ds_gen N. 8 – 2009 – Tradizione Romana

 

gagliardiLorenzo Gagliardi

Università di Milano

 

La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana

 

 

 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Fonti attestanti il deposito all’erario dei progetti di legge e delle leggi. – 3. La procedura di approvazione e la pubblicazione delle leggi – 4. Il ruolo della lex Iunia Licinia sulla conservazione delle leges. – 5. Riflessioni conclusive: il senso e le ragioni dell’archiviazione delle leges all’erario.

 

 

1. – Introduzione

 

Nell’anno 692 di Roma, il 62 a.C.[1], gli allora consoli Decimo Giunio Silano e Lucio Licinio Murena condussero all’approvazione comiziale il testo di una legge de legum latione. Si era evidentemente manifestata, nell’ultimo scorcio della repubblica, l’esigenza di un’innovazione normativa su tale argomento. Sta di fatto, tuttavia, che, a dispetto di ben cinque citazioni di tale legge, superstiti nell’opera di Cicerone[2], i moderni non sono attualmente in grado di dire con certezza né quale fosse il suo nome ufficiale, né quale fosse il suo esatto contenuto.

Quanto al nome, bisogna rilevare che esso è riferito da Cicerone due volte come lex Licinia (et) Iunia[3], mentre altre tre come lex Iunia et Licinia[4]. È questo l’unico caso in cui le fonti hanno trasmesso una doppia denominazione di una legge, attraverso l’inversione dei nomi dei consoli. Si tratta invero di un caso inspiegabile: noi sappiamo che, di norma, quando le leggi erano registrate con i nomi di due consoli, il primo indicava il princeps legis e il secondo l’adscriptor[5]. Di fronte a questa strana oscillazione tra le due denominazioni, gli studiosi moderni hanno adottato ora l’una ora l’altra. Nell’incertezza sul nome ufficiale, noi terremo conto del fatto che nei fasti consolari[6] appare per primo il nome di Giunio Silano e per secondo quello di Licinio Murena[7], sicché chiameremo la legge col nome di lex Iunia Licinia.

Quanto al suo contenuto, le cinque attestazioni ciceroniane informano unicamente su una parte delle conseguenze cui sarebbe andato incontro chi avesse violato la prescrizione della legge: sarebbe stato sottoposto a un iudicium publicum. Restano ignoti sia quale fosse la prescrizione della legge, sia quale fosse la portata della condanna che i giudici avrebbero, a norma di essa, emanato. Se su quest’ultimo aspetto nulla è ormai possibile dire, e dobbiamo rassegnarci al non liquet[8], viceversa alcune speculazioni sono consentite nel tentativo di ricostruire quale sia mai stato il precetto della legge.

Infatti, lo Scolio Bobiense, in relazione a Cic. Sest. 64.135, e cioè a uno di quei passi, che abbiamo citato, in cui Cicerone menziona la lex Iunia Licinia[9], si diffonde brevemente su di essa e fornisce una non immediatamente chiara indicazione sul suo contenuto. Ecco Schol. Bob. Cic. p. 140 Stangl:

 

Licinia vero et Iunia consulibus auctoribus Licinio Murena et Iunio Silano perlata illud cavebat ne clam[10] aerario legem ferri liceret, quoniam leges in aerario condebantur.

 

Quello che possiamo a prima vista affermare, in base alla lettura dello scolio, è che la lex Iunia Licinia sembra avere in qualche modo riguardato la disciplina inerente al deposito presso l’erario delle leggi comiziali.

Su una più precisa individuazione del precetto, tuttavia, la dottrina è divisa. Si sono avanzate, a tale scopo, due interpretazioni del passo. Secondo una prima, sostenuta già da Wilhelm Adolph Becker e Joachim Marquardt[11], in seguito pugnacemente[12] difesa da Lando Landucci[13] e quindi condivisa da Fritz von Schwind[14], da Fergus Millar[15], da Phyllis Culham[16] e, più recentemente, da Callie Williamson[17] e da Andrew Dyck[18], dallo scolio dovrebbe desumersi che l’obbligo previsto dalla legge per i rogatores sarebbe stato quello di depositare all’erario i testi delle leggi, dopo la loro approvazione ai comizi. In base a una seconda opinione, elaborata, in opposizione a Becker e a Marquardt da Theodor Mommsen[19] e condivisa da Giovanni Rotondi[20], da Jochen Bleicken[21], da Eastland Staveley[22], da Leonhard Alexander Burckhardt[23] e, più recentemente, da Wolfgang Kunkel e Roland Wittmann[24], da Michael Crawford[25] e da Philippe Moreau[26], la lex Iunia Licinia avrebbe invece previsto per i magistrati roganti l’obbligo di depositare all’erario il testo del disegno di legge: il testo promulgato[27].

Vorrei proporre, con le presenti note, qualche osservazione intorno a questa segnalata alternativa allo scopo di mostrare quale delle due ipotesi possa apparire, alla luce delle fonti, la preferibile e per quali motivi. Prima di entrare nel merito del commento dello Scolio Bobiense (§4), tuttavia, ritengo ora opportuno offrire (§2) un sintetico quadro delle altre fonti che, pur non menzionando la lex Iunia Licinia, forniscono informazioni circa il deposito dei progetti di legge promulgati dai magistrati e delle leggi approvate dai comizi, in Roma antica. Sarà necessario anche esaminare (§3), nelle grandi linee, la procedura con la quale le leggi giungevano all’approvazione, al fine di meglio considerare in che modo, lungo lo svolgimento di tale cammino, potesse trovare luogo il deposito di atti e documenti all’erario[28]. Infine (§5), si offriranno alcune considerazioni generali sull’utilità e sulla funzione dell’archiviazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana.

 

 

2. – Fonti attestanti il deposito all’erario dei progetti di legge e delle leggi

 

L’opera di Cicerone De legibus attesta che, almeno per l’epoca in cui essa fu scritta – gli ultimi anni 50 [29] o gli anni 40 a.C.[30] –, era certamente in vigore in Roma l’obbligo di depositare all’erario i testi dei progetti di legge promulgati. Vi sono inoltre tre passi, di tre diversi autori antichi (tra cui, di nuovo, Cicerone nel De legibus), dai quali possiamo complessivamente ricavare che a Roma esisteva, da età risalente, l’obbligo di depositare all’erario i testi delle leggi approvate. Dal solo Zonara[31] apprendiamo che dopo il 449 a.C., nel pieno del conflitto patrizio-plebeo, i plebei avrebbero ottenuto che una copia delle leggi comiziali venisse conservata, per cura dei loro edili, nel tempio di Cerere[32]: tuttavia, sembra verosimile che questa ulteriore archiviazione, se mai esisté[33], sia nel corso del tempo venuta meno[34] e nell’età tardo-repubblicana non fosse più prevista. Incidentalmente ricordiamo che l’obbligo del deposito dopo l’approvazione vigeva, con ogni probabilità e in modi su cui non siamo bene informati, anche per i plebisciti[35] e, in modi che invece conosciamo con una certa esattezza, per i senatoconsulti[36].

Per quanto concerne il primo tema, vale a dire l’obbligo di depositare all’erario i testi dei progetti di legge promulgati, la fonte rilevante è Cic. leg. 3.4.11.

Ci troviamo nel terzo libro di questa opera, che come è noto consiste in un dialogo inventato tra lo stesso Marco Cicerone, il fratello Quinto e Attico. Nel punto citato[37], il personaggio Marco recita una serie famosa di leggi sul potere dei magistrati. Alcune di esse riguardano anche la procedura stessa di approvazione delle leggi nei comizi e la loro custodia. Va precisato, seppur si tratti di dato assai noto, che alcune delle leggi recitate da Marco erano nella sostanza effettivamente già in vigore a Roma, mentre altre erano invece soltanto auspicate da Cicerone. A noi interessa la norma sul deposito all’erario dei progetti di legge. Essa è presentata, unitamente con altre, con le seguenti parole:

 

Qui agent, auspicia servanto, auguri publico parento, promulgata proposita in aerario cognita agunto; nec plus quam de singulis rebus semel consulunto, rem populum docento, doceri a magistratibus privatisque patiunto.

 

Come si vede, è prescritto che coloro che agiranno col popolo dovranno agere promulgata proposita in aerario cognita.

Bisogna osservare innanzitutto che secondo Mommsen[38], seguito da vari editori[39], il “cognita” dei manoscritti dovrebbe essere corretto in “condita[40]. Altri autori, tra cui, di recente, Williamson[41], hanno invece difeso la lettera dei manoscritti. La proposta di correzione è motivata dal fatto che in aerario condere è considerata espressione tecnica, che appare anche nello Scolio Bobiense, come abbiamo visto.

Io rifletto intorno al fatto che, se si attuasse la correzione, il senso della frase sarebbe il seguente: i magistrati roganti «devono proporre argomenti promulgati, esposti e depositati all’erario». Invece, se si accettasse il testo tràdito una possibile traduzione sarebbe: «devono proporre argomenti promulgati ed esposti nell’erario, onde siano a tutti noti». Mi pare che questa seconda traduzione sia nettamente preferibile, perché in base alla prima non si comprenderebbe quale sarebbe stata la differenza tra l’atto del promulgare e l’atto dell’esporre la proposta di legge. In ogni caso, tuttavia, sia che si accolga il testo tràdito, sia che se ne approvi la modifica, il senso complessivo dello stesso mi pare esattamente il medesimo: si dovevano depositare all’erario i testi delle proposte di legge. Dobbiamo stabilire se questo, enunciato da Marco nel dialogo del De legibus, fosse ius conditum oppure ius condendum e se in relazione a esso avesse avuto un ruolo la lex Iunia Licinia.

Coloro che, come Landucci[42], negano quest’ultima ipotesi, sospettano o che Cicerone parlasse de iure condendo, o che l’obbligo che egli afferma fosse antecedente al 62 a.C. e fosse stato introdotto dalla consuetudine e confermato dalla lex Caecilia Didia del 98 a.C., che introdusse altresì l’obbligo del trinundinum e ribadì il divieto di approvazione di leggi per saturam[43].

Ci concentreremo in seguito, dopo che avremo esaminato lo Scolio Bobiense, sul ruolo della lex Iunia Licinia in relazione all’obbligo che stiamo considerando. Per il momento, mi preme soltanto evidenziare che il sospetto che quello enunciato da Cicerone fosse solo ius condendum è privo di ragione. Nel seguito del dialogo, lo stesso Marco commenta la legge e la indica a mio avviso espressamente come già in vigore[44]. Si consideri Cic. leg. 3.19.43:

 

Sunt deinde posita deinceps, quae habemus etiam in publicis institutis atque legibus: “auspicia servanto, auguri <publico> parento”... Deinde de promulgatione, de singulis rebus agendis, de privatis magistratibusve audiendis.

 

Quanto all’obbligo di deposito all’erario dei testi delle leggi approvate, si propongono alla nostra attenzione, come dicevamo, tre diverse testimonianze. Di queste, la prima che citiamo sono le Historiae di Sisenna, di cui viene in rilievo il seguente frammento (117 Peter):

 

Idemque perseveraverunt, uti lex perveniret ad quaestorem ac iudices quos vellent instituerent praefestinatim et cupide.

 

Pur nella sua concisione, questo passo sembra mostrare che, all’epoca in cui l’autore scriveva, l’età della guerra sociale, esistesse l’obbligo di depositare presso i questori, vale a dire all’erario, le leggi dopo la loro approvazione.

Eguali considerazioni suscita, a mio avviso, il passo ad Aeneidem 8.322 del grammatico Servio:

 

Legesque dedit atqui dixit “haud vinclo nec legibus aequam”; intellegimus Saturnum dedisse leges, quibus adeo obtemperaverunt, ut iam ita per naturam sine legibus viverent. Hunc sane deum et leges recipere et legibus praeesse docet antiquitas; nam ideo et acceptae a populo leges in aerario claudebantur, quoniam aerarium Saturno dicatum erat, ut hodieque aerarium Saturni dicitur.

 

Questo autore scriveva tra quarto e quinto secolo d.C. e questo potrebbe fare sorgere qualche perplessità sulla sua affidabilità. Sta di fatto, tuttavia, che anch’egli afferma che già in età antica si usava chiudere i testi delle leggi nell’erario dedicato a Saturno, la divinità che delle leggi era considerata protettrice. Ricaviamo dunque da questo testo la stessa informazione che abbiamo verificato in Sisenna: e cioè che le leggi, dopo la loro approvazione, erano custodite dai questori nell’erario.

Il terzo passo che ci informa circa l’obbligo di deposito delle leggi approvate è contenuto, come abbiamo già accennato, nell’opera De legibus di Cicerone, all’interno di quella stessa serie di leggi enunciate da Marco, di cui già abbiamo considerato la norma sul deposito dei progetti di legge. Qui consideriamo la norma sulla custodia delle leggi rogate. Essa è l’ultima tra quelle che Marco presenta e appare così formulata (leg. 3.4.11):

 

Censoris fidem legum custodiunto. Privati ad eos acta referunto, nec eo magis lege liberi sunto.

 

Poco oltre Cicerone commenta questa norma e afferma (leg. 3.20.46-47):

 

[46] Extremae leges sunt nobis non usitatae, rei publicae necessariae. Legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri volunt: a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos nomophylakes crea<ba>ntur, nec ei solum litteras nam id quidem etiam apud maiores nostros erat, sed etiam facta hominum observabant, ad legesque revocabant. [47] Haec detur cura censoribus, quando quidem eos in re publica semper volumus esse. Apud eosdem, qui magistratu abierint edant et exponant, quid in magistratu gesserint, deque iis censores praeiudicent. Hoc in Graecia fit publice constitutis accusatoribus, qui quidem graves esse non possunt, nisi sunt voluntarii. Quocirca melius est rationes referri causamque exponi censoribus, integram tamen legem accusatori iudicioque servari.

 

Apprendiamo che la legge recitata, che abbiamo qui sopra trascritta, non era tra quelle effettivamente in vigore a Roma, ma era soltanto auspicata: Cicerone lamenta infatti che nella Roma dei suoi tempi, a differenza che nella Grecia classica[45], la custodia delle leggi non era affidata a magistrati[46], bensì ai semplici ufficiali subalterni dei questori[47], gli apparitores[48], e aggiunge che se qualcuno aveva bisogno di trarre copia del testo di una legge doveva rivolgersi ai librarii, vale a dire gli scribae librarii o scribae quaestorii[49], che erano i pubblici scrivani dell’erario (e rientravano nel novero degli apparitores). De iure condendo, egli propone invece che un tale importante e delicato compito venga affidato ai censori[50].

Possiamo desumere, per quanto a noi più da vicino interessa, che anche Cicerone documenta, come gli autori che abbiamo visto sopra, che a Roma i testi delle leggi approvate – dall’opera di Cicerone è assolutamente certo che si tratti dei testi delle leggi effettivamente approvate, e non soltanto promulgate – erano effettivamente custoditi all’erario. Egli aggiunge la considerazione che a suo avviso una tale custodia non era bene organizzata[51].

Mommsen[52] ha correttamente osservato che l’obbligo di depositare all’erario i testi delle leggi votate nei comizi non poteva che gravare sui magistrati che le avevano rogate. Egli ha altresì rilevato che non è chiaro dall’opera di Cicerone se tale obbligo dovesse essere adempiuto entro un certo termine dall’approvazione delle leggi ovvero alla fine dell’anno di carica dei magistrati, unitamente con il resoconto, ed egli propende per questa seconda ipotesi. A questo proposito, vorrei osservare che il fatto che in leg. 3.20.47 Cicerone tratta, dopo avere parlato della custodia delle leggi, proprio del resoconto dei magistrati ai censori, potrebbe forse indurre a ritenere che l’obbligo del deposito all’erario dei testi delle leggi approvate sussistesse alla fine dell’anno di carica dei magistrati roganti, come per tutti gli altri documenti inerenti alla carica[53], che il magistrato aveva raccolto[54].

Dunque, prescindendo per il momento dal ruolo della lex Iunia Licinia sulle norme inerenti alla conservazione delle leggi che abbiamo sin qui considerato, possiamo limitarci ad affermare che nella Roma tardo-repubblicana sussisteva senz’altro l’obbligo di deposito all’erario tanto dei progetti di legge promulgati, quanto delle leggi rogate.

Per queste ultime, gli autori antichi citati fanno risalire la prescrizione del deposito a tempi certamente antichi: è interessante esaminare quanto antichi. Si suppone da Mommsen[55] che tale obbligo non sia stato originariamente previsto da una legge, ma sia invalso in modo consuetudinario nel corso del tempo[56], dato che l’erario non appare come un luogo perfettamente deputato alla custodia delle leggi, visto che esso non era altro che la cassa della città[57], ove se ne custodivano le ricchezze, ove si conservavano le insegne militari e ove i magistrati depositavano i libri contabili al termine dell’anno di carica. Questa osservazione, che può apparire condivisibile nella sua conclusione, non è tuttavia del tutto logica sotto il profilo argomentativo: se è vero che l’erario non appare come il luogo migliore per essere stato individuato da una legge quale tempio per la custodia delle leggi, non si vede perché avrebbe dovuto invece bene assumere tale funzione per via consuetudinaria. In ogni modo, a parte ciò, pare anche a me più corretto aspettarsi che, data l’alta risalenza della prassi obbligatoria del deposito all’erario delle leggi rogate, come sembrano indicare le testimonianze di Sisenna e di Servio, essa sia emersa dalla prassi anziché essere stata introdotta con atto normativo deliberato dal popolo. Possiamo pensare che l’obbligo del deposito sia antico quanto le leggi comiziali, o forse poco meno. Possiamo però forse supporre, in aggiunta, che tale antico obbligo sia stato successivamente riaffermato da una lex, anche se non è possibile dimostrarlo.

