ds_gen N. 8 – 2009 – Cronache

 

Convegno

“Principi generali e tecniche operative

del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C”

Parma, 18-19 luglio  2009

 

 

Si è tenuto a Parma, nei giorni 18 e 19 giugno 2009, il Convegno dal titolo “Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.”,organizzato come esito di una ricerca COFIN 2006 e patrocinato dall'Università di Parma e da Banca Monte Parma e realizzato in collaborazione con la locale sezione dell’Associazione di Studi Tardoantichi.

 

La seduta del giovedì, presieduta dal Professor Carlo Beduschi dell'Università di Parma, si è aperta col ricordo commosso rivolto alla memoria del Professor Mario Talamanca, da pochi giorni scomparso, e con i saluti del Professor Carlo Chezzi, Pro Rettore vicario, del Professor Giovanni Francesco Basini, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e dell'Avvocato Alberto Guareschi, Presidente di Banca Monte Parma, che nell'accogliere i presenti ha ricordato con affetto i suoi trascorsi di Cultore delle materie romanistiche.

La prima relazione, intitolata “Valori e principi del processo civile nella legislazione tardoantica: brevi note”, è stata tenuta dal Professor Fausto Goria dell'Università di Torino ed ha mirato a presentare il disegno originale della ricerca omonima del convegno (ricerca che, finanziata come progetto di interesse nazionale, ha coinvolto le sei Università di Cagliari, Genova, Modena, Parma, Sassari e Torino) e ad indicare problematiche, fonti di possibili indirizzi di ricerca. Il Relatore, nel ricordare come il processo civile tardo imperiale sia stato poco studiato nella sua struttura d'insieme e come manchi in particolare un esame sistematico dei legami fra attività normativa e scopi di politica legislativa perseguiti dagli imperatori, propone di fare convenzionalmente riferimento a fini espositivi ad alcuni dei principi e valori messi in luce dalla scienza giuridica processualcivilistica dell'Europa continentale tra la seconda metà del 1800 ed i primi decenni del 1900, al fine di reperire una serie di possibili punti di vista di carattere generale sul processo.

La prima domanda da porsi è quale sia lo scopo del processo civile; fra le molte possibili risposte due sono paradigmatiche: a) il processo civile serve a tutelare le posizioni giuridiche soggettive; b) il processo civile serve a risolvere le controversie fra i cittadini. Le due definizioni, in apparenza abbastanza simili, indicano in realtà obbiettivi leggermente diversi: mentre la prima implica l'accertamento preciso della veritas rei, la seconda tiene conto di altri limiti ed esigenze (come la ragionevole durata dei processi) e postula un maggiore controllo del legislatore su aspetti quali quello probatorio. Quale sia stato il grado di consapevolezza del problema dei giuristi romani sarebbe argomento degno di attenzione; a partire dall'epoca costantiniana sembra però prevalere il principio della veritas rei, che in ambito probatorio comporta il coinvolgimento almeno parziale del convenuto e l'accrescimento dei poteri di iniziativa del giudice. Giustiniano menziona questo scopo, ma si dimostra particolarmente interessato anche alla celerità dei processi, per liberare le parti dagli affanni e dalle spese che essi comportano: al fine di ottenere un risultato socialmente accettabile l'accertamento della verità, per quanto obbiettivo pregevole, va coordinato e contemperato con quello di liberare il più rapidamente possibile le parti dall'incertezza.

La competenza dei giudici è ampiamente regolata, ma non mancano problemi sia nei rapporti fra organi cittadini (come il defensor civitatis) e governatori provinciali, sia per il moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali; inoltre, problematiche di notevole interesse e delicatezza sorgono per accertare se il giudice investito di una causa debba trattare anche di altre cause connesse con la prima e per definire più precisamente il rapporto fra giudici di primo grado e giudici superiori. Molto sentiti sono valori quali l'imparzialità del giudice (a tutela della quale sono disponibili gli istituti della ricusazione preventiva e dell'appello), che si estende anche ai suoi ausiliari (adsessores, exsecutores), e la sua autonomia, argomento, questo, oggetto della Novella 125 di Giustiniano, di controversa interpretazione. Quanto all'indipendenza dei giudici, il problema va posto in termini alquanto diversi da quelli contemporanei, sia perché al governo assolutistico dell'epoca era sconosciuto il principio della separazione dei poteri, sia perché il rapporto di dipendenza del giudice dall'imperatore e - in misura minore - dai funzionari superiori veniva considerato una garanzia per il cittadino, dato che i giudici erano di fatto spesso pesantemente condizionati dai potentes locali.

Con riguardo allo svolgimento del processo, alcune disposizioni sembrano ispirate al principio dispositivo, che subisce numerose eccezioni in virtù di un atteggiamento generale di notevole pragmatismo: è l'attore a determinare il contenuto del processo; il convenuto ne subisce l'iniziativa ed il giudice può esprimersi solo su quanto a lui sottoposto dalle parti. D'altro canto il convenuto, correttamente citato (principio del contraddittorio), deve essere messo nelle condizioni di difendersi (principio di difesa), quindi il funzionario potrà negare l'autorizzazione ad inviare il libello laddove la domanda dell'attore non sia formulata in modo chiaro.

Quanto al dibattimento, le udienze vanno tenute in pubblico (principio di pubblicità) ed il giudice deve entrare in contatto diretto con le parti e con le prove e deve decidere sotto la viva impressione di questo contatto (principi di oralità, immediatezza e concentrazione).

