ds_gen N. 6 – 2007 – Memorie//Tribunato-plebe

 

Attilio MastinoAttilio Mastino

Università di Sassari

 

Osservazioni sullo sviluppo della potestà tribunicia durante l’età imperiale: contenuti e sistemi di computo

 

Le radici rivoluzionarie del potere di Augusto spiegano l’adozione da parte del princeps nel 23 a.C. della tribunicia potestas, tradizionale strumento dei populares nella lotta contro l’aristocrazia senatoria, espressione di una forma di patronato nei confronti della plebe urbana e dei provinciali che richiama esplicitamente il precedente Cesariano. Per Tacito la tribunicia potestas fu la formula inventata da Augusto per designare l’autorità suprema summi fastigii vocabulum, con lo scopo di non assumere l’odiato titolo di re o di dittatore ed innalzarsi tuttavia con qualche appellativo al di sopra di tutti gli altri poteri e magistrati.

Cinquanta anni dopo, in occasione della seduta senatoria del 22 d.C. convocata per discutere la richiesta di Tiberio per l’attribuzione della tribunicia potestas al figlio Druso, designato come particeps imperii, Tacito infatti osserva

 

(ann. III.56):… potestatem tribuniciam Druso petebat. Id summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret,

 

dove è chiaro che l’assunzione un contro-potere o un potere negativo specifico da parte di Augusto, poi di Tiberio e di Druso era finalizzato al controllo dei titolari delle antiche magistrature repubblicane ed era pienamente avvertito come di livello superiore e di grado più elevato sia per la qualità del potere sia per i contenuti e l’ambito della sfera di applicazione. Tiberio si augurava nella lettera al Senato che gli dei volgessero i suoi disegni a vantaggio della res publica, ut consilia sua rei publicae prosperarent, e ricordava di esser stato chiamato lui stesso un tempo dal divo Augusto ad assumersi quell’alta funzione, ipse quondam a divo Augusto ad capessendum hoc munus vocatus sit.  Un munus che si sovrapponeva e in qualche modo coincideva con quel tribunato che per il Mommsen era stata la magistratura “più alta, più santa, più libera di tutte le magistrature repubblicane”.

Nella visione tacitiana il nomen di tribunus plebis ed il munus relativo erano capaci di dare al principe una preminenza sugli altri imperia: per Tacito doveva passare dunque in secondo piano quell’imperiuim proconsulare maius et infinitum che per Dione Cassio costituì invece l’ossatura fondamentale del principato, venendo assegnato sempre nel 23 a distanza di 4 anni dalla solenne cerimonia nella quale Ottaviano aveva restituito al Senato ed al popolo romano gli eserciti, ta opla, le province, ta eqnh, le rendite pubbliche taj te prosodouj e le leggi kai touj nomouj, ottenendo il potere assoluto e l’imperium decennale senza nome sulle province non pacificate, rinnovato puntualmente a tutte le scadenze  quinquennali. Ottenuto il titolo di Augusto, egli aveva assunto la cura e l’intera amministrazione degli affari della comunità, thn men frontida thn te prostasian twn koinwn pasan, perché se a parole lasciava al Senato ed al popolo romano la gestione della parte migliore dell’impero mentre il princeps si addossava le difficoltà ed i pericoli, di fatto il suo obiettivo era quello di non lasciare ai senatori la disponibilità degli eserciti e quindi di muovere guerra, in modo tale da poter avere solo lui delle legioni e mantenere dei soldati. Dione osserva che allo scadere del primo decennio gli vennero votati altri cinque anni, poi altri cinque, dopo i quali ancora dieci più altri dieci e, per la quinta volta, altri dieci anni, cosicché per successione di dieci anni in dieci anni giunse ad assumere il ruolo di monarca per tutta la vita, dia biou auton monarcesai. Ed effettivamente nella Storia romana di Dione è possibile individuare la puntuale registrazione dell’imperium del 27 alle scadenze quinquennali o decennali, a differenza dell’imperium maius et infinitum del 23 che a quanto pare fu assegnato a vita.

Appare subito evidente l’accostamento del rinnovo decennale dell’imperium del 27 al rinnovo annuale delle potestà tribunizie, assunte a vita come l’imperium proconsulare a quanto pare da Augusto a partire da una data vicina al I luglio del 23, anche se Dione tenendo presente la situazione dell’età Severiana pensa ad un primo rinnovo col 10 dicembre, una data che sottolinea la ripresa delle tradizioni repubblicane voluta da Nerva, Traiano o più probabilmente Antonino Pio. L’errore di Dione è evidentissimo ed è stata segnalata l’ambiguità di un potere vitalizio che però doveva essere rinnovato annualmente, per un rispetto formale della tradizione repubblicana: De Visscher osserva che la t.p. fu perpetua in quanto prerogativa personale del principe, annuale in quanto funzione pubblica. Dione presenta con queste parole il potere tribunizio degli imperatori: «La così detta potestà tribunizia, h th ecousia h demarxikh kaloumenh, che un tempo assumevano solo gli uomini di particolare prestigio, concede agli imperatori la facoltà di annullare le misure decise da un altro magistrato, nel caso in cui non l’approvino [dunque lo ius intercessionis], e l’inviolabilità della persona, [dunque la sacrosantitas]; inoltre qualora appaia che subiscano un’ingiuria anche di lieve entità non solo in caso di aggressione fisica ma anche verbale, hanno il potere di mandare a morte senza processo l’aggressore con l’accusa di empietà».

Dione presenta poi la distinzione tra la magistratura di tribuno ed il potere tribunizio assegnato al princeps: «Ma se da un lato gli imperatori ritengono che non sia giusto da parte loro rivestire la potestà tribunizia (thn de dh dunamin thn twn dhmarcwn pasan) per il semplice fatto che appartengono al patriziato, dall’altro tuttavia, ne assumono totalmente il potere, con le stesse funzioni di quando raggiunse la sua massima influenza».

