[ISSN 1825-0300]

 

N. 9 – 2010 – Memorie/Tradizione-repubblicana-romana-III

 

 

Paulo Borba Casella

Università di San Paolo del Brasile

 

Il foedus tra plebei e Senato ed il problema del diritto internazionale. Dalla secessione della plebe all'autodeterminazione dei popoli

 

 

 

nella storia della Repubblica fecero appello ai concetti di libertas e di dignitas sia coloro

che cercavano di introdurre mutamenti radicali, in particolare cercando l'appoggio popolare

contro il consenso aristocratico e tentando di aumentare i privilegi materiali del popolo,

quanto coloro che cercavano di preservare lo status quo, sia in termini di potere politico,

sia in termini di distribuzione di risorse.

Michael CRAWFORD (1978, ed. 1988)[1]

 

 

1. La necessità di una applicazione della legge in senso stretto non è un dato incidentale, bensì fondamentale per la costruzione di una città[2] e del suo equilibrio. Tuttavia, ciò non può realizzarsi senza che prima sia determinato un concetto generale di ordine di vita politicamente organizzata in una comunità – aspetto che ci rimanda allo zoon politikon di Aristotele[3].

L'esistenza dell'uomo in società non può realizzarsi pienamente se distaccata dall'idea di vita organizzata in società. Prima che diventasse di uso comune la definizione secondo cui la natura dell'essere umano si completa in un'esistenza organizzata in un sistema politico, bisogna tener presente il possibile parallelismo con il bisogno di costruire un livello supplementare di regolamentazione di ogni città-stato, attraverso la loro convivenza. La concezione aristotelica non riguarda quindi la singola città, ma deve essere intesa come indicazione concreta di un ordine politico duraturo[4].

 

2. Di fronte all'aumento dell'interdipendenza fra le città e alla conseguente necessità di regolarne la convivenza, in tempi più recenti è sorto il bisogno di ricercare la costruzione di vita organizzata a livello internazionale, secondo un sistema di cooperazione. Questo passo è stato compiuto prima con la creazione della Società delle Nazioni e poi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, simboli di ricerca di società organizzate a livello internazionale[5].

E' necessario tener sempre presente, a questo proposito, il monito di Platone che, nel Menesseno[6], afferma che la vita in società (politicamente organizzata) nutre gli uomini: «uomini valorosi se è buona, malvagi se non lo è». La maggior parte delle volte la politica non eccelle per qualità[7].

 

3. Nella natura umana sono presenti contemporaneamente tanto la tensione verso una vita in società, quanto la mera aggressività. Ed è proprio qui che si inserisce il diritto.

Come il tracciato delle vie e degli edifici pubblici configurano lo spazio politicamente organizzato in cui si sviluppa appieno la natura dell'uomo, così la costruzione di una città è costituita dalla combinazione di questi elementi materiali e immateriali[8], che si tratti di ordine di una città o di ordine del sistema istituzionale e normativo internazionale.

 

4. Dove si individua, dunque, il parallelismo tra la situazione che si creò nell'antica Repubblica romana e la situazione del diritto internazionale nel contesto post moderno? Nella costruzione progressiva di un sistema politico e giuridico che si adegui alle necessità della società e al tempo stesso ne regoli l'andamento.

La costruzione del sistema istituzionale e normativo internazionale non nasce ex nihilo, ma come effetto e risultato di un intensificarsi della convivenza tra le singole unità componenti il sistema con l'aumento degli attori tradizionali, gli stati, e il simultaneo moltiplicarsi degli altri agenti non statali[9].

 

5. Nel descrivere le distinte forme possibili di repubblica, dopo aver scartato quelle che nascono sottomesse a un ordine esterno e come tali subordinate al potere esterno, Machiavelli osserva nei Discorsi[10] che esistono quelle che ricevono un ordine istituzionale «come quelle che furono date da Licurgo agli Spartani» che dura praticamente ottocento anni[11], mentre le altre «ed in più volte, e secondo gli accidenti, come ebbe Roma»[12].

In questo senso si inserisce, secondo Machiavelli, «il principio buono e atto a diventare migliore, possono per la occorrenzia degli accidenti diventare perfette». Il problema sarà così quello di determinare quale sia o possa essere tale ‘buon principio’, che sia in grado di migliorarsi e, attraverso il concatenarsi di varie circostanze, arrivi alla perfezione.

 

6. Nel diritto internazionale contemporaneo si porrebbe, in questo modo, l'attenzione sui cambiamenti e sul passaggio dello stato anteriore, di ordine strettamente interstatale, ampiamente superato dall'evoluzione posteriore che portò l'elemento umano verso il centro del sistema. Ciò viene espresso nell'internazionalizzazione della protezione dei diritti fondamentali e dell'emergenza di interi rami del diritto internazionale post moderno strutturati a partire dalla concezione di norme cogenti di diritto internazionale generale (jus cogens), del patrimonio comune dell'umanità (come nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 1982), e nell'interesse comune dell'umanità (in accordo con il Diritto internazionale dell'ambiente, a partire dalla Conferenza di Stoccolma, 1972, Rio, 1992, Johannesburg, 2002, e le successive). Se il nuovo sistema ancora non esiste, quello vecchio non esiste più.

 

7. Qui si inserisce il compito dell'azione umana e del tempo, nella costruzione del sistema istituzionale e normativo internazionale. In parallelo con ciò che successe a Roma, nella sua analisi Machiavelli commenta a proposito di Tito Livio: «Nacquono queste variazioni de’ governi a caso intra gli uomini»[13]. E, in egual modo, «Nacque la cognizione delle cose oneste e buone».

 

8. Machiavelli passa a considerare il caso Roma, in cui, non essendoci stato Licurgo che le desse dall'inizio leggi quasi perfette, «Che la ordinasse in modo, nel principio, che la potesse vivere lungo tempo libera, nondimeno furono tanti gli accidenti che in quella nacquero, per la disunione che era intra la Plebe ed il Senato, che quello che non aveva fatto un ordinatore, lo fece il caso»[14].

Nel caso di Roma «i primi ordini suoi, se furono difettivi, nondimeno non deviarono della diritta via che li potesse condurre alla perfezione». Così come tutte le relazioni umane devono essere osservate e comprese alla luce del periodo nel quale furono instaurate, allo stesso modo «Romolo e tutti gli altri re fecero molte e buone leggi, conformi ancora al vivere libero; ma perché il fine loro fu fondare un regno e non una republica, quando quella città rimase libera, vi mancavano molte cose che era necessario ordinare in favore della libertà, le quali non erano state da quelli re ordinate».

 

9. In modo simile, nel sistema istituzionale e normativo internazionale, gli stati, occupandosi dei propri interessi e basandosi sul come venivano percepiti tali interessi, col passare del tempo crearono un insieme di norme e principi per i quali contribuirono, secondo le loro necessità, a trovare un modo ordinato per regolare la convivenza tra di loro. Ma, data la natura stessa e le origini del sistema istituzionale e normativo internazionale, almeno nella sua forma iniziale di sistema classico, strettamente interstatale, si rese necessario proteggere gli interessi da coloro che avevano concepito e strutturato il sistema, mentre invece, «a partire dal cambiamento del paradigma centrale del diritto internazionale nel contesto post moderno, si comincia a dare all’uomo e ai suoi valori una propria dignità, protezione, sia individuale che collettiva, oltre al diritto per quest’ultimo di vivere in un ambiente sano».

In questo modo, si può giungere a formulare delle basi di un sistema più coerente con la dimensione umana e focalizzato sull'uomo come valore centrale e come elemento di ordine del sistema istituzionale e normativo internazionale. Gli effetti sul sistema classico saranno sconvolgenti, ma lo rendono più umano.

 

10. Prosegue MACHIAVELLI: «E avvengaché quelli suoi re perdessono l’imperio, per le cagioni e modi discorsi; nondimeno quelli che li cacciarono, ordinandovi subito due Consoli che stessono nel luogo de’ Re, vennero a cacciare di Roma il nome, e non la potestà regia»[15].

