ds_gen N. 8 – 2009 – Memorie//XXIX-Roma-Terza-Roma

 

Massimo Panebianco

Università di Salerno

 

Impero e Stati: universalismo e internazionalismo

 

 

“… Distinguitur de duplice dominio,

politico et dispotico, ostendens quod

politicum oportet esse suave”.

(Tommaso D’Aquino, “De Regimine

Principum”, 1272, Libro II, cap. VIII,

Marietti, Torino, 1971, ried. 2000)

 

Sommario: 1. Il nuovo “medioevismo” internazionale del XXI secolo. – 2. La pax iusta tra Regna e Imperium. – 3. Tre dimensioni del pacifismo medioevale: a) politico; b) biblico-profetico; c) regale-imperiale. – 4. Pax universalis et aeterna. – 5. Il De Pace tomista: pace privata, pace sociale e pace politica. – 6. Il De Bello iusto. Caratteri della temporaneità e non perpetuità. – 7. Prospettive di una società universale vincolata al bonum pacis et iustitia. – 8. Le origini dell’internazionalismo “anti-imperiale”: Alberico Gentili. – 9. Etica della guerra: uso e non uso della forza armata nei pre-groziani. – 10. Teoria della guerra “legalizzata”: iusta causa, par condicio e bellum ad finem pacis. – 11. Conclusione. Quale futuro per la “guerra giusta”.

 

 

1. – Il nuovo “medioevismo” internazionale del XXI secolo

 

Nella dottrina internazionalistica di questo inizio di secolo non è certamente mancato un particolare fervore di studi, dedicato alle origini pre-moderne della disciplina con riferimento all’era del nuovo “medioevismo” internazionale[1], oggi come allora caratterizzato dalla compresenza di imperi e di Stati quali protagonisti delle relazioni contemporanee. Né sono mancate immagini approfondite sul ruolo svolto dalla dottrina pre-groziana identificata in modo molto semplice con il giusnaturalismo della Prima e Seconda Scolastica da San Tommaso alla Scuola di Salamanca, fino al trionfo dello statualismo del diritto pubblico europeo secondo il cd. modello di Westphalia. Alla Prima Scolastica appartiene la corrente tomista con cui si chiude l’Alto Medioevo, mentre la Seconda Scolastica coincide con la Scuola Spagnola di Vitoria e Suarez agli esordi dell’epoca moderna, nonché con la Scuola romanistica-oxfordiana di Alberico Gentili di cui si è da poco celebrato il quarto centenario (Londra, 1608).

Con tale periodizzazione si vuole probabilmente alludere anche ad un diverso ambito o visione del mondo. La prima era, infatti, limitata all’ambiente euro-mediterraneo nel confronto tra grandi gruppi internazionali di Stati di quell’epoca, quelli euro-occidentali, euro-orientali e quelli arabo-islamici del Sud del Mediterraneo, secondo l’itinerario della traslatio imperii da Roma, Costantinopoli a Mosca e successivamente nel cd. impero americano del Siglo de oro spagnolo dal Nord al Sud America (Washington, Stati Uniti e Brasile). A parte tali dimensioni spazio-temporali, il mondo dei valori universali riconosciuti nel cd. internazionalismo della Prima Scolastica si distanzia dai principi ordinamentali del primo millennio a causa di una netta presa di posizione per i Regna ormai dominanti come espressione delle comunità politiche nazionali, insediate intorno al Mediterraneo, in Europa come fuori d’Europa, in palese posizione di crescente indipendenza rispetto all’autorità della Res Publica Christiana del primo millennio (Impero costantiniano e carolingio dell’Occidente e dell’Oriente europeo)[2].

Pertanto, quando agli inizi del secondo millennio, la situazione geo-politica dello spazio euro-mediterraneo appariva sufficientemente consolidata sotto il regime governato dall’ordine giuridico internazionale dei soggetti pubblici dell’epoca, competeva alla scienza allora dominante, quella teologico-politica, di riassumere la tradizione pregressa portandola sulle soglie della modernità e facendola transitare oltre il modello della comunità antico e medioevale, cd. modello di Westphalia del 1648. La principale opera dell’epoca resta la Summa Theologiae, Secunda Secundae – De Pace et De Bello, nonché il De Regimine Principum ad Regem Cypri (Cap. XX), opera postuma del 1272 di Tommaso d’Aquino (1225-1270), focalizzata sul dualismo imperia-regna e sulla forma di governo imperiale fondata sul consenso assembleare o territoriale delle potestà politiche che ne costituiscono il fondamento (cd. Principati o cd. regime dei Principati). La fortuna di tale opera dottrinale coincise senz’altro con la sua diffusione negli ambienti accademici ove Tommaso d’Aquino assunse il prestigio dei pensatori di massimo livello, donde la sua definizione secondo le finalità e i metodi di indagine di studio della cd. Scolastica, destinata a nuove riletture (relectiones) adesive o contrappositive nel contesto culturale delle università dell’Occidente europeo di vario orientamento (Seconda Scolastica di Vitoria e Suarez e giusnaturalismo laico di Gentili, Grozio, Pufendorf, Wolff, Vattel). Tale filone di consacrazione del nuovo internazionalismo moderno trova i suoi punti di riferimento dottrinale nelle riletture tomiste compiute in due opere dall’identico titolo De iure belli di Francisco de Vitoria (Salamanca, 1539) e di Alberico Gentili (Londra, 1598 e Hannover, 1612).

 

 

2. – La pax iusta tra Regna e Imperium

 

La presente esposizione offre una lettura sinottica con riferimento a due testi riportati mediante un’opportuna selezione per comodità del lettore. Si tratta di un’opera teologica[3] e di un’opera politico-costituzionale[4] di Tommaso d’Aquino per sottolinearne il senso teologico-politico complessivo alla luce di un confronto sistematico. Essa non tende, né a restaurare, né ad attualizzare Tommaso, ma piuttosto, a richiamare il suo ruolo “inter-temporale”, come studioso del “flash-back dell’epoca attuale rispetto a quella antico-medioevale. Invero, gli studiosi contemporanei già non trovano sorpresa nelle tre teorie tomiste più famose, oggi facilmente ripresentabili: né nella teoria dell’Impero, né nella teoria della pace, né nella teoria della scienza politica.

Invero, gli studiosi della storia dell’Impero non ricevono sorpresa dalla rilettura di una classica monografia di Tommaso d’Aquino, dedicata all’Impero medioevale come meta finale dell’Impero di Roma in Occidente e dell’Impero di Costantinopoli in Oriente. Tommaso d’Aquino storico dell’Impero? Gli allegati testi contenuti nei Capitoli da XIII a XXI, Liber Tertium del De Regimine Principum ne fanno buona testimonianza[5]. Così come gli studiosi del pacifismo politico anch’essi non trovano sorpresa nella rilettura della Summa Theologiae nella parte in cui compaiono i due capitoli consacrati alla summa divisio De Pace-De Bello (Secunda Secundae, Quaestio XXIX e Quaestio XL). Tommaso d’Aquino, filosofo della pace e della guerra? La combinazione classica dei due testi ne fa ugualmente buona testimonianza. Così, infine, gli studiosi della storia dello Stato moderno e contemporaneo non ricevono sorpresa dalla valutazione delle radici pre-moderne della Costituzione come lex fundamentalis del rapporto tra i poteri di uno solo ed i poteri dei molti. Tommaso d’Aquino, scienziato della politica? Le radici classiche del giusnaturalismo tomista consentono ugualmente una risposta positiva.

Quali allora le ragioni che rendono inaccessibile il pensiero tomista agli studiosi moderni dell’Impero, del pacifismo politico e della teoria dello Stato? La risposta è nella pregiudiziale metodologica concernente il rapporto tra fides et ratio, tra teologia politica e scienza della politica, tra diritto biblico e diritto positivo. E’, in altri termini, una pregiudiziale fondata sull’autonomia dei ruoli e dei campi disciplinari. E’ il silete theologi in munere alieno, emblematico della contrapposizione della tradizione modernista contro quella scolastica della scuola domenicana, misurata, appunto, sulle radici teologiche o non teologiche del giusnaturalismo moderno. Ne deriva la capitis deminutio delle tre idee tomiste: a) decapitazione dell’Impero, ritenuta forma sacrale della sola società medioevale, oggi non riproponibile; b) decapitazione della pax universalis non ripresentabile come tale e, infine, c) decapitazione dell’Imperium mundi come funzione politica superiore di gestione della competenza universale della pace e della guerra.

In un momento come quello attuale di trasformazione dell’ordine internazionale si ripropone una dicotomia tra i due modelli teorici e pratici, già originariamente presente nel pensiero tomista, come parallelismo dell’«universalismo» antico-medioevale e dell’internazionalismo moderno e post-moderno. Dicotomia presente nel mondo medioevale ed ancor prima nel mondo mediterraneo: Imperium pacis o Regnum pacis, ovverosia pace dell’Impero o pace dei regni e delle repubbliche? Secondo il primo, la soluzione ai grandi problemi della pace e della guerra mediante un adeguato sistema di organizzazione internazionale si realizza con tre caratteri essenziali: a) pacifismo finalizzato al bene comune dell’ordine della giustizia; b) limitazione e riduzione dell’uso della forza; c) istituzione dell’Impero come summit o vertice di governo di tale sistema, ovvero come foedus dei principali Regna del mondo europeo e mediterraneo. Contro l’idea stessa dell’«Impero», inteso come struttura complessa di garanzia del primato dei grandi Stati si è mosso l’internazionalismo statualistico del mondo moderno e post-moderno, democratico ed anti-egemonico, per sua natura egualitaria in vista della par condicio degli Stati grandi e piccoli. Secondo il cd. modello di Westphalia, la tradizione groziana del diritto internazionale[6] ha, comunque, elaborato modelli sostitutivi della forma di governo imperiale grazie al sistema dei congressi ristretti a Stati e Impero (sistema della Santa Alleanza o del Concerto europeo) o allargati alle assemblee rappresentative della democrazia internazionale (società internazionale all’epoca del Congresso di Versailles e “Comunità internazionale” all’epoca della Società delle Nazioni e delle Nazioni Unite).