Ottaviano in realtà apparteneva ad una famiglia equestre plebea, tanto che suo padre C. Octavius C.f., C.n. C. pronepos, pater Augusti compare in una dedica postuma urbana come aedilis plebeianus (CIL VI 1311). Divenuto patrizio dopo l’adozione da parte di Cesare e l’ingresso nella gens Iulia che si vantava di discendere da Iulo-Ascanio e da Venere Genitrice, Ottavio effettivamente non poté più aspirare a ricoprire il tribunato plebeo.

Fondamentale appare l’uso della titolatura tribunizia per stabilire la cronologia e fissare il computo degli anni dei singoli imperatori, un aspetto tecnico del problema che mi è caro ed al quale ho dedicato in passato vari studi soprattutto per l’età severiana: dice Dione che questo potere tribunizio viene utilizzato anche per fare il calcolo degli anni dal momento in cui è stato assunto l’impero, poiché gli imperatori la ricevono annualmente insieme ai tribuni regolarmente eletti, dunque il 10 dicembre di ogni anno.

Anche la potestà tribunicia viene inserita da Dione nel quadro dei poteri che Augusto ha adottato assumendoli dalla res publica, ek thj demokratiaj, mantenendoli sostanzialmente con le loro funzioni originarie, e di cui gli imperatori utilizzarono anche i nomi delle magistrature per dare l’apparenza di non mantenere il possesso di alcuna carica senza che fosse stata loro precedentemente concessa.

Più oltre Dione precisa che il Senato decretò ad Augusto nel 23 a.C. il tribunato a vita, dia biou, e gli concesse l’autorità di portare davanti a qualsiasi seduta senatoriale qualunque questione egli desiderasse, anche quando non fosse in carica come console, dunque lo ius agendi cum senatu. Dopo aver illustrato i contenuti dell’imperium proconsulare assegnato contemporaneamente a vita, Dione precisa: «da quel momento in poi sia Augusto sia gli imperatori che gli succedettero godettero per una sorta di autorità garantita dalla legge di esercitare il potere tribunizio insieme agli altri poteri: infatti il titolo di tribuno in sé non venne assunto né da Augusto né da alcun altro imperatore».

La potestà tribunicia fu dunque una creazione di Augusto, come suggerito dall’Hammond che per primo definì una gradualità ed una successione cronologica nelle attribuzioni e prerogative tribunicie di Augusto, seguito dal De Visscher e dal Last e più tardi dal De Francisci, dal Siber, dal Grant, dal De Martino e dal Guizzi.  Le fonti letterarie sulla cronologia e la natura giuridica del nuovo potere sono estremamente ampie, anche se discordanti tra loro, in particolare per quanto riguarda i contenuti della potestà tribunicia a partire dall’anno 36 fino ad arrivare al 23, anno in cui il principe iniziò formalmente a contare il suo potere anno per anno. Lo sviluppo del nuovo strumento di governo, alla base delle successive evoluzioni di età imperiale, appare particolarmente rallentato, anche per il rispetto formale che Ottaviano volle garantire alle tradizionali forme di potere. Dopo un ventennio di incertezza, fu solo l’esigenza di una profonda riforma sociale ed amministrativa a suggerire ed infine ad imporre il potere tribunizio come esclusivo e quello che meglio si adattava alla funzione nuova che Augusto ed i correggenti intendevano assumere al vertice dell’impero.

Il carattere rivoluzionario del potere tribunizio emerge anche da due passi di Appiano e Svetonio, che fanno intendere come già dall’anno 44, dunque proprio all’indomani dei disordini successivi alla morte di Cesare che costarono la vita al tribuno Elvio Cinna e durante i giochi funebri del dittatore, Ottaviano appena rientrato da Apollonia avesse individuato nel tribunato della plebe lo strumento per imporsi come capo di una fazione: dice Svetonio che per meglio assicurare la continuità dei suoi disegni, essendosi reso vacante il posto di uno dei tribuni della plebe per morte del titolare si presentò candidato, quantunque fosse patrizio e non ancora senatore (Aug. X.3). Appiano (III.31) sostiene che Ottaviano fu frainteso perché in realtà proponeva un altro candidato: il popolo, ritenendo che egli effettivamente aspirasse a quella carica, ma non presentasse la sua candidatura per la giovane età, pensò di eleggerlo ugualmente tribuno con i suoi voti. Da ciò la preoccupazione dei senatori timorosi che Ottaviano potesse chiamare in giudizio gli uccisori del padre e l’ostilità del console Antonio che diffidò Ottaviano ed addirittura annullò la convocazione dei comizi elettorali, accontentandosi dei 9 tribuni rimasti per il resto dell’anno, mentre Ottaviano diffondeva il malcontento tra i soldati.

Fu comunque solo otto anni più tardi nel 36 o nel 35 che il problema della potestà tribunizia di Ottaviano fu posto con chiarezza per la prima volta. All’indomani della sconfitta di Sesto Pompeo a Nauloco e dopo la caduta in disgrazia del triumviro Lepido che mantenne il solo sacerdozio del pontificato massimo, Appiano (V.132, 548 s.) afferma che Ottaviano dichiarò concluse le guerre civili e annunciò che avrebbe restituito al popolo l’intero governo quando Antonio fosse tornato dalla spedizione partica. In seguito a ciò i senatori per acclamazione lo elessero tribuno a vita, sollecitandolo con una magistratura perpetua a deporre la precedente, cioè il triumvirato. Si è fin qui ritenuto che non si sarebbe trattato di una legge approvata dal comizio tributo ma di un senatoconsulto, che a quanto pare avrebbe riguardato soltanto una componente del potere tribunizio, la sacrosantitas: siamo dopo l’ovatio concessa dal Senato ad Ottaviano il 13 novembre 36 a.C., quando il giovane pronunciò un importante discorso con il quale compiva una sorta di rendiconto completo del suo governo dall’anno 43. Da questo momento Ottaviano a differenza di Antonio rinunciò progressivamente al titolo di triumviro, anche se è evidente che nel 36 Ottaviano non poteva ritenere possibile una restituzione pura e semplice della costituzione repubblicana, ma intendeva propagandisticamente guadagnarsi il favore di quelle correnti di opinione che suggerivano la fine dei poteri straordinari ed il ripristino dell’ordine e della legalità, proprio mentre l’immagine di Antonio era in crisi a causa dell’insuccesso in Armenia.

