N. 8 – 2009 – Tradizione-Romana

 

Sara Galeotti

Università di Roma Tre

 

Interpretazione giurisprudenziale e nomopoiesi

 

 

L’Europa è antica e futura ad un tempo.

Ha ricevuto il suo nome venticinque secoli fa,

eppure si trova ancora allo stato di progetto.

Saprà, la vecchia Europa, rispondere alla sfida del mondo moderno?

La sua età sarà fonte di solidità o causa di debolezza?

Le sue eredità la renderanno capace od incapace di affermarsi

nella modernità?

 

Jacques Le Goff*

 

Sommario: 1. Una premessa. – 2. Il giudice: suggestioni illuministe e realtà ordinamentale. – 2.1. L’argomentazione giuridica tra retorica ed invenzione. – 2.2. L’interpretazione come selezione e scelta di un significato. – 3. Nomopoiesi giurisprudenziale: termini di un dibattito ancora aperto. – 4. Il ruolo della giurisprudenza sul piano della fondazione di una cittadinanza europea. – 5. Giurisprudenza e pluralismo. – 6. Per un “diritto comune d’Europa”. – 7. Interpretazione come “reductio ad unum” e condizione evolutiva del sistema. – 8. Riflessione conclusiva.

 

 

1. – Una premessa

 

«L’esperienza romana ha costituito, per la cultura occidentale, il fondamento per superare un’operatività del diritto fondata sull’empiria, sulla decisione – più o meno emotivamente – sentita come la più ‘giusta’, o la più opportuna, se non addirittura presa sulla base di pulsioni diverse dal fine di perseguire una soluzione di ‘giustizia’»[1]: così la voce autorevole di Mario Talamanca sintetizza efficacemente quello ch’è al contempo lascito e sostanza di tutta la tradizione giuridica cosiddetta occidentale[2].

Lascito, perché il riconoscimento della marca romanistica del profilo genetico di una visione razionale, laica e tecnica del ius è ormai acquisizione pacifica della dottrina giuridica tanto delle aree della civil law che della common law[3]; sostanza perché, come si dirà più diffusamente in seguito, parlare di una tradizione giuridica occidentale implica primariamente riferire di una techne prudenziale volta al contemperamento di due esigenze: da un lato la ricerca di una soluzione equitativamente appagante[4]; dall’altro la circoscrizione di un empirismo arbitrario[5].

Eppure, come efficacemente mostra la tradizionale bipartizione delle famiglie giuridiche, il precetto giustinianeo del non exemplis, sed legibus iudicandum est[6], ha mantenuto nelle realtà giuridiche della civil law una longevità confliggente con la stessa vocazione espressa dagli ordinamenti al riconoscimento di una vincolatività fattiva delle cosiddette res iudicatae[7].

Parlare di un valore esemplare[8]delle res perpetuo similiter iudicatae – esemplarità che non opera solo a livello puramente retorico, ma che in tutta la tradizione del cosiddetto “diritto intermedio” (o ius commune, tanto di marca civilistica che canonistica)[9] si offre come essenziale strumento d’invenzione, d’uniformazione e di coesione interna del sistema ius – è esigenza più che mai attuale oggi, allorché, a fronte dell’insufficienza dello strumento legislativo come mezzo di regolamentazione di una società policentrica, pluralista e metamorfica[10], sempre più frequentemente ci si appella ad un intervento nomopoietico-suppletivo della giurisprudenza[11].

In aperta controtendenza con questa ricostruzione, nondimeno, persiste in molte realtà del diritto continentale un sentimento di forte sfiducia verso il riconoscimento ai giudici di un qualsivoglia potere creativo, fosse pure per il radicamento dell’idea tutta illuminista della terzietà obbligata di un potere neutralizzato proprio dalla soggezione alla sola legge[12].

Guardando in particolar modo alla situazione italiana[13], del resto, viene spontaneo osservare come sia stata proprio l’assenza di giudicati uniformi e costanti ad aver offuscato la funzione da sempre vivificante ed ammodernatrice della giurisprudenza nella storia del diritto, tanto da associare l’idea di un ius di marca giurisprudenziale all’arbitrio tout court. Eppure, fosse solo per la vitalità del dibattito inaugurato attorno al tema, è evidente esista a livello europeo – più che mai, anzi, oggi che si discute di Europa non solo in termini di comunità geografica, culturale ed economica, quanto soprattutto giuridica – un rinnovato interesse verso il riconoscimento delle soluzioni prudenziali – e giurisprudenziali – quali fonti del diritto: si sostenga, soprattutto, una percezione più elastica e pragmatica della stessa nozione di fonte, al fine di ricomprendervi anche quegli apporti che sfuggono ad una visione gerarchica e fortemente sclerotizzata dell’ordinamento giuridico[14].

 

 

2. – Il giudice: suggestioni illuministe e realtà ordinamentale

 

La progressiva ed inequivocabile trasformazione del tessuto economico, giuridico e sociale che caratterizza oggi quella variegata realtà politica che è l’Europa, ha importato, a seguito della crescente insoddisfazione verso prassi e regole radicate in un milieu culturale ormai definitivamente superato, la ricerca da parte degli ordinamenti di nuove soluzioni, intese, al contempo, come strumento di ammodernamento e di snellimento strutturale[15]. La ricerca di questo nuovo ordine ha interessato in eguale misura tanto le realtà giuridiche del diritto codificato che quelle comunemente identificate come appartenenti alla common law, con il singolare risultato di produrre un avvicinamento tra due dimensioni del diritto – considerate tradizionalmente antitetiche – in virtù di una progressiva osmosi operativa tra i due formanti simbolo delle stesse: rispettivamente la legge e l’attività giurisprudenziale[16].

Se gli ordinamenti della common law, a seguito dell’inserimento in quella realtà macrogiuridica che è l’Unione Europea, hanno conosciuto una straordinaria implementazione dell’attività normativa scritta, ponendo gli operatori del diritto innanzi a vincoli interpretativi precedentemente assai più blandi – interpretazione prima anzi autoreferenziale rispetto all’esercizio del ius dicere –, quelli della civil law hanno conosciuto un graduale e progressivo incremento della discrezionalità giudiziale e della rilevanza delle sentenze[17].

La proliferazione delle fonti normative, il conseguente aumento di densità del sistema, nonché il crescente scollamento tra norme e realtà sociale – scollamento dato dal fatto vi sia stata una sistematica riduzione della vita media della norma – hanno determinato il definitivo superamento dell’ idea – illusoria – l’interpretazione sia un mero sillogismo nell’ambito di un sistema gerarchizzato e definito di norme. Si è osservato, piuttosto, il graduale ampliarsi degli spazi di apprezzamento autonomo del giudice, la cui discrezionalità è dunque chiamata a riempire l’assenza di certezza delle norme stesse[18].

A fronte di una simile evoluzione dell’ordinamento, dunque, non solo la sentenza finisce con il rappresentare un ideale fuoco prospettico da cui vagliare l’intrinseca coerenza del sistema – proprio in virtù del fatto traduca e concretizzi un complesso di principi astratti e generali entro una realtà limitata e tangibile di interrelazioni sociali –, ma diviene essa stessa fonte, benché in un’accezione anfibolica: anfibolia data cioè dal fatto essa possa tanto intendersi come autorità creativa di un dato principio di diritto, tanto meramente dichiarativa del precetto scoperto in altra fonte, la cui forza nomopoietica sia stata riconosciuta e regolata dall’ordinamento stesso[19].

Alla luce di quanto suggerito, in ogni caso, è evidente i termini del dibattito sul ruolo e l’attuale funzione della giurisprudenza – ed in special modo su quello che ne è il prodotto tipico, cioè la sentenza –, mal si prestino ad essere inquadrati entro le tradizionali categorie oppositive del giudice-creatore e del giudice-dichiaratore, vuoi perché si attesta un progressivo sovrapporsi dei due profili, vuoi perché l’adozione di una classificazione eccessivamente rigida banalizzerebbe un problema attuale e vivamente sentito non solo all’interno del tradizionale dibattito sulle fonti del diritto. È infatti soprattutto a livello politico e sociale che la definizione del ruolo e delle competenze della magistratura occupa oggi una posizione di primo piano: il processo, come teatro in cui si esplica l’esercizio della funzione giudiziale, diventa infatti il centro di convergenza di una pluralità di tensioni, che sintetizzano la comprovata irriducibilità del reale nella norma, e fanno del giudice un fondamentale mediatore tra stabilità, cambiamento dei valori e conseguenti aspettative sociali[20].

Analizzare problematicamente come si esplichi oggi il progressivo affrancamento della giurisprudenza dal suo tradizionale ruolo di potere neutro all’interno dell’organizzazione degli ordinamenti della civil law, e come essa eserciti attualmente una parte sempre più attiva sul fronte della produzione delle norme, importa nondimeno, prima di tutto muovere da quella che è stata a lungo l’impostazione descrittiva prevalente,  per verificare poi quali ne siano stati i limiti tali da importare una necessaria revisione.

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Esigenze di carattere docimologico hanno infatti definito la tendenza, soprattutto in ambito accademico, ad una stilizzazione del ruolo e del profilo dell’ esercizio della funzione giurisdizionale, secondo le maglie di tre direttrici fondamentali: viene dunque identificata un’ideale tripartizione, in virtù della quale il magistrato può essere tanto  un “mero esecutore” della lettera della legge, quanto uno “scopritore” del diritto, quando non, addirittura, un “creatore” dello stesso, secondo la tipologia del sistema di appartenenza[21].

L’idea secondo la quale il giudice eserciti una professionalità riconducibile ad operazioni puramente meccaniche – e dunque prive di qualsivoglia potere politico ed ancor meno contenutisticamente nomopoietiche – identifica per certo una realtà ordinamentale saldamente ancorata all’ideologia ottocentesca che, per utilizzare le parole di Luigi Mengoni, «ipostatizzava la codificazione come opus normativo in sé concluso, capace di comprendere tutti i possibili casi giuridici, trasformandoli in propri costrutti teoretici»[22], declassando perciò l’operatore del foro ad uno strumento meramente dichiarativo della volontà legislativa.

Più evoluto e senz’altro vicino all’effettivo ruolo giocato dal giudice quale riduttore della complessità sociale, in quanto ideale garante della permanenza dei fragili equilibri del sistema, è invece quel filone che sostiene il magistrato sia, soprattutto, scopritore del diritto, riconoscendo proprio a siffatta figura il compito di mediare tra la convulsa evoluzione delle realtà sociali esterne all’ordinamento e la fissità delle strutture linguistiche su cui esso si sostanzia. Questi dovrà infatti garantire la coerente applicazione di disposizioni generali ed astratte a situazioni in cui si concreta la naturale interazione dei soggetti, ed assicurare la chiarezza della regola oltre le naturali anfibolie del linguaggio.

Questi dovrà, non da ultimo, assicurare giustizia nei casi non esplicitamente coperti da una garanzia legislativa, ma assicurati da un’estensione analogica del dettato normativo: si tratta di un giudice, dunque, in grado di compiere quel complesso di operazioni ermeneutiche dirette al ritrovamento del diritto ed alla sua applicazione, che i formalisti di cultura tedesca definiscono Rechtsfindung.

L’ideale vertice di questa piramide volta ad individuare l’intensità del coinvolgimento dell’operatore del foro nel percorso di nomopoiesi, è ovviamente occupato dal giudice legislatore, ovvero un magistrato che, a fronte della lacunosità della legge, si vede riconoscere dall’ordinamento stesso l’autorità per creare una disposizione ad hoc che possa trovare applicazione nel caso concreto.

Si tratta ovviamente di un modello confinato a casi eccezionali ed estremi, tanto nella tradizione culturale della civil law è radicata l’idea la norma trovi la propria radice genetica nell’attività parlamentare, ma che pure è stato prefigurato all’ inizio del Novecento dal legislatore svizzero.

Enucleando compiutamente siffatte tipologie, facciamo ovviamente riferimento a stereotipi, emersi in epoche ed in culture assai differenti tra loro, e che possono oggi a buon diritto ritenersi del tutto coevi, quando non addirittura confusi a delineare una professionalità spuria dei magistrati, come naturale precipitato del sostrato culturale in cui matura la stessa preparazione degli operatori del foro. Parlare di stereotipo, per altro, vuol dire accentare quel che a maggior ragione dovrebbe esser presente a chi si avvicina allo studio del diritto, come pure già ricordato in apertura: e cioè che non possa mai darsi una realtà giudiziale in cui la competenza del magistrato si manifesti integralmente solo come applicazione oppure unicamente come invenzione del diritto.

L’analisi dell’attività giudiziale deve inoltre necessariamente confrontarsi con altri modelli, nei quali l’interazione tra operatore del diritto e quotidianità vivente del ius risulta vieppiù accentuata. Per quanto infatti il prototipo del giudice della common law, che non tanto decide in forza di disposizioni di legge (statute law), quanto sulla base di regole tratte dai “precedenti”, sia quello più soventemente richiamato, non è tuttavia l’unico: il profilo di un magistrato non solo e strettamente vincolato al dato legislativo si delinea non a caso pure negli scritti dell’ inizio del secolo prodotti dai sostenitori del “diritto libero”, che legittimano la creazione tout court delle regole giuridiche da applicare.

Una concezione più autonoma del rapporto tra giudice e dato normativo emerge altresì dalle opere  degli adepti dell’ermeneutica giuridica, che descrivono con dovizia di argomentazioni come l’operazione giudiziale sia composta di più fasi, la prima delle quali consistente nella “precomprensione”.

Un significativo, ulteriore apporto giunge poi dalla filosofia analitica, che distingue tra testo della disposizione e sua traduzione in norma a mezzo di «operazioni additive o riduttive»[23].

La complessità della realtà giurisprudenziale, in cui dunque oggi si specchia l’altrettanta complessità del mondo ch’essa fotografa, elude la possibilità che si pensi ancora all’applicazione della norma come ad un’operazione meramente esecutoria o meccanica.

Coglierne piuttosto le concrete implicazioni vuol dire maturare la consapevolezza di un inevitabile margine di creatività, cui l’interprete è ben cosciente. L’obbligo istituzionale di render giustizia nel caso concreto ha infatti portato inevitabilmente al superamento della nozione restrittiva della funzione giurisdizionale. Progressivamente si è andato piuttosto affermando il convincimento che la decisione giudiziale sia non solo la traduzione in termini concreti della volontà legislativa, ma il risultato di un’operazione intellettuale complessa e sofisticata, nella quale si inseriscono scelte e valutazioni autonome degli stessi giudici: nella misura in cui questi si trovano a decidere sulla base di disposizioni legislative ambigue o in presenza di lacune, nei fatti, anche la giurisdizione viene a configurarsi come una funzione almeno parzialmente produttiva di diritto, poiché non integralmente vincolata[24].

L’idea, infatti, il ius possa vivere un suo essere immutabile, fossilizzato entro una codificazione sempiterna, traduce un’ingenuità che nessun esperto legista potrebbe mai accogliere: al più può trattarsi di un conveniente atteggiamento di facciata, in considerazione delle ben più profonde implicazioni che un’aperta ammissione del potere creativo della giurisprudenza porterebbe: la stessa discrezionalità del giudice viene infatti sovente ancora intesa in un’accezione deteriore, quasi fosse l’espressione di un abuso o di un arbitrio ingiustificato, ancorché l’assicurazione della migliore adattabilità delle regole formali alle esigenze concrete di parità sostanziale delle parti.

Non a caso, la profonda influenza esercitata nel nostro ordinamento dal modello francese si traduce – quantunque recentemente si sia gradatamente abbandonato quello specifico oltranzismo – nell’ideologica negazione di una specifica prerogativa creativa in seno alla stessa Corte di Cassazione, la cui dimensione nomofilattica, dunque, non diverrebbe, malgrado il primato sulle altre corti, l’espressione di una capacità anche nomopoietica.

Attestare una simile evoluzione in seno al dibattito sull’ammissione o meno dell’esistenza di un potere creativo del giudice non implica però che si sia esaurito il profondo peso di una tradizione ancorata alla classificazione delle difformi realtà ordinamentali, secondo la sensibilità che esse mostrano all’incisività creativa della giurisprudenza, con le conseguenti – sommarie – distinzioni tra ordinamenti codificati ed ordinamenti non codificati; ordinamenti che disciplinano l’ermeneusi ed altri che non prevedono regolamentazione alcuna; ordinamenti che riconoscono al giurista-interprete un potere para-legislativo ed ordinamenti che negano ipotesi siffatta; ordinamenti in cui prevale un’ottica giuspositivistica , che tende a circoscrivere i poteri del giudice, ed altri in cui, all’ opposto, si codificano le creazioni giurisprudenziali tout court[25].