Ad esito di tale contrapposizione tra i due modelli teorici diventa, allora, centrale la ricostruzione concettuale del modello di governo “imperiale” di congiunzione o interconnessione tra l’età antico-medioevale e quella moderna e post-moderna. In tale prospettiva, la sempre utile rilettura della filosofia politica internazionale di San Tommaso d’Aquino appare punto di intermediazione tra le due epoche. E’ ascrivibile alla combinazione del De Pace e del De Bello, trattati nella Summa Theologiae (Secunda Secundae, Quaestio XXIX e Quaestio XL), i due filoni distinti o separati del sistema giuridico internazionale. Così come è dalla comparatio imperiale et politicum, trattata nel De Regimine Principum ad Regem Cypri (Cap. XX) che si individua il sistema di governo di vertice ovvero il sistema di organizzazione internazionale dell’Europa mediterranea di quel tempo.

Com’è noto, la contrapposizione al modello tomistico deriva dalla contestazione delle sue radici teologiche, ritenute inadeguate ai fini dell’emancipazione della scienza politica e giuridica delle relazioni internazionali. Secondo la nota affermazione del silete theologi in munere alieno, la collocazione del De Pace e del De Bello nel campo della teologia morale appariva contraria all’esigenza di laicizzazione e de-sacralizzazione della politica estera. E’ già a partire dalla Seconda Scolastica con le Relectiones Theologicae di Francisco de Vitoria[7], che il De iure belli sembrava lo strumento indispensabile per l’espansione dei grandi Stati europei del nuovo mondo secondo la logica dello ius totius orbis. Così come i teologi protestanti della Scuola groziana allargavano su basi proprie del giusnaturalismo moderno il De iure belli ac pacis ricollocato nel più ampio contesto dello ius naturae et gentium (Pufendorf, Wolff, Vattel).

Bisogna, però, attendere un rilancio del pensiero concernente l’Impero come istituto co-essenziale e necessario al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nel quadro del pensiero politico, democratico e cosmo-politico di fine Settecento (Rousseau, Kant). Sicché tra i due poli della “politica” e della “cosmo-politica” continua ancora a muoversi il dilemma proposto nel Cap. XX del De Regimine Principum tra una visione individual-statuale uti singuli o “universale-istituzionale” uti universi come modello di governo della pace e della guerra.

Pertanto, richiede una rilettura l’anti-tomismo politico che considera oggettivamente l’Impero come un residuato storico dell’epoca antico-medioevale destinato a scomparire ed a divenire privo di significato nel linguaggio dell’epoca successiva. Malgrado la fermezza, quasi violenta, della contrapposizione, la vitalità sotterranea della filosofia politica dell’Impero resta un dato caratterizzante ai fini della formazione dello spazio giuridico euro-mediterraneo fra Occidente e Oriente. Su tali basi va spiegato perché esso resti, altresì, un’idea latente o “sottotraccia” come filosofia politica del nuovo mondo euro-americano e, infine, a partire dal sec. XIX e XX come filosofia politica della società internazionale, interstatale e della Comunità internazionale organizzata.

 

 

3. – Tre dimensioni del pacifismo medioevale: a) politico; b) biblico-profetico; c) regale-imperiale

 

Il De Pace e il De Bello e il De Regimine Principum (Libro terzo, Capitoli da XII a XX) non sono profezia del futuro, ma riepilogo delle profezie del passato. Non sono opere ante litteram, ma retrospettiva di una storia biblica e di una historia naturalis. Esse assumono una triplice dimensione sotto il profilo, sia storico, sia filosofico.

La dimensione politica deriva dal fondamento logico razionale dell’intera costruzione tomistica, in specie se applicata allo studio delle comunità politiche, intese come sedi naturali di rapporti etico-sociali tra gli uomini. Il fil rouge è pax privata, pax socialis, pax pubblica. E’, invero, il pacifismo innanzitutto una teoria sociale e poi una teoria dell’ordine e della giustizia, e, infine, una finalità propria dell’agire umano e, quindi, di ogni uomo come soggetto politico e operatore di pace. E’ ancora il pacifismo una teoria politica finalizzata ad un ordine internazionale di pacifismo attivo e dinamico, comprendente le istituzioni politiche di ogni ordine e di ogni genere, i popoli cui esse sono preposte e gli individui singoli come destinatari della loro attività.

La seconda dimensione quella profetica trae le sue origini dal cd. diritto divino, rappresentato dalle fonti bibliche. In primo luogo, la fonte vetero-testamentaria rappresenta il più importante dei testi storici di descrizione della storia comune alle genti del Mediterraneo in quanto libro delle religioni e delle tradizioni dei tre mondi, arabo, ebraico e cristiano. Il punto di emersione del regime biblico della pace è dato dalle profezie di Daniele ed Isaia come meta finale di un mondo pacifico e pacificato (Cap. XV). In tale prospettiva appare la visione messianica di un “grande pacificatore”, coincidente con la nascita del Regnum Christi e di una comunità di uomini pacifici, pacifisti e pacificatori.

La terza ed ultima dimensione, quella regale-imperiale, nasce dalla compresenza di Regna e Imperia nella storia euro-mediterranea. Tale è la genealogia tomista degli Imperi antichi (Siri e Medi), antecedenti a quelli greco e romano (Alessandro Augusto da cui deriva il quinto Impero, cioè quello messianico del regno di Cristo). Da essi derivano due diverse forme di esercizio dell’imperium in Oriente (Giustiniano) e in Occidente (Carlo Magno) successivamente traslato ai Germani all’epoca di Ottone III (De Regimine Principum, Libro terzo, Cap. XVIII).

In tale quadro monarchico-imperiale, si spiega il modello di governo dei prìncipi cui è dedicata l’intera opera e cui risulta particolarmente rivolto il libro Terzo, Cap. XXI. Sono, infatti, i prìncipi, non già i titolari del potere supremo, bensì di potestà minori o locali secondo le consuetudines regionali. Al modello del potere dei prìncipi si ispirano, sia le gerarchie del mondo europeo (comites, duci, marchiones, barones, castellani), sia quelle degli antichi Imperi siro-babilonesi (satrapi, magistrati, iudices), sia, infine, quelli dell’Impero romano pre-cristiano (consules, duci, praefecti, praetores, etc.). Anche qui le radici bibliche della comparatio tra modelli di poteri locali sono desunte dalla fonte biblica vetero-testamentaria (Libro dei Maccabei, ancora citato in Cap. XXI).

 

 

4. – Pax universalis et aeterna

 

Forma del dominium politico alternativa rispetto a quella monarchico e repubblicana, l’Impero, nella visione tomista, esprime una costruzione necessaria per il mantenimento della pace ed ottimale rispetto alla forma regale o individual-territoriale. Rispetto alla definizione elaborata per lo spazio giuridico universale, le riletture successive ne avrebbero messo alla prova l’asserita universalità all’epoca del tutto ipotetica ed eventuale. E’ con la rilettura teologica del diritto totius orbis che il diritto della Res Publica Christiana diventa estendibile come ius novum, concepito per il nuovo mondo americano secondo appositi titoli di legittimazione finalizzati al bene comune. Diventano, così, espressione della universalità della pace, il diritto alla migrazione ed al commercio nelle nuove terre scoperte del continente americano ed il diritto alla comunicazione della fede religiosa alle popolazioni locali. Così come nella rilettura groziana diviene diritto della natura e delle genti l’ordinamento che assume la sua “ab omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit”, cioè dal generale o prevalente consenso fondativo o costitutivo della validità delle regole sulla pace internazionale. Ma, ancora successivo nella rilettura giusnaturalistica di Samuele Pufendorf, non tutte le regole di origine euro-mediterranea o greco-romana possono estendersi come diritto universale a qualsivoglia parte del mondo (per esempio all’Impero cinese, alias Celeste Impero).

Sempre nella visione tomista, la pace si presuppone, altresì, eterna o perpetua mediante l’esercizio delle sue funzioni essenziali di salvaguardia e di difesa (pax est servanda, defensio pacis, mediator pacis, etc.). Le riletture successive avrebbero rapidamente individuato non più nell’eternità della pace, ma nel suo carattere perpetuo o, meglio ancora, permanente un valore da perseguire, non già mediante una monarchia universale una e unica, ma grazie ad un sistema aristocratico, cioè regale-imperiale, di alleanze consacrate da congressi internazionali. E’ la formula utilizzata nei Trattati di Westphalia (pax sit christianissima universali et aeterna), nonché negli analoghi progetti di organizzazione della paix perpétuelle en Europe (Saint-Pierre, Rousseau, Kant) ed è ancora la formula economico-politica dei vari summit legati alla nota esperienza globale della governance gestita mediante un gruppo ristretto di grandi Stati (G8-G14-G20). Con la degradazione del termine da “eterno a perpetuo” si veniva così a legittimare una diplomazia congressuale ed una tipologia dei Trattati di pace, intesi come strumento di prevenzione rispetto alla guerra e di costruzione giuridica della pace.

