N° 2 - Marzo 2003 – Tradizione Romana

MARKO PETRAK

Università di Zagreb

 

 

Il diritto romano nella Croazia contemporanea

 

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La tradizione giuridica romana nelle attuali terre croate. – 3. Diritto romano e sistema giuridico croato contemporaneo. – 4. L’insegnamento del diritto romano in Croazia. – 5. Conclusione.

 

 

 

1. – Premessa

 

Lo scopo di questo lavoro è quello di presentare, grosso modo, la posizione del diritto romano nella Croazia di oggi[1]. Nella prima parte si farà un breve cenno alla presenza bimillenaria del diritto romano nelle terre croate odierne. Nella parte centrale si vuole analizzare la presenza normativa della tradizione giuridica romana nel sistema giuridico croato di oggi. Nell’ultima parte si discuteranno la posizione e l’importanza dell’insegnamento del diritto romano nelle Università croate.

         

         

2. – La tradizione giuridica romana nelle attuali terre croate

 

La tradizione giuridica romana nelle terre croate odierne nasce approssimativamente duemila anni fa. Durante il regno di Augusto, compiuto l’assoggettamento delle tribù illiriche indigene, le attuali terre croate diventano definitivamente parte dell’Impero romano. Dal punto di vista amministrativo, quasi subito furono organizzate come parte di due province: la Dalmazia e la Pannonia[2]. Si svilupparono in seguito importanti centri urbani, ai quali fu concesso uno stato coloniale (Salona, Narona, Siscia, Mursa), e accanto ad essi ancora altri centri meno grandi che diventarono municipi. Con lo stabilimento definitivo del governo romano si impose naturalmente anche l’applicazione del sistema giuridico romano. Ne rappresentano una testimonianza molto eloquente i monumenti epigrafici pervenuti fino a noi[3]. Ci pare inoltre interessante notare che alcuni importantissimi iurisprudentes del periodo classico (Pegasus, Iavolenus, Africanus, Modestinus) hanno trascorso parte delle loro vite in Dalmazia, dove si trovano indizi certi del loro influsso sulla cultura giuridica locale[4]. Sebbene gli scienziati non possano stabilire con certezza se il livello di qualità del diritto romano applicato in Dalmazia e Pannonia si sia mai approssimato a quello della metropoli, o se sia sempre rimasto al livello di un diritto provinciale volgarizzato, resta pure indiscutibile la sua continua presenza nelle terre croate fino alla rovina dell’antico stato romano[5], dopodiché le dette province saranno costrette a sottostare al dominio di varie tribù barbariche[6]. Durante la sua riconquista, Giustiniano riesce ad annettere la Dalmazia all’Impero bizantino, il che avrebbe dovuto rinvigorire la tradizione giuridica romana. Le zone litorali della Dalmazia conservano la loro romanità fino all’arrivo dei Croati. In alcune località sopravvivono ancora la continuità urbana e, seppure parzialmente, la tradizione giuridica romana[7].

Nell’alto medioevo il sostrato del diritto romano serve da base per gli ordinamenti giuridici di certe regioni croate. Senza perdere di vista la detta continuità urbana, si può dire esagerata la tendenza di alcuni autori italiani che vedevano il diritto romano come base esclusiva della vita giuridica di certe zone della Dalmazia[8]. Almeno tale è l’impressione che si ha se, per esempio, si considerano i proemi di certi statuti della Dalmazia medievale, dove le definizioni di iustitia di Ulpiano ed i tria praecepta iuris si riproducono come valori centrali della cultura giuridica[9]. Comunque, un’analisi più dettagliata di certi statuti suggerisce il grande ascendente di una gamma più ampia di diverse culture giuridiche. Accanto agli elementi romani, troviamo gli elementi croati, germanici, specificamente bizantini, veneziani, e addirittura alcuni elementi del diritto canonico[10]. Altrettanto si può dire anche dell’Opus tripartitum juris consuetudinarii di I.S. Werböczy, una raccolta del secolo XVI usata nei territori croato-ungarici, un’opera la cui ideologia si basa in uguale misura sul diritto romano[11]. Ciò nonostante, il sostrato normativo di questa raccolta ci rivela un quadro ancora più complesso[12].

In un suo lavoro recente, il prof. Margetic ha proposto un’ipotesi piuttosto interessante dell’importanza del diritto romano posctlassico per l’intera vita giuridica medievale della Croazia; un’ipotesi che, senza dubbio, merita di essere studiata più a fondo[13]. Altrettanto necessario sembra uno studio più particolareggiato del significato che il diritto romano come ius commune va acquistando nel tardo medioevo e nella prima età moderna in Croazia[14].

          Nei tempi più recenti, la presenza dell’eredità del diritto romano in Croazia si deve sopratutto alle norme dell’ABGB austriaco, la cui vigenza si estende su quasi tutte le terre croate nel corso del secolo XIX[15]. L’influsso fondamentale della tradizione giuridica romana sull’ABGB appare molto evidente nella sua tripartizione sistematica; al contempo, un gran numero di istituzioni e molti singoli paragrafi di questo codice si basano sui principi e sulla casistica giuridica romana. Siccome l’influsso fondamentale del diritto romano su questo codice austriaco è già stato studiato a fondo da illustri studiosi (p. es. Koschembahr-Lyskowski, Steinwenter, Ogris, Wesener), ci conviene fare qui un rinvio agli importantissimi risultati delle loro ricerche[16]. Quanto alla Croazia, bisogna ricordare che l’ABGB era rimasto in vigore anche dopo la fine della Monarchia asburgica, e persino nell’epoca socialista rappresentava una fonte sussidiaria del diritto civile[17]. Ancora oggi alcune istituzioni del diritto civile in Croazia (quali la donazione, oppure il comodato) vengono regolate sulla base delle norme dell’ABGB.

 

 

3. – Diritto romano e sistema giuridico croato contemporaneo

 

Uscita dal sistema socialista, che per molti versi era eccezionalmente avverso alla tradizione giuridica romana[18], e affermatasi come stato indipendente, la Croazia cerca di ricostruire il suo ordinamento giuridico[19]. Già nella costituzione del 1990 si riaffermano certi valori fondamentali derivanti dalla tradizione giuridica romana. Exempli gratia, l’uguaglianza davanti alla legge[20], il cui fondamento giuridico risaliva già alla regola della Lex XII tabularum (I.5): Nexi mancipiique forti sanatique idem ius esto[21]. Inoltre, la costituzione prescrive la necessità della concordanza fra le prescrizioni più basse e quelle più alte (art.5: principio di legalità), e la proibizione del principio della retroattività della legge (art. 90). Gli albori di questi principi si trovano in una costituzione teodosiana e in una giustinianea[22]. La costituzione croata contiene inoltre (art. 31) uno dei più importanti principi del diritto penale «nulla poena sine lege», ovviamente derivato da Ulpiano: poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est[23]. Per di più, la garanzia costituzionale dello stesso articolo, che nessuno può essere ripetutamente processato per uno stesso delitto per il quale esiste già una sentenza passata in giudicato, ci presenta un’altra evidente derivazione dai principi processuali romanistici «ne bis in idem»[24] e «res iudicata pro veritate accipitur»[25]. La costituzione (art. 48) garantisce ripetutamente i fondamentali diritti dell’uomo provenienti dalla tradizione romanistica: il diritto di proprietà privata e il diritto di testare[26], diritti che nel sistema socialista erano assai limitati[27]. Lo stesso dicasi della libertà d’associazione, riaffermata nella costituzione (art. 43), le cui radici più lontane, secondo il resoconto di Gaio, si trovano nella Lex XII tabularum (8.27): His (sodalibus) potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant[28]. Per concludere questa breve rassegna storica, conviene indicare alcune ulteriori norme costituzionali (artt. 57, 62-64), le quali garantiscono a minori, deboli, invalidi e altri cittadini svantaggiati il diritto di godere di una previdenza speciale. Come è ben noto, già il diritto romano antico proteggeva alcune di queste categorie di persone (ad esempio: impuberes, minores, furiosi), creando a tal fine specifiche istituzioni giuridiche (tutela, cura)[29].