Il Professor Fabio Botta dell'Università di Cagliari ha tenuto la seconda relazione dal titolo “Inquirere/inquisitio nelle fonti giuridiche tardoantiche”. La ricerca, di impostazione terminologica, si propone di indagare il significato proprio del lemma nelle fonti giuridiche ed extragiuridiche del II e III secolo. Nell'ambito del processo criminale inquisitio rappresenta principalmente una garanzia di legalità, disposta per legge e finalizzata all'accertamento in concreto della responsabilità, spettante come dovere al giudice penale: l'inquisitio può rivolgersi contro chiunque commetta un crimine e può equivalere tanto a requisitio/conquisitio (ricerca del reo sul territorio) quanto talvolta a oblatio/delatio (notitia criminis proveniente indifferentemente dal privato o dal soggetto pubblico); dunque, nelle fonti l'inquisitio si presenta come potere di polizia e fase necessaria del procedimento istruttorio (predibattimentale e non). Alla luce di quanto detto, la dicotomia accusatio/inquisitio appare inadeguata a descrivere la contrapposizione processo accusatorio - processo inquisitorio perché, se è possibile rilevare una certa corrispondenza fra l'uso che i giuristi romani facevano del termine accusatio ed il moderno processo accusatorio, non altrettanto può dirsi del nesso fra inquisitio e processo inquisitorio. Nelle quarantadue occorrenze del Codice Teodosiano l'inquisitio non è solo, in alternativa alla accusatio, una modalità di iniziativa processuale caratterizzata dalla coincidenza fra parte attorea e organo giudicante, ma anche e primieramente attività d'inchiesta, tanto che il lemma è stato utilizzato per esprimere la parte per il tutto e la sua portata è stata estesa dal significato di fase processuale istruttoria fino ad indicare l'intero procedimento come sinonimo di cognitio. Tale utilizzo è attestato nelle fonti (ad esempio, in C.Th. 11. 36. 27, dove si trova l'endiadi cognitio inquisitioque, ed in C.Th. 12. 6. 18); in particolare in C.Th. 2. 18. 1 si attribuisce ad inquisitio evidente valore di gestione dell'intera fase dibattimentale da parte del giudice (plena inquisitio come espressione del potere d’istruzione nella sua interezza affidato all'organo giudicante), tanto nella trattazione della causa quanto nella direzione dell'istruzione probatoria. Allo stato delle fonti è comunque da escludere che il termine inquisitio, nell'accezione di attività istruttoria d'ufficio, designi un'attività libera e piena dell'organo giudicante; al contrario, tale attività appare discrezionale perché sottoposta a precisi limiti di legge (un esempio significativo in C.Th. 9. 37. 1, dove l'accertamento probatorio è, nell'inerzia dell'accusatore tergiversator, rimesso all'iniziativa del giudice limitatamente a taluni aspetti sottratti per legge alla disponibilità delle parti; cfr. ad esempio C.Th. 1. 2. 6, 2. 12. 3 e 4. 22. 1). È da escludersi inoltre che sia termine tecnico esclusivo del processo criminale, dal momento che trova riscontro anche fra i poteri del giudice civile nonché in ambito fiscale. In tali contesti si riscontra la coincidenza fra inquisitio e indago/investigatio: il lemma è qui espressione di un potere schiettamente inquirente di ricerca sul territorio, riferibile a funzioni di polizia tanto criminale (casi nei quali equivale per lo più a perquirere/conquirere, termini spesso rinvenuti nelle fonti ad indicare poteri di polizia giudiziaria, come in C. Th. 7. 18. 10, dove inquisitio designa l'attività dei protectores) quanto, ad esempio, tributaria, come limpidamente attestato in C. Th. 9. 42. 7: qui la ricognizione dei beni del proscriptus è affidata all'indago dell'ordinarium officium provinciale ed è definita inquisitio quando è riferita alla seconda indagine, chiamata anche investigatio, del rationalis rei privatae, che ha funzione di controllo sull'operato dell'organo locale.

In conclusione, inquisitio non è termine tecnico processualcriminale, ma è adottato anche in altri procedimenti ed in particolare in ambito amministrativo; designa l'attività istruttoria propria tanto degli organi giudicanti quanto dei funzionari imperiali, discrezionale ma non libera; è talvolta sinonimo di cognitio.

 

La seduta pomeridiana, presieduta dal Professor Francesco Sitzia dell'Università di Cagliari, si è aperta con la relazione del Professor Renzo Lambertini dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dal titolo “Cons. 8: il Vetus Iurisconsultus e il giudice in causa propria”. L'intervento è imperniato sull'esegesi del caput ottavo della Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti: alcuni schiavi sono colti in flagrante possesso dei beni sottratti ad una donna, ai danni della quale hanno compiuto un furto con effrazione; il marito della derubata è investito delle funzioni di giudice e condanna gli scassinatori; come può egli difendersi dall'accusa di aver giudicato in causa propria (divieto sancito in una lex “imperfecta” del 376 di Valente, Valentiniano e Graziano, riportata in C.Th. 2. 2. 1, nella Lex Romana Burgundionum 42 e in C. 3. 5. 1 con alcune varianti)? La difesa che il vetus iurisconsultus suggerisce al suo interlocutore (presumibilmente un causidicus) si incentra su due argomenti: il primo, più debole, si fonda sulla considerazione che il marito, al pari di un qualsiasi procurator extraneus, non ha fatto altro che occuparsi degli affari della moglie rientranti nella procura a lui conferita (Cons. 8. 1); a (invero non solido) sostegno è riportata una costituzione del 393 degli imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio che corrisponde a C.Th. 2. 12. 4. In altri termini, il comportamento del marito giudice sarebbe stato corretto, essendosi egli occupato delle questioni della moglie come un estraneo (Cons. 8. 3). Il secondo argomento, più interessante, verte sul punto per cui il giudice, in forza del dettato delle costituzioni imperiali, non avrebbe in alcun modo potuto differire la pronuncia della sentenza. A sostegno è opportunamente portata la legge in C.Th. 9. 1. 18 ( = Cons. 8. 5), che, pur priva di sanzione, sollecita i giudici ad evitare di prolungare inutilmente la permanenza degli imputati nelle carceri provinciali. Tergiversare nell'emettere la sentenza comporterebbe, secondo l’antico consulente, la condanna del giudice, in quanto atto compiuto in spregio alle costituzioni imperiali. A conferma viene citata una costituzione del 356 di Costanzo e Giuliano (Cons. 8. 7 = C.Th. 1. 2. 7), la quale stabilisce genericamente che verranno multati i giudici che non ottemperino ai rescritti imperiali. Desta perplessità la scelta di questa particolare costituzione, dal momento che si cerca la sanzione da comminare al giudice che disattende al disposto di C.Th. 9. 1. 18, che è una legge generale, in una legge che, invece, riguarda specificamente i rescritti. Non c'era nel Codice Teodosiano una norma più adeguata? Probabilmente no: in età severiana e del primo dominato l'inosservanza intenzionale ed ingiustificata da parte del giudice di una norma imperiale o di ius publicum era inserita, in generale, nell'orbita del crimen falsi (D. 48. 10. 1. 3 e PS. 5. 25); per contro, in epoca tardoantica il quadro sanzionatorio si parcellizza in una pluralità di previsioni specifiche e variegate, che puniscono la violazione di questa o quella regola di condotta con pene afflittive e pecuniarie anche molto gravi (dalla morte a multe estremamente onerose). Si sostiene in dottrina che queste sanzioni sarebbero comminate a prescindere dal dolo, sulla base del puro evento; a ben guardare, la responsabilità è oggettiva quando riguarda l'officium, e prescinde dalla valutazione dell'effettivo potere del medesimo di opporsi all'evento (solo in rari casi esso può evitare la sanzione dimostrando di aver fatto il possibile per impedire al giudice di commettere l'illecito); quando a venire in considerazione è la figura del giudice si fa invece più di frequente riferimento a coniventia, culpa, desidia, incuria, neglegentia, imperitia, il che testimonia la tendenza a mantenere un, sia pur nei fatti labile, collegamento fra punibilità dell'autore dell'illecito e suo atteggiamento soggettivo. Nell'indisponibilità di disposizioni generali più conferenti e di più ampio respiro, il vetus iurisconsultus ha dunque fatto ricorso alla costituzione di C.Th. 1. 2. 7, l'unica fonte che ai propri fini di difensore poteva utilmente invocare.

