ds_gen N. 6 – 2007 – Monografie

 

 

Cap. VI della monografia: Loredana Mura, Gli accordi delle regioni con soggetti esteri e il diritto internazionale, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007, pp. XIV-640. Indice Sommario

 

 

Loredana Mura

Università di Brescia

 

I modelli e le tecniche di accordo utilizzati dalle Regioni alla luce delle indicazioni della prassi

 

 

Sommario: 1. I modelli e le tecniche di accordo utilizzati dalle Regioni alla luce delle indicazioni della prassi. – 2. Gli accordi-quadro. 3. I pacta de negotiando e i pacta de contrahendo. – 4. Gli accordi di esecuzione. – 5. Gli altri modelli negoziali.

 

 

1. – Il concetto di “modello” e di “tecnica” riferiti alla prassi di cooperazione delle Regioni

 

I requisiti e i limiti formali e sostanziali (anche ulteriori rispetto a quelli accennati nel capitolo precedente) cui risulta essere sottoposta l’autonomia di concludere accordi delle Regioni, nel loro insieme possono, talora, dare vita ad un modello o tipo o schema o tecnica negoziale; quest’ultima definizione risulta preferita nel caso in cui la particolarità dei detti requisiti riguardi, in misura prevalente, la formulazione delle norme di un accordo[1]. Talché, si ritiene che gli accordi realizzati conformemente a questi modelli (che si contraddistinguono per la “tipicità” e la “predeterminazione” dei loro aspetti formali e sostanziali) siano idonei a produrre determinati “effetti”.

Al riguardo occorre precisare, che nel diritto internazionale – a differenza che nel diritto interno[2] – la piena applicazione del principio della libertà degli Stati di concludere accordi[3] si esprime anche nei termini di scelta ed elaborazione dell’insieme dei requisiti, di forma e di sostanza, che essi ritengono maggiormente vicini a soddisfare le proprie esigenze di cooperazione, purché complessivamente idonei a rendere manifesta la propria volontà e a realizzare scopi leciti e meritevoli di tutela da parte di tale ordinamento. Quest’ultimo, quindi, non impone ai suoi soggetti l’osservanza di particolari modelli di accordo per il conseguimento di determinati effetti. Ciò, del resto, appare del tutto consono alla struttura di un ordinamento, qual è quello internazionale, che si contraddistingue come comunità inter pares, superiorem non recognoscentes e che basa la sua produzione normativa sulla regola del consenso da parte dei soggetti destinatari della stessa. L’unica eccezione a questa regola strutturale dell’ordinamento internazionale è pertanto ammessa, in applicazione del principio pacta sunt servanda, nel caso in cui gli Stati si siano obbligati all’osservanza di determinati requisiti e limiti che, potendo arrivare ad incidere anche in misura rilevante sulla propria libertà di scelta circa la forma e il contenuto da dare ai propri accordi, sono suscettibili di configurare dei veri e propri modelli negoziali.

Proprio il moltiplicarsi di queste eccezioni[4] ha dato adito alla convinzione che la prassi di cooperazione fra gli Stati – sia quella consistente in una fedele e sistematica riproduzione di intere parti del testo di accordi precedenti, ma anche quella caratterizzata da una ripetizione semplice e spontanea (sganciata, dunque, da qualsiasi condizionamento giuridico) di talune procedure, formule e tecniche di manifestazione della volontà consensuale – fosse sottoposta ad una disciplina analoga a quella che contraddistingue l’attività contrattuale dei privati negli ordinamenti statali, con la conseguenza di ritenerla tutta, indistintamente, produttiva di “effetti internazionali” per il solo fatto di essersi concretata in accordi conclusi secondo modalità e con contenuti, per così dire, “tipici in quanto, appunto, ricorrenti nella pratica internazionale[5]. E’ noto, ad esempio, che il ricorso alla tecnica dell’accordo-quadro[6] nella prassi degli accordi fra Stati ha indotto taluno[7] ad attribuire agli accordi così conclusi valore di «diritto internazionale», anche indipendentemente dal fatto che essi fossero effettivamente espressione di una volontà statale diretta a vincolarsi giuridicamente nei rapporti con le controparti estere.

Per altro verso, il progressivo sviluppo del diritto internazionale uniforme con l’introduzione di nuovi tipi contrattuali ha posto il problema[8] di stabilire la natura degli accordi conclusi sulla scorta di quei modelli e, in primis, il carattere facoltativo o vincolante dell’obbligo di riprodurre, nella pratica, quei modelli al fine di realizzare gli “effetti” ad essi ricollegati. Vengono in ipotesi, al riguardo, i modelli introdotti dalla citata Convenzione di Madrid del 1980 sulla cooperazione transfrontaliera.

Infine, l’osservanza di determinati modelli negoziali può essere imposta da una legge statale che, in tal senso, viene a condizionare lo svolgimento dell’attività istituzionale degli enti pubblici rendendo a volte, come si è visto, alquanto difficile stabilire la portata di un siffatto condizionamento sulla libertà di concertazione e, anche, sull’autonomia privata e pubblica dei medesimi enti. Un esempio recente in tal senso è rappresentato dalla citata legge n. 131 del 2003 che, nel disciplinare i casi e le forme degli «accordi» che le Regioni sono abilitate a concludere «con altri Stati», ha stabilito (art. 6, 3° co.) che questi possono assumere le caratteristiche degli: «accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore» oppure quelle degli «accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale»[9].

Si avrà modo di soffermarsi con attenzione su queste due specifiche categorie di accordi allorché si procederà allo studio delle figure dell’“accordo di esecuzione”[10] e dell’“accordo-quadro”[11] delle quali, rispettivamente, i detti accordi sembrano ricalcare le caratteristiche tecniche più salienti. Limitandoci, in questa sede, a rintracciare le caratteristiche di veri e propri “modelli” negli accordi in questione, alla luce del regime stabilito dalla legge n. 131 del 2003, va detto che questa non si è limitata a determinare, sulla scorta del mandato costituzionale, le controparti regionali (gli accordi in parola possono, infatti, essere stipulati solo con «altri Stati»), l’oggetto (deve trattarsi di accordi conclusi «nelle materie di […] competenza legislativa» delle Regioni) e la forma che i detti accordi devono assumere (in virtù delle loro caratteristiche tecniche e materiali, essi si prestano ad essere conclusi in forma semplificata), bensì anche il contenuto (si tratta, infatti, di accordi che le cui norme debbono rispettare i limiti derivanti dagli accordi ad essi precedenti e/o dalle istruzioni del Governo centrale) e, perfino, il valore giuridico degli effetti che essi producono dato che la loro efficacia internazionale appare legislativamente subordinata alla delega dei «pieni poteri di firma» da parte del Governo centrale[12]. Cosicché, in caso di mancata concessione dei «pieni poteri di firma», sarebbe legittimo chiedersi se e in quali termini (al di là del diverso livello istituzionale che, formalmente, contraddistingue le controparti regionali) i tipi di «accordo» che le Regioni possono concludere con altri Stati ai sensi del 3° comma dell’art. 6, legge n. 131 del 2003 possano essere considerati differenti dalle «intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale» che le Regioni sono abilitate a concludere con enti territoriali interni ad altri Stati a sensi del 2° comma del medesimo articolo[13]. Si rende in tal senso evidente che attraverso la regolamentazione del potere estero regionale, nel senso della determinazione dei casi e delle forme attinenti al suo esercizio (spinta fino all’imposizione di veri e propri modelli alla cooperazione estera regionale) si sia tentato di rimettere in discussione l’attribuzione stessa di tale potere che la riforma costituzionale aveva stabilito a favore delle Regioni.

Non potendo disporre, al momento attuale, di una prassi di cooperazione regionale con l’estero applicativa della legge ora menzionata nel prosieguo dell’indagine, giocoforza, ci si limiterà a prendere in esame i modelli che, di fatto, caratterizzano la pratica di cooperazione regionale ad oggi esistente. Conviene precisare, al riguardo, che l’attenzione sarà focalizzata non solo sulle caratteristiche salienti o “tipiche” di questi modelli, che li rendono così diffusi nella pratica, ma anche ad accertare la natura degli effetti che “in conseguenza” degli stessi sembrerebbero derivare. Poiché, inoltre, fin dal suo primo manifestarsi la pratica di cooperazione delle Regioni è apparsa ampiamente ispirata alla parallela attività di cooperazione degli Stati – al punto da mutuarne progressivamente lo stile, il contenuto e ogni altro carattere che il tempo e l’esperienza avevano reso utili e funzionali – sarà opportuno far precedere l’analisi di ogni singolo modello da un sintetico richiamo ai commenti della dottrina sull’uso dello stesso nei rapporti fra gli Stati, verificando se, e in quale misura, sia dato coglierne corrispondenze o diversità.

 

2. – Gli accordi-quadro

 

La figura dell’accordo-quadro (nota anche come accordo-cornice o accordo-programma o framework agreement) merita una particolare attenzione nell’ambito di questo studio. Appartengono, infatti, a questa categoria una fitta serie di accordi conclusi a livello regionale. Circa la natura giuridica di questi accordi conclusi attraverso l’utilizzo di questa specifica tecnica negoziale, essa varia da caso a caso, anche se assai raramente (come si avrà modo di dimostrare) si tratta di “accordi” nel senso del diritto internazionale.

Le motivazioni che inducono le Regioni ad orientarsi verso la scelta di questa particolare figura di accordo coincidono, per molti versi, con quelle che hanno portato gli Stati[14] ad avvalersi di essa per esprimere il proprio consenso ad obbligarsi. Sommariamente, esse vanno ricercate nell’attitudine di questo tipo di accordo a soddisfare le diverse esigenze di coinvolgimento delle parti, in particolare, attraverso una modulazione dell’intensità dei vincoli di cooperazione e il differimento del momento relativo alla determinazione e all’assunzione di veri e propri obblighi (quelli previsti dall’accordo definitivo).

Avuto riguardo alle materie, agli interessi e agli obiettivi di volta in volta presi in considerazione, dunque, la tecnica dell’accordo-quadro favorisce sicuramente la disponibilità a cooperare da parte delle diplomazie statali, ma soprattutto evita loro di assumere obblighi rigidamente definiti o immediatamente vincolanti ed efficaci[15].

Questa, più di ogni altra, sembra essere la ragione che ha indotto il legislatore nazionale, con la legge n. 131 del 2003, a disciplinare, fra i modelli di «accordi» che alle Regioni è consentito di concludere con «altri Stati», anche «accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale» (art. 6, 3° co.) che, per le particolarità attinenti alla loro formulazione, si accostano in modo tanto evidente quanto significativo alla figura dell’accordo-quadro come fin qui descritta. Sembra proprio, dunque, che il legislatore italiano abbia utilizzato questo modello di accordo per ricondurre ogni iniziativa estera regionale sotto il controllo dell’Esecutivo ed impedire alle Regioni di assumere, con la loro attività estera, obblighi che avessero immediata o concreta efficacia nell’ordinamento internazionale. Non è affatto inutile ribadire, al riguardo, che non è certo la forma, il contenuto e, più in generale, l’insieme di tutti gli aspetti che caratterizzano, sotto il profilo formale e sostanziale, la formazione di un accordo a determinare il valore dei suoi effetti sul piano dei rapporti internazionali: obblighi in senso internazionale sono suscettibili di derivare, infatti, anche da accordi contenenti principi di carattere «generalissimo» o il cui contenuto «programmatico»[16] impegni le parti all’adozione di atti di natura giuridica interna o internazionale, a seconda delle circostanze, ai fini della sua piena e concreta esecuzione[17]; viceversa, privi di valore giuridico internazionale possono risultare accordi di indiscussa importanza politica e minuziosamente descrittivi degli impegni posti a carico delle parti.

Nel riprendere la descrizione delle attitudini e proprietà tecniche che il modello dell’accordo-quadro può assumere nella pratica, va aggiunto che non essendo suscettibile di produrre effetti immediati ovvero concreti ed direttamente applicabili, l’accordo-quadro spesso dà vita a regole strumentali, istitutive di procedimenti, organi o ulteriori fonti di produzione normativa diretti ad integrare o a specificare gli obblighi in esso contenuti e a dargli, quindi, effettiva attuazione[18]. Proprio per questa particolare soluzione che esso offre, oltre che per la sua versatilità nella formulazione delle norme negoziali, l’accordo-quadro si configura come lo strumento principe per realizzare l’ipotesi di “trasferimento del potere estero” tramite il diritto internazionale, a suo tempo prefigurata, a favore di organi, quali quelli decentrati, che normalmente non esercitano tale potere, al fine di coinvolgerli in una fase secondaria della produzione giuridica internazionale. In tal senso, con la conclusione di accordi-quadro gli Stati possono concordare l’attribuzione (in termini di delega) di poteri ad hoc e, in particolare, del potere di concludere accordi internazionali così da consentire che la precisazione e l’effettiva esecuzione degli obblighi in esso previsti possano realizzarsi sul piano giuridico internazionale, secondo regole e criteri preventivamente stabiliti.

Si riscontra, a volte, l’uso dell’espressione di accordo di copertura (o di umbrella agreement o ad hoc covering agreement )[19] come sinonimo di accordo-quadro per attribuire ad esso la funzione di abilitare altri soggetti alla conclusione di accordi c.d. esecutivi o definitivi, in quanto attuativi degli obblighi in esso fissati e gerarchicamente ad esso subordinati. Occorre, tuttavia, fare attenzione nell’uso di questi concetti onde evitare indebite forme di generalizzazione. Nel diritto internazionale, infatti, con la definizione di accordo-quadro, nella funzione ora vista, si intende fare riferimento ad una specifica figura di accordo preliminare[20] con la quale gli Stati dettano preventivamente le condizioni che devono caratterizzare la conclusione dei loro accordi successivi: una funzione questa che, come sopra accennato, può essere assolta anche da soggetti diversi da quelli che hanno proceduto alla stipula dell’accordo di base e che, a tal fine, verranno muniti dei necessari poteri. L’accordo di copertura, invece, non è tecnicamente un accordo preliminare, non tanto perché la sua funzione di “copertura” (o di legittimazione o di autorizzazione) possa intervenire anche successivamente alla stipula di un accordo da parte dei soggetti che mira ad “abilitare”, quanto perché le condizioni “di fondo” che esso stabilisce in relazione alla competenza a concludere “accordi successivi”, non sono di per sé predisposte ad assicurare una continuità giuridica, un collegamento di tipo gerarchico, fra le norme che esso introduce e quelle degli accordi che esso autorizza a concludere[21]. In sostanza, esso non è strumentalmente finalizzato a qualificare (rivestendo, appunto, una funzione “preliminare”) l’accordo destinato a dare ad esso esecuzione, come forma di integrazione o specificazione della medesima volontà normativa di cui esso stesso è espressione. Non ogni accordo di copertura costituisce, pertanto, per il diritto internazionale, un accordo-quadro nel senso anzidetto, con la conseguenza che esso autorizzi alla stipulazione di accordi internazionali “supplementari e definitivi” (c.d. “di esecuzione”), ad esso funzionalmente collegati in quanto derivazioni della medesima manifestazione di volontà oltre che della medesima funzione giuridica[22].

Quella da ultimo segnalata, peraltro, costituisce un’ipotesi di “attribuzione del potere estero” che (seppur variamente prospettata dalla dottrina[23], tuttavia non è stata mai attuata a favore delle Regioni (meno che mai di quelle italiane) e, pertanto, come si è già avuto modo di accennare, non si registrano casi di accordi-quadro conclusi dagli Stati che contengano una “delega a stipulare” a favore di questi enti.

Esistono, è vero, nell’ambito della prassi straniera alcuni rari esempi di accordo-quadro di livello interstatale che hanno ricevuto attuazione attraverso il “coinvolgimento” degli organi decentrati dello Stato; ad un attento esame della prassi emerge, tuttavia, che questo risultato non sia stato affatto realizzato tramite l’istituto della delega. Fra questi rari esempi di accordo-quadro interstatale figurano: l’«Accord entre le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération dans le domaine de l’aménagement du territoire» concluso a Gemünd il 3 febbraio 1971 (che all’art. 4 recita: «dans la zone frontalière Nordeifel/Schneifel/Hautes-Fagnes-Eifel, la création d’un parc naturel germano-belge sera prévue. 2. Ella fera l’objet d’un accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et les Gouvernement des Länder fédéraux allemands Nordrhein-Westfalen et Rheinland-Pfalz») e l’«Accord relatif à la coopération dans le domaine de la planification régionale entre la République Fédérale d’Allemagne et les Pays-Bas» siglato a Bonn il 30 marzo 1976 (che all’art. 8 dispone: «d’autres accords relatifs à des planifications et à des mesures d’interêt régional pourront être conclus entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas d’une parte et le Gouvernement du Land de Basse-Saxe ou le Gouvernement du Land de Rhénanie-Westphalie sur approbation du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, dans le cadre des compétences législatives de ces Länder»). Ora, con riguardo a questi due accordi-quadro si potrebbe giustamente obiettare, alla luce dei principi fin qui illustrati, che se essi non hanno previsto una “delega a stipulare”, non possano essere qualificati come “preliminari” e, conseguentemente, che gli accordi successivi conclusi a livello regionale non possano essere considerati “esecutivi” di questi ai sensi del diritto internazionale. In realtà, quelli qui presi in esame rappresentano due casi di “accordo preliminare” in cui gli Stati hanno “riservato a sé stessi” l’esercizio del “potere estero”: a ben guardare, la precisazione e, quindi, l’attuazione degli obblighi internazionali concordati in via principale è stata realizzata dalle Regioni nei rapporti con la controparte estera, non a titolo derivato (cioè, per effetto di una delega), bensì a titolo originario (cioè, in virtù delle norme costituzionali di organizzazione della funzione estera). In altre parole, si tratta di casi in cui si è proceduto alla definizione della normativa internazionale di principio e di dettaglio, nella  materia interessata, attraverso un avvicendamento degli organi statali centrali e decentrati in conformità al riparto di competenze stabilito dal Costituente negli affari esteri. Nell’ambito, quindi, dei limiti costituzionali (formali e materiali) che caratterizzano la propria competenza estera, gli organi decentrati dello Stato hanno potuto anche esercitare una certa discrezionalità nella definizione della normativa internazionale di dettaglio; una tale discrezionalità, tuttavia, non si è potuta spingere fino al punto di derogare la normativa di principio, stabilita a livello preliminare, che gli organi centrali dello Stato risultavano costituzionalmente competenti ad adottare.