Riteniamo che questa selezione di esempi dimostri in modo convincente la misura in cui le fondamenta del sistema giuridico croato si basano sulla tradizione giuridica romana.

Dopo questi accertamenti generali passiamo all’analisi del sostrato giuridico romano dell’ordinamento del diritto civile croato. Sara bene premettere subito che oggi la Croazia non ha ancora un codice civile, l’elaborazione del quale rappresenta, senza dubbio, il progetto legislativo più importante per il prossimo periodo[30]. Al posto di un codice civile ci sono adesso alcune leggi settoriali. Alcune fra queste sono state riprese dalla Jugoslavia socialista e riviste a fondo; altre nuove invece, per alcuni settori del diritto civile (ad esempio: diritti reali), sono già state approvate. Lo scopo di questa riforma è quello di un avvicinamento del diritto civile croato agli standard europei[31]. Attraverso questo processo i principi del diritto romano, gli istituti e la casistica, hanno riacquistato un posto di prominenza[32].

Nella parte successiva di quest’analisi ci limiteremo ai diritti reali e alle obbligazioni, e cercheremo di dimostrare, usando alcuni esempi, la misura in cui i principi romani sopravvivono ancora oggi nelle parti più importanti del diritto civile croato.

I diritti reali in Croazia sono stati regolati dalla Legge della proprietà e degli altri diritti reali (Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima - abbr. ZV) del 1996. Si tratta di una legge che si basa sul regime dei diritti reali nell’ABGB, naturalmente, con alcuni aggiornamenti imprescindibili[33]. Secondo la nostra legge, «le cose sono le parti corporee della natura, distinte dagli esseri umani, e usate dagli stessi»[34]. In tale definizione, tratta dall’ABGB, si riconosce la dottrina della distinzione fra persona e cosa formulata da Immanuel Kant. Essa, comunque, rappresenta in effetti solamente un’espressione teorica dell’antica distinzione gaiana tra persona e res[35]. Oltre alle cose corporee, la legge (art. 2/6) finge che i diritti possono essere uguagliati alle cose. È proprio in questo contesto che l’ordinamento croato si colloca sulla scia della divisione romana delle cose in res corporales e res incorporales[36]. Similmente, secondo l’articolo 3/2, l’aria dell’atmosfera, l’acqua dei fiumi, dei laghi e dei mari, e la costa del mare sono fatte «per l’uso di tutti», che è una parafrasi della definizione data da giurista Marciano per le res communes omnium[37].

Sebbene il concetto di possesso prescritto da questa legge si basi sulla cosiddetta costruzione obiettivistica o moderna (art. 10/1), gli effetti del possesso si giudicano secondo le categorie romane (possessio iusta, possessio non vitiosa e possessio bonae fidei)[38]. La legge ha regolato, secondo il modello romano, anche il numerus clausus dei diritti reali (art. 1/1)[39], ed ha definito il diritto di proprietà come «diritto reale su una determinata cosa che permette al titolare di questo diritto di disporre a volontà di questa cosa e di tutti i suoi frutti, e di escludere da questa disposizione qualunque altra persona, purché la detta esclusione non limiti i diritti altrui e non sia opposta alle restrizioni legali» (art. 30/1)[40]. Quasi non pare necessario affermare che in realtà questa definizione è una versione alquanto meno elegante della definizione di Bartolo de Sassoferato: «dominium est ius de re perfecte disponendi, nisi lege prohibeatur»[41]. La legge ha anche ordinato in modo molto tradizionale i modi di acquisto della proprietà. Si riconoscono nettamente i modi di acquisto a titolo originario: occupatio (art. 131), thesaurus (art. 140), accessio (artt. 141 ss.) con le sue sottospecie satio, implantatio (art. 158) e inaedificatio (art. 152), poi alluvio (art. 147/3), avulsio (art. 147/1), insula in flumine nata (art. 145), alveus derelictus (art. 146/3), comixtio, confusio, specificatio (art. 148), fructus (art. 141-144) e usucapio (art. 159-160)[42]. Quanto all’acquisto a titolo derivativo, la legge, rifacendosi all’esempio dell’ABGB e così anche al diritto romano classico, applica il principio della tradizione causale (artt. 115 ss.)[43]. Anche la difesa della proprietà è stata regolata secondo il modello romano: l’azione di proprietà propria (rei vindicatio), l’azione di proprietà del proprietario presunto (actio Publiciana) e l’azione contro il disturbo (actio negatoria)[44].

Inoltre, la legge distingue (art. 175/2), sulla scia della divisione romana tardoclassica, le servitù reali (servitutes rerum) dalle servitù personali (servitutes personarum)[45]. Vi riconosciamo ancora i principi fondamentali delle servitù romani, come ad esempio «servitutibus civiliter utendum est» (art. 177/2)[46], «servitus in faciendo consistere nequit» (art. 177/3)[47] e «servitus servitutis esse non potest» (art. 180/3)[48]. Inoltre, i tipi di servitù romani sono riprodotti in forma completa nella legge croata[49]. Insomma, per quanto riguarda le servitù, la legge è rimasta fedele alle soluzioni romane. Ne offre la miglior testimonianza la definizione dell’usufrutto nell’articolo 203: «il diritto di usufrutto è una servitù personale che autorizza il titolare ad usufruire di una cosa altrui in modo conforme al suo fine conservandone la sostanza». La evidente somiglianza con «ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia» di Paolo non esige ulteriori analisi[50].

Le origini romane sono altrettanto evidenti nei diritti reali di garanzia. Naturalmente, anche il diritto croato distingue fra pegno (art. 321/1) e ipoteca (art. 304, 321/4)[51], mentre i diritti più importanti del creditore pignoratizio sono, secondo il modello romano, ius possidendi (art. 321) e ius distrahendi (art. 297/1)[52]. Quanto a possibili oggetti dei diritti reali di garanzia (art. 298), mutatis mutandis, è valida ancor’oggi la soluzione gaiana: Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignerationem recipere potest[53]. Particolare interesse sembra aver il fatto che il trasferimento fiduciario di proprietà, una riemersione moderna dell’antica fiducia cum creditore[54], è stato introdotto nel diritto croato quale mezzo di garanzia[55], dimostrando così che anche in situazioni completamente nuove i giuristi tornano alle antiche istituzioni romane, le quali assumono per loro quasi il valore di archetipi giuridici[56].