Nella costruzione dell'ordinamento del potere a Roma, «Restavale solo a dare luogo al governo popolare» in cui, diventata insolente la nobiltà romana – diventata la Nobilità romana insolente – si levò il popolo contro quella – si levò il popolo contro di quella – e per non perdere tutto il potere, la nobiltà ne concesse una parte: «per non perdere il tutto, fu costretta concedere al Popolo la sua parte, e, dall’altra parte, il Senato e i Consoli restassono con tanta autorità, che potessono tenere in quella republica il grado loro. E così nacque la creazione de’ Tribuni della plebe»[16].

Il parallelismo con la mutazione nel sistema istituzionale e normativo internazionale è sicuramente appropriato e segue la stessa via[17]. Gli sviluppi in quest’ultimo non sono ancora così chiari, nel senso che i cambiamenti si stanno ancora producendo[18].

 

11. Partendo dalle necessità imposte dal tempo e dalle pressioni dei diversi gruppi, si creò, in difesa dei propri interessi, questa nuova entità e in essa fu possibile costruire un equilibrio tra tutte le forze costituenti. In questo modo, il parallelismo sembra proseguire tra la Repubblica romana e l'instaurazione progressiva del sistema istituzionale e normativo internazionale: «E tanto le fu favorevole la fortuna, che, benché si passasse dal Governo de’ Re e degli Ottimati al Popolo, per quelli medesimi gradi e per quelle medesime cagioni [...] nondimeno non si tolse mai, per dare autorità agli Ottimati, tutta l’autorità alle qualità regie; né si diminuì l’autorità in tutto agli Ottimati, tutta l’autorità alle qualità regie; né si diminuì l’autorità in tutto agli Ottimati, per darla al Popolo; ma rimanendo mista, fece una republica perfetta: alla quale perfezione venne per la disunione della Plebe e del Senato»[19].

 

12. L'equilibrio non si costruì in modo definito partendo da un concetto teorico perfetto – tanto più che questo non avrebbe potuto mai essere concepito, se non si fosse fatto nulla prima almeno in forma sperimentale. Di tutto il sistema si mantengono gli elementi più idonei a facilitarne il suo perfezionamento, in modo da condurlo progressivamente a inglobare gli interessi non solo de’ Re e dalla Nobilità, ma anche quelli della plebe, ossia la dimensione umana nel diritto internazionale contemporaneo.

Tuttavia, per evitare gli effetti distruttivi che un tal cambiamento avrebbe potuto causare, fu necessario dare ordine a un sistema in cui ciascuna di tali classi conservasse una parte del potere e attraverso la divisione ordinata del potere tra di esse, fu costruito il sistema politico della Repubblica romana. E può essere in corso la costruzione di una nuova fase e un nuovo modo di operare del sistema istituzionale e normativo internazionale, ove tali ordini siano combinati insieme: stati ed altri agenti non statali.

 

13. Dopo aver considerato quanto frequentemente si faccia riferimento alla Repubblica romana come a una repubblica inquieta – una republica tumultuaria e piena di tanta confusione[20] –, soprattutto nel periodo tra la morte di Tarquinio e l'instaurazione dei tribuni, Machiavelli sottolinea che non si può separare ciò che è successo dai risultati ai quali tali eventi hanno condotto: «Io dico che coloro che dannono i tumulti intra i Nobili e la Plebe mi pare che biasimino quelle cose che furono prima causa del tenere libera Roma»[21].

In questo modo, sarà per effetto di tali scontri e divisioni tra popolo e Senato avvenute a Roma e la necessità di ricomporre un equilibrio tra gli interessi contrastanti, si arrivò all'instaurazione dei tribuni della plebe, passo fondamentale per preservare la libertà:

 

«Né si può chiamare in alcun modo, con ragione, una republica inordinata, dove siano tanti esempli di virtù, perché li buoni esempli nascono della buona educazione; la buona educazione dalle buone leggi; e le buone leggi da quelli tumulti, che molti inconsideratamente dannano»[22].

 

14. Da tali tumulti nacquero le «leggi e ordini in beneficio della publica libertà», e tralasciando la superficiale condanna degli scontri causati dalla plebe, in confronto all'antico ordine stabilito dal Senato, fu costruito il modo romano di conciliare le fazioni in contrasto:

 

«ogni città deve avere i suoi modi con i quali il popolo possa sfogare l’ambizione sua»

 

per quanto

 

«i desideri dei popoli liberi rare volte sono perniziosi alla libertà, perché e’ nascono, o da essere oppressi, o da suspizione di avere ad essere oppressi»[23].

 

Si colgono così, le ragioni e le circostanze del contesto locale in cui, per mezzo delle contestazioni e degli scontri, nacquero le istituzioni che portarono ad un perfezionamento istituzionale della Repubblica romana.

 

Secondo Machiavelli si deve:

 

«più parcamente biasimare il governo romano; e considerare che tanti buoni effetti, quanti uscivano di quella republica, non erano causati se non da ottime cagioni».

 

Se si dovessero giudicare gli avvenimenti passati alla luce dei risultati raggiunti, la conclusione sarebbe estremamente positiva:

 

«E se i tumulti furono cagione della creazione de’ Tribuni, meritano somma laude»[24],

 

visto che per mezzo di questo sviluppo istituzionale nella Repubblica romana,

 

«oltre al dare la parte sua all’amministrazione popolare, furano constituiti per guardia della libertà romana»[25].

 

15. La consapevolezza della necessità di separare i poteri e lo spirito di adattamento tra le classi e i segmenti sociali non prevalse sempre in Occidente e non orienta l'ordinamento di altre parti del mondo fino ai nostri giorni, esamina Thomas M. Franck, nella sua indagine sulla legittimità tra le nazioni[26], nel considerare:

 

«Machiavelli scrisse a riguardo di Numa Pompilio che, succeduto a Romolo come capo di stato a Roma, ritornò alla religione come strumento, primo fra tutti, necessario per mantenere lo stato civilizzato [...] Fu la religione che facilitò qualsiasi tipo di impresa che il Senato e i grandi uomini di Roma avessero in animo di prendere [...] Dai tempi di Numa, non mancarono líder che abbiano cancellato la distinzione tra ordine morale e secolare, in modo da permettere a entrambi di essere validi. Anche oggi è una battaglia continua, anche tra democrazie liberali e consolidate, nel cercare di presentare i due ordini come se fossero un’unica cosa»[27].

 

16. Nella sua opera sulla Storia di Roma nel Medioevo, Ferdinand Gregorovius[28] indica il fenomeno di appropriazione di simboli laici da parte dell'azione politica di Bonifacio VIII, nella ricerca di un consolidamento del potere temporale del papato, come illustra la manovra dell'istituzione del giubileo di carattere religioso:

 

«Nell’antica Roma il giubileo secolare solleva essere celebrato con giochi superbi ma, con l’andare del tempo, di questa usanza si era spento anche il ricordo e nessuna cronaca racconta che la Roma cristiana solennizzasse con feste ecclesiastiche l’inizio o la fine di un secolo»[29].

 

La distorsione più palese del significato consisterà nell'uso di questa occasione per stigmatizzare gli avversari politici di papa Bonifacio VIII, dato che

 

«furono esclusi soltanto i nemici della Chiesa, che il papa indicò in Federico di Sicilia, nei Colonna e nei loro sostenitori, e infine, il che è molto strano, in tutti i Cristiani che avevano traffici con i Saraceni»[30].

 

La conclusione di Gregorovius è tassativa:

 

«Bonifacio, in definitiva, si serviva del giubileo per bollare pubblicamente i propri oppositori escludendoli dal patrimonio provvidenziale del cristianesimo»[31].

 

17. La pubblicazione della traduzione italiana della Storia di Roma nel Medioevo, nel 1873, ebbe luogo in un momento di tensione tra lo Stato italiano e la Chiesa. In questo stesso anno, dopo che era avvenuta ormai l’occupazione di Roma ed era stata votata la legge delle Guarentigie che regolava da parte italiana i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, il presidente del Consiglio Marco Minghetti dichiarava alla Camera:

 

«La libertà che chiede la Chiesa di Roma non è la libertà quale la intendiamo noi, cioè quella del diritto comune; è il suo contrario, cioè il privilegio, l’indipendenza dalle leggi dello Stato, la dominazione esclusiva nell’istruzione, nella beneficenza, negli atti civili. Questa non è libertà, ma monopolio».

