del contratto di compravendita ed alla stipulatio, effettuato ante litem contestatam e ancora ricollegabile all’applicazione della sola clausola si nihil dolo malo A.iA.i factum sit contenuta nella formulazione edittale dell’exceptio medesima[43]. Pare poi evidente che la mancata operatività, prospettata da Ofilio cui aderisce Ulpiano, della eccezione di dolo nel caso in cui il convenuto, il quale aveva ottenuto dal debitore, agendo contro di lui anziché lasciar agire il compratore del credito, l’intero ammontare del credito stesso, se ne trattenesse anche il prezzo di vendita già pagatogli dal compratore, sia riconosciuta ad impedire che ne derivi un arricchimento ingiustificato da parte del convenuto medesimo, eccipiente di dolo. Sembrerebbe peraltro che, col non essere il convenuto disposto a restituire all’attore quel prezzo di vendita, risultasse direttamente inficiato, nel pensiero di Ofilio come di Ulpiano, il fondamento equitativo della opponibilità dell’exceptio senza che venisse in considerazione l’eventuale utilizzabilità in merito di una clausola neque fiat, inserita nella formula edittale dell’exceptio doli e semmai da farsi valere, di contro al dolo preterito di controparte, in sede di replicatio doli, ove tuttavia non potrebbe applicarsi il principio di reciproca compensazione del dolo delle rispettive parti, accolto da Labeone in D. 44.4.4.13 (sul quale v. infra al n. seguente) di Ulpiano, in quanto nel caso specifico ne risulterebbe consolidato l’ingiustificato arricchimento del convenuto.

Di Alfeno Varo, anch’egli allievo di Servio, è poi opportuno richiamare l’opinione, tratta dal suo l. 2 digestorum, di cui in D. 44.1.14, ancorché non vi si faccia menzione di exceptio doli, bensì di exceptio in factum ma per un caso in cui sembrerebbe potersi ravvisare un’ipotesi di dolo, in particolare, presente. Un filius familias ha venduto uno schiavo appartenente al suo peculio, stipulandone il prezzo dal compratore: dopoché lo schiavo è stato fatto oggetto di redhibitio e successivamente è morto, il pater agisce ex stipulatu contro il compratore per ottenerne il pagamento del prezzo; gli si oppone per ragioni di equità un’exceptio in factum dal tenore quod pecunia ob hominem illum expromissa est, qui redhibitus est. Sembra doversi riconoscere che, ove fosse stata edittalmente prevista l’exceptio doli anche per il caso di dolo presente (si nihil dolo malo A’.A’. fiat), non si vede perché Alfeno avrebbe dovuto far ricorso ad una exceptio formulata con riferimento al fatto specifico della avvenuta redhibitio dello schiavo di cui si chiedeva, in base a stipulatio, il prezzo[44].

Da Ulpiano è ancora ricordata in D. 2.14.10.2 (dal l. 76 ad ed.) un’opinione di Trebazio Testa in merito ad applicazione dell’exceptio doli. Ivi, dopo aver affermato in linea di massima il principio della sussidiarietà di detta exceptio rispetto all’exceptio pacti, per cui Giuliano e la maggioranza dei giureconsulti ammettevano ad avvalersi della prima coloro che non potessero utilizzare la seconda, Ulpiano ricorre all’esempio del debitore convenuto che può far valere a proprio vantaggio, tramite ricorso all’exceptio doli,il pactum (de non petendo) concluso dal proprio procurator, con richiamo al parere di Trebazio secondo il quale ciò è da ammettersi perché, a sua volta, nuocerebbe al creditore che agisca in giudizio il medesimo patto concluso dal suo procurator (ma non risulta dal testo se opponendogli direttamente l’exceptio pactio anche in tal caso l’exceptio doli). Brutti ha visto a suo tempo in ciò la precedenza del riconoscimento di efficacia al patto concluso dal procurator del creditore rispetto a quello concluso col procurator del debitore, perché in questa seconda ipotesi sarebbe riuscito difficile da superare l’antico principio civilistico di D. 50.17.73.4 per cui nec paciscendo ... quisquam alteri caveri potest[45]. Inoltre con la dottrina dominante ha visto nel caso considerato da Trebazio un’ipotesi di applicazione della clausola neque fiat dell’exceptio doli in quanto rivolta al presente nel riferimento del verificarsi del dolo da parte dell’attore soltanto all’atto di far valere in giudizio la pretesa, al cui accoglimento si oppongono ragioni di equità[46]. Ora, se è vero che il creditore agendo in giudizio va contro la volontà da lui stesso manifestata pur pattuendo la remissione del debito, anziché col debitore stesso, col procurator di lui, Trebazio sembra ricavare la soluzione del caso non tanto da una valutazione diretta di un dolo attuato dal creditore nel momento stesso dell’esercizio dell’azione da parte sua, in applicazione di apposita clausola neque fiat dell’exceptio doli, quanto dalla considerazione estensiva, a vantaggio del dominus rappresentato, come già a suo sfavore, dell’efficacia del patto di non chiedere concluso con la controparte dal procurator del convenuto come dell’attore, ancorché operativa tramite ricorso all’exceptio doli quale succedaneo dell’exceptio pacti per non trattarsi di convenzione conclusa direttamente tra le parti stesse del rapporto obbligatorio oggetto di convenzione pattizia. Resta comunque il fatto che, seppur probabilmente, per il caso di patto concluso dal debitore col procurator del creditore, Trebazio considerava applicabile direttamente l’exceptio pacti in virtù di un riconoscimento della rappresentanza, quale era sentita nella coscienza sociale, più facilmente ammessa contro che non a favore del rappresentato[47], il ricorso da parte sua all’exceptio doli, almeno per l’ipotesi di patto concluso dal creditore col procurator del debitore, per quanto rispondente all’esigenza di estendere anche a questo caso l’operare della rappresentanza, doveva pur sempre trovar fondamento nella valutazione quale doloso del comportamento attuato all’atto stesso della opposizione dell’exceptio: e ciò sembra presupporre l’esistenza edittale – o quanto meno il suggerimento da parte di Trebazio dell’inserimento decretale – della clausola relativa al dolo presente nella formulazione dell’exceptio medesima.