 

 

5. – Il De Pace tomista: pace privata, pace sociale e pace politica

 

Elementi del De Pace, fondativi della Costituzione politica sono i valori etico-sociali propri di una società composta non solo da autorità politiche, ma da uomini portatori di valori individuali e collettivi. La pax tomista è, pertanto, concordia dei singoli e dei gruppi, ma non è una pace qualsiasi se non corrisponde ai due criteri della psicologia individuale, tranquillitas animi e dignitas hominis (pax vera).

In base al primo criterio, si individua il comune sentire di un sistema di diritti e di doveri fondamentali e di libertà individuali, sentite e rispettate come tali. Con il secondo criterio si individua una pace vera perché corrispondente all’ordine di valori condivisi e, quindi, non imposti all’interno delle comunità e dei gruppi. Nelle riletture teologiche successive, proprie della seconda tomistica, la verità della pace veniva riportata a tre criteri fondamentali: intra-gentes, inter-gentes e supra-gentes, nel contesto di un più ampio rapporto tra lex humana e lex divina[8]. Ancora più tardi, nelle riletture del giusnaturalismo protestante, la psicologia individuale della pace veniva ricondotta allo statuto fondamentale degli uomini e dei cittadini come destinatari di diritti e libertà fondamentali garantite insieme dal diritto politico-costituzionale, così come dal diritto divino.

Infine, le riletture della pax vera, compiute dalla cd. Terza Scolastica della fine del XIX secolo, identificano la stessa con la pax socialis interna ed internazionale. Esse trovano espressione ufficiale a seguito della pubblicazione dell’opera omnia di Tommaso del 1880-1882 (edizione romana cd. leonina). Da tale rilettura, il nome nuovo della pace diventa pax socialis a partire dalla Rerum Novarum del 1891 alla Quadragesimo anno del 1931 ed al Centesimus annus del 1991. Nell’ordine politico interno e internazionale pacifico impatta, così, la dottrina sociale della Chiesa come protezione internazionale e promozione dei diritti individuali e dei diritti sociali dei singoli, dei gruppi e dei popoli, considerati fattore dinamico dello sviluppo e del progresso dell’intero genere umano. Mentre, il criterio tomista della gerarchia tra autorità politiche e comunità sociali si ridefinisce nell’ottica del cd. principio di sussidiarietà, ordinatore di un mondo composito di autorità politiche e di libertà individuali e collettive.

 

 

6. – Il De Bello iusto. Caratteri della temporaneità e non perpetuità

 

Gli elementi del De Bello, fondativi della Costituzione politica, ne concernono l’uso limitato ed eccezionale, contrassegnato dalla temporaneità e non perpetuità come suoi caratteri propri e peculiari. Sono noti i tre criteri indicati nella Summa Theologiae (Quaestio XL) come essenziali per individuare un bellum iustum: a) giusta autorità politica competente; b) titolo legittimo; c) luogo, mezzi e tempo legittimo. Senza entrare nel merito di tale nota concezione, ci limitiamo a dire che titolari legittimi dello ius ad bellum sono i reges e l’imperator, con esclusione dei principes perché sottoposti ai primi, degli episcopi e dei chierici, perché non legittimati a proclamare o ad eseguire attività in bello, nonché, infine, dei privati in quanto radicalmente sforniti di tale potere.

Dal regime di inclusioni ed esclusioni derivava un complessivo sistema geo-politico su base regale-imperiale. Da esso restavano escluse le cd. guerre religiose e le cd. guerre private. Esclusione desumibile dall’esperienza fallimentare delle crociate cristiane e dei regni cristiani di Terra Santa successivi all’occupazione di Gerusalemme (16 luglio 1099). Così pure da tale esclusione risultavano de-legittimate le forme di guerra di origine arabo-islamiche collegate alle teorie della guerra santa contro gli infedeli (cd. jihād islamica).

Dal regime delle inclusioni risultava legittimato il potere costituzionale dello Stato moderno mediante l’esercizio dello ius ad bellum come espressione tipica dell’imperium di sospensione dello ius pacis per finalità di giustizia, quali il bellum defensivum di fronte ad un’aggressione ed il bellum di recuperatio per l’eliminazione di un’iniuria o ingiusta invasione. Ne risultava, altresì, legittimato il potere militare in bello come uso legittimo della forza armata nei confronti dei soli combattenti legittimi di altro Stato e non contro le popolazioni civili ed i soggetti inermi o innocenti (minori d’età, donne, chierici, ecc.). In tale esercizio limitato del bellum, lo stesso veniva inibito nei confronti di soggetti non combattenti, quali i privati potenzialmente idonei ad essere inquadrati in eserciti regolari od a svolgere attività di assistenza e di supporto nei confronti degli stessi (cd. assistenza ostile). Tale esclusione avrebbe contrapposto il regime proibizionistico indicato dalla Summa di Tommaso rispetto alla rilettura teologica di Francisco de Vitoria favorevole all’uso del bellum perpetuum esteso all’intera popolazione civile nemica nei soli confronti degli Stati barbareschi e di quelli arabo-islamici se invasori del continente europeo (cd. Stati moreschi della Spagna). Da tale punto dirimente derivava una prima crisi del bellum iustum come fondante della Costituzione politica dell’Europa. Crisi risolvibile solo in base alle riletture kantiane della pace perpetua, allorché solo un potere cosmo-politico garantito da istituzioni internazionali sovrapposte agli Stati di carattere imperiale o semi-imperiale poteva portare elementi di chiarificazione, delegando il potere di guerra e di pace dagli Stati singoli in controversia all’intera comunità cosmopolitica dei popoli, detentori del supremo ius belli ac pacis. In tal modo, la coscienza universale dell’umanità diveniva strumento della pax politica e della pax religiosa, sostituendosi al testo biblico come sede delle tradizioni comuni monoteistico-testamentarie e del dialogo interreligioso tra le confessioni e le fedi (cristiana, ebraica e islamica).

 

 

7. – Prospettive di una società universale vincolata al bonum pacis et iustitia

 

A titolo di sintesi, liberata dalle pregiudiziali anti-teologiche e ridotta alla dimensione storica dell’Impero, della pace e della politica, una rilettura tomistica consente alcune brevi conclusioni:

 

1.              l’universalismo politico medioevale trova nel pensiero tomista un punto di eccellenza;

2.              il metodo teologico, inteso come combinazione di fides et ratio utilizza la fonte biblica vetero- e neo-testamentaria come l’espressione del più grande libro scritto sulle radici del dialogo interreligioso;

3.              il sistema misto di governo di vertice della pace e della guerra poggia su Stato e Impero come soggetti indissociabili dell’uti singuli e dell’uti universi. All’incrocio tra l’Impero romano di Oriente confluiscono i modelli degli Imperi dell’antico Oriente mediterraneo (siro-babilonese e medo-persiano). Viceversa, all’incrocio con l’Impero romano di Occidente confluiscono i modelli pre-cristiani (Impero di Alessandro Magno e di Augusto) e quelli post-cristiani dell’Impero carolingio e dell’Impero germanico (Sacro Romano Impero di Occidente);

4.              il tomismo politico è la radice dei modelli di potere universale dal totius orbis ai congressi europei, da Westphalia alla Santa Alleanza fino al secolo XX, nonché di “governo mondiale della pace” nell’epoca della <<Società>> delle Nazioni e dell’<<Organizzazione>> delle Nazioni Unite;

5.              i principes del sistema universale nel senso tomista sono i poteri sussidiari rispetto allo Stato e all’Impero, intesi come livelli di governo regionale e locale nel senso proprio e peculiare dell’universalismo medioevale e della società euro-mediterranea, già da allora potenzialmente ispirata a modelli di pluralismo culturale ed etico-politico.

 

 

8. – Le origini dell’internazionalismo “anti-imperiale”: Alberico Gentili

 

Venendo adesso ad Alberico Gentili, come leader della teoria dello Stato anti-imperiale, i punti essenziali delle sue opere e del suo pensiero sono i seguenti: - le riedizioni: Hannover, 1612; Cambridge – New York, 1933; Buffalo, 1995 e le riletture: a) rilettura gius-naturalistico-groziana del tria sunt genera[9]; b) rilettura gius-positivistica manciniana della tradizione italiana romanistica-statutaria; c) rilettura gius-positivistica europea: teoria dei Fondateurs e dei Classics[10]. Triplice, poi, è stato l’impatto della tradizione gentiliana nel senso della laicizzazione (il Silete theologi e giuridificazione rispetto alle scienze militari), della emancipazione dalla tradizione romanistica e della giurisdizionalizzazione dell’uso della forza (publicorum armorum iusta contentio). Egli è stato anche leader della tradizione pre-groziana, quale tradizione di grossa incidenza e tale da ricomprendere la tradizione teologica (Tommaso, Vitoria, Suarez), la tradizione romanistica (Irnerio, Alciato, Baldo) e la tradizione contemporaneistica (Giovanni da Lignano, Martino da Lodi, Pierino Belli).

Gentili è stato, inoltre, definito come il “giurista etico della guerra giusta”. Sua, infatti, la teoria della guerra “legalizzata” (iusta causa, par condicio e bellum ad finem pacis) e delle cause della guerra giusta quali: causa efficiente (classificazione delle guerre giuste); causa formale (forma della guerra); causa finale (accordi o trattati di pace – clausole comunitarie e democratiche). Tant’è vero che nel passaggio dal pre-moderno al moderno (ius naturae et gentium) si è verificata la recezione giusnaturalistica della tradizione gentiliana e si è riscoperto Gentili quale giurista di sistema e di prassi. Ciò alla luce delle sue teorie dell’ordinamento (ius naturae et gentium, Pufendorf-Wolff-Vattel), delle fonti (consuetudine e desuetudine), dei soggetti (prescrizione del diritto imperiale e pontificale), della fenomenologia della guerra (Stati belligeranti e iusta armorum contentio).