Altre fattispecie di diritti reali croati (ad esempio: oneri reali, libri fondiari) sembrano alquanto meno informate dalla tradizione giuridica romana. Conviene però menzionare che la nuova legge croata, a differenza della legislazione socialista, riprende il fondamentale principio generale dell’unita del bene immobile «superficies solo cedit», cosicchè anche le suddette fattispecie tutt’altro che romane finiscono per basarsi sul fondamento romano[57]. Insomma, possiamo concludere che il sostrato giuridico romano determina ancora oggi in misura notevole il contenuto normativo dei diritti reali in Croazia[58].

Nunc transeamus ad obligationes! Nel 1991 Croazia ha ripreso dalla Jugoslavia socialista la «Legge sui rapporti obbligatori» (Zakon o obveznim odnosima - abbr. ZOO) del 1978[59], aggiornandola e rivedendola per eliminare gli elementi socialisti ed avvicinarla agli standard europei[60]. Facciamo un breve cenno all’influsso fondamentale del diritto romano su questa legge[61]. Conviene, soprattutto, analizzare la classificazione delle fonti delle obbligazioni. Secondo la legge le obbligazioni derivano dal contratto (art. 26-153), dal danneggiamento (art. 154-209), dall’arricchimento senza causa (art. 210-219), dalla gestione d’affari altrui (art. 221-228), e dalla dichiarazione unilaterale di volontà (art. 229-261). Questa classificazione segue evidentemente lo schema di Res cottidianae sive aurea (obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris)[62], a cui si fa riferimento già nella nostra dottrina civilistica[63].

Il sostrato giuridico romano della legge si esprime con particolare chiarezza nel capitolo sui «principi fondamentali» (artt. 1-25). Così l’articolo 12 afferma che «per costituire i raporti obligatori e per realizzare le obbligazioni provenienti da questi raporti, le parti contrattuali devono attenersi al principio di coscienziosità ed onestà». La dottrina croata interpreta unanimemente il sintagma «coscienziosità ed onestà» come un sinonimo dogmatico della latina bona fides, considerata uno dei principi più importanti del diritto delle obbligazioni[64]. L’articolo 13 vieta gli atti di emulazione. Come è ben noto, l’idea del divieto degli atti di emulazione appare già negli scritti di Gaio (Inst. 1.53: Male enim nostro iure uti non debemus), e più tardi si afferma come principio autonomo[65]. Il principio dell’equivalenza delle prestazioni, che troviamo nell’art. 15 ha una storia molto simile. L’idea della necessità di proporzione fra il valore di un oggetto ed il suo prezzo (iustum pretium) si presenta per la prima volta nelle costituzioni imperiali posclassiche[66]. La tradizione romanistica medievale generalizza questa idea, interpretando le fonti romane secondo la dottrina aristotelica di giustizia commutativa, formulando così il principio dell’equivalenza delle prestazioni[67]. Inoltre, nell’articolo 16 la legge prescrive il principio del divieto di causare un danno. A differenza dei due principi precedenti, questo nasce già nel diritto romano classico: alterum non laedere, infatti, è il secondo dei tre famosi praecepta iuris di Ulpiano[68]. L’articolo 17 della legge norma il dovere dell’adempimento dell’obbligazione. Sebbene il principio pacta sunt servanda prendesse la sua forma definitiva solo nella canonistica medioevale, le antiche origini romane di questo principio si trovano già nella promessa del pretore: pacta conventa servabo[69]. Come l’ultimo esempio del principio fondamentale di questa legge derivata dalla tradizione giuridica romana possiamo citare l’articolo 21, che prescrive il comportamento conforme ai «buoni costumi negoziali». Secondo gli autori croati, il sintagma «buoni costumi negoziali» si riferisce alla morale della società[70]. A tal proposito, l’articolo 10 proclama il principio dell’autonomia della volontà e afferma che «i partecipanti nel commercio sono liberi di regolare i raporti obbligatori, i quali, però, non possono mai essere regolati in modo contrario alla costituzione, alle norme cogenti e alla morale della società». L’ultima parte di quest’articolo sembra una parafrasi di una frase che si trova nelle Sententiae ad filium di Paolo: Neque contra leges, neque contra bonos mores pacisci possumus[71]. Questa citazione ci rappresenta una cogente testimonianza dell’importanza del concetto romano di boni mores per il diritto delle obbligazioni croato.

Speriamo che persino un’analisi talmente sommaria dei principi fondamentali del diritto delle obbligazioni ci possa aiutare a trarre alcune rilevanti conclusioni. Siccome questi principi predeterminano e permeano fino nei dettagli più minuti l’intera materia delle obbligazioni, essi servono a chiarire l’innegabile importanza della tradizione giuridica romana anche per questo segmento del diritto civile croato.

Lo scopo di questa breve discussione era quello di descrivere, grosso modo, la presenzà normativa dell’eredità del diritto romano nei segmenti più importanti del sistema giuridico croato contemporaneo. Conviene, infine, sottolineare ancora una volta l’indiscutibile appartenenza dei valori fondamentali, dei principi e delle istituzioni del diritto croato alla tradizione giuridica romana.

 

 

4. – L’insegnamento del diritto romano in Croazia

         

          Giunti alla fine di questa presentazione, ci soffermiamo ancora sull’insegnamento del diritto romano in Croazia. Nonostante che le prime vestigia dell’insegnamento pubblico del diritto romano e del diritto canonico siano state notate già nel Quattrocento[72], l’insegnamento accademico del diritto romano è stato continuativo soltanto negli ultimi centocinquanta anni. Più esattamente, dal 1854, quando nell’Accademia Zagabrese di Giurisprudenza si tennero le prime lezioni di diritto romano. Nel 1868 fu istituita una cattedra indipendente di diritto romano. Nel 1874, dopo che l’Accademia fu trasformata in Facoltà di Giurisprudenza, prende forma in maniera definitiva l’insegnamento del diritto romano a livello universitario[73]. Il piano e il programma degli studi corrispondevano a quelli dei corsi impartiti nelle altre facoltà di giurisprudenza della Monarchia asburgica[74]. Nel 1897 fu fondata un’altra cattedra di diritto romano, dividendo gli insegnamenti romanistici in due parti, con esami distinti: diritto romano (la storia e le istituzioni) al primo anno, il diritto delle Pandette al secondo. Questo programma perdurò con molta tenacia anche dopo la caduta della Monarchia, fino agli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, impartendo così agli studi zagabresi di giurisprudenza e scienza civilistica croata un carattere nettamente romanistico[75]. Perciò non ci sembrano per niente esagerate le parole del rinomato romanista e civilista salisburghese Mayer-Maly, il quale, parlando della cultura giuridica del filosofo del diritto austriaco-croato René Marcic (1919-1971), scrisse: «Die Universitätsausbildung in Zagreb stand erst recht im Zeichen humanistischer Tradition. In Zagreb war die Position des Unterrichts im römischen Recht noch stärker geblieben als in Wien. Marcic kannte die Primärquellen des römischen Rechts sein ganzes Leben lang besser als mancher Romanist»[76].