Tuttavia, convenire sull’esistenza di un dover essere specifico dell’ordinamento non implica affatto che la realtà, sempre più complessa, collimi perfettamente con lo stesso. E la dimensione del nostro universo normativo costituisce senz’altro un esempio calzante: l’ordinamento italiano, infatti, presenta una legge fondamentale, è codificato, è influenzato nei suoi istituti dal diritto comunitario, regola l’interpretazione e l’applicazione del diritto, riconosce e consente l’analogia legis e l’analogia iuris, e la nomofilachia, pur ossequiata, non costituisce che un ideale sovente frustrato a fronte di un’imperante creatività forense.

Il problema che inevitabilmente si pone, nondimeno, a fronte del pur comprovato riconoscimento di come la giurisprudenza si atteggi, se non come fonte formale del diritto, almeno quale sua efficace espressione sostanziale, è rinvenire il fondamento di legittimazione siffatta, tale da giustificare l’intervento sempre più significativo della stessa in veste nomopoietica, ancorché meramente applicativa.

L’idea secolarmente radicata che la giurisdizione si risolva, infatti, nell’attuazione dell’ordinamento giuridico, intesa quale  dichiarazione del diritto positivo in relazione a situazioni concrete – risultato, questo, che può esser conseguito solo con un procedimento logico-deduttivo, tale da porre in raffronto la proposizione legislativa generale ed astratta con la fattispecie singola e puntuale, senza nulla aggiungere alla volontà del legislatore – deve considerarsi oggi sensibilmente superata.

 

 

2.1. – L’argomentazione giuridica tra retorica ed invenzione

 

Il contrasto fra parole ed intenzione definisce una dialettica agonale sovente chiamata in causa dagli stessi giuristi romani.

Influenzati dal principio stoico del primato della volontà, essi tendono a riconoscere la preminenza degli intenti effettivi dei soggetti agenti, rispetto alle maglie stringenti della forma o della lex: così, ad esempio, è possibile leggere la posizione di Papiniano[26] o quella di Celso[27]. È quest’ultimo, in particolar modo, ad inserire il principio stoico entro le maglie dell’interpretazione, ricordando come la conoscenza della legge travalichi senz’altro le parole comunemente intese per trasformarsi in un esercizio di senso[28].

L’attenzione della dottrina contemporanea, forte di questa preziosa lezione, si è concentrata dunque essenzialmente sulla natura argomentativa del discorso normativo, la cui un’ampia componente entimematica (da esplicitarsi attraverso la mediazione dei suoi interpreti), ha inevitabilmente spostato il baricentro d’indagine sulle sedi giudiziali. Poiché esse sono infatti intese quali luogo deputato alla risoluzione delle controversie – e dunque naturale teatro della contrapposizione tra le diverse posizioni interpretative –, chiunque voglia formulare una teoria dell’argomentazione giuridica non potrebbe mai prescinderne.

L’argomentazione giuridica, cioè, spesso dequalificata e ridotta a mera retorica, sarebbe un naturale precipitato della logica del contendere, fondata non tanto sul perseguimento di una verità ontologicamente assoluta, quanto finalizzata all’affermazione della propria tesi su quella della parte avversa, mediante il ricorso agli strumenti della dialettica confutativa.

Senza incorrere nell’errore di ridurre così prospetticamente un problema che investe piuttosto qualsivoglia contesto in cui venga in conto l’esigenza di confrontarsi con il discorso legislativo, si può tuttavia asserire con certezza come questo rinnovato interesse per la mediazione esercitata dal giudice in seno all’esplicitazione-applicazione del dettato normativo, abbia concorso non poco al superamento del tradizionale convincimento in merito alla sua assoluta neutralità creativa. Il fatto stesso l’attività di interpretazione della norma combini un momento prettamente euristico con uno puramente ricognitivo, ed associ interventi di emenda logica ad operazioni di carattere ricostruttivo, concorre a consolidare l’idea che essa debba avere un quid inesorabilmente inventivo – quid che diventa però creativo, allorché la necessaria ed inevitabile estensione analogica del precetto si traduce in un superamento ed in un completamento dell’ordinamento stesso –.

L’interprete non nutre infatti alcun interesse per una decompressione atomistica del diritto fine a se stessa, quanto piuttosto è portato ad evidenziare quelle connessioni che consentono l’edificazione di un sistema concettuale rigoroso e coerente: esplicitando le ellissi del dettato legislativo ove occorre, dando voce e, soprattutto, dignità giuridica a nuovi valori emergenti al livello del tessuto sociale, rispetto al quale si pone come filtro e mediatore.

Riconoscere un ruolo attivo al giudice in quel complesso fenomeno che è la nomopoiesi, e superare dunque la pregressa negazione di un suo coinvolgimento creativo nell’evoluzione-innovazione dell’ordinamento, ha portato nondimeno ad eccessi di segno opposto, quali l’affermazione di un deteriore relativismo, sfociata poi nel mito di una soggettivizzazione estrema del ius, con l’impossibilità conseguente, come ventilato dalla critica analista del diritto[29], di delineare in misura univoca il concetto, la natura e l’essenza della “regola”. Poiché invece l’argomentazione giuridica – e dunque l’attività stessa di chi interpreta il diritto – trae le proprie premesse da un dettato normativo, non potrà esistere una completa soluzione di continuità tra le scelte operate da quest’ultimo in merito alla tutela di determinati interessi, e quelle discendenti dall’ermeneusi testuale, che sul primo trova il proprio logico fondamento. Esiste, cioè, un’essenziale resistenza del dato scritto rispetto a letture eccessivamente forzate: e questo, prevedibilmente, concorre in parte a smussare i toni di una polemica che troppo spesso ha visto demonizzato il ruolo del magistrato come interprete creativo della norma, quasi il naturale corollario della sua attività divenisse piuttosto il mezzo di un illegittimo sovvertimento delle gerarchie costituzionali[30].

Senza inutili fanatismi, dunque, è preferibile muovere piuttosto dall’attestazione di come la maggiore dinamicità dell’attuale tessuto sociale richieda una visione più elastica dell’interazione tra i formanti dell’ordinamento ed il conseguente superamento di viete sclerotizzazioni strutturali.

 

 

2.2. – L’interpretazione come selezione e scelta di un significato

 

La scientia iuris, movendo dalla consapevolezza di una simile complessità in seno alle fonti del diritto ed alla nomopoiesi, muta oggi l’oggetto della propria indagine, scegliendo dunque l’interpretazione giuridica quale principale strumento di riflessione sul ius, sulle sue prospettive di sviluppo e sulla sua capacità di definire un dirimento equitativamente appagante delle controversie. E se l’approccio kelseniano e hartiano propendeva per una ricostruzione di carattere generale del problema, in epoca più recente la riflessione sull’interpretazione è diventata, come già anticipato, una riflessione sul ragionamento giuridico, rispetto al quale l’assunzione paradigmatica del ragionamento giudiziale quale modello icastico e distinto è risultata del tutto naturale. Il percorso di mediazione caratterizzante l’esercizio della giurisdizione ha cessato perciò di qualificarsi come naturale precipitato di quella che è la realtà organizzativa della giustizia dello Stato per divenire, nel contempo, momento di espressione creativa e concretamento del precetto normativo. Definire però costruttivamente il problema “interpretazione” implica necessariamente ch’esso venga inteso nelle sue diverse accezioni, definendo le stesse altrettanti approcci al problema.

L’interpretazione può essere cioè una mera ermeneutica[31] del fenomeno, secondo l’ascrizione di un senso ad un evento. Ma può essere soprattutto intesa, in un’accezione semantica, come l’attribuzione di un significato ad un enunciato linguistico, secondo l’esplorazione del duplice canale attraverso il quale la comunicazione avviene (emittente-fruitore).

Sotto tale profilo può altresì leggersi come speciale l’interpretazione giuridica – e dunque anche quella giudiziale – in ragione della peculiarità degli enunciati che sono oggetto della stessa e delle conseguenze che ne derivano.

Se, per citare Giovanni Tarello[32], «si intende per ‘significato’ di un segmento di linguaggio il quantum di comunicazione che in esso si esprime, si realizza, si trasmette», in ambito giuridico occorre tener conto di due profili essenziali: se sia possibile parlare con riguardo ad enunciati prescrittivi (e dunque enunciati rispetto ai quali non sia possibile parlare in termini di vero e falso) di un quid di riferimento tale da poterli ricondurre ad un’unicità di significato; se sia possibile parlare di un significato unico, in ragione della struttura aperta[33] che è connaturata al linguaggio giuridico, soprattutto in ragione della non sempre data condizione cooperativa tra emittente e fruitore.

Nell’analisi del ragionamento giuridico, il Wróblewsky[34] definisce tre diverse modalità attraverso le quali descrivere problematicamente l’interpretazione.

Un approccio ermeneutico, di carattere meramente descrittivo, importa che si riguardi all’interpretazione come attività fattuale ed a quelli che ne sono i prodotti. Un’analisi di questo tipo determina infatti il necessario e dicotomico frammentarsi del processo in valutazione dell’attività interpretativa e descrizione di quello che ne è il naturale precipitato documentale, inteso, sovente, come mezzo significativo per ricostruire l’attività valutativa. In un approccio prettamente realista si esaminano cioè i documenti prodotti dai giudici, guardando a quello che comunemente viene definito lo stile della sentenza, attraverso la metodologia dell’analisi lessicale e logica ai fini della ricostruzione strutturale della motivazione.

Un approccio di tipo prescrittivo, per contro, assume il dato empirico non già al fine della ricostruzione di un modello, ma per muovere valutazioni in merito all’operato dei giudici ed offrire indicazioni di precetto. L’approccio teorico, da ultimo, pur movendo talora da dati concreti, li trascende per elaborare un paradigma con finalità che possono essere tanto esplicative che assiologiche. Queste teorie sull’interpretazione possono tanto esser lette come alternative, quanto assai più proficuamente rielaborate al fine di una ricostruzione più accurata ed oggettiva di un fenomeno complesso quale l’interpretazione giudiziale. Solo infatti prescindendo dai fanatismi dei neoscettici[35], che negano l’esistenza di qualsivoglia significato precostituito all’interpretazione, sia dei neoformalisti[36], che escludono l’esistenza di ipotesi interpretative in enunciati giuridici il cui senso è palese, è possibile avvicinarsi ad una verità che sia anche, sul piano teorico, fedele agli usi linguistici propri della dottrina giuridica e conforme alle scelte concretamente operate nei sistemi di diritto contemporanei.

La contrapposizione del modello continentale del rule decision making, che privilegia la certezza del diritto, e quello anglosassone del case decision making, che assicura la giustizia del caso concreto, non ha più ragione d’essere oltre una sommaria semplificazione teorica, utile al più sotto il profilo docimologico.

Le esigenze concrete di giustizia sociale, certezza ed equità hanno infatti concorso ad una profonda, reciproca ed inevitabile integrazione tra le due tipologie, nella piena consapevolezza non sia possibile assicurare in senso assoluto uno dei due valori senza mortificare inevitabilmente l’altro.

Si può dire dunque anche definitivamente superata la tradizionale concezione dell’interpretazione come “scoperta di un significato”, in favore di un’interpretazione che sia “selezione e scelta di un significato”: non esiste alcuna realtà di senso che possa dirsi precostituita all’interprete, ma la si riconosce come risultante di un percorso individuale e discretivo dell’operatore giuridico.

In linea teorica, dunque, può ormai darsi per diffusa e condivisa l’idea che la discrezionalità dei giudici sia, in una certa misura, inevitabile: sia per la struttura naturalmente aperta del linguaggio, sia per quella inevitabile azione di catalizzatore sociale che il magistrato sovente deve svolgere. Ancora sul piano teorico, l’ipotesi che il giudice possa, anche se in misura marginale, creare norme giuridiche non cozza affatto con la teoria della separazione dei poteri di Montesquieu come originariamente concepita – e non riletta nella chiave parlamentarista e borghese delle ideologie ottocentesche. Proprio guardando ad una realtà come quella anglosassone, in cui la norma giuridica nella sua accezione più compiuta altro non era se non il precipitato dell’elaborazione giudiziale, Montesquieu contestava la concentrazione dei poteri in un unico organo, ma non intendeva affatto l’assegnazione delle diverse funzioni istituzionali dovesse essere intesa in senso esclusivo e non diffuso.

Se queste sono le premesse, dunque, può essere interessante verificare in concreto come tale capacità nomopoietica  si estrinsechi e – posto essa fattivamente sussista –, se le modalità attraverso le quali si esplica possano ritenersi adeguate all’esercizio di un’ambiziosa supplenza normativa. I termini del dibattito in ordine alle prospettive evolutive del diritto si spostano perciò oggi dall’attenzione prestata all’ attività parlamentare, all’analisi compiuta della prassi giuridica, in ordine alla valutazione della sua qualità razionale, nonché del suo essere contributo fondamentale e mediatore alla crescita ed all’armonia dell’ ordinamento.

Del resto, interrogarsi sul problema della certezza del ius, assumendo come campo d’indagine unicamente quello del diritto legislativamente creato, vuol dire non tener alcun conto di quella che è l’attuale complessità degli ordinamenti e, soprattutto, del delicato gioco d’interazione che lega strettamente creatività giuridica e conoscibilità del diritto vigente, normativismo ed aspetti dinamici dei sistemi giuridici positivi.

La sentenza, intesa tanto quale atto documentale, quanto prodotto ultimo dell’estrinsecazione di un delicato equilibrio tra techne e praxis, diviene, in tale accezione fondamentale e necessario mezzo per esplorare la complessa realtà dell’ordinamento giuridico, tradizionalmente descritta secondo l’opposizione dicotomica delle categorie conoscenza/valutazione e ragione/volontà, ma non per questo irriducibile ad una lettura in termini rigorosamente oggettivi. La consapevolezza, infatti, ormai universalmente assunta anche negli ordinamenti di diritto codificato, di come la prassi giudiziale non sia l’estrinsecazione di un’attività meramente soggiacente al dettato normativo[37], ma necessaria integrazione connettiva tra la regola, generale ed astratta, e l’agire sociale dei soggetti dell’ordinamento, rinnova i termini del dibattito che all’epoca delle codificazioni aveva determinato il sorgere dell’immagine del giudice come bouche de la loi: l’esigenza garantista, cioè, di limitare quanto più possibile l’arbitrio inequivocabilmente latente nella discrezionalità degli operatori giuridici.

Per altri versi, nondimeno, spogliandosi dei preconcetti insiti nella tradizione storica del termine, è altresì possibile assumere tale qualificazione per una rilettura in chiave moderna e di tale definizione e del ruolo che la giurisprudenza assume nei delicati equilibri della società moderna. Predicare il diritto, nel senso di “dar voce alla legge” può infatti tanto esser inteso, restrittivamente – così, almeno, nell’ottica legicentrica del positivismo giuridico – come mera ripetizione dell’enunciato legislativo, quanto – ed è quel che di norma accade nella realtà degli ordinamenti – quale riduzione ad unità di un insieme di disposizioni sovente caratterizzate da una forte ambiguità strutturale e sottesa ambivalenza. Se dunque l’operatore del diritto è chiamato socialmente ad operare nelle vesti di “filtro”, quale riduttore della complessità, non è affatto secondario, ma riveste piuttosto decisivo interesse, vigilare sulla razionalità dell’interpretazione-dichiarazione della norma, attività intesa non già come qualcosa di metagiuridico od extragiurirdico, ma fortemente e strettamente legata al diritto, in quanto da esso formalmente vincolata[38]. Per usare le parole di Francesco Viola, «la normatività giuridica è il risultato di un connubio tra la dimensione prescrittiva e quella argomentativa, tra un orientamento di valore ed una procedura ragionevole da seguire per realizzarlo nella vita sociale»[39].