Contrariamente a quanto ritenuto da molta parte della dottrina, mi pare dunque che agli ultimi scorci della Repubblica risalga, come unica testimonianza giurisprudenziale sicura di applicazione dell’exceptio doli al caso di dolo presente che ci sia pervenuta, quella di Trebazio Testa, mentre altrettanto non sembra possa dirsi delle testimonianze risalenti, nell’ambito della scuola di Servio Sulpicio, ad Aulo Ofilio, a parte poi il ricorso di Alfeno Varo a exceptio in factum in una ipotesi riferibile a dolo presente.

 

6. – Casi di applicazione dell’exceptio doli in testi di Labeone

 

Molto più numerose e varie sono le applicazioni dell’exceptio doli quali risultano risalire ormai a Labeone e che palesano una articolata elaborazione del concetto di dolo ad esse sotteso, rapportabile anche a comportamenti talvolta anteriori alla litis contestatio ma, di gran lunga il più spesso, solo all’atto della medesima. Esaminiamole, sia pure in sintesi, partitamente, ancora sulla falsariga della approfondita interpretazione data da Brutti alla più parte di esse.

In D. 9.4.24 Paolo (dal l. 18 ad ed.) si richiama sinteticamente all’opinione di Giuliano, sulla quale aveva convenuto Labeone, secondo cui al dominus chiamato a rispondere sine noxae deditione per avere dolosamente fatto in modo, manomettendolo, di perdere la potestà sullo schiavo autore di delitto, si dovrebbe concedere eccezione di dolo si paratus sit defendere se manumissus, ove qualora ciò fosse avvenuto già in pendenza del giudizio instaurato col dominus stesso (come nell’ipotesi prospettata da Giuliano in D. 9.4.39.3 di schiavo comparso in causa, e ductus in quanto indefensus, post iudicium acceptum) si dovrebbe ipotizzare una rinnovazione della litis contestatio tramite in integrum restitutio effettuata adiciendae exceptionis gratia (analogamente al caso previsto in Gai 4.125, relativo ad erronea omissione di ricorso ad exceptio peremptoria da parte del convenuto)[48]. Il dolo è qui riscontrabile solo all’atto stesso della litis contestatio, eventualmente di quella rinnovata a seguito di restitutio in integrum, e quindi dolo presente[49].

A comportamento omissivo precedente la litis contestatio si ricollega d’altro canto l’exceptio doli opponibile secondo Labeone (in D. 32.29.3, tratto dal l. 2 di posteriores epitomati da Giavoleno) al legatario di schiavo di genere, che agisca ex testamento a seguito di evizione, subita ad opera di terzo, dello schiavo di cui l’erede gli aveva fatto traditio, per non avere il legatario stesso provveduto a denunciare in tempo all’erede, al fine di dargli modo di sostenere le proprie ragioni, l’iniziativa processuale del terzo prima che con lui iudicium accipiatur. Il caso tuttavia non sembra fosse suscettibile di rientrare ancora nell’applicazione della clausola dell’exceptio attinente a factum passato che, pur potendo in astratto consistere in avvenuta omissione, difficilmente sarebbe da ritenersi, nella fattispecie, effettuata, di per sé, dolo malo, ancorché Labeone dica del legatario debere, egli in allora, denuntiare heredi[50].

Una prima testimonianza labeoniana di Ulpiano, tratta dal l. 77 ad ed. e contenuta in D. 2.11.9.1 riguarda il caso di convenuto in base a stipulatio poenae vadimonii causa effettuata in processo nossale relativamente alla esibizione in giudizio di più schiavi, che risulta inadempiuta per mancata comparizione di uno solo di essi: Labeone riconosce la tutela dell’exceptio doli a detto convenuto a condizione che egli offra all’attore di pagargli, per lo schiavo non esibito, una rata, presumibilmente da calcolarsi in proporzione al numero complessivo degli schiavi, della pena dovuta[51]. È la mancata accettazione della parte di pena, pur antecedente anche qui il momento della litis contestatio, ad apparire dolo malo facta non tanto di per sé quanto per essere accompagnata dalla conseguente formalizzazione, tramite litis contestatio, della pretesa, civilmente dovuta, dell’intera pena[52].

Restano, di Labeone, altre sei testimonianze, tutte contenute in un lungo frammento del l. 76 ad ed. di Ulpiano, riportato in D. 44.4.4 e suddiviso nei rispettivi paragrafi 1, 3, 7, 13, 15 e 19 dello stesso.

Nel § 1 Ulpiano ricorda che Giuliano si era posto il problema se un marito il quale avesse effettuato in condizione di malattia una promissio pecuniaria a un cugino di sua moglie nell’intento di far pervenire a lei il denaro promesso, e fosse poi guarito, potesse avvalersi di eccezione, ovviamente in quanto convenuto dallo stipulante, e aveva riferito il parere di Labeone nel senso della utilizzabilità in proposito dell’exceptio doli mali perché, secondo la volontà del marito, si sarebbe trattato di atto di donazione alla moglie, subordinato alla morte di lui[53]. Il caso appare simile a quello che, stando al racconto di Valerio Massimo (in Mem. 8.2.2., di cui supra, al § 3), aveva analogamente risolto a suo tempo, in qualità di giudice, Aquilio Gallo, ma col respingere direttamente la richiesta della parte attrice, pur nella inesistenza ancora di exceptio doli alla quale poter fare ricorso al fine di dare rilevanza, superando il formalismo negoziale, alla illiceità, nel caso specifico, della promessa oltreché alla volontà negoziale[54]. Nel primo caso, rispetto al secondo, il dolo sarebbe stato comunque ravvisabile soltanto nel fatto stesso di agire in giudizio[55].