 

18. Le distorsioni, dettate dalle preferenze personali e dagli interessi politici di un singolo individuo o fazione che sia, in relazione all'interesse comune, possono e devono sempre essere oggetto di attenzione oltre che di protezione istituzionale della libertà, o come diremmo oggi, delle libertà istituzionalmente stipulate e protette, perché il potere tenderà sempre ad esercitare oltre i limiti delle sue prerogative.

Nella sua indagine Machiavelli «dove più sicuramente si possa collocare la difesa della libertà»[32], considera l'esempio dei tribuni della plebe a Roma, e la progressiva occupazione da parte dei membri di questa classe, dei principali posti di potere nella città di Roma:

 

«E veramente chi discorressi bene l’una cosa e l’altra, potrebbe stare dubbio, quale da lui fusse eletto per guardia di tale libertà, non sappiendo quale umore di uomini sia più nocivo in una republica, o quello che desidera mantenere l’onore già acquistato, o quello che desidera acquistare quello che non ha»[33].

 

19. I tribuni delle plebe, almeno in Tito Livio, nella Storia di Roma[34], svolgono il ruolo di “guastafeste” in mezzo alla normalità istituzionale, almeno come potrebbe essere vista e applicata nella prospettiva dell'oligarchia riunita nel Senato romano. Sono i demagoghi, nel senso stretto di manipolatori delle moltitudini, coloro che, tramite queste, tentano di posporre le proprie pretese di potere e di conquista di spazi di influenza.

Tuttavia, saranno esattamente le iniziative dei tribuni della plebe che portarono alla costruzione di un nuovo equilibrio fondato sull'innovazione istituzionale. Lasciati i nobili senatori di Romae non solonelle loro rispettive sfere di azione, chissà se non si sarebbero viste innovazioni istituzionali e perfezionamenti strumentali che ci conducono alla contemplazione dell'evoluzione nella storia antica di Roma. Sarà grazie all'azione congiunta di questi distinti spazi di ricerca di potere e di influenza e dei costanti attriti e conflitti tra plebe e Senato, che si formeranno le istituzioni e la continuità istituzionale che segna l'evoluzione della tradizione repubblicana romana.

 

20. Non è necessario insistere sulla visione di insieme della storia politica e della evoluzione istituzionale nell'antica Roma. Ciò è già noto. Le ricerche degli studiosi di diritto romano sono innumerevoli e conosciute.

Il dato importante da rilevare è il possibile confronto tra la storia romana anteriore all'avvento dell'Impero – precisamente la tradizione repubblicana - e l'attuale stato della evoluzione nel diritto delle genti specialmente nel contesto odierno. Qui si inserisce un aspetto che potrebbe meritare la giusta attenzione, come enfatizza Tito Livio

 

«Tutti i trattati hanno le proprie clausole particolari, ma tutti se realizzano allo stesso modo»[35].

 

21. In questo senso, ritengo, si possa ricercare la chiave di lettura di un fenomeno recente, il cui sviluppo, ancora in corso, rende meno chiara la comprensione delle fondamenta e delle possibili conseguenze dei mutamenti in corso nell'attuale sistema istituzionale e normativo internazionale.

Il passaggio dal sistema strettamente interstatale del passato all'instaurarsi di quello istituzionale e normativo più ampio e basato su premesse più orientate verso il ruolo dell'essere umano, come soggetto del diritto internazionale – è ciò che si delinea nel corso del secolo XX, ma che incontra obiezioni concettuali come ostacolo alla sua esecuzione si tratta di percepire la dimensione in cui l'emergenza del fattore umano in seno al sistema vigente istituzionale e normativo internazionale attuale, ha il ruolo di trasformatore delle basi e delle ramificazioni del sistema. Dopo aver identificato le nuove necessità[36], bisognerà assicurarsi che il diritto internazionale possa svolgere le nuove funzioni attribuite, ma entro limiti fattibili e concretizzabili[37].

 

22. Ciò non sarà soltanto elemento di disturbo e di trasformazione del funzionamento dell'antico sistema interstatale, come di fatto lo è, ma sarà per mezzo dell'azione di questi elementi umanizzanti e trasformatori del sistema che si potrà capire il suo cambiamento essenziale per inserire nel suo contesto ponendo come sue premesse, le basi per un sistema istituzionale e normativo internazionale, ma adeguato alle necessità e alle premesse che determinano il mondo teleologicamente umano.

E' possibile comprendere quanto di ciò possa già essere successo se si tratta dell'emergenza del principio dell'autodeterminazione dei popoli, nel diritto internazionale contemporaneo. Questo viene a modificare il paradigma precedente della mutua astensione e della non ingerenza negli affari interni[38], per dar luogo alla comprensione del ruolo dei popoli, come collegio umano, nel nuovo diritto internazionale, che si configura a partire dalla prima guerra mondiale, dai trattati di Versailles e dagli altri accordi dell'epoca[39].

Poco c'era dell'autodeterminazione dei popoli nella Carta dell'ONU, nel 1945. Sarà soltanto negli anni successivi che sorgerà il nuovo paradigma che sarà consolidato intorno al 1960, e la fine della decolonizzazione in massa.

 

23. Così Machiavelli indica «quali accidenti facessono creare in Roma i tribuni della Plebe, il che fece la Republica più perfetta»[40] e bisogna giustamente considerare che, visto che gli uomini non operano se non per necessità – gli uomini non operano mai nulla bene se non per necessità[41]. Quanto il bisogno costituisca l'elemento creatore di norme e istituzioni è un dato ampiamente accertato, che non necessita di ulteriore attenzione.

Bisognerebbe così indicare il parallelismo tra la situazione che a Roma porta all'instaurarsi dei tribuni della plebe – e che secondo Machiavelli avrebbe contribuito a rendere più perfetta la Repubblica - con la formazione e l'azione del diritto internazionale, in quanto sistema istituzionale e normativo, visto che come lui stesso considera:

 

«dove una cosa per se medesima sanza la legge opera bene, non è necessaria la legge; ma quando quella buona consuetudine manca, è subito la legge necessaria»[42].

 

Se, in questo contesto, «convenne pensare a uno nuovo ordine che facesse quel medesimo effetto»[43], si creò l'evoluzione in modo tale

 

«E però dopo molte confusioni, romori e pericoli di scandoli, che nacquero intra la Plebe e la Nobilità, si venne per sicurtà della Plebe, alla creazione dei Tribuni; e quelli ordinarono con tante preminenzie e tanta riputazione, che poterono essere sempre di poi mezzi intra la Plebe e il Senato, e ovviare alla insolenzia de’ Nobili»[44].

 

24. L'accettazione del concetto di autodeterminazione dei popoli come base guida del sistema non gli garantì necessariamente la coerenza e la logica nell'applicazione. Fino ad oggi, alcuni casi sembrano meritare più autodeterminazione di altri.

Perché si parla poco e non si fa nulla in favore del Kurdistan indipendente? Perché casi come questo sembrano non meritare l'attenzione dei media né della letteratura specializzata? Salvo rare eccezioni che non fanno altro che confermare la situazione generale.

Perché non è stato ancora più ampiamente riconosciuto internazionalmente il genocidio armeno? Quanto manca di riconoscenza al decorrere del suo centenario nel prossimo 2015?

 

25. L'autodeterminazione dei popoli potrebbe così avere il compito di trasformare il sistema internazionale e normativo internazionale, in modo tale da essere paragonato a ciò che avvenne con la secessione della plebe, come effetto dell'azione dei tribuni, nell'evoluzione istituzionale e politica della Repubblica romana. Questo elemento trasformatore è presente allo stesso modo rispetto alle strutture consacrate dalla prassi del passato.

Sarebbe più facile percepire la dimensione della trasformazione, dopo che questa abbia avuto luogo, ma a quel punto apparterrebbe già al passato. Bisognerebbe, giustamente, ricercare la comprensione del fenomeno e avere un’anteprima della dimensione della trasformazione mentre è ancora in corso, paragonando tale fenomeno all’autodeterminazione dei popoli, nel diritto internazionale contemporaneo.

 

26. Quando si tratta di accogliere concetti innovatori e trasformatori in una determinata disciplina giuridica, sorge inevitabile l'associazione tra la rappresentazione e la rappresentatività. In questo modo[45] si può indicare la dimensione nella quale il passaggio a un diritto internazionale più democratico è ancora sotto forma di stadio iniziale di un progetto da realizzare[46].