Se tuttavia, per la critica ermeneutica, il momento centrale è sempre dato dall’attività interpretativa, quantunque si sia superato un orientamento puramente esegetico, in virtù del riconoscimento della necessaria ed insopprimibile varietà di significati possibili che si offre all’ operatore, a fronte del dettato normativo, il ruolo della giurisprudenza non può ridursi a quello di un mero organismo applicatore – e selettore – di diritto.

Come infatti rileva Susanna Pozzolo:

 

«la giurisprudenza applica norme, ma certo non fa solo questo. Essa partecipa come coautore alla creazione delle norme; gran parte del background su cui vanno a depositarsi le parole del legislatore è stato costruito dalla giurisprudenza e da quella continuamente modificato ed innovato. La giurisprudenza, dunque, è, in tal senso, fonte del diritto, non solo in un generale ed ampio senso socio-politico, ma in senso giuridico: senza la mediazione della giurisprudenza, il diritto non sarebbe in grado di intervenire dove c’è il conflitto e decidere il suo ruolo»[40].

 

 

3. – Nomopoiesi giurisprudenziale: termini di un dibattito ancora aperto

 

Per una prima lettura dell’azione giudiziale in senso non rigorosamente ricognitivo e meramente formalistico, occorre senz’altro far riferimento a Gény[41], che agli inizi del Novecento diede un apporto fondamentale al maturamento dell’ideologia secondo la quale la giurisprudenza potesse configurarsi a tutti gli effetti come fonte del diritto, dotata di una sua naturale capacità creativa.

Teorico di una concezione antiformalistica dell’interpretazione, Gény costruisce la propria visione della realtà fattuale in tre ordini di idee – la volontà dispositiva degli interessi, l’intervento autoritativo dell’ordinamento per comporre tali interessi con quelli della collettività, l’elaborazione scientifica che appresta modelli per i privati ed il legislatore –, iscritti in altrettanti principi: il principio dell’autonomia della volontà, il principio dell’ordine pubblico, il principio dell’equilibrio degli interessi. 

 

«L’interpretazione si avvale di fonti formali; la legge scritta si stacca dalla mente di chi l’ha concepita; essa si interpreta letteralmente e mediante l’analogia; oltre alla legge è fonte di consuetudine; in assenza di legge e di consuetudine interviene il libero apprezzamento del giudice, che svolge un ruolo indipendente, non arbitrario, ma conforme a quello del legislatore ideale seguendo le direttrici oggettive che gli forniscono la scienza e la tecnica del diritto».

 

Così egli riassume le proprie posizioni, nella seconda edizione della sua opera, dopo aver ripercorso le esperienze maturate in Francia ed in Germania, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento[42].

Malgrado il progressivo superamento di una concezione meramente statalista dell’ordinamento abbia concorso in buona parte al consolidamento delle posizioni sostenute da Gény, nel senso di un riconoscimento del ruolo creativo della giurisprudenza, almeno sul fronte del completamento di un testo normativo lacunoso, nonché sul piano del superamento delle antinomie e dell’adattamento evolutivo del diritto, assai recentemente posizioni che si davano per certo consolidate sono state nuovamente poste in discussione.

L’occasione è stata offerta da un dibattito aperto sulla “Revue trimestrielle de droit civil” del 1992, intitolato La Jurisprudence aujourd’hui: libres propos sur une institution controversée, cui hanno partecipato alcuni tra i più illustri giuristi francesi.

L’analisi delle argomentazioni addotte può esser particolarmente interessante, laddove si consideri siano esse stesse la testimonianza dell’improponibilità storica del formalismo.

L’Aubert[43], pur non contestando il principio di fondo secondo il quale la giurisprudenza potrebbe vantare una propria attitudine nomopoietica, critica nondimeno il modulo espressivo di quest’ultima, che ambisce ad esser fonte del diritto, ma si presenta ellittica, capziosa e soprattutto instabile, visto il sempre più smaccato difetto d’unità nell’interpretazione, oltre alla sistematica ignoranza dell’autorità della Cassazione. Vengono rilevati, pertanto, quelli che a tutt’oggi permangono come i principali limiti della giurisprudenza continentale: cioè la mancata assunzione di un modulo espressivo chiaro e ben articolato, nonché il pernicioso difetto di uno stile espositivo che la renda – più che nelle intenzioni – fattivamente fonte, in quanto suscettibile d’assicurare razionalità e prevedibilità alla propria stessa evoluzione.

Il Carbonnier[44] permane nell’idea che la giurisprudenza non intervenga nella genesi del diritto, ma sia autorità interpretativa. La sua posizione suffraga pertanto la convinzione, saldamente radicata negli ordinamenti della civil law, che il testo legislativo costituisca l’unico punto di riferimento del giurista e possa quindi, in presenza di lacune, esser esteso analogicamente, ma non derogato in favore di un intervento creativo. In tale ricostruzione, la sentenza può aspirare solo ad un’autorità morale o di fatto, e la sua interpretazione serve al più a cogliere la statuizione individuale sui fatti della causa, interessando le sole parti.

Gérard Cornu ha rilevato il carattere secondario della giurisprudenza tra le fonti del diritto, sottolineando il duplice vincolo che si pone al giudice nell’ applicazione della norma: il fatto, senz’altro, ma pur valori metagiuridici, ancorati ad una società in perpetuo mutamento[45]. Nella costruzione e nell’applicazione del diritto si impone infatti il principio della scelta, che ha il suo inequivocabile presupposto in giudizi di valore implicitati dal momento propriamente genetico del jus, ma non riconducibili unicamente alle strette maglie del ragionamento analitico. Per quanto infatti l’interprete possa rivendicare l’assoluta aderenza ad uno schema sillogistico, l’idea di equità e di giustizia deve comunque penetrare entro le maglie dello stretto dato legislativo, perché la pronuncia non incorra in una sanzione sociale[46].

Il Gobert saluta la giurisprudenza come nuova fonte, ma rileva altresì il clima di scetticismo e di ostilità che la circonda[47].

Il Terré, non a caso, in un ardito gioco di parole, promuove il termine jurimprudence, per rilevare l’ insidia che cela la ricerca di un ruolo nomopoietico nei fori[48].

L’analisi compiuta di siffatte testimonianze, in ogni caso, configura soprattutto la sostanza di un ruolo che non può leggersi meramente sul piano di una dimicazione formale con il retroterra ordinamentale rappresentato dalla norma scritta.

Il discorso, ben più controverso e sostanzioso, come già più volte ricordato, dovrebbe piuttosto tener conto della superfluità anacronistica del permanere di una distinzione tra fonti formali e fonti sostanziali del diritto, nell’ambito di un radicato polimorfismo delle stesse sorgenti creative[49]. Non a caso, infatti, la misura dell’intervento giurisprudenziale può leggersi sia sul fronte dell’anticipazione del legislatore sia su quello che della propria autoreferenzialità, vista come condizione di coerenza interna ed autolegittimazione sul piano delle fonti normative.

Se la primazia della legge era mito che aveva una sua ragione d’esistere a fronte di un’epoca caratterizzata da una certa staticità sociale, al punto da rendere astrattamente configurabile e praticabile una cristallizzazione dei valori condivisi entro un sistema di norme generali, la convulsa accelerazione che caratterizza oggi ogni fenomeno sociale mal si concilia con la lentezza congenita di un iter parlamentare. Sempre più apertamente, ancorché semplice applicatore della lettera del testo, il giudice si fa mediatore tra lo stesso e l’ethos sociale[50]. Quel che cioè caratterizza in modo peculiare ed assolutamente inequivocabile l’attività giurisprudenziale è il suo essere senz’altro razionale, ma soprattutto pratica. Come rileva Santiago Sastre Ariza:

 

«el mejor camino para profundizar en el concepto de deber jurídico es tomar como punto de partida la noción de aplicabilidad. Este aspecto acentúa el carácter institucional del Derecho destacando la existencia de órganos que tienen atribuida la potestad de aplicar las normas jurídicas. El carácter práctico del Derecho deriva, en definitiva, de la práctica social que genera su aceptación especialmente por los órganos aplicadores, y de su respaldo por la coacción como medio para imponerse»[51].

 

Nella sua fondamentale e critica opera di mediazione tra universalità della norma ed attualità dei valori, la creatività giurisprudenziale si estrinseca del resto più frequentemente non tanto come fonte di una regola autonoma quanto come “riformulazione” di una già data. Attraverso l’interpretazione giudiziale, non a caso, si definisce progressivamente una stabilizzazione autoritativa del significato, suscettibile di definire un legittimo affidamento tra le parti.

Come osserva la Pozzolo «è ben vero che nel nostro sistema non vige la regola del precedente vincolante e stante l’art.101 Cost. vige anche la libertà interpretativa. Però questa ricostruzione contrasta, almeno parzialmente, con la pratica del diritto [...]. Il fatto è che il legislatore usa concetti tratti dal linguaggio comune e rielaborati da una giurisprudenza che, nella misura in cui stabilizza significati, limita la propria discrezionalità interpretativa; e tutto ciò avviene sullo sfondo di un apparato giuridico di autorità e procedimenti»[52].

Tale tendenza, cui deve poi aggiungersi ulteriore ed approfondita attenzione al problema della creatività tout court – ovvero di quegli ambiti in cui è legittimo ritenere vi sia stata una vera e propria fondazione giurisprudenziale degli istituti – non esaurisce certo l’annosa problematica dell’ammissibilità di una simile prassi, oltre che lo spontaneo interrogarsi su quelli che possano essere i limiti della discrezionalità di un simile intervento.

Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, il problema della creatività della giurisprudenza e della discrezionalità del giudice è stato affrontato in modo organico da Ahron Barak, studioso del diritto israeliano, in un’opera appunto intitolata Judicial Discretion[53].

Strutturata in tre parti, la terza delle quali , incentrata su casi pratici dell’esperienza forense locale e, come tali, avulsi dall’esperienza dei fruitori stranieri, non è stata tradotta, quest’opera affronta primariamente il problema della natura della discrezionalità giudiziaria, indi i limiti di siffatta discrezionalità non solo nel quadro dell’esperienza israeliana, ma in un’ottica decisamente più ampia, che abbraccia tanto la common law che i sistemi europei.

Avvezzo ad un sistema improntato su di una struttura rigorosamente casistica, nonché a ragionare secondo i parametri propri di un common lawyer, il Barak individua nella ragionevolezza il criterio guida dell’esercizio della funzione giurisdizionale; ragionevolezza che deve intendersi commisurata ai valori della comunità ed ai mores, nonché agli usi che emergono nel contesto ordinamentale e di cui per primo il giudice è chiamato a farsi scopritore ed interprete, traducendo nella propria sentenza la compiuta verbalizzazione di quelli che sono i valori fondanti della collettività.

L’analisi compiuta delle pagine di Barak costituisce un referente fondamentale nell’ambito di uno studio ragionato e moderno del diritto, nella misura in cui segnala ed evidenzia problematiche non circoscrivibili agli ordinamenti di stampo anglosassone, ma comuni a tutto il mondo giuridico occidentale. Anche nella specificità del nostro sistema di diritto codificato, nei fatti, la pluralità degli indirizzi interni denuncia come, malgrado l’imperante parossismo formalista, non sia possibile prescindere del tutto da fattori che vengono ad incidere sulle scelte interpretative e che non sarebbe possibile relegare tout court nell’ambito del meta-diritto o di una giurisprudenza sociologica.

V’è da dire, del resto, si venga a creare una curiosissima frattura tra essere e dover essere della dimensione ordinamentale, come mostra il perpetrarsi di un’impronta ormai anacronisticamente nomocentrica della realtà forense nostrana: impronta che cozza poi inevitabilmente con quella che è la realtà fattuale.

Per citare il Satta, «la verità è che nel processo, cioè nell’atto in cui l’ordinamento si concreta, accanto ed al di sopra delle norme che lo regolano (e che sono poi quelle che, identificate con processo, consentono la riduzione a sistema e quindi la costruzione di una scienza) c’è qualcosa che non si lascia ridurre a norma. Questo qualcosa è precisamente il giudizio»[54]. Ed il giudizio altro non è se non un’attività di cognizione diretta a vagliare – soprattutto in relazione ad enunciati linguistici – l’ottemperanza o l’inottemperanza a regole normative.

Le organizzazioni giuridiche moderne sono costituite, del resto, proprio di regole normative positive, la cui posizione non può avvenire se non mediante messaggi linguistici atti a prevenire coloro cui sono diretti, mezzi, per lo più, scritti e documentati. Ciò comporta alcune importanti conseguenze circa i caratteri ed il funzionamento delle organizzazioni giuridiche: in primo luogo, che l’efficacia delle regole normative sia condizionata dai pregi e difetti del mezzo linguistico e dalle caratteristiche della sua documentazione; in secondo luogo che l’ottemperanza e l’inottemperanza alle regole giuridiche venga ad essere determinabile specialmente in relazione ad enunciati linguistici documentati; in terzo luogo che ogni operazione compiuta sul messaggio linguistico documentato sia, intrinsecamente, una operazione compiuta sulla regola normativa giacché questa non conserva esistenza separata dal messaggio documentato in cui si incorpora. Poiché, peraltro, la cognizione resta affidata ai competenti a giudicare in ultima istanza (cioè non soggetti a controlli e revisioni), se questi competenti non coincidono con gli autori delle regole di primo grado della cui ottemperanza od inottemperanza si giudica, si verifica il fenomeno, comune a tutte le organizzazioni giuridiche, che ogni produzione di regole normative comporta la trasmissione di qualche potere normativo dagli autori delle regole ai giudici[55].

Su tali basi, a maggior ragione, diviene legittimo tacciare di “Illuminismo Ingenuo” chi ancora veda nel giudice un interprete-dichiaratore, scivolando invariabilmente nel palese ossimoro che la stessa qualificazione porta.

L’esistenza di fenomeni semiotici quali la vaghezza e l’ambiguità, che definiscono la stessa, imprescindibile, natura dell’atto linguistico in quanto tale, esclude la possibilità di far coincidere il fronte della “predicazione”, pura e semplice, con quello dell’interpretazione, che è invenzione e selezione di un significato.

Come rileva il Luzzati, «questo indirizzo, con la tesi della formazione istantanea delle norme, mette completamente al bando qualsiasi analisi nomodinamica che stabilisca un nesso tra il problema della certezza e la struttura a gradi dell’ordinamento giuridico.

I sostenitori di questo accostamento, infine, ritenendo in modo dogmatico che ogni quesito interpretativo possa ricevere una soluzione logicamente necessitata, giungono a disconoscere i molteplici impegni politici ed ideologici del giurista»[56].

Il doveroso riconoscimento della naturale anfibolia dello strumento linguistico non deve, tuttavia, ridurre all’acquisizione acritica di una posizione rigorosamente ed orgogliosamente scettica in merito alla possibilità di fissare un parametro interno di delimitazione alla produttività creativa dell’interprete, così da assicurare, senza svilire o mortificare il ruolo di quest’ultimo, un equilibrio nomodinamico tra i formanti e, soprattutto, la certezza del diritto.

Poiché l’attività dell’interprete importa una persistente selezione di opzioni di valore, entro la complessità dei significanti assunti da una stessa disposizione «il problema della certezza non è mai completamente riducibile ad una discussione, propria della statica dell’ interpretazione, sui canoni esegetici che i singoli interpreti dovrebbero seguire […]. Si deve essere capaci di vedere dinamicamente l’interpretazione come un processo collettivo che si rinnova di continuo: una simile prospettiva, infatti, consente di valutare la certezza anche sulla base della stabilità o meno degli indirizzi giurisprudenziali e del grado di antinomicità fra i diversi contributi che i vari organi dell’ordinamento danno alla produzione di una medesima norma estesa»[57].

Come osserva Susanna Pozzolo, l’attività dell’interprete non si esaurisce mai nel semplice rapporto con il dato testuale, ma si esplica nella globalità del contesto in cui esso si pone.

Esiste, cioè, un minimo convenzionale dal quale non è possibile prescindere e che definisce una stabilizzazione autoritativa dei significati.

L’esistenza di un simile background garantisce la flessibilità nomodinamica, garantendo, da un lato, la persistenza della mediazione linguistica e critica dell’interprete, dall’altro la certezza del diritto, intesa come salvaguardia delle aspettative legate all’abito testuale di una norma[58].