Si osservi innanzi tutto che in Appiano l’uso della parola dhmarcoj cioè tribuno è evidentemente inesatta; Ottaviano non accettò la carica di tribuno della plebe, improponibile per un consolare come lui, ma solo alcuni dei poteri e delle funzioni: Orosio precisa

 

ovans urbem ingressus ut in perpetuum tribuniciae potestatis esset a senatu decretum est,

 

dove si noti la conferma che si tratta di una decisione del Senato per l’assegnazione della potestà tribunizia a vita ma non della magistratura di tribuno. Dal confronto tra le diverse versioni di Appiano ed Orosio, sarei piuttosto dell’opinione che la concessione del nuovo potere avvenne per plebiscito: la legge doveva contenere da un lato disposizioni intorno alla sacrosantitas del princeps e dall’altro lato alla concessione a vita di una parte delle prerogative dei tribuni (come ad esempio la possibilità di occupare i sedili dei tribuni in senato e nei comizi), sulla base di un richiamo al precedente Cesariano, come supposto dal De Visscher, che ritiene inoltre che la lex de imperio Vespasiani potrebbe essere ricalcata sul modello augusteo. Nelle RGDA del resto al cap. 10.1, ammesso che ci si riferisca al 36, si precisa, distinguendo i due momenti:

 

et sacrosanctus in perpetuum ut essem et quoad viverem tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est,

 

dove si noti la sanctio comiziale.

La notizia di Appiano e di Orosio è stata accolta e giudicata esatta da alcuni studiosi, come Mommsen e Von Premerstein, che insistono nell’affermare che Ottaviano ebbe fin dal 36 la potestà tribunicia nella sua interezza, compresi gli onori, la sacrosantitas ed il diritto di sedere sui seggi dei tribuni, prerogative alle quali avrebbe successivamente rinunciato nel 27. Tale posizione è ormai abbandonata e solo Grosso si colloca a metà strada tra le nuove ipotesi sulla gradualità progressiva dei poteri tribunizi di Ottaviano, basata sulla testimonianza di Dione Cassio e l’idea della pienezza dei poteri fin dal 36 a.C.: nel 30 e nel 23 potrebbe allora esservi stata solo una conferma dei poteri posseduti già in precedenza.

Va osservato che una parte delle prerogative di cui Ottaviano godeva furono estese dopo il trionfo su Sesto Pompeo alla sorella Ottavia ed alla moglie Livia, per le quali furono erette statue e, scrive Dione, alle quali fu concesso il diritto di amministrare direttamente i propri beni nonché la sicurezza e l’inviolabilità di cui godevano di tribuni (49,38,1).  Iniziò allora quella mitizzazione della figura del principe associato al culto di Apollo e di Venere, che più tardi sarebbe sfociata nella nascita del culto di Roma e di Augusto ed in seguito nel culto imperiale.

Esclusa una rinuncia ai poteri tribunizi che sarebbero stati offerti ad Ottaviano in cambio della rinuncia ai poteri triumvirali come supposto sulla base di un’interpretazione letterale di un passo di Appiano, ammesso che Ottaviano non assunse nella sua interezza nel 36 l’insieme dei poteri, debbo rimandare al testo scritto per la discussione sulle altre tappe di un percorso che nel 30 dopo Azio mentre Ottaviano si trovava ancora in Egitto lo vide assumere lo ius auxilii ferendi se Tacito registra un incremento dello ius tribunicium di Ottaviano dopo la morte di Antonio, come ammesso da De Martino e Syme:

 

posito triumviri nomine, consulem se ferens ed ad tuendam plebem tribunizio iure contentus (Ann. I. 2.1).

 

Dione precisa che il Senato concedendo l’onore del trionfo sugli Egiziani stabilì una nuova era per la provincia dell’Egitto e attribuì ad Ottaviano il potere dei tribuni a vita, più precisamente il diritto di salvare tutti coloro che avrebbero invocato il suo aiuto dentro il pomerio e fuori Roma fino alla distanza di 7 stadi e mezzo, 1400 metri circa, il che non era concesso neppure ai tribuni ed il diritto di giudicare nei processi di appello, assieme ad altre funzioni giudiziarie. E’ dunque lo ius auxilii ferendi, che mette Ottaviano al di sopra degli altri magistrati forniti di imperium, per Tacito una potestas finalizzata ad tuendam plebem. Non abbiamo conferma sicura del possesso da parte di Ottaviano del diritto di veto, lo ius intercessionis, prima del 23 a.C. e del diritto di convocare e presentare proposte in Senato e nei Comizi, lo ius agendi, anche se le funzioni giudiziarie richiamate da Dione potrebbero adombrare uno ius provocationis o di appello fin dal 30 a.C. Anche in questo caso gli studiosi sono divisi e normalmente si ammette che lo ius agendi fu di fatto esercitato dal principe solo dopo il 23, con l’impressionante sviluppo dell’attività legislativa su iniziativa del principe e con l’impegno per la presentazione al comizio tributo di una serie di leges Iuliae, di cui non abbiamo traccia per il periodo precedente. Va tenuto presente che, con una tesi che non ha avuto seguito, alcuni studiosi (Kahrested ed Hohl) pensano ad una progressione nelle competenze territoriali del principe, nel 36 interne alla città di Roma, nel 30 leggermente oltre il pomerio, nel 23 su tutto l’impero.