Qui si ritiene che non ci sia la normatività imminente del criterio di fondamentazione della rappresentazione, nel diritto internazionale nel contesto post moderno, benché questi dovessero collocarsi nel processo di creazione di nuove norme, vincolate al principio del diritto di autodeterminazione dei popoli[47].

In questo modo, l'inesorabile irruzione della nozione di popolo e dei suoi diritti nella scena internazionale avrà un impatto trasformatore sulle categorie tradizionali per esempio rispetto allo «spazio di mitificazione tanto potente come quello di interesse nazionale»[48], in cui l'«instaurazione di associazione tra la rappresentazione e la rappresentatività costituisce solamente una tappa che, una volta superata, scatenerà l'equivalenza di diversi sistemi e ordini giuridici», secondo Akçay (1984)[49].

 

27. Suzanne Bastid (1984)[50] enfatizzava la dimensione trasformatrice del diritto internazionale, in quanto sistema istituzionale e normativo, che decorre dal riconoscimento dell'interesse dei popoli, invece che da quello dei governatori: «essendo il popolo d'ora in avanti una forza creatrice nella dinamica del diritto internazionale». Tuttavia, nel momento stesso in cui si riconosce il significato trasformatore e innovatore dell'accettazione di tale formulazione, questa affermazione non ci esonera dal precisare il contenuto esatto di nozione di ‘popolo’ e dalla adeguata caratterizzazione dei suoi diritti[51]. Aspetto che rimane tuttora impreciso.

 

28. A sua volta, Francine Batailler-Demichel (1984)[52] considerava la contrapposizione tra il diritto internazionale classico, interstatale e le innovazioni del suo contenuto nello stesso momento in cui rimane essenziale e strutturalmente interstatale[53], ma comincia ad accogliere diritti dei quali gli stati non siano più gli unici beneficiari, come

 

«i progressi più spettacolari di diritto, la cui creazione risiede nella competenza esclusiva degli stati»,

 

in ambiti come la protezione internazionale dei diritti dell'uomo e i diritti dei popoli, concretamente espressi nel diritto all'autodeterminazione[54].

 

29. In eco alla frase di TERENZIO[55]

 

«homo sum: humani nihil a me alienum puto»[56],

 

François Rigaux nella sua opera “La legge dei giudici” (1997)[57] mostra l'estensione nella quale il diritto attraversa tutta la vita in società:

 

«niente di ciò che è umano è estraneo al diritto, che sottomette a semplici comandi la molteplicità della realtà»[58].

 

E il compito dei magistrati nel funzionamento di questi strumenti di regolazione della vita sociale:

 

«occupano posizione strategica, per regolare l’andirivieni tra il vocabolario degli specialisti e il parlare quotidiano, movimento che si produce in entrambi i sensi. Per quanto esoterico possa sembrare il linguaggio degli esperti del diritto, qualunque giudice che debba basare la propria decisione su motivi circostanziali, si vede costretto a rimettersi al significato comune dei termini, o alle regole di esperienza, chiamate anche di senso comune (sens commun), o buon senso: così si scopre che molte volte il diritto obbliga i propri esperti a ritradurre in un linguaggio usuale il vocabolario che esso stesso costruì, destinato a uso dei neofiti. Al contrario, alcuni strumenti normativi esprimono aspirazioni fondamentali degli uomini e delle donne del loro tempo, e proclamano un messaggio chiaro e anche esaltante, in pratica sono molto più complessi da maneggiare. Questo è il caso, specialmente, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, del 26 agosto 1789, i cui principi furono ripetuti nel preambolo della Costituzione della 5ª repubblica (francese), e il cui linguaggio ispirò la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950. Questi documenti sembrano rimandare ad angoli di paradiso e promettono in termini accessibili a tutti la libertà di espressione, la libertà di associazione, l’uguaglianza di fronte alla legge, la protezione contro l’arbitrarietà. Eppure, a partire dal momento che i giudici si impossessano della supposta violazione di libertà fondamentale, sviluppano discorsi che rivelano quanto siano incerte le frontiere degli spazi protetti: la religione dei diritti dell’uomo si trasforma in culto erudito»[59].

 

30. Come interpreti del pronunciarsi a riguardo di una controversia particolare, di un conflitto di interessi privati o di un conflitto tra l'interesse generale e una libertà individuale, i giudici devono prima risolvere il conflitto tra le leggi e, come enfatizza Rigaux,

 

«questo conflitto non è solo tra ordini giuridici concorrenti, come quelli del diritto internazionale privato o del diritto interterritoriale, la cui importanza statistica è ridotta, nonostante le sia stata aggiunta la concorrenza tra il diritto dell’Unione europea e il diritto interno degli stati membri. Anche all’interno dell’ordine giuridico apparentemente unificato, non mancano occasioni di conflitto che non smettono di moltiplicarsi, rispetto all’entusiasmo legislativo e le diverse forme di controllo esercitate sul legislatore: l’onnipotenza della legge unificante cedette di fronte al controllo di costituzionalità o di conformità agli obblighi dello stato, specialmente quelli provenienti dalla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»[60].

 

In questo modo, se il conflitto di legge è indotto dall'identificare come oggetto concreto, nel senso di cosificare il contenuto delle norme poste in opposizione, nella maggior parte delle volte basterà un modesto sforzo di relativizzazione dei concetti per uscire dal conflitto.

Così per Rigaux,

 

«l’efficacia di certi metodi stereotipati, come il principio della gerarchia, presume che la norma superiore che riguarda la costituzione o il trattato internazionale, sia di una chiarezza cristallina, allontanando come per incanto, qualsiasi norma inferiore incompatibile. Ora, la pratica giudiziaria insegna che le due norme sono ugualmente soggette a interpretazione e che nella maggior parte delle volte il giudice ha la capacità di conciliarle»[61].

 

31. Secondo Rigaux[62],

 

«nessuna teoria del diritto riesce a portare un metalinguaggio capace di inglobare una rete di significati, atti a manifestare i modi di azione del sistema giuridico. Le teorie non sono meno esitanti delle pratiche che si sforzano di chiarire e l’autore di una sintesi dottrinale deve estendere ai propri metodi l’atteggiamento di sospetto mantenuto riguardo alle fonti del diritto positivo».

 

In questo senso, il messaggio della dottrina è tanto più soggetta a interpretazione quanto il discorso legislativo e le motivazioni giudiziarie. A che titolo, in virtù di che e in nome di chi la scienza del diritto – la più congetturale senza alcun dubbio di tutte le scienze – assumerebbe il controllo del discorso di verità?

 

32. La questione centrale che si pone è quella della costruzione del parallelismo tra il giuramento della plebe e la situazione del diritto internazionale nel contesto post moderno, e qui si inserisce l'obiettivo della presente relazione: come costruire l'anello tra due eventi tanto diversi e distanti nel tempo? L’anello sarà dato dall’elemento umano: in entrambi i casi si inserisce l’effetto dell’azione umana, in cui gli uomini fanno sentire la loro presenza rispetto all’insieme dei dati e saranno i fatti nuovi che porteranno alla riformulazione dei concetti finora vigenti.

Nel diritto internazionale classico, il paradigma risiede nello statalismo – gli stati come dato centrale – ed era il sistema concettuale azionato dagli stati che imponevano il loro segno al sistema e lo facevano funzionare in base ai loro interessi, o almeno in base al consenso, alla costruzione dell'interazione tra questi enti statali che definivano l'esistenza e l'azione del diritto internazionale dell'epoca e delle relazioni internazionali proiettandovisi fortemente. Il popolo e gli uomini erano più oggetto della politica degli stati che agenti che segnavano tale politica.

 

33. Nel diritto internazionale, nel contesto post moderno, si ha un cambiamento verso la cosiddetta ‘umanizzazione del sistema, nel senso che in esso si inseriscono come valori e principi da osservare e da applicare, questioni come quella della protezione internazionale dei diritti fondamentali, della protezione internazionale dell'ambiente – con l'emergenza di definire concetti come quello dell'interesse comune dell'umanità – e tutti i cambiamenti concettuali avvenuti nel diritto internazionale nel corso degli ultimi decenni. Il passaggio dal principio di non intervento come paradigma per l'autodeterminazione dei popoli come dato accolto dal diritto internazionale, è un cambiamento non meno importante delle premesse e del suo funzionamento, come sistema istituzionale e normativo internazionale.