          Dopo la seconda guerra e l’imposizione del governo socialista, l’insegnamento romanistico è ridotto notevolmente a causa di motivi ideologici. Il diritto romano è insegnato come materia obbligatoria ed autonoma al primo anno, ma il corso di Pandette è stato abolito del tutto. Grazie soprattutto agli sforzi e all’autorità scientifica del prof. Marijan Horvat (1903-1967), senz’ombra di dubbio lo studioso più illustre della romanistica croata[77], la cattedra di diritto romano è riuscita a sopravvivere alle vicissitudini dell’ambiente socialista, a volte piuttosto avverso alla nostra disciplina[78].

Dopo l’emancipazione della Croazia come stato indipendente, il nuovo programma della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Zagabria ha conservato lo status quo: il diritto romano è rimasto materia obbligatoria del primo anno con un esame autonomo. Lo stesso si può dire della posizione del diritto romano anche nelle altre più giovani facoltà di giurisprudenza della Croazia (Split, Rijeka, Osijek), fondate negli anni ‘60 e ‘70[79] del Novecento.

Conviene, alla fine, sottolineare che l’insegnamento del diritto romano non è mai divenuto in Croazia, a differenza di alcuni altri paesi, una materia puramente storica[80]. Il mos italicus e il mos gallicus sono rimasti qui in una stretta congiunzione, regalando in questo modo agli alunni una base dogmatica insostituibile per i loro ulteriori studi di diritto privato. Grazie alla detta circostanza, crediamo che in questo secolo l’insegnamento di diritto romano in Croazia riuscirà a mantenere la sua posizione e aiutà ancora i futuri giuristi a conoscere i valori giuridici fondamentali, i concetti e le istituzioni della tradizione giuridica europea e del rinascente diritto privato europeo[81].

 

 

5. – Conclusione

 

          Lo scopo di questa presentazione era quello di descrivere la posizione di diritto romano nella Croazia contemporanea. Speriamo di essere riusciti nel nostro intento di dare un quadro generale dell’importanza della tradizione giuridica romana per la vita giuridica croata dei tempi passati, della presenza normativa nella legislazione contemporanea e dell’insegnamento del diritto romano nelle Università croate. Oggi la Croazia cerca di diventare una parte dell’Europa unita. La sua indiscutibile appartenenza al gruppo dei paesi partecipi della cultura giuridica romana e gli sforzi futuri per costituire la vita giuridica basandola su questa tradizione possono senz’altro aiutare a portare la Croazia un passo più avanti nella realizzazione di questo progetto.

 

 

 

 



 

[1] Questo lavoro rappresenta una versione modificata e aggiornata della comunicazione proposta il 4 Dicembre 1998 all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in occasione del VII Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e d’Italia. L’autore ringrazia i professori Pierangelo Catalano e Witold Wolodkiewicz per i loro gentilissimi ed utilissimi commenti.

 

[2] Le regioni dell’Istria (Histria), oggi territorio croato, appartenevano all'Italia antica e con la divisione augustea dell'Italia in regioni (10 a.C.) erano state incluse nella decima regione, assieme a Transpadum e Venetia.

 

[3] Smodlaka-Kotur, Nepravni epigrafski spomenici-Izvor za rimsko pravo (I monumenti epigrafici non giuridici-Una fonte per il diritto romano), in Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu XXVII, 2, (1990); cfr. Eadem, TFI on Inscriptions of Salona, in RIDA 40 (1993), pp. 317 ss.; Eadem, Alumni. Legal Status in Roman Dalmatia (The Dalmatian Evidence), in RIDA 41 (1994), pp. 391 ss.

 

[4] Smodlaka-Kotur, Rimski jurisprudentes u Dalmaciji (Jurisprudentes romani in Dalmazia), in Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu XX-XXI (1983-1984), pp. 87 ss.; cfr. Eadem, Avvocati nell'antica Salona, in Atti dell'Accademia romanistica Constantiana, XI, Napoli 1996, pp. 397 ss.

 

[5] Per uno studio più dettagliato sul diritto romano nelle provincie di Dalmazia e Pannonia v. Smodlaka-Kotur, Prolegomena za temu: Pravo rimske antike na tlu Hrvatske (Prolegomena per il tema: Il diritto dell'antichità romana nelle terre croate), in Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu XXIX, 1-2, (1992), pp. 103 ss.

 

[6] Nel 480 la Dalmazia era in potere dei Goti occidentali; nel 493 era invece in potere dei Goti orientali. Già nel 453 la Pannonia era in potere dei Goti orientali; nel 527, sotto i Longobardi, e nel 568 era caduta in mano agli Avari.

 

[7] Vedi Mayer, Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter und ihre römischen Grundlagen, in ZSS.GA 24 (1903), pp. 211 ss.; Margetic, Il sistema giuridico delle città nelle province bizantine con speciale riguardo alla costa orientale adriatica (Dalmazia e Istria), in Akten XVI Internationaler Byzantinistenkongres, III/2, Wien 1981, pp. 391 ss.

 

[8] Inchiostri, Contributo alla storia del diritto romano in Dalmazia nel X e XI secolo, in Archeografo Triestino XXX (vol. III della III serie) fasc. 1, Trieste 1906, pp. 122 ss.

 

[9] Sulla definizione di giustizia vedi, per esempio, il proemio dello Statuto Ragusino del 1272: Justicia enim, ut legitur, est constans et perpetua voluntas jus suum unicuique tribuens. Una formulazione simile si trova anche nei proemi dello Statuto di Brac del 1305 e di quello di Hvar del 1331; su tria praecepta iuris v. p.es. lo Statuto Spalatino del 1312, il quale norma che solo le norme statutarie fanno sì che la gente «ut honeste vivant, alterum non ledant et ius suum unicuique tribuant cum effectu et ut debita iusticia aequaliter observatur»; cfr. Cvitanic, Proemiji statuta nasih primorskih komuna – specifican koncentrirani izraz srednjovjekovnog shvacanja politicke vlasti i prava (I Proemi degli statuti delle nostre comunità litorali), in Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XVII (1967), pp. 279 ss.

 

[10] Cvitanic, Uvod u dubrovacko statutarno, kasnije zakonsko pravo (Introduzione al diritto statutario, dopo diritto legale ragusino), in Statut grada Dubrovnika (Statuto della città di Ragusa), Dubrovnik 1990, p. 47.

 

[11] Cfr. Trip. II.6.pr.: «Omnia fere iura regni huius originaliter ex pontificiis caesareique iuris fontibus progressum habeant».

 

[12] Margetic, Rimsko pravo kao europski fenomen i hrvatska pravna povijest (Diritto romano come fenomeno europeo e la storia di diritto croato), lectio annalis, Rijeka 1997, pp. 16 ss.; per i lavori degli studiosi ungaresi vedi Zajtay, Sur le rôle du droit romain dans l'évolution du droit hongrois, in L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker, II, Milano 1954, pp. 183 ss.; Bónis, Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn, Ius Romanum Medii Aevi V, 10, Mediolani 1964; Zlinszky, Das Recht, erhalten und neu belebt durch römisches Recht, Ungarns Verhältnis zum römischen Recht in der Vergangenheit und in der Gegenwart, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 62 (1994), pp. 61 ss.