La relazione del Professor Salvatore Puliatti dell'Università di Parma, intitolata “Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel processo postclassico”, è tesa a fornire un quadro del rapporto fra l'attività delle parti e quella dell'organo giudicante. È da considerarsi un dato di fatto la crescente attenzione del legislatore tardoantico per la fase istruttoria, sia pure in connessione con gli aspetti sostanziali della disciplina degli istituti interessati. La progressiva pubblicizzazione del processo civile avrebbe influito sull'aspetto particolare del giudizio di fatto attraverso una serie di disposizioni volte a limitare la discrezionalità dell'organo giudicante, indirizzandone l'attività secondo precise regole formali; dell’interesse manifestato dal legislatore tardoantico per i problemi della prova fornirebbe testimonianza la presenza nel Teodosiano di un apposito titolo, de fide testium et instrumentorum (11. 39). In tale quadro la costituzione di Costantino C.Th. 11. 39. 1 stabilisce, in materia di rivendica, un meccanismo di prova particolarmente severo, a carico dello iuris petitor in via principale, del possessore in seconda battuta. Il principio dell'onere della prova è rispettato e addossato come di norma all'attore; il convenuto ne viene gravato solo qualora la prova dell'attore risulti carente. Questo, per le ragioni di sicurezza nella circolazione dei beni e di certezza nell'esistenza dei rapporti di cui si trova affermazione anche in C.Th. 9. 19. 2. 1,  in tema di quaestio falsi. In tale costituzione, al fine di consentire l'accertamento della verità, si stabilisce che il giudice deve porsi fra le parti come medius, sollecitandone le allegazioni, e che può avvalersi di tutti gli strumenti di prova utili alla chiarificazione della quaestio facti. Il riconoscimento in capo all'organo giudicante di un più ampio potere di impulso e di verifica trova poi riscontro tanto in sede di direzione del processo quanto in relazione all'espletamento dell'attività istruttoria. Sotto il primo profilo, il nuovo ruolo del giudice assume rilevanza in relazione al problema della definizione della res iudicanda, particolarmente sotto il profilo dell'esistenza di un potere suppletivo in caso di carenti allegazioni delle parti. Il testo fondamentale in proposito è C. 2. 10(11). 1, che ammette un ampio potere di integrazione del giudice, limitato in via di interpretazione all'integrazione delle deficienze giuridiche delle allegazioni delle parti. Anche sotto il profilo dell'attività istruttoria si riscontra la presenza di un potere suppletivo dell'organo giudicante (disciplinato in C.Th. 2. 18. 1 = C. 3. 1. 9, con adattamenti) il quale non solo può esercitare un'autonoma funzione di indagine e accertamento servendosi dell'attività dell'officium, ma dispone anche di ampi poteri di impulso per promuovere l'autointegrazione delle prove carenti ad opera delle parti, conseguendo così un’efficace collaborazione fra l’attività di queste e l’iniziativa del giudice. Un riscontro dell'effettività di questi poteri si può ricavare dalla testimonianza di Simmaco (Relatio 28, 5 e 6), che espone dettagliatamente e con efficace realismo tutte le attività istruttorie da lui scrupolosamente poste in essere in qualità di giudice in un giudizio possessorio. Non mancano altre testimonianze del ruolo attivo esercitato dall'organo giudicante nell'ambito del giudizio di fatto; meritano però di essere ricordate anche le disposizioni che hanno posto limiti precisi a quest'ampia discrezionalità, come le regole di priorità e di esclusione dell'ammissibilità dei testi riportate in C.Th. 11. 39. 3 (= C. 4. 20. 9). Giustiniano, ampliando ulteriormente i poteri dell’organo giudicante, dispone in C. 7. 45. 14 che il giudice abbia il potere non solo di condannare o assolvere il convenuto sulla base dei fatti di causa, ma anche di condannare lo stesso attore, laddove ne emergano i presupposti. I poteri di intervento dell'organo giudicante si estendono all'appello: in C. 7. 62. 39. 1 l’imperatore, oltre a prevedere la possibilità dell'appello incidentale, attribuisce all'officium iudicis il potere/dovere di sostituirsi alla parte assente, tenendo conto dei motivi di gravame che essa avrebbe potuto presentare. Sempre in tema di appello, la disciplina dell'inerzia delle parti è infine riordinata nel 546, con la Novella 126: il giudice, anche in caso di inattività di una delle parti, deve procedere alla valutazione e decisione della causa; infatti, una volta investito della domanda attraverso la notifica degli atti introduttivi, l'organo giudicante ha il dovere di cognoscere il rapporto controverso.