Il fatto che Ottaviano abbia rivestito ininterrottamente fino al 23 il consolato potrebbe spiegare la delimitazione iniziale dello ius tribunicium, dal momento che per Cicerone il tribunato era nato fin dalle origini in opposizione al consolato, contra consularem imperium (de re p. II, 58), dunque la pienezza della potestà tribunicia non era compatibile con il consolato. I tribuni erano il contraltare dei magistrati repubblicani e di conseguenza è ammissibile pensare che l’intera titolarità dei poteri tribunizi fu legalmente concessa solo dopo che Ottaviano nel giugno 23 rinunciò al consolato dopo la congiura del collega Terenzio Marrone Murena, anche se occasionalmente sarebbe tornato ad assumere il consolato in due occasioni nei 37 anni successivi.

L’anno decisivo ma certo non conclusivo per lo sviluppo della tribunicia potestas di Ottaviano fu dunque il 23 a.C., quando probabilmente il I luglio, vedendo la sua posizione particolarmente indebolita, Augusto rinunciò a metà anno al suo XI consolato, con una abdicatio registrata nei Fasti consolari capitolini in una data compresa tra il 14 giugno ed il 15 luglio 23: egli ottenne in cambio dal Senato e poi dal popolo riunito nel Comizio tributo la potestà tribunizia, il libero diritto di relatio in senato, l’imperium procnsulare libero dal vincolo del pomerium ed infinitum e superiore a quello dei governatori provinciali, in quanto maius. Dione Cassio così si esprime: per queste ragioni il Senato decretò ad Augusto il tribunato a vita, dhmarcon te auton dia biou einai, e gli concesse l’autorità di portare davanti a qualsiasi seduta senatoriale qualunque questione egli desiderasse, anche quando non fosse in carica come console, inoltre gli permise di assumere l’imperium proconsulare a vita, in modo che non dovesse deporlo ogni volta che entrava nel pomerium per poi riassumerlo nuovamente ed infine gli attribuì anche un potere sulle province superiore a quello dei magistrati ordinari di stanza in quelle regioni.

La rinuncia al consolato non comportò dunque una riduzione ma semmai un ampliamento dei poteri precedenti, per cui va abbandonata l’interpretazione mommseniana che ci porterebbe ad ipotizzare che si sia passati da un potere tribunizio già posseduto a vita dal 36 a.C. ad un nuovo potere ancora a vita, ma rinnovato anno per anno. Pare necessario ammettere un nuovo potere ampliato anche dopo la rinuncia al consolato, con un rafforzamento della posizione del principe in quegli anni particolarmente compromessa, dopo il processo al proconsole della Macedonia M. Primo accusato di aver attaccato gli Odrisii per ordine di Augusto. Primo fu allora condannato ed il suo difensore Varrone Murena console del 23 partecipò con Fannio Cepione ad una congiura, che si concluse con la condanna a morte dei congiurati. Infine una grave malattia portò Augusto sul letto di morte. Questi tre distinti avvenimenti indebolirono notevolmente la posizione del principe e segnarono un periodo di involuzione repressiva: finì per rendersi necessaria allora una radicale riforma, capace di stabilizzare una volta per tutte la posizione di Augusto.

Dione come si è visto afferma che due furono i pilastri del nuovo potere imperiale, la potestà tribunizia a vita o perpetua e l’imperium proconsulare, ma la prima, collocata a partire da Tiberio nella titolatura in prima posizione, rimanda certamente ad un potere civile, ereditato dai tribuni repubblicani e perciò rinnovato annualmente: dunque strumento propagandistico di democrazia ed espressione di una forma di garantismo costituzionale.

Dal IV cap. delle RGDA sappiamo che al momento della morte Ottaviano era nel 37 anno della sua potestas tribunizia,

 

consul fueram terdeciens cum scribebam haec et eram septimum et tricensimum tribuniciae potestatis,

 

il che tornando indietro dal 19 agosto 14 d.C. ci porta al 23 a.C., anno iniziale del computo. Anche Tacito conferma: continuata per septem et triginta annos tribunicia protestate, nomen imperatoris semel atque vicies partum aliaque honorum moltiplicata aut nova. Le iscrizioni arrivano fino alla 37° potestà tribunizia, documentata col XIII consolato e la XX acclamazione (quest’ultima in rapporto ad una vittoria di Germanico del 14) in due sole iscrizioni, sull’arco del ponte di Rimini ed in una tabula di Emona in Pannonia (CIL XI 367 e III 10768): la cronologia iniziale è definita attraverso il confronto tra il computo delle potestà tribunicia di Augusto e quelle di Agrippa e poi di Tiberio e dal rapporto con i consolati e con le acclamazioni imperiali. Anche le monete ci rimandano al 23, quando Augusto compare con la t.p. non iterata. Ci rimangono però alcune iscrizioni irregolari, che presentano errori e meno probabilmente tracce di un computo variante.

I colleghi di Augusto nella potestà tribunizia furono Agrippa e Tiberio, che ebbero concessioni di potere limitate da periodi quinquennali: Agrippa dal 26 giugno 18 (nella stessa ricorrenza di Augusto) e poi dal 13 a.C., ma il secondo quinquennio fu interrotto dalla morte durante la VI potestà tribunicia nel marzo 12 a.C. Nella laudatio funebre di Agrippa Augusto sottolineò l’onore delle concessioni di potere quinquennali per il collega. Più complicata è la cronologia delle potestà tribunizie di Tiberio, che vennero interrotte per quattro anni, in occasione dell’esilio di Rodi. La prima concessione per 5 anni è del 6 a.C.; la seconda concessione decorre dal 26 giugno del 4 d.C., in occasione dell’adozione del principe, per 10 anni. Una ulteriore concessione è infine del 13. Il numero raggiunto al momento della morte è di 38 potestà tribunicia E’ stato sottolineato come l’associazione di Agrippa e di Tiberio al potere tribunizio di Augusto possa adombrare il progetto della fondazione di una vera e propria monarchia ereditaria, con l’accorgimento però che mentre il potere di Augusto era ormai vitalizio e non soggetto a rinnovi, quello invece dei candidati alla successione poteva essere rinnovato ogni cinque anni, nel senso che poteva anche non esserlo, come avvenne per Tiberio tra il I a.C. ed il 4 d.C. La mancata attribuzione dell’imperium proconsulare maius et infinitum all’erede suggerisce l’immagine propagandistica di un potere civile, espressione del consensus universorum, dunque della volontà popolare, rappresentata in età repubblicana dai tribuni plebis. E’ la tribunicia potestas che esprime l’idea quasi di una delega del popolo riunito nel comizio tributo al principe, perché garantisse il rispetto degli antichi diritti e privilegi degli strati più bassi della popolazione. Appaiono viceversa messi in sordina i contenuti militari dell’imperium.

