ds_gen N. 8 – 2009 – Cronache

 

Convegno annuale

Società Italiana di Storia del Diritto

«La funzione della pena in prospettiva storica e attuale»

Brescia, 16-17 ottobre 2009

 

Nei giorni 16 e 17 ottobre 2009, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia, si è svolto l’annuale convegno della Società Italiana di Storia del Diritto, sul tema de «La funzione della pena in prospettiva storica e attuale». Secondo una consuetudine inaugurata negli ultimi anni, accanto agli storici del diritto erano presenti esponenti del diritto positivo.

Intorno al tema centrale della funzione della pena, i diversi relatori sono stati invitati ad offrire un percorso cronologico e a ciascuno è stata affidata una particolare epoca storica.

 

I ‘lavori’, presieduti dal prof. Antonio Padoa Schioppa, hanno avuto inizio nel presto pomeriggio del 16.

La prof.ssa Eva Cantarella (Università degli studi di Milano) si è occupata del diritto greco. Fulcro della riflessione della studiosa è l’idea che sia stata Atene la culla delle concezioni della pena intorno alle quali ancora oggi si dibatte: retrospettiva/retributiva e prospettiva/deterrente (e/o riabilitativa). L’indagine, nell’esperienza greca, è resa ardua dall’assenza di una scienza giuridica, ma le fonti letterarie consentono la ricostruzione di un quadro abbastanza esaustivo.

L’ira sembra essere il motore primo della reazione sanzionatoria, che assume la forma della vendetta. Ciò è chiaro nei poemi omerici, nei quali tuttavia già si avvertono i segni di una modalità alternativa di soluzione delle controversie, attraverso la composizione pecuniaria (corresponsione della poinè). Nel VII secolo a.C., la legislazione di Draconte, col divieto quasi assoluto dell’autodifesa, sostituita dal ricorso all’Areopago e ai cinquantuno efeti, muove ulteriormente in direzione del superamento della concezione ira/vendetta a favore del binomio cooperazione/diritto. In questa partita, gioca certamente un ruolo il progressivo consolidamento della pòlis, che rimane a lungo il luogo di scontro tra le due concezioni: ne è un esempio l’Orestea di Eschile.

In seguito, sia in Tucidide (nel celebre dialogo tra Cleone e Diodoto) che in Isocrate (nell’Areopagitico) si assiste a prese di posizione più nette contro la logica della vendetta, che invece continuava ad essere posta a fondamento della pena nel pensiero dei logografi. Ma è con Platone che si assiste ad una vera svolta. Nella riflessione del grande filosofo prendono forma e si consolidano le nozioni che diverranno cardine o termine di confronto per tutta la riflessione successiva: la critica alla funzione retributiva, collegata all’idea che la punizione debba preoccuparsi di evitare nuove ingiustizie, sostituita da quella riabilitativa (nel Protagora); la metafora medica del delitto quale male morale e della pena quale strumento di cura (nel Gorgia); le leggi quale strumento di persuasione dei cittadini a fare il bene.

Il prof. Bernardo Santalucia (Università degli studi di Firenze) si è invece occupato del diritto romano di età classica, prendendo spunto dal notissimo dialogo tra il filosofo accademico Favorino di Arles e il giurista Sesto Cecilio Africano (narrato da Aulo Gellio), sulla legislazione decemvirale. In particolare, la posizione espressa da Sesto Cecilio – il quale intende le non poche atrocità previste dalle norme penali delle XII Tavole in chiave tutta psicologica e legge la severità della sanzione in funzione non già dell’applicazione, ma della pacifica convivenza ­– ha indotto il relatore a chiedersi quanto vi sia di vero in essa e quanto sia frutto, invece, dell’interpretazione del giurista.

L’analisi della normazione decemvirale consente agevolmente di escludere la deterrenza quale fine unico o comunque principale di essa, enucleando molte ipotesi fortemente connotate in chiave satisfattoria. Sorge però un dubbio circa le ragioni della ‘forzatura’ operata da Sesto Cecilio, che molti studiosi attribuiscono ad una precisa scelta politica d’età antonina, in cui la componente monitoria e terroristica risponderebbe ad esigenze di controllo sociale. Il relatore dissente, tuttavia, da tale lettura, alla luce dei molti indizi che spingono a intendere le parole del giurista come espressione di un sentire diffuso, risalente addirittura a Cicerone (Pro Roscio Amerino) e quindi presente in Seneca (De clementia) e Quintiliano (nelle Declamazioni).