Un altro esempio di questo genere di accordo-quadro è rappresentato dalla Convenzione di Madrid del 1980. A dire il vero con riguardo ad essa si è avuto modo di osservare che nei confronti degli accordi (anche internazionali) conclusi nel suo ambito di applicazione (a cui, cioè sono applicabili le norme e i principi sulla cooperazione transfrontaliera decentrata che essa disciplina) essa assolve una funzione di “copertura”. Tuttavia, nei confronti degli accordi internazionali conclusi, anche a livello decentrato, in esecuzione del suo art. 3, finalizzati a completare il quadro minimo della disciplina in essa prevista, la Convenzione in parola assume la funzione “preliminare” fin qui descritta. Nel caso di specie, infatti, essa viene a configurarsi come una “normativa di principio” nei confronti di tutti quegli accordi internazionali[24] che, conclusi anche a livello decentrato (in ossequio alla divisione delle competenze estere stabilita, nella materia dalla Costituzione degli Stati-parti), siano finalizzati ad integrarne e precisarne il contenuto.

Se si passa poi, agli accordi-quadro che, a loro volta, le Regioni concludono con soggetti esteri, va osservato che, data la difficoltà per questi enti di acquisire il “potere di concludere accordi internazionali” (indicativo è il caso italiano), è chiaro che difficilmente tali accordi avranno valore internazionale; la loro attuazione, inoltre, non potrà che realizzarsi sul piano dei rapporti regolati dall’ordinamento statale o di quello dei rapporti personali fra le parti.

Risulta in tal caso compromessa la possibilità che l’accordo-quadro di livello regionale svolga la “funzione” di “atto preliminare” o “di delega” che, come si è visto, può caratterizzare la prassi degli accordi-quadro di livello statale: risulta evidente, infatti, che, se non sono titolari di una competenza estera, non è nemmeno pensabile – come recita l’antico brocardo secondo cui nemo transferre potest quod ipse non habet – che le Regioni, tramite questo tipo di accordi, possano trasferirne ad altri l’esercizio[25].

D’altro canto, non bisogna dimenticare che vi sono accordi-quadro di valore internazionale, conclusi fra gli stessi Stati, che pur presentando i caratteri tipici dell’incompletezza e dell’indeterminatezza non dispongono affatto la loro esecuzione sul piano internazionale: in tal caso essi si limiteranno ad assumere una funzione di “copertura”, nei limiti della loro portata materiale, nei confronti di quegli accordi successivi che si propongano di dare ad essi applicazione. Ciò non significa – è bene precisarlo – che a questo tipo di accordi-quadro sia preclusa la possibilità di svolgere una funzione “preliminare”, ma solo che una tale possibilità sia meramente “eventuale” (anziché, come di solito accade, “programmata”), essendo subordinata alla condizione che tutti gli Stati che tali accordi hanno sottoscritto convengano sulla necessità di dare ad essi attuazione sul piano internazionale (direttamente o tramite altri soggetti appositamente delegati); salvo poi, che gli stessi Stati non decidano di derogare o estinguere gli accordi-quadro di cui si tratta, con la conseguenza che gli accordi internazionali a questi successivi seguiranno il principio della successione degli accordi internazionali nel tempo, anziché quello della derivazione e subordinazione gerarchica innanzi richiamato.

Fatte queste opportune premesse, va detto che il modello di accordo-quadro più utilizzato dalle istituzioni regionali presenta un carattere “scarsamente impegnativo”, “promozionale” delle potenzialità del territorio delle parti e le attività in esso “programmate” sono, generalmente, quelle “di governo” disciplinate dallo statuto degli enti pubblici contraenti: in  tal senso, gli accordi conclusi sulla base di questo modello mirano a facilitare i contatti e le comunicazioni fra le realtà sociali, culturali, economiche e produttive interessate, nonché a incentivare e a favorire lo svolgimento di quel tipo di  attività conformi alla politica di sviluppo che in tali accordi risulta concordata.

Nel passare ad esaminare i casi di accordi delle Regioni conclusi secondo la tecnica dell’accordo-quadro, conviene osservare che proprio le particolari doti di versatilità e flessibilità della tecnica in esame, tali da rendere possibile il soddisfacimento delle più svariate esigenze di manifestazione di volontà delle parti, pongono il problema di distinguere una vasta gamma di combinazioni e implicazioni pratiche cui gli accordi-quadro possono dare origine, a seconda delle particolarità attinenti alla loro sfera soggettiva, al tipo di clausole presenti, al loro tenore normativo, nonché agli strumenti e alle modalità prescelti per la loro attuazione. Pertanto, una volta richiamata l’attenzione sulla loro natura giuridica, si avrà cura di distinguere gli accordi-quadro delle Regioni a seconda che essi prevedano: a) gli ulteriori atti normativi e le altre attività che le parti originarie dell’accordo sono chiamate a svolgere (può trattarsi, ad esempio, di leggi o provvedimenti interni da adottarsi per iniziativa degli organi competenti; oppure di attività bi- o multi-laterali, fra cui quelle di riunione fra le parti originarie o quelle finalizzate alla conclusione di contratti) ai fini dell’attuazione dell’accordo di base; b) la designazione dei soggetti locali (generalmente diversi da quelli che hanno concluso l’accordo e che operano nei settori da questo presi in oggetto: es. operatori economici locali) chiamati a definire e realizzare le iniziative e i progetti indicati nell’accordo principale; c) l’istituzione ex novo di organi comuni incaricati di promuovere, predisporre e coordinare gli strumenti diretti a dare concreta attuazione agli standard di cooperazione concordati dagli originari contraenti; d) gli strumenti di verifica dei risultati delle attività di attuazione. A queste categorie di accordi-quadro delle Regioni ne va aggiunta una ulteriore (decisamente più ampia) che si caratterizza: e) per la previsione di forme e mezzi di attuazione diversi da quelli fin qui elencati o per l’assenza di indicazioni circa la sua esecuzione. Si avverte, peraltro, che in un gran numero di casi le ipotesi fin qui prospettate possono trovarsi variamente combinate fra loro nell’ambito di un medesimo accordo.

 

a)        Accordi-quadro da attuarsi mediante l’adozione di atti normativi e lo svolgimento di ulteriori attività da parte dei contraenti originari.

In quest’ambito, va innanzitutto menzionato un accordo internazionale: la «Convention portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté entre le Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne d’autre part» conclusa a Trèves il 24 novembre 1975. Recita l’art. 4 di tale accordo: «les Etats riverains prendront des dispositions réglementaires de teneur identique tant pour régler l’exercice de la pêche que pour en assurer la protection […]»; aggiunge inoltre l’art. 7: «les Parties contractantes s’engagent à surveiller la pêche dans les eaux frontalières»; dispone in chiusura l’art. 9 che «les  Parties contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente Convention».

Il gruppo più numeroso di accordi-quadro del tipo qui considerato si registra, senza dubbio, fra le intese concluse dalle Regioni: fra queste, innanzitutto, quelle che prevedono di dare attuazione ai propositi di collaborazione concordati attraverso la definizione di programmi, piani operativi, ecc. oppure ad attività di tipo bilaterale quali iniziative congiunte, scambi, incontri, visite ecc. Si pensi, innanzitutto, allo «Schema di Accordo di amicizia e collaborazione fra il Presidente della Regione Umbria ed il Presidente della Regione di Potsdam» siglato a Perugia il 19 settembre 1973, nel quale le parti dichiarano che «sulla base di questo accordo verrà annualmente formulato un programma di attività», inoltre, che si darà luogo a incontri fra le proprie delegazioni, all’allestimento di mostre ed esposizioni sulla scienza e la cultura dei due Paesi, allo scambio di informazioni soprattutto, «sulle reciproche esperienze di governo locale nei campi della vita economica, sociale e culturale», «sulle reciproche esperienze nei vari campi di attività sociale, quali in particolare l’agricoltura, l’istruzione pubblica, la sanità, l’urbanistica», «circa le esperienze sui sistemi per la prevenzione delle malattie sociali, la protezione della maternità e dell’infanzia, la protezione e il miglioramento dell’ambiente di lavoro». Fra gli ulteriori esempi di intese regionali, si pensi al «Comunicado de colaboración entre el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Galicia y la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno del Reino de Dinamarca» concluso a Copenhaghen il 2 novembre 1984 con cui si stabilisce che «los contratos» diretti all’attuazione dei propositi di collaborazione determinati dalle parti «serán firmados inmediatamente después de resueltas las condiciones formales»; oppure si pensi all’«Accordo di collaborazione sanitaria fra la Regione Lombardia e la Regione somala di Benadir» sottoscritto a Mogadiscio il 5 gennaio 1986 che, pur regolando direttamente le attività volte a dare attuazione alla collaborazione fra le parti, stabilisce che «per quanto riguarda tempi, modi ed esecuzione dei programmi inseriti nel presente accordo […] si rimanda ad ulteriori contatti e approfondimenti fra le parti»; o, ancora, si pensi al «Proyecto de Acuerdo entre el Comité Ejecutivo del Soviet Regional de los Diputados Populares de Vologda y el Gobierno de la Región de Cantabria sobre el establecimiento de relaciones económicas y culturales» concluso a Santader il 16 aprile 1991 in cui si dichiara che «ambas partes resuelven llevar a cabo las relaciones mediante la firma de los Acuerdos, Contratos y Protocolos pertinentes entre las diferentes organizaciones, empresas, e instituciones regionales, así como entre los diferentes organismos oficiales y de autogestión, comprometiéndose a cumplir las condiciones pactadas»; o anche alla «Dichiarazione di intenti» stipulata a Tirana l’11 luglio 1992 dalla Regione Puglia e dai Ministri albanesi dell’educazione e del lavoro che, all’art. 5, stabilisce: «le due parti si attiveranno per intensificare la cooperazione, al fine di promuovere un pacchetto comune […] le azioni necessarie, tendenti ad immettere nel mercato, migliorare e potenziare i mezzi di trasporto tra i loro rispettivi territori e, più in particolare, il trasporto marittimo»; nonché all’«Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia (Repubblica italiana) e il Cantone di Zenica-Doboj (Bosnia-Erzegovina)» sottoscritto a Milano il 17 febbraio 1999 sulla base del quale «le parti si impegnano a promuovere intese tecniche ed operative attivando progetti comuni in ambito sociale, formativo, tecnologico, commerciale e culturale».

Un ulteriore esempio di intesa che rientra nella categoria di atti qui presa in esame è dato dal «Protocollo di collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Pays de la Loire» sottoscritto a Bologna il 3 dicembre 1991. Come si è già avuto modo di accennare, si tratta di un accordo di scarsa portata normativa, con il quale le parti mirano semplicemente a realizzare una prima presa di contatto al fine di stabilire un primo stadio di collaborazione. In tal senso, si prevedono un nucleo minimo di impegni volti, più che altro, ad ispirare e coordinare l’attività interna delle parti, nonché a programmare le successive tappe della loro collaborazione. Significativo, nel senso indicato, è il fatto che le parti dichiarino l’intenzione di avviare una forma di collaborazione che «[…] permetta loro di favorire delle azioni congiunte nei settori dell’economia, dell’insegnamento, della cultura e della ricerca, in presenza di interessi comuni»; e, altresì, che le stesse parti manifestino interesse al progresso del rapporto di collaborazione in atto, anche attraverso la realizzazione di ulteriori «azioni di collaborazione», precisando che «il contesto nel quale saranno realizzate […] ed i mezzi finanziari necessari al loro corretto svolgimento saranno oggetto di studi, a seconda dei casi, da parte degli Assessorati regionali competenti»[26].

In casi diversi da quelli fin qui considerati, le intese “programmatiche” delle Regioni possono impegnare le parti ad adottare atti, provvedimenti o altri tipi di misure o iniziative unilaterali per dare attuazione ai propositi di collaborazione concordati. Un primo esempio in questo senso è rappresentato dalla «Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale fra la Regione Autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca» sottoscritta a Cagliari l’8 maggio 1992. Sotto il profilo che qui interessa la «Dichiarazione» in parola prevede che «al fine di incoraggiare lo sviluppo delle future relazioni commerciali le parti convengono sulla opportunità di attuare nel futuro, nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive leggi, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, misure atte a facilitare gli scambi commerciali ed, in particolare, gli scambi di prodotti agroalimentari»; e che «nell’intento di dare un particolare contributo allo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni di merci e prodotti originari [...] le parti potranno, disgiuntamente, anche nel quadro di futuri specifici accordi e di apposite intese, emanare provvedimenti per la promozione dell’interscambio tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca». Ulteriori esempi di questo tipo di accordi-quadro delle Regioni, che prevedono la loro attuazione tramite l’adozione di atti interni, sono rappresentati: dal «Memorándum de Entendimiento entre la Junta de Andalucía y la Dirección Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador» sottoscritto a Quito il 5 marzo 1997 che alla «clausola quarta» stabilisce: «[…] una vez concluida la vigencia del presente memorándum, el Ministerio de Salud Pública se compromente a incluir este Programma dentro de su planificación»; e dal «Memorándum de Entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador» sottoscritto Siviglia il 10 marzo 1997 secondo cui (Cláusula Cuarta) «[…] una vez concluida la vigencia del presente memorándum el fisld» (cioè il Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de la República de El Salvador) «se compromete a incluir este Programa dentro de su política de promoción y fomento empresarial».

 

b) Accordi-quadro da attuarsi mediante lo svolgimento di ulteriori attività da parte dei soggetti (privati o pubblici) da essi designati.

Come nell’ipotesi precedente va, innanzitutto, accennato ad un trattato: la «Convention sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et autres organismes publics, conclue entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie-Westphalie et le Royaume des Pays-Bas» conclusa a Isselburg-Anholt il 23 maggio 1991. Con riguardo a questo accordo si è già avuta l’occasione di osservare[27] che esso sia stato concluso nell’ambito della Convenzione-quadro firmata a Madrid nel 1980 sulla cooperazione transfrontaliera. Si potrebbe, quindi, dire che si tratti di un accordo “di esecuzione”[28] della suddetta convenzione di livello interstatale, salvo precisare che esso, a sua volta, presenta tutte le caratteristiche tecniche dell’accordo-quadro di “copertura” con la previsione di clausole dirette ad integrare il regime di cooperazione transfrontaliera destinato a regolare successive forme di collaborazione fra le realtà locali delle due parti contraenti. Con la «Convention» in parola le parti hanno inteso, dunque, promuovere la cooperazione transfrontaliera fra organismi pubblici e autorità locali di livello infra-regionale, quali: «provincies» e «geementen» con riguardo ai Paesi Bassi; «Gemeinden», «Samtgemeinden» e «Landkreise» con riguardo al Land Bassa-Sassonia; «Gemeinden», «Kreise», «Landschaftsverbände» e «Kommunalverband Ruhrgebiet» con riguardo al Land Renania-Vestfalia. Fra gli strumenti messi a disposizione per attuare la cooperazione al suddetto livello istituzionale la «Convention» in questione dispone che «la coopération peut, sans préjudice des possibilités offerts par le droit civil, revêtir le formes suivantes: 1. syndacats intercommunaux; 2. accords de droit public; 3. groupement de travail intercommunaux».

Un cenno merita qui anche un altro accordo internazionale concluso a livello regionale: l’«Accord entre le Land de Rhénanie du Nord-Westfalie, le Land de Rhénanie Palatinat, la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et d’autres instances publiques» firmato a Mayence l’8 marzo 1996. Si tratta di un accordo molto simile, per finalità e contenuti a quello, prima citato, di Isselburg-Anholt e, come quest’ultimo, esso mira a promuovere la cooperazione transfrontaliera a livello infra-regionale completando la disciplina che, al riguardo, è stata delineata dalla Convenzione di Madrid del 1980: ciò è espressamente indicato nel suo Preambolo, in cui si sottolinea che l’«Accord» in questione sia stato concluso «dans le souhait de permettre aux collectivités territoriales et à d’autres instances publiques de coopérer sur une base de droit public […]», nonché dall’art. 2 del medesimo «Accord» col quale le parti sottolineano che le collettività territoriali («instances publiques») indicate all’art. 1 possono cooperare «pour promouvoir, par la coopération transfrontalière, l'efficacité et la rentabilité de leurs missions». Con riguardo agli strumenti previsti dalle parti per l’attuazione della cooperazione transfrontaliera di livello locale, spicca l’art. 2 dell’«Accord» che recita: «sans préjudice des possibilités offertes par le droit civil, la coopération peut prendre forme: 1. d’un intercommunale; 2. de conventions de droit public; 3. de groupes de travail communaux». Gli articoli successivi (artt. 3-7) provvedono poi a disciplinare dettagliatamente le tre possibilità di cooperazione indicate. Le parti hanno infine ritenuto opportuno introdurre una clausola generale (art. 9. Conditions de validité pour les mesures de coopération transfrontalière) al cui rispetto è subordinato lo svolgimento della cooperazione decentrata a livello locale: «(1) les formes de coopération prévues à l’art. 2 alinéa 2 ne peuvent être convenues ou modifiées de manière valable qu’en respectant les dispositions de droit interne des institutions étatiques concernées sur: 1. la compétence et la prise de décision des organes des instances publiques; 2. les exigences de forme;  3. les autorisation; 4 les publications […]».

Nell’ambito della presente categoria di accordi-quadro, che registra come la precedente un elevato numero di intese, figura il citato[29] «Protocollo di collaborazione fra la Regione somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle d’Aosta» firmato a Mogadiscio il 9 luglio 1976. Emblematica ai fini che qui interessano, la clausola secondo cui «la Società i.n.v.a., continuando l'analisi di mercato iniziata nel mese di ottobre 1975, definisce in questo protocollo la presentazione nel mese di luglio 1976, dello studio di fattibilità economica e dell'offerta per la costruzione di un impianto di produzione di pentolame in alluminio in Somalia»; a tal proposito, da parte somala «si richiede garanzia di definizione della valutazione dell'offerta entro il 1976, e co-operazione per la raccolta dei dati indispensabili alla stesura dello studio di fattibilità».