In sintesi si può concordare che nel 23 a.C. Ottaviano raggiunse la pienezza dello ius tribunicium articolato in ius intercessionis (diritto di veto sulle decisioni di alcuni organi della repubblica), ius coercitionis (possibilità di comminare pene), ius agendi cum plebe (capacità di convocare e difficilmente presiedere il comizio  tributo); lo ius auxilii ferendi plebi o populo (possibilità di rispondere alle richieste di aiuto da parte dei cittadini), ius agendi cum senatu, (la possibilità di convocare e presiedere come princeps senatus il Senato), la sacrosantitas, attribuita nelle RGDA per legem, in perpetuum. Svincolato dal veto tribunizio, Augusto non si considerava collega dei tribuni, mentre ebbe due colleghi nella tribunicia postestas, come scrive nelle RDGA 6:

 

quae tum per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius potestatis conlegam et ipse ultro quinquens a senatu depoposci et accepi,

 

dove si richiamano i due senatoconsulti relativi ad Agrippa ed i tre per Tiberio. Superiore ad entrambi per auctoritas, Augusto fornì ai successori il modello per associare dei Cesari destinati all’impero.

Un allontanamento dalla costituzione repubblicana appare marcato dall’abbandono del  consolato, annunzio di un nuovo passo in avanti verso un maggior potere del principe: la tribunicia potestas rinnovata annualmente fu una forma nuova di potere, che aveva il vantaggio di poter garantire proprio per l’assenza di precedenti una posizione  di vertice per Augusto. Lo ius tribunicium di cui Ottaviano aveva goduto da oltre un decennio conteneva in realtà solo alcune prerogative personali puramente onorifiche, come la sacrosantità e il diritto di sedere nei banchi dei tribuni. Con la riforma cessava il contrasto tra il potere del console e quello del tribuno e il principe iniziava a rivestire un potere non fondato su una magistratura ma che era originale per il carattere nuovo della funzione pubblica ricoperta: richiamandosi all’antica legalità repubblicana, di fatto Ottaviano la tradiva e la trasformava radicalmente.

Il 23 fu solo una tappa, per quanto decisiva, nella definizione del nuovo potere, che continuò ad arricchirsi di contenuti  fino alla morte di Augusto: nel 19 egli ottenne per Svetonio et morum legumque regimen aeque perpetuum, mentre Dione parla di una nomina del princeps ad epimelethj twn tropwn, per cinque anni, con un rinnovo nel 12. Si tratterebbe della cura legum et morum del Monumento Ancyrano, dove Augusto precisa come l’offerta del senato prevedesse una nomina sine collega (solus crearer) con una  summa potestas perpetua, alla quale il principe contrappose la t.p., attraverso la quale egli poté svolgere le funzioni che gli erano state delegate dal Senato e dal popolo. Rinunciando alla maxima potestas, in quanto contraria agli exempla mariorum, Augusto svolse un’intesa attività legislativa utilizzando le competenze di Agrippa collega nella t.p.:  l’ampliamento della sfera del suo potere tribunizio consentì allora ad Augusto di far approvare attraverso altrettanti plebisciti le sue leggi moralizzatici, la lex Iulia sumptuaria, la lex Iulia de adulteriis et de pudicitia, la lex Iulia de maritandis ordinibus, ecc.

E’ noto che il Mommsen ha sostenuto l’ipotesi, certamente interessante, secondo cui tutte le monete e le iscrizioni nelle quali compare la t.p., non iterata, cioè senza la numerazione per indicare il rinnovo, volessero alludere ai difficili compiti disimpegnati grazie al potere tribunizio, senza ricorrere ad un ufficio straordinario, soprattutto in materia di legislazione moralizzatrice della vita sociale. Rimangono evidenti difficoltà di inquadramento cronologico, ma va osservato come le monete in esame siano provenienti in genere da emissioni ufficiali della zecca di Roma, mentre di norma le zecche provinciali portano l’iterazione della potestà tribunicia Con ciò potrebbe immaginarsi dimostrata secondo il Grant la volontà propagandistica del princeps di segnalare esplicitamente l’uso della t.p. in sé e per sé, non iterata, per attuare provvedimenti legislativi specifici. Successivamente altre operazioni furono compiute da Augusto in forza della tribunicia potestas. 

L’indirizzo tracciato da Augusto si trova esplicitato con i suoi successori: gli imperatori giulio claudii misero in sordina il titolo di proconsoli e preferirono utilizzate la potestà tribunicia, intesa propagandisticamente come strumento di tutela delle rivendicazioni popolari, che faceva del princeps il vero campione degli interessi rappresentati dai tribuni in età repubblicana. La potestà tribunicia dunque è una vera e propria delega concessa dal popolo al principe, perché i diritti ed i privilegi degli strati più bassi della popolazione possano essere adeguatamente difesi. In questo senso, se la potestà tribunicia ha mantenuto l’espressione fondamentale della magistratura repubblicana, cioè quella della garanzia e della tutela dei cives, è anche vero che le mutate nuove condizioni politiche l’hanno via via trasformata al punto da sembrare quasi una creazione completamente originale del nuovo regime, che si sviluppò attraverso la combinazione di imperium e potere tribunizio.