Quanto al profilo della vendetta, è senz’altro presente nella cultura romana, ma già tra repubblica e principato notevolmente ridimensionato, principalmente in seguito allo spostamento della pena (convertita in equivalente pecuniario) nella sfera privata, con l’affermarsi delle obligationes ex delicto. Sul versante pubblico (crimina), si delineano due visioni della pena: mezzo per preservare la respublica, più che per retribuire il reato, nelle quaestiones (pena/intimidazione); equivalente della vendetta dello Stato, che così afferma la propria autorità (pena/pubblica vendetta). La duplice finalità è raggiunta, in seguito, nella cognitio extra ordinem, dove la discrezionalità nella graduazione della sanzione consente il contemperamento tra retribuzione ed exemplum.

Nota conclusiva sulla giurisprudenza romana, soltanto per rilevarne il contributo scarso o nullo, in ragione della mancanza di una riflessione teorica in materia.

Il prof. Giorgio Barone Adesi (Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro) ha trattato dell’età postclassica e giustinianea. La funzione preventiva della pena occupa un posto centrale nella legislazione e nella politica imperiale. Ciò spiega per quale motivo ad un panorama sanzionatorio severo e cruento faccia da contraltare un atteggiamento mite in fase applicativa.

Importante, poi, l’influenza del pensiero cristiano, che, sul piano concettuale, contrasta duramente la pena di morte (e, in genere, ogni forma di punizione corporale) e propugna la rieducazione del reo; sul piano pratico, ostacola attivamente l’amministrazione della giustizia, anche col rifiuto di giudici non cristiani. Alla logica rieducativa risponde peraltro l’utilizzo della carcerazione come strumento di pena e non più solo di custodia preventiva: la reclusione a vita nei monasteri, infatti, assurge a valida alternativa ad altre forme sanzionatorie, consentendo, al contempo, il recupero spirituale del reo e la sua conversione.

Il relatore non trascura, infine, il fatto che proprio in questo periodo ed anche con l’avallo della religione cristiana si assiste ad una modificazione del panorama delle pene corporali, alcune delle quali oggettivamente cruente. Interessante la spiegazione, contestualizzata nel momento storico particolare: tale varietà va letta quale alternativa comunque più mite rispetto all’esecuzione capitale. Le nuove pene corporali, in altre parole, sono l’espressione della humanitas cristiana dell’imperatore.

Il prof. Marco Cavina (Università di Bologna) ha approfondito il tema con riguardo al diritto medievale. Consolidate ormai le funzioni retributiva e preventiva, vera peculiarità del Medioevo è l’attribuzione alla pena di un fine parenetico e moraleggiante, nella convinzione che essa possa assolvere ad una funzione pubblica, esortando al bene. E, poiché il pensiero cristiano è ora parte integrante della società, alla parenesi si affianca la concezione della pena quale momento di espiazione del peccato.

Nonostante l’articolata frammentazione localistica, foriera di molte diversità territoriali, è inoltre possibile rilevare l’utilizzo della pena, pressoché ovunque, come oculato strumento di governo, tanto che – osserva il relatore – per ben comprenderne la funzione è necessario considerare le componenti del dosaggio politico e della concreta modulazione nella prassi. In tale direzione muove altresì l’introduzione di pene infamanti, che colpiscono la dignità del reo contumace o fuggitivo; nel qual caso il fine principale consiste nell’affermazione dell’autorità pubblica, affiancato però da quello della catarsi della collettività. Vige infatti una concezione organica della società, nella quale la colpa del singolo, se non purificata, produce la reazione divina nei confronti di tutti (Sodoma e Gomorra rappresentano l’archetipo di tale concezione). Catarsi sul versante sacrale ed esemplarità sul versante pubblico sono le due facce della pena medievale, mentre la logica vendicativa, pure presente, è relegata al rapporto con Dio, l’unico legittimato alla vendetta.

La prima giornata si è chiusa con l’intervento commemorativo del prof. Luigi Capogrossi Colognesi («La Sapienza» – Università di Roma), che ha offerto un ricordo acuto e nostalgico della figura umana e scientifica di Mario Talamanca, improvvisamente mancato la scorsa primavera.

 

La sessione del sabato, presieduta dal prof. Antonello Calore, si è aperta con la relazione della prof.ssa Giorgia Alessi (Università degli studi di Napoli «Federico II»), la quale ha discusso della funzione della pena nel diritto moderno. In quest’epoca, se da un lato i giuristi criminalisti non si discostano dall’impostazione medievale e restano ancorati ai paradigmi dell’ira, del medico e del giudizio universale, dall’altro la pena diviene elemento importante delle strategie di giustizia. All’interno di una logica improntata al machiavellismo, Bodin assegna, ad esempio, al principe il compito di elargire premi (sopra tutti, la grazia), affidando la comminazione delle pene ai giudici. Le sanzioni devono inoltre essere modulate in ragione della distinzione degli status sociali. Questo aspetto, unito a quello della cittadinanza, occupa una posizione preminente nel discorso sulla pena: essa è criterio di esclusione dalla città o di definizione di uno status. Il profilo della certezza è marginale.