Egualmente non è ozioso ricordare come, a differenza del discorso filosofico, il discorso normativo giuridico non possa contentarsi di formule generali e astratte, prescindendo dalle conseguenze risultanti dall’applicazione fattuale: è anzi la costante ricerca di soluzioni concrete ad imporre una reinterpretazione di principi, e a distinguere il punto di vista pragmatico da quello formalistico, quale deriverebbe da un’interpretazione solo letterale della norma.

Altrettanto prevedibilmente è proprio in virtù di un costante gioco di mediazione ed alternanza degli equilibri, in un contesto naturalmente fluido quale quello della realtà sociale coeva, che si valorizza la figura del giudice-interprete.

 

 

4. – Il ruolo della giurisprudenza sul piano della fondazione di una cittadinanza europea

 

«Continuiamo a proclamarci interpreti della legge e ad elaborare teorie sulla sua interpretazione, ma ci troviamo di fatto ad operare, sempre più frequentemente, come interpreti della sentenza. La legge, nel senso pieno dell’espressione è ormai una specie alquanto rara e la funzione di adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà è sempre più largamente svolta dal giudice»[59]: con esemplare chiarezza, Francesco Galgano così dipinge il graduale evolversi del fronte dell’ermeneutica giuridica da un piano squisitamente normativistico ad uno pragmaticamente giurisprudenziale. Non si tratta, come è agevole comprendere, di una considerazione puramente teoretica, poiché l’attenzione volta all’attività del giudice è sintomatica piuttosto di specifiche scelte operate sul fronte della politica del diritto.

Il paradigma strutturale della stessa sentenza, intesa come espressione ultima dell’attività interpretativa e rielaborativa del giudice, infatti, discende direttamente dal contesto politico e culturale in cui essa si iscrive, non meno di come l’attenzione al dato storico costituisce condizione imprescindibile per una riflessione adeguata su quello che è il ruolo dell’autorità giudicante. Questa premessa è tanto più vera ed attuale, quanto più si confronta con il progressivo ed ormai avviato processo di integrazione europea, in ragione del quale gli ordinamenti dei singoli stati membri si trovano a dover riconsiderare nella sua globalità il sistema delle fonti, nonché ad assicurare, con opportuni accorgimenti, il raggiungimento di un denominatore comune per quel che riguarda la certezza del diritto e l’offerta di giustizia.

La crisi progressiva della sovranità nazionale, intesa come ricerca di una dimensione più ampia ed aperta per l’interazione dei soggetti; la graduale emancipazione delle istanze economiche dai vincoli di natura politica, hanno concorso, in modo più o meno generalizzato, da un lato ad un caotico e tumultuoso moltiplicarsi delle fonti normative, dall’altro ad una decisiva espansione della giurisdizione, mediante un’attività più dichiarativa che non interpretativa di regole, per rispondere all’esigenza di un’adesione ai valori socialmente consolidati, più che normativamente sanciti.

È a tal quadro, dunque, che occorre far riferimento, quando si comincia a parlare di una qualche capacità nomopoietica della giurisprudenza e si indagano gli ambiti in cui tale assimilazione progressiva alle fonti normative si è realizzata persino in quegli ordinamenti in cui la norma è regina ed satura, apparentemente, ogni spazio creativo.

Parlare del resto di uno stile della sentenza e farlo non già nel ripiegamento quasi municipalistico della propria locale e circoscritta esperienza, è interesse che non può restare limitato ai soli giuristi nell’esercizio di un’attività scientifica volta agli ambienti accademici, ma deve soprattutto investire gli operatori pratici del diritto, che da un’adeguata esegesi dei metodi della pronuncia giudiziale e dall’approfondimento conoscitivo di quelle che sono le strategie stilistiche e tecniche d’altri ordinamenti, possono trarre profondo giovamento nell’esercizio di un’attività professionale sempre più transnazionale.

V’è da dire, nei fatti, come il tradizionale paradigma della sentenza italiana, con una salda prevalenza del ragionamento di diritto su quello di fatto, carenza di enunciazione e giustificazione dei giudizi di valore – la cui ellissi finisce con il rendere incomprensibile lo stesso fattore decisivo del giudizio –, la netta prevalenza di un linguaggio tecnico e la vocazione antipersonalistica del prodotto, se pure possiede una propria intrinseca ragion d’essere nell’ambito d’una realtà territoriale chiusa in se stessa, nel mito orgoglioso ed assoluto dello statalismo giuridico, certo non può più configurarsi altrettanto funzionale in una dimensione storicamente dominata, piuttosto, dal processo di integrazione europea, che importa la necessità del rinvenimento di nuove soluzioni giuridiche, ma, soprattutto, di una funzionalità processuale chiaramente prescindente le logiche di frontiera.

Nella globale riconsiderazione delle fonti del diritto, del resto, è evidente, nei fatti, come la sentenza, nella quale si incarna l’afflato senz’altro più vitale del ius, debba divenire il principale strumento di appianamento delle divergenze e, nel contempo, di fondazione concreta dei presupposti sui quali debba esser sostanziato il concetto stesso di cittadinanza in termini europei, intesa come eguaglianza sostanziale e fruibilità su scala europea delle risultanze di giudizio.

Ciò, naturalmente, non elude affatto la resistenza mossa da parte dei tradizionalisti alla permeabilità del proprio sistema giuridico alle nuove soluzioni mosse da parte degli interpreti della norma, autentici alchimisti dell’evoluzione vitale del diritto, ma è pur vero come la tendenza ormai accreditata sia piuttosto quella di una graduale amplificazione della coscienza creativa della giurisprudenza, manifestatasi attraverso l’affermarsi di scelte decisionali non tanto mutuate dall’analisi di disposizioni sovente stantie , ma dall’attingimento a canoni extranormativi.

Il superamento di ogni chiusura nazionalista, ma soprattutto l’affermarsi di un’aspettativa condivisa di tutela uniforme, tanto nelle forme che negli esiti, nonché nella prevedibilità delle soluzioni accolte, importa inequivocabilmente la ricerca di un modulo espressivo ed argomentativo comune nel prodotto della prassi forense; più importante ancora, il riconoscimento la concreta democraticità e probità della formulazione della decisione giuridica si colga proprio nell’adozione di un registro semantico di immediata permeabilità, tale da consentire agevolmente il controllo sociale.

Su quest’ultimo punto, del resto, non par leggersi nulla di nuovo per la verità, se si considera la compressione del potere dei forensi all’indomani dell’esperienza rivoluzionaria francese, ispirata proprio alla necessità di contener qualsivoglia manifestazione espressiva non riconducibile al verbo del popolo. Tanto più si accentua il profilo tecnico-professionale nell’ordinamento della selezione e della carriera dei magistrati, infatti, quanto più si afferma una concezione essenzialmente restrittiva della funzione giurisdizionale, intesa come mera applicazione a casi particolari dei disposti generali della legge. L’ostracismo ostentato verso ogni forma di ermeneusi giudiziale non è che la conseguenza della necessità, percepita in tutta la sua urgenza, di difendere l’anima autentica e razionale della legge da una techne disonesta ed opportunista.

Il valore pregevole della trasparenza decisionale, nondimeno , non dev’essere certo confuso con un appiattimento od una banalizzazione del tessuto espressivo: «sino a quando non si darà ingresso alla regola dello stare decisis ed agli itinerari argomentativi che tale regola implica, specie nell’analisi del fatto, la complessità della motivazione in punto di diritto continuerà a rappresentare una modalità imprescindibile perché resa necessaria dalle stesse caratteristiche strutturali del ragionamento del giudice, il quale è chiamato, in un sistema che lascia aperta la via a più opzioni interpretative, a giustificare (non solo sulla base della premessa  ma) la premessa stessa»[60].

Appellarsi ad una regola quale quella dello stare decisis, quasi fosse una panacea contro tutti i mali ed un’assicurazione di coerenza dell’operato della giurisprudenza, sarebbe tuttavia fin troppo ingenuo, se non si ponessero su piani ben distinti la vincolatività del precedente e lo stile argomentativo delle Corti. Lo stare decisis opera infatti come condizione di certezza dell’ordinamento solo ed in quanto, nella metodologia argomentativa, le ragioni di fatto e di diritto vengano rigorosamente distinte ed esplicate, consentendo alla ratio decidendi di emergere. Quel che cioè sovente non è adeguatamente espresso è il fatto non sia il precedente in sé a configurarsi quale vincolo giuridico, ma il principio di diritto che informa di sé la pronuncia giudiziale. Ne consegue, pertanto, che pure laddove si affermi lo stare decisis come regola per le Corti, senza che si modifichi lo stile espressivo delle stesse, nessun beneficio ne deriverebbe sul fronte della razionalità e della certezza del ius. Un esempio emblematico in tal senso è dato proprio dalla Corte di Giustizia, cui pure l’art.220 CE, sovrappostosi all’ art.177 del Trattato di Roma, riconosce la facoltà di attenersi, pur con forti limitazioni, ai propri precedenti. Benché, infatti, questi ultimi siano seguiti in modo più o meno costante, e la Corte, per prima, ami citarsi in interi paragrafi, laddove decida di abbracciare un nuovo orientamento, non sempre spiega perché abbia abbandonato un principio sul quale è comunque presumibile gli operatori avessero fatto affidamento.

Seguire un precedente senza discuterlo in maniera analitica, al fine di esplicitarne la ratio, e non effettuare il distinguishing, che, discutendo in modo problematico il punto di diritto, consente il superamento del principio pregresso, senza minare il valore intrinseco della vincolatività, escludono dunque il rispetto di quella razionalità evolutiva che è determinante per la crescita armoniosa del diritto. Come criterio di selezione delle scelte disponibili, il precedente è altresì un baluardo contro gli overruling ingiustificati e gli altissimi costi sociali ed economici che derivano da una condizione di siffatta incertezza. Riconoscere, infatti, un potere nomopoietico alla giurisprudenza non può escludere la necessità di definire misure atte a regolarlo e garantirlo, soprattutto in un contesto che, come l’Europa, si sostanzia su tradizioni giurisprudenziali ben individuate, ciascuna caratterizzata da una ben definita tipicità.

Il dibattito sul ruolo del giudice quale fonte del diritto ha ormai portato la maggior parte della dottrina a riconoscere l’esistenza di un ius “vivente” prodotto dai giudici. È un’espressione efficace, dacché ne sintetizza un certo grado di sclerotizzazione che lo renderebbe, al di fuori della prassi giudiziaria, “morto”. Ciò dunque pone, in maniera evidente e per certuni versi drammatica, la duplice polarità sulla quale oggi viene ad esser ridiscusso l’intero sistema delle fonti, equamente bilanciato sulla necessità di trovar una legittimazione e, per converso, una risposta efficace al divenire inarrestabile dei tempi e delle aspettative disciplinari e risolutive.

Se infatti il giurista, parlando dal proprio scranno accademico, non ha possibilità alcuna di veder realizzato il proprio programma, se non nell’accoglimento di un pubblico capace di dare applicazione allo stesso; se il legislatore, pur nell’imperiosità coercitiva dei suoi comandi, necessita sempre di una struttura organizzata in cui essi possano trovare concreta applicazione, il giudice predica il diritto con un immediato potere di realizzazione della sua parola. Non solo per l’aspetto sostanziale del caso, ma soprattutto per il profilo processuale, quando egli valuta la qualità degli interessi coinvolti, ai fini delle misure processuali[61].

Della strettissima coincidenza tra legittimazione alla pronuncia della regola di diritto ed efficacia del diritto stesso, è chiaro esempio l’orientamento assunto dalla dottrina nel valutare le sentenze della Corte Costituzionale. Queste ultime vengono assunte quali fonti del diritto per la definitività della loro legittimazione: si ritiene, infatti, il giudice costituzionale abbia tanto il potere di creare diritto con la propria sentenza (attribuire l’efficacia), quanto il potere di riconoscere la legittimazione del diritto dando la sua valutazione (definire la legittimazione). Prima ancora dell’interpretazione della sentenza, cioè, quest’ultima interverrebbe creativamente mediante il dispositivo e la motivazione, laddove essi definiscano modelli per il legislatore o vincoli per lo stesso[62]. La giurisprudenza della Corte Costituzionale si è evoluta verso l’accettazione netta, anche se in molti giudici inconsapevole, della giuridicità del pluralismo.

Il potere di fatto del giudice di dare efficacia al diritto con le sentenze prevale sul potere che egli ha pure di qualificare il diritto attribuendogli legittimazione.

 

«Il problema di definire la collocazione del giudice tra le fonti del diritto ha il crinale spartiacque fra la legittimazione ed efficacia. Da una parte il giudice può essere fonte, perché legittimato a trarre norme dalle disposizioni [...]. All’opposto, il giudice può essere fonte perché con la sentenza l’efficacia coincide sempre con la legittimazione e nell’ uso del diritto l’efficacia prevale oggi, nella società, sulla legittimazione. Lo spostamento della rilevanza giuridica dalla legittimazione all’efficacia cambia il lavoro del giudice per le sentenze: dalla ricerca della (supposta) norma, all’identificazione del risultato per il quale il diritto è creato. Anziché fare una classificazione delle sentenze costituzionali per tecniche di elaborazione delle norme, oggi sarebbe più utile fare una classificazione delle sentenze della Corte per efficacia del risultato.

Anziché parlare di bilanciamento dei valori, occorre mettere in evidenza la creazione di qualità giuridica con la sentenza. Il diritto, infatti, è sempre diritto, in base alla legittimazione. All’opposto, il diritto varia di molto la sua qualità giuridica con l’efficacia. Usando per valutare le sentenze costituzionali il criterio della rilevanza dell’ efficacia, appare evidente che la Corte Costituzionale non ha, in realtà, alcun problema di bilanciamento dei valori, malgrado si avvalga di tale figura retorica.

Ha solo problemi di scelta del diritto da essa preferito, secondo la qualità giuridica del risultato, cioè problemi di efficacia»[63].

 

 

5. – Giurisprudenza e pluralismo

 

Le profonde trasformazioni socio-politiche che hanno investito la società italiana negli ultimi cinquant’anni hanno concorso in modo inevitabile all’affermazione di una realtà pluralista, espressa nella frammentazione dei poteri dello Stato, nel tumultuoso mutamento di interessi sovrapposti, nella differente percezione del dover essere sociale di ciascun cittadino. Il pluralismo ha inciso in maniera inequivocabile nel percorso di assimilazione e di interpretazione del diritto, con conseguenti e significativi effetti sul piano sociale.

Se l’etica borghese accettava la norma secondo la legittimazione della fonte, ecco dunque che nella nuova dimensione dello Stato si ricerca piuttosto un’immediata efficacia nella soluzione prospettata: l’utile prevale sul certo, in un inarrestabile processo di moltiplicazione polimorfa dei formanti normativi.

La certezza del diritto, bandiera della società borghese, nasce infatti come espressione di un potere dominante, che fa della legittimazione il vessillo di un servaggio in cui sono ridotti coloro che non hanno la possibilità di elevarsi sino al controllo degli strumenti normativi.

Per contro, in una società pluralista, è possibile assistere ad un gioco di forza in cui, soggetti apparentemente estranei alla sfera della legittimazione, sviluppano la capacità di utilizzare il diritto in senso contrario all’interesse della forza che detiene il controllo degli strumenti politici.

Evidentemente, pertanto, non può esservi pluralismo laddove esista una salda autorità centrale capace di dare efficacia al dover essere legittimamente stabilito. L’esistenza di un tale potere è postulato nella scienza giuridica del diritto, che, da Irnerio in poi, ha voluto rintracciare l’essenza stessa della società in norme  che intrinsecamente serberebbero una autonoma capacità coercitiva: il diritto così concepito, in ogni caso, proprio perché autoreferenzialmente volto al predicare ed al realizzare se stesso, non può che essere statico ed esemplificativo di un’egemonia di classe incompatibile con la nuova idea di società. Pluralismo sociale vuol dire infatti, soprattutto, moltiplicazione degli interessi in gioco e necessità di sostituire soluzioni formali a scelte sostanziali, in cui realizzare non tanto un progetto ideale di ordine, quanto di soddisfacimento.

La produzione del diritto in questa nuova dimensione dei rapporti diviene sempre più non tanto volontà delle fonti, quanto creazione del ius come rapporto tra gli interessi e modulazione degli stessi; fonti creative del diritto, perciò, divengono le stesse forze agenti all’interno della società, sia forze sociali, sia istituzioni: e tra queste, soprattutto, la magistratura, non tanto (o semplicemente) bocca della legge, ma autentica interprete dell’essere del diritto.