Nel testo scritto mi soffermerò sulla documentazione epigrafica, numismatica e papirologica, che documenta concordemente l’adozione di un solo computo, per quanto sia possibile ipotizzare una scelta propagandistica dietro le monete e le iscrizioni che hanno la potestà tribunicia non iterata.

Le iscrizioni datate con giorno mese ed anno consolare, il rapporto tra potestà tribunizie e consolati da una parte ed acclamazioni imperiali dall’altra, il computo raggiunto alla morte di Augusto, le monete del I anno, le monete datate con i nomi dei magistrati, il confronto con il computo di Agrippa e di Tiberio, concordano per l’avvio del computo dal 26 giugno 23, anche se si è pensato pure al 27 giugno, al I luglio, al I agosto ed al 10 dicembre: di qualche interesse è l’intervallo di 17 anni tra Augusto e Tiberio dal 6 al I a.C. e di 21 anni dal 4 d.C., con un dies imperii uguale o forse abbastanza vicino, 26 giugno per Agrippa e Tiberio, data considerata erroneamente come solstizio d’estate, che potrebbe essere collegato con la religione solare apollinea di Augusto.

Occorre però arrivare alla lex de imperio Vespasiani per vedere definiti i contenuti della tribunicia potestas dopo l’età giulio-claudia: l’iscrizione scoperta da Cola di Rienzo conserva il testo di un senatoconsulto, anche se si tratta formalmente di una lex rogata con sanctio finale, evidentemente sottoposta all’approvazione formale dei comizi : in essa il nuovo imperatore si vede attribuire i poteri dei suoi predecessori, con una ratifica a posteriori degli atti precedenti all’approvazione comiziale che dà contenuto e sostanza alla titolatura imperiale. Il principe ottiene il riconoscimento di un’auctoritas che gli consente di convocare e riunire il Senato, stipulare accordi internazionali, estendere il pomerium, occuparsi dei culti. Gli viene riconosciuto il diritto di commendatio, di sostenere i propri candidati per le magistrature e cariche che abbiano potestas, imperium o cura. Gli viene infine riconosciuto un vero e proprio potere legislativo. 

Vespasiano conta i suoi anni tribunizi, che decorrono dal 21 dicembre 69 e dalla morte di Vitellio, retroattivamente a partire dall’acclamazione imperiale del I luglio 69, una ricorrenza vicina a quella di Augusto, senza tener conto del dies comitialis : acclamato in oriente, egli arrivò a Roma solo a dicembre e fece legalizzare retroattivamente le sue misure, come è possibile vedere attraverso la lex de imperio.

Il problema più controverso che riguarda le potestà tribunizie degli imperatori è rappresentato dall’anno di inizio del computo e dalla data di rinnovo annuale. E’ impressionante il quadro della serie di computi alternativi ipotizzati dagli studiosi per spiegare le irregolarità che la documentazione epigrafica ed in parte quella numismatica presentano.

Gli strumenti per evidenziare queste eccezioni e per ipotizzare un computo anziché un altro sono stati già lucidamente suggeriti dallo Snyder:

1- rapporto tra il numero delle potestà tribunizie attribuite all’imperatore dall’iscrizione e la datazione con giorno, mese ed anno consolare;

2-rapporto tra la cifra delle potestà tribunizie e quella dei consolati e delle acclamazioni imperiali;

3- intervallo tra le potestà tribunizie dell’Augusto e quelle del correggente (tra Settimio Severo e Caracalla 5 unità);

4- numero delle iterazioni raggiunto al momento della morte  dell’imperatore.

Si tratta di strumenti certamente utili anche se non sempre sufficienti, dato che ci lasciano completamente all’oscuro per alcuni periodi. Il materiale da esaminare è amplissimo e spiega il notevole numero di ipotesi di computi varianti proposti dagli studiosi soprattutto per alcuni imperatori. Questa situazione deve ovviamente suggerire la massima prudenza nella ricostruzione cronologica e nella definizione di nuovi computi: una verifica delle varie tesi non può prescindere dalla constatazione della fragilità della documentazione che possediamo. La presenza di banali errori, dovuti soprattutto alla trasmissione in provincia della titolatura ufficiale del principe, oltre ad essere attestata da una serie di esempi certissimi, è spiegabilissima se si pon mente alle difficoltà nelle comunicazioni, al numero estremamente elevato che la notizia di modifica della titolatura imperiale ogni anno doveva superare per raggiungere le diverse province, alla serie di burocrati attraverso le cui mani il nuovo nome dell’imperatore doveva passare prima di giungere a destinazione. Anche se non si vogliono attribuire sempre ai lapicidi degli errori e delle distrazioni,  comunque possibili e talora anche sicuramente documentabili, è chiaro che le occasioni per il prodursi di errori, più o meno vistosi, erano infinite, come del resto è dimostrato dalla presenza di irregolarità simili per gruppi di iscrizioni dedicate in uno stesso periodo ed in una stessa località. Gli errori paleograficamente più spiegabili e più banali sono proprio quelli meno vistosi, i quali, per differire di poco dal compito ufficialmente adottato, sono invece paradossalmente entrati in blocco nella serie dei computi varianti ipotizzati da alcuni studiosi.

Fatta questa premessa e con la riserva di approfondire in futuro il tema della documentazione epigrafica relativa ad Augusto che presenta alcune irregolarità, si osserverà che nelle iscrizioni la potestà tribunizia compare tra gli honores imperiali in genere dopo il pontificato massimo e prima delle acclamazioni in ablativo o in genitivo, seguita da un numerale ordinale. Secondo Lassère il computo delle potestà tribunizie incomincia con riferimento al dies comitialis, che si distingue in modo variabile dal dies imperii. Per Augusto non conosciamo il dies imperii, che potrebbe essere come il dies comitialis il 26 giugno o I luglio del 23 (non 33) a.C., dopo che Augusto rinunciò al suoconsolato.