Il Dottor Riccardo Fercia dell'Università di Cagliari ha presentato una relazione dal titolo “Actiones e actio utilis ex causa interdicti: vicende storiche, anomalie, opacità”, proponendo un ripensamento della posizione, dominante in dottrina, di chi ritiene che i prudentes abbiano sempre recisamente distinto le actiones dagli interdicta, a differenza dei giuristi giustinianei che avrebbero invece considerato gli interdicta alla stregua di actiones. Uno dei testi che la dottrina consolidata pone al centro della propria ricostruzione è I. 4. 15. 8 – da esaminarsi alla luce della correlata parafrasi teofilina (Theoph. 4. 15. 8) – che equipara con una sorta di fictio gli interdicta ad un’actio utilis; più precisamente, nel passo si afferma che nella cognitio del VI secolo si giudica senza interdetti, come se fosse stata concessa un’actio utilis, anche se ciò non è espressamente previsto da una riforma imperiale che abbia innovato sul punto. D’altro canto a sfavore della formale equiparazione di interdicta e actiones utiles depone anche la semplice constatazione che le Istituzioni giustinianee (I. 4. 6 “de actionibus”) tacciono del tutto sul punto. Teofilo sembra considerare la tutela interdittale come una procedura sostanzialmente equivalente a quella di una qualsiasi actio utilis; inoltre, essendo l'espressione actio utilis tradizionalmente utilizzata per indicare un rimedio che viene dato, come diceva il Talamanca nel Manuale di Istituzioni di diritto romano, «al di fuori dei presupposti previsti per la sua concessione», gli antecessores non avevano probabilmente difficoltà ad applicarla ad una forma di tutela non riconducibile al ‘catalogo’ delle azioni previste dalla legge. Venendo a C. 8. 1. 3, è da rilevare che la seconda parte della costituzione è ritenuta spuria da buona parte della dottrina in quanto non compatibile con la mentalità dell'epoca dioclezianea ed ancora troppo legata agli schemi del processo formulare. Esiste però il fondato sospetto che il rescritto in questione sia epiclassico e che la seconda parte possa al più aver subito un qualche raccorciamento. Il rispondente, dopo aver affermato la priorità della quaestio possessionis rispetto alla quaestio dominii, avrebbe inteso chiarire che, quantunque gli interdicta non trovino a rigore collocazione nel novero dei giudizi extra ordinem, la lite deve comunque essere trattata seguendone il modello; in altre parole, la quaestio possessionis deve comunque essere decisa prioritariamente, e secondo gli schemi di giudizio appropriati, cioè a dire gli interdicta. In tale prospettiva, la costituzione in esame sembra presupporre un ordinamento che ancora adoperi l'ordo iudiciorum privatorum: un modello predisposto dall'ordo viene esteso al rito cognitorio, fungendo così da 'ponte' fra i due diversi sistemi processuali. Disponiamo di un'importante testimonianza della progressiva, fattiva integrazione dell'exemplum interdictorum nella cognitio epiclassica in un'epigrafe su bronzo, la Tavola di Esterzili, che vede il proconsole Elio Agrippa, governatore della Sardegna, definire extra ordinem, ma nel rispetto dell'exemplum interdictorum, una lunga controversia sui confini sorta fra due popolazioni rurali sarde; l'utilizzo del modello interdittale negli schemi processuali propri della cognitio appare dunque una prassi già da tempo consolidata, e come tale a ben vedere è trattata dalla cancelleria dioclezianea, che si limita a riconoscerla come praticabile; non si tratta, peraltro, di una formale equiparazione. Quanto al problema se fra il V ed il VI secolo d.C. gli interdicta siano stati assimilati, da qualsiasi punto di vista, alle actiones, significativo è che in I. 4. 6 i compilatori non abbiano minimamente fatto cenno ad essi. In effetti, le tracce di una vera e propria parificazione sono assai labili: oltre che a I. 4. 15. 8, si deve far riferimento a I. 4. 15pr., che definisce gli antichi interdictaformae atquae conceptiones verborum”, ed introduce il problema della loro classificazione, autonoma rispetto a quella delle actiones. Si tratta dunque di forme di tutela che, nel VI secolo, in virtù della parziale identità dello svolgimento processuale, sono assimilabili sul piano del rito alle azioni. Proprio per questa loro natura ambivalente (cfr. D. 43. 1. 1. 3: gli interdicta sono per struttura reali, per vis personali) gli interdicta non sono trattati in I. 4. 6, in quanto sul piano dogmatico impossibili da ricondurre alla dicotomia actio in rem/actio in personam, e quindi non assimilabili in tutto e per tutto alle azioni. Un ultimo, breve cenno a D. 44. 7. 37pr.-1: il testo chiarisce che, per simmetria con l'editio actionis, anche chi vuole chiedere una cautio o un interdictum ha l'onere di indicare alla controparte i dati essenziali che consentano l'adeguata instaurazione del contraddittorio. Dallo specifico e peculiare punto di vista dell'edere non risultano dunque differenze fra azioni, stipulazioni pretorie ed interdetti, ovvero fra le varie forme di tutela offerte dal magistrato giusdicente. In conclusione, è già in età classica che trovano origine i presupposti per un'equiparazione pratica fra actio ed interdictum sul piano meramente procedurale; in epoca giustinianea all'identità del rito consegue l'identificazione della tutela; questa non limpida consapevolezza concettuale porta i giuristi ad usare l'espressione actio utilis ex causa interdicti.

La relazione del Professore Andrea Trisciuoglio, dell'Università di Torino, ha per titolo “'...perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui'. A proposito di Nov. Iust 53.1-4” e verte sul tema degli abusi perpetrati in ambito provinciale dagli attori in occasione di pretestuose, quanto legittime, citazioni in aliam provinciam, che spesso erano per i convenuti causa di gravi dissesti finanziari. Sono gli stessi sudditi, come risulta dal proemio della Novella, a rivolgersi all'imperatore e questi non si limita ad una risposta sul piano normativo ristretta al tipo di rimostranze sottopostegli, ma estende il suo intervento ad altri aspetti della fase introduttiva della lite, prestando particolare attenzione agli interessi del convenuto. L'occasio legis è chiaramente illustrata nella praefatio: non era raro che gli attori, facendo valere un privilegium fori, si rivolgessero direttamente alla cancelleria imperiale o ad alti funzionari perché disponessero la comparizione del convenuto presso un tribunale provinciale lontano dalla sua dimora. E mentre i convenuti erano vincolati da un ordine autoritativo a presentarsi in giudizio, anche sobbarcandosi ingenti spese, gli attori, astretti solo da fideiussioni regolate dal mos iudiciorum, spesso disertavano la prima udienza impedendo in tal modo il compimento della litis contestatio. La parte dispositiva della costituzione è articolata in capitoli; nel primo è delineata con precisione la fattispecie dell'absentia dell'attore e sono enunciati gli adempimenti che gravano sul convenuto e sul giudice. Quest'ultimo, a fronte del rispetto del convenuto dell'ordine di comparizione e dell'assenza dell'attore, è tenuto a dimettere il convenuto ed a pronunciare a carico dell'attore temerario una sentenza di condanna al rimborso delle spese, il cui ammontare viene raccordato al giuramento reso dal convenuto ed all'entità della pena contemplata nella fideiussio de lite proseguenda prestata more iudiciorum dall'attore. Nel caput secondo Giustiniano dispone che affinché abbia efficacia il decreto di citazione, richiesto per portare in giudizio il proprio debitore dalla provincia a Costantinopoli, l'attore deve dare all'exsecutor litis fideiussori obbligati a pagare una pena al reus qualora l'attore non si presenti in giudizio o risulti soccombente, stabilendo così una nuova condizione imprescindibile per la legittimità della chiamata in giudizio del convenuto. La costituzione si dilunga poi sui contenuti della fideiussio e sulle conseguenze della mancata comparizione dell'attore. Il caput terzo è fondamentale per il profilarsi in età giustinianea di uno stabile quadro normativo relativo alla fase del processo compresa fra la notificazione dell'atto di citazione (composto da ordine di comparire e libellus conventionis) ed il compimento della litis contestatio. Un lungo preambolo segna una netta cesura fra questo caput ed i precedenti: l'attenzione dell'imperatore è qui rivolta agli abusi perpetrati dagli exsecutores litium in occasione della citazione in giudizio, in particolare in pregiudizio al diritto del convenuto ad un congruo spatium deliberandi (di almeno dieci giorni) successivo alla notifica del libellus conventionis. Accadeva infatti che gli exsecutores, in accordo con l'attore, notificassero illegittimamente il solo atto di citazione e non esigessero dal convenuto la cautio iudicio sisti, così da poterlo dedurre immediatamente davanti al giudice; lo scopo era quello di costringere il reus a litem contestare ignorando i termini della pretesa attorea e impedendogli altresì di ricusare il giudice. Ne conseguiva una gravissima ed evidente violazione dei principi del (consapevole) contraddittorio e della imparzialità del giudice, alla quale Giustiniano pone rimedio disponendo anzitutto che il decreto di citazione dev'essere necessariamente notificato insieme al libellus conventionis, così che il convenuto possa scegliere la strategia processuale più adeguata. Lo spatium deliberandi viene raddoppiato; entro tale termine il convenuto può ricusare il giudice, richiedere l'affiancamento di un secondo giudice a quello già assegnato, riconoscere il proprio debito, tentare una transazione. Vengono inoltre prescritti a carico del reus numerosi adempimenti al fine di evitare che gli exsecutores attestino in modo ingannevole davanti al giudice la data della notifica. All'inizio del caput quarto l'imperatore torna brevemente sul tema della ricusazione del giudice; quindi prende in considerazione la fattispecie nella quale il reus citato presso un tribunale costantinopolitano, trovandosi in condizioni particolari, presti una cautio iuratoria al posto della prescritta fideiussione e si allontani dalla città prima della litis contestatio: a carico del convenuto che diserta il giudizio sono previste severe conseguenze, con procedure diverse al mutare dell'organo investito della lite.