In altro modo, si è verificata anche la recezione giuspositivistica della tradizione gentiliana nella Scuola storico-positiva italiana. Gentili, infatti, è stato visto come giurista dello Stato e della Nazione secondo il diritto pubblico universale (Vico e Romagnosi), il diritto pubblico europeo (Mancini e Pierantoni[11]) ed il diritto pubblico internazionale codificato e la sua sanzione (Bluntschli – Fiore) tanto da rientrare tra i fondatori del diritto internazionale[12].

In questo momento, il pensiero di Gentili conferma la sua attualità[13] in quanto si presenta come testimone dell’Europa delle “diversità”, come teorico della guerra europea (statale, nazionale e popolare), nonché come modello e monito contro la guerra “verticistica”, imperiale o egemonica.

 

 

9. – Etica della guerra: uso e non uso della forza armata nei pre-groziani

 

In occasione del quarto centenario la rilettura di Gentili lo definisce come “giurista etico” della guerra giusta, legittimata non più da vertici internazionali, imperiali o pontificali, bensì da standards riconosciuti di civiltà giuridica, come riscontrabile nella tradizione pre-groziana a lui precedente. In tale modo la “rilettura” di questi ultimi anni converge sui pre-groziani, teologi-canonisti e romanisti-internazionalisti accomunati dall’idea[14] di un fondamento etico delle istituzioni proprie della Comunità internazionale nei suoi momenti di pace e di guerra. Naturalmente si attribuisce a Gentili e a Grozio di avere operato la laicizzazione e la de-sacralizzazione della dottrina internazionalistica mediante la riconduzione del fenomeno bellico alle sue cause naturali etico-politiche e non più a quelle utopiche o religiose. E si attribuisce ugualmente loro di aver “fondato” una nuova epoca priva di guerre imperiali, religiose e di egemonia riportando l’uso della forza alla ordinarietà delle relazioni internazionali. Tanto consente di recuperare della tradizione canonistico-romanistica quello che in essa continua a permanere valido, nell’alternativa tra guerra giusta o giuridica e guerra ingiusta o anormale o irregolare; così come consente di mantenere della tradizione teologica e canonistica l’aspirazione ad un ordine di valori capaci di legittimare o, viceversa, de-legittimare l’uso della forza stessa nelle relazioni tra Stati. Ed infine, il passaggio dal pre-moderno al moderno negli studi internazionalistici si viene a compiere attraverso lo studio delle cause dello ius naturale, cioè delle cause e delle motivazioni etico-politiche che rendono le relazioni internazionali un fenomeno tipicamente “umano”, indipendente da altre maggiori motivazioni utopiche o metafisiche a seguito della crisi della giustizia implicita nelle guerre imperiali e religiose.

L’anello di congiunzione dai pre ai post-groziani è, appunto, rappresentato dal De iure belli come tipica espressione della dottrina giuridica dell’Europa dei nuovi Stati frutto dell’allargamento della cerchia dei soggetti abilitati all’esercizio del più alto dei poteri sovrani qual è, appunto, la potestà di uso della forza, quale mezzo di uscita e di rientro nel novero dell’ordine internazionale preesistente. Mancavano all’epoca i parametri che sarebbero divenuti dominanti nella letteratura internazionalistica successiva legata alle due grandi fasi del pre e del post-Westphalia[15], grazie alla quale fu possibile assumere come punto di riferimento l’opera gentiliana e groziana ritenute spartiacque di una doppia tradizione, quella dei pre-groziani come conservatori della tradizione storico-romanistica dell’Europa medioevale e quella dei groziani (e post-groziani) come costruttori della modernità del diritto internazionale dell’Europa post-Westphalia in fase di continuo progresso. Il periodo antico-medioevale risulta puntigliosamente scandito nei 700 fogli del De iure di Gentili attraverso la tavola delle citazioni collocate a margine di ciascun foglio come glosse laterali. Ne emerge una grande distinzione tra le opere dei filosofi, degli storici e dei poeti rispetto a quelle dei giuristi, autori del De iure belli vero e proprio. Ne percepì l’importanza Grozio, allorché si avviò ad una rigida distinzione tra le opere degli uni e degli altri e ne registrò ancora più l’importanza la Scuola oxfordiana, allorché procedette all’unificazione di tutte le citazioni in un unico testo denominato indice degli Autori, collocato in fondo alla già citata edizione del volume del 1933. Probabilmente l’uso della glossa marginale come metodo di spiegazione delle radici antiche del testo rappresenta una delle maggiori utilità fornite dall’opera gentiliana sotto il profilo del metodo dell’indagine o della critica e dell’accettazione del pensiero degli autori citati.

L’epoca di Gentili è ancora quella delle guerre degli Imperi contrapposte alle guerre degli Stati e delle guerre di religione o di civiltà religiosa distinte da quelle “naturali” o “umane” secondo una distinzione cara all’internazionalista di Oxford, come risultava dalla storia rinascimentale degli ultimi secoli di cui Egli era più diretto osservatore o, addirittura, protagonista. Da varie citazioni emerge il panorama di una Corte londinese dell’epoca elisabettiana interessata alla crisi delle relazioni con il Papato e l’Impero, non più espressione di una giurisdizione universale, e alle relazioni con gli Stati europei formatisi dalla dissoluzione di quei poteri o dalla loro restrizione in ambiti territoriali rispettivamente relativi, al solo territorio dello Stato pontificio o, viceversa, dell’Impero germanico. Addirittura, nelle opere minori, determinate da esigenze pratiche di committenza in favore della Corte inglese, i riferimenti alla prassi internazionale contemporanea divengono prevalenti, se non esclusivi. Essenziali sono i richiami alle guerre imperiali, condotte fuori d’Europa e dentro l’Europa dai sultanati turchi, ed ancora più alle guerre di predominanza fra le monarchie europee, come quelle condotte dalla Spagna della prima e della seconda metà del ‘500 nei suoi tentativi egemonici di controllo territoriale e marittimo degli Stati europei dell’Europa meridionale ed occidentale, con particolare riguardo all’uso della guerra terrestre e marittima nel Mediterraneo e nel Mar del Nord. Nel Gentili emerge, quindi, un disegno di geopolitica della guerra nell’ottica della Corte inglese attraverso la sua opera di regio professore e consulente diplomatico, in funzione antagonistica alle guerre imperiali di vecchio e nuovo conio nell’Europa della fine del ‘500, nonché alle guerre a motivazione religiosa. Così come appare ampia, diffusa e dettagliata la casistica sulle guerre dei privati, ritenute per loro natura illecite, in quanto non rivestite del carattere pubblico statuale (pirateria, bande armate irregolari, gruppi privati incursori e predatori, ecc.).

Della tradizione pre-groziana andava salvaguardato un complesso sistema giuridico di soggetti, di fonti e di istituti, rinvenibile nell’ampia casistica della letteratura delle opere gentiliane ed oggetto di successiva sistemazione nella più ampia opera groziana. Nel diritto romano internazionale medioevale, il De iure belli trovava nelle opere di Giustiniano il fondamento di un vero e proprio corpus iuris diplomatico ovvero di un Digesto od una pluralità di codici di diritto delle genti; di qui l’uso promiscuo di tali fonti, poi rimproverato dal Grozio, per la mancata distinzione dei tre livelli del diritto feziale, dello ius gentium privato interno all’ordinamento romano e, infine, dello ius gentium pubblico vero e proprio come vigente o insito nella società umana degli Stati. Sarà, infine, l’accusa principale rivolta dai post-groziani (Pufendorf, Wolff e Vattel) contro un uso eccessivo e spregiudicato della prassi internazionale e della casistica, per loro natura subordinate all’intero sistema delle regole superiori, proprie del diritto naturale e delle genti. Eppure, le fonti romanistiche rinascimentali erano divenute di indispensabile citazione grazie all’opera dei glossatori e dei commentatori della giurisprudenza pratica (Irnerio), come della giurisprudenza culta (Alciato), come di quella sistemica o ordinamentale, dedicata agli statuti giuridici e territoriali delle città, principati e Stati italiani dell’epoca[16]. Colpisce, invero, l’estrapolazione dalle fonti delle stesse nozioni giuridiche fondamentali come quella legata alla unicità dei titolari dello ius belli identificata con i soli principes e non più con una molteplicità di soggetti pubblici e privati (guerre statali stricto sensu). La figura del princeps finisce, così, per identificarsi con un soggetto superiore non avente altra autorità ad esso sovrapposta, ma solo soggetti inferiori o sudditi radicalmente privati dello ius belli.