La crescente consapevolezza del sentimento democratico ha portato infatti all’acquisizione definitiva dell’idea secondo la quale l’equità e la funzionalità del diritto non debbano prospettarsi unicamente come qualità imprescindibili del momento formativo della norma, ma soprattutto del contesto applicativo della stessa. È infatti attraverso il controllo degli atti provenienti dai pubblici poteri – e dunque pure dagli organi giurisdizionali – che la collettività può accertare se la regola, tradotta ed applicata nel caso concreto, presenta elementi di conformità ai fini perseguiti dal legislatore, come pure al complesso dei valori su cui si sostanzia la società in cui vive.

All’attività meramente ricognitiva ed esegetica dell’ordinamento, pertanto, si sostituisce dunque l’essenziale e imprescindibile intervento di mediazione tra quelle che sono le finalità legislativamente perseguite e il clima sociale in cui si estrinseca la stessa funzione giudiziale, al fine – è evidente – di circoscrivere, ridurre o annullare tout court l’ipotesi di una frattura tra il diritto coattivamente imposto e quello riconosciuto come fattivamente disciplinante i diversi momenti del vivere collettivo.

Una condizione, questa, che vieppiù legittima e rende anzi imprescindibile l’attenzione alle modalità espressive del giudice, e, soprattutto, alla trasparenza del percorso decisionale. È tramite la motivazione che la magistratura evidenzia come il suo non sia un atto decisionale assimilabile a tutti gli altri e men che mai una decisione d’imperio, ma il frutto di quella delicata attività di mediazione tra diversi equilibri di cui si è detto.

 

«La formazione del diritto quando in una situazione vi sono un solo potere e moltissimi interessi è altra cosa da quando vi sono molti poteri e pochi interessi fondamentali .

Nel primo caso la formazione del diritto è la definizione della volontà del potere, nel secondo caso essa è la definizione dell’influenza degli interessi sul risultato di ciascun potere.

Ogni potere è influenzato, in questo secondo caso, dal dover essere dell’interesse per esso prevalente perché vi è pluralismo di giuridicità (interessi di classe) nella società.

Nel primo caso i giuristi legisti pensano, ed hanno in tale specifico caso pienamente ragione, di poter conoscere il diritto leggendo solo le leggi.

Nel secondo caso i giuristi legisti possono solo descrivere ombre sui muri, quali sono in tale caso le leggi, mentre la creazione del diritto è fatta da forze che agiscono nella realtà sociale, fuori dalle ombre, con rapporti tra interesse e potere che le ombre delle leggi non rappresentano affatto, o descrivono malamente»[64].

 

 

6. – Per un “diritto comune d’Europa”[65]

 

La realizzazione degli obiettivi prefigurati dalla costituzione stessa di una realtà economico-politica quale l’Unione Europea, nella prospettiva di un processo sempre più ampio di integrazione politico-istituzionale, sembra coinvolgere in maniera particolare il mondo dei giuristi, sia teorici sia pratici, molto più di ogni altra professione intellettuale, in ragione, se non altro, del fatto il diritto, o, per meglio dire, quella sua manifestazione che si è soliti chiamare ius positivum possieda, a dispetto d’ogni altro settore delle cosiddette scienze sociali, un carattere spiccatamente nazionale, indissolubilmente legato alla sua vigenza territorialmente circoscritta.

Il coinvolgimento dei giuristi, per altro, non presenta un rilievo meramente tecnico, ma si carica di significati e risvolti ulteriori, connessi con lo spirito d’ogni sistema giuridico nazionale.

Uno spirito o stile che si riflette, come è noto, sulla forma delle leggi e delle sentenze, sulla sistematica e sull’educazione giuridica; insomma che investe le strutture portanti dell’ordinamento, inteso soprattutto come tradizione giuridica, con una propria identità culturale, cui si ricollega una certa mentalità da parte dei giuristi che vi operano. Tale panorama deve dunque costituire il punto di partenza di un’analisi che consenta da un lato di comprendere i pericoli insiti in un processo unificatore suscettibile di compiersi a scapito di ambienti e stili nazionali, provocando resistenze, o, almeno, incomprensioni e situazioni di disagio; e dall’altro lato, di indicare scelte idonee ad evitare simili conseguenze ed a conferire maggiore equilibrio, insieme con una più efficace capacità di penetrazione, al processo stesso. In tale senso, la sfida europea costituisce uno stimolo soprattutto ad interrogarsi su quanto e come la nostra tradizione possa offrire in termini di apporto scientifico-culturale alla formazione di una mentalità giuridica davvero europea.

L’apertura degli ordinamenti giuridici statuali al flusso di normative di provenienza comunitaria è fenomeno che, insieme, del resto, al moltiplicarsi ed intensificarsi a tutti i livelli degli scambi transnazionali, appare destinato ad investire, al di là degli ambiti specialistici di riferimento, le singole culture giuridiche nazionali, suscitandovi interrogativi di fondo ed alimentandovi dibattiti imperniati in particolare sui temi ed i problemi del rinnovamento e della riqualificazione degli studi di diritto, che trovano poi un naturale prolungamento sul piano culturale oltre che tecnico della professionalità giuridica.

Del resto, che la tradizione del diritto occidentale non possa dirsi ab origine affatto legata ad un contesto territorialmente ristretto, ma recisamente orientata verso una dimensione universalistica del mondo del ius, appoggiata all’idea del progresso civile e della civiltà tout court, emerge chiaramente da tutta l’ esperienza del diritto medioevale e del diritto comune, da quella di stampo illuministico e dell’usus modernissimus Pandectarum, in cui traspare una marcata impronta transnazionale e più specificatamente europea.

Tant’è che verrebbe piuttosto spontaneo interrogarsi come una scienza tanto duratura, da caratterizzare per quasi otto secoli un ambito territoriale tanto vasto, non sia stata poi in grado di lasciare agli ordinamenti continentali attuali un sistema di diritto assai più uniforme di quanto non risulti, in sede di macro-comparazione, con il motivo della generica appartenenza di questi ordinamenti ad un’unica tradizione giuridica, per altro articolata in una serie di varianti a contenuto spiccatamente nazionalistico. Contraddizione, invero, spiegabile in forza di cause anch’esse contraddittorie, che poco concedono sul fronte della certezza storica, ma implicano necessariamente si rifletta sulla ricchezza e complessità di un’ esperienza cardine della tradizione giuridica continentale quale è stato il diritto comune europeo. È tra il XVI ed il XVIII secolo, in cui essa raggiunge il proprio apogeo, vedendo, nondimeno, già porsi i primi, inequivocabili segni di decadimento, che si pongono, pur nella contraddittorietà sorgiva che li connota, molti dei temi su cui si edificheranno i sistemi giuridici attuali: da un lato si osserva, infatti, il soffocante apparato burocratico-amministrativo dell’assolutismo regio, dall’ altro, una raffinata cultura del garantismo, ancorché originariamente espressa in difesa di privilegi, contro ogni forma di abuso dei poteri del sovrano ed in genere di arbitrio[66]. Ed ancora, da un lato un cumulo polveroso di nozioni, formule, prescrizioni ed opinioni, venutosi a creare con l’opera secolare di un ceto di giuristi forensi molto preoccupati, certamente, di mantenere quanto più elevato possibile il tasso di obsolescenza di un patrimonio giuridico estremamente composito nei suoi materiali costitutivi e lo stesso strumentario linguistico, a vantaggio di una posizione monopolistica di custodia d’entrambi, e, dall’altro lato, un’arte precisa e rigorosa dell’interpretazione fatta di collaudate tecniche, come quella del precedente giudiziale, ben consapevole del proprio ruolo, come pure della propria responsabilità, di fattore di produzione del diritto per via di adattamento ed in funzione di una certezza intesa soprattutto come valore strumentale.

La fine del mondo dell’Ancien Régime,  per un verso tanto auspicata da spiriti liberi e progressisti, avvenuta però sul piano politico-istituzionale con la rottura di quel tradizionale equilibrio di poteri che aveva permesso alla giurisprudenza forense di assolvere un compito fondamentale di controllo e bilanciamento del potere di governo e legislativo, si è tradotta sul piano culturale nella lacerazione profonda del tessuto connettivo fatto di regole, valori, principi ed atteggiamenti alla base di un diritto inteso dialetticamente come durevole, nello spazio e nel tempo. Fine, questa, che segna l’inaugurazione di quel modo, senz’altro deprecabile, di concepire il diritto normativisticamente, sclerotizzato ad espressione di una volontà sovrana, identificata con gli organi-apparato dello Stato nazionale ed attuata nella forma della legge od atti similari.

Metodo, questo, che nell’inarrestabile tendenza all’accumulo ed alla sovrapposizione di materiali normativi, ha contribuito non poco ad aggravare, ancorché a soddisfare quell’insaziabile fame di certezza giuridica, in risposta alla quale aveva, nondimeno, dovuto la propria stessa origine.

Sul tema inesauribile della comune matrice giuridica del diritto continentale, ed in particolar modo dell’indiscutibile interazione della stessa con l’attività dei Grandi Tribunali, valida testimonianza è quella offerta da Luigi Moccia , nel quadro di un intervento offerto nel corso del convegno tenutosi all’Università di Macerata nell’aprile 1995 sul tema “I giuristi italiani e l’Europa”.

 

«[…] Quando si tenga presente, dunque, lo sviluppo complessivo della scienza giuridica continentale, dal Medioevo fino all’epoca moderna, tanto sul versante accademico-dottrinale del droit savant, quanto su quello pratico-forense del diritto giurisprudenziale dei Tribunali supremi e delle grandi Corti di giustizia, appare evidente come, nell’uno e nell’altro caso, la dimensione tradizionalmente europea di questa scienza – e, nel secondo caso, anche della prassi – giuridica sia al tempo stesso una dimensione elitaria, per numero, posizione, funzione, condizione e stile dei personaggi che vi compaiono in veste di protagonisti: grandi scrittori, grandi giudici e grandi avvocati; ossia tutti coloro alle cui opinioni si riconosceva, anche in altri paesi, nelle rispettive sedi dottrinali e giudiziali, valore sostanziale di auctoritates.

A ridosso di questa élite o, meglio, al di sotto di essa, si collocava la schiera più affollata dei personaggi minori, se non delle comparse: il cui profilo europeo stenta a riconoscersi come precipuo e caratterizzante nel loro modo di operar , essendo costoro invece totalmente o prevalentemente immersi in realtà locali e marginali: giuristi bollati, a quel tempo, come illiberali, appunto perché chiusi nei rispettivi ambiti ordinamentali; ma alle cui successive fortune si legheranno i destini degli ordinamenti continentali, nel senso, appunto, della chiusura nazional-positivistica degli stessi. Sullo sfondo storico così tratteggiato, il problema della formazione del giurista europeo sembra dunque sollecitare, a ben vedere, una riflessione circa la dimensione europea – e più generalmente transnazionale – dello studio e dell’insegnamento del diritto per rapporto a tale obiettivo, che si pone in termini di alternativa tra una figura elitaria di giurista europeo ed una più popolare – per così dire – di giurista locale, cioè nazionale. La prima, a differenza della seconda, evidentemente dotata e motivata nel senso della massima apertura alla comunicazione con i giuristi ed i diritti degli altri paesi (europei), a fini sia di scienza sia di prassi giuridica, cioè teorici e pratici insieme […]»[67].

 

Chi osservi l’evoluzione attuale dei sistemi giuridici in Europa può notare due tendenze che sembrano contraddittorie: da un lato si assiste alla formazione progressiva di un diritto uniforme a livello europeo, che informa di sé gli ordinamenti nazionali in molti settori ed anzitutto nel diritto dell’economia; dall’altro, è in atto un processo di valorizzazione della pluralità dei sistemi normativi nazionali (all’interno dell’Unione europea) ed anche regionali (all’interno di ciascuno Stato), che coesistono e si intrecciano senza elidersi sul fondamento di principi ormai codificati, quali la sussidiarietà e la concorrenza tra norme.

Sotto quest’ultimo profilo, del resto, è impossibile non osservare come anche all’interno dei singoli ordinamenti nazionali sia ormai più che manifesta la tendenza a riconoscere una piena autonomia normativa alle regioni. Ciò vale da tempo anzitutto per la Germania, ove i singoli Länder hanno poteri e competenze, nella prospettiva della sussidiarietà, che li avvicinano al ruolo degli stati membri di una federazione. Anche altri Stati, peraltro, si sono orientati nella medesima direzione: non solo il Belgio ormai federale, non solo la Spagna – ove regioni quali la Catalogna hanno vasti ambiti di autonomia anche sul terreno del diritto privato, ma anche il nostro stesso Paese, sull’onda della tanto celebrata devolution (attualmente tradotta in una decisa spinta verso forme di federalismo fiscale). Si assiste oggi, inoltre, ad una rinascita delle autonomia municipali che si iscrive nel medesimo segno. Basti pensare, ancora per l’Italia, alla L. 142/1990, che ha imposto il varo dei nuovi statuti dei comuni; ovvero alla reintroduzione dell’autonomia impositiva degli enti locali territoriali.

Come giustamente  ha sottolineato Antonio Padoa-Schioppa, «tutto ciò non può non provocare, in un osservatore dotato di memoria storica, una serie di risonanze evocative di importanti esperienze del passato»[68]: il diritto comune, che ha rappresentato il passato glorioso del diritto europeo, torna a proporsi come anelito della nuova civiltà giuridica comunitaria. Eppure, per una significativa analogia con la crisi del sistema medioevale fondato sul mito dell’universitas, parallelamente, spinte centrifughe invitano ad una parcellizzazione settoriale.

 

 

7. – Interpretazione come “reductio ad unum” e condizione evolutiva del sistema

 

Quel che emerge chiaramente da una ricostruzione siffatta è che l’idea di ordine giuridico non tanto riposi su di una forzosa fossilizzazione delle fonti dell’ordinamento, quanto sul delicatissimo equilibrio risultante dalla mediazione tra i diversi formanti, esercitata in ambito accademico dalla compiuta attività didattica della dottrina, ma, soprattutto, concretata nella quotidianità vivente del ius attraverso il fondamentale apporto dei tribunali.

Che l’attività di tipo interpretativo-esegetico non sia mai integralmente tale, ma debba necessariamente investire profili nomopoietici risulta chiaramente dalle pagine di Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria[69], che promuovono l’idea di un diritto come “comunità interpretativa”, rilevando come «la vita di una comunità giuridica consista in un’incessante ed instancabile prassi interpretativa»[70].

L’idea che sostanzialmente si afferma è quella di una naturale perduranza della norma, malgrado l’insopprimibile tendenza evolutiva interna agli ordinamenti, proprio in ragione dell’immutabilità degli obiettivi concretanti gli stessi, in virtù dell’ affermarsi di presidi ermeneutici, che configurano i criteri identificativi della comunità ed assicurano continuità alla regola, onde porre limiti all’arbitrio ed assicurare certezza ai rapporti.

Come poi rileva Guido Alpa, nella lettura critica dei due autori, «poiché le comunità sono plurime, all’interno di ogni esperienza, e poiché le esperienze debbono governare i rapporti interni che si intrecciano nel loro ambito ed i rapporti esterni che si intrecciano tra comunità, il diritto assolve il ruolo di veicolo di comunicazione; in questo senso il diritto è il più importante linguaggio dell’interazione sociale; si tratta allora di identificare le convenzioni dell’ uso di questo linguaggio»[71].

Un linguaggio, si noti bene, che non si svela mai interamente, ma muove dal delicatissimo equilibrio che si pone tra l’interpretazione dell’enunciato linguistico e l’argomentazione della risultanza. L’interpretazione concerne, infatti, la relazione tra testo, soggetto interprete e prodotto dell’ermeneusi; l’argomentazione implica una relazione tra il soggetto che la propone, una situazione discorsiva ed un uditorio da convincere.

Ogni argomentazione si basa su di un ragionamento, influenzato dal tipo di testo da interpretare e dalla cultura giuridica in cui si cala il processo ermeneutico.

Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria propendono per una concezione semantica, ovvero orientata alla decrittazione dell’enunciato al fine dell’iscrizione di un significato pregnante. Ciò concorre ad evidenziare come il fine ultimo dell’ermeneusi sia essenzialmente una finalità pratica, cioè la soluzione di casi concreti originati da controversie: in questo senso l’interpretazione non può essere disgiunta all’applicazione e quindi alla decisione.