È interessante sottolineare che i supporti che si impiegavano per il deposito all’erario non erano, almeno nell’età tardo-repubblicana, né il semplice legno inciso o verniciato, né tanto meno il troppo costoso bronzo[58], ma la tela oppure il papiro oppure la pergamena, oppure ancora le tavole lignee scavate nel mezzo e riempite nell’incavo di cera (tavole cerate[59]) disposte in codices e numerate[60]: tutti materiali[61] che meglio si prestavano alla costituzione di un archivio[62].

 

 

3. – La procedura di approvazione e la pubblicazione delle leggi

 

È ora utile, prima di passare a esaminare il testo dello Scolio Bobiense, considerare brevemente quale fosse la procedura di approvazione delle leggi, che conduceva infine al loro deposito all’erario e poteva altresì condurre alla loro pubblicazione, come vedremo.

L’approvazione delle leggi era competenza, da età antica, dei comizi centuriati; in seguito – con ogni probabilità a partire dal quarto secolo a.C. – fu concorrente con quella dei comizi centuriati la competenza dei comizi tributi, che divenne nettamente prevalente nell’età della repubblica classica[63].

Poiché i comizi non avevano il potere di autoconvocarsi, l’iniziativa legislativa spettava ai magistrati forniti del ius agendi cum populo, cioè i consoli e i pretori. Le leggi proposte dai primi sono riconoscibili in quanto di norma[64] recano due nomi, a differenza dalle altre, che ne portano uno soltanto[65].

La proposta di legge, o rogatio, dopo essere stata presentata dal magistrato rogante al senato, che l’approvava o la disapprovava con senatoconsulto[66], veniva esposta al pubblico. Era questa la promulgatio. La promulgatio era espressione del ius edicendi del magistrato e difatti aveva luogo nella forma edittale[67]. Come ogni altro editto magistratuale, anche la rogatio veniva scritta con pennello e vernice su tavole di legno imbiancate con la biacca[68] (tabulae dealbatae), poste nel foro a un’altezza tale che chiunque, al livello del suolo, fosse in grado di leggere bene la proposta di legge (unde de plano recte legi possit[69]).

Il testo promulgato doveva di norma rimanere esposto al popolo per il trinundinum, o trinum nundinum (anche nella variante più tarda nundinium), vale a dire per il tempo che doveva di norma[70] intercorrere, in ogni caso in cui venissero riuniti i comizi, tra l’annuncio della convocazione e l’effettiva riunione. L’espressione fa riferimento alle nundinae, i mercati. Poiché questi ultimi si tenevano ogni otto giorni, si discute in dottrina se il trinundinum dovesse protrarsi per tre periodi di otto giorni, e durasse quindi ventiquattro giorni, o se fosse sufficiente che comprendesse tre giorni di mercato: in questo caso sarebbe potuto durare soltanto diciassette giorni[71]. Le fonti sul punto non sono chiare, ma Mommsen[72] ha mostrato, in una delle sue mirabilmente dotte indagini, che è assai più probabile la prima ipotesi, come anche noi riteniamo, anche non è possibile darla per sicura[73]. Per un lasso di tempo esteso (diciassette o) ventiquattro giorni, dunque, i cittadini romani avevano modo di prendere conoscenza della proposta di legge e la discutevano senza alcun ordine nelle concioni (contiones[74]), anche alla presenza del magistrato.

La previsione del trinundinum era probabilmente assai antica, tanto che doveva essere rispettata, tra l’altro[75], anche per i comizi curiati che dall’età arcaica si occupavano delle adrogationes: come lo stesso Mommsen ha mostrato[76], le proposte di adrogationes da approvarsi dai comizi curiati, che si riunivano il 24 marzo e il 24 maggio di ogni anno[77], dovevano essere rese note a partire dal primo del mese, vale a dire ventiquattro giorni prima, con rispetto quindi del trinundinum[78].

Tuttavia, nel 98 a.C., la lex Caecilia Didia[79], che abbiamo già nominato, probabilmente per rafforzare l’obbligo di rispetto del trinundinum, evidentemente più volte violato[80], lo previde nuovamente, come riferiscono varie fonti antiche[81]. Tale legge riaffermò anche la disposizione (pure anteriore, in quanto certamente attestata già nella lex repetundarum del 111 a.C.[82]) che le leggi non venissero approvate per saturam: ogni legge doveva riguardare soltanto un argomento, altrimenti sarebbe stata nulla[83].

Una copia della rogatio era, probabilmente all’atto della promulgazione, trascritta su tela, pegamena o papiro e depositata all’erario, presso i questori, come abbiamo visto in Cic. leg. 3.4.11. Il testo della rogatio non era più modificabile a opera del proponente dopo la promulgatio. Egli, se avesse voluto, avrebbe potuto unicamente ritirare l’intera proposta e l’iter sarebbe eventualmente ripreso daccapo in futuro con un eventuale nuovo disegno di legge[84].

L’aspetto più interessante delle rogationes, che qui dobbiamo, ai fini del nostro discorso, sottolineare, e che riprenderemo in seguito, è che esse erano esposte nella forma di una interrogazione che iniziava con le parole «velitis iubeatis, uti...», seguite da frasi contenenti verbi al modo congiuntivo. Gellio (5.19.9) riporta il testo della rogatio che si usava per i casi di adrogatio (come è evidente, quest’ultimo termine deriva dal precedente):

 

Eius rogationis verba haec sunt: «Velitis, iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, uti dixi, ita vos, Quirites, rogo».

 

Il giorno della votazione, prima orale, poi, dal corso del secondo secolo a.C., scritta e segreta[85], i cittadini nell’assemblea sceglievano se approvare la legge o rigettarla. Si compiva il conto dei voti, diribitio, e, se la legge era stata approvata, se ne dava pubblica lettura (lex deriva da legere): renuntiatio. Era questo l’unico atto che conferiva alla legge la pubblicità, sicché, dopo la lettura del suo testo, la legge poteva entrare immediatamente in vigore, senza vacatio, a meno che essa non prevedesse per se stessa diversamente.

Non era previsto infatti, da norme dell’ordinamento, che tutte le leggi, per la loro efficacia, dovessero essere, dopo la votazione, pubblicate in forma scritta[86] e, anzi, possiamo dire che di norma non lo erano. Esisteva un obbligo generale solo per i trattati internazionali e, conseguentemente, per le leggi che li avessero confermati: esse erano conservate sul Campidoglio[87], probabilmente nel tempio della Fides e nei templi circonvicini[88]. Talvolta esisteva un obbligo specifico in tal senso per una singola legge, ma solo perché espressamente statuito in qualche atto normativo. Di tutte le leggi che conosciamo, sappiamo con certezza che solo la lex de provinciis praetoriis[89] fu pubblicata per disposizione contenuta nella legge stessa[90]. In tutti gli altri casi, in assenza di obbligo, era il magistrato proponente a ordinare l’incisione e la pubblicazione delle leggi[91]. Le leggi che rivestivano interesse per le province, per i municipi e per le colonie prendevano da Roma la strada per la periferia e iniziavano il loro viaggio verso quei luoghi dove noi talvolta le abbiamo ritrovate.

A Roma, per quelle leggi che venivano pubblicate a cura dello Stato, i luoghi di esposizione erano i più vari. Di norma le leggi riguardanti l’organizzazione o il funzionamento di un certo luogo, entro o nei pressi di quel luogo venivano affisse. Il regolamento del tempio di Diana sull’Aventino trovò spazio nel tempio[92]; la legge antica (probabilmente risalente al 463 a.C.) che disciplinava il rito annuale di conficcare un chiodo nel tempio capitolino di Giove era affissa nel tempio stesso presso l’edicola di Minerva[93]; la lex Icilia de aventino publicando del 456 a.C. venne esposta nel tempio di Diana Aventinense[94]; le Dodici Tavole vennero pubblicate davanti ai rostri antichi nel foro[95]; è possibile che la lex Cornelia de XX quaestoribus fosse esposta all’erario, se in tal senso sono interpretabili le parole finali del frammento superstite di tale legge[96]; una legge di Clodio sulle adunanze del senato venne fatta appendere dal tribuno sulla porta della curia[97]. Seppur non ci sono prove esplicite al riguardo, è probabile a mio avviso che nell’età tardo-repubblicana il luogo più frequente di pubblicazione delle leggi fosse il Campidoglio[98].

Il materiale di incisione per la pubblicazione delle leggi nella Roma repubblicana non fu quasi mai la pietra, ma il metallo, di solito il bronzo[99].

Proprio perché la pubblicazione delle leggi a opera dello Stato avveniva di rado, era prassi che i cives che svolgevano attività politica trascrivessero privatamente e conservassero nel tablinum della loro casa i documenti di loro interesse[100], tra cui i testi degli atti normativi, e addirittura ne spedissero copia a quegli amici che per una ragione o per l’altra non si trovassero a Roma. In questo senso è molto istruttiva la corrispondenza tra Celio e Cicerone conservata nell’ottavo libro ad familiares[101]. Cicerone stesso attesta che tabulae publicae relative al processo contro Cornelio Silla erano state more maiorum affidate alla sua privata custodia[102]. È dunque altamente probabile che, nella Roma repubblicana, quando si aveva bisogno di conoscere un testo ufficiale, di cui non si possedesse la copia, ci si rivolgesse ad amici e parenti che conservassero a casa propria archivi ben aggiornati[103].

Dopo l’approvazione della legge nei comizi, ovviamente, la tabula dealbata contenente la rogatio diventava inutile ed era probabilmente impiegata per nuovi scopi.

Il testo della legge doveva, come sappiamo dalle fonti che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, essere invece sempre obbligatoriamente depositato all’erario per cura del rogante. Come il testo della rogatio, anche quello della legge era quindi scritto su tela, pergamena, papiro o tavole cerate e in questa forma veniva archiviato.

Potrebbe essere interessante domandarsi se fosse davvero utile questo deposito della legge approvata, visto che già si era dovuta depositare la rogatio, se si tiene presente che, come abbiamo specificato, all’atto della votazione nei comizi non potevano apportarsi modifiche al testo promulgato.

La risposta che si deve dare a un tale interrogativo è duplice.

Da una parte bisogna segnalare che il doppio deposito era apparso necessario ed era stato pensato forse proprio per conservare una traccia scritta dell’iter legis. Dato che la tabula dealbata dopo il voto spariva, il doppio deposito all’erario era l’unico strumento che avrebbe consentito, a chi si fosse voluto sobbarcare a tale compito, di operare il necessario confronto tra i due testi.

Da un diverso punto di vista, occorre rilevare che, se è pur vero che il testo della rogatio non poteva essere modificato nella sostanza all’atto del voto, dal punto di vista formale lex e rogatio non erano affatto identiche.

Innanzitutto, la lex conteneva, prima del testo rogato una praescriptio, che andava a prendere il posto delle parole «velitis iubeatis, uti...» e che conteneva l’indicazione dei magistrati proponenti, della data in cui il popolo aveva approvato la legge e di chi aveva votato per primo. Si è conservata, per via letteraria, in Frontino[104], l’unico esemplare intero di praescriptio, riferito alla lex Quinctia[105], mentre esemplari più o meno mutili si rintracciano in vari documenti epigrafici[106]. La praescriptio tramandata da Frontino così recita: T. Quin<c>tius Crispinus consul populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostris aedis Divi Iuli{i} p<r(idie)> <k(alendas)> Iulias, tribu<s> Sergia principium fuit, pro tribu{s} Sex.<...> L.f. Virro <primo scivit>. 

In seconda istanza, nel passaggio da rogazione a legge, tutti i verbi dipendenti dalla frase «velitis iubeatis, uti...», e pertanto posti al modo congiuntivo, si dovevano convertire nel modo imperativo, al tempo futuro, in quella forma in cui normalmente essi appaiono nei testi di legge a noi noti. Questa conversione modale dei verbi richiedeva un certo lavorio e una certa pazienza e rendeva in fine nettamente distinguibile, anche a prima vista, il testo di una rogatio da quello di una lex.

Per tutte queste ragioni, io ritengo che il deposito all’erario del testo della legge approvata dal voto nei comizi, non solo fosse obbligatorio in quanto imposto da norme giuridiche (come attestato da Cicerone), ma fosse invero effettivamente necessario: questo perché rispetto al testo del progetto di legge, già depositato all’erario al momento della rogatio, il nuovo conteneva la praescriptio e aveva i verbi espressi all’imperativo. Il nuovo testo, così modificato, era peraltro quello che veniva pubblicato su bronzo ed esposto in forma imperitura al popolo, nei casi in cui ciò fosse previsto da qualche norma o deciso dal magistrato che aveva proposto la legge, come abbiamo detto.

Nel passaggio da rogatio a lex, però, non tutto andava sempre per il meglio. Bastava che i delegati del magistrato incorressero in qualche distrazione e si finiva con l’omettere di convertire, in uno o in più punti del testo della legge, un verbo dal congiuntivo all’imperativo: abbiamo l’attestazione epigrafica che ciò avvenne nella conversione del testo della lex agraria[107], della lex de provinciis praetoriis[108], della lex Antonia de Termessibus[109], della lex coloniae Genetivae Iuliae[110] e di una delle leggi che compongono la Tabula Heracleensis[111] (se si ritiene – come a me pare opportuno fare – che essa non contenga un’unica legge[112]): tutti casi che attestano verbi che sono stati dimenticati al congiuntivo, in un contesto in cui i restanti verbi si trovano invece all’imperativo[113].

Ancora più interessante è notare che alcune leggi (o plebisciti) di età tardo-repubblicana o augustea erano note già in antico e sono poi state tramandate fino a noi per via epigrafica nella sola forma della rogatio.

Tra questi casi, si ricorda comunemente il fatto che nell’orazione Pro domo sua[114] Cicerone commenta il testo del plebiscito riguardante il suo esilio e lo fa citando la rogatio. Tuttavia, in questo caso specifico, non direi che ciò sia da addebitare al fatto che Cicerone conoscesse solo il testo della rogatio e non quello del plebiscito[115]: propenderei per ritenere che l’oratore abbia citato in quel luogo il testo della rogatio per maggiormente sottolineare di fronte ai pontefici la responsabilità di Clodio, in quanto proponente della legge, anziché del popolo, che aveva approvato la proposta del tribuno, in relazione al suo esilio.

Trovo molto importante, invece, a proposito di questo tema, segnalare il fatto che ben tre leggi, o parti di leggi, note per via epigrafica, la lex Gabinia Calpurnia de Insula Delo (58 a.C.)[116], il Fragmentum Ephesinum (41 a.C. circa)[117] e la lex Valeria Aurelia (20 d.C.)[118] furono iscritte su bronzo nella forma della rogatio, anziché in quella della lex[119]. In relazione a questi casi, non c’è alcun dubbio che queste leggi furono rese note ai cittadini, ai loro tempi, nella forma di proposta di legge, pur dopo l’approvazione nei comizi. Vorrei sottolineare che fatti del genere non dovevano essere poi così rari: basti riflettere intorno al dato che tre leggi rappresentano circa un decimo di tutte le leggi romane a noi note per via epigrafica.

Ci si deve domandare quale possa essere stata la ragione, per cui di alcune leggi si sia usato incidere, pubblicare e così rendere noto il testo della rogatio anziché della legge vera e propria. Tralasciando l’argomento meramente teorico, per cui gli assistenti dei magistrati roganti, nel caso delle tre leggi citate (e delle altre che ipotizziamo essere a noi non pervenute), non sarebbero stati in grado di portare i congiuntivi a imperativi e avrebbero per ignoranza finito con l’incidere su bronzo la rogatio anziché la lex, non vedo alcuna altra spiegazione plausibile per il fenomeno che stiamo osservando, se non che questi documenti testimonino una prassi, evidentemente tutt’altro che sporadica nella tarda repubblica e nel primo impero, per cui i magistrati proponenti un progetto di legge, anziché scrivere la rogatio sulla tabula dealbata per il trinundinum, essendo poi obbligati a ricopiarla su bronzo dopo l’approvazione comiziale onde poterla pubblicare in forma di lex, trovavano più comodo incidere direttamente su una lamina di bronzo la rogatio stessa, allorquando essi si ritenessero sicuri che essa sarebbe stata approvata. Così incisa su bronzo, la rogatio restava esposta per il trinundinum. Poi, dopo l’approvazione da parte del comizio, si sarebbe preposta la praescriptio al testo della rogatio e a quel punto il gioco era fatto: si evitava di dovere ricopiare l’intera legge e la si poteva esporre subito, anche se ci si doveva accontentare di pubblicare una legge espressa al modo congiuntivo anziché imperativo.

È utile considerare, a questo proposito, una breve frase pronunciata da Cicerone nell’orazione Pro Milone (32.87), in relazione ai progetti di legge di Clodio[120]. Afferma Cicerone, riferendosi a ciò come a un comportamento illegittimo:

 

incidebantur iam domi leges quae nos servis nostris addicerent; nihil erat cuiusquam, quod quidem ille adamasset, quod non hoc anno suum fore putaret. Obstabat eius cogitationibus nemo praeter Milonem.