 

[13] Margetic, op.cit., pp. 1 ss.

 

[14] Su questo problema vedi Apostolova-Marsavelski, Zagrebacki Gradec kao podrucje utjecaja postglosatorskog prava (Il Gradec Zagabrese come zona d'influsso del diritto dei Postglossatori), in Pravni vjesnik (1985), pp. 137 ss.; Lonza, Pod plastem pravde, Kaznenopravni sustav Dubrovacke republike u XVIII st. (Sotto il mantello di giustizia, Il sistema di diritto penale nella Repubblica ragusina nel secolo XVIII), Dubrovnik 1997, pp. 25 ss.; Milovic, O supsidijarnom važenju rimskog prava u rijeckom statutarnom pravu XVI stoljeca (Sulla vigenza sussidiaria di diritto romano nel diritto statutario di Fiume nel secolo XVI), in Pomorski zbornik (1976), pp. 339 ss.; Benacchio, La circolazione dei modelli giuridici tra gli Slavi del sud, Padova 1995, pp. 40 ss.; l'influsso dello ius commune certamente si diffondeva anche attraverso i Croati che studiavano giurisprudenza in Italia (vedi Apostolova-Marsavelski, op.cit., 138; Margetic, op. cit., p. 16); quanto al livello della cultura giuridica nella Dalmazia medievale, una testimonianza molto eloquente viene proposta da un testamento zaratino del tardo secolo XIII; v. Lonza, La biblioteca duecentesca del canonico zaratino Iohannes de Scomla, in Rivista internazionale di diritto comune 3 (1992), pp. 197 ss.

 

[15] Sul significato dell'ABGB per Croazia vedi, in generale, Maurovic, Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Kroatien, in Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB – 1. Juni 1911, Wien 1911, pp. 685 ss.; Pliveric, Das in Kroatien geltende allgemeine Privatrecht, Breslau 1942; Gavella, Die Rolle des ABGB in der Rechtsordnung Kroatiens – Zum 140. Jahrestag seiner Einführung in Kroatien, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2 (1994), pp. 603 ss.; cfr. Benacchio, op.cit. (n. 14), pp. 82 ss.

 

[16] Koschembahr-Lyskowski, Zur Stellung des römischen Rechts im ABGB, Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB, I, Wien 1911, pp. 211 ss.; Steinwenter, Der Einfluss des römischen Rechtes auf die Kodifikation des bürgerlichen Rechtes im Österreich, in L'Europa e il diritto romano, Studi in memoria di P. Koschaker, I, Milano 1954, pp. 405 ss.; Ogris, Die Wissenschaft des gemeinen römischen Rechts und das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, in Coing/Wilhelm (hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, I, Frankfurt am Main 1974, pp. 153 ss.; Wesener, Naturrechtliche und römisch-gemeinrechtliche Elemente im Vertragsrecht des ABGB, in Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 6, 1984, pp. 113 ss.

 

[17] Vedi Gavella, op. cit., pp. 615 ss.

 

[18] Sul destino della tradizione giuridica romana nel sistema socialista, vedi Wolodkiewicz, L'insegnamento e lo studio di diritto romano nei paesi ex socialisti, VII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e d'Italia, Roma, 3-5 dicembre 1998, policopiata; Bosiacki, Roman Law in Totalitarian Systems. Soviet Union, Italy and Germany – Case Study, in Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz, I, Warszawa 2000, pp. 131 ss.; cfr. anche Gamauf, Die Kritik am römischen Recht im 19. und 20. Jahrhundert, in Orbis Iuris Romani 2 (1995), pp. 33 ss.; sul destino di diritto civile nella Jugoslavia socialista vedi Benacchio, op. cit. (n. 14), pp. 163 ss.; Gavella, op. cit., pp. 615 ss.

 

[19] Benacchio, op. cit. (n. 14), pp. 269 ss.; Gavella, op. cit., pp. 619 ss.

 

[20] Vedi Costituzione, art. 14; la Costituzione della Republica Croatia non è stata ancora tradotta in italiano, perciò ci rifeririamo alla traduzione inglese: The Constitution of the Republic of Croatia, Zagreb 2001.

 

[21] Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, pp. 140 s.

 

[22] Sul principio di legalità, Nov. Iust. 113.1.1: Neque magistratuum iussiones valebunt adversus id, qud lege ordinatum est; sul divieto generale della retroattività, C.J. 1.14.7: Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sit; cfr. Kaser, Das römische Privatrecht, Zweiter Abschnitt, München 1975, p. 56 s.

 

[23] Ulp. D. 50.16.131.1; v. anche Paul. D. 50.16.244; sulla derivazione di questo principio dalle fonti romane vedi Knütel, Ius commune und Römisches Recht vor Gerichten der Europäischen Union, in Juristische Schulung (1996), p. 774.

 

[24] Sulle origini di questo principio vedi Kaser/Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, München 1996, pp. 80, 303; Knütel, op. cit., p. 770, n. 28. ivi altra bibliografia.

 

[25] Ulp. D. 1.5.75; D. 50.17.207; sulle origini di questo principio vedi Kaser/Hackl, op. cit., pp. 379, n. 34, 500, n. 48, 616, n. 16; ivi altra bibliografia.

 

[26] V. Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler, Zur Wirkungsgeschichte des Corpus Iuris Civilis, in Corpus Iuris Civilis, II. Digesten 1-10, Heidelberg 1995, p. XXI s.

 

[27] In generale, sul diritto di proprietà privata nel sistema socialista vedi Westen, Das Recht auf Eigentum in sozialistischen Staaten, in Schwartländer/Willoweit (hrsg.), Das Recht des Menschen auf Eigentum, Kehl/Straßburg 1983, pp. 151 ss.; in particolare, sulla proprietà privata in Croazia durante l'epoca socialista v. Boric, Eigentum und Privatisierung in Kroatien und Ungarn, in Wandel des Eigentumsrechtssystems und Entwicklung der Privatisierungsgesetzgebung, Wien/Berlin 1996, pp. 64 ss.; cfr. anche Benacchio, La proprietà nell'impresa autogestita jugoslava, Milano 1988.

 

[28] Gai. D. 47.22.4; su questa regolamentazione vedi Kaser, Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt, München 1971, pp. 22, n. 21, 308, con altra bibliografia.

 

[29] Sulla tutela e cura nel diritto romano, vedi Guarino, Diritto privato romano, Napoli 2001, pp. 594 ss. ivi altra bibliografia.

 

[30] Gavella, op. cit., pp. 619 ss.; Benacchio, op. cit. (n. 14), p. 286 s.

 

[31] Gavella/Boric, Sachenrecht in Kroatien. Einführung und Textübersetzung, Wien/Berlin 2000, pp. 19 ss.; Benacchio, op. cit. (n. 14), pp. 287 ss.; Kocijan, Die Entwicklung des bürgerlichen Rechts in Kroatien nach dem Zerfall des Kommunismus. Mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen auf dem Gebiet des Sachenrechts, in Munuscula. Festschrift für Klaus Luig, Köln 1995, pp. 151 ss.

 

[32] Petrak, Römische Grundlagen des neuen kroatischen Sachenrechts, in Schmidt-Recla/Schumann/Theisen, Ius Commune Propriumque. Sachsen im Spiegel des Rechts, Köln/Weimar/Wien 2001, pp. 339 ss.