D’altro canto, l’epoca è segnata dal contrasto tra il foro civile e il foro della coscienza. L’apparato inquisitorio della Chiesa suscita l’invidia delle monarchie, tentate dall’adozione del parametro dell’obbligatorietà delle pene in coscienza. Il principio della distinzione tra i due piani, tuttavia, viene mantenuto e in ciò ha avuto un peso rilevante l’apporto della Seconda Scolastica.

Un deciso mutamento interviene nel periodo delle guerre di religione, quando si avvia un percorso tendente ad arginare l’invasività dell’elemento ecclesiastico (fondamentali i contributi di Hobbes e Pufendorf). Si apre una discussione sulla definizione della pena c.d. ‘inutile’ – nella definizione hobbesiana, è inutile la pena che non aiuta la prevenzione, viene inflitta in misura maggiore alla legge e non poggia su una legge precedente – e il terreno è maturo per la riformulazione del principio di legalità (nulla poena sine lege), da cui poi quello di stretta legalità. Gli esiti di tale riflessione saranno ripresi e sviluppati dall’Illuminismo, che attribuirà al diritto penale una funzione rilevante in tale ordinamento, auspicando pene miti, ma inesorabili. Prima di tale approdo, però, non va dimenticata l’importante opera di  risistemazione compiuta, nel Settecento, da Thomasius.

L’analisi della funzione della pena nel diritto dell’Ottocento e del Novecento è stata affidata alla prof.ssa Floriana Colao (Università degli studi di Siena), che ha scelto di osservare il pensiero giuridico e politico dell’epoca attraverso la lente della letteratura.

I grandi romanzi dell’Ottocento rappresentano una straordinaria risorsa per la comprensione delle idee sulla pena e sul diritto penale circolanti nella società. È possibile cogliere la denuncia dell’ipocrisia del sistema penale del tempo nelle pagine di Hugo, oppure, in quelle di Melville, la logica retributiva; concezione, quest’ultima, presente anche in Kafka, che ne rappresenta la versione kantiana, in cui la pena assume le fattezze di un bastone per controllare l’uomo ‘come un cane’ (Il processo). Non mancano, tuttavia, visioni che privilegiano le funzioni di emenda o prevenzione e sono, infatti, caratteri dell’epoca l’oscillazione tra teorie opposte e l’incapacità di ragionare sulle proprie contraddizioni.

Altro tema di discussione è il carcere, sentito ora come luogo dell’emenda, ora come strumento per incidere sull’anima dei reclusi (Tocqueville), ora come luogo di trasformazione spirituale (Dostoevskij, Delitto e castigo).

È ancora presente la logica della divisione sociale in status, cui è correlata la graduazione della pena in ragione della personalità e non degli atti. La normazione penale continua ad essere, in primo luogo, strumento di protezione della collettività. Il nascente pensiero positivista, peraltro, apre le porte all’introduzione delle misure di sicurezza. Se, tuttavia, si affermano con successo in questi anni le teorie di Lombroso, è pure il tempo in cui Tolstoj pubblica Risurrezione, opera nella quale si scaglia contro ogni forma di punizione, equiparando i sanzionatori ai criminali.

 

Chiuse le sessioni storico-giuridiche, l’ultima[1] comunicazione è stata quella dell’avvocato Giuseppe Frigo, giudice della Corte Costituzionale, intervenuto su «La funzione della pena nella giurisprudenza della Corte Costituzionale». Il relatore ha evidenziato la presenza, nel panorama giuridico italiano, di una concezione polifunzionale della pena e il notevole contributo della Suprema Corte a spostare il baricentro della nozione di pena sulla rieducazione (di cui si deve occupare il Legislatore stesso), marginalizzando, prima, ed escludendo, poi, la finalità esemplare. Del pari, si deve alla giurisprudenza costituzionale il saldo ancoraggio della pena alla colpevolezza. Da ultimo, nel 2008, la Corte ha altresì precisato che la prevenzione generale spetta alla legislazione, non alla giurisdizione.

 

Il convegno si è concluso con il commosso ricordo, da parte del prof. Antonio Padoa Schioppa (Università degli studi di Milano), di Domenico Maffei, scomparso nell’anno in corso.

 

 

Giovanni Turelli

Università di Brescia

 



 

[1] Il programmato intervento del prof. Salvatore Prosdocimi (Università degli studi di Brescia), «Riflessioni sulla funzione della pena nel quadro del sistema penale vigente», non ha avuto luogo per impedimento del relatore.