Di più difficile comprensione è il complesso parere di Labeone come si presenta esposto nel successivo § 3, in termini taluno di dubbia lettura ed altri troppo sintetici o generici perché ne possa risultare un significato sicuro. Seguendone la ricostruzione interpretativa risalente a Talamanca[56] cui si attiene di massima Brutti[57], l’ipotesi ivi prospettata sarebbe quella di una stipulatio poenae effettuata erroneamente per cifra inferiore all’ammontare della pretesa sulla quale verteva il sottostante compromesso convenuto tra le parti, cifra che si presupporrebbe peraltro indicata nel contesto della stipulatio medesima (o, meglio, di entrambe le reciproche stipulazioni penali): secondo Labeone l’arbitro avrebbe allora dovuto condannare per l’effettivo ammontare della pretesa compromessa da lui ritenuta fondata e, comunque, la parte risultata vincente avrebbe potuto opporre l’exceptio doli mali alla controparte che avesse preteso la pena da lei stipulata. Pure in tal caso il dolo risulterebbe inerire solo alla richiesta in giudizio ad opera dello stipulante[58].

Sostanzialmente rimaneggiato rispetto all’originale classico appare altro parere labeoniano, riferito al § 7, qualora se ne accolga, almeno in linea di massima, la ricostruzione interpretativa offertane da Marrone[59] e riconosciuta da Brutti come la più convincente tra quelle ipotizzate in dottrina[60]. Il caso è quello di un convenuto in rivendica che, risultando soccombente (ma il testo lo direbbe senz’altro iudicatus), ha promesso iussu iudicis alla controparte, tramite satisdatio,di tradere entro un certo termine lo schiavo rivendicato ed ha promesso altresì, in difetto, di pagare una penale: se poi lo stipulante gli chiede in giudizio l’adempimento di entrambe le prestazioni promesse (ove il testo parla invece di is qui hominem[vindicat] et poenam petit) si vedrà efficacemente opporre eccezione evidentemente di dolo (parrebbe alle due richieste contemporanee o a quella avanzata per seconda) apparendo in sé iniquo ( iniquum enim esse ) esperire azione per due pretese aventi il medesimo scopo (ove il testo parla invece di et hominem[possidere] et poenam exigere). Anche qui si tratta di dolo presente[61].

Non è detto per contro a quale tipo di comportamento doloso si riferisca quanto Ulpiano attribuisce a Labeone nel § 13[62], ad esemplificazione e nel contempo a motivazione del generale principio affermato da Marcello, secondo cui ad exceptio doli non potrebbe opporsi replicatio doli: si tratta di un caso di communis malitia non meglio specificata, che tuttavia sembra alludere a ipotesi di reciproco comportamento doloso di attore e convenuto nel medesimo contesto[63], del quale si ritiene iniquo (iniquum esse) far ricadere le conseguenze a vantaggio dell’attore e a danno del convenuto e molto più equo (longe aequum) invece che dal perfide gestum[64] l’attore non possa ricavare alcunché, nell’ordine di idee di una reciproca compensazione del dolo delle rispettive parti[65].

Nella stessa direzione appare orientato il successivo discorso ulpianeo ove, dopo essersi, nel § 14, affermata viceversa (ma nel testo ricorre quoque) la indubbia opponibilità di replicatio doli, per comportamento doloso non meglio qualificato del convenuto, avverso l’exceptio senatus consulti Macedoniani che a sua volta si fonda su dazione a mutuo considerata soltanto dolosa da parte dell’attore[66], è riportata al § 15 l’ulteriore opinione labeoniana, secondo cui anche contro un’actio ex stipulatu spettante in base a clausula doli in essa inserita, con la quale il promittente prometteva dolum malum abesse afuturumque esse, si può efficacemente opporre exceptio doli si adversus ea (che Mommsen considera erroneamente manoscritto in luogo di un originale si adversus bonam fidem postea) factum erit, si intende, da parte dello stipulante attore. Ciò perché, motiva Labeone, può darsi che questi non abbia tenuto alcun comportamento doloso antequam stipulatio committatur, prima cioè che essa possa essere fatta valere, e lo tenga col fatto stesso di avanzare in giudizio la pretesa (tunc facere cum petat)[67]: pare qui che Labeone abbia presente ciò che dolo malo factum site rispettivamente fiat delle due clausole della relativa exceptio edittale ma che, riferendosi nel caso specifico a quanto factum erit, consideri dolo malo factum, ai fini dell’applicazione dell’exceptio, ogni comportamento dello stipulante dalla conclusione del contratto compresa alla litis contestatio esclusa[68].

Anche nell’ultimo § 19, ove è ancora riferita un’opinione labeoniana, non risulta a quale tipo di comportamento doloso si riferisce il caso ivi fatto di un creditore delegante che delega un delegatario a stipulare dal debitore, mentre successivamente il primo delegatario delega un secondo delegatario a stipulare dallo stesso debitore, sempre la stessa prestazione: al secondo delegatario che agisca, il debitore può opporre eccezione per il dolo tanto del primo delegante quanto dell’attore; è qui esteso al dolo del primo delegante il dolo opponibile all’attore che secondo la lettera dell’exceptio doli edittale gaiana, facendo riferimento al dolo di Aulo Agerio, apparirebbe limitato a quello dell’attore medesimo[69].