 

Incidebantur domi leges è dunque l’addebito rivolto a Clodio. Ma che cosa vuol dire? E dove stava l’illegittimità di un tale atto? Anche su questo punto abbiamo due interpretazioni differenti, una di Mommsen e l’altra di Landucci. Secondo quest’ultimo, Cicerone si riferirebbe, nel passo citato, alle leggi approvate. Ha scritto Landucci: «Cicerone dice soltanto che Clodio, sicuro in precedenza d’ottenerne con le sue male arti l’approvazione dai comizi tributi, faceva già inciderne il testo; vi parla delle leggi e non della promulgazione, la quale avrebbe fatta certamente (posto che la cosa fosse vera e non una diceria di cui l’oratore si valeva per il suo fine) nel modo consueto, con un editto scritto nell’albo»[121]. Secondo Mommsen[122], invece, questa frase di Cicerone sarebbe relativa non alle leggi approvate, ma ai soli progetti di legge di Clodio e mostrerebbe che l’iscrizione e la pubblica esposizione del testo della rogatio su tavole di bronzo negli ultimi tempi della repubblica avevano luogo già all’atto della promulgatio in quei casi in cui era previsto che, dopo la votazione, la legge dovesse essere pubblicata; una volta che la legge fosse stata votata, poi, la tavola bronzea sarebbe stata completata con l’aggiunta della praescriptio e sarebbe quindi stata esposta in via definitiva.

Di queste due opinioni, entrambe in linea di principio ammissibili, la prima ha il difetto di non spiegare esattamente quale fosse l’illecito che Cicerone addebitava a Clodio e ai suoi seguaci. Anche ammettendo che Clodio incidesse a casa propria su bronzo, prima dell’approvazione da parte dei comizi, i testi delle leggi da lui proposte, in vista di una rapida pubblicazione delle stesse, che cosa ci sarebbe stato di male in ciò, purché egli avesse rispettato il regolare iter di approvazione delle leggi, che prevedeva che durante il trinundinum esse fossero esposte nel foro in forma edittale? Allora, è molto meglio seguire, anche su questo punto, l’opinione di Mommsen, che mi pare possa trovare conferma in quanto abbiamo poco sopra constatato in relazione a quelle leggi di cui ci è giunta l’iscrizione su bronzo in forma di rogatio. Come si vede, Cicerone impiegava nel passo considerato il termine leges per indicare non già le leggi approvate, ma le semplici proposte di legge. È evidente che una tale prassi, di incidere le proposte di legge direttamente su bronzo[123], era ampiamente censurabile e in tal senso si possono bene comprendere le sintetiche parole di Cicerone.

 

 

4. – Il ruolo della lex Iunia Licinia sulla conservazione delle leges

 

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, possiamo a questo punto concentrarci sul passo dello Scolio Bobiense che abbiamo citato in principio e rivolgerci a tentare di individuare, nei limiti del possibile, il ruolo che ebbe la lex Iunia Licinia nella storia della legislazione romana. Abbiamo già segnalato che tutte le testimonianze di primo secolo a.C. che la menzionano informano unicamente che chi avesse violato la prescrizione della legge sarebbe stato sottoposto a un iudicium publicum. Ci resta da indagare appunto quale fosse tale prescrizione.

Come abbiamo detto in principio, secondo alcuni studiosi moderni, la legge prevedeva l’obbligo di deposito all’erario dei testi dei disegni di legge promulgati; secondo altri, invece, imponeva il deposito dei testi delle leggi approvate.

Incomincerò con il considerare più da vicino questa seconda ipotesi, perché mi pare che essa presti il fianco a più di un’obiezione. Dopo Becker e Marquardt, Landucci soprattutto ha ampiamente insistito su di essa, sottolineando il fatto che l’autore dello Scolio Bobiense ha utilizzato le parole “lex e “leges”. Da ciò, egli ha affermato che «chi legga questo passo non può non riferire la innovazione introdotta dalla legge Licinia Giunia alle leges nel senso tecnico ed il più stretto della parola»[124] e ha desunto quindi che il passo farebbe riferimento all’obbligo di deposito all’erario delle leggi già approvate. Tuttavia, noi abbiamo visto che l’obbligo di depositare le leggi approvate all’erario esisteva da età ben più antica del primo secolo a.C. Come contemperare allora questo dato con la lettura dello scolio proposta da Landucci? L’autore ha una risposta anche per questo: egli non nega che quella di depositare all’erario le leggi approvate fosse un’antica consuetudine (a essa egli ritiene espressamente riferite le parole finali dello scolio, quoniam leges in aerario condebantur), ma ritiene che la lex Iunia Licinia avrebbe trasformato in obbligo legislativo tale antica consuetudine, prevedendo un processo criminale a carico di chi avesse violato la norma[125]. Resta però ancora un problema: noi abbiamo visto da Cic. leg. 3.4.11 che nel primo secolo a.C. esisteva anche l’obbligo di depositare all’erario i progetti di legge. Quando e come sarebbe allora stato introdotto questo obbligo, se si esclude al riguardo ogni ruolo della lex Iunia Licinia? Landucci in effetti non nega che «il deposito all’erario doveva avvenire e del progetto di legge e del testo della legge votata»[126], ma prospetta l’idea che «il deposito all’erario era stato reso obbligatorio dalla legge Cecilia Didia per i progetti di legge; la legge Licinia Giunia lo dichiarò obbligatorio anche per le leggi approvate e lo circondò di convenienti garanzie»[127].

Quali sarebbero state allora, secondo Becker, Landucci e gli altri autori che hanno condiviso la stessa opinione, le novità, per introdurre le quali si sarebbe approvata la lex Iunia Licinia? Le novità sarebbero state due: oltre alla previsione del iudicium publicum e di una certa pena (oggi a noi ormai definitivamente ignota) per i casi di omissione di deposito di leggi approvate, la legge avrebbe imposto di compiere il deposito alla presenza di testimoni, vale a dire con debite garanzie, in modo che – per usare ancora le parole di Landucci – «avvenisse a dovere e non si potesse negare in alcun modo»[128]. All’obbligo della presenza di testimoni al momento del deposito presso l’erario del testo della legge approvata, farebbero riferimento, secondo questi autori[129], le parole dello scolio ne clam aerario legem ferri liceret, dove clam sarebbe avverbio e indicherebbe che le leggi non potevano depositarsi all’erario “di nascosto”, dal che si deduce a contrario l’esigenza della presenza dei testimoni[130].

Un’ipotetica traduzione dello scolio, seguendo questa ipotesi interpretativa[131], potrebbe essere allora la seguente: «La legge Licinia Giunia, approvata per iniziativa dei consoli Licinio Murena e Giunio Silano, prevedeva che non fosse lecito che fosse depositata all’erario una legge di nascosto, poiché le leggi si custodivano all’erario»[132].

Ora: questa interpretazione si basa fondamentalmente sull’asserita esigenza di tradurre la parola latina lex con “legge”, intendendo con questa parola la legge approvata e non quella promulgata. Sta di fatto, tuttavia, che i Romani usavano la parola lex per indicare anche la semplice proposta di legge, la rogatio, come abbiamo visto sopra commentando Cic. Mil. 32.87 e come si può desumere da una messe di testi[133].

Se si muove dunque dal punto di partenza che la parola lex nei testi latini può tranquillamente indicare anche solo il progetto di legge, potremo finire con il concludere che è assai più probabile che la lex Iunia Licinia prevedesse l’obbligo del deposito dei progetti di legge promulgati e che a tale previsione della legge facciano riferimento le parole ne clam aerario legem ferri liceret, come cercheremo di mostrare. In effetti, mi pare che, per tutta una serie di ragioni, l’ipotesi interpretativa dello Scolio Bobiense proposta da Becker e condivisa da Landucci non possa essere accolta. Queste ragioni sono in parte di natura logica e in parte di natura grammaticale. Provo a elencarle.

In primo luogo, vorrei osservare che se qualcuno volesse, in ipotesi astratta, statuire con una norma l’obbligo di depositare un documento alla presenza di testimoni (o volesse dare conto di una tale statuizione normativa) probabilmente non direbbe che la legge ha vietato di depositare quel tale documento “di nascosto” (clam), ma direbbe espressamente che dovrebbe farlo alla presenza di testimoni.

In secondo luogo, depositare una legge all’erario “di nascosto” è una frase che non ha senso comune: fa pensare a qualcuno che di notte si intrufola nell’erario e, anziché impadronirsi di qualcuna delle ricchezze ivi custodite, nasconde sotto una pila di pergamene il documento che intende depositare[134]. È evidente che nessuna legge avrebbe espresso la propria statuizione in tali termini e non si può addebitare al povero anonimo scoliasta una tale ingenuità.

In terzo luogo, normalmente una legge che preveda l’obbligo del deposito di un certo documento presso un certo ufficio non si preoccupa certo del destino del futuro depositante, per il caso che questi si dimentichi di procurarsi la prova dell’avvenuto deposito e non gli suggerisce quindi di portarsi con sé i suoi testimoni: sarà il depositante stesso a doversi fare parte diligente e cautelarsi nel pretendere la prova dell’avvenuto deposito presso l’ufficio depositario (con testimoni o, se possibile, anche con documenti), al fine di poter dimostrare, all’occorrenza, di avere depositato ed evitare così di incorrere nella prevista sanzione.

In quarto luogo, legem ferre è un’espressione tecnica, che non significa “depositare una legge”, ma “portare una legge all’approvazione (dei comizi)”, come è possibile desumere da vari testi[135] e come ci mostra il passo stesso di Schol. Bob. Cic. p. 140 Stangl, che reca dapprima la parola (lex) perlata, da perferre, per indicare una legge approvata e reca in fine le parole leges in aerario condebantur per indicare le leggi depositate all’erario. Osservo che il verbo condere, che ho qui tradotto come “depositare”, regge correttamente l’ablativo anziché l’accusativo, perché non indica un moto a luogo, ma uno stato in luogo, talché la frase può meglio tradursi in italiano con le parole “le leggi erano custodite all’erario”. Se si volesse riferire le parole legem ferre (precisamente legem ferri, nel testo dello Scolio Bobiense) all’atto del deposito presso l’erario, il verbo ferri dovrebbe essere corretto in <in>ferri, come del resto è stato proposto da Halm[136], come si legge nell’edizione di Stangl[137] e come ritengono alcuni tra coloro che condividono l’interpretazione dello scolio difesa da Landucci[138]. Ma non si può logicamente correggere ferri in <in>ferri, se non partendo dal presupposto che lo scolio significhi che la lex Iunia Licinia introdusse l’obbligo di depositare all’erario le leggi votate nei comizi: senonché questo è il thema probandum. Se invece ci si accosta al testo dello scolio senza muovere da pregiudizi, non si può che ritenere che le parole legem ferri facciano riferimento all’iter legis e quindi alla procedura di approvazione delle leggi.

Per rafforzare queste obiezioni, che abbiamo mosso, è opportuno considerare il modo in cui si compiva il deposito all’erario e, alla luce di esso, è forse possibile domandarsi se dunque sia logico che una legge imponesse al depositante di farsi assistere dai testimoni, per non incorrere nelle sanzioni che quella stessa legge aveva previsto per il caso che fosse stata violata. Possiamo trarre le nostre informazioni più importanti su questo tema da Plutarco, che nella vita di Marco Porcio Catone Uticense riporta, in un ampio squarcio (Plut. Cat. Min. 16-18[139]), alcuni aneddoti relativi all’anno in cui tale personaggio ricoprì la carica di questore (il 65 o forse il 64 a.C.)[140]. Plutarco descrive innanzitutto gli scribi dell’erario e li ritrae come personaggi loschi[141], che maneggiavano in continuazione leggi e altri documenti pubblici e, sfruttando la normale inesperienza e disinformazione dei questori che si succedevano annualmente nell’esercizio della carica e avevano bisogno di essere indirizzati e guidati, non premettevano loro di esercitare appieno la loro carica, ma, di fatto, finivano con il sostituirli[142]. L’autore allora descrive Catone come un modello di moralità, che a più riprese si scontrò con gli impiegati dell’erario, cacciandone uno per frode[143], citandone un altro in giudizio per malversazione[144] e impedendo ai suoi colleghi questori di compiere false registrazioni[145]. Il quadro che viene dipinto è dunque quello di un erario in cui, a causa degli scribi disonesti, era abbastanza generalizzato ricorso al falso, il che combacia con le informazioni che ricaviamo da Cicerone e tutto sommato ci porta a comprendere le ragioni che indussero all’approvazione della lex Iunia Licinia, che stiamo commentando.

Dell’ampio stralcio plutarcheo, il tratto per noi più interessante è rappresentato dai paragrafi 17.3-4, in cui l’autore mostra come i questori esercitassero la loro funzione di magistrati delegati alla supervisione degli atti di deposito e di registrazione di documenti presso l’erario:

 

œpeita gr£mmata [tîn] pollîn oÙ proshkÒntwj ¢naferÒntwn kaˆ dÒgmata yeudÁ paradšcesqai c£riti kaˆ de»sei tîn protšrwn e„wqÒtwn, oÙdn aÙtÕn œlaqe genÒmenon toioàton, ¢ll' Øpr ˜nÒj pote dÒgmatoj ™ndoi£saj e„ kÚrion gšgone, pollîn marturoÚntwn oÙk ™p…steusen oÙd katštaxe prÒteron À toÝj Øp£touj ™pomÒsai paragenomšnouj.

 

Plutarco racconta che Catone respingeva regolarmente il deposito di documenti non conformi alla legge e di senatoconsulti falsi e riporta che in una occasione gli fu sottoposto per il deposito il testo di un particolare senatoconsulto. Egli non lo conosceva personalmente, essendo relativo a una riunione del senato anteriore alla sua entrata nella carica di questore e ne sospettò la falsità. Non si fidò dei molti che testimoniavano sull’autenticità dell’atto e non lo pose negli archivi fintantoché i consoli non diedero conferma della sua autenticità sotto giuramento.

Da questo testo, mi pare, apprendiamo abbastanza bene che semmai vi era bisogno di testimoni all’atto del deposito di un documento presso i questori, la loro presenza non era imposta da una legge nell’interesse dei depositanti, al fine di consentire loro di provare di avere depositato, bensì poteva essere richiesta dai questori, se non riconoscevano l’atto come autentico[146].

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, possiamo allora esaminare l’ipotesi interpretativa proposta da Mommsen[147], e ripresa da Crawford e dagli altri citati autori, secondo i quali l’intero passo dello scoliaste farebbe riferimento all’obbligo, che sarebbe stato appunto introdotto dalla lex Iunia Licinia, di depositare il testo dei progetti di legge subito dopo la promulgazione. Secondo Mommsen[148], dunque, le parole lex e leges nel passo considerato farebbero riferimento alle leggi soltanto promulgate, vale a dire ai progetti di legge. La lex Iunia Licinia avrebbe quindi previsto l’obbligo del deposito all’erario dei progetti promulgati, in quanto dal momento della promulgatio essi non potevano più essere modificati, e il deposito del testo promulgato era necessario per il caso che, in futuro, fosse occorso procedere a un confronto tra tale testo e quello successivamente approvato, visto che il divieto di modificare il testo del progetto di legge dopo la promulgatio era frequentemente violato[149]. Secondo questa lettura dello scolio, clam non sarebbe avverbio, bensì preposizione e il passo significherebbe pertanto che era vietato per qualunque magistrato rogante portare all’approvazione dei comizi un progetto di legge (legem ferre) di nascosto all’erario, vale a dire di nascosto ai questori[150], cioè senza avere ottemperato al deposito, che da quel momento veniva reso obbligatorio. Siffatto obbligo di deposito non sarebbe esistito prima del 62 a.C. e sarebbe stato appunto introdotto dalla lex Iunia Licinia, mentre l’obbligo di deposito all’erario delle leggi approvate era assai più antico e non fu da essa toccato.

Questa potrebbe essere la traduzione dello scolio, se si segue l’opinione di Mommsen e Crawford: «La legge Licinia Giunia, approvata per iniziativa dei consoli Licinio Murena e Giunio Silano, prevedeva che non fosse lecito che una proposta di legge fosse approvata all’insaputa dell’erario, poiché le proposte di legge si custodivano all’erario» [così traduce, in inglese, Crawford la parte finale dello scolio: «...provided that it should not be lawful for a statute to be voted without the knowledge of the aerarium, since statutes (= rogationes) were deposited in the aerarium»[151]].

A me pare che questa lettura sia nettamente più apprezzabile della precedente, in quanto spiega in modo perfettamente condivisibile l’espressione ne clam aerario legem ferri liceret, che acquista pieno significato solo se riferita ai progetti di legge promulgati. Tuttavia, mi sembra che pure l’interpretazione mommseniana non colga perfettamente nel segno. Mi riferisco soprattutto al significato che viene attribuito alle parole finali dello scolio, quoniam leges in aerario condebantur. Come può essere logico che il passo che stiamo analizzando dicesse che la lex Iunia Licinia introdusse l’obbligo di deposito dei progetti di legge promulgati, poiché i progetti di legge promulgati erano custoditi all’erario? Al massimo avrebbe detto che la lex introdusse l’obbligo di deposito dei progetti di legge, affinché essi fossero custoditi all’erario.

