Seconda-pagina1[ISSN 1825-0300]

 

N. 9 – 2010 – Notizie

 

 

Salvatore Sciortino

 

Studi sulle

liti di Libertà

nel diritto romano

 

 

 

 

 

G. Giappichelli Editore

 

Torino, 2010 – pp. 368

ISBN  978-883480985-3

 

 

 

 

 

 

Indice Sommario

 

Abbreviazioni

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Premessa

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Capitolo I

 

Le origini

 

1.         Critica della tesi che riconduce l'origine della liberalis causa ad un'età non anteriore al IV secolo a.C. a causa dell'assenza della schiavitù in età arcaica. – Riscontri circa l'esistenza e la diffusione della schiavitù a Roma fin dall'inizio dell'età repubblicana: la schiavitù degli stranieri per prigionia di guerra; la presenza degli schiavi nelle più antiche feste religiose romane; la 'schiavitù' dei cives a Roma; la confusione circa lo status di un soggetto in ipotesi di asservimento personale simili alla schiavitù. – La storicità delle regole decemvirati circa la summa sacramenti, le vindiciae secundum libertatem e l'adsertor in libertatem. – Critica della tesi secondo cui in età decemvirale le liti di libertà si sarebbero potute instaurare solo in relazione ai sui iuris, mentre per gli alieni iuris avrebbe avuto luogo un conflitto di potestà, non potendosi distinguere tra liberi e servi. – La distinzione tra liberi e schiavi nelle XII Tavole impone di escludere tale idea e legittima l'ipotesi di lavoro in base alla quale le liti di libertà erano configurabili in età decemvirale

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2.         L'episodio di Vindicio non è utile ai fini della datazione delle liti di libertà, non essendosi trattato di una manumissio vindicta in cui scorgere un'applicazione a fini negoziali delle liberales causae. – Il racconto di Livio sul 'processo di Virginia' (Liv. 3.44-46): emersione di elementi tecnico-giuridici che permettono di identificare, prima facie, il processo con una lite di libertà. – Le lacune e le contraddizioni nel racconto di Livio. – Tentativo di spiegazione di alcuni punti controversi alla luce degli elementi che emergono dallo stesso racconto dello storico patavino. –Spiegazione degli altri punti oscuri attraverso il confronto con Dionigi di Alicarnasso. Giustificazione sul piano metodologico dell'uso della 'Rwmaic¾ Arcaiolog…a per ricostruire i fatti relativi al 'processo di Virginia': sua attendibilità e diversa impostazione storiografica dello storico greco rispetto a Livio. – Il racconto di Dionigi: confronto con Livio. – Conclusioni: il processo di Virginia è il primo esempio di lite di libertà in diritto romano. Utilizzabilità dell'episodio ai fini della ricostruzione di alcuni caratteri delle liberales causae secondo il rito delle legis actiones.  

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Capitolo II

 

LA Legis Actio

 

1.         Gli atti introduttivi della lite: un passo di Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 11.28.6) relativo al 'processo di Virginia' offre una base testuale per sostenere che le liti di libertà potevano essere introdotte da una vindicatio rei volta ad ottenere una conforme addictio magistratuale. Solo nel caso di opposizione all'atto si sarebbe instaurata la legis actio contenziosa. Carattere eventuale dell’in ius vocatio. – Irritualità dell’in ius vocatio e della manus iniectio attestate da Livio in riferimento al 'processo di Virginia'. – L'assenza dell'adsertor in libertatem e la così detta 'proclamatio in libertatem'. Essa consisteva in un pubblico proclama del magistrato nella vindicatio in servitutem e, almeno nella maggior parte dei casi, in una richiesta dell’adsertor in libertatem da parte dello schiavo che ne fosse privo nella vindicatio in libertatem. La nostra ricostruzione consente di spiegare perché l'istituto della circumductio introdotto da Costantino (C.Th. 4.8.5) riguardò solo le vindicationes in servitutem.

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2.         La ricostruzione del tenore della vindicatio in servitutem e della vindicatio in libertatem. Carattere pregiudiziale dell'identificazione dei possibili adsertores in libertatem: fin dalle origini chiunque poteva lege agere pro libertate. – La vindicatio in servitutem non subiva adattamenti rispetto al formulario tradito da Gai 4.16. Il diverso atteggiarsi della vindicatio in libertatem a seconda che a pronunciarla fosse il pater tiolare della patria potestas ovvero un qualunque altro terzo: nel primo caso, la vindicatio avrebbe recato la doppia qualifica di meum et liberum del filius rivendicato; nel secondo caso, la vindicatio avrebbe indicato la condizione di libero del soggetto rivendicato in libertatem. – Gli altri verba e gli altri gesta delle parti in iure. L'esecuzione della sentenza.