Dalla rassegna dei testi labeoniani in fatto di exceptio doli, come non ha mancato di rilevare Talamanca, non risulta alcun caso sicuro di utilizzazione di detta exceptio in ipotesi di comportamento doloso dell’attore in sede di conclusione del negozio obbligatorio sulla base del quale egli agisca, rilevanti in applicazione della clausola dell’exceptio doli riferita al passato (si dolo malo factum sit), mentre si trova una relativamente ricca casistica di comportamenti la cui dolosità è riscontrabile solo all’atto del far valere in giudizio la pretesa, in applicazione della seconda clausola volta al dolo presente (si dolo malo fiat)[70] la cui introduzione nell’editto tralatizio quale travasata nella c.d. codificazione adrianea e riferita da Gaio parrebbe essere, ancorché prevalentemente utilizzata, di poco risalente.

 

7. – Considerazioni conclusive

 

In conclusione, preso preliminarmente atto che nelle fonti romane manca una precisa individuazione terminologica e/o concettuale di eccezione fondata su dolo generale o presente, di contro a dolo speciale o passato (individuato, questo secondo, quale causa di vizio della volontà negoziale), ho ritenuto piuttosto trattarsi di distinguere, nella casistica giurisprudenziale, le applicazioni della clausola si nihil dolo malo fiat confluente, nella formulazione edittale adrianea della relativa exceptio, con la clausola si nihil dolo malo factum sit.

E se dal De officiis di Cicerone (3.14.5860), in relazione all’episodio ivi narrato attinente ad un caso di raggiro nella conclusione del negozio e collocabile sul finire del II secolo a.C., è lecito inferire la mancanza per allora, oltreché di actio, più specificamente di exceptio doli, e da Cicerone De natura deorum 3.30.74, con riferimento al dialogo ivi immaginato e ambientabile nel 77 o 76 a.C., appare ragionevole far risalire anteriormente a quegli anni l’esistenza di un iudicium de dolo malo, sembrerebbe risultare già nota a Cicerone nel De inventione 2.20.61, scritto poco prima dell’81 a.C., l’esistenza di una exceptio fondata sul fatto che malitia aliud agatur, aliud simulatur.

Viene qui in considerazione lo schema concettuale aliud simulatum aliud actum, connotato da malitiae risalente alla definizione di dolus malus che lo stesso Cicerone attribuirà nel De officiis (3.14.60) del 44 a.C. ad Aquilio Gallo quale introduttore delle de dolo malo formulaee ribadirà ancora nel De officiis stesso (3.15.61) col riferire l’affermazione di Aquilio che dolus malus in simulatione continetur, ricollegandovi la conseguenza di tollere ex rebus contrahendis omne mendacium, laddove l’anno precedente nel De natura deorum (3.30.74) aveva attribuito sempre ad Aquilio l’introduzione del iudicium de dolo malo, considerato everriculum malitiarum omnium. Sappiamo d’altro canto, da un racconto di Valerio Massimo (8.2.2) che, in epoca imprecisata tra il 70 ed il 60 a.C., Aquilio Gallo in qualità di iudex privatus aveva respinto per ragioni equitative una pretesa fondata su negozio formale non inficiato da raggiro (malitia o mendacium), in assenza ancora – pare – di apposita exceptio inserita nella formula sulla base della quale egli era chiamato a giudicare. Sembra pertanto possibile ipotizzare che già al giovane Aquilio Gallo, in qualità di giureconsulto, risalga l’iniziativa di suggerire ai pretori la concessione di rimedi processuali fondati sul dolo, per la cui definizione egli avrebbe utilizzato lo schema aliud simulatum aliud actum accentuandone la connotazione fraudolenta, pressoché contemporanea dell’actio come dell’exceptio, ma anche di questa in quanto rivolta tendenzialmente contro il doloraggiro, sulla base di una formulazione limitata a comportamento passato rispetto al momento della litis contestatio[71].

Dalle notizie di Cicerone ad Att. 6.1.15 sembra poi ricavabile l’esistenza, nei rispettivi editti provinciali del 51 a.C. di Bibulo in Siria e dello stesso Cicerone in Cilicia, di exceptiones richiamantisi l’una a dolo o frode e l’altra ad assenza di buona fede di controparte attrice, con riferimento al modo di conclusione del negozio che sta a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio. E siccome è improbabile che in presenza già di una consolidata eccezione di dolo nel nucleo tralatizio dell’editto dell’Urbe (vuoi del pretore urbano, vuoi del pretore peregrino) come di quello provinciale, si giustificasse da un lato la lamentela di Attico sul rimedio concesso da Bibulo e dall’altro la preferenza di Cicerone per un rimedio diverso da quello proposto da Aquilio, si dovrebbe pensare che all’epoca non si fosse ancora stabilizzata in termini di dolus malus la formulazione aquiliana del rimedio edittale riconvenzionale fondata sullo schema dell’aliud simulatum aliud actum[72].

A tale schema, esplicitandone l’aspetto fraudolento, ancora si riferiva Servio Sulpicio secondo quanto risulta dal commento ulpianeo alla clausola edittale introduttiva della relativa actio. E se ancora a Servio non si riporta direttamente alcun caso di applicazione dell’exceptio doli[73], nemmeno dalle testimonianze, pervenuteci in materia, dei suoi allievi Alfeno Varo ed Aulo Ofilio parrebbe risultare l’applicabilità di una exceptio doli che non si rapportasse a comportamenti dolosi antecedenti la litis contestatio. Solo con Trebazio Testa e poi decisamente con Labeone si assiste ad una applicazione dell’exceptio dolia ipotesi di comportamenti dolosi riconducibili soltanto al momento della litis contestatio, e quindi rapportabili alla clausola si dolo malo fiat ormai definitivamente stabilizzata, almeno a partire da Labeone, nell’editto tralatizio.