 

[33] Gavella/Boric, op. cit., pp. 24 s.; Petrak, op. cit., p. 341.

 

[34] ZV art. 2/1; vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 30 ss. Finora non c’è la traduzione  italiana della «Legge della proprietà e di altri diritti reali», perciò faremo riferimento alla traduzione tedesca; Gavella/Boric, op. cit., pp. 113 ss.

 

[35] Così Kreller, Römisches Recht, II. Grundlehren des gemeinen Rechts, Wien 1950, p. 43.; cfr. anche Idem, Res als Zentralbegriff des Institutionensystems, in ZSS(RA) 66 (1948), pp. 572 ss., in part. 592 ss.; Becker, Die "res" bei Gaius, in Vorstufe einer Systembildung in der Kodifikation? Zum Begriff des Gegenstandes im Zivilrecht, Köln/Berlin/Bonn/München 1999.

 

[36] Vedris/Klaric, Gradjansko pravo (Diritto civile), Zagreb 1998, pp. 70 s.; cfr. Gai. Inst. 2.12-14: Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae sunt quae tangi possunt...; sulla divisione romana delle cose in res corporales e res incorporales e sulla sua importanza per gli ordinamenti giuridici moderni, vedi fra glia altri: Becker, op. cit.; Guzmán Brito, Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo, Santiago de Chile 1995; Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Roma 1999.

 

[37] Marc. D. 1.8.2: Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris; sulla categoria res communes omnium nel diritto romano vedi, p. es., Kaser, op. cit. (n. 29), pp. 380 s.; Behrends, Die allen Lebewesen gemeinsamen Sachen (res communes omnium) nach den Glossatoren und dem klassichen römischen Recht, in Festschrift für Hermann Lange, Stuttgart/Berlin/Köln 1992, pp. 3 ss.; Perusso, The Development of the Doctrine of Res Communes in Medieval and Early Modern Europe, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 70 (2002), pp. 69 ss.; sulle basi romane del concetto delle “cose comuni di tutti” nel diritto croato, vedi anche Petrak, op. cit., p. 345.

 

[38] ZV art. 18.; cfr. Vedris/Klaric, op. cit., pp. 197 ss.; sulle categorie romane di possessio vedi  per tutti Guarino, op. cit., pp. 498 ss., con altra bibliografia.

 

[39] La proprietà, le servitù, gli oneri reali, il diritto di superficie, i diritti reali di garanzia; sul numerus clausus dei diritti reali nel diritto croato v. Gavella/Boric, op. cit., p. 30; sulle radici romane di questo principio, Corbino, Il numero chiuso dei diritti reali e l'esperienza giuridica romana, in Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, pp. 105 ss.

 

[40] Sul concetto di proprietà nel diritto croato, vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 40 ss.; sulle radici romane di questo concetto. Petrak, op. cit., pp. 346 s.

 

[41] Vedi Bartolus, In primam ff. Novi Partem, Venetiis 1585, ad 1. Si quis vi, § Differentia, sqq. de acquirenda possessione, n. 4 (4 D. 41.2.17); cit. da Grossi, s.v. Proprietà (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano 1988, p. 243, n. 28. Sulla definizione bartoliana del diritto di proprietà, vedi Coing, Zur Eigentumslehre des Bartolus, in ZSS(RA) 70 (1953), pp. 348 ss., in part. 352 sqq.; sull’importanza della definizione bartoliana per la giurisprudenza e la legislazione medioevale e moderna, vedi anche Willoweit, Dominium und Proprietas. Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft, in Historisches Jahrbuch 94 (1974), pp. 131 ss.

 

[42] Sulla regolamentazione dei modi di acquisto a titolo originario nel diritto croato vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 48 s.; sulle origini romane di questa regolamentazione, con un riferimento particolare alla usucapione, Petrak, op. cit., pp. 47 s.

 

[43] Per le radici classiche del principio della tradizione causale: Paul. D. 41.1.31 pr.: Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit, propter quam traditio sequeretur; su questa soluzione paolina vedi, per tutti, Kaser, op. cit. (n. 29), pp. 416 ss., con ulteriore bibliografia; sulla formazione ed evoluzione del suddetto principio nella tradizione romanistica e sulla sua importanza per gli ordinamenti giuridici moderni, vedi Coing, Europäisches Privatrecht, II. 19. Jahrhundert, Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern, München 1989, pp. 393 ss.; Mayer-Maly, Kauf und Eigentumsübergang im österreichischen Recht, in Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 12 (1990), pp. 164 ss.; sulla regolamentazione di questo principio nel diritto croato vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 44 ss.

 

[44] ZV artt. 162 ss.; sulla difesa di proprietà nel diritto croato v. Gavella/Boric, op. cit., pp. 49 ss.

 

[45] Marc. D. 8.1.1: Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum; su questa divisione, vedi Kaser, op. cit. (n. 29), pp. 440 ss.; Kaser, op. cit. (n. 22), pp. 298 ss., con altra bibliografia; sulla recezione della divisione del giurista Marciano nei codici civili moderni, Kreller, op. cit., pp. 216 ss.; sulla distinzione tra le servitù reali e le servitù personali nel diritto croato, Gavella/Boric, op. cit., pp. 55 s.; Petrak, op. cit., p. 349.

 

[46] Cels. D. 8.1.9: Si cui simplici usu via per fundum cuiuspiam cedatur vel relinqatur, in infinito, videlicet per quamlibet eius partem, ire agere licebit, civiliter modo.... «Das Gebot der schonenden Ausübung von Dienstbarkeiten lebt in § 1020 BGB und modifiziert in § 484 ABGB fort» (Mayer-Maly, Römisches Privatrecht, Wien/New York 1991, p. 72); sulla presenza normativa di questa regola romana nel diritto croato vedi Petrak, op. cit., p. 349, n. 45.

 

[47] Pomp. D. 8.1.15.1: Servitutium non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc in suo pingat, sed ut aliquid patiatur aut non faciat.; cfr. Kaser, op. cit., (n. 29), p. 443; Guarino, op. cit., pp. 710 s., ivi altra bibliografia; sulla recezione della regola «servitus in faciendo consistere nequit» nel diritto croato vedi Petrak, op. cit., 349, n. 46.

 

[48] Paul. D. 33.2.1 pr.: Nec usus nec fructus itineris actus viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest; cfr. KASER, op. cit. (n. 29), p. 443, in part. n. 41.; Guarino, op. cit., p. 710; sulla presenza normativa di questa regola romana nel diritto croato vedi Petrak, op. cit., p. 349, n. 47.

 

[49] Per es. le quattro più antiche servitù prediali (iter, via, actus, aquaeductus) (ZV artt. 190, 192/2); le servitù urbane (servitus fenestrae, oneris ferendi, tigni imitendi, stilicidii, fluminis, cloacae...) (ZV artt. 195-198); e le servitù personali (ususfructus, usus, habitatio) (ZV artt. 203-217); sul regime giuridico dei singoli tipi delle servitù reali e servitù personali nel diritto croato vedi Gavella/Boric, pp. 55 ss.