Nel caso, poi, della «Dichiarazione di intenti fra la Repubblica Socialista del Montenegro e la Regione Puglia» sottoscritta a Titograd il 27 gennaio 1986, quali attività dirette a dare attuazione alla collaborazione concordata dalle parti, si prevede di coinvolgere gli «organi competenti per quanto riguarda l’intensificazione del trasporto marittimo [...] e l’impostazione del traffico aereo [...]»; «le Università degli studi di Titograd e di Bari»; «le istituzioni sanitarie» e «gli organi statali competenti» nel settore della sanità; i «giornalisti e operatori  televisivi»; le «Camere di Commercio [...]»; «Organizzazioni di lavoro»; «Organizzazioni sociali e politiche»; «istituzioni scientifiche e culturali»[30].

Vanno altresì citati in questa sede: l’«Accordo per intenti fra il Presidente della Giunta Regionale delle Marche e il Direttore dell’Ufficio delle patenti della Provincia dello Shandong della Repubblica popolare della Cina» stipulato ad Ancona il 16 aprile 1986 il quale, fra le varie attività individuate in vista di dare attuazione a «quanto definito in questo accordo per intenti», prevede (lett. I) che «per la parte operativa degli scambi commerciali e di tecnologie e brevetti il presente accordo sarà integrato dall’accordo fra la Federazione degli Industriali delle Marche e il Dipartimento per le Patenti della Provincia dello Shandong»; e, inoltre, la «Deliberazione concernente la collaborazione interregionale transfrontaliera degli enti locali» adottato a conclusione della «Seduta congiunta delle Assemblee legislative della Provincia Autonoma di Bolzano, del Land Tirolo, della Provincia Autonoma di Trento e del Land Vorarlberg» svoltasi ad Innsbruck il 2 giugno 1993. La «Delibera» in questione si limita a «manifestare il pieno […] consenso» delle parti all’«Europa delle Regioni» e a rivolgere un appello ai Governi dei propri Stati di appartenenza affinché possano «intensificare e rafforzare la collaborazione ai sensi delle dichiarazioni sopra esposte». A quest’ultimo riguardo, interessante, in questa sede, appare la parte della «Delibera» nella quale gli enti contraenti «invitano i Governi ad elaborare modelli di accordo finalizzati alla creazione di una Regione europea e rapportati alle specifiche caratteristiche giuridiche giuridico-costituzionali e alle competenze delle Province autonome di Bolzano e di Trento e del Land Tirolo nonché rispettosi degli accordi internazionali esistenti fra Austria-Italia, in particolare dell’Accordo di Parigi e della Convenzione di Madrid, e a prevedere possibilità di collaborazione da parte del Vorarlberg».

 

c) Accordi-quadro da attuarsi mediante lo svolgimento di ulteriori attività da parte degli organismi comuni da essi istituiti.

Fra gli accordi delle Regioni istitutivi di organismi comuni (di gran lunga prevalenti su tutti gli altri tipi di accordi-quadro conclusi dalle Regioni) va segnalato, innanzitutto, un accordo internazionale che si è già avuta occasione d citare in questa sede: la «Convention portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté entre le Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne d’autre part» conclusa a Trèves il 24 novembre 1975 che all’art. 6, esemplificativamente, stabilisce: «les parties contractantes entretiennent en permanence une commission commune de la pêche […]».

Fra i contratti, invece, va menzionato lo «Statuten der Regio Basiliensis» concluso a Basilea il 25 febbraio 1963 il cui art. 1 recita: «unter dem Namen “Regio Basiliensis” besteht ein Verein im sinne art. 60 ff ZGB auf unbestimmte Dauer mit Sitz in Basel» e il cui art. 9 aggiunge «für die Bearbeitung spezieller Probleme kann der Vorstand Projektgruppen ernennen. Er bestimmt deren Aufgabe und regelt deren Organisation von Fall zu Fall. Die Projektgruppen lösen sic nach Erfüllung ihres Auftrages wieder auf».

Fra le numerose intese, predisposte secondo il modello di accordo-quadro qui in esame, figura la «Convention-cadre entre le Conseil Général des Alpes-Maritimes et le Conseil Provincial de Cuneo» adottata dal Dipartimento delle Alpi marittime il 3 febbraio 1986 e dalla Provincia di Cuneo il 5 giugno 1988 che reca un titolo di per sè emblematico e significativo.  Le parti, a questo proposito, hanno cura di precisare che «la présente convention a valeur de convention-cadre pour l’ensemble des relations qui pourraient s’établir et se développer entre les parties dans la préparation et la mise en oeuvre du programme». Con l’accordo in esame le parti, poi, concordano (art. 1) l’istituzione di «une Commission transfrontalière de développement qui a pour mission d’assurer, à titre consultatif, la concertation et la coordination des différentes initiatives que les parties seront amenées à prendre afin de définir, d’un commun accord, les objectifs de développement et les actions de développement de ce programme transfrontalier». Con riguardo ai limiti dei compiti affidati all’istituenda Commissione si precisa (art. 4) altresì che «les avenants à la présente convention, que la Commission pourrait être amenée à proposer à la décision des parties au titre de l’élargissement et de l’approfondissement de leur coopération devront impérativement s’inspirer des principes de concertation systématique, de parité dans l’organisation et la délibération, et s’inscrire dans la perspective de l’action transfrontalière et européenne».

Anche il «Protocolo de Colaboración entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Región de Aquitania» concluso a Burdeos il 3 ottobre 1989 fra le varie attività dirette a dare ad esso “esecuzione” prevede l’istituzione  di un organismo comune. Oltre che l’impegno «de intercambiar todas las informaciones útiles sobre sus políticas respectivas […] de armonizar estas políticas en las áreas que se encuentren interrelacionadas por ambas partes, de concertarse para la definición y puesta a punto de proyectos de interés común, de investigar conjuntamente los medios para la puesta en marcha de esos proyectos, de fomentar todas las relaciones de colaboración que se susciten entre las instancias públicas, profesionales y privadas que ejercen su actividad en cada una de las dos Regiones», il «Protocolo» in parola prevede la «creación de una comisión permanente institucional encargada de promover y de realizar el seguimiento de las acciones tomadas o a tomar en aplicación del presente protocolo».

Nel caso, poi, della «Dichiarazione di intenti fra la Regione Puglia e dai Ministri albanesi dell’educazione e del lavoro» stipulata a Tirana l’11 luglio 1992, le parti, nella prospettiva di dare attuazione agli impegni presi, dichiarano: «per la concreta programmazione e realizzazione delle iniziative di cui alla presente dichiarazione d’intenti i Ministri dell’Educazione e del lavoro della Repubblica d’Albania e l’Assessore Regionale al lavoro, Emigrazione e formazione Professionale della Regione Puglia concordano sulle necessità di istituire una Commissione mista a carattere permanente composta da rappresentanti indicati dai Ministri dell’Educazione e del Lavoro (mleap) della Repubblica d’Albania e dall’Assessore al Lavoro, emigrazione e Formazione Professionale della Regione Puglia».

Fra gli ulteriori accordi appartenenti alla categoria di accordi-quadro in esame figura anche la «Dichiarazione di intenti fra l’Assessore del turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione Sicilia e il Ministro del turismo e dell’artigianato della Repubblica di Tunisia» firmata a Palermo il 19 maggio 1993. L’istituzione di un organismo comune rappresenta, in tal caso, uno dei molteplici strumenti concordati dalle parti per dare concreta attuazione agli impegni presi. Nella prospettiva di favorire i contatti fra i rispettivi operatori turistici, di migliorare e potenziare i mezzi di trasporto (particolarmente di quello marittimo) fra gli stessi territori, le parti prevedono (art. 5), infatti, di concludere nuove intese, di realizzare programmi speciali e strategie comuni, nonché di adottare misure di carattere unilaterale. Affinché, tuttavia, un siffatto programma possa ricevere effettiva attuazione, le parti si impegnano (art. 6) a «creare una Commissione mista con il compito di studiare le modalità tecniche ed i mezzi necessari per concretizzare gli obiettivi di cui all’articolo precedente» (art. 6).

Con riguardo al «Protocollo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Elbasan» sottoscritto a Bologna il 2 dicembre 1996[31]. Considerato che l’accordo in esame traccia un orizzonte di collaborazione assai ampio e poco regolamentato, la creazione di un organo misto si profila come uno strumento di importanza fondamentale per garantire l’effettiva attuazione degli impegni presi. è in quest’ottica che le parti «convengono […] di creare un gruppo tecnico bilaterale per determinare concretamente i campi di collaborazione, seguire lo sviluppo delle relazioni ed individuare le opportunità di accesso a finanziamenti governativi, comunitari ed internazionali»

Accordi su cui conviene richiamare in questa sede l’attenzione sono, inoltre, quelli istitutivi dell’argealp, dell’alpeadria, e della cotrao. Si tratta, rispettivamente, del «Verbale dell’incontro svoltosi a Mösern presso Seefeld (Tirolo) (argealp)» concluso a Mosern il 12 ottobre 1972, istitutivo della «Comunità di lavoro delle regioni alpine - Alpi centrali»; del «Protocollo d’intesa istitutivo della Comunità di Lavoro dei Länder e delle Regioni delle Alpi orientali (alpeadria)» concluso a Venezia il 20 novembre 1978; e del «Protocollo d'intesa per Comunità di lavoro delle Alpi Occidentali (cotrao)» firmato a Marsiglia il 2 aprile 1982. Seppur privi di valore giuridicamente rilevante, gli accordi in parola, oltre che per la loro notorietà (in quanto hanno fatto da “apripista” alla cooperazione transfrontaliera di livello decentrata e, in particolare, di quella finalizzata ad istituire durevoli canali di cooperazione fra le realtà frontaliere che vi hanno aderito attraverso l’istituzione delle citate «Comunità di lavoro»), rilevano in questa sede per le particolarità attinenti al loro contenuto. Innanzitutto, nell’accordo dell’alpeadria figura una clausola generica, ma il cui contenuto appare analogo a quello delle clausole che, negli accordi internazionali fra gli Stati, vengono definite «di compatibilità»[32]. L’art. 1 del «Protocollo» del 20 novembre 1978, infatti, recita: «l’attività della Comunità di lavoro non deve nuocere ai contatti bilaterali e multilaterali esistenti tra i Länder e le Regioni». Lungi dall’introdurre un principio di disciplina dei rapporti fra norme internazionali pregresse e successive, una siffatta clausola[33] si limita a stabilire una linea di continuità nella politica di cooperazione intrapresa fra le parti. In secondo luogo, lo stesso accordo disciplina i poteri normativi della Comunità di lavoro, stabilendo che «la Comunità di lavoro constata di volta in volta la concordanza di vedute dei propri membri. Questa va espressa ai singoli organi esecutivi (Consigli esecutivi) sotto forma di raccomandazione».

Si osservi, inoltre, che stesse Comunità di lavoro hanno dato vita, a loro volta, ad un accordo destinato ad avviare una forma di cooperazione fra le stesse: si tratta della «Déclaration comune sur la coopération des trois Communautés de travail de l’Arc Alpin» conclusa a Sion il 15 gennaio 1988, peraltro formulata secondo il modello dell’accordo-quadro che, al fine di assecondare gli obiettivi di cooperazione concordati dalle parti, istituisce «la Conférence des présidences des Communautés de travail de l’Arc alpin» prevedendo che «les présidences des trois Communautés de travail se réunissent chaque année».

Altro accordo sul quale è opportuno soffermarsi è l’«Accordo costitutivo del Gruppo delle Isole del Mediterraneo Occidentale (imedoc)», concluso il 9 maggio 1995 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Collettività della Corsica e della Comunità Autonoma delle Isole Baleari. Si tratta di un’intesa con la quale le tre Isole, in virtù della prossimità geografica e dei loro rapporti storici, si propongono di istituire uno spazio di collaborazione comune, nella prospettiva di contribuire attivamente allo sviluppo del processo di unificazione europea e comunitaria. «Consapevoli» pertanto «[...] che la formazione di un gruppo di Regioni che cooperino per la difesa dei loro interessi in Europa e per il ravvicinamento delle loro comunità, possa rappresentare un importante contributo per assicurare il progresso delle rispettive popolazioni» «le Regioni delle Baleari, della Corsica e della Sardegna approvano l’istituzione di uno spazio di cooperazione stabile per lo scambio di esperienze e la promozione dei loro interessi comuni nella Unione Europea. Il gruppo di Regioni che nasce da questo processo di cooperazione assume la denominazione di imedoc, Isole del Mediterraneo Occidentale». Fra gli «ambiti prioritari di cooperazione del gruppo» figurano: «gli scambi di esperienze e di know how tra le differenti Amministrazioni regionali partecipanti; lo sviluppo della cooperazione economica, sociale e culturale tra le rispettive comunità; la promozione degli interessi comuni delle Isole e dello spazio mediterraneo». Con riferimento, infine, alle modalità di funzionamento del Gruppo l’accordo prevede che «le attività di imedoc saranno disciplinate da un regolamento interno che terrà conto dell’ordinamento giuridico di ciascuna regione partecipante»[34].

 

d) Accordi-quadro che prevedono strumenti di verifica delle attività dirette alla loro attuazione.

Vi sono casi in cui le istituzioni regionali si limitano a prevedere anche solo l’istituzione di meccanismi di controllo e di valutazione delle attività di attuazione delle forme di cooperazione concordata. Fra i casi di intese che rilevano in questo senso figura il «Protocollo di collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Pays de la Loire» sottoscritto a Bologna il 3 dicembre 1991: per assicurare, infatti, che i propositi di collaborazione concordati ricevano una concreta attuazione, le parti «riconoscono la necessità di effettuare periodiche verifiche sullo stato di avanzamento del presente Protocollo e dei programmi di cooperazione avviati». In termini analoghi dispone il «Protocollo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Elbasan», sottoscritto a Bologna il 2 dicembre 1996[35] con cui le parti, in vista di controllare periodicamente lo stato relativo alla sua attuazione, «convengono di […] prevedere incontri periodici tra i rappresentanti delle due Regioni al fine di verificare i risultati della collaborazione».

Nel caso invece del «Protocolo de colaboración entre la Junta de Andalucia y la Región de Bruselas Capital» firmato a Bruselas il 17 novembre 1993 le parti decidono che «para el seguimiento del desarrollo de este Protocolo, se establecerá un grupo de trabajo que tendrá como misión celebrar al menos dos reuniones al año para elaborar un informe sobre el estado de ejecución de las acciones programadas así como sobre las propuestas de futuras acciones que hayan de abordarse».

 

e) Accordi-quadro che prevedono mere “facoltà” di attuazione per le parti o che non prevedano indicazioni esplicite circa le modalità della loro attuazione.

L’estrema variabilità di contenuto e di portata delle norme previste negli accordi-quadro può manifestarsi anche nel senso che esse possono fare riferimento, anziché a “veri e propri obblighi”, a “mere facoltà” che lasciano libere le parti non solo sui mezzi e sui tempi della loro attuazione ma, altresì, sulla opportunità di dare ad esse un effettivo seguito. Nei casi-limite può anche accadere che un accordo-quadro non contenga indicazioni in ordine alla sua attuazione.

Tanto per cominciare, si pensi ad un accordo internazionale, il «Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux» concluso a Echternach il 17 ottobre 1974. Così recita l’art. 1 di questo accordo: «dans la région frontalière des Etats contractants des mesures communes concernant l’économie des eaux et en particulier l’approvissionnement en eau et l’élimination des eaux d’écoulement sont encouragées dans l’intérêt rèciproque et rendues possibles dans la mesure des articles suivants»; e il suo art. 2 aggiunge: «en vue de l’accomplissement en commun de leurs fonctions concernant l’économie des eaux, les communes et autres personnes juridiques de droit publiques dans les dans les Etats contractants peuvent former des syndacats, conclure des arrangements de droit public ou constituer de groupes de travail communaux».

Va citato, in questa sede, anche un contratto, l’«Agreement between the Land Baden-Württemberg […] and the Municipality of Rhinau, Department of Bas-Rhin […]» concluso a Freiburg/Breisgau-Rhinau-Stuttgart il 22 dicembre 1982[36] il cui art. 3, 2° co. stabilisce che «after five years, the contracting parties shall decide jointly whether small amounts of fertiliser need to be spread on the various areas to comply with the aims of nature conservation». La formulazione di questa clausola, se non consente di affermare che esista un impegno a carico delle parti di stipulare un nuovo accordo, consente invece di affermare l’esistenza di una facoltà in tal senso orientata.

Fra le intese, si segnala innanzitutto l’«Acuerdo de Amistad y  cooperación entre Catalunya y la Provincia de San Juan (Región del Nuevo Cuyo)» concluso a Barcellona il 25 settembre 1992 che si limita ad individuare alcuni settori rispetto ai quali le parti si dichiarano interessate a «desarrollar relaciones de amistad y confraternidad y mantener una estrecha colaboración» e a «intercambiar conocimientos».

Va in questa sede citato anche un accordo fra organismi comuni, l’«Agreement establishing the Sajo-Rima Euroregion» firmato a Putnok il 7 luglio 2000. A fronte di un lungo elenco di settori nei quali le due parti contraenti dichiarano di voler collaborare tramite un’apposita struttura comune, non si individuano con esattezza né gli strumenti, né le competenze attraverso le quali la detta struttura sia chiamata ad operare.

Vanno infine menzionati il «Comunicado de colaboración entre el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Galicia y la dirección General de Medio Ambiente del Gobierno del Reino de Dinamarca» sottoscritto a Copenhagen il 2 novembre 1984 con cui le parti, dopo aver manifestato l’intento di «iniciar una colaboración para el estudio de la administración y la planificación del medio ambiente», dichiarano che «los contratos serán firmados inmediatamente después de resueltas las condiciones formales»; e l’«Accordo di cooperazione nel campo del Turismo tra il Ministero del Turismo della Repubblica di Malta e l’Assessorato del turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione Siciliana» concluso a Malta il 17 marzo 1997 ai sensi del quale «le Parti potranno, quando necessario, concludere protocolli per completare ed attuare il presente accordo» (Articolo otto).