L’enunciato normativo diviene dunque l’espressione di una funzione creativa del giudice resa in un percorso di interpretazione/applicazione. Si tratta, in ogni caso, di una creatività derivata, non originaria, in quanto il legame dell’interprete al testo non può essere rescisso. Occorre, cioè, riconoscere come senz’altro l’irriducibilità del ius non possa essere ricondotta entro le maglie di una formula sclerotizzata, ma non si possa per questo ritenere non sia compito primario del giudice ridurre al minimo l’ambiguità che da ciò deriva, prima ancora d’introdurre del nuovo.

Sarebbe erroneo, nondimeno, intendere l’interpretazione come un fenomeno univoco, non suscettibile, piuttosto, d’esser frammentato caleidoscopicamente in ragione della pluralità dei soggetti che la esercitano e dei filtri di cui possono avvalersi. Filtri che, nel caso del giudice, sono sostanzialmente – ma non unicamente – dogmatici.

Dei diversi modelli storicamente affermatisi sul fronte dell’ermeneusi testuale, due soprattutto meritano d’esser ricordati, in ragione dell’impronta che hanno lasciato nella nostra cultura giuridica: quello giuspositivista e quello ermeneutico.

Il primo, combinando interpretazione esegetica ed impostazione sistematica, confida in sussunzioni di tipo logico dei fatti nella disposizione, ingenuamente glissando sulle naturali anfibolie del linguaggio e la conseguente incapacità di trovare in concreto significati univoci da attribuire all’unico significante.

Il secondo – che è poi il modello proposto dagli autori prima citati – propone una lettura non autoreferenziale, ma “sociale” del ius, vivendolo quale frutto dell’esistere comune dei soggetti dell’ordinamento, definito dall’interazione continua delle sue componenti e valutabile solo nel continuo confronto delle stesse.

Egualmente contesta ogni pretesa di unicità sul fronte metodologico, imbracciando il vessillo della complementarietà, quale si rende necessaria a fronte del pluralismo della realtà sociale del nostro tempo.

Il criterio ermeneutico dell’interpretazione giuridica nasce infatti come risposta all’irriducibilità del diritto entro lo spazio angusto della norma, com’era invece stato nelle pretese dell’indirizzo giuspositivista, sottolineando come il diritto positivo debba arricchirsi e non promuoversi quale alterità nel confronto con i valori in cui si muove l’interprete. Il ius non è semplicemente “testo”, ma soprattutto “con-testo”, dovendosi necessariamente ricordare com’esso non nasca con vocazione antiquaria o destinazione meramente scientifica, ma sia destinato a disciplinare in modo concreto l’interagire dei consociati, conformandosi alle aspettative di pacificazione ed ordine sociale.

 

«Il discorso normativo deve fare i conti col fatto che è destinato a valere nella vita e nell’ esperienza concreta e perciò a misurarsi con i contesti di azione e comunicazione»[72]:

 

l’ermeneutica ricostruisce il rigore scientifico del processo interpretativo, ma trascende lo stesso limite del concetto di diritto come linguaggio normativo, sforzandosi di identificare i procedimenti conoscitivi giuridici, attraverso la precomprensione. In questa ottica il diritto è un “evento di discorso” che serve a comunicare le intenzioni dei partecipanti, ma, soprattutto, a tessere una forma di vita comune. Esso non è un’idea astratta e nemmeno un valore, sotto certi profili, ma la condizione attraverso la quale possa esprimersi appieno la consorzialità di esseri liberi ed autonomi.

La discrasia spesso esistente tra un sistema codificato ed una realtà emergente di bisogni ed interessi che la legislazione speciale solo in parte riesce a colmare, e talora addirittura esaspera con il suo andamento frammentario, non può che confermare il riconoscimento del ruolo insostituibile della giurisprudenza, quale strumento d’integrazione ed armonizzazione dell’ordinamento.

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In un universo composito e pluralista, l’interpretazione giudiziale diviene dunque condizione imprescindibile per rendere vivo e vitale il mondo del ius, per non ridurlo entro gli schemi asfittici di una formula, ma, soprattutto per garantire l’armonioso raccordo tra tutti i formanti di un sistema che, nella loro fluidità, trascendono gli schematismi preconcetti dell’ordine delle fonti per interpretare al meglio il quotidiano.

Di qui, senz’altro, la centralità dell’analisi della giurisprudenza come ara privilegiata in cui quotidianamente si celebra il rinnovamento del tessuto normativo, in un’ottica, nondimeno, che non può mai prescindere la storia e la comparazione come altrettante espressioni di quella concretezza sociale in cui si vivifica il diritto.

Quel che occorre, cioè, per assicurare una lettura attendibile e realistica dello stato attuale del diritto, non è promuovere un’inversione insensata dell’ordine delle fonti e dei ruoli, ma verificare in concreto quali siano i nuovi equilibri di interazione.

Se poi si ricorda l’innovativa ed altrettanto significativa definizione di sistema giuridico, offerta da Maurizio Lupoi[73], non più sinonimica di “ordinamento”, ma complementare ad esso, al di là di ogni specifica connotazione territoriale e perciò nazionalista, ancor più si coglie la centralità del ruolo giurisprudenziale in una serie aperta e fluida di interazioni reciproche, in cui l’azione forense, concretandosi quale “flusso” nella novità irriducibile dei propri contenuti, si promuove fin dall’esterno quale fattore perturbativo e perciò fautore di nuovi equilibri che non possono non valutarsi quale preludio al futuro stesso del divenire giuridico dell’Europa.

In un mondo che sempre più trascende i confini nazionali e di cui diffida chi non coglie in quest’allargamento un’indiscussa ricchezza, non è forse superfluo chiudere allora con le parole esemplari di Tullio Ascarelli, il quale osserva come allo studioso che si dedichi ad altro ordinamento giuridico «avverrà talora di trovare, alla fine del suo studio del diritto straniero, una spiegazione più completa di alcuni problemi del proprio diritto [].

È attraverso questa ricostruzione integrale, questo allargamento di esperienza giuridica, che il diritto comparato compie la sua funzione, vuoi favorendo il progresso giuridico internazionale, vuoi perfezionando la conoscenza del fenomeno giuridico e permettendo di considerare il diritto nella sua unità internazionale»[74].

 

 

8. – Riflessione conclusiva

 

Coinvolgere la giurisprudenza nel complesso fenomeno nomopoietico e avocarle quel ruolo di fonte del diritto tanto dibattuto a livello dottrinale e politico, implica nondimeno assicurare che il suo operato sia certo e coerente, in ragione di una costante riflessione scientifica sullo stesso e sulle pronunce che ne discendono.

Sotto tale profilo, dunque, per finalità al contempo sistematiche e descrittive, è necessario che si fissino criteri in grado di descrivere il prodotto dell’attività giurisprudenziale non solo per quel che appare – una mera applicazione sussuntiva della norma, dunque –, quanto soprattutto per quel che esso rappresenta all’interno dell’ordinamento.

Dire della giurisprudenza, dunque – dire del suo ruolo, delle sue nuove funzioni, dell’ossequio, ovvero del superamento della tradizione –, implica soprattutto fissare un sistema di criteri di lettura che ne guidino la comprensione: solo penetrando la reale sostanza di un testo, nei fatti, è possibile risalire al contesto che lo ha prodotto ed alla ratio che lo supporta.

Riferire di una nomopoiesi giudiziale, sostanziata sulla continuità dei precedenti, ovvero negare esista una creatività forense, importa nei fatti applicare un primo fondamentale criterio di lettura: quello che indaga, cioè, sulla prevalenza di un ruolo creativo-suppletivo ancorché applicativo-esegetico in capo ai tribunali.

Attraverso una simile chiave di lettura è possibile nei fatti misurare la consistenza dell’apporto creativo del giudice risultante dal rapporto sussistente tra disciplina legale ed attività interpretativa. Nell’analizzare la motivazione, dunque, occorrerà verificare la maggiore o minore aderenza delle argomentazioni proposte alla norma giuridica. Nel caso si addivenga ad un superamento della stessa, poi, accertare se ciò discenda dalla lacunosità del testo normativo, dalla sua vetustà, ovvero da un’interpretazione tanto originale della legge da tradursi in un’espressione paranormativa[75].

Un secondo, imprescindibile criterio, è senz’altro quello che vuole l’operatore impegnato in analisi siffatta occuparsi della ricognizione degli orientamenti consolidati, come pure degli eventuali contrasti interpretativi. È una lettura, questa, funzionale ad un duplice scopo: verificare la coerenza degli indirizzi giurisprudenziali da un lato, individuare eventuali elementi di novità e superamento dall’altro[76].

Un terzo criterio dovrà invece importare una lettura storica della sentenza e della sua motivazione: dunque contestualizzarne la ratio decidendi ai fini di una sua reale comprensione. Proprio perché si è detto che il diritto è sempre qualcosa di vivo ed intensamente mutevole, all’interno di una decisione potranno facilmente fluire considerazioni di politica del diritto. Il giudice potrà infatti suggerire certuni indirizzi al legislatore, ovvero privilegiare un’interpretazione rispetto ad un’altra in ragione di una valutazione di opportunità. Egualmente l’operatore del foro potrà effettuare scelte ideologiche orientate alla tutela di un soggetto considerato più debole, oppure adeguare la pronuncia al contesto socio-economico in cui essa verrà accolta[77].

Si tratta, come credo risulti evidente, di fattori che prescindono del tutto dall’applicazione meccanica di uno schema sillogistico, ma che dicono in concreto dell’attività dei fori e del ruolo ad essi demandato.

Non meno importante è un quarto criterio, volto a prendere in considerazione il rapporto tra la giurisprudenza e la dottrina; un rapporto, si noti bene, che non tanto è da vedersi nella possibilità o meno di inserire nella sentenza una citazione autorevole, quanto nell’effettività di una reciproca contaminazione. Una motivazione, nei fatti, pur senza inserire riferimenti diretti, può essere più o meno concorde rispetto ad un indirizzo consolidato: l’analisi di tale influenza diventa pertanto la cartina al tornasole della coesione e della coerenza di un sistema.

Un ultimo criterio di lettura, infine, può esser quello che tiene conto, nella sentenza, dell’influenza esercitata dai precedenti,  nonché, congiuntamente o in alternativa, da fonti normative di carattere sovraordinato rispetto alla legge nazionale (norme comunitarie o costituzionali). Si tratta di un’inferenza senz’altro importante poiché rende ragione proprio della complessità estrema del rapporto che intercorre tra la genesi del diritto e la sua applicazione. La sentenza, cioè, non può mai considerarsi la semplice traduzione in concreto della sola norma direttamente applicabile, quanto il momento in cui viene messo in opera l’intero ordinamento, tradotto nelle sue molteplici espressioni.

In tal senso anche il precedente – inteso come fattore stabilizzante – ha un’importanza pregnante[78]: non è infatti altro che il precipitato naturale di una rielaborazione concettuale ed argomentativa del caso già discusso, ovvero una memoria giuridica sedimentata, depurata dei suoi elementi contingenti sino a ridursi a pura ratio.

Dall’applicazione di tali criteri – applicazione non evidentemente meccanica, ma fluida come fluide sono le esigenze di una qualunque indagine che tocchi il diritto inteso nella sua accezione più viva e vitale – dovrebbe svilupparsi un qualunque studio che voglia cogliere le tracce della creatività dei fori anche laddove semplificazioni docimologiche e una certa tradizione politica seguitino a negare la forza rinnovatrice della giurisprudenza.

Poiché tuttavia, come già si è accennato, non vi è diritto giudiziale senza un adeguato filtro prudenziale – detto altrimenti: senza una scientia iuris che faccia proprio il precipitato della prassi e lo rielabori in un sistema compiuto di regole –, una simile analisi dovrà soprattutto prendere le mosse da una compiuta riflessione sul percorso operativo della giurisprudenza romana, assumendone la metodologia come spunto di riflessione iniziale, e al contempo facendo di quella preziosa lezione una lente d’ingrandimento attraverso cui filtrare i profili di identità e di diversificazione del processo nomopoietico (come caratterizzante gli ordinamenti giuridici occidentali).

 

 



 

* J. Le Goff, L’Europa medievale e il mondo moderno, Storia d’Europa, Bari, 2003.

 

[1]M. Talamanca, Il ‘Corpus Iuris’ giustinianeo fra il diritto romano e il diritto vigente, in Aa.Vv., Studi in onore di Mazziotti Celso, Padova, 1995, 775

 

[2] Cfr. C. A. Cannata – A. Gambaro, Lineamenti di storia della giurisprudenza europea, Torino, 1989, 129 ss.;  sul punto v. anche G. Gorla, Interessi e problemi della comparazione fra il nostro diritto e la common law in Aa.Vv., Studi in onore di Tullio Ascarelli, II, Milano, 1968, 943 ss. Cfr. inoltre C. A. Cannata, Per una storia della scienza giuridica europea, I, Torino, 1997, 15 s.; A. Gambaro – R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, Torino, 1996. Tra i contributi provenienti dall’area della common law, da segnalare J.M. Kelly, Storia del pensiero giuridico occidentale, Bologna, 1996. Nella presentazione all’edizione italiana, scrive Mario Ascheri: «Due millenni e mezzo di una storia «culturale» specialistica sono qui sintetizzati richiamando i contributi volta a volta più notevoli, e in prospettiva durevoli, concernenti il diritto e le sue fonti, la giustizia (e quindi l’equità), il fondamento della pena, la concezione dello stato e della sovranità, inclusi i limiti con cui giuridicamente si è tentato di circoscriverla». La rule of law richiamata in quest’opera, dunque, non è semplicemente quello che chiameremmo (in una traduzione meccanica) il “governo del diritto”, quanto il complesso di quelle suggestioni culturali che costituiscono la cifra distintiva di tutta la tradizione del diritto cosiddetto occidentale. Estremamente significativa è poi la posizione assunta dalla più recente storiografia giuridica italiana, per la quale non è possibile parlare di una storia del diritto che non sia anche e soprattutto una storia giuridica europea, nel pieno riconoscimento di una fortissima tradizione comune che le singole differenze ordinamentali non potrebbero offuscare. In tale direzione v. E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, Roma, 1995-1998; e A. Padoa-Schioppa, Il diritto nella storia d’Europa, Milano, 1995.

 

[3] Per un’analisi volta a sottolineare gli elementi identitari tra le due famiglie giuridiche, ancorché accentare i profili di differenziazione, v. M. R. Damaška, Il diritto delle prove alla deriva, Bologna, 2003, 214 ss.; B. Markensis, The gradual convergence, Oxford, 1994; P. Stein, Legal Institutions: the development of dispute settlement, London, 1984. Cfr. anche G. Benedetti, Precedente giudiziale e tematizzazione del caso in Aa.Vv., Scintillae Iuris, Studi in onore di Gino Gorla, I, Milano, 1994, 187 ss. Una critica al pregiudizio che vuole la tradizione giuridica della common law avulsa dalla storia del diritto continentale (con particolare riguardo al tema dei diritti reali. Ma entrano in conto osservazioni che ben si prestano anche ad una riflessione di carattere generale) si coglie in G. Gorla – L.  Moccia, A ‘Revisiting’ of the Comparison between ‘Continental Law’ and ‘English Law’ (16th-19th Century), in J. Leg. Hist, 1981, 153-155. V. anche L.  Moccia, Il modello inglese di «proprietà», in Aa.Vv., Diritto privato comparato. Istituti e problemi2, Bari, 2001, 35-37. Sulla comune matrice filosofico-ispirativa, J.M. Kelly, Storia, cit.