 

[50] Paul D. 7.1.1; sulla definizione paolina Kaser, op. cit. (n. 29), pp. 447 ss.; Guarino, op. cit., pp. 726 ove altra bibl.; sulla definizione dell'usufrutto nel diritto croato vedi Gavella/Boric, pp. 57 ss.; cfr. Petrak, op. cit., pp. 349 ss.

 

[51] Sulle origini romani del criterio di distinzione tra pegno e ipoteca nel diritto croato, con un riferimento particolare a Ulp. D. 13.7.9.2 (Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem), vedi Petrak, op. cit., pp. 350 s.

 

[52] Su questi diritti del creditore pignoratizio nel diritto croato vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 74 ss.; su ius possidendi e ius distrahendi nel diritto romano, Guarino, op. cit., pp. 757 s., con ulteriore bibliografia.

 

[53] Gai. D. 20.1.9.1; su questa soluzione gaiana vedi Kaser, op. cit. (n. 29), p. 426; Guarino, op. cit., p. 754 s.; sui possibili oggetti dei diritti reali di garanzia nel diritto croato vedi invece Gavella/Boric, op. cit., pp. 73 s.

 

[54] Sulla fiducia nel diritto romano, Noordraven, Die Fiduzia im römischen Recht, Amsterdam 1999; sul revival moderno della fiducia vedi Coing, op. cit. (n. 43), pp. 424 ss., ivi anche la bibliografia precedente; cfr. più di recente Dunand, Le transfert fiduciaire: "donner pour reprendre". Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique et comparatiste de la fiducie-gestion, Bâle/Genève/Munich 2000.

 

[55] ZV art. 34; Ovrsni zakon (La legge dell'esecuzione), artt. 273-279; sulla regolamentazione del trasferimento fiduciario della proprietà nel diritto croato, Gavella/Boric, op. cit., pp. 96 ss.; sulle basi storiche di questa regolamentazione vedi Petrak, op. cit., p. 351, in part. n. 54.

 

[56] Cfr. Mayer-Maly, Zur Wiederkehr von Rechtsfiguren, Juristenzeitung (1971), pp. 1 ss; Johnston, The Renewal of the Old, in The Cambridge Law Journal 56 (1997), pp. 80 ss.

 

[57] Importanti per l’evoluzione di questo principio sono Gai. Inst. 2.73: Praeterea id, quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificavit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit; Ulp. D. 9.2.50; Gai. D. 41.1.9,1; Gai. D. 43.18.2; Paul. D. 44.7.44.1; sul principio "superficies solo cedit" in diritto romano vedi Meincke, Superficies solo cedit, in ZSS(RA) 88 (1971), pp. 136 ss.; sulla presenza normativa di questo principio nei codici civili moderni vedi invece Coing, op. cit. (n. 43), p. 370, in part. n. 8; per il diritto croato Gavella/Boric, op. cit., pp. 23, 25; cfr. anche Josipovic, Der Grundsatz superficies solo cedit und die rechtliche Einrichtung des Grundbuchs (unter besonderer Berücksichtigung des kroatischen Grundbuchsrechts), in Wiener Konferenz über Grundbuch und Kataster, II. Session 1998, Wien 1999, pp. 109 ss.

 

[58] Cfr. anche Petrak, op. cit., pp. 352 s.

 

[59] Su questa legge, vedi Benacchio, La nuova legge jugoslava sulle obbligazioni e contratti, in Rivista di diritto civile 29 (1983), pp. 77 ss. 

 

[60] Vedi Boric/Petrovic, Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsrecht in Kroatien, Wien 2000, pp. 8 ss.; Gliha, Überblick der Gesetzgebung Kroatiens im Bereich des Schuld-, Sachen- und Erbrechts, in Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Int. Privatrecht und Europarecht 3 (1993), pp. 116 ss.; Benacchio, op. cit. (n. 14), pp. 274 ss.

 

[61] Finora non c’è la traduzione della «Legge sui rapporti obbligatori» in italiano e perciò ci rifeririamo alla traduzione in tedesco; v. Povh, Gesetz über Schuldverhältnisse (Obligationenverhältnisse), in Jahrbuch für Ostrecht 29 (1988), pp. 291 ss.; Wiedemann, Das Deliktsrecht im Obligationenrecht von 1978, in Jahrbuch für Ostrecht 30 (1989), pp. 423 ss.

 

[62] Gai. D. 44.7.1; su questa classificazione gaiana o pseudogaiana e la sua importanza dogmatica vedi Wolodkiewicz, Obligationes ex variis causarum figuris. Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano classico, in Rivista italiana per le scienze giuridiche 14 (1970), pp. 78 ss.; Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996, pp. 14 ss.; da ultimo, Coma Fort, El derecho de obligaciones en las res cottidianae, Madrid 1996; cfr. anche Biondi, Le basi romanistiche del codice civile, in Scritti giuridici, Milano 1965, pp. 419 ss.

 

[63] Vedi Vedris, in Goldstajn/Barbic/Vedris/Matic, Obvezno pravo I (Diritto delle obbligazioni), Zagreb 1979, p. 268.

 

[64] Goldstajn, in Goldstajn et al., op. cit., pp. 64 ss.; Vedris/Klaric, op. cit., p. 368; sul principio di bona fides nel diritto romano delle obbligazioni vedi, per tutti, Schermaier, Bona fides in Roman contract law, in: Zimmermann/Whittaker (eds.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge 2000, pp. 63 ss.; sull'importanza del principio di bona fides nei diritti europei moderni vedi Zimmermann/Whittaker, Good Faith in European Contract Law. Surveying the legal landscape, in Zimmermann/Whittaker (eds.), op. cit., 7 ss., con altra bibliografia.

 

[65] Sul divieto degli atti d'emulazione nel diritto romano vedi, per tutti, Kaser, op. cit. (n. 22), p. 63; sulle origini romane di questo divieto nel diritto moderno, cfr. Mader, Rechtsmissbrauch und unzulässige Rechtsausübung, Wien 1994.

 

[66] C.J. 4.44.2: Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii, distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit; cfr. anche C.J. 4.44.8; su iustum pretium e laesio enormis nel diritto romano vedi Dekkers, La lésion énorme, Paris 1937, pp. 15 ss.; Genzmer, Die antiken Grundlagen der Lehre vom gerechten Preis und der laesio enormis, in Heymann (hg.), Deutsche Landesreferate zum II. Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung im Haag 1937, Sonderheft der Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 11 (1937), pp. 55 ss.; Visky, Die Proportionalität von Wert und Preis in den römichen Rechtsquellen des III. Jahrhunderts, in Revue internationale des droits de l'antiquité 16 (1969), pp. 357 ss.; Kaser, op. cit (n. 22), pp. 388 ss., ivi altra bibliografia.; Herrmann, Der Gedanke des iustum pretium in der Antike, in Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte, München 1990, pp. 391 ss.; Zimmermann, op. cit., pp. 259 ss., con ulteriore bibliografia.

 

[67] Vedi Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford 1991, pp. 65 ss.; cfr. anche  Kalb, Laesio enormis im gelehrten Recht. Kanonistische Studien zur Läsionanfechtung, Wien, 1992; sulla recezione del principio dell'equivalenza di prestazioni nei diritti moderni vedi Becker, Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik, Köln/Berlin/Bonn/München 1993, pp. 1 ss.; Zimmermann, op. cit., pp. 268 ss., con altra bibliografia; su questo principio nel diritto croato vedi Vedris/Klaric, op. cit., pp. 368 s.