 

 



 

[1] V. in proposito B. Biscotti, Dal ‘pacere’ ai ‘pacta conventa’. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall’epoca arcaica all’editto giulianeo, Milano, 2002, 443 ss. Riferisce a pacta et promissa anche Cic. off. 1.10.32 (... illis promissis standum non esse ... quae deceptus dolo promiserit ... quae iure praetorio liberantur ...) M. Brutti, La problematica del dolo processuale nell’esperienza romana, Milano, 1973, I, 133, nt. 7, ove il testo parrebbe tuttavia testimoniare, per il 44  a.C. (anno in cui fu composto il De officiis), l’esistenza di un mezzo pretorio di difesa, basato sul dolo, rispetto all’obbligatorietà civilistica di promissa in forma di stipulatio.

 

[2] V. in proposito M. Brutti, La problematica, cit., I, 67 ss. e 171, nt. 87.

 

[3] M. Talamanca, La ‘bona fides’ nei giuristi romani: «Leerformeln» e valori dell’ordinamento , in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), a cura di L. Garofalo, IV, Padova, 2003, 34 ss.

 

[4] Ritiene che l’exceptio non fosse ancora non solo prevista nell’editto ma neppure corrente nella prassi all’età di Cassio (il giureconsulto) C.A. Cannata, Istituzioni di diritto romano, II, 1, Torino, 2003, 35 s. Su D. 44.4.4.33, e sulla relativa opinione di Cassio, cfr. G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law of the Early Classical Period, in SDHI, 1986, 256.

 

[5] M. Brutti, La problematica, cit., II, 726 ss.

 

[6] Sul testo cfr. M. Brutti, La problematica, cit., II, 725 s.

 

[7] Sul testo v. M. Brutti, La problematica, cit., I, 167 ss.

 

[8] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 131, nt. 3; R.M. Thilo, Der ‘codex accepti et expensi’ im römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation, Göttingen, 1980, 301 ss.; M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 131 ss.

 

[9] F. Serrao, La «iurisdictio» del pretore peregrino, Milano, 1954, 106 ss. Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 135, nt. 11; A. Watson, Law Making in the Leiter Roman Republic, Oxford, 1984, 72 ss.; G. MacCormack,‘Dolus’ in Republican Law, in BIDR, 1985, 15; L. Peppe, Note sull’editto di Cicerone in Cilicia, in Labeo, 1991, 46; M. Bretone, Storia del diritto romano5, Bari, 1991, 174 (in senso contrario); M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 151 (in senso dubitativo, ma per il quale comunque le de dolo formulae non possono ricomprendere l’exceptio doli: v. p. 158, nt. 437, e p. 171, nt. 491).

 

[10] In quest’ultimo senso cfr. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 135 s. Lo confermerebbe anche quanto Cicerone più in generale aggiunge alla menzione delle de dolo malo formulae introdotte da Aquilio (ergo et Pythius et omnes aliud agentes, aliud simulantes perfidi, improbi, malitiosi ), su cui v. G. MacCormack, ‘Aliud simulatum, aliud actum’, in ZSS, 1987, 640 s.

 

[11] V. F. D’Ippolito, Questioni decemvirali, Napoli, 1993, 175 s. (ripreso in Servio e le XII Tavole, in Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del Seminario di S. Marino, 79 gennaio 1993, Torino, 1994, 32 s.); Sulla data dell’«actio de dolo», in Labeo, 1995, 247 ss. (=‘Fraterna munera’. Studi in onore di L. Amirante, Salerno, 1998, 161 ss.); Insidie manualistiche, in Index, 2004, 257 s. Cfr. M. Bretone, Labeone e l’editto, in Sem. Compl., 1994, 25, nt. 25; D. Mantovani, Gli esordi del genere letterario ‘ad edictum’, in Atti del seminario di San Marino, cit., 80, nt. 74; A. Corbino, Il caso di Visellio Varrone e Otacilla Laterense (Val. Max. 8,2,2), in ‘Iuris vincula’. Studi in onore di M. Talamanca, II, Napoli, 2001, 253 s.; R. Cardilli, La ‘buona fede’ come principio di diritto dei contratti: diritto romano e America latina, in Roma e America. Diritto romano comune, 2002, 136, nt. 36, e 141, nt. 53 (ripubblicato in R. Cardilli, «Bona fides» tra storia e sistema, Torino, 2004, 1 ss.); C.A. Cannata, Istituzioni, cit., 22, nt. 20; R. Fercia, Appunti su funzione a struttura formulare dell’‘actio de dolo’, in Studi economico-giuridici in memoria di F. Ledda, Torino, 2004, 427, nt. 27.

 

[12] Cfr. anche, senza richiamo ad Aquilio, Cic. off. 3.16.64 e top. 9.40: su di essi v. M. Brutti, La problematica, cit., I, 142 s., il quale vi riscontra un concetto ampio di dolus come genus visto corrispondere allo schema aliud agitur, aliud simulatur in una definizione esplicativa a livello logico che prescinderebbe di per sé dalla individuazione di suoi contenuti concreti, risultando ampiamente aperta e flessibile.