 

[4] Una riflessione compiuta sul significato e sul ruolo svolto dall’aequitas costituisce senz’altro categoria cardine di qualsivoglia ricerca che miri a dimostrare la funzione nomopoietica del filtro prudenziale. La sua centralità nel percorso creativo dell’interprete è del resto ben nota ai giuristi classici: cfr. Ulp. Dig. 1,1,1 pr.: …nam ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Come acutamente sottolinea Letizia Vacca, in La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano, Torino, 1989, 60, «l’endiadi è praticamente intraducibile, in quanto costituisce l’essenza non di un canone interpretativo astratto, ma di un criterio di valutazione della situazione concreta che può essere individuato solo dalla perizia del giurista, di volta in volta, in relazione alla struttura del “caso”». Che l’aequitas sia un formante essenziale dell’ordinamento romano – con un’inevitabile ricaduta su tutte quelle realtà giuridiche che di esso si informano –, risulta del resto chiaramente anche da Cic. Top. 5,28; sul punto v. L. Vacca, Considerazioni sull’aequitas come elemento del metodo della giurisprudenza romana, in L. Vacca, Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche, Padova, 2006, 1-27. Interessante anche la riflessione proposta in J.M. Kelly, Storia, cit., 76 ss.: «… con equità romana intendiamo anche, in senso più generale, l’impatto sulla teoria e sulla pratica romana delle idee greche, quelle sulla superiorità dello spirito sulla lettera e l’importanza attribuita alla volontà o all’intenzione rispetto alle mere parole, e quelle sull’epieikeia, che i Romani traducevano con aequitas, e che sta ad indicare sia ciò che è corretto o secondo coscienza, che un volere coordinato a quello dello ius, la stretta legalità […]. Ma proprio come l’epieikeia greca non aveva un ruolo definito nella pratica concreta delle corti ateniesi, così pure l’aequitas non indicò un principio che il sistema giuridico romano riconoscesse come capace di correggere il diritto». Anche da tal contributo emerge dunque una visione dell’aequitas quale formante interno del ius: criterio ispiratore, più che correttivo, nel superamento di quell’opposizione agonale aequitas-ius strictum (Cfr. Cic. De Off. 1,10,33: si riferisce del valore proverbiale dell’assunto secondo il quale l’applicazione più stretta del ius si trasformerebbe nella massima ingiustizia), che intride di sé, ad esempio, il termine equitable negli ordinamenti della common law. Più avanti lo stesso Autore ricorda nondimeno esistesse «un paradosso formale attraverso il quale quelli che oggi si definirebbero valori dell’equità venivano di fatto introdotti nel diritto, e cioè la già citata scienza giuridica dei pretori» (Op. cit., 79). La stessa, come sappiamo, che non tanto trovava concreto fondamento nell’incarico magistratuale, quanto nel filtro prudenziale che si poneva a monte dell’elaborazione stessa. Ancora, sul rapporto aequitas-ius strictum (dicotomia che, come si dirà ancora diffusamente, attraversa la storia di ogni sistema giuridico): «l’aequitas è vista come lo strumento di critica e di rinnovamento del ius strictum, ma nel momento in cui è ammessa senza alcun limite formale segna la preminenza del momento pratico sul momento teorico, e quindi la preminenza dell’interprete sul legislatore» (L. Vacca, Considerazioni, cit., 3). Sul valore retorico di tale contrapposizione, v. Cic. De Orat. 1,57,244. In merito all’aequitas come categoria tecnica dell’interpretatio, all’interno di un’interessante riflessione sul ruolo ch’essa gioca a seconda della conformazione dell’ordinamento (se, cioè, esso sia di marca casistico-giurisprudenziale o codificato), v. ancora L. Vacca, L’aequitas nell’interpretatio prudentium, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 236-238.

 

[5] Sul tema, v. infra § 3.

 

[6] Cod. Iust. 7,45,13.

 

[7] In particolare, sul valore delle res iudicatae nell’economia del diritto romano d’età repubblicana, cfr. Cic. Top. 5,28; Cic. De Orat. 2,27,116; Cic. De Inv. 2,22,65; Auct. ad Her. Rhet. 2,12-13,29. V. pure Dig. 1,3,38. Buona parte della normativa imperiale romana a cavallo tra il II ed il III secolo d. C. tende a riconoscere ai precedenti giudiziali, organizzati secondo un’interpretazione uniforme e costante, un valore, se non effettivamente nomopoietico, almeno ermeneuticamente vincolante rispetto ad una legge ambigua. Così U. Vincenti, Premessa in Aa.Vv., Il valore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea, a cura di Umberto Vincenti, Padova, 1998, XI.

 

[8] Per una riflessione sintetica ed efficace sul punto, v. L. Vacca, La giurisprudenza, cit., 37-42

 

[9] Cfr. G. Dolezalek, Precedenti giudiziali nello ius commune, in Aa.Vv., Il valore dei precedenti giudiziali, cit.; J. Krynen, Une assimilation fondamentale. Le Parlement “Sénat de France”, in Aa.Vv., Studi in onore di Ennio Cortese, II, Roma, 2001; U. Petronio, Il senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano, da Carlo V a Giuseppe II, Milano, 1972; U. Petronio, I Senati Giudiziari, in Aa.Vv., Quaderni Fiorentini, XXVII, Milano, 1998, 396-400.

 

[10] La Seconda Rivoluzione Industriale (posto non si possa parlare tout court di una Terza, con l’avvento dell’informatica, o di una Quarta, con lo sviluppo di internet e delle tecnologie digitali) ha impresso del resto una brusca accelerazione all’evoluzione socio-economica dell’interazione soggettiva, rendendo obsoleto il sistema legicentrico prospettato dai codificatori dell’Ottocento. Sul punto, interessante riflessione proposta da G. Orrù, Pandettistica, in Dig, disc. priv. Sez. civ., XIII, Torino, 1995, 252. L’Autore sottolinea infatti come possa dirsi definitivamente obsoleto qualsivoglia sistema fondato sulla chiusura di una piramide concettuale, e che non tenga dunque conto della realtà socio-economica alla base delle relazioni intersoggettive. Sulla necessaria acquisizione di una visione aperta degli ordinamenti giuridici, non più orientata alla gerarchia delle fonti, ma all’interazione dei formanti, v. L. Vacca, L’interpretazione casistica fra storia e comparazione giuridica, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 270

 

[11] Sul punto, tuttavia, occorre tenere ben presente il lucidissimo invito alla prudenza ed al realismo che si coglie in M. Talamanca, Il Corpus Iuris giustinianeo fra il diritto romano ed il diritto vigente in Aa.Vv., Strutture e forme di tutela contrattuale, a cura di V. Mannino, Padova, 2004, 31 s. Come rileva l’Autore, infatti, sarebbe astorico pretendere di applicare ad una realtà complessa come quella attuale i criteri procedurali che caratterizzano la snella fluidità dell’ordinamento romano. È piuttosto compito di una matura scienza giuridica raccogliere il precipitato dell’attività forense e tradurlo in principi cui il Legislatore dovrà poi dare forza cogente.

 

[12] Vedi infra § 3.

 

[13] Cfr. M. Bin, Il precedente giudiziario. Valore e interpretazione, Padova, 1995, 63; M. Lupoi, La percezione della funzione del precedente quale flusso giuridico, in Aa.Vv., Lo stile delle sentenze e l’utilizzazione dei precedenti (Seminario ARISTEC – Perugia, 25-26 giugno 1999), a cura di Letizia Vacca, Torino, 2000, 97 ss.; M. Taruffo, La fisionomia della sentenza in Italia, in Aa.Vv., La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile. Atti del convegno internazionale, Ferrara, 10-12 ottobre 1985, Padova, 1988; G. Visintini, Il modello italiano, in Aa.Vv., Lo stile delle sentenze, cit., 166 ss.

 

[14] V. supra nt. 10. Sulla necessità di una scienza giuridica che sappia farsi portavoce delle istanze ammodernatrici del nuovo secolo, offrendosi come strumento di mediazione tra i particolarismi del nazionalismo giuridico e la nuova vocazione europeista del diritto continentale, v. L. Vacca, Cultura giuridica e armonizzazione del diritto europeo, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 220-228. Cfr. anche V. Mannino, Questioni di diritto, Milano, 2007, 4-6.

 

[15] M. R. Damaška, Il diritto delle prove, cit., 214.

 

[16] Cfr. L. Vacca, L’interpretazione casistica fra storia e comparazione giuridica, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 258-259.

 

[17] Crf. M. R. Damaška, Il diritto delle prove, cit.; B. Markensis, The gradual convergence, cit. Come del resto rileva Vincenzo Mannino (Id., Questioni di diritto, cit., 317 ss.), il Legislatore comunitario mostra una spiccata diffidenza nei confronti della mediazione politica dei conflitti, privilegiando per contro la via della risoluzione giudiziale degli stessi. Sposando la tecnica dei rimedi, più di quella astrattizzante dei diritti, proprio al fine di raggiungere un obiettivo ch’è sempre tendenzialmente circoscritto, il diritto comunitario sposta l’asse compositivo dai Parlamenti alle Corti. Ciò, come rileva l’Autore, mina senz’altro a livello dogmatico la possibilità di parlare di un ius comune, se non altro perché – fosse solo sul piano rimediale – quello che viene a mancare sarebbe proprio l’uniformità, ma consente al contempo di verificare come le esigenze legate ad un più fluido contesto socio-economico sollecitino altresì una mediazione pratica e casistica prima ancora che legislativa.

 

[18] Con particolare riguardo all’ordinamento giuridico italiano, cfr. P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1996, 108 ss.; G. Zaccaria, Diritto come interpretazione, in Aa. Vv., Riv. dir. civ., 1994; F. Galgano, Dei difetti della giurisprudenza, in Aa. Vv., Contratto e Impresa, Padova, 1988, 504. Da sottolineare come la posizione degli autori sopraccitati sia tendenzialmente critica nei confronti di una lettura eccessivamente entusiasta della supposta funzione nomopoietica della giurisprudenza, fosse pure per il difetto di stabilità e coerenza degli orientamenti della stessa.

 

[19] Ricorda del resto acutamente Letizia Vacca (Id., L’interpretazione casistica fra storia e comparazione giuridica, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 270) come nell’esame compiuto di un ordinamento giuridico, il vero problema non sia tanto «quello di elaborare una ‘gerarchia’ delle fonti ma quello di percepirne la complessità e ragionare sulla necessità che i diversi ‘formanti’ si compongano in un quadro coerente, che offra gli elementi idonei alla compiuta consapevolezza della struttura dell’ordinamento e degli strumenti idonei per la sua evoluzione». Sul tema delle potenzialità creativa delle giurisprudenza, v. anche G. Belloni Peressutti, Metodo e strategia nell’utilizzazione dei precedenti giudiziali: riflessioni d’un avvocato civilista, in Aa. Vv., Il valore dei precedenti giudiziali, cit., 151-152: «… al giudice va riconosciuta una attività di creazione del diritto nei termini in cui rende concreta la norma astratta nel caso specifico che gli viene sottoposto: la norma rimarrebbe astratta se il giudice non fosse capace di trasformare quel principio nell’attuale affermazione dell’esistenza o inesistenza di un diritto soggettivo fatto valere. Il giudice facit de albo nigrum. Ciò avviene con maggiore evidenza quando è chiamato ad integrare una lacuna dell’ordinamento piuttosto che quando si limita ad interpretare la norma».

 

[20] «L’attività dei giuristi, a tutti i livelli e per l’intero coinvolgimento della storia del diritto, ha cercato di conciliare le tecniche del ragionamento giuridico con la giustizia o per lo meno con l’accettabilità sociale della decisione. Basta questa preoccupazione per sottolineare l’insufficienza, nel diritto, di un ragionamento puramente formale, che si limiti a controllare la correttezza delle inferenze, senza dare alcun giudizio sul valore della conclusione»: così C. Perelman, Logique juridique, Paris, 1976, 33 (Ed. it. a cura di G. Crifò, Logica giuridica. Nuova retorica, Milano, 1979).

 

[21] La tripartizione qui offerta è illustrata con esemplare chiarezza da G. Alpa, L’arte del giudicare, Bari, 1996. Fin dalle note introduttive dell’opera, l’Autore offre infatti una lettura attenta e sensibile delle problematiche connesse all’esercizio della funzione giusdicense.

 

[22] L. Mengoni, I cinquant’ anni del Codice Civile: considerazioni sulla parte generale delle obbligazioni, in Aa.Vv., Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3°millennio, II, Milano, 1994, 752.

 

[23] G. Alpa, L’arte del giudicare, cit., 3-5.

 

[24] Una riflessione compiuta e sintetica sullo stato del dibattito dottrinale in merito al tema dell’interpretazione della legge (e della conseguente mediazione giudiziale sul fronte applicativo) viene offerta da G. Alpa, Relazione conclusiva, in Aa.Vv., Lo stile delle sentenze, cit., 221 ss.

 

[25] «L’attività giurisprudenziale si presta ad esser considerata anche in sé, indipendentemente dallo status dei soggetti che la svolgono, la prospettiva del ‘momento giurisprudenziale’ e della giurisprudenza come attività può essere estesa fino a ricomprendere tutti coloro che, in uno status o nell’altro, esercitano tale attività: quindi non solo il giurista in senso stretto, il giurista ‘puro’ non investito di pubblico ufficio, ma anche il giurista giudice ed il giurista legislatore, o addirittura il giudice ed il legislatore in quanto tali (magari non giuristi di professione) se si dimostri che il giudice ed il legislatore sono attività per se stesse (sia pure latu sensu) giurisprudenziali: è possibile, infatti, ed abbastanza frequente che legislatori e giudici siano giuristi, ma in quanto essi legiferano e giudicano essi assumono nella società e nell’ordinamento una posizione il cui profilo dominante è quello pubblico ed autoritativo, non quello del giurista; profilo per cui nessuno mette in dubbio che essi producano diritto, siano ‘fonti’, mentre la posizione di ‘fonte’ della giurisprudenza è discussa, e in questa discussione (che è precisamente quella sul ‘diritto giurisprudenziale’) la giurisprudenza di cui si parla è appunto il ceto dei giuristi ‘puri’ individuato dalla sola loro competenza professionale. E sebbene si possa sostenere legiferare e giudicare costituiscano attività in senso lato giurisprudenziali, non è questo loro profilo, ma quello della provenienza da ‘corpi’ investiti d’autorità pubblica (e dunque distinti dalla giurisprudenza-ceto) che risalta con maggior spicco ai fini della problematica delle fonti» in  L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967, 375.

 

[26] Dig. 50,16,219

 

[27] Dig. 1,3,17-19

 

[28] Dig. 1,3,17

 

[29] Cfr. W. Twining – D. Miers, Come far cose con regole, Milano, 1990. Sul punto v. anche R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, 18: «la disposizione costituisce l’oggetto dell’ attività interpretativa, la norma il suo risultato. La disposizione è un enunciato del linguaggio delle fonti, soggetto ad interpretazione e ancora da interpretare. La norma è piuttosto una disposizione interpretata e, in tal modo, riformulata dall’interprete: essa è dunque un enunciato del linguaggio degli interpreti. La distinzione è resa necessaria dal fatto che tra le disposizioni e le norme non si dà corrispondenza biunivoca».

 

[30] Sottolinea ad esempio Letizia Vacca (v. anche nt. 19) la fecondità di ogni esperienza giuridica in cui il precipitato della prassi sia raccolto e rielaborato da una scientia iuris in grado di proporsi come stabile connettivo tra la stessa e l’esercizio della funzione legislativa. La giustizia del caso concreto, nei fatti, non può diventare giustizia del caso futuro, a meno che dalla sentenza non si sussuma quel quid razionale, quella regola universale la cui applicabilità prescinda del tutto da istanze contingenti. Ma questo, appunto, presuppone una vera e propria convergenza operativa tra scienza e pratica del diritto. Sul punto, L. Vacca, L’interpretazione casistica fra storia e comparazione giuridica, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 268 ss.

 

[31] Cfr. J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto: fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice, Napoli, 1983.

 

[32] G. Tarello, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974, 146.

 

[33] H.L.A. Hart, Il concetto di diritto (1961), trad. it. M.A. Cattaneo, Torino, 1965. Il tema viene però soprattutto trattato diffusamente in C. Luzzati, La vaghezza delle norme.Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990, monografia descrittiva del rapporto tra interpretazione ed anfibolie del linguaggio.

 

[34] J. Wróblewsky, Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale (1974), in Aa.Vv., L’analisi del ragionamento giuridico. Materiali ad uso degli studenti, a cura di Paolo Comanducci e Riccardo Guastini, Torino, 1987, 277-298.

 

[35] Cfr. R. Guastini, Le fonti del diritto, cit.; T. Mazzarese, Forme di razionalità delle decisioni giudiziali, Torino,1996.

 

[36] U. Scarpelli, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, ried. a cura di Anna Pintore, Milano, 1985.