La trasformazione è in corso e non può sempre apparire chiara, così come possono sempre essere indicate sfere e piani in cui queste nuove aspirazioni ancora non si sono concretizzate adeguatamente. Ma questa incompletezza non altera i cambiamenti strutturali in corso nel sistema.

 

34. La dimensione umana irrompe nel senso che modifica le strutture (dallo statalismo) già vigenti e a queste apporta trasformazioni strutturali irreversibili (verso l’umanizzazione) – se cambia la logica del sistema cambierà tutto il suo funzionamento. Tutto il mutamento nel sistema istituzionale e normativo internazionale viene riassunto in queste due voci.

Il sistema attuale viene frequentemente criticato perché, segnato dal passaggio dal vecchio al nuovo, non è perfetto e finito. Tuttavia, l'importante è soprattutto percepire la dimensione del cambiamento avvenuto: il diritto internazionale classico non esiste più né opera come tale, come invece avveniva in passato quando era efficiente in quanto sistema normativo e operazionale, con i dati con i quali operava.

Attualmente è necessario indicare dei valori e dei nuovi parametri di condotta per gli stati in modo che non siano considerati solo come tali, ma che sia considerata la dimensione umana nel mondo del diritto e della politica internazionale. Il che non è facile, non è stato fatto, né si farà senza ostacoli. E senza contestazioni.

 

35. Un'altra critica frequente riguarda la selettività dell'applicazione. E la percezione dell'inconsistenza di applicazione non aiuta a rinforzare la logica e il concatenarsi adeguato tra i valori, i principi e il funzionamento del sistema.

L'autodeterminazione dei popoli accettata nel diritto internazionale contemporaneo come criterio di ordinamento della condotta non ha, in sé e per sé, l'equilibrio e l'applicazione sistematica di questo criterio per tutti i casi, in cui si tratta di popoli e la loro autodeterminazione – alcuni saranno più autodeterminati di altri.

Questa disarmonia rinforza le critiche di coloro che pensavano che il sistema interstatale classico aveva, almeno, a modo suo, la coerenza tra i mezzi e i fini. Il che, nel vecchio sistema, ha effetto ma non può essere accettato per questo motivo, nonostante il dato centrale umano sarebbe, così, escluso e a ciò si riconosce la centralità nel sistema attuale.

 

36. Machiavelli osserva, sempre nei Discorsi[63]:

 

«per la invida natura degli uomini sia sempre suto non altrimenti pericoloso trovare modi e ordini nuovi»;

 

ma sarà esattamente nella ricerca di questi nuovi modi e ordini che si può realizzare la natura umana, nel senso del perfezionamento della politica, sia interna che internazionale. Come modo di sistemare la vita in società, come quella delle società tra loro.

E, come indica Machiavelli nei Discorsi (libro primo, cap. 1), operano gli uomini o per necessità o per scelta – gli uomini operano o per necessità o per elezione – i cambiamenti avverranno per effetto sia delle scelte sia delle necessità imperative, quando ha luogo l'esaurimento del modello precedente e la necessità di affrontare i nuovi tempi con nuove soluzioni. Tuttavia, come segnala ancora Machiavelli, subito dopo, nello stesso passaggio dei Discorsi[64] «di quella antica virtù non ci è rimasto alcun segno».

 

37. L'esaurimento del modello precedente porta alla necessità di trovare nuove soluzioni a nuove sfide – come fece la plebe romana, o come si cercò di fare - e tuttavia si cerca ancora – nel diritto internazionale contemporaneo, tentando di collocare la dimensione umana nel contesto operazionale del diritto internazionale classico. Il risultato che nonostante tutto si incontra in fase di trasformazione, non va giudicato se svincolato dal tempo e dai mezzi di cui disponeva. Vi è un rapporto diretto e necessario tra gli strumenti umani e il contesto temporale e culturale nel quale essi si inseriscono.

La costruzione del diritto internazionale nel contesto post moderno è ancora in itinere e non può essere considerata un prodotto pronto e finito. Ma bisogna valutarla e capirla soprattutto alla luce del vecchio sistema che non potrebbe più soddisfare le necessità del mondo contemporaneo.

 

38. Il collegamento tra la secessione della plebe nella tradizione repubblicana romana e l’autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale nel mondo contemporaneo[65] non viene fatto in modo arbitrario, ma riprende il vero senso del diritto internazionale, nel senso di un diritto naturale internazionale[66], nel trovare la sua vera ragione di essere necessaria ed immutabile nella legge di natura, dichiarava Christian Wolff, nel suo Jus gentium methodo scientifico pertractatum (1764)[67]:

 

«Jus Gentium necessarium appellamus quod consistit in Jure naturae ad Gentes applicato. Vocatur etim a GROTIO et aliis, qui eum sequuntur, Jus Gentium internum, quatenus scilicet in conscientia gentes obligat. Dicimur etiam a nonnullis Jus Gentium naturale»[68];

 

e aggiungeva Wolff:

 

«Quonian Jus Gentium necessarium consistit in Jure Naturae ad Gentes applicato, Jus autem naturae immutabile est»[69].

 

39. Il fatto che tale diritto obbligava «in conscientia gentes» porta ad un’interessante considerazione, secondo Barile[70]:

 

«esiste sicuramente più che una analogia fra il metodo di rilevazione attuale della coscienza giuridica collettiva internazionale»

 

e quello adottato dagli autori giusnaturalistici, che pure risultava travisato nei presupposti per il valore immutabile ed eterno attribuito al diritto naturale internazionale:

 

«Ciò premesso con riguardo alle connessioni fra la rilevazione dell’attuale diritto internazionale non scritto (che viene ancora spesso attuata dall’interprete con riferimento a fatti storici antichissimi, quali quelli desunti dal diritto romano) e rilevazioni dell’antico diritto naturale internazionale, è opportuno ora illuminare [...] i legami obiettivi che esistono fra un dato ambiente di un passato meno remoto e l’ordinamento internazionale moderno»[71].

 

40. In sintesi, la grande trasformazione in corso nel diritto internazionale, nel contesto post moderno, si presenta nel senso che si inserisce l'essere umano come fine ultimo di ogni sistema legale. Questa trasformazione implica la trasformazione dei parametri e dei modelli operativi, rispetto a ciò che vigeva prima nel diritto internazionale classico, segnato dall'interstatalismo.

La trasformazione si vide nella Repubblica romana quando si trattò di inserirvi il sistema di protezione degli interessi della plebe, ossia il popolo, accanto a quelli costituiti ed espressi dai patrizi, nel Senato. Il turbamento del vecchio ordine è stato necessario perché si costruisse un nuovo ordine che ha permesso la costruzione e il perfezionamento del sistema istituzionale romano. Queste migliorie istituzionali sono state componenti necessarie nel processo che portò la città di Roma a trasformarsi in Repubblica romana, per poi diventare la capitale del grande impero.

Roma, sia nella tradizione repubblicana, sia nell’impero giunge fino a noi in questo terzo seminario presentandosi come un mondo, ed una realtà il cui potere diretto si estese per secoli e il cui impatto trasformatore si fece paradigma concettuale dell'occidente, come lo considera Pierangelo Catalano (2003 e 2001)[72] e lo faceva Antonio Vieira, nella sua Storia del futuro (1718)[73] e questo si fa ancora sentire nei cambiamenti istituzionali e concettuali in corso nell'ordine internazionale, quando si comincia ad accogliere i valori e i principi come quello della protezione internazionale dei diritti fondamentali o dei diritti dei popoli.

 

 



 

[1] Michael Hewson CRAWFORD, The Roman republic (Glasgow: Fontana / Collins, 1978, 4th impression, 1988, ‘historical introduction’, 13-14): «The struggles between politicians during the Republic were given free rein by the failure to develop communal institutions for the maintenance of order; thus even legal procedure often involved the use of an element of self-help, as in bringing a defendant to court. Such a state of affairs perhaps did not matter greatly in a small rural community, and the struggle of the orders, between patricians and plebeians, was in the end resolved in the course of the fifth and fourth centuries b.C. But when men turned to force in the late Republic to resolve political differences, the result was catastrophic, with armies composed of many legions rapidly involved».