 

3. – I pacta de negotiando e i pacta de contrahendo

 

Pur presentando un certo grado di affinità con la categoria, precedentemente vista, degli accordi-quadro – in quanto accomunata dalla circostanza di appartenere alla figura dell’“accordo preliminare”[37] – quella dei pacta de negotiando e dei pacta de contrahendo, qui presa in esame, se ne differenzia, in ragione di alcuni caratteri del tutto autonomi e originali[38]. Se, per l’accordo-quadro, l’assenza di indicazioni e di riferimenti di dettaglio con riguardo agli obblighi conclusi è, infatti, una condizione necessaria e indispensabile ai fini della sua stessa esistenza, diversamente, per le due figure di accordo in esame una tale circostanza è considerata del tutto ininfluente ai fini dell’esistenza degli stessi[39]. Anzi, con riferimento agli accordi di questo tipo conclusi dagli Stati, si è avuta cura di precisare che, ove requisiti, dettagli e ogni altro genere di indicazioni fossero state in precedenza stabilite – ai fini, rispettivamente, della conclusione dell’accordo definitivo o dello svolgimento delle trattative - le parti, in virtù della loro volontà sovrana, possono concordemente decidere di osservarli quanto di derogarli[40], restando unicamente vincolate dall’obbligo, chiaro e incontestato, di avviare i negoziati previsti o, a seconda dei casi, di stipulare l’accordo definitivo[41].

Quella ora evidenziata costituisce una caratteristica che si configura del tutto compatibile con i pacta de negotiando e de contrahendo delle Regioni e, pertanto, la portata degli obblighi in essi previsti potrà concretamente variare anche in misura consistente: posto che la volontà delle parti risulti inequivocabilmente diretta a vincolarsi nel senso indicato, essa potrà finanche consistere nella semplice enunciazione dell’obbligo delle parti di svolgere le trattative (in un settore determinato e senza, peraltro, aver l’obbligo di pervenire alla conclusione di un accordo) o a concludere un accordo.

D’altro canto, è plausibile ritenere che (fatta salva l’esistenza di un divieto di delega nella materia e sia pur in condizioni che non necessariamente debbono ricalcare quelle precedentemente viste per l’accordo-quadro[42]), anche nel caso dei due modelli di accordo qui presi in esame l’assolvimento dell’obbligo di negoziare o di stipulare un “accordo definitivo” può essere realizzata per il tramite di organi diversi da quelli che hanno proceduto alla stipula dell’“accordo preliminare”: una possibilità questa che imporrebbe, agli organi delegati, una stretta e rigorosa osservanza, nello svolgimento del loro mandato, delle disposizioni previamente stabilite al livello degli organi centrali deleganti. Anche in questo caso, si tratta, tuttavia, di un’ipotesi teorica che non si è mai realizzata a favore delle Regioni italiane.

Non è comunque, sotto gli aspetti, strettamente tecnici, fin qui descritti che vanno ricercate le eventuali differenze fra i pacta degli Stati e quelli delle Regioni: è, piuttosto, sotto  profilo del loro valore giuridico che tali differenze si rendono evidenti, dato che la prassi di livello regionale dimostra che i pacta da queste conclusi non assumono mai il valore di accordi di diritto internazionale e, pertanto, l’obbligo di negoziare o di concludere ha unicamente l’effetto di creare, fra le parti, un vincolo “morale”, “personale” o, preferibilmente, “politico” di negoziare o di concludere un accordo[43].

Peraltro, va detto che, nella pratica, è facile che i modelli di accordo in esame si combinino con altre tecniche di manifestazione del consenso dando vita ad accordi che seguono uno schema, per così dire, “misto”. Così spesso accade, anche nella prassi di cooperazione regionale, che un accordo-quadro risulti integrato da clausole concernenti un pactum de negotiando o un pactum de contrahendo, con la conseguenza che la negoziazione o la stipulazione di un accordo verranno a rappresentare il contenuto di uno dei tanti obblighi sanciti (tuttavia, in modo chiaro e inequivocabile) dall’accordo-quadro[44].

Va infine accennato al fatto che la tecnica del pactum de contrahendo risulta applicabile anche ai “contratti” con la conseguenza di impegnare i contraenti alla conclusione di un accordo successivo. Anzi, la scienza civilistica proprio con la denominazione di pactum de contrahendo[45] (alternativa a quella di «contratto preliminare») suole definire quello strumento «mediante il quale una o entrambe le parti si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto, detto definitivo»[46]. Si avrà modo di osservare che non mancano nella prassi di livello regionale anche esempi di contratti formulati sulla base di questo specifico tipo negoziale.

Fra gli esempi di accordi che meritano di essere esaminati in questa sede, figurano alcune intese, del calibro dell’«Acuerdo general de coordinación y colaboración entre la Región de Lazio, Italia […] y el Gobierno del Estado de Sonora, Mexico» concluso a Hermosillo il 26 maggio 1984[47]. L’impegno delle parti a proseguire la negoziazione in vista della conclusione di ulteriori accordi, appare formulato nelle seguenti clausole: «las partes, con el propósito de incrementar actividades productivas, convienen en estudiar las posibilidad de participación específica en las siguientes áreas [...]»; «con el propósito de promover el intercambio de información y experiencias entre las dos entitades, a fin de favorecer el mejoramiento de los sistemas productivos y la calidad de los productos terminados, la Región de Lazio y el Estado de Sonora, realizarán a la mayor brevedad posible, un estudio de factibilidad para la transferencia de tecnologia de empresas ubicadas en la Región de Lazio […]. Los objectivos, contenido y áreas de analisis, así como los gastos financieros relacionados con dicho estudio, serán materia de acuerdos específicos entre las dos partes» (articolo unico, 2° comma).

Anche l’accordo stipulato in epoca successiva dagli stessi enti, e cioè l’«Acuerdo entre la delegación de la Región de Lazio, Italia, representada por el Asesor de agricoltura […] y el Gobierno del Estado de Sonora, Mexico, representado por el Gobernador constitucional del Estado» concluso a Hermosillo il  4 giugno 1986, contiene disposizioni significative riguardo all’aspetto che qui interessa. La volontà di proseguire i negoziati iniziati nel 1984 è resa esplicita nella clausola con cui le parti «[…] subrayando los objetivos y el espíritu que animaron la firma del Acuerdo General de Colaboración del 26 de mayo de 1984 y el Protocolo firmado el 22 de julio de 1985 [...] acuerdan encaminar a la brevedad posible, y con todo respecto a las legislaciones vigentes en ambos Estados, conversaciones previas en el plan técnico, económico y comercial, con el fin de realizar proyectos de interés común en el sector agroindustrial, y, en particolar en los que a continuación se señalan: 1) proyecto para establecer y operar una planta refinadora de aceite de olivo para el mercado internacional. 2) proyecto para establecer y operar una planta productora de jugos y concentrados de fruta (uva, durazno, manzana, naranja, melón, sandía, etc.) […]».

Nel continuare l’elenco degli accordi privi di efficacia giuridica (intese) che vengono in rilievo in questa parte specifica dell’indagine, va citato anche l’«Accordo di cooperazione nel campo del Turismo tra il Ministero del Turismo della Repubblica di Malta e l’Assessorato del turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione Siciliana» concluso a Malta il 17 marzo 1997[48]. Le parti contraenti, nella consapevolezza di aver dato vita ad un accordo di carattere provvisorio e nell’intento «di allargare ulteriormente le [...] relazioni di amicizia», «concordano di attivarsi nelle rispettive sedi per favorire la creazione e lo scambio di borse di studio così come programmi per corsi professionale ed addestramento sul campo, nel settore del turismo, con modi, tempi e mezzi che saranno stabiliti in seguito con apposito protocollo» (Articolo cinque); le parti, inoltre, «ritengono necessario per un pieno successo nel campo del turismo proiettare, sviluppare e consolidare la loro collaborazione operativa a livello internazionale e a tal fine attueranno uno scambio permanente di informazioni anche per mezzo di un protocollo di alleanza per la penetrazione sui mercati esteri» (Articolo sei).

A chiusura di questo elenco, va menzionato l’«Accordo operativo fra l’Assessorato al territorio ed Edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia e l’Oficina dell’Historiador de la Ciudad de La Habana» sottoscritto a L’Avana il 15 aprile 1999 il cui articolo settimo dispone che «qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti durante l’espletamento del presente accordo operativo sarà risolta tra le stesse attraverso negoziazioni amichevoli».

L’impegno delle parti a concludere o a negoziare un accordo definitivo può altresì figurare, come si è accennato nella premessa al presente paragrafo, anche in un contratto, definito perciò come «preliminare». Si pensi al «Convenio de cooperación transfronteriza suscrito entre la comunidad foral de Navarra y el Consejo general del Departamento francés de Pirineos Atlánticos para la contratación de un Estudio sobre la conveniencia de implantación de un eje de transporte Navarro-Francés de gran capacitad» firmato a Pamplona il 3 febbraio 1998. L’accordo in questione (il cui titolo è di per sé eloquente sotto l’aspetto che qui interessa) stabilisce (clausula primera) che «este Acuerdo tiene por objeto establecer las condiciones que van a regir la contratación y financiación de un estudio sobre la oportunidad de un eje viario de gran capacidad en el corredor navarro-francés». Nel contratto in parola si definiscono, specificamente, gli aspetti essenziali che devono caratterizzare la formazione del detto «estudio»: si stabilisce, in tal senso, che «el estudio será único, pero se realizará en dos fases» la prima delle quali «de redacciòn obbligatoria» e la seconda «de redacciòn condicionada» ad una «validación política intermedia» e «cuyo contenido básico se encluye», con riferimento a ciascuna delle due fasi, «en el anexo a este acuerdo».

Ulteriori esempi di contratti, da segnalare in questa sede, sono rappresentati dal «Public-Law Contract between the Land Baden-Württemberg […] and the Municipality of Rhinau» concluso a Rhinau il 22 dicembre 1982 e dall’«Agreement between the Land Baden-Württemberg […] and the Municipality of Rhinau, Department of Bas-Rhin […]» concluso a Freiburg/Breisgau-Rhinau-Stuttgart il 22 dicembre 1982[49]. Innanzitutto, con riguardo ad entrambi i suddetti contratti, va menzionata una clausola che rinvia ad un separato contratto la definizione degli strumenti di soluzione delle controversie fra le parti, suscettibili di derivare dall’interpretazione e dall’applicazione delle norme contrattuali: in proposito, rilevano l’art. 7, 2° co. del primo degli accordi citati (che recita: «an arbitration agreement is set forth in separate contract»); e l’art. 10, 2° co. del secondo degli accordi citati (che, in termini speculari al primo, stabilisce: «an arbitration agreement is set forth in a separate contract»). La clausola in discorso impegna dunque le parti a concludere uno specifico accordo in vista di risolvere i problemi relativi all’interpretazione e applicazione dei due contratti in esame tramite un procedimento arbitrale. Con riguardo al secondo dei contratti sopra menzionati, vanno segnalate due ulteriori disposizioni che sanciscono l’impegno delle parti a concludere nuovi accordi: in tal senso vanno, infatti, interpretati il 3° comma dell’art. 4 del contratto in questione secondo cui «in order to control the spreading of  fertilisers and determine any damage to the poor pastures, each year during the first five years after conclusion of the agreement and thereafter at the end of every five-year period by joint agreement between the Land and municipality soil samples shall be taken […]; ed inoltre il 4° comma del medesimo articolo secondo cui «if the results of the analyses imply that too much fertiliser has been spread or that the poor pasture land has been damaged, measures to offset this shall be agreed jointly».

 

4. – Gli accordi di esecuzione

Nella premessa a questo capitolo e, successivamente, in occasione dello studio dei modelli di accordo fin qui presi in esame (“accordo-quadro”, pactum de contrahendo e pactum de negoziando che, nel diritto internazionale, si usa ricondurre alla figura unitaria dell«accordo preliminare»)[50], si è avuto modo di accennare ad alcune caratteristiche fondamentali dei c.d. “accordi di esecuzione”. Nell’intento di approfondire e completare ora quanto in quella sede accennato con riferimento a questa ulteriore tecnica di cooperazione utilizzata dalle Regioni, è opportuno osservare che, normalmente, nella pubblicistica internazionale il concetto di “accordo di esecuzione” pare accedere ad un ampio significato, tanto da ricomprendere, genericamente, tutti quegli accordi (di varia natura) che si caratterizzano per una qualsiasi forma di collegamento con un accordo precedentemente concluso di cui, appunto, si propongono l’attuazione[51].

Secondo questo modo di pensare, in sostanza, è sufficiente che un accordo venga concluso nell’ambito di applicazione di un precedente accordo internazionale affinché esso possa qualificarsi, senza eccezioni (e anche in mancanza di un’espressa previsione delle parti), come “esecutivo” di questo, con la conseguenza che fra i due accordi venga a crearsi un rapporto di derivazione o dipendenza gerarchica (o funzionale o strumentale), tipico delle norme appartenenti ad un medesimo sistema normativo. I pericoli insiti in un siffatto modo di pensare si rendono tanto più evidenti, in sede di classificazione della prassi di cooperazione regionale, allorché ci si trovi di fronte a casi di “esecuzione” di un accordo internazionale realizzata per il tramite di atti che sono espressione dell’autonomia privata delle Regioni (e cioè attraverso la conclusione di contratti ed intese): l’esperienza maturata con riguardo agli State’s contracts[52] costituisce un precedente estremamente eloquente e significativo in questo senso.

In realtà, nell’ordinamento internazionale, non ogni accordo che si proponga di dare applicazione ad un accordo ad esso anteriore può essere qualificato come “accordo di esecuzione”, con il risultato di far derivare da quest’ultimo tutte quelle conseguenze che questo ordinamento ricollega a questa specifica figura negoziale. Si dice, in proposito, che affinché possa parlarsi di «accordo di esecuzione» ai sensi del diritto internazionale, occorre che questo tragga la sua origine ovvero derivi la sua forza vincolante (e, quindi, il suo fondamento giuridico) da un apposito accordo preliminare” concluso fra soggetti internazionali[53]. Occorre peraltro intendersi sul significato del concetto di “derivazione” dell’accordo di esecuzione dall’accordo preliminare. Così, come non tutti gli accordi cronologicamente antecedenti possono essere qualificati come “preliminari”, non tutti gli accordi che si propongono di dare attuazione ad un accordo precedente possono, per ciò stesso, essere considerati forme “di esecuzione” e quindi “derivazioni” del medesimo. Anzi, nel diritto internazionale il concetto di “accordo di esecuzione” appare meno flessibile di quello di “accordo-quadro”. Ci troviamo, cioè, di fronte ad uno di quei casi in cui un uso improprio della terminologia può creare confusione circa la determinazione degli aspetti e dei principi giuridici applicabili alla materia.

Sicuramente, non privo di importanza, al riguardo, sarà il fatto che i soggetti chiamati a concludere gli “accordi di esecuzione” siano gli stessi soggetti che hanno proceduto alla conclusione dell’accordo principale o, invece, soggetti “diversi” rispetto a questi[54], con la conseguenza che, nel primo caso, le eventuali deroghe concordate dalle parti possono interrompere il rapporto di continuità normativa[55] fra le stesse e le norme precedentemente concordate (pur potendo, tuttavia, dimostrarsi compatibili con una volontà delle parti di continuare a sottoporre la regolamentazione dei reciproci rapporti al diritto internazionale)[56]; nel secondo caso, invece, lo scambio dei consensi può ritenersi internazionalmente rilevante e valido solo se effettuato, tassativamente, nel rispetto dei limiti (inderogabili) e secondo le modalità prescritte dall’accordo preliminare. Un peso decisivo, tuttavia, in quest’ultimo caso, rivestirà la circostanza che l’accordo precedente (che, in tal senso, svolge una funzione “preliminare”[57]) non solo preveda la conclusione di un accordo “supplementare”, ma qualifichi quest’ultimo come integrazione o specificazione della medesima manifestazione di volontà da cui esso stesso ha avuto origine, disponendo, quindi, nei confronti dei soggetti da esso designati quel trasferimento di poteri idoneo a creare, fra i due accordi, un rapporto di continuità normativa di tipo funzionale e gerarchico, così come fin qui definito. Detto in altri termini, non basta che l’accordo successivo provveda a dare applicazione al comando o al precetto contenuto in una norma internazionale ad esso precedente, nel pieno rispetto delle condizioni in questa previste, bensì è necessario che esso rappresenti il completamento in termini giuridici delle norme stabilite al livello di produzione normativa internazionale gerarchicamente superiore, in quanto espressione non soltanto della medesima funzione, ma anche della stessa volontà normativa[58].

Alla luce di queste osservazioni, risulta evidente che l’interprete, di volta in volta, sarà chiamato ad accertare quale sia il piano normativo nel quale il principio pacta sunt servanda impone che una norma pattizia riceva “esecuzione” (se, cioè, quello interno o quello internazionale) e, in definitiva, quale siano la natura e le finalità del “potere” dal cui esercizio le norme di esecuzione derivano: in particolare, se si tratti del potere estero in base al quale l’organo statale risulti legittimato a svolgere la propria attività di esecuzione nell’ordinamento internazionale. Per altro verso, egli sarà tenuto a verificare se la medesima manifestazione di volontà, posta in essere attraverso l’esercizio del suddetto potere, risulti articolata su due livelli normativi: quello preliminare della “definizione” degli “obblighi di base” a carico delle parti e quello successivo della “concreta esecuzione” degli stessi.