Per questa ragione, e tenendo conto del fatto, che abbiamo già rilevato, che la parola lex poteva essere impiegata invariabilmente per indicare tanto le leggi promulgate quanto le leggi approvate, e tenendo conto altresì dell’altro fatto, che pure abbiamo considerato, per cui già da tempi lontani le leggi approvate si custodivano all’erario, io proporrei di intendere lo scolio nel senso che nell’espressione ne clam aerario legem ferri liceret la parola lex intendesse i progetti di legge (o leggi promulgate), che si dovevano depositare all’erario immediatamente dopo la promulgazione, mentre nella frase quoniam leges in aerario condebantur intendesse le leggi approvate. Possiamo pertanto così tentare di tradurre il passo: «La legge Licinia Giunia, approvata per iniziativa dei consoli Licinio Murena e Giunio Silano, prevedeva che non fosse lecito che una proposta di legge fosse approvata all’insaputa dell’erario, dato che le leggi si custodivano all’erario». È certamente una frase un po’ ellittica, ma mi sembra che faccia riferimento alla ragione per cui fu emanata la lex Iunia Licinia e con essa fu deciso di obbligare i magistrati a depositare all’erario i testi delle leggi che proponevano: la ragione era che l’erario era il luogo ove già si depositavano da tempo antico le leggi approvate. Era quindi logico che lì confluissero anche i progetti di legge, in modo tale che i questori fossero in grado di controllare che i testi delle leggi approvate coincidessero con quelli delle leggi promulgate o che altri soggetti, eventualmente interessati a compiere analogo controllo, potessero farlo accedendo all’unico luogo luogo, in cui tutte le leges (promulgate o approvate) erano archiviate.

 

 

5. – Riflessioni conclusive: il senso e le ragioni dell’archiviazione delle leges all’erario

 

Siamo dunque giunti a stabilire, sulla base dell’analisi delle fonti fin qui considerate, che dopo il 62 a.C. a Roma esisteva un duplice obbligo di deposito all’erario in relazione alle leges. Il primo obbligo era quello di depositare i progetti di legge subito dopo la promulgazione ne clam aerario legem ferri liceret, ed era stato introdotto per la prima volta dalla lex Iunia Licinia. Il secondo obbligo era quello di depositare le leggi approvate dai comizi, subito dopo la renuntiatio, ed era assai più antico del precedente, essendo stato introdotto nell’ordinamento romano dalla consuetudine o da un provvedimento normativo risalente, che non siamo in grado di individuare. Abbiamo anche chiarito che l’esigenza alla base dell’emanazione della lex Iunia Licinia nel 62 a.C. fu quella di rendere possibile un eventuale controllo dell’identità tra leggi promulgate e leggi approvate.

Prima di concludere queste note, vorrei ora dedicare qualche ulteriore riflessione a un tema un poco più ampio: e cioè quali furono le ragioni per le quali a Roma sussisteva, fin da età antica, l’obbligo di depositare all’erario i testi delle leggi approvate. È anche interessante domandarsi perché il deposito delle leggi fosse previsto proprio all’erario, che, come abbiamo visto, era un tempio originariamente destinato a tutt’altri scopi.

In linea di massima potrebbe pensarsi – e nella dottrina si è invero pensato – a quattro ragioni, che avrebbero potuto indurre alla scelta di prevedere il deposito obbligatorio delle leggi all’erario.

La prima ipotesi è che il deposito fosse parte integrante del procedimento atto ad attribuire validità alle leggi: in assenza, esse non sarebbero state valide. La seconda ipotesi è che esso avesse funzioni di pubblicità: mirasse a rendere pubblici, noti e immediatamente accessibili ai cittadini i testi delle leggi approvate. La terza è che rispondesse a esigenze religiose, fondate sulla credenza degli antichi Romani che il deposito in templi di testi legislativi scritti servisse a prevenire comportamenti arbitrari da parte dei magistrati. La quarta ipotesi, infine, è che il deposito servisse semplicemente alla conservazione, potremmo dire all’archiviazione dei testi ufficiali delle leggi, consentendone eventualmente anche la consultazione.

Proviamo a sondare la bontà di queste quattro ipotesi e incominciamo a considerare la prima che abbiamo enunciato. Essa è stata argomentata in modo articolato da Landucci, secondo il quale la delazione delle leggi all’erario sarebbe stata un requisito formalmente stabilito per la loro validità[152].

Per approdare a una determinazione intorno a questo punto è utile considerare, come del resto ha fatto il citato autore, le norme, che possiamo dire di conoscere con una certa precisione, relative al deposito dei senatoconsulti.

Sappiamo infatti che, prima che Cesare[153] avesse introdotto l’obbligo (poi abolito da Augusto[154]) di compilare e pubblicare un processo verbale ufficiale degli atti del senato[155], il testo dei senatoconsulti doveva, al termine della procedura di approvazione, essere redatto in forma scritta alla presenza di almeno due[156] o tre[157] (ma spesso più[158]) senatori come testimoni[159] e quindi era depositato, fin da età antica, presso i questori all’erario[160]. Nel 449 a.C. i consoli Lucio Valerio Potito e Marco Orazio Barbato, nell’esigenza di fronteggiare i tumulti di quell’anno, avevano inoltre istituito l’obbligo che una copia dei decreti del senato venisse consegnata anche agli edili della plebe, i quali l’avrebbero custodita nel tempio di Cerere[161]. Peraltro, sembra verosimile che l’esigenza di questa doppia archiviazione[162] sia nel corso del tempo, sopitosi il conflitto patrizio-plebeo, venuta meno[163] e in ogni caso negli ultimi secoli della repubblica si ritrova traccia nelle fonti unicamente e con una certa insistenza dell’obbligo del deposito all’erario[164].

Quali dunque le conseguenze per il caso dell’omissione di tale deposito, per i senatoconsulti? Numerose fonti, vale a dire precisamente Livio, Cicerone, Svetonio, Flavio Giuseppe e Tacito, sono tutte concordi ed in varia misura esplicite nell’affermare che, in mancanza del deposito all’erario, le decisioni del senato non sarebbero state valide, o forse dovremmo meglio dire efficaci. Livio riporta che nel 187 a.C. il console Marco Emilio Lepido depositò all’erario un senatoconsulto che si era svolto in assenza del numero legale[165]: lo storico sembra affermare che, in assenza del deposito, il senatoconsulto non avrebbe dovuto avere efficacia. Svetonio è ancora più chiaro quando racconta che nel 63 a.C. un prodigio accaduto a Roma era stato interpretato come se la natura stesse per generare un re per il popolo romano, sicché il senato aveva deciso di non fare allevare nessuno dei nati quell’anno: i senatori che sapevano di avere la moglie incinta, tuttavia, fecero in modo che il senatoconsulto non venisse recato all’erario, il che non può che voler dire che gli impedirono di assumere efficacia[166]. Cicerone, nella prima Catilinaria, pronunciata in senato l’8 novembre dei quello stesso anno 63 a.C., attacca il suo avversario, ricordando che esiste da venti giorni un senatoconsulto che lo condanna a morte, ma che, non essendo mai stato depositato all’erario, non è ancora efficace[167]; lo stesso, un ventennio dopo, nella quinta Filippica accusa Antonio di avere fatto registrare senatoconsulti in realtà mai votati, evidentemente per renderli validi[168]. Flavio Giuseppe è una fonte assai esplicita: riferisce che il senatoconsulto del 9 febbraio del 44 a.C. intorno agli Israeliti dovette essere rinnovato dopo la morte di Cesare, a opera dei consoli Publio Dolabella e Marco Antonio, perché non era stato compiuto il rituale deposito all’erario[169]. Tacito ricorda negli Annali che nel 21 d.C. un senatoconsulto stabilì che i decreti del senato di condanna a morte di cittadini non fossero depositati all’erario se non dopo dieci giorni dalla deliberazione, in modo che di tanto fosse prosticipata l’esecuzione della pena capitale[170].

È evidente che per gli acta senatus si era posto fin da età risalente un serio problema di integrità e anche di pubblicità, come è logico desumere dal fatto che il popolo non partecipava alla loro approvazione. Il problema fu risolto prevedendosi l’obbligatorietà del deposito all’erario dei testi dei decreti, sotto la pena dell’inefficacia di quelli, in modo che essi fossero pienamente validi solo se ai cives fosse data la teorica possibilità di conoscerne il disposto.

Se tutto questo, corroborato da tanta abbondanza di fonti, vale per i senatoconsulti, all’inverso dobbiamo dire che non esiste una singola testimonianza che documenti lo stesso per le leggi comiziali. L’affermazione di Landucci[171], secondo cui «è assurdo ammettere che un apposito atto di pubblicazione fosse richiesto quale elemento essenziale della loro validità per i senatoconsulti, semplici pareri, e non fosse necessario per le leggi, obbligatorie nel senso più rigoroso della parola, la cui conoscenza era supposta sempre e che rappresentavano nel modo più alto e solenne l’autorità politica, il comando e la volontà del popolo», sembra un debole argumentum e silentio, che lo stato delle nostre attuali conoscenze non consente di approvare.

Viceversa, il quadro dell’iter legis, che ci è possibile delineare, conduce piuttosto a ritenere che le leggi, in quanto approvate in presenza di tutto il popolo, a differenza dei senatoconsulti potessero essere valide immediatamente fin dal momento della loro pubblica lettura, la renuntiatio comiziale, indipendentemente dal deposito all’erario: e questo pare oltremodo comprovato dalla normale assenza di vacatio per la loro entrata in vigore[172].

Tutto ciò, naturalmente, non vale in alcun modo a negare che il deposito tanto dei progetti di legge, quanto delle leggi fosse obbligatorio, che è invece un dato inequivoco. Del resto, come abbiamo osservato in principio, dalle testimonianze ciceroniane relative alla lex Iunia Licinia si trae che i colpevoli del mancato deposito dei progetti di legge all’erario erano puniti (in modo a noi ignoto) a seguito di un iudicium publicum e possiamo supporre che analoga disciplina trovasse luogo, a maggior ragione, per i magistrati che avessero omesso di depositare i testi delle leggi approvate dai comizi. E, se tutto questo è vero, possiamo altresì osservare che sia la lex Iunia Licinia, sia l’altra più antica ignota lex, la cui esistenza abbiamo supposto[173], relativa al deposito delle leggi approvate, prevedevano una pena per i soggetti autori della violazione normativa, ma non statuivano la nullità delle leggi, in relazione alle quali non fossero stati compiuti i rituali depositi: per utilizzare la nota terminologia dei Tituli ex corpore Ulpiani, possiamo dunque dire che si trattava di leges minus quam perfectae[174].

Siamo dunque giunti a stabilire che, mentre per i senatoconsulti il deposito all’erario integrava il procedimento di entrata in vigore degli stessi, per le leggi invece questo deve essere escluso.

Proviamo allora a verificare se l’archiviazione obbligatoria dei testi delle leggi all’erario rispondesse a esigenze di pubblicità, punto di vista, anche questo, sostenuto da Landucci[175].

A questo proposito, in verità, abbiamo già ampiamente rilevato che la pubblicità delle leggi riposava su elementi affatto diversi. In primo luogo, assolveva pienamente tale incombenza la lettura che dei testi legislativi si compiva nei comizi (ricordiamo la derivazione del termine lex dal verbo legere). In aggiunta a ciò, poteva servire allo scopo, nei casi in cui fosse prevista, l’incisione dei testi di legge su lastre di bronzo e la loro esposizione in Campidoglio o in altri luoghi della città.

Inoltre, si deve riflettere intorno alla natura del luogo in cui i testi delle leggi erano custoditi: l’erario, vale a dire un tempio salvaguardato, che custodiva i tesori della comunità e al quale i cittadini non potevano liberamente accedere. Come ha osservato Culham[176], «a cynic could suggest that depositing leges or consulta at the aerarium might represent an effort to make such things inaccessible rather than the reverse». Possiamo anche ricordare le parole con cui Serv. Aen. 8.322 riferiva del deposito delle leggi all’erario: leges in aerario “claudebantur”, il che non fa pensare propriamente a un atto compiuto a scopi di pubblicità.

Vediamo allora se sia sensato pensare che solo esigenze religiose fossero alla base dell’obbligatoria delazione delle leggi all’erario. Quest’ipotesi è stata sviluppata dallo stesso Culham[177], il quale ha rilevato che la pratica di depositare testi normativi in un tempio sacro quale l’erario non sembra rispondesse in alcun modo né a scopi di pubblicità, come abbiamo anche noi rilevato, né a scopi di archiviazione (che è la nostra quarta ipotesi, che considereremo subito in seguito): a suo avviso, i Romani dell’età repubblicana erano completamente privi del concetto moderno di archiviazione, fondato sulla possibilità, per i funzionari preposti, di reperire facilmente i testi originali archiviati e di consegnarne copia al pubblico. Egli si è allora basato su una testimonianza di Livio[178], riferita al quinto secolo a.C., da cui si apprende che i plebei nutrivano la convinzione che la redazione scritta di un testo legislativo e la sua custodia in un luogo sacro li avrebbe salvati dagli arbitrii dei magistrati. Da queste esigenze, si sarebbe previsto il deposito delle leggi all’erario.

Mi pare tuttavia che questa ricostruzione si esponga a diverse obiezioni, tra le quali la principale – e dirimente – è che il testo di Livio può servire a documentare un’esigenza emersa in un determinato periodo storico e in un determinato contesto politico-sociale, quale quello delle lotte patrizio-plebee del quinto secolo a.C. e dei secoli anteriori, ma non è possibile traslare sic et simpliciter una tale osservazione, che descrive una realtà molto risalente, al primo secolo a.C. Del resto, abbiamo visto che a una connessione religiosa con il deposito delle leggi all’erario per l’età antica allude anche Serv. Aen. 8.322, con le parole hunc sane deum (scil. Saturnum) et leges recipere et legibus praeesse docet antiquitas. E poi bisogna aggiungere che se la ragione del deposito delle leggi all’erario era quella di rassicurare i plebei, essi già si rassicuravano da soli, visto che, a quanto pare, depositavano sia le leggi, sia i senatoconsulti, sia ovviamente i plebisciti al loro tempio di Cerere (prassi alla quale peraltro rinunciarono in un’epoca imprecisabile, in cui il solo deposito dei testi legislativi rimase quello all’erario). Pertanto, io non escluderei che la pratica del deposito dei testi di legge in forma scritta nei templi assolvesse, in un’ottica arcaica, funzioni anche religiose, ma non mi pare possibile affermare che queste ragioni fossero ancora prevalenti nell’età della repubblica matura.

Non resta allora che prendere in considerazione la quarta ipotesi, che è quella che vorrei proporre, secondo la quale il deposito serviva semplicemente alla conservazione e all’archiviazione dei testi ufficiali delle leggi, altrimenti altrove non conservati, consentendone eventualmente la consultazione da parte dei cives.

A una tale ipotesi si è contrapposto fortemente Culham, come abbiamo visto, in quanto ha rilevato che il deposito all’erario non risponde ai moderni criteri di archiviazione. Egli ha aggiunto che «no one is said to have consulted or retrieved texts at the aerarium; no one is said to have looked to it as the repository of a master text»[179] e ha sottolineato che la prassi della tarda repubblica e del primo principato di custodire nelle case archivi privati con copie di testi ufficiali sembra altresì smentire una tale ricostruzione.

A queste obiezioni, vorrei controbattere in primo luogo che non è vero che non ci siano prove della possibilità del ricorso all’erario per consultare le leggi. Al contrario, questo è documentato assai chiaramente da Cic. leg. 3.20.46 (eae leges sunt, quas apparitores nostri volunt: a librariis petimus...) dove si descrive la prassi di ricorrere all’erario per conoscere i testi delle leggi e si lamenta il cattivo funzionamento dell’ufficio. Nello stesso senso non è da trascurare anche la testimonianza di Plut. Cat. Min. 16-18. La prassi, citata da Culham, di conservare archivi privati di testi pubblici[180] da un lato conferma il malfunzionamento dell’erario, ma, dall’altro, non può indurre a pensare che essa fosse l’unico mezzo con cui si conservava la memoria dei testi normativi nell’antica Roma[181].

Alla luce di tutto ciò, io ritengo che sia possibile, in definitiva, affermare che nella repubblica matura il deposito all’erario serviva a custodire in un luogo sicuro i testi di tutti quegli atti normativi che erano redatti in forma scritta a tutela della certezza del diritto. Era dunque un deposito compiuto a scopo di archiviazione, ma anche di conservazione e – di più – di custodia: le leggi dovevano essere depositate all’erario, in modo che lì, sicuramente ed eternamente, ne fosse custodito il testo originale (appunto, il master text), affinché, in caso di dubbi, i cittadini (o, più in particolare, i magistrati) veramente interessati a conoscere con esattezza un testo legislativo, di cui avessero smarrito il ricordo o di cui non avessero privatamente annotato e conservato il testo, che neppure trovassero pubblicato al Campidoglio o altrove, potessero chiedere ai magistrati preposti e ai loro ausiliari informazioni[182]. L’obbligo ulteriore previsto nel 62 a.C. dalla lex Iunia Licinia circa il deposito delle rogationes, poi, fu introdotto per uno scopo ulteriore alla conservazione: il controllo. Mirava a consentire la verifica ai questori o ai cittadini eventualmente interessati, che il testo promulgato coincidesse esattamente con quello votato.