Resta da rilevare che in questa Novella entrano in gioco alcuni importanti principi (tutelati tanto sul piano preventivo quanto su quello sanzionatorio): il principio fondamentale della serietà dell'iniziativa processuale, quello del contraddittorio, quello dell'imparzialità del giudice e quello della celerità del processo.

La prima giornata dei lavori si è chiusa con la relazione della Dottoressa Cristiana M.A. Rinolfi dell'Università di Sassari, dal titolo “Episcopalis audientia e arbitrato”. Ben poco si conosce delle norme che regolamentavano l'arbitrato nella sua applicazione a comunità religiose; conosciamo invece la complessa ed articolata disciplina classica: ci si domanda quali modificazioni abbia essa subito in età postclassica e giustinianea e se trovasse applicazione all'arbitrato del vescovo. In età classica, nella versione “tipo” dell’istituto, le parti si accordavano con un compromissum per deferire la lite ad un terzo, promettendosi reciprocamente mediante stipulatio il pagamento di una somma, esigibile nei confronti della parte che avesse ostacolato o reso impossibile la piena attuazione del patto. A sua volta, l'arbitro designato si impegnava ad emettere la sentenza attraverso il receptum arbitri; né l'accordo fra le parti né l'impegno dell'arbitro sono mai stati considerati produttivi di obbligazione, ma l'intero negozio (nella forma tipica descritta o con modeste varianti) godeva della tutela della coercitio pretoria nei confronti dell'arbitro che non assolvesse agli impegni assunti; la sanzione per la parte che contravvenisse ai termini del compromesso era invece rappresentata dalla somma promessa con stipulatio, esigibile con un'actio ex stupulatu, ad esempio, laddove una parte si fosse rivolta al giudice ordinario; da notare che la controparte in quest'ipotesi non poteva servirsi dell'exceptio pacti, dovendo in ogni caso ricorrere all'azione contrattuale; tale regime rappresenta un'eccezione rispetto alla disciplina ordinaria del patto garantito da stipulazione penale (cfr. D. 2. 14. 10. 1). In età postclassica le fonti relative all'arbitrato sono poco numerose e circoscritte, da un lato, alla prassi diffusa nella comunità ebraica di rivolgersi al proprio patriarca per la soluzione delle controversie civili; dall'altro, all'analoga attività dei vescovi. L'istituto ha continuato ad essere applicato in forme non lontane da quelle classiche, tanto che una costituzione di Arcadio ed Onorio riportata in C.Th. 2. 1. 10 impone alle comunità ebraiche di adottare per le liti civili le forme dell'arbitrato romano. Sembra invece mutata la situazione della stipulatio poenae reciproca, che non è più attestata dalle fonti (una su tutte, C. 2. 55(56). 1-2), le quali fanno riferimento solo alla poena. Nel 529 Giustiniano emana la costituzione che si legge oggi in C. 2. 55(56). 4, con la quale riconosce la prassi del compromesso giurato, regolamentandone forme e conseguenze; C. 2. 55(56). 6 prevede la possibilità che le parti accettino per iscritto la sentenza dell'arbitro. Risulta da C. 2. 55(56). 5 che l'accordo per deferire la controversia ad un arbitro e l'accettazione di quest'ultimo possono ancora avvenire senza giuramento od accettazione scritta della sentenza, probabilmente nelle forme del compromesso penale o anche senza previsione di una poena (ipotesi questa in cui viene concessa l'exceptio pacti). In caso però le parti non accettino per iscritto la sentenza arbitrale, Giustiniano dispone non solo che il convenuto assolto può opporre l'exceptio pacti, ma anche che il vincitore può agire in factum per ottenerne l'esecuzione, sovvertendo così il regime classico. Le disposizioni giustinianee fin qui illustrate risultano ispirate al criterio di fondo dell'economia dei mezzi processuali, in virtù del quale si tende per quanto possibile a dare validità alla sentenza arbitrale ed a favorirne l'esecuzione, senza però spingersi fino a sancirne l'esecutorietà. Giustiniano torna ad occuparsi di arbitrato nel 539 (Nov. 82. 11), lamentando le molte difficoltà alle quali dava origine l'uso del compromesso giurato, soprattutto nel caso le parti designassero un arbitro non adatto a svolgere il compito affidatogli; l'imperatore impone la conclusione del compromesso arbitrale con la promessa reciproca di una pena stabilita dalle parti, da pagarsi a titolo di multa da chi dovesse tentare di sottrarsi alla sentenza arbitrale rivolgendosi ad altro giudice. Tale provvedimento genera però una tensione, irrisolta anche nelle fonti bizantine, fra la nuova concezione penitenziale della poena compromissi e la sua concezione, classica, quale sanzione per chi viene meno agli obblighi assunti. Nei Basilici si assiste ad un progressivo avvicinamento sistematico fra arbitri e giudici ordinari (le due figure risultano peraltro già affiancate in alcune disposizioni precedenti; emblematiche C. 3. 1. 14. 1 e Nov. 113. 1. 1), che però non vengono mai assimilati; l'opera riporta tanto la disciplina classica quanto le innovazioni giustinianee. Resta dubbio se fosse possibile concludere validamente un compromesso sine poena; l'unica attestazione che solleva alcuni dubbi riguarda il caso particolare dell'arbitrato del vescovo, nel kata podas di C. 2. 3. 29. Costantino (C. Sirm. 1) aveva disposto che si potesse ricorrere al tribunale vescovile anche su iniziativa di una sola parte e contro il volere dell'altra; le sentenze, inappellabili, erano da eseguite a cura del giudice ordinario; l'attività del vescovo parrebbe dunque da configurarsi come giurisdizionale e non semplicemente arbitrale. La pratica di ricorrere alla giurisdizione del vescovo appare assai diffusa, ma le fonti in proposito sono discontinue; in C.Th. 1. 27. 2 la sentenza da lui emessa inter consentientes risulta equiparata al giudizio del prefetto del pretorio. La Novella 35 di Valentiniano conferma l'autorità del vescovo sui chierici ed il suo potere di dirimere controversie fra i laici che a lui si fossero concordemente rivolti.