 

[2] Tacito, Annali IV.32: «Molti dei fatti narrati o che verrò narrando sembreranno forse di scarso rilievo e poco degni di ricordo: ne sono consapevole; ma nessuno vorrà paragonare i miei annali alle opere di scrittori che hanno composto gli antichi fasti del popolo romano. Quelli avevano da ricordare, spaziando liberamente, conflitti grandiosi, espugnazioni di città, re sconfitti o presi prigionieri e, se passavano agli avvenimenti interni, contrasti tra consoli e tribuni, leggi agrarie e frumentarie, lotte tra patrizi e plebei. La mia fatica ha orizzonti ristretti ed è senza gloria: una pace stagnante o con brevi sussulti; a Roma una realtà sconsolante e un principe non interessato a estendere l'impero».

 

[3] La Politica contiene l’esposizione del soggetto, ma quest’opera, tale come si presenta correntemente, forse non corrisponde all’originale, e può essere stata messa insieme da un editore, dopo la morte di Aristotele, il che non implica assolutamente nulla riguardo la qualità dell’opera, genuinamente aristotelica, e chiaramente riflette le sue concezioni sui modi socio-politici di sistemare la vita comune, per il perfezionamento e il pieno sviluppo dell’uomo.

 

[4] Christopher SHIELDS, Aristotle (London: Routledge, first published, 2007, esp. Nine - Political Association, 350-374, cit. 350): «As a practical science, political science takes as its end the realization of the human good. Thus, Aristotle’s fundamental outlook in the Politics does not seek to legitimate the state or justify its authority as an abridgement of antecedently or independently existing rights»; Jean BRUN, Sócrates, Platão, Aristóteles (dagli originali Socrate, 1960; Platon, 1961 e Aristote, 1961; trad. Carlos PITTA, Filipe JARRO e Liz da SILVA, Lisboa: Dom Quixote, 1994, III.II, cap. ix, item 7, ´ética e política’, 287-288): «Celebre è la definizione di Aristotele secondo cui l’uomo è un ‘animale politico’; abbiamo già visto che Aristotele, nella Etica a Nicomaco, affrontò il problema di vedere il motivo per cui la giustizia era, anch’essa, un giusto equilibrio: ma è soprattutto nella Politica che troviamo analizzati i diversi problemi scaturiti dall’organizzazione della città».

 

[5] Così potrà perfezionarsi il diritto internazionale, nel mondo post-moderno, nel nostro secolo. In questo senso, P.B. CASELLA, Fundamentos do direito internacional pós-moderno (São Paulo: Quartier Latin, 2008) brano tradotto in italiano: «se fino alla sua estinzione l’umanità non avrà causato la propria distruzione, sia con armi atomiche o convenzionali, sia producendo un inquinamento tale da rendere invivibile la vita sul pianeta, o immaginando una fine ancor più prosaica e tragica, chissà che non moriremo tutti di sete, come risultato di perversi effetti combinati del riscaldamento globale, dell’aumento del livello degli oceani, con la riduzione di acqua potabile e delle foreste nel pianeta. Chissà che l’umanità non abbia nemmeno bisogno di armi atomiche per farla finita su questa terra!».

 

[6] Plato, Menexenus (“with an English translation” by R.G. BURY, Plato, vol. IX, 1st. publ., 1929, reprinted 1989, 329-381, cit. par. 238-C): Πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστίν, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν.

 

[7] L’imperatore brasiliano Don Pedro II (1825-1891), sulla politica, osservava che “nessuna legge è riuscita a fare di una Messalina una vestale” – oppure, nenhuma lei fez vestal da Messalina. I nostri tempi dimostrano che aveva ragione.

 

[8] In questo senso, P.B. CASELLA, Direito internacional dos espaços (São Paulo: Atlas, 2009); Lewis MUMFORD, The city in history (first published, 1961, New York: Penguin – Peregrine Books, 1987). Quello che si desidera non esiste necessariamente, lo dimostra Italo CALVINO, Le città invisibili (Torino: Einaudi (c) 1972, impr. 1984, 16): «I desideri sono già ricordi».

 

[9] Da vedere anche, P.B. CASELLA, Fundamentos (op. cit., 2008, cap. XI, ‘creatio ex nihilo: justiça e força’, 831-876).

 

[10] N. MACHIAVELLI, Discorsi (in Tutte le opere, a cura di Mario MARTELLI, Firenze: Sansoni, 1971, 73-254); v. tb. edizione brasiliana MAQUIAVEL, Comentários sobre a primeira década de Tito-Lívio (trad. Sérgio BATH, Brasília: Ed. UnB, 1979); Celso LAFER, Ensaios sobre a liberdade (São Paulo: Perspectiva, 1980, cap. 1. ‘O moderno e o antigo conceito de liberdade’, 11-48, cit. 26) brano tradotto in italiano: «Sono pochi coloro che, come il Machiavelli dei Discorsi sopra la prima deca di Titio Livio – un testo di ispirazione polibiana – vedono i contrasti, anche tra le classi, la disarmonia e non l’armonia, come causa delle buone leggi che predispongono alla libertà».

 

[11] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, l. I. c. 2, ‘Di quante spezie sono le republiche e di quale fu la republica romana’, 78-81, cit. 79): «Talché, felice si può chiamare quella republica, la quale sortisce un uomo sì prudente, che gli dia leggi ordinate in modo che, sanza avere bisogno di ricorreggerle, possa vivere sicuramente sotto quelle. E si vede che Sparta le osservò più che ottocento anni sanza corromperle, o sanza alcuno tumulto pericoloso».

 

[12] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[13] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[14] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[15] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.): «talché, essendo in quella republica i Consoli e il Senato, veniva solo a essere mista di due qualità delle tre soprascritte; cioè di Principato e di Ottimati».

 

[16] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.): «dopo la quale creazione venne a essere più stabilito lo stato di quella republica, avendovi tutte le tre qualità di governo la parte sua».

 

[17] Secondo Vincenzo ARANGIO-RUIZ, nella sua Storia del diritto romano (Napoli: E. Jovene, settima edizione riveduta con note aggiunte, ristampa anastatica, 1977, cap. III, ‘L’organizzazione della plebe e le sue conquiste politiche’, 43-54): «l’ipotesi da noi preferita circa il fondamento della distinzione fra i due ordini [patriziato e plebe] sarebbero latini i plebei, oltre gl’immigrati che per varie ragioni si stabilirono nel territorio romano dopo la fondazione della Città, gli abitanti dei prischi villaggi del Palatino e dell’Esquilino; sono invece patrizi gli etruschi che conquistarono il Settimonzio e fondarono la civitas propriamente detta». Nello sviluppo dei rapporti tra queste due ordini, «Di fronte alla tenace resistenza patrizia, la lotta dei plebei per l’eliminazione dei privilegi economici e politici assume una forma tipicamente rivoluzionaria: mezzo di coazione preferito è la secessione, abbandono della città da parte di tutti i plebei validi, con conseguente rifiuto di prestare il servizio militare; organi rivoluzionari permanenti le magistrature plebee [...] La più tipica fra queste magistrature è il tribunato. La tradizione più diffusa l’afferma istituito nel 494, dopo la prima e celeberrima secessione sul monte Sacro».

 

[18] V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, cit., cap. III, 48-49): «tutto il popolo volle assicurato alla plebe il rispetto dei suoi magistrati. Come infatti quella si era costituita in stato entro lo stato, le relazioni fra i suoi organi e quelli del popolo romano nel suo complesso avevano caratteri che le avvicinavano ai rapporti internazionali: posto ciò, se pure i termini dell’accordo hanno trovato espressione in una legge del comizio centuriato, questa ebbe un valore non dissimile da quello che hanno oggi le ratifiche dei trattati internazionali da parte degli organi legislativi dei singoli stati contraenti».

 

[19] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, l. I, c. 2, 81).

 

[20] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, l. I, c. 4, ‘Che la disunione della Plebe e del Senato romano fece libera e potente quella republica’, 82-83, cit. 82).