Bisognava però che i cittadini fossero davvero interessati e motivati a conoscere il testo di una legge e del suo progetto. Infatti, il funzionamento dell’erario era purtroppo inaffidabile e criticabile. Era stato reso possibile ai cittadini il ricorso a esso per conoscere i testi normativi, ma le relative consultazioni non erano state rese né agevoli, né immediate. Di qui, la prassi collettiva di mantenere gli archivi privati e di tentare di compiere gli accessi all’erario solo se strettamente necessari, mettendo anche in conto qualche difficoltà e qualche attesa.

Ma tutto ciò si comprende se si pone mente al fatto, che ho cercato di sottolineare e di portare in primo piano, che il deposito dei testi normativi all’erario non aveva innanzitutto la funzione di pubblicare quei testi, o di offrire un servizio al pubblico, ma di conservarne l’originale, per i casi in cui non fosse diversamente possibile procurarsi il testo, perché non pubblicato attraverso l’incisione su bronzo.

Da tutto questo sistema, mi sembra che derivi in fondo un paradosso tipico del sistema legislativo romano classico, in relazione ai casi di tutte quelle leggi di cui non fosse prevista la pubblicazione su bronzo: quello per cui la conoscenza e la reperibilità delle leges erano assai più agevoli fintantoché esse fossero allo stato di leggi promulgate, o rogationes, scritte su tabulae dealbatae ed esposte nel foro, mentre lo erano assai meno dopo la loro approvazione nei comizi, quando venivano soltanto “in aerario conditae”.

 

 

 



 

[1] La datazione si ricava dal nome dei consoli (cfr. T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, II, 99 B.C.-31 B.C., New York 1952, 172). Vd. comunque sul tema E. Badian, An Unrecognised Date in Cicero’s Text?, in H.D. Evjen (ed.), Mnemai. Classical Studies in Memory of Karl K. Hulley, Chico (Calif.) 1984, 97-101.

 

[2] Cic. Vatin. 14.33; Sest. 64.135; Phil. 5.3.8; Att. 2.9.1, 4.16.5.

 

[3] Cic. Vatin. 14.33; Sest. 64.135 (e tale denominazione si ritrova, ovviamente, in Schol. Bob. Cic. p. 140 Stangl, che cito subito appresso nel testo, e che è relativo appunto a Cic. Sest. 64.135).

 

[4] Cic. Phil. 5.3.8; Att. 2.9.1, 4.16.5.

 

[5] Come ha ben mostrato J.L. Ferrary, Princeps legis et adscriptores: la collégialité des magistrats romains dans la procédure de proposition des lois, in RPh 70 (1996), 217-246 (per l’uso dei termini princeps legis e adscriptor si vd. Cic. leg. agr. II 5.13 e 9.22; nell’opera di Ferrary la considerazione del caso della nostra legge è a p. 226).

 

[6] CIL. I.1, 2a ed., (T. Mommsen, Fasti Consulares ab A.U.C. CCXLV ad A.U.C. DCCLXVI qui supersunt inter se collati), 79 ss., part. 156 s. sulla nostra legge.

 

[7] Sui fasti consolari repubblicani, basti citare qui E. Pais, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, II, Sui Fasti consolari, Roma 1916; G. Costa, I fasti consolari romani dalle origini alla morte di C. Giulio Cesare, I.1 Studio delle fonti, e I.2 Materiali per lo studio delle fonti, Milano 1910 (di entrambi rist. anast. Roma 1971). Sull’ordine dei due consoli nelle liste ufficiali (che seguiva presumibilmente l’ordine di elezione), L.R. Taylor, T.R.S. Broughton, The Order of the Two Consuls’ Names in the Yearly Lists, in Mem. Amer. Acad. in Rome 19 (1949), 3-14; Iid., The Order of the Two Consuls’ Names in Official Republican Lists, in Historia 17 (1968), 166-172; J. Linderski, Constitutional Aspects of the Consular Elections in 59 B.C., in Historia 14 (1965), 423-442 (ora anche in Id., Roman Questions. Selected Papers, Stuttgart 1995, 71-90, con pertinente addendum a p. 635); A. Drummond, Some Observations on the Order of the Consuls’ Names, in Athenaeum 66 (1978), 80-108. Sull’elezione dei magistrati nei comizi, di ricente, A. Yakobson, Elections and Electioneering in Rome. A Study in the Political System of the Late Republic, Stuttgart 1999 e, da ultimo, N. Rampazzo, Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola e eccezione, Napoli 2008, 32 ss.

 

[8] Si sospetta, da parte di alcuni studiosi, che in un iudicium publicum svoltosi nel 58 a.C. contro Publio Vatinio, che era stato questore nel 59 a.C., l’accusa contro l’imputato fosse di avere violato, durante la sua questura, la lex Iunia Licinia. Le fonti sul punto (Suet. Iul. 33.1 [che parla genericamente di aliquot crimina]; Quint. inst. or. 6.3.60; Tac. dial. 21.2, 34.7), tuttavia, sono avare di informazioni specifiche e non ci consentono né di confermare la supposizione, né di trarre dettagli utili in relazione alla nostra tematica. Vd. sul punto M.C. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC, Toronto-Buffalo-London 1990, 125 s. e, da ultimo, O. Licandro, In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l’esercizio delle funzioni, Torino 1999, 298 s., 327, con indicazione della bibliografia precedente.

 

[9] Rectius: Cicerone chiama la legge in quel passo Licinia Iunia. Di qui, la denominazione che si ritrova nel testo dello scolio, come abbiamo detto.

 

[10] Il manoscritto riporta clac. Direi che non v’è dubbio che vada emendato in clam. Riporto altre correzioni: clauso (Klotz), clanculo (Krause). Da considerarsi anche la correzione, proposta da Halm, di ferri in <in>ferri, su cui ritorneremo più avanti nel testo (§4). Su tutto ciò, T. Stangl, Ciceronis orationum scholiastae. Commentarii, Wien 1912 (rist. Hildesheim 1964), 140. Tra le edizioni precedenti, da tenere presente almeno P. Hildebrandt, Scholia in Ciceronis orationes Bobiensia, Lipsia 1907 (rist. 1971), 106.

 

[11] W.A. Becker, J. Marquardt, Handbuch der römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet, II.3, Leipzig 1849, 59.

 

[12] In opposizione a Mommsen, che nel frattempo si era contrapposto a Becker e a Marquardt, come dico subito appresso.

 

[13] L. Landucci, La pubblicazione delle leggi nell’antica Roma, in Atti e Memorie della Regia Accademia di scienze, lettere e arti di Padova 12 (1896), 119-149.

 

[14] F. von Schwind, Zur Frage der Publikation im römischen Recht: mit Ausblicken in das altgriechische und ptolemäische Rechtsgebiet, München 1940, 26 ss.

 

[15] F. Millar, The Aerarium and its Officials under the Empire, in JRS 54 (1964), 33-40, part. 34.28.

 

[16] P. Culham, Archives and Alternatives in Republican Rome, in CPh 84 (1989), 100-115, part. 107 e 108.35.

 

[17] C. Williamson, Law-Making in the comitia of Republican Rome, Diss. London 1984, 210 ss.; Ead., The Laws of the Roman People. Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic, Ann Arbor 2005, 395 s.

 

[18] A.R. Dyck, A Commentary on Cicero, De Legibus, Ann Arbor 2004, 476 s.

 

[19] T. Mommsen, Sui modi usati da’ Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti, in Annali dell’Istituto di corrispondenza archeologica 39 (1858), 181-212 (anche in Id., Gesammelte Schriften, I-VIII.1, 1905-1913, rist. 1965, part. vol. III, 290-313, a p. 294.2); Id., Römisches Staatsrecht, I3-II3-III, Leipzig 1887-1888 (rist. Basel 1953), part. II3, 546.2 e III, 371.3; qui di seguito faccio riferimento all’opera citando dalla trad. fr. di P.F. Girard, Le droit public romain (che abbrevierò d’ora innanzi come Mommsen, DP), I-VII, Paris 1889-1896 (ora, II ed. Paris 1984, con pref. di Y. Thomas), part. IV, 246.2 e VI.1, 426.1. Bisogna per la verità precisare che, nel primo di questi luoghi citati (Gesammelte Schriften, III, 294.2), l’illustre autore ha affermato la sua opinione che la lex Iunia Licinia imponesse il deposito dei progetti di legge, ma l’ha fatto basandosi unicamente su Cic. leg. 3.4.11 (su tale passo, qui, infra, §2, nel testo) e osservando invece che l’autore di Schol. Bob. Cic. p. 140 Stangl e, in aggiunta a lui, anche Svetonio, in Iul. 28.3 (passo ritenuto da Mommsen pertinente anch’esso al tema della lex Iunia Licinia), gli sembrano «indubitatamente pensare ad una delazione della legge dopo la rogazione» (su Suet. Iul. 28.3, infra, ntt. 58, 123, 135, 149). Nel secondo dei luoghi dell’opera di Mommsen che abbiamo citato (DP, IV, 246.2), lo stesso autore ha ribadito la medesima opinione intorno al contenuto della legge, ma ha ritenuto di argomentarla, questa volta, oltre che su Cic. leg. 3.4.11 anche su Schol. Bob. Cic. p. 140 Stangl e su Suet. Iul. 28.3. In DP, VI.1, 426.1, infine, lo studioso tedesco ha citato a supporto della sua tesi solo lo Scolio Bobiense e il passo di Cicerone. Si rileva dunque come Mommsen abbia cambiato nel tempo la propria opinione: non sul contenuto della lex Iunia Licinia, che ha sempre ritenuto riferita al deposito dei progetti di legge, ma sull’interpretazione di Schol. Bob. Cic. p. 140 Stangl. Infatti, nel 1858 egli aveva interpretato tale scolio come riferito al deposito delle leggi (ritenendo che lo scoliaste non avesse compreso bene il contenuto della legge Iunia Licinia), mentre qualche decennio più tardi, nello Staatsrecht, ha riferito il testo dello scolio proprio al deposito dei progetti di legge.

 

[20] G. Rotondi, Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milano 1912 (rist. Hildesheim - Zürich - New York 1990), 383 s.

 

[21] J. Bleicken, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin - New York 1975, 444 s., 453.

 

[22] E.S. Staveley, Greek and Roman Voting and Elections, London-Southampton 1972, 143.

 

[23] L.A. Burckhardt, Politische Strategien der Optimaten in der späten römischen Republik, Stuttgart 1988, 215.

 

[24] W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, II, Die Magistratur, München 1995, 519.

 

[25] M. Crawford, General Introduction, in Id. (ed.), Roman Statutes (d’ora innanzi, semplicemente RS), London 1996, 9.

 

[26] P. Moreau, Sublata priore lege. Le retrait des rogationes comme mode d’amendement aux propositions de loi, à la fin de la république, in P. Sineux (ed.), Le législateur et la loi dans l’antiquité. Hommage à Françoise Ruzé. Actes du colloque de Caen, 15-17 mai 2003, Caen 2005, 201-213 (pubblicato anche, in russo, con il titolo Sublata рriоrе lеgе. Отвод rоgаtiоnеs как способ внесения поправок к законодательным проектам в конце Республики, in VDI 4 [2004], 154-166), part. 202.

 

[27] Solo per un errore L. Fezzi, Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.), Firenze 2003, 13, può avere scritto che «la lex Iunia Licinia de legum latione rese obbligatoria, per il testo delle rogationes, precedentemente alla promulgatio, la delatio ad aerarium».

 

[28] Sull’erario, in generale, Mommsen, DP, IV, 161 ss., 183, 234 ss., 245; S.B. Platner, T. Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, Oxford 1929, 506 ss.; A.H.M. Jones, The Aerarium and the Fiscus, in JRS 40 (1950), 22-29 (anche in Id., Studies in Roman Government and Law, Oxford 1960, 101-114); F. Millar, The Aerarium, cit.; M. Corbier, L’aerarium saturni et l’aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale, Roma 1974, 674 ss.; S. Roda, Il senato nell’alto impero romano, in Il Senato nell’età romana, Roma 1998, 129 ss., part. 167 s. Sull’erario come luogo deputato all’archiviazione di documenti, G. Cencetti, Gli archivi dell’antica Roma nell’età repubblicana, in Archivi 7 (1940), 7 ss. (anche in Id., Scritti archivistici, Roma 1970, 171 ss.); P. Culham, Archives, cit.; E. Lodolini, Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del sec. XX, Roma 1991, 17 ss.; P. Delsalle, Une histoire de l’archivistique, Québec 1998, 28 ss.; S. Tarozzi, Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico, Bologna 2006, 1 ss. Si sostiene da parte di alcuni studiosi, tra cui la stessa Tarozzi (5.7, ma senza citare fonte alcuna) e M. Bats, Les débuts de l’information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.C., in AA.VV., La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique, Paris 1994, 19 ss., part. 29.48, sulla base di CIL. VI, 1314 (= ILS. 35) e di CIL. VI, 1315 (= ILS. 59; ma quest’ultima testimonianza non è pertinente), che a partire dal 78 a.C. per iniziativa di Quinto Lutazio Catulo (autore della ricostruzione del Capitolium a seguito dell’incendio dell’83 a.C.; cfr. Gell. 2.10) l’erario, in quanto archivio, sarebbe stato sostituito dal tabularium annesso al tempio capitolino di Giove (su cui, R. Delbrück, Hellenistische Bauten in Latium, I, Strassburg 1907 [rist. Perugia 1979], 23 ss.; G. Lafaye, s.v. Tabularium, in C. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romains, V, Paris 1919, 14 ss.; S.B. Platner, T. Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, Oxford 1929, 507; E. Sachers, s.v. Tabularium, in PWRE., IV.A.2, Stuttgart 1932, 1962 ss.; G. Lugli, Roma antica. Il centro municipale, Roma 1946, 44 ss.; F. Coarelli, Il Foro romano. II. Periodo repubblicano e augusteo, Roma 1986, 209). Di questo non mi pare esistano le prove. CIL. VI, 1314 a mio avviso può testimoniare soltanto che il tabularium capitolino si aggiunse all’erario di Saturno, in funzione di deposito, essendo l’erario ormai pieno, senza tuttavia mai sostituirlo. Seguo sul punto T. Mommsen, Sui modi, cit., 309 ss., cui rinvio.

 

[29] E. Kalbe, Quibus temporibus M. Tullius Cicero libros de legibus III scripserit, Dresdae 1934, 1 ss.; P.L. Schmidt, Die Abfassungszeit von Ciceros Schrift uber die Gesetze, Roma 1969 (ma 1970), 259 ss.; E. Rawson, The Interpretation of Cicero’s De legibus, in H. Temporini (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, I.4, Berlin - New York 1973, 334-356 (anche in Ead., Roman Culture and Society. Collected Papers, Oxford 1991, 125 ss.); L. Perelli, Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana, Firenze 1990, 113; F. Fontanella, Introduzione al De legibus di Cicerone, I, in Athenaeum 85 (1997), 487 ss., part. 487-488.5.

 

[30] E.A. Robinson, Cornelius Nepos and the Date of Cicero’s de legibus, in TAPA 71 (1940), 524 ss.; Id., Did Cicero Complete the de legibus?, in TAPA 74 (1943), 109 ss.; A. Grilli, Data e senso del De legibus di Cicerone, in PP 45 (1990), 175 ss.

 

[31] Zon. 7.15: OÛtw mn oÙn ¹ tîn dhm£rcwn dunaste…a sunšsth. OŒj kaˆ ¢goranÒmouj dÚo prose…lonto, oŒon Øphrštaj sf…sin ™somšnouj prÕj gr£mmata. P£nta g¦r t£ te par¦ tù pl»qei kaˆ t¦ par¦ tù d»mJ kaˆ tÍ boulÍ grafÒmena lamb£nontej, éste mhdn sf©j tîn prattomšnwn lanq£nein, ™fÚlasson (i passi in greco contenuti in questo testo sono scritti con il carattere Wingreek). Il passo di Zonara riguarda, come si vede, anche i plebisciti e i senatoconsulti. A questo proposito è singolare che Mommsen abbia considerato tale fonte soltanto a proposito dei plebisciti e dei senatoconsulti, ma non a proposito delle leggi (T. Mommsen, Sui modi, cit., 293.1 e 297.1). L. Landucci, La pubblicazione, cit., e P. Culham, Archives, cit., hanno completamente ignorato il passo di Zonara. Esso è invece considerato in M. Bonnefond Coudry, Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanant du Sénat, de l’époque de César à celle des Sévères, in AA.VV., La mémoire perdue, cit., 65-102, part. 67.

 

[32] In tema, R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy (Books 1-5), Oxford 1965 (rist. 1984), 101 s., 406, 503.

 

[33] Il dubbio sussiste per il fatto che la testimonianza di Zonara (peraltro assai tarda e difficilmente del tutto affidabile), che pur riguarda anche i plebisciti e i senatoconsulti, mentre per questi altri atti normativi è confortata da altre fonti (D.1.2.2.21 [Pomp. l.s. enchir.] per i plebisciti e Liv. 3.55.13 per i senatoconsulti: si vedano le note subito seguenti), invece per le leggi non trova riscontro altrove.

 

[34] Questo almeno è ciò che Dio Cass. 54.36.1 (passo riferito all’anno 11 a.C.) lascia intendere a proposito dell’archiviazione dei senatoconsulti a opera degli edili plebei.