 

La seconda seduta dei lavori (ospitata nella Sala delle Feste dello splendido Palazzo Sanvitale, sede di Banca Monte Parma), presieduta dal Professor Mario Amelotti dell'Università di Genova, è stata inaugurata dalla relazione della Professoressa Gloria Viarengo dell'Università di Genova dedicata alle “Regole antiche e nuove sulla capacità testimoniale”. Argomento principale del contributo, l'esame della Novella 90 del 539 che riorganizza la disciplina della capacità testimoniale. Il dettato della Novella introduce importanti innovazioni, ma sarebbe forse peccare di entusiasmo ritenere di trovarsi di fronte ad una riforma organica della materia; in effetti la circostanza che alcuni temi di centrale importanza (quali incapacità e falsa testimonianza) non siano presi in considerazione induce a ritenere che la disposizione presupponga altre norme, segnatamente quelle del Digesto e del Codice dei quali risulta, dunque, integrazione ed aggiornamento. Nel proemium della Novella 90 il legislatore esprime tutta la sua preoccupazione per l'uso che viene comunemente fatto nei processi della prova testimoniale (che talvolta più che a rivelare determinate situazioni serve ad occultarle) e per il conseguente rischio di privare di valore questo mezzo di prova, in alcuni casi indispensabile. I limiti fissati dagli antichi legislatori (non è chiaro a chi faccia riferimento l'espressione, dal momento che il termine greco utilizzato dalla cancelleria può rinviare tanto agli scritti giurisprudenziali quanto alle costituzioni imperiali) in ordine ai soggetti ammessi e le molte eccezioni minano la validità delle testimonianze, alle quali urge restituire purezza ed integrità, attraverso interventi che completino la subtilitas rei. Altro problema posto in evidenza (senza però essere ripreso nei successivi capita della costituzione) è quello delle false testimonianze. Segue l'esposizione della occasio legis, un caso limite, verificatosi in Bitinia, di falsificazione di un testamento sul quale i testimoni, dopo la morte della testatrice, avrebbero vergato una croce adoperando la sua mano. Infine, viene confermata (rata omnia ponimus) la disciplina dell'incapacità testimoniale risalente ai veteres legislatores (che vengono qui citati per la seconda volta). Che peso hanno questo richiamo e la contestuale ratifica?

Come già autorevolmente illustrato da Archi, nella compilazione giustinianea le prove sono oggetto di ampia disamina, ma una collocazione adeguata della materia è stata ostacolata dall'assenza del modello edittale. Tanto nel Digesto (22. 5) quanto nel Codice (4. 20) esiste un titolo de testibus (entrambi dedicano alle prove tre titoli con uguali rubriche: oltre al suddetto, de probationibus e de fide instrumentorum); la prova testimoniale è poi argomento di poche altre disposizioni sparse. L'esposizione del Digesto è abbastanza organica, ma di certo non completa; i frammenti che si occupano di incapacità sono 14, tratti per lo più dal de cognitionibus di Callistrato e dal liber singularis de testibus di Arcadio Carisio. Le costituzioni del Codice sono soprattutto post-teodosiane o giustinianee; quelle relative all'incapacità sono solo cinque, mentre trovano diversa collocazione quelle che disciplinano i nuovi casi (eretici, ebrei, apostati). Scorrendo i due titoli si ricava l'impressione che nel Digesto i compilatori abbiano ricercato un equilibrio fra passato e presente, mentre abbiano introdotto attraverso il codice degli aspetti decisamente innovativi. Evidente è il tentativo di organicità, che non raggiunge però l'esaustività del sistema. Le regole per individuare le persone incapaci di testimoniare sono contenute per lo più nel Digesto: l'allusione ai veteres legislatores della Novella 90 potrebbe forse rinviare proprio a queste disposizioni. Nel Codice i richiami a norme preesistenti sono tre: la costituzione di C. 4.20.10 che rinvia agli iura; quella di C. 4.20.16 che rinvia alle leges, così come quella di C. 4. 20. 17, ma è possibile che il legislatore, quando richiamava genericamente le leges, si riferisse in realtà agli iura. Dunque, l'incapacità a testimoniare sarebbe disciplinata dalle opere dei giuristi secondo una prassi antica e consolidata, valorizzata e ratificata dalla Novella 90, che rappresenterebbe un tentativo di recuperare questo indispensabile mezzo di prova.

I lavori sono proseguiti con la relazione della Professoressa Stefania Roncati dell'Università di Genova, dal titolo “L’interrogatorio degli schiavi ereditari in una legge di Giustiniano (CI. 9. 41. 18)”. La quaestio per tormenta nasce come strumento inquisitorio riservato agli schiavi, applicato così in ambito giudiziario come in ambito domestico. Questo particolare mezzo istruttorio, oggetto inizialmente di indagine esclusiva da parte della retorica, tra il II e III secolo d.C. comincia a richiamare l’attenzione di giuristi ed imperatori, che ne ammettono un uso limitato. Nella pratica giudiziaria si viene così formando una nozione giuridica di prova che poco ha a che fare con quella di stampo retorico (che la considera nient’altro che strumento di convincimento del giudice). Fra i retori, Cicerone si occupa della tortura giudiziaria a più riprese nelle sue opere, in quanto parte integrante e necessaria del sistema; non risulta chiaro quale credito le accordasse: nei Topica, ad esempio, scrive che le dichiarazioni che derivano dalla tortura ‘parrebbero (videtur) verità autentica’; nelle Partitiones Oratoriae sostiene che i maiores avrebbero abbandonato tale pratica se fosse risultata inaffidabile (stesso argomento portato, fra altri, a favore della tortura dall’autore della Rhetorica ad Herennium). L’arpinate si dimostra d’altro canto convinto del dovere di applicare la quaestio per tormenta con imparzialità e di confrontarne le risultanze con prove oggettive e/o presunzioni. Seneca, fermamente contrario alla crudeltà, ammette tuttavia la tortura nei limiti legali, ovvero purché riservata agli schiavi e direttamente volta ad ottenere una confessione. L’applicazione della quaestio per tormenta trova quindi giustificazione, soprattutto se applicata a capitalia et atrociora maleficia, come disposto in costituzioni di Augusto e di Adriano.