 

[68] Ulp. D. 1.1.10.1: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere; sul principio «alterum non laedere» nel diritto romano: Senn, De la justice et du droit. Explication de la définition traditionnelle de la justice, Paris 1927, pp. 41 ss.; Waldstein, Zu Ulpians Definition der Gerechtigkeit (D. 1,1,10 pr.), in Jakobs/Knobbe-Keuk/Picker/Wilhelm (hrsg.), Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburstag, Köln 1978, pp. 223 ss.; Diesselhorst, Die Gerechtigkeitsdefinition Ulpians in D. 1,1,10 pr. und die Praecepta iuris nach D. 1,1,10,1 sowie ihre Rezeption bei Leibniz und Kant, in Behrends/Diesselhorst/Voss (hrsg.), Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposion aus Anlaß des 75. Geburstages von Franz Wieacker, Ebelsbach, 1985, pp. 185 ss.; Manthe, Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeitsbegriffes. II: Stoische Würdigkeit und die iuris praecepta Ulpians, in ZSS(RA) 114 (1997), pp. 12 ss.; Scarano Ussani, L’ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana, Torino 1997, pp. 123 ss.; sull'importanza di questo principio nei diritti moderni, Schiemann, Das allgemeine Schädigungsverbot "alterum non laedere”, in Juristische Schulung (1989), pp. 345 ss.; cfr. anche Zimmermann, op. cit, pp. 1032 ss., ivi altra bibliografia; sul principio "alterum non laedere" nel diritto croato,  Vedris/Klaric, op. cit., p. 369.

 

[69] Ulp. D. 2.14.7.7: Ait pretor: 'Pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principium, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo’; sul significato di questo passo vedi Magdelain, Le consensualisme dans l'edit du Pretéur, Paris 1958, pp. 49 ss.; Archi, “Ait Praetor: 'Pacta conventa servabo'”, in De iustitia et iure. Festschrift von Lübtow, Berlin 1980, pp. 373 ss.; Végh, Meditatio de edicto de pactis, in Ars boni et aequi. Festschrift Waldstein, Stuttgart 1993, pp. 351 ss.; Zimmermann, op. cit., pp. 508 ss., con altra bibliografia; sulla formazione del principio "pacta sunt servanda" nella canonistica medioevale e nel diritto moderno, vedi Zimmermann, op. cit., pp. 542 ss., 576 ss.; per il diritto croato vedi Vedris/Klaric, op. cit., p. 369.

 

[70] Goldstajn, in Goldstajn et al., op. cit., pp. 71 ss.

 

[71] PS 1.1.4; cfr. anche Paul. D. 2.14.27.4; Paul. D. 12.5.8; Ulp. D. 17.1.6.3; Ulp. D. 17.2.57; Pap. D. 28.7.15; sul concetto di boni mores nel diritto romano vedi Mayer-Maly, Contra bonos mores, in: Iuris Professio. Festgabe für Max Kaser, München 1986, pp. 151 ss.; Idem, The boni mores in historical perspective, in Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 50 (1987), pp. 60 ss.; Plescia, The Development of the doctrine of boni mores in Roman Law, in RIDA 34 (1987), pp. 275 ss.; Zimmermann, op. cit., pp. 706 ss.; ivi altra bibliografia. Sull'importanza del concetto di boni mores nel diritto moderno, vedi ad esempio, Mayer-Maly, Die guten Sitten als Massstab des Rechts, in Juristische Schulung (1986), pp. 596 ss.; Zimmermann, op. cit., pp. 713 ss., con ulteriore bibliografia.

 

[72] Cfr. Cepulo, The The Faculty of Law in Zagreb from 1776 to 1918, in Faculty of Law University of Zagreb, Zagreb 2001, pp. 17 ss.

 

[73] Vedi, Apostolova-Marsavelski, Znanstvena obrada i nastava Rimskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Trattamento scientifico e insegnamento del diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza di Zagrabia), in Hrestomatija rimskog prava, Vol. I, Zagreb 1998, pp. 359 ss.

 

[74] Sull'insegnamento romanistico in quel periodo nella Monarchia absurgica, Wesener, Römisches Recht und Naturrecht (Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz, Vol. I), Graz 1978, pp. 41 ss.

 

[75] Vedi Horvat, Lo studio del diritto romano nelle università jugoslave, in Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona, II, Milano 1951, pp. 481 ss.; Apostolova-Marsavelski, op. cit., pp. 369 ss.; Benacchio, op. cit. (n. 14), pp. 118 ss.

 

[76] Mayer-Maly, Der Rechtsdenker Marcic, in Fischer/Jakob/Mock/Schreiner (hrsg.), Dimensionen des Rechts. Gedächtnisschrift für René Marcic, Berlin 1974, p. 196.

 

[77] La migliore testimonianza dell'importanza scientifica delle opere di Horvat è forse il fatto che eminenti manuali di storia del diritto romano (Wieacker), di diritto privato romano (Kaser) e di processo civile romano (Kaser/Hackl) citano nelle note i lavori di Horvat pubblicati all'estero; vedi, ad esempio, Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, Erster Abschnitt, München 1988, p. 273, n. 27; Kaser, op. cit. (n. 28), p. 210, n. 4; Kaser/Hackl, op. cit., p. 31, n. 36.

 

[78] Vedi Radovcic, Uz novo izdanje (La nuova edizione) (1998), in Horvat, Rimsko pravo (Diritto romano), Zagreb 1998, p. 460.; cfr. anche supra n. 18.

 

[79] Cfr. Zdravcevic/Rupcic, Gli studi e l’insegnamento del diritto romano nelle Università della Croazia, in Diritto@Storia. Quaderni di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 1 (2002), web-site: http://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi%20delle%20Comunicazioni/Zdravcevic%20&%20Rupcic.htm

 

[80] Per la critica all’utilizzazione del diritto romano come una materia puremente storica, vedi variamente: Catalano, Diritto romano attuale, sistemi giuridici e diritto latinoamericano, in Studia in honorem Elemér Polay. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXIII, Fasc. 8, Szeged 1985, pp. 167 ss.; Zwalve, Teaching Roman Law in the Netherlands, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 4 (1997), pp. 393 ss.; cfr. anche Zimmermann, Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht: Die Geschichte einer Emanzipation durch “Auseinanderdenken”, in Zimmermann/Knütel/Meincke (hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg 1999, pp. 1 ss.

 

[81] Cfr. Sturm, Droit romain et identité européenne, in Droit romain et identité européene, in RIDA. Supplément au tome XLI (1994), pp. 147 ss.; Zwalve, op. cit., pp. 403 ss.; Adamo, Diritto privato romano: un osservatorio sull'Europa, in Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XVI (1999), pp. 3 ss.; Wacke, Zur gegenwärtigen Lage der Romanistik in Europa, in Orbis Iuris Romani 6 (2000), pp. 203 ss.; Zimmermann, Europa und das römische Recht, in Archiv für die civilistische Praxis 202 (2002), pp. 243 ss.