Un problema di questo tipo, si è posto, come si è visto[59], con riferimento agli accordi conclusi in base al dettato della Convenzione di Madrid del 1980 sulla cooperazione transfrontaliera. In particolare, ci si è chiesti se gli accordi che essa consentiva di concludere agli enti statali decentrati, potessero essere classificati o meno, rispetto ad essa, come accordi “di esecuzione” con la conseguenza che, fra le norme cui essi davano origine e quelle poste in essere a livello della detta Convenzione, si venisse a generare lo stesso tipo di rapporto (di subordinazione gerarchica o di derivazione o di dipendenza funzionale) che si è visto caratterizzare, nel diritto internazionale, la figura dell’“accordo di esecuzione” rispetto a quella dell’“accordo preliminare”[60]. Davanti ad un tale dilemma, la dottrina è giunta ad affermare che l’«Accordo istitutivo dell’Associazione Gruppo di studio Regione Alpina (Euregio)» del 20 ottobre 1994 sia un «atto internazionale»[61] ai sensi, in particolare, del «Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro di Madrid» e che l’Euregio, che esso istituisce, costituisca «un’organizzazione internazionale». In realtà, l’accordo ora menzionato non è un accordo internazionale «di esecuzione» della Convenzione di Madrid del 1980 e, tantomeno, del citato «Protocollo aggiuntivo» che (per ammissione della stessa dottrina sopra richiamata) all’epoca non era ancora entrato in vigore; né la Comunità Euregio può considerarsi un’organizzazione di diritto internazionale. Come si è avuto modo di accertare, infatti, gli sviluppi normativi a livello sia statale che internazionale e lo stesso dibattito dottrinale paiono essersi definitivamente orientati nel senso che la Convenzione di Madrid, non solo non possa essere considerata una fonte di rango gerarchicamente superiore a quello degli accordi di cooperazione transfrontaliera fra enti decentrati di cui essa disciplina la conclusione (posto che la Convenzione non ha disposto alcun trasferimento del treaty making power a favore di tali enti), ma che tale rango, inoltre, la stessa non verrebbe ad assumere nemmeno nel caso in cui i detti accordi fossero conclusi nell’esercizio di un treaty making power di cui, per altre vie, gli stessi enti risultassero investiti[62].

Va peraltro osservato che gli accordi di cooperazione transfrontaliera fra enti decentrati non sono gli unici accordi di cui la Convenzione di Madrid disciplina la conclusione. Vengono in rilievo, a questo proposito, alcuni esempi di accordi  internazionali conclusi a livello regionale, che si è già avuta occasione di menzionare in sede di esame della Convenzione di Madrid[63], e che in questa sede possono fornire utili  chiarimenti con riguardo agli aspetti fondamentali cui si è qui accennato. Si tratta della «Convention sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et autres organismes publics entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie-Westphalie et le Royaume des Pays-Bas» conclusa a Isselburg-Anholt il 23 maggio 1991 e dell’«Accord entre le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie Palatinat, la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et d’autres instances publiques» concluso a Mayence l’8 marzo 1996. A ben guardare, entrambi gli accordi citati sono stati conclusi in applicazione dell’art. 3 della Convenzione di Madrid del 1980 che prevede la facoltà, a favore dei suoi Stati contraenti, di concludere ulteriori accordi diretti a «fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d’agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière», nonchè a «déterminer les collectivités ou organismes» abilitati a dar vita a tale forma di cooperazione. E’ in vista di dare “specificazione” e “completamento” alle norme “generali” sulla cooperazione transfrontaliera decentrata stabilite dalla Convezione di Madrid del 1980, dunque, che i due accordi internazionali in esame sono stati conclusi: la normativa che essi introducono si colloca, infatti, in una linea di continuità rispetto a quella “preliminarmente” stabilita da tale Convenzione. Entrambi questi accordi, pertanto, possono essere correttamente qualificati come accordi (internazionali) di esecuzione di quest’ultima Convenzione. Quanto ora appena osservato permette altresì di approfondire il concetto, sopra enunciato, secondo cui affinché possa crearsi un rapporto di gerarchia e derivazione fra norme internazionali “precedenti” e “successive” è necessario, non soltanto che queste siano espressione della medesima funzione giuridica statale (quella estera), ma inoltre che esse siano espressione della stessa volontà o procedimento di produzione normativa. E’ evidente che entrambi questi presupposti ricorrano nel caso in cui (come quello dei due accordi in esame) organi diversi dello stesso Stato, titolari della competenza estera, si avvicendino, nel rispetto dei limiti della rispettiva competenza, nell’attività di manifestazione della volontà dello Stato-soggetto internazionale, articolando su due livelli (o stadi o fasi) normativi la formulazione degli obblighi che vincolano quest’ultimo nei rapporti internazionali[64].

Una situazione analoga a quella ora esaminata ricorre, come si è visto[65], nel caso dell’«Accord entre le Gouvernement du Land Nordrhein-Westfalen, le Gouvernement du Land Rheinland-Pfalz et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération en vue de la création et de l’aménagement d’un parc naturel dans les zones Nordeifel/Schneifel/Hautes-Fagnes-Eifel» concluso a Gemünd il 3 febbraio 1971 e dell’«Accord entre le Gouvernement du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas sur la coopération en vue de la création et l’aménagement d’un parc naturel Meuse-Schwalm-Nette» concluso a Dusseldorf il 30 marzo 1976: si tratta, infatti, di due accordi che si qualificano come forme di esecuzione sul piano internazionale, rispettivamente, degli accordi conclusi, dagli organi centrali dello Stato, a Gemünd il 3 febbraio 1971 e a Bonn il 30 marzo 1976 che sono stati precedentemente esaminati nell’ambito dello studio degli accordi-quadro.

L’unica differenza fra gli accordi di Isselburg-Anholt del 1991 e di Mayence del 1996 sopra citati, e i due accordi di Gemünd del 1971 e di Dusseldorf del 1976 ora menzionati, consiste nel fatto che in quest’ultimo caso la ripartizione di competenza, fra organi centrali e decentrati dello Stato, ai fini dell’esecuzione degli accordi di base, assume “rilevanza internazionale” in quanto sancita, rispettivamente, dagli artt. 4 e 8 degli accordi precedentemente conclusi a livello centralizzato; pertanto, la violazione di un tale riparto di competenze, oltre che violazione delle norme di diritto interno sulla competenza a stipulare, costituisce anche violazione delle norme di diritto internazionale sopra individuate.

A parte questi rari esempi di “accordi internazionali di esecuzione” conclusi a livello regionale non si registrano, invece, almeno con riferimento all’Italia (e ciò nonostante questi tipi di accordo si prestino, per le loro caratteristiche, a soddisfare le esigenze di controllo e di gestione unitaria del potere estero avanzate dal Governo centrale nei confronti dell’attività estera regionale), casi di delega a stipulare “accordi di esecuzione”, da parte delle Regioni, che possano essere definiti tali per il diritto internazionale. Vi è, invero, chi[66] riconduce a questa figura l’«Intesa fra il Comune di Gorizia e il Comune di Nova Goriça» conclusa il 9 maggio 1978 e recepita nell’«Accordo fra l’Italia e la Jugoslavia» del 9 maggio 1979, qualificandola come un esempio di accordo internazionale concluso in virtù di una «delega al sindaco di Gorizia e al presidente dell’assemblea del comune di Nova Goriça» conferita da parte della «Commissione mista italo-jugoslava per l’idroeconomia, costituita ai sensi dell’art. 2 dell’accordo sulla cooperazione economica del 10 novembre 1975»; in realtà, vi sono validi motivi che portano a dubitare dell’esattezza di una siffatta classificazione, non fosse altro per il fatto che nello Statuto della citata Commissione non figurasse alcuna norma diretta ad abilitare quest’ultima allo svolgimento delle attività (di delega) di cui si tratta.

Ci si potrebbe chiedere se una norma di questo tipo possa essere rappresentata dall’art. 6, ° co. della legge n. 131 del 2003 nella parte in cui essa abilita le Regioni a concludere, «[…] con altri Stati», «accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore». A parte i dubbi a suo tempo sollevati circa la conformità della legge n. 131 del 2003 al novellato art. 117, 9° co. Cost. nella parte in cui disciplina il treaty making power regionale, non pare che questo articolo possa essere considerato attributivo di un potere estero alle Regioni sia pure diretto ad “eseguire” precetti internazionali preventivamente entrati in vigore. Dovrebbe essere chiaro, infatti, a questo punto, che non ogni norma che regola un’attività delle Regioni con enti esteri possa, per ciò stesso, essere considerata attributiva di un “potere estero” regionale sia pure in forma delegata; quest’ultimo, invero, appare il risultato di una “volontà”, chiara e inequivocabile, con cui l’organo titolare consente che altri soggetti possano esercitare, in casi determinati o determinabili, il proprio potere di vincolarsi ai sensi del diritto internazionale. La legge n. 131 del 2003, come è noto, non segue questo tracciato. è ragionevole ritenere che il suo contenuto, comunque, non sia di ostacolo alla possibilità che le Regioni, nel futuro, possano concludere accordi di “esecuzione” che si qualifichino come forme di integrazione e specificazione di obblighi internazionali precedentemente concordati[67]. Da ciò consegue, inoltre, che l’efficacia internazionale degli “accordi di esecuzione” eventualmente conclusi dalle Regioni italiane non dipenderà dalla conformità di questi alle prescrizioni (sul controllo e le autorizzazioni del Governo) della legge in esame riguardanti questa particolare figura di accordo, posto che questo risultato discenderà unicamente dall’applicabilità agli accordi di cui si tratta dei principi vigenti in materia di diritto internazionale dei trattati.

In mancanza di una prassi di cooperazione di livello regionale che sia applicativa della normativa di cui si discute, non resta che passare in rassegna i casi di accordi conclusi in epoca ad essa precedente in relazione ai quali la qualificazione di “accordi esecuzione” può apparire controversa.

Tenuto conto che – per le ragioni anzidette, legate alla difficoltà che questi enti riescano, in concreto, ad esercitare il potere estero e a parte l’eccezioni sopra esaminate – il bilancio degli accordi regionali suscettibili di rivestire il valore di “accordi di esecuzione” nel senso del diritto internazionale, sarà sicuramente negativo, si potrà provare a identificare negli stessi quelle caratteristiche tecniche e sostanziali “tipiche” che li portano ad essere ricondotti alla figura in esame, nonostante essi si sostanzino in attività “di esecuzione” destinate a produrre effetti su piani differenti da quello internazionale (e cioè, sul piano giuridico interno o su quello morale relativo ai rapporti fra le parti) e tenuto presente che il rapporto che si instaura fra questi e l’accordo-quadro che li ha preceduti va inteso nell’ottica di una “copertura” e “legittimazione” del secondo nei confronti dei primi.

A questo scopo, si avrà cura di distinguere gli accordi delle Regioni a seconda che essi si presentino: a) come forme di “esecuzione” (si tratterà tanto di contratti quanto di intese) di precedenti accordi conclusi a livello interstatale; oppure b) come forme di “esecuzione” di precedenti accordi conclusi a livello interregionale. In questo contesto si analizzeranno anche casi di contratti “esecutivi” di precedenti contratti regionali.

a) Nell’ambito di questa prima categoria, vanno presi in considerazione gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle Regioni “in esecuzione” della Convenzione di Madrid del 1980 e dei suoi Protocolli applicativi. Si riscontrano un discreto numero sia di contratti che di intese, spesso conclusi sulla base dei modelli che, come si è detto[68], la Convenzione di Madrid ha introdotto in vista di facilitare e uniformare la cooperazione estera di livello decentrato. Con riguardo alle intese che dichiarano di inserirsi nella cornice normativa adottata dalla suddetta Convenzione si pensi alla «Declaration entre le Gouvernment flamand, les Provinces néederlaindaises de Limbourg, de Braabant septentionale et de Zeland» (senza data); al «Protocole d’accord entre la Région Nord-Pas-de-Calais et la Région Wallonne concernant le Parc Naturel Transfrontalier des Plaines de la Scarpe et de l’Escaut» concluso ad Hergnies il 7 ottobre 1983; all’«Acuerdo constitutivo de la Comunidad de Trabajo Galicia-Región Norte de Portugal» concluso a Oporto il 31 ottobre 1991; al «Protocolo de cooperação entre a Comissão de coordenação da Região do Algarve e a Junta da Andaluzia» concluso a Siviglia il 27 luglio 1995; al «Framework Agreement on Cross-Border Co-operation among the Municipality of Kosice, the Regional Office in Kosice District, the Municipality of Miskolc, the Borsod-Abaúj-Zemplén County Government» sottoscritta a Kosice- Miskolc il 9 maggio 2000. Con riguardo ai contratti, invece, si pensi all’«Agreement establishing the Sajo-Rima Euroregion» firmato a Putnok il 7 luglio 2000 e concluso «taking into consideration the stipulations of the European Skeleton Agreement on the Frontier Co-operation of Regional Municipalities and Organisations of Public Administration dated on 21 May 1980 in Madrid».

Vanno altresì richiamati, in questa sede, quegli accordi (contratti ed intese) conclusi nell’ambito degli accordi di livello interstatale applicativi, a loro volta, dell’art. 3 della Convenzione di Madrid del 1980: si pensi alla «Convention instituant la Communauté de travail du Jura» sottoscritta a Delémont il 3 maggio 1985 con la copertura dello «Echange de notes franco-suisse du 3 mai 1985 relatif à la Convention instituant la Communauté de travail du Jura»; all’«Acuerdo relativo a la construcción de una nueva vía fronteriza entre Massanet de Cabrenys (España) y Coustouges (Francia) con un paso superior sobre el río Major entre le Départament des Pyrénées-Orientales et la Généralité de Catalogne» concluso, il 21 ottobre del 1994, con la copertura dello «Scambio di lettere» (Canje de Cartas) fra il Governo francese e quello spagnolo effettuato nella stessa data; al «Convenio de Cooperación Transfronteriza suscrito entre la Comunidad Foral de Navarra y el Consejo General del Departamento Francés de Pirineos Atlánticos para la contratación de un estudio sobre la conveniencia de implantación de un eje de transporte Navarro- Francés de gran capacidad» concluso a Pamplona il 3 febbraio 1998 in applicazione del «Tratado di Bayona» fra la Francia e la Spagna del 10 marzo 1995.

Per altro verso, un cenno meritano, in questa parte dell’indagine, quegli accordi delle Regioni conclusi sulla base di una specifica normativa comunitaria. Si pensi, innanzitutto, agli accordi conclusi nell’ambito di applicazione dei Regolamenti relativi all’Iniziativa comunitaria Interreg, fra i quali l’«Accordo di cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria Interreg ii» concluso dalle Regioni del Kent e del Nord-Pas-de Calais nel 1996; l’«Accordo di cooperazione transfrontaliera lungo il confine continentale tra Italia e Francia nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria Interreg iii» concluso dalle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e la Prefettura della Regione Provenza-Alpi Costa Azzurra; l’«Accordo di cooperazione transfrontaliera nell’ambito del programma comunitario “Interreg III A, Italia-Austria”» sottoscritto a Bolzano il 15 gennaio 2002 dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo.

Si pensi, altresì, agli accordi conclusi in base al Regolamento (cee) n° 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (geie)[69]: fra questi il «Contratto istitutivo del geie-Euro Institut de Kehl» del 23 aprile 1993 concluso dallo Stato francese, dalla Regione Alsazia, dal Dipartimento del Basso-Reno, dalla Comunità Urbana di Strasburgo e dall’Università “Robert Schuman” di Strasburgo da un lato, e dal Land del Baden-Württemberg, dalla Città di Kehl, dalla “Fachhochschule Kehl/Hochschule für öffentliche Verwaltung”, dall’“Ortenaukreis” dall’altro; il «Contratto istitutivo dell’Eurocin-geie» del 19 maggio 1994 (modificato nel 1999) concluso fra enti locali del Piemonte, della Liguria e della Provence-Côte d’Azur; il «Contratto istitutivo del geie-tmb» del 18 maggio 2000 concluso fra due società a partecipazione pubblica, la atmb francese (che fra i suoi membri annovera lo Stato francese, il Dipartimento dell’Alta Savoia, il Dipartimento di Francia, la Città di Ginevra e altri) e la simtb italo-svizzera (che fra i suoi membri annovera la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, il Cantone di Ginevra, la Città di Ginevra e altri).

Va qui accennato anche agli accordi delle Regioni conclusi in conformità ai principi stabiliti da normative internazionali (derivanti da accordi conclusi a livello interstatale) diverse da quelle fin qui menzionate: con riguardo alle intese, si tratta del «Protocole d’entente entre le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française de Belgique et la direction des projets spéciaux du ministère de l’Education de l’Ontario, établissant un programme d’échange internationaux d’élèves» concluso nel quadro dell’«Accordo culturale fra il Belgio e il Canada» dell’8 maggio 1967; dell’«Accord technique de coopération entre la ville de Rio de Janeiro et la Région Wallonne de Belgique dans le domaines des technologies nouvelles» del 30 aprile 1987 concluso nell’ambito dell’«Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica concluso dal Belgio con il Brasile»; del «Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino-Alto Adige-Tirolo» sottoscritto a San Michele all’Adige, il 26 gennaio 2001 in applicazione della «Convenzione delle Alpi» firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991. Con riguardo ai contratti, invece, basti citare il «Joint Regulation Rhine-Waal Euregion» concluso nel 1994 e volto «to seek and promote means for transfrontier cooperation at regional and loal level in keeping with the Agreement of 23 may 1991 between the Kingdom of the Netherlands, the Federal Republic of Germany, the Land of Lower Saxony and the Land of North Rhine-Westphalia on transfrontier cooperation between territorial communities or authorities».

b) Altri esempi di accordi delle Regioni da citare in questa sede, sono quelli conclusi nell’ambito di applicazione di un precedente accordo di livello regionale. Si tratta, vale ribadirlo, di accordi che nulla hanno in comune con gli “accordi di esecuzione” regolati dal diritto internazionale, salvo il fatto di collocarsi su una “linea di continuità materiale” rispetto ad accordi di collaborazione precedentemente conclusi al medesimo livello istituzionale.