Tra i successori di Augusto, a parte Tiberio, si ricorderà la tribunicia potestas attribuita a Druso Minore nel marzo-aprile 22 a.C., fino alla morte del 14 settembre 23. Caligola rivestì la tribunicia potestas dal 18 marzo 37 al 24 gennaio 41, Claudio dal 25 gennaio 41 al 13 ottobre 54, giorno della morte nel XIV anno tribunizio. Nerone fu acclamato imperatore alla morte di Claudio il 13 ottobre 54, ma il dies comitialis  viene dopo 53 giorni il 4 dicembre: alla morte, avvenuta il 9 luglio 68, era arrivato alla sua XIV potestà tribunicia Galba ebbe un’unica potestà tribunicia tra il 9 giugno 68 ed il 15 gennaio 69.

Otone ha come dies imperii il 15 gennaio, mentre assunse la potestà tribunicia 45 gg. dopo, dal momento che il dies comitialis è fissato al 28 febbraio (28 gennaio per Kienast). Per Vitellio le due date sono rispettivamente del 19 aprile del 69 e del 30 aprile, con una distanza di soli 12 gg. Per Vespasiano dies imperii e dies comitialis coincidono, se la potestà tribunicia fu assunta lo stesso giorno dell’acclamazione da parte dell’esercito il I luglio del 69, forse nella ricorrenza del 93° anniversario del dies comitialis di Augusto.  Tito ebbe 11 potestà tribunicia tra il I luglio 71, due anni dopo la nomina del padre, ed il 13 settembre 81, sommando 9 anni di correggenza. Domiziano lasciò passare 17 gg. tra il 14 settembre 81 dopo la morte di Tito ed il 30 settembre, data dell’assunzione del potere tribunizio. Alla morte il 18 settembre 86 era arrivato al suo XVI anno tribunizio.

Da un punto di vista cronologico e giuridico occorre distinguere l’acclamazione imperiale da parte dell’esercito nel dies imperii dalla ratifica senatoria con l’apposito senatoconsulto per l’attribuzione della potestà tribunicia e dell’imperium proconsulare e dall’approvazione comiziale (nel campo marzio) in occasione del dies comitialis, quando il principe riceveva formalmente i poteri ed i sacerdozi. A queste tre date se ne aggiunse nel corso del II secolo una quarta, quella del 10 dicembre, la stessa dell’ingresso dei tribuni. Si tratterebbe di una modifica introdotta non da Nerva o da Traiano  ma da Antonino Pio (ma immaginata già da Nerone, Scheid), con un recondito significato politico, un richiamo all’entrata in carica dei tribuni della plebe che effettivamente avveniva il 10 dicembre già in età repubblicana.  Nella sostanza, il dies imperii continua a distinguersi per un numero variabile di giorni dal dies comitialis, che a partire dal II rinnovo cade il 10 dicembre, ma in prima applicazione è variabile e vicino al dies imperii.

Dopo l’esperienza di Domiziano, Nerva avrebbe rinnovato le potestà tribunicie a partire dal 18 settembre 96, giorno della morte di Domiziano, ma nel suo terzo anno avrebbe modificato il computo a partire dal 10 dicembre 97. Traiano lo avrebbe seguito per il Kienast, rinnovando le potestà tribunicia non il 28 ottobre ma il 10 dicembre. Lassère pensa che Traiano per ragioni che non ci sono note abbia accresciuto di due unità il numero delle sue potestà tribunicie, nell’autunno 98, quando sarebbe passato dalla I alla IIII (Di Vita Evrard) : Le Roux ha espresso l’ipotesi che abbia voluto rafforzare i suoi legami con il suo padre adottivo Nerva riprendendo il suo computo, ma la questione rimane molto oscura. 

Per Adriano abbiamo un quadro più complesso perché la monetazione ignora il numero delle potestà tribunicia : per i primi due anni una certa incoerenza sembra possa essere spiegata dalle circostanze della proclamazione in Cilicia l’11 agosto 117. Non se ne conosce però il dies comitialis ed  oltretutto la circostanza che il III consoltato del 119 fu l’ultimo ricoperto non ci consente fino al 138 di precisare la cronologia (L. Perret). Il Kienast attribuisce anche ad Adriano il rinnovo al 10 dicembre, data dalla quale parte nel 136 il computo di L. Elio Cesare, morto il I gennaio 138. 

Fu il Mattingly che sulla base della documentazione numismatica dimostrò che tale schema presentava ulteriori problemi e costringeva ad ipotizzare un’innovazione od una vera e propria riforma che sarebbe intervenuta nel 148 in occasione del 900 anniversario della fondazione di Roma e dell’adozione di M. Aurelio da parte di Antonino Pio. Nel 147 Antonino è nella sua X potestà tribunizia partendo dal 25 febbraio 138, Marco Aurelio ricevette in tale data la I potestà tribunizia. Il 10 dicembre l’imperatore avrebbe modificato il suo computo ed avrebbe fatto scattare la sua XI potestà tribunizia, così come Marco Aurelio la II. L’operazione consiste semplicemente nel ridurre di 66 giorni la durata della X potestà tribunizia dell’Augusto e della I del Cesare.  Rende evidente una tale riforma il fatto che Antonino non indicò mai sulle monete il numero delle potestà tribunizie per i primi 10 anni di regno. E  la prima menzione precisa compare solo quando, console per la IV ed ultima volta, dopo il I gennaio 145, entra nel X anno del suo regno e celebra i suoi PRIMI DECENNALES, il che ci consente di stabilire i limiti post quem del 10 luglio 147 e ante quem del 9 luglio 148, senz’altro nel giugno 148. Egli porta in questo anno la XI potestà tribunicia, insieme con il computo precedente (25 febbraio 148-24 febbraio 149) e nel nuovo (10 dic. 147-9 dic. 148), numero XI che compare formalmente nella legenda monetaria. Con tale procedura Lassère suppone non si sia creata troppa turbativa, mentre un altro vantaggio era che quando un principe doveva essere associato al potere egli adottava il computo del padre e quando gli succedeva il computo si svolgeva senza interruzione.