 

[13] Nel senso che proprio Aquilio Gallo sarebbe stato il primo ad approfondire la definizione del dolus, tendenzialmente ristretta al dolus come inganno, v. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 152, nt. 422, il quale rileva poi (pp. 172 s.) come l’oggetto precipuo della definizione di dolo, da Aquilio a Labeone, in essenziale connessione con l’intentio della relativa actio, fosse costituito dall’inganno, ivi compresa la colpevole reticenza. Che Aquilio Gallo abbia definito dolus soltanto il dolus praeteritus afferma D. Nörr, Probleme der Eviktionshaftung im klassischen römischen Recht, in ZSS, 2004, 173. Circa l’interpretazione del contrasto, in termini di aliud simulatum aliud actum, in specie comparente nelle definizioni giurisprudenziali a partire da Aquilio rapportantisi all’idea di inganno v. G. MacCormack, ‘Aliud simulatum’, cit., 638 ss. Sui concetti di dolus e simulatio nel pensiero del periodo tardo-repubblicano cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 131 ss., che farebbe risalire la preesistenza del concetto di aliud agere  aliud simulare rispetto alla definizione aquiliana del dolo, con riferimento alla testimonianza di Cicerone nella sua opera giovanile De inventione 2.20.61, e, più in generale, sul significato giuridico di dolus in età repubblicana v. G. MacCormack, ‘Dolus’, cit., 1 ss. Non vidi L.J. Beek, ‘Dolus’. Een semantischjuridische studie, Nijmegen, 1999, sulla cui definizione di dolus cfr. la recensione di R. Knütel, in ZSS, 2002, 651.

 

[14] Come altrettanto non potrebbe dirsi dei casi considerati da Trebazio in D. 4.3.18.3 e Mela in D. 11.7.14.2, sui quali v. G. MacCormack, ‘Dolus’, cit., 33 s., e ‘Aliud simulatum’, cit., 643 (ivi, 644 s., sulla decisione di Ateio in D. 39.3.14 pr.). Su D. 11.7.14.2 cfr. anche A. Wacke, Zum ‘dolus’  Begriff der ‘actio de dolo’, in RIDA, 1980, 373 ss.

 

[15] Su tutto l’episodio e sulla sua valutazione v. M. Brutti, La problematica, cit., I, 219 ss. Cfr. G. MacCormack, ‘Aliud sumulatum’, cit., 642 s., e da ultimo A. Corbino, Il caso, cit., 249 ss.

 

[16] Come fa M. Bretone, Labeone, cit., 25, nt. 25; cfr. anche G. MacCormack, ‘Aliud imulatum’, cit., 643. Ma v. A. Corbino, Il caso, cit., 250 s.

 

[17] Cfr. da ultimo R. Fiori, ‘Ea res agatur’. I due modelli del processo formulare repubblicano, Milano, 2003, 28 ss. In senso parzialmente adesivo v. ora R. Cardilli, «Bona fides», cit., 13, nt. 26 bis.

 

[18] Sulla possibilità della duplice interpretazione cfr. L. Peppe, Note, cit., 30 s.; D. Mantovani, L’editto, cit., 174, nt. 120; R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 126, nt. 8; R. Fiori, ‘Ea res agatur’, cit., 29, nt. 93.

 

[19] Cfr. G. Pugliese, Riflessioni sull’editto di Cicerone in Cilicia, in Synteleia V. Arangio-Ruiz, II, Napoli, 1964, 976 s. (ora in Scritti giuridici scelti, III, Diritto romano, Napoli, 1985, 105 s.); R. Martini, Ricerche in tema di editto provinciale, Milano, 1969, 38 ss.; L. Peppe, Note, cit., 48; R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 132 e 137 ss.; M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 155 s.; R. Fiori,‘Ea res agatur’, cit., 30 ss. (il quale però nega lo stesso carattere edittale dell’exceptio ciceroniana).

 

[20] R. Fiori,‘Ea res agatur’, cit., 33 e 35.

 

[21] Sul testo cfr. M. Balzarini, Ricerche in tema di danno violento e rapina in diritto romano, Padova, 1969, 141 ss.; L. Labruna, ‘Vim fieri veto’. Alle radici di una ideologia, Camerino, 1971, 14 ss.; R.A. Baumann, The Rape of Lucretia, «Quod metus causa» and the Criminal Law, in Latomus, 1993, 554 ss.; D. Mantovani, Gli esordi, cit., 78, nt. 89.

 

[22] Cfr. L. Peppe, Note, cit., 3, nt. 63, e 37 ss. (secondo cui si sarebbe passati da una praescriptio muciana ad una exceptio ciceroniana); R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 132 e nt. 28 (nello stesso senso); M. Talamanca, La ‘bona fides’, 153 s. e 170 s.; R. Fiori,‘Ea res agatur’, cit., 28, nt. 89, e 35 s.

 

[23] M. Miglietta, «Servus dolo occisus». Contributo allo studio del concorso tra ‘actio legis Aquiliae’ e ‘iudicium ex lege Cornelia de sicariis’, Napoli, 2001, 151 ss. Cfr. D. Mantovani, Le formule del processo privato romano2, Padova, 1999, 101, nt. 509 e ‘Praetoris partes’. La ‘iurisdictio’ e i suoi vincoli nel processo formulare: un percorso negli studi, in Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile, Napoli, 2003, 116, nt. 190.

 

[24] Cfr. D. Mantovani, L’editto come codice e da altri punti di vista, in La codificazione del diritto dall’antico al moderno, Napoli, 1998, 174, nt. 121 e L. Pellecchi, La ‘praescriptio’. Processo, diritto sostanziale, modelli espositivi, Padova, 2003, 121, nt. 52. Contra R. Fiori, ‘Ea res agatur’, cit., 22, nt. 74,  in particolare con riferimento a Cic. de orat. 1.168, sul quale v. però L. Pellecchi, La ‘praescriptio’, cit., 293, nt. 50 (e che lo scambio tra praescriptio ed exceptio possa essere ivi dovuto all’errore del retore sprovveduto ammette lo stesso R. Fiori, ‘Ius civile, ius gentium, ius honorarium’: il problema della «recezione» dei ‘iudicia bonae fidei’, in BIDR, 19981999, 187, nt. 93).