 

[35] L’obbligatorietà del deposito per i plebisciti, almeno in età risalente, presso il tempio di Cerere, e non presso l’erario, si ricava da D.1.2.2.21 (Pomp. l.s. enchir.: Itemque ut essent qui aedibus praeessent, in quibus omnia scita sua plebs deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt), oltre che dal già citato Zon. 7.15, se è corretto interpretare tali fonti in questo senso. Vd. sul tema F. von Schwind, Zur Frage, cit., 30. Per l’opinione che in età arcaica i plebisciti fossero più agevolmente consultabili delle leggi, A. Watson, Roman Private Law around 200 B.C., Oxford 1971, 8 ss. Se dopo l’equiparazione dei plebisciti alle leggi le norme riguardanti queste ultime si siano estese ai primi è un punto su cui vi è incertezza in dottrina. Vd. T. Mommsen, Sui modi, cit., 293 e Id., DP, IV, 168.1, che osserva, per altro verso, che dopo la lex Hortensia del 287 a.C. la prassi di depositare i plebisciti al tempio di Cerere sarebbe cessata.

 

[36] Per questi ultimi si veda quanto diciamo infra, al §5.

 

[37] Il passo che citiamo fa parte di un tratto più lungo del testo, che si estende lungo i paragrafi 3.3.6-3.4.11 del De legibus.

 

[38] Mommsen, DP, IV, 246.2 e VI.1, 425.3.

 

[39] Cfr. ad es. F. Cancelli, Marco Tullio Cicerone. Le leggi, Milano 1969, 222 s. Una discussione sul tema è ora in A.R. Dyck, A Commentary, cit., 476, ove si considera la possibilità di altre integrazioni, che, tuttavia, da un lato fanno entrare il dibattito sul terreno della mera possibilità, dall’altro non paiono né necessarie, né adeguatamente motivate.

 

[40] Non sono dubbie invece le parole «in aerario». Si consideri T. Mommsen, Sui modi, cit., 294.2, che polemicamente scriveva che i «numerosi tentativi de’ ciabbattini letterarj attaccanti... le parole in aerario non meritano veruna considerazione».

 

[41] C. Williamson, The Laws, cit., 396.

 

[42] Vedi L. Landucci, La pubblicazione, cit., 136 s. e nt. 49, 144 s. e nt. 64.

 

[43] Su di essa anche infra, §3.

 

[44] Così anche E. Rawson, The Interpretation, cit., 353.63. Contra, ma immotivatamente, A.R. Dyck, A Commentary, cit., 477. W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung, II, cit., 519, sostengono che Cic. leg. 3.4.11 e Att. 2.9.1 varrebbero a provare che la lex Iunia Licinia imponeva il deposito delle rogationes, anziché delle leggi approvate. In realtà, l’osservazione non è logica: da un canto, Cic. leg. 3.4.11 serve solo a provare (unitamente con leg. 3.19.43, come abbiamo sostenuto nel testo) che al tempo di Cicerone le rogationes si depositavano all’erario, ma nulla dice su un eventuale ruolo avuto in proposito dalla lex Iunia Licinia; d’altro canto, Cic. Att. 2.9.1 è irrilevante in proposito (sul punto, opportunamente, A.R. Dyck, loc. cit.).

 

[45] Su cui un panorama è in J. Sickinger, Public Archives and Records in Classical Athens, Chapel Hill - London 1999.

 

[46] In Grecia questi magistrati erano detti nomophylakes. Vd. A. Krebs, s.v. Nomophylakes, in C. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romains, IV.1, Paris 1907, 102 ss.; G. De Sanctis, I nomophylakes di Atene, in Entaphia. In memoria di Emilio Pozzi, Torino 1913, 3 ss.; A. Biscardi, s.v. Nomophylakes, in NNDI, XI, Torino 1965, 312 ss.; L. O’Sullivan, Philochorus, Pollux and the Nomophulakes of Demetrius of Phalerum, in JHS 121 (2001), 51 ss.; C. Bearzot, I nomophylakes in due lemmi di Polluce (VIII 94 nomophylakes e VIII 102 oi endeka), in C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini (eds.), L’Onomasticon di Giulio Polluce. Tra lessicografia e antiquaria, Milano 2007, 43-68. Da ultimo, A. Banfi, Sovranità della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307 a.C.), Milano, in corso di stampa, cap. V.

 

[47] Vd. W.A. Becker, Handbuch der römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet, I, Leipzig 1843, 27 s.

 

[48] Vd. T. Mommsen, De apparitoribus magistratuum Romanorum, in RhM 6 (1848) 1-57, part. 51 ss.; Id., DP, I, 380 ss.; W. Liebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche, Leipzig 1900, 277 ss.; J.P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire, I-IV, Bruxelles 1895-1900, rist. Hildesheim - New York 1970, part. IV, 130 s.; N. Purcell, The apparitores. A Study in Social Mobility, in PBSR 54 (1983), 154-160; B. Cohen, Some Neglected ordines: The Apparitorial Status-Groups, in C. Nicolet (ed.), Des ordres à Rome, Paris 1984, 23-60. Sugli apparitores municipali, A.T. Fear, La lex Ursonensis y los apparitores municipales, in J. González (ed.), Estudios sobre Urso Colonia Iulia Genetiva, Sevilla 1989, 69-78; J.F. Rodríguez Neila, Apparitores y personal servil en la administración local de la Bética, in SHHA 15 (1997), 197-228; S. Giorcelli Bersani, Ceti medi e impiego pubblico nella Cisalpina occidentale: il caso degli apparitores, in A. Sartori e A. Valvo (eds.), Ceti medi in Cisalpina (Atti del Colloquio internazionale, Milano 14-16 settembre 2000), Milano 2002, 59-66; G. Bandelli, M. Chiabà, Le amministrazioni locali della Transpadana orientale dalla Repubblica all’Impero. Bilancio conclusivo, in C. Berrendonner, M. Cebeillac Gervasoni, L. Lamoine (eds.), Le quotidien municipal dans l’Occident romain. Actes du Colloque tenu a Clermont-Ferrand et a Chamalieres du 19 au 21 octobre 2007, Clermont-Ferrand 2008, 19 ss., part. 33 s.; J.M. David, Les apparitores municipaux, ivi, 391-403.

 

[49] Sugli scribae (non solo quaestorii) a Roma, vd. T. Mommsen, Ad legem de scribis et viatoribus et de auctoritate commentationes duae, Kiliae 1843 (quindi anche in Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft 15 [1844], 475 s. e ora in Id., Gesammelte Schriften, III, cit., 455 ss.); A.H.M. Jones, The Roman Civil Service, in JRS 39 (1949), 38-55 (ora anche in Id., Studies in Roman Government and Law, Oxford 1960, 153-175); J. Muñiz Coello, Empleados y subalternos de la administración romana, I, Los scribae, Huelva 1982; E. Badian, The scribae of the Roman Republic, in Klio 71(1989), 582-603; N. Purcell, The ordo scribarum: A Study in the Loss of Memory, in MEFRA 113 (2001), 633-674. Sugli scribae nelle comunità locali [cfr. Tabula Heracleensis (RS nr. 24), ll. 80-81; lex Coloniae Genetivae (RS nr. 25), cap. 62; lex Irnitana cap. 73, ll. 32-35], vd. J.F. Rodríguez Neila, Administración financiera y documentación de archivo en las leyes municipales de Hispania, in Cahiers Glotz 14 (2003), 115-129; G. Bandelli, M. Chiabà, Le amministrazioni, cit., 33 s.

 

[50] Sul tema, E. Rawson, The Interpretation, cit., 352 ss.; A.R. Dyck, A Commentary, cit., 549. Sul pensiero politico di Cicerone, in generale, soprattutto L. Perelli, Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana, cit., 113 ss. (e, del medesimo, già Il pensiero politico di Cicerone. Antologia dagli scritti politici, Torino 1965, e Il De republica e il pensiero politico di Cicerone, Torino 1977). Su Cic. leg. 3.20.47 vd. anche P. Cerami, Potere ed ordinamento nella esperienza costituzionale romana, Torino 19963, 39 ss.; Id., Rapporti endogovernativi e coordinamento politico nel pensiero di Cicerone, in F. Salerno (ed.), Cicerone e la politica. Atti del convegno di diritto romano, Arpino 29 gennaio 2004, Napoli 2004, 39 ss., part. 50 ss. [e cfr. altresì P. Cerami, Favor populi e comparatio dignitatis in mandandis  magistratibus, in AUPA 41 (1991), 5 ss. e in Esercizio del potere e prassi della consultazione. Atti dell’VIII Colloquio internazionale romanistico-canonistico (10-12 maggio 1990), Città del Vaticano 1990, 191 ss.]; F. Fontanella, Introduzione al De legibus di Cicerone, II, in Athenaeum 86 (1998), 179 ss., part. 187; G. Valditara, Attualità del pensiero politico di Cicerone, in Cicerone e la politica, cit., 83 ss., part. 112 s.; Id., Riflessioni su principi fondamentali e legge nella repubblica romana, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (cur.), Tradizione romanistica e Costituzione, Napoli 2006, 547 ss.; A. Maffi, Il controllo sui magistrati nei progetti costituzionali nei progetti di Platone e di Cicerone, ivi, 425 ss.

 

[51] P. Culham, Archives, cit., 104; P. Moreau, La mémoire fragile: falsification et destruction des documents publics au Ier s. av. J.-C., in AA.VV., La mémoire perdue, cit., 121-147, part. 121.

 

[52] Mommsen, DP, IV, 246.1.

 

[53] In età repubblicana le annotazioni compiute dai magistrati nel corso della loro carica erano dette in età tardo-repubblicana commentarii (vd. A. von Premerstein, s.v. Commentarii, in PWRE, IV.1, Stuttgart 1900, 726 ss.) e, quando depositati, erano considerati tabulae publicae (op. cit., 755 s.). Cfr. Cic. Verr. sec. 1.46.119 e 3.79.183; Sull. 14-15.42. Cfr. anche Att. 7.3.7.

 

[54] Naturalmente, ciò potrebbe porre un problema, perché, se si ritenesse – seguendo Landucci – che ancora dopo il 62 a.C. non esistesse (ex lege Iunia Licinia o per altra fonte normativa) l’obbligo di deposito per i progetti di legge, si dovrebbe desumere che delle leggi approvate non venisse custodita alcuna copia del testo, tra il momento della loro approvazione e quello dell’uscita dalla carica dei magistrati che le avevano rogate, a meno che le stesse non fossero state pubblicate. Possiamo tuttavia superare questo problema, in quanto, come già s’è detto e come affermo immediatamente appresso anche nel testo, a prescindere dal ruolo che deve essere riconosciuto alla lex Iunia Licinia, noi riteniamo, facendo affidamento su Cic. leg. 3.4.11, che tra il 50 e il 40 a.C. l’obbligo di deposito dei progetti di legge esistesse sicuramente.

 

[55] T. Mommsen, Sui modi, cit., 291 s.

 

[56] A prescindere – ripetiamo – dal ruolo della lex Iunia Licinia, la quale, se pertinente al deposito delle leggi rogate (secondo l’opinione di Landucci), potrebbe avere ribadito l’antico obbligo consuetudinario: affronteremo questo tema nel §4.

 

[57] Cfr. A.H.M. Jones, The Aerarium, cit.; M. Corbier, L’aerarium, cit. Vd. Varr. ling. 5.42.

 

[58] Contra L. Fezzi, Falsificazione, cit., 9, sulla base del già citato passo di Suet. Iul. 28.3 (Acciderat autem, ut is legem de iure magistratuum ferens eo capite, quo petitione honorum absentis submovebat, ne Caesarem quidem exciperet per oblivionem, ac mox lege iam in aes incisa et in aerarium condita corrigeret errorem), che, tuttavia, io non ritengo possa attestare il deposito di tavole bronzee all’erario, secondo una prassi di cui diremo infra, §3, e come mi propongo di dimostrare ex professo in altra sede.

 

[59] Tabulae publicae. Cfr. Cic. Verr. sec. 3.79.183; Flacc. 18.43; Arch. 4.8-9. I senatori incaricati di mettere ordine nell’erario nel 16 d.C. furono infatti chiamati curatores tabularum publicarum: CIL. X, 5182 (= ILS. 972); CIL. XI, 6163 (= ILS. 967); CIL. VI, 916 (= CIL. VI, 31201). Cfr. Dio Cass. 57.16.2. Vd. M. Hammond, Curatores tabularum publicarum, in L.W. Jones (ed.), Classical and Medieval Studies in Honor of Edward Kennard Rand, New York 1938, 125-131; F. Millar, The aerarium, cit., 34 s. Sulla grandissima importanza della tavole cerate nel mondo romano in generale vd. G. Lafaye, s.v. Tabella, in C. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romains, V, cit., 1-5; E. Kornemann, s.v. Tabulae publicae, in PWRE, IV.A, Stuttgart 1932, 1957-1962; E. Sachers, s.v. Tabula, in PWRE, IV.A.2, Stuttgart 1932, 1881-1886; L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, II, Wien 1953, 74 ss.; S. Augusti, Sulla natura e composizione delle tavolette cerate, in RAAN 37 (1962), 127-128; R. Marichal, Les tablettes à écrire dans le monde romain, in E. Lalou (ed.) Les tablettes à écrire de l’antiquité à l’époque moderne (Colloque CNRS, Paris 1990), Turnhout 1992, 165-185. La dottrina romanistica ha dedicato particolare attenzione alla tabulae di cera, con riferimento ai rapporti privati. Vd. in tal senso soprattutto V. Arangio-Ruiz, Documenti probatorii e dispositivi in diritto romano, in Atti del terzo Congresso di diritto comparato, II, Roma 1953, 353 ss.; M. Talamanca, s.v. Documentazione e documento (diritto romano), in Enciclopedia del Diritto, XIII, Milano 1964, 548 ss.; R. Büll (unter Mitw. von E. Moser, K. Kühn), Vom Wachs. Hoechster Beiträge zur Kenntnis der Wachse, I.9, Wachs als Beschreib und Siegelstoff. Wachsschreibtafeln und ihre Verwendung, Frankfurt a.M. 1968, 785 ss.; M. Amelotti, G. Costamagna, Alle origini del notariato italiano, Roma 1975 (rist. Milano 1995), 8 ss.; M. Amelotti, s.v. Notaio (diritto romano), in Enciclopedia del Diritto, XXVIII, Milano 1978, 553 ss.; Id., Notariat und Urkundenwesen aur Zeit des Prinzipats, in H. Temporini (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.13, Berlin - New York 1980, 386-399; M. Amelotti, Documentazione privata e prova. Periodo classico, in Atti del XVII Congresso internazionale di Papirologia, III, Napoli 1984, 1145 ss.; Id., Negocio, documento y notario en la evolucion del derecho romano, in Anales de la Academia Matritense del Notariado 29 (1987),137-145; Id., Genesi del documento e prassi negoziale, in Contractus e pactum. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina, Napoli 1990, 309-324 (alcuni di questi scritti riprodotti anche in Id., Scritti giuridici, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996); L. Bove, Documentazione privata e prova. Le tabulae ceratae, in Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia, III, Napoli 1984, 1190 ss. [anche in Labeo 31 (1985), 155-167].

 

[60] In tema, C.H. Roberts, The Codex, in PBA 40 (1954), 169-204. Cfr. CIL. X, 7852 (= ILS. 5947), ll. 1-4; CIL. XI, 3614 (= ILS. 5918a); Cic. Att. 13.33.

 

[61] Su di essi, complessivamente, si vd. la trattazione di G. Cencetti, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1954, 18 ss. (ora, riedizione a cura di G. Guerrini Ferri, Lineamenti di storia della scrittura latina: dalle lezioni di paleografia, Bologna, a. a. 1953-54, Bologna 1997, 21 ss.); da ultima, M. Spallone, Giurisprudenza romana e storia del libro, Roma 2008 (ma 2009).

 

[62] Vd. sul tema, in generale, C. Nicolet, Avant-Propos. À la recherche des archives oubliées: une contribution à l’histoire de la bureaucratie romaine, in AA.VV., La mémoire perdue, cit., I-XVIII. Vd. anche J.F. Rodríguez Neila, Archivos municipales en las provincias occidentales del Imperio Romano, in Veleia 8-9 (1991-1992), 145-174.