 

[21] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, l. I, c. 4, 82) nei quali «che considerino più ai romori e alle grida, che di tali tumulti nascevano, che a’ buoni effetti che quelli partorivano, e che e’ non considerino come e’ sono in ogni repubblica due umori diversi, quello del popolo e quello de’ grandi, e come tutte le leggi, che si fanno in favore della libertà, nascono della disunione loro, come facilmente si può vedere essere eseguito in Roma; perchè dai Tarquini ai Gracchi, che furanno più di trecento anni, i tumulti di Roma rade volte partorivano esilio e radissime sangue».

 

[22] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[23] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[24] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[25] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[26] Nella sua indagine sulla legittimità tra le Nazioni, Thomas M. FRANCK, The power of legitimacy among Nations (New York / Oxford: Oxford U.P., 1990).

 

[27] FRANCK (op. cit., 1990, 13. ‘Postlude: why not Justice?’, 240): «awareness of separation and spirit of accommodation was not always prevalent in the West and is not evident in parts of the world even today. Machiavelli has written of Numa Pompilius, who, succeeding Romulus as the head of the Roman state, that he returned to religion as the instrument necessary above all others for the maintenance of a civilized state […] It was religion which facilitated whatever enterprise the Senate and the great men of Rome designed to undertake […] Since NUMA’s day, there has been no shortage of rulers who have erased the distinction between moral and secular orders so as to be perceived to be validated by both. Even today, it is an increasing battle, even in established liberal democracies, to keep the two orders to be perceived as one».

 

[28] Ferdinand GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo (dall’originale tedesco Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, a cura di Vittoria CALVANI e Pia MICCHIA, Roma: Newton Compton Ed., 1971, nuova edizione, 1989).

 

[29] GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, vol. terzo, libro decimo, ‘Storia della città di Roma dall’anno 1260 all’anno 1305’, cap. 6, 460-484, cit. 460-461: «Bonifacio diede forma e sanzione ufficiale con la bolla del giubileo promulgata il 22 febbraio 1300, in cui si prometteva l’assoluzione plenaria a tutti coloro che avessero visitato entro l’anno le basiliche di S. Pietro e S. Paolo».

 

[30] GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, libro decimo, cap. 6, 460-461.

 

[31] GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, libro decimo, cap. 6, 460-461.

 

[32] MACHIAVELLI, Discorsi (ed., cit., l. I, cap. 5, ‘dove più sicuramente si ponga la guardia della libertà, o nel Popolo o ne’ Grandi; e qualli hanno maggiore cagione di tumultuare, o chi vuole acquistare o chi vuole mantenere’, 83-84): «E ne danno per esemplo la medesima Roma, che, per avere i Tribuni della plebe questa autorità nelle mani, non bastò loro avere un Consolo plebeio, ché gli vollono avere ambedue. Da questo ei vollono la Censura, il Pretore, e tutti gli altri gradi dell’imperio della città: né bastò loro questo che, menati dal medesimo furore, cominciorono poi, col tempo, a adorare quelli uomini che vedevano atti a battere la Nobilità; donde nacque la potenza di Mario e la rovina di Roma».

 

[33] MACHIAVELLI (op. cit., loc. cit.).

 

[34] TITO LIVIO, História de Romaab urbe condita libri (introduzione, traduzione e note di Paulo Matos PEIXOTO, São Paulo: Paumape, 1989, 6 vols.).

 

[35] TITO LIVIO (ed., cit., I.24, 52).

 

[36] In questo senso Benedetto CONFORTI, nel suo International law and the role of domestic legal systems (“updated version of author’s general course on public international law given at the Hague Academy of International Law in 1988, an published in the Recueil des Cours, volume 212 (1988-V)”, translated by René PROVOST in collaboration with Shauna Van PRAAGH, The Hague: Kluwer Law International, 1993) parla dello sviluppo del diritto internazionale nel secolo scorso, dove ha avuto luogo un ampliamento delle ‘competenze’ e delle materie che fanno parte del cosiddetto ‘ambito internazionale’, mentre invece rimarrà al secolo presente il compito di adempiere oppure assicurare che vengano eseguite – la mise en application – queste nuove necessità.

 

[37] A sua volta, Emmanuelle JOUANNET, À quoi sert le droit international? Le droit international providence du XIXe siècle (in Revue belge de droit international, 2007/1, Bruxelles: Bruylant, 5-51): «Une logique juridique et politique à l’oeuvre depuis 1945 dans le droit international contemporain qui fait de lui un droit international providence. C’est un droit qui intervient partout, et qui cherche à combler les déséquilibres économiques, sociaux, écologiques et sanitaires de la planète. Mais ce faisant, il suscite des attentes et contient des promesses, qu’il ne pourra peut-être pas tenir». Così conviene mantenere il diritto internazionale entro limiti eseguibili, per conservare la sua forza «limites que l’on devrait fixer au droit international pour lui rendre sa véritable force».

 

[38] G. ARANGIO-RUIZ presenta lo sviluppo del concetto nel sistema internazionale nel suo Le domaine réservé: l’organisation internationale et le rapports entre droit international et droit interne (in RCADI, 1990, t. 225, 9-484).

 

[39] P.B. CASELLA, Tratado de Versalhes na história do direito internacional (São Paulo: Quartier Latin, 2007).

 

[40] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, l. I, cap. 3, 81-82).

 

[41] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, l. I, c. 3, 82), nella stessa frase, prosegue: «dove la elezione abbonda, e che vi si può usare licenza, si riempie subito ogni cosa di confusione e di disordine».

 

[42] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[43] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, l. I, c. 3, 82).

 

[44] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[45] Denis AKÇAY, Représentation et représentativité: l’inévitable association (in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: méthodes d’analyse du droit international – Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris: Pedone, 1984, 1-9).

 

[46] D. AKÇAY (op. cit., 1984, 1): «Si les discours de certains milieux multiplient les références à ces principes [comme celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou de la non-intervention], il est à remarquer que mises à part les violations graves perpétrées par certains États, la pratique soit des États, soit des organisations internationales n’a pas contribué à une évolution ultérieure de ces principes».

 

[47] D. AKÇAY (op. cit., 1984, 7).

 

[48] D. AKÇAY (op. cit., 1984, 8): «La distanciation n’épargne pas la représentation internationale qui, elle aussi, relève d’un espace de mythification très puissant, celui de l’intérêt national».

 

[49] D. AKÇAY (op. cit., 1984, 9): «L’instauration d’une association normative entre la représentation et la représentativité n’en constitue qu’une étape qui, une fois franchie, déclenchera l’équivalence des différents systèmes et ordres juridiques. Naturellement il s’agira d’une équivalence tendancielle découlant de la disparition des principes mythifiants actuels».

 

[50] Suzanne BASTID, Les droits des peuples dans le plan à moyen terme (1984-1989) de l’U.N.E.S.C.O. (in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: méthodes d’analyse du droit international – Mélanges offerts à Charles Chaumont, cit., 11-22).

 

[51] S. BASTID (art. cit., 1984, 17) riferiva le considerazioni formulate dalla delegazione dell’Australia nella riunione dell’UNESCO, realizzata a Belgrado nel 1980, rispetto alle necessità di precisare tanto il contenuto quanto l’estensione da attribuire ai diritti dei popoli, nel senso che «le concept de droit des peuples reste imprécis, s’agissant aussi bien de la notion de peuple que de la nature des droits».

 

[52] Francine BATAILLER-DEMICHEL, Droits de l’homme et droits des peuples dans l’ordre international (in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: méthodes d’analyse du droit international – Mélanges offerts à Charles Chaumont, cit., 23-34).

 

[53] F. BATAILLER-DEMICHEL (cit., 1984, 23): «Le droit international demeure le droit des États. Et il est sans doute nécessaire qu’il en soit ainsi dans une société fondamentalement conflictuelle où nulle instance ne saurait avoir l’autorité indispensable pour imposer aux États quelque règle de conduite que ce soit. Pour autant les progrès du droit international ne consistent pas uniquement dans l’amélioration des modalités de relation entre États».

 

[54] F. BATAILLER-DEMICHEL (cit., 1984, 23): «L’État est encore, et sans doute pour assez longtemps, la structure de pouvoir la plus achevée, celle qui permet le mieux l’expression des forces populaires en lutte, tant dans la société internationale, qu’à l’intérieur de la nation. Dès lors, seul l’État est en mesure de se dépasser lui-même en s’imposant le respect des hommes qui le composent, des peuples qui en sont la base. Et c’est ainsi que droits de l’homme et droits des peuples se trouvent être le point central où se révèlent les contradictions dialectiques et les progrès effectifs de la société internationale contemporaine».