La disciplina giustinianea della quaestio servi in ambito civile si trova nei titoli de quaestionibus del Digesto (48. 18) e del Codice (9. 41). D. 48. 18. 1 si apre con la preoccupazione di Ulpiano di stabilire i precisi confini di applicazione della tortura; a tal fine il giurista richiama numerose disposizioni imperiali, tutte emanate allo scopo di frenarne l’uso indiscriminato e di precisare il livello di attendibilità da attribuire alle dichiarazioni da essa scaturenti. D. 48. 18. 9pr. cita un rescritto di Antonino Pio che stabilisce che gli schiavi possano essere sottoposti a tortura solo qualora non ci sia altro mezzo per giungere alla verità. Manca una disciplina legislativa organica delle fattispecie nelle quali lo schiavo fosse ammesso a testimoniare in ambito civile; attestate sono le ipotesi di interrogatorio de facto suo (C. 9. 41. 15), de se (C. 9. 41. 12) e nell’actio tutelae (C. 9. 41. 2). Ampia applicazione è attestata poi in materia successoria; un bell’esempio è quello di C. 9. 41. 13: in un rescritto indirizzato ad una tale Filippa, che chiedeva l’interrogatorio di uno schiavo comune contro il comproprietario, Diocleziano precisa che l’interrogatorio del servus hereditarius era ammesso solo in caso di incertezza sulla proprietà dello stesso; nel caso di specie, poi, interrogare lo schiavo comune contro il suo comproprietario avrebbe concretato l’ipotesi di interrogatorio contra dominum, inammissibile se non quando il condomino fosse accusato dell’assassinio del socio. Giustiniano rivede e riforma la materia in due costituzioni del 529, C. 9. 41. 18 e C. 2. 58(59). 1; nella prima viene confermata l’applicabilità della quaestio servi in materia successoria, ma solo quando sorgano conflitti fra gli eredi ‘sive de iure hereditatis... sive de corporibus tantum’ e limitatamente ai corpora hereditaria; inoltre la tortura può essere inflitta solo agli schiavi amministratori (anche a quelli liberati nel testamento) e non prima di aver prestato il giuramento previsto in C. 2. 58(59). 1. Questa costituzione, incentrata sul iusiurandum de dilatione ed intesa a porre un freno ai ritardi nei giudizi, impone a chi intenda far torturare uno schiavo di giurare preventivamente, toccando le Sacre Scritture, che a ciò non si risolve per odio verso gli schiavi o per danneggiare i coeredi, ma solo perché impossibilitato ad accertare o dimostrare altrimenti la consistenza dei beni ereditari.

L'ultima relazione è stata tenuta dal Professor Marco Melluso dell'Università di Genova che ha trattato il tema dell'“Uso processuale del documento: un caso 'armeno'”. La Novella 73 del 538 si occupa dell'utilizzazione processuale dei documenti; nel proemio è illustrata l'occasio legis della norma, un peculiare caso di falsificazione che merita di essere illustrato. Giustiniano richiama genericamente nell'incipit gli interventi normativi di alcuni imperatori del passato (fin dal 259 d.C.: cfr. C. 9. 22. 8) i quali, giusta l'abilità dei falsari, hanno perseguito la pratica del falsum instrumentum facere, distinguendola dal falsum uti. Di questa fattispecie Giustiniano si occupa a più riprese, preoccupato che chi contesta un documento prodotto in giudizio lo faccia spesso con intenti dilatori (cfr. C. 2. 58[59]. 1, che impone il iusiurandum de dilatione, e Nov. 18. 8, che colpisce chi pretestuosamente solleva questione di falso). Lo scopo sembra essere quello di prevenire le falsificazioni più che di punirle. Già in C.Th. 2. 27. 1. 1 la comparatio litterarum era guardata con sospetto, tanto che si prescriveva che alla manus collatio venisse affiancata la prova testimoniale. Il dubbio, fondato sul fatto che era agilmente falsificabile anche il documento usato per la comparazione, permane fino all'epoca giustinianea; l'imperatore non nasconde la propria diffidenza verso la comparatio litterarum, che anzi sembra aumentare progressivamente fra C. 4. 21. 20 (che per la comparatio litterarum richiede l'uso di chirografi sottoscritti da tre testimoni), Novella 49. 2 (che sancisce la possibilità di usare per la comparatio scritti autografi della controparte) e la nostra Novella 73. In estrema sintesi si può dire di quest'ultima costituzione che disciplina la documentazione contrattuale (richiedendo l'intervento di testimoni che, in caso di necessità, possano confermare in giudizio la genuinità delle sottoscrizioni o il contenuto dell'atto) e che al contempo circoscrive la comparatio litterarum ad un numero limitato e tassativamente previsto di casi. Per il resto, non è agevole sintetizzare il provvedimento, disorganico e disordinato. Risulta allora preferibile limitarsi ad osservare che in nessuno dei nove capita che compongono la costituzione vengono disposte sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute, disposizioni che sembrano dunque più che altro valere come cautele suggerite dal legislatore ai sudditi per aiutarli ad evitare di cadere nel falso documentale. In altre parole, l'intento probabilmente non è tanto quello repressivo, quanto di fornire ai giudici norme per la valutazione degli instrumenta prodotti in giudizio. Veniamo all'occasio legis, un caso proveniente dall'Armenia che Giustiniano chiama 'inopinabilis': la scrittura di un documento di permuta, sottoposta a comparatio, viene giudicata differente da quella del modello; in seguito, rintracciati, i testimoni confermano l'autenticità dello scritto che acquista così fede. Come giustificare questa aporia? L'imperatore osserva che età ed infermità influiscono sulla scrittura, modificandola, ed altrettanto può fare un cambio di inchiostro o di stilo; è quindi comprensibile che la comparatio possa aver dato esito negativo; in effetti nel caso in esame non si parla di falso, ma solo di dissonanze fra documenti. Come il caso sia arrivato fino a Giustiniano resta un mistero, ma pare improbabile che sia stato sottoposto al suo giudizio diretto; l'ipotesi più plausibile resta quella della semplice notitia, magari appresa nell’ambito di un altro processo portato alla sua cognizione. Il caso deve aver interessato l'imperatore perché inaspettatamente, a seguito della comparatio, non era stato possibile né confermare il documento né sostenerne la falsità; la ragione del rinvio al caso in esame può forse essere rinvenuta nel terzo capitolo della Novella 73, dove Giustiniano afferma che, laddove si ripresentino circostanze simili a quelle verificatesi in Armenia, ovvero in caso di conflitto fra esito della collatio litterarum e prova testimoniale, è alla testimonianza orale e giurata che il giudice deve prestare fede. La costituzione prosegue affidando alla prudentia ed alla religio dell’organo giudicante la valutazione di ciò che in tali circostanze debba essere considerato più degno di fede, instaurando un rapporto dialettico con la legislazione precedente ed in particolare con le Novelle 44 e 49. Il giudice saggio e coscienzioso al quale Giustiniano fa riferimento potrebbe forse essere quello stesso giudice armeno che, pur vincolato al rispetto della legislazione imperiale, non trovando una norma applicabile, risolve il caso di specie suggerendo col suo operato la soluzione che l’imperatore finisce per codificare: Giustiniano velatamente ringrazia ma richiama per il futuro al rigido rispetto della disciplina da lui posta in essere anche in tema di comparatio litterarum. La bonarietà dei toni usati dall’imperatore si spiega forse con i difficili rapporti fra Costantinopoli e l’Armenia, caratterizzati dalle forti differenze culturali, religiose e giuridiche delle quali resta traccia anche nella legislazione novellare (nell’Editto 3 e nelle Novelle 31 e, soprattutto, 21). Sul finire del proemio Giustiniano ricorda la missione egualitaria, benevola e civilizzatrice affidata da Dio al potere imperiale, anche nei confronti dei nuovi sudditi: il riferimento al caso armeno, che riguarda un contratto di permuta, nel contesto della Novella 73, essenzialmente dedicata ai contratti di deposito e mutuo, può forse suggerire l’intento della cancelleria giustinianea di richiamare velatamente la recalcitrante Armenia al rispetto ed all’applicazione della legislazione imperiale, almeno per quel che riguarda le più recenti disposizioni tese a rendere più certi gli scambi e ad evitare le lungaggini dei processi.