 

[63] Tra le trattazioni istituzionali sulla formazione delle leggi e sulla competenza dei comizi, mi limito qui a citare G. Scherillo, A. Dell’Oro, Manuale di Storia del Diritto romano, Milano 1987, 199 ss.; F. Càssola, L. Labruna, in AA.VV. (sotto la direzione di M. Talamanca), Lineamenti di storia del diritto romano, Milano 19892, 225 (comizi tributi); M. Talamanca, ibid., 226 ss. (struttura della legge comiziale). Circa le funzioni legislative dei comizi tributi, G.W. Botsford, The Roman Assemblies. From their Origin to the End of the Republic, New York 1909 (rist. New York 1968 e Union [N.J.] 2001), 283 ss. Da tenersi presente anche L.R. Taylor, The Voting Districts of the Roman Republic. The Thirty-five Urban and Rural Tribes, Rome 1960; Ead., Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar, Ann Arbor 1966 (rist. 1990). Vd. altresì G. Nocera, Il potere dei comizi e i suoi limiti, Milano 1940; D. Daube, Forms of Roman Legislation, Oxford 1956; G. Chicca, Rilievi sul processo formativo della norma giuridica in seno alla comunità quirite, in RIFD. 37 (1960), 132 ss.; C.Z. Mehesz, La ley y el romano, in La ley 129 (1968), 4-9; A. D’Ors, La ley romana, acto de magistrado, in Emerita 37 (1969), 137-148; F. Serrao, s.v. Legge (diritto Romano), in Enciclopedia del diritto, XXIII, Milano 1973, 794-850; Id., s.v. Lex, in Enciclopedia Virgiliana, III, Roma 1987, 199-202; A. Watson, Law Making in the Later Roman Republic, Oxford 1974; Id., The Evolution of Western Private Law, Baltimore 2001, 1-18; A. Magdelain, La loi a Rome. Histoire d’un concept, Paris 1978; J.L. Ferrary, Le idee politiche a Roma nell’epoca repubblicana, in L. Firpo (dir.), Storia delle idee politiche, economiche e sociali, I, L’antichità classica, a cura di L. Bertelli (et al.), Torino 1982, 723-804, part. 724-731; G.I. Luzzatto, Appunti sulla pubblicazione delle leggi nell’impero romano. A proposito della lex Tarentina recentemente pubblicata, in Archeîon idiotikoû dikaíou 16 (1983, Studi Pringsheim), 86-93; M. Ducos, Les Romains et la loi, Paris 1984; A. Biscardi, Sul concetto romano di lex, in Estudios J. Iglesias, I, Madrid 1988, 157-166; H. Mouritsen, Plebs and Politics in the Late Roman Republic, Cambridge 2001, 63 ss.; K. Sandberg, Magistrates and Assemblies. A Study of Legislative Practice in Republican Rome, Rome 2001, part. 1 ss., 41 ss.; F. Reduzzi Merola, Iudicium de iure legum. Senato e leggi nella tarda repubblica, Napoli 2001, part. 1-22, 141 ss.; Ead., Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana, Napoli 2007, part. 1-28, 149 ss. Alcuni studi generali sul tema sono stati recentemente raccolti in AA.VV., Senatus populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation, Helsinki 1993 (tra essi richiamo qui U. Paanen, Legislation in the comitia centuriata, 9 ss.; J. Vaahtera, On the Religious Nature of the Place of Assembly, 97 ss.; K. Heikkilä, Lex non iure rogata: Senate and the Annullment of Laws in the Late Roman Republic, 117 ss.) e in P. Sineux (ed.), Le législateur et la loi dans l'antiquité, cit. Per una bibliografia ragionata su singole leggi, di recente, T. Lecaudey, Les lois de la république et du haut-empire romains, s.l. 2002.

 

[64] Le rilevanti eccezioni sono discusse da J.L. Ferrary, Princeps legis, cit.

 

[65] C. Williamson, The Laws, cit., table 1.15, riporta un elenco degli «sponsors of public law by office», 90-44 a.C. Sul tema vd. anche G. Valditara, Gai. 3,128 – I. 4, 3, 15 e l’evoluzione del concetto di legislator, in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, II, Napoli 1997, 481 ss. (ora anche in Id., Studi di diritto pubblico romano, Torino 1999, 89 ss.).

 

[66] Vd. C. Nicolet, Le sénat et les amendements aux lois à la fin de la république, in Revue historique de droit française et étranger 36 (1958), 260-275.

 

[67] Da ricordarsi la curiosa spiegazione del termine promulgari indicata da Paul.Fest. s.v. “Promulgari” (p. 251 Lindsay) secondo cui Promulgari leges dicuntur, cum primum in vulgus eduntur, quasi provulgari.

 

[68] Vale a dire, con una sostanza colorante bianca costituita da carbonato basico di piombo, oggi ritenuta nociva.

 

[69] Lex repetundarum, RS nr. 1, ll. 15 e 18; Tabula Heracleensis, RS nr. 24, ll. 13-16. Cfr. anche L. Landucci, La pubblicazione, cit., 134.46.

 

[70] Le eccezioni al rispetto del trinundinum, segnalate in Mommsen, DP, VI.1, 432.9, si avevano principalmente quando i consoli erano, per motivi di emergenza, autorizzati da un senatoconsulto a convocare i comizi primo quoque tempore (o die). Cfr. Liv. 4.58.8, 27.33.9, 41.14.3, 42.28.1, 43.11.3, 44.17.2. In Liv. 24.7.11, 25.2.4, 27.6.2 non vi è menzione dell’autorizzazione senatoria, ma Mommsen sospetta che essa sia omessa dalla fonte. In Liv. 6.37.12 è rappresentato un caso di rinvio dell’adunanza dei comizi, per la votazione di varie proposte in materia costituzionale, pur essendo possibile l’immediato svolgimento della riunione comiziale. Cfr. anche Macrob. 3.17.7 (lex Licinia sumptuaria) e la lex Valeria Aurelia, RS nr. 37, Tabula Siarensis, frg. (b), col. II, ll. 27-30, con M. Crawford, RS, 10, 536.

 

[71] Per la prima ipotesi, A.K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, Princeton 1967, 191 ss. Per la seconda, L. Lange, Die promulgatio trinum nundinum, die lex Caecilia Didia un nochmals die lex Pupia, in RhM 30 (1875), 350 ss. (anche in Id., Kleine Schriften aus dem Gebiete der classischen Alterthumswissenschaft, II, Göttingen 1887, 214-270); A.W. Lintott, Trinundinum, in CQ 15 (1965), 281-285; Id., Nundinae and the Chronology of the Late Roman Republic, in CQ 18 (1968), 189-194; F. Pina Polo, Las contiones civiles y militares en Roma, Zaragoza 1989, 96 ss.; W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung, II, cit., 76.79. Sul tema, in generale, M. Crawford, RS, 9 s.; N. Rampazzo, Quasi praetor, cit., 45 s.

 

[72] Per gli argomenti si veda T. Mommsen, Die Römische Chronologie bis auf Caesar, Berlin 1859, 230, 243; Mommsen, DP, VI.1, 430 s.

 

[73] Il principale argomento contrario è rappresentato da Macrob. Sat. 1.16.34, che implica che le rogationes erano esposte al popolo a partire dal terzo giorno di mercato anteriore alla data del voto, dal che si deduce che il termine di esposizione potesse ridursi a soli diciassette giorni. Vd. sul tema da ultimo M. Crawford, RS, 10, con attento e preciso riesame della questione.

 

[74] Sulle contiones nella repubblica (e tarda repubblica) romana, tra i contributi più recenti, E. Noe, Per la formazione del consenso nella Roma del I secolo a.C., in Studi di storia e storiografia antiche per E. Gabba, Como 1988, 49-72; F. Pina Polo, Las contiones, cit.; Id., Contra arma verbis. Der Redner vor dem Volk in der späten römischen Republik, trad. tedesca di E. Liess, Stuttgart 1996 (quindi, F. Pina Polo, Contra arma verbis. El orador ante el pueblo en la Roma tardorrepublicana, Zaragoza 1997), 48 ss. (cfr. anche Id., Procedures and Functions of Civil and Military contiones in Rome, in Klio 77 [1995], 203 ss.; Id., I rostra come espressione di potere della aristocrazia romana, in G. Urso [ed.], Popolo e potere nel mondo antico. Atti del Convegno internazionale, Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004, Pisa 2005, 141 ss.); E. Flaig, Entscheidung und Konsens. Zu den Feldern der politischen Kommunikation zwischen Aristokratie und Plebs, in M. Jehne (ed.), Demokratie im Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik, Stuttgart 1995, 77-127; K.J. Hölkeskamp, Oratoris maxima scaena. Reden vor dem Volk in der politischen Kultur der Republik, ivi, 35 ss.; Id., Senatus populusque Romanus. Die politische Kultur der Republik, Dimensionen und Deutungen, Stuttgart 2004, 234 ss.; H. Mouritsen, Plebs, cit., 38 ss.; P. Moreau, Donner la parole au peuple? Rhétorique et manipulation des contiones à la fin de la République romaine, in S. Bonnafous, P. Chiron, D. Ducard, C. Lévy (eds.), Argumentation et discours politique. Antiquité grecque et latine, Révolution française, monde contemporain. Actes du colloque international de Cerisy-la-Salle, Rennes, Rennes 2003, 175-189; F. Salerno, Le contiones dalla lex Hortensia a Cesare, in Index 35 (2007), 151 ss. [a proposito di D. Hiebel, Rôles institutionnel et politique de la contio sous la République  romaine (287 avant J.-C. - 49 avant J.-C.), Paris (thèse) 2004]; C. Tiersch, Politische Öffentlichkeit statt Mitbestimmung? Zur Bedeutung der contiones in der mittleren und späten römischen Republik, in Klio 91 (2009), 40-68 (part. 50, sui progetti di legge).

 

[75] Mommsen, DP, VI.1, 432 elenca vari altri casi antichi, in materia di approvazioni di leggi (Dio Cass. 10.3), di elezioni di magistrati (i decemviri legibus scribundis in Liv. 3.35.1) e di processi criminali (Dio Cass. 7.58 e 10.35).

 

[76] T. Mommsen, Die Römische Chronologie, cit., 243.

 

[77] In tema, di recente, G.M. Facchetti, All’origine del testamentum, in Index 30 (2002), 227-234.

 

[78] In relazione all’età tardorepubblicana, si consideri Cic. dom. 16.41. Mommsen, DP, VI.1, 432.

 

[79] C. Bardt, Zur lex Caecilia Didia und noch einmal: Senatssitzungstage der späteren Republik, in Hermes 9 (1875), 305-318; L. Lange, Die promulgatio, cit.; Id., Römische Alterthümer, I, Einleitung und der Staatsalterthumer, Berlin3 1876 (rist. Hildesheim - New York 1974), 365 s.; B. Levick, Professio, in Athenaeum 79, n.s. 59 (1981), 378 ss., part. 384 s.; L. De Libero, Obstruktion. Politische Praktiken im Senat und in der Volksversammlung der ausgehenden romischen Republik (70-49 v. Chr.), Stuttgart 1992, 89 ss.; R. Stewart, Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political Practice, Ann Arbor 1998, 108-110; A. Lintott, The Constitution of the Roman Republic, Oxford 1999, 44.

 

[80] Cic. Phil. 1.10.25, 5.3; App. 4.7. Cfr. anche Liv. 2.56.9, 4.24.6.

 

[81] Cfr. Cic. Phil. 5.3.8; Sest. 64.135. Vd. altresì Cic. Mur. 8.17; Att. 2.9.1; Schol. Bob. Cic. p. 140 Stangl (Caecilia est autem ed Didiam, quae iubebant in promulgandis legibus trinundinum tempus observari).

 

[82] Vd. RS nr. 1, l. 72, ove è scritto che la partecipazione all’assemblea liberava in certi casi il cittadino da altri doveri pubblici, a meno che nell’assemblea non si approvasse un provvedimento in saturam: sei quid in saturam feretur.

 

[83] Cicerone si sofferma sul divieto di approvare leges saturae in due sue opere. Nel De legibus si riferisce a esso come a un dato assolutamente normale per l’ordinamento romano, in tema di approvazione delle leggi: nec plus quam de singulis rebus semul consulunto (leg. 3.4.11) e de singulis rebus agendis (leg. 3.19.43). Nell’orazione Pro domo sua, l’oratore attacca Clodio per avere ottenuto l’approvazione di varie leggi mancanti di unità d’oggetto (pluribus de rebus uno sortito rettulisti: Cic. dom. 19.50; tra tali leggi, ve n’era, in particolare, una contro Cicerone stesso: dom. 20.51-53). Sulla definizione delle leggi saturae, come leggi in cui venivano approvate contemporaneamente norme relative a materie diverse, vd. Diom. (vol. I, p. 486 Keil: a lege satura quae uno rogatu multa simul comprehendat); Lucil. fr. 1.15 Charpin (= 48 Marx). Per queste fonti, Mommsen, DP, VI.1, 383.2. Vd. anche Fest. s.v. Satura, (p. 416 Lindsay) e Paul.Fest. s.v. “Satura” (p. 417 Lindsay).

 

[84] Vd. in tema P. Moreau, Sublata priore lege, cit. Ogni volta che si apportavano modifiche a un progetto di legge, esso doveva essere ridepositato di nuovo e, ovviamente, il trinundinum doveva essere calcolato per intero dal nuovo deposito.

 

[85] Vd. M. Nicolet, Il mestiere di cittadino nell’antica Roma [1976 e 19792], trad. it. di F. Grillenzoni, Roma 1980, 342 ss.; F. Salerno, Tacita libertas. L’introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana, Napoli 1999, 123 ss. (su cui la rec. di G. Luraschi, Sull’introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana, in Index 29 [2001], 185-198); F. Salerno, Cicerone e il voto segreto, in Id. (ed.), Cicerone e la politica, cit., 131 ss.; Id., Una riflessione in margine a Cic. De amic. 12.41: libertas populi e segretezza del voto, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (cur.), Tradizione romanistica, cit., 775 ss.; R. Soscia, Il voto segreto ad Arpino in un accenno ciceroniano, in Cicerone e la politica, cit., 157 ss.; P. López Barja de Quiroga, Imperio legítimo. El pensamiento político romano en tiempos de Cicerón, Madrid, 2007, 82 ss.

 

[86] Il termine tecnico era figere. Cfr. ad es. Cic. Phil. 1.1.3, 12.5.12; fam. 12.1.1; Att. 14.1.1; Plin. Ep. 8.6.16. Vd. soprattutto Mommsen, DP, VI.1, 482.1. Cfr. M. Bats, Les débuts, cit., 30.56.

 

[87] La fonte più chiara sul punto è Suet. Vesp. 8.5, che fa espressamente riferimento appunto solo a trattati internazionali, non, come i più ritengono (W.A. Becker, Handbuch, I, cit., 27; P. Culham, Archives, cit., 107), alle leggi in generale. È però possibile che altre leggi, anche non inerenti a trattati internazionali, trovassero spazio al Campidoglio e la cosa è confermata, almeno, da Liv. 7.3 e da Plut. Cic. 34; Cat. min. 40; Dio Cass. 39.21.1-2.

 

[88] T. Mommsen, Sui modi, cit., 303 ss., con indicazione delle fonti rilevanti; L. Landucci, La pubblicazione, cit., 124.

 

[89] RS nr. 12.

 

[90] Copia di Delfi, Blocco B, ll. 24-26. Altri testi fanno riferimento all’obbligo di pubblicare liste o altri dati con essi correlati: lex repetundarum (RS nr. 1, ll. 165-166); Fragmentum Tarentinum (RS nr. 8, ll. 14-19); lex de XX quaestoribus (RS nr. 14, col. II, ll. 38-41); Tabula Heracleensis (RS nr. 24, ll. 13-16). Vd. Mommsen, DP, VI.1, 481; M. Crawford, RS, 20.

 

[91] Vd. Liv. 3.55.7 per le leggi delle XII Tavole. Per le leggi di età tardo-repubblicana, vd. soprattutto Cic. Phil. 1.10.26; Att. 3.15.6 (= SB 60.6). Per i senatoconsulti, Plin. Ep. 8.6.13. T. Mommsen, Sui modi, cit., 299.

 

[92] Dionys. 4.26.

 

[93] Liv. 7.3.

 

[94] Dionys. 10.32.

 

[95] Diod. 12.26; D.1.2.2.4 (Pomp. l.s. enchir.).

 

[96] RS nr. 14, col. II, ll. 38-41. Nel senso da me accennato nel testo, T. Mommsen, Sui modi, cit., 300 (cui rinvio in generale per una trattazione sulla pubblicazione delle leggi). Contra, E. Gabba, M. Crawford, RS, 298, 300.

 

[97] Cic. Att. 3.15.6 (= SB 60.6). Mommsen, DP, VI.1, 481 s.

 

[98] Vd., con riferimento alle leggi di Clodio, Plut. Cic. 34; Cat. min. 40; Dio Cass. 39.21.1-2. Non è da escludersi che qualche indizio in tal senso possa implicitamente trarsi da Suet. Vesp. 8.5, nonostante le perplessità di T. Mommsen, Sui modi, cit., 303. Vd. anche Cic. Phil. 2.36.91, 5.4.12. W.A. Becker, Handbuch, I, cit., 27.

 

[99] Solo nell’età più antica si era usato il legno. Mommsen, DP, VI.1, 482.

 

[100] Plin. nat. 35.2.7 (tabulina codicibus implebantur et monimentis rerum in magistratu gestarum); Fest. s.v. “Tablinum” (p. 490 Lindsay: proxime atrium locus dicitur, quod antiqui magistratus in suo imperio tabulis rationum ibi habebant publicarum rationum causa factum locum). Cfr. anche Paul.Fest. s.v. “Tablinum” (p. 491 Lindsay) e, sulla disposizione dei locali all’interno delle case private, Vitr. 6.4. Vd. W. Gell, Pompeiana: The Topography, Edifices and Ornaments of Pompeii, II, London 1837, 98; W. Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London 18532, s.v. Domus, II, Roman, 426 ss., part. 428; A. Wallace-Hadrill, The Social Structure of the Roman House, in BSR 56 (1988), 43-97; Id., Houses and Society in Pompeii and Herculaneum, Princeton 1994, 5 ss.; J.R. Clarke, The Houses of Roman Italy, 100 B.C.-A.D. 250. Ritual, Space, and Decoration, Berkeley 1991, 4; H.I. Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, Oxford 1996, 203 ss.; M. George, Repopulating the Roman House, in B. Rawson, P. Weaver (eds.), The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space, Oxford 1999, 299 ss., part. 305 s.; S.P. Ellis, Roman Housing, London 2002, 36 ss.; G. Achard, La communication à Rome, Paris 20063, 22.