Fra le intese, meritano qui di essere citate la «Carta de intención entre: Nuova Autovox S.p.A. y Grupo de industriales sonorenses y Gobierno del Estado de Sonora» e l’«Acuerdo entre la delegación de la Región de Lazio, Italia, representada por el Presidente de la Junta regional […] y el Gobierno del Estado de Sonora, Mexico, representado por el Gobernador constitucional del Estado», entrambi firmati a Hermosillo il 22 luglio 1985, nonchè l’«Acuerdo entre la delegación de la Región de Lazio, Italia, representada por el Asesor de agricoltura […] y el Gobierno del Estado de Sonora, Mexico, representado por el Gobernador constitucional del Estado» concluso a Hermosillo il 4 giugno 1986. Tutti gli accordi menzionati sono stati conclusi successivamente all’«Acuerdo general de coordinación y colaboración» siglato fra la Regione Lazio ed il Governo dello Stato di Sonora il 26 maggio 1984[70]. Il primo dei citati accordi concluso da soggetti diversi da quelli che hanno sottoscritto l’accordo principale dichiara di avere «como antecedentes […] el convénio de coordinación y colaboración firmado entre la “Región Lazio” y el “Gobierno del Estado de Sonora” el 26 de Majo de 1984 en Hermosillo, Sonora, México». Il secondo accordo si propone di «confirmar el acuerdo original» e, al contempo, mira a dare copertura alla suddetta «Carta», nel senso di ricondurla al campo di applicazione dell’«Acuerdo general» del 1984, come chiaramente si evince dalla dichiarazione con cui le parti «manifiestan con gran satisfacción, que en esta fecha ha sido firmada una carta de intenciones entre la Sociedad Lazial Autovox [...] y el Estado de Sonora» e, inoltre, osservano che «dicho acto constituye el primero resultado concreto del Acuerdo General de coordinación y colaboración firmado el 26 de Mayo de 1984». Il terzo, infine, degli accordi citati oltre a fare un generico richiamo a «los objetivos y el espíritu que animaron la firma del Acuerdo General de Colaboración del 26 de Mayo de 1984 y el Protocollo  firmado el 22 julio de 1984» precisa di essere stato «suscrito […] integrandose como un anexo al Acuerdo de coordinación y colaboración firmado el ventisei de Mayo de mil novecientos ochenta cuatro».

Nel caso poi del «Primo protocollo riguardante l’Accordo di cooperazione nel campo del turismo tra il Ministero del turismo della Repubblica di Malta e l’Assessorato del turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione Siciliana» concluso a Malta il 17 marzo 1997 sembra proprio che sia in vista di qualificare il rapporto esistente fra quest’ultimo e l’accordo da esse in precedenza concluso, che le parti affermano (Preambolo) che «poiché il Ministero del turismo di Malta e l’Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana […] hanno in data odierna stilato e firmato un Accordo di Cooperazione nel campo del Turismo […] e poiché le Parti sono desiderose di radicare tangibilmente i termini dell’Accordo stesso, ora e per il futuro si stabilisce quanto segue […]».

Va altresì accennato in questa sede: all’«Avenant n°1 à la Convention-cadre entre le Conseil Général des Alpes-Maritimes et le Conseil Provincial de Cuneo» adottata dal Dipartimento delle Alpi marittime il 3 febbraio 1986 e dalla Provincia di Cuneo il 5 giugno 1988 in cui si dichiara che «le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes et le Président du Conseil Provincial de Cuneo ont decidé de conclure un avenant, conformément aux disposition de l’article 4 de la Convention-cadre du 1988»; al «Protocolo Anexo al Protocolo de Colaboración entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Región de Aquitania» concluso a Irún il 30 settembre 1990 che espressamente si ricollega al «Protocolo de Colaboración entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Región de Aquitania» concluso a Burdeos il 3 ottobre 1989»; inoltre, alla «Clausola aggiuntiva» del 3 aprile 1995 mediante la quale i Presidenti dell’Emilia-Romagna e dei Pays de la Loire dichiarano l’intenzione di «proseguire ed ampliare» la cooperazione avviata con il «Protocollo di collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Pays de la Loire» sottoscritto il 3 dicembre 1991 allo scopo di precisare e di integrare i propositi di collaborazione in questo concordati; ed infine all’«Accordo operativo fra l’Assessorato al territorio ed Edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia e l’Oficina dell’Historiador de la Ciudad de La Habana» sottoscritto a L’Avana il 15 aprile 1999 che le parti hanno inteso concludere «alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto il 13 ottobre 1998 fra la  Regione Lombardia e la Provincia de la Ciudad de La Habana, Repubblica de Cuba».

Molti degli accordi che rientrano nella categoria qui presa in esame sono rappresentati dagli “statuti” dei gruppi di lavoro, organismi comuni o misti che sono stati in precedenza istituiti con apposito accordo: fra tutti, si pensi alla «Charte de la Communauté de travail du jura» adottata dai membri della ctj a Morez il 25 novembre 1993 dalla Regione Franche-Comté e dai Cantoni di Berne, Vaud, Neuchâtel, Jura che in proposito precisa: «vu la convention instituant la Communauté de travail du Jura signé à Delémont il 3 mai 1985 […]» le parti «adoptent la charte développée ci-après, en vue de renforcer les lien transfrontaliers et de faire de la ctj un institution opérationnelle»; le «Rules of Procedure for Organisation and Financing within the Alps Adriatic Working Community» adottate a Maribor il 22 novembre 1995 in allegato alla «Joint Declaration» sottoscritta a Venezia il 20 novembre 1978 della quale costituiscono parte integrante, così come si evince dall’art. 1 (General Principles) secondo cui «the rules of procedure for meetings and collaboration between the members of Alps Adriatic at the governmental level Working Community are contained in the Joint Declaration of Venice (1978)».

Fra i contratti, invece, cui conviene accennare in questa sede figurano: l’«Arbitration Agreement» concluso a Rhinau il 22 dicembre 1982 in applicazione dell’art. 7, 2o co. del «Public-Law Contract between the Land Baden-Württemberg […] and the Municipality of Rhinau»[71] concluso nella stessa data e a cui risulta allegato; e l’«Arbitration Agreement» concluso a Freiburg/Breisgau - Rhinau - Stuttgart il 22 dicembre 1982 in esecuzione dell’art. 10, 2o co. dell’«Agreement between the Land Baden-Württemberg […] and the Municipality of Rhinau, Department of Bas-Rhin, […]»[72] recante la stessa data e del quale costituisce allegato. Il collegamento con il contratto “preliminare” risalta, in particolare, in una clausola (art. 1) che, formulata in modo identico nei due contratti in esame, sul punto recita: «the contracting parties do not exclude the use of legal proceedings. They shall however endeavour to settle by mutual agreement differences of opinion on the application and interpretation of the agreement of Freiburg/Breisgau-Rhinau-Stuttgart, 22 dicembre 1982 on the basis of recommendations by an arbitration commission to which either of the contracting parties may apply». Va infine citato l’«Agreement on establishing Union of border Regions “Euroregion Nemunas”» concluso ad Augustowo il 6 giugno 1997 da «Alytus and Mariampolè Counties of the Republic of Lithuania, [...] Grodno County of the Republic of Bieloruss, [...] Suwalki Voivody of the Republic of Poland [...]». Innanzitutto, risulta dalle dichiarazioni delle parti che per la formulazione del contratto in esame esse si siano liberamente ispirate ai modelli offerti dalla Convenzione di Madrid 1980. Forse proprio in ragione del fatto che quest’ultima ancora non fosse stata sottoscritta dai propri Stati di appartenenza, le parti hanno avuto cura di dichiarare (art. 12) che «this Statute», concluso «according  to the interior laws of their countries», «shall be an inseparable part of the Agreement of Incorporation of Border Region “Euroregions Nemunas”» sottoscritto nello stesso giorno di quello in esame.

 

5.Gli altri modelli negoziali

 

La prassi di cooperazione di livello regionale dimostra che le Regioni utilizzano ulteriori modelli negoziali, oltre quelli illustrati nelle pagine precedenti. Si tratta, in prevalenza, di contratti conclusi sulla scorta di fattispecie “tipiche” regolate dagli ordinamenti interni. Non mancano, tuttavia, casi di intese concluse in osservanza di questi schemi negoziali regolati dal diritto interno, in vista del conseguimento degli “effetti” che esse sono predisposte a realizzare.

A volte molti di questi modelli vengono distinti per categorie: si pensi alla categoria dei «contratti di diritto pubblico», dei «contratti commerciali», o ancora degli «accords infraétatiques» o «transfrontalières», ecc. Tali denominazioni, se mettono efficacemente in evidenza l’aspetto caratteristico e peculiare di tali modelli di accordo (attinente all’oggetto, alla fonte di regolamentazione dello stesso, ecc.), non giungono tuttavia ad influire, di per sé, sulla loro natura giuridica. Si è già avuto modo di verificare la confusione che, sotto quest’ultimo aspetto, può suscitare la tendenza delle parti a conformarsi, in sede di formazione di un accordo, ai requisiti di una data fattispecie pattizia giuridicamente regolata.

Un primo modello di accordo che si riscontra abbastanza frequentemente nella prassi regionale è quello relativo al contratto di associazione. Sulla base di questo modello è stato formulato lo «Statuts de l’Euregio Saarlorluxrhi» adottato  il 4 maggio 2000 e modificativo del precedente statuto adottato il 23 marzo 1995. Si tratta di un contratto di associazione elaborato sul modello stabilito dalla «loi modifié du 21 avril 1928 sur les associations et le fondations sans but lucratif»[73]. La sua struttura, infatti, riproduce lo schema tipico del contratto di associazione così come regolato dall’art. 2[74] della citata «loi modifié du 21 avril 1928» (cui peraltro fa riferimento lo stesso contratto in esame nel suo «Préambule») assolvendo, in particolare, a quei requisiti di forma e di contenuto dallo stesso richiesti ai fini della sua efficacia. Fra questi, anche quelli riguardanti la struttura e il funzionamento dell’istituenda associazione – così come stabilito dagli articoli 3, 9 e 26 della citata legge[75] – affinché questa possa ritenersi validamente costituita.

Fra gli ulteriori esempi di contratti di associazione va citato lo «Statut de la Région de Ems-Dollart e.V. entre le Land de la Frise de l’Est, le Land de Ems et les provinces de Groningue et de Drenthe» del 3 gennaio 1977 che, ai sensi del suo art. 1, «doit se faire inscrire au registre des associations», così come effettivamente risulta dal documento sulla «Structure juridique - membres - taches» secondo cui la «Région de Ems-Dollart [...] au niveau juridique, est une association pour l’Allemagne et une fondation pour les Pays-Bas. Elle a été inscrite le 1er juillet 1977 au registre des associations auprès du tribunal de première instance de Leer sous le n° 566. Cette structure juridique a été choisie car elle permet d’éviter les complications d’ordre juridique qui proviennent des différences existantes entre le droit allemand et le droit néerlandaise».

Più laconico, con riguardo ai riferimenti che appaiono rilevanti in questa sede, appare lo «Statuts de la Communauté d’Interêts Economiques Moyenne Alsace-Breisgau (cimab)» del 1964 il cui art. 1 («Nom, siège et but de l’association») recita: «conformément aux dispositions légales en vigueur, il est créé une association possédant la personnalité juridique, qui porte le nom “Communauté d’Interêts Economiques Moyenne Alsace-Breisgau (cimab)”. L’association créé pour une durée indeterminée, a son siège à l’Hotel de Ville de Colmar (Haute-Rhin). Elle sera inscrite au registre des associations».

 

 



 

[1] Sul punto v.  anche infra, nel presente paragrafo e nel par. 2.

 

[2] Il concetto di “modello” negoziale richiama alla mente alcune fattispecie contrattuali fra le più comuni che, dimostratesi maggiormente funzionali alla vita di relazione, sulla scorta di una costante e consolidata pratica sociale, il legislatore statale ha ritenuto di dovere disciplinare per facilitare la regolamentazione degli interessi fra privati. Talché questi sono tenuti ad osservare la specifica disciplina relativa a questi modelli (c.d. contratti tipici o nominati) nel caso in cui intendano conseguire gli effetti che ad essi l’ordinamento ricollega; e se, giuridicamente, non è escluso un comportamento diverso (cfr. Torrente, Schlesinger, Manuale cit., p. 208.), è assai raro nella pratica che, per il conseguimento di determinati effetti, le parti non si conformino ad uno di questi tipi legali. I modelli di cui si tratta rappresentano, come si è detto, una forma di garanzia e tutela nei confronti dei privati; è anche vero, tuttavia, che gli stessi finiscono per restringere l’autonomia contrattuale attraverso la predeterminazione del c.d. “voluto” dalle parti (v. supra, Cap. IV, par. 2). In tal senso, le norme speciali che danno vita a questi modelli contrattuali si aggiungono a quelle generali cui sono sottoposti tutti i contratti. Sulla tendenza del diritto internazionale a disciplinare modelli o tipi analoghi a quelli disciplinati dal diritto statale v. Reuter P., Principes de droit international public, in Recueil des Cours, 1961, II, t. 103, 431 ss., spec. 567-568.

 

[3] Osserva in proposito Durante (Trattato cit., 1377) che «a differenza degli atti giuridici previsti dal diritto interno, le parti contraenti dei quali sono tenute a rifarsi agli schemi predisposti da norme generali in relazione al raggiungimento di risultati perseguiti (in quanto tipici degli atti rispondenti a quegli schemi), i soggetti internazionali attraverso i trattati possono prefiggersi il raggiungimento di qualsiasi scopo (lecito) utilizzando le più disparate configurazioni e combinazioni dei rispettivi diritti ed obblighi, in modo tale da garantirsi la scelta tra le più varie formulazioni di fattispecie normative». In proposito v. anche infra nel presente paragrafo.

 

[4] La tendenza alla “tipizzazione” – con la regolamentazione di “atti tipici” per il conseguimento di determinati effetti – si è resa alquanto evidente in altri settori del diritto internazionale, come quello comunitario: in quest’ambito sono stati definiti “atti tipici”, i regolamenti, le direttive e le decisioni.

 

[5] In particolare, si è ritenuto che la semplice ripetizione, sistematica e costante nel tempo, di determinate formule e tecniche nella elaborazione del testo negoziale (tali da renderle “tipiche”) fosse di per sé idonea a conferire valore giuridico alla fattispecie concreta: in tal senso v. Fernández De Casadevante, La acción exterior cit., 180-181; Kraus, Système et fonctions cit., 353, 355, 365-366; Levrat, Le droit applicable cit., 270, lett. B) spec. nota 45.

 

[6] Su questo specifico modello negoziale v. infra, par. 2. Anche l’accordo-quadro può considerarsi un vero e proprio modello negoziale ricorrente nella prassi internazionale, posto che le sue caratteristiche tecniche (per una descrizione delle quali v., in particolare, Lang W., Schally H., La Convention Cadre sur les changements climatiques, in Rev. gén dr. int. pub., 1993, 330-332) riguardano un insieme di elementi – quali la sfera soggettiva, la struttura, la forma, la presenza di alcune clausole, la portata delle stesse, ecc. –che concorrono a determinarne la sua composizione.

 

[7] V., in particolare, Decaux, La Convention-cadre européenne cit., 571, 589, 592; Fawcett J.E.S., The legal Character of International Agreements, in British Yearbook, 1953, 49 ss.; Lang, Schally, La Convention Cadre sur les changements cit., 321 ss. spec. 229-330; Münch F., La distinction entre textes internationaux de portée juridique et textes internationaux dépouvus de portée juridique, in Annuaire de l’Institut de droit international, 1983, vol. 60, I, 323; Prevost J.-F., Observations sur la nature de l’Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, in Annuaire Française, 1975, 129 ss. spec. 130, 142-143 e 152-153; Seidl-Hohenveldern, Le droit applicable cit., 2-3; Id., The Theory of Quasy-International and Partly International Agreements, in Rev. belge dr. int., 1975, 567 ss.; Thierry H., L’évolution du droit international, in Recueil des Cours, 1990-III, t. 222, 9 ss.: «la diversité des techniques de formation du droit a pour conséquences une même diversité des catégories de normes du droit international» (ivi, p. 45 anche con riferimento al carattere di «flexibilité» di alcuni accordi); Van de Craen, The Federated State cit., 401-403.  Sul valore «politico» o «programmatico» dell’Atto finale di Helsinki in relazione alle sue caratteristiche tecniche v. anche Crouzatier J. M., D’Helsinki a Madrid: la circulation des personnes et des informatinons en Europe, in Rev. gén dr. int. pub., 1980, 752 ss.; Eisemann P. M., Le gentlemen’s agreement comme source du droit international, in Journ. dr. int , 1979, 326-343; Fawcett J.E.S., The Helsinki Act and International Law, in Rev. belge dr. int., 1977, 5 ss. In particolare, le peculiarità dell’accordo-quadro – specie di quelle collegate alla previsione di ulteriori meccanismi produzione normativa diretti a precisare e dare attuazione ai propositi di collaborazione con esso concordati – ha indotto parte della dottrina ad affermare l’originalità e la specialità del sistema di norme dallo stesso derivanti, tipiche di un ordinamento nuovo ed autonomo rispetto a quello statale e internazionale: così Favoreau L., Le contrôle de constitutionnalité du Traité de Maastricht et le developpement du “droit constitutionnel international”, in Rev. gén dr. int. pub., 1993, 39 ss.; Petot J., Des Communautés européennes a la Fédération, in Rev. gén dr. int. pub., 1960, 33 ss.

In senso critico nei cfr. di questa tendenza v. Fois P., Ambiente (tutela dell’) nel diritto internazionale, in Digesto, Disc. pubbl., 1987, 219; Id., La questione della transizione dal Trattato-Costituzione alla Costituzione europea, in Labriola S. (a cura di), Ripensare lo Stato, Atti del Convegno di Studi di Napoli, 22-23 marzo 2002, Milano, 2003, 113 ss.; Marchisio, Gli atti di Rio, 619 ss.

 

[8] In senso così problematico v. Levrat, Le droit applicable cit., 225-226. Circa la natura dei modelli di accordo offerti dalla Convenzione di Madrid del 1980 e, in particolare, dei «modèles 2.4. et 2.5» questo A., premesso (ivi, 225-226) che «[…] il s’agit dans les deux cas de “contrat de fourniture ou de prestation de service», afferma che il criterio distintivo fra i due «est l’usage de la puissance publique, comme le montre la note liminaire de ces accords».