Dunque in sintesi per Lassère la data del 10 dicembre non serve se non a partire dal 147, fino a quella data gli anni tribunizi sono calcolati a die in diem, il dies essendo quello dei comizi (Le Roux):  con le eccezioni, commentate in precedenza di Vespasiano, Traiano ed Adriano.

Mi sembra vada sottolineata la circostanza della riforma, che sarebbe avvenuta in occasione del 21 aprile 147 durante le celebrazioni per i 900 anni di Roma: in quei giorni Elio Aristide nell'Encomio ”A Roma", esaltava l'impero degli Antonini, sostenendo che era superiore a qualunque altro precedente storico; non reggevano al confronto né l'impero persiano, né quello di Alessandro ed a maggior ragione neppure la modesta arch fondata dalle città greche, in particolare da Sparta e da Atene. I Romani erano infatti riusciti a stabilire una «koinh thj ghj dhmokratia, ufeni tw aristw arconti kai kosmhth», che era caratterizzata dal fatto che un'unica città si era estesa fino a comprendere tutto il mondo.

Lucio Vero ebbe le potestà tribunicie tra il 7 marzo 161 ed il febbraio 169, quando morì nel suo IX anno tribunizio, con rinnovo al 10 dicembre. Commodo parte dalla metà del 177, rinnova al 10 dicembre, fino al 31 dicembre 192 (XVIII).

In conclusione mi si permetterà un cenno al complesso problema del rinnovo delle potestà tribunicie di Caracalla, sollevato dal Manni e da me discusso in passato. In sintesi possiamo dire che il rinnovo ufficiale di Caracalla avveniva annualmente al 10 dicembre, con inizio dal dies imperii del 28 gennaio 198 dopo la presa di Ctesifonte e il raccordo con l’impero partico. Sono da respingere, allo stato attuale della documentazione letteraria, epigrafica, numismatica e papirologia, le teorie che prevedono

-                                                         il rinnovo al I gennaio,  come proposto dal Mattingly per un periodo successivo al 202, a troppo grande distanza dalla morte di Commodo, alla quale ci si ricollegherebbe idealmente saltando Pertinace

-                                                         il rinnovo al 7 gennaio proposto dallo Stobbe

-                                                         il rinnovo al dies imperii dal 28 gennaio 197, a partire dalla destinazione all’impero e dall’assunzione del titolo di imperator designatus o destinatus in realtà dopo la battaglia di Lugdunum del 4-7 maggio 197, computo ipotizzato sulla base delle iscrizioni con 4 di differenza tra le potestà tribunicia di Severo e quelle di Caracalla

-                                                         il rinnovo al dies imperii dal maggio 198 (dopo il 9 aprile, dies imperii di Severo), un computo sostenuto da numerose testimonianze forse erronee come le 6 potestà tribunicia di differenza tra Severo e Caracalla

-                                                         il rinnovo tradizionale con inizio dal 10 dicembre 197 come proposto dal Manni 

-                                                         il rinnovo al 199-200, che sarebbe collegato ad un ritardo da parte del Senato nel riconoscere l’acclamazione dell’esercito

Infondata è l’ipotesi di un rinnovo di tipo Severiano, con la numerazione ripresa da quella di Settimio Severo.

E’ invece probabile l’esistenza di un computo, sempre con rinnovo al 10 dicembrre, con inizio dal 4 febbraio 211, dunque dalla morte di Settimio Severo, adottato dopo la morte di Geta e collegato forse all’emanazione della Constitutio Antoniniana ed al titolo di Magnus.

Sulla base di una lista di irregolarità documentate dalle iscrizioni sembra necessario ampliare l’area dei possibili errori già ammessi dallo Snyder, con una o due cifre di differenza rispetto alla numerazione ufficiale. Non si può partire dagli errori per ammettere l’esistenza di computi varianti.  Esiste poi un gruppo di iscrizioni con errori ancor più macroscopici, che non possono essere razionalizzati neppure con possibili computi ufficiosi. A parte una serie di iscrizioni che potrebbero ricordare come già ricoperto un consolato per il quale l’imperatore era stato semplicemente designato, va osservato che solo una minima parte delle irregolarità segnalate può sicuramente attestare l’esistenza di un computo variante, quello che avrebbe inizio dalla morte di Severo, con rinnovo al 10 dicembre di ogni anno. Le liste degli errori veri e propri all’interno di questa serie di irregolarità proposte dallo Snyder e dal Manni e le percentuali indicate dallo Snyder paiono perciò troppo ottimistiche e dovrebbero essere modificate sulla base di queste risultanze.

Come dimostrano le fonti, il computo ufficiale della potestà tribunizia dell’imperatore prevedeva dunque il rinnovo annuale al 10 dicembre, come i tribuni della plebe repubblicani, a partire dal 28 gennaio 198, quando iniziò nelle intenzioni di Settimio Severo secondo il Guey quel secolo dei Severi, che avrebbe dovuto ripetere l’età dell’oro degli Antonini. Le iscrizioni datate con giorno, mese ed anno consolare; la differenza di cinque tra le potestà tribunicie di Severo e quelle di Caracalla; il numero di XX raggiunto il 10 dicembre 216, poco prima della morte dell’imperatore. Il rapporto quasi sempre esatto che esiste tra le potestà tribunicie ed i consolati sono sostanzialmente tutte prove a favore di un computo  ufficialmente adottato dal 198, con rinnovo al 10 dicembre.

L’utilizzazione delle potestà tribunicie come elemento cronologico continua per tutto il III secolo fino a Diocleziano, ma viene meno progressivamente nel IV secolo, quando cessano definitivamente le attestazioni con Valentiniano II e Teodosio.

 

 

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