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3.         L'organo giudicante: i decemviri stlitibus iudicandis. – Critica della tesi che nega la possibilità di riconoscere nei iudices decemviri menzionati dalla lex Valeria Horatia del 449 a.C. i decemviri stlitibus iudicandis, e argomenti a favore dell'identificazione.

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Capitolo III

 

Il processo formulare

 

1.         La distribuzione del ruolo delle parti in giudizio e la fissazione della lite nei termini di una vindicatio in servitutem o di una vindicatio in libertatem: la litis ordinatio (o ordinatio iudicii).Modalità di accertamento del possesso doloso dello stato di libertà (in libertate morari (sine) dolo malo): critica della tesi che asserisce l'esistenza di un praeiudicium 'si controversia erit, utrum ex servitute in libertatem petatur an ex libertate in servitutem'. – L'assegnazione del ruolo di attore e convenuto proveniva dall’officium del magistrato. Non ci sono fonti capaci di provare l'esistenza di tale ipotetico praeiudicium: dati ricavabili da D. 40.12.7.5 (Ulp. 54 ad ed.). – La lezione di un rescritto di Diocleziano e Massimiano (C. 7.16.21) risultante dai più antichi manoscritti del Codex Iustinianus, e che non tiene conto del kat¦ pÒdaj di Taleleo utilizzato a partire da Paul Krüger per la sua ricostruzione, non menziona alcun praeiudicium volto all’ordinatio iudicii. – Altri argomenti desumibili da uno scolio di Taleleo a B. 48.20.21. Analisi di D. 40.12.10; 11; 12 pr.-3.

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2.         La natura giuridica della liberalis causa: posizione del pro­blema e valutazione critica delle soluzioni offerte in dottrina in merito alla ricostruzione dell'editto de liberali causa. L’agere per sponsionem. D. 46.1.33 (Ulp. 77 ad ed.) e il cap. 84 della lex Irnitana dimostrano l'utilizzo della sponsio prae- i . udicialis per introdurre le vindicationes in servitutem; limitata applicazione dell’espediente processuale alle vindicationes in libertatem. – L'agere per sponsionem potrebbe avere avuto il ruolo di fungere da ponte di passaggio tra l'applicazione delle legis actiones e il praeiudicium an liber sit la cui origine, come per gli altri praeiudicia in materia di status, può essere rintracciata nell'uso di sponsiones praeiudiciales.

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3.         La rei vindicatio per formulam petitoriam e libertate in servitutem: la sua applicazione nelle liti di libertà. Il normale funzionamento della formula petitoria dotata di clausola arbitraria e volta alla condemnatio pecuniaria nella vindicatio e libertate in servitutem consente di spiegare il perché non venne mai elaborato un praeiudicium an servus sit. –Viceversa, le difficoltà legate al meccanismo della condemnatio e del pagamento della litis aestimatio nella vindicatio e servitute in libertatem, nei casi di mancanza di acquisti da imputare o danni da risarcire, ne dovettero sconsigliare l'impiego: insufficienza dei tentativi di spiegazione di Franciosi e Marrone. – Tentativo di ricostruzione: la rei vindicatio per formulam petitoriam in libertatem si sarebbe necessariamente conclusa con l'assoluzione del preteso dominus convenuto a causa, sia dell'impossibilità non imputabile al convenuto di restituere un uomo che viveva da libero nel corso della lite, sia di aestimare un uomo libero. Ciò spiega il motivo della rara concessione di tale azione nei casi di vindicatio in libertatem. Conferme desumibili da D. 46.8.8.2 (Venul. 15 stip.).  

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4.         Le anomalie nel funzionamento della condemnatio nella rei vindicatio in libertatem per formulam petitoriam spiegano la necessità avvertita dalla giurisprudenza di elaborare una formula priva di condemnatio, il praeiudicium an liber sit, per introdurre le liti di libertà. — Carattere non decisivo del silenzio di Gaio in merito al praeiudicium an liber sit. — Le attestazioni del praeiudicium an liber sit provenienti dal cap. 84 della lex Irnitana e da Quint. Inst. Orat. 3.6.57.

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Appendice I.           Il iudex unus e le liti di libertà in età classica. Valutazione critica della tesi che asserisce la competenza esclusiva del collegio dei recuperatores. — Casi in cui può riscontrarsi la competenza del iudex unus a giudicare le liberales causae. Si tratta di ipotesi caratterizzate da un comune denominatore: scongiurare un possibile contrasto di giudicati.

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Appendice II.          L'origine formulare di due principi caratteristici delle cognitiones extra ordinem. — Le sentenze emesse in assenza del sedicente dominus e il principio «ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur».

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Conclusioni

301

Indice bibliografico

307

Indice degli autori citati

337

Indice delle fonti

351