 

[9] La legge n. 131 del 2003 ha disciplinato un’ulteriore categoria di accordi consentiti alle Regioni quella degli «accordi di natura tecnico-amministrativa»: trattandosi tuttavia di una categoria di accordi che, più che per gli effetti “tipici” che essa è suscettibile di produrre sul piano internazionale, si distingue piuttosto per la specificità delle materie oggetto della sua disciplina e, semmai, per la procedura semplificata relativa alla loro conclusione si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, a quanto detto supra.

 

[10] V. infra, par. 4.

 

[11] V. infra, par. 2.

 

[12] Per alcuni spunti dottrinali v. Daniele L. (a cura di), Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo, X Convegno SIDI, Trieste - Gorizia, 23-24 giugno 2005, passim.

 

[13] Il dubbio ora prospettato pare alimentato dal fatto che entrambe le menzionate categorie di atti che l’art. 117 Cost. consente alle Regioni di concludere, continuano ad essere classificate dal Governo e dalla Corte costituzionale italiana come espressioni del «potere estero» statale attribuito, a titolo di «deroga», alle Regioni. Nel senso, invece, che tanto la prima (accordi) quanto la seconda (intese) delle citate categorie di accordi consentiti alle Regioni escludono il «diretto» esercizio del “potere estero” da parte delle stesse v. Sciso, I nuovi poteri cit., 667-668. Su questi aspetti cfr. inoltre Id., I poteri delle Regioni di concludere ed eseguire accordi internazionali secondo il Titolo V della Costituzione, in Daniele, Regioni e autonomie territoriali cit., 67 ss.; COnetti G., Alcune considerazioni sull’esercizio del potere estero delle Regioni, ibidem, 127-128.

 

[14] Sull’uso risalente e diffuso fra gli Stati di questo tipo di tecnica negoziale al fine di obbligarsi nei rapporti internazionali v. Benoît-Rohmer F., Les minorités, quel droits?, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1999, 38; Buirette P., Genèse d’un droit fluvial international général, in Rev. gén dr. int. pub., 1991, 5 ss.; Fois P., Il Trattato CEE come “accordo quadro”: la posizione della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Riv. dir. int. priv. proc., 1978, 61 ss.; Id., Le Conferenze al vertice dei paesi della C.E.E. e il diritto comunitario, in Riv. dir. int. priv. proc., 1982, 703-704; Francioni F., La conservation et la gestion des ressources de l’Antartique, in Recueil des Cours, t. 260, 1996, 239 ss. spec. p. 256; Gautier, Essai cit., 238; Kraus, Système et fonctions cit., 353, 355 ss. In particolare, sulle caratteristiche tecniche dell’accordo-quadro v. Lang, Schally, La Convention Cadre cit., 228-332 con rinvio a MacNeill J., Winsemius P., Yakushiji T., Beyond Interdependence, The Meshing of the World’s Economy and the Earth’s Ecology, New York-Oxford, 1992, 112.

 

[15] Gli obblighi previsti dagli accordi formulati secondo la tecnica in esame potranno nella pratica variare di intensità, spaziando lungo una scala di valori che rispecchia il grado più o meno elevato di convergenza esistente fra le parti contraenti rispetto all’oggetto dell’accordo. Occorre tuttavia, non confondere il carattere generico, vago, indeterminato e programmatico di una norma con il suo valore giuridico; in tal senso v. Beltrán García, Los acuerdos cit., 94, 105 che qualifica questo tipo di accordi come non normativi, privi cioè di valore giuridico; Fernández De Casadevante, La acción exterior cit., 179 ss. che sostiene che la descrizione dettagliata dei diritti ed obblighi delle parti è indicativa della volontà di dare ad essi un valore giuridico); né le menzionate caratteristiche costituiscono un ostacolo insormontabile al fatto che esso riceva esecuzione nell’ordinamento dello Stato. Vale in proposito precisare che una norma programmatica o strumentale non  è necessariamente una norma priva di valore obbligatorio e non self-executing: anzi, le sue peculiarità sono suscettibili di incidere sui meccanismi interni che regolano l’adattamento dell’ordinamento interno agli obblighi internazionali e possono venire a configurare ipotesi di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di questi ultimi: sul punto v. Conforti, Diritto internazionale cit., 297, 86, 298-299 che al riguardo precisa «a noi sembra che non esista principio, anche generalissimo, dal quale l’interprete non possa comunque ricavare delle applicazioni concrete, magari dal solo punto di vista della forza abrogativa (vis abrogans) del principio medesimo»; in senso analogo Mosconi F., La competenza a determinare il contenuto vago di norme internazionali pattizie, in Riv. dir. int., 1997, 762 secondo cui «[…] la indeterminazione della norma tende a risolversi nella discrezionalità dei soggetti che al tempo stesso ne sono destinatari e autori, i quali in questa seconda veste possono talora deliberatamente includere nel testo di un trattato una norma vaga, indeterminata, per fruire della discrezionalità che essa comporta e lasciare nel vago la portata degli impegni che essi assumono con la stipulazione del trattato». Sul tema v. anche Buergenthal T., Self-executing e Non Self-executing Treaties in National and International Law, in Recueil des Cours, t. 235, 1992, 303 ss.; Condorelli L., Il giudice italiano e i trattati internazionali. Gli accordi self-executing e non self-executing nell’ottica della giurisprudenza, Padova, 1974, 28 ss.; Conforti B., Cours Général de droit international public, in Recueil des Cours, 1988, V, 45 ss.; Id., Obblighi di mezzi ed obblighi di risultato nelle convenzioni di diritto uniforme, in Riv. dir. int. priv. proc., 1988, 233 ss.; Reuter, Principes de droit international cit., 431 ss. spec. 472-473. Peraltro, sulla tendenza delle Corti interne a non dare applicazione ai trattati internazionali per il solo fatto di contenere norme programmatiche e indeterminate v. Conforti, Diritto internazionale cit., 299-300; Condorelli, Il giudice italiano e i trattati internazionali cit., 97.

 

[16] Per queste espressioni v. Conforti, Diritto internazionale cit, 308.

 

[17] In proposito, si v. quanto detto supra, nel presente paragrafo.

 

[18] In tal senso, la dottrina (v. Fois, Sulla competenza delle Regioni cit., 289) ha osservato che «il rinvio ad ulteriori accordi può risultare da un’espressa previsione del trattato iniziale, come anche essere resa necessaria dal contenuto e dagli scopi del medesimo, tali da richiedere una specificazione o un’integrazione a mezzo di ulteriori accordi»: su quest’ultima ipotesi v. specificamente infra, nel corso del presente paragrafo. Più in generale, sulla necessità che gli accordi-quadro siano seguiti da ulteriori atti finalizzati a dare ad essi concreta applicazione v. Id., Il trattato C.E.E. come “accordo quadro” cit., 61 ss.; Id., Ambiente cit., 209, 210, 211 (e nota 6) ss.

 

[19] V. in proposito Beltrán García, Los acuerdos cit., 52; Bernard álvarez de Eulate, La coopération cit., 383; Donnarumma, Il decentramento regionale cit. 29-30.

 

[20] Sul carattere “preliminare” dell’accordo-quadro v. Fois, Le Conferenze al vertice cit., 704; in generale, sulla figura dell’accordo preliminare v. Id., L’accordo preliminare nel diritto internazionale, Milano, 1974.

 

[21] La forma di abilitazione che l’accordo di copertura prevede non è finalizzata a completare o a specificare gli obblighi preliminarmente assunti, bensì a legittimare o a convalidare attività in precedenza illecite o invalide, anche con l’introduzione di norme di diritto internazionale privato o di diritto uniforme, ma non anche ad istituire fonti di produzione normativa internazionali: su questi aspetti v. le osservazioni svolte sulla Convenzione-quadro di Madrid del 1980.

 

[22] A completamento di queste osservazione si v. infra, nel presente capitolo, il par. 4.

 

[23] Per l’Italia vi rientrano anche alcuni sostenitori della tesi “statalista” fra i quali Donnarumma, Il decentramento cit., 29-30; Lippolis, La Costituzione italiana  cit., 275.

 

[24] Per alcuni esempi dei quali v. infra, nel presente capitolo, par. 4.

 

[25] In tal senso appaiono infondate le preoccupazioni di Seidl-Hohenveldern (Le droit applicable cit., 2-3) che, nell’esaminare la prassi contrattuale di alcuni enti pubblici territoriali, vi ha intravisto casi di “abuso di potere” da parte di questi: «ces sous-divisions etc. abusent même parfois de cette faculté en essayant de confier, à des entreprises qu’elles viennent de créer, des tâches à la limite au moins d’actes jure imperii (par exemple la planification du tracé d’autoroutes internationales par l’association «Interalpe»)».

 

[26] Ulteriori casi di intese appartenenti alla categoria di cui si tratta sono: 1) Il «Protocollo di collaborazione fra la Regione somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle d’Aosta» firmato a Mogadiscio il 9 luglio 1976 che, con riguardo agli aspetti che qui interessano, prevede: «a conclusione degli incontri della delegazione della Regione Valle d'Aosta per la collaborazione economica e tecnica con la Regione del Basso Scebelli, sono emerse possibilità di intervento nei settori industriale, zootecnico, turistico e della sanità. Tali programmi verranno approfonditi in sede regionale, in modo da rendere quanto prima operative tutte le iniziative bilaterali». Con riguardo, inoltre, al settore turistico il «Protocollo» in esame stabilisce la realizzazione (fra l’altro) di un «gemellaggio fra il Parco Nazionale Somalo del Basso Giuba e il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questo gemellaggio [...] porterà ad un impegno da parte della Val d’Aosta, alla organizzazione del Parco Somalo per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente e la realizzazione delle infrastrutture turistiche del Parco». Infine, lo stesso «Protocollo» stabilisce che «i programmi di intesa di tale collaborazione, verranno approfonditi a breve termine durante la visita da parte dei funzionari della Fonderia Somala ad Aosta prevista per il mese di luglio, agosto con le autorità regionali e le imprese locali del settore». 2) L’«Acuerdo general de coordinación y colaboración entre la Región de Lazio, Italia […] y el Gobierno del Estado de Sonora, Mexico» sottoscritto a Hermosillo il 26 maggio 1984 col quale le parti dichiarano (par. VI «Promocion turistica») che «el Estado de Sonora y la Región de Lazio, se otorgarán recíprocamente las maxima facilidades para el desarrollo, a través de las instituciones competentes, de iniciativas específicas tendiente al incremento del intercambio turístico [...]». 3) La «Carta de intención entre: Nuova Autovox S.p.A. y Grupo de industriales sonorenses y Gobierno del Estado de Sonora», firmata a Hermosillo il 22 luglio 1985 che fa riferimento ad «acuerdos sucesivos» da concludersi «en la forma jurídica adecuada» e «en los plazos, modalidades y con los prósitos que aquí se establecen, y/o que sean establecidos en los planes operativos previstos». 4) L’«Accordo per intenti fra il Presidente della Giunta Regionale delle Marche e il Direttore dell’Ufficio delle patenti della Provincia dello Shandong della Repubblica popolare della Cina» stipulato ad Ancona il 16 aprile 1986. Nell’intento di dare corso ai concordati obiettivi di cooperazione «la Regione Marche intende sviluppare e facilitare accordi culturali e commerciali con l’apporto della Federazione degli Industriali delle Marche» a favore delle «società del suo territorio». In linea con l’obiettivo di approfondire e attuare i propositi di collaborazione espressi nell’accordo, si definiscono i «modi di cooperazione» precisando che «ambo le parti possono esprimere le loro intenzioni attraverso degli uffici di contatto stabiliti e entrambe le parti risponderanno alle richieste con un accordo ragionevole». 5) Il «Protocollo d’intesa tra la Regione di Leningrado e la Regione Lombardia» concluso «per gli anni 1999-2004» il 15 luglio 1999 che si limita a stabilire che «le parti si impegneranno a favorire lo sviluppo della collaborazione fra gli organi legislativi regionali [...]».

Esempi di intese analoghe a quelle fin qui menzionate si registrano anche fra gli accordi di livello infraregionale come il «Cooperation Agreement between Panevezys County Governor’s Administration and Kalingrad District Administration» firmato a Kalingrad il 23 febbraio 1996 e l’«Intention Agreement between Utena County Governor’s Administration and Hedmark County Municipality» firmato ad Utena il 20 giugno 1997. Con riguardo agli aspetti che qui interessano il primo stabilisce che «Article 1. Field of cooperation. The Parties will cooperate in the above mentioned field based on coordinated and mutual programs, cooperation plans and will supply adequate support while elaborating and implementing them at the organisations, institutions and economical entities in Panevezys County and Kalingrad District»; mentre il secondo degli accordi citati dispone che «concrete contents and forms of co-operation between Utena and Hedmark Counties are realized in form of concrete plans, programmes and agreements».

 

[27] Supra, nella parte introduttiva al presente paragrafo.

 

[28] In proposito, v. infra, nel presente capitolo, il par. 4.

 

[29] Supra, alla lett. a).

 

[30] Attività analoghe a quelle ora viste sono concordate nei seguenti accordi: 1) lo «Schema di Accordo di amicizia e collaborazione fra il Presidente della Regione Umbria ed il Presidente della Regione di Potsdam» siglato a Perugia il 19 settembre 1973 dove si dichiara di «appoggiare concretamente l’attività dell’Associazione per l’amicizia tra i popoli dell’Italia e della Repubblica Democratica tedesca nelle rispettive regioni, promuovendone la costituzione e lo sviluppo». 2) L’«Acuerdo general de coordinación y colaboración entre la Región de Lazio, Italia […] y el Gobierno del Estado de Sonora, Mexico» firmato a Hermosillo il 26 maggio 1984. Esemplificativo, ai fini che qui interessano, è il disposto relativo al settore dell’«intercambio cultural, cientifico y tecnologico» con riferimento al quale si stabilisce che la Regione Lazio «podrà promover opportunamente el sistema universitario regional» al fine di poter «realizar colaboraciones especifícas con la Universidad de Sonora»: potrà trattarsi, ad esempio, di attività consistenti nel «desarrollo de programas conjuntos de colaboración a nivel acádemico», «organización de mesas redondas, simposios y conferencias», ecc. Si precisa, altresì, che «para la realización de dichas iniciativas y para la búsqueda de distintos campos de colaboración, las Universidades interesadas podrán constituir Comités mixtos específicos». 3) Il «Protocollo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Elbasan» sottoscritto a Bologna il 2 dicembre 1996. Al fine di dare concreta attuazione agli ampi propositi di collaborazione concordati, questo accordo prevede «scambi» di esperti, servizi e conoscenze, nonché l’impegno delle parti ad «adoperarsi, per quanto di loro competenza e nei settori di reciproco interesse, nel favorire relazioni e scambi tra le rispettive municipalità e province, organizzazioni ed aziende, negli ambiti economico, produttivo, scientifico, tecnico, culturale e ambientale». 4) Il «Protocollo d’intesa tra la Provincia della Città dell’Avana (Repubblica di Cuba) e la Regione Lombardia (Repubblica italiana)» sottoscritto il 13 ottobre 1998. Una volta stabilito che le parti «si impegnano a promuovere e a stipulare intese operative attivando iniziative specifiche nei campi di cui sopra con il coinvolgimento di Enti, Organismi ed Associazioni pubbliche e private che si renderanno necessarie», questo «Protocollo» precisa le condizioni e i requisiti necessari per procedere alla stipulazione delle dette «intese operative»: queste, infatti, «possono riguardare i seguenti campi: facilitare i contatti […] nei settori tecnologici ritenuti di interesse comune, come quello agroindustriale e biomedico; la formazione professionale […]; la collaborazione nell’ambito educativo della salute […]; l’approfondimento della conoscenza delle rispettive culture […]».

 

[31] Citato supra, alla lett. b).

 

[32] Si tratta di quelle clausole generalmente ritenute «indicative del valore internazionale di un accordo»: in tal senso Roucounas E., Engagements parallèles et contradictoires, in Recueil des Cours, 1987, t. 206, p. 9 ss.; Sciso E., Gli accordi internazionali confliggenti, Bari, 1986.

 

[33] Una clausola «di compatibilità», analoga a quella ora vista, è contenuta anche nei due seguenti contratti: l’«Agreement between the Land Baden-Württemberg […] and the Municipality of Rhinau, Department of Bas-Rhin […]» concluso a Freiburg/Breisgau - Rhinau - Stuttgart il 22 dicembre 1982 che sul punto stabilisce che «the agreement shall not affect the rights of the municipality under the international contracts of 28 June 1919 and 14 August 1925»; ed  il «Public-Law Contract between the Land Baden-Württemberg […] and the Municipality of Rhinau» concluso a Rhinau il 22 dicembre 1982 (v. supra, Cap. IV, par. 9) che recita «the right to enter the forest and the right of the inhabitants of Rhinau to gather lily of the valley, morels and snails in accordance with existing regulations shall not be affected by these measures».