 

[101] Vd. soprattutto Caelius in Cic. fam. 8.1.1, 8.2.2, 8.11.4. Su questo tema, anche P. Culham, Archives, cit., 104 s.

 

[102] Egli aveva poi provveduto a farle copiare e diffondere dai suoi schiavi.

 

[103] Vd. in tema R. Besnier, Les archives privées, publiques et religieuses à Rome au temps du rois, in Studi in memoria di E. Albertario, II, Milano 1953, 7-27.

 

[104] Frontin. De aquis urbis Romae 129 (FIRA.2, I, nr. 41, p. 280).

 

[105] RS nr. 63.

 

[106] Vd. G. Ries, Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums, München 1983, 127 ss.; M. Crawford, RS, 15.

 

[107] RS nr. 2, ll. 19-20.

 

[108] RS nr. 12, copia di Cnido, col. IV, ll. 24-30; copia di Delfi, blocco C, ll. 18-19.

 

[109] RS nr. 19, col. I, ll. 12-26.

 

[110] RS nr. 25, cap. 132.

 

[111] RS nr. 24, ll. 20-21.

 

[112] Il dibattito sul tema è molto complesso e articolato. In questa sede sia sufficiente il rinvio alla trattazione di C. Nicolet, M. Crawford, RS, 355 ss., ove ampio resoconto bibliografico.

 

[113] Su tutti questi luoghi, M. Crawford, RS, 14.

 

[114] Cic. dom. 18.47. Cfr. anche Cic. dom. 19.50.

 

[115] Così, M. Crawford, RS, 10.

 

[116] RS nr. 22.

 

[117] RS nr. 35.

 

[118] RS nr. 37.

 

[119] Cfr. ancora M. Crawford, RS, 10, che aggiunge alla lista la lex per Druso Cesare (RS nr. 38) e la lex de imperio Vespasiani (RS nr. 39).

 

[120] Sul passo e sulla vicenda da esso rappresentata, in generale, H. Lehmann, Ein Gesetzentwurf des P. Clodius zur Rechtsstellung der Freigelassenen, in BIDR 83 (1980), 254-261; L. Peppe, Ancora a proposito di Cicerone Mil. 87 e della legislazione di Clodio, in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, IV, Napoli 1984, 1675-1687. Sulla legislazione tribunizia di Clodio, di recente, i contributi di W.J. Tatum, The Patrician Tribune. Publius Clodius Pulcher, Chapel Hill - London 1999, 114 ss.; L. Fezzi, La legislazione tribunizia di Publio Clodio Pucro (58 a.C.) e la ricerca del consenso a Roma, in SCO 47.1 (1999), 245-341; Id., Il tribuno Clodio, Roma-Bari 2008, 52 ss.

 

[121] L. Landucci, La pubblicazione, cit., 135.46.

 

[122] Mommsen, DP, VI.1, 425.5.

 

[123] La prassi appare documentata a mio avviso anche da Suet. Iul. 28.3, di cui, come ho detto sopra, mi propongo di trattare espressamente altrove. L’interpretazione di Suet. Iul. 28.3 ha suscitato in effetti notevoli incertezze nella dottrina. Nel senso da me qui sostenuto si è pronunciato T. Mommsen, DP, IV, 246.2 e VI.1, 425.5 (Mommsen si è così espresso dopo avere cambiato idea; in precedenza, infatti, nell’opera Sui modi, cit., 294.2, aveva affermato che Svetonio gli sembrava «indubitatamente pensare ad una delazione della legge dopo la rogazione»: vd. supra, nt. 19). Analogam., ora, A. Lintott, Cicero as Evidence: A Historian’s Companion, Oxford 2008, 435. Nel senso che la fonte faccia invece riferimento alla pubblicazione su bronzo di una legge approvata, vd. L. Landucci, La pubblicazione, cit., 135.46; E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr., 3a ed., Stuttgart-Berlin 1922, 243; M. Cary, H.E. Butler, C. Svetoni Tranquilli Divus Iulius, Oxford 1927 (rist. 1970), 79-80; M. Crawford, RS, 9; C. Williamson, Law, cit., 169 ss., 202 ss.; A.R. Dyck, A Commentary, cit., 477; L. Fezzi, Falsificazione, cit., 78 ss.

 

[124] L. Landucci, La pubblicazione, cit., 141.

 

[125] Così, L. Landucci, La pubblicazione, cit., 142.

 

[126] L. Landucci, La pubblicazione, cit., 146.

 

[127] L. Landucci, La pubblicazione, cit., 146.

 

[128] L. Landucci, La pubblicazione, cit., 145.

 

[129] W.A. Becker, J. Marquardt, Handbuch, II.3, cit., 59 («ein Verbot, dass neue Gesetze nicht ohne Zeugen in das aerarium aufgenommen werden sollten»); L. Landucci, La pubblicazione, cit., 145 s.

 

[130] Così anche A.R. Dyck, A Commentary, cit., 477.

 

[131] Vorrei segnalare che hanno seguito Landucci nell’opinione che lo scolio indichi l’obbligatorietà della presenza di testimoni al momento del deposito dell’atto all’erario anche gli stessi G. Rotondi, Leges publicae, cit., 383 e J. Bleicken, Lex publica, cit., 453, i quali pur hanno ritenuto che l’atto in questione, del cui deposito si tratta, sia la proposta di legge promulgata e non la legge già approvata.

 

[132] Una versione esattamente letterale dello scolio sarebbe: «Invero (la legge) Licinia e Giunia, approvata ecc.». Per migliore chiarezza, preferisco però rendere le parole iniziali dello scolio secondo la traduzione, formalmente un poco più libera, che ho scritto qui sopra nel testo.

 

[133] Mi limiterò a indicare Cic. Pro Cornelio de maiestate, I, fr. 32 Puccioni, in Ascon., In Cornel., p. 72 Cl.; Caes. civ. 3.20.5-21.1; Prop. 2.7.1a-2; Ascon. 58-59 Cl. Ampia trattazione sul tema è in P. Moreau, Sublata priore lege, cit., passim e part. 207.

 

[134] Questa obiezione era già stata colta da E. Badian, An Unrecognised, cit., 101.

 

[135] Tra cui il più volte citato Suet. Iul. 28.3.

 

[136] C. Halm, M. Tulli Ciceronis Orationes, I.2, M. Tulli Ciceronis Oratio Pro P. Sestio, Lipsiae 1845.

 

[137] T. Stangl, Ciceronis orationum scholiastae, cit., 140.

 

[138] Ma non Landucci stesso: L. Landucci, La pubblicazione, cit., 141.59. Recentemente, invece, si è espresso a favore della correzione A.R. Dyck, A Commentary, cit., 477. Da considerarsi anche la più invasiva correzione di Nipperdey, clam legem ferri <aut> aerario <inferri>, che tuttavia non porta il passo ad assumere un senso apprezzabile.

 

[139] Sulla vicenda, anche per quegli aspetti su cui noi qui non ci soffermeremo, ora una chiara e sintetica trattazione è quella di L. Fezzi, Falsificazione, cit., 51 ss. Vd. anche E. Gabba, Cicerone e la falsificazione dei senatoconsulti, in SCO 10 (1961), 89-96; E. Fallu, Les règles de la comptabilité publique à Rome à la fin de la République, in H. van Effenterre (ed.) Points de vue sur la fiscalité antique 14, Paris 1979, 98-112; M. Bonnefond Coudry, Le sénat de la république romaine. De la guerre d’Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision, Rome 1989, 570-571; Ead., Sénatus-consultes, cit., 71; A. Lintott, Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic: A New Edition, with Translation and Commentary of the Laws from Urbino, Cambridge 1992, 8; E. Badian, Tribuni plebis and res publica, in J. Linderski (ed.), Imperium sine fine: T. Robert S. Broughton and the Roman Republic, Stuttgart 1996, 187-213, part. 211.

 

[140] Vd. F. Miltner, M. Porcius Cato Uticensis, in PWRE, XXII.1, Stuttgart 1953, 168-211.

 

[141] Cfr. altresì Cic. Verr. sec. 3.79.183.

 

[142] Plut. Cat. min. 16.3.

 

[143] Plut. Cat. min. 16.5

 

[144] Plut. Cat. min. 16.5-6.

 

[145] Plut. Cat. min. 18.5-8.

 

[146] Analogam. M. Bats, Les débuts, cit., 28.

 

[147] Mommsen, DP, VI.1, 426

 

[148] Ribadiamo: il Mommsen dello Staatsrecht. In precedenza, nell’opera Sui modi, cit., 294.2, l’autore aveva interpretato il passo diversamente: supra, nt. 19.

 

[149] Su questo insiste Mommsen, DP, VI.1, 426.2, sulla base soprattutto di Cic. Sest. 33.72 e di Suet. Iul. 28.3.

 

[150] Contra A.R. Dyck, A Commentary, cit., 477, secondo cui «clam would require the personal ablative». L’osservazione non è dirimente, perché ovviamente clam aerario dovrebbe intendersi, seguendo Mommsen, come «di nascosto (alle persone che lavorano) all’erario», cioè «di nascosto ai questori».

 

[151] M. Crawford, RS, 9.

 

[152] L. Landucci, La pubblicazione, cit., 127-131. Contra, T. Mommsen, Sui modi, cit., 292.

 

[153] Suet. Iul. 20.1.

 

[154] Suet. Aug. 36.

 

[155] Per una possibile, seppur dubitabile, attestazione nel senso di una maggiore risalenza di una prassi in tal senso, Caelius in Cic. fam. 8.9.4.

 

[156] Come si ricava da Flav. Ioseph. 13.9.2 e 14.8.5.

 

[157] Come ritiene T. Mommsen, Sui modi, cit., 296.4.

 

[158] Vd. E. Volterra, s.v. Senatus consulta, in NDI XII, Torino 1940, 25-44; Id., s.v. Senatus consulta, in NNDI, XVI, Torino 1969, 1047-1078 (ora anche in Id., Scritti giuridici, V, Napoli 1993, 193 ss., part. 211 ss.).

 

[159] Cfr. F. De Marini Avonzo, La funzione giurisdizionale del senato romano, Milano 1957, 136.

 

[160] Si ritiene da parte di alcuni studiosi che anche i consoli provvedessero, nell’età tardo-repubblicana, a un’autonoma registrazione dei senatoconsulti, ma non è ben chiaro dove questi supposti registri dei consoli venissero conservati. Le fonti a tale proposito sono Flav. Ioseph. 14.10.10 e R.K. Sherk, Roman Documents from the Greek East. “Senatus consulta” and “epistulae” to the Age of Augustus, Baltimore 1969, nr. 28B e 29 (= J. Reynolds, “Aphrodisias” and Rome. Documents from the Excavations of the Theatre at “Aphrodisias” conducted by Professor Kenant T. Erim, Together with some related texts, London 1982, nr. 8). Vd. in dottrina, su questo punto, per me assai dubbio, J. Reynolds, op. cit., 54-91 e M. Bonnefond Coudry, Sénatus-consultes, cit., 65 ss.

 

[161] Liv. 3.55.13; Zon. 7.15 (passi già citati supra, ntt. 31 e 33).

 

[162] Secondo Mommsen, DP, IV, 246, si sarebbero registrati al tempio di Cerere, fin dal 449 a.C., soltanto i senatoconsulti che riguardavano la ratifica dei plebisciti.

 

[163] In tal senso è forse interpretabile Dio Cass. 54.36.1 (riferito all’anno 11 a.C.). Abbiamo già osservato lo stesso a proposito della supposta doppia archiviazione delle leggi comiziali: supra, §2.

 

[164] Su queste tematiche, più ampiamente, W.A. Becker, Handbuch, I, cit., 29 ss; W.A. Becker, J. Marquardt, Handbuch der römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet, II.2, Leipzig 1846, 444 ss.; Ae. Hübner, De senatus populique Romani actis, Lipsiae 1859, 8-38; [W.] Kubitschek, s.v. Acta, in PWRE, I, Stuttgart 1893, 285 ss., part. 287-290; O. Hirschfeld, Die römische Staatszeitung und die Akklamationen im Senat, in Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1905), 930 ss. (ora in Id., Kleine Schriften, Berlin 1913, 682 ss.); E. De Ruggiero, s.v. “Acta” (1. Acta senatus), in Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, I, Romae 1895, 45-48; [A.] O’Brien Moore, s.v. Senatus consultum, in PWRE Suppl. VI, Stuttgart 1935, 800 ss.; E. Gabba, Cicerone e la falsificazione dei senatoconsulti, cit.; R.K. Sherk, Roman Documents, cit., 2-19; Y. Thomas, Cicéron, le sénat et les tribuns de la plèbe, in RD 55 (1977), 189-210; R. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton 1984, 303-337; M. Bonnefond Coudry, Le sénat, cit., 565 ss.; Ead., Sénatus-consultes, cit., 65 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell’attività normativa imperiale, Napoli 1992, 47 ss.; F. Arcaria, Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale, Milano 1992, 146 ss.; W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung, II, cit., 519; M. Pucci Ben Zeev, Caesar’s Decrees in the Antiquities: Josephus’ Forgeries or Authentic Roman senatus consulta?, in Athenaeum 84 (1996), 71-91; G. Mancuso, Il senato romano, I, Dalla monarchia alla Repubblica, Catania 1997, 98 ss.; F. D’Ippolito, Le origini del Senato e la prima età repubblicana, in Il Senato nell’età romana, cit., 29 ss., part. 82 s.; L. Fanizza, Senato e società politica tra Augusto e Traiano, Roma-Bari 2001, 12 ss., 48 ss.; L. Fezzi, Falsificazione, cit., 9.35. Sulla discussa questione della validità normativa dei senatoconsulti nell’età repubblicana, si vd., con diversi orientamenti, B. Loreti Lorini, Il potere legislativo del senato romano, in Studi Bonfante, IV, Milano 1930, 379 ss.; G. Crifò, Attività normativa del Senato in età repubblicana, in BIDR 71 (1968), 31 ss. Sulla pubblicità e sulla diffusione dei senatoconsulti nei primi secolo dell’impero si vd. M. Giua, Strategie della comunicazione ufficiale. Osservazioni sulla pubblicità dei senatoconsulti in età giulio-claudia, in RAL 13.1 (2002), 95-138; J.L. Ferrary, After the Embassy to Rome: Publication and Implementation, in C. Eilers (ed.), Diplomats and Diplomacy in the Roman World, Leiden 2009, 127-142.

 

[165] Liv. 39.4.8: Verum enimvero cum sint notissimae sibi cum consule inimicitiae, quid ab eo quemquam posse aequi exspectare, qui per infrequentiam furtim senatus consultum factum ad aerarium detulerit, Ambraciam non videri vi captam.

 

[166] Suet. Aug. 94.3: Auctor est Iulius Marathus, ante paucos quam nasceretur menses prodigium Romae factum publice, quo denuntiabatur, regem populo Romano naturam parturire; senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitus educaretur; eos qui grauidas uxores haberent, quod ad se quisque spem traheret, curasse ne senatus consultum ad aerarium deferretur.

 

[167] Cic. Catilin. 1.4.11: At vero nos vicesimum iam diem patimur hebescere aciem horum auctoritatis. Habemus enim eius modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis, tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit.

 

[168] Cic. Phil. 5.4.12: senatus consulta numquam facta ad aerarium deferebantur.

 

[169] Flav. Ioseph. 14.10.10: PÒplioj Dolabšllaj M©rkoj 'Antènioj Ûpatoi lÒgouj ™poi»santo perˆ ïn dÒgmati sugkl»tou G£ioj Ka‹sar Øpr 'Iouda…wn œkrinen kaˆ e„j tÕ tamie‹on oÙk œfqasen ¢nenecqÁnai, perˆ toÚtwn ¢ršskei ¹m‹n genšsqai, æj kaˆ Popl…J Dolabšllv kaˆ M£rkJ 'Antwn…J to‹j Øp£toij œdoxen, ¢nenegke‹n te taàta e„j dšltouj kaˆ prÕj toÝj kat¦ pÒlin tam…aj, Ópwj front…swsin kaˆ aÙtoˆ e„j dšltouj ¢naqe‹nai diptÚcouj.

 

[170] Tac. Ann. 3.51: Igitur factum senatus consultum ne decreta patrum ante diem <decimum> ad aerarium deferrentur idque vitae spatium damnatis prorogaretur. Cfr. sullo stesso episodio anche Dio Cass. 57.20.4.

 

[171] L. Landucci, La pubblicazione, cit., 131.

 

[172] Come abbiamo già detto supra, §3.

 

[173] Supra, §2.

 

[174] Tit. Ulp. 1.2.

 

[175] L. Landucci, La pubblicazione, cit., passim, ampiamente.

 

[176] P. Culham, Archives, cit., 103.

 

[177] P. Culham, Archives, cit., soprattutto 109 ss.

 

[178] Liv. 3.9.

 

[179] P. Culham, Archives, cit., 103.

 

[180] Che anche noi abbiamo supra considerato: §3, ntt. 100-103.

 

[181] E, naturalmente, ricorrere ai “concetti moderno di archiviazione” per controbattere a tutto ciò sarebbe fuori luogo.

 

[182] Un dato, questo, che non appare minimamente smentito da Suet. Vesp. 8.5 o da Flav. Ioseph. 14.10.10, come vorrebbe P. Culham, Archives, cit., 107.