 

[37] «Il diritto non è solo autorità e comando e di conseguenza il ruolo dell’interprete non può essere soltanto quello di rendersi veicolo di un’intenzione autoritativa volta ad orientare la condotta di altri e dunque di limitarsi a riprodurne passivamente la volontà, ma è piuttosto quella di reperire, ricorrendo agli strumenti della ragione e della ragionevolezza, il senso delle azioni sociali, guardando dunque non solo agli imperativi contenuti nel testo ma anche ai comportamenti ed ai contesti»: così G. Zaccaria, Discorso ed intersoggettività, in Aa.Vv., Prassi giuridica e controllo di razionalità, a cura di Lucia Triolo, Torino, 2001, 246-247.

 

[38] «La determinatezza di per sé non è un mero fatto statico, ma propriamente un processo di progressiva specificazione. Nella misura in cui si ritiene che il diritto sia un processo di progressiva determinazione, cioè una pratica sociale di tipo interpretativo, questo modo di intendere l’ermeneutica può dimostrare tutta la sua fruttuosità. Ed allora il percorso deliberativo sfociante nella decisione (legislativa o giudiziaria) non si dovrebbe collocare a monte, o comunque al di fuori del diritto, ma è a tutti gli effetti un processo giuridico, e non solo per i vincoli formali che deve rispettare, bensì anche per i contenuti di valore che deve amministrare»: sul punto F. Viola, Ermeneutica e Ragione giuridica, in Aa.Vv., Prassi giuridica, cit., 231.

 

[39] Ibidem

 

[40] S. Pozzolo, Congetture sulla giurisprudenza come fonte, in Aa.Vv., Prassi giuridica, cit., 144.

 

[41] Cfr. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 2a ed., LGDJ, Paris, 1919. V. anche V. Crisafulli, voce Fonti del diritto (dir. cost.) in Aa.Vv., Enciclopedia del Diritto, XVII, Milano, 1968, 925-966.

 

[42] G. Alpa, L’arte del giudicare, cit., 11.

 

[43] Aa.Vv., La jurisprudence aujourd’hui, in RTD civ., 1992, 339.

 

[44] Ibidem, 342.

 

[45] Ibidem, 342 s.

 

[46] Cfr. C. Perelman, Logique juridique, cit.

 

[47] Ibidem, 350 ss.

 

[48] Ibidem, 354.

 

[49] Vedi nt. 30.

 

[50] «L’interprete diviene soprattutto un mediatore, sia perché l’interpretazione presuppone un delicatissimo, e talvolta precario, rapporto dialogico fra gli organi dell’ordinamento e fra questo ed i cittadini, sia perché l’interpretazione, pur essendo sempre creativa, non si riduce ad un mero gioco della “discrezionalità dell’arbitrio” […]». Così C. Luzzati, L’interprete ed il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999, 528.

 

[51] S. Sastre Ariza, Sobre el carácter externo del punto de vista externo, in Aa.Vv., Prassi giuridica, cit., 163.

 

[52] S. Pozzolo, Congetture sulla giurisprudenza come fonte, in Aa.Vv., Prassi giuridica, cit., 145. Sul tema anche M. R. Damaška, Il diritto delle prove, cit., 19-21: «[…] Non è infatti un segreto che i giudici europei, sebbene siano formalmente liberi di disattendere le opinioni espresse dai giudici di grado superiore, cerchino in realtà un orientamento da parte delle corti superiori: costituisce normale prassi aderire alle opinioni di queste ultime, e l’allontanamento da esse implica una sanzione: che consiste, come in common law, nella riforma della decisione di appello. Né è vero che i parametri derivanti dalle decisioni europee sono maggiormente derogabili rispetto al diritto giurisprudenziale angloamericano […]. Diversamente, quando i giudici europei ricercano un indirizzo nelle opinioni delle corti superiori, essi cercano pronunce che hanno una forma simile a quella di una norma. Poiché queste pronunce sono relativamente indipendenti dai dettagli di fatto, i giudici europei non possono facilmente fare distinzioni sui fatti al fine di attenuare la rigidità dei parametri normativi enunciati dalle corti superiori […]». Cfr. anche M. Bin, Funzione informatrice della Cassazione e valore del precedente giudiziario, in Aa. Vv., Foro It., 1986, V, 546.

 

[53] Cfr. A. Barak, Judicial discretion, Yale, 1989. La traduzione, a cura di Ilaria Mattei, è comparsa nella collana “Giuristi stranieri d’oggi”, diretta da Cosimo M. Mazzoni e Vincenzo Varano per la casa editrice Giuffrè, nel 1995.

 

[54] S. Satta, Diritto processuale civile, 13a ed., Padova, 2000, XX-XXII.

 

[55] G.Tarello, in Aa. Vv., Manuale di Diritto Pubblico, a cura di Giuliano Amato ed Augusto Barbera, I, Bologna, 1996, § 8, 28-29. Sul punto anche W. Twining – D. Miers, Come far cose con regole, cit., 224-251. Sulla natura dell’interpretazione e la sua incidenza in ambito creativo, anche C. Luzzati, L’interprete ed il legislatore, cit., 74-75: «A me invece pare che, quando si fuoriesce dalla mera parafrasi dei testi, non si possa interpretare senza fare, sia pure sinteticamente o implicitamente, un’ opera di costruzione che riguarda per lo meno un intero istituto, ossia un settore dell’ ordinamento. Non è un caso se il termine inglese “construction” deve essere reso con l’italiano ‘interpretazione’ […] Nel diritto moderno l’interpretazione ha generalmente per oggetto segni linguistici. Sarebbe però riduttivo vederla soltanto come una specie di traduzione ininterrotta di enunciati in altri enunciati. Una simile traduzione, infatti, sarebbe incapace di uscire da una dimensione meramente verbale. Invece prima o poi, il linguaggio giuridico deve fungere da guida all’ agire concreto».

 

[56] C. Luzzati, L’interprete ed il legislatore, cit., 88-89.

 

[57] C. Luzzati, L’interprete ed il legislatore, cit., 163.

 

[58] S. Pozzolo, Congetture sulla giurisprudenza come fonte, in Aa.Vv., Prassi giuridica, cit., 141. Sul punto osserva ancora: «Il formarsi del background giuridico, e quindi di un livello di convenzione minima (che nulla esclude possa essere anche complesso), mi pare sia spiegabile facendo riferimento a un sistema di aspettative a circolo vizioso, in cui interviene l’autorità dotata di potere interpretativo, nell’ambito di un’interazione sociale intrinsecamente e pragmaticamente conflittiva (quindi non proprio cooperativa, ma in ogni caso strategica). I casi facili, si potrebbe sostenere allora, rappresentano la fotografia, una istantanea di stabilizzazioni autoritative di significato, che però restano eventuali e contingenti e nulla dicono circa i confini del senso dell’oggetto interpretato».

 

[59] F. Galgano, L’interpretazione del precedente giudiziario in Aa.Vv., Contratto e impresa, Padova, 1985, 701

 

[60] S. Mazzamuto, Relazione introduttiva, in Aa.Vv., Lo stile delle sentenze, cit., 14-15.

 

[61] Sul ruolo della scientia iuris come ideale connettivo tra giudice e legislatore, ma, soprattutto, come strumento di razionalità e coerenza nel progetto di armonizzazione del diritto europeo, v. L. Vacca, L’interpretazione casistica fra storia e comparazione giuridica, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 268 ss. L’Autrice rileva infatti come, prescindendo da una lettura sclerotizzata e gerarchica delle fonti, ma guardando piuttosto nella sua complessità al sistema attraverso i formanti, il giurista possa rielaborare il precipitato della prassi in un sistema di principi che il legislatore dovrebbe tradurre in norme. V. anche nt. 14, 19, 30.

 

[62] «La motivazione include implicitamente o esplicitamente condizioni di comportamento conforme e costituzione per il legislatore. È qui il punto limite della dottrina kelseniana sul contrarius actus; anche quando sembra che la sentenza contenga solo un contrarius actus, quasi sempre è possibile rovesciare, traendo condizionamenti impliciti per la futura condotta del legislatore […]. Solo agli estremi possiamo immaginare, come ha immaginato Zagrebelsky, due estremi in cui il modello di comportamento non ci sarebbe, cioè una sentenza di puro e semplice rigetto o una sentenza di accoglimento talmente pura e semplice perché si rivolge a norme tali che nulla poiil legislatore debba fare a seguito della sentenza». Così L. Elia, Il potere creativo delle Corti Costituzionali, in Aa.Vv., La sentenza in Europa, cit., 224 ss.

 

[63] F. Spantigati, La legittimità nel pluralismo (Né giuristi, né legislatori producono il diritto nella società pluralista), in Aa.Vv., Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico ed innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26- 28 settembre 1996, a cura di Paolo Grossi, Milano, 1997, 493.

 

[64] F. Spantigati, La legittimità nel pluralismo, in Aa.Vv., Giuristi e legislatori, cit., 504.

 

[65] Sulle problematiche relative all’inquadramento della categoria, v. L. Vacca, Cultura giuridica e armonizzazione del diritto europeo, in L. Vacca, Metodo casistico, cit., 217-220; G. Pugliese, Scritti giuridici (1985-1995), a cura di Letizia Vacca, Napoli, 2007, 801 ss.

 

[66] Sul ruolo dei Parlamenti francesi nell’ambito della temperie rivoluzionaria e sulla funzione ch’essi ebbero, anche sul fronte della catalizzazione del malcontento generale verso i tentativi di accentramento autocratico della monarchia, A.M. Rao,  La rivoluzione francese, in Storia moderna, Roma, 1999:

 

«Un ruolo fondamentale nella dinamica politica avevano da allora assunto i Parlamenti, nonostante le loro funzioni dovessero essere soltanto giudiziarie, e in particolare il Parlamento di Parigi, suprema corte di giustizia civile e criminale con giurisdizione su circa un terzo della Francia. Considerandosi depositari e custodi delle leggi fondamentali del Regno […], i suoi membri esercitavano i diritti di registrazione e di rimostranza: gli atti del potere regio diventavano esecutivi solo dopo esser stati registrati dal Parlamento, che ne verificava la congruità con le leggi fondamentali e, in caso contrario, presentava delle rimostranze scritte […]. Un saldo spirito di corpo univa il Parlamento di Parigi ai sedici Parlamenti provinciali, anch’essi corti di giustizia sovrane, presenti nelle principali città del regno, come Tolosa, Grenoble, Bordeaux, Digione, Rouen ed Aix.

Attraverso le rimostranze i Parlamenti  esercitavano un forte potere di condizionamento sulla corona, e non solo in campo fiscale. In materia di religione, ad esempio, avevano costantemente difeso il gallicanesimo, si erano opposti alla misure della Chiesa contro il gianseinismo, avevano capeggiato la campagna contro i gesuiti, contribuendo alla loro espulsione (1764). Si era formata in tal modo la teoria dei Parlamenti come rappresentanti della nazione e garanti dell’ordine costituzionale, latamente ispirata agli scritti di Montesquieu. Dagli anni sessanta il conflitto tra corona e Parlamenti divenne cronico […]. Da una parte i Parlamenti si presentavano come i tutori delle leggi fondamentali e delle autonomia delle province e ceti contro l’arbitrio regio, favorendo il formarsi di una cultura politica che difendeva la libertà (o, meglio, le libertà) ed il principio di rappresentanza.

Le loro battaglie, riprese ed amplificate dalla stampa , svolsero un ruolo di primo piano – assieme agli scritti dei philosophes, alle accademie, alle logge massoniche ed alle società di pensiero – nella formazione di un’opinione pubblica che esercitava in maniera sempre più esplicita e frequente il suo diritto di critica […]. Dall’altra parte, però, i Parlamenti non riuscivano a separare la lotta all’assolutismo dalla difesa corporativa delle prerogative della nobiltà di toga e di sangue, impedendo ogni serio progetto di riforma non solo della fiscalità ma anche dell’amministrazione giudiziaria, che la venalità delle cariche centrali e periferiche e le differenze territoriali rendevano incerta e persino arbitraria».

 

Sul tema v. anche G. Gorla, in “Iura naturalia sunt immutabilia“ – I limiti al potere del “Principe“ nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII , in Aa.Vv., Diritto e potere nella storia europea, Atti del VI Congresso int.le Soc. it. St. dir., Firenze, 1982; J. Krynen, Une assimilation fondamentale. Le Parlement “Sénat de France”, in Aa.Vv., Studi, cit.

 

[67] L. Moccia, Riflessioni introduttive sull’ipotesi di un “giurista (e di un diritto) europeo”, in Aa.Vv., I giuristi e l’Europa, a cura di Luigi Moccia, Bari, 1997, 9 s.

 

[68] A. Padoa-Schioppa, Il diritto comune in Europa: riflessioni sul declino e sulla rinascita di un modello, in Aa.Vv., I giuristi e l’Europa, cit., 43 s.

 

[69] Cfr. F. Viola-G. Zaccaria, Diritto ed interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999.

 

[70] F. Viola-G. Zaccaria, Diritto ed interpretazione, cit., 65.

 

[71] G. Alpa, Relazione conclusiva, in Aa.Vv., Lo stile delle sentenze, cit., 231 s.

 

[72] F. Viola-G. Zaccaria, Diritto ed interpretazione, cit., 65.

 

[73] «[] Un sistema è un insieme di dati della vita reale che il comparatista unifichi sulla base di caratteristiche alle quali attribuisce capacità discretiva e delle quali si cerca la ricorrenza in altri sistemi similmente costruiti []»: così M. Lupoi, La percezione della funzione del precedente quale flusso giuridico, in Aa.Vv., Lo stile delle sentenze, cit., 87.

 

[74] T. Ascarelli, Premesse allo studio del diritto comparato, in Aa.Vv., Studi di diritto comparato ed in tema di interpretazione, Milano, 1952, 10.

 

[75] Si parla di una funzione suppletiva in presenza di lacunosità, indeterminatezza o tenore di clausola generale del dettato normativo. Si parla per contro di un’interpretazione evolutiva quando si accerta la vetustà della norma rispetto ai nuovi contesti sociali ed economici. Si può parlare di una vera e propria interpretazione creativa, invece, quando l’interpretazione dei dati normativi esistenti supera la lettera della legge. In tal senso viene ad esempio letta la sentenza Cass., sez. II, 22 aprile 1995, n. 4563, che ha desunto una regola di ultrattività dei contratti collettivi dall’art.36 della Costituzione.

 

[76] Particolarmente importante diviene in tal senso l’analisi delle distonie interpretative in sentenze cronologicamente ravvicinate e provenienti, ad esempio, da un medesimo organo. È infatti uno degli elementi su cui si è particolarmente sostanziata la critica di chi non vede nella giurisprudenza una fonte in grado di assicurare stabilità al diritto. Un’attenta riflessione sul tema appartiene già alla dottrina italiana, divisa nel riconoscere o meno una funzione paranormativa alla Corte di Cassazione proprio in ragione della frequente contraddittorietà di certe sue pronunce (la controversa definizione del danno biologico, nell’ambito del sistema della responsabilità civile, è senz’altro icastica di difficoltà siffatte).

 

[77] Il giudice può prendere atto di una tendenza dell’ordinamento al fine di avvalorare una certa interpretazione del dato normativo. Oppure può effettuare vere e proprie valutazioni di tipo politico che hanno ad oggetto l’opportunità di pervenire ad una determinata soluzione interpretativa, svolgendo al contempo una funzione di proposta e di stimolo nei confronti della riforma legislativa.

Il criterio in esame, come accennato, serve altresì a valutare la maggiore o minore influenza esercitata sulla giurisprudenza da considerazioni di tipo ambientale: ne registra, cioè, la sensibilità rispetto alle diversità dei mercati del lavoro, delle situazioni occupazionali o dei settori merceologici.

 

[78] Con riguardo all’uso del precedente, si potrà valutare se esso sia richiamato per la stessa o analoga fattispecie al fine di pervenire alle medesime o opposte conclusioni; oppure sia citato per un’analogia solo apparente e funzionale dunque a determinare una diversa decisione, o, ancora, sia richiamato per confermare un’interpretazione già elaborata con riferimento a fattispecie diverse.

Quanto alle altre fonti e principi citati, si tratterà essenzialmente di rilevare in che misura il giudice li richiami, consentendo pertanto di determinare la misura della sua ricettività rispetto a concetti e clausole generali, ovvero alle norme costituzionali e comunitarie.