 

[34] In quest’ambito vanno menzionate anche le seguenti intese: 1) la «Dichiarazione congiunta della Regione Lombardia e del Land Baden-Württemberg» sottoscritta a Stoccarda il 30 maggio 1988. E’ allo scopo di promuovere e far ulteriormente progredire il vasto progetto di cooperazione da esse concordata che le parti manifestano l’intenzione «di nominare i componenti di un gruppo di lavoro che dovrà coordinare le attività bilaterali e informare direttamente i Presidenti». 2) Il «Protocollo di intenti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Land Assia» firmato a Wiesbaden il 29 luglio 1992. Nella consapevolezza di aver dato vita ad un programma di massima, da realizzare attraverso una serie di progetti che necessitano di ulteriori indicazioni ai fini della loro effettiva attuazione, le parti dichiarano che «coordineranno i progetti stabiliti sulla base di questo protocollo e a questo fine nomineranno appositi gruppi di lavoro». Anche la citata (supra, alla lett. a)  3) «Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale» sottoscritta a Cagliari l’8 maggio 1992 dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Repubblica Ceca prevede disposizioni del tipo in esame. L’accordo in parola si prefigge (par. 1) di dar vita ad un primo nucleo di obiettivi e principi di carattere generale che dovrà ispirare «[...] nel futuro» l’attività delle parti nel proposito di «rafforzare il legami di amicizia che legano la Regione Autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca [...] nell’intento di facilitare gli scambi commerciali e, al fine di sviluppare l’economia» soprattutto «nel settore agroalimentare». In questo contesto va collocata la decisione di nominare una «commissione di esperti» incaricata di «redigere un dettagliato accordo di cooperazione in ciascun settore di attività indicato nel presente atto» (punto 9 della Dichiarazione) alla luce delle «dichiarazioni di intenti espresse nel presente atto». Ulteriormente 4) il «Protocolo de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Comisión de coordinación de la Región Centro de Portugal» concluso a Valladolid il 3 marzo 1995 conferisce, fra l’altro, al Consiglio dell’istituenda «Comunidad de Trabajo “Castilla y León Región Centro de Portugal”» (artículo 1°) l’incarico di procedere all’adozione di «acuerdos, recomendaciones y propuestas de la Comunidad» (artículo 4°). Va qui citato anche un accordo di livello infra-regionale il 5) «Framework Agreement on Cross-Border Co-operation among the Municipality of Kosice, the Regional Office in Kosice District, the Municipality of Miskolc, the Borsod-Abaúj-Zemplén County Government» sottoscritto a Kosice-Miskolc il 9 maggio 2000 che assegna ad un «Consultative Body» il compito della «performance of the functions set out in Chapter II of the present Framework Agreement».

 

[35] Questa intesa come la precedente, sono state già citate supra, rispettivamente alle lett. a) e b).

 

[36] Citato supra, alla lett. c).

 

[37] Cfr. Fois, L’accordo preliminare cit., 7 ss., 24-61. Per una ricostruzione del concetto di “accordo preliminare”, anche in relazione alla distinzione dei pacta in esame rispetto alla figura dell’accordo-quadro, v. anche ivi, 24-61; e anche Id., L’accordo preliminare cit., 24-61; Id., Le conferenze al vertice cit., 704 nota 42; Id., Aspetti giuridici dell’Unione economica e monetaria nel sistema della cee, in Riv. dir. int., 1976, 22.

 

[38] In particolare, si osserva (così Fois, L’accordo preliminare cit., 67) che è «l’impossibilità o la difficoltà di pervenire subito ad un regolamento definitivo di una data questione che induce le parti a limitarsi a stipulare un accordo di questo tipo».

 

[39] Così Fois, L’accordo preliminare, cit., 68 secondo cui: «un pactum de contrahendo è stato riconosciuto esistente sulla scorta anche del solo impegno di concludere il trattato definitivo» (ivi, 68, nota 8); «[...] non pare che un contenuto sufficientemente determinato costituisca una condizione essenziale per poter configurare un pactum de contrahendo» (ivi, 18, nota 38); infine, determinante al fine di provare l’esistenza di un obbligo di negoziare o di stipulare è che «[...] a ciò tenda la volontà delle parti».

 

[40] Cfr. Fois, op. loc. ult. cit., 101 «si tratta [...] di applicare alla figura dell’accordo preliminare un principio generalissimo, quello secondo cui le parti contraenti hanno – se consenzienti – il potere di modificare anche nella sostanza quanto tra esse inizialmente convenuto».

 

[41] Sulla circostanza che, con l’insorgere di un obbligo di negoziare o di stipulare, si riducano i margini di libertà negoziale delle parti v. Fois, op. ult. cit., 105.

 

[42] V. supra, par. 2.

 

[43] Circa la possibilità che le Regioni possano concludere pacta de contrahendo alla luce della recente riforma costituzionale cfr. Conetti, The New External cit., 134: «more uncertain appears to be the category of treaties of a planning nature, in that they cannot produce legally binding obligations but can only set out common aims and shared principles or plans, at most taking the forms of pacta de contrahendo or, when appropriate, lay down ways and procedures for permanent institutional cooperation».

 

[44] Con riguardo alla prassi di cooperazione interstatale Fois, L’accordo preliminare cit., 7: «il più delle volte gli accordi preliminari sono contenuti in trattati di più ampia portata, sottostando quindi, per quanto attiene al profilo procedurale, alle regole da applicarsi al trattato nel suo insieme»; in senso conforme Mc Nair, Law of Treaties cit., 27-29.

 

[45] Sul punto v. Torrente,Schlesinger, Manuale cit., 489-490.

 

[46] Così Bianca, Il contratto cit., 185; nello stesso senso v. Torrente, Schlesinger, Manuale cit., 489 ss.: «si dice preliminare il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, di cui, peraltro, devono avere già determinato nel preliminare il contenuto essenziale». Circa poi la ragione che induce le parti concludere questo tipo di contratto, questa «può variare da caso a caso, ma va sempre ricercata in una qualche incertezza delle parti, che suggerisce di rinviare nel tempo la stipulazione del regolamento definitivo», ad esempio perché «le parti vogliono riservarsi la possibilità di apportare aggiunte o modifiche (naturalmente consensuali) a quanto previsto dal preliminare» (ivi, 491); la stessa dottrina osserva che «in ogni caso il preliminare, per non essere invalido per indeterminatezza, deve già precisare in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo che le parti si impegnano fin da ora a stipulare successivamente: vale a dire che – salva la possibilità di modifiche o aggiunte consensuali – la conclusione del definitivo non deve richiedere nessuna ulteriore discussione per decidere punti essenziali dell’accordo da sottoscrivere» (ibidem).

 

[47] Citato supra, par. 2, lett. a) e b).

 

[48] Citata supra, par. 2, lett. e).

 

[49] Citati supra, par. 2, lett c) ed e).

 

[50] V. supra, parr. 1, 2 e 3.

 

[51] Per questo orientamento dottrinale v. spec. Burdeau, Les accords cit., 122 ss.; Donnarumma, Il decentramento regionale cit., 30-31; Gautier, Essai cit., 283; Levrat, Le droit applicable cit., 89, 95, 297.

 

[52] V. supra, Cap. II, par. 4 e Cap. IV, par. 9.

 

[53] Secondo Fois, Sulla competenza delle Regioni cit., 290 «trattasi in concreto, di quegli accordi che, restando entro i limiti della cornice delineata dall’accordo iniziale, realmente regolino materie meramente tecniche o amministrative da quest’ultimo contemplate»; Id., L’accordo preliminare cit., 21-22, 103. Sull’argomento cfr. McNair, The Law of Treaties cit., 23 che, nel descrivere uno degli atti formali con cui gli Stati generalmente danno esecuzione ad un accordo di base, osserva che esso sovente assume il nome di “protocollo” e cioè di un «treaty» «amending, or supplemental to, another treaty [...]. Sometimes it is used in the same sense as procès-verbal or the minutes of a conference, called by Rousseau […] “protocole de la Conférence” as contrasted with le “protocole-accord”». Per alcuni esempi della prassi regionale, v. infra, nel presente paragrafo.

 

[54] Secondo la dottrina (Fois, Sulla competenza delle Regioni cit., 294)  affinché l’ultima delle ipotesi citate possa realizzarsi è sufficiente che gli Stati, nell’accordo preliminare «non abbiano riservato a se stessi […] la facoltà di concludere siffatti accordi». Altri A. (Curti Gialdino, Commento all’art. 4, 2° comma del dPR 616 cit., 99) sottolineano, invece, la necessità che l’accordo preliminare contenga indicazioni espresse agli effetti qui ipotizzati.

 

[55] Viceversa, un tale rapporto di continuità normativa non subisce interruzione nel caso in cui le stesse parti, anziché derogare l’accordo in precedenza concluso diano ad esso “esecuzione” (in senso giuridico internazionale) con l’adozione di norme complementari ed accessorie: sul rapporto di derivazione e gerarchia esistente fra norme che appartengano ad uno stesso ordinamento giuridico ed anche ad un medesimo procedimento di produzione giuridica articolato su più livelli normativi (che da vita ad un vero e proprio sistema o apparato normativo)  cfr., per l’ordinamento internazionale, Buirette, Genèse d’un droit fluvial cit., 9, 12 ss.; e per l’ordinamento statale, Martines, Diritto costituzionale cit., 72 ss. e 455 ss. che definisce il rapporto esistente fra la legge di delega e il decreto legislativo nei termini di «interdipendenza» ovvero di «connessione procedimentale» che discende «dalla loro connessione sostanziale», posto che i due atti «sono preordinati al raggiungimento del medesimo fine, fermo restando tuttavia che, mentre la legge delega condiziona la validità del decreto legislativo, questo condiziona l’efficacia sostanziale della prima» (ivi, 456-457); Paladin L., Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1977, secondo cui «legge delegante e legge delegata possono considerarsi momenti di uno specialissimo procedimento legislativo» che configura una «compartecipazione» del Parlamento all’esercizio del potere legislativo da parte del Governo. Sulla circostanza, inoltre, che il meccanismo della delega non attenga alla «competenza» dell’organo (determinandone uno spostamento), bensì all’«esercizio» della stessa (in capo ad un organo diverso v. Martines, op. ult. cit., 455 ss.; Miele, Delega cit., 908, 910, 914.

 

[56] Più esattamente, nel caso di specie i rapporti fra l’accordo precedente e quello successivo saranno disciplinati dal principio che regola la successione delle norme internazionali nel tempo, anziché dal principio che regola i rapporti di gerarchia fra le norme, di uno stesso ordinamento giuridico, che danno vita ad un sistema normativo.

 

[57] V. supra, parr. 2 e 3.

 

[58] Se nel primo caso l’accordo successivo presenta caratteri di originarietà e di autonomia (che determinano un rapporto di separazione fra questo e l’accordo che lo ha preceduto); nel secondo caso, invece, l’accordo successivo avrà carattere derivato, si tratterà cioè, di “accordo di esecuzione” collegato da un rapporto di accessorietà e di dipendenza funzionale all’accordo di base. Quelle ora descritte costituiscono, evidentemente, conseguenze dirette dell’applicazione di due diversi principi del diritto internazionale: rispettivamente, il principio della separazione e pari ordinazione delle norme internazionali e il principio di derivazione e di subordinazione gerarchica della norma successiva rispetto a quella precedente.  Sui principi internazionali qui richiamati (anche con riguardo alla distinzione fra il citato principio di subordinazione e la clausola c.d. di subordinazione) v. Conforti, Diritto internazionale cit., 91, 94, 133 ss.

Per un confronto con il diritto interno (anche con riguardo alla gerarchia formale e sostanziale delle fonti del diritto interno) v. Martines, Diritto costituzionale cit., 72-73, 76, 78 ss., 449 ss. Si osservi altresì che nel caso in cui l’attività di cooperazione diretta a dare “esecuzione” alle norme di diritto internazionale (che ne disciplinano la conclusione) abbia natura “privata”, non si applicano più i principi che regolano i rapporti fra le norme dell’ordinamento internazionale, bensì quelli che regolano i rapporti fra le norme di ordinamenti diversi e indipendenti.

 

[59] Supra, nel presente capitolo, par. 2.

 

[60] Va peraltro osservato che la categoria degli accordi di esecuzione deve essere tenuta distinta da quella degli accordi in forma semplificata (noti anche come executives agreements): se, infatti, gli accordi di esecuzione risultano generalmente stipulati in forma semplificata, non sempre è vero il contrario e, pertanto, non tutti gli accordi in forma semplificata risultano collegati ad un trattato principale (cui risulterebbero gerarchicamente “subordinati”): su questi aspetti, con posizioni diverse, v. Conforti, Diritto internazionale cit., 189-191; Lippolis, La Costituzione italiana cit., 190, 191-192 e ivi nota 10 (secondo cui sia gli accordi in forma semplificata che gli accordi di esecuzione sono adatti alla conclusione di «accordi che necessitano di una esecuzione immediata» in quanto suscettibili di entrare immediatamente in vigore: ivi, 190); Marchisio, La competenza cit., 550; Smets, La conclusion des accords en forme simplifiée cit., 26 ss.; Wildhaber L., Treaty-making Power and Constitution, Basel-Stuttgard, 1971, 135 ss.

 

[61] Così Karl, La natura giuridica cit., 92 ss. In senso analogo Beltrán García, Los acuerdos exteriores cit., spec. 112.

 

[62] Sulla diversa ipotesi relativa agli accordi di livello regionale conclusi in esecuzione della Convenzione di Madrid del 1980 ai sensi dell’art. 3 in essa previsto v. infra, nel presente paragrafo.

 

[63] Sul punto v. supra, nel presente capitolo al par. 2, lett. b).

 

[64] Sul punto v. anche quanto detto supra al par. 2, in sede di esame della figura dell’accordo-quadro.

 

[65] V. supra, nel presente capitolo, al par. 2.

 

[66] Così Donnarumma, Il decentramento, cit. 23, nota 19 secondo cui una conferma del valore internazionale dell’accordo in esame proviene dal fatto che lo stesso sia stato recepito «nell’accordo tra i due Stati del 9 maggio 1979 (legge di autorizzazione alla ratifica 29 novembre 1980, n. 841».

 

[67] Un aspetto, quello ora accennato nel testo, che riapre manifestamente il problema del coordinamento della competenza estera regionale con quella attribuita agli altri organi statali ponendo la questione, in particolare, se le Regioni possano concludere (per effetto di una delega) accordi esecutivi in materie rientranti nella competenza legislativa (esclusiva o concorrente) di altri organi di rilevanza estera. Ove non fosse diretta ad ampliare la competenza estera delle Regioni al fine di includervi anche materie originariamente ad esse non attribuite, la disciplina della categoria degli accordi di esecuzione da parte della legge n. 131 del 2003 non avrebbe senso, in quanto risulterebbe pleonastico e superfluo affermare che le Regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere accordi esecutivi di precedenti accordi da esse sottoscritti.

 

[68] In proposito, va ricordato che, con riguardo ai detti modelli, la Convenzione di Madrid del 1980 all’art. 3 stabilisce: «i modelli e gli accordi, gli statuti e i contratti hanno funzione indicativa e non hanno natura internazionale». Nella Nota introduttiva ai «Modelli d’accordi, di statuti e di contratti fra autorità o collettività territoriali» allegata alla suddetta Convenzione, inoltre, si legge che «analogamente agli Stati, le autorità locali dovranno disporre di una certa scelta di accordi e di contratti, scelta che esiste già in un certo numero di Stati […] questi modelli sono, secondo l’oggetto e lo stato della legislazione nazionale, sia suscettibili di utilizzazione immediata sia subordinati all’adozione di un accordo interstatale che ne disciplina l’utilizzazione».

 

[69] In questa sede merita di essere osservato che nel commentare il modello contrattuale fornito in allegato al citato Regolamento geie, la Commissione (v. Commission européenne, Le geie: un instrument de coopération transnationale, Luxembourg, 1999) ha precisato che, se da un lato, esso ha un valore puramente indicativo posto che debba servire le parti contraenti nella redazione del contratto istitutivo di un geie , dall’altro, tuttavia, vi sono «certaines parties» dello stesso che «ne doivent pas être changées, mais reprises telles quelles: ces parties ne prévoient donc pas d’espace pour les rédacteurs du contrat» (ivi, p. 28). La Commissione ha altresì precisato che «il contenuto del presente contratto risulta principalmente dagli obblighi imposti dal Regolamento (cee) n° 2137/85» e che lo stesso «non tiene conto di tutte le disposizioni che risultano dall’applicazione dei regolamenti nazionali». Fra le norme del Regolamento in parola, che vengono maggiormente in rilievo, ai fini della valida conclusione del contratto istitutivo di un geie, figurano l’art. 1 del detto Regolamento, che recita: «i  gruppi europei di interesse economico sono costituiti secondo le condizioni, le modalità e con gli effetti previsti dal presente regolamento. A questo scopo, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere alla iscrizione prevista all’articolo 6»; inoltre, l’art. 5 del medesimo regolamento secondo cui: «devono figurare nel contratto istitutivo del gruppo, almeno: a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita, sia dalle parole “gruppo europeo di interesse economico”, sia dalla sigla “geie”, a meno che tali parole o tale sigla non figurino già nella denominazione; b) la sede del gruppo; c) l’oggetto in vista del quale il gruppo è formato; d) i nomi, la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, all’occorrenza, il numero e il luogo d’immatricolazione di ciascun dei membri del gruppo; e) la durata del gruppo, allorché essa non sia indeterminata».

 

[70] Con riguardo a questo accordo v. quanto detto supra, nel presente capitolo, par. 2 lett. a) nota 47 e par. 3.

 

[71] Con riguardo a questo contratto si v. quanto osservato supra, nel presente capitolo, par. 3.

 

[72] Ibidem.

 

[73] Vedila nel Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil de Législation: Mém. 23 du 5 mai 1928, 521. La legge in questione è stata modificata dalla «loi du 22 février 1984» (Mém. A - 20 du 10 mars 1984, 260; doc. parl. 2614) e dalla «loi du 4 mars 1994»  (Mém. A - 17 du 4 mars 1994, 300; doc. parl. 2978).

 

[74] Questo in particolare, ai fini che qui interessano, stabilisce: «Art. 2. Les statuts d’une association sans but lucratif doivent mentionner: 1° la dénomination et le siège de l’association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché; 2° l’objet ou les objet en vue desquels elle est formée; 3° le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois; 4° le noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés; 5° les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres; les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que les condition dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers; 7° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs; 8° le taux maximum des cotisation ou de versements à effectuer par les membres de l’association; 9° le mode de règlement des comptes; 10° les règles à suivre pour modifier les statuts; 11° l’emploi du patrimoine de l’association dans les cas ou celle-ci serait dissoute. Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé».

 

[75] Vengono in rilievo, in proposito, i seguenti articoli della citata legge lussemburghese: l’art. 3 secondo cui «La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915. Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts ainsi que de l’adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalé ou proposé»; l’art. 9 secondo cui «Toute modification aux statuts doit être publié, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations»; e, infine, l’art. 26 secondo cui «En cas d’omission des publications et formalités prescrites par les article 2, 3 alinéa 1er et 9, l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle […]».