 

[25] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 135 ss.; D. Mantovani, Gli esordi, cit., 78, nt. 89; e M. Miglietta, «Servus dolo occisus», cit., 143 ss.

 

[26] Cfr. in tal senso D. Mantovani, L’editto, cit., 174 s.

 

[27] Riferisce al passato l’exceptio di Scevola, cui si adeguerebbe Cicerone, ma senza che se ne possa argomentare per la non originarietà della clausola neque fiat della exceptio doli, che avrebbe invece più ampia applicazione, M. Brutti, La problematica, cit., I, 170, nt. 85. Più vasta applicazione anche al dolus praesens avrebbe invece avuto la praescriptio muciana secondo M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 171 s.

 

[28] Ove nell’espressione stari oportere l’essere vincolati sarebbe indicato dallo stari, mentre l’oportere non avrebbe significato tecnico: cfr., con riferimento all’origine muciana della clausola, R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 138 s.

 

[29] E non, più in generale, tutte le circostanze in cui la pretesa di rispettare i termini negoziali non fosse conforme al principio di buona fede (così R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 133) ovvero non fosse conforme al principio stesso la complessiva conduzione dell’affare sino alla proposizione dell’azione (così M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 156 s.).

 

[30] Cfr. R. Fiori, ‘Ea res agatur’, cit., 36 ss.

 

[31] Cfr. R. Fiori, ‘Ea res agatur’, cit., 30, nt. 94.

 

[32] Cfr. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 155 s. e 168 s.

 

[33] Cfr. D. Mantovani, L’editto, cit., 174 s.; R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 134 ss.; R. Fiori,‘Ea res agatur’, cit., 30, nt. 94 e (in senso critico sul rapporto con D. 4.3.11.1) 36, nt. 110 (ma che si possa ivi trattare di un’actio decretale, facente menzione della buona fede, ammette lo stesso R. Fiori, Ius civile, cit., nt. 45). Invece per L. Peppe, Note, cit., 45 s., l’exceptio di Bibulo avrebbe avuto una più vasta applicazione, anche contro comportamenti, oltreché successivi alla conclusione del negozio, persino post iudicium in corrispondenza alla clausola neque fiat dell’exceptio doli. Infine, perché l’una eccezione risultasse tectior rispetto all’altra, resta problema insolubile per M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 171, nt. 487.

 

[34] Cfr. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 169.

 

[35] Cfr. R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 132.

 

[36] Cfr. R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 136 s.; R. Fiori, ‘Ea res agatur’, cit., 36, nt. 111; M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 168.

 

[37] Anche se è probabile la sua presenza in taluni editti: cfr. L. Peppe, Note, cit., 35 e 43 s.; R. Fiori, ‘Ea res agatur’, cit., 33 s.

 

[38] I comportamenti vessatori dei publicani, su cui fa leva M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 156 s., dovevano essere perseguiti piuttosto attraverso altri mezzi processuali, antesignani di quelli contenuti nel titolo de publicanis dell’editto adrianeo.

 

[39] Cfr. G. MacCormack, ‘Aliud simulatum’, cit., 644.

 

[40] Ritiene trattarsi probabilmente di azione decretale R. Cardilli, La ‘buona fede’, cit., 138, nt. 37, con richiamo a P. Cerami, Il sistema ofiliano, in La codificazione, cit., 106 s.

 

[41] Afferma invece trattarsi di un caso di exceptio doli praesentis M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 159. In generale riporta le due clausole dell’exceptio doli a comportamenti dolosi tenuti prima del processo, in relazione all’affare dedotto in giudizio, e rispettivamente al fatto che l’esercizio dell’azione stessa fosse viziato da dolo, C.A. Cannata, ‘Bona fides’, e strutture processuali, in Il ruolo della buona fede nell’esperienza giuridica e storica contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2003, 269.

 

[42] Così M. Brutti, La problematica, cit., I, 184 ss., nt. 111. Si rifà a precedenti interpretazioni, già criticate da M. Brutti (loc. cit.), nel senso che vendita del credito e relativa stipulatio sarebbero state effettuate con funzione di garanzia di (almeno parziale) adempimento del credito del venditore, G. MacCormack, ‘Dolus’, cit., 35 ss. e ‘Aliud simulatum’, cit., 643 s. Si limita invece a considerare gli elementi strutturali della fattispecie espressamente risultanti dal testo, senza tuttavia render conto in concreto del perché il creditore avesse venduto il credito ricavandone un basso prezzo e utilizzando all’uopo un formulario tipico di stipulatio atto a realizzare la cessione del credito stesso, per poi agire in proprio contro il debitore contravvenendo agli impegni assunti verso il compratore, P. Cerami, Il sistema, cit., 111 ss. 

 

[43] Che viceversa si tratti di exceptio doli riferita al presente sostiene chi non ritiene si sia verificato alcun inganno ai danni del venditore da parte del compratore del credito: così P. Cerami, Il sistema, cit., 115. Cfr. anche M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 159, e D. Nörr, Probleme, cit., 174, nt. 109.  G. MacCormack, ‘Dolus’, cit., 36 s. e ‘Aliud simulatum’, cit., 644, sul presupposto che la vendita del credito rispondesse a funzione di garanzia del venditore, avanza peraltro la possibilità che il compratore del credito, il quale agisce poi come tale, avesse avuto sin dall’inizio intenzione di ingannare la controparte.

