ds_gen N. 7 – 2008 – Tradizione Romana

 

Amelotti1(2)Mario Amelotti

Professore Emerito

Università di Genova

 

Postilla all’intervento di Renzo Lambertini[*]

 

 

 

 

Le belle parole che mi rivolge Renzo Lambertini m’inducono a precisare il mio pensiero sull’atteggiamento della prassi, quale almeno risulta dalla documentazione a noi pervenuta. Ho già osservato a proposito della compravendita – in Aegyptus, 82, 2002, 129 s. – che si arriva alla documentazione a negozio adempiuto, per fornire attestazione alle parti dei diritti acquisiti, con efficacia reale. Lo stesso discorso va ripetuto per la donazione. E’ ovvio che dei tre requisiti introdotti da Costantino non entra in questione la scrittura, implicita nel documento. La donazione manuale, per lo scarso rilievo economico e per il suo riferimento a occasionali eventi, non dà spazio a problematiche giuridiche. Parimenti l’esigenza della traditio è implicita nell’avvenuto adempimento. Di questo dà certezza la registrazione, nella forma dell’adlegatio e poi dell’insinuatio, auspicata alle volte, superando il fastidio di una formalità noiosa e costosa, anche per donazioni inferiori ai limiti di valore oltre i quali è imposta, dai 200 solidi di Teodosio II ai 300 e poi 500 di Giustiniano. Limiti, infatti, che difficilmente nella comune prassi si toccano. E’ quanto avviene in Occidente, come attestano i papiri ravennati, che presentano l’insinuatio già avvenuta o almeno autorizzano il donatario a compierla.

Il problema è più complesso per l’Oriente, in particolare nella chora egizia, ove non si conosce insinuatio e conseguente instrumentum publicum, ma si ricorre normalmente al tabellione e al suo instrumentum publice confectum. Viene incontro Zenone in C. 8.53(54).31, che per le donationes, quas gestis non est necessarium adlegari, richiede, accanto alla sottoscrizione del donante, solo quella del tabellione, eliminando l’esigenza dei testimoni. Del resto lo stesso Giustiniano in Nov. 73 renderà l’efficacia processuale dell’instrumentum publice confectum abbastanza vicina a quella dell’instrumentum publicum. (Si sofferma su questi temi S. Tarozzi, Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico, Bologna 2006).

Un’ultima osservazione. Il Lambertini sottolinea come la giurisprudenza protobizantina elabori le nozioni intrinseche alla donazione, in particolare l’esigenza della traditio. E’ vero, ma è vero pure che i giuristi bizantini, anche gli stessi, elaborano quell’elemento esterno, direi d’ordine amministrativo, che è l’insinuatio. Sembra invece mancare il raccordo tra le due specie di elaborazione: è almeno l’impressione che nasce dalla progressiva lettura del titolo 47.1 dei Basilici e dei relativi scolii. Ciò può derivare dal diverso materiale utilizzato, anche nell’ambito delle stesse leges generales, a partire dalla riforma costantiniana. Siamo sul piano del semplice accostamento dei diversi requisiti della donazione, quale già appare dall’esposizione di Inst. 2.7.2.



 

[*] Intervento al Convegno “La scienza giuridica dopo la Compilazione. Novelle e interpreti” (Modena, 31 maggio - 1 giugno 2007). Gli atti sono stati pubblicati in Diritto @ Storia 6, 2007 (on line febbraio 2008) = http://www.dirittoestoria.it/6/Scienza_giuridica.htm, ivi anche la relazione di Renzo Lambertini oggetto della “postilla”.