L’uso sistematico delle citazioni canonistiche appare egualmente essenziale nel De iure belli. Fin dall’inizio del secondo millennio, il diritto canonico pubblico e privato aveva trovato un proprio testo di base, notoriamente nel decreto di Graziano, contenente una parte apposita dedicata alle prescrizioni sulla guerra giusta attraverso l’individuazione dei belligeranti, dei combattenti e dei loro strumenti e fini di azione[17]. Ancora più, il punto di svolta fu rappresentato dalle opere, teologica e teologico-politica del secolo XIII, immediatamente successivo alle crociate come guerre cattoliche della Res Publica Christiana ed all’occupazione dei territori dove sono ospitati i luoghi santi (secoli XI e XII). Il doppio regime del De pace e del De bello, ovvero della individuazione dei principes come titolari di una doppia sovranità secondo lo ius belli e lo ius pacis, si riscontra, infatti, nella Seconda Secundae della Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, come parte essenziale e indispensabile dell’ordinamento etico della guerra giusta. E’ sempre in un’altra opera teologico-politica di Tommaso, denominata De Regimine Principum e pubblicata dopo la morte del teologo a Parigi (1272)[18], che compare una teoria delle comunità politiche come soggetti di base dell’ordine internazionale e delle correlate autorità titolari del potere di pace e di guerra. Proprio in corrispondenza con le teorie dello ius gentium romano e canonico, indicate in precedenza, nel pluralismo tutto medioevale della titolarità della potestas belli ac pacis, guerre imperiali, guerre feudali e guerre comunali convivono con quelle propriamente riferibili alla categoria ormai emergente dei reges e dei principes.

E’ dalle tradizioni romanistico-canonistiche dell’internazionalismo medioevale che deriva il terzo filone dei giuspubblicisti dello ius gentium bellico. Accanto alle classiche citazioni di Bartolo e di Baldo, commentatori del Libro I e L del Digesto (De iustitia et iure – Captivitas et postliminium) apparivano indispensabili le citazioni degli autori, questa volta contemporanei, relative agli accordi di pace come mezzo ordinario di soluzione dei conflitti armati internazionali (De foederibus et pactis pacis). In corrispondenza del secondo filone erano emersi gli autori, formatisi per la difesa di ducati e città italiane dell’Italia settentrionale (Giovanni da Lignano e Martino da Lodi), così come di emergenti Stati a portata territoriale come il Ducato di Savoia (Pierino Belli)[19]. In tali Autori appariva essenziale l’esame della disciplina e della casistica giurisprudenziale, relativa ad aspetti particolari del fenomeno bellico, ricadenti sotto l’impero della giurisdizione civile e territoriale di ciascuno Stato. Ancor più rilevante in tali primi autori specialisti del diritto internazionale bellico appariva il confronto con gli ordinamenti dei maggiori Stati italiani o europei. In modo particolare, fortissima era stata l’influenza esercitata nella seconda metà del Cinquecento dalla presenza spagnola in Italia e dalla correlata pratica di utilizzazione di consiglieri giuridici presso le corti e le milizie impegnate in campagne militari naturalmente destinate a tradursi in momenti processuali di vera e propria iurisdictio civile e penale per le conseguenti azioni a tutela di interessi privati e pubblici.

Da tali tradizioni emergeva l’esistenza di una soggettività internazionale diffusa, desumile dal diritto romano e canonico prima ancora che dallo ius gentium publicum, opportunamente esaltato dai giuristi pratici, ma ancora più dai giuristi di formazione protestante e luterana ispirati da una visione politica generale della società europea. Secondo la tradizione cattolica defensor pacis appariva l’Imperatore come il Papa; secondo le nuove tendenze statualiste di ispirazione protestante, di cui Gentili era espressione qualificata, in capo ad ogni Stato si concentrava l’insieme dei poteri dello ius belli unitamente al connesso ius pacis, senza esclusioni di relazioni e rapporti internazionali con qualsivoglia soggetto della società umana delle genti. Abilitati a trattare con i sultani ed i re degli Stati arabo-islamici per la tutela dei luoghi santi erano ugualmente i soggetti partecipanti alle guerre esterne all’ambito territoriale della cristianità vera e propria. A fronte di tale monopolio della sovranità statale, un regime giuridico vero e proprio dello ius belli doveva riconoscere i suoi limiti connaturali ad ogni iuris executio, ed apparire come uno strumento destinato alla salvaguardia di altri diritti concorrenti o coesistenti in capo ai soggetti non sovrani (individui come popolazione civile dei soggetti di ogni età e sesso e come popolazione economica impiegata nella navigazione, nel commercio, nell’agricoltura, ecc., dotata di leggi proprie e di libertates riconosciute). Tale soggettività comune o indifferenziata si estendeva ancora più al campo dello ius naturale dove per definizione non potevano esistere regole comuni di ius civile o di ius gentium fra cristiani e barbari o tra re cattolici e indiani d’America, dediti all’antropofagia. Solo grazie all’isolamento di una sfera autonoma dello ius gentium bellico, proprio e peculiare di una società di soli Stati come soggetti unici ed esclusivi di titolarità bellica, la soggettività internazionale avrebbe finito per concentrarsi sul solo soggetto, Stato belligerante: il che è esattamente il risultato della critica, da tutte le correnti pacifiste, a Gentili e Grozio come giuristi dei sovrani (Rousseau, Kant, ecc.).

 

 

10. – Teoria della guerra “legalizzata”: iusta causa, par condicio e bellum ad finem pacis

 

La fortuna di Gentili, come leader della tradizione pre-groziana, è stata accompagnata da tre valutazioni di massima, concernenti notoriamente le formule del silete theologi, iusta causa belli e de iure gentium bellicum, molto note ed incisive, ma non per questo corrispondenti alla complessità del suo pensiero particolarmente contenuto nel De iure belli. La cd. emancipazione o laicizzazione della scienza internazionalistica deve fare i conti con l’avvenuta universalizzazione della Comunità internazionale, della necessità del “ri-uso” di guerre di civiltà, intese come anti-barbariche e soprattutto delle particolari necessità di un equilibrio politico-internazionale anti-egemonico ed indipendentista, ma anche necessariamente favorevole ad interventi politico-militari variamente graduati nell’ambito di regioni e di guerre cd. localizzabili. L’espressione silete Theologi in munere alieno, presente nel Libro I con riferimento alla liceità di relazioni internazionali “naturali” con le popolazioni dell’Impero turco, ha contrassegnato da sempre la tesi concernente la “laicizzazione” del diritto internazionale, in virtù di una conquistata indipendenza, disciplinare rispetto alla teologia, ed accademica riguardo ai teologi della tradizione tomista, come Vitoria, De iure belli, 1539 e Suarez, 1612; polemica questa rivelatasi largamente inconcludente, di fronte alle esigenze proprie della Comunità internazionale europea allargatasi al continente americano (cd. tradizione vitoriana), nonché alle esigenze proprie di una comunità conformatasi come interstatuale o inter gentes (cd. tradizione Suarez)[20]. Consequenziale appare anche la seconda valutazione, largamente diffusa, concernente Gentili come teorico della guerra giusta. Anche qui lo scostamento rispetto alla tradizione classica appare molto notevole sul piano di una complessiva strategia di allargamento della tipologia delle guerre giuste, nessuna delle quali suscettibile di apparire pregiudizialmente non giusta, almeno in alcune ipotesi e circostanze. Sicché certamente la gentiliana guerra giusta non coincide in alcun modo con la guerra difensiva della tradizione agostiniano-tomistica del bellum defensivum precedente, anche se certamente la ricomprende in un quadro molto generale e più ampio (il cd. ius gentium bellicum).

Nella tripartizione generale dei tre Libri, la guerra presentata come modello europeo di relazioni internazionali, appare contrassegnata da tre elementi o fattori: giusta, paritaria e pacifista. Il Libro I, infatti, è per intero dedicato al De iure gentium bellico, alla definizione della guerra ed ai principi che la reggono ed alle varie categorie in cui essa si articola (ius ad bellum). Il Libro II risulta dedicato alla dichiarazione ed allo svolgimento della guerra concernente la posizione paritaria dei contendenti, legata al titolo o alla causa che rende lecite le operazioni militari dall’una e dall’altra parte in reciproca eguaglianza del nemico contendente (hostis, ius in bello). Il III Libro ruota intorno al concetto centrale della finalità pacifica di qualsiasi guerra, intesa come momento transitorio ed eccezionale rispetto allo stato naturale delle relazioni pacifiche secondo la formula de belli fine et pace (ius post bellum). Tale tripartizione corrisponde alla tradizione sistematico-logica del De iure, articolato nei tre regimi delle personae, res ed actiones, secondo un modello collaudato ripreso nel successivo De iure groziano e nella giusnaturalistica conseguente (teoria dello Stato, dei beni pubblici e privati e delle azioni e pattuizioni di guerra e di pace). Detto in altri termini, l’impianto sistematico dell’opera corrisponde ad una teoria generale del diritto internazionale di guerra, come luogo o spazio giuridico idoneo a far manifestare la “soggettività” dei suoi attori, l’insieme dei loro rapporti e relazioni, nonché infine la “normatività” come produzione giuridica conseguente e conclusiva al fenomeno bellico, all’occupazione militare ed ai trattati di pace[21].

La stessa tripartizione è suscettibile di essere valutata secondo una corrispondente distinzione dell’insieme delle cause idonee a rendere la guerra giusta (Libro I, Capp. 1 e 2). Secondo la teoria della causalità, ripresa da Gentili, le cause di guerra possono essere suddivise in “efficienti”, “formali” e “finali”. “Efficienti” sono le cause che inducono ciascuno dei contendenti a fare la guerra nella convinzione soggettiva che essa tale sia e che debba svolgersi nelle forme di una contesa pubblica o militare. In corrispondenza a quanto accade nei processi dinanzi ai giudici interni, la contesa militare si muove per difetto o mancanza di un accordo arbitrale di sottoposizione ad un giudice comune ed in vista di un accordo finale idoneo a far cessare la contesa militare. Cause formali sono quelle previste per il giusto svolgimento della guerra tra i soggetti nei luoghi, nel tempo e con i mezzi comuni al nemico (guerra formale o guerra “in forma giusta”). Infine, la causa finale rappresenta lo scopo ultimo dell’attività bellica essendo come ogni contesa finalizzata ad una decisione ovvero ad un accordo più o meno consentito e condiviso, capace di ricostruire l’ordine giuridico pregresso o sostituirlo con un nuovo ordine.