 

[44] G. MacCormack, ‘Dolus’, cit., 38 ritiene che Alfeno riconoscesse l’exceptio doli solo in quanto fondata sull’aliud simulatum, aliud actum.

 

[45] V. M. Brutti, La problematica, cit., I, 174 ss., e II, 626. Cfr. A. Wacke, Zur Lehre vom «pactum tacitum» und zur Aushilfsfunktion der «exceptio doli», in ZSS, 1973, 229. Che si tratti di un procurator omnium bonorum afferma U. Elsener, Les racines romanistes de l’interdiction de l’abus de droit, Bâle, 2004, 108.

 

[46] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 174 ss., e II, 625. Conformi A. Wacke, Zur Lehre, cit., 229; G. MacCormack, ‘Dolus’, cit., 37; M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 159 s.; D. Nörr, Probleme, cit., 174, nt. 109.

 

[47] In tal senso G. Grosso, L’efficacia dei patti nei ‘bonae fidei iudicia’, in Studi Urbinati, 1928, II, 20 s. (ora in Scritti storico-giuridici, Torino, 2001, III, 60 s.).

 

[48] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., II, 735 ss.; G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 252 s.

 

[49] V. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160, nt. 447.

 

[50] Parla di exceptio doli praesentis con riferimento al comportamento scorretto del legatario creditore nello svolgersi del rapporto M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160, nt. 447. Sul testo cfr. G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 253.

 

[51] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 227 ss.; G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 249 s.

 

[52] Che il comportamento doloso del creditore si concreti nella instaurazione della lite per l’intera pena afferma M. Brutti, La problematica, cit., I, 235: cfr., nel riscontrarvi un’ipotesi di dolo presente, M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160, nt. 447.

 

[53] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 217 e II, 682; G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 247 s.

 

[54] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 219.

 

[55] Che si tratti di exceptio doli rivolta al presente confermano A. Corbino, Il caso, cit., 274; M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160, nt. 447.

 

[56] V. M. Talamanca, Ricerche in tema di ‘compromissum’, Milano, 1958, 111, nt. 166.

 

[57] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 226, nt. 46.

 

[58] V. M. Brutti, La problematica,  cit., I, 226, nt. 46; M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160, nt. 447. Diversa interpretazione del testo in G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 253 s.

 

[59] V. M. Marrone, L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano, in Ann. Palermo, 1955, 161 ss.

 

[60] Cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 224 ss. Ritengono invece genuino il testo G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 251 s. e U. Elsener, Les racines, cit., 136 e nt. 270.

 

[61] V. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160, nt. 447.

 

[62] Così M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160 s.

 

[63] M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 161, nt. 451, ritiene discutibile se si tratti di comportamento doloso tenuto contemporaneamente da attore e convenuto, pur se non consapevoli l’uno del rispettivo dolo dell’altro, ovvero ora dell’uno e ora dell’altro anche in occasioni separate, nell’ambito della medesima vicenda. Fa risalire il principio ad una antica direttiva, che già sarebbe presente nel caso di cui in Val. Max. 8.2.2 A. Corbino, Il caso, cit., 276 s., con riferimento ad ipotesi di comune relazione illecita. Il principio stesso non pare viceversa aver trovato, né poteva comunque trovare, applicazione nel caso di cui in D. 44.4.4.6 (sul quale v. supra, al § 5).

 

[64] F. Gallo, ‘Synallagma’ e ‘conventio’ nel contratto. Ricerche degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni teoriche. Corso di diritto romano, I, Torino, 1992, 118, ritiene che l’impiego di gerere da parte di Labeone implichi generico riferimento all’agire umano nel campo giuridico.

 

[65] Cfr. in generale, su ogni aspetto del testo considerato, M. Brutti, La problematica, cit., I, 192 ss. V. anche G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 248 s.

 

[66] Sul testo, che configura anch’esso un caso di reciprocità dell’illecito, ma al quale si applicherebbe una soluzione in deroga al principio di cui al § 13 in quanto favorevole all’attore e non al convenuto, v. M. Brutti, La problematica, cit., I, 201 ss. Cfr. F. Lucrezi, ‘Senatusconsultum Macedonianum’, Napoli, 1992, 224 s.

 

[67] Per cui si tratterebbe ovviamente di dolo presente (cfr. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160, nt. 447), non presentato come una novità (v. M. Brutti, La problematica, cit., I, 173, nt. 90).

 

[68] Sull’interpretazione del testo cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 204 ss. V. anche G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 249 s.

 

[69] Cfr. sul testo H.P. Benöhr, Arglist und Kenntnis der Hilfspersonen beim Abschluss schuldrechtlicher Geschäfte, in ZSS, 1970, 132 ss., G. MacCormack, ‘Dolus’ in the Law, cit., 250 e M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 161 s.

 

[70] M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 160 e 162.

 

[71] Anche se non necessariamente relativa ad ipotesi di dolo negoziale: v. B. Albanese, La sussidiarietà dell’‘actio de dolo’, in Ann. Palermo, 1961, 308 s. e nt. 195; cfr. M. Brutti, La problematica, cit., I, 130, nt. 2. Di possibile precedenza, rispetto all’actio, dell’exceptio doli, in quanto concessa a chi fosse stato deceptus, parla ora A. Guarino,“Aliud simulatum, aliud actum”, in La coda dell’occhio, ‘inter amicos’, 3, maggio 2005, 7 s.

 

[72] Di una influenza di Aquilio Gallo nella formulazione della conceptio verborum dell’exceptio doli con riferimento al dolo anziché all’assenza di buona fede parla M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 151, nt. 420.

 

[73] Cfr. M. Talamanca, La ‘bona fides’, cit., 158.