 

[55] Terence, Comédies (texte établi et traduit par J. MAROUZEAU, Paris: Société d’édition "Les belles lettres", 1964, 3 vols., si presenta l’Heautontimoroumenos nel secondo volume, 7-101).

 

[56] Terence, Heautontimoroumenos (I.I, 77, 23).

 

[57] François RIGAUX, La loi des juges (Paris: O. Jacob, 1997).

 

[58] F. RIGAUX (op. cit., 1997, ‘ouverture’, 7-11, cit. 7-8): «L’expérience quotidienne est elle-même à ce point imprégnée de ses préceptes que chacun pourvoit aux besoins les plus élémentaires de l’existence en prononçant les paroles du droit et en s’engageant dans quelques-unes au moins des multiples opérations de l’activité juridique: vendre ou acheter, prendre en location, céder sa force de travail, se marier, avoir des enfants».

 

[59] F. RIGAUX (op. cit., 1997, loc. cit.) prosegue: «Les praticiens – et trop souvent, les théoriciens enclins à s’aligner sur la pratique ambiante – ont tendance à déguiser leur activité sous des formules qui en masquent le ressort. En réponse à cette obscurité savamment entretenue, le présent ouvrage se voudrait une mise au jour des principes sur lesquels se fonde le raisonnement judiciaire. / On peut citer, parmi les vaches sacrées de la philosophie spontanée des juristes, la recherche du sens littéral, la théorie de l’acte clair, le devoir du juge d’obéir à la loi, la distinction entre le fait et le droit, la démarcation des cas faciles et des cas difficiles, l’idée que pour toute question litigieuse il n’existerait qu’une seule solution correcte. Ces lieux communs de la pensée juridique participent à une taxinomie binaire, c’est-à-dire à une méthode de raisonnement traçant une démarcation rigide entre la face positive et la face négative de toute réalité. Toutefois, la multiplicité des règles ayant vocation à appréhender les faits complique ce que les juristes voudraient spontanément pouvoir tenir pour une opération logique de qualification».

 

[60] F. RIGAUX (op. cit., 1997, 8-9): «Certaines erreurs communes de la théorie juridique sont aisées à débusquer, dès qu’on prend la peine de les apercevoir – la distinction du fait et du droit ou l’idée que seuls les textes ambigus donneraient lieu à l’interprétation, par exemple. Mais on découvre aussi, chemin faisant, que les outils de l’analyse ne sont pas moins incertains, voire trompeurs. Il en est du conflit des lois comme du principe de l’hiérarchie ou de la méthode de pondération des intérêts: autant de chevilles qui ont paru utiles pour l’assemblage des pièces, mais dont on s’aperçoit à la fin du jour qu’elles ne sont guère moins mystificatrices que la doctrine de l’acte clair ou la distinction du fait et du droit».

 

[61] F. RIGAUX (op. cit., 1997, loc. cit.): «De même, la méthode de pondération des intérêts, tant prônée par les jurisprudences allemande et américaine, entretient une représentation illusoire de la justice qui tient la balance égale entre les droits individuels ou entre les normes en conflit. Portée à son terme, la méthode conduit nécessairement à donner la primauté à l’intérêt qui pèse le plus lourd et fait pencher le fléau d’un côté ou d’autre. Quant au conflit de normes, il est évacué par l’adjonction d’une règle nouvelle départageant le champ contesté».

 

[62] F. RIGAUX, La loi des juges (op. cit., 1997, ‘ouverture’); v. tb.: Jean-Pierre BORLOO, Pauvre justice: ou l’inégalité des citoyens devant la loi (Bruxelles: EPO, 1997); Dalmo de Abreu DALLARI, O poder dos juízes (São Paulo: Saraiva, 1996); Philip K. HOWARD, The death of common sense: how law is suffocating America (New York: Warner Books, 1994); Olivier JACOT-GUILLARMOD, Le juge national face au droit européen: perspective suisse et communautaire (Basilea e Frankfurt: Helbing & Lichtenhahn / Bruxelles: Bruylant, 1993); Christine MATRAY, Le chagrin des juges: essai sur une crise exemplaire (préface d’Antoine GARAPON, Bruxelles: Ed. Complexe, 1997); Régis Fernandes OLIVEIRA, O juiz na sociedade moderna (São Paulo: FTD, 1997); Felipe Augusto de Miranda ROSA e Odila Dinorá de Alagão CANDIDO, Jurisprudência e mudança social (Rio: Jorge Zahar, 1988); Harold J. ROTHWAX, Guilty: the collapse of criminal justice (New York: Random House, 1996).

 

[63] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, libro primo, incipit).

 

[64] MACHIAVELLI, Discorsi (ed. cit., 1971, loc. cit.).

 

[65] Così lo presentava Antonio CASSESE, Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo (dall’originale International law in a divided world, trad. Rosario SAPIENZA, Bologna: Il Mulino, 1984), poi semplicemente pubblicato come International law (Oxford: UP, 2nd. ed., 2005).

 

[66] Giuseppe BARILE, Lezioni di diritto internazionale (Padova: Cedam, 1977, cap. I, ‘La comunità cristiana medievale precedente diretto della comunità internazionale moderna’, 15-23, cit. 16): «Tuttavia, nonostante questa teorica affermazione, anch’esso rientrava nella storia, perché i c.d. fondatori del diritto internazionale tendevano, essi pure, in ultima analisi, a dimostrare il diritto internazionale come del resto lo jus voluntarium gentium (rilevabile da una volontà presunta), attraverso fatti, sia pure remoti e lontanissimi, desunti per l’appunto dalla storia».

 

[67] Christian WOLFF, Jus Gentium methodo scientifico pertractatum (Francoforte e Lipsia, 1764, riproduzione fotografica nella collana The Classics of International Law, ed. by James B. SCOTT, Oxford e Londra, 1934).

 

[68] WOLFF (op. cit., 1764, ed. cit., 1934, Juris Gentium Prolegomena, 2, §§ 4-5).

 

[69] WOLFF (op. cit., 1764, ed. cit., 1934, Juris Gentium Prolegomena, 2, §§ 4-5).

 

[70] BARILE (op. cit., 1977, loc. cit.).

 

[71] BARILE (op. cit., 1977, 16): «Tale ambiente è quello costituito dalla comunità cristiana medievale, legato, a nostro avviso, da un filo logico-storico diretto a quello in cui vive il diritto internazionale attuale».

 

[72] Pierangelo CATALANO, Império, povo, costumes, lugar, cidadania, nascituros. Alguns elementos da tradição jurídica romano-brasileira (pubblicato nel volume Estudos em homenagem a José Afonso da Silva, 2003); Pierangelo CATALANO, Spes contra spem: sobre imigração, defesa da vida, cidadanias continentais, nascituro, Roma americana, dívida externa e autoridade pública universal (intervento introduttivo, XVIII Seminario Roma-Brasília, Identidade jurídica da América Latina: integrações continentais e globalização, Brasília, 23-25 de agosto de 2001); R. POLETTI, A ideia brasileira de Império (in Direito, política, filosofia, poesia – estudos em homenagem ao prof. Miguel Reale, no seu octogésimo aniversário, coord. C. LAFER e T. Sampaio FERRAZ Jr., São Paulo: Saraiva, 1992, 549-563).

 

[73] Antonio VIEIRA, S.J., História do futuro – livro anteprimeiro. Prolegômeno a toda a história do futuro, em que se declara o fim e se provam os fundamentos dela. Matéria, verdade e utilidade da história do futuro (ed. original, Lisboa: Oficina de Antonio Pedroso Galram, 1718, organizador José Carlos Brandi ALEIXO, Brasília: Ed. UnB, 2005, 385-386): «havia de se acabar seu mando, seu poder, seu império, sua soberania, como verdadeiramente se acabou a dos Assírios pela sucessão dos Persas, dos Persas pela sucessão dos Gregos, e a dos Gregos pela sucessão dos Romanos, e se acabará também a dos Romanos pela sucessão do Quinto Império».