Il Libro I si articola in 25 Capitoli, particolarmente espressivi della complessità dell’opera. Iniziando dai principi (Capp. 1-7) si transita alle cause divine o guerre pro religione (Capp. 8-11), cause naturali (Cap. 12) alle cause difensive (Capp. 13-18) alle cause naturali-umane (Capp. 19-20) e “oneste” (Capp. 21-25). Tale amplissima fenomenologia non risulta chiaramente restringibile alle cause difensive, le quali vengono dilatate anche alle guerre civili ed alle difese anti-egemoniche, come quelle dei belgi e degli olandesi contro la Spagna. Sono, inoltre, chiaramente ammesse in molte ipotesi le guerre offensive o di difesa del diritto[22] come legittimate dalle esigenze di vendette, di rappresaglie e di contromisure e di ogni altro uso collettivo o minore della forza armata (transito di territori, utilizzazione di fasce di mare chiuso o di corsi d’acqua internazionale, esigenze di sopravvivenza di popolazione). Ed infine, l’ultima amplissima categoria è quella delle guerre necessarie di mantenimento dell’ordine, in parte ristretta ratione temporis agli episodi di vita internazionale recente (Cap. 22, teoria della prescrizione delle cause vetuste) e in parte esclusa per le residue pretese imperiali in difesa della pace (Cap. 23). Ed infine, la tipologia si chiude con un tipo particolare di guerre oneste identificabili mediante il loro contenuto come guerre di soccorso o di supporto ad esigenze di umanità (Cap. 25), peraltro da tenere distinta da quella precedentemente indicata delle guerre difensive dei sudditi contro i sovrani violatori dei diritti (Cap. 16).

Tralasciamo il Libro II per la sua minore importanza rispetto agli altri e transitiamo al Libro III, articolato in 24 Capitoli, ove centrali appaiono quelli dedicati ad una teoria gentiliana del pacifismo, della ricostruzione delle comunità sottoposte ad occupatio bellica e del rispetto dei diritti democratici e di libertà dei popoli vinti. Citiamo a tale riguardo i fondamentali Capitoli denominati: De belli fine et pace (Cap. 1), De pace futura costituenda (Cap. 13), De legibus et libertate (Cap. 16), Quando foedus violetur (Cap. 24). Comparativamente valutate la parte II e la parte III risultano chiaramente suscettibili di inversione come per esempio avviene nell’opera groziana. Grazie ad essa anche il De iure belli gentiliano si articolerebbe in una teoria dei soggetti e delle fonti normative dell’ordine internazionale. Resterebbe, così, separata la parte III o finale, oggettivamente la meno importante dell’opera rispetto alla I e alla II suscettibile di assumere un vero e proprio rilievo costituzionale o fondante per la Comunità internazionale e per il suo diritto. E’ sintomatico che, nella tradizione internazionalistica successiva, i Libri I e II del De iure, sia gentiliano che groziano, furono concepiti come veri e propri manuali di diritto pubblico europeo, riferiti agli affari interni ed esterni degli Stati, così come è altrettanto sintomatico che il libro dedicato allo ius in bello talora veniva tralasciato nelle traduzioni e nei commenti[23].

 

 

11. – Conclusione. Quale futuro per la “guerra giusta”

 

Nel momento in cui l’intera Comunità internazionale si “re-interroga” sui suoi fondamenti e sui suoi fondatori, ed anche pericolosamente ondeggia tra istanze “uni-versalistiche” e “inter-nazionalistiche”, appare significativa la rilettura della tradizione gentiliana come formatasi nella dottrina classica del giusnaturalismo e come rinnovata nel secolo scorso durante il trionfo della scuola positivistica dal “terzo al quarto centenario”. Detto in altri termini, il “triplice statuto” della “guerra europea” si connotò come statuto giuridico, caratterizzato da elementi salienti di prevalenza del diritto, di parità dei contendenti e di comune ritorno ad uno stato di pacificazione. Essa appare alternativa al modello della “guerra imperiale”, tipica di una guerra verticistica dove poteri apicali esercitano lo ius belli ac pacis. Essa resta monito e modello contro le ricorrenti tentazioni di deriva verso una rappresentazione “verticalistica” della struttura e della funzione della Comunità internazionale. Ma ha, altresì, salvaguardato l’esigenza pluralistica e relativistica di un regime differenziato delle guerre, per una loro “etica”, nonché per esigenze difensive di valori comuni all’intera umanità o all’intera Comunità internazionale. E’ in tal senso che agli inizi del presente secolo la tradizione neo-gentiliana del quarto centenario contribuisce sicuramente a dare una cornice corretta ed attuale al “revival della guerra giusta.

Resta da chiedersi cosa sopravviva oggi del grande sogno gentiliano in una società internazionale nella quale permangono, sia le guerre imperiali, sia le guerre religiose. Permane l’uso della forza armata per la difesa della nuova città di Dio o dei nuovi luoghi santi, esattamente come nell’epoca pre-groziana. Ugualmente bisogna chiedersi quale sia stato il destino della guerra per la difesa del diritto, dell’uso della forza consentito solo in circostanze eccezionali, giuridificata e giurisdizionalizzata. Alle conclusioni del quarto centenario il campionario delle definizioni fornite sul nostro Autore è apparso sempre più sfocato, sia per quelle oramai classiche che lo identificano come “romanista-internazionalista” o come “campione” dell’internazionalismo italiano o come “progenitore” della dottrina internazionalistica, sia ancora per quella tutta contemporanea polarizzata sul “giurista etico” della guerra giusta. Alberico Gentili fu più semplicemente il testimone privilegiato della nascente Europa delle “diversità” che stava riducendo al minimo le sue comuni radici proprie di una società compatta ed omogenea per riconoscersi nel pluralismo delle sue distinzioni e articolazioni internazionali. In questo senso, egli ha contribuito a sconfiggere per sempre lo scetticismo di chi ritiene o riteneva inutili ogni considerazione sulla giustizia o ingiustizia della guerra, dimostrando come queste ultime siano strettamente correlate a quelle della pace sperata o futura.

Cosicché, nella proposizione di tali domande e nelle risposte loro riferibili compare una specificità molto diversa rispetto a quella che accompagnò il “rilancio” dell’inizio del secolo scorso.

 

 



 

[1] Cfr J. Friedrichs, The meaning of New Medievalism, in European Journal of International Relations, vol. 7, n. 4, 475-502.

 

[2] Per la ricostruzione dei rapporti giuridici internazionali nei termini della continuità-discontinuità fra tradizione e modernità sia consentito rinviare a M. Panebianco, Ugo Grozio e la tradizione storica del diritto internazionale, Napoli, 1974. In tale opera si recupera la tradizione internazionalistica groziana come fase finale della storia giuridica dell’Occidente, in stretta correlazione con le varie scuole giuridiche nazionali che ne sono componenti, in modo particolare quella dei teologi spagnoli (cd. tradizione vitoriana dal nome di Francisco de Vitoria). In tale volume non veniva evidenziato il ruolo della tradizione teologica di origine italiana facente capo al fondatore della tradizione “scolastica” di Tommaso d’Aquino in quanto ideatore di un modello di società universale ecumenica proprio dell’epoca. Su tale profilo ora v. M. Panebianco, Prelezioni di diritto internazionale, 2ª ed., Napoli, 2007 e la bibliografia ivi citata.

 

[3] V. Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Alba, Edizioni Paoline, Roma, 1962, in part. Secunda Secundae, Quaestio XXIX DE PACE (1224 ss.): art. I (1376): Utrum pax sit idem quod concordia; art. 2 (1377): Utrum omnia appetant pacem; art. 3 (1378): Utrum pax sit proprius effectus caritatis; art. 4 (1379): Utrum pax sit virtus. Quaestio XL DE BELLO (1266 ss.): art. I (1428): Utrum bellare semper sit peccatum; art. 2 (1429): Utrum clericis et episcopis licitum pugnare; art. 3 (1430): Utrum sit licitum in bellis uti insidiis; art. 4 (1431): Utrum in diebus festis liceat bellare.

 

[4] V. Divi Thomae Aquinatis, De Regimine Principum. Ad Regem Cypri, edizione italiana Marietti, (a cura di Joseph Mathis), Torino, 1971 (prima edizione 1948), in part. Libro III: Cap. V (42-43): Qualiter Romani meruerunt dominium propter leges sanctissimas quas tradiderunt; Cap. VI (43 ss.): Quomodo concessum est eis dominium a Deo propter ipsorum civilem benevolentiam; Cap. XII (53): Hic sanctus Doctor declarat de dominio imperiali, unde istud nomen habuit originem, et de quibusdam aliis nominibus: ubi incidenter distinguuntur monarchiae et quantum duraverunt; Cap. XIII (54-55): Hic sanctus Doctor declarat, de monarchia Christi, quomodo in tribus excellit, et de Octaviano Augusto, quomodo gessit vices Christi; Cap. XIV (55-56): Movetur quaestio de monarchia Christi, quo tempore incepit et quomodo latuit, et quare: et duplex assignatur causa suae occultationis, et primo ponitur una; Cap. XV (56-57): Secunda causa assignatur quare Dominus assumpsit vitam abiectam et occultam, licet esset verus Dominus mundi; et exponuntur verba Isaiae Prophetae de Christo; Cap. XVI (57-58): Hic sanctus Doctor declarat, quod isto modo aucta fuit respublica per exempla antiquorum Romanorum, et postea subdit de Constantino; Cap. XVII (58-59): Qualiter imperatores constantinopolitani, sequentes a Constantino, fuerunt obedientes et reverentes Ecclesiae Romanaes: et hoc ostendit per quatuor concilia, quibus dicti principes se subiecerunt; Cap. XVIII (59-60): De duobus conciliis sequentibus post alia quatuor, celebratis tempore Justiniani et Constantini iunioris; et quae fuit ratio quare imperium translatum fuit a Graecis ad Germanos; Cap. XIX (60-61): Qualiter diversificatus est modus imperii a Carolo Magno usque ad Ottonem tertium; et unde plenitudo potestatis summo Pontifici convenit; Cap. XX (61-62): Comparatio regalis dominii inter imperiale et politicum, qualiter convenit cum utrisque; Cap. XXI (62-63): De dominio principum, qui subsunt imperatoribus et regibus, et de diversis nominibus eorum quid importent.