 

Le Conclusioni sono state affidate al Professor Amelotti, che da par suo ha tirato le fila dei lavori.

Non è operazione semplice sintetizzare i risultati dei contributi presentati, sia perché non si può fare affidamento su testi fondamentali capaci di imporre un ordine espositivo alla molteplicità delle fonti, che spesso risultano ora ripetitive ora incoerenti, sia perché le relazioni hanno spaziato dal processo civile a quello criminale, da problemi di ampio respiro a problemi estremamente minuti, il che rende impossibile in questa sede dare conto di tutte. Ci si limiterà dunque a dire  degli aspetti strutturali dei due procedimenti, civile e criminale, tra i quali spicca evidente una differenza fondamentale di oggetto: il primo è diretto a risolvere le controversie che sorgono fra privati, ristabilendo i diritti che si affermano lesi; il secondo è diretto a colpire i reati, punendo i rei. Ciò non toglie che ci possano essere (come effettivamente ci sono) dei problemi comuni che oggi tendiamo a ricondurre al campo sfuggente della teoria generale del processo.

Gli aspetti comuni riguardano anzitutto i soggetti processuali; i problemi relativi alla competenza, all'indipendenza e all'imparzialità dell'organo giudicante ricorrono tanto nel processo civile quanto nel processo criminale. Le parti dovrebbero trovarsi in condizione di parità, ma è facile constatare che nel processo civile le posizioni di attore e convenuto possono presentare delle discrepanze: all'attore è fatto carico dell'onere della prova ma spetta a lui fissare i limiti della controversia; il convenuto gode del diritto alla difesa (che include il diritto di restare inerte) ma resta esposto agli abusi della controparte e dei funzionari. Nel processo criminale la parità fra giudice ed imputato è un'utopia ancora oggi; basti pensare al potere del giudice di infliggere la tortura.

Lo scopo ultimo di ogni processo dovrebbe essere il raggiungimento della verità; il fine della veritas rei è in realtà più cogente nel processo criminale (almeno come esigenza), mentre lo scopo primario del processo civile sembra più pragmaticamente quello di risolvere la controversia tra le parti. Bisogna aggiungere che la ricerca della verità non sempre è possibile, spesso è lunga, e non si possono non considerare esigenze diverse, quale la ragionevole durata dei processi: la brevità è un interesse che accomuna le parti.

Vi sono poi numerosi elementi che differenziano i due procedimenti; ad esempio, il processo criminale procede per iniziativa del giudice, anche se non mancano aspetti accusatori, mentre nel processo civile, per quanto l'organo giudicante disponga di poteri di iniziativa e di supplemento (soprattutto in ambito istruttorio) resta preponderante l'iniziativa di parte. Il problema della pubblicità del processo, effettivo nel processo criminale, scarsamente sentito in quello civile, andrebbe approfondito. I principi di oralità e immediatezza governano il processo criminale; il processo civile è precipuamente scritto; bisogna però badare a non estremizzare questa differenza. Nei confronti della scrittura c'è stata nel tempo un'evoluzione che non si può non menzionare: nel mondo arcaico prevale l'oralità; questo aspetto va stemperandosi man mano che, nel corso del principato, si afferma il principio che ogni negoziazione importante dev'essere documentata per iscritto; con il progressivo superamento di certi negozi formali (quali la mancipatio ed il testamento librale) il documento diventa da fatto posteriore al negozio, che lo riferisce così come è avvenuto, il negozio vero e proprio (soprattutto nelle province d'Oriente). L'atto scritto diventa gradualmente preponderante; sorge il problema del falso documentale, che crea a sua volta altri problemi (come quello della comparatio litterarum), tanto che con Giustiniano si assiste alla rinascita della prova testimoniale. Da tale rinascita derivano però nuove incertezze legate all'uso pratico e al valore della testimonianza, soprattutto rispetto alla prova documentale (Novella 73): compare il testimone chiamato all'impositio fidei, ovvero ad assicurare la fedeltà del documento. Addirittura l'instrumentum publicum (per tacere di quello tabellionico) finisce per richiedere la conferma testimoniale: coloro che assistono all'insinuatio (la lettura pubblica del documento perché venga verbalizzato) potranno essere chiamati a testimoniare sul suo contenuto.

 

 

Francesca Zanetti

Università di Modena e Reggio Emilia