 

[5] Il testo del De Regimine Principum ad Regem Cypri compare nell’edizione dell’opera omnia di Tommaso d’Aquino pubblicata rispettivamente a Parigi e Roma (1880-1882) cd. Editio leonina a cura di Leone XIII, nonché nella più recente edizione italiana di Marietti (anno 1971, riedita nel 2000). Le due edizioni generali dell’opera tomista aprono e chiudono i due passaggi della dottrina sociale della Chiesa dalla Prima Enciclica pontificia di Leone XIII Rerum Novarum (1891) a quelle successive della Quadragesimo anno (1931) e della Pacem in Terris (1963) fino alle recenti encicliche di Giovanni Paolo II Sollicitudo rei socialis, tutte confluite nel recente compendio della dottrina sociale della Chiesa (Roma, Editrice Vaticana, 2003). L’occasione del De Regimine Principum (data di pubblicazione originale presuntivamente 1272) trae origine dal responsum concernente la titolarità del dominium sul regnum di Cipro fra due parti contrapposte Ugone III, principe di Antioca e Carlo di Angiò, re di Napoli. Il Regimine Principum ad Regem Cypri, secondo la tradizione, è uno scritto a due mani, inceptus da Tommaso d’Aquino e confectus dal suo allievo, erede e successore, Bartolomeo da Lucca, come risulta da annotazione marginale manoscritta sui codici a stampa italiani (Firenze, Roma, Genova) e francese (Parigi). Non mancano autori favorevoli al riconoscimento dell’autenticità totale tomista dell’opera in oggetto come risultante dalle più recenti edizioni ufficiali dell’opera omnia.

 

[6] V. U. Grozio, De iure belli ac pacis, Parigi, 1625.

 

[7] V. C. Galli (a cura di), Francisco de Vitoria, De iure belli, Roma-Bari, 2005.

 

[8] V. F. Suarez, De Legibus ac Deo legislatore (1612), Madrid, 1965.

 

[9] Cfr. U. Grozio, Prolegomeni, nella traduzione italiana (a cura di E. Vigliar) citata in fondo al volume di M. Panebianco, Ugo Grozio..., op. cit., 220 e 223 di cui si riproduce il testo: «Tre sono le classi dei giureconsulti che si sono dedicati allo studio del diritto romano. La prima è formata da coloro le cui opere compaiono nelle Pandette, nei Codici Teodosiano e Giustinianeo e nelle novelle Costituzioni. La seconda comprende coloro che successero ad Irnerio: Accursio, Bartolo e tanti altri che hanno dominato a lungo nel campo del diritto. La terza abbraccia coloro che congiunsero lo studio della letteratura classica con quello del diritto. Devo molto ai primi. Infatti essi forniscono ottime ragioni per dimostrare ciò che appartiene al diritto naturale e spesso portano testimonianze in favore di questo diritto, non meno che del diritto delle genti; pur tuttavia in modo tale che essi stessi, come altri, spesso confondono queste denominazioni. Anzi spesso chiamano diritto delle genti quello che è solamente di alcuni popoli e che viene osservato non in virtù di un accordo tacito tra gli stati, ma soltanto per imitazione degli altri o per caso. Quanto alle regole che appartengono propriamente al diritto delle genti, esse spesso lo trattano in comune e senza distinzione con ciò che appartiene al diritto romano come appare dal titolo De captivis postliminio. Noi, perciò, abbiamo badato a che queste cose rimanessero distinte le une dalle altre» (par. 53). «Ciò che più loro mancava, la cognizione della storia, si prefisse di aggiungerlo l’eruditissimo Pietro da Faur in diversi capitoli dei suoi Semestria, ma nei limiti dei suoi scopi e portando solo citazioni d’autorità. L’hanno fatto con maggiore ampiezza e in modo da ridurre ad alcune definizioni la massa degli esempi, Baldassare Ayala e più di lui, Alberico Gentili. Dalle fatiche di quest’ultimo confesso di aver tratto giovamento, come so che ne hanno tratto anche altri. Lascio poi giudicare ai lettori quanto egli lasci a desiderare nel metodo d’esposizione nella disposizione della materia e nel distinguere le varie questioni e le specie del diritto. Dirò soltanto che egli, quando definisce i punti controversi, suole seguire o poche esempi non sempre attendibili, o anche l’autorità dei giureconsulti moderni in certi responsi, non pochi dei quali sono compatibili secondo il piacere dei richiedenti, anzicchè secondo i principi della giustizia e dell’equità. Ayala non parla delle cause per cui una guerra si dica giusta o ingiusta: Gentili tratteggia alcuni principi generali più importanti nel modo che gli sembra migliore, ma non tocca neppure molti punti dibattuti fra i più noti e frequenti» (par. 38).

 

[10] V. l’ampio studio introduttivo al De iure belli gentiliano curato dal Professore di Oxford C. Phillipson per l’edizione dei Classics of International Law del 1933, 9-51 nella cui conclusion (51) si afferma «… the whole Gentili and Grotius are the two greatest contributors to the science of international law down to their day».

 

[11] Cfr. A. Pierantoni, Storia degli studi del diritto internazionale in Italia, Seconda Edizione interamente rifatta, Firenze, Casa Editrice Libraria “Fratelli Cammelli”, 1902 e, altresì, l’approfondita biografia di A. Gentili curata da un suo concittadino e corregionale, Avv. A. Speranza, Alberico Gentili, Roma, Ascoli Piceno, Libreria Editrice Picena, 1910.

 

[12] Cfr. G. Van Der Molen, Alberico Gentili and the development of International Law, Leiden, 1968, (1ª ed. 1937).

 

[13] La tradizione gentiliana trova un motivo di particolare attualità nell’avvenuta istituzione di un ciclo periodico di studi e confronti tra giuristi internazionalisti e politologi europei ed americani, a partire dal 1983, su iniziativa del benemerito Centro Internazionale Studi Gentiliani (CISG) di San Ginesio e per i tipi editoriali dell’Editore Giuffrè, Milano (I Giornata Gentiliana, Alberico Gentili giurista e intellettuale globale, San Ginesio, 25 Settembre 1983; II Giornata Gentiliana, Alberico Gentili. Politica e Religione nel tempo delle guerre di religione, San Ginesio, 17 Maggio 1987; III Giornata Gentiliana, Alberico Gentili e la dottrina della guerra giusta nella prospettiva di oggi, San Ginesio, 17 Settembre 1988; IV Giornata Gentiliana, Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili, San Ginesio, 21 Settembre 1991; V Giornata Gentiliana, Alberico Gentili Consiliatore, San Ginesio, 19 Settembre 1992; VI Giornata Gentiliana, Azione umanitaria ed intervento umanitario (il parere del Comitato Internazionale della Croce Rossa). Pensiero umanitario ed intervento in Gentili, San Ginesio, 17 Settembre 1994; VII Giornata Gentiliana, Alberico Gentili e il mondo extraeuropeo, San Ginesio, 20 Settembre 1997; VIII Giornata Gentiliana, Alberico Gentili nel quarto centenario del «De Iure Belli», San Ginesio, 26-27-28 Novembre 1998; IX Giornata Gentiliana, Alberico Gentili. La soluzione pacifica delle controversie internazionali, San Ginesio, 29-30 Settembre 2000; X Giornata Gentiliana, Alberico Gentili. L’ordine internazionale in un mondo a più civiltà, San Ginesio, 20-21 Settembre 2002; XI Giornata Gentiliana, Alberico Gentili. L’uso della forza nel diritto internazionale, San Ginesio, 18-19 Settembre 2004; XII Giornata Gentiliana, Alberico Gentili, La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale, San Ginesio, 22-23 Settembre 2006).

 

[14] Sulla proiezione della teoria della guerra “giusta” si manifesta un forte interesse da parte delle cd. teorie “eticiste” pronte a riassorbire gli aspetti giuridico-normativi del De iure belli di Gentili come del De iure belli ac pacis di Grozio. Tali dottrine snaturano il senso del passaggio dal pre-moderno al post-moderno e rappresentano una rivalutazione della tradizione romanistica e teologico-canonistica dei pre-groziani rispetto ad una esatta rappresentazione del passaggio all’epoca moderna o post-groziana. V. al riguardo, tra le varie opere, D. Panizza, Political theory and Jurisprudence in Gentili’s De Iure Belli: The Great debate between “Theological” and “Humanist” Perspectives from Vitoria to Grotius, in IILJ Working Paper n. 2005/15, in cui compare una distinzione fra la guerra intesa come “justice execution” e la pace antinomica intesa come alternativa tra restaurazione dell’ordine violato e conquista imperiale di singoli paesi. L’A. altresì, distingue uno scopo di civilitation contrario al barbarism, nell’ambito del common law of making. V. ancora la già citata Conference: A Just Empire? Rome’s Legal Legacy and the Justification of War and Empire in International Law, Commemorative Conference on Alberico Gentili (1552-1608), New York University School of Law, march 13-15 2008, ove un panel molto articolato ha esaminato l’incidenza della teoria romanistica del just Empire (iustus imperator) nel momento della formazione del sistema americano del Nord e del Sud del continente, all’epoca dell’indipendenza delle colonie americane dall’impero britannico e dalle colonie ispano-portoghesi, laddove i trattati di pace assumevano il ruolo costitutivo di un nuovo ordine internazionale fondato sull’eguaglianza (cd. post bellum dei trattati di pace elaborato nel libro terzo del De iure belli di Gentili). V. ancora G.M. Reichberg, Just War and Regular War: Competing Paradigms, in D. Rodin-H. Shue (eds.), Just and Unjust Warriors: Moral Equality on the Battlefield, Oxford, 2008 che affronta il paradigma della alternativa della guerra normale conforme alle regole e della guerra etica conforme ai valori, considerando la violazione delle prime come un casus foederis quale causa di legittimazione per lo Stato offeso. Ai fini della dimostrazione della legittimazione del casus foederis mediante argomenti apportati dai soggetti contendenti v. le ricostruzioni operate in alcuni studi storici recenti: P. Piirimäe, Just war in theory and practice: the legitimation of swedish intervention in the thirty years war, in The Historical Journal, n. 45, 2002, 499 ss.; B. Straumann, The Right to Punish as Just Cause of War in Hugo Grotius’ Natural Law (Hauser Global School Program, New York University), in Studies in the History of Ethics, n. 2, 2006 (che esamina la formazione del pensiero di Grozio dal De iure praedae al De iure belli ac pacis assorbendolo nella generale categoria dello ius puniendi come espressione della sovrana potestà punitiva ovvero di esercizio del diritto alla guerra).

 

[15] Non è innovazione di poco rilievo l’avvenuto riconoscimento del ruolo dei pre-groziani negli internazionalisti di lingua inglese successivi all’opera di Gentili a partire dal classico volume di Zouche fino a quello di Wheaton della prima metà dell’Ottocento. Cfr. R. Zouche, Iuris et iudicii fecialis, sive iuris inter gentes, et quaestionum de eodem explicatio. Qua quae ad pacem et bellum inter diversos principes, aut populos spectant, ex praecipuis historico-iure-peritis, exhibentur, (ed. nei Classics of International Law, Washington, 1911, introduzione a cura di Holland); R. Ward, An inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe, from the time of the Greek and Romans to the age of Grotius, London, 1795, 2 voll.; H. Wheaton, History of the law of nations, New York, 1845 (edizione francese, Berlino, 1841); C. Phillipson, The international law and custom of ancient Greece and Rome, London, 1911, 2 voll. (quest’opera è il preludio della successiva Introduction al De iure gentiliano nell’edizione del 1933).

Altrettanto rilevante è la corrente ottocentesca dei “negatori” dell’obbligatorietà del diritto internazionale ridotto nell’ambito del diritto interno di ciascuno Stato secondo antiche tradizioni pre-groziani, cfr. C. v. Kaltenborn, Die Vorlaüfer des Hugo Grotius auf dem Gebiete des ius naturae et gentium sowie der Politik im Reformationszeitalter, Lipsia, 1848 (anastatica a Francoforte, 1965), Id, Kritik des Völkerrechts nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft, Leipzig, 1847.

 

[16] Cfr. A. Pierantoni, Storia degli studi del diritto…, op. cit., 76 ss. e 147 ss.

 

[17] Per un confronto con l’attualità, v. le considerazioni di C. Focarelli, Per chi è vietata la guerra, in In. Law, 4 (2006), in part. 153.

 

[18] Cfr. M. Panebianco, Prelezioni di diritto internazionale, II ª edizione, Napoli, 2007, Capitolo V, 119 ss., Id., Tradizione tomista e tradizione groziana nel diritto internazionale, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2006, 62 ss., Id., Diritto internazionale pubblico, Napoli, 2008.

 

[19] Cfr. P. Belli Albensis, De Re militari et Bello Tractatus, stampato a Venezia da F. Portonariis, 1563 (traduzione italiana di C. Cascione e introduzione di B. Conforti, edizione fuori commercio, Fondazione Ferrero, Alba, 2006 e ristampato da F. Zileti nel XVI volume della raccolta, Tractatus Tractatuum Iuris) in cui sono evidenziati i principi regolatori di una guerra giusta (stringere alleanze, patti federativi, regole degli assedi, modi di concedere armistizi e di far pace, doveri dei condottieri, dei soldati, ecc.) in modo da porre insieme la “cosa militare” e le leggi della guerra. La guerra poteva essere ingiusta: ex persona, ut in sacerdote; ex re, pro qua non deceat; ex causa, quia voluntaria, non necessaria; ex animo et intentione ut vindictae et ultionis gratia; ex auctoritate, si ea desit. Viceversa, era lecito combattere per la salute pubblica, per la libertà, per la patria (Titolo IX «an sint aliqui a bello tuti et immunes»). Risultavano, tuttavia, le seguenti esenzioni: ordinis, sexus, aetatis et professionis. Inoltre, nelle regole della pace l’A. riferisce «Pax est stricti iuris sicut transactio. Dux belli non potest facere pacem. Pax obligat successorem. Rex non donat loca regni invitis populis, neque incosultis proceribus». Anche G. da Lignano nel suo Tractatus de bello, de represaliis et de duello del 1360 (riprodotto nei Classics of International Law nel 1964) espone alcuni singolari concetti sull’origine della guerra tratti dalla teologia morale, per cui la guerra ha una ragione psicologica che risiede nella passione umana. Ne conseguono, varie classi di guerre: la guerra spirituale o corporale od umana. Pertanto, in relazione al diritto delle genti, l’A. afferma il predominio della teocrazia: l’Imperatore non ha il ius belli, mentre, viceversa, «omnes fideles tenentur iuvare Papam et etiam vassalli Imperatorem absolvi possunt a iuramento quo tenentur vel declarari» (Cap. XVI). Diversamente alla domanda an clerici ad bellum accedere possint, l’A. evidenzia differenti opinioni: per difesa, per necessità, su comando del Papa. Infine, dettate le regole intorno ai prigionieri ed agli stratagemmi, illustra le regole della guerra particolare, distinta nella difesa personale e nella difesa delle cose possedute, esponendo la giurisprudenza delle rappresaglie e delle relative regole con cui si chiude la trattazione.

 

[20] Su tale intersezione delle due tradizioni gentiliana e vitoriana, v. C. Galli (a cura di), Francisco de Vitoria, De iure belli, Roma-Bari, 2005, Introduzione, V-LVI.

 

[21] E’ notevole come il De iure gentium bellico di cui all’originale versione gentiliana del 1612 viene tradotto nella versione inglese del 1933 con l’espressione On international law as applied to war, espressione tecnicamente infelice ed impropriamente preferita a quella di Law of Nations, propria della tradizione internazionalistica di lingua inglese pre-groziana e groziana. E’ in tale testo l’esistenza positiva del ius gentium insitum nella Comunità “internazionale” delle genti che viene identificato con il ius commune a ciascuno popolo come condiviso dagli hostes in bello. Contrariamente a quanto inizialmente afferma «... philosophers have given no account of the law of war, or even of military exercises, except with reference to the needs of their own states; whereas military science and the law of war are not confined within the bounds of communities, but on the contrary always look outward and have special reference to foreigners», poi sostiene «... that hardly any knowledge of military law can be gained from the law of Justinian alone … The older legal writers included in their works this subject of war and other topics of the same kind relating to nations … In particular, the works on the laws of Fetiales had an exposition and orderly treatment of these laws of war … But of those works nothing has come down to us …»; così «… we hold the firm belief that questions of war ought to be settled in accordance with the law of nations, which is the law of nature» (Capitolo I, 3 ss.).

 

[22] Più precisamente, il Gentili ritiene che «... a war will be called natural, if it is undertaken because of some privilege of nature which is denied us by man. For example, if a right of way is refused us, or if we are excluded from harbours or kept from provisions, commerce, or trade … if there is no reason why a passage should be refused, and it nevertheless denied, this constitutes a just reason for war … For a passage along public roads is free and permitted, and should not be forbidden to any one. Therefore, to punish this act of injustice and uphold a law of nature, war will justly be declared». Ritenendo, poi, che «harbours, navigation, communication and accomodation is the strongest bond of human interdependence» le interferenze con il commercio e l’utilizzo del mare, oltre alcuni casi isolati, è causa naturale per dichiarare guerra (Capitolo XIX, 86 ss.). Viceversa, sono «human cases of war, when war is resorted to because of the violation of some man-made law. For it has been shown that it is just to avenge wrongs, to punish guilty, and to maintain one’s rights ... war is nothing but a variety of justice, whose function it is punish crimes». Inoltre, «… Causes must be distinguished from beginnings, for causes come first in men’s acts and beginnings are the final outcome of cause. Beginnings are the acts of men in matters which have been the subject of consideration and deliberation; causes are what precede consideration and deliberation and lead us to make a decision» (Capitolo XX, 93 ss.).

 

[23] Così ad esempio la traduzione napoletana del 1777